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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Trasporto Aereo (Cisal - Cnai)

Trasporto Aereo (Cisal - Cnai)

CODICE CNEL: I855

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/07/2011

TRASPORTO AEREO (Cisal/ Cnai)

 

Testo consolidato del CCNL 15/07/2011

per il personale delle Aziende e per i dipendenti e/o soci lavoratori delle Società Cooperative di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali Gestione e Servizi in Appalto

Decorrenza: 01/07/2011

Scadenza: 30/06/2014

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno duemilaundici il giorno 15 del mese di luglio in Chieti

TRA

1. CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

2. UNAPI - Unione Nazionale Artigianato Industria

3. MCM CNAI - Movimento Cooperative e Mutue CNAI

E

1.   FISMIC - (aderente a CONFSAL)

SI STIPULA

il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Aziende e/o per i dipendenti e per soci lavoratori delle Società Cooperative di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, "AEROPORTI - Gestione e Servizi in Appalto", con validità 01 luglio 2011 - 30 giugno 2014.

 

 

Premessa

 

Le Parti intendono, attraverso questo contratto, promuovere l'implementazione dell'attività, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività in un'ottica di mercato sociale del lavoro che avrà un ruolo centrale all'affiancamento della Azienda e/o della Società Cooperativa caratterizzata dalla figura del socio co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso in attuazione dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dal Governo e dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori, nonché del successivo accordo interconfederale CNAI - FISMIC del 23 maggio 2011 che lo recepiscono ed l'attuano per tutta la nuova contrattazione collettiva del lavoro.

Le Parti, sull'esempio dei principi innovativi che fin dal 1992 hanno caratterizzato i contratti stipulati dal CNAI intendono perseguire condizioni di competitività per le Aziende e/o per le Società Cooperative in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori anche grazie agli strumenti quali la flessibilità, la defiscalizzazione, la promozione di servizi e lo sviluppo delle varie forme di mutualità ed assistenza.

Le Parti, nel confermare per le Aziende e/o per le Società Cooperative la validità e l'efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli adottato avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che, unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo dei paese.

Questo sistema, attuato dal CNAI già nelle precedenti contrattazioni, oggi trova finalmente spazio e valenza nel nuovo modello contrattuale accettato dalle quasi totalità delle parti sociali.

Le Parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.

Le Parti rilevano che, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rappresenta infatti un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle Aziende e/o delle Società Cooperative con l'innovazione e la formazione di qualità ed in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.

Le Parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà nell'esaltare nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni dei comparti produttivi.

Le Parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo al lavoratore e/o al socio lavoratore tramite la contrattazione di primo livello, la certezza di percepire comunque un importo aggiuntivo della paga base fissata in ambito nazionale per il suo livello di appartenenza, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito Regionale, Provinciale, Comprensoriale od Aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio in suo favore qualora gli interventi vengano successivamente definiti con importi più elevati.

Le Parti confermano l'importanza ed il ruolo degli Enti ENMOA "Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome"; ENBOA "Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", ERBOA "Enti bilaterali delle organizzazioni autonome operanti in ambito regionale" e FORMOA "Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome", come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.

Con la presente "Premessa" le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le Parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.

 

 

TITOLO I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto

Art. 1 - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie, posti in essere dalle Aziende e/o dalle Società Cooperative per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali "Aeroporti Gestione ed Appalti".

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, i rapporti di formazione e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti aspiranti alle diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per l'eventuale deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, nei casi consentiti.

Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL del 25 giugno 2001 e successive modifiche.

Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda e/o della Società Cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, agli Enti Bilaterale Nazionali o Regionali, alla Formazione Continua, all'Assistenza Sanitaria e alla Previdenza Complementare, in particolare all'Ente Bilaterale "ENMOA" (Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome) di cui agli artt. 202, 203 e 204 del presente CCNL.

Le quote ed i contributi destinati all'ENMOA sono, pertanto, parte integrante del trattamento economico contrattuale.

Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato di diritto solo ed esclusivamente dalle Aziende e/o dalle Società Cooperative associate all'UNAPI e/o al Movimento Cooperative e Mutue - MCM CNAI. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore e/o al socio lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate come trattamento riassorbibile "ad personam", fatto salvo della paga base (minimo tabellare + contingenza).

Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende e/o delle Società Cooperativa all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei Contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle Legge vigente. Per quanto non espressamente previsto dai presente contratto collettivo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.

 

Dichiarazione a verbale

Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune anche appartenenti a diverse categorie merceologiche o servizi, aventi un unico titolare od un'unica ragione sociale, il personale dipendente ivi adibito è regolato da tutte le norme del presente contratto.

 

 

TITOLO II - Lavoratore Co-Imprenditore e/o Socio Lavoratore - Regolamento Interno

Art. 2 - Lavoratore Co-lmprenditore e/o Socio Lavoratore

 

Le Cooperative prevedono per statuo, l'occupazione dei propri soci e di conseguenza nasce la figura del lavoratore co-imprenditore, cioè lavoratore imprenditore di se stesso (ecd. socio lavoratore).

La prestazione svolta dal socio lavoratore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto di scambio negoziale. Il trattamento economico del socio lavoratore è costituito dalla rendita d'impresa.

Considerare i soci lavoratori solo lavoratori dipendenti della Cooperativa costituisce un visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi concorrono:

a. alla gestione della Cooperativa;

b. alla elaborazione di programmi di sviluppo;

c. alle decisioni concernenti scelte strategiche;

d. alle realizzazione dei processi produttivi;

e. alla contribuzione della formazione del capitale sociale;

f. alla partecipazione del rischio d'impresa;

h.  alla; messa a disposizione deile proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Nel rinnovare il presente CCNL si ribadisce l'opportunità di tener presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare dell'Art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore.

 

 

Art. 3 - Regolamento Interno

 

L'Art. 6, della Legge 3 aprile 2001. n. 142, prevede che la Società Cooperativa provveda alla definizione di un Regolamento Interno in cui siano richiamati i contenuti CCNL applicato, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori ed i dettati della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e del D.Lgs. 276/03 e del D.Lgs. 251 del 6 ottobre 2004.

In detto Regolamento dovrà essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (Art. 6, L. 142/2001 e Art. 9, L. 30/2003) il compenso sarà parametrato a solo trattamento minimo (paga base nazionale) previsto dal presente CCNL.

Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del Regolamento Interno il quale diventa cosi un elemento importante di organizzazione del lavoro.

Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il Regolamento.

La certificazione del Regolamento deve essere espletata ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro Art. 8 del 21 luglio 2004.

La stesura del Regolamento effettuata ai sensi della L. n. 142/2001, deve tener conto anche il comma IV, Art. 7, L. 31/2008.

 

 

TITOLO III - Diritti d'informazione

Art. 4 - Livello nazionale

 

Annualmente, di norma entro il primo semestre, il CNAI - UNAPI - il MCM CNAI e la FISMIC si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.

Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

a. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti d'inserimento, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n. 125/1991;

b. le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

c. la formazione e riqualificazione professionale;

d. la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;

e. i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore Trasporto sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.

 

 

Art. 5 - Livello territoriale

 

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

 

 

Art. 6 - Livello Aziendale e/o Società Cooperativa

 

Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Aziende e/o le Società Cooperative di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:

a. 100     dipendenti e/o soci lavoratori se operano nell'ambito di una sola provincia;

b. 500     dipendenti e/o soci lavoratori se operano nell'ambito di una sola regione;

c. 1.000     dipendenti e/o soci lavoratori se operano nell'ambito nazionale;

si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo delle Aziende e/o delle Società Cooperative.

Nell'occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, le Aziende e/o le Società Cooperative forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto Aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Nelle medesime occasioni verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.

Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale dell'Azienda e/o della Società Cooperativa, quali, ad esemplo, codice di condotta e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle Parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali. Nel corso di tali incontri le Aziende e/o le Società Cooperative esamineranno con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende e/o le Società Cooperative che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o RSA, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, cosi come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:

a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda e/o della Società Cooperativa, nonché la sua situazione economica;

b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio peri livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c. le decisioni della Azienda e/o della Società Cooperativa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.

Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori.

 

 

TITOLO IV - Diritti sindacali e di Associazione

Art. 7 - Diritti sindacali e di Associazione

 

Le Parti riconoscendo l'impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori e/o dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di Legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore dipendente e/o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL. Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 4 (quattro) ore anno le modalità di utilizzo saranno definite dalla contrattazione di I°, e nel ll° livello di contrattazione 8 (otto) ore anno saranno, previa informazione al Datore di lavoro, utilizzate per consentire la partecipazione alle attività sindacali, per la connessione con siti delle Parti Sociali contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche Aziendali. Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo decadenza non potranno essere sostituiti da indennità.

Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati sottoscrittori del presente CCNL.

Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.

Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione Aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro, oltre copia del presente CCNL e relativi allegati.

 

 

Art. 8 - Delegato Aziendale

 

Nelle Aziende e/o nelle Società Cooperative che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato Aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

li licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.

 

 

Art. 9 - RSA

 

Nelle Aziende e/o nelle Società Cooperativa possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali che siano firmatane del presente CCNL applicato in Azienda e/o in Società Cooperativa, la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA".

 

 

Art. 10 - Assemblea

 

I lavoratoci e/o i soci lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, durante o fuori dell'orario di lavoro, nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente Art. 7.

 

 

Art. 11 - Referendum

 

Il Datore di lavoro deve consentire nell'ambito Aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori e/o tra i soci lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità Aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 12 - FISMIC

 

FISMIC esercita il suo potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.

La RSA rappresentativa dei lavoratori, in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione dell'articolazione organizzativa del sindacato FISMIC, svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello Aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.

Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata-alla Rappresentanza Aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.

 

 

Art. 13 - Trattenuta Sindacale

 

I lavoratori e/o soci lavoratori potranno rilasciare delega al Datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della OO.SS. firmataria del presente CCNL a cui aderiscono.

L'importo delle deleghe sarà pari all'1,0% della paga di fatto, per dodici mensilità.

Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore e/o socio lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.

L'assenza di tale liberatoria libera l'Azienda e/o la Società Cooperativa dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.

Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.

L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa dalla fine del mese di arrivo della comunicazione di revoca al Datore di lavoro.

Se la revoca viene inviata direttamente al Datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'Organizzazione Sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale. Resta stabilito che il Datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e/o del socio lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del Datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio Datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Nota a Verbale UNAPI - MCM CNAI - Nei confronti dei lavoratori e/o dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo Status di lavoratore e/o di socio lavoratore, cosi come previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142.

 

 

Art. 14 - Funzioni del CCNL

 

Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordando, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e/o dei soci lavoratori e dei Datori di lavoro.

Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.

Per qualsiasi utilizzo avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.

Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le Parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo in genere. Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL.

In particolare si conferma l'obbligo per le Aziende e/o per le Società Cooperative aderenti e che applicano il presente contratto al versamento di un contributo per assistenza contrattuale pari al 2,0%, da calcolarsi per tredici mensilità sulla paga base, di cui 1,0% a carico delle Aziende e/o delle Società Cooperativa ed il restante 1,0% a carico dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, da versarsi mensilmente all'ENMOA.

 

 

Art. 15 - Diritto di associazione

 

Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione:

a. il contenuto delle convenzioni n.° 87 e 98 dell'O.I.L., riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei Datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni Sindacali e Datoriali ed aderirvi senza impedimenti;

b. il contenuto dell'articolo 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi e dell'articolo 39 che riconosce alle Associazione il diritto di rappresentare i propri iscritti.

 

 

TITOLO V - Livelli di Contrattazione - Territoriale - Aziendale

Art. 16 - Livelli di contrattazione

 

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro con l'obbiettivo della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza nel lavoro e l'incremento delle retribuzioni e di nuove occupazioni.

La contrattazione si svolge su due livelli:

1. primo livello: Contratto Nazionale di Settore;

2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

 

 

Art. 17 - Livello nazionale

 

La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende e/o alle Società Cooperative il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro ed ai collaboratori i doveri e diritti conseguenti

Esso definisce elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL.

Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed Aziendale. Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, su basi di accordi tra le Parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazioni dei funzionamento di servizi di previdenza ed assistenza.

È riservato, nell'ambito delle competenze fondamentali a livello nazionale, quanto appresso:

a. relazioni industriali;

b. i diritti sindacali;

c. i minimi tabellari;

d. il mercato del lavoro;

e. l'inquadramento;

f. l'orario di lavoro.

Il presente CCNL avrà durata triennale tanto per parte economica che normativa.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti dia, almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, la disdetta, presentando le proposte di modifica per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Dal mese successivo della scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "Indennità di Vacanza Contrattuale".

L'importo di tale indennità sarà pari al 50% (cinquanta %) del nuovo indice previsto dell'accordo quadro del 23-05-2011, applicato al minimo tabellare.

Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta.

In sede di rinnovo del CCNL verranno contrattate le modalità per l'eventuale compensazione delle differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.

Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

a.  costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;

b. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;

c. costituzione, regolamentazione e funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali (ERBOA);

d. inoltre, la contrattazione di secondo livello definirà gli eventuali elementi retributivi regionali o locali specifici.

 

 

Art. 18 - Livello territoriale o aziendale

 

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale.

Essa riguarda materie ed istituti, stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.

Le Organizzazioni stipulanti si impegnano affinché la parte economica accessoria abbia caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di Legge; detta parte economica accessoria deve essere finalizzata alla incentivazione della "qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa", tenendo conto anche dell'andamento economico.

Le Parti concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile o Premio Produzione Presenza" per favorire la contrattazione di secondo livello nelle Aziende e/o nelle Società Cooperative. Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

1. possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

2. possibilità applicative riguardanti le diverse tipologie contrattuali;

3. determinazione dell'elemento economico "Premio Variabile o Premio Produzione Presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede Aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'Azienda e/o nella Società Cooperativa tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali od Aziendali ed avrà durata triennale;

4. possibilità di modificare le somme da erogare, dove se ne presenta il caso, sulle indennità di cui al Titolo XLIX del presente CCNL;

5. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale od Aziendale paritetico e/o l'ERBOA regionali, per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro e formazione, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

6. realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o Aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d'inserimento, secondo la disciplina nazionale e le Leggi vigenti;

7. attuazione della disciplina della formazione professionale;

8. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.

Nell'arco di vigenza del presente CCNL. potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale. A livello Territoriale la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.

 

 

TITOLO VI - Decorrenza - Durata

Art. 19 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dal 1º luglio 2011 e scadrà il 31 agosto 2014.

Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito da! successivo.

 

 

TITOLO VII - Esclusiva di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratto

Art. 20 - Esclusiva di stampa

 

Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

 

 

Art. 21 - Archivio contratti

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro, Salute e della Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati

 

 

Art. 22 - Distribuzione contratto

 

Le Aziende e/o le Società Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio e neo assunto copia del presente CCNL

 

 

TITOLO VIII - Efficacia del Contratto

Art. 23 - Efficacia del Contratto

 

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei Datori di lavoro, dei lavoratori e/o dei soci lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti. La presente contrattazione collettiva può essere adottata per il personale dipendente e/o per i soci lavoratori, solo ed esclusivamente delle Aziende e/o delle Società Cooperativa associate ad una delle Organizzazioni stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con le altre Parti, diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti.

 

 

TITOLO IX - Mobilità e mercato del lavoro

Art. 24 - Mobilità e mercato del lavoro

 

Fermo restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende e/o delle Cooperative, degli strumenti di Legge, le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.

Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente a livello regionale o per singole aree sub regionali ed anche a livello aziendale, anche con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:

a. definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazioni, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;

b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti lavoro;

c. incontri con gli enti Regionali e locali, per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore e conseguentemente verificare la possibilità dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione e del prolungamento della stagione con le previsioni dei relativi periodi di occupazione, della formazione e qualificazione e riqualificazione professionale.

 

 

TITOLO X - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato Lavoro Intermittente - Lavoro Ripartito

Art. 25 - Fonti

 

Negli articoli seguenti trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (della cd. Legge Biagi). Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa negli articoli del richiamato D.Lgs. in particolare:

1. per la somministrazione di lavoro: artt. 20, 21 e 22;

2. per il lavoro intermittente: artt, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39;

3. per il lavoro ripartito: Art. 41, 42, 43, 44, 45.

 

 

Art. 26 - Contratto di Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato

 

Il Contratto di Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato serve a soddisfare le esigenze momentanee dell'Azienda e/o della Società Cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore". Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una de