CCNL in vigore del 20/02/2010
TURISMO - CONFCOMMERCIO
Testo consolidato del CCNL 20/02/2010
Lavoratori dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2018
CCNL 20/02/2010 come modificato da:
- Accordo 07/04/2011
- Accordo 22/12/2011
- Accordo 21/11/2012
- Accordo Apprendistato 17/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
- Accordo 25/06/2013
- Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
- Accordo 16/06/2014
- Accordo di rinnovo 30/11/2016
- Accordo integrativo 09/02/2017
- Accordo Apprendistato 01/08/2017
- Accordo integrativo 31/10/2018
- Avviso comune 28/02/2020 (in materia di COVID-19)
- Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
- Accordo 09/07/2020
- Accordo 25/02/2021
- Accordo 04/08/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 20 febbraio 2010,
Tra:
- la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI, rappresentata dal proprio presidente, con la partecipazione della Commissione Sindacale composta dal Presidente del Comitato Nazionale Attività Termali, dal Presidente dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, dal Presidente di Federalberghi Associazioni Isole Minori, dal Presidente del Comitato Nazionale Consorzi Alberghieri, dal Presidente dell'Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, dal Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, dal Presidente del Comitato Nazionale Attività Stagionali, dal Presidente di Unihotel Franchising, dal Presidente del Sindacato Italiano Grandi Alberghi, dal Presidente del Comitato Nazionale Mezzogiorno, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Approdi e Porti e Turistici, dal Presidente della Federazione Italiana Residence, assistita dal Direttore Generale, dal Vicedirettore, dal Capo Servizio Sindacale;
- la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE, rappresentata dal proprio presidente e con la partecipazione della Commissione Sindacale assistita dal Direttore Generale e dal Direttore Servizio Sindacale;
- la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET, rappresentata dal proprio Presidente, dai Vice Presidente, a mezzo della Commissione Sindacale presieduta dal Presidente d'onore, con l'assistenza del Segretario Generale;
- la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA-FEDERCAMPING, rappresentata dal proprio Presidente e dai Vice Presidenti, a mezzo della Commissione Sindacale, con l'assistenza del Segretario Generale;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO;
- la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI, rappresentata dal Direttore;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore Segretario Nazionale, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del C.D. e dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale e del Responsabile Dipartimento terziario e reti;
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dell'Ufficio Sindacale, dal Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale;
- la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, rappresentata dal Segretario Generale, dal Presidente, dai Segretari Nazionali;
visti gli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali, il CCNL Turismo 19 luglio 2003, l'accordo 13 maggio 2008, l'accordo 12 giugno 2008 e l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'articolo 1, composto da 15 titoli, 422 articoli e 19 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Verbale di stipula
Il 22 dicembre 2011 a Roma
la Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo - FEDERALBERGHI
la Federazione italiana pubblici esercizi - FIPE
la Federazione italiana delle Associazioni delle imprese di viaggi e turismo - FIAVET
la Federazione delle Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta - FAITA
con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio, turismo e servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio imprese per l'Italia
la Federazione sindacale vettori e servizi per la mobilità - FEDERRETI
e
la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi - FILCAMS-CGIL
la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - FISASCAT-CISL
la Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi - UILTUCS
Verbale di stipula
Il giorno 21 del mese di novembre 2012, in Roma
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE;
la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS-CGIL;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS - UIL;
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Verbale di stipula
Il 18 gennaio 2014,
tra:
- la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;
- la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio Imprese per l'Italia;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS;
si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Il giorno 16 del mese di giugno 2014,
tra
FEDERALBERGHI
FAITA
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO
E
FILCAMS CGIL
F ISASCAT CISL
UILTuCS
Premesso che
- l'apprendistato è un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro nel settore turismo ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico;
- il settore turistico è caratrerizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento dì iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;
in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche in seno ad aziende ad apertura annuale;
il CCNL Turismo e la contrattazione integrativa, avvalendosi della propria autonomia contrattuale, hanno definito un articolato insieme di soluzioni per adattare alle caratteristiche ed alle esigenze del settore la disciplina del contratto di apprendistato e dei contratti a tempo determinato;
- le parti in epigrafe, all'atto della stipula del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, si sono impegnate ad incontrarsi in caso di modifiche delle norme che disciplinano il mercato del lavoro, per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali,
- il decreto Legge 20 marzo 2014, n 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione, convertito - con modificazioni - dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, ha modificato la disciplina dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
le parti hanno stabilito quanto segue.
Verbale di stipula
Il giorno 30 del mese di novembre 2016,
Federalberghi
Faita
con la partecipazione di Confcommercioe
Filcams CgilFisascat Cisl
Uiltucs
premesso che, ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, «Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto».
hanno convenuto di modificare come segue il contenuto dell'accordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 18 gennaio 2014.
[___]
Le parti concordano di proseguire il confronto con l'obiettivo di:
individuare, entro il 31 gennaio 2017, una modalità concordata di recupero delle ulteriori differenze economiche e normative derivanti dall'applicazione della dichiarazione richiamata in premessa;
completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.Accordo integrativo 09/02/2017
Verbale di stipula
Il giorno 9 del mese febbraio 2017,
Federalberghi
Faita
con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia
e
Filcams Cgil
Fisascat Cisl
Uiltucspremesso che, ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, «Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto»,
visti i contenuti dell'accordo stipulato il 30 novembre 2016,
hanno convenuto di apportare al CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall'accordo di rinnovo 18 gennaio 2014 e dall'accordo 16 giugno 2014, le seguenti integrazioni.
[___]
e) Le parti concordano che l'effettiva realizzazione degli equilibri previsti dalla clausola richiamata in premessa costituirà oggetto di valutazione negoziale ai fini del rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.
f) Le parti concordano di completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.
Accordo Apprendistato 01/08/2017
Verbale di stipula
Il giorno 1 agosto 2017 in Roma
tra
Federalberghi
Faita - Federcamping
con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia
e
Filcams Cgil
Fisascat Cisl
Uiltucs
Accordo integrativo 31/10/2018
Verbale di stipula
Il Giorno 31 del mese di ottobre 2018
FEDERALDERGHI,
FAITA
e
FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL,
UILTuCS
nell'ambito della stesura del testo unico contrattuale hanno concordato il seguente testo del Capo III (Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione) del Titolo IV (Mercato del lavoro) del CCNL Turismo.
Verbale di stipula
Il giorno 28 del mese di febbraio 2020,
Federalberghi, Faita, Fipe, Fiavet, con la partecipazione di Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs
Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
Verbale di stipula
Addì 9 giugno 2020, in modalità videoconferenza, si sono incontrati:
FIPE rappresentata dal Presidente
FEDERALBERGHI rappresentata dal Presidente
FIAVET rappresentata dalla Presidente
FAITA rappresentata dal Presidente
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia
FILCAMS CGIL rappresentata dalla Segretaria Generale
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale
UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale
Il giorno 9 luglio 2020, in Roma, si sono incontrati:
FEDERALBERGHI
FAITA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
Verbale di stipula
Addi 25 febbraio 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
riuniti in videoconferenza,
Verbale di stipula
Il giorno 4 agosto 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia
e
Filcams CGIL,
Fisascat CISL,
Uiltucs
riuniti in videoconferenza
[___]
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/o privati.
Aziende ricettive - alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della Legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
- nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva - ritardati pagamenti
Le parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
convengono sull'obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla Legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (7%), la Spagna (8%) e la Grecia (6,5%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l'aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota iva applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l'applicazione dell'iva all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Visti:
- l'art. 2 del decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126;
- l'art. 5 del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- l'art. 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;
- l'art. 53, comma 1, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del 20 febbraio 2010;
Premesso che:
- nel settore del turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali ad esempio il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- la contrattazione integrativa territoriale si svolge tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL turismo;
Convengono che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello aziendali o territoriali, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ad imprese e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Accordo tipo
Il ___ ___ ____, ___ ___ ____ 2011 a ___ ___ ____ ___ ___ ____
___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ (*)
e
FILCAMS-CGIL __________
FISASCAT-CISL __________
UILTUCS-UIL __________
Premesso che:
- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA e FIAVET con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno sottoscritto un accordo-quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011;
Convengono che:
- per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo-quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.
I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.
(*) Indicare "l'Associazione o le Associazioni ___ ___ ____ ___ ___ ____, aderente/i a FEDERALBERGHI/FIPE/FIAVET/FAITA"; in caso di accordo aziendale, indicare il nome dell'azienda, specificando "con l'assistenza dell'Associazione ___ ___ ____ ___ ___ ____".
Visti
- l'articolo 2 del decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126;
- l'articolo 5 del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- l'articolo 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;
- l'articolo 53, comma 1, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- l'articolo 26, Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l'articolo 22, comma 6, Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del 20 febbraio 2010;
Premesso che
- nel settore del turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali ad esempio il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;
- l'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- l'articolo 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello entro il limite di spesa di 650 milioni di euro;
- il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall'art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti delle risorse stanziate con la Legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione;
- la contrattazione integrativa territoriale si svolge tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL turismo;
Convengono
che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello aziendali o territoriali, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ad imprese e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Accordo tipo
Il ___ ___ ____, ___ ___ ____ 2011 a ___ ___ ____ ___ ___ ____
___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____
e
FILCAMS-CGIL __________
FISASCAT-CISL __________
UILTUCS-UIL __________
Premesso che
- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- l'articolo 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
- FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA e FIAVET con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno sottoscritto un accordo-quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;
Convengono che
- per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo-quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.
I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.
Premesso che
le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;
nel settore del Turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa hanno dimostrato, nel corso degli anni, di essere connessi all'applicazione degli istituti di flessibilità e delle relative maggiorazioni o compensazioni derivanti da regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, prestazioni straordinarie, maggiorazioni per lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL Turismo, quota parte de compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal CCNL Turismo e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro, come indicato nella succitata circolare n. 15 del 3 aprile 2013;
il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 ha dato attuazione all'art. 1 comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
le parti presa visione delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che incentivino l'attuazione degli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;
convengono che
1. per l'attuazione delle normative ricordate in Premessa, le imprese aderenti alle organizzazioni territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo, prive di rappresentanza sindacale, che intendono definire sulla base di specifiche esigenze aziendali accordi di secondo livello che trovino applicazione a tutti i dipendenti dell'impresa potranno stipularli con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, con l'assistenza delle suddette organizzazioni imprenditoriali territoriali di categoria;
2. l'accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti degli strumenti di flessibilità come definiti e concordati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese realizzate a livello aziendale, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Accordo tipo
luogo e data,
Federalberghi _____________ (*)
Fipe ___________________________ (*)
Faita __________________________ (*)
Fiavet _________________________ (*)
con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'Italia _____________ (*)
(*) specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza, elencando unicamente le organizzazioni effettivamente firmatarie
e
Filcams-Cgil ________________ (*)
Fisascat - Cisl _____________ (*)
Uiltucs-Uil ____________________ (*)
(*) specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza
Premesso che
il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil hanno sottoscritto il 25 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL Turismo analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell'Accordo quadro del 25 giugno 2013, di cui al comma precedente;
è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
si conviene quanto segue
fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dal CCNL Turismo, per l'anno 2013, le aziende aderenti alle organizzazioni territoriali imprenditoriali di categoria stipulanti il presente accordo, applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2013 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative richiamate in premessa collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti ed alle condizioni previste dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n. 15/2013 e dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.
Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria ai sensi del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende alla stesse aderenti. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Premessa al CCNL Turismo
L'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria:
- il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia;
- i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti;
- il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti.
Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana.
In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente.
Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni.
L'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che in riguardano tanto il sistema Paese quanto il sistema delle imprese.
Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso, animate da senso di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la difficile congiuntura in atto.
Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti ritengono che il CCNL Turismo costituisca un riferimento essenziale per i lavoratori del settore, che dal contratto collettivo nazionale traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale. Nel contempo, le parti ritengono che il CCNL debba fungere da parametro di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro in tutte le imprese che operano nel settore, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e fenomeni di dumping sociale.
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del sistema contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Riqualificazione dell'offerta
L'evoluzione dell'offerta turistica ha registrato, negli ultimi venti anni, un costante miglioramento.
Gli sforzi che le imprese hanno compiuto per migliorare gli standard qualitativi trovano riscontro oggettivo anche nel numero crescente di turisti stranieri che visitano l'Italia, con oltre 110 milioni di presenze ogni anno, e nell'apprezzamento rilevato da osservatori indipendenti.
La soddisfazione per i risultati ottenuti non può tuttavia farci sedere sugli allori. Sul mercato pullulano competitor agguerriti, spesso favoriti da una struttura dei costi notevolmente più snella.
Le imprese italiane possono vincere questa sfida solo puntando sulla qualità ed hanno pertanto necessità di condizioni di sistema che agevolino e sostengano continui investimenti.
Per incentivare tali investimenti, in uno scenario di risorse limitate, le parti propongono che vengano adottati meccanismi analoghi a quelli già utilizzati con successo in relazione alla ristrutturazione delle civili abitazioni, consentendo alle imprese di recuperare su base pluriennale, mediante credito di imposta, una parte dell'investimento effettuato.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione delle forme di sostegno al reddito resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono:
- che nel bilancio dello Stato vengano allocate stabilmente le risorse necessarie per il funzionamento dell'istituto dei buoni vacanza;
- che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
Servizio di alloggio per i lavoratori dipendenti
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Politiche Fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota IVA applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata da Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea;
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno stabilito una riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota IVA da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'IVA relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota IVA applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota IVA applicata ai clienti alloggiati.
Contrasto all'abusivismo
L'autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici (case private, aziende agricole, famiglie di pescatori, etc.) è solitamente motivata con l'esigenza integrare il reddito di soggetti economicamente deboli, che dovrebbero poter svolgere le relative attività in via occasionale e comunque accessoria rispetto all'attività principale.
Il fenomeno è proliferato in modo indiscriminato, allontanandosi dall'originario principio ispiratore e dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale, che danneggiano tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.
Le parti chiedono che tali attività siano soggette ad un efficace sistema di controlli e che la relativa disciplina sia modificata al fine di assicurare che tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole.
Le parti rinnovano la censura di ogni forma di attività imprenditoriale svolta senza il rispetto delle norme di Legge ed a tal fine si impegnano a costituire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL delle "Commissioni bilaterali Anti abusivismo" presso gli Enti Bilaterali Territoriali, coordinate dall'Ente Bilaterale Nazionale.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti ed approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1º luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo).
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Titolo I - Sfera di applicazione
All'articolo 1, comma 1, punto I, lettera a) del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola "locande" sono inserite le parole ", affittacamere, bed and breakfast;"
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 162 e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
(1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa Legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della Legge quadro.
(4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Dopo l'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Art. ___ - Monitoraggio congiunturale
(1) Le parti, in considerazione della difficile situazione in atto, concordano di intensificare il monitoraggio del mercato turistico e del mercato del lavoro turistico e lo scambio di informazioni sull'andamento del settore.
(2) A tal fine stabiliscono che - per tutto il periodo di vigenza del presente accordo - gli incontri previsti al comma 2 dell'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 si svolgeranno con cadenza almeno trimestrale e, comunque, in ogni caso in cui gli stessi vengano richiesti da una delle parti stipulanti il presente accordo.
(3) Le parti inoltre monitoreranno l'andamento del mercato anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismo ed utilizzando le fonti disponibili, quali ad esempio:
- fatturato dei servizi turistici
- ricavo medio per camera disponibile
- spese dei viaggiatori stranieri in Italia
- spese dei viaggiatori italiani all'estero
- movimento dei clienti delle strutture ricettive
- viaggi per tipologia ed organizzazione del viaggio
- lavoratori occupati presso le aziende turistiche
- nati-mortalità delle imprese turistiche
- capacità delle strutture ricettive
- investimenti delle imprese
- clima di fiducia delle imprese
- clima di fiducia delle imprese di servizi turistici
- clima di fiducia dei consumatori(4) Qualora l'andamento dei suddetti indicatori evidenzi, anche per gli anni successivi al 2013, il perdurare della congiuntura negativo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione in atto, con l'obiettivo di individuare concordemente gli interventi da intraprendere per fronteggiarla.
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Fondo Fast, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Art. 8 - Utilizzo degli impianti
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione
Art. 9 - Politiche attive del lavoro
(1) Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 136;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
(3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(5) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
Avviso comune 28/02/2020 (in materia di COVID-19)
premesso che
- nel settore del turismo operano oltre 300.000 imprese, che offrono lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui oltre 1 milione di lavoratori dipendenti;
- Il valore aggiunto delle attività turistiche è pari a circa 90 miliardi di euro;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno più di 430 milioni di pernottamenti;
- la spesa annua dei turisti stranieri in Italia ammonta a oltre 48 miliardi di euro;
preso atto
dei provvedimenti di Legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza conseguente al diffondersi dell'epidemia Covid-19;
ribadiscono
la necessità di implementare tali interventi di carattere conservativo dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche, in un'area territoriale che è ben più vasta della cosiddetta "zona rossa";
si impegnano
- a fornire alle aziende ed ai lavoratori del settore turismo, anche per il tramite della rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio, ogni assistenza utile per stipulare accordi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e alle forme di sostegno al reddito contrattualmente previste;
- ad adottare, per il tramite della rete degli enti bilaterali del settore turismo, nazionale e territoriali, nei limiti delle risorse disponibili, interventi in favore dei lavoratori;
richiedono
- che le disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia riguardino, per il settore turismo, tutto il territorio nazionale e non solo le aree interessate dalle ordinanze;
- che vengano assicurate adeguate risorse per il funzionamento degli ammortizzatori sociali e che le disposizioni che regolano l'accesso al fondo integrazione salariale e alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga, vengano modificate con urgenza, al fine di consentire, anche in deroga alle normali modalità, l'erogazione delle prestazioni:
a) individuando una causale specifica riconducibile allo stato di crisi per effetto del fenomeno Covid-19, per tutte le forme di integrazione salariale;
b) senza applicare limiti relativi alle dimensioni e all'inquadramento contributivo dell'azienda, all'anzianità lavorativa del lavoratore ed alla tipologia del rapporto di lavoro;
c) includendo esplicitamente anche i lavoratori stagionali, così come individuati dalla Legge e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
d) ricorrendo a procedure autorizzative veloci e snelle avendo in questo momento il carattere della priorità assoluta e consentendo all'Istituto previdenziale il pagamento diretto delle prestazioni viste le difficoltà finanziare in cui si trovano le imprese in crisi;
e) sino al completo superamento della situazione in atto;
- che, per il settore del turismo, vengano esplicitamente annoverate tra le cause che giustificano l'accesso al fondo integrazione salariale le significative riduzioni di attività che si verifichino a causa di epidemie, calamità naturali, condizioni metereologiche avverse, situazioni di difficoltà dell'impresa committente, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato;
- che le disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia comprendano anche i seguenti interventi:
a) la sospensione temporanea dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte dirette ed indirette e di altri tributi e imposte locali, inclusa l'imposta di soggiorno, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché per gli adempimenti connessi ai suddetti versamenti;
b) la sospensione temporanea dei termini per gli adempimenti, inclusi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
c) la concessione di indennizzi o contributi per le imprese e i lavoratori autonomi del turismo che abbiano subito una significativa riduzione di attività;
d) l'individuazione di risorse aggiuntive da destinare ad una campagna straordinaria di promozione dell'offerta turistica, ricettiva e culturale italiana.
Capo III - Secondo livello di contrattazione
Art. 10 - Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1º gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
Aziende alberghiere
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale
- prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere)
- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
Ristorazione collettiva
- fatturato
- ore lavorate
- dipendenti
Imprese viaggi e turismo
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
- vendita biglietteria ferroviaria
- dipendenti (INPS, ISTAT)
(3) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello | euro |
A, B | 279,00 |
1, 2, 3 | 237,00 |
4, 5 | 210,00 |
6S, 6, 7 | 168,00 |
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1º ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1º gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato successivamente al 1º gennaio 2010.
(9) L'accordo integrativo di cui al comma 3 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:
livello | euro |
A, B | 166,00 |
1, 2, 3 | 141,00 |
4, 5 | 125,00 |
6S, 6, 7 | 100,00 |
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1º gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(12) In occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
L'articolo 13 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello
euro
A, B
296
1, 2, 3
251
4, 5
222
6S, 6, 7
178
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di marzo 2016. Gli accordi di secondo livello potranno definire modalità diverse di erogazione.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 29 febbraio 2016, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1º gennaio 2014-29 febbraio 2016.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato con il prospetto paga dei periodi successivi al 1º gennaio 2014. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1º luglio 1993.
(9) In presenza di difficoltà economico produttive, quali ad esempio quelle che possono comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque caratterizzate da risultati significativamente negativi o che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, il datore di lavoro comunicherà alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle competenti organizzazioni territoriali, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale del Turismo, l'impossibilità di procedere all'erogazione del premio, allegando la documentazione utile a comprovare la situazione aziendale. Tale comunicazione, da effettuare in forma scritta, potrà essere inviata anche per il tramite di un'organizzazione aderente ad una delle organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente CCNL. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere la convocazione di apposito incontro o della Commissione paritetica territoriale, per l'esame della situazione prospettata.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 31 gennaio 2016, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi:
livello
euro
A,B
186,00
1, 2, 3
158,00
4, 5
140,00
6S, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1º gennaio 2014 - 29 febbraio 2016.
(12) in occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge, ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Al comma 1 dell'articolo 15 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, le parole "Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di Legge che regolano i contratti di riallineamento," e le parole "verificatesi nei territori non compresi dell'obiettivo 1" sono abrogate.
Art. 14 - Materie della contrattazione
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del decreto legislativo n. 198 del 2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 89;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 108, 116 e 361);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 299 e 378);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
o) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 115;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
s) premio di risultato di cui all'articolo 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 207);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 21, quarto comma, Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'articolo 95 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 93;
d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'articolo 61, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti.
Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'articolo 155;
i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 312);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 327);
k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 341);
m) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (articolo 317);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 314);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 295, 358 e 374);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 309);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 366;
s) clausole di uscita (articolo 15);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 209, 256, 260 e 293);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 64;
v) retribuzione onnicomprensiva (articolo 16);
x) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli 213, 264, 294, 373);
y) funzionamento Commissioni paritetiche (articoli 248, 286 e 419);
z) costituzione dei Centri di servizio di cui all'articolo 22;
aa) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'articolo 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla Legge e dalla contrattazione.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
e) premio di risultato di cui all'articolo 11;
f) clausole di uscita (articolo 15);
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 del decreto legislativo n. 198 del 2006, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 299);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 115;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
(1) Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di Legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non compresi nell'obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salvo successiva proroga concordata dalle stesse parti.
Art. 16 - Retribuzione onnicomprensiva
(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'articolo 13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla Legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
(2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 17 - Archivio dei contratti
(1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.
Art. 18 - Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo
(1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) L'E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.
(3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
All'articolo 18 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera n), è inserita la seguente:
o) svolge i compiti di Organismo Paritetico Nazionale ai sensi dell'articolo 12, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all'Allegato Q del presente CCNL. In tale ambito, l'EBNT istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sul lavoro avente i seguenti compiti:
- esaminare i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , al fine di individuare e proporre eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti;
- esaminare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall'accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per I rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - elaborati per le aziende multilocaiizzate.
In calce all'articolo 18 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserita la seguente
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano di dare avvio alle attività di implementazione, in seno all'Ente bilaterale nazionale, della banca dati per l'effettiva facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme d'impiego di cui al precedente articolo 18, secondo comma, lettera e).
(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
(2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(3) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti % dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di Legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo;
- il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 18, comma 2, del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.
Dichiarazione a verbale
Le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
Premesso che
a) Il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione commerciale e collettiva e Turismo dell'8 febbraio 2018 e il CCNL Agenzie di viaggio 24 luglio 2019, nell'ambito delle attività poste in capo agli Enti bilaterali territoriali, prevedono l'istituzione del Fondo sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività o di rilevante riduzione della stessa;
b) gli ammortizzatori sociali di derivazione legislativa, pur interessati da provvedimenti di riforma nel corso degli ultimi anni, non rispondono in modo adeguato alle esigenze dei comparti che compongono il settore Turismo, sia sotto il profilo dell'ambito di applicazione che delle causali di accesso nonché in termini economici rispetto alla perdita salariale dei lavoratori;
c) il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria COVID 19. Il Governo italiano, alcuni enti locali e molti Governi stranieri hanno emanato provvedimenti che hanno limitato l'ingresso e la circolazione e/o l'attività su tutto il territorio nazionale, con pesanti ripercussioni su tutti i comparti del settore Turismo, sia immediati che differiti nei prossimi mesi;
d) il decreto-Legge 17 marzo 2020, n, 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) e il decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno disposto un'estensione della copertura degli strumenti di sostegno al reddito (Cassa integrazione guadagni in deroga, Fondo di integrazione salariale) rispetto alla quale le Parti sociali, attraverso il sistema degli Enti bilaterali, intendono agire in maniera sinergica, incrementando il livello di protezione sociale dei lavoratori del settore e mettendo a disposizione delle imprese strumenti per garantire la continuità operativa nel rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro concordati con il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono:
A. FONDO STRAORDINARIO
1) è istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo un Fondo straordinario volto a cofinanziare, nella misura del 50%, il costo dell'intervento realizzato dagli enti bilaterali del settore Turismo in favore dei dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste;
2) per l'accesso al Fondo straordinario di cui al punto 1), le organizzazioni territoriali aderenti alle parti firmatarie del presente accordo dovranno stipulare specifici accordi per riconoscere interventi straordinari secondo quanto indicato al successivo punto B del presente accordo.
3) la dotazione del Fondo straordinario di cui al precedente punto 1) è pari a 7.000.000 €. Gli Organi Statutari di EBNT, con specifica deliberazione, individuano le poste di bilancio utili alla creazione del predetto Fondo.
4) l'importo è suddiviso per comparti e per provincie del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata nell'anno 2019 (Tabella 1)
5) ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere gli interventi in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti e per provincie secondo il medesimo schema di cui al punto precedente.
6) per beneficiare del contributo da parte di EBNT, l'Ente bilaterale territoriale deve fornire:
- copia dell'accordo stipulato dalle Parti sociali e delibera di approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- dati relativi ai beneficiari del Contributo di Solidarietà (punto B1): numero dei lavoratori coinvolti ed entità degli importi erogati;
- tabella di ripartizione tra i comparti e le provincie di cui al precedente punto 5), die dovrà essere progressivamente aggiornata in caso di presentazione di una pluralità di richieste.
L'Ente bilaterale territoriale deve altresì essere in regola con le norme statutarie, il versamento delle quote annuali dovute a EBNT sulla contribuzione incassata direttamente, aver presentato il rendiconto 2019 nei termini previsti.
B. INTERVENTI
1) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'
In considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza di cui al punto c) della Premessa, nonché del considerevole impatto nel ricorso agli ammortizzatori sociali che coinvolge migliaia di lavoratori e lavoratrici dei comparti che compongono il settore Turismo, tenuto conto delle risorse disponibili, l'intervento in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
2) L'importo, eventuali ulteriori requisiti soggettivi dei lavoratori e delle lavoratrici nonché le modalità di erogazione del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ saranno definiti nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al precedente punto A. 2.
3) Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite.
2) SALUTE E SICUREZZA
In considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza di cui al punto c) della Premessa, tenuto conto delle misure straordinarie previste al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020, gli enti bilaterali territoriali, nell'ambito dell'accordo di cui al punto A.2, concordano interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate nel predetto Protocollo. Lo stanziamento in favore di detta misura, di norma, non potrà essere inferiore al 16% della contribuzione complessiva versata dalle imprese non multilocalizzate di ciascun comparto nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
Il riconoscimento del contributo avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite.
Tenuto conto della particolare situazione che si determina nell'anno 2020, tali interventi saranno finanziati ricorrendo alle risorse tradizionalmente destinate alle Attività ordinarie dell'Ente Bilaterale Territoriale (formazione, contributi a vario titolo ecc.), con esclusione delle risorse destinate al sostegno al reddito.
Ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere l'intervento in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti secondo lo schema di cui al punto A,5).
3) STAGIONALITÀ
Ogni Ente Bilaterale Territoriale, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del Capitolo "Interventi", potrà deliberare interventi in favore dei lavoratori stagionali.
Anche questo intervento beneficia del co-finanziamento da parte del Fondo straordinario EBNT.
4) ALTRI INTERVENTI
Ogni Ente Bilaterale Territoriale, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del Capitolo "Interventi", con risorse proprie, potrà deliberare ulteriori interventi in favore di iniziative volte a favorire il lavoro agile, permessi e congedi o sussidi rivolti a lavoratori e lavoratrici per ragioni di genitorialità o per assistenza a familiari affetti da COVID-19.
C. IMPRESE MULTILOCALIZZATE
1) L'intervento del Fondo Sostegno al reddito per le imprese multilocalizzate, di cui al Regolamento EBNT, oltre che per le causali già previste, è ammesso per cause di forza maggiore (calamità naturali, emergenze sanitarie), anche connesse a ordinanze della Pubblica Autorità, nonché per le situazioni di crisi direttamente derivanti da tali eventi, che determinino periodi di sospensione o di riduzione collettiva a livello giornaliero, settimanale o mensile dell'attività lavorativa.
2) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda negli anni precedenti. In casi eccezionali, previa delibera del Consiglio Direttivo di EBNT, potranno essere autorizzati ulteriori interventi per un importo massimo pari ai contributi da versare al Fondo dall'azienda entro l'anno di riferimento.
3) Condizione per usufruire degli interventi del presente accordo è essere in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste in favore di EBNT da almeno 24 mesi e la sottoscrizione di un'apposita intesa tra l'azienda e le OO.SS. nazionali relativo agli interventi di cui al punti 1) e 2) del capitolo "B. Interventi".
4) Al fine di garantire criteri omogenei nell'erogazione degli interventi di cui ai punti 1) e 2) del capito "B. Interventi", tenuto conto della dislocazione pluri-territoriale delle imprese multilocalizzate, si conviene che:
- Per quanto attiene il CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ, lo stesso è riconosciuto ai lavoratori ed alle lavoratrici delle imprese multilocalizzate dei comparti del settore del Turismo ricorrendo alle risorse accantonate per ciascuna di esse in apposito c/c dedicato presso EBNT, secondo criteri e requisiti di accesso coerenti con le predette risorse. Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ avviene previa comunicazione da parte dell'azienda che compila il modulo già in uso per le richieste di intervento del Fondo Sostegno al Reddito. La comunicazione aziendale deve essere trasmessa entro 30 giorni dal raggiungimento del requisito individuale. L'importo complessivo di ciascuna richiesta di CONTRIBUTI di SOLIDARIETÀ viene erogato da EBNT all'azienda che provvede a corrisponderlo ai lavoratori entro la prima scadenza di paga utile, operando in qualità di sostituto di imposta,
- Per quanto attiene l'intervento in tema di SALUTE e SICUREZZA, si provvede alla costituzione di apposito Fondo, cui sarà assegnata una quota pari al 16% della contribuzione complessiva versata da ciascuna impresa multilocalizzata nel periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019. Tale importo sarà detratto, a cura di EBNT, dalla quota destinata agli Enti Bilaterali Territoriali per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2022.
Gli Organi Statutari di EBNT, con specifica deliberazione, Individuano le poste di bilancio utili ad attuare detta previsione.
La quota cosi assegnata è suddivisa per i comparti del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata dalle imprese multilocalizzate nell'anno 2019 e, nell'ambito del comparti, in relazione alla contribuzione versata da ciascuna impresa multilocalizzata nell'anno 2019.
EBNT, con apposita deliberazione, stabilisce le procedure e la documentazione necessaria per accedere alle risorse del Fondo Salute e Sicurezza Imprese Multilocalizzate.
DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme della contrattazione collettiva dei comparti che compongono il settore Turismo, allo Statuto di EBNT, al Regolamento Fondo Sostegno al reddito di EBNT.
Il presente Accordo decorre dalla data odierna e scade il 31 dicembre 2020; sarà oggetto di verifiche, in relazione all'andamento della spesa sostenuta dagli Enti Bilaterali Territoriali, al fine di valutarne eventuali modifiche e/o integrazioni.
Verbale di stipula
[___]
visti gli accordi presentati all'Ente Bilaterale Nazionale Turismo in attuazione dell'accordo nazionale 9 giugno 2020,
considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
concordano di prorogare sino al 31 marzo 2021 la validità del suddetto accordo nazionale.
Verbale di stipula
[___]
visti gli accordi presentati all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo in attuazione dell'accordo nazionale 9 giugno 2020, considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, concordano di prorogare sino al 30 settembre 2021 la validità del suddetto accordo nazionale.
Art. 20 - Enti bilaterali territoriali del settore turismo
(1) L'Ente Bilaterale del settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale
La partecipazione di FEDERRETI nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'Ente Bilaterale territoriale è regolata da accordi diretti tra la FIPE e FEDERRETI.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1999 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6 ottobre 1994.
Dichiarazioni a verbale
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate all'armonizzazione ed unificazione degli enti bilaterali territoriali entro la vigenza del CCNL Turismo.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
All'articolo 20 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
h) svolge i compiti di Organismo Paritetico territoriale ai sensi dell'articolo 13, Accordo interconfederale 18 novembre 1996, di cui all'Allegato Q del presente CCNL. In tale ambito, l'EBT istituisce la Commissione tecnica sulla sicurezza sui lavoro avente il compito di valutare i progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti dall'accordo 21 dicembre 2011 raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome.
(1) È allegato al presente contratto il nuovo statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data del 27 luglio 2007 stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
(3) Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
L'articolo 21 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Articolo ___ - Statuto tipo
(1) È istituita una commissione paritetica che avrà il compito di proporre alle parti gli opportuni aggiornamenti dello statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo e dello statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, recependo le innovazioni introdotte dal presente accordo e dal CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ed eventuali intese relative ai temi della rappresentanza.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
(1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 e 93;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 23 della Legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'articolo 93 del presente Contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all'articolo 20 del presente Contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale.
Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 % di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 % a carico del datore di lavoro e lo 0,20 % a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito).
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1º luglio 2002 tra l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci % del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici %.
In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'EBNT.
(8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.
(10) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e contingenza", "della contingenza".
Art. 24 - Analisi del funzionamento
(1) Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.
(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.
Art. 25 - Conciliazione delle controversie
(1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 29 del presente CCNL.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Fondi Bilaterali
Le Parti,
viste:
- le disposizioni di Legge concernenti l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e, da ultimo, l'articolo 1, comma 185, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha modificato l'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ;
- le disposizioni del CCNL Turismo che affidano agli enti bilaterali lo svolgimento di funzioni in materia di sostegno al reddito;
considerati:
- lo stato delle procedure in atto, finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali;
- l'esigenza di proseguire il confronto tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell'occupazione nel settore turismo, con particolare riferimento alla diffusione delle piccole e medie imprese e delle forme di impiego a tempo determinato;
- la volontà di ottimizzare l'uso delle risorse, con l'obiettivo di realizzare il miglior equilibrio tra costi e benefici in favore delle imprese e dei lavoratori del settore turismo;
si impegnano a proseguire il confronto finalizzato alta costituzione del fondo di solidarietà di e all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 92 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di definire un'intesa entro il 31 marzo 2014;
si riservano:
- di verificare la possibilità di optare, anche in via temporanea, per l'adesione al cosiddetto fondo residuale o per la costituzione di un fondo di solidarietà che sia rivolto anche ad aziende e lavoratori del settore turismo aderenti ad organizzazioni diverse da quelle stipulanti il presente accordo nonché ad aziende e lavoratori operanti in altri settori produttivi, nel rispetto del principio della pari dignità tra tutte le organizzazioni costituenti i fondi;
- di proporre modifiche ed integrazioni delle disposizioni di Legge e regolamentari che disciplinano la materia, al fine di agevolare l'adozione di soluzioni coerenti con le caratteristiche dell'impiego nel settore turismo;
si impegnano a definire, nell'ambito della soluzione che sarà adottata, le modalità di utilizzo affini di cui trattasi delle risorse che il CCNL Turismo attualmente destina alle attività di sostegno al reddito.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente in caso di evoluzione del quadro normativo ed istituzionale di riferimento.
Art. 26 - Formazione professionale
(1) L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
(6) Il sistema degli enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.
(7) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(8) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a:
apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
(9) Le Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
(10) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(11) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
(1) Le parti, considerato che ai sensi dell'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto "Unità Formative Capitalizzabili", del progetto "Goethe", del progetto "Fortur", del progetto "Mosaico", del progetto "Flexible Training System" nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto "Verso il 2000";
- vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell'ospitalità in Europa sottoscritta l'11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area);
- reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
(2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.).
(3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Art. 28 - Sicurezza sul lavoro
(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
(2) In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla competenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali territoriali per le altre aziende.
(3) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso l'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
I commi 1 e 2 dell'articolo 28 CCNL Turismo 20 febbraio 2010 sono abrogati.
Capo VI - Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Art. 29 - Composizione della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della FILCAMS, quattro della FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti della FEDERALBERGHI, da tre della FIPE, da tre della FIAVET e da tre della FAITA-FEDERCAMPING. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante di FEDERRETI.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Art. 30 - Compiti della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli E.B.T.;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.
Art. 31 - Commissioni paritetiche territoriali
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
Art. 32 - Procedure per la composizione delle controversie collettive
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della FILCAMS, della FISASCAT, dell'UILTuCS e da tanti rappresentanti dell'Associazione locale imprenditoriale aderente alla FEDERALBERGHI o alla FIPE o alla FIAVET o alla FAITA-FEDERCAMPING quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 33. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.
Art. 33 - Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
(1) Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.
(2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato (Federalberghi o Fipe o Faita-Federacamping o Fiavet) e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (Filcams Cgil o Fisascat Cisl o Uiltucs Uil).
(3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l'Ente bilaterale territoriale, cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.
(4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
(5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
(6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(8) Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
(9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
(10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
(11) La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
(12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, né degli accordi territoriali.
L'interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
(13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia dell'accordo dovrà essere inviata all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo per l'inclusione nell'archivio dei contratti.
premesso che
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative;
- i provvedimenti governativi succedutisi e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera t) dispone che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»;
- pur nelle modalità ridotte dettate dalle contingenze, le Parti ritengono opportuno continuare ad esercitare le previsioni affidate dalia contrattazione collettiva alle parti firmatarie il CCNL;
- il CCNL Turismo 20 febbraio 2010 prevede, all'articolo 33, non modificato dall'accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014, «Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali»;
tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente, dichiarano quanto segue:
in conformità alle previsioni vigenti, le Parti concordano che quanto previsto dall'articolo 33 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 ai fini della conciliazione delle controversie, possa essere svolto anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi dell'articolo 2113 del Codice civile e degli articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile.
(1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 33 del presente Contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
(2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
(3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
(4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (Federalberghi o Fipe o Fiavet o Faita-Federacamping), un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (Filcams o Fisascat o Uiltucs) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
(5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
(6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
(7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
(8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
(9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
(10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'articolo 33.
(11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
(12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
Art. 35 - Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
(1) Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
(2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
(3) L'elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto.
(4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
(5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
(6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
(7) Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Art. 36 - Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'articolo 33, per il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
(4) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
(5) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
(6) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
(7) L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle parti.
(8) La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
(9) Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 37 - Funzionamento delle commissioni paritetiche
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale.
(2) Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia.
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P).
(2) L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 38 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all'elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all'articolo 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P).
Art. 40 - Permessi sindacali retribuiti
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
(2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
(3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 39 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(4) Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
(5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all'articolo 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
(6) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
(7) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Chiarimento a verbale
I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
Art. 41 - Permessi sindacali non retribuiti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 39 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 42 - Diritto di affissione
(1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell'esercizio.
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
(1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P).
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell'Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
(1) Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 30 maggio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'articolo 2 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Art. 47 - Contributi associativi
(1) L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo nella misura dell'uno % della paga base e contingenza in atto dal 1º gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.
(3) L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Agli articoli 23 (comma 1), 47 (comma 1), 126 (comma 1), 160 (comma 1), 161 (comma 1) sono eliminate le parole "contingenza", "indennità di contingenza", "e contingenza", "della contingenza".
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Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Dichiarazione a verbale
In caso di modifiche della regolamentazione della rappresentanza sindacale, le parti si incontreranno per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali.
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 48 - Classificazione del personale
Declaratorie
(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
Area Quadri
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto 1º luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di Legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori.
Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un no