S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 04/03/2010
TURISMO - CONFESERCENTI
Testo consolidato del CCNL 04/03/2010
Lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 04/03/2010 come modificato da:
- Accordo Previdenza Integrativa 15/09/2010
- Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
- Accordo 28/11/2012
- Ipotesi di accordo 18/07/2018
- Accordo Integrativo 15/11/2018
- Accordo - Campeggi 22/02/2019
- Accordo - Agenzie di viaggio 22/02/2019
- Accordo - Pubblici Esercizi 22/02/2019
- Accordo 30/07/2020
- Ipotesi di accordo 22/07/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 4 marzo 2010 in Roma
TRA
L'ASSOTURISMO - Federazione italiana del turismo, rappresentata dal Presidente (omissis___)
la FIEPeT - Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici - rappresentata dal Presidente (omissis___ )
l'ASSHOTEL - Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo - rappresentata dal Presidente (omissis___ )
l'ASSOVIAGGI - Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo - rappresentata dal (omissis___ )
la FIBA - Federazione Italiana Imprese Balneari - rappresentata dal Presidente (omissis___)
l'ASSOCAMPING - Associazione dei Campeggi turistico-ricettivi dell'aria aperta - rappresentata dal Presidente (omissis___ )
Con la partecipazione di CONFESERCENTI - rappresentata dal Presidente Nazionale (omissis___ )
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale (omissis___ )
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo -FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale (omissis___)
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata dal Segretario Generale (omissis___ )
POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro -l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
Aziende ricettive - alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della Legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva - ritardati pagamenti
Le Parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
- convengono sull'obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla Legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (5,5%), la Spagna (8%) e la Grecia (9%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l'aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota iva applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l'applicazione dell'iva all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Accordo Previdenza Integrativa 15/09/2010
Verbale di stipula
In data 15 settembre 2010 in Roma si è stipulato il seguente accordo in materia di previdenza complementare tra le parti istitutive del Fondo pensione Marco Polo:
- Associazione italiana compagnie alberghiere (Confindustria-AICA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)
- Federazione italiana viaggi e turismo (Federturismo)
- Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative (Federterme)
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
e
le seguenti Associazioni e Organizzazioni, le quali - mediante i rispettivi contratti collettivi nazionali - hanno fatto riferimento al Fondo pensione Marco Polo:
- Associazione italiana vigilanza (Assiv)
- Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP)
(di seguito anche "parti")
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Verbale di stipula
Il 20 aprile 2012
tra:
- l'ASSOTURISMO;
- l'ASSHOTEL;
- l'ASSOCAMPING;
- l'ASSOVIAGGI;
- la FIBA;
- la FIEPET;con la partecipazione di CONFESERCENTI rappresentata dal Vice Direttore;
e
- la FILCAMS CGIL;
- la FISASCAT CISL;
- la UILTuCS UIL;
si è stipulato il presente accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167.
Verbale di stipula
Il giorno 28 del mese di novembre 2012, in Roma
L'ASSOTURISMO - Federazione Italiana del Turismo
L'ASSHOTEL - Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo
LA FIEPET - Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici
L'ASSOVIAGGI - Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo
L'ASSOCAMPING - Associazione dei Campeggi Turistico ricettivi
LA FIBA - Federazione Italiana Imprese Balneari
Con la partecipazione della Confesercenti
E
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil:
la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs Uil;
visti
L'accordo del 17 giugno e il CCNL Turismo del 4 marzo 2010;
- La Legge 28 giugno 2012, n. 92 e la Legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerati
- l'andamento strutturalmente irregolare della domanda di servizi turistici;
- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- quanto previsto dalle nuove disposizioni di Legge concernenti la disciplina della durata dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo, che affidano alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il compito di plasmare le regole generali adattandole alle specificità settoriali, territoriali ed aziendali;
stabiliscono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
Verbale di stipula
Il 18 luglio 2018, in Roma
tra:
- Fiepet,
- Fiba,
- Assohotel,
- Assocamping,
- Assoviaggi,
- Assoturismo-Confesercenti
e
- Filcams-Cgil,
- Fisascat- Cisl,
- Uiltucs.
1. Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto il 4-3-2010 da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e FilcamsCgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;
2. Le Parti, dopo un lungo e complesso negoziato, hanno convenuto 3 (tre) Verbali di rinnovo contrattuale :
- Verbale 1. Fiepet/Fiba con Filcams Fisascat e Uilucs;
- Verbale 2. Assohotel/Assocamping con Filcams Fisascat e Uiltucs;
- Verbale 3. Assoviaggi con Filcams Fisascat e Uiltucs;
siglati contestualmente al presente Protocollo.
3. L'attuale soluzione - che si negozia oggi 18-7-2018 - è finalizzata a determinare il più possibile condizioni coerenti tra ciascun settore (alberghi e campeggi, pubblici esercizi e ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio ecc). Le Parti intendono continuare nel confronto, favorendo una maggiore omogeneità del quadro contrattuale.
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Verbale di stipula
Il 18 luglio 2018, in Roma
tra
- Assoturismo;
- ASSOHOTEL
- ASSOCAMPING
con la partecipazione di Confesercenti
e
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Verbale di stipula
Il 18-7-2018, in Roma,
tra:
- Assoturismo;
- Assoviaggi;
con la partecipazione di Confesercenti;
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
si è sottoscritta la seguente Ipotesi di Accordo di rinnovo contrattuale Imprese di viaggio e turismo.
Verbale di stipula
Il 18 luglio 2018, in Roma
tra
- Assoturismo;
- FIEPeT
- Fiba
con la partecipazione di Confesercenti
e
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
Premessa
Le Organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso hanno stipulato la presente ipotesi di accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare la difficile congiuntura in atto.
In entrambi i comparti permane un forte problema relativo all'elevato turn over: negli ultimi tre anni il dato della mortalità imprenditoriale è stato sempre superiore a quello della natalità. Mediamente in ciascuno degli ultimi tre anni si sono iscritte 16mila Imprese ed hanno chiuso 28mila.
Il "tasso di sopravvivenza" delle imprese nel settore è mediamente minore rispetto al dato medio del totale dell'economia. In particolare è molto più basso per le imprese aziende della ristorazione, dove la percentuale delle imprese che cessano l'attività entro tre anni dalla nascita è circa il doppio del dato medio.
Pertanto il presente accordo, in considerazione di quanto sopra ed anche degli andamenti occupazionali dei Pubblici esercizi e degli Stabilimenti balneari, registrati in questi ultimi anni, prevede una serie di misure anche di carattere transitorio volte a favorire la tenuta dell'occupazione e lo sviluppo della stessa.
Per favorire le politiche di sviluppo del settore le parti si impegnano altresì a promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, alle iniziative istituzionali che comunque dovranno essere intraprese.
Accordo integrativo 15/11/2018
Verbale di stipula
Roma 15 novembre 2018
Le Parti firmatarie delle Intese per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscrivono le seguenti correzioni ed integrazioni ai testi siglati il 18 luglio 2018.
Verbale di stipula
Confesercenti- Assoturismo
Assohotel - Assocamping
e
Filcams CGIL
Fisascat CISL
UiltucsUIL
hanno concordato quanto segue
[___]
Accordo - Agenzie di viaggio 22/02/2019
Verbale di stipula
Confesercenti- Assoturismo
Assoviaggi
e
Filcams CGIL
Fisascat CISL
UiltucsUIL
hanno concordato quanto segue
[___]
Accordo - Pubblici Esercizi 22/02/2019
Verbale di stipula
Confesercenti- Assoturismo
Fiepet-Fiba
e
Filcams CGIL
Fisascat CISL
UiltucsUIL
hanno concordato quanto segue
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 30 luglio 2020 si sono incontrate in via telematica Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, per esaminare le conseguenze sui lavoratori e sulle imprese del settore del Terziario, Distribuzione Servizi e del Turismo e concordare interventi straordinari da realizzarsi attraverso la bilateralità contrattuale per rispondere alla situazione emergenziale in atto.
PREMESSO CHE
- Fra le economie avanzate, l'Italia è tra le più coinvolte dal contagio del COVID-19 e questo ha determinato l'adozione di provvedimenti volti a prevenire la diffusione del virus con misure di contenimento sociale su tutto il territorio nazionale;
- tali misure hanno comportato una pesante contrazione di tutte le attività economiche e dei consumi e l'intervento di provvedimenti normativi di carattere eccezionale nel campo del sostegno a lavoratori ed imprese.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti in Epigrafe
- prendono atto dei provvedimenti di Legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza e concordano sul a necessità di implementare tali interventi dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche di tutto il Paese;
- condividono la necessità di attivare tutti i meccanismi della bilateralità, secondo le caratteristiche proprie dei singoli Enti/Fondi, anche modificando temporaneamente le previsioni dell'art. 20 del CCNL TDS e dell'art. 20 del CCNL Turismo, come di seguito indicato e, di conseguenza,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Ipotesi di accordo 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula *
Il giorno 22 luglio in Roma
TRA
La Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici, Fiepet
La Federazione Italiana Imprese Balneari, Fiba
La Associazione Nazionale Imprenditore d'AIbergo, Assohotel
La Associazione Nazionale delle Imprese Turistico Ricettive all'Aria Aperta, Assocamping rappresentata
La Associazione Italiana Agenzie di Viaggi c Turismo, Assoviaggi
Con la partecipazione di Assoturismo-Confesercenti
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi FILCAMS CGIL
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT CISL
l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi UILTuCS
Si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Premessa generale
1. Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL per le aziende del Settore Turismo sottoscritto da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, con codice unico alfanumerico CNEL/INPS "H058", da utilizzare anche ai fini delle dichiarazioni previdenziali obbligatorie e sulle condizioni di lavoro di cui al d.lgs. 152/1997 e successive modifiche;
2. Le Parti hanno convenuto che l'impostazione del Contratto Unico per tutti i settori del Turismo - mantenuta già con il rinnovo del 18 luglio 2018 - si possa ritenere ormai consolidata, anche con riferimento al presente rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del sistema Confesercenti, nelle relative 3 sezioni a) Fiepet Fiba b) Assohotel Assocamping c) Assoviaggi.
3. Le Parti intendono realizzare nel settore una contrattazione collettiva nazionale unica e armonizzata e la realizzazione della stesura del CCNL entro dicembre 2024.
4. La soluzione delle 3 sezioni è volta a agevolare l'equilibrio contrattuale di ciascun specifico ambito di Assoturismo -Confesercenti e si pone in linea con quanto convenuto a livello confederale tra Confesercenti, CGIL, CISL, UIL nel Protocollo sul sistema contrattuale del 7 settembre 2017 mediante il quale si prospettava la riduzione dei molteplici CCNL esistenti. Tale opera di riduzione permette altresì di predisporre l'insieme delle contromisure, appartenenti alle relazioni di sindacali del settore, con le quali si possono fronteggiare più efficacemente le prassi di riduzione delle tutele contrattuali, a causa del social dumping e, dunque, di competizione abusiva al ribasso sul costo del lavoro, già operate mediante contrattazione collettiva da organizzazioni sindacali e datoriali non munite del requisito della rappresentatività.
5. Le Parti intendono perseguire, mediante la bilateralità già costituita (EBN, ASTER, FONTER, FON.TE) il rafforzamento del welfare contrattuale e del sistema di relazioni sindacali. In conformità al protocollo sul sistema contrattuale del 7 settembre 2017, sottoscritto da Confesercenti, CGIL, CISL, UIL e dell'Accordo di Governance del 12 luglio 2016 le Parti rinviano alla Commissione Bilateralità per la definizione, entro il mese di dicembre 2024 della rimodulazione, anche per fini di razionalizzazione, fusione e accorpamento, degli enti bilaterali territoriali, nonché per eventuali aggiornamenti dello stesso Accordo di Governance in ordine alla necessità di individuare soluzioni gestionali, basate sul principio solidaristico, che consentano l'impiego delle risorse, da parte dell'ente nazionale nel caso gli enti regionali non siano ancora costituiti o non rispettino le regole di governance definite in sede contrattuale o di irregolarità rispetto all'Accordo di Governance. Le parti si impegnano all'interno della Commissione Bilateralità ad una verifica sull'art. 19 del CCNL 4 marzo 2010.
6. e Parti si impegnano altresì a realizzare Avvisi Comuni ed azioni condivise nei confronti delle Istituzioni per il rilancio dell'occupazione del settore - anche attraverso politiche di defiscalizzazione - e per la continuità lavorativa e previdenziale. In particolare, le Parti si impegnano a favorire la destagionalizzazione del settore attraverso il prolungamento dei periodi stagionali di attività, promuovendo iniziative in grado di accrescere i flussi turistici e di migliorare le condizioni economiche di operatività delle imprese, quali l'organizzazione di eventi e la rimodulazione di periodi di attività che tengano conto della necessità di garantire l'accoglienza dei turisti per tutto l'anno. Le Parti ribadiscono inoltre l'esigenza di salvaguardare l'occupazione e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli alberghi, nei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, nelle agenzie di viaggio e tour operator attraverso il ricorso a forme di lavoro stabili e un rafforzamento della copertura Naspi che colga le specificità del settore, con particolare riferimento alla stagionalità.
* Accordo sottoscritto anche da UGL - Terziario
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.
h) parchi a tema
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1º luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo).
NOTA A VERBALE
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali -svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO A VERBALE
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1. Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
CHIARIMENTO A VERBALE
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni, locande e affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente;
Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L. 25-8-1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
e) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
h) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
i) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
l) parchi a tema.
Aziende della ristorazione commerciale
Attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
Aziende della Ristorazione collettiva
a) Aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
b) Aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa.
c) bar aziendali e simili.
Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
Alberghi diurni
Rifugi alpini
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
SEZIONE Pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni
Art. 1 - Sfera d'applicazione (Stesura 4 marzo 2010 e Accordo di rinnovo 18 luglio 2018) così modificato
___
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e bevande (banqueting);
SEZIONE Aziende alberghiere e complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotel
smeublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self Services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altraattrezzaturaattività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali,
taverne; locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III e altri pubblici esercizi annessiagli alberghi e pensionialle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formano parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;c) ostelli; hostel, residence
s, villaggi turistici;d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
df) colonie climatiche e attività similari;e g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h) attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
VII ) PORTI E APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI
CHIARIMENTO A VERBALE
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (ATECO), anche se non espressamente menzionate.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO A VERBALE
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "Azienda Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti e servizi turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli ______ (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE
(1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa Legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della Legge quadro.
(4) In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla Premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della Legge n. 125 del 1991.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio, EBN, Fonter, Fondo Aster, Marco Polo) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'articolo 7 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
Articolo 7 - Pari opportunità
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità
uomo donnadi genere, interventi che favoriscanoparità di opportunità uomo donnale pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi,anche attraverso attivitàdi studio e di ricerca finalizzati alla promozione e all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale)a favore delle lavoratricivolte all'effettiva realizzazione della parità di genere.(2) In tale contesto le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato da ultimo dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162 e dalla direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione istituendo, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda passano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
(
23) In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per
sessogenere, livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa,
favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge
n. 53 dell'8marzo 2000, n. 53 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione
"mobbing"nel sistema delle relazioni di lavoro;g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a violenza e molestie
sessuali;h) raccogliere
edanalizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Leggen. 53dell'8 marzo 2000, n. 53 e diffondendo le buone pratiche;i) individuare e monitorare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006, al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
(
34) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.(4 5) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(
56) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 settembre 2024 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBN, Fonter., Fondo Aster, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
***
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 218, Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o piò individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inelusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o colore che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 218 Legge 205/2017 (cd, Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando una o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da una o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 218, Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o piò individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 7 bis del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche di cui all'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Art. 7 bis Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro
Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana.
Per "violenza e molestie" nel mondo del lavoro si intende, ai sensi e per gli effetti della L. n. 4/21, quell'"insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico e include la violenza e le molestie di genere" e cioè "la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie".
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
Le Parti condividono appieno i principi espressi nella Legge n. 4/21 nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al D.lgs. n. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le violenze e le molestie che possono presentarsi sul luogo di lavoro possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti, possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Le Parti concordano di individuare iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite I relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Nei programmi di formazione e informazione del personale le singole imprese potranno includere tematiche specifiche inerenti a comportamenti e condotte responsabili ispirate a principi di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco a tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione qualsiasi essa sia, nonché condividere con i lavoratori gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite campagne di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni sua forma, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere dannosi e promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
Le Parti predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie.
A questo fine, si conviene che saranno individuati, per ogni provincia, riferimenti/convenzioni (Centri antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità, ecc.) ai quali potersi rivolgere, dando puntuale informazione dei recapiti.
Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, l'impresa deve adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs. n. 198/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 218 Legge 205 del 2017 (C.d. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
Si prevede un'ora di assemblea retribuita annua sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche soggetti esterni.
Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti, anche attraverso la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale, individueranno un Codice di Condotta/Linee Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze e molestie sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.
Sarà, inoltre, prevista a livello aziendale la costituzione di Commissioni Paritetiche, per il contrasto alla Violenza di Genere e alle molestie nei luoghi di lavoro, con numeri e modalità da definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure specifiche rispetto alle esigenze che verranno determinate congiuntamente.
Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, nelle aziende con più di 50 dipendenti, verrà istituita la figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, di cui all'art 7 del presente CCNL. Tale rappresentanza in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 4 del 15 gennaio 2021, art. 9 - lettera a).
Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti e/o fornitori.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Art. 8 - Utilizzo degli impanti
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Art. 9 - Politiche attive del lavoro
(1) Le Parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 126;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
(3) Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(5) Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 10 - Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1º gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello
provincialeterritoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei Lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le Parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le Parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le Parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dall'1-9-2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle Parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le Parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle Parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente Contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui opererà riferimento è quello regionale;
- a livello
provincialeterritoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa. durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dall'1-9-2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui ai comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui opererà riferimento è quello regionale;
- a livello
provincialeterritoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa. durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dall'1-9-2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui ai comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Accordo integrativo 15/11/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 10
All'art. 10 il punto (8) è sostituito dal seguente:
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata entro il 30 aprile 2019.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate entro il 31 gennaio 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 10
All'art. 10 il punto (8) è sostituito dal seguente:
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata entro il 30 aprile 2019.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate entro il 31 gennaio 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 206 - 207 - 208 - 253 - 254 - 255 - 284 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
SEZIONE Aziende alberghiere e complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Articolo ___ - Premio di risultato e relativi indicatori
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, efficienza e innovazione.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto
dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazionidall'articolo 1, commi 182 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.(6) Le parti, nel richiamare la disciplina dettata con l'accordo nazionale del 5 ottobre 2016, concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i seguenti indicatori:
indicatore
modalità di calcolo
tasso di occupazione dei posti letto
numero delle presenze diviso il numero dei posti letto esistenti moltiplicato per 365
tasso di occupazione delle camere
numero delle camere occupate diviso il numero delle camere esistenti moltiplicato per 365
fatturato per presenza
fatturato dell'attività ricettiva diviso il numero delle presenze
giornate lavorate per presenza
numero di giornate lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti dell'azienda diviso il numero delle presenze in alternativa, se l'azienda occupa un numero significativo di lavoratori occupati a tempo parziale, basare l'indicatore sulle ore lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti anziché sulle giornate
fatturato per altre attività
se l'azienda ha una componente importante di ricavi derivanti da attività diverse da quella ricettiva, possono essere adottati anche indicatori quali il fatturato per coperto, il fatturato per prestazioni accessorie, etc.
tasso di disintermediazione
valore del fatturato generato da prenotazioni dirette sul totale del fatturato
in alternativa: numero delle presenze generate da prenotazioni effettuate direttamente sul totale del numero delle presenze
permanenza media
numero delle presenze diviso il numero degli arrivi
tasso di fidelizzazione
numero degli arrivi dei clienti abituali diviso il numero totale degli arrivi
Reputation
punteggio ottenuto su uno o più portali, a condizione che si possa garantire che si tratta di giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato
(
37) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo e che la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, potrà individuare ulteriori indicatori, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 2016 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni.(8) Salvo diverse intese locali o aziendali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli ___ e ____
209, 206 e 293del presente Contratto (articoli 209 e 260 del CCNL Turismo 4 MARZO 2010), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti al premio di risultato.
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
aziende alberghiere
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
pubblici esercizi e stabilimenti balneari
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale
- prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere)
- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
ristorazione collettiva
- fatturato
- ore lavorate
- dipendenti
imprese viaggi e turismo
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
- vendita biglietteria ferroviaria
- dipendenti (INPS, ISTAT)
(3) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello | euro |
A, B | 279,00 |
1, 2, 3 | 237,00 |
4, 5 | 210,00 |
6S, 6, 7 | 168,00 |
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1º ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato successivamente al 1º gennaio 2010.
(9) L'accordo integrativo di cui al comma 3 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:
livello | euro |
A, B | 166,00 |
1, 2, 3 | 141,00 |
4, 5 | 125,00 |
6S, 6, 7 | 100,00 |
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(12) In occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1. Le Parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l'1-7-1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto all'Art. precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
Importi in Euro
A, B
296,00
1, 2, 3
251,00
4, 5
222,00
6s, 6, 7
178,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
6. Per il lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al ____ Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1-7-1993.
8. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
9. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31-10-2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
Importi in Euro
A, B
186,00
1, 2, 3
158,00
4, 5
140,00
6s, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente Art..
11. In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali esterni, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1. Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l'1-7-1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto all'Art. precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
Importi
A, B
296.00
1, 2, 3
251,00
4, 5
222,00
6S, 6, 7
178,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
6. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarei calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente all'1-1-2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1-7-1993.
9. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio dj riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
10. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31-10-2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
Importi
A, B.:
186,00
1,2,3:
158,00
4,5:
140,00
6S,6,7:
112,00
11. In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad aventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1. Le Parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l'1-7-1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto all'Art. precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
Importi
A, B
296,00
1, 2, 3
251,00
4, 5
222,00
6s, 6, 7
178,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
6. Per il lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al ____ Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1-7-1993.
8. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
9. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31-10-2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
Importi
A, B
186,00
1, 2, 3
158,00
4, 5
140,00
6s, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente Art..
11. In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali esterni, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.
Accordo integrativo 15/11/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 13
All'art. 13 al comma (10) le parole entro il "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2019" e le parole "del mese di novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "del mese di maggio 2019".
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 13
All'art. 13 al comma (10) le parole entro il "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2019" e le parole "del mese di novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "del mese di maggio 2019".
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 13 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successiva modificazione di cui all'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Articolo 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello
Euro
A, B
296,00
1,2,3
251,00
4,5
222,00
6S, 6, 7
178,00
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti e che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, che venga riconosciuto successivamente al 1º luglio 2024. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1º luglio 1993.
(9) In presenza di difficoltà economico produttive, quali ad esempio quelle che possono comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque caratterizzate da risultati significativamente negativi o che si discostano negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, il datore di lavoro comunicherà alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle competenti organizzazioni territoriali, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale del Turismo, l'impossibilità di procedere all'erogazione del premio, allegando la documentazione utile a comprovare la situazione aziendale. Tale comunicazione, da effettuare in forma scritta, potrà essere inviata anche per il tramite di un'organizzazione aderente ad una delle organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente CCNL. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere la convocazione di apposito incontro o della Commissione paritetica territoriale, per l'esame della situazione prospettata.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:
livello
Euro
A, B
186,00
1,2,3
158,00
4,5
140,00
6S, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) In alternativa alle modalità e alle somme di cui al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.
(12) I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i valori di cui ai commi 10 e 11 al fondo di previdenza complementare Fon.Te.
(13) A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto ai commi 10 e 11.
(14) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo di vigenza del presente Contratto.
Art. 14 - Materie della contrattazione
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 89;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 108, 116, 340);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 283 e 357);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
0) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 115;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
s) premio di risultato di cui all'articolo 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 207);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero di apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto all'art. 21, quarto comma, Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'articolo 95 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 93;
d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'articolo 61, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'articolo 155;
l) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 296);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 311);
k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 325);
m) determinazione del compenso fisso ai maîtres o capi camerieri (articolo 301);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 298);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 279, 337, 353);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 293);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 345;
s) clausole di uscita (articolo 15);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 209, 248, 252, 277);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 64;
v) retribuzione onnicomprensiva (articolo 16);
w) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli 213, 256, 278, 352);
x) funzionamento Commissioni paritetiche (articoli 243, 273, 401);
y) costituzione dei Centri di servizio di cui all'articolo 22.
z) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'articolo 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla Legge e dalla contrattazione.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
e) premio di risultato di cui all'articolo 11;
f) clausole di uscita (articolo 15);
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e dalla Legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 258);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
k) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 115;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
(1) Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di Legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell'obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salvo successiva proroga concordata dalle stesse parti.
Art. 16 - Retribuzione onnicomprensiva
(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'articolo 13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla Legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
(2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 17 - Archivio dei contratti
(1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
CAPO IV - ENTI BILATERALI PREMESSA
PREMESSA
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti affidano all'EBNUT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.
Art. 18 - Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
(1) Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) L'EBN costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBN attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.
(3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
(2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBN nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(3) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di Legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBN, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo;
- il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all'articolo 19, comma 2, del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Dopo la stipula del presente accordo, le parti si rivolgeranno al Ministero dell'Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dall'articolo 18 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 20 - Enti bilaterali territoriali del settore turismo
(1) L'Ente Bilaterale del settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1999 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6 ottobre 1994.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate all'armonizzazione ed unificazione degli enti bilaterali territoriali entro la vigenza del CCNL Turismo.
1) CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
In deroga a quanto previsto dal CCNL TDS e Turismo, relativamente alle funzioni dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi (di seguito, EBN.Ter) e alle funzioni dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (di seguito, EBN) e degli Enti Bilaterali Territoriali (di seguito EBT), si definisce quanto segue.
a) Per l'anno 2020, gli interventi straordinari di cui ai successivi punti b) e c) adottati dagli EBT, sono equiparati alle attività obbligatorie previste dall'art. 20 del CCNL TDS e dall'art. 20 CCNL Turismo non necessitano di essere autorizzati dalle Parti Socie nazionali.
b) Gli EBT possono destinare specifiche risorse per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi che abbiano subito una sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica e che accedono alle prestazioni dell'Assegno Ordinario riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nonché della CIG in Deroga, nell'ambito delle risorse disponibili per l'anno in corso o accantonate negli esercizi degli anni precedenti ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 febbraio 2020 o comunque da quando i territori sono stati interessati dai diversi DPCM. Gli EBT potranno, inoltre, a seguito di specifici accordi, integrare la suddetta prestazione anche per fronteggiare esigenze di conciliazione vita privata lavoro determinatesi dall'emergenza in atto (es. congedi parentali/sostegno alla genitorialità). Tutte le erogazioni verranno riconosciute operando le ritenute stabilite dalle norme vigenti, ove previste.
c) In presenza di iniziative adottate ai sensi del precedente punto b), gli EBT potranno prevedere, altresì, contributi volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 24 aprile 2020 e dell'accordo categoriale del 20 maggio 2020, specificatamente con la costituzione dei Comitati aziendali e/o territoriali nonché la predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) aziendali atti a prevenire il rischio di infezione SARS-Co V-2;
d) A sostegno delle attività di cui ai precedenti punti b) e c) EBN.Ter prevede uno stanziamento di 500 mila euro ed EBN di 200 mila euro. Gli Organi Statutari di EBN.Ter. e di EBN, con specifiche deliberazioni, individueranno le poste di bilancio utili alla creazione dei predetti Fondi;
e) Le risorse effettivamente utilizzate dagli EBT per i fini di cui ai precedenti punti b) e c) verranno cofìnanziate ad opera di EBN.Ter ed EBN al 50% nei limiti degli importi massimi di cui al precedente punto d), ripartiti per ciascun EBT in proporzione alla contribuzione a mezzo F24 riscossa nel 2019;
f) Resta inteso che le iniziative intraprese dagli EBT dovranno pariteticamente comprendere sia azioni di cui al punto b) che c) con destinazione delle risorse in misura del 70% alle azioni di cui al punto b) ed il 30% a sostegno delle azioni di cui al punto c).
g) Le predette misure costituiranno oggetto di specifiche intese tra le organizzazioni territoriali regionali aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, da recepirsi a cura degli Organi Statutari di ciascun EBT. Ogni EBT definirà altresì il regolamento e le procedure per l'erogazione dei predetti interventi,
h) Per accedere al cofinanziamento di cui al punto e) ogni EBT deve essere in regola con le norme statutarie, il versamento delle quote annuali dovute a EBN.Ter ed EBN sulla contribuzione incassata direttamente, aver presentato il rendiconto 2019 nei termini previsti; dovrà inviare copia dell'accordo territoriale e della delibera degli Organi (precedente punto g); dovrà presentare rendicontazione analitica degli importi erogati e del numero dei lavoratori ed imprese coinvolte nelle azioni di cui ai punti b) e c).
(1) È allegato al presente accordo il nuovo statuto tipo dell'Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data del 31 luglio 2007 - stipula dell'accordo -adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
(3) Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l'adozione.
(1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 74 e 75 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'articolo 23 della Legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui agli articoli 80 e 87 del presente CCNL;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(3) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 17 e 19 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all'articolo 19 del presente Contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente Bilaterale.
(4) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla ASSOVIAGGI nazionale.
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito).
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1º luglio 2002 tra l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBN continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'EBN è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'EBN.
(8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBN, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.
(10) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 23 - Finanziamento
1. Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del Lavoratore.
2. Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributi di cui al precedente comma 1.
Confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote per il finanziamento degli Enti Bilaterali.3. Conseguentemente l'azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al Lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. ___ e la stessa
azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente Art.,rimane comunque obbligata, verso i Lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale,competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Contratto.4. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
5. Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
6. Ai sensi dell'accordo nazionale del 7-6-2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata l'1-7-2002 tra l'Inps e le Parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
7. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'E.B.N.T. continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'E.B.N. è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31-12-2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'E.B.N..
8. Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
9. Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'E.B.N., saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dall'Accordo del 12-7-2016.
10. L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 23 - Finanziamento
1. Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
2. Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al precedente comma 1.
Confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.3. Conseguentemente l'azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. ___ e la stessa
azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente Art.,rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale,competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'Art. 20 del presente Contratto.4. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
5. Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
6. Ai sensi dell'accordo nazionale del 5-5-2004, il sistema si avvale della Convenzione stipulate l'8..2004 tra l'Inps e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto correntc bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
7. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo. La quota residua verrà ripartita -in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'E.B.N. continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'E.B.N. è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31-12-2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'E.B.N..
8. Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
9. Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'E.B.N., saranno trasferite agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dall'Accordo del 12-7-2016.
10. L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Art. 23 - Finanziamento
1. Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del Lavoratore.
2. Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributi di cui al precedente comma 1.
Confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote per il finanziamento degli Enti Bilaterali.3. Conseguentemente l'azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al Lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. ___ e la stessa
azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente Art.,rimane comunque obbligata, verso i Lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale,competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Contratto per il sostegno al reddito.4. Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
5. Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
6. Ai sensi dell'accordo nazionale del 7-6-2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata l'1-7-2002 tra l'Inps e le Parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
7. Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'E.B.N.T.continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'E.B.N. è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31-12-2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'E.B.N..
8. Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
9. Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'E.B.N., saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dall'Accordo del 12-7-2016.
10. L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli Enti Bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 23 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche di cui all'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Articolo 23 - Finanziamento
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti dalle parti stipulanti il presente Contratto o dalle organizzazioni territoriali alle stesse aderenti, con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.(2) Le parti si danno atto che, ai fini della definizione della paga base nazionale di cui all'articolo ___ (articolo 152 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010), si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota dello 0,20% a carico del datore di lavoro di cui al comma precedente.
(3) Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore, per quattordici mensilità, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari allo 0,60% della paga base conglobata di cui all'articolo 152 del presente Contratto, comprensiva della ex indennità di contingenza. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, incluso il trattamento di fine rapporto.
(4) Il versamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui al comma precedente non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall'ente bilaterale competente.
(5) La quota di cui al comma 1 è comprensiva del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche, con le modalità ed entro i limiti definiti con apposito accordo tra le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, restano ferme eventuali ulteriori contribuzioni alle suddette commissioni attualmente stabilite a livello territoriale.
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(
56) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.(
67) Ai sensi dell'accordo nazionale del 5 maggio 2004, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 8 luglio 2004 tra l'INPS e l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo leparti stipulanti il presente CCNLe di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.(
78) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBN continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all'attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell'EBN è autorizzato a definire specifiche soluzionitransitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall'EBN.(
89) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.(
910) Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBN, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.(
1011) L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Art. 24 - Analisi del funzionamento
(1) Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.
(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.
Art. 25 - Conciliazione delle controversie
(1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 25 del presente CCNL.
Art. 26 - Formazione professionale
(1) L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
(5) Il sistema degli enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.
(6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
a) sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
b) riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
c) consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
(8) Le Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
(9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Le parti, considerato che ai sensi dell'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
a) visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo;
b) reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
(2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (FONTER.).
(3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Art. 28 - Sicurezza sul lavoro
(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBN - i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
(2) In attesa di completamento dei lavori della istituenza commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'art. 37 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome -sono affidate alla competenza dell'EBN per le aziende multilocalizzate ed alla competenza degli Enti Bilaterali territoriali per le altre aziende.
(3) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso altra azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
CAPO VI - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO
Art. 29 - Composizione della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della FILCAMS, quattro della FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti della ASSHOTEL, da tre della FIEPET, da tre della ASSOVIAGGI e da tre della ASSOCAMPING.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Art. 30 - Compiti della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse Parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli E.B.T.;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le Parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.
Art. 31 - Commissioni paritetiche territoriali
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
Art. 32 - Procedure per la composizione delle controversie collettive
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione - si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della FILCAMS, della FISASCAT, dell'UILTuCS e da tanti rappresentanti dell'Associazione locale imprenditoriale aderente alla ASSHOTEL o alla FIEPET o alla ASSOVIAGGI o alla ASSOCAMPING quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della Parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle Parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 29. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell'attività conciliativa.
Art. 33 - Procedure per la cociliazione delle vertenze individuali
(1) Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di conciliazione.
(2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l'azienda aderisce e/o conferisce mandato (ASSHOTEL o FIEPeT o ASSOCAMPING o ASSOVIAGGI) e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (Filcams Cgil o Fisascat Cisl o Uiltucs Uil).
(3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l'Ente bilaterale territoriale, cui compete l'istituzione di un'apposita segreteria.
(4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
(5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
(6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(8) Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
(9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
(10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
(11) La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
(12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, né degli accordi territoriali. L'interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
(13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia dell'accordo dovrà essere inviata all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo per l'inclusione nell'archivio dei contratti.
(1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 29 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
(2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
(3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
(4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (ASSHOTEL o FIEPeT o ASSOVIAGGI o ASSOCAMPING), un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (Filcams o Fisascat o Uiltucs) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
(5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
(6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
(7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
(8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
(9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
(10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all'articolo 29.
(11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
(12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
Art. 35 - Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
(1) Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
(2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
(3) L'elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto.
(4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
(5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
(6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
(7) Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Art. 36 - Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'articolo 29, per il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
(4) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal precedente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
(5) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
(6) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
(7) L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle parti.
(8) La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
(9) Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 37 - Funzionamento delle commissioni paritetiche
A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all'art. 25 e delle Commissioni Paritetiche territoriali di cui all'articolo 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettera precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La parte contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza di ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING e FIBA, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti.
C) Il CO.RE.SI. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive integrazioni.
D) Il CO.RE.SI. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l'applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percenutali appresso indicate:
a) l'aliquota del contributo CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza ASSOHOTEL, FIEPeT., ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING e FIBA. è compresa nei contributi associativi;
b) l'aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.
E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente capo.
Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all'assunzione.
Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l'altra sarà trasmessa alla commissione locale per le vertenze di lavoro presso l'ASSHOTEL, FIEPeT., ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING, o FIBA.
Le norme di cui alla lettera A) fanno parte integrante del presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto stesso si applica.
F) L'ammontare dei contributi dalla lettera B) (1) sarà versato dai datori di lavoro all'Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.
Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995.
(2) L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 38 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all'elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all'articolo 2 dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995 (allegato P)
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 38 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
(2) Per le Imprese di Viaggi e Turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
(3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 39 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(4) Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
(5) Qualora non sia stata costituita la RSU si applicano alle RSA i parametri di cui all'articolo 24 del CCNL Turismo del 14 giugno 1991.
(6) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
(7) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
CHIARIMENTO A VERBALE
I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
Art. 41 - Permessi sindacali non retribuiti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 38 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 42 - Diritto di affissione
(1) È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell'esercizio.
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
(1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 8 giugno1995 (allegato P)
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell'Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
(1) Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 14 giugno 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall'articolo 2 dell'accordo interconfederale 8 giugno 1995, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Art. 47 - Contributi associativi
(1) L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo nella misura dell'uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1º gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.
(3) L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 48 - Classificazione del personale
DECLARATORIE
(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali di cui due relativi alla categoria Quadri ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
AREA QUADRI
Ai sensi della Legge 13 Maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1130 del 1 luglio 1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di Legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito,abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
Art. 49 - Valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
(1) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.
(2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
(3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di viaggi e turismo, nel Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 14 giugno 1991).
(4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero contratto.
(5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
(6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla Legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all'allegato P del CCNL Turismo 14 giugno 1991.
(7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Art. 51 - Passaggi di qualifica
(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 51 - Passaggi di qualifica
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di valutare la normativa del presente Art. risposto a quanto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro settembre 2018.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 51 - Passaggi di qualifica
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di valutare la normativa del presente Art. rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro settembre 2018.
Art. 51 - Passaggi di qualifica
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di valutare la normativa del presente Art. risposto a quanto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro settembre 2018.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 51 del CCNL Turismo 4 marzo 2010, e successive modifiche di cui all'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Articolo 51 - Passaggi di qualifica
(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre sei mesi.(2) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2103, comma 7, del Codice civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo tre mesi.
(1) In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Le Parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
- la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato;
- la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
- le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull'organizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;
- condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali.
In questo quadro, le Parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:
- riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Conseguentemente, le Parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).
Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo.
CAPO I - CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
L'integrale applicazione delle disposizioni del presente Contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente capo.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/218)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Premessa
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Art. 53 - Tipologie di apprendistato
(1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/218)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 53 - Tipologie di Apprendistato
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL turismo.
2. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
3. Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con un preavviso di trenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile. All'apprendista si applica il trattamento previsto dall'art. 188 del CCNL Turismo 4-3-2010. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. L'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 53 - Tipologie di Apprendistato
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL turismo.
2. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
3. Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con un preavviso di trenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, all'apprendista si applica il trattamento previsto dall'art. 188 del CCNL turismo 4-3-2010. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinate a tempo indeterminato.
5. L'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua.
Art. 53 - Tipologie di Apprendistato
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL turismo.
2. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
3. Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con un preavviso di trenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile. All'apprendista si applica il trattamento previsto dall'art. 188 del CCNL Turismo 4-3-2010. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. L'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua.
(1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
inquadramento finale | durata (mesi) |
2, 3, 4 | 48 |
5, 6s | 36 |
6 | 24 |
(2) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 13 - Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
livello di inquadramento
durata (mesi)
2, 3, 4, 5, 6s
36
6
24
2) Per le figure professionali di cui all'elenco allegato al presente accordo, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/218)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 54 - Durata del contratto di Apprendistato professionalizzante
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015,
4, comma 2, del decreto legislativo 14-9-2011, n. 167, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
Livello di inquadramento
Durata (mesi)
2, 3, 4, 5, 6s
36
6
24
2. Per le figure professionali di seguito elencate
cui all'elenco allagato al presente accordo, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.Livello 2 - Durata massima 48 mesi
Capo cuoco
Capo laboratorio gelateria/pasticceria
Capo barista/Capo barman/Primo barman
Capo banconiere di pasticceria
Livello 3 - Durata massima 48 mesi
Cuoco unico
Primo pasticcere
Coordinatore houseKeeping villaggi turistici
Primo barman/barman unico
Governante unica
Addetto alle prenotazioni (imprese di viaggi e turismo)Livello 4 - Durata massima 42 mesi
Gastronomo
Gelatiere
Pizzaiolo
Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 54 - Durata del contratto di Apprendistato professionalizzante
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015
4, comma 2, del decreto legislativo 14-9-2011, n. 167, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
Livello di inquadramento
Durata (mesi)
2, 3, 4, 5, 6S
36
6
24
2. Per le figure professionali di seguito elencate
cui all'elenco allegato al presente accordo, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.Addetto alle prenotazioni (imprese di viaggi e turismo)
Livello 4 - Durata massima 42 mesi
Gastronomo
Gelatiere
Pizzaiolo
Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita
Art. 54 - Durata del contratto di Apprendistato professionalizzante
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015,
4, comma 2, del decreto legislativo 14-9-2011, n. 167, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
Livello di inquadramento
Durata (mesi)
2, 3, 4, 5, 6s
36
6
24
2. Per le figure professionali di seguito elencate
cui all'elenco allagato al presente accordo, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.Livello 2 - Durata massima 48 mesi
Capo cuoco
Capo laboratorio gelateria/pasticceria
Capo barista/Capo barman/Primo barman
Capo banconiere di pasticceria
Livello 3 - Durata massima 48 mesi
Cuoco unico
Primo pasticcere
Primo barman/barman unico
Governante unica
Livello 4 - Durata massima 42 mesi
Gastronomo
Gelatiere
Pizzaiolo
Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita
Art. 55 - Numero di apprendisti
(1) Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
(2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
(3) Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza.
Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 3 - Numero di apprendisti
1) Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3) Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Dichiarazione delle parti
Le Parti si danno atto che le disposizioni di cui al comma 3 rispondono alle esigenze ed alle caratteristiche del settore turismo e, conseguentemente, auspicano che nell'ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell'apprendistato, delle quali si riservano di valutare la compatibilità, non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 55 - Numero di apprendisti
1ª. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di Lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai Lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
1. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di Lavoratori inferiore a dieci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni Lavoratore qualificato.
2. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei Lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno atto che le disposizioni di cui al comma 3 rispondono alle esigenze ed alle caratteristiche del Settore turismo e, conseguentemente, auspicano che nell'ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell'apprendistato, delle quali si riservano di valutare la compatibilità, non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 55 - Numero di apprendisti
1ª. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
1. Il numero complessivo di Apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
2. Il datore di lavoro che non ha alle propria dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Dichiarazione delle parti
Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al comma 3 rispondono alle esigenze ed alle caratteristiche del settore turismo e, conseguentemente, auspicano che nell'ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell'apprendistato, delle quali si riservano di valutare la compatibilità, non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.
Art. 55 - Numero di apprendisti
1ª. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di Lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai Lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
1. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di Lavoratori inferiore a dieci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni Lavoratore qualificato.
2. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
3. Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei Lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si danno atto che le disposizioni di cui al comma 3 rispondono alle esigenze ed alle caratteristiche del Settore turismo e, conseguentemente, auspicano che nell'ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell'apprendistato, delle quali si riservano di valutare la compatibilità, non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.
Art. 56 - Obblighi del datore di lavoro
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
d) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 4 - Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 56 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare Lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 56 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano allineati alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Art. 56 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare Lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Art. 57 - Obblighi dell'apprendista
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 5 - Obblighi dell'apprendista
1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di Legge.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 57 - Obblighi dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di Legge.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 57 - Obblighi dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di Legge.
Art. 57 - Obblighi dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di Legge.
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno 80%
- secondo anno 85%
- terzo anno 90%
- dal quarto anno 95%
(2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
(3) La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 9 - Retribuzione
1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno 80% - secondo anno 85% - terzo anno 90% - dal quarto anno 95% (2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
3) La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
4) Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 58 - Retribuzione
1. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei Lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno
80%;
- secondo anno
85%;
- terzo anno
90%;
-
dalquarto anno95%.
La retribuzione degli apprendisti del 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
1 bis. Durante il periodo di preavviso di cui all'art. (___) continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto di apprendistato.
2. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
3. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del Lavoratore non apprendista di analogo livello.
4. Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 58 - Retribuzione
1. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno: 80%;
- secondo anno: 85%;
- terzo anno: 90%;
-
dalquarto anno: 95%.La retribuzione degli apprendisti del 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante e superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
1 bis. Durante il periodo di preavviso di cui all'Art. (___) continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto di apprendistato.
2. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati "ad personam".
3. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
4. Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.
Art. 58 - Retribuzione
1. La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei Lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno
80%;
- secondo anno
85%;
- terzo anno
90%;
- dal quarto anno
95%.
La retribuzione degli apprendisti del 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
1 bis. Durante il periodo di preavviso di cui all'art. (___) continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto di apprendistato.
2. Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
3. La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del Lavoratore non apprendista di analogo livello.
4. Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell'apprendista.
Premesso che:
- l'apprendistato nel settore Turismo rappresenta un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- l'articolo 2 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'apprendimento in azienda e, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo che contribuisce alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva di una formazione superiore che integra formazione e lavoro;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- l'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
- l'articolo 23, comma 2, del decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto all'articolo 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 5 ter che stabilisce che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo";
- l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo 31 luglio 2007 ha innovato la disciplina dell'apprendistato attivando l'apprendistato professionalizzante.
Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di attuare quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Le disposizioni di cui alla presente intesa saranno applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive intese, anche all'apprendistato per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione (articolo 48, D.Lgs. n. 276 del 2003) e per l'apprendistato di alta formazione (articolo 50, D.Lgs. n. 276 del 2003).
(1) La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'articolo 49 comma 5 ter, secondo periodo, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i criteri ed i requisiti stabiliti nel presente capo.
(2) Il presente capo costituisce un "sistema minimo standard di regole" per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli enti bilaterali del turismo.
(3) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale.
(4) L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale.
La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.
(5) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
(6) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto in premessa al presente Capo attraverso la dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
c) compilazione della "scheda formativa".
(7) Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'ente bilaterale del turismo competente per territorio.
(8) Qualora la formazione di base si svolga all'interno dell'azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti "disciplina del rapporto di lavoro" e "sicurezza sul lavoro" avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti stipulanti il presente CCNL nell'ambito del progetto "Verso il 2000" e del progetto "Giotto".
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 2 - Apprendistato professionalizzante
1) Il presente Accordo detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del Turismo.
Art. 6 - Modalità di erogazione della formazione aziendale
1) La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
2) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
3) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
4) Di norma, il periodo di formazione terminerà almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
5) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto dal CCNL Turismo 4 marzo 2010. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL Turismo 4 marzo 2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente accordo;
6) Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
7) Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa, del territorio o del settore, tramite il Fondo FONTER.
Allegato 2 - Autocertificazione della capacità formativa
SPETT.LE
ENTE BILATERALE
TERRITORIALE DEL TURISMO (1)
INDIRIZZO
CITTÀ
____________________________
Oggetto: autocertificazione della capacità formativa ai sensi del Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.
Il/la sottoscritto/a ___, rappresentante dell'azienda ___, con sede in ___, via ___, consapevole del valore delle proprie dichiarazioni, ed in particolare che: "In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro (___), il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento" (articolo 7 comma 1, d.lgs 167/2011); ai fini dell'erogazione agli apprendisti in forza della formazione in modalità esclusivamente aziendale secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo ai sensi del HYPERLINK "idp:198909;1"d.lgs. 167/2011.
dichiara
1) che, con riferimento alla predetta azienda, sussistono tutti i requisiti richiesti dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo, ed in particolare:
a) è individuato un referente per la formazione, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
b) i profili professionali attivati rientrano tra quelli individuati nel Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo;
c) verrà compilata, per ogni apprendista, una scheda formativa secondo il modello individuato dal presente Accordo 20 aprile 2012.
2) che l'azienda applica integralmente le disposizioni del CCNL Turismo 4 marzo 2010, ed in particolare quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua, che costituiscono condizione necessaria per l'utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento sull'apprendistato professionalizzante nel settore Turismo.
In fede.
luogo e data
timbro e firma
(1) Per le aziende multilocalizzate la comunicazione dovrà essere indirizzata all'Ente bilaterale nazionale del Turismo, via Nazionale 60 - 00184 Roma.
Allegato 3 - Scheda formativa
informazioni personali
nome e cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
luogo di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__| indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| provincia |__|__|
istruzione e formazione
[_] istituto professionale
[_] scuola secondaria di 2º
[_] università
informazioni sull'azienda
denominazione sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| provincia |__|__|
referente per la formazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
informazioni sul contratto di apprendistato
Art. 1, comma 2, lettera a)D.Lgs. n. 167/2011
(qualifica e diploma prof.le)Art. 1, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 167/2011
(professionalizzante o di mestiere)Art. 1, comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 167/2011
(alta formazione e ricerca)
profilo professionale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
durata del rapporto
|__|__| mesiinquadramento
livello |__|__|formazione
|__|__| ore medie annue
inizio rapporto |__|__| / |__|__| / |__|__| fine rapporto |__|__| / |__|__| / |__|__|
dichiarazione del datore di lavoro
Si attesta che la formazione prevista dal CCNL Turismo si è svolta in sede aziendale, in conformità con quanto previsto dal CCNL stesso e dalle vigenti disposizioni di Legge.
data |__|__| / |__|__| / |__|__|
(timbro e firma)
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/218)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. - Apprendistato professionalizzante
1. La presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del turismo.
Art. 59 - Modalità di erogazione della formazione aziendale
1. La formazione a carattere professionalizzante (o di mestiere) può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
2. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
3. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
4. Di norma, il periodo di formazione terminerà almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.5. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell'integrale applicazione del presente CCNL, ed in particolare di quanto previsto all'art. 53 comma 5
del CCNL Turismo 20-2-2010. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'E.B.N.T. per le aziende multi localizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all'art. 42, comma 5, lett. c del D.L. n. 81 del 2015,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d. del D.L. n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se Lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze;b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente contratto in allegato (___) nel CCNL Turismo 4-3-2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i del D.L. 10-9-2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente
accordoCCNL.
c) Registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza dei supporti sopra indicati lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
6. Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
7. Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa, del territorio o del Settore, tramite il Fondo Fonter.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. - Apprendistato professionalizzante
1. La presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante (
o contratto di mestiere), immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del turismo.
Art. 59 - Modalità di erogazione della formazione aziendale
1. La formazione a carattere professionalizzante (
o di mestiere) può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.2. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
3. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
4. Di norma, il periodo di formazione terminerà almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.5. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell'integrale applicazione del presente CCNL, ed in particolare di quanto previsto all'art. 53 comma 5
del CCNL Turismo 20-2-2010. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'E.B.N.T. per le aziende multi localizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all'art. 42, comma 5, lett. c del D.L. n. 81 del 2015,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d. del D.L. n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se Lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze;b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati (presente contratto) nel CCNL Turismo 4-3-2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i del D.L. 10-9-2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente
accordoCCNL.c) Registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita, nel lobretto formativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza dei supporti sopra indicati lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
6. Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
7. Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa, del territorio o del Settore, tramite il Fondo Fonter.
Art. ___ - Apprendistato professionalizzante
1. La presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante (
o contratto di mestiere), immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del turismo.
Art. 59 - Modalità di erogazione della formazione aziendale
1. La formazione a carattere professionalizzante (
o di mestiere) può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.2. La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
3. L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
4. Di norma, il periodo di formazione terminerà almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.5. L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell'integrale applicazione del presente CCNL, ed in particolare di quanto previsto all'art. 53 comma 5
del CCNL Turismo 20-2-2010. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'E.B.N.T. per le aziende multi localizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all'art. 42, comma 5, lett. c del D.L. n. 81 del 2015,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d. del D.L. n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se Lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze;b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati (presente contratto)
nel CCNL Turismo 4-3-2010ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i del D.L. 10-9-2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente
accordoCCNL.c) Registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita, nel lobretto formativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza dei supporti sopra indicati lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
6. Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
7. Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell'ambito della progettazione formativa dell'impresa, del territorio o del Settore, tramite il Fondo Fonter.
Accordo integrativo 15/11/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 59
Art. 59 al comma 5 il punto c) Registrazione della Formazione_______diventa punto d)
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 59
Art. 59 al comma 5 il punto c) Registrazione della Formazione_______diventa punto d)
Art. 59
Art. 59 al comma 5 il punto c) Registrazione della Formazione_______diventa punto d)
Art. 60 - Verifica di conformità
(1) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali, la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di Legge e alle disposizioni contenute nel presente Contratto. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(2) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 1 è svolta dall'ente bilaterale nazionale del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 7 - Piano formativo
1) Il piano formativo individuale dovrà essere definito - anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e avvalendosi dell'assistenza degli stessi Enti - entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
2) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di Legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
3) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'EBN i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'EBN copia della scheda formativa allegata al presente Accordo.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 60 - Piano formativo
1.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali e avvalendosi dell'assistenza degli stessi Enti entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero,Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1, del D.L. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca,di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.2. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei Lavoratori aderenti alle Parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di Legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato
che saràappositamente costituito all'interno degli Enti bilaterali del Turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei Lavoratori, firmatarie del Contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.3. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'E.B.N. i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'E.B.N. copia della scheda formativa allegata al presente
accordoCCNL.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 60 - Piano formativo
1.
Il piano formativo individuale dovrà eesere definito - anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali o avvalendosi dell'assistenza degli stessi Enti — entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero,Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.2. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di Legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato
che saràappositamente costituito all'interno degli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie dei contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.3. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente bilaterale nazionale unitario del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'E.B.N. i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'E.B.N. copia della scheda formativa allegata al presente
accordoCCNL.Art. 60 - Piano formativo
1.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali e avvalendosi dell'assistenza degli stessi Enti entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero,Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 1, del D.L. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca,di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.2. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei Lavoratori aderenti alle Parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di Legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato
che saràappositamente costituito all'interno degli Enti bilaterali del Turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei Lavoratori, firmatarie del Contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.3. Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l'E.B.N. i piani formativi standard previsti dall'azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all'E.B.N. copia della scheda formativa allegata al presente accordo CCNL.
(1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:
- 120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
- 100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super;
- 80 ore medie annue per il livello sesto.
(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
(3) Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni riportate in premessa al presente capo.
(4) Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
(5) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
(6) È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
(7) La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 14 - Durata della formazione
1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
livello di inquadramento
ore medie annue
2, 3
80
4, 5, 6s
60
6
40
2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3) Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del presente accordo.
4) Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
5) È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
6) La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
7) All'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 61 - Durata della formazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del D.L. n. 81 del 2015
4 comma 2, del D.L. 14-9-2011, n. 167, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
Livello di inquadramento
Ore medie annue
2, 3
80
4, 5, 6s
60
6
40
2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3. Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del presente accordo.
4. Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).5. È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
6. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
7. All'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Art. 61 - Durata della formazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del D.L. n. 81 del 2015
4 comma 2, del D.L. 14-9-2011, n. 167, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
Livello di inquadramento
Ore medie annue
2, 3
80
4, 5, 6s
60
6
40
2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3. Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del presente accordo.
4. Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).5. È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
6. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
7. All'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Art. 61 - Durata della formazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 2 del D.L. n. 81 del 2015 4
comma 2, del D.L. 14-9-2011, n. 167, la durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
Livello di inquadramento
Ore medie annue
2, 3
80
4, 5, 6s
60
6
40
2. Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
3. Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 3, del presente accordo.
4. Per i territori in cui non sia operativo l'ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).5. È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
6. La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
7. All'atto dell'assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
(1) In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, l'EBN potrà stipulare apposita convenzione con l'ISFOL.
(3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1º gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 8 - Profili formativi
1) In allegato al presente accordo, sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l'EBN potrà stipulare apposita convenzione con l'ISFOL.
Allegato 1 - Profili formativi
1.1 Profili formativi aziende alberghiere, porti e approdi turistici
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo, con riferimento alle aziende alberghiere, ai porti e agli approdi turistici, ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta e ai rifugi alpini, i profili formativi sono quelli individuati dal CCNL Turismo 4 marzo 2010, così come delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol.
PROFILO TIPO:
ADDETTO ALLA PRODUZIONE
Dietologo
Cuoco
Chef tecnologo
Gastronomo
Commis di cucina
QUALIFICHE:
Addetto di cucina
Pizzaiolo
Gelatiere
Pasticcere
Sfoglina
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ:
Alimenti e bevande
SETTORE:
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE:
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza del lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi.
COMPETENZE DI AREA:
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la merceologia degli alimenti e delle bevande
Conoscere i principali piatti e e vini locali e nazionali
Conoscere e saper applicar le norme, le disposizioni e i criteri di autocontrollo in materia di igiene alimentare
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO:
Riconoscere il proprio ruolo all'intento del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Svolgere le operazioni di preparazione delle materie prime
Saper preparare fondi e salse, antipasti, primi piatti, secondi piatti, piatti a base di paste lievitate, dolci e gelati
Saper curare la coreografia del piatto
Conoscere e saper applicare le tecniche relative al controllo del costo - pasto
Conoscere e saper utilizzare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel aspetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO:
ADDETTO AL BANCO
Barman
Banconiere di gelateria, pasticceria, tavola calda, chiosco di stazione
QUALIFICHE
Barista
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ:
Alimenti e bevande
SETTORE:
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE:
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA:
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la merceologia degli alimenti e delle bevande
Conoscere i principali piatti e vini locali e nazionali
Conoscere e saper applicare le norme, le disposizioni e i criteri di autocontrollo in materia di igiene alimentare
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO:
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio delle principali bevande
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la preparazione e il servizio di piatti semplici
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Conoscere e saper utilizzare le norme sull'etichettatura e marcatura dei prodotti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gii spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO:
ADDETTO ALLA SALA
Maitre
Sommelier
Caffettiere, Dispensiere, Cantiniere
Chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore
QUALIFICHE:
Cameriere ristorante, piani, sala, bar, tavola calda, selfservice
Commis di sala, tavola calda, bar
Addetto ai servizi di mensa
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ:
Alimenti e bevande
SETTORE:
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE:
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle nonne e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA:
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la merceologia degli alimenti e delle bevande
Conoscere i principali piatti e vini locali e nazionali
Conoscere e saper applicare le norme, le disposizioni e i criteri di autocontrollo in materia di igiene alimentare
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO:
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse tipologie di servizio
Conoscere e saper presentare le caratteristiche dei piatti e delle bevande compresi nel menù
Conoscere e saper applicare le tecniche per apparecchiare e sparecchiare, secondo le diverse tipologie di servizio
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper utilizzare le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO:
ADDETTO SALA E PIANI
Cameriera
QUALIFICHE:
Addetto ai servizi di alloggio e ristorazione
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ:
Alimenti e bevande / Ricevimento e piani
SETTORE:
Turismo
Questo profilo si colloca in posizione intermedia tra l'addetto alla sala e l'addetto ai piani. Le relative competenze possono essere individuate operando una opportuna selezione delle rispettive elencazioni.
PROFILO TIPO:
ADDETTO AI PIANI
Governante
Cameriera ai piani, villaggi turistici, camping
Guardarobiere
Addetto ai servizi di camera
QUALIFICHE:
Stiratrice, cucitrice, rammendatrice
Pulitore, Lavatore a secco, Lavandaio, Addetto tintoria
Operatore servizi di pulizia
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ:
Ricevimento e piani
SETTORE:
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA:
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le procedure per l'accoglienza e la sistemazione del cliente e le tecniche per il loro utilizzo
Conoscere e saper applicare le disposizioni sulla tutela della privacy
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO:
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per l'effettuazione della pulizia e del riassetto dei piani, delle camere e delle relative dotazioni
Conoscere e saper applicare le procedure per evitare sottrazioni, smarrimenti, usi impropri dei materiali e delle dotazioni aziendali, nonché dei beni dei clienti
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO:
ADDETTO AL RICEVIMENTO
Portiere di portineria
Assistente di portineria
Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli
Guardiano diurno e notturno
QUALIFICHE:
Hostess
Sorvegliante di ingresso
Custode
Centralinista
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA ATTIVITÀ:
Ricevimento ai piani
SETTORE:
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA:
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le procedure per l'accoglienza e la sistemazione del cliente e le tecniche per il loro utilizzo
Conoscere e saper applicare le disposizioni sulla tutela della privacy
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO:
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper redigere, Leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi di vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le tecniche di yeld mamagement
Conoscere e saper applicare le tecniche per la formulazione del piano prenotazioni e le modalità per il suo utilizzo
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la registrazione del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure per la custodia dei valori e del bagaglio dei clienti
Conoscere e saper applicare le tecniche per la predisposizione della partenza del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni, materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
Questo profilo si colloca in posizione intermedia tra l'addetto al ricevimento e l'addetto al back office. Le relative competenze possono essere individuate operando una opportuna selezione dalle rispettive elencazioni.
PROFILO TIPO
ADDETTO FRONT E BACK OFFICE
QUALIFICHE
Segretario ricevimento, amministrazione, cassa
portineria
Cassiere
Controllore di campeggio
Economo
Addetto al ricevimento, cassa, cassa bar, cassa ristorante; cassa negozi vari, segreteria, controllo clienti, movimento personale, merci
Altre qualifiche afferenti a! profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA ATTIVITÀ
Di Ricevimento e piani/Servizi generali
SETTORE
Turismo
PROFILO TIPO
ADDETTO BACKOFFICE
Segretario di direzione
Impiegato di concetto
Impiegato d'ordine
Corrispondente in lingue estere
Stenodattilografe
QUALIFICHE
Impiegato amministrativo
Contabile
Magazziniere
Addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo
Impiegato amministrativo e/o contabile
Addetto a macchine elettrocontabili
Archivista
Programmatore CED
Operatore CED
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ
Servizi generali
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le modalità di gestione del magazzino e del trasporto
Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gii elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper redigere, Leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy
Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica
Saper redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti
Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura
Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico
Conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio dei materiali, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
Capo squadra
QUALIFICHE
Capo operaio
Operaio qualificato
Operaio specializzato
Giardiniere
Addetto alla manutenzione di aree verdi
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione
AREA DI ATTIVITÀ
Servizi generali
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere e saper applicare le modalità di gestione del magazzino e del trasporto
Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principati tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper eseguire interventi di precisione per aggiustare, mantenere e riparare macchine, impianti, dotazioni e attrezzature
Conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti)
Saper applicare le procedure e saper utilizzare la strumentazione per effettuare il collaudo
Conoscere e saper utilizzare i prodotti per la cura delle aree verdi
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO
ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE
QUALIFICHE
Programmatore di viaggi
Promotore commerciale
Promotore turistico locale
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazioneAREA DI ATTIVITÀ
Promozione e commercializzazione
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la geografia turistica
Conoscere le norme sulla mobilità turistica
Conoscere i sistemi di mobilità
Conoscere i sistemi di ricettività
Conoscere i sistemi di ristorazione
Saper redigere itinerari e programmi di viaggio
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'intento del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper redigere, Leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Conoscere e saper applicare le principali tecniche di comunicazione pubblicitaria
Conoscere e saper applicare le tecniche per la definizione del planning
Saper redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti
Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper utilizzare le leve di marketing
Conoscere e saper interpretare le politiche di marketing dell'azienda
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO
ADDETTO AL FRONT OFFICE
QUALIFICHE
Addetto ai servizi di prenotazione, servizi turistici, biglietterie
Addetto alla vendita banco viaggi
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazioneAREA DI ATTIVITÀ
Promozione e commercializzazione
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la geografia turistica
Conoscere le norme sulla mobilità turistica
Conoscere i sistemi di mobilità
Conoscere i sistemi di ricettività
Conoscere i sistemi di ristorazione
Saper redigere itinerari e programmi di viaggio
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Conoscere la geografia turistica
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in motto da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper redigere, Leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera
Saper effettuare prenotazioni
Saper emettere biglietti aerei e ferroviari
Saper compilare voucher e booking form
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento in valuta straniera e nazionale
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO
ADDETTO A SERVIZI DI SPIAGGIA E PORTUALI
QUALIFICHE
Capo assistente bagnanti
Assistente ai bagnanti
Inserviente di stabilimento o cabina o capanna
SommozzatoreAREA DI ATTIVITÀ
Intrattenimento e wellness
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Saper comprendere la psicologia del turista e la psicologia del gruppo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Conoscere e saper applicare le tecniche di salvataggio
Conoscere e saper applicare le modalità di gestione del magazzino e del trasporto
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasci della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l'incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
PROFILO TIPO
ADDETTO AI SERVIZI ALLA PERSONA
QUALIFICHE
Coordinatore reparto cure sanitarie
Infermiere
Massoterapista
Massaggiatore
Fisiocinesiterapia
Addetto fangoterapia
Addetto alle inalazioni
Pedicurista
Manicurista
Barbiere
Parrucchiere
Estetista
Visagista
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazioneAREA DI ATTIVITÀ
Intrattenimento e wellness
SETTORE
Turismo
PROFILO TIPO
ADDETTO ALL'ANIMAZIONE
QUALIFICHE
Animatore
Istruttore di nuoto
Istruttore di ginnastica
Sorvegliante di infanzia
Addetto ai campi sportivi ed ai giochi
Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazioneAREA ATTIVITÀ
Di intrattenimento e wellness
SETTORE
Turismo
COMPETENZE DI SETTORE
Conoscere le caratteristiche del settore
Conoscere e saper presentare il territorio in cui si opera
Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all'accoglienza ed alla soddisfazione del cliente
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni del prodotto, di processo e di contesto
Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi
COMPETENZE DI AREA
Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo produzione e di erogazione del servizio
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività
Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato
Saper comprendere la psicologia del turista e la psicologia del gruppo
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari
Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione
COMPETENZE DI PROFILO
Riconoscere, il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio
Saper adunare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo
Saper Leggere ed interpretare la documentazione tecnica
Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi
Saper condurre una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera
Saper gestire e coordinare le attività ludiche del cliente
Conoscere e saper applicare alle attività dello spettacolo le tecniche relative a luci e suoni
Conoscere e saper applicare nel contesto aziendale le tecniche sportive e artistiche
Saper organizzare, gestire e coordinare le attività ludico sportive di bambini e ragazzi
Conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente
Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell'azienda
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso, la conservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali
Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
Si sottolinea che il presente documento è stato elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazione delle aree di attività, l'individuazione dei profili tipo, i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle relative competenze non producono alcun effetto sui contratti individuali e collettivi di lavoro.
Profili Formativi Pubblici Esercizi
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento ai pubblici esercizi sono individuate le seguenti figure:
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/Operatore di Base
6º livello
CCNL Turismofino a 24 mesi
Addetto/Operatore Esperto
6º livello super
CCNL Turismofino a 36 mesi
Addetto/Operatore Qualificato
5º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
Addetto/Operatore Specializzato
4º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
Operatore Professionale
3º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
Operatore Gestionale
2º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
(2) Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punto III, CCNL Turismo 31 luglio 2007.
(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
(4) Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo.
Addetto/Operatore Di Base
(cucina, banco, sala, bar)Descrizione attività: La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala realizzando, sotto indicazione, compiti semplici rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: ricezione, movimentazione, stoccaggio, conservazione e rigenerazione di materie prime, semilavorati e piatti finiti, preparazione di piatti semplici derivanti dall'assemblaggio di ingredienti o semilavorati, somministrazione al cliente, approntamento degli spazi, mise en place dei tavoli e riordino, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore Esperto
(cucina, banco, sala, bar)Descrizione attività : La figura opera nell'area cucina o nell'area banco/bar/sala realizzando, sotto indicazione, compiti semplici rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6 livello Super
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente gestendo attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: ricezione, movimentazione, stoccaggio, conservazione e rigenerazione di materie prime, semilavorati e piatti finiti, preparazione di piatti semplici derivanti dall'assemblaggio di ingredienti o semilavorati, somministrazione al cliente, approntamento degli spazi, mise en place dei tavoli e riordino, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore Qualificato
(cucina, banco, sala, bar)Descrizione attività: La figura svolge la propria attività nell'ambito del processo di produzione dei cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera e sulla base delle indicazioni ricevute o nell'ambito del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente attuando le sequenze di svolgimento delle lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d'uso dei fattori produttivi e di efficacia di risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza.
ESEMPI: produzione di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio, realizzazione di preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le ricette definite e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti, allestimento degli spazi e gli strumenti di lavoro, mise en place dei tavoli e riordino,consigliare il cliente sulla scelta di cibi e bevande e servire quanto richiesto, eseguire operazioni amministrative e le normali operazioni di registrazione di fatture e degli incassi, anche utilizzando macchine elettroniche dotate di software dedicato; procedere alle operazioni di conteggio di denaro e/o ticket, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore Specializzato
(cucina, banco, sala, bar)Descrizione attività: La figura si occupa della realizzazione del processo di produzione dei cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera, coadiuvato eventualmente da addetti di supporto, o della realizzazione del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, sulla base delle caratteristiche di offerta dell'esercizio in cui opera, garantendo inoltre il rispetto delle norme di igiene e sicurezza, relative all'ambito in cui svolge le operazioni allo stesso affidate.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
4
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente definendo ed assegnando sulla base dello stato degli ordini/del piano di produzione e tenendo in conto la disponibilità delle risorse, le sequenze di svolgimento delle lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d'uso dei fattori produttivi e di efficacia di risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza e gestendo, laddove richiesto, anche in una lingua estera le interazioni del ciclo di lavoro.
ESEMPI: produzione in autonomia di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio, realizzazione di differenti preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le ricette definite e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti, allestimento degli spazi e gli strumenti di lavoro, suggerimento al cliente sulla scelta di cibi e bevande e servire quanto richiesto, esercitando ove del caso attività di supporto al consumo, in modo da valorizzare i prodotti e l'esperienza gustativa, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Operatore Professionale
(cucina, banco, sala, bar)Descrizione attività : La figura partecipa direttamente al processo produttivo, sulla base delle deleghe ricevute, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente sulla base delle deleghe e ricevute e/o delle istruzioni in uso nel locale, secondo le sulla base delle caratteristiche delle tipologie di clienti, e delle indicazioni di domanda e mercato fornite, tenendo in conto i vincoli e le risorse produttive del contesto, attua - sulla base delle caratteristiche dell'offerta, delle risorse assegnate e delle norme di qualità, igiene e sicurezza - il modello di funzionamento dell'area, esprimendolo sotto forma di regole organizzative.
ESEMPI: Elaborazione del piano di produzione, definendo sulla base del carico di lavoro l'impiego delle risorse e monitorandone l'effettivo impiego, Verifica della qualità delle preparazioni alimentari rispetto agli standard di offerta e disporle nei piatti di portata, in modo da valorizzarle nel rapporto con il cliente, realizzazione delle differenti preparazioni gastronomiche e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti, gestione delle risorse umane della propria area, orientandone i comportamenti al rispetto delle regole di lavoro e creando occasioni di qualificazione ed integrazione professionale, gestione laddove richiesto, anche in una lingua estera le interazioni del ciclo di lavoro, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Operatore Gestionale
(cucina, banco, sala, bar)Descrizione attività: La figura partecipa direttamente al processo produttivo, coordinando le risorse assegnate, se previsto, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro, rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
2
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente con un attività di controllo e definizione delle attività della propria area sulla base delle caratteristiche delle tipologie di clienti, e delle indicazioni di domanda e mercato fornite, tenendo in conto i vincoli e le risorse produttive del contesto, gestendo, laddove richiesto, anche in una lingua estera le interazioni del ciclo di lavoro
ESEMPI: Controllo dei menù, controllo e definizione - sulla base delle caratteristiche dell'offerta, delle risorse assegnate e delle norme di qualità, igiene e sicurezza - del modello di funzionamento dell'area, esprimendolo sotto forma di regole organizzative, controllo ed elaborazione sulla base degli ordini e delle previsioni di vendita, il piano di produzione, definendo sulla base del carico di lavoro l'impiego delle risorse e monitorandone l'effettivo impiego, anche in termini economici, verifica della qualità delle preparazioni alimentari, coordina e gestisce le risorse umane della propria area, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
Copyright S.I.A. s.r.l.
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Profili formativi Stabilimenti Balneari
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo, con riferimento agli stabilimenti balneari sono individuate le seguenti figure:
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/Operatore di Base
6º livello
CCNL Turismofino a 24 mesi
Addetto/Operatore Esperto
6º livello super
CCNL Turismofino a 36 mesi
Addetto/Operatore Qualificato
5º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
Addetto/Operatore Specializzato
4º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
Operatore Professionale
3º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
Operatore Gestionale
2º livello
CCNL Turismofino a 36 mesi
(2) Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punto IV CCNL Turismo 31 luglio 2007.
(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
(4) Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo del comparto pubblici esercizi e quelli, specifici, di seguito indicati.
Operatore Professionale
(Servizi di spiaggia)Descrizione attività: La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo da prevenire fattori o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente gestendo e coordinando le situazioni di emergenza più frequenti individuando i comportamenti a rischio più frequenti, utilizzando adeguatamente i dispositivi e le attrezzature di protezione individuale, applicando i comportamenti previsti in caso di incendio, evacuazione o incidente e le regole minime di primo soccorso
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse).
Addetto/Operatore Qualificato
(servizi di spiaggia)Descrizione attività : La figura opera prevalentemente nell'assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Assiste i clienti e fornisce loro suggerimenti e consigli sui servizi offerti dalla struttura e dal territorio. Agisce in modo da prevenire fattori o condizioni di messa in pericolo, sul luogo di lavoro, della propria ed altrui sicurezza.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente gestendo le situazioni di emergenza più frequenti individuando i comportamenti a rischio più frequenti, utilizzando adeguatamente i dispositivi e le attrezzature di protezione individuale, applicando i comportamenti previsti in caso di incendio, evacuazione o incidente e le regole minime di primo soccorso e provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore di base
(servizi di spiaggia)
Descrizione attività : La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle diverse attività di assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio.
Provvede all'allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature per lo sport, l'intrattenimento e il tempo libero, anche effettuando interventi di prima manutenzione.
Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti.
Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: assistenza e ricevimento dei clienti, cura e riordino ambienti, strutture e attrezzature, operazioni di semplice manutenzione.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Profili formativi imprese di viaggio e turismo
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, con riferimento alle imprese di viaggio e turismo sono individuate le seguenti figure.
Denominazione figura
Livello corrispondente
Durata
Addetto/operatore di base
6º livello
CCNL turismofino a 24 mesi
Addetto/operatore esperto
6º livello super
CCNL turismofino a 36 mesi
Addetto/operatore qualificato
5º livello
CCNL turismofino a 36 mesi
Addetto/operatore specializzato
4º livello
CCNL turismofino a 36 mesi
Operatore professionale
3º livello
CCNL turismofino a 36 mesi
Operatore gestionale
2º livello
CCNL turismofino a 36 mesi
(2) Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'articolo 1, comma 1, punto VI CCNL Turismo 31 luglio 2007.
(3) Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione.
(4) Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo formativo:
Addetto/Operatore di base
Descrizione attività: La figura opera nelle agenzie di viaggio realizzando, sotto indicazione, compiti semplici
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle indicazioni ricevute e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI: custode, portiere, mansioni di semplice attesa.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore Esperto
Descrizione attività : La figura opera nelle agenzie di viaggio, realizzando, sotto indicazione, compiti semplici
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
6 livello Super
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente gestendo attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni ricevute e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera.
ESEMPI : smistamento pratiche, guida di mezzi di trasporto, ecc.
Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore Qualificato
Descrizione attività: La figura svolge attività diversificate, di livello semplice e di routine nel quadro delle modalità operative conferitegli
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
5
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente attività diversificate ma nel complesso di livello semplice e di routine, e laddove richiesto, operando anche in lingue estere.
ESEMPI:
- accoglienza ed orientamento della clientela;
- operazioni amministrative e le normali operazioni di emissione e registrazione di fatture e degli incassi, anche utilizzando macchine elettroniche ovvero software dedicati alla gestione delle attività di contabilità semplice;
- archiviazione delle pratiche di vendita;
- autista, portavalori, ecc.Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Addetto/Operatore Specializzato
Descrizione attività: La figura effettua le diverse operazioni riguardanti prenotazioni, emissione e vendita di biglietti, vouchers, ecc. anche per mezzo di terminali elettronici, ecc.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
4
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera nelle agenzie di viaggio, in condizioni di autonomia esecutiva, che svolgono sia intermediazione che organizzazione e, laddove richiesto, operando anche in lingue straniere.
ESEMPI:
prenotazione di posti, emissione e vendita di biglietti, voucher e documenti di viaggio;
- servizi di accompagnamento e trasferimento della clientela;
- gestione dei flussi amministrativi e contabili delle operazioni poste in essere dall'azienda;
- assistenza pre e post vendita del cliente negli aspetti che riguardano l'erogazione del servizio e rilevazione del grado di soddisfazione;
- rilevazione dei reclami dei clienti.Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Operatore Professionale
Descrizione attività: La figura è impegnata nella creazione e vendita di programmi turistici, nella prenotazione ed emissione di biglietterie varie con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza lingue, nelle funzioni amministrative, ecc.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
3
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera prevalentemente nelle agenzie sia di intermediazione che di produzione con particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e, laddove richiesto, operando in lingue straniere.
ESEMPI:
- addetto ai servizi di prenotazione dei posti, emissione di biglietti con costruzione tariffaria autonoma e conoscenza delle lingue straniere;
- tecnico specializzato nella creazione e programmazione di pacchetti e servizi turistici;
- tecnico specializzato nell'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di incentivazione;
- tecnico specializzato nella fornitura di viaggi d'affari in base alle specifiche esigenze dei clienti;
- promotore commerciale;
- addetto all'attività di marketing;
- impiegato amministrativo e /o contabile di acquisita esperienza, ecc.Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali);
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Operatore gestionale
Descrizione attività: La figura è specializzata nelle funzioni gestionali delle agenzie di viaggi e turismo, coordinando le risorse assegnate, se previsto, garantendo e sviluppando la qualità dell'offerta e del modello di lavoro, analizzando la domanda ed elaborando la strategia per conseguire gli obiettivi.
Livello CCNL Turismo
Competenze potenziali
Contenuti percorso formativo minimo
2
Qualifiche di cui al CCNL Turismo 31 luglio 2007 e successive modifiche - e altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nell'elencazione
La figura standard opera generalmente una funzione di controllo e definizione delle attività della propria area sulla base delle caratteristiche delle tipologie di clienti, e delle indicazioni di domanda e mercato fornite e, laddove richiesto, operando in lingue straniere ed in ogni caso sulla base delle linee strategiche predisposte dal responsabile dell'impresa.
ESEMPI:
- responsabilità di servizio o di reparto anche amministrativo;
- capo agenzia di cat. C con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- cura dei rapporti con i fornitori dei servizi turistici.Il percorso formativo è preordinato alla acquisizione delle seguenti competenze:
a) competenze di base e trasversali (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali;
b) competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale (prodotti e servizi e contesto aziendale di riferimento, processi e relative innovazioni relativi al contesto aziendale, strumenti, materiali ed attrezzature utilizzati nel ciclo produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento specifico al settore di interesse)
Allegato 4 - Elenco qualifiche con contenuti competenziali omologhi o sovrapponibili a quelli delle figure artigiane
2º livello - Durata massima 48 mesi
Capo cuoco
Capo laboratorio gelateria / pasticceria
Capo barista / capo barman / primo barman
Capo banconiere di pasticceria
3º livello - Durata massima 48 mesi
Cuoco unico
Primo pasticcere
Coordinatore housekeeping villaggi turistici
Primo barman, barman unico
Governante unica
Addetto alle prenotazioni (imprese di viaggi e turismo)
4º livello - Durata massima 42 mesi
Gastronomo
Gelatiere
Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partrta
PizzaioloIpotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 62 - Profili formativi
1. Sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 del D.L. n. 81 del 2015
6, comma 2, del D.L. 14-9-2011, n. 167e di cui agli allegati all'accordo 20-4-2012. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'E.B.N. per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del Settore.2. Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. 10-9-2003, n. 276, l'E.B.N. potrà stipulare apposita convenzione con l'I.S.F.O.L. I.N.A.P.P.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 62 - Profili formativi
1. Sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015
6 comma 2, del decreto legislativo 14-9-2011, n. 167e di cui agli Allegati all'Accordo 20-4-2012. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla Parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'Ente bilaterale competente. L'Ente bilaterale del turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'E.B.N. per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.2. Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276, l'E.B.N. potrà stipulare apposita convenzione con l'
IsfolINAPP.Art. 62 - Profili formativi
1. Sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2 del D.L. n. 81 del 2015
6, comma 2, del D.L. 14-9-2011, n. 167e di cui agli allegati all'accordo 20-4-2012. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell'ente bilaterale competente. L'ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all'E.B.N. per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del Settore.2. Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del D.L. 10-9-2003, n. 276, l'E.B.N. potrà stipulare apposita convenzione con l'I.S.F.O.L. I.N.A.P.P.
Art. 63 - Intese con le regioni e le province autonome
(1) La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
(2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 16 - Intese con le regioni e con le province autonome
1) La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 63 - Intese con le regioni e con le province autonome
1. La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
2. In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali vigenti.
D
ella disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 63 - Intese con le regioni e con le province autonome
1. La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intesa con le regioni e le province autonome.
2. In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità delle Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali vigenti.
Della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione.Art. 63 - Intese con le regioni e con le province autonome
1. La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
2. In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali vigenti.
della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all'apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione.
Art. 64 - Apprendistato in cicli stagionali
(1) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
(2) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
(3) L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 15 - Apprendistato in cicli stagionali
1) Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
2) L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
3) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Ipotesi di accordo 18/07/2018(Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 64 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto
accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5 del D.L. n. 81 del 20154, comma 5, del D.L. 14-9-2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.2. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono ai Lavoratori qualificati.
3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 64 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto
accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 20154, comma 5, del D.Lgs.14-9-2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.2. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Art. 64 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto
accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5 del D.L. n. 81 del 20154, comma 5, del D.L. 14-9-2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.2. L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono ai Lavoratori qualificati.
3. Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Art. 65 - Trattamenti normativi
(1) Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
(2) L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1º luglio 2009.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 12 - Trattamenti normativi
1) Si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 65 - Trattamenti normativi
1. Si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i Lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 65 - Trattamenti normativi
)
1. Si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
Art. 65 - Trattamenti normativi
1. Si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i Lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
Art. 66 - Assistenza sanitaria integrativa
(1) L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1º luglio 2009.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 10 - Assistenza sanitaria integrativa
1) Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Aster.
Art. 11 - Previdenza complementare
1) Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te.).
Ipotesi di accordo 18/07/2018(Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 66 - Assistenza sanitaria integrativa
1. Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Aster.
Art. 66 bis - Previdenza complementare
1. Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.te.9).
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 66 - Assistenza sanitaria integrativa
1. Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Aster.
Art. 66 bis - Previdenza complementare
1. Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (Fon-Te.).
Art. 66 - Assistenza sanitaria integrativa
1. Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Aster.
Art. 66 bis - Previdenza complementare
1. Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.te.9.
2) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
In tale ambito, le Parti ritengono opportuno continuare a fornire supporto agli iscritti concedendo agli stessi prestazioni maggiormente mirate a fronteggiare l'emergenza.
In tale ottica, gli organi dei Fondi possono proporre all'Assemblea dei soci nuove ed ulteriori prestazioni da definirsi in riferimento all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto.
Il riconoscimento di tali prestazioni avverrà nell'ambito dei massimali che verranno stabiliti dagli organi dei Fondi.
I Fondi potranno mantenere in copertura sanitaria per il complesso delle prestazioni almeno fino al 31 ottobre 2020, e previa valutazione attuariale, i lavoratori iscritti dipendenti di imprese che per il fermo temporaneo dell'attività accederanno agli ammortizzatori sociali.
Le Parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi entro il mese di ottobre p.v. per monitorare l'applicazione del presente Accordo a fronte dell'evolversi dell'emergenza in atto e dei provvedimenti legislativi eventualmente emanati nonché per valutare ulteriori interventi, o ridistribuzione di eventuali residui delle somme stanziate da EBN.Ter ed EBN.
Art. 67 - Clausola di salvaguardia
(1) Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 17 - Clausola di salvaguardia
1) Salvo diversa intesa tra le parti, sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012.
2) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di Legge.
3) In caso di variazioni della disciplina legale dell'apprendistato, le parti si incontreranno per valutare la necessità di modificare conseguentemente la disciplina del presente Accordo.
Dichiarazione delle parti
Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'articolo 22, comma 1, Legge n. 183 del 2011, le Parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa.
***
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Art. 1 - Disciplina generale del contratto di apprendistato
1) Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL Turismo.
2) La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
3) Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4) Alla scadenza del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, all'apprendista si applica il trattamento previsto dall'articolo 188 del CCNL Turismo 4 marzo 2010.
5) L'integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente Accordo.
Ipotesi di accordo 18/07/2018(Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art___ - Disciplina dell'apprendistato
Disciplina contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano formativo, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
- 1º anno: 50%;
- 2º anno: 50%;
- 3º anno: 65%;
- 4º anno: 70%.
La retribuzione degli apprendisti del 70% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
2. Ai sensi dell'art. 43 comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante nell'Articolo_____del presente CCNL.
3. Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante all'articolo_____del presente CCNL, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.
4. L'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma precedente.
5. Le disposizioni di cui all'Art. 15 trovano applicazione anche con riferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente Art..
6. La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente Art. costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. - Disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Disciplina contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano formativo, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
- primo anno
50%;
- secondo anno
50%;
- terzo anno
65%;
- dal quarto anno
70%.
La retribuzione degli apprendisti del 70% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
2. Ai sensi dell'art. 43 comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante nell'Art. (___) del presente CCNL.
3. Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante all'Art. (___) del presente CCNL, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.
4. L'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma precedente.
5. Le disposizioni di cui all'Art. 15 trovano applicazione anche con riferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente Art..
6. La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente Art. costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
Art___ - Disciplina dell'apprendistato
Disciplina contrattuale dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano formativo, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
- primo anno
50%;
- secondo anno
50%;
- terzo anno
65%;
- dal quarto anno
70%.
La retribuzione degli apprendisti del 70% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
2. Ai sensi dell'art. 43 comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante nell'Art.
(___)del presente CCNL.3. Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante all'Art.
(___)del presente CCNL, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.4. L'inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma precedente.
5. Le disposizioni di cui all'Art. 15 trovano applicazione anche con riferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente Art..
6. La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente Art. costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
CAPO II - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Art. 68 - Lavoro a tempo parziale
(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
(2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
(3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
(4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi dell'articolo 23, primo comma della Legge n. 56 del 1987, in aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 80 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 69.
(5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo 97 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).
(6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
RINNOVI
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 68 - Lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui agli artt. da 4 a 11 del D.Lgs. 81/2015, è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai Lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
2. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei Lavoratori, anche già occupati.
4. In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro Lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81/2015
dell'art. 23, comma 1 della L. n. 56 del 1987e successivo modifiche e integrazioni, in aggiunta a quanto stabilito dall'Art. ___ del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo arti. 69.5. L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti modalità:
a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'Art. 108 per il personale a tempo pieno;
b) con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lett. a e b.
6. Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 68 - Lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui agli artt. Da 4 a 11 del D.Lgs. 81/2015, è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
2. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
4. In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81/2015
dell'Art. 23, comma 1 della Legge n. 56 del 1987 e successive modifiche e integrazioniin aggiunta a quanto stabilito dall'art. ___ del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo Art. 69.5. L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti modalità:
a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'Art. 108 per il personale a tempo pieno;
b) con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lett. a) e b).
6. Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
Art. 68 - Lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui agli artt. da 4 a 11 del D.Lgs. 81/2015, è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai Lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
2. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei Lavoratori, anche già occupati.
4. In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro Lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81/2015
dell'art. 23, comma 1 della L. n. 56 del 1987 e successivo modifiche e integrazioni,in aggiunta a quanto stabilito dall'Art. ___ del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo arti. 69.5. L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti modalità:
a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'Art. 108 per il personale a tempo pieno;
b) con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lett. a e b.
6. Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del comma precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 69 - Instaurazione del rapporto
1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3. La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente Art..
4. In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
5. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 69 - Instaurazione del rapporto
1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3. La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente Art..
4. In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
5. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Art. 69 - Instaurazione del rapporto
1. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3. La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente Art..
4. In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
5. Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Art. 70 - Caratteristiche del rapporto
(1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
(3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
(4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
(5) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30 per cento.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 70 - Caratteristiche del rapporto
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le Parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei Lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
3. Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
4. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
5. In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 70 - Caratteristiche del rapporto
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
3. Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
4. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
5. In particolare il conguaglio relative alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento.
Art. 70 - Caratteristiche del rapporto
1. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le Parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei Lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
2. La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
3. Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
4. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
5. In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. ___ - Caratteristiche del rapporto (integrazione art. 70 CCNL 4 marzo 2010)
6) In considerazione di comprovate esigenze aziendali si valuteranno, nell'ambito dell'esame congiunto di cui all'art. 80 che segue, richieste individuali di consolidamento del lavoro supplementare svolto in modalità continuativa.
(1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
RINNOVI
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 71 - Esame congiunto
1. La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del Settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 71 - Esame congiunto
1. La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del Settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
Art. 71 - Esame congiunto
1. La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del Settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.
Art. 72 - Condizioni di miglior favore
(1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.
RINNOVI
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 72 - Condizioni di miglior favore
1. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 72 - Condizioni di miglior favore
1. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.
Art. 72 - Condizioni di miglior favore
1. Restamo confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.
Art. 73 - Clausole flessibili e clausole elastiche
(1) Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
(2) In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 74 e 75.
(3) L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
(4) Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
(5) Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 73 - Clausole
flessibili e clausoleelastiche
1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le Parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e
flessibilipreviste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.2.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente.Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausoleflessibili e/oelastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successiviarticoli 74 e 75commi.3. L'accordo del Lavoratore alle clausole
flessibili e/oelastiche deve risultare da atto scritto.
4. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili ed elastiche.5. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole
flessibili e/oelastiche è di almeno due giorni.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 73 - Clausole
flessibili e clausoleelastiche
1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche
e flessibilipreviste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.2.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente,Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausoleflessibili e/oelastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successiviarticoli 74 e 75 commi.
3. L'accordo del lavoratore alle clausoleflessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
4. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole ed elastiche.5. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole
flessibili e/oelastiche è di almeno due giorni.Art. 73 - Clausole
flessibili e clausoleelastiche
1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le Parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche
e flessibilipreviste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.2.
In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente.Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausoleflessibili e/oelastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successiviartt. 74 e 75commi.
3. L'accordo del Lavoratore alle clausoleflessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
4. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili ed elastiche.5. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole
flessibili e/oelastiche è di almeno due giorni.
Art. 74 - Disciplina delle clausole flessibili
(1) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
(2) La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
(3) Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 74 - Disciplina delle clausole flessibili
1. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relativo alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
2. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 74 - Disciplina delle clausole flessibili
1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
2. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Art. 74 - Disciplina delle clausole flessibili
1. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relativo alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
2. La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Art. 75 - Disciplina delle clausole elastiche
(1) Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
(2) Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 75 - Disciplina delle clausole elastiche
1.6. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime(1). Nei contratti di tipo verticale e misto, le Parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione,entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.7. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
8. Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
2. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 75 - Disciplina delle clausole elastiche
1.6. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime (1) Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione,entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.7. Le ore di lavoro ordinario, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
8. Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
2. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Art. 75 - Disciplina delle clausole elastiche
1.6. Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime1. Nei contratti di tipo verticale e misto, le Parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione,entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.7. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
8. Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
2. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Art. 76 - Modalità applicative
(1) Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli 74 e 75 non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
(2) In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti articoli 74 e 75, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
(3) L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
(4) L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
a) esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
b) comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
c) esigenze personali di cui all'articolo 134 del presente CCNL debitamente comprovate.
(5) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
(6) A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
(7) Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Art. 76 - Modalità applicative
1. Le maggiorazioni previste dal precedente articolo
74 e 75non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausoleflessibili odelastiche su ogni altro istituto.2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal precedente articolo
articoli 74 e 75, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastichele Parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili,3. L'eventuale rifiuto del Lavoratore alla sottoscrizione di clausole
flessibili odelastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.4. L'atto scritto di ammissione alle clausole
flessibili odelastiche, deve prevedere il diritto del Lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale,almenonei seguenti casi:- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'art. 134 del presente CCNL debitamente comprovate.
- sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
- sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del Lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il Lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5-2-1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- a fronte di richiesta del Lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- Lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive richiamate al comma che precede.
Quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.6. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 76 - Modalità applicative
1. Le maggiorazioni previste dal precedente art.
74 e 75non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausoleflessibili odelastiche su ogni altro istituto.2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal precedente Art.
articoli 74 e 75, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche1e parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.3. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole
flessibili odelastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.4. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale,
almenonei seguenti casi:- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'Art. 134 del presente CCNL debitamente comprovate.
- sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
- sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5-2-1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
- lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive richiamate al comma che precede.
quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.6. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Art. 76 - Modalità applicative
1. Le maggiorazioni previste dal precedente articolo
74 e 75non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausoleflessibili odelastiche su ogni altro istituto.2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal precedente articolo
comma 2 artt. 74 e 75, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastichele Parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili,3. L'eventuale rifiuto del Lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. L'atto scritto di ammissione alle clausole
flessibili odelastiche, deve prevedere il diritto del Lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale,almenonei seguenti casi:- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all'art. 134 del presente CCNL debitamente comprovate.
- sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
- sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del Lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il Lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5-2-1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- a fronte di richiesta del Lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- Lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive richiamate al comma che precede.
quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.6. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
(1) Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
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Art. 77 - Part time weekend
1. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti ipotesi:
con i seguenti soggetti:a) studenti;
b) percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito
(N.A.S.P.I., C.I.G.O., C.I.G.S., mobilità, ecc.);
c) Lavoratori di aziende ad apertura nel weekend.
- con disoccupati con più di 45 anni;
- persone iscritte negli elenchi di cui alla L. n. 68,1999.
DiverseUlteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Dichiarazione a verbale
Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 77 - Part time weekend
1. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti ipotesi:
con i seguenti soggetti:a) studenti;
b) percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito
(Naspi, C.i.g.o., C.i.g.s., mobilità, ecc.);
c) lavoratori di aziende ad apertura nel weekend.
- con disoccupati con più di 45 anni;
- persone iscritte negli elenchi di cui alla Legge n. 68/1999.
DiverseUlteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Dichiarazione a verbale
Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
Art. 77 - Part time weekend
1. Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti ipotesi:
con i seguenti soggetti:a) studenti;
b) percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito
(N.A.S.P.I., C.I.G.O., C.I.G.S., mobilità, ecc.);c) Lavoratori di aziende ad apertura nel weekend.
- con disoccupati con più di 45 anni;
- persone iscritte negli elenchi di cui alla L. n. 68,1999.
DiverseUlteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Dichiarazione a verbale
Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
CAPO III - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Art. 78 - Disclipina del lavoro a tempo determinato
(1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
(2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.
(3) Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 78 - Disciplina del lavoro a tempo determinato
1. Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al Lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
3. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 78 - Disciplina del lavoro a tempo determinato
1. Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
(2) L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
3. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.Art. 78 - Disciplina del lavoro a tempo determinato
1. Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al Lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
3. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo art. 80.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
(2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui al presente articolo sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale:
base di computo | n. lavoratori |
0 - 4 | 4 |
5 - 9 | 6 |
10 - 25 | 7 |
26 - 35 | 9 |
36 - 50 | 12 |
oltre 50 | 20 % |
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
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Art. 79 - Limiti quantitativi
1. Le Parti
convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,che rientrano nei casi di legittima opposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato leesigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:visto quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 23 del D.L. 5 giugno 2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di Lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- perla copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo art. 80.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
Base di computo
N. Lavoratori
0 - 4
4
5 - 9
6
10 - 25
7
26 - 35
9
36 - 50
12
oltre 50
20%
2. Il numero dei Lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato
nelle ipotesi di cui al presente articolo sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possonopuò essere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.3.
La base di computo è costituita dai Lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art.. Sono compresi in tale insieme i Lavoratori assunti a tempo indeterminato e i Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.La base di computo è costituita dai Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell'assunzione, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del presente contratto.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 79 - Limiti quantitativi
1. Le Parti
convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,che rientrano nei casi di legittima opposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:visto quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 23 del D.L. 5-6-2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di Lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- perla copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo art. 80.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
Base di computo
N. Lavoratori
0 - 4
4
5 - 9
6
10 - 25
7
26 - 35
9
36 - 50
12
oltre 50
20%
2. Il numero dei Lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato
nelle ipotesi di cui al presente Art. sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possonopuò essere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.3.
La base di computo è costituita dai Lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art.. Sono compresi in tale insieme i Lavoratori assunti a tempo indeterminato e i Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.La base di computo è costituita dai Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell'assunzione,che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art..Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente Art. non si applicano alle aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del presente contratto.Art. 79 - Limiti quantitativi
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che
rientrano nei casi di legittima opposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:visto quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 23 del D.L. 5-6-2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di Lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- perla copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo art. 80.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente.
Base di computo
N. Lavoratori
0 - 4
4
5 - 9
6
10 - 25
7
26 - 35
9
36 - 50
12
oltre 50
20%
2. Il numero dei Lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato
nelle ipotesi di cui al presente Art. sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possonopuò essere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.3.
La base di computo è costituita dai Lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art.. Sono compresi in tale insieme i Lavoratori assunti a tempo indeterminato e i Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.La base di computo è costituita dai Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell'assunzione,che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art..Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente Art. non si applicano alle aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del presente contratto.
(1) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 80 - Nuove attività
1. I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 80 - Nuove attività
1. I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 80 - Nuove attività
1. I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 81 - Sostituzione e affiancamento
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia,
- maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
(2) L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
(3) In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
(4) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 81 - Sostituzione e affiancamento
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di Lavoratori, quali:
- Lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- Lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- Lavoratori impegnati in attività formative;
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
2. L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
3. In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei Lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
4. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 81 - Sostituzione e affiancamento
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di Lavoratori, quali:
- Lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- Lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- Lavoratori impegnati in attività formative;
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
2. L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
3. In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei Lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
4. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
Art. 81 - Sostituzione e affiancamento
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di Lavoratori, quali:
- Lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- Lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- Lavoratori impegnati in attività formative;
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
2. L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
3. In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei Lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
4. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
(2) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
Le parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali dell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 82 - Stagionalità
1. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7-10-1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R. 11-7-1995, n. 378.
Dichiarazione a verbale
1. Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
2. Le Parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali dell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 82 - Stagionalità
1. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7-10-1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R. 11-7-1995, n. 378.
Dichiarazione a verbale
1. Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
2. Le Parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali dell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Art. 82 - Stagionalità
1. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7-10-1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R. 11-7-1995, n. 378.
Dichiarazione a verbale
1. Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l'istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
2. Le Parti, inoltre, condividendo l'analisi delle caratteristiche strutturali dell'impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
Art. 83 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
(2) Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'articolo 80 , sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 83 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
2. Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'art. 85, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 83 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale. 2. Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'art. 85, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente Art..
Art. 83 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
2. Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'art. 85, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente Art..
Premesso che
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 4 marzo 2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18 luglio 2018 al Titolo IV - Mercato del Lavoro, disciplinano, tra le altre tipologie contrattuali, nel Capo III il contratto a tempo determinato;
- una delle principali caratteristiche dei settori è la diretta correlazione tra l'andamento dell'occupazione e l'intensificazione dell'attività legata al flusso della clientela. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità, da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell'anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale;
- in tal senso, si condivide l'esigenza di valorizzare e preservare la permanenza nei settori delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione.
Tutto ciò premesso
le Parti concordano che quanto definito dall'articolo 83 del CCNL del 4 marzo 2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18 luglio 2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ai fini dell'applicazione delle specifiche normative.
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, sono fatte salve le ulteriori disposizioni del CCNL e successive Ipotesi di Accordo in tema di stagionalità.
Accordo - Agenzie di viaggio 22/02/2019
Premesso che
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 4 marzo 2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18 luglio 2018 al Titolo IV - Mercato del Lavoro, disciplinano, tra le altre tipologie contrattuali, nel Capo III il contratto a tempo determinato;
- una delle principali caratteristiche dei settori è la diretta correlazione tra l'andamento dell'occupazione e l'intensificazione dell'attività legata al flusso della clientela. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità, da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell'anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale;
- in tal senso, si condivide l'esigenza di valorizzare e preservare la permanenza nei settori delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione.
Tutto ciò premesso
le Parti concordano che quanto definito dall'articolo 83 del CCNL del 4 marzo 2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18 luglio 2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ai fini dell'applicazione delle specifiche normative.
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, sono fatte salve le ulteriori disposizioni del CCNL e successive Ipotesi di Accordo in tema di stagionalità.
Accordo - Pubblici Esercizi 22/02/2019
Premesso che
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 4 marzo 2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18 luglio 2018 al Titolo IV - Mercato del Lavoro, disciplinano, tra le altre tipologie contrattuali, nel Capo III il contratto a tempo determinato;
- una delle principali caratteristiche dei settori è la diretta correlazione tra l'andamento dell'occupazione e l'intensificazione dell'attività legata al flusso della clientela. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità, da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell'anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale;
- in tal senso, si condivide l'esigenza di valorizzare e preservare la permanenza nei settori delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione.
Tutto ciò premesso
le Parti concordano che quanto definito dall'articolo 83 del CCNL del 4 marzo 2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18 luglio 2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ai fini dell'applicazione delle specifiche normative.
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, sono fatte salve le ulteriori disposizioni del CCNL e successive Ipotesi di Accordo in tema di stagionalità.
Art. 84 - Cause di forza maggiore
(1) Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 84 - Cause di forza maggiore
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 84 - Cause di forza maggiore
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
Art. 84 - Cause di forza maggiore
1. Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(4) All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente articolo l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 85 -
MonitoraggioComunicazioni
1. In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (R.S.A., R.S.U.) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati,
2. La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
3. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente Art., predisponendo a tal fine idonea modulistica.
4. All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente Art. l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 85 -
MonitoraggioComunicazioni
1. In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (R.S.A., R.S.U.) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati,
2. La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
3. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente Art., predisponendo a tal fine idonea modulistica.
4. All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente Art. l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.Art. 85 -
MonitoraggioComunicazioni
1. In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (R.S.A., R.S.U.) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati,
2. La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
3. Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente Art., predisponendo a tal fine idonea modulistica.
4. All'atto delle assunzioni a tempo determinato di cui al presente Art. l'impresa dovrà esibire agli organi del collocamento una dichiarazione, avvalendosi degli appositi moduli vidimati dal Centro di servizio, da cui risulti l'impegno all'integrale applicazione della contrattazione collettiva vigente ed all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
Art. 86 - Diritto di precedenza
(1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli 77 e 78 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
(2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
(3) La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
(4) diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 86 - Diritto di precedenza
1. I Lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
2. Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il Lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
3. La eventuale rinuncia da parte del Lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
4. Il diritto di precedenza non si applica ai Lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai Lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 86 - Diritto di precedenza
1. I Lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
2. Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il Lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
3. La eventuale rinuncia da parte del Lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
4. Il diritto di precedenza non si applica ai Lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai Lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Art. 86 - Diritto di precedenza
1. I Lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
2. Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il Lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
3. La eventuale rinuncia da parte del Lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all'azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
4. Il diritto di precedenza non si applica ai Lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai Lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Art. 87 - Disciplina della successione dei contratti
(1) Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, con l'avviso comune 12 giugno 2008 (allegato B), così come integrato dall'accordo del 20 febbraio 2010, hanno convenuto quanto segue:
a) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;
b) la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001 non trova applicazione:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.
c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 4 quater, del decreto legislativo n. 368 del 2001, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli articoli 82 e 83 del presente Contratto.
che l'intervallo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, è fissato in venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le fattispecie che, ai sensi e per gli effetti del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.
Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti sino a tutto il 30 giugno 2013. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare le condizioni dell'eventuale continuità applicativa dell'intesa.
Le parti, nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Turismo, si impegnano in ogni caso ad incontrarsi tempestivamente qualora intervenga una modifica della disciplina legislativa, per assumere le conseguenti decisioni.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 87 - Disciplina della successione dei contratti
1. Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, con riferimento all'avviso comune 12-6-2008 (allegato
B[___]), così come integrato dal presente accordo del 20-2-2010, hanno convenuto quanto segue:
a) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del D.L. n. 368 del 2001, come modificato dalla L. 24-12-2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;b) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. n. 5-6-2015, n. 81, non trova applicazione:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al Lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.B bis) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell'art. 21 del D.L. 5-6-2015, n. 81, non trova applicazione:
- nell'ipotesi in cui il
secondosuccessivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all'art. 81;- nell'ipotesi di cui all'art. 80;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno, integrazione al reddito (N.A.S.P.I., C.I.G.O., C.I.G.S., mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999;- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al Lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.L. 5-6-2015, n. 81, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei Lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai Lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 del presente Contratto.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 87 - Disciplina della successione dei contratti
1. Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, con riferimento all'avviso comune 12-6-2008 (allegato
B(___)), così come integrato dal presente accordo del 20-2-2010, hanno convenuto quanto segue:
a) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del D.L. n. 368 del 2001, come modificato dalla L. 24-12-2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;b) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. n. 5-6-2015, n. 81, non trova applicazione:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al Lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.B bis) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell'art. 21 del D.L. 5-6-2015, n. 81, non trova applicazione:
- nell'ipotesi in cui il secondo successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all'art. 81;
- nell'ipotesi di cui all'art. 80;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno, integrazione al reddito (N.A.S.P.I., C.I.G.O., C.I.G.S., mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999;- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al Lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.L. 5-6-2015, n. 81, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei Lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai Lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 del presente Contratto.
Art. 87 - Disciplina della successione dei contratti
1. Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, con riferimento all'avviso comune 12-6-2008 (allegato
B(___)), così come integrato dal presente accordo del 20-2-2010, hanno convenuto quanto segue:
a) la durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis, del D.L. n. 368 del 2001, come modificato dalla L. 24-12-2007, n. 247, non può essere superiore ad otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale;b) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. n. 5-6-2015, n. 81, non trova applicazione:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al Lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.B bis) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell'art. 21 del D.L. 5-6-2015, n. 81, non trova applicazione:
- nell'ipotesi in cui il secondo successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all'art. 81;
- nell'ipotesi di cui all'art. 80;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno, integrazione al reddito (N.A.S.P.I., C.I.G.O., C.I.G.S., mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999;- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 86;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al Lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di Legge o contrattuali.c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.L. 5-6-2015, n. 81, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione dei Lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai Lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 del presente Contratto.
(1) Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
(2) In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 88 - Informazioni
1. Le informazioni da rendere ai Lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
2. In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai Lavoratori a tempo determinato in forza.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 88 - Informazioni
1. Le informazioni da rendere ai Lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
2. In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai Lavoratori a tempo determinato in forza.
Art. 88 - Informazioni
1. Le informazioni da rendere ai Lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
2. In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai Lavoratori a tempo determinato in forza.
(1) Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 89 - Formazione
1. Le Parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei Lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 89 - Formazione
1. Le Parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei Lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art. 89 - Formazione
1. Le Parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei Lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
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Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Articolo ___ - Contratti di durata superiore a dodici mesi
(1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che è consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro mesi nelle seguenti ipotesi:
- grandi eventi (a titolo esemplificativo: Olimpiadi, Expo, Giubileo) da individuare a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie il presente Contratto.
(2) I casi indicati al comma precedente sono utili anche ai fini delle proroghe e dei rinnovi successivi ai primi dodici mesi, ma entro il limite dei ventiquattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(1) Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall'articolo 1, lettera b) della Legge n. 230 del 1962;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.
(2) In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro l'otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
(3) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
(4) La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 90 - Casi di ricorso
1. Le Parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dal comma 1 dell'art. 31 del D.L. 5-6-2015, n. 81, stabiliscono che
Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del D.L. 10-9-2003, n. 276, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di Lavoratori assenti;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di duo mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.2. In ciascuna unità produttiva, Il numero dei Lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato
di cui alle lettere a, b, d, e del comma 1, sarà contenuto entro il 10 per cento dei Lavoratori dipendenti, con un minimo di tre Lavoratori somministrati.3. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di Lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
4. La base di computo è costituita dai Lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art.. Sono compresi in tale insieme i Lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i Lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
5. La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei Lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 90 - Casi di ricorso
1. Le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dai comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. 5-6-2015, n. 81, stabiliscono che
Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 e seguenti del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato
di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro il 10 per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.3. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
4. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art.. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
5. La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
Art. 90 - Casi di ricorso
1. Le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dai comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. 5-6-2015, n. 81, stabiliscono che
Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20 e seguenti del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla Legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato
di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro il 10 per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.3. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
4. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente Art.. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
5. La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
(1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa che ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
a) il numero ed i motivi del ricorso somministrazione di lavoro a tempo determinato prima della stipula del contratto somministrazione di lavoro a tempo determinato; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
(2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.
(3) Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
(1) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Art. 93 - Lavoro extra e di surroga
(1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:
- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione de fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
(3) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
(1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 56 del 1987, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.
CAPO VII - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 95 - Contratto di inserimento
(1) In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell'età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.
(2) È allegato al presente Contratto l'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento (Allegato R).
(1) Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
(2) Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
(3) Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
(4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
(5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
(6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'ente stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
(1) L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di Legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
(2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
(3) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
(5) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(6) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
(7) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(8) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 o 31 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
(9) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui alla lettera a) del comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 33 del presente CCNL, con l'assistenza dell'organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
(10) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
SEZIONE Aziende alberghiere e complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Articolo ___ Appalto di servizi
(1) L'azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, unitamente
che potranno farsi assistere dallealle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presenteaccordoContratto, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di Legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
(2) Tale procedura si esaurirà entro quindici giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
(3) Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto.
(4) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU e/o delle organizzazioni sindacali territoriali di cui ai commi 1 e 3, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall'appalto di servizi di pulizia e riassetto delle camere e altri servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l'azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(5) Tale confronto dovrà concludersi entro quarantacinque giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
(6) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere e altri servizi, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell'assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es. vitto/alloggio) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
(7) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
(8) In caso di successivi cambi d'appalto, l'azienda convocherà le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU),
che potranno farsi assistere dalleunitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto, al fine di informarle rispetto alle modalità di subentro del nuovo appaltatore. Per le unità produttive con più di quindici dipendenti in cui non siano state costituite né RSA né RSU, la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto, per il tramite della organizzazione territoriale degli imprenditori aderente alla competente organizzazione nazionale stipulante il presente Contratto.(9) In particolare, l'informativa riguarderà:
a) la salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) l'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7;
c) il CCNL che sarà applicato dall'azienda subentrante, fermo restando che - in conformità alle norme di Legge - al personale impiegato nell'appalto di servizi spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di settore stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(10) Tale confronto si concluderà entro dieci giorni dalla convocazione di cui al comma 8. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
(11) Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(12) L'azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 o 31 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
(13) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui al comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 33 del presente Contratto, con l'assistenza dell'organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
(14) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali e aziendali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Al fine di ridurre l'incertezza interpretativa delle norme sull'appalto, nonché di prevenzione del contezioso in materia, le parti concordano di istituire una commissione paritetica che esamini, anche avvalendosi del supporto operativo dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 4, comma 31, lettera a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successiva modifiche ed integrazioni.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Capo X - Telelavoro/Lavoro agile
Con riferimento al lavoro agile di cui alla L. 81/2017, le Parti avvieranno il confronto entro il 31-5-2018. Nelle more della conclusione di detto confronto, troverà applicazione quanto previsto dallo norme di Legge.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Capo X - Telelavoro/Lavoro agile
Premessa
Con riferimento al lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017, le Parti avvieranno il confronto entro il 30-9-2018.
Nelle more della conclusione di detto confronto, troverà applicazione quanto previsto dalle norme di Legge.Capo X - Telelavoro / Lavoro agile
Premessa
Con riferimento al lavoro agile di cui alla L. 81/2017, le Parti avvieranno il confronto entro il 31-5-2018.
Nelle more della conclusione di detto confronto, troverà applicazione quanto previsto dallo norme di Legge.
(1) In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, allegato al presente Contratto.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 98 - Telelavoro
1. In relazione alla disciplina del telelavoro nel Settore, le Parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16-7-2002 tra UNICE, UEAPME, CEEP e CES del 9-6-2004, allegato al presente Contratto.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 98 - Telelavoro
1. In relazione alla disciplina del telelavoro nel Settore, le Parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16-7-2002 tra UNICE, UEAPME, CEEP e CES del 9-6-2004, allegato al presente Contratto.
Art. 98 - Telelavoro
1. In relazione alla disciplina del telelavoro nel Settore, le Parti concordano nel fare riferimento all'accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16-7-2002 tra UNICE, UEAPME, CEEP e CES del 9-6-2004, allegato al presente Contratto.
CAPO XI - LAVORATORI STRANIERI
Art. 99 - Promozione dell'integrazione
(1) Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
(2) Le parti si impegnano altresì a promuovere l'accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
(3) Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
(1) L'esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all'articolo 86 del presente contratto costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(1) Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
(2) Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
(3) I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo, per il tramite del competente ente bilaterale territoriale.
Art. 102 - Competenze linguistiche
(1) Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua per il settore terziario.
Art. 103 - Rinnovo del permesso di soggiorno
(1) Gli Enti Bilaterali territoriali del settore Turismo possono svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
(2) Le parti convengono che i contratti di lavoro di cui all'articolo 87 del presente contratto (lavoro extra e di surroga) possono costituire uno strumento utile a concorrere alla realizzazione dei requisiti che la Legge richiede per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 104 - Traduzione del testo contrattuale
(1) Le parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori, che sarà predisposta dalle parti stesse.
CAPO XII - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
(1) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 , n. 181, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
- le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
- le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
(1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al lavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto, l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.
(2) Il lavoratore è tenuto a consegnare all'azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale, il libretto di idoneità sanitaria, le certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite, delle esperienze professionali maturate.
(3) Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di lavoro la sua residenza e dimora e a notificare immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.
(1) La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(4) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Quadri A e B | 180 giorni |
livello I | 150 giorni |
livello II | 75 giorni |
livello III | 45 giorni |
livello IV e V | 30 giorni |
livello VI S | 20 giorni |
livello VI e VII | 15 giorni |
(5) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
(6) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
(7) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
Art. 108 - Orario normale settimanale
(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
(2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
(3) Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'articolo 1 del regio decreto Legge 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 109 - Durata mssima dell'orario di lavoro
(1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
(2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
(1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Art. 111 - Riduzione dell'orario
(1) Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'articolo 97, viene concordata una riduzione dell'orario annuale per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi pari a 104 ore.
(2) Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla Legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma dell'articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982.
(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
(5) Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera m) e comma 5, lettera i), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
(6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
(7) I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.
(8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 269.
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto nella parte speciale del presente Contratto.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
Riduzione orario
Per tutti i lavoratori dei pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale alberghi diurni e stabilimenti balneari, assunti dopo l'1-1-2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla Legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma.
Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende dei pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti degli stabilimenti balneari verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 del presente Art. verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'Art. 82 e dei contratti a tempo determinato di cui all'Art. 83.
Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 3 bis per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A., ove esistenti.
Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente Contratto.
Accordo integrativo 15/11/2018
Art. riduzione d'orario
L'articolo "Riduzione di orario" (pag. 61) è sostituito integralmente dal seguente testo:
Riduzione orario
1. Per tutti i lavoratori dei pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale alberghi diurni e stabilimenti balneari, assunti dopo il 1º gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla Legge n. 54/1977 di cui al 3º comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende dei pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti degli stabilimenti balneari verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui al presente comma verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
2. La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'articolo 82 e dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 83.
3. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1 del presente articolo per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A., ove esistenti.
4. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
5. I permessi riduzione orario saranno fruiti di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
All'Articolo 111 (Riduzione dell'orario) del CCNL Turismo 4 marzo 2010, il comma 9 è sostituito dal seguente:
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, eccezion fatta per i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale.
SEZIONE Pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni
Art. ___ Riduzione dell'orario (riformulazione Art. 111 CCNL 4 marzo 2010 per parte speciale Pubblici Esercizi)
1. Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 109, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore.
2. Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
3. Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla Legge n. 54/1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985. n. 792) e delle 24 ore di cui al 2º comma dell'articolo 52 del CCNL Turismo 8 luglio 1982.
4. Per tutti i lavoratori delle aziende di cui ai commi 1 e 2, assunti dopo il 1º gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla Legge n. 54/1977 di cui al 3º comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti delle aziende di cui al comma 2 verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui ai commi 1 e 2 verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.
5. La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'articolo 82 e dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 83.
6. Ai fini della maturazione del requisito cui al comma 4 per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, lett. m) e comma 5, lett. i), in presenza di esigenze aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori a mezz'ora.
9. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A., ove esistenti.
10. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
11. Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL turismo 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al 3º comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
12. I permessi saranno fruiti di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.
13. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui ai commi 2, 3 e 8, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta.
(14) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione. Tuttavia i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della maturazione.
15. Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto all'art. 289.
Art. 112 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
(1) La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 113 - Distribuzione dell'orario settimanale
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
(2) In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
(1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente articolo 108 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
(2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo 108 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 97 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'articolo 108 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di Legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
(5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 100 è elevato a 116 ore.
(6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
(7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
(8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l'orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari ad un'ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all'articolo 111 del presente Contratto.
Art. 115 - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
(1) Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
(2) Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
(3) Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporti di lavoro.
(4) I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di Legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'articolo 108, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
(5) In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
(6) Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
(7) Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la verifica dei programmi definiti.
(8) Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 100 è elevato a 128 ore.
(9) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 115 - Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro
1. In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l'organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli artt. 38, 39, nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell'applicazione del presente Art., per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
Art. 115 bis - Part time e orario multi periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l'estensione del sistema orario come previsto dal precedente articolo.
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell'orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 115 - Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro
1. In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l'organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli artt. 38, 39, nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell'applicazione del presente Art., per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
Art. 115 bis - Part time e orario multi periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l'estensione del sistema orario come previsto dal precedente Art..
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell'orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno.
Art. 115 - Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro
1. In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l'organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli artt. 38, 39, nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell'applicazione del presente Art., per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
Art. 115 bis - Part time e orario multi periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l'estensione del sistema orario come previsto dal precedente Art..
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell'orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno.
Art. 116 - Orario di lavoro dei minori
(1) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
(2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
(3) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(4) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'articolo 113.
(1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
(2) Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
(1) È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. 119 - Intervallo per la consumazione dei pasti
(1) È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
(1) Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 121 - Lavoratori notturni
(1) A decorrere dal 1º luglio 2001, esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, il periodo notturno, è quello specificato per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto agli articoli 218, 261, 285, 359.
(2) L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.
(3) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
(4) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli articoli 114 e 115 del presente contratto.
(5) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
(6) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 532 del 1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
(7) Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all'articolo 29 del presente Contratto.
(8) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
(9) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999.
Art. 122 - Lavoro straordinario
(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 97 e 104 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
(3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
(4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
(5) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(6) La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(7) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
(8) Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 123 - Riposi compensativi
(1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'articolo 122, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
(2) I congedi di conguaglio di cui all'articolo 114 nonché i permessi non goduti di cui all'articolo 100 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
(3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell'intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
(4) È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
(5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un'apposita Commissione Paritetica.
NOTA A VERBALE
Le parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL (allegato F) relativamente all'attuazione del presente articolo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.
(1) Ai sensi di Legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
(2) Si richiamano in maniera particolare le norme di Legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
Art. 125 - Modalità di godimento del riposo settimanale
(1) Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
(2) Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
(1) A partire dal 1º gennaio 1991, ai lavoratori che, ai sensi della Legge 22 febbraio 1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
(2) Relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma del presente articolo, le Parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.
(3) Sino al 31 dicembre 1990 si conferma la disciplina di cui all'articolo 44 del CCNL 16 febbraio 1987, di seguito riportato.
"In relazione a quanto stabilito dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le Parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le Parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale".
(1) Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente articolo sono le seguenti:
Festività nazionali
Anniversario della Liberazione 25 aprile
Festa del Lavoro 1º maggio
Festa della Repubblica 2 giugno
Festività infrasettimanali
Capodanno 1º gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì di Pasqua mobile
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1º novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
S. Natale 25 dicembre
S. Stefano 26 dicembre
Patrono della Città
(2) In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.
(3) Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle su indicate festività.
(4) A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
(5) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.
(6) Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
(7) Al personale che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
(8) Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla parte speciale del presente Contratto.
(9) L'inclusione della festività del 2 giugno nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo decorre dall'anno 2001, giusto quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 20 novembre 2000, n.336.
(1) A partire dal 1º gennaio 1979 il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della Legge 5 Marzo 1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti.
(2) Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
(3) Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.
(4) Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
(5) Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
(6) Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.
Art. 129 - Determinazione del periodo di ferie
(1) Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
(2) Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per Legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all'articolo 127, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all'articolo 128 , conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per Legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che al 1º luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti Contratti Nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
Art. 130 - Modalità di fruizione
(1) Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
(2) Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
(3) Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
(4) L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
(5) Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto.
(6) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
(7) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie , le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 269.
(8) Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'articolo 123.
(9) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio.
(10) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
(11) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
(12) L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
(13) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
(14) Per i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell'attività aziendale previsti per le aziende alberghiere e per i campeggi, si rinvia alla disciplina contenuta nella parte speciale del presente Contratto articoli 221 e 264.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
All'Articolo 130 (Modalità di fruizione) del CCNL Turismo 4 marzo 2010, il comma 9 è sostituito dal seguente:
(9) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità,
limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, paternità e congedo parentale, nonché per malattia o infortunio.
Art. 131- Ricongiungimento familiare
(1) Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 132 - Rinvio alla contrattazione integrativa
(1) È affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.
Art. 133 - Congedo per matrimonio
(1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
(2) La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
(3) Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
(4) Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.
(5) Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Art. 134 - Congedo per motivi familiari
(1) In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
(2) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, primo comma, della Legge 8 marzo 2002, n. 53 e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno dei cinque sopra citati, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.
(3) La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici
(4) In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalla ferie annuali.
(5) In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 134 - Congedo per motivi familiari
1. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, componente di unione civile figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il Lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della L. 8-3-2000, n. 53 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21-7-2000, n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il Lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno dei cinque sopracitati, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti unå riduzione dell'orario di lavoro.
3. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
4. In altri casi di forza maggiore il Lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
5. In casi speciali e giustificati il Lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 134 - Congedo per motivi familiari
1. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, componente di unione civile figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il Lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della L. 8-3-2000, n. 53 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento di attuazione di cui al D.I. 21-7-2000 n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il Lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno dei cinque sopracitati, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.
3. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
4. In altri casi di forza maggiore il Lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
5. In casi speciali e giustificati il Lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Art. 134 - Congedo per motivi familiari
1. In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, componente di unione civile figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità il Lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della L. 8-3-2000, n. 53 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21-7-2000, n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il Lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all'anno dei cinque sopracitati, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro.
3. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
4. In altri casi di forza maggiore il Lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
5. In casi speciali e giustificati il Lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Art. 135 - Permessi per elezioni
(1) Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
(2) I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 136 - Permessi per lavoratori studenti - diritto allo studio
(1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86.
(2) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1º ottobre 1978 -moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
(3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
(4) In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
(5) Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
(6) A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
(7) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, la direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
(8) I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
(9) Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.
(10) È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano la acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività turistica.
(11) Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del presente Contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
(12) A decorrere dal 31 luglio 2007, i permessi retribuiti di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente articolo, in collegamento con la progressiva elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età di diciotto anni, sino a riferirlo anche all'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.
CAPO VIII - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 137 - Doveri del lavoratore
(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto Legge 13 novembre 1924 n. 1825;
e) usare modi cortesi con il pubblico;
f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di Legge;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
Art. 138 - Sanzioni disciplinari
(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
(2) Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
(3) La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
(4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
(5) Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
(6) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
(10) L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
(11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
(12) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 7, comma 4, della Legge 20 maggio 1970, n.300.
(13) Ai sensi di Legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso imputabili.
Art. 139 - Assenze non giustificate
(1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
(2) Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l'importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l'importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
Art. 140 - Divieto di accettazione delle mance
(1) Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 138.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 140 - Divieto di accettazione delle mance
L'articolo è abrogato.
(1) Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro.
Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
(2) Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
(3) In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi territoriali.
(4) Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all'accertamento del danno.
(5) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
(6) In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
(7) In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di Legge, il personale è tenuto all'immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all'interessato a qualsiasi titolo.
(8) In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
Art. 142 - Corredo - abiti di servizio
(1) Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui all'articolo 98 del CCNL 14 luglio 1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
(2) Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
(3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
(4) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
(5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
CAPO XI - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI
Art. 143 - DISPOSIZIONI GENERALI
(1) Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
(2) Le Parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190.
Art. 144 - Assistenza sanitaria integrativa
(1) A decorrere dal 1 gennaio 2007, i Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto saranno iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del Settore terziario (Qu.A.S.), secondo la convenzione in essere, previa armonizzazione statutaria da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, fermo restando che dovrà essere assicurata dalle Aziende interessate la relativa quota d'iscrizione "una tantum".
(2) Il contributo annuo a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 344,00, di cui euro 42,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri e euro 302,00 a carico dell'azienda. A decorrere dal 1º gennaio 2008, la relativa quota costitutiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.
(3) A decorrere dal 1º gennaio 2009 la quota costitutiva "una tantum" è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 144 di cui al CCNL 4 marzo 2010 è così integrato
Articolo 144 - Assistenza sanitaria integrativa (Quadri)
(2) La relativa quota contributiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell'azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.
A decorrere dal 1º gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è incrementato di euro 20,00 € a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1º gennaio 2026, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è incrementato di euro 20,00 € a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
Art. 145 - Indenità di funzione
(1) Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:
Categoria | da gennaio 1997 | da gennaio 2008 | da gennaio 2009 |
A | 46,48 | 60,00 | 75,00 |
B | 41,32 | 55,00 | 70,00 |
Art. 146 - Formazione ed aggiornamento
(1) Ai fini di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale.
(2) I Quadri del settore turismo saranno iscritti allo istituto per lo sviluppo della formazione dei Quadri-Quadrifor.
(3) Il contributo annuo a favore della formazione è pari a € 75,00, di cui € 50,00 a carico dell'azienda e di € 25,00 a carico del Quadro.
(4) La decorrenza della contribuzione di cui al comma precedente sarà stabilita dalle parti, previa definizione di apposita convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
Art. 147 - Responsabilità civile
(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Art. 148 - Elementi della retribuzione
(1) Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui all'articolo 152 comprensiva dell'indennità di caro pane prevista dalla Legge;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
c) indennità di contingenza (allegato B);
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente Contratto.
(2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste nella parte speciale.
(3) A decorrere dal 1º gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'accordo interconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 91.
(4) Conseguentemente, alla data del 1º gennaio 1995, l'importo della indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1º novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
Art. 149 - Competenza della contrattazione collettiva
(1) La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 150 - Determinazione della retribuzione giornaliera
(1) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
(2) Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
Art. 151 - Determinazione della retribuzione oraria
(1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
- 192 per il personale con orario normale di quarantacinque ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
Art. 152 - Paga base nazionale
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 1º luglio 2009, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate.
lug-07 | gen-08 | lug-08 | lug-09 | |
a | 1.242,74 | 1.306,88 | 1.342,51 | 1.378,14 |
b | 1.115,37 | 1.174,75 | 1.207,74 | 1.240,73 |
1 | 1.003,38 | 1.058,70 | 1.089,44 | 1.120,17 |
2 | 876,02 | 926,58 | 954,67 | 982,77 |
3 | 799,29 | 846,98 | 873,47 | 899,97 |
4 | 727,75 | 772,75 | 797,75 | 822,75 |
5 | 652,43 | 694,64 | 718,08 | 741,53 |
6s | 608,99 | 649,57 | 672,11 | 694,66 |
6 | 593,11 | 633,11 | 655,34 | 677,56 |
7 | 525,10 | 562,59 | 583,42 | 604,24 |
(2) Il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
(3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 58 del presente contratto.
(4) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
- all'articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti balneari;
- nella terza parte dell'Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979.
(5) La paga base è incrementata con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Livello | gen-10 | set-10 | mar-11 | set-11 | mar-12 | set-12 | apr-13 | totale |
A | 14,26 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 35,63 | 28,49 | 163,90 |
B | 13,20 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 32,99 | 26,37 | 151,76 |
1 | 12,30 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 30,74 | 24,57 | 141,37 |
2 | 11,24 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 28,09 | 22,46 | 129,23 |
3 | 10,60 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 26,50 | 21,18 | 121,88 |
4 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 20,00 | 115,00 |
5 | 9,38 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 23,45 | 18,74 | 107,85 |
6s | 9,02 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 13,53 | 22,55 | 18,02 | 103,71 |
6 | 8,89 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 22,23 | 17,77 | 102,25 |
7 | 8,33 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 20,83 | 16,65 | 95,81 |
(6) Per le imprese del settore della ristorazione collettiva, le parti, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche relative all'aumento del costo delle materie prime, al mancato adeguamento dei prezzi all'inflazione, al ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, alla difficoltà di recupero degli aumenti contrattuali nei confronti della committenza, si danno atto e convengono che tali peculiari situazioni rendono indispensabile prevedere un differimento, rispetto alla tempistica generale, degli aumenti contrattuali di cui al presente contratto. Pertanto, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaio - giugno 2010 saranno erogati a decorrere dal mese di luglio 2010, in sette rate mensili. In caso di sospensione del rapporto l'erogazione dei suddetti importi avverrà a partire dal primo mese utile.
(7) Quanto stabilito al comma precedente trova applicazione anche nei confronti delle imprese di viaggio e turismo, in considerazione degli effetti della crisi strutturale che investe il comparto e delle problematiche connesse al fenomeno della disintermediazione.
(8) I nuovi valori di paga base relativi al mese di gennaio 2010 elencati al comma 1 si applicano solo ai rapporti di lavoro in essere alla data di stipula del presente Contratto. Gli incrementi di paga base relativi al mese di gennaio 2010 saranno corrisposti con la retribuzione del mese di febbraio 2010, salvo quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Capo I - Elementi della retribuzione
Art. - Paga base nazionale
Per gli alberghi e complessi turistico ricettivi all'aria aperta e per le imprese di viaggio e turismo gli importi di paga base in vigore al 31/12/2017 sono incrementati per ciascun livello, con la misura e la decorrenza di seguito indicate:
Aziende Alberghiere e Campeggi
Livello
P.B. 31/12/2017
Aumenti 1/1/18
QA
1542,04
125,42
QB
1392,49
116,12
1
1261,54
108,19
2
1112
98,88
3
1021,85
93,26
4
937,75
88
5
849,38
82,53
6s
798,37
79,36
6
779,81
78,23
7
700,05
73,31
Retribuzione lavoratori extra e di surroga
[___]
Resta inteso che gli importi di paga base nazionale sono ridotti secondo quanto disposto dall'art. 152, comma 2, per il personale delle aziande minori degli alberghi, dei campeggi, di terza a quarta categoria.
Gli aumenti retributivi decorrenti dal 1-1-2018 sono erogati esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Tali aumenti retributivi saranno corrisposti con la busta paga di agosto 2018.
Gli eventuali incrementi contrattuali sono assorbiti dagli importi sopra stabiliti sino a concorrenza.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Capo I - Elementi della retribuzione
Art___ - Paga base nazionale
Per le imprese di viaggio e turismo gli importi di baga base, gli importi di paga base in vigore al 31-12-2017 sono incrementati e riparametrati per ciascun livello con la misura e le decorrenze di seguito indicate:
Imprese di viaggio e turismo
Livello
P.B. 31/12/2017
Aumenti
QA
1542,04
125,42
QB
1392,49
116,12
1
1261,54
108,19
2
1112
98,88
3
1021,85
93,26
4
937,75
88
5
849,38
82,53
6s
798,37
79,36
6
779,81
78,23
7
700,05
73,31
Resta inteso che gli importi di paga base nazionale sono ridotti secondo quanto disposto dall'art. 152, comma 2, per il personale delle
aziendeagenzie minoridelle agenzie di viaggio.Gli aumenti retributivi decorrenti dall'1-1-2018 sono erogati esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Tali aumenti retributivi saranno corrisposti con la busta paga di luglio 2018.
Gli eventuali aumenti retributivi unilateralmente corrisposti a titolo di futuri incrementi contrattuali sono assorbiti dagli importi sopra stabiliti sino a concorrenza.
Capo I - Elementi della retribuzione
Art. - Paga base nazionale
Per i Pubblici esercizi e per gli Stabilimenti balneari e per gli Alberghi diurni, gli importi di paga base in vigore al 31-12-2017 sono incrementati e riparametrati per ciascun livello con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Pubblici Esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni
Totale
Livello
P.B 31-12-2017
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
1-1-2018
1-1-2019
1-2-2020
1-3-2021
1-12-2021
QA
1.542,04
41,11
32,89
32,89
24,67
32,89
164,45
QB
1.392,49
37,12
29,7
29,7
22,27
29,7
148,49
1
1.261,54
33,63
26,91
26,91
20,18
26,91
134,54
2
1.112
29,65
23,72
23,72
17,79
23,72
118,6
3
1.021,85
27,24
21,79
21,79
16,35
21,79
108,96
4
937,75
25
20
20
15
20
100
5
849,38
22,64
18,12
18,12
13,59
18,12
90,59
6s
798,37
21,28
17,03
17,03
12,77
17,03
85,14
6
779,81
20,79
16,63
16,63
12,47
16,63
83,15
7
700,05
18,66
14,93
14,93
11,2
14,93
74,65
Retribuzione lavoratori extra di surroga
[___]
Resta inteso che gli importi di paga base nazionale sono ridotti secondo quanto disposto dall'art. 152, comma 2, per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria.
Gli aumenti retributivi decorrenti dall'1-1-2018 sono erogati esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Tali aumenti retributivi saranno corrisposti con la busta paga di luglio 2018.
Gli eventuali aumenti retributivi unilateralmente corrisposti a titolo di futuri incrementi contrattuali sono assorbiti dagli importi sopra stabiliti sino a concorrenza.
Accordo integrativo 15/11/2018
SEZIONE Pubblici Esercizi Ristorazione collettiva e commerciale Stabilimenti balneari e Alberghi diurni e Turismo
Tabella paga base
Alla Tabella Paga Base nazionale (pag.31) sono cancellate le parole "e Campeggi".
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
SEZIONE Pubblici Esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni
Articolo. ___ Paga base nazionale
(1) Le parti stabiliscono incrementi dei valori di paga base nazionale mensile nelle modalità di seguito indicate:
LIVELLO
PAGA BASE AL
giu-24
giu-25
giu-26
giu-27
dic-27
Aumento totale
Paga base dic 2027
QA
1.706,49
82,22
65,78
65,78
49,33
65,78
328,88
2.035,37
QB
1.540,98
74,25
59,40
59,40
44,55
59,40
296,98
1.837,96
1
1.396,08
67,26
53,81
53,81
40,36
53,81
269,06
1.665,14
2
1.230,60
59,29
47,43
47,43
35,58
47,43
237,17
1.467,77
3
1.130,81
54,48
43,59
43,59
32,69
43,59
217,93
1.348,74
4
1.037,75
50,00
40,00
40,00
30,00
40,00
200,00
1.237,75
5
939,97
45,29
36,23
36,23
27,17
36,23
181,16
1.121,13
6S
883,51
42,57
34,05
34,05
25,54
34,05
170,27
1.053,78
6
862,96
41,58
33,26
33,26
24,95
33,26
166,31
1.029,27
7
774,70
37,33
29,86
29,86
22,40
29,86
149,30
924,00
Livello
Contingenza
Paga Base giu-24
Totale giu-24
Qa
542,70 €
1.788,71 €
2.331,41 €
Qb
537,59 €
1.615,23 €
2.152,82 €
1
536,71 €
1.463,34 €
2.000,05 €
2
531,59 €
1.289,89 €
1.821,48 €
3
528,26 €
1.185,29 €
1.713,55 €
4
524,94 €
1.087,75 €
1.612,69 €
5
522,37 €
985,26 €
1.507,63 €
6s
520,64 €
926,08 €
1.446,72 €
6
520,51 €
904,54 €
1.425,05 €
7
518,45 €
812,03 €
1.330,48 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-25
Totale giu-25
Qa
542,70 €
1.854,49 €
2.397,19 €
Qb
537,59 €
1.674,63 €
2.212,22 €
1
536,71 €
1.517,16 €
2.053,87 €
2
531,59 €
1.337,33 €
1.868,92 €
3
528,26 €
1.228,88 €
1.757,14 €
4
524,94 €
1.127,75 €
1.652,69 €
5
522,37 €
1.021,49 €
1.543,86 €
6s
520,64 €
960,13 €
1.480,77 €
6
520,51 €
937,80 €
1.458,31 €
7
518,45 €
841,89 €
1.360,34 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-26
Totale giu-26
Qa
542,70 €
1.920,26 €
2.462,96 €
Qb
537,59 €
1.734,02 €
2.271,61 €
1
536,71 €
1.570,97 €
2.107,68 €
2
531,59 €
1.384,76 €
1.916,35 €
3
528,26 €
1.272,47 €
1.800,73 €
4
524,94 €
1.167,75 €
1.692,69 €
5
522,37 €
1.057,72 €
1.580,09 €
6s
520,64 €
994,19 €
1.514,83 €
6
520,51 €
971,06 €
1.491,57 €
7
518,45 €
871,75 €
1.390,20 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-27
Totale giu-27
Qa
542,70 €
1.969,60 €
2.512,30 €
Qb
537,59 €
1.778,57 €
2.316,16 €
1
536,71 €
1.611,33 €
2.148,04 €
2
531,59 €
1.420,33 €
1.951,92 €
3
528,26 €
1.305,16 €
1.833,42 €
4
524,94 €
1.197,75 €
1.722,69 €
5
522,37 €
1.084,89 €
1.607,26 €
6s
520,64 €
1.019,73 €
1.540,37 €
6
520,51 €
996,01 €
1.516,52 €
7
518,45 €
894,14 €
1.412,59 €
Livello
Contingenza
Paga base dic-27
Totale dic-27
Qa
542,70 €
2.035,37 €
2.578,07 €
Qb
537,59 €
1.837,97 €
2.375,56 €
1
536,71 €
1.665,14 €
2.201,85 €
2
531,59 €
1.467,77 €
1.999,36 €
3
528,26 €
1.348,74 €
1.877,00 €
4
524,94 €
1.237,75 €
1.762,69 €
5
522,37 €
1.121,13 €
1.643,50 €
6s
520,64 €
1.053,78 €
1.574,42 €
6
520,51 €
1.029,27 €
1.549,78 €
7
518,45 €
924,00 €
1.442,45 €
Per le aziende della ristorazione collettiva le Parti stabiliscono incrementi dei valori di paga base nazionale mensile nelle modalità di seguito indicate:
LIVELLO
PAGA BASE AL
giu-24
sett-25
sett-26
giu-27
dic-27
Aumento totale
Paga base dic 2027
QA
1.706,49
82,22
65,78
65,78
49,33
65,78
328,88
2.035,37
QB
1.540,98
74,25
59,40
59,40
44,55
59,40
296,98
1.837,96
1
1.396,08
67,26
53,81
53,81
40,36
53,81
269,06
1.665,14
2
1.230,60
59,29
47,43
47,43
35,58
47,43
237,17
1.467,77
3
1.130,81
54,48
43,59
43,59
32,69
43,59
217,93
1.348,74
4
1.037,75
50,00
40,00
40,00
30,00
40,00
200,00
1.237,75
5
939,97
45,29
36,23
36,23
27,17
36,23
181,16
1.121,13
6S
883,51
42,57
34,05
34,05
25,54
34,05
170,27
1.053,78
6
862,96
41,58
33,26
33,26
24,95
33,26
166,31
1.029,27
7
774,70
37,33
29,86
29,86
22,40
29,86
149,30
924,00
Livello
Contingenza
Paga Base giu-24
Totale giu-24
Qa
542,70 €
1.788,71 €
2.331,41 €
Qb
537,59 €
1.615,23 €
2.152,82 €
1
536,71 €
1.463,34 €
2.000,05 €
2
531,59 €
1.289,89 €
1.821,48 €
3
528,26 €
1.185,29 €
1.713,55 €
4
524,94 €
1.087,75 €
1.612,69 €
5
522,37 €
985,26 €
1.507,63 €
6s
520,64 €
926,08 €
1.446,72 €
6
520,51 €
904,54 €
1.425,05 €
7
518,45 €
812,03 €
1.330,48 €
Livello
Contingenza
Paga base sett-25
Totale giu-25
Qa
542,70 €
1.854,49 €
2.397,19 €
Qb
537,59 €
1.674,63 €
2.212,22 €
1
536,71 €
1.517,16 €
2.053,87 €
2
531,59 €
1.337,33 €
1.868,92 €
3
528,26 €
1.228,88 €
1.757,14 €
4
524,94 €
1.127,75 €
1.652,69 €
5
522,37 €
1.021,49 €
1.543,86 €
6s
520,64 €
960,13 €
1.480,77 €
6
520,51 €
937,80 €
1.458,31 €
7
518,45 €
841,89 €
1.360,34 €
Livello
Contingenza
Paga base sett-26
Totale giu-26
Qa
542,70 €
1.920,26 €
2.462,96 €
Qb
537,59 €
1.734,02 €
2.271,61 €
1
536,71 €
1.570,97 €
2.107,68 €
2
531,59 €
1.384,76 €
1.916,35 €
3
528,26 €
1.272,47 €
1.800,73 €
4
524,94 €
1.167,75 €
1.692,69 €
5
522,37 €
1.057,72 €
1.580,09 €
6s
520,64 €
994,19 €
1.514,83 €
6
520,51 €
971,06 €
1.491,57 €
7
518,45 €
871,75 €
1.390,20 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-27
Totale giu-27
Qa
542,70 €
1.969,60 €
2.512,30 €
Qb
537,59 €
1.778,57 €
2.316,16 €
1
536,71 €
1.611,33 €
2.148,04 €
2
531,59 €
1.420,33 €
1.951,92 €
3
528,26 €
1.305,16 €
1.833,42 €
4
524,94 €
1.197,75 €
1.722,69 €
5
522,37 €
1.084,89 €
1.607,26 €
6s
520,64 €
1.019,73 €
1.540,37 €
6
520,51 €
996,01 €
1.516,52 €
7
518,45 €
894,14 €
1.412,59 €
Livello
Contingenza
Paga base dic-27
Totale dic-27
Qa
542,70 €
2.035,37 €
2.578,07 €
Qb
537,59 €
1.837,97 €
2.375,56 €
1
536,71 €
1.665,14 €
2.201,85 €
2
531,59 €
1.467,77 €
1.999,36 €
3
528,26 €
1.348,74 €
1.877,00 €
4
524,94 €
1.237,75 €
1.762,69 €
5
522,37 €
1.121,13 €
1.643,50 €
6s
520,64 €
1.053,78 €
1.574,42 €
6
520,51 €
1.029,27 €
1.549,78 €
7
518,45 €
924,00 €
1.442,45 €
La paga base nazionale delle aziende minori di cui all'art. 291 e 345 CCNL 4 marzo 2010 è stabilita come segue:
Livello
Contingenza
Paga Base giu-24
Paga base ridotta giu-24
Totale giu-24
Riduzione
Qa
542,70 €
1.788,71 €
1.783,03 €
2.325,73 €
5,68 €
Qb
537,59 €
1.615,23 €
1.610,07 €
2.147,66 €
5,16 €
1
536,71 €
1.463,34 €
1.458,18 €
1.994,89 €
5,16 €
2
531,59 €
1.289,89 €
1.285,50 €
1.817,09 €
4,39 €
3
528,26 €
1.185,29 €
1.181,42 €
1.709,68 €
3,87 €
4
524,94 €
1.087,75 €
1.084,39 €
1.609,33 €
3,36 €
5
522,37 €
985,26 €
982,16 €
1.504,53 €
3,10 €
6s
520,64 €
926,08 €
923,24 €
1.443,88 €
2,84 €
6
520,51 €
904,54 €
901,70 €
1.422,21 €
2,84 €
7
518,45 €
812,03 €
809,45 €
1.327,90 €
2,58 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-25
Paga base ridotta giu-25
Totale giu-25
Riduzione
Qa
542,70 €
1.854,49 €
1.848,81 €
2.391,51 €
5,68 €
Qb
537,59 €
1.674,63 €
1.669,47 €
2.207,06 €
5,16 €
1
536,71 €
1.517,16 €
1.512,00 €
2.048,71 €
5,16 €
2
531,59 €
1.337,33 €
1.332,94 €
1.864,53 €
4,39 €
3
528,26 €
1.228,88 €
1.225,01 €
1.753,27 €
3,87 €
4
524,94 €
1.127,75 €
1.124,39 €
1.649,33 €
3,36 €
5
522,37 €
1.021,49 €
1.018,39 €
1.540,76 €
3,10 €
6s
520,64 €
960,13 €
957,29 €
1.477,93 €
2,84 €
6
520,51 €
937,80 €
934,96 €
1.455.47 €
2,84 €
7
518,45 €
841,89 €
839,31 €
1.357,76 €
2,58 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-26
Paga base ridotta giu-26
Totale giu-26
Riduzione
Qa
542,70 €
1.920,26 €
1.914,58 €
2.457,28 €
5,68 €
Qb
537,59 €
1.734,02 €
1.728,86 €
2.266,45 €
5,16 €
1
536,71 €
1.570,97 €
1.565,81 €
2.102,52 €
5,16 €
2
531,59 €
1.384,76 €
1.380,37 €
1.911,96 €
4,39 €
3
528,26 €
1.272,47 €
1.268,60 €
1.796,86 €
3,87 €
4
524,94 €
1.167,75 €
1.164,39 €
1.689,33 €
3,36 €
5
522,37 €
1.057,72 €
1.054,62 €
1.576,99 €
3,10 €
6s
520,64 €
994,19 €
991,35 €
1.511,99 €
2,84 €
6
520,51 €
971,06 €
968,22 €
1.488,73 €
2,84 €
7
518,45 €
871,75 €
869,17 €
1.387,62 €
2,58 €
Livello
Contingenza
Paga base giu-27