CCNL in vigore del 14/07/2011
TRASPORTO AEREO - FAIRO
Accordo di Rinnovo 14-07-2011
Protocollo d'intesa per il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro da valere per i quadri, impiegati e operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia rappresentate ed affiliate alla FAIRO
Decorrenza: 01-01-2010 - Scadenza: 31-12-2012
FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization)
e
FILT/CGIL nazionale, regionali e territoriali - Settore trasporto aereo
FIT/CISL nazionale e regionali - Settore trasporto aereo
UILTRASPORTI nazionale e regionali - Settore trasporto aereo
UGL-TRASPORTI
Il presente contratto si articola in due parti:
- Parte generale;
- Parte specifica.
I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente contratto sostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in vigore per gli impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree aderenti alla FAIRO, come da lista allegata.
Il presente contratto è stato redatto in lingua italiana ed in lingua inglese ma si concorda che in caso di controversie sulla interpretazione, farà riferimento e fede il testo italiano.
Lista compagnie aeree associate alla FAIRO
AEGEAN AIRLINES
AEROLINEAS ARGENTINAS
AIR ALGERIE
AIR CANADA
AIR FRANCE
AIR INDIA
AIR MALTA
AIR MAURITIUS
AIR SEYCHELLES
AMERICAN AIRLINES
ALL NIPPON AIRWAYS
AUSTRIAN AIRLINES
BIMAN BANGLADESH AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
CARGOLUX
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHINA AIRLINES
CHINA EASTERN
CONTINENTAL AIRLINES
CSA - Czech Airlines
CYPRUS AIRWAYS
CUBANA DE AVIACION
DELTA AIRWAYS
EGYPTAIR
EL AL - Israel Airlines
EMIRATES
ETHIOPIAN AIRLINES
ETIHAD
FINNAIR
IRAN AIR
JAT AIRWAYS
K L M - Royal Dutch Airlines
KOREAN AIR
KUWAIT AIRWAYS
LIBYAN ARAB AIRLINES
LOT Polish Airlines
M E A - Middle East Airlines
MALAYSIA AIRLINES
NIPPON CARGO AIRLINES
P I A - Pakistan Intl Airlines
QANTAS AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
ROYAL AIR MAROC
ROYAL JORDANIAN Airlines
S A S - Scandinavian Airlines
SAUDIA -Saudi Arabian Airlines
SINGAPORE AIRLINES
SN Brussels Airlines
SYRIAN Arab Airlines
SWISS INTERNATIONAL
TAAG Angola Airlines
TAAM Lineas Aereas S/A
TAP - AIR PORTUGAL
TAROM
T M A - Trans Mediterranean Airways
TUNIS AIR
THY - TURKISH AIRLINES
UNITED AIRLINES
USAIR
Capo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Modello relazioni di informazione e consultazione
Si individuano quali valori di riferimento per il presente contratto la centralità dell'autonomia nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo di processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese, garantendo al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane agli obiettivi di qualità. Con particolare riferimento alla totale comune e complessiva soddisfazione del modello di relazioni industriali, si fa riferimento ad un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto, con particolare riguardo alla funzionalità dell'assetto contrattuale ed ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti da Governo e parti sociali ed al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
Informazione e partecipazione
Partendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OO.SS., si individuano i seguenti obiettivi:
- rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità dei servizi, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
- le parti, su reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, intendono assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle compagnie quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza nella progressiva globalizzazione dei mercati.
Tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema di relazioni sindacali, per la gestione dei flussi di informazione, si ravvisa l'opportunità di dotarsi di un modello relazionale articolato su due livelli: FAIRO e aziendale.
Livello FAIRO
Con particolare riferimento al quadro generale del trasporto aereo, ai suoi mutamenti ed alle implicite dinamiche evolutive, l'Associazione FAIRO, in un contesto di efficienti relazioni industriali qualora si verificassero nel corso dell'anno aggiornamenti significativi di tali programmi riferiti al mercato italiano ed a richiesta delle OO.SS. dei lavoratori, trasferirà alle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL le informazioni relative a:
- evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli indicatori macro-economici rilevanti per il settore e le eventuali implicazioni sull'occupazione;
- andamento e previsione del rapporto domanda-offerta di trasporto passeggeri e merci;
- analisi della struttura del mercato nazionale, internazionale e intercontinentale, comprensivi del volume di mercato presidiati.
Le parti convengono, in presenza di riorganizzazioni aziendali che prevedano soppressione di posizioni di lavoro, di individuare congiuntamente liste di mobilità per la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi di ristrutturazione presso aziende associate alla FAIRO.
A tale scopo, anche avvalendosi di supporti esterni, verrà istituita una banca dati con le caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti, finalizzata alla formazione ed alla ricollocazione occupazionale.
Livello complessivo di azienda
A tal proposito, le compagnie esporranno nel corso dell'anno solare alle OO.SS. nazionali e regionali/territoriali stipulanti:
- l'andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;
- le prospettive di sviluppo delle attività anche con riferimento ad acquisizioni e/o accordi commerciali con altre compagnie/imprese;
- l'andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio correlato all'anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze di mercato;
- le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizione di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche di sicurezza sul lavoro.
Art. 2 - Articolazione della contrattazione collettiva
Premessa
Le parti, in relazione alla fase transitoria in cui cadono i rinnovi dei cc.cc.nn.l., oggetto del presente rinnovo e per i quali le OO.SS. hanno attivato tavoli di confronto per la definizione della parte normativa, in considerazione della intervenuta nuova disciplina sulla riforma degli assetti contrattuali e delle disposizioni transitorie contenute negli accordi interconfederali del 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, convengono sulla seguente articolazione:
Contratto nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, definendo altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione di secondo livello.
Il contratto individua materie ed istituti propri del livello nazionale non derogabili a livello locale nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
Nell'ambito delle competenze fondamentali del livello nazionale rientrano in particolare:
- le relazioni industriali;
- i diritti sindacali;
- le declaratorie dell'inquadramento;
- orario di lavoro;
- il sistema retributivo.
Contratto aziendale o di secondo livello
Nell'ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi disciplinate, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad es. turni, flessibilità della prestazione e regimi d'orario);
- aspetti applicativi riguardanti le tipologie contrattuali;
- inquadramento;
- effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro o settoriali/aziendali, ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente connessi a particolari situazioni settoriali/aziendali;
- criteri e modalità di utilizzazione del Fondo sociale;
- banca delle ore - che sarà possibile istituire e destinare ad ogni singolo dipendente, con i criteri e le modalità stabilite in ogni compagnia tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo ed in accordo con le OO.SS.;
- ambiente di lavoro/visite mediche (con richiamo alla specifica di Legge nazionale);
- indennità di certificazione brevetto, ovvero riconoscimento di altra natura per i lavoratori che svolgono attività di manutenzione aerea (nell'ambito delle direttive di casa madre);
- indennità non trattate nel CCNL
Per assicurare l'effettività nonché l'esigibilità della diffusione della contrattazione di secondo livello in favore dei lavoratori di aziende prive di tale strumento, le parti firmatarie il presente contratto, in armonia con le finalità convenute, si attiveranno per un monitoraggio congiunto al fine di verificare le compagnie carenti della contrattazione aziendale o di secondo livello e porre in essere le iniziative atte ad uniformare correttamente gli elementi decretati nel CCNL FAIRO, entro i 12 mesi dalla stipula del presente contratto. La disdetta degli accordi di secondo livello dovrà essere presentata entro i termini previsti dagli stessi.
Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dello stesso; l'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, comunque per dei periodi complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 3 - Diritti sindacali - Agibilità sindacali
I componenti le R.S.A. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, nell'ambito aziendale, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della Legge n. 300/1970, garantendo idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite. I permessi verranno richiesti con almeno 24h di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
In aggiunta ai permessi sindacali di cui agli artt. 23 e 24 della Legge n. 300/1970 l'azienda potrà concedere, a seguito di congruo preavviso da parte delle OO.SS., permessi non retribuiti, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, per la partecipazione a corsi di formazione sindacale non superiori a 15 gg all'anno.
In conformità con le disposizioni dell'art. 30 della Legge n. 300/1970 ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. stipulanti, vengono riconosciuti i permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni.
Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni, dovranno essere comunicate per iscritto dalle OO.SS. stipulanti, alle rispettive aziende nonché all'Associazione di categoria.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge n. 300/1970 e successive modifiche.
Nelle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 99, il numero delle ore di permesso sindacale di cui all'art. 23 della Legge n. 300/1970 è aumentato di 15 ore per anno solare, da usufruire solo dopo aver esaurito le spettanze stabilite dalla Legge suddetta. Restano invariate condizioni di miglior favore, ove esistenti.
Il trattamento economico spettante al dipendente in caso di fruizione di permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe stato corrisposto in caso di effettiva presenza in servizio.
Art. 3 bis - Diritti sindacali - Trattenute sindacali
A far data dal 1º luglio 2011, le imprese provvederanno alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL nella misura dello 0,70% della paga base e contingenza contrattualmente applicata e per quattordici mensilità, in forza della delega rilasciata dal lavoratore. Quanto precede non è a valere per quelle aziende che già versano un contributo maggiore di quanto sopra indicato.
A far data dal 1º luglio 2012, la percentuale del contributo associativo sindacale è stabilito per tutte le aziende nella misura dell'1%.
L'indicazione delle modalità e dei tempi di versamento a cui l'impresa dovrà attenersi, saranno comunicate dalle rispettive Federazioni firmatarie il presente CCNL
Gli appositi elenchi dei rispettivi iscritti alle Federazioni, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trasmessi alle stesse con le modalità attualmente in essere.
Art. 4 - Assemblee di lavoratori
Per le assemblee dei lavoratori si applica la disciplina di cui all'art. 20 della Legge n. 300/1970 e quella che segue.
Le assemblee devono essere comunicate alla compagnia con un preavviso minimo di 24 ore e compete agli Organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee stesse.
Le assemblee saranno tenute in luoghi messi a disposizione dalla compagnia, tenendo conto della disponibilità dei locali e delle eventuali esigenze aziendali.
Le assemblee, nel rispetto di tutto quanto stabilito al punto 5 che segue, potranno essere effettuate anche fuori dai locali della compagnia, durante l'orario di lavoro alle seguenti condizioni:
a) per un massimo di tre ore alla fine della giornata lavorativa;
b) in occasione di rinnovi contrattuali a carattere nazionale.
Al fine di evitare interruzioni o irregolarità nell'esercizio del pubblico servizio, le assemblee dovranno svolgersi in modo da assicurare che l'attività operativa della compagnia prosegua continuativamente. Pertanto, segnatamente ai settori operativi, durante le assemblee indette nel corso dell'orario di lavoro, dovrà essere assicurato un adeguato presidio operativo. Negli scali le assemblee indette nel corso dell'orario di lavoro, dovranno essere tenute di norma nelle ore di minor traffico ed in modo tale da rendere minimo il disagio per l'utenza.
Art. 5 - Affissione bacheche sindacali
Le aziende, presso le sedi delle Direzioni generali e presso le altre sedi di lavoro, collocheranno un albo a disposizione di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Organizzazioni.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale.
Art. 6 - Tossicodipendenza ed etilismo
Le aziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata dell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e/o di etilismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di compagnia, concederanno al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita della durata complessiva non superiore a sei mesi e da fruire fino a concorrenza per periodi continuativi non inferiori a un mese, motivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza o di etilismo, effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162.
L'aspettativa non potrà essere richiesta in pendenza di procedimenti disciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma di CCNL o regolamento aziendale.
Art. 7 - Molestie sessuali - Salvaguardia della dignità dei lavoratori
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso che, di per sé, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, oppure sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare, analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto convenuto nel quarto capoverso del presente articolo, le aziende hanno l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei C.P.O. aziendali. Le aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l'adozione di specifici codici di condotta.
Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità, ed inviolabilità della persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di situazioni di "mobbing", nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale della lavoratrice e del lavoratore interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima, e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Un costituendo Osservatorio nazionale, si insedierà dopo la firma del presente CCNL con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del "mobbing";
b) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela della/del dipendente interessata/o;
d) formulare un codice quadro di condotta.
Art. 9 - Lavoratori diversamente abili
Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori diversamente abili su attività confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si adopereranno anche per individuare interventi atti a superare le c.d. "barriere architettoniche".
Le parti inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l'evoluzione del quadro normativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive disposizioni legislative in materia, da realizzarsi con opportune verifiche tra le parti stipulanti.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative italiane ed europee in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali situazioni che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò si fa riferimento alla necessità di:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nella società sulla base di dati qualitativi e quantitativi forniti dalla stessa nell'ambito del sistema informativo che verrà adottato e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 9 della Legge n. 125/1991;
- proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- predisporre schemi di progetti di "azioni positive" nel quadro degli obiettivi contenuti nell'art. 1 della Legge n. 125/1991.
Ognuna delle parti, se necessario, potrà formulare richiesta di una riunione con preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 11 - Diritto allo studio e lavoratori studenti
Diritto allo studio
I dipendenti assunti a tempo indeterminato che intendano frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di Legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali "pro-capite", che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.
I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato d'iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
L'azienda stabilirà, tenendo presenti il diritto e le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali, tra l'altro, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, salvaguardando le esigenze tecnico-operative.
Lavoratori studenti
Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10 della Legge n. 300/1970. Tali disposizioni integrano quanto previsto in materia di diritto allo studio. Agli studenti universitari vengono concesse sino ad un massimo di 50 ore di permesso retribuito per anno, da utilizzarsi solamente per la preparazione della tesi di laurea, ed una giornata aggiuntiva per l'esame di laurea.
Art. 12 - Tutela della maternità/congedi; assenze e permessi)
Alla maternità ed ai congedi parentali, nonché alle assenze ed ai permessi, si applica la disciplina vigente di cui alla Legge n. 53/2000 e al D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, anche regolamentari.
Laddove non esista un regolamento aziend