CCNL in vigore
TURISMO - Aziende intermedie (Cisal / Cnai Ucict)
Contratto collettivo nazionale di lavoro 08-06-2001
per i dipendenti dalle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività turistiche (da 15 a 50 dipendenti)
Decorrenza: 01-06-2001 - Scadenza: 31-05-2005 - La parte economica scadrà il 31-05-2003
Coordinamento nazionale associazioni imprenditoriali (CNAI)
Unione cristiana commercio e turismo (U.C.I.C.T.)
Movimento cooperative e mutue (MCM-CNAI)
e
Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio (FE.NA.S.A.L.C.)
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
S.A.L.T.A.E.
Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il secondo, di livello regionale, o provinciale, o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e le cooperative del settore del turismo, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, che hanno alle proprie dipendenze da 15 (quindici) a 50 (cinquanta) dipendenti e limitatamente, per i soci lavoratori alle cooperative che prescelgono la formula del lavoro dipendenti. A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
1) Aziende alberghiere
a) Alberghi;
- hotels meublés;
- alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani,
- pensioni e locande;
- ristoranti, self service, tavole calde, caffè e bar annessi;
- servizio di mensa per il personale dipendente;
- ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi o pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli, residence, villaggi turistici;
d) colonie climatiche ed attività similari.
2) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
3) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie rosticcerie, friggitorie e similari;
b) caffè, bar-snack, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. n. 23 del D.M. 8 maggio 1976;
c) locali notturni, sale da ballo e similari, sale da gioco e similari;
d) posti di ristoro sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
e) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre ed impianti sportivi.
4) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
5) Alberghi diurni
6) Imprese di viaggio e turismo
a) imprese di viaggio e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale od indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto od in parte le attività di cui all'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
7) Aziende termali
8) Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del turismo
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle 50 (cinquanta) unità.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle aziende e delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di Legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
TITOLO II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende ed alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Art. 4
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale od aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede regionale o provinciale od aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali od aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale od aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs, n. 626/1994 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale od aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale,
f) disciplina di altre materie od istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale od aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo di secondo livello regionale o provinciale od aziendale, ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale od aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Dichiarazione a verbale
Su richiesta della CISAL S.A.L.T.A.E. resta inteso che, per quanto riguarda il settore turistico termale del Bacino termale euganeo della provincia di Padova vengono applicate le normative contrattuali ivi previste, sia per la parte economica che per quella normativa, tra cui il CIT 30 gennaio 1998 e gli integrativi aziendali sottoscritti in data antecedente il 2 agosto 2000 e quelli sottoscritti da CISAL S.A.L.T.A.E.
TITOLO III - Diritti sindacali
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL
I lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio 1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'azienda, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle aziende con più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti , designare 1 (uno) rappresentante sindacale.
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi per le loro funzioni i, nel numero di otto ore mensili.
I dirigenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore effettivamente usufruire. Detto rimborso non rientra nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 3 della Legge n. 402/1996.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di 5 (cinque) ore per ciascun dipendente di permessi fino ad un massimo di 20 ore annue nell'ambito aziendale.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
I dirigenti sindacali, per le ore di permesso riceveranno un rimborso pari alle ore effettivamente usufruire. Detto rimborso è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza.
Per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge n. 300/1970.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, ne si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL
TITOLO IV - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º giugno 2001 e scadrà il 31 maggio 2005, per la materia di natura economica scadrà il 31 maggio 2003.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà In vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO V - Esclusività di stampa - distribuzione contratti
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL
TITOLO VI - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
TITOLO VII - Mobilità e mercato del lavoro
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle aziende e delle cooperative, degli strumenti idonei di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23 luglio 1991, n. 223 e Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VIII - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 6 (sei) livelli, alla quale corrispondono 6 (sei) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Quadro
Appartengono alla categoria Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e strutture anche decentrate e quindi:
a) abbiano poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
b) siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, a responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale aventi responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.
Esemplificazioni:
- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse, coordina l'attività del servizio, sovraintende alla sua gestione;
- responsabile tecnico di area
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione;
- capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
- capo agenzia di categoria A oppure B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo CED;
- analista - programmatore CED;
- vicedirettore;
- super intendente caterig;
- capo servizio catering;
- ispettore amministrativo catena di esercizi;
- medico specialista che esercita nell'ambito della corrispondente branca medica;
- capo ufficio amministrativo;
- capo ufficio personale e paghe;
- altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo:
Esem