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Testo Consolidato CCNL del 27/04/2017
TURISMO - ATTIVITÀ STAGIONALE (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 27/04/2017
per i dipendenti delle aziende, i soci lavoratori e i dipendenti delle cooperative e loro consorzi che svolgono attività stagionale del settore Turismo
ai sensi dell'art. 1 DPR 11/07/1995 n. 378
Decorrenza: 01/05/2017
Scadenza: 30/04/2020
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile in Roma
Tra le parti sociali datoriali
CONFIMEA, Confederazione Italiana dell'Impresa, raggruppate in Federazioni operanti nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale. Rappresentata dal vice Presidente;
FEDERTERZIARIO - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente e dai componenti del Consiglio Confederale;
CONFITER, Confederazione Italiana Industria Commercio e Terziario;
IMPRESA ITALIA;
con l'assistenza della
C.F.C., Confederazione di Associazioni d'Impresa - rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore;
e
UGL TERZIARIO NAZIONALE rappresentata dal Segretario Nazionale
Con l'assistenza della Confederazione UGL rappresentata dal Vice Segretario
e
con l'assistenza del Consulente del Lavoro.
La principale conseguenza della mancata attuazione dell'art. 39 comma 2-3 e 4 Costituzione, è che oggi i sindacati sono ancora sprovvisti di personalità giuridica ed operano come associazioni di fatto (art. 33 ss c.c.).
I contratti conclusi da questi soggetti sono quindi definiti di diritto comune, nel senso che consistono in contratti atipici, espressione del potere di autoregolazione che il nostro ordinamento riconosce ai soggetti privati, la cui unica regolamentazione legislativa è quella dettata dal codice civile per i contratti in generale (art 1321 e ss c.c.).
La natura privatistica dei contratti collettivi ha come naturale conseguenza che essi si applicano solo agli iscritti alle associazioni stipulanti, cioè solo ai soggetti che hanno conferito all'associazione il potere di rappresentanza per la stipulazione del contratto collettivo.
La giurisprudenza considera vincolante il contratto collettivo anche nei confronti di coloro i quali, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti aderiscono implicitamente o esplicitamente al contatto stesso.
Infine la condizione essenziale per l'applicazione del presente contratto alla varie aziende è il rispetto di quanto prescritto nel punto 48 DPR 1525/1963 integrato e modificato dal DPR 11/07/1995 n° 378.
"Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 15 settembre 1995, n. 216
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, in materia di attività lavorativa a carattere stagionale.
Articolo 1
[Sostituzione del numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525]
1. Il numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 è sostituito dal seguente:
"48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi".
Le parti firmatarie intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze scaturenti dal cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del paese e ribadendo che il contratto deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Le parti ritengono che in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione, sul piano del diritto, al lavoro per l'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Le parti convengono anche che il presente contratto è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le organizzazioni datoriali comprese le cooperative che intendono adottarlo implicitamente o esplicitamente.
Art. 2 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro di tipo esclusivamente stagionali posti in essere dalla aziende e dalle cooperative che operano nel settore del Turismo.
A titolo indicativo da considerarsi, in ogni caso, non esaustivo e da intendersi quale riferimento per analogia, le figure professionali a cui si applica il presente CCNL sono, tra le altre quelle delle aziende e delle cooperative che operano nei settori:
- Alberghiero;
- Pubblici esercizi;
- Ricettività all'aria aperta;
- Stabilimenti balneari;
- Servizi di spiaggia;
- Servizi di salvataggio;
- Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del turismo stagionale.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 3 - Disciplina del contratto
Le parti stipulanti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) Contrattazione di 1ºlivello: contratto nazionale
b) Contrattazione di 2º livello: contratto integrativo aziendale.
Art. 4 - Contrattazione Nazionale
La contrattazione collettiva di 1º livello riconosce alle aziende e alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto, garantendo ai dipendenti i trattamenti economici che garantiscono la giusta retribuzione così come dettato dall'art. 36 della costituzione.
Art. 5 - Contrattazione Aziendale
La contrattazione aziendale è tesa al rilancio della crescita produttiva è quindi della retribuzione reale. Essa riguarda materia ed istituti stabiliti dal presente contratto nazionale diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. Alla contrattazione aziendale è demandato di provvedere sulle seguenti materie:
- Adeguamento alle disposizioni normative territoriali;
- L'individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
- L'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto all'articolo 31;
- Il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
- La definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra;
- Intervalli e ripartizione dell'orario giornaliero;
- Indennità per l'attività lavorativa a turni periodici;
- Reperibilità anche per i rapporti di lavoro part-time;
- Premio di risultato.
- L'accordo sindacale stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali ha efficacia "ERGA OMNES" anche nei conf