S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 25/03/2014, si rinvia al CCNL "Trasporto Aereo - Attività Aeroportuali"
CCNL del 14/07/2011
TRASPORTO AEREO - FAIRO
Accordo di Rinnovo 14-07-2011
Protocollo d'intesa per il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro da valere per i quadri, impiegati e operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia rappresentate ed affiliate alla FAIRO
Decorrenza: 01-01-2010 - Scadenza: 31-12-2012
FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization)
e
FILT/CGIL nazionale, regionali e territoriali - Settore trasporto aereo
FIT/CISL nazionale e regionali - Settore trasporto aereo
UILTRASPORTI nazionale e regionali - Settore trasporto aereo
UGL-TRASPORTI
Il presente contratto si articola in due parti:
- Parte generale;
- Parte specifica.
I trattamenti economici e normativi stabiliti dal presente contratto sostituiscono integralmente nella loro globalità quelli precedentemente in vigore per gli impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree aderenti alla FAIRO, come da lista allegata.
Il presente contratto è stato redatto in lingua italiana ed in lingua inglese ma si concorda che in caso di controversie sulla interpretazione, farà riferimento e fede il testo italiano.
Lista compagnie aeree associate alla FAIRO
AEGEAN AIRLINES
AEROLINEAS ARGENTINAS
AIR ALGERIE
AIR CANADA
AIR FRANCE
AIR INDIA
AIR MALTA
AIR MAURITIUS
AIR SEYCHELLES
AMERICAN AIRLINES
ALL NIPPON AIRWAYS
AUSTRIAN AIRLINES
BIMAN BANGLADESH AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
CARGOLUX
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHINA AIRLINES
CHINA EASTERN
CONTINENTAL AIRLINES
CSA - Czech Airlines
CYPRUS AIRWAYS
CUBANA DE AVIACION
DELTA AIRWAYS
EGYPTAIR
EL AL - Israel Airlines
EMIRATES
ETHIOPIAN AIRLINES
ETIHAD
FINNAIR
IRAN AIR
JAT AIRWAYS
K L M - Royal Dutch Airlines
KOREAN AIR
KUWAIT AIRWAYS
LIBYAN ARAB AIRLINES
LOT Polish Airlines
M E A - Middle East Airlines
MALAYSIA AIRLINES
NIPPON CARGO AIRLINES
P I A - Pakistan Intl Airlines
QANTAS AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
ROYAL AIR MAROC
ROYAL JORDANIAN Airlines
S A S - Scandinavian Airlines
SAUDIA -Saudi Arabian Airlines
SINGAPORE AIRLINES
SN Brussels Airlines
SYRIAN Arab Airlines
SWISS INTERNATIONAL
TAAG Angola Airlines
TAAM Lineas Aereas S/A
TAP - AIR PORTUGAL
TAROM
T M A - Trans Mediterranean Airways
TUNIS AIR
THY - TURKISH AIRLINES
UNITED AIRLINES
USAIR
Capo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Modello relazioni di informazione e consultazione
Si individuano quali valori di riferimento per il presente contratto la centralità dell'autonomia nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo di processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese, garantendo al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane agli obiettivi di qualità. Con particolare riferimento alla totale comune e complessiva soddisfazione del modello di relazioni industriali, si fa riferimento ad un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto, con particolare riguardo alla funzionalità dell'assetto contrattuale ed ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di politica dei redditi e dell'occupazione stabiliti da Governo e parti sociali ed al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
Informazione e partecipazione
Partendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OO.SS., si individuano i seguenti obiettivi:
- rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità dei servizi, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
- le parti, su reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, intendono assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle compagnie quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza nella progressiva globalizzazione dei mercati.
Tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema di relazioni sindacali, per la gestione dei flussi di informazione, si ravvisa l'opportunità di dotarsi di un modello relazionale articolato su due livelli: FAIRO e aziendale.
Livello FAIRO
Con particolare riferimento al quadro generale del trasporto aereo, ai suoi mutamenti ed alle implicite dinamiche evolutive, l'Associazione FAIRO, in un contesto di efficienti relazioni industriali qualora si verificassero nel corso dell'anno aggiornamenti significativi di tali programmi riferiti al mercato italiano ed a richiesta delle OO.SS. dei lavoratori, trasferirà alle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL le informazioni relative a:
- evoluzione del mercato, con particolare riferimento agli indicatori macro-economici rilevanti per il settore e le eventuali implicazioni sull'occupazione;
- andamento e previsione del rapporto domanda-offerta di trasporto passeggeri e merci;
- analisi della struttura del mercato nazionale, internazionale e intercontinentale, comprensivi del volume di mercato presidiati.
Le parti convengono, in presenza di riorganizzazioni aziendali che prevedano soppressione di posizioni di lavoro, di individuare congiuntamente liste di mobilità per la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi di ristrutturazione presso aziende associate alla FAIRO.
A tale scopo, anche avvalendosi di supporti esterni, verrà istituita una banca dati con le caratteristiche professionali dei lavoratori coinvolti, finalizzata alla formazione ed alla ricollocazione occupazionale.
Livello complessivo di azienda
A tal proposito, le compagnie esporranno nel corso dell'anno solare alle OO.SS. nazionali e regionali/territoriali stipulanti:
- l'andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;
- le prospettive di sviluppo delle attività anche con riferimento ad acquisizioni e/o accordi commerciali con altre compagnie/imprese;
- l'andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio correlato all'anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze di mercato;
- le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizione di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche di sicurezza sul lavoro.
Art. 2 - Articolazione della contrattazione collettiva
Premessa
Le parti, in relazione alla fase transitoria in cui cadono i rinnovi dei cc.cc.nn.l., oggetto del presente rinnovo e per i quali le OO.SS. hanno attivato tavoli di confronto per la definizione della parte normativa, in considerazione della intervenuta nuova disciplina sulla riforma degli assetti contrattuali e delle disposizioni transitorie contenute negli accordi interconfederali del 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, convengono sulla seguente articolazione:
Contratto nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, definendo altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione di secondo livello.
Il contratto individua materie ed istituti propri del livello nazionale non derogabili a livello locale nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
Nell'ambito delle competenze fondamentali del livello nazionale rientrano in particolare:
- le relazioni industriali;
- i diritti sindacali;
- le declaratorie dell'inquadramento;
- orario di lavoro;
- il sistema retributivo.
Contratto aziendale o di secondo livello
Nell'ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi disciplinate, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad es. turni, flessibilità della prestazione e regimi d'orario);
- aspetti applicativi riguardanti le tipologie contrattuali;
- inquadramento;
- effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro o settoriali/aziendali, ambiente di lavoro per gli aspetti specificatamente connessi a particolari situazioni settoriali/aziendali;
- criteri e modalità di utilizzazione del Fondo sociale;
- banca delle ore - che sarà possibile istituire e destinare ad ogni singolo dipendente, con i criteri e le modalità stabilite in ogni compagnia tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo ed in accordo con le OO.SS.;
- ambiente di lavoro/visite mediche (con richiamo alla specifica di Legge nazionale);
- indennità di certificazione brevetto, ovvero riconoscimento di altra natura per i lavoratori che svolgono attività di manutenzione aerea (nell'ambito delle direttive di casa madre);
- indennità non trattate nel CCNL
Per assicurare l'effettività nonché l'esigibilità della diffusione della contrattazione di secondo livello in favore dei lavoratori di aziende prive di tale strumento, le parti firmatarie il presente contratto, in armonia con le finalità convenute, si attiveranno per un monitoraggio congiunto al fine di verificare le compagnie carenti della contrattazione aziendale o di secondo livello e porre in essere le iniziative atte ad uniformare correttamente gli elementi decretati nel CCNL FAIRO, entro i 12 mesi dalla stipula del presente contratto. La disdetta degli accordi di secondo livello dovrà essere presentata entro i termini previsti dagli stessi.
Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dello stesso; l'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, comunque per dei periodi complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 3 - Diritti sindacali - Agibilità sindacali
I componenti le R.S.A. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, nell'ambito aziendale, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della Legge n. 300/1970, garantendo idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite. I permessi verranno richiesti con almeno 24h di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
In aggiunta ai permessi sindacali di cui agli artt. 23 e 24 della Legge n. 30