S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 29/03/2021
TURISMO (Fiadel / Aicast Ateca)
Testo Consolidato del CCNL 29/03/2021
Per i dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore del turismo, con un numero massimo di 15 dipendenti
Decorrenza: 01/04/2021
Scadenza: 30/03/2025
Scadenza economica: 30/03/2024
L'anno 2021 il giorno 29 del mese di marzo in Napoli
tra
la A.I.C.A.S.T. con sede in Napoli in Galleria Angiporto
la ASSIMPRESE ITALIA con sede in Napoli in Piazza Matilde Serao 19
la ATECA (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani) con sede in Roma in Viale Europa 55
la ANEAS (Associazione Nazionale Esperti e Addetti alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) con sede in Roma Viale Europa 55
la ASSO.PRO (Associazione dei Professionisti e Imprenditori)
e
La FIADEL- S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma in Via Goito n. 11
è stato stipulato, il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti di Aziende che svolgono attività nel settore del turismo:
- aziende alberghiere
- pubblici esercizi
- complessi turistici ricettivi dell'aria aperta
- stabilimenti balneari
- imprese viaggi e turismo
- alberghi diurni
con un numero massimo di 15 dipendenti
Le OO. SS. di cui sopra stipulano e riconoscono come strumento valido sia di governo che di regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Turismo il presente contratto collettivo nazionale. Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegali e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale, pur con diverse vigenze e modalità di disdetta o rinnovo.
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilitàdi rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all'Ente Bilaterale pariteticamente costituito l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parli stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente CCNL di mettere le aziende dei lavoratori settore Turismo nelle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedenti e accordi speciali dei settori del Turismo.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni di miglior favore.
Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al C.N.E.L. il presente CCNL
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
TITOLO I - Validità e sfera di Applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende del settore del turismo ed il relativo personale dipendente.
Art. 2 - Sfera di Applicazione
Il Contratto si applica:
a) Aziende Alberghiere:
- Alberghi;
- Motel;
- Pensioni;
- Locande;
- Fittacamere;
- Ostelli;
- Residence;
- Colonie climatiche
b) Publici esercizi:
- Bar
- Caffè;
- Gelaterie;
- Snack Bar;
- Bottiglierie e Fiaschetterie;
- Ristoranti;
- Trattorie;
- Osterie;
- Pizzerie;
- Tavole Calde;
- Self-Service;
- Fast-Foods;
- Rosticcerie;
- Paninoteche;
- Friggitorie;
- Locali notturni;
- Sale da Ballo;
- Sale da Gioco;
- Posti di ristoro;
- Spacci aziendali;
- Aziende di Ristorazione Collettiva.
C) Complessi turistici Ricettivi dell'aria aperta:
- Campeggi;
- Villaggi
d) Stabilimenti Balneari.
e) Imprese Viaggi e Turismo.
f) Alberghi Diurni.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Le parti intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella premessa al contratto, convengono sulla necessità di rafforzare il sistema di Osservatori congiunti e Commissioni paritetiche quali sedi di analisi e di confronto costruttivo e positivo per individuare e promuovere iniziative e per perseguire soluzioni, in una logica di integrazione e coordinamento tra i diversi livelli.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori e delle Commissioni rappresenterà una base comune e condivisa, utile all'attività delle parti.
Organismo bilaterale nazionale per il settore turismo
Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in sede di categoria attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell'Organismo Bilaterale Nazionale (EBI.NA.SP.) per il settore turismo.
Art. 3 - Osservatorio paritetico nazionale per il settore turismo
L'Osservatorio si occuperà delle seguenti aree tematiche.
- Sviluppo e situazione economico-sociale del settore turistico
Svolgerà l'analisi e l'approfondimento delle dinamiche economiche, produttive, sociali ed occupazionali anche in relazione agli interventi organizzativi e alle evoluzioni connesse al settore.
Saranno condotti approfondimenti specifici, previa valutazione comune delle parti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività turismo come definiti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si attiveranno per evidenziare presso le sedi istituzionali competenti le tematiche più significative per la politica relativa al settore anche con riferimento al mezzogiorno ed alla realtà delle piccole imprese.
- Sviluppo analisi e monitoraggio degli accordi aziendali
Svolgerà l'analisi e il monitoraggio degli accordi stipulati nelle aziende turismo anche con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in vigore finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizioni delle agevolazioni previste dalla Legge.
In tale ambito saranno altresì analizzale e monitorate le esperienze di welfare aziendale e di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro in relazione alle innovazioni legislative in materia nonché i miglioramenti delle condizioni di lavoro.
- Sistemi di partecipazione nelle aziende del turismo in Italia e in Europa e Dialogo sociale Europeo La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata al monitoraggio ed all'esame delle esperienze più significative in materia realizzate sia in Italia che in Europa.
Art. 4 - Commissione nazionale sulle politiche attive
Tale commissione viene istituita dalle parti contraenti per promuovere l'occupabilità e favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, convengono sulla necessità di impegnarsi per quanto riguarda il settore turismo ad individuare iniziative efficaci in stretta collaborazione con gli Osservatori territoriali e ricercando interazioni con l'ANPAL e i soggetti di cui alla rete dei servizi per le politiche del lavoro.
A tal fine convengono di costituire la Commissione nazionale per le politiche attive con i seguenti compiti:
predisposizione e promozione di linee guida per la definizione di specifiche iniziative formative per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali favorendo, a tali fini, anche la promozione dell'adozione del bilancio delle competenze; anche al fine di quanto sopra si punterà a sviluppare la raccolta dei dati riguardanti le competenze richieste sul territorio per acquisire elementi di orientamento per la riqualificazione professionale del personale.
Art. 5 - Formazione professionale
Le parti convengono sull'Importanza della formazione continua quale strumento fondamentale per la valorizzazione delle persone e per l'indispensabile incremento della competitività dell'impresa e la considerano, anche in virtù dell'introduzione del diritto soggettivo alla formazione continua.
In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per fronteggiare i cambiamenti relativi alla trasformazione del lavoro introdotti dalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione soprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.
Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato
Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, i seguenti compiti:
- promuovere azioni di Sistema finalizzate alla formazione delle parti sociali, anche relativamente all'analisi del fabbisogno, promozione e monitoraggio della formazione continua dei lavoratori;
- valutare i criteri e le procedure di condivisione dei piani settoriali;
- individuare le specifiche esigenze formative del settore turismo, analizzando in particolare i dati dei piani settoriali;
- Promuovere congiuntamente come nel caso dei progetti "Formazione per l'apprendistato" e "@pprendo", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa;
- promuovere iniziative formative;
- promuovere iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato consultivo di partecipazione;
- monitorare la normativa vigente in materia, demandando alle commissioni territoriali, ove costituite, di monitorare la normative emanata a livello territoriale, al fine di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo e scolastico;
- individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando i risultati emersi da rilevazioni "ad hoc", anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle Aziende e a progetti interaziendali;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
- prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli, delle donne in un'ottica di una piena attuazione degli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al rientro dalla maternità.
Referente per la formazione professionale
Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il confronto tra azienda e R.S.U. circa la definizione di piani aziendali finanziati, la R.S.U. potrà individuare al proprio intorno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico dell'azienda sulla materia, conferendogli potere di firma per i piani condivisi, in coerenza con le norme previste per il funzionamento di fondi interprofessionali per la formazione.
Le parti convengono di costituire la "Commissione paritetica per le pari opportunità" con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e donna con particolare attenzione:
a) all'andamento dell'occupazione, alle caratteristiche della presenza femminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connessi alle nuove tecnologie;
b) alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità dell'orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
c) alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
La Commissione Nazionale può promuovere l'aperture di Commissioni territoriali che avranno il compito di analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'occupazione femminile nel settore;
A) Valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà in collaborazione con la Commissione territoriale.
B) Esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in