S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 14/11/2016
TURISMO - CONFINDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 14/11/2016
per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica (Federturismo-Confindustria)
Scadenza: 31/01/2018
CCNL 14/11/2016 come modificato da:
- Accordo 25/06/2019
- Accordo 05/08/2021
- Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 14 Novembre 2016
tra
La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA), espressamente delegata dalle Associazioni in essa federate:
ANESV
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti
ASSOINTRATTENIMENTO
Associazione Imprenditori Intrattenimento
ASSOBALNEARI ITALIA
Associazione Imprenditori Turistici Balneari
ASSOMARINAS
Associazione Imprenditori Turistici Balneari
ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI
UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA
L'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)
da una parte
e
dall'altra
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL),
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL) affiliata alla F.I.S.T. CISL
la Unione Italiana Lavoratori TUrismo Commercio e Servizi (Uil.Tu.C.S.).
Verbale di stipula
Addì, 25 giugno 2019
tra
Federturismo Confindustria
Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
Filcams - Cgil
Fisascat - Cisl
Uiltucs
Verbale di stipula
Il giorno 05 agosto 2021 tra
La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA);
L'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)
E
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS - CGIL)
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL) aderente a F.I.S.T. CISL
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uil.Tu.C.S.)
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
Il giorno 21 dicembre 2024
Tra
La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (Federturismo Confindustria)
Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA)
E
Filcams- Cgil
Fisascat-Cisl
Uiltucs-Uil
Si è stipulata la seguente ipotesi di rinnovo del CCNL Industria Turistica del 14 novembre 2016
GOVERNANCE DEL SETTORE
Le Parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le Parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo.
In particolare, le Parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le Parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Le Parti concordano nell'individuare nelle persone impiegate nel settore un elemento strategico per garantire la qualità del servizio e rispondere alle sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nella competizione Internazionale.
L'incremento della capacità competitiva del sistema dovrà avere nel miglioramento della professionalità degli addetti un punto cardine. Tale obiettivo dovrà essere sorretto attraverso adeguate politiche volte a superare le limitazioni strutturali che accentuano la stagionalità dell'attività turistica, anche al fine di determinare un consolidamento del dato occupazionale.
A tal fine, le Parti stipulanti il CCNL Industria Turistica, considerate le caratteristiche strutturali del mercato turistico, connotato da consistenti oscillazioni della domanda frequentemente prive dei caratteri della programmabilità e della prevedibilità, al fine di tutelare i livelli di reddito dei lavoratori e di salvaguardarne l'occupabilità e incentivarne la permanenza nel settore, hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
In coerenza con tale impostazione, considerato che il lavoro stagionale costituisce una delle principali porte di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico, considerata altresì la necessità di favorire l'alternanza tra formazione e lavoro, con particolare riferimento alle attività lavorative svolte durante il periodo di interruzione dei corsi presso gli istituti tecnici e professionali per il turismo, tenuto conto del ruolo svolto dal sistema degli enti bilaterali del turismo e dal fondo per la formazione continua nel settore terziario, che accompagnano processi di formazione dei lavoratori stagionali durante il periodo di bassa stagione, richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro di confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l'apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale o regionale, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le Parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali rivolga attenta considerazione alle caratteristiche ed alle esigenze del settore turismo, riconoscendo pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le Parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le Parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni sia riconosciuta ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le Parti, muovendo dal dato della stagionalità strutturale del settore, hanno inteso affrontare tale problematica sviluppando le seguenti azioni:
- previsione di un diritto di precedenza nella riassunzione;
- affidamento al sistema degli Enti bilaterali del compito di implementare l'offerta formativa destinata ai lavoratori interessati al fenomeno della stagionalità;
- istituzione di una speciale commissione paritetica per lo studio dei problemi connessi alla stagionalità dell'attività turistica e l'individuazione di soluzioni specifiche da proporre alle Parti stipulanti;
- individuazione di adeguate soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale, anche con riferimento alla normativa previdenziale e di sostegno al reddito;
- individuazione di adeguate soluzioni ai problemi fiscali dei lavoratori stagionali e del sistema delle detrazioni.
Nel contesto di queste azioni, con l'obiettivo di promuovere la destagionalizzazione, le Parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- defiscalizzazione dei premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti ritengono opportuno che i provvedimenti attuativi della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) conferiscano al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all'attività di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione.
Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della Legge 247/2007, che attua il Protocollo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell'articolo 1 della suddetta Legge 247/2007.
Buoni vacanza
Le Parti sociali del settore dell'Industria Turistica, premesso che l'articolo 13 del CCNL dell'Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 "Azione per un turismo europeo più sostenibile"; della Comunicazione della Commissione del 19-10-2007 "Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo"; del documento "Verso una rete Europea per un Turismo Sostenibile e Competitivo" sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall'articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Aziende ricettive - alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Qualità del servizio
Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: "PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI", le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio.
In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi:
- la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti;
- l'attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse;
- l'efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali;
- il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.);
- nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell'ospitalità nella normativa nazionale.
Accoglienza delle persone con bisogni speciali
In merito all'accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capacità di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell'Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla formazione continua, e dall'attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche formative e progetti mirati.
Attività in concessione
Le Parti condividono che il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
BILATERALITÀ
Premessa
Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Il versamento del contributo a EBIT costituisce obbligo non derogabile né fungibile in quanto volto a garantire ai lavoratori prestazioni condivise tra le parti di sostegno al reddito, di welfare e di formazione; di esso, pertanto, si è tenuto conto nell'ambito dei costi contrattuali e dello scambio sinallagmatico complessivo.
Articolo ___ - Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti bilaterali e del Fondo Sanitario
Le Parti riconoscono il presente sistema di bilateralità quale unico riferimento contrattuale del settore Industria Turistica.
Le Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti ad ogni livello.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti condividono i seguenti criteri di governance e di funzionamento dell'Ente bilaterale nazionale (EBIT), degli Enti bilaterali regionali e territoriali in quanto già esistenti e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur),
FONTI
Il Contratto collettivo nazionale è la fonte primaria della bilateralità e del welfare contrattuale e ne definisce compiti e contribuzione. I contenuti delle prestazioni e le contribuzioni sono materie di esclusiva competenza nazionale.
Sono altresì fonti della bilateralità e del welfare contrattuale:
- Statuto: svolge funzione costitutiva dell'Ente bilaterale nazionale (EBIT), degli Enti bilaterali regionali e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur), disciplina il funzionamento degli organi, definisce gli scopi e le finalità secondo le previsioni del CCNL;
- Regolamento: atto interno, che disciplina le modalità di gestione della contabilità, il funzionamento, l'erogazione delle prestazioni e l'organizzazione dei servizi, gli acquisti e gli investimenti e l'attuazione dei compiti previsi dallo statuto.
GOVERNANCE
Sulla base di quanto definito nella premessa, le Parti condividono le seguenti regole di governance:
- collegare i bilanci ad una programmazione strategica e gestionale fondata sulle analisi economiche del contesto, delle platee dei beneficiari in base ai principi di sostenibilità economica e qualità delle prestazioni.
- obbligo di presentazione dei bilanci nei tempi previsti dalla normativa (codice civile) e l'adozione della certificazione annuale dei rendiconti per i fondi nazionali;
- presentazione dei bilanci preventivi o budget previsionali (bilancio preventivo e suo aggiornamento entro una data certa);
- trasparenza e leggibilità dei bilanci rispetto alle politiche e ai servizi mediante un modello tipo;
- introduzione di norme sul conflitto di interesse; recepimento negli Statuti dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03 dei componenti designati dai soci;
- uniformare negli Statuti dell'Ente bilaterale nazionale (EBIT), degli Enti bilaterali regionali e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur) le previsioni che subordinano la validità delle sedute degli Organi e delle delibere degli Organi al criterio della maggioranza, ad esclusione delle modifiche statutarie e regolamentari, per le quali è richiesta l'unanimità;
prevedere nei regolamenti dell'Ente bilaterale nazionale (EBIT), degli Enti bilaterali regionali e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur) la periodicità delle riunioni degli organi (il consiglio almeno una volta a trimestre, con calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, l'assemblea due volte l'anno);
- obbligo degli uffici dell'Ente bilaterale nazionale (EBIT), degli Enti bilaterali regionali e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur) di inviare la documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno delle riunioni di assemblea e direttivo almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse e comunque unitamente alla convocazione;
- previsione formale di verifiche attuariali annuali sull'andamento del Fondo Sanitario integrativo (Fontur).
ORGANI
- individuazione del numero dei componenti degli organi dell'Ente bilaterale nazionale (EBIT), degli Enti bilaterali regionali e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur) da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti;
- contenimento dei compensi dei componenti degli organi, in entità coerente con le dimensioni dell'ente e all'Importanza delle responsabilità loro attribuita;
- obbligatorietà dell'iscrizione del Presidente del Collegio dei Revisori all'albo dei dottori commercialisti;
- decadenza dalla carica di consigliere in caso di tre assenze consecutive non giustificate ai convocati su calendario annuale;
- possesso dei requisiti di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.
Gli organi statutari dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT), degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali già costituiti e del Fondo Sanitario integrativo (Fontur) saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti i) presente CCNL.
FUNZIONAMENTO E STRUTTURA AMMINISTRATIVA
L'assetto organizzativo del personale deve rispondere all'organizzazione delle attività previste dall'Ente bilaterale nazionale (EBIT), agli Enti bilaterali regionali e Territoriali già costituiti al Fondo Sanitario integrativo (Fontur). Gli inquadramenti e le retribuzioni del personale che vi opera devono essere coerenti con le funzioni assegnate ad ogni dipendente.
In particolare, le Parti concordano di inserire negli Statuti e nei Regolamenti:
- la definizione puntuale del ruolo e dei compiti del coordinatore, ove previsto, anche in considerazione della responsabilità nella gestione delle risorse economiche e del personale;
- di promuovere, ove possibile, una gestione associata/coordinata di alcuni servizi tra Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) e Fondo sanitario integrativo (Fontur), sul versante della gestione finanziaria e sugli acquisti al fine di conseguire maggiore efficienza e ottimizzazione dei costi.
- che, per le consulenze e incarichi esterni Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) e Fondo sanitario integrativo (Fontur), nonché gli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali già costituiti, adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità, con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente preferibilmente tre offerte. Nella valutazione delle offerte si dovrà adottare una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa verificando anche la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese aggiudicatarie.
TITOLO I - VALIDITÀ, SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
Art. 1 - Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende dell'Industria Turistica e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sia nella contrattazione nazionale che in quella di secondo livello è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui al presente articolo nonché condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie e per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 93, 118 e 119 (enti bilaterali, formazione continua, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali dell'Industria Turistica, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
I. STRUTTURA ALBERGHIERA
a) Alberghi singoli, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni, locande, affittacamere e B&B, ristoranti, catering, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere, centri benessere integrati in azienda alberghiere.
II. STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA
a) Catene alberghiere operanti in Italia - ivi compresi gli hotel villaggio - anche stagionali, secondo criteri propri dell'organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro;
b) imprese straniere o loro stabili organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino con le modalità sopra specificate l'attività alberghiera in ambito internazionale.
III. IMPRESE: VIAGGI E TURISMO - CONGRESSUALI
a) Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'articolo 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
IV. PARCHI
a) Impresa turistica che gestisce un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d'intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali e culturali;
b) ogni Parco si caratterizza per proprie specificità ed originalità.
V. STRUTTURE PORTUALI PER LA NAUTICA DA DIPORTO
a) Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio;
b) marina resorts.
VI. STABILIMENTI BALNEARI
a) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
VII. AZIENDE DI INTRATTEMINENTO
a) Le aziende che gestiscono attività di intrattenimento e svago di vario genere, di animazione e accoglienza, varietà e danza.
VIII. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
b) piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
c) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976;
d) chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
e) gelaterie, cremerie;
f) negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
g) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
h) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
i) posti di ristoro sulle autostrade;
j) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni;
k) ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
l) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
m) aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
n) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
o) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IX. AZIENDE TURISTICHE ALL'ARIA APERTA
a) villaggi turistici: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento;
b) campeggi: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento;
c) campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche: aree di ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 96;
d) parchi di vacanza: i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura;
e) aree di sosta.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Confronto istituzionale
In coerenza con gli impegni definiti nella parte relativa alla Governance, le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle Parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le Parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli di confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare le conduzioni di sviluppo del settore.
Art. 4 - Diritti di informazione
Le Parti, ferme restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - e tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una puntuale attuazione della Legge Quadro del Turismo.
A tal fine, annualmente, in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della Legge quadro.
In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legislazione vigente e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della Legge n. 125 del 1991, come modificata dall'articolo 57 del d.lgs. n. 198 del 2006.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti ritengono opportuno, su questo tema, stabilire una serie di obiettivi condivisi e di regole capaci di realizzare quelle azioni positive necessarie a concretizzare una reale parità di genere.
Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 5, le parti, a seguito della ricerca svolta dalla commissione pari opportunità istituita presso l'ente bilaterale del turismo, si impegnano ad analizzare le caratteristiche e le criticità emerse rispetto all'occupazione e alla stabilità femminile nel settore del turismo, con l'obiettivo di ricercare e condividere soluzioni per il miglioramento della posizione femminile sia nel mercato del lavoro che sotto il profilo professionale, anche in relazione alle conseguenze che la crisi economica e sociale sta creando nell'occupazione femminile.
Le parti, inoltre, condividono l'esigenza di sviluppare un sistema di concertazione tra i diversi attori sociali e le Istituzioni con lo scopo di potenziare nel territorio una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze di conciliazioni tra i tempi di lavoro e i tempi di vita al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione femminile.
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
L'articolo 5 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 è sostituito dal seguente:
Articolo 5 - PARI OPPORTUNITÀ
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative nazionali adottate in conformità alla normativa UE in tema di parità di genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione e all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), volte all'effettiva realizzazione della parità di genere.
In tale contesto le parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal D.lgs. 198/2006 e s.m.i, nonché alle norme di recepimento della Direttiva UE 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Nelle more del recepimento della Direttiva UE 2023/970 le Parti assegnano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti una figura di rappresentanza denominata Garante della Parità, figura specializzata in questioni di genere.
In seno all'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per genere, categoria di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, che saranno forniti dalle Associazioni Datoriali, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo percorsi di reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e s.m.i.;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.196 e s.m., e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a violenze e molestie;
h) raccogliere e analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
j) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006 al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica a portare a termine entro la vigenza del presente accordo l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso altri organismi bilaterali (Osservatorio EBIT, Fondimpresa, Fontur, Quas) nonché presso gli Enti Pubblici e le Amministrazioni competenti.
L'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle Parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazioni di eventuali benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5bis - CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le Parti, nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo di lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana.
2. Per "violenza e molestie" nel mondo del lavoro si intende, ai sensi e per gli effetti della L.4/2021, quell'insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefìggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere" e cioè "la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie".
3. Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
4. Le Parti condividono appieno i principi espressi nella L. 4/21 nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al D. Lgs. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
5. La violenza e le molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro e possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori, e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
6. È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
7. Le Parti concordano di individuare le iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
8. Nei programmi di formazione e informazione del personale, le singole imprese potranno includere tematiche specifiche inerenti a comportamenti e condotte responsabili, ispirate a principi di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco a tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione qualsiasi essa sia, nonché condividere con i lavoratori gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
9. Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la cultura del rispetto della persona
10. Quanto precede potrà essere realizzato dall'EBIT anche tramite campagne di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni sua forma, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere e dannosi e promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
11. L'EBIT predisporrà materiale informativo destinalo alle lavoratrici e ai lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie.
12. A questo fine, si conviene che saranno individuati da EBIT, per ogni provincia, riferimenti/convenzioni (Centri Antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità, ecc.) ai quali poter rivolgersi, dando puntuale informazione dei recapiti.
13. Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, l'impresa deve adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs.198 del 2006, così come modificato dall'art.1, comma 218, L. 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
14. Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Art. 6 - Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica E.B.I.T.
Le Parti in data 7 giugno 2000 hanno istituito l'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica-E.B.I.T., regolato da apposito statuto e riportato in allegato al presente CCNL.
L'E.B.I.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL dell'Industria Turistica in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.I.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati relativa alla domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in attuazione di quanto previsto dal CCNL per i Dipendenti da aziende dell'Industria Turistica del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale; per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 19 del Statuto;
m) istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale del settore, nonché coordina l'attività degli Osservatori territoriali;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica E.B.I.T. saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si incontreranno per individuare misure che consentano un maggior coordinamento tra gli Enti Bilaterali Territoriali e l'Ente Nazionale anche al fine di creare una gestione più omogenea e un rafforzamento nell'erogazione dei servizi.
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
Articolo ___ - Ente bilaterale Nazionale (EBIT)
Le Parti hanno analizzato l'assetto ed il funzionamento dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT), in relazione alle attività svolte a livello nazionale e locale ed in rapporto alle risorse disponibili sulla base delle aliquote di contribuzione stabilite nel CCNL.
In coerenza con quanto affermato in Premessa, al fine di garantire un migliore livello qualitativo delle prestazioni rivolte ai lavoratori e dei servizi alle imprese del settore, in un quadro di omogeneità nazionale, le Parti ritengono che l'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) debba operare secondo i seguenti indirizzi:
- riscossione unificata mediante convenzione INPS ("modello F24") della contribuzione prevista in favore del sistema bilaterale secondo le aliquote indicate nel CCNL, salvo per alcune aziende multi localizzate per le quali si mantiene la modalità della riscossione tramite bonifico;
- attribuzione all'Ente Bilaterale Nazionale di compiti in materia di:
a. erogazione di sussidi economici e forme di "welfare" in favore dei lavoratori, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con le prestazioni a carattere sanitario di competenza Fontur;
b. formazione/riqualificazione verso lavoratori, anche su piattaforme di e-learning dedicate, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale atte a conseguire una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore. /
c. Finanziamento della formazione promossa dalle aziende o dagli enti bilaterali territoriali.
Le attività di cui ai punti a),b) e c) sono svolte da EBIT ove gli Enti Bilaterali Regionali non siano costituiti.
Nell'impiego delle risorse, EBIT dovrà rispettare un corretto rapporto tra spese di gestione e prestazioni/ attività, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in coerenza con il presente Accordo.
Ferme restando le regole di governance sopra definite, le Parti condividono l'esigenza di assegnare all'Ente Bilaterale nazionale (EBIT) il compito di monitoraggio sugli Enti Bilaterali Regionali e sugli Enti Bilaterali Territoriali già costituiti attraverso una più puntuale e periodica attività di raccordo con gli enti regionali, la raccolta dei bilanci, delle correlate relazioni sull'attività svolta e della puntuale attestazione del rispetto dei compiti assegnatigli dalle fonti di cui al punto 1, sulla base delle risorse impiegate.
L'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT), svolge le seguenti funzioni nei confronti degli Enti Bilaterali Regionali e di quelli Territoriali già costituiti:
- assicura l'attività di supporto per l'adeguamento di statuti e regolamenti al nuovo statuto e regolamento forniti dall'Ente Bilaterale Nazionale e ne certifica la conformità al fine della riscossione delle risorse di cui all'art____ ;
- predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto consuntivo, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, che gli stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'Ente Bilaterale Nazionale;
- raccoglie dagli Enti Bilaterali Regionali e da quelli Territoriali già costituiti i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL;
- raccoglie ed esamina le attività svolte dagli Enti Bilaterali Regionali e da quelli Territoriali già costituiti, anche in riferimento alle somme ad esse destinate, onde verificare il rispetto delle finalità statutarie e delle regole gestionali stabilite nell'Accordo sulla governance di cui al primo comma del presente articolo;
- segnala alle Associazioni Datoriali ed alle Organizzazioni Sindacali nazionali gli Enti Bilaterali che non rispettano le previsioni del CCNL;
- predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenzi eventuali criticità.
Le Parti concordano, inoltre, di conferire all'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) potere di verifica sugli Enti Bilaterali Regionali e su quelli Territoriali già costituiti rispetto alla regolarità degli esercizi economici e, in caso di inadempienza, di intervento attraverso specifiche norme.
L'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) ha i seguenti scopi:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c. promuove e gestisce iniziative in materia di formazione / riqualificazione verso i lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dai Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore.
d. collabora allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
e. procede al monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g. istituisce interventi in materia di sostegno al reddito e/o di welfare, di formazione, e di finanziamento dei piani formativi promossi dalle aziende secondo quanto stabilito nelle intese tra le Parti Sociali, con riferimento alle sole aree territoriali in cui non è costituito l'Ente Bilaterale;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. istituisce un Comitato di Vigilanza Nazionale per l'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo ___ dello Statuto;
j. promuove, anche attraverso sportelli dedicati, lo sviluppo e la diffusione della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrative;
k. svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.
Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) e Fontur collaborano per lo scambio di informazioni e dei dati utili a verificare il corretto adempimento delle norme contrattuali di rispettiva competenza.
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente CCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
Le Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote d'importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali dell'Industria Turistica ai sensi del comma uno sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
I contributi dovuti all'EBIT saranno riscossi per il tramite dell'INPS, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l'Istituto e le Parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi e per gli effetti della Legge 311/73.
Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della convenzione tra l'INPS e le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL la quota di competenza dell'EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento.
Nelle more dell'entrata in vigore della citata convenzione, valgono le modalità già definite dall'Ente Bilaterale secondo le quali le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali dell'Industria Turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse mediante il sistema nazionale con riparto automatico, fermo restando la quota del 10 per cento di competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria, da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2008, mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
Nei Territori dove l'EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell'EBIT Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l'iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuta all'EBIT nazionale ritorna al 10%.
Il Comitato Direttivo dell'EBIT, in ragione del gettito del Territorio, organizzerà specifici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e del welfare contrattuale, anche al fine di garantire i servizi dell'EBIT a tutte le aziende e lavoratori.
In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'EBIT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie.
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.
Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBIT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL dell'Industria Turistica.
L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente CCNL (sostegno al reddito).
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 0101/2025)
Articolo ___ - Finanziamento
(1)Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) ed agli Enti Bilaterali Regionali ed a quelli Territoriali già costituiti, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente CCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento del trattamento economico minimo di cui all'art. 110 per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del CCNL si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo alla bilateralità nazionale dello 0,40 per cento del trattamento economico minimo di cui all'art. 110 per dipendente.
Conseguentemente, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto, all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale ed è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di cui all'art. 111 del CCNL.
(3) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico, per il tramite dell'INPS, ai sensi della convenzione stipulata il 21 gennaio 2014 tra l'Istituto e le Parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi e per gli effetti della Legge 311/73. Per le imprese multi localizzate, ove non sia possibile accedere alla predetta convenzione, il pagamento dei contributi continuerà ad essere effettuato tramite bonifico.
Il dieci per cento della quota contrattuale di servizio è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT). La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza territoriale del gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali già costituiti. L'assegnazione dei contributi di competenza dell'Ente Bilaterale Regionale decorre dalla data di costituzione del medesimo e pr verifica del rispetto delle norme di cui al presente Titolo.
(4) Gli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali, già costituiti alla data odierna, che abbiano ancora in essere sistemi di finanziamento basati sul versamento diretto da parte delle aziende, sono tenuti al pagamento in favore dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) di una quota pari al 15% per cento della quota contrattuale di servizio.
(5) Le risorse raccolte dall'Ente nazionale (EBIT) per i Territori che non hanno costituito l'Ente Bilaterale Regionale sono impegnate dall'Ente nazionale (EBIT) al fine di erogare le prestazioni di Welfare e della formazione, compresi i piani formativi promossi dalle aziende. Ne consegue che nelle Regioni dove l'Ente Bilaterale non è costituito la quota di competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) è aumentata al 100%; in sede di costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale la quota di competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) è ripristinata al valore del 10% a decorrere dalla conclusione dell'iter procedurale statutariamente previsto.
(6) Le risorse raccolte dall'Ente nazionale (EBIT) per i Territori che non hanno già costituito l'Ente Bilaterale Regionale o Territoriale entro la data di sottoscrizione del CCNL sono impegnate dall'Ente nazionale (EBIT) al fine di erogare, prioritariamente in ragione della provenienza del medesimo gettito, le prestazioni di Welfare, della formazione, compresi i piani formativi promossi dalle aziende-previa pubblicazione di appositi bandi destinati direttamente alle imprese ed ai lavoratori o dei requisiti necessari per la fruizione dei servizi e delle prestazioni previste.
Articolo ___ - Enti bilaterali Regionali
(1) Ferme restando le realtà territoriali già presenti, l'Ente Bilaterale è costituito a livello regionale, a cura delle rappresentanze locali delle Associazioni datoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
(1) L'Ente Bilaterale è costituito, a livello regionale, a cura delle rappresentanze locali delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
La costituzione dell'Ente Bilaterale è subordinata alla disponibilità di risorse nella misura di almeno 70.000 € annuali che si ritengono adeguate per la sostenibilità delle attività.
In presenza della predetta condizione, è possibile la costituzione di Enti Bilaterali pluri-regionali.
Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. ___ dove si prevede che il rapporto tra i contributi raccolti e i costi di gestione siano: un minimo del 70% di attività e un massimo del 30% di costi generali.
L'Ente Bilaterale Regionale adotta lo Statuto e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale e si rapporta con l'ente nazionale al fine di individuare le attività ulteriori a quelle previste obbligatoriamente dal CCNL.
(2) L'Ente Bilaterale Regionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'Ente Bilaterale Regionale promuove e gestisce, a livello locale:
a. studi e ricerche sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo nonché sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati all'Ente Bilaterale nazionale;
b. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
c. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiago, in collegamento con l'Ente Bilaterale nazionale e servizi locali per l'impiego:
d. interventi in materia di sostegno al reddito e/o di welfare, secondo quanto stabilito nelle intese tra le Parti Sociali;
e. iniziative in materia di formazione / riqualificazione verso i lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dai Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore
f. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
g. cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale nazionale.
h. svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. ___ e ___ del CCNL.
i. altre attività ulteriori di Welfare concordate con EBIT
Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali costituiti delle previsioni del presente CCNL, dell'applicazione dello statuto, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo all'Ente Bilaterale Nazionale (EBIT) di attivare misure sanzionatorie, secondo gli indirizzi definiti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali nazionali, firmatarie il suddetto accordo.
Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo scritto tra Azienda e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale dell'industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL.
La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione prevista per i trattamenti di CIGS e mobilità.
Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un'apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l'INPS.
In caso di modificazione delle disposizioni di Legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio.
Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo:
Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell'industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento.
Gli interventi del fondo sono altresì destinati all'integrazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all'integrazione dell'indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento.
In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l'accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regolamento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L'EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti, rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che nei casi in cui l'EBIT non possa corrispondere l'integrazione dell'indennità di disoccupazione, di cui al presente articolo, detta indennità non preclude comunque l'erogazione dell'INPS nella misura del 60%.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che le aziende con più di 15 dipendenti e in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale - compresi quelli di competenza del 2013 - che abbiano versato i contributi di competenza dell'anno 2014 al Fondo Sostegno al Reddito di cui all'art. 8 del CCNL Industria Turistica, potranno richiedere all'EBIT, entro il prossimo 31 marzo 2017, la restituzione del corrispondente ammontare versato allegando copia che attesti il versamento al Fondo di solidarietà residuale INPS di cui all'art. 3, comma 19, L. 92/2012 e s.m.i. per lo stesso periodo di sovrapposizione.
A riguardo, l'EBIT predisporrà un format unico di richiesta che sarà inviato a tutte le aziende in regola con i versamenti ed effettuerà le opportune verifiche.
Il requisito dimensionale di cui al comma precedente andrà verificato alla data del 30/10/2014.
Le Parti concordano che entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto si incontreranno per definire le modalità e i criteri di impiego dell'accantonato, in coerenza con le finalità mutualistiche di sostegno al reddito.
A seguito di quanto previsto dal d. lgs. 148/2015, a partire dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti non sono più tenuti al versamento della quota di finanziamento al Fondo di cui al presente articolo.
Premesso che
L'impatto della crisi sanitaria è stato drammatico per il comparto turistico italiano: nel trimestre marzo-maggio i flussi turistici si sono quasi azzerati (-96% gli arrivi e -91% le presenze negli esercizi ricettivi rispetto all'analogo trimestre 2019). Secondo la Rilevazione sull'impatto dell'emergenza Covid sulle imprese italiane condotta da ISTAT lo scorso maggio, i DPCM adottati per contenere la diffusione del contagio hanno determinato la chiusura di circa tre imprese su quattro nell'alloggio, nella ristorazione, nei servizi culturali, artistici e di intrattenimento; quote superiori all'80% per le attività ricreative e le agenzie di viaggio
In giugno, dopo la riapertura delle attività e l'alLeggerimento delle misure di contenimento del Covid e delle limitazioni agli spostamenti anche fuori dall'Italia, le variazioni negative, seppure ancora molto ampie, si sono in parte attenuate. Tuttavia la seconda ondata di contagi e le conseguenti nuove misure di contenimento dei contagi adottati - dalla limitazione alla libera circolazione delle persone, alla chiusura delle attività commerciali e di ristorazione e le chiusure degli impianti sciistici - hanno nuovamente portato ad un tracollo della domanda turistica.
Il crollo della domanda ha impattato pesantemente sui fatturati aziendali che nel 2020 sono diminuiti di ca. il 60%, ma per alcuni operatori il crollo è arrivato a superare l'80% per l'azzeramento del turismo internazionale, del turismo d'affari, della sospensione di fiere e congressi e per la cancellazione della stagione invernale causata dalla chiusura degli impianti sciistici.
Le poche attività turistiche la cui attività non è stata sospesa dai DPCM sono stati di fatto costrette alla chiusura per l'assenza della clientela. La perdita di fatturato è stata pensatissima: secondo ISTAT nel quarto trimestre del 2020 il crollo dei fatturati è stato del -87,6% per agenzie di viaggio e tour operator; -70% per l'alloggio; - 67,2% per il trasporto aereo; -44,3% per la ristorazione.
La sospensione delle attività ha comportato il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale COVID 19 introdotti dal Governo con il DL Cura Italia e prorogati dai provvedimenti successivi: secondo un'indagine speciale condotta dall'ISTAT a novembre, nei primi mesi dell'emergenza hanno fatto ricorso agli ammortizzatori Covid 19 il 60,4% delie imprese turistiche e, per i mesi da giugno a novembre 2020, il 49,4% contro una media nazionale del 41,1%.
Le Parti convengono di attivare, attraverso EBIT, in via eccezionale e a valere per l'anno 2021, il seguente Contributo di solidarietà quale aiuto volto a rispondere alla situazione di più grave necessità, riferito ai lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariale, in forza delle disposizioni di cui al Decreto Legge 02-03-2020 n. 9 e al Decreto Legge 17,03.2020 n. 18. e successivi;
Il predetto contributo, che non potrà superare i 300 euro lordi pro-capite, è riconosciuto in favore dei lavoratori che siano stati posti in Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o in Fondo Integrazione Salariaie nel periodo 1/4/2020-31/3/2021, con almeno 18 settimane, anche non consecutive, di sospensione dell'attività lavorativa a zero ore.
L'ammontare del contributo è così determinato: l'ammontare totale della cifra stanziata di cui al comma successivo (3 milioni euro) verrà suddivisa per il numero totale di settimane con sospensione a zero ore complessivamente effettuate da tutti i lavoratori sopraindicati, come indicato dalle aziende, e la cifra risultante dalla predetta divisione sarà moltiplicata per il numero di settimane di sospensione a zero ore soggettivamente effettuate dal dipendente e attribuita ai singoli lavoratori in forza al momento del pagamento, come sotto precisato. I suddetti importi sono riproporzionati per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in base all'orario del contratto individuale. Qualora residuassero risorse economiche non impiegate, le Parti entro il 30 novembre ne ridefìniranno l'ulteriore distribuzione e la platea dei beneficiari.
EBIT, in applicazione dell'articolo 8 del CCNL dell'Industria Turistica 14 novembre 2016, e per far fronte a questa spesa, utilizzerà quanto accantonato presso lo stesso ente nel "Fondo Sostegno al Reddito" prevedendo uno stanziamento di euro tre milioni (3 milioni) lasciando comunque accantonata la cifra eccedente tale importo, a favore dei lavoratori delle imprese con meno di 5 dipendenti.
Le aziende che non hanno provveduto a versare i contributi al sistema bilaterale nei termini previsti per il periodo precedente alla data odierna, potranno versare ratealmente il dovuto, a decorrere dal mese di gennaio 2022, secondo cadenze temporali e quantità che la singola azienda concorderà con EBIT in rapporto alla specifica posizione debitoria.
Inoltre viene prevista l'istituzione di una o più prestazioni straordinarie emergenza covid 19 da definire successivamente tra le parti nella tipologia e modalità di fruizione, che saranno erogate dagli Enti bilaterali territoriali con risorse proprie. Al fine di garantire detta prestazione ai lavoratori che operano nei territori ove ad oggi non risultano costituiti Enti Bilaterali Territoriali, le Parti, entro il 30 novembre, procederanno a definire le prestazioni e i tempi di erogazione da parte di EBIT sul singolo territorio utilizzando le risorse accantonate e non utilizzate dallo stesso territorio.
Possono beneficiare degli interventi dei "Fondo Sostegno al Reddito" i lavoratori dipendenti da aziende che applicano integralmente il CCNL dell'Industria Turistica 14 novembre 2016, anche per quanto riguarda gli impegni derivanti dalla bilateralità (art. 7 CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016).
La domanda per usufruire del contributo di solidarietà è presentata dal datore di lavoro ad EBIT, entro il 30 settembre 2021, corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori aventi diritto con indicazione, per ciascuno di essi, del numero di settimane di sospensione del lavoro a zero ore effettuate nel periodo 1/4/2020 31/3/2021.
L'azienda, a condizione che su di essa non gravino oneri contributivi, procederà a corrispondere ai lavoratori beneficiari l'importo del contributo, che verrà indicato da EBIT, nel primo cedolino utile successivo all'accredito del valore complessivo di pertinenza dell'azienda stessa da parte dell'Ente. L'importo del contributo indicato da EBIT si intende al lordo delle ritenute fiscali e l'azienda opererà da sostituto di imposta.
A tal fine EBIT restituirà a ciascuna azienda ia distinta da essa fornita con l'importo soggettivo accreditabile in formato elettronico importabile (es. excel).
EBIT procederà con un monitoraggio costante dell'andamento delle domande e delle risorse impiegate, fornendo periodici aggiornamenti onde consentire ulteriori valutazioni.
Le Parti incontreranno entro il 15 ottobre per la verifica della documentazione inviata dalle aziende e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Le Parti daranno, ciascuna per la propria competenza e rappresentanza, la massima diffusione dei contenuti del presente accordo.
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
L'articolo 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 è sostituito dal
Articolo 8 - SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE
(1) Le Parti si danno atto che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - che, tra gli altri, ha esteso la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente - l'obbligo di versamento di cui all'articolo 8 CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 viene meno a partire dal 1º gennaio 2022, data di entrata in vigore della suddetta Legge.
A riguardo le Parti concordano che le aziende in regola con gli obblighi contributivi nei confronti dell'EBIT e che abbiano versato i contributi ex art. 8 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016 di competenza successiva al 1º gennaio 2022, possano richiedere, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL, la restituzione dei predetti contributi, allegando copia dei versamenti effettuati al Fondo di integrazione salariale ex art. 29 d. lgs. 148/2015 e s.m.i.
(2) Il minimo del 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Regionale e di quelli Territoriali già costituiti è destinato al sostegno al reddito e al welfare dei lavoratori. Gli Enti Bilaterali Regionali e quelli Territoriali già costituiti iscrivono le somme di cui al comma precedente in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(3) Le Parti definiranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL natura, condizioni e modalità dell'intervento di sostegno al reddito di cui al comma 1, avuto riguardo al principio di uniformità della prestazione sul territorio nazionale e tenuto conto del diverso dimensionamento delle imprese dell'Industria Turistica.
È allegato al presente contratto il nuovo statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale dell'Industria Turistica.
Gli enti bilaterali territoriali dell'Industria Turistica già costituiti alla data di stipula del presente CCNL, in fase di rinnovo delle cariche, adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le Parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.
Ipotesi di accordo 21/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
Articolo ___ AGGIORNAMENTO STATUTI E REGOLAMENTI
Le Parti convengono di istituire una commissione paritetica, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL, per elaborare l'aggiornamento dello Statuto dell'EBIT, nonché degli Enti Bilaterali Regionali. La commissione dovrà presentare i lavori conclusivi alle Parti Sociali per la relativa approvazione entro la vigenza del presente accordo di rinnovo.
Il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui all'articolo 8 del presente CCNL è allegato al presente CCNL e ne costituisce parte integrante. Le Parti convengono che nell'ambito della definizione del Regolamento saranno individuate modalità rispondenti anche alle esigenze delle Piccole Imprese.
Dichiarazione a verbale
Le parti, convengono di istituire una commissione paritetica, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmataria del presente CCNL, che abbia lo scopo di elaborare l'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento dell'EBIT. La commissione sarà costituita entro il 15 settembre 2010 e dovrà presentare i lavori conclusivi alle parti sociali per la relativa approvazione entro il 30 ottobre 2010.
Art. 11 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie
a) Commissione Paritetica Nazionale
Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo Confindustria.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indirizzare presso la sede di Federturismo Confindustria.
b) Controversie individuali e plurime
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associazioni aderenti a Federturismo Confindustria o Confindustria AICA cui l'impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l'EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria.
Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale.
La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all'altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l'indicazione delle Parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procuratore speciale e l'elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la segreteria della Commissione di Conciliazione convoca le Parti per procedere all'esame della controversia ed al tentativo di conciliazione.
La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione dovrà indirizzare la propria richiesta alla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo.
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l'applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dell'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
- il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
- la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni delle rispettive organizzazioni sindacali.
In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà, alla parte interessata la relativa attestazione.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell'articolo 411, comma 3. c.p.c.
La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all'articolo 411 c.p.c..
Nel caso di mancata conciliazione, le Parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo.
Le Parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, ove sia possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 411 c.p.c..
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del presente articolo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.
Norma transitoria
Nella fase transitoria, ovvero quella che precede la costituzione delle Commissioni Territoriali di Conciliazione, i compiti spettanti alla locale Segreteria Tecnica verranno svolti dalla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale istituita con specifico accordo tra le Parti il 31 maggio 2000.
Arbitrato
Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 lettera b) non riesca o sia comunque decorso il termine previsto per il suo espletamento, su istanza di entrambe le Parti, può essere adito un Collegio di Arbitrato.
Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle Parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sorteggio, da una lista - revisionabile di norma ogni biennio - contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti.
Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL.
Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l'EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria.
Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l'esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale.
Tale richiesta sarà inviata dall'interessato, a mezzo di raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio di Arbitrato entro il termine di 15 giorni.
L'accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla richiesta.
Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria del Collegio non oltre 24 ore prima dell'orario previsto per la prima riunione.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle Parti interessate di accettazione del nominativo del presidente del Collegio di Arbitrato, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
Il Collegio di Arbitrato attiverà il procedimento secondo il principio della libertà di forma.
Le Parti che hanno deferito la risoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato, potranno essere assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio che ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- l'interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;
- l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie o repliche a cura delle Parti;
- eventuali ulteriori elementi istruttori ritenuti utili.
Il Collegio di Arbitrato dovrà emettere il lodo entro 45 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, presso il Collegio, della comunicazione riguardante l'adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le Parti, il termine potrà essere prorogato dagli arbitri fino a 90 giorni.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Le Parti si danno atto che il Collegio di Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modifiche ed integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Esso è comunicato alle Parti, tramite la segreteria, ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2 dell'articolo 412 quater c.p.c..
Fermo restando a carico delle Parti della controversia l'onere relativo al compenso dovuto agli arbitri indicati nel Collegio di Arbitrato in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale, ivi compreso il compenso al Presidente, saranno liquidate in osservanza degli articoli 91, comma 1 e 92 c.p.c..
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale soltanto per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 412 ter c.p.c..
I finanziamenti delle attività delle Commissioni di Conciliazione e Arbitrato avverrà nei termini che verranno fissati con apposito Regolamento attuativo.
La presente norma fa salvi tutti gli accordi esistenti sul territorio, riguardanti i criteri di definizione delle Commissioni di Conciliazione ed il loro sistema di finanziamento, nonché quelli dell'Arbitrato.
c) Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di Legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.
CAPO II - LIVELLO TERRITORIALE
Art. 12 - Diritti di informazione
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggio e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alla esigenza di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Art. 14 - Utilizzo degli impianti
Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni Imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
Le Parti si vedono reciprocamente impegnate nel sostenere presso le istituzioni tutte le politiche atte a favorire la destagionalizzazione.
Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Art. 15 - Politica attiva del lavoro
Le Parti, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 92;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica.
omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.