S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL del 08/06/2001
TURISMO - Aziende intermedie (Cisal / Cnai Ucict)
Contratto collettivo nazionale di lavoro 08-06-2001
per i dipendenti dalle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività turistiche (da 15 a 50 dipendenti)
Decorrenza: 01-06-2001 - Scadenza: 31-05-2005 - La parte economica scadrà il 31-05-2003
Coordinamento nazionale associazioni imprenditoriali (CNAI)
Unione cristiana commercio e turismo (U.C.I.C.T.)
Movimento cooperative e mutue (MCM-CNAI)
e
Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio (FE.NA.S.A.L.C.)
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
S.A.L.T.A.E.
Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il secondo, di livello regionale, o provinciale, o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e le cooperative del settore del turismo, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, che hanno alle proprie dipendenze da 15 (quindici) a 50 (cinquanta) dipendenti e limitatamente, per i soci lavoratori alle cooperative che prescelgono la formula del lavoro dipendenti. A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
1) Aziende alberghiere
a) Alberghi;
- hotels meublés;
- alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani,
- pensioni e locande;
- ristoranti, self service, tavole calde, caffè e bar annessi;
- servizio di mensa per il personale dipendente;
- ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi o pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli, residence, villaggi turistici;
d) colonie climatiche ed attività similari.
2) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
3) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie rosticcerie, friggitorie e similari;
b) caffè, bar-snack, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. n. 23 del D.M. 8 maggio 1976;
c) locali notturni, sale da ballo e similari, sale da gioco e similari;
d) posti di ristoro sulle autostrade, nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni, ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
e) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre ed impianti sportivi.
4) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
5) Alberghi diurni
6) Imprese di viaggio e turismo
a) imprese di viaggio e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale od indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto od in parte le attività di cui all'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
7) Aziende termali
8) Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del turismo
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle 50 (cinquanta) unità.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai fondi per la formazione professionale, erogati da enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle aziende e delle cooperative all'applicazione del presente CCNL e di Legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
TITOLO II - Livelli di contrattazione: nazionale e regionale o provinciale o aziendale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende ed alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, ne procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per certo) dell'inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Art. 4
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale od aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede regionale o provinciale od aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali od aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale od aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs, n. 626/1994 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale od aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di formazione e lavoro, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale,
f) disciplina di altre materie od istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale od aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo di secondo livello regionale o provinciale od aziendale, ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale od aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Dichiarazione a verbale
Su richiesta della CISAL S.A.L.T.A.E. resta inteso che, per quanto riguarda il settore turistico termale del Bacino termale euganeo della provincia di Padova vengono applicate le normative contrattuali ivi previste, sia per la parte economica che per quella normativa, tra cui il CIT 30 gennaio 1998 e gli integrativi aziendali sottoscritti in data antecedente il 2 agosto 2000 e quelli sottoscritti da CISAL S.A.L.T.A.E.
TITOLO III - Diritti sindacali
Le parti riconoscono che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 8 (otto) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL
I lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio 1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'azienda, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle aziende con più di 15 (quindici) lavoratori dipendenti , designare 1 (uno) rappresentante sindacale.
Ai dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi per le loro funzioni i, nel numero di otto ore mensili.
I dirigenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore effettivamente usufruire. Detto rimborso non rientra nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 3 della Legge n. 402/1996.
I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di 5 (cinque) ore per ciascun dipendente di permessi fino ad un massimo di 20 ore annue nell'ambito aziendale.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
I dirigenti sindacali, per le ore di permesso riceveranno un rimborso pari alle ore effettivamente usufruire. Detto rimborso è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza.
Per i lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge n. 300/1970.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, ne si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL
TITOLO IV - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º giugno 2001 e scadrà il 31 maggio 2005, per la materia di natura economica scadrà il 31 maggio 2003.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà In vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO V - Esclusività di stampa - distribuzione contratti
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL
TITOLO VI - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
TITOLO VII - Mobilità e mercato del lavoro
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle aziende e delle cooperative, degli strumenti idonei di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23 luglio 1991, n. 223 e Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successivi interventi), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VIII - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 6 (sei) livelli, alla quale corrispondono 6 (sei) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Quadro
Appartengono alla categoria Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e strutture anche decentrate e quindi:
a) abbiano poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
b) siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, a responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale aventi responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.
Esemplificazioni:
- responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, coordina e gestisce tutta l'attività relativa al ristorante stesso;
- responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse, coordina l'attività del servizio, sovraintende alla sua gestione;
- responsabile tecnico di area
- responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
- capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione;
- capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
- capo agenzia di categoria A oppure B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo CED;
- analista - programmatore CED;
- vicedirettore;
- super intendente caterig;
- capo servizio catering;
- ispettore amministrativo catena di esercizi;
- medico specialista che esercita nell'ambito della corrispondente branca medica;
- capo ufficio amministrativo;
- capo ufficio personale e paghe;
- altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo:
Esemplificazione:
- ispettore;
- cassiere centrale;
- interprete;
- infermiere diplomato;
- direttore servizio mensa;
- capo laboratorio gelateria e/o pasticceria;
- primo maitre o capo servizio sala;
- ispettore mensa;
- responsabile impianti tecnici;
- capo cuoco P. E. e ristorazione collettiva;
- capo contabile;
- operatore o procuratore doganale catering;
- capo ufficio catering;
- supervisore catering;
- primo barman P.E.;
- capo barista;
- responsabile di settore commerciale o di servizio senza autonomia amministrativa di gestione;
- capo servizio amministrativo;
- responsabile del controllo di più reparti;
- consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione;
- capo di agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
- capo servizio marketing;
- capo di gruppi di lavoratori che operano, anche a turno, in cicli produttivi complessi;
- altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta elencazione.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
Esemplificazione:
- magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione;
- segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
- capo operaio coordinatore;
- segretario ricevimento;
- cuoco unico sotto capo cuoco;
- impiegato di concetto;
- barman unico;
- primo pasticciere;
- capo mensa per i surgelati e/o precotti;
- capo reparto catering;
- assistente o vice o aiuto supervisore catering;
- maitre;
- dietologo;
- sommeliere;
- programmatore CED;
- stenodattilografa in lingue estere;
- traduttore o corrispondente in lingue estere;
- cassiere e/o cambio delle valute;
- impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
- impiegato con buona conoscenza di due lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;
- capo assistenti bagnanti;
- istruttore di ginnastica correttiva;
- lavoratore in possesso di diploma professionale (ostetrica, infermiere professionale, tecnico radiologo, tecnico di laboratorio e di indagini cliniche, terapista della riabilitazione, tecnico di audiometria);
- altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta elencazione.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche:
Esemplificazione:
- cassiere centrale
- barbiere;
- parrucchiere;
- manicure;
- pedicure;
- massaggiatore;
- visagista;
- capo squadra (elettricisti, idraulici, falegnami, dipintori, muratori, ecc.);
- operaio specializzato per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
- infermiere;
- stenodattilografa con funzioni di segreteria,
- cameriere;
- cuoco di cucina non organizzato in partita,
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- cheff di rang di ristorante;
- cameriere di ristorante;
- secondo pasticciere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- addetto ai servizi di prenotazione, e/o turistici, e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche;
- impiegato addetto ai servizi operativi, proiettivi e/o ricettivi con conoscenza di due lingue estere;
- impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia;
- contabile d'ordine;
- stenodattilografa;
- transfertista (addetto all'assistenza agli arrivi e partenza);
- impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati,
- operatore su calcolatori elettronici;
- addetto informazioni alla clientela con adeguata conoscenza di almeno di due lingue estere;
- addetto alla fatturazione;
- addetto alle registrazioni contabili;
- addetto all'igiene e bagnoterapia;
- bagnino - fanghino;
- aiuto analista di laboratorio chimico;
- addetto al gabinetto di ricerche scientifiche,
- magazziniere;
- giardiniere specializzato;
- autista meccanico;
- conduttore di caldaie per le quali è richiesta la patente di I e II grado;
- falegname specializzato
- saldatore elettrico, idraulico, tubista specializzati;
- tappezziere di mobili specializzato;
- portiere di stabilimento con conoscenza adeguata di lingue estere;
- guardarobiere unico;
- altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta elencazione.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni d'ordine richiedenti una normale conoscenza professionale e semplice pratica d'ufficio, i quali svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Esemplificazione:
- magazziniere comune,
- cassiere bar, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria, gelateria, mensa aziendale con funzioni di esanzioni;
- aiuto parrucchiere;
- pulitore lavatore a secco, addetto tintoria;
- centralinista;
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
- controllore di campeggio senza autonomia decisionale;
- sorvegliante di infanzia non diplomato;
- dattilografa;)
- conducente automezzi e natanti;
- aiuto commesso;
- cameriere di bar;
- barista;
- banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
- cuoco, cameriere con preparazione di cibi a menu fisso;
- pizzaiolo;
- addetto ai campi sportivi ed ai giochi;
- addetto alla manutenzione delle aree verdi;
- assistente ai bagnanti;
- operaio qualificato;
- tablotista e marchiere;
- telescriventista;
- cellista surgelati e/o precotti;
- terzo pasticciere;
- dispensiere e cantiniere;
- carrellista di stazione;
- addetto al caricamento ed al prelievo di denaro delle macchinette distributrici di cibi e bevande;
- addetto al controllo merci;
- guardarobiera non consegnataria;
- allestitore catering;
- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
- conducente di automezzi Leggeri (fino a 3.500 kg);
- assistenti bagnanti;
-- addetto vendita biglietti;
- hostess;
- fatturista;
- archivista;
- autista;
- portavalori;
- bagnino - fanghino;
- addetto alla ventilazione polmonare;
- addetto al funzionamento dell'impianto automatico di distribuzione fango;
- assistente di piscina munito di brevetto fin;
- addetto al funzionamento delle condutture;
- addetto all'imbottigliamento che conduce l'impianto di imbottigliamento e di regolazione e messa appunto sulle varie stazioni che lo compongono;
- operaio incaricato della materiale dosatura delle acque e delle soluzioni saline;
- fuochista conduttore di caldaie per le quali è richiesta la patente di terzo grado;
- addetto alla riparazione e manutenzione dei pozzi;
- custode di stabilimento;
- incaricato del funzionamento delle macchine lavatrici di lavanderia;
- addetto al ricamo, all rammendo e sartoria semplice;
- addetto alla stiratura a mano;
- altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta elencazione.
6º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Esemplificazione:
- lustra scarpe;
- bagnino;
- schampista;
- operaio comune e/o generico;
- guardiano notturno e diurno;
- sorvegliante di ingresso;
- accompagnatore su campo;
- commiss di cucina; ristoranti, bar, self-service, tavola calda;
- stiratrice;
- lavandaio;
- addetto ai servizi di spiaggia,
- custode;
- cameriere di villaggi turistici, di camping ecc.;
- personale di pulizia e di fatica;
- fattorino;
- guardarobiera;
- personale addetto a mansioni di semplice attesa;
- addetto alle macchine di lavanderia;
- addetto a mansioni di pulizia nei laboratori di analisi, in gabinetti clinici e simili;
- addetto alle cure inalatorie;
- preparatore del fango;
- addetto alle attività di manovalanza;
- addetto al controllo ingresso stabilimenti;
- addetto ai forni di riscaldamento della biancheria;
- inserviente di cucina, sala e piano;
- altre qualifiche di valore equipollente non comprese nella predetta elencazione.
Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
Classificazione | Qualifiche | |||
Quadro | ||||
Livello 1º | impiegato | |||
Livello 2º | impiegato | |||
Livello 3º | impiegato | operaio specializzato provetto | ||
Livello 4º | impiegato | operaio specializzato | ||
Livello 5º | impiegato | operaio qualificato | ||
Livello 6º | impiegato | operaio comune | ||
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente" s'intende indicativa della categoria, impiegati ed operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate, di impiegati od operai.
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di retribuzione nazionale mensile come sotto elencata:
Classificazione del personale | Minimo tabellare | Contingenza | Paga base nazionale |
Quadro | 1.629.000 | 1.031.000 | 2.660.000 |
Livello 1º | 1.224.300 | 1.020.000 | 2.244.300 |
Livello 2º | 1.024.000 | 1.010.000 | 2.034.000 |
Livello 3º | 890.400 | 1.003.000 | 1.893.400 |
Livello 4º | 802.200 | 997.000 | 1.799.200 |
Livello 5º | 730.800 | 992.000 | 1.722.800 |
Livello 6º | 609.000 | 989.000 | 1.598.000 |
Livello 7º | 753.625 | 988.000 | 1.791.625 |
Il significato dei vari termini di retribuzione indicati nel presente CCNL è:
1) per "minimo tabellare" si intendono gli importi contrassegnati con la lettera a), nella prima colonna della tabella sopra riportata;
2) per "contingenza" si intendono gli importi indicati con la lettera b) nella seconda colonna della tabella sopra riportata:
3) per "paga base nazionale" si intendono gli importi contrassegnati con la lettera c) nella terza colonna della tabella sopra riportata
4) Per "retribuzione di fatto" si intende la somma percepita dal lavoratore, comprensiva dì: paga base nazionale, eventuali scatti di anzianità, terzi elementi ecc.
TITOLO IX - Mansioni promiscue - mutamento di mansioni - jolly
Il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà qualificato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiori, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore.
Vengono considerati Jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.
TITOLO X - Assunzione - documentazione - visita medica
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) la qualifica ed il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro o società, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
L'azienda e la cooperativa deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione;
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3) libretto di "indennità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla Legge;
4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende e/o cooperative;
8) certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
9) altri documenti e certificati che l'azienda e la cooperativa richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda e alla cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo dì studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'azienda e la cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda e della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
a) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli primo e secondo;
b) le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nel livelli terzo, quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato servizio presso aziende e cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli | Periodo |
Quadro | 120 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 1º-2º | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 3º-4º | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 5º-6º | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Per gli apprendisti, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova è di 30 (trenta) giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 10 della Legge n. 604 del 15.07 1966.
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire il periodo di prova per il tempo minimo necessario, fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto alla retribuzione durante il periodo di assenza per malattia.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende e delle cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti, l'orario di lavoro è fissato in 45 (quarantacinque) ore settimanali.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della azienda e della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 25 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddiviso in più di tre frazioni.
In relazione alle particolari esigenze delle aziende e delle cooperative, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro, pari a 40 (quaranta) ore settimanali per 52 settimane annue, potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 (dodici) ore e per un massimo di 16 (sedici) settimane all'anno. Il recupero dovrà essere effettuato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10% (dieci %).
La contrattazione regionale o provinciale o aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea ("Flex-time").
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. ("Job-sharing").
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda e dalla cooperativa senza esserne autorizzato.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D.M. del 30 agosto 1999.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692 approvata con R.D.L. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicato nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) uscieri ed inservienti;
e) camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattoria ed esercizi pubblici n genere;
f) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
g) addetti ai centralini telefonici privati,
h) impiegati di bureao (cassieri, segretari addetti al ricevimento),
i) interpreti alle dipendenze di alberghi e/o agenzie di viaggio e turismo;
j) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione ed inumidimento.
TITOLO XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che, è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda e della cooperativa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3 del R.D. n. 1955/1923).
I lavoratori dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% (venti %) della paga base nazionale.
TITOLO XIV - Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti, non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della Legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.
TITOLO XV - Lavoro domenicale - festivo - notturno
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, saranno retribuite con una maggiorazione del 6% (sei %) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici %) da calcolarsi sulla paga base nazionale
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti %), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
TITOLO XVI - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 160 (centosessanta) ore annue .Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori al quale non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
1) 15% (quindici %) per le prestazioni di lavoro dalla 41º (quarantunesima) alla 48º (quarantottesima) ora settimanale;
2) 25% (venticinque %) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48º (quarantottesima) ora settimanale;
3) 35% (trentacinque %) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
4) 40% (quaranta %) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
5) 50% (cinquanta %) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
TITOLO XVII - Lavoro a tempo determinato
In tutte le aziende e cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, all'art. 12 della Legge 24 giugno 1987, n. 195 e successive modificazione ed integrazioni è consentito, in relazioni a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per sostituzioni di lavoratori dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendete assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro
b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
c) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda e della cooperativa o per lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
d) in periodi di intensificazione dell'attività;
e) per sostituzione di lavoratrici dipendenti a part-time, post maternità;
f) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti,
g) per sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
h) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
i) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente.
Per il contratto a temine:
1) ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti stabiliscono che sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 230;
2) i lavoratori dipendenti hanno diritto di precedenza alla assunzione , qualora l'azienda e la cooperativa ricorra a contratti a tempo indeterminato per la stessa qualifica e mansione ed alle condizioni previste dall'art. 23, comma secondo, della Legge n. 56/1987;
3) in caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del contratto, il lavoratore dipendente è tenuto a prestare il previsto preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento entro il limite massimo di durata del rapporto di lavoro;
4) nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi, il lavoratore dipendente deve essere espressamente informato di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 23 della Legge n. 56/1987 (decadenza dell'iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento).
Le aziende e le cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le aziende e le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 89 del presente CCNL).
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire, flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il part-time giornaliero o settimanale, il periodo di prova potrà essere prolungato in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro concordata. Copia del contratto di lavoro deve essere inviata entro 30 giorni all'Ispettorato provinciale del Lavoro. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'azienda e la cooperativa darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti già in forza, che ne abbiano fatta richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 61 le parti prevedono che:
a) In presenza di particolari esigenze organizzative è ammesso il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite di 3 ore giornaliere e 150 ore annua. Le ore supplementari, qualora rientranti nei limiti sopraindicati, verranno retribuite con la paga oraria di fatto maggiorata del 15%. Tale maggiorazione è comprensiva dell'incidenza del lavoro supplementare sugli istituti indiretti quali mensilità aggiuntive, ferie e rol.
b) Le ore svolte in eccedenze al limite di 150 ore all'anno, verranno retribuite con la paga oraria di fatto maggiorata del 30%.
c) In riferimento a comprovate esigenze produttive ed organizzative è data facoltà al datore di lavoro di variare la collaborazione temporale della prestazione lavorativa. L'esercizio di tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso in favore del lavoratore di almeno 48 ore. Le ore di lavoro svolte in difformità rispetto al contratto part-time originariamente stipulato e rientranti nell'esercizio della facoltà di cui sopra verranno retribuite con la paga oraria di fatto maggiorata del 10%.
I lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal regolamento approvato dal D.P.R. 3 dicembre 1996, n. 16 e dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 oltre che dalla norme del presente CCNL Possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento U.E. 2081/93. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al precedente comma sono elevati di 2 anni. I soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge n. 482/1968 e successive modificazioni ed integrazioni. Stante la delicatezza delle problematiche innescate dalla Legge 196/1997, le parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità frequente, allo scopo di verificare le opportunità e gli effetti sull'occupazione, derivanti dall'applicazione concreta di tale istituto per i fini occupazionali.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, all'indennità di malattia ed infortuni valgono le norme di Legge. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato, l'orario di lavoro ed i livelli di inquadramento professionali sia iniziali che finali, devono essere espressamente indicati nelle lettera di assunzione.
La durata dell'apprendistato è fissata in: un massimo di 6 (sei) mesi per tutti i livelli di inquadramento. In caso di trasformazione del contratto di lavoro di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di lavoro, la durata inizialmente prevista si intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo di 8 (otto) mesi.
La retribuzione dell'apprendista è determinata applicando le percentuali di seguito riportate, sulla pagå base nazionale relativamente al livello di inquadramento:
Livello | Durata | Primi 3 mesi | Secondi 3 mesi | Terzi 2 mesi |
1º-2º-3º-4º-5º-6º-7º | Massimo 8 mesi | 50% | 60% | 70% |
Condizioni diverse possono essere stabilite a livelli regionale provinciale o aziendale dall'apposita Commissione di Garanzia e Conciliazione (art. 89 del presente CCNL).
Quanto ai contenuti dell'attività formativa si stabilisce che, questa andrà articolata in contenuti a carattere trasversale ed in contenuti a carattere professionale, riprendendo le indicazioni forniti a riguardo dai decreti del Ministero del lavoro del 8 aprile 1998 e del 20 maggio 1999. La durata della formazione è pari a quanto appresso riportato:
TITOLO di studio | Ore di formazione medie annuali |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica professionale | 100 |
Diploma di scuola media superiore | 80 |
Diploma universitario | 60 |
Diploma di laurea | 60 |
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche non in mansioni analoghe, l'azienda e la cooperativa dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effettuata, mentre dovrà esonerarlo dall'effettuazione di attività formativa con contenuti di natura generale, se già effettuata presso il datore di lavoro precedente. All'atto dell'assunzione, l'azienda e la cooperativa richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attività formativa precedentemente svolta presso altra azienda e cooperativa, ai fini del conseguimento del credito formativo e comunque dell'esenzione dalla frequenza dei moduli formativi già contemplati. Le parti entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente CCNL si incontreranno per definire il progetto formativo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.
TITOLO XX.- Formazione professionale - contratto di formazione e lavoro
Nel quadro delle più generali intese tra 1e Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende e le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire;
a) un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neoassunti,
b) un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi produttivi;
c) un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti, nelle nuovi mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
160;
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di formazione e lavoro, ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile e concordano sulla necessità di realizzare comuni interventi per l'attivazione delle Legge n. 863/1984.
Le parti convengono che, le caratteristiche dei contratti di formazione e lavoro per l'acquisizione dei contenuti professionali sono indicate come segue:
Per l'acquisizione di professionalità elevata o professionalità intermedia o per agevolare l'inserimento professionale il contratto di formazione lavoro è consentito per il conseguimento della professionalità corrispondente al 1º - 2º -3º - 4º- 5º- 6º livello di inquadramento ed ha una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi. Esso deve prevedere una formazione massima di ore come dalla tabella dell'art. 41 del presente CCNL, da effettuarsi presso il luogo di lavoro.
Le cause di sospensione legale del contratto di formazione lavoro comportano l'improrogabilità del termine finale per un periodo di durata pari all'effettiva sospensione, unitamente nei casi in cui l'INPS riconosca il diritto alla proroga ed ai benefici contributivi.
La formazione sarà normalmente impartita da persone qualificate o dal datore di lavoro, i quali forniranno le conoscenze necessarie per inserire il lavoratore nel processo produttivo per cui è stato avviato.
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, sarà assicurato il trattamento normativo ed economico di cui al presente CCNL
TITOLO XXI - Lavoratori studenti
Per le aziende e per le cooperative del settore del turismo, si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori dipendenti sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a quattro. Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno;
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l'anno.
L'azienda e la cooperativa potrà richiedere la produzione delle certificazione necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 3% (tre %) dei lavoratori occupati dall'azienda e dalla cooperativa, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della Legge n. 402/1996.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di Legge e del presente CCNL
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap valgono le norme di Legge e del presente CCNL
TITOLO XXIII - Occupazione femminile
Le parti si incontreranno periodicamente a livello regionale provinciale o aziendale, al fine di realizzare azioni positive a favore dell'occupazione femminile. A tal fine saranno costituiti comitati per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Il lavoratore dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla Legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle dl pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali:
- 25 aprile - ricorrenza della liberazione;
- 1º maggio - festa dei lavoratori;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
b) festività infrasettimanali;
- il primo giorno dell'anno;
- l'Epifania;
- il giorno del lunedì di Pasqua;
- il 15 agosto - festa dell'assunzione;
- il 1º novembre - Ognissanti;
- l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre - Natale;
- il 26 dicembre - Santo Stefano;
- la solennità del Santo Patrono.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 (cinquanta) ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore maggiorate.
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice dipendente ha diritto ad una indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più quella a carico dell'INPS.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nel casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al lavoratore dipendente che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera la retribuzione per le ore dl servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui all'art. 33 del presente CCNL
Al lavoratore dipendente potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi, da chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro.
Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 24 (ventiquattro) ore all'anno. Essi sono concessi a richiesta del lavoratore dipendente, tenendo conto delle esigenze di lavoro dell'azienda e della cooperativa.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore dipendente ha diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un ora al giorno.
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Le parti convengono che, il lavoratore dipendente ha diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
Eventi | Giorni |
a) Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
b) Nascita o adozione di un figlio | 2 giorni |
c) Decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli | 2 giorni |
d) Decesso di un suocero, di un nonno | 1 giorno |
e) Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione |
In caso di comprovata disgrazia famigliare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1º grado ed eccezionalmente di 2º grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso
In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore all'anno.
TITOLO XXV - Sospensione - soste - riduzione d'orario - recuperi
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente quest'ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.
In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può accordarsi con propri i lavoratori dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni.
In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del T.F.R.
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o dell'azienda o della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
TITOLO XXVI - Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro.
TITOLO XXVII - Congedo per matrimonio
Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il lavoratore dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione.
Per i lavoratori dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda e dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno dell'INPS
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i lavoratori dipendenti con contratto a termine.
TITOLO XXVIII - Servizio militare - volontariato
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. Al lavoratore dipendente ripresentatosi nel termine di 30 (trenta) giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti della anzianità - il periodo trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque, il lavoratore dipendente ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto di lavoro.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Per il lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dal D.P.R. n. 61 del marzo 1994, dalla Legge n. 162/1992 e dal D.M. n. 379/1994 applicativo della stessa.
Ai lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso, vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 (sedici) ore nell'anno solare.
Ai lavoratori dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle leggi n. 49/1997 e n. 266/1991, le aziende e le cooperative, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore ad un anno fino ad un massimo di due, salvo casi particolari.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, In materia dl permessi post-parto, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge n. 1204/1971, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale.
La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per tre mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
e) per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
f) durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi. di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda e dalla cooperativa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% (venti %) della tredicesima mensilità, art. 30 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice madre dipendente ha diritto ad una indennità pari all'80% (ottanta %) della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'indennità anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33,
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
La lavoratrice madre dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla Legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda e della cooperativa, ultimazione per la quale la lavoratrice madre dipendente era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato".
Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 28 (ventotto) giornate di calendario, salvo quelle previste per Legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e della cooperativa, e quelle dei lavoratori dipendenti è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a due settimane.
Le ferie non potranno essere frazionate In più di tre periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
Per ragioni dì servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.
Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno di anzianità maturata fino ad massimo di 6 (sei) mesi.
Il lavoratore dipendente che entro 7 (sette) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'azienda e la cooperativa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni.
Al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a. che siano esibiti dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b) che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
che il periodo richiesto s1a considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.
TITOLO XXXII - Malattia - infortuni
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 (ventiquattro) ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il lavoratore dipendente deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
Il lavoratore dipendente che presti servizio in aziende e cooperative addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
1) In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a due anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di sei mesi, anche a cavallo di due anni solari;
2) in caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di sevizio superiore a due anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nel periodo di tre anni;
3) in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendete medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro;
4) in caso di malattia professionale il lavoratore dipendete non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore del lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
B) Trattamento economico
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia,, infortunio o malattia professionale l'azienda e la cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente, quanto appresso:
a) Caso di malattia
1) I primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del 60% (sessanta %), solo se la malattia sia superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi;
2) per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 (due) anni: integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 80% (ottanta %) dell'intero trattamento economico per i primi 6 (sei) mesi;
3) per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a due anni: integrazione del trattamento INPS fino a garantire l'90% (novanta %) dell'intero trattamento economico per i primi 6 (sei) mesi.
b) Caso di infortunio o malattia professionale
1) Per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% (cento %) della retribuzione percepita;
2) per il 1º, 2º,3º, giorno successivi alla data dell'evento il 60% (sessanta %) della retribuzione percepita;
3) per i giorni successivi dal 4º giorno al 89º giorno una integrazione della prestazione INAIL nella misura del 40% (quaranta %) della retribuzione percepita;
4) dal 90º giorno e successivi l'integrazione della prestazione INAIL nella misura del 25% (venticinque %) della retribuzione percepita.
Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS e/o INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.
Durante il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente, nessuna integrazione da parte dell'azienda e della cooperativa.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle Unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il lavoratore dipendente è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le norme di Legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
TITOLO XXXIII - Gratifica natalizia
In occasione delle feste natalizie l'azienda e la cooperativa dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l'azienda e la cooperativa. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero.
TITOLO XXXIV - Trattamento economico
La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale di cui all'art. 18 del presente CCNL;
b) elemento economico "premio produzione presenza", di cui all'art. 4 punto d) del presente CCNL;
c) eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 69 del presente CCNL;
d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia di primo che di secondo livello, di cui all'art. 2 del presente CCNL
L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere calcolato fra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di secondo livello.
La quota oraria della retribuzione per tutti il lavoratori dipendenti ed in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 (centosettantatre).
La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti ed in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque %) mensile della paga base nazionale.
TITOLO XXXV - Aumenti periodici di anzianità
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella azienda e nella cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% (tre %) della paga base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.
Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 5 (cinque) scatti biennali di anzianità.
Al lavoratore dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda e della cooperativa, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente, ovvero, in difetto, dalla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 81 del presente CCNL).
Se al lavoratore dipendente sono state attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e le relative spese saranno a carico dell'azienda e della cooperativa.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del lavoratore dipendente, deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto per usura del mezzo, un compenso da determinare direttamente tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente ovvero in difetto, dalla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 81 del presente CCNL).
TITOLO XXXVII - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore dipendete, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
TITOLO XXXVIII - Corresponsione della retribuzione - reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della azienda e della cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore, dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero inerente al rapporto di lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
TITOLO XXXIX - Risoluzione del rapporto di lavoro - preavviso
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della azienda e della cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni della azienda e della cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario, di beni dell'azienda e della cooperativa di terzi, presso l'azienda;
f) concorrenza con l'azienda e con la cooperativa in cui presta la propria opera;
g) esecuzioni di lavori senza permesso, nell'azienda e cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione aziendale della azienda e della cooperativa;
i) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di 6 (sei) giornate nel biennio anche non consecutive;
j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione;
k) cessazione dell'attività,
l) gravi difficoltà economiche della azienda e della cooperativa.
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal successivo art. n. 74 del presente CCNL
Il lavoratore dipendente dalla azienda e dalla cooperativa può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 74 del presente CCNL
I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Classificazione | Fino a 5 anni di anzianità | Fino a 10 anni di anzianità | Oltre a 10 anni di anzianità |
Quadro | 90 giorni di calendario | 120 giorni di calendario | 150 giorni di calendario |
Livello 1º | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario | 120 giorni di calendario |
Livello 2º | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario |
Livello 3º | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
Livello 4º | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 45 giorni di calendario |
Livello 5º, 6º | 15 giorni di calendario | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario |
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, ne di congedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui all'art. 74 del presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del T.F.R.
TITOLO XL - Trattamento di fine rapporto
Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
TITOLO XLI - Cessione - trasformazione dell'azienda - liquidazione della cooperativa
Per il trapasso, la cessione ed il fallimento dell'azienda e della cooperativa si fa riferimento alle disposizione di Legge.
TITOLO XLII - Indumenti - attrezzi di lavoro
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'azienda e alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
TITOLO XLIII - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - ambiente di lavoro
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla Legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli, ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da tre persone per parte per realizzare quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 con apposito protocollo di intesa.
TITOLO XLIV - Aziende di stagione e contratti a termine
Si considerano aziende di stagione, le aziende di cui all'art. 1 del presente CCNL, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.
La durata massima e consecutiva di apertura dell'attività con dipendenti non potrà superare gli 8 (otto) mesi.
Per quanto riguarda i complessi ricettivi dell'area aperta il presente contratto si applica indistintamente a tutte le aziende.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, il limite numerico previsto dall'art. 1 (Assunzioni fino a 50 dipendenti) non si applica a tutte le aziende a carattere stagionale.
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato.
Possono essere prorogati una sola volta, di un periodo massimo pari a quello iniziali.
Il periodo di prova è stabilito per tutti i lavoratori nella misura di 15 (quindici) giorni lavorativi.
Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di preavviso è fissato in 7 (sette) giorni di calendario.
Ulteriore disposizione per assunzioni a termine. In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine all durata del contratto di lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle leggi vigenti e dal presente contratto, anche nei seguenti casi:
a) intensificazione temporanea dell'attività derivante da situazione straordinaria e non prevedibile;
b) per sostituzioni di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con la normale forza lavoro.
Il numero di lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dei precedenti unti a) e c), no potrà superare i seguenti limiti:
- lavoratori assunti a tempo indeterminato | A) da 1 a 4 | B) da 5 a 6 |
- lavoratori assunti a tempo determinato | A) 3 unità | B) 6 unità |
Le aziende che non hanno alle dipendenze personale assunto a tempo indeterminato possono comunque assumere fin o a 3 (tre) dipendenti a tempo determinato.
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori di cui all'art. 25 è fissato sino ad un massimo di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali, da svolgere in base alle esigenze dell'azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza delle norme vigenti.
Nel fissare tale durata di lavoro si tiene conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da svolgere che è caratterizzato dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché da altri e molteplici eventi che possono comunque ripercuotessi sull'attività aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissato in sei giornate, mentre la distribuzione dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a tre frazioni o turni.
L'orario per la consumazione, da parte del lavoratore, dei pasti (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina metà mattina e pomeriggio) è fissato complessive 2 ore giornaliere.
Tale orario non viene mai considerato orario effettivo di lavoro.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura dell'igiene della sua persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro.
La paga base nazionale è quella indicata nell'art. 15 del presente CCNL
Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali la quota oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore 208.
Tutte le aziende, ivi comprese quelle alberghiere, potranno provvedere alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai propri dipendenti. Tale facoltà sarà da verificarsi secondo le disponibilità aziendali. Nel caso di concessione del vitto ed alloggio la retribuzione in natura corrispondete sarà determinata ed assoggettata agli istituti di Legge secondo le norme vigenti.
Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendete che non abbia usufruito del periodo feriale durante il rapporto di lavoro stagionale, sarà erogata l'indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione.
Per quanto concerne la tredicesima mensilità, considerata la particolarità del rapporto di lavoro stagionale, essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in aggiunta alla normale retribuzione.
Nulla è dovuto al lavoratore in caso di matrimonio nel periodo in cui è alle dipendenze di aziende a carattere stagionale.
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro prestato con orario inferiore alle 40 ore settimanali.
In considerazione della brevità del rapporto di lavoro il t.f.r. verrà corrisposto direttamente al dipendente alla risoluzione del rapporto stesso.
È proibito al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso aziende e cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
TITOLO XLVI - Risarcimento danni
I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al lavoratore dipendete non appena l'azienda e la cooperativa ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci %) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
TITOLO XLVII - Commissione di garanzia e conciliazione
È costituita una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da dodici membri di cui sei nominate dalle Organizzazioni datoriali e sei nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'azienda e nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello;
b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole aziende e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendete della azienda e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 17 del presente CCNL;
h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli articoli del presente CCNL
TITOLO XLVIII - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui all'art. n. 89 del presente CCNL
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio provinciale del lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione di cui all'art. n. 89 del presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di Legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
TITOLO XLIX - Codice disciplinare
Doveri del lavoratore dipendente - Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda e la cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e della cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l'azienda e la cooperativa stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda e della cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività,, in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in Legge n. 562/1925 ;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'azienda e con la cooperativa;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della azienda e della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda e della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Disposizioni disciplinari
I lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente, senza avergli preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore dipendente avrà la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda e la cooperativa;
e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della azienda e della cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL in azienda e nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda e della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
Gli istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle aziende e cooperative, per quanto riguarda gli istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla Legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende e delle cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende e le singole cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della azienda e cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dalle aziende e dalle cooperative per informazioni di carattere generale.
TITOLO LI - Assistenza sanitaria ed integrativa
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 (dodici) persone, sei per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo dell'assistenza sanitaria ed integrativa nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.
Fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di accedere o no, ovvero, esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa
TITOLO LII - Previdenza integrativa
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 (dodici) persone sei per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo della previdenza integrativa, nonché gli eventuali rapporti di compatibilità tra l'offerta di servizi e le modalità e l'entità dei finanziamenti.
È fatta salva la facoltà del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.
TITOLO LIII - Ente nazionale bilaterale delle organizzazioni autonome - "ENBOA"
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 (dodici) persone sei per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente nazionale bilaterale delle Organizzazioni autonome "ENBOA".
TITOLO LIV - Ente nazionale di mutualità delle organizzazioni autonome - "ENBOA"
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 12 (dodici) persone sei per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi per la costituzione di un Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome "ENMOA".
TITOLO LV - Contratti di inserimento
L'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori dipendenti privi di specifica esperienza lavorativa, si applica per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
a) primo anno 85% (ottantacinque %) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramento;
b) secondo anno 90% (novanta %) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramento.
L'instaurazione del rapporto di lavoro con contratto d'inserimento dovrà risultare da atto scritto.
TITOLO LVI - Contratti di riallineamento
Il presente CCNL recepisce l'intera normativa vigente in tema di contratti di riallineamento retributivo.
È consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra anche in caso di rinforzi temporanei dell'organico conseguenti all'incremento di attività o di sostituzione di malattie brevi di personale in organico, per periodi non superiori ai 3 (tre) giorni consecutivi, il tutto ai sensi del terzo comma art. 23 della Legge n. 56/1987.
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Norma transitoria - Vacanza contrattuale
Per la vacanza contrattuale i lavoratori dipendenti devono percepire la somma di £ 500.000 (cinquecentomila), meno quanto già percepito dai lavoratori dipendenti o soci per lo stesso motivo.