S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 21/04/2015
TURISMO - Aziende Maggiori (Cisal / Cnai Ucict)
Testo consolidato del CCNL 21/04/2015
per i dipendenti dalle aziende esercenti attività turistiche e pubblici esercizi (oltre 14 dipendenti)
Decorrenza: 01/05/2015
Scadenza: 30/04/2018
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2015 il giorno 21 del mese di aprile in Chieti presso la sede del CNAI
tra
1. CNAI - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori
2. UCICT Unione cristiana italiana commercio e turismo
e
1. FISMIC-CONFSAL
2. FILCOM-FISMIC Federazione italiana lavoratori del commercio
si è rinnovato
il CCNL, scaduto il 31 maggio 213, delle aziende esercenti attività nel settore "TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI con più di 14 dipendenti" con validità 01 maggio 2015 - 30 aprile 2018.
Esso si compone di:
1. Indice
2. Premessa
3. Titoli LXII
4. Articoli n. 175
5. Allegati n. 4
Le parti rilevano che le aziende del turismo e dei pubblici esercizi aventi alle proprie dipendenze un massimo di 14 dipendenti rappresentano una diffusa presenza di attività di piccola dimensione. Nel nostro Paese, le piccole aziende turistiche e della somministrazione costituiscono una realtà numerica significativa, anche in termini di occupazione; tuttavia, la profonda crisi che il sistema socio-economico sta vivendo e le inadeguate azioni politiche, non consentono lo sviluppo di questa categoria di aziende.
Non è facile, quando la crisi economica raggiunge i livelli attuali e porta i datori di lavoro a tagliare le spese, parlare di progetti, eppure è proprio nei momenti difficili che si progetta il futuro e si gettano le basi per quelle modifiche sia strutturali che organizzative senza le quali l'Italia rischia, piuttosto che il difficile prolungarsi di un periodo di crisi, l'inizio di un vero e proprio catastrofico declino.
L'Italia è quarta al mondo per numero di camere d'albergo e attività di somministrazione e ristorazione, tuttavia non riesce a sostenere la concorrenza con i competitors internazionali per l'eccessiva burocrazia e soprattutto per gli elevati costi del lavoro.
Nonostante ciò le risorse addette in questi settori non manifestano segnali di soddisfazione per il ruolo rivestito e il trattamento economico relativo.
Le Organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori nel lavorare a questa negoziazione hanno inteso intervenire attraverso lo strumento del contratto collettivo nazionale a regolare in via principale le dinamiche del lavoro.
Le parti, ricalcando i principi del CNAI, la cui innovazione fin dal 1991 è stata espressione anche di un sistema contrattuale sempre attuale e attento ai mutamenti del mercato del lavoro, intendono perseguire condizioni di competitività per le aziende commerciali in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori anche grazie alla flessibilità, alla defiscalizzazione ed alla promozione di servizi.
Le aziende del settore commercio associate al gruppo organizzativo CNAI, partecipando alla negoziazione e alla formazione della disciplina contrattuale collettiva hanno valorizzato direttamente la loro azione sindacale e dato risalto al ruolo del CNAI in qualità di portatore di interessi dei propri associati.
Le parti, nel confermare la validità e l'efficacia del precedente modello di assetti contrattuali su due livelli adottato, avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori Paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del Paese.
Il contratto collettivo nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale, capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e di regole necessarie. Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, rappresenta un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità ed in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.
Le parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà per dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo.
Le parti ribadiscono l'importanza, soprattutto in tali momenti, delle misure di welfare e di supporto alle imprese e ai lavoratori e di conseguenza sottolineano il ruolo cardine affidato dalla contrattazione agli Enti bilaterali. Gli Enti "ENMOA - Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome", "FONASI - Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa", "ENBOA - Ente nazionale bilaterale delle Organizzazioni autonome", e "ERBOA - Enti regionali delle Organizzazioni autonome" costituiscono i fulcri regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL
Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le Organizzazioni stipulanti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Infine, l'impegno delle parti stipulanti nei confronti del Governo è rivolto ad un nuovo assetto di regole sul rapporto di lavoro, più moderno e meno influenzato dalla mano del legislatore, con maggiore autonomia e responsabilità alle parti sociali anche sulla base del mutato contesto delle relazioni sindacali. Considerato il cambiamento dello scenario sindacale e del lavoro, le parti intendono rafforzare le azioni per attivare nuovi sistemi contrattuali e meccanismi procedurali al fine di favorire l'occupazione, la competitività e lo sviluppo.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e di prestazione d'opera, nelle diverse tipologie previste dalle norme di leggi vigenti, posti in essere in tutte le aziende nel settore del turismo e pubblici servizi, che hanno alle proprie dipendenze fino 14 (quattordici) dipendenti, nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore ed al relativo personale dipendente.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL scaduto il 31 maggio 2013 e successive modifiche.
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali ed i relativi Enti bilaterali, quali: gli Enti bilaterali nazionali e regionali "ENBOA ed ERBOA", l'Ente formazione interprofessionale "FORMOA", l'Assistenza sanitaria integrativa "FONASI" e la Previdenza complementare, in particolare l'Ente bilaterale "ENMOA" (Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome) di cui agli artt. 164, 165, 166, 167, 168, 169 e 170 del presente CCNL
Le quote ed i contributi versati all'ENMOA sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.
Per espresso accordo tra le parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dalle aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Le parti convengono che l'applicazione integrale del presente CCNL, degli accordi interconfederali nonché dei contratti integrativi di secondo livello rientri tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali.
Le aziende possono scendere sotto il limite di 15 (quindici) dipendenti assunti per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
Sono esclusi dal computo del limite numerico, i contratti di apprendistato, a distanza (telelavoro), e di somministrazione.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo Statuto dei lavoratori, e successive modificazioni ed integrazioni.
A titolo indicativo le aziende a cui si applica il presente CCNL sono:
1) Aziende alberghiere
a) Alberghi:
- hotels meublés;
- alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani;
- pensioni e locande;
- ristoranti, self service, tavole calde, caffè e bar annessi;
- servizio di mensa per il personale dipendente;
- collegi;
- convitti e residenze universitarie;
- ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) Taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi o pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente a quest'ultimi affinché sia parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore.
c) Ostelli, residence, villaggi turistici.
d) Colonie climatiche ed attività similari.
e) Centri benessere integrati in aziende alberghiere.
2) Complessi turistici-ricettivi dell'aria aperta
a) Campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
3) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie rosticcerie, friggitorie e similari:
- caffè;
- bar-snack;
- bottiglierie;
- birrerie;
- fiaschetterie;
- latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano e vendono alimenti e bevande contemplate negli artt. 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i.;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie;
- cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria;
- reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari, sale da gioco e similari;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade:
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione); aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
- servizi di ristorazione sui treni;
- ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
e) aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre ed impianti sportivi.
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente.
4) Stabilimenti balneari
a) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
5) Alberghi diurni
6) Imprese di viaggio e turismo
a) Imprese di viaggio e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale od indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) tour operator e i network di agenzie di viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, Associazioni del tempo libero, culturali, religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
7) Aziende termali.
8) Porti ed approdi turistici:
a) porti turistici;
b) approdi turistici;
c) punti di ormeggio.
Tutte quelle aziende che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del turismo e/o dei pubblici esercizi.
Dichiarazione congiunta
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.
TITOLO II - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
- data di assunzione e luogo dove il lavoratore è destinato a svolgere la prestazione;
1) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
2) la durata del periodo di prova;
3) la qualifica ed il livello d'inquadramento;
4) il trattamento economico iniziale;
5) il CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale/P.IVA, la posizione INPS del datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
L'azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) carta d'identità od altro documento equipollente;
2) attestazione di formazione nel settore alimentare (ex libretto sanitario);
3) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
8) certificati, diplomi degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati, in particolare dei corsi professionali sulla salute e sicurezza sul lavoro;
9) altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie esigenze.
È ammessa l'autocertificazione per i documenti ove previsto dalle norme di Legge.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore può essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
1) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli 1º e 2º;
2) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli 3º, 4º e 5º a condizione che abbiano già prestato servizio presso aziende del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di azienda od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadro - Quadro Direzione | 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
1º livello | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
2º e 3º livello | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
4º livello | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
5º livello | 25 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
6º Livello | 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966.
TITOLO IV - DECORRENZA - DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º maggio 2015 e scadrà il 30 aprile 2018 e resta valido per tutta la durata della vigenza tanto per la parte economica che per la normativa.
Il CCNL si intenderà rinnovato di pari durata, di anni 3 (tre), se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata (PEC).
In caso di disdetta il presente CCNL avrà efficacia fino alla sua sostituzione.
TITOLO V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale, direttamente ed indirettamente, per qualsiasi finalità e in particolar modo se a scopo di lucro, senza preventiva autorizzazione di ambedue le parti stipulanti.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL
TITOLO VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro associati, dei lavoratori dipendenti e sono impegnative per le parti stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con le altre parti, diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il preventivo consenso espresso congiuntamente dalle parti stipulanti.
TITOLO VII - DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Annualmente, di norma entro il primo semestre, il CNAI-UCICT e la FISMIC-CONFSAL - FILCOM-FISMIC, nazionali, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalle dinamiche di riforma del settore e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2) i processi educativi - formativi derivanti dalle politiche per l'istruzione, con particolare riferimento ai nuovi percorsi universitari;
3) le conseguenze dei processi di cui al punto precedente sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
4) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "stages"/tirocini formativi e all'andamento dell'occupazione femminile.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative:
5) agli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
6) allo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e alla assistenza sanitaria integrativa;
7) alla costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
8) all'esame e all'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (molestie sessuali, mobbing);
9) alla costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
10) alla nomina dei membri/arbitri dei collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL
Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo del settore dei pubblici esercizi e del turismo e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente art. 12.
Nel corso dell'incontro, potranno altresì essere affrontati e definiti i seguenti punti:
1) individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al titolo "Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2) esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondo FORMOA;
3) esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4) esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula del CCNL, dei profili professionali da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;
5) esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni e/o integrazioni;
7) esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di "area", per la partecipazione e/o per la confluenza, nell'Ente bilaterale nazionale ENBOA;
8) la definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "sicurezza sul lavoro";
9) la definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali" così come demandato dal presente CCNL;
10) la definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL
Art. 14 - Livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, considerato la ridotta dimensione operativa delle aziende rientrate nella presente contrattazione, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto articolato inteso al raggiungimento, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
TITOLO VIII - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e/o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli enti bilaterali.
I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili delle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate al datore di lavoro per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 16 - Delegato sindacale aziendale "DSA"
Nelle aziende che occupano da 11 sino a 14 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato sindacale aziendale "DSA", su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Tale rappresentanza sindacale avrà una durata in carica massima di ventiquattro mesi.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 15.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale