CCNL in vigore del 20/12/2019
TURISMO (Fiadel / Aicast Ateca)
Testo Consolidato del CCNL 20/12/2019
Per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Turismo
Decorrenza: 01/01/2020
L'anno 2019, il giorno 20 del mese di dicembre, presso la sede Nazionale F.I.A.D.E.L. sita in via Goito n. 17 nel Comune di Roma,
Tra
ATECA - Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori
ANEAS - Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
ASSO.PRO. - Associazione dei professionisti e Imprenditori
E
La FIADEL - S.P. - Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato
si stipula
il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende che svolgono attività nel settore del turismo:
- aziende alberghiere
- pubblici esercizi
- complessi turistici ricettivi dell'aria aperta
- stabilimenti balneari
- imprese viaggi e turismo
- alberghi diurni
Le parti nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano, in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti, ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale ed incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine.
Le OO. SS. di cui sopra stipulano e riconoscono come strumento valido sia di governo che di regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Turismo il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le Parti, altresi si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale, pur con diverse vigenze e modalità di disdetta o rinnovo.
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresi, sulla necessità di affermare la parità fu nzionedelle Organizzazioni Sindacale Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all'Ente Bilaterale pariteticamente costituito l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente C.CN.L. di mettere le aziende dei lavoratori settore Turismo nelle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedenti e accordi speciali dei settori del Turismo. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni di miglior favore.
Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al C.N.E.L. il presente C.CN.L..
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
TITOLO I - Validità e sfera di Applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende del settore del turismo ed il relativo personale dipendente.
Art. 2 - Sfera di applicazione
Il Contratto si applica:
a) alle Aziende Alberghiere:
• Alberghi;
• Motel;
• Pensioni;
• Locande;
• Fittacamere;
• Ostelli;
• Residence;
• Colonie climatiche,
b) Ai Pubblici Esercizi:
• Bar;
• Caffè;
• Gelaterie;
• SnackBar;
• Bottiglierie e Fiaschetterie;
• Ristoranti;
• Trattorie;
• Osterie;
• Pizzerie;
• TavoleCalde;
• Self-Service;
• Fast-Foods;
• Rosticcerie;
• Paninoteche;
• Friggitorie;
• Locali notturni;
• Sale da Ballo;
• Sale da Gioco;
• Posti di ristoro;
• Spacci aziendali;
• Aziende di Ristorazione Collettiva.
c) ai Complessi turistici Ricettivi dell'aria aperta:
• campeggi;
• Villaggi
d) agli Stabilimenti Balneari.
e) alle Imprese Viaggi e Turismo.
f) agli Alberghi Diurni.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in sede di categoria attraverso la costruzione di on compiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, concordano che l'Ente Bilaterale Nazionale per il settore turismo sarà l'Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro (E.BI.NA.I.L.) C.F..: 96437140583.
Le parti intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella premessa al contratto, convengono sulla necessità di rafforzare il sistema di Osservatori congiunti e Commissioni paritetiche quali sedi di analisi e di confronto costruttivo e positivo per individuare e promuovere iniziative e per perseguire soluzioni, in una logica di integrazione e coordinamento fra i diversi livelli.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori e delle Commissioni rappresenterà una base comune e condivisa, utile all'attività delle parti.
Art. 3 - Osservatorio paritetico nazionale per il settore turismo
L'Osservatorio si occuperà delle seguenti aree tematiche.
- Sviluppo e situazione economico-sociale del settore turismo
Svolgerà l'analisi e l'approfondimento delle dinamiche economiche, produttive, sociali ed occupazionali anche in relazione agli interventi organizzativi e alle evoluzioni connesse al settore.
Saranno condotti approfondimenti specifici, previa valutazione comune delle parti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività commercio e servizi come definiti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio. le parti si attiveranno per evidenziare presso le sedi istituzionali competenti le tematiche più significative per la politica relativa al settore anche con riferimento al mezzogiorno ed alla realtà delle piccole imprese.
- Sviluppo analisi e monitoraggio degli accordi aziendali
Svolgerà l'analisi e il monitoraggio degli accordi stipulati nelle aziende turistichie anche con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in vigore finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizioni delle agevolazioni previste dalla Legge.
In tale ambito saranno altresì analizzate e monitorate le esperienze di welfare aziendale e di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro in relazione alle innovazioni legislative in materia nonché i miglioramenti delle condizioni di lavoro.
- Sistemi di partecipazione nelle aziende commerciali e di servizi in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relaziona industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata al monitoraggio ed all'esame delle esperienze più significative in materia realizzate sia in Italia che in Europa.
Art. 4 - Commissione nazionale sulle politiche attive
Tale commissione viene istituita dalle parti contraenti per promuovere l'occupabilità e favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, convengono sulla necessità di impegnarsi per quanto riguarda il settore del turismo ad individuare iniziative effficaci in stretta collaborazione con gli Osservatori territoriali e ricercando interazioni con ANPAL i soggetti di cui alla rete dei servizi per le politiche del lavoro.
A tal fine convengono di costituire la Commissione nazionale per le poitiche attive con i seguenti compiti:
predisposizione e promozione di linee guida per la definizione di specifiche iniziative formative per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali favorendo, a tali fini, anche la promozione dell'adozione del bilancio delle competenze;
anche al fine di quanto sopra si punterà a sviluppare la raccolta dei dati riguardanti le competenze richieste sul territorio per acquisire elementi di orientamento per la riqualificazione professionale del personale.
Art. 5 - Formazione professionale
Le parti convengono sull'importanza della formazione continua quale strumento fondamentale per te valorizzazione delle persone e per l'indispensabile incremento della competitività dell'impresa e la considerano, anche in virtù dell'introduzione del diritto soggettivo alla formazione continua.
In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per fronteggiare i cambiamenti relativi alta trasformazione del lavoro introdotti dalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione soprattutto del recupero del gap delle competenze digitali
Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato
Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato i seguenti compiti:
- promuovere azioni di sistema finalizzate alla formazione delle parti sociali, anche relativamente all'analisi del fabbisogno, promozione e monitraggio della formazine continua dei lavoratori;
- valutare i criteri e le procedure di condivisione dei pani setotriali;
- individuare le specifiche esigenze formative del settore turismo, analizzando in aprticolare i dati dei piani settoriali;
- promuovere, congiuntamente, come nel caso dei progetti "Formazione per l'apprendistato" e "@pprendo", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa;
- promuovere iniziative formative;
- promuovere iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato consultivo di partecipazione.
- monitorare la normativa vigente in materia, demandando alle commissioni territoriali, ove costituite, di monitorare la normativa emanata a livello territoriale, al fine di cogliere tempestivamnte tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo scolastico;
- individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando i risultati emersi da rilevazioni "ad hoc", anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalla Aziende e a progetti interaziendali;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
- prestare particolare attenzione alta promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli, delle donne in un'ottica di una piena attuazione degli obiettivi di parità di genere nonché a favore dette lavoratrici al rientro dalla maternità.
Referente per la formazione professionale
Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il confronto tra azienda e RSU circa la definizione di piani aziendali finanziati, la RSU potrà individuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico dell'azienda sulla materia, conferendogli potere di firma per i piani condivisi, in coerenza con le norme previste per il funzionamento di fondi interprofessionali per la formazione.
Le parti convengono di costituire la "Commissione paritetica per le pari opportunità''con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e donna con particolare attenzione:
a) all'andamento dell'occupazione, atte caratteristiche della presenza femminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove tecnologie:
b) alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità dell'orario e per la promozione dà comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
c) alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e te caratteristiche del fenomeno;
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati; in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
La Commissione Nazionale può promuovere l'apertura di Commissioni territoriali che avranno il compito di analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'occupazione femminile nel settore:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà in collaborazione con la Commissione territoriale.
b) Esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei principi di parità di cui al Capo II, Divieti di discriminazione, artt. 27 e seguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Informazioni in materia di pari opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'articolo 46, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminine, presenteranno i dati elaborati alle Rappresentanze sindacali unitarie in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di Legge.
Art. 7 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria
Le parti condividono di istituire un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, con l'obiettivo di sviluppare un'attitudine costruttiva al cambiamento fondata su un effettivo dialogo sociale.
Le imprese di dimensioni comunitarie interessate e definite dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, sono gli stabilimenti o le unità produttive di un'impresa o di un gruppo di imprese che impiegano almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri.
Le parti condividono le finalità di migliorare l'ambito dell'informazione e della consultazione, con riferimento alte questioni transnazionali, e di regolare le modalità con le procedure nazionali, assegnando un ruolo preminente alle intese a livello aziendale, in piena coerenza anche con i principi congiuntamente espressi dalle parti sociali europee.
Le parti riconoscono che l'informazione e la consultazione che si svolgono nell'ambito dei Comitati aziendali europei, costituiscono un elemento di successo per affrontare tempestivamente i processi di adattamento alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia, perché favoriscono un clima di reciproca fiducia e rispetto tra impresa e lavoratori.
L'informazione e la consultazione del CAE sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza de; lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all'articolo 1, sesto comma, del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, secondo cui l'informazione e la consultazione dei lavoratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata. A tale scopo te competenza del CAE e la portata della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori disciplinata dal decreto legislativo sono limitate alle questione transnazionali.
Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, al fine di coordinare l'informazione e la consultazione del CAE e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, te parti convengono che nelle imprese di dimensione comunitaria, verranno costituiti appositi organismi denominati "comitati aziendali" che. a. richieste di parte potranno approfondire le informazioni fomite in sede di CAE riguardanti i siti italiani.
Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende commercio e servizi associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Art. 9 - Istituzioni interne a carattere sociale
L'azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria, ove tali Statuti o regolamenti esistano.
TITOLO III - Sistema di regole contrattuali
Art. 10 - Inscindibilità delle disposizioni
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costitutenti un unico istituto il complesso degli istituti individuali e collettivi di carattere normativo-regolamentare.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sotituitre le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 2020. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da alcuna delle parti stipulanti con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata tre mesi prima della scadenza.
Le parti sindacali presenteranno la propria piattaforma contrattuale nel modo da coonsentire l'apertura delle trattative almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
Art. 12 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 10 gennaio 2014 e in tempo utile per continuare l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 13 - Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita ha efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal CCNL e dal T.U. 10 gennaio 2014.
Gli accordi aziendali sono negoziabili in considerazione del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di prevenire sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le parti convengono che la contrattazione aziendale potrà regolamentare azioni di welfare aziendale.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle organizzazioni sindacali nazionali, e presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale, in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumenranno iniziative unilaterlai né procederanno ad azioni dirette.
Art. 14 - Intese modificative del CCNL
Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all'avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL
Tali intese sono definite a livello aziendale con le Rappresentanze sindacali unitarie d'intesa con le strutture territoriali delle parti stipulanti.
Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendodo conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o tempranea), i riferimenti agli articoli el CCNL oggetto di modifica, le modalità a garanzia dell'esigibilità dell'accordo.
Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari, gli aumenti periodici di anzianità e l'elemento perequativo oltreché i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di Legge.
Le intese sottoscritte sono trasmesse alle parti stipulanti il CCNL, dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati.
TITOLO IV - Classificazione del personale
Appartengono al:
Primo livello:
• Direttore;
• Gerente;
Capo Agenzia cat. A
Secondo livello:
• Capo Contabile;
• Capo Ufficio Catering;
• Capo Agenzia cat. B.
Terzo livello:
• Impiegato di Concetto;
• Responsabile di Amministrazione;
• Impiegato con conoscenza di due lingue estere addetto al ricevimento;
• Addetto all'assistenza accompagnamento di viaggi;
• Tecnico diplomato;
• Cuoco unico;
• Portiere unico:
• Barman;
• Pasticciere;
• Gelataio;
• Pizzaiolo unico;
• Barista;
• Cameriere di rango;
• Parrucchiere;
• Estetista;
• Istruttore di nuoto con brevetto;
• Infermiere diplomato;
• Operaio specializzato.
Quarto livello:
• Impiegatod'Ordine;
• Cassiere;
• Centralinista;
• Impiegato con conoscenza di una lingua estera;
• Addetto ai servizi turistici;
• Operaio qualificato;
• Aiutocuoco;
• Aiuto pasticciere;
• Aiutoportiere;
• Guardarobiere;
• Magazziniere;
• Aiuto gelataio;
• Aiuto Pizzaiolo;
• Aiutobarista.
• Dem iChef;
• Autista;
• Giardiniere;
• Cameriere;
• Manicurista.
Quinto livello
• Comis di cucina, ristorante, bar, self-service, tavola calda;
• Addetto all acucina;
• Lavandaia;
• Garagista;
• Addetto portineria;
• Facchino ai piani;
• Cameriere ai piani;
• Cameriere nei villaggi turistici;
• Personale di fatica;
• Aiuto cameriere;
• Bagnino;
• Fattorino;
• Guardiano;
• Custode;
• Addetto alle pulizie;
• Inserviente.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
L'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, è ammessa, inoltre, l'assunzione diretta di personale extra e/o di rinforzo in occasione di speciali servizi (banchetti, ricevimenti, sostituzioni) di durata non superiore ad un giorno. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'Ufficio di Collocamento entro il giorno successivo non festivo.
L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
• Data di assunzione;
• Durata del periodo di prova;
• Qualifica di inquadramento;
• Trattamento economico;
L'azienda dovrà consegnare contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che dovrà essere controfirmato per accettazione da parte del lavoratore dipendente.
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
- Certificato di nascita;
- Certificato del titolo di studio;
- Numero di Codice Fiscale;
- Libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
- Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
- Idonetà sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
- Documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi preveidenziali e fiscali;
- Accettazione della lettera di assunzione;
- Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto colelttivo;
- Altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
• Quadro: giorni 120
• Primo livello: giorni 90
• Secondo e terzo livello: giorni 60
• Quarto e quinto livello: giorni 45
• Sesto: giorni 30
• Sesto Super: giorni 20
• Settimo: giorni 15
I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima mensilità.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderai confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalità delle aziende del settore turismo è fissata in 40 ore settimanali.
Per i dipendenti: custodi, guardiani, portieri, inservienti, camerieri, personale di servizio e di cucina, centralinisti ed interpreti, con mansioni discontinue o di semplice attesa l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali. Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
Le ore di lavora svolte nelle giornate di domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 3% della paga base tabellare.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 5% sulla paga base tabellare.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è compresa tra un minima di mezz'ora ad in massimo di un'ora al giorno.
Inoltre, i lavoratori possono essere assunti con contratto part time fissato in 20 ore settimanali, l'orario minimo giornaliero è fissato in 4 ore in cinque giorni e, tale contratto può essere trasformato a tempo pieno.
L'orario di lavoro dei fanciuli, liberi da obblighi scolastici e fino a 15 anni compiuti, non può durare, senza interruzione, più di 5 ore.
Qualora l'orario di lavora superi le 5 ore deve essere interrotto da un riposo intermedio di almeno mezz'ora.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicatu, da parte dell'azienda, all'Ispettorato del Lavoro.
TITOLO VIII - Lavoro straordinario
Art. 21 - Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datare di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono:
• per le prestazioni di lavoro fino alla 48ª ora settimanale: il 15%;
• per le prestazioni di lavoro che eccedono la 48ª ora settimanale: il 20%;
• per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione le maggiorazioni indicate in appresso;
- lavoro straordinario diurno e festivo: 20% ;
- lavoro straordinario notturno: 30%;
- lavoro straordinario notturno festivo: 40%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro.
TITOLO IX - Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali, quelle di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti:
a) festività nazionali:
25 Aprile - Ricorrenza della liberazione
1 Maggio - Festa del lavoro
2 Giugno - Festa della Repubblica
b) festività infrasettimanali:
1 Gennaio - Capodanno
6 Gennaio-Epifania
Il giorno del lunedi dopo Pasqua
15 Agosto - Festa delf Assunzione
1 Novembre-Ognissanti
9 Dicembre - Immacolata Concezione
25 Dicembre-Natale
26 Dicembre-Santo Stefano
La solennità del Santo Patrono
Le ore di lavora prestate, nei giorni festivi sopra indicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo.
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane di calendario.
Le ferie sono irrinunciabili.
Le ferie non potranno essere frazionare in più di tre periodi.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e quelle dei lavoratori è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari e due settimane nei periodi di meno affluenza da parte dei consumatori.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Al lavoratore retribuito in parte o in tutto con le provvigioni, il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie una quota pari alla media delle provvigioni percepite dallo stesso negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall'azienda senza essere autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi, saranno, eventualmente, concessi.
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 89 ovvero un rimborso a pie di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio ;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto; tale ri mborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasposrto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuta, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
A norma dell'art. 13 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'uni