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TUTTI I CCNL

SETTORE: Turismo

CCNL: Turismo (Confsal - Sistema Comm. e Impresa)

Turismo (Confsal - Sistema Comm. e Impresa)

CODICE CNEL: H05D

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 26/10/2017

TURISMO (Confsal / Sistema Commercio e Impresa)

 

Testo consolidato del CCNL 26/10/2017

Dipendenti del turismo e dei pubblici esercizi

 

Decorrenza: 01/11/2017

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 26/10/2017 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 27/12/2018

- Accordo 25/01/2019

- Accordo integrativo 13/02/2019

- Accordo 25/09/2019

- Accordo di rinnovo 27/07/2022 (Decorrenza 01/11/2020)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 26 del mese di ottobre in Roma, tra:

- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa) - rappresentata dal Presidente

e

- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL - rappresentata dal Segretario Generale;

- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri - CONFSAL FISALS - rappresentata dal Segretario Generale;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale

 

si è stipulato il presente accordo di rinnovo del "CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 28 maggio 2014.

 

Premesso inoltre che

 

Con il presente contratto le Parti Sociali condividono la volontà di rinnovare il CCNL summenzionato, anche aggiornando e allineando il testo alle recenti novità normative e previdenziali in materia, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 c.d. Jobs Act ed, in particolare, dai seguenti decreti attuativi:

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica di contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 ";

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- Legge 22 maggio 2017, n. 81 con le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato da intendersi tutti integralmente richiamati;

 

- con il presente accordo di rinnovo le Parti Sociali ribadiscono, altresì, la volontà di applicare i seguenti principi:

- la promozione di un sistema di contrattazione strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria e il secondo aziendale e/o territoriale. Le Parti, infatti, riconoscono l'importanza della contrattazione decentrata quale strumento che può garantire, in modo concreto ed effettivo, una migliore disciplina dei rapporti di lavoro, in quanto maggiormente attenta alle reali esigenze degli operatori (imprese e lavoratori). Sotto tale profilo, le Parti convengono che la contrattazione decentrata, sia essa territoriale o aziendale, rappresenta una componente essenziale per assicurare una piena soddisfazione delle esigenze del mercato, ma anche per ridurre le conflittualità e consentire una più rapida reattività rispetto alle necessità che la moderna economia globalizzata impone con frequenza sempre maggiore;

- l'incentivo alla formazione continua dei lavoratori, intesa quale strumento primario per garantire, da un lato, la piena occupabilità dei lavoratori stessi e, da un altro lato, la competitività delle imprese attraverso una più elevata preparazione della manodopera;

A tale scopo, le Parti condividono la necessità di assicurare la qualificazione e la riqualificazione continua del lavoratore (c.d. "life long learning"), per consentirgli di mantenere un ruolo sempre attivo in ambito economico e produttivo, prevedendo le occasioni di impiego e adeguando la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, anche in periodi di crisi economica;

- la razionalizzazione delle risorse destinate alla bilateralità, con l'obiettivo di fornire alle imprese e ai lavoratori la migliore assistenza possibile tramite l'organismo bilaterale denominato in sigla E.BI.TE.N. chiamato a svolgere le funzioni previste dalle normative vigenti in capo sia agli enti bilaterali ex art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 276/2003 che agli organismi paritetici così come individuati dall'art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. n. 81/08;

- la promozione del ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro, finalizzato a sostenere (in un'ottica europeista e moderna) l'occupazione mediante l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. In particolare, le Parti ritengono meritevoli di attenzione le istanze e le sollecitazioni provenienti dall'Associazione di settore SISTEMA LAVORO in tema di flessibilità delle imprese, di promozione e sviluppo delle competenze e delle caratteristiche personali dei lavoratori e, infine, di miglioramento dei rapporti fra le imprese utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro e gli stessi lavoratori.

 

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati

 

- l'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" sottoscritto in data 28 maggio 2014;

- "l'ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 S.M.I." sottoscritto in data 18 novembre 2015;

- il "Testo Unico sulla Rappresentanza tra Sistema Impresa e Confsal" sottoscritto in data 25 maggio 2016;

- l'"Accordo interconfederale in materia di detassazione" sottoscritto in data 27 luglio 2016;

- "l'Accordo interconfederale in materia di apprendistato" sottoscritto in data 27 settembre 2017.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 27/12/2018

Verbale di stipula

 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 del mese di dicembre in Roma, tra:

- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA

e

- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL

- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL

 

si è stipulato il presente accordo modificativo del "CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 28 maggio 2014 e successivi rinnovi ed integrazioni.

Le Parti individuano la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA quale Parte incaricata di trasmettere il testo del presente accordo al CNEL.

Le Parti, inoltre, individuano l'E.BI.TE.N. quale soggetto titolato alla redazione del nuovo testo del CCNL al netto delle modifiche e integrazioni apportate dal presente verbale.

 

Premesso che

- in data 28 maggio 2014 SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL hanno stipulato il "CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI";

- in data 17 febbraio 2015 le Parti Sociali hanno siglato il "Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" del 28 maggio 2014;

- in data 26 ottobre 2017 le Parti hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del "CCNL, per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESECIZI" siglato in data 28 maggio 2014;

 

considerato che

le Parti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e nel rispetto dei parametri economici e normativi integranti la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 Cost., concordano sull'esigenza di provvedere all'adeguamento del CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI a partire dal 1 gennaio 2019

 

tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono di modificare ed adeguare il CCNL richiamato in premessa al presente "Verbale di accordo" concordando e stipulando quanto segue:

[___]

Accordo 25/01/2019

Verbale di stipula

 

Oggi, 25 gennaio 2019 a Roma in Viale Trastevere, 60 presso la sede della Confsal

Tra

la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale,

e

la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA - rappresentata dal Segretario Generale,

premesso che

- il sistema della bilateralità rappresenta un'esperienza consolidata delle relazioni sindacali in Italia; gli enti bilaterali, il cui ruolo è riconosciuto dal legislatore, traggono origine dalla contrattazione collettiva, che ne rappresenta la fonte primaria di regolazione e di indirizzo;

- la bilateralità si configura come importante strumento di partecipazione sociale, concorrendo a realizzare quella società democratica, fondata sull'apporto delle formazioni sociali espressione della società civile, riconosciuta dalla nostra Costituzione;

- la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria; le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali nazionali e regionali.

- all'interno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti tra le Parti in epigrafe è sancita la possibilità di prevedere l'attivazione di un Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa.

 

Tutto ciò premesso e considerato convengono che:

[___]

Accordo integrativo 13/02/2019

Verbale di stipula

 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio in Roma, tra:

-   la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA,

e 

- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale

si è stipulato il presente accordo integrativo del "CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 28 maggio 2014 e successivi rinnovi ed integrazioni.

Le Parti individuano la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA quale Parte incaricata di trasmettere il testo del presente accordo al CNEL

Le Parti, inoltre, individuano l'E.BI.TE.N. quale soggetto titolato alla redazione del nuovo testo del CCNL al netto delle modifiche e integrazioni apportate dal presente verbale.

 

Premesso che

in data 27 dicembre 2018 le Parti Sociali hanno siglato il "Verbale di accordo modificativo del CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" del 28 maggio 2014 e successivi rinnovi ed integrazioni.

 

considerato che

- le Parti, ritengono necessario chiarire e meglio specificare alcune previsioni contenute nell'Accordo modificativo sottoscritto il 27 dicembre 2018;

- il presente "Verbale di accordo", in quanto integrativo dell'Accordo del 27 dicembre 2018, avrà la medesima decorrenza, anche economica;

 

tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono di adeguare il CCNL per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI al presente "Verbale di accordo", concordando e stipulando quanto segue:

[___]

Accordo 25/09/2019

Verbale di stipula

 

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 25 (venticinque) del mese di settembre in Roma, viale di Trastevere 60 tra:

- La Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa);

e

- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;

con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL;

si è stipulato il seguente accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 28 maggio 2014 (integrato dal verbale di accordo modificativo ed integrativo del 17 febbraio 2015 e rinnovato dall'Accordo di rinnovo del 26 ottobre 2017 nonché dagli accordi 27 dicembre 2018 e 13 febbraio 2019 di modifica del CCNL)

 

SEZIONE 1 Recepimento dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla "F.AS.S.", del 25 gennaio 2019

SEZIONE 2 Rideterminazione delle riduzioni o variazioni dell'orario

Accordo di rinnovo 27/07/2022 (Decorrenza 01/11/2020)

Verbale di stipula

 

L'anno 2022 il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio, in Roma tra:

- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa) - rappresentata dal Presidente;

e

- La Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL - rappresentata dal Segretario Generale e dal Vicesegretario Generale

- con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL rappresentata dal segretario generale;

 

si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 28 maggio 2014 (integrato dal verbale di accordo modificativo ed integrativo del 17 febbraio 2015 e rinnovato dall'Accordo di rinnovo del 26 ottobre 2017 nonché dagli accordi 27 dicembre 2018, 13 febbraio 2019 e 25 settembre 2019) - cod. Inps "414".

Le Parti in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto in un contesto di forte incertezza, concordano di modificare il CCNL come segue:

 

 

PARTE GENERALE

TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

CAPO I - VALIDITÀ' E SFERA DI APPLICAZIONE

 

Assetti contrattuali

 

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.

Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

 

 

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione

 

(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle aziende sotto elencate:

- Aziende alberghiere, alberghi diurni, ostelli, affittacamere e "bed and breakfast", attività di agriturismo

- Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, campeggi, parchi divertimenti

- Centri termali, SPA e centri benessere integrati in strutture ricettive

- Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni

- Pubblici esercizi

- Stabilimenti balneari

- Imprese e agenzie di viaggi e turismo

- Porti ed approdi turistici

- Rifugi alpini

- Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.

(2) Il presente CCNL si applica agli addetti alle attività commerciali, artigianali o comunque non turistiche svolte all'interno delle strutture ricettive e para-ricettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.

(3) Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

 

 

Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Parti firmatarie, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro. Le tutele offerte dalla bilateralità, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra le aziende e ciascuno dei propri dipendenti, devono essere ricondotte alla parte economica-normativa del Contratto Collettivo. Pertanto, i datori di lavoro che applicano il presente CCNL che non aderiscono all'E.BI.TE.N., dovranno necessariamente garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale.

 

 

Art. 3 - I servizi organizzati in comune da più unità aziendali

 

(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.

(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE

Art. 4 - L'attività a livello nazionale

 

(1) Le Parti concordano sulla necessità di intensificare il monitoraggio del mercato turistico e del mercato del lavoro turistico e lo scambio di informazioni sull'andamento del settore, per un efficace rilancio dello stesso.

(2) A tal fine stabiliscono che - per tutto il periodo di vigenza del presente contratto - avranno luogo, tra le stesse, incontri con cadenza almeno trimestrale e, comunque, in ogni caso in cui tali incontri vengano richiesti da una delle Parti stipulanti il presente contratto.

(3) Il monitoraggio dell'andamento del mercato sarà svolto anche con l'assistenza tecnica dell'EBITEN e terrà conto dei seguenti indici:

- fatturato dei servizi turistici

- ricavo medio per camera disponibile

- spese dei viaggiatori stranieri in Italia

- spese dei viaggiatori italiani all'estero

- movimento dei clienti delle strutture ricettive

- viaggi per tipologia ed organizzazione del viaggio

- lavoratori occupati presso le aziende turistiche

- nati-mortalità delle imprese turistiche

- capacità delle strutture ricettive

- investimenti delle imprese

- clima di fiducia delle imprese

- clima di fiducia delle imprese di servizi turistici

- clima di fiducia dei consumatori

 

 

Art. 5 - L'attività a livello territoriale

 

(1) Annualmente, su richiesta delle OO.SS dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, la Parte datoriale fornirà gli opportuni dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.

(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

 

 

Art. 6 - L'attività a livello aziendale

 

(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle OO.SS competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.

(2) Nel corso di tale incontro le OO.SS verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.

(3) Le OO.SS dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

 

 

CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Art. 7 - Pari opportunità

 

(1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

(2) Con la finalità di rendere possibile l'adozione di ogni misura utile a consentire la parità di trattamento e di opportunità tra i lavoratori, le funzioni relative al monitoraggio del quadro nazionale ed europeo in materia di pari opportunità saranno affidate, ai sensi dell'articolo 26 del presente CCNL, all'EBITEN, che potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche acquisite direttamente o disponibili presso gli organismi bilaterali (FORMAZIENDA, Fondo Interform) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.

(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

(4) L'EBITEN dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle Parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.

 

 

Art. 8 - Forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di "bassa stagione"

 

(1) La parte datoriale si impegna a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze; a livello regionale sarà valutata, in particolare, la possibilità di introdurre un regime di bassi prezzi nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:

a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;

b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;

c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;

d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.

(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale nei periodi caratterizzati da minor impegno lavorativo.

 

 

Art. 9 - Misure a sostegno del lavoro a livello regionale e sub regionale

 

(1) Le Parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree sub regionali, soluzioni capaci di:

a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;

b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

(2) Sempre a livello regionale, anche per aree sub regionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:

a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio;

b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.

(3) Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per valutare l'utilità di ogni possibile misura strumentale allo sviluppo del settore in aderenza con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.

(4) Negli incontri di cui sopra, le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.

(5) Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.

 

 

TITOLO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

CAPO I - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

Art. 10 - Contrattazione integrativa

 

(1) Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:

- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;

- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;

(2) Le erogazioni economiche di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di Legge in materia vigenti.

(3) Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminate e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

(4) La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente a SISTEMA IMPRESA.

(5) Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale."

(6) Le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, al fine di dare concreta attuazione allo strumento della contrattazione integrativa.

 

 

Art. 11 - Premio di risultato

 

(1) In considerazione delle recenti novità legislative in materia di premi di risultato e di elementi premiali simili in favore dei lavoratori, commisurati al raggiungimento di specifici obiettivi di produzione, le Parti concordano sulla necessità di favorire il ricorso alla contrattazione di secondo livello per la disciplina degli anzidetti elementi, al fine di consentire, da un lato, ai lavoratori di essere maggiormente coinvolti nell'organizzazione del lavoro, nonché per consentire, da un altro lato, alle imprese di beneficiare dei vantaggi, anche fiscali, previsti dalla Legge per le aziende che adottino modelli organizzativi virtuosi.

 

 

Art. 12 - Indicatori

 

(eliminato)

 

 

Art. 13 - Materie della contrattazione

 

(1) La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla Legge e dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.

(2) Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:

a. forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

b. eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL);

c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "Premio presenza" con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e "Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto";

d. qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente Contratto;

e. ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;

f. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;

g. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;

h. determinazione dei turni feriali;

i. eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages;

j. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;

k. possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;

l. possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;

m. possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;

n. possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;

o. possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di parametri quali l'area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;

p. possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l'altro (c.d. stop & go);

q. in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Turismo, disciplina di specifiche ipotesi per l'applicazione del diritto di precedenza;

r. possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l'indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l'importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;

s. possibilità di modificare il piano formativo individuale dell'apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente CCNL;

t. possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell'ambito della medesima categoria legale;

u. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;

v. possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc);

w. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalla Parti mediante sigla in assistenza.

(3) Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di Legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli Accordi Interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste della normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di r.o.l., la banca ore ed ex festività non fruite.

 

 

Art. 14 - Clausole di uscita

 

(1) Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.

(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salva successiva proroga concordata dalle stesse Parti.

 

 

Art. 15 - Retribuzione onnicomprensiva

 

(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'articolo 13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla Legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.

(2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.

 

 

Art. 16 - Archivio dei contratti

 

(1) I contratti integrativi territoriali sono depositati, entro 15 giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'EBITEN e presso gli Enti/Organismi preposti.

 

 

CAPO II - ENTI BILATERALI

Premessa

 

Le Parti stipulanti il presente CCNL, ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati che non può essere sostitutiva di quella propria delle Parti sociali, hanno convenuto di individuare in FORMAZIENDA (Fondo costituito da Sistema Impresa e Confsal) l'ente interprofessionale per la formazione permanente e continua e nell'EBITEN l'ente bilaterale ed organismo paritetico riferito alle attività di sostegno al reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, conciliazione, certificazione dei contratti, osservatorio e assistenza contrattuale.

 

 

Art. 17 - Operatività dell'Ente Bilaterale per il settore del Turismo

 

(1) Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono di affidare all'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla EBITEN, le funzioni previste dalle normative vigenti in capo sia agli enti bilaterali ex art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 276/2003 che agli organismi paritetici così come individuati dall'art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. n. 81/08 ed, in particolare, relative alla materie dell'occupazione, del mercato del lavoro, della formazione e qualificazione professionali.

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;

b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;

d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL e/o agli enti e organismi preposti come per Legge;

e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;

f) attiva una specifica funzione dedicata alla progettazione di attività di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;

g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;

h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;

l) promuove ogni utile integrazione e raccordi fra le politiche regionali e territoriali del turismo con le azioni promosse a favore del settore;

m) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.

(2) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

 

Art. 18 - Sostegno al reddito

 

(1) L'attività relativa agli interventi per il sostegno al reddito è affidata all'EBITEN, che avrà il compito di individuare annualmente le azioni oggetto di finanziamento a valere sulle risorse disponibili.

 

 

Art. 19 - Articolazioni territoriali di EBITEN

 

(1) L'EBITEN si articola in sedi regionali e provinciali. Il funzionamento delle sedi territoriali nonché le attività e i servizi da esse posti in essere nei territori di competenza vengono disciplinati in apposito regolamento deliberato dal Comitato Esecutivo dell'EBITEN.

 

 

Art. 20 - Ulteriori attività demandate all'EBITEN

 

(1) Alle articolazioni regionali dell'EBITEN sono demandate le seguenti ulteriori attività:

- raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende;

- assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato;

- compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto.

 

 

Art. 21 - Finanziamento

 

(1) In base a quanto previsto dall'"Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

(2) Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi.

(3) Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24.

(4) Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda;

- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

(5) In linea con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra richiamato l'EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti:

- versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall'Accordo;

- ogni altro versamento disposto dalle Parti Sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse;

- versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall'Accordo.

Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o:

Banco Popolare - Crema Ag. 2 Piazza Fulcheria n° 27 26013 Crema (CR),

IBAN: IT28B0503456849000000000995 - Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, via Olivetti n. 17, 26013 Crema (CR) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello statuto vigente.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 27/12/2018

Art. 21 - Finanziamento

 

Le Parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità".

Le Parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità".

Le Parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue:

"Banca di Piacenza Via Armando Diaz, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: IT24W0515656840CC0490007043".

Le Parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:

"(6) Il contributo dì solidarietà INPS del 10% ex L n. 166/91 si applica sullo 0,25% a carico del datore di lavoro previsto per il finanziamento del "fondo welfare e sostegno al reddito" interno al "fondo sviluppo bilateralità istituito presso l'E.BI.TE.N."

 

 

Art. 22 - Conciliazione delle controversie

 

(1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle Parti contrattuali coinvolte, all'EBITEN.

 

 

CAPO III - FORMAZIONE

Art. 23 - La formazione professionale e la formazione continua

 

(1) L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.

(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.

(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.

(4) Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.

(5) Il sistema degli enti bilaterali ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.

(6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.

(7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:

- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;

- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, somministrazione di lavoro e contratti a tempo determinato;

- consolidato la rete degli Enti Bilaterali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.

(8) Le Parti, al fine di potenziare le azioni intraprese in materia di formazione professionale, si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.

(9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.

(10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le Parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

 

 

Art. 24 - Il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori del Settore Turismo

 

(1) Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi FORMAZIENDA, costituito da Sistema Impresa e Confsal con l'accordo interconfederale del 12 gennaio 2008.

 

 

CAPO IV - MERCATO DEL LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ' E CONCILIAZIONE

Premessa

 

(1) Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di affidare all'EBITEN:

a) le attività di studio in ordine all'evoluzione della normativa sociale a livello europeo;

b) le attività di monitoraggio in merito alle politiche per le pari opportunità;

c) lo studio e la realizzazione di ogni iniziativa utile in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale;

d) le attività di garanzia e conciliazione per l'applicazione ed il rispetto del presente CCNL.

 

 

Art. 25 - Evoluzione a livello europeo in materia sociale

 

(1) Le Parti, tenuto conto dell'evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.

(2) In particolare, qualora l'Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore di cui al presente contratto, le Parti si incontreranno al fine di valutare l'opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all'emanazione della normativa di recepimento.

(3) Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l'impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:

a) dialogo sociale europeo settoriale;

b) evoluzione dei Comitati aziendali europei;

c) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;

d) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;

e) Società europea;

f) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.

 

(4) A tal fine, le Parti concordano di affidare all'EBITEN l'analisi dell'evoluzione a livello europeo in materia sociale, con particolare attenzione per gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore, al fine di esprimere alle Organizzazioni stipulanti un parere in merito all'eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

 

 

Art. 26 - Pari opportunità

 

(1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano pari opportunità nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

(2) Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità, all'EBITEN sono assegnati i seguenti compiti:

a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;

c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;

d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;

e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti;

f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;

g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;

h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche;

i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

(3) Annualmente l'EBITEN presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati. In questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

 

 

Art. 27 - Occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale

 

(1) Sono affidate all'EBITEN tutte le attività utili per lo studio e la realizzazione delle iniziative in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'Ente Bilaterale attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri fra le stesse;

b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) raccoglie ed elabora, anche a fini statistici, i dati sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato nonché dei contratti a termine;

d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;

e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali.

 

 

Art. 28 - Garanzia e conciliazione

 

(1) Le Parti concordano di avvalersi dell'operato dell'EBITEN per garantire il rispetto delle intese intercorse e proporre l'aggiornamento del contratto, ove necessario. A tal fine l'EBITEN:

a) esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;

b) individua figure professionali, anche su segnalazione delle imprese che applicano il presente CCNL, non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e della validazione degli apprendimenti previsti dall'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012 n. 92 e meglio delineati nel D.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13; a tale scopo, l'EBITEN procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei, con particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi;

c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento;

d) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle Parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle Parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

(2) In aggiunta a tutto quanto summenzionato le Parti Sociali affidano all'EBITEN i seguenti compiti da definire secondo appositi regolamenti specifici:

- svolgere le attività di conciliazione in materia di diritto del lavoro con le modalità e le procedure di cui al seguente articolo 29 bis;

- svolgere le attività di certificazione dei contratti;

- designare il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST ex D. lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii. che svolgerà le proprie funzioni presso l'azienda/unità produttiva aderente all'EBITEN e richiedente il servizio in base ai criteri previsti dall'"Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex articolo 48 D.lgs. n. 81/08)" siglato il 28 febbraio 2012 e dall'Accordo interconfederale integrativo dell'accordo interconfederale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex articolo 48 D.lgs. n. 81/08) del 28/02/2012" siglato il 3 aprile 2012 allegati al presente CCNL.

 

 

Art. 29 - Procedure per la composizione delle controversie collettive

 

(1) Le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e, possibilmente, risolte secondo le procedure di seguito indicate.

(2) Le valutazioni della Parte datoriale e della Parte sindacale dovranno essere esaminate reciprocamente entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.

(3) Trascorso tale termine, le Parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione - si rivolgeranno all'EBITEN al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.

(4) Le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.

(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le Parti non procederanno ad azioni dirette.

(6) L'EBITEN dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale.

 

 

Art. 29 bis - Procedure per l'attività di conciliazione in materia di diritto del lavoro

 

(1) La parte interessata alla definizione della controversia di lavoro pu&