S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 25.06.2013 si rinvia ai seguenti CCNL:
- CCNL "Pubblici esercizi e Ristorazione collettiva - Confcommercio" del 08.02.2018 e s.m.i. per i Pubblici Esercizi, Pubblici esercizi minori, Alberghi diurni, Stabilimenti Balneari, Stabilimenti Balneari minori".
- CCNL "Imprese di viaggi e turismo - Confcommercio" del 24.07.2019 e s.m.i. per i Agenzie di viaggi e Agenzie di viaggi minori.
Testo Consolidato CCNL del 20/02/2010
TURISMO - CONFCOMMERCIO
Testo consolidato del CCNL 20/02/2010
Lavoratori dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 20/02/2010 come modificato da:
- Accordo 07/04/2011
- Accordo 22/12/2011
- Accordo 21/11/2012
- Accordo Apprendistato 17/04/2012 (Decorrenza 26/04/2012)
- Accordo 25/06/2013
- Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
- Accordo 16/06/2014
- Accordo di rinnovo 30/11/2016
- Accordo integrativo 09/02/2017
- Accordo Apprendistato 01/08/2017
- Accordo integrativo 31/10/2018
- Avviso comune 28/02/2020 (in materia di COVID-19)
- Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
- Accordo 09/07/2020
- Accordo 25/02/2021
- Accordo 04/08/2021
- Ipotesi di accordo 05/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 20 febbraio 2010,
Tra:
- la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI, rappresentata dal proprio presidente, con la partecipazione della Commissione Sindacale composta dal Presidente del Comitato Nazionale Attività Termali, dal Presidente dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, dal Presidente di Federalberghi Associazioni Isole Minori, dal Presidente del Comitato Nazionale Consorzi Alberghieri, dal Presidente dell'Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, dal Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, dal Presidente del Comitato Nazionale Attività Stagionali, dal Presidente di Unihotel Franchising, dal Presidente del Sindacato Italiano Grandi Alberghi, dal Presidente del Comitato Nazionale Mezzogiorno, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Approdi e Porti e Turistici, dal Presidente della Federazione Italiana Residence, assistita dal Direttore Generale, dal Vicedirettore, dal Capo Servizio Sindacale;
- la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE, rappresentata dal proprio presidente e con la partecipazione della Commissione Sindacale assistita dal Direttore Generale e dal Direttore Servizio Sindacale;
- la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET, rappresentata dal proprio Presidente, dai Vice Presidente, a mezzo della Commissione Sindacale presieduta dal Presidente d'onore, con l'assistenza del Segretario Generale;
- la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA-FEDERCAMPING, rappresentata dal proprio Presidente e dai Vice Presidenti, a mezzo della Commissione Sindacale, con l'assistenza del Segretario Generale;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO;
- la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità - FEDERRETI, rappresentata dal Direttore;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dal Responsabile Nazionale del Settore Segretario Nazionale, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del C.D. e dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale e del Responsabile Dipartimento terziario e reti;
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dell'Ufficio Sindacale, dal Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale;
- la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, rappresentata dal Segretario Generale, dal Presidente, dai Segretari Nazionali;
visti gli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali, il CCNL Turismo 19 luglio 2003, l'accordo 13 maggio 2008, l'accordo 12 giugno 2008 e l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'articolo 1, composto da 15 titoli, 422 articoli e 19 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Verbale di stipula
Il 22 dicembre 2011 a Roma
la Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo - FEDERALBERGHI
la Federazione italiana pubblici esercizi - FIPE
la Federazione italiana delle Associazioni delle imprese di viaggi e turismo - FIAVET
la Federazione delle Associazioni italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta - FAITA
con la partecipazione della Confederazione generale italiana del commercio, turismo e servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio imprese per l'Italia
la Federazione sindacale vettori e servizi per la mobilità - FEDERRETI
e
la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi - FILCAMS-CGIL
la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - FISASCAT-CISL
la Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi - UILTUCS
Verbale di stipula
Il giorno 21 del mese di novembre 2012, in Roma
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - FIPE;
la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo - FIAVET;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS-CGIL;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS - UIL;
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Verbale di stipula
Il 18 gennaio 2014,
tra:
- la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI;
- la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA;con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - Confcommercio Imprese per l'Italia;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL);
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL, con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS;
si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Il giorno 16 del mese di giugno 2014,
tra
FEDERALBERGHI
FAITA
con la partecipazione di CONFCOMMERCIO
E
FILCAMS CGIL
F ISASCAT CISL
UILTuCS
Premesso che
- l'apprendistato è un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro nel settore turismo ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico;
- il settore turistico è caratrerizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di clientela, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, connessa allo svolgimento dì iniziative promozionali o commerciali, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;
in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche in seno ad aziende ad apertura annuale;
il CCNL Turismo e la contrattazione integrativa, avvalendosi della propria autonomia contrattuale, hanno definito un articolato insieme di soluzioni per adattare alle caratteristiche ed alle esigenze del settore la disciplina del contratto di apprendistato e dei contratti a tempo determinato;
- le parti in epigrafe, all'atto della stipula del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, si sono impegnate ad incontrarsi in caso di modifiche delle norme che disciplinano il mercato del lavoro, per apportare i conseguenti adattamenti alle norme contrattuali,
- il decreto Legge 20 marzo 2014, n 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione, convertito - con modificazioni - dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, ha modificato la disciplina dei contratti di apprendistato e dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
le parti hanno stabilito quanto segue.
Verbale di stipula
Il giorno 30 del mese di novembre 2016,
Federalberghi
Faita
con la partecipazione di Confcommercioe
Filcams CgilFisascat Cisl
Uiltucs
premesso che, ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, «Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto».
hanno convenuto di modificare come segue il contenuto dell'accordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 18 gennaio 2014.
[___]
Le parti concordano di proseguire il confronto con l'obiettivo di:
individuare, entro il 31 gennaio 2017, una modalità concordata di recupero delle ulteriori differenze economiche e normative derivanti dall'applicazione della dichiarazione richiamata in premessa;
completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.Accordo integrativo 09/02/2017
Verbale di stipula
Il giorno 9 del mese febbraio 2017,
Federalberghi
Faita
con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia
e
Filcams Cgil
Fisascat Cisl
Uiltucspremesso che, ai sensi del CCNL Turismo 18 gennaio 2014, «Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto»,
visti i contenuti dell'accordo stipulato il 30 novembre 2016,
hanno convenuto di apportare al CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall'accordo di rinnovo 18 gennaio 2014 e dall'accordo 16 giugno 2014, le seguenti integrazioni.
[___]
e) Le parti concordano che l'effettiva realizzazione degli equilibri previsti dalla clausola richiamata in premessa costituirà oggetto di valutazione negoziale ai fini del rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.
f) Le parti concordano di completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.
Accordo Apprendistato 01/08/2017
Verbale di stipula
Il giorno 1 agosto 2017 in Roma
tra
Federalberghi
Faita - Federcamping
con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia
e
Filcams Cgil
Fisascat Cisl
Uiltucs
Accordo integrativo 31/10/2018
Verbale di stipula
Il Giorno 31 del mese di ottobre 2018
FEDERALDERGHI,
FAITA
e
FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL,
UILTuCS
nell'ambito della stesura del testo unico contrattuale hanno concordato il seguente testo del Capo III (Lavoro a tempo determinato e aziende di stagione) del Titolo IV (Mercato del lavoro) del CCNL Turismo.
Verbale di stipula
Il giorno 28 del mese di febbraio 2020,
Federalberghi, Faita, Fipe, Fiavet, con la partecipazione di Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs
Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
Verbale di stipula
Addì 9 giugno 2020, in modalità videoconferenza, si sono incontrati:
FIPE rappresentata dal Presidente
FEDERALBERGHI rappresentata dal Presidente
FIAVET rappresentata dalla Presidente
FAITA rappresentata dal Presidente
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia
FILCAMS CGIL rappresentata dalla Segretaria Generale
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale
UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale
Il giorno 9 luglio 2020, in Roma, si sono incontrati:
FEDERALBERGHI
FAITA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
Verbale di stipula
Addi 25 febbraio 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
riuniti in videoconferenza,
Verbale di stipula
Il giorno 4 agosto 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia
e
Filcams CGIL,
Fisascat CISL,
Uiltucs
riuniti in videoconferenza
[___]
Ipotesi di accordo 05/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
Il giorno 5 del mese di luglio 2024, tra
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI, rappresentata dal Presidente, con la partecipazione della Commissione Sindacale, presieduta dal Vicepresidente vicario, composta da Presidente del Sindacato Italiano delle Località e delle Imprese Termali e del benessere - FEDERALBERGHI TERME, Presidente del Sindacato Italiano delle Attività Ricettive Extralberghiere - FEDERALBERGHI EXTRA, Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori - CNGA, Presidente dell'Unione delle Associazioni Albergatori delle Isole Minori - FEDERALBERGHI ISOLE MINORI, Presidente dell'Unione Italiana Hotel Franchising - UNIHOTEL FRANCHISING FEDERALBERGHI, Presidente dell'Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici - ASSONAT;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta - FAITA-FEDERCAMPING, rappresentata dal Presidente con la partecipazione del direttore generale e del delegato per i rapporti sindacali;
con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Centrale politiche del Lavoro e Welfare e dal Responsabile settore lavoro e contrattazione;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, rappresentata dal Segretario Generale e dalla Segretaria con la partecipazione delle delegazioni territoriali;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT CISL, rappresentata dal Segretario Generale e dalla delegazione, con la partecipazione delle delegazioni regionali e territoriali;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, rappresentata dal Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto, Segretaria Nazionale con la partecipazione delle delegazioni regionali e territoriali;
si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti aziende del settore Turismo.
[___]
STESURA DEL CCNL
Le parti si incontreranno entro il 30 settembre 2024 per procedere alla stesura del nuovo testo unico del CCNL, che includerà il presente accordo e i CCNL Turismo 20 febbraio 2010, e CCNL Turismo 18 gennaio 2014 e successive modifiche e integrazioni.
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di "governance" al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione dell'indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/o privati.
Aziende ricettive - alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva - appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentare, dell'agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della "guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa", la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l'emanazione periodica, ai sensi della Legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
- nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l'adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d'imprese e/o cooperative, l'individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l'effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva - ritardati pagamenti
Le parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
convengono sull'obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla Legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all'aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata dai principali Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (7%), la Spagna (8%) e la Grecia (6,5%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l'aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota iva applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l'applicazione dell'iva all'attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Visti:
- l'art. 2 del decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126;
- l'art. 5 del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- l'art. 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;
- l'art. 53, comma 1, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del 20 febbraio 2010;
Premesso che:
- nel settore del turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali ad esempio il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- la contrattazione integrativa territoriale si svolge tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL turismo;
Convengono che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello aziendali o territoriali, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ad imprese e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Accordo tipo
Il ___ ___ ____, ___ ___ ____ 2011 a ___ ___ ____ ___ ___ ____
___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ (*)
e
FILCAMS-CGIL __________
FISASCAT-CISL __________
UILTUCS-UIL __________
Premesso che:
- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA e FIAVET con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno sottoscritto un accordo-quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011;
Convengono che:
- per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo-quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.
I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.
(*) Indicare "l'Associazione o le Associazioni ___ ___ ____ ___ ___ ____, aderente/i a FEDERALBERGHI/FIPE/FIAVET/FAITA"; in caso di accordo aziendale, indicare il nome dell'azienda, specificando "con l'assistenza dell'Associazione ___ ___ ____ ___ ___ ____".
Visti
- l'articolo 2 del decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126;
- l'articolo 5 del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- l'articolo 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;
- l'articolo 53, comma 1, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- l'articolo 26, Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- l'articolo 22, comma 6, Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo del 20 febbraio 2010;
Premesso che
- nel settore del turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali ad esempio il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;
- l'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- l'articolo 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello entro il limite di spesa di 650 milioni di euro;
- il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall'art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti delle risorse stanziate con la Legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione;
- la contrattazione integrativa territoriale si svolge tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL turismo;
Convengono
che l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello aziendali o territoriali, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ad imprese e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Accordo tipo
Il ___ ___ ____, ___ ___ ____ 2011 a ___ ___ ____ ___ ___ ____
___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____
e
FILCAMS-CGIL __________
FISASCAT-CISL __________
UILTUCS-UIL __________
Premesso che
- con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
- l'articolo 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
- FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA e FIAVET con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno sottoscritto un accordo-quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;
Convengono che
- per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.
I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo-quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfetaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL turismo, il lavoro supplementare, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.
I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.
Premesso che
le parti considerano la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;
nel settore del Turismo gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa hanno dimostrato, nel corso degli anni, di essere connessi all'applicazione degli istituti di flessibilità e delle relative maggiorazioni o compensazioni derivanti da regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, prestazioni straordinarie, maggiorazioni per lavoro stagionale così come richiamate dal CCNL Turismo, quota parte de compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal CCNL Turismo e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro, come indicato nella succitata circolare n. 15 del 3 aprile 2013;
il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 ha dato attuazione all'art. 1 comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
le parti presa visione delle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 ritengono necessario favorire la definizione di accordi di secondo livello che incentivino l'attuazione degli istituti che, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;
convengono che
1. per l'attuazione delle normative ricordate in Premessa, le imprese aderenti alle organizzazioni territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente accordo, prive di rappresentanza sindacale, che intendono definire sulla base di specifiche esigenze aziendali accordi di secondo livello che trovino applicazione a tutti i dipendenti dell'impresa potranno stipularli con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, con l'assistenza delle suddette organizzazioni imprenditoriali territoriali di categoria;
2. l'accordo quadro territoriale allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti degli strumenti di flessibilità come definiti e concordati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese realizzate a livello aziendale, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai datori di lavoro e lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Accordo tipo
luogo e data,
Federalberghi _____________ (*)
Fipe ___________________________ (*)
Faita __________________________ (*)
Fiavet _________________________ (*)
con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l'Italia _____________ (*)
(*) specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza, elencando unicamente le organizzazioni effettivamente firmatarie
e
Filcams-Cgil ________________ (*)
Fisascat - Cisl _____________ (*)
Uiltucs-Uil ____________________ (*)
(*) specificare per ciascuna sigla il territorio di competenza
Premesso che
il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;
Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil hanno sottoscritto il 25 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL Turismo analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell'Accordo quadro del 25 giugno 2013, di cui al comma precedente;
è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
si conviene quanto segue
fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dal CCNL Turismo, per l'anno 2013, le aziende aderenti alle organizzazioni territoriali imprenditoriali di categoria stipulanti il presente accordo, applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2013 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative richiamate in premessa collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti ed alle condizioni previste dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n. 15/2013 e dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.
Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria ai sensi del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende alla stesse aderenti. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda
Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Premessa al CCNL Turismo
L'economia turistica italiana offre un contributo decisivo alla produzione della ricchezza nazionale, allo sviluppo dell'occupazione, all'attivo della bilancia valutaria:
- il valore aggiunto prodotto dalle attività connesse al turismo è pari a circa 83 miliardi di euro, ovvero il 6% del totale dell'economia;
- i consumi turistici interni ammontano a 114 miliardi di euro, buona parte dei quali (circa 30 miliardi di euro) è determinato dalle spese effettuate in Italia dai turisti stranieri;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno 375 milioni di pernottamenti;
- il settore offre lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui circa 1 milione di lavoratori dipendenti.
Il settore turismo, nonostante il difficile momento che il mercato interno sta attraversando, costituisce dunque uno dei pilastri portanti dell'economia italiana.
In presenza di adeguate politiche, la rilevanza del settore, la sua dimensione economica, il numero degli occupati, diretti ed indiretti, potrebbe aumentare sensibilmente.
Nel mondo, ogni anno più di un miliardo di persone viaggia al di fuori dei propri confini nazionali e si prevede che il loro numero raddoppierà entro i prossimi venti anni.
L'Italia può candidarsi ad attrarre quote rilevanti di questo enorme mercato potenziale solo in presenza di adeguate condizioni di competitività, che in riguardano tanto il sistema Paese quanto il sistema delle imprese.
Le organizzazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a fronte della situazione di incertezza che grava sul settore stesso, animate da senso di responsabilità, hanno stipulato il presente accordo con l'obiettivo di concorrere alla realizzazione di strumenti utili ad affrontare e superare la difficile congiuntura in atto.
Le parti ribadiscono inoltre la volontà di promuovere iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l'adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti ritengono che il CCNL Turismo costituisca un riferimento essenziale per i lavoratori del settore, che dal contratto collettivo nazionale traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale. Nel contempo, le parti ritengono che il CCNL debba fungere da parametro di riferimento per la regolazione dei rapporti di lavoro in tutte le imprese che operano nel settore, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale e fenomeni di dumping sociale.
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del sistema contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Riqualificazione dell'offerta
L'evoluzione dell'offerta turistica ha registrato, negli ultimi venti anni, un costante miglioramento.
Gli sforzi che le imprese hanno compiuto per migliorare gli standard qualitativi trovano riscontro oggettivo anche nel numero crescente di turisti stranieri che visitano l'Italia, con oltre 110 milioni di presenze ogni anno, e nell'apprezzamento rilevato da osservatori indipendenti.
La soddisfazione per i risultati ottenuti non può tuttavia farci sedere sugli allori. Sul mercato pullulano competitor agguerriti, spesso favoriti da una struttura dei costi notevolmente più snella.
Le imprese italiane possono vincere questa sfida solo puntando sulla qualità ed hanno pertanto necessità di condizioni di sistema che agevolino e sostengano continui investimenti.
Per incentivare tali investimenti, in uno scenario di risorse limitate, le parti propongono che vengano adottati meccanismi analoghi a quelli già utilizzati con successo in relazione alla ristrutturazione delle civili abitazioni, consentendo alle imprese di recuperare su base pluriennale, mediante credito di imposta, una parte dell'investimento effettuato.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all'impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro - la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l'erogazione delle forme di sostegno al reddito resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l'adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l'articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l'articolo 10 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l'istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l'obiettivo di facilitare l'accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l'occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono:
- che nel bilancio dello Stato vengano allocate stabilmente le risorse necessarie per il funzionamento dell'istituto dei buoni vacanza;
- che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
Servizio di alloggio per i lavoratori dipendenti
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Politiche Fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota IVA applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata da Paesi concorrenti appartenenti all'Unione Europea;
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno stabilito una riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota IVA applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota IVA da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'IVA relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l'aliquota IVA applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all'aliquota IVA applicata ai clienti alloggiati.
Contrasto all'abusivismo
L'autorizzazione ad accogliere turisti in contesti atipici (case private, aziende agricole, famiglie di pescatori, etc.) è solitamente motivata con l'esigenza integrare il reddito di soggetti economicamente deboli, che dovrebbero poter svolgere le relative attività in via occasionale e comunque accessoria rispetto all'attività principale.
Il fenomeno è proliferato in modo indiscriminato, allontanandosi dall'originario principio ispiratore e dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale, che danneggiano tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza.
Le parti chiedono che tali attività siano soggette ad un efficace sistema di controlli e che la relativa disciplina sia modificata al fine di assicurare che tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato siano tenuti al rispetto delle medesime regole.
Le parti rinnovano la censura di ogni forma di attività imprenditoriale svolta senza il rispetto delle norme di Legge ed a tal fine si impegnano a costituire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL delle "Commissioni bilaterali Anti abusivismo" presso gli Enti Bilaterali Territoriali, coordinate dall'Ente Bilaterale Nazionale.
Decontribuzione e detassazione
L'impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all'aumento della quota esente del buono pasto.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) Porti ed approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) Rifugi alpini
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1º luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all'articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo).
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Titolo I - Sfera di applicazione
All'articolo 1, comma 1, punto I, lettera a) del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, dopo la parola "locande" sono inserite le parole ", affittacamere, bed and breakfast;"
Ipotesi di accordo 05/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sottoindicate ed il relativo personale dipendente:
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotel
smeublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self Services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altraattrezzaturaattività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinoli,
taverne, locali notturni,caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto IIIe altri pubblici esercizi annessiagli alberghi e pensionialle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici;
d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
df) colonie climatiche e attività similari;
eg) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;h) attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
VIIIII) PORTI E APPRODI TURISTICIa) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio
VII- IV) RIFUGI ALPINI
CHIARIMENTO A VERBALE
Nei punti I) e II) si intendono incluse tutte le aziende inquadrate nella divisione 55 della classificazione delle attività economiche (ATECO), anche se non espressamente menzionate.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
CHIARIMENTO A VERBALE
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Chiarimento a verbale
L'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 162 e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Diritti di informazione
(1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa Legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della Legge quadro.
(4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
Ipotesi di accordo 18/01/2014 (Decorrenza 01/05/2013)
Dopo l'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è inserito il seguente:
Art. ___ - Monitoraggio congiunturale
(1) Le parti, in considerazione della difficile situazione in atto, concordano di intensificare il monitoraggio del mercato turistico e del mercato del lavoro turistico e lo scambio di informazioni sull'andamento del settore.
(2) A tal fine stabiliscono che - per tutto il periodo di vigenza del presente accordo - gli incontri previsti al comma 2 dell'articolo 4 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 si svolgeranno con cadenza almeno trimestrale e, comunque, in ogni caso in cui gli stessi vengano richiesti da una delle parti stipulanti il presente accordo.
(3) Le parti inoltre monitoreranno l'andamento del mercato anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Ente bilaterale nazionale del settore Turismo ed utilizzando le fonti disponibili, quali ad esempio:
- fatturato dei servizi turistici
- ricavo medio per camera disponibile
- spese dei viaggiatori stranieri in Italia
- spese dei viaggiatori italiani all'estero
- movimento dei clienti delle strutture ricettive
- viaggi per tipologia ed organizzazione del viaggio
- lavoratori occupati presso le aziende turistiche
- nati-mortalità delle imprese turistiche
- capacità delle strutture ricettive
- investimenti delle imprese
- clima di fiducia delle imprese
- clima di fiducia delle imprese di servizi turistici
- clima di fiducia dei consumatori(4) Qualora l'andamento dei suddetti indicatori evidenzi, anche per gli anni successivi al 2013, il perdurare della congiuntura negativo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione in atto, con l'obiettivo di individuare concordemente gli interventi da intraprendere per fronteggiarla.
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Capo II - Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Fondo Fast, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Ipotesi di accordo 05/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
L'articolo 7 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Pari opportunità
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna di genere, interventi che favoriscano
parità di opportunità uomo donnale pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi,anche attraverso attività di studioe di ricerca finalizzati alla promozione e all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale)a favore delle lavoratricivolte all'effettiva realizzazione della parità di genere.(2) In tale contesto le Parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato da ultimo dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162 e dalla direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio dello parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione istituendo, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda passano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
(
23) In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per
sessogenere, livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;(b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
(c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa,
favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;(d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge
n. 53 dell'8 marzo 2000, n. 53 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105;e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione
"mobbing"nel sistema delle relazioni di lavoro;g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a violenza e molestie
sessuali;h) raccogliere e
danalizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, n. 53 e diffondendo le buone pratiche;i) individuare e monitorare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006, al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
(
34) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.(
45) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.(
56) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 settembre 2024 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Fondo FAST, QuAS, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente bilaterale nazionale del settore turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione dell posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Art. 8 - Utilizzo degli impianti
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione
Art. 9 - Politiche attive del lavoro
(1) Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 136;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
(3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(5) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
Avviso comune 28/02/2020 (in materia di COVID-19)
premesso che
- nel settore del turismo operano oltre 300.000 imprese, che offrono lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui oltre 1 milione di lavoratori dipendenti;
- Il valore aggiunto delle attività turistiche è pari a circa 90 miliardi di euro;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno più di 430 milioni di pernottamenti;
- la spesa annua dei turisti stranieri in Italia ammonta a oltre 48 miliardi di euro;
preso atto
dei provvedimenti di Legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza conseguente al diffondersi dell'epidemia Covid-19;
ribadiscono
la necessità di implementare tali interventi di carattere conservativo dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche, in un'area territoriale che è ben più vasta della cosiddetta "zona rossa";
si impegnano
- a fornire alle aziende ed ai lavoratori del settore turismo, anche per il tramite della rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio, ogni assistenza utile per stipulare accordi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e alle forme di sostegno al reddito contrattualmente previste;
- ad adottare, per il tramite della rete degli enti bilaterali del settore turismo, nazionale e territoriali, nei limiti delle risorse disponibili, interventi in favore dei lavoratori;
richiedono
- che le disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia riguardino, per il settore turismo, tutto il territorio nazionale e non solo le aree interessate dalle ordinanze;
- che vengano assicurate adeguate risorse per il funzionamento degli ammortizzatori sociali e che le disposizioni che regolano l'accesso al fondo integrazione salariale e alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga, vengano modificate con urgenza, al fine di consentire, anche in deroga alle normali modalità, l'erogazione delle prestazioni:
a) individuando una causale specifica riconducibile allo stato di crisi per effetto del fenomeno Covid-19, per tutte le forme di integrazione salariale;
b) senza applicare limiti relativi alle dimensioni e all'inquadramento contributivo dell'azienda, all'anzianità lavorativa del lavoratore ed alla tipologia del rapporto di lavoro;
c) includendo esplicitamente anche i lavoratori stagionali, così come individuati dalla Legge e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
d) ricorrendo a procedure autorizzative veloci e snelle avendo in questo momento il carattere della priorità assoluta e consentendo all'Istituto previdenziale il pagamento diretto delle prestazioni viste le difficoltà finanziare in cui si trovano le imprese in crisi;
e) sino al completo superamento della situazione in atto;
- che, per il settore del turismo, vengano esplicitamente annoverate tra le cause che giustificano l'accesso al fondo integrazione salariale le significative riduzioni di attività che si verifichino a causa di epidemie, calamità naturali, condizioni metereologiche avverse, situazioni di difficoltà dell'impresa committente, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato;
- che le disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia comprendano anche i seguenti interventi:
a) la sospensione temporanea dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte dirette ed indirette e di altri tributi e imposte locali, inclusa l'imposta di soggiorno, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché per gli adempimenti connessi ai suddetti versamenti;
b) la sospensione temporanea dei termini per gli adempimenti, inclusi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
c) la concessione di indennizzi o contributi per le imprese e i lavoratori autonomi del turismo che abbiano subito una significativa riduzione di attività;
d) l'individuazione di risorse aggiuntive da destinare ad una campagna straordinaria di promozione dell'offerta turistica, ricettiva e culturale italiana.
Capo III - Secondo livello di contrattazione
Art. 10 - Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1º gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Ipotesi di accordo 05/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Gli articoli 11 e 12 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificati dall'accordo di rinnovo 18 gennaio 2014, sono sostituiti dal seguente:
Art. 11 - Premio di risultato e relativi indicatori
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, efficienza e innovazione.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto
dall'articolo 1, comma 67 della Legge n. 247 del 2007 e dall'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto Legge n. 93 del 2008 e successive modificazionidall'articolo. 1, commi 182 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.(6) Le parti, nel richiamare la disciplina dettata con l'accordo nazionale del 5 ottobre 2016, concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i seguenti indicatori:
indicatore
modalità di calcolo
tasso di occupazione dei posti letto
numero delle presenze diviso il numero dei posti letto esistenti moltiplicato per 365
tasso di occupazione delle camere
numero delle camere occupate diviso il numero delle camere esistenti moltiplicato per 365
fatturato per presenza
fatturato dell'attività ricettiva diviso il numero delle presenze
giornate lavorate per presenza
numero di giornate lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti dell'azienda diviso il numero delle presenze in alternativa, se l'azienda occupa un numero significativo di lavoratori occupati a tempo parziale, basare l'indicatore sulle ore lavorate dal complesso dei lavoratori dipendenti anziché sulle giornate
fatturato per altre attività
se l'azienda ha una componente importante di ricavi derivanti da attività diverse da quella ricettiva, possono essere adottati anche indicatori quali il fatturato per coperto, il fatturato per prestazioni accessorie, etc.
tasso di disintermediazione
valore del fatturato generato da prenotazioni dirette sul totale del fatturato
in alternativa: numero delle presenze generate da prenotazioni effettuate direttamente sul totale del numero delle presenze
permanenza media
numero delle presenze diviso il numero degli arrivi
tasso di fidelizzazione
numero degli arrivi dei clienti abituali diviso il numero totale degli arrivi
reputation
punteggio ottenuto su uno o più portali, a condizione che si possa garantire che si tratta di giudizi espressi da clienti che hanno effettivamente soggiornato
(
37) Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo e che la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, potrà individuare ulteriori indicatori, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 marzo 2016 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni.(8) Salvo diverse intese locali o aziendali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli___ e____
209, 260 e 293del presente Contratto (articoli 209 e 260 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
Aziende alberghiere
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
Complessi turistico ricettivi dell'aria aperta
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornat