S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 04/03/2010
TURISMO - CONFESERCENTI
Testo consolidato del CCNL 04/03/2010
Lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 04/03/2010 come modificato da:
- Accordo Previdenza Integrativa 15/09/2010
- Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
- Accordo 28/11/2012
- Ipotesi di accordo 18/07/2018
- Accordo Integrativo 15/11/2018
- Accordo - Campeggi 22/02/2019
- Accordo - Agenzie di viaggio 22/02/2019
- Accordo - Pubblici Esercizi 22/02/2019
- Accordo 30/07/2020
- Ipotesi di accordo 22/07/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 4 marzo 2010 in Roma
TRA
L'ASSOTURISMO - Federazione italiana del turismo, rappresentata dal Presidente (omissis___)
la FIEPeT - Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici - rappresentata dal Presidente (omissis___ )
l'ASSHOTEL - Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo - rappresentata dal Presidente (omissis___ )
l'ASSOVIAGGI - Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo - rappresentata dal (omissis___ )
la FIBA - Federazione Italiana Imprese Balneari - rappresentata dal Presidente (omissis___)
l'ASSOCAMPING - Associazione dei Campeggi turistico-ricettivi dell'aria aperta - rappresentata dal Presidente (omissis___ )
Con la partecipazione di CONFESERCENTI - rappresentata dal Presidente Nazionale (omissis___ )
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale (omissis___ )
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo -FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale (omissis___)
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata dal Segretario Generale (omissis___ )
POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro -l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
Aziende ricettive - alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della Legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva - ritardati pagamenti
Le Parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
- convengono sull'obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla Legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (5,5%), la Spagna (8%) e la Grecia (9%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l'aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota iva applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l'applicazione dell'iva all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Accordo Previdenza Integrativa 15/09/2010
Verbale di stipula
In data 15 settembre 2010 in Roma si è stipulato il seguente accordo in materia di previdenza complementare tra le parti istitutive del Fondo pensione Marco Polo:
- Associazione italiana compagnie alberghiere (Confindustria-AICA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (Confesercenti)
- Federazione italiana viaggi e turismo (Federturismo)
- Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative (Federterme)
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
e
le seguenti Associazioni e Organizzazioni, le quali - mediante i rispettivi contratti collettivi nazionali - hanno fatto riferimento al Fondo pensione Marco Polo:
- Associazione italiana vigilanza (Assiv)
- Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP)
(di seguito anche "parti")
Accordo Apprendistato 20/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
Verbale di stipula
Il 20 aprile 2012
tra:
- l'ASSOTURISMO;
- l'ASSHOTEL;
- l'ASSOCAMPING;
- l'ASSOVIAGGI;
- la FIBA;
- la FIEPET;con la partecipazione di CONFESERCENTI rappresentata dal Vice Direttore;
e
- la FILCAMS CGIL;
- la FISASCAT CISL;
- la UILTuCS UIL;
si è stipulato il presente accordo per la disciplina contrattuale dell'apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167.
Verbale di stipula
Il giorno 28 del mese di novembre 2012, in Roma
L'ASSOTURISMO - Federazione Italiana del Turismo
L'ASSHOTEL - Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo
LA FIEPET - Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici
L'ASSOVIAGGI - Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo
L'ASSOCAMPING - Associazione dei Campeggi Turistico ricettivi
LA FIBA - Federazione Italiana Imprese Balneari
Con la partecipazione della Confesercenti
E
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams Cgil:
la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat Cisl;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs Uil;
visti
L'accordo del 17 giugno e il CCNL Turismo del 4 marzo 2010;
- La Legge 28 giugno 2012, n. 92 e la Legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerati
- l'andamento strutturalmente irregolare della domanda di servizi turistici;
- l'esigenza di preservare la professionalità e l'occupabilità dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- quanto previsto dalle nuove disposizioni di Legge concernenti la disciplina della durata dell'intervallo tra un contratto a termine e il successivo, che affidano alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative il compito di plasmare le regole generali adattandole alle specificità settoriali, territoriali ed aziendali;
stabiliscono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale,
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
Verbale di stipula
Il 18 luglio 2018, in Roma
tra:
- Fiepet,
- Fiba,
- Assohotel,
- Assocamping,
- Assoviaggi,
- Assoturismo-Confesercenti
e
- Filcams-Cgil,
- Fisascat- Cisl,
- Uiltucs.
1. Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto il 4-3-2010 da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e FilcamsCgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;
2. Le Parti, dopo un lungo e complesso negoziato, hanno convenuto 3 (tre) Verbali di rinnovo contrattuale :
- Verbale 1. Fiepet/Fiba con Filcams Fisascat e Uilucs;
- Verbale 2. Assohotel/Assocamping con Filcams Fisascat e Uiltucs;
- Verbale 3. Assoviaggi con Filcams Fisascat e Uiltucs;
siglati contestualmente al presente Protocollo.
3. L'attuale soluzione - che si negozia oggi 18-7-2018 - è finalizzata a determinare il più possibile condizioni coerenti tra ciascun settore (alberghi e campeggi, pubblici esercizi e ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio ecc). Le Parti intendono continuare nel confronto, favorendo una maggiore omogeneità del quadro contrattuale.
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Verbale di stipula
Il 18 luglio 2018, in Roma
tra
- Assoturismo;
- ASSOHOTEL
- ASSOCAMPING
con la partecipazione di Confesercenti
e
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Verbale di stipula
Il 18-7-2018, in Roma,
tra:
- Assoturismo;
- Assoviaggi;
con la partecipazione di Confesercenti;
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
si è sottoscritta la seguente Ipotesi di Accordo di rinnovo contrattuale Imprese di viaggio e turismo.
Verbale di stipula
Il 18 luglio 2018, in Roma
tra
- Assoturismo;
- FIEPeT
- Fiba
con la partecipazione di Confesercenti
e
- Filcams Cgil;
- Fisascat Cisl;
- Uiltucs;
Premessa
Le Organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso hanno stipulato la presente ipotesi di accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare la difficile congiuntura in atto.
In entrambi i comparti permane un forte problema relativo all'elevato turn over: negli ultimi tre anni il dato della mortalità imprenditoriale è stato sempre superiore a quello della natalità. Mediamente in ciascuno degli ultimi tre anni si sono iscritte 16mila Imprese ed hanno chiuso 28mila.
Il "tasso di sopravvivenza" delle imprese nel settore è mediamente minore rispetto al dato medio del totale dell'economia. In particolare è molto più basso per le imprese aziende della ristorazione, dove la percentuale delle imprese che cessano l'attività entro tre anni dalla nascita è circa il doppio del dato medio.
Pertanto il presente accordo, in considerazione di quanto sopra ed anche degli andamenti occupazionali dei Pubblici esercizi e degli Stabilimenti balneari, registrati in questi ultimi anni, prevede una serie di misure anche di carattere transitorio volte a favorire la tenuta dell'occupazione e lo sviluppo della stessa.
Per favorire le politiche di sviluppo del settore le parti si impegnano altresì a promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, alle iniziative istituzionali che comunque dovranno essere intraprese.
Accordo integrativo 15/11/2018
Verbale di stipula
Roma 15 novembre 2018
Le Parti firmatarie delle Intese per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscrivono le seguenti correzioni ed integrazioni ai testi siglati il 18 luglio 2018.
Verbale di stipula
Confesercenti- Assoturismo
Assohotel - Assocamping
e
Filcams CGIL
Fisascat CISL
UiltucsUIL
hanno concordato quanto segue
[___]
Accordo - Agenzie di viaggio 22/02/2019
Verbale di stipula
Confesercenti- Assoturismo
Assoviaggi
e
Filcams CGIL
Fisascat CISL
UiltucsUIL
hanno concordato quanto segue
[___]
Accordo - Pubblici Esercizi 22/02/2019
Verbale di stipula
Confesercenti- Assoturismo
Fiepet-Fiba
e
Filcams CGIL
Fisascat CISL
UiltucsUIL
hanno concordato quanto segue
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 30 luglio 2020 si sono incontrate in via telematica Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, per esaminare le conseguenze sui lavoratori e sulle imprese del settore del Terziario, Distribuzione Servizi e del Turismo e concordare interventi straordinari da realizzarsi attraverso la bilateralità contrattuale per rispondere alla situazione emergenziale in atto.
PREMESSO CHE
- Fra le economie avanzate, l'Italia è tra le più coinvolte dal contagio del COVID-19 e questo ha determinato l'adozione di provvedimenti volti a prevenire la diffusione del virus con misure di contenimento sociale su tutto il territorio nazionale;
- tali misure hanno comportato una pesante contrazione di tutte le attività economiche e dei consumi e l'intervento di provvedimenti normativi di carattere eccezionale nel campo del sostegno a lavoratori ed imprese.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti in Epigrafe
- prendono atto dei provvedimenti di Legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza e concordano sul a necessità di implementare tali interventi dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche di tutto il Paese;
- condividono la necessità di attivare tutti i meccanismi della bilateralità, secondo le caratteristiche proprie dei singoli Enti/Fondi, anche modificando temporaneamente le previsioni dell'art. 20 del CCNL TDS e dell'art. 20 del CCNL Turismo, come di seguito indicato e, di conseguenza,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Ipotesi di accordo 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula *
Il giorno 22 luglio in Roma
TRA
La Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici, Fiepet
La Federazione Italiana Imprese Balneari, Fiba
La Associazione Nazionale Imprenditore d'AIbergo, Assohotel
La Associazione Nazionale delle Imprese Turistico Ricettive all'Aria Aperta, Assocamping rappresentata
La Associazione Italiana Agenzie di Viaggi c Turismo, Assoviaggi
Con la partecipazione di Assoturismo-Confesercenti
E
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi FILCAMS CGIL
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT CISL
l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi UILTuCS
Si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti da Aziende del settore turismo.
Premessa generale
1. Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL per le aziende del Settore Turismo sottoscritto da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, con codice unico alfanumerico CNEL/INPS "H058", da utilizzare anche ai fini delle dichiarazioni previdenziali obbligatorie e sulle condizioni di lavoro di cui al d.lgs. 152/1997 e successive modifiche;
2. Le Parti hanno convenuto che l'impostazione del Contratto Unico per tutti i settori del Turismo - mantenuta già con il rinnovo del 18 luglio 2018 - si possa ritenere ormai consolidata, anche con riferimento al presente rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del sistema Confesercenti, nelle relative 3 sezioni a) Fiepet Fiba b) Assohotel Assocamping c) Assoviaggi.
3. Le Parti intendono realizzare nel settore una contrattazione collettiva nazionale unica e armonizzata e la realizzazione della stesura del CCNL entro dicembre 2024.
4. La soluzione delle 3 sezioni è volta a agevolare l'equilibrio contrattuale di ciascun specifico ambito di Assoturismo -Confesercenti e si pone in linea con quanto convenuto a livello confederale tra Confesercenti, CGIL, CISL, UIL nel Protocollo sul sistema contrattuale del 7 settembre 2017 mediante il quale si prospettava la riduzione dei molteplici CCNL esistenti. Tale opera di riduzione permette altresì di predisporre l'insieme delle contromisure, appartenenti alle relazioni di sindacali del settore, con le quali si possono fronteggiare più efficacemente le prassi di riduzione delle tutele contrattuali, a causa del social dumping e, dunque, di competizione abusiva al ribasso sul costo del lavoro, già operate mediante contrattazione collettiva da organizzazioni sindacali e datoriali non munite del requisito della rappresentatività.
5. Le Parti intendono perseguire, mediante la bilateralità già costituita (EBN, ASTER, FONTER, FON.TE) il rafforzamento del welfare contrattuale e del sistema di relazioni sindacali. In conformità al protocollo sul sistema contrattuale del 7 settembre 2017, sottoscritto da Confesercenti, CGIL, CISL, UIL e dell'Accordo di Governance del 12 luglio 2016 le Parti rinviano alla Commissione Bilateralità per la definizione, entro il mese di dicembre 2024 della rimodulazione, anche per fini di razionalizzazione, fusione e accorpamento, degli enti bilaterali territoriali, nonché per eventuali aggiornamenti dello stesso Accordo di Governance in ordine alla necessità di individuare soluzioni gestionali, basate sul principio solidaristico, che consentano l'impiego delle risorse, da parte dell'ente nazionale nel caso gli enti regionali non siano ancora costituiti o non rispettino le regole di governance definite in sede contrattuale o di irregolarità rispetto all'Accordo di Governance. Le parti si impegnano all'interno della Commissione Bilateralità ad una verifica sull'art. 19 del CCNL 4 marzo 2010.
6. e Parti si impegnano altresì a realizzare Avvisi Comuni ed azioni condivise nei confronti delle Istituzioni per il rilancio dell'occupazione del settore - anche attraverso politiche di defiscalizzazione - e per la continuità lavorativa e previdenziale. In particolare, le Parti si impegnano a favorire la destagionalizzazione del settore attraverso il prolungamento dei periodi stagionali di attività, promuovendo iniziative in grado di accrescere i flussi turistici e di migliorare le condizioni economiche di operatività delle imprese, quali l'organizzazione di eventi e la rimodulazione di periodi di attività che tengano conto della necessità di garantire l'accoglienza dei turisti per tutto l'anno. Le Parti ribadiscono inoltre l'esigenza di salvaguardare l'occupazione e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati negli alberghi, nei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, nelle agenzie di viaggio e tour operator attraverso il ricorso a forme di lavoro stabili e un rafforzamento della copertura Naspi che colga le specificità del settore, con particolare riferimento alla stagionalità.
* Accordo sottoscritto anche da UGL - Terziario
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.
h) parchi a tema
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1º luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo).
NOTA A VERBALE
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali -svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO A VERBALE
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1. Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
CHIARIMENTO A VERBALE
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni, locande e affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente;
Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della L. 25-8-1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
e) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
h) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
i) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
l) parchi a tema.
Aziende della ristorazione commerciale
Attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
Aziende della Ristorazione collettiva
a) Aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
b) Aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa.
c) bar aziendali e simili.
Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
Alberghi diurni
Rifugi alpini
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
SEZIONE Pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni
Art. 1 - Sfera d'applicazione (Stesura 4 marzo 2010 e Accordo di rinnovo 18 luglio 2018) così modificato
___
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e bevande (banqueting);
SEZIONE Aziende alberghiere e complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotel
smeublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self Services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altraattrezzaturaattività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali,
taverne; locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III e altri pubblici esercizi annessiagli alberghi e pensionialle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formano parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;c) ostelli; hostel, residence
s, villaggi turistici;d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
df) colonie climatiche e attività similari;e g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h) attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
VII ) PORTI E APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI
CHIARIMENTO A VERBALE
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (ATECO), anche se non espressamente menzionate.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO A VERBALE
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici esercizi" ci si è intesi riferire alle "Azienda Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti e servizi turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli ______ (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE
(1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa Legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della Legge quadro.
(4) In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla Premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della Legge n. 125 del 1991.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio, EBN, Fonter, Fondo Aster, Marco Polo) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'articolo 7 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
Articolo 7 - Pari opportunità
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità
uomo donnadi genere, interventi che favoriscanoparità di opportunità uomo donnale pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi,anche attraverso attivitàdi studio e di ricerca finalizzati alla promozione e all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale)a favore delle lavoratricivolte all'effettiva realizzazione della parità di genere.(2) In tale contesto le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato da ultimo dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162 e dalla direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione istituendo, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda passano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
(
23) In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per
sessogenere, livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa,
favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge
n. 53 dell'8marzo 2000, n. 53 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione
"mobbing"nel sistema delle relazioni di lavoro;g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a violenza e molestie
sessuali;h) raccogliere
edanalizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Leggen. 53dell'8 marzo 2000, n. 53 e diffondendo le buone pratiche;i) individuare e monitorare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006, al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
(
34) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.(4 5) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(
56) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 settembre 2024 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBN, Fonter., Fondo Aster, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
***
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 218, Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o piò individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inelusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o colore che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 218 Legge 205/2017 (cd, Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando una o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da una o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Art. 7 bis - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 218, Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o piò individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
Le parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 7 bis del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successive modifiche di cui all'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Art. 7 bis Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro
Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana.
Per "violenza e molestie" nel mondo del lavoro si intende, ai sensi e per gli effetti della L. n. 4/21, quell'"insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico e include la violenza e le molestie di genere" e cioè "la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie".
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
Le Parti condividono appieno i principi espressi nella Legge n. 4/21 nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al D.lgs. n. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, oltreché il benessere psicologico delle lavoratrici e dei lavoratori.
Le violenze e le molestie che possono presentarsi sul luogo di lavoro possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti, possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
Le Parti concordano di individuare iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite I relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Nei programmi di formazione e informazione del personale le singole imprese potranno includere tematiche specifiche inerenti a comportamenti e condotte responsabili ispirate a principi di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco a tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione qualsiasi essa sia, nonché condividere con i lavoratori gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite campagne di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni sua forma, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere dannosi e promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
Le Parti predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie.
A questo fine, si conviene che saranno individuati, per ogni provincia, riferimenti/convenzioni (Centri antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità, ecc.) ai quali potersi rivolgere, dando puntuale informazione dei recapiti.
Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, l'impresa deve adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.lgs. n. 198/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 218 Legge 205 del 2017 (C.d. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
Si prevede un'ora di assemblea retribuita annua sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche soggetti esterni.
Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, le Parti, anche attraverso la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale, individueranno un Codice di Condotta/Linee Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze e molestie sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.
Sarà, inoltre, prevista a livello aziendale la costituzione di Commissioni Paritetiche, per il contrasto alla Violenza di Genere e alle molestie nei luoghi di lavoro, con numeri e modalità da definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure specifiche rispetto alle esigenze che verranno determinate congiuntamente.
Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, nelle aziende con più di 50 dipendenti, verrà istituita la figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, di cui all'art 7 del presente CCNL. Tale rappresentanza in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 4 del 15 gennaio 2021, art. 9 - lettera a).
Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti e/o fornitori.
Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Art. 8 - Utilizzo degli impanti
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Art. 9 - Politiche attive del lavoro
(1) Le Parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 126;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
(3) Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(5) Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 10 - Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1º gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello
provincialeterritoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei Lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le Parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le Parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le Parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dall'1-9-2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle Parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le Parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle Parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente Contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui opererà riferimento è quello regionale;
- a livello
provincialeterritoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa. durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dall'1-9-2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui ai comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2. Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
3. Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui opererà riferimento è quello regionale;
- a livello
provincialeterritoriale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.4. Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
5. In occasione della contrattazione integrativa. durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6. I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7. Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8. Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dall'1-9-2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
9. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10. Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui ai comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Accordo integrativo 15/11/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 10
All'art. 10 il punto (8) è sostituito dal seguente:
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata entro il 30 aprile 2019.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate entro il 31 gennaio 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 10
All'art. 10 il punto (8) è sostituito dal seguente:
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata entro il 30 aprile 2019.
Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, le parti convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate entro il 31 gennaio 2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo.
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 206 - 207 - 208 - 253 - 254 - 255 - 284 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
SEZIONE Aziende alberghiere e complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Articolo ___ - Premio di risultato e relativi indicatori
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, efficienza e innovazione.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto
dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazionidall'articolo 1, commi 182 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.(6) Le parti, nel richiamare la disciplina dettata con l'accordo nazionale del 5 ottobre 2016, concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i seguenti indicatori:
indicatore
modalità di calcolo
tasso di occupazione dei posti letto
numero delle presenze diviso il numero dei posti letto esistenti moltiplicato per 365
tasso di occupazione delle camere
numero delle camere occupate diviso il numero delle camere esistenti moltiplicato per 365
fatturato per presenza
fatturato dell'attività ricettiva diviso il numero delle presenze
giornate lavorate per presenza
numero di giornate lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti dell'azienda diviso il numero delle presenze in alternativa, se l'azienda occupa un numero significativo di lavoratori occupati a tempo parziale, basare l'indicatore sulle ore lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti anziché sulle giornate
fatturato per altre attività
se l'azienda ha una componente importante di ricavi derivanti da attività diverse da quella ricettiva, possono essere adottati anche indicatori quali il fatturato per coperto, il fatturato per prestazioni accessorie, etc.
tasso di disintermediazione
valore del fatturato generato da prenotazioni dirette sul totale del fatturato
in alternativa: numero delle presenze generate da prenotazioni effettuate direttamente sul totale del numero delle presenze
permanenza media
numero delle presenze diviso il numero degli arrivi
tasso di fidelizzazione
numero degli arrivi dei clienti abituali diviso il numero totale degli arrivi
Reputation
punteggio ottenuto su uno o più portali, a condizione che si possa garantire che si tratta di giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato
(
37) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo e che la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, potrà individuare ulteriori indicatori, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 2016 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni.(8) Salvo diverse intese locali o aziendali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli ___ e ____
209, 206 e 293del presente Contratto (articoli 209 e 260 del CCNL Turismo 4 MARZO 2010), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti al premio di risultato.
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
aziende alberghiere
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
pubblici esercizi e stabilimenti balneari
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale
- prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere)
- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
ristorazione collettiva
- fatturato
- ore lavorate
- dipendenti
imprese viaggi e turismo
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
- vendita biglietteria ferroviaria
- dipendenti (INPS, ISTAT)
(3) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello | euro |
A, B | 279,00 |
1, 2, 3 | 237,00 |
4, 5 | 210,00 |
6S, 6, 7 | 168,00 |
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1º ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato successivamente al 1º gennaio 2010.
(9) L'accordo integrativo di cui al comma 3 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:
livello | euro |
A, B | 166,00 |
1, 2, 3 | 141,00 |
4, 5 | 125,00 |
6S, 6, 7 | 100,00 |
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(12) In occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Ipotesi di accordo 18/07/2018 (Decorrenza 01/01/2018)
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1. Le Parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l'1-7-1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto all'Art. precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
Importi in Euro
A, B
296,00
1, 2, 3
251,00
4, 5
222,00
6s, 6, 7
178,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
6. Per il lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al ____ Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1-7-1993.
8. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
9. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31-10-2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
Importi in Euro
A, B
186,00
1, 2, 3
158,00
4, 5
140,00
6s, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente Art..
11. In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali esterni, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1. Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l'1-7-1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto all'Art. precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
Importi
A, B
296.00
1, 2, 3
251,00
4, 5
222,00
6S, 6, 7
178,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
6. Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarei calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente all'1-1-2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1-7-1993.
9. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio dj riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
10. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31-10-2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
Importi
A, B.:
186,00
1,2,3:
158,00
4,5:
140,00
6S,6,7:
112,00
11. In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad aventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1. Le Parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo l'1-7-1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2. Per la pratica attuazione di quanto previsto all'Art. precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello
Importi
A, B
296,00
1, 2, 3
251,00
4, 5
222,00
6s, 6, 7
178,00
3. L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4. Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
6. Per il lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
7. Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al ____ Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell'1-7-1993.
8. L'accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
9. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31-10-2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello
Importi
A, B
186,00
1, 2, 3
158,00
4, 5
140,00
6s, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente Art..
11. In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali esterni, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.
Accordo integrativo 15/11/2018
SEZIONE Aziende Alberghiere e complessi turistico-ricettivi all'aria aperta e turismo
Art. 13
All'art. 13 al comma (10) le parole entro il "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2019" e le parole "del mese di novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "del mese di maggio 2019".
SEZIONE Imprese di viaggio e turismo
Art. 13
All'art. 13 al comma (10) le parole entro il "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2019" e le parole "del mese di novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "del mese di maggio 2019".
Ipotesi di accordo di 22/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'Articolo 13 del CCNL Turismo 4 marzo 2010 e successiva modificazione di cui all'Accordo di rinnovo del 18 luglio 2018 è sostituito dal seguente:
Articolo 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello
Euro
A, B
296,00
1,2,3
251,00
4,5
222,00
6S, 6, 7
178,00
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti e che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, che venga riconosciuto successivamente al 1º luglio 2024. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1º luglio 1993.
(9) In presenza di difficoltà economico produttive, quali ad esempio quelle che possono comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque caratterizzate da risultati significativamente negativi o che si discostano negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, il datore di lavoro comunicherà alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle competenti organizzazioni territoriali, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale del Turismo, l'impossibilità di procedere all'erogazione del premio, allegando la documentazione utile a comprovare la situazione aziendale. Tale comunicazione, da effettuare in forma scritta, potrà essere inviata anche per il tramite di un'organizzazione aderente ad una delle organizzazioni imprenditoriali stipulanti il presente CCNL. Le organizzazioni sindacali potranno richiedere la convocazione di apposito incontro o della Commissione paritetica territoriale, per l'esame della situazione prospettata.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:
livello
Euro
A, B
186,00
1,2,3
158,00
4,5
140,00
6S, 6, 7
112,00
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) In alternativa alle modalità e alle somme di cui al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.
(12) I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i valori di cui ai commi 10 e 11 al fondo di previdenza complementare Fon.Te.
(13) A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto ai commi 10 e 11.
(14) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l'importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo di vigenza del presente Contratto.
Art. 14 - Materie della contrattazione
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 89;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 108, 116, 340);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 283 e 357);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
0) diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo 115;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
s) premio di risultato di cui all'articolo 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 207);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero di apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto all'art. 21, quarto comma, Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'articolo 95 volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 93;
d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'articolo 61, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'articolo 155;
l) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 296);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 311);
k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 325);
m) determinazione del compenso fisso ai maîtres o capi camerieri (articolo 301);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 298);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 279, 337, 353);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 293);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 345;
s) clausole di uscita (articolo 15);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 209, 248, 252, 277);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 64;
v) retribuzione onnicomprensiva (articolo 16);
w) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli 213, 256, 278, 352);
x) funzionamento Commissioni paritetiche (articoli 243, 273, 401);
y) costituzione dei Centri di servizio di cui all'articolo 22.
z) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l'attivazione degli istituti di cui all'articolo 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla Legge e dalla contrattazione.
(4) Per le aziende d