S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 07/02/2025
TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI
Testo consolidato del CCNL 07/02/2025
personale di terra e di volo per l'Industria del Trasporto Aereo italiano
Decorrenza*: 01/01/2025
Scadenza*: 31/12/2027
* Durata riferita alla Parte Generale; per le singole Parti Specifiche resta ferma la totale autonomia negoziale delle relative Parti stipulanti .
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto dell'integrazione redazionale dei seguenti testi contrattuali:
Per la Parte Generale:
- CCNL 07/02/2025
Per le Parti Specifiche:
Sezione Gestori
- CCNL Gestione aeroportuale 17/01/2020
Sezione Handlers
- CCNL Handlers 25/10/2023
- Accordo Handlers 25/10/2023
- Accordo Handlers 29/01/2024
Sezione Catering
- CCNL Catering 07/12/2022 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo Catering 07/12/2022
Sezione Servizi ATM
- CCNL Servizi ATM 27/05/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
- Accordo di adesione 20/06/2016
- Accordo di rinnovo Servizi ATM 17/07/2018 (Decorrenza 01/01/2017)
- Accordo di rinnovo Servizi ATM 25/11/2022
Sezione Vettori
- CCNL Vettori 02/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
Sezione FAIRO
- CCNL FAIRO 06/05/2016 (Decorrenza 01/01/2014)
- Accordo Assistenza Integrativa FAIRO 23/02/2017
- Accordo di rinnovo FAIRO 05/12/2022 (Decorrenza 01/01/2017)
Addì 7 febbraio 2025,
TRA
- Assaeroporti
- Aeroporti 2030
- Assaereo
- Assohandlers
- Assocontrol
- Federcatering
- Fairo
E
- Filt-Cgil
- Fit-Cisl
- Uiltrasporti
- Ugl Trasporto Aereo
è stata stipulata la Parte Generale comune del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria del trasporto aereo, che contiene la regolamentazione della filiera del trasporto aereo. La presente Parte Generale ha efficacia dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Quanto sopra fermo restando la totale autonomia negoziale delle Parti stipulanti le singole Parti Specifiche con riguardo a contenuti e decorrenza di queste ultime.
Addì, 14 aprile 2011
tra
Assocatering-FIPE
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL-Trasporti
Verbale di stipula
Addì 27 maggio 2014, tra
Assocontrol
e
le Organizzazioni Sindacali
CCNL Vettori 02/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
In data 2 dicembre 2021
tra
ASSAEREO
e
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
UGL TRASPORTO AEREO
è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della Parte Specifica Vettori del CCNL del Trasporto Aereo
CCNL FAIRO 06/05/2016 (Decorrenza 01/01/2014)
Verbale di stipula
In data 06 maggio 2016
tra
F.A.I.R.O. Foreign Airlines Industrial Relations Organization
e
Le Segreterie Nazionali/Dipartimenti di:
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
UGL TRASPORTO AEREO
È stata sottoscritta la presente Sezione Specifica del Trasporto Aereo.
Accordo di adesione 20/06/2016
Verbale di stipula
Addì, 20 giugno 2016
tra
- La Federcatering affiliata a Federturismo Confindustria
e
- Le segreterie nazionali di Filt - Cgil, Fit - CISL, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo
Insieme di seguito definite anche "le Parti"
Premesso che:
- le OO.SS del Trasporto Aereo hanno sottoscritto con le principali Associazioni imprenditoriali di rappresentanza datoriale del comparto aeroportuale e delle compagnie aeree italiane ed estere una serie di accordi collettivi allo scopo di dare vita e compiuta attuazione al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo. Ciò a fartempo dal 02/08/2013, data di stipula dell'accordo collettivo afferente il testo della cosiddetta parte generale, valida per tutti i settori e successivamente con le singole associazioni datoriali maggiormente rappresentative accordi collettivi atti a definire ciascuna parte specifica.
- In tal senso è intercorso accordo collettivo 31-07-2014 relativo alle norme e ai costi di parte specifica per le imprese del catering aereo.
considerato che:
- Le OO.SS. hanno preso atto della cessazione definitiva della Assocatering e pertanto il settore è simasto privo di rappresentanza imprenditoriale collettiva;
- La neo costituita Federcatering si è resa disponibile ad assumere la rappresentanza imprenditoriale del comparto nel sistema di relazioni industriali del Trasporto Aereo.
Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene quanto segue:
1. Federcatering sottoscrive l'accordo di parte generale del 02/08/2013 e la parte specifica del catering aereo del 31/07/2014 nonché ribadisce la propria adesione all'accordo 24/05/2016 relativo all'istituzione dell'Osservatorio.
Verbale di stipula
Addì, 22 giugno 2016
tra
- La Federcatering affiliata a Federturismo Confindustria
e
- Le segreterie nazionali di Filt - Cgil, Fit - CISL, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo
Insieme di seguito definite anche "le Parti"
Accordo Assistenza Integrativa FAIRO 23/02/2017
Addì, 22 febbraio 2017
tra
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILT
UGLTA
e
la FAIRO
Accordo di rinnovo Servizi ATM 17/07/2018 (Decorrenza 01/01/2017)
Verbale di stipula
Roma, 17 luglio 2018
Tra
AssocontrolENAV S.p.A.
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
Uiltrasporti
UGL-TA
stipulato presso il MIT rappresentato dal Vice Capo di Gabinetto Dott.ssa ___ e dal Dott. ___
Premesso che:
- Il CCNL del Settore del Trasporto Aereo è scaduto il 31 dicembre 2016;
- le Parti, nelle more della trattativa della Parte Generale, hanno deciso di intraprendere il negoziato per il rinnovo della Parte Specifica Servizi ATM;
- i lavori di rinnovo si sono svolti nel quadro delle regole fissate dal TU interconfederale del 10/01/2014 e dall'accordo interconfederale sottoscritto il 9/03/2018.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente verbale, le Parti convengono altresì su quanto segue.
[___]
3. Con il presente accordo, a valle della consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori a maggioranza semplice di cui al richiamato TU interconfederale del 10 gennaio 2014, la Parte Specifica servizi ATM del CCNL del settore del Trasporto Aereo è rinnovata per il periodo 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sono fatte salve le decorrenze diverse previste per singoli istituti, nonché gli interventi sulla parte normativa resi eventualmente necessari da modifiche legislative riguardanti il rapporto di lavoro, dal rinnovo della Parte Generale del CCNL del Settore del Trasporto Aereo nonché dal percorso di interlocuzione previsto dal punto 2. del verbale stipulato avanti al MIT in data 28 giugno 2018. Qualora nell'ambito di tale percorso si rendesse necessario attivare l'art. 30 della Sezione Specifica Impianti Strategici o l'art.25 della Sezione Specifica Impianti a Basso traffico in riferimento a modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro sarà attivato un confronto preventivo con le OO.SS.. In ogni caso per quanto più in generale concerne la Parte Normativa le Parti da settembre avvieranno una trattativa che dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2019.
CCNL Gestione Aeroportuale 17/01/2020
Verbale di stipula
In data 17 gennaio 2020
tra
ASSAEROPORTI
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL TRASPORTO AEREO
Assistite dalle strutture regionali/territoriali e dalle RSA/RSU.
È stata sottoscritta la presente sezione specifica Gestori aeroportuali.
Accordo di rinnovo Servizi ATM 25/11/2022
Verbale di stipula
Roma, 25 novembre 2022
Il giorno 25 novembre 2022 presso ENAV SpA si sono incontrate ENAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, UGL-TA e UNICA per la definizione di quanto segue
Premesso che:
il CCNL del Settore del Trasporto Aereo è scaduto il 31 dicembre 2019
le Parti convengono su quanto segue
[___]
Accordo di rinnovo FAIRO 05/12/2022 (Decorrenza 01/01/2017)
Verbale di stipula
In data 5 dicembre 2022, si sono riunite:
le delegazioni della FAIRO
e le segreterie/dipartimenti nazionali di
Filt/Cgil
Fit/Cisl
Uiltrasporti
Ugl Trasporto aereo
È stato concordato quanto segue:
[___]
CCNL Catering 07/12/2022 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Il giorno 7 dicembre 2022
tra
Federcatering
e
FILTCGEL
FITCISL
UILTRASPORTI UGLTRASFORTI
si è stipulata la presente parte specifica Catering aereo del CCNL del Trasporto aereo.
Come definito nella parte generale del 30 maggio 2019 la presente sezione si applica ai lavoratori delle imprese associate a Federcatering o comunque già soggette al CCNL 31-07-2014 ovvero al personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo, nell'ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra.
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 7 dicembre 2022, FEDERCATERING con l'assistenza di FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, sottoscrivono il presente accordo in occasione e subito dopo la sottoscrizione del rinnovo del CCNL del Trasporto Aereo - sezione specifica Catering aereo 1 ° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025.
Le Parti concordano quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
Fiumicino 25 ottobre 2023
In data 25 ottobre 2023 alla presenza di Assohandlers rappresentata dal Direttore Generale, FILT CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI ed UGL TRASPORTO AEREO rappresentate dalle Segreterie Generali - Segreterie Nazionali - Dipartimenti Nazionali - Segreterie Regionali e Territoriali è stato sottoscritto il testo del nuovo "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo - Sezione Handlers".
Le OOSS sono state altresì rappresentate dalle strutture regionali/territoriali e dalle RSA (come da elenco allegato).
[___]
In data 25 ottobre 2023, si sono incontrate:
ASSOHANDLERS con sede legale in Via Germanico n. 172 - 00192 - Roma (di seguito "Assohandlers")
E
le Segreterie Nazionali del Trasporto Aereo di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL TRASPORTO AEREO
(di seguito, congiuntamente, le "Parti")
[___]
Verbale di stipula
In data 29 gennaio 2024 si è svolto un incontro tra Assohandlers e Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI - UGL TRASPORTO AEREO nell'ambito della prima fase delle procedure di raffreddamento e concilazione avviate dalle OOSS sopra indicate in data 22 Dicembre u.s.,
[___]
Le Parti stipulanti il CCNL del Trasporto Aereo, in uno scenario caratterizzato dal continuo evolversi del quadro del trasporto aereo mondiale, in cui le complesse dinamiche risentono, allo stato, dell'incompiuta messa a sistema del settore italiano, concordano sul valore e sulla valenza centrale ed inclusiva del CCNL, sulla strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di confronto e partecipazione sui processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise, in grado di assicurare: il contributo alla definizione di un sistema dei trasporti, il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la costante attenzione alle condizioni di lavoro, la valorizzazione e lo sviluppo occupazionale ed il coinvolgimento delle professionalità su obiettivi di qualità.
Tutto ciò premesso
Il perseguimento degli obiettivi condivisi dalle Parti stipulanti presuppone un approccio al settore del trasporto aereo nel suo complesso, caratterizzato da una pluralità di attività che devono assumere un ruolo complessivo di sistema in una logica di "filiera", in quanto concorrenti, con diverso grado ad una medesima catena del valore, oltre alla ricerca condivisa di un sempre crescente livello di servizio, di attenzione al cliente e di miglioramento delle condizioni di lavoro. In tal senso le Parti intendono favorire l'adozione di regole comuni che promuovono la qualità dei servizi svolti e la competitività delle imprese anche in un'ottica di salvaguardia occupazionale e della dignità e qualità del lavoro. Per perseguire tali finalità, le Parti condividono l'utilità di un modello di filiera che prevede una disciplina di garanzia delle tutele minime del lavoro e di contrasto a forme di concorrenza improprie. In tale ottica, la Parte Generale indica le linee guida sulla base delle quali disciplinare le diverse Parti Specifiche e la contrattazione aziendale.
Dell'appartenenza al sistema di "filiera" intende farsi artefice il presente CCNL attraverso la fissazione di un quadro di regole di insieme e la promozione congiunta di interventi legislativi da applicarsi a tutti gli operatori del settore nella Parte Generale in quanto componenti a pieno titolo della filiera del trasporto aereo. Componenti, la cui specificità in termini di diverso contributo alla catena del valore, viene dal CCNL riconosciuta e valorizzata attraverso la definizione di Parti Specifiche.
La Parte Generale del Contratto, comune a tutte le Parte Specifiche, è sottoscritta dalle Associazioni Datoriali del comparto e dalle Segreterie Nazionali di Categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.
Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale ed è sottoscritta dalla/e Associazione/i Datoriale/i interessata/e e dalle Segreterie Nazionali di Categoria firmatarie della Parte Generale.
Parte Specifica gestori aeroportuali:
- Assaeroporti;
- Aeroporti 2030
Parti Specifiche vettori
- Assaereo;
- FAIRO
Parte Specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:
- Assohandlers.
Parte Specifica catering aereo:
- Federcatering.
Parte Specifica ATM servizi diretti e complementari (Air Traffic Management):
- Assocontrol.
Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione le Associazioni Datoriali e le OO.SS. stipulanti riconoscono di aver individuato la regolamentazione di settore.
Il CCNL di settore del Trasporto Aereo è il riferimento regolatorio sul versante del lavoro e si applica a tutto il personale di terra e di volo per l'intera industria del trasporto aereo italiano le cui attività, svolte stabilmente sul territorio nazionale, sono:
- servizi di lavoro aereo;
- vettori aerei;
- servizi di manutenzione aeronautica;
- servizi di gestione aeroportuale;
- servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale);
- servizi di catering aereo;
- servizi ATM diretti e complementari.
Potrà, inoltre, applicarsi alle Aziende che, attraverso accordi di confluenza ed armonizzazione, aderiscono alla regolamentazione generale contrattuale del trasporto aereo.
Coerentemente con l'obiettivo comune di assicurare un livello crescente di trasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale dare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a tutte le Lavoratrici e Lavoratori anche attraverso la sua pubblicazione nelle intranet aziendali.
Sarà altresì cura delle Associazioni Datoriali inviare al CNEL il testo del Contratto sottoscritto.
CAPO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le Parti, in relazione ai principi su:
- rappresentanza, rappresentatività e titolarità delle OO.SS.;
- validità della sottoscrizione del CCNL, nonché modalità di ratifica delle singole Parti Specifiche sulla base della titolarità così come definita al precedente paragrafo;
- costituzione e composizione delle RSU;
- efficacia ed esigibilità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro con modalità stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto;
- clausole e procedure finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti;
si impegnano a dare tempestiva attuazione agli accordi applicativi sottoscritti in materia.
Relazioni industriali
Il presente CCNL recepisce integralmente i contenuti del Testo Unico sulla rappresentanza del 10/01/2014 e dell'Accordo Interconfederale del 28/02/2018, attribuendo all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1 che segue, il compito di individuare le soluzioni per il recepimento delle parti che il predetto Testo Unico demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli presenti e non del contratto.
Le Parti concordano:
- sulla natura di servizi pubblici essenziali delle attività delle imprese operanti nel settore e sulla necessità di assicurare la continuità dei servizi prestati ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i.;
- sulla funzionalità dell'assetto contrattuale a una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di gestione efficiente, in grado di coniugare qualità del servizio e tutela delle condizioni di lavoro anche attraverso il perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore, in un'ottica di salvaguardia della salute e della sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
- sull'agevolare nell'ambito aziendale la creazione di modelli partecipativi, tenuto conto di quanto già fatto in alcune realtà del settore.
Art. 1 - Modello relazionale di informazione e consultazione
Le Parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OO.SS.;
- allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità dei servizi, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con le esigenze dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati e dal processo di integrazione europea;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto del sistema di relazioni sindacali, in tutti i suoi livelli;
ravvisano l'opportunità di realizzare il seguente modello relazionale.
A) Osservatorio nazionale
Le Parti stipulanti confermano l'attivazione dell'Osservatorio Nazionale, istituito con verbale di accordo del 24 maggio 2016, per l'approfondimento tempestivo delle problematiche connesse con l'evoluzione del sistema del trasporto aereo. Oggetto di esame dell'Osservatorio potranno, altresì, essere le dinamiche comuni di evoluzione dell'industria, al fine di ricercare soluzioni orientate alla costruzione di una logica di "sistema di comparto", all'incremento della competitività e attrattività del settore, nonché alla piena valorizzazione del lavoro.
Le Parti si impegnano a organizzare un incontro almeno semestrale. Ulteriori incontri nel corso dell'anno potranno essere convocati a fronte di specifiche esigenze su richiesta congiunta di almeno quattro componenti, nelle misure e modalità previste dal Regolamento. L'incontro sarà dedicato al monitoraggio:
- dell'impatto delle riforme del lavoro ed i relativi strumenti, anche attraverso l'esame analitico delle singole fattispecie nonché in materia di sicurezza sul lavoro;
- degli strumenti utili a favorire il reimpiego/riqualificazione di risorse oggetto di ammortizzatori sociali;
- del recepimento e degli adempimenti in merito al Testo Unico sulla Rappresentanza;
- di iniziative finalizzate al riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro dell'esistenza nel trasporto aereo di attività gravose e/o usuranti e conseguenti risvolti sul piano pensionistico;
- dell'adeguamento delle Aziende a sistemi e norme che diano garanzia di rispetto e di controllo sulle prestazioni sociali ed ambientali delle stesse;
- della evoluzione della contrattazione di secondo livello;
- delle iniziative istituzionali nazionali e comunitarie per la realizzazione del "Sistema Trasporto Aereo Italiano".
Inoltre, in considerazione del quadro definito dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, nonché degli impegni che l'Unione Europea ha assunto in materia di clima ed energia con l'Accordo di Parigi e con i successivi provvedimenti tesi al raggiungimento della neutralità climatica, le Parti concordano di valutare, nell'ambito del suddetto Osservatorio, azioni condivise atte a favorire lo sviluppo sostenibile del settore.
Tali azioni dovranno essere in grado di contemperare la crescita economico-produttiva del comparto con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela e promozione del lavoro, attraverso politiche industriali che favoriscano processi di ristrutturazione produttiva e programmi di riconversione professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
L'Osservatorio analizzerà altresì gli impatti sull'organizzazione del lavoro della digitalizzazione e delle nuove tecnologie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intelligenza artificiale e gli algoritmi, favorendone l'utilizzo in una prospettiva di sostenibilità, competitività e tutela dell'occupazione.
Il suddetto Osservatorio avrà altresì il compito di:
a. elaborare proposte e avvisi comuni sulla base delle esigenze del trasporto aereo;
b. promuovere e organizzare incontri periodici per discutere dei problemi comuni di sostenibilità e delle possibili azioni da adottare;
c. promuovere iniziative formative congiunte atte a diffondere la cultura della sostenibilità;
d. analizzare l'andamento dei principali fattori e degli indicatori rilevanti per la sostenibilità sociale e ambientale;
e. valutare assetti utili a promuovere una maggiore sostenibilità sociale e ambientale delle attività aziendali;
f. analizzare e proporre modalità nuove per incentivare le professionalità green e il contributo dei singoli e dei gruppi al perseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale (es. premi legati a risultati di miglioramento ambientale, misure di welfare finalizzate a favorire mobilità e comportamenti eco compatibili, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).
Inoltre, viene attivata una fase progettuale relativa alla definizione di modelli di agibilità sindacali nazionali a partire dalle intese vigenti e con l'obiettivo del superamento di ogni accordo in essere.
L'Osservatorio è composto da 1 componente designato da ogni Organizzazione Sindacale stipulante ed 1 componente designato da ogni Associazione Datoriale ed opererà, in ogni caso, in una logica di bilateralità. Ciascun componente rimarrà in carica per l'intera durata del CCNL salvo revoca da parte dell'Organizzazione/Associazione designante o dimissioni. Le delegazioni di Parte Datoriale e Sindacale nominano, nel rispetto del principio di alternanza delle cariche, il Presidente dell'Osservatorio. Per il funzionamento dell'Osservatorio si rimanda al separato Regolamento, che verrà definito entro 6 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL Parte Generale.
B) Informativa sull'andamento dell'azienda
Nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre di ogni anno, le Aziende esporranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti ovvero, in rapporto alla configurazione aziendale, alle loro articolazioni territoriali:
- l'andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;
- le prospettive di sviluppo dell'attività, anche con riferimento ad acquisizione e/o accordi commerciali con altre imprese;
- l'andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio correlato all'anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze del mercato;
- le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizioni di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche e sicurezza sul lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti e sub concessioni, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi.
Tale incontro verrà effettuato dalle Aziende, anche su richiesta delle OO.SS. stipulanti, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali programmi.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi
In caso di fenomeni di rilevanza strategica quali ad esempio il riassetto produttivo o organizzativo che abbiano significativi impatti sugli aspetti occupazionali, le Aziende daranno una preventiva informativa alle OO.SS., ovvero, in rapporto alla loro configurazione aziendale, alle loro articolazioni territoriali.
D) Disciplina dei luoghi di perfezionamento delle conciliazioni in sede aziendale
Fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conciliazione in sede protetta, le Parti stipulanti confermano di attribuire validità ed efficacia alle conciliazioni di cui all'art. 2113 c.c. perfezionate anche in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, nonché quelle perfezionate presso i locali delle Associazioni Datoriali e presso locali aziendali permanentemente o temporaneamente all'uopo dedicati, purché realizzate con l'assistenza e la partecipazione di soggetti qualificati.
Art. 2 - Articolazione della contrattazione collettiva
Le Parti, al fine di rendere più competitivo il comparto del trasporto aereo, concordano nel riconoscere la centralità e il ruolo strategico del presente CCNL e, allo scopo di fornire al settore uno strumento volto a valorizzare la professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori e a tutelare l'occupazione e lo sviluppo delle relazioni industriali, individuano nella contrattazione aziendale lo strumento attraverso il quale promuovere tali iniziative.
Le Parti, pertanto, in linea con quanto previsto dai relativi Accordi Interconfederali, convengono che la contrattazione collettiva sia articolata come segue.
A) Contratto Nazionale
Il Contratto Nazionale avrà durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica.
Il Contratto Nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, avendo la finizione di favorire processi di risanamento e riorganizzazione aziendale e di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del settore. Il Contratto Nazionale definisce, altresì, modalità ed ambiti di applicazione della contrattazione di secondo livello, affinché la stessa operi per migliorare il posizionamento competitivo delle Aziende e la produttività, attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e dell'organizzazione del lavoro, continuando a garantire idonee condizioni di salute e sicurezza del personale.
Il Contratto Nazionale individua materie ed istituti propri del livello nazionale, derogabili a livello aziendale attraverso intese modificative secondo le finalità e le modalità specificatamente riportate nel paragrafo "intese modificative del CCNL".
Il Contratto Nazionale, sia nella Parte Generale comune che nelle Parti Specifiche, individua materie ed istituti propri del livello nazionale, nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale, diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
B) Contrattazione aziendale o di secondo livello
In relazione agli Accordi Interconfederali vigenti il Contratto Nazionale individua le materie che sono oggetto della contrattazione aziendale. In virtù di tale disposizione, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori materie nelle Parti Specifiche, le Parti hanno inteso delegare le seguenti materie nel rispetto del principio dell'effettività di regolamentazioni disciplinate dal CCNL sulla base di specifici rinvii già previsti nei singoli artt. dello stesso:
- orario di lavoro (aspetti applicativi);
- mercato del lavoro (aspetti applicativi);
- il Premio di Risultato ove ne sussistano le condizioni aziendali, tra le quali anche la redditività; le modalità e l'ambito di applicazione possono essere definiti nelle Parti Specifiche, fermo restando che il premio variabile deve comunque avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla Legge.
I contratti integrativi aziendali di cui al comma che precede, per le parti economiche e normative, sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza secondo le previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10/01/2014 e ss.mm.ii..
C) Intese modificative del CCNL
Le Parti, al fine di adeguare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze di specifici contesti produttivi, concordano sulla possibilità di sottoscrivere specifiche intese modificative a livello aziendale, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL.
Le intese modificative sottoscritte a livello aziendale sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, secondo le previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10/01/2014 e ss.mm.ii..
In ogni caso le intese modificative sono negoziate con le Rappresentanze Sindacali costituite su iniziativa delle OO.SS. stipulanti il CCNL operanti in Azienda, d'intesa ovvero congiuntamente con le OO.SS. territoriali di categoria ovvero con le articolazioni organizzative competenti delle corrispondenti Organizzazioni Sindacali espressione delle Federazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le intese sottoscritte ai sensi del presente articolo sono trasmesse, attraverso le rispettive Associazioni Datoriali, a fini informativi alle Parti stipulanti il CCNL ed acquisiscono immediatamente e direttamente efficacia modificando, per le materie e le durate definite, le relative clausole del CCNL.
Le intese modificative dovranno indicare:
- gli obiettivi che si intendono conseguire;
- la durata;
- i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica;
- le pattuizioni a garanzia dell'esigibilità dell'accordo con provvedimenti a carico degli inadempimenti di entrambe le Parti.
Gli ambiti nei quali potranno essere raggiunte tali intese sono:
- la gestione di situazioni di crisi aziendale, anche con l'obiettivo di limitare le ricadute occupazionali;
- lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa nella prospettiva di nuovi significativi investimenti e di un diverso posizionamento strategico e competitivo.
In questi ambiti le intese modificative potranno avere ad oggetto gli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, l'inquadramento, gli istituti di carattere retributivo, con l'esclusione dei minimi tabellari, dell'indennità di contingenza, degli emolumenti di natura indivduale.
Art. 3 - Procedura generale per il rinnovo del CCNL
Le Parti si impegnano al rispetto della seguente modalità di confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le proposte per il rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Il presente Contratto continuerà ad essere il quadro regolatorio economico e normativo dei rapporti di lavoro fino al suo rinnovo.
Le Parti stipulanti e le articolazioni organizzative territoriali si astengono, altresì, dall'intraprendere qualsiasi iniziativa unilaterale inerente materie già oggetto di disciplina nel presente Contratto Collettivo, durante l'intero periodo di vigenza dello stesso.
Art. 4 - Procedura generale di conciliazione delle vertenze inerenti l'applicazione del CCNL
Salvo quanto previsto dalle specifiche intese intervenute tra le Parti e già recepite in apposite delibere della Commissione di Garanzia, al fine di migliorare l'efficacia delle relazioni sindacali, le Parti si obbligano, prima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di conciliazione di cui al presente articolo.
Le controversie individuali di rilevanza collettiva, intendendosi per tali le controversie che riguardano una potenziale pluralità di soggetti o comunque relative all'interpretazione di accordi collettivi, dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale o legale.
Le seguenti materie sono escluse dalle procedure di che trattasi:
- licenziamenti individuali e collettivi, ai quali si applicano le procedure previste, rispettivamente, dalle vigenti disposizioni di Legge e dagli Accordi Interconfederali in vigore;
- provvedimenti disciplinari.
Qualora insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme della Parte Generale del CCNL, su richiesta scritta di una delle Parti interessate, le Parti stipulanti si impegnano a fornire, nel corso di un apposito incontro, la propria interpretazione e valutazione possibilmente concordata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle Parti stipulanti, qualora concordato, è vincolante per i soggetti che hanno dato corso alla procedura.
Nel periodo occorrente alle Parti stipulanti per pronunciarsi, i soggetti interessati alla procedura non assumono iniziative unilaterali.
Per i dirigenti sindacali, ivi compresi quelli delle RSA o delle le RSU, si fa rinvio a quanto previsto dalle apposite norme della Legge n. 300/1970, per quanto applicabile od eventualmente regolamentato nelle Parti Specifiche, nonché dagli Accordi Interconfederali intervenuti in materia. Il trattamento economico per i permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe spettato all'interessato in caso di effettiva prestazione lavorativa, fatto salvo quanto previsto nelle singole Parti Specifiche e/o nelle singole Aziende.
Art. 6 - Assemblea (ex art. 20 Legge n. 300/70)
Nelle singole unità produttive, così come individuate dalle norme vigenti, potranno essere promosse dalla RSU ovvero dalle RSA, ove presenti, o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dall'Azienda, di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
La richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, dovrà essere presentata alla direzione aziendale con un preavviso minimo di 48 ore rispetto alla data di convocazione, indicando il giorno, l'ora di inizio e la durata presunta dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data, dell'ora e del luogo dell'assemblea saranno comunicate tempestivamente all'organismo che ha indetto l'assemblea. I predetti organismi provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea mediante avviso affisso sulle bacheche fisiche e/o elettroniche messe a disposizione dall'Azienda.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del sindacato che ha costituito la RSU/RSA, previamente indicati al Datore di lavoro. Lo svolgimento delle assemblee, al di fuori dell'orario di lavoro, per il personale navigante delle compagnie aeree, avviene secondo le modalità definite nell'apposita Parte Specifica.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
Le Lavoratrici e i Lavoratori hanno diritto a riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, di cui all'art. 20, Legge n. 300/1970 ed al Testo Unico sulla rappresentanza del 10/01/2014 e ss.mm.ii., per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La durata dell'assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal badge individuale o altro metodo equivalente.
Le assemblee saranno svolte con modalità tali da assicurare la continuità e la regolarità delle operazioni ed il diritto delle Lavoratrici e dei Lavoratori a parteciparvi; in particolare per i settori operativi, durante le assemblee indette nel corso dell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio operativo secondo quanto sarà convenuto nelle Parti Specifiche. Negli scali, le assemblee avverranno di norma nelle ore interessate da minor traffico e tali da rendere minimo il disagio all'utenza.
Ai dipendenti membri di Organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto saranno concessi, ove richiesti, i permessi di cui all'art. 30 della Legge n. 300/1970.
Agli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all'assolvimento di cariche pubbliche elettive, sarà concesso, ove richiesto per lo svolgimento delle rispettive funzioni, un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970, sino alla scadenza dell'incarico, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto definito nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale.
Art. 8 - Affissioni e bacheche sindacali
Le Aziende, presso la sede della direzione generale e presso le altre sedi di lavoro, collocheranno una bacheca, fisica e/o digitale, a disposizione di ciascuna delle RSA/RSU delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Organizzazioni, in modo da garantirne la più ampia diffusione.
Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale e temi ad essa attinenti.
Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere contestualmente inoltrato alle rispettive Direzioni.
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario le Parti intendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione degli appaltatori, consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale delle imprese. Tali azioni potranno essere definite nelle Parti Specifiche.
L'affidamento dei servizi in appalto/subappalto sarà effettuato in coerenza con il regolamento ENAC in vigore sulla certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Coerentemente con quanto stabilito nella Premessa del presente CCNL, le Parti riconoscono l'esigenza di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'utilizzo improprio dell'istituto dell'appalto, onde evitare forme di dumping contrattuale.
Conseguentemente, le Aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto/gare apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative e disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Inoltre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 -bis del D.lgs. n. 276/2003 come modificato dall'art. 29 comma 2 del D.L. 19/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2024, al personale impiegato nell'appalto e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto, onde garantire le Lavoratrici ed i Lavoratori evitando forme di penalizzazione.
I capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell'appalto, anche attraverso la presentazione periodica del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) a richiesta dell'Appaltante.
Le Parti, infine, consapevoli della modifica comunitaria in discussione sul tema delle attività di assistenza a terra, si impegnano ad incontrarsi tempestivamente a valle delle modifiche introdotte.
Le Lavoratrici e i Lavoratori di Aziende appaltatrici di servizi operanti in azienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità di strutture, dei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra la società di erogazione del servizio e l'Azienda appaltatrice.
Art. 10 - Cessione o trasferimento di azienda
Per gli obblighi conseguenti al trasferimento di attività, alla cessione o al trasferimento di azienda o di ramo di azienda, le Parti fanno riferimento a quanto disposto dalle normative di Legge in vigore.
Le Parti convengono che l'ambiente di lavoro ed il contesto nel quale la prestazione viene fornita siano aspetti fondamentali per il miglioramento del servizio offerto e che il livello di soddisfacimento dei bisogni e delle finalità delle risorse umane all'interno dell'organizzazione aziendale in relazione agli obiettivi assegnati siano elementi imprescindibili al fine di creare un clima positivo, nel quale poter operare validamente in condizioni di salubrità e sicurezza.
In tal senso, si conviene che le Aziende, andando anche oltre la specifica disciplina sul tema "Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro" di cui al successivo art. 12, pongano in essere quelle azioni volte a tutelare e garantire il diritto delle Lavoratrici e dei Lavoratori ad operare in un ambiente di lavoro consono e adeguato, rimuovendo quegli ostacoli che si frappongono al perseguimento di tale obiettivo.
Le Aziende, dove possibile e in coerenza con le previsioni contrattuali, si attiveranno per individuare ambienti per la consumazione del pasto da parte dei propri dipendenti.
Art. 11 bis - Protocolli in materia di misure antidiscriminatorie e aggressioni sul lavoro
Nel contesto del trasporto aereo il tema della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti e quello della tutela dalle discriminazioni hanno acquisito negli ultimi anni una rilevanza tale da richiedere un intervento mirato da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione del servizio stesso.
Le Parti firmatarie, concordi nell'attribuire una rilevanza centrale al tema, ritengono oramai indispensabile favorire l'adozione di Protocolli che individuino misure di dettaglio, innovazioni tecnologiche e best practice che orientino lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e per la sicurezza.
Attraverso i Protocolli, le Parti intendono favorire, a titolo esemplificativo, l'adozione delle seguenti misure:
- costituzione di tavoli tematici finalizzati all'elaborazione di proposte, all'acquisizione di dati, informazioni, valutazioni e commenti;
- promozione dell'utilizzo di dispositivi tecnologici e soluzioni tecniche sempre più efficaci e finalizzati ad aumentare la sicurezza del servizio che passi anche per una semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti audiovisivi;
- individuazione di percorsi di reinserimento lavorativo per le Lavoratrici e i Lavoratori vittime di forme particolarmente gravi di aggressioni e violenze.
Le Parti si impegnano a sviluppare la tematica in un apposito confronto nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1.
Le Parti rinviano, per la disciplina di dettaglio, ai singoli Protocolli, fatti salvi quelli già vigenti.
Art. 11 ter - Lavori gravosi e usuranti
Le Parti si impegnano a svolgere, in ragione delle specificità e della rilevanza del settore aereo, approfondimenti in merito all'individuazione di lavori gravosi e/o usuranti relativamente agli ambiti di attività inerenti al trasporto aereo. Le Parti si impegnano dunque a siglare un avviso comune in materia entro il 30 giugno 2025.
Art. 12 - Tutela della salute e sicurezza del lavoro
Le Parti individuano, come valore condiviso, l'impegno per una costante attenzione nei confronti della tutela della salute e dell'integrità fisica delle Lavoratrici e dei Lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della prevenzione, formazione ed informazione.
Coerentemente con questi obiettivi, le Parti condividono la necessità di agire in un'ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in gioco che attengono, fondamentalmente ma non unicamente, alla salute fisica e psichica delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
In ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti interessati collaborano ed interagiscono nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per migliorare costantemente le condizioni degli ambienti di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità, igiene, e garantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai rischi specifici connessi all'ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da valutare, prevenire, eliminare e/o ridurre progressivamente i rischi ed i pericoli alla fonte, ma anche per creare un ambiente di lavoro ottimale. Inoltre, i regolamenti/accordi aziendali potranno introdurre misure specifiche di promozione della cultura della prevenzione e dell'invecchiamento sano e attivo, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
Tenuto conto anche di quanto previsto dall'Ente regolatore in merito alle attività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da parte di operatori e/o soggetti che operano in ambito aeroportuale o che prevedono l'utilizzo promiscuo di infrastrutture e/o attrezzature, le Parti convergono sulla necessità di attribuire anche una particolare attenzione alle problematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative interne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati diano il loro contributo in un'ottica di prevenzione e tutela grazie all'impiego di strumenti di coordinamento sempre più incisivi.
A tal fine, le Aziende confermano l'impegno alla massima sensibilizzazione ed alla diffusione di una cultura di prevenzione attraverso una formazione periodica tra le Lavoratrici e i Lavoratori, ponendo particolare attenzione alle attività che, in relazione alla specificità di comparto, attengono alla movimentazione carichi, agli agenti chimici e fìsici ed alle lavorazioni che richiedono l'utilizzo di mezzi ed attrezzature aeroportuali.
Premesso quanto sopra, visto quanto stabilito dal D.lgs. n. 81/2008 (come modificato da D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) con particolare riferimento al Titolo I, capo III, sezione VII, e dall'Accordo Interconfederale del 12/12/2018, tenuto conto di quanto previsto anche dall'Ente regolatore, le Parti confermano la piena attuazione ed il sostegno al ruolo degli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) cui vengono affidati in maniera specifica ed esclusiva dalla normativa esistente le titolarità di rappresentanza in questa materia.
Ai sensi dell'art. 47 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere designati o eletti nell'ambito delle rappresentanze sindacali esistenti in ciascuna Azienda, nel numero, con le modalità e la durata previste dall'Accordo Interconfederale del 12/12/ 2018.
Per quanto concerne le Aziende che impiegano meno di 15 dipendenti, si rinvia all'Accordo Interconfederale da ultimo citato, ferma restando l'opportunità, in coerenza con le premesse sviluppate, che in tutte le Aziende sia eletto il RLS. In mancanza del RLS, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 81/2008, le Parti individuano il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo nel "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ciascun comparto di competenza". Si rinviano, pertanto, in sede aziendale le modalità di elezione e designazione.
Permessi retribuiti
Per l'esercizio delle attività di competenza ad ogni RLS spettano permessi retribuiti nella misura prevista dalla Legge e/o dagli Accordi Interconfederali applicabili, fino ad un massimo di 72 ore, fatte salve le condizioni di miglior favore condivise a livello aziendale o nelle Parti Specifiche.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai componenti delle RSA o delle RSU, salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed 1) dell'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non viene utilizzato il predetto monte ore.
Formazione e Compiti degli RLS
Le Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la sicurezza e la salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori nei luoghi di lavoro, anche al fine di costruire una comune visione di valutazione e gestione dei rischi, confermano la primaria importanza rivestita dalla formazione dei RLS.
Tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 81/2008 e dall'Accordo Interconfederale del 12/12/2018, il RLS si rende disponibile all'effettuazione della necessaria attività formativa ed il Datore di lavoro assicurerà con oneri a proprio carico un'adeguata ed esaustiva formazione in materia, con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi ambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento annuali.
Il Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.lgs n. 81/2008, ed in particolare:
a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Azienda, ovvero nell'unità produttiva;
b) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
c) formula osservazioni/proposte nell'elaborazione, nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
d) elabora proposte in merito all'attività di prevenzione;
e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.
Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 50 D.lgs n. 81/2008, sarà esercitato nel rispetto dell'esigenze produttive nonché delle disposizioni legislative relative ai luoghi di lavoro.
Il RLS che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda almeno 24 ore prima specificando il luogo ed i motivi dell'accesso, salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
In caso di necessità di accesso su aree soggette a restrizioni, le Parti si attiveranno con le Direzioni aeroportuali per l'ottenimento di procedure che consentano il rilascio delle autorizzazioni necessarie nei tempi predetti, salvo il rispetto delle altre condizioni specifiche previste per le stesse.
Le Parti concordano che tale accesso avvenga possibilmente congiuntamente ad un rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, al quale deve essere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del RLS, al fine di una più puntuale analisi congiunta dei problemi e delle possibili soluzioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di Legge e all'Accordo Interconfederale del 12/12/2018.
RLS di sito
In considerazione di quanto previsto dairart. 49 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con riferimento al "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo", eletto tra gli RLS delle Aziende presenti, nel quadro di un sempre più efficace sistema di relazioni industriali nell'ambito delle specifiche tematiche oggetto del presente articolo, le Parti condividono la necessità, che negli aeroporti con traffico superiore ai 2 milioni di passeggeri annui e che presentino situazioni di particolare interferenza operativa connessa alla presenza di più Società, venga istituita anche la figura del RLS di sito, cui verrà attribuito uno specifico compito di coordinamento e di rappresentanza in caso di assenza di RLS nella singola azienda. Negli aeroporti ove venga nominato il RLS di sito produttivo, lo stesso svolgerà i compiti anche del RLS territoriale intervenendo nei casi e con le modalità previste dalla Legge.
Ai fini di quanto sopra le Parti procederanno nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'art. 1 del presente CCNL, ad esaminare ed approfondire la tematica del RLS di sito.
Art. 13 - DPI - Dispositivi di protezione individuale
Le Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza, della tutela della salute e dell'integrità fisica delle Lavoratrici e dei Lavoratori, convenendo sulla necessità di continuare nell'impegno comune di sensibilizzare le imprese ed i dipendenti al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), considerati, assieme alla formazione ed alla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale, confermano che la fornitura dei D.P.I. al personale in relazione al genere, ove necessario, alle mansioni svolte ed alla specifica tipologia di lavoro è obbligo che, per la normativa di Legge, grava direttamente sulle imprese.
Pertanto, fermo restando il rispetto da parte dei Datori di lavoro e dei Lavoratori della normativa in materia, con particolare riferimento gli artt. 74 - 79 del D.lgs. n. 81/2008, all'atto di ogni nuova assunzione, le Lavoratrici e i Lavoratori hanno diritto ad ogni D.P.I. funzionale al genere, ove necessario, e alla tipologia di lavorazione. Per il corretto utilizzo degli stessi dovranno inoltre essere previste apposite procedure informative e/o di addestramento.
L'impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi di condizioni di usura o di inefficienza dei D.P.I., gli stessi vengano prontamente sostituiti.
Rimane l'obbligo per le Lavoratrici e per i Lavoratori di utilizzare sempre tutti i D.P.I. messi a disposizione (si veda Circolare n. 34 del 29/04/1999 emanata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e ss.mm.ii.), in materia di "indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale".
Tutti i D.P.I. dovranno essere usati unicamente nell'ambito delle attività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all'impresa sia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del contratto di lavoro.
Le Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della Prevenzione.
Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo ed il controllo dei D.P.I. durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.
Art. 14 - Tutela della privacy
Le Parti:
- in considerazione della crescente rilevanza delle problematiche connesse alla tutela dei dati personali, anche in relazione alla progressiva diffusione di sempre più avanzati apparati, tecnologie e strumentazioni che possono consentire di accedere ad una moltitudine di informazioni ed immagini inerenti a un soggetto;
- stante la acuita sensibilità da parte dell'opinione pubblica e dei soggetti passivi, anche solo potenziali, del trattamento dei dati personali, conseguente al diffondersi del timore di illecite interferenze con la sfera di riservatezza individuale;
- in considerazione del fatto che, per esigenze legate alla garanzia della pubblica sicurezza potrebbe essere richiesta la comunicazione di dati sensibili per assicurare l'affidabilità di chiunque operi in ambito aeroportuale;
- vista la necessità di trattare un numero di dati personali dei clienti dei servizi aeroportuali in costante e significativo aumento;
convergono sulla necessità di attribuire specifica attenzione alla tematica della tutela dei dati personali, intesa in senso ampio e rivolta sia nell'ambito del rapporto di lavoro che vede come soggetto interessato il dipendente, sia nei confronti dei clienti dei servizi aeroportuali che può interessare le Aziende ed un'ampia fascia di lavoratori come titolari, responsabili e/o incaricati del trattamento.
In tale ottica, le Parti condividono che, oltre ad una scrupolosa applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti del Regolamento Europeo UE 679/2016 sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation), del codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e della Legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori" e relativi accordi aziendali in materia, ferme restando le Autorizzazioni Generali del Garante, sarà attribuita un'adeguata considerazione alle indicazioni e raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15 - Tossicodipendenza/alcolismo
Fermo restando quanto distintamente regolato nelle Parti Specifiche, le Aziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata dell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, alle Lavoratrici e ai Lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza/alcolismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali individuate dalla Legge n. 162/1990.
Le Aziende concederanno alle Lavoratrici e ai Lavoratori, che ne facciano richiesta, una aspettativa non retribuita, della durata complessiva non superiore a sei mesi, da fruire fino a concorrenza per periodi continuativi non inferiori a un mese, motivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza/alcolismo effettuano terapie di riabilitazione da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla Legge n. 162/1990.
L'aspettativa potrà non essere concessa in pendenza di procedimenti disciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma di CCNL o regolamento aziendale.
Nei casi in cui sia accertata la condizione di alcolismo si applicano le norme e le garanzie di cui a presente articolo, compatibilmente con le specifiche discipline nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
Per molestie o disturbi alla persona si intendono quei comportamenti indesiderati, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice o di un Lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Di particolare rilievo vanno considerate le molestie sessuali, intese come quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice o di un Lavoratore e che producano atteggiamenti intimidatori in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Le Parti concordano nell'attribuire centralità alla tutela delle condizioni di lavoro favorendo le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie e molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le Aziende, i Sindacati, i Datori di lavoro e i Lavoratori e le Lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro o connesse all'attività lavorativa costituiscono infrazione disciplinare. Analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestie e molestie sessuali, le Aziende hanno l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi, per assistenza e consulenza, anche dei CPO aziendali. Le Aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l'adozione di specifiche procedure nel rispetto dell'accordo Quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di situazioni di mobbing, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale delle Lavoratrici dei Lavoratori interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Ai fini della piena applicazione delle disposizioni in materia di contrasto alle discriminazioni nonché della normativa UE in tema di pari opportunità uomo-donna nel lavoro, vengono istituiti, nel rispetto dei principi sanciti, tra l'altro, nella Convenzione OIL n. 190/2019 ratificata in Italia con la Legge n. 4/2021, il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i Comitati Pari Opportunità Aziendali. Tali Comitati avranno il compito di individuare le misure atte a superare gli eventuali ostacoli allo sviluppo dell'occupazione femminile, nonché di prevenire e contrastare ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, costituito in forma bilaterale e paritetica tra rappresentanti designati dalle Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ha il compito, anche avvalendosi del supporto dei Comitati aziendali, di monitorare l'andamento occupazionale nelle aziende del settore, sulla base dei dati qualitativi e quantitativi fomiti dalle stesse anche in merito alle certificazioni della parità di genere quando presenti, e dal rapporto sulla situazione del personale, ai sensi e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. I suddetti documenti saranno oggetto di analisi e confronti fra Associazioni Datoriali, OO.SS. e Comitato Nazionale e fra Aziende, OO.SS. e CPO aziendali, nel rispetto delle tempistiche e delle disposizioni di Legge. I rapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri.
Inoltre, il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, ha il compito di instaurare buone prassi a livello europeo con organismi che hanno gli stessi compiti istituzionali e con i Comitati Pari Opportunità Nazionali esistenti sul territorio italiano.
Il Comitato Nazionale è presieduto da un Presidente nominato tra i suoi componenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo dei componenti.
Si riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Ognuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione straordinaria, con un preavviso di 15 giorni.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, il Comitato presenterà alle Parti un rapporto conclusivo dell'attività svolta nel corso del mandato, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame tra le Parti in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
I Comitati Pari Opportunità Aziendali vengono costituiti in forma paritetica tra rappresentanti designati dalle Aziende e rappresentanti sindacali stipulanti il CCNL presenti sul territorio.
Al fine di avere omogeneità nell'assegnazione dei compiti e nelle regole di funzionamento i Comitati Pari Opportunità Aziendali si doteranno di uno statuto.
Per poter favorire la realizzazione delle finalità dei rispettivi organismi di parità, le Associazioni Datoriali e le Aziende, nelle rispettive competenze, garantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento (informazioni, corsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità per le componenti sindacali).
In particolare, valorizzeranno, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli organismi in questione, favorendone la pubblicità con i mezzi più idonei.
L'attività espletata in qualità di componenti del Comitato Nazionale e dei Comitati Pari Opportunità Aziendali è, a tutti gli effetti, prestazione di servizio in orario di lavoro, trattandosi di attività istituzionale a valere sul monte ore dei permessi sindacali.
Saranno programmati, a livello nazionale e aziendale, incontri periodici con i corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e/o per compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della Legge, degli accordi e della normativa in materia di Pari Opportunità.
Al fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne, nel rispetto del D.lgs. n. 198/2006, si individueranno, a livello aziendale, tutte le azioni positive che a ciò possano contribuire.
Art. 19 - Lavoratrici e lavoratori con disabilità
Allo scopo di favorire l'inserimento della Lavoratrici e dei Lavoratori con disabilità su attività confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le Aziende si adopereranno anche per individuare interventi atti a superare le c.d. "barriere architettoniche" e ogni altra misura volta a eliminare gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione degli interessati alla vita professionale su base di uguaglianza con le altre Lavoratrici e Lavoratori.
Le Parti, inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia, confermano la particolare attenzione verso l'evoluzione del quadro normativo e dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei possibili ambiti di intervento tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 e successive disposizioni legislative in materia.
Le Parti si impegnano inoltre a definire nelle Parti Specifiche del presente Contratto principi chiari che garantiscano con certezza la durata del periodo di comporto, introducendo criteri differenziati che tengano conto delle specifiche condizioni individuali delle Lavoratrici e dei Lavoratori con disabilità.
Art. 20 - Lavoratrici e lavoratori studenti e permessi per studio
A) Lavoratrici e Lavoratori studenti
Le Lavoratrici e i Lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 300/1970, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Le Lavoratrici e i Lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il Datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
B) Permessi per studio
Le Lavoratrici e i Lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti all'attività svolta dall'Azienda istituiti in base a disposizioni di Legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno, sempreché il corso al quale la Lavoratrice/il Lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300. Le Lavoratrici e i Lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare il 2% del totale dei dipendenti occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 1º gennaio di ogni anno. Né potranno contemporaneamente superare l'1% del totale dei dipendenti occupati in ciascun turno nell'unità produttiva. I permessi verranno concessi compatibilmente con la possibilità di un normale espletamento del servizio.
La previsione di cui al paragrafo precedente si applica anche alle Lavoratrici e ai Lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare corsi di laurea o di specializzazione postuniversitaria, presso università legalmente riconosciute, purché condivisi con l'Azienda. La fruizione delle ore di permesso retribuite è subordinata alle esigenze di servizio. Sul tema, le Parti condividono l'opportunità di un confronto in seno all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1.
Le Lavoratrici e i Lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al precedente secondo capoverso, l'Azienda, fermo restando il limite sopra previsto, stabilirà, tenendo presente le istanze espresse dai dipendenti, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, etc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, dandone comunicazione alle strutture delle RSU/RSA.
Le Aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico/organizzative, agevoleranno i suindicati percorsi di studio concedendo ai dipendenti eventuali periodi di ferie o permessi non retribuiti su richiesta dell'interessato.
Art. 21 - Congedi, assenze e permessi
In relazione a quanto previsto dalle leggi in materia, limitatamente a quanto da esse demandate alla contrattazione collettiva, le Parti convengono quanto segue:
a) qualora il periodo di congedo di cui all'art. 4 comma 3 della Legge n. 53/2000 venga usufruito in modo continuativo per un periodo superiore ad un anno, la Lavoratrice/Lavoratore interessata/o sarà riammessa/o al lavoro, potendosi prevedere la partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale relativo sia a tematiche operative sia a problematiche di sicurezza. Qualora il corso abbia una durata superiore a 5 giorni lavorativi, la parte eccedente sarà tenuta al 50% fuori orario di lavoro e, per questa parte, non darà corso a retribuzione aggiuntiva;
b) i congedi di formazione di cui all'art. 5 della Legge n. 53/2000 potranno essere utilizzati contemporaneamente da non più del 2% del personale in forza, all'atto della richiesta, avente i requisiti di anzianità aziendale di cui al comma 1 del medesimo art. 5. I congedi verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per il completamento della scuola dell'obbligo e, in sequenza, per il conseguimento di un titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea in discipline attinenti all'attività professionale svolta o per la partecipazione ad attività formative inerenti all'attività svolta. In sede aziendale potranno essere definiti i criteri e il procedimento per la richiesta e la concessione o il diniego di tali congedi;
c) per quanto concerne i percorsi di formazione di cui all'art. 6 della Legge n. 53/2000, viene definito in 2 ore/dipendente a tempo indeterminato/anno il monte ore da destinare ai congedi per la partecipazione agli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 dello stesso art. 6 sopra citato. Le Aziende potranno intervenire con una copertura forfettaria dei costi didattici sostenuti dal dipendente. In sede aziendale, saranno definiti i criteri per l'individuazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
d) per quanto attiene ai congedi parentali ex D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., e con particolare riferimento all'art. 32 dello stesso, che attribuisce alla contrattazione collettiva la facoltà di introdurre criteri e modalità di esercizio del diritto al congedo parentale, si conviene che, al fine di contemperare la ratio legis alla erogazione di un servizio pubblico legato alla mobilità della persona, la richiesta deve essere formulata alle Aziende nei termini di Legge, compresi i casi di oggettiva impossibilità, come definito nelle singole Parti Specifiche, ove si terrà conto delle esigenze di programmazione operativa e ove verranno comunque fatte salve le specifiche pattuizioni attualmente in vigore.
c) con riferimento al diritto delle Lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere - debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui alfart. 5-bis del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2013 - di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione, il congedo può essere usufruito, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 80/2015, su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, per un periodo massimo di tre mesi. Le Parti convengono che le modalità applicative del congedo saranno disciplinate nelle rispettive Parti Specifiche.
Per quanto riguarda l'introduzione del congedo ad ore per il personale di terra previsto dall'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 1 comma 339 della Legge n. 228/2012 e dall'art. 7 del D.lgs. n. 80/2015, si rinvia alle singole Parti Specifiche.
Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 53/2000 e degli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al D.M. n. 278/2000, la Lavoratrice e il Lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2º grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della Lavoratrice o del Lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso la Lavoratrice / il Lavoratore è tenuta/o a preavvertire il Datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, la Lavoratrice / il Lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, la Lavoratrice / il Lavoratore è tenuta/o a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Si darà priorità di accettazione alle richieste di ferie collegate con gravi motivi familiari, fatte salve esigenze organizzative e produttive.
Art. 22 - Tutela della maternità e paternità
Fatte salve le specifiche previsioni per il personale navigante:
1. ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., le Lavoratrici hanno diritto al congedo di maternità:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;
e) in alternativa a quanto sopra, è riconosciuta alle Lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. La Lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da regolare certificalo medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla Legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la quale la Lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
3. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la Lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti 1'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.
4. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1026/1976, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
5. In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il Datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla Lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
6. Durante tutto il periodo di congedo di maternità le Lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera secondo le modalità e le misure previste nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto.
7. Nessuna altra indennità derivante dal presente Contratto o dalle sue Parti Specifiche è dovuta dal Datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle Parti Specifiche.
8. Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle Lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della Lavoratrice.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
La Lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della Lavoratrice.
Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
9. Il padre Lavoratore, ai sensi dell'art. 27 bis D.lgs. n. 151/2001 dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della Lavoratrice madre. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del medesimo D.lgs. n. 151/2001.
Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al Datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Laddove il padre abbia già fruito dei congedi connessi allo stato di paternità nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro è tenuto a informarne il nuovo Datore di lavoro in forma scritta onde consentire l'attivazione delle tutele previste dalla Legge a favore della paternità (es. convalida delle dimissioni, etc.).
10. I periodi di assenza relativi al padre Lavoratore di cui al comma precedente sono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 1204/1971 e ss.mm.ii..
11. Il Datore di lavoro deve consentire alle Lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della Lavoratrice madre ad uscire dall'Azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'Azienda quando la Lavoratrice voglia usufruire della nursery o dell'asilo nido, ove istituiti dal Datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
12. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite individuale di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.
13. I periodi di assenza di cui al comma precedente sono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 1204/1971.
14. Per fruire dei congedi di cui al comma 12 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Inoltre, la Lavoratrice e il Lavoratore devono presentare al Datore di lavoro una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo.
15. In caso di dimissioni volontarie presentate secondo le modalità previste per Legge, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la Lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e alle indennità previste dalle disposizioni di Legge e da quanto previsto nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto per il caso di licenziamento. Tale disposizione si applica sia al Lavoratore che ha fruito del congedo di paternità, sia in caso di adozione o affidamento sempre entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia.
16. La ripresa del lavoro da parte della Lavoratrice determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
17. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000 per gravi e documentati motivi familiari, i dipendenti possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, il dipendente può però procedere al riscatto col versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
18. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti in materia e alle disposizioni contenute nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto ivi incluse le specifiche previsioni o le regolamentazioni europee per il personale navigante.
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio o unione civile, ai sensi della Legge n. 76/2016 ss.mm.ii., un periodo di congedo retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con la decorrenza della normale retribuzione.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà avere luogo durante il preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dalla Lavoratrice e dal Lavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni dall'evento, salvo casi eccezionali.
La Lavoratrice / Il Lavoratore ha l'obbligo di esibire al Datore di lavoro, al termine del congedo, la regolare documentazione della avvenuta celebrazione del matrimonio o certificazione dell'unione civile.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Il dipendente richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il periodo di richiamo alle armi verrà computato nell'anzianità di servizio ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia.
Con l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza, la sicurezza e la qualità complessiva dei sevizi di assistenza a terra, a beneficio degli utenti ed in relazione alle peculiarità organizzative, alla salvaguardia delle competenze del personale, dei processi formativi e delle professionalità ed al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la ricollocazione del personale conseguente al trasferimento dei servizi tra gli operatori delle attività di assistenza a terra presenti in ciascuna Azienda del trasporto aereo, salva l'ipotesi di cessione di azienda o di ramo di essa ove sia concretamente identificabile la parte funzionalmente autonoma, in virtù del dettato di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 18/99, ogni trasferimento delle sole attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A e B del citato D.lgs. comporta, fatto salvo quanto previsto nei punti che seguono, il passaggio di tutto il personale individuato d'intesa con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL dall'Azienda cedente il/i servizio/i stesso/i all'Azienda subentrante in misura proporzionale alla quota di traffico trasferita.
Nelle more di un eventuale intervento normativo, le Parti, in virtù del dettato di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 18/1999, convengono sull'adozione della regolamentazione specificata nelle singole Parti Specifiche, sottolineando l'applicazione della stessa con la salvaguardia del principio di reciprocità anche nel caso in cui il trasferimento di attività e risorse intervenga tra Aziende che applichino diverse Parti Specifiche del presente CCNL.
Le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà tramite novazione soggettiva ed oggettiva del contratto, con risoluzione del rapporto di lavoro e contestuale assunzione presso Azienda subentrante. In ragione della sostanziale contestualità dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il passaggio avverrà escludendo il periodo di prova nell'Azienda subentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per la Lavoratrice / il Lavoratore e per l'Azienda cedente.
Tutto quanto sopra definito avverrà con l'applicazione dei trattamenti normo retributivi individuati nella Parte Specifica dell'azienda subentrante ed in base alle intese da definire nelle singole Parti Specifiche o in relazione ad eventuali accordi locali/aziendali vigenti.
Le Parti, in sede aziendale/territoriale, in coerenza con quanto previsto nelle Parti Specifiche o in relazione ad eventuali accordi locali/aziendali vigenti, dovranno definire modalità applicative di salvaguardia e armonizzazione dei preesistenti e complessivi trattamenti economici, salariali e normativi nella prospettiva di evitare penalizzazioni per le Lavoratrici e i Lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscono che l'assunzione da Clausola Sociale non costituisce violazione dei diritti di precedenza previsti dalla normativa in tema di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.
Le Parti, altresì, consapevoli delle annunciate modifiche normative delle attività di handling da parte dell'Unione Europea e delle conseguenti norme di recepimento da parte della legislazione nazionale si impegnano ad incontrarsi successivamente all'emanazione delle stesse al fine di condividere il necessario raccordo tra la nuova normativa e quanto definito nel presente articolo, nelle relative Parti Specifiche e nei relativi Protocolli in materia sottoscritti anche in sede locale.
Le Parti riconoscono, infine, che l'applicazione della Clausola Sociale, per esperienza comune, non costituisce elemento di destabilizzazione degli ammortizzatori sociali qualora attivati. Pertanto, qualora emergessero elementi di contrasto allo stato non prevedibili, le Parti si impegnano ad incontrarsi nelle sedi istituzionali interessate ai soli fini del mantenimento dell'efficacia degli interventi in materia di ammortizzatori sociali già riconosciuti.
Le Parti, tenuto conto delle profonde trasformazioni in atto nel trasporto aereo, valutano l'opportunità di fare ricorso agli strumenti previsti dalla normativa sul mercato del lavoro, con l'obiettivo di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta, nonché di assicurare modalità della prestazione lavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo nell'intento di perseguire il rafforzamento della capacità competitiva delle Aziende e condizioni di lavoro che valorizzino il contributo e la professionalità espressa dalle risorse umane.
Pertanto, le Parti medesime attribuiscono particolare significato agli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio, idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela, in applicazione di quanto stabilito dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro nei modi e nei limiti di come è disciplinata nel presente CCNL, valorizzando percorsi finalizzati ad una progressiva stabilizzazione. A tal fine le Parti convengono che quanto contenuto nei seguenti articoli, fatti salvi eventuali interventi normativi, rappresenta il quadro di riferimento in tema di flessibilità del mercato del lavoro nel settore.
Art. 27 - Contratto a tempo parziale
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale, intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto, costituisce uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle Aziende e della Lavoratrice / del Lavoratore.
Le modalità attuative vengono definite nelle Parti Specifiche.
L'assunzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. nonché a quanto previsto ai commi seguenti.
Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale, con esclusione del personale che svolge mansioni non compatibili con il lavoro a tempo parziale.
Le Aziende si riservano di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, e previo accordo tra Azienda e dipendente, variazioni individuali delle quantità di ore all'interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
a) orizzontale, fatta eccezione per il personale navigante, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, fatta eccezione per il personale navigante, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare è ammesso fino a concorrenza del limite settimanale, mensile oppure annuo del normale orario di lavoro, individuato nelle Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo. Lo svolgimento di tali prestazioni supplementari è ammesso nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi della legislazione vigente. Eventuali e diverse modalità applicative dell'orario di lavoro supplementare potranno essere definite nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., le causali al cui verificarsi è ammesso nei suddetti limiti il ricorso al lavoro supplementare sono da individuare nelle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema del trasporto aereo e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
Quanto sopra può essere esemplificato, in via non esaustiva, nelle seguenti fattispecie: esigenza di mantenimento del pubblico servizio; anomalie tecnico-operative; improvvise modifiche di attività incidenti sulla regolarità dell'erogazione del servizio anche dipendenti da anomalie di erogazione di soggetti terzi; incrementi produttivi non prevedibili o comunque definiti nel tempo; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di altri dipendenti; necessità non programmabili di addestramento con carattere di urgenza e per aree omogenee.
Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., nel contratto di lavoro a tempo parziale è possibile pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Il trattamento delle ore di lavoro supplementare come sopra definite, nonché le modalità di pattuizione delle clausole elastiche di cui al comma precedente, sono disciplinate nelle singole Parti Specifiche.
In ogni caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate con le relative disposizioni contrattuali previste per il personale a tempo pieno nelle Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo.
L'individuazione dei regimi di orario verrà effettuata dall'Azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza e verrà comunicata alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La prestazione a tempo parziale può essere organizzata secondo turni articolati programmati a rotazione e predeterminati. Tali prestazioni a tempo parziale non configurano, secondo l'accordo delle Parti, una fattispecie di clausola elastica disciplinata dalTart. 6 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii.. Analogamente non configurano clausole elastiche le variazioni dell'orario concordato conseguenti a variazioni dell'operativo.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta con puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. In caso di lavoratori turnisti i requisiti di collocazione della prestazione sono soddisfatti alternativamente indicando il tipo di turno assegnato e la sua articolazione (matrice turni e primo turno assegnato) ovvero indicando le fasce orarie di programmazione dei turni assegnabili.
Art. 28 - Tipologie di contratti a tempo determinato
Le Aziende potranno ricorrere alle tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato in conformità alle norme di Legge vigenti e alle disposizioni contenute nella Parte Generale comune e nelle Parti Specifiche del presente Contratto.
Per tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato si intendono:
a) il contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 28 bis che segue;
b) il contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 30 che segue.
Salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo, la somma del personale utilizzabile attraverso le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato come sopra definiti non potrà superare la percentuale complessiva del 30% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.
Dal predetto limite percentuale sono esclusi - e quindi non computati nello stesso - i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato:
a) conclusi per la fase di avvio di nuove attività secondo quanto previsto dall'art. 28 bis che segue;
b) conclusi per i picchi di intensificazione dell'attività stagionale come definiti dall'art. 28 ter "stagionalità";
c) conclusi per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) stipulati con le Lavoratrici e i Lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991, con soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e con Lavoratrici / Lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto sia nella Parte Generale comune che nelle Parti Specifiche, le Parti concordano di fare riferimento alle disposizioni di Legge vigenti. Qualora vengano apportate modifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, le Parti convengono di aprire tempestivamente uno specifico confronto sulle relative materie.
Art. 28 bis - Contratti a tempo determinato
Fermo quanto previsto dagli artt. 19 e ss. del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., e salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del presente Contratto, le Parti convengono che l'utilizzo complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al medesimo art. 19 non potrà superare il 20% (da intendersi come media su base annua) dell'organico a tempo indeterminato in forza al 1º gennai dell'anno di assunzione.
Sono esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui ai commi che seguono, per sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, e per i periodi di intensificazione delle attività stagionali per come definiti al seguente art. 28 ter.
Le Parti concordano che la fase di avvio di nuovi attività/servizi/rotte debba essere riferita ad un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal momento dell'effettivo start-up dei nuovi attività/servizi/rotte in questione, dovendosi intendere per tali, a titolo esemplificativo, anche quelli connessi alla messa in esercizio di nuovi impianti e/o infrastrutture.
La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello aziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora ricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il dipendente da sostituire ed il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del dipendente sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
L'Azienda informerà annualmente la RSU o le RSA, ove presenti, sulle dimensioni quantitative del ricorso all'istituto del contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
Le Lavoratrici e i Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., le Parti ritengono che la specificità e stagionalità del settore debbano guidare ad una valorizzazione della delega che il legislatore ha ritenuto affidare all'autonomia negoziale.
In ragione di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso Datore di lavoro e la/o stessa/o Lavoratrice / Lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare complessivamente 36 mesi, le cui modalità applicative potranno essere definite nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo. Restano esclusi da qualsiasi limite di durata, per effetto di una successione di contratti, i rapporti di lavoro a tempo determinato di natura stagionale disciplinati dal successivo art. 28 ter.
Rimane, comunque, fermo quanto già pattuito in precedenti accordi intervenuti in sede aziendale fino alla loro scadenza.
Quanto sopra si applica anche nell'ipotesi di cumulo tra successivi contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato con la/il medesima/o Lavoratrice / Lavoratore e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, fatto salvo quanto previsto nelle Parti Specifiche.
Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello aziendale, in particolare, con Aziende interessate da procedure concorsuali.
Le Parti confermano che, tenuto conto della specificità del settore e dell'andamento del traffico passeggeri e merci, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., così come autenticamente interpretato dall'art. 11 della Legge n. 203/2024, sono stagionali le attività e/o i picchi di attività richiesti a fronte dell'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno nonché le ulteriori attività comunque riconducibili ai cicli stagionali del settore e mercato di riferimento.
Le modalità applicative della presente disposizione potranno essere definite nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo.
Le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui esso si configura per effetto delle disposizioni di Legge vigenti, da ultimo il D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., un contratto a causa mista (lavoro e formazione) che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente Contratto e lo considerano strumento idoneo a facilitare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro.
In considerazione dei requisiti necessari per l'acquisizione delle abilitazioni professionali previste dalla normativa per il personale di volo, le Parti concordano che allo stato della normativa vigente non è possibile il ricorso a questa tipologia contrattuale per il personale navigante.
Conseguentemente si conviene che nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente all'evoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese applicative in caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità esistenti.
Fermo restando quanto previsto nelle singole Parti Specifiche, è consentita la stipulazione di contratti di "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale", il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di "apprendistato professionalizzante" e di "apprendistato di alta formazione e di ricerca", ex artt. 43, 44 e 45 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per le Lavoratrici e i Lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex Legge n. 53/2003) e 29 anni; in via transitoria, fino all'emanazione delle normative regionali per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, si applicherà quanto di seguito convenuto.
La durata dei contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di Legge. Le condizioni per la stipulazione delle differenti tipologie di contratto di apprendistato e la relativa durata sono definite dalle norme di Legge vigenti.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.
Il numero degli apprendisti nelle singole Aziende non potrà superare il rapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate assunte con contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative dell'apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato nelle singole Parti Specifiche. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., è consentito, altresì, articolare lo svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro trentasei mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la Legge e la contrattazione riconoscono alle Lavoratrici e ai Lavoratori qualificati.
Art. 30 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita alle condizioni e con le modalità fissate dagli artt. 30 e ss. del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del presente Contratto, le Parti convengono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è consentito entro il limite complessivo del 30% (da intendersi come media su base annua) dell'organico a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.
Restano altresì ferme le ipotesi di cui all'art. 31, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii.
Con specifico riferimento al personale navigante, le Parti rilevano che, allo stato, i requisiti di legittimità previsti dalla normativa in relazione a questa tipologia contrattuale non consentono un utilizzo della stessa in una prospettiva di tutela dell'occupazione di qualità avuto anche riguardo alle disposizioni di Legge in materia previdenziale.
Conseguentemente si conviene che nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente all'evoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese applicative in caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità esistenti.
Art. 31 - Telelavoro e lavoro agile
A) Telelavoro
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare (o home working): Peffettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio della Lavoratrice / del Lavoratore ovvero in idoneo locale di cui ella/egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi attività già presenti nelle Aziende, l'adesione allo stesso da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. Le Lavoratrici e i Lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative.
Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento dell'attività mediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.
In caso di riassorbimento della attività in seno all'organizzazione aziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti dipendenti.
Le Parti altresì concordano che il telelavoro non modifica la natura subordinata del rapporto di lavoro, non costituisce a nessun effetto prestazione in trasferta e non modifica la sede di lavoro che resta la medesima ad ogni effetto di Legge e di contratto, non incide sull'inserimento della Lavoratrice / del Lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato, né ha effetti sull'inquadramento, sulla possibilità di crescita professionale e sul livello retributivo (fatta eccezione per le indennità connesse a specifiche modalità di svolgimento dell'attività di lavoro).
Le Aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già prestatore di lavoro interno, di interruzione dell'attività di telelavoro, motivate da esigenze personali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per le Lavoratrici e i Lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni.
Nelle diverse configurazioni del telelavoro il dipendente continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'Azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto/danneggiamento. Nei casi di telelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dall'effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono, etc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari.
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per le Lavoratrici e i Lavoratori che svolgono attività lavorativa in Azienda.
Il Datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Il Datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
Il Datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
Il Datore di lavoro provvede ad informare il dipendente, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet, ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera delle Lavoratrici e dei Lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'Azienda e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di quest'ultimi.
Oltre alla normale formazione offerta a tutte le Lavoratrici e Lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Le Parti invitano le Aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore, comunicazioni telematiche, etc.. Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla Legge n. 300/1970.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
B) Lavoro agile
Le Parti condividono l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della Legge n. 81/2017 e ss.mm.ii.. A tal proposito considerano il "lavoro agile" una modalità di svolgimento dell'attività di lavoro rispondente a tali obiettivi.
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgono l'attività in modalità agile sarà in ogni caso riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 comma 1-ter del D.L. n. 30/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 61/2021, il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sindacali sottoscritti a livello aziendale o individuali e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.
L'istituto potrà trovare apposita regolamentazione su base individuale nel rispetto di eventuali regolamenti aziendali o in base alla contrattazione aziendale.
Rimangono salve le intese aziendali e individuali sul lavoro agile, sottoscritte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 32 - Formazione continua e sostegno all'aggiornamento professionale
Le Parti condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del settore passi obbligatoriamente ai livelli professionali del personale tramite un costante processo di aggiornamento.
In tale ottica, le Parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione continua del personale rappresenti l'elemento chiave non solo per garantire un livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento attraverso il quale favorire progressioni di carriera o anticipare processi di riqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di esuberi anche in fasi di crisi di mercato.
Le Aziende potranno prevedere l'adozione di piattaforme on-line per l'apprendimento della lingua inglese, alle quali i dipendenti potranno accedere su base volontaria al di fuori dell'orario di lavoro.
CAPO IV - IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 33 - Assunzione e documenti relativi
Per l'assunzione del personale, le Parti fanno riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
L'assunzione di norma ha luogo a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dalla normativa legale e contrattuale in materia di tipologie contrattuali tempo per tempo vigente; essa viene comunicata all'interessato con lettera contenente le seguenti indicazioni:
- data e luogo di assunzione;
- località/sede delle prestazioni di lavoro;
- categoria e livello di inquadramento iniziale;
- trattamento economico iniziale;
- durata dell'eventuale periodo di prova;
- altre condizioni di lavoro eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione, il dipendente deve presentare tutti i documenti che l'Azienda ritenesse opportuno richiedere in relazione alle mansioni da affidare tra i quali:
- un documento di identificazione personale;
- certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- certificato di stato di famiglia:
- a richiesta dell'Azienda, il certificato degli studi compiuti;
- codice fiscale.
Il dipendente è tenuto a dichiarare la sua residenza ed il suo abituale recapito ed a notificare all'Azienda ogni successivo mutamento, nonché a comunicare la sua condizione genitoriale al fine di attivare le tutele prevista dalla Legge a favore della genitorialità.
Le Lavoratrici e i Lavoratori possono essere sottoposti a visita medica di assunzione secondo quanto previsto dalle norme di Legge in materia.
La Società, ove lo reputi necessario, può sottoporre i candidati a verifiche tecnico/pratiche.
Art. 33 bis - Nuove tecnologie e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori
Le Parti, preso atto del rilevante impatto della digitalizzazione, dell'automazione e dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro che coinvolge anche il settore del trasporto aereo, favoriscono l'utilizzo di sistemi e strumenti tecnologici, con particolare attenzione allo sviluppo aziendale e occupazionale, nel rispetto della normativa vigente.
A tal fine le Parti condividono l'opportunità che le Aziende si dotino di strumenti per l'ottimizzazione delle attività aziendali garantendo la tutela dei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori tramite informative dettagliate, adottate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla privacy e delle raccomandazioni emesse dal Garante per la tutela dei dati personali, tali da non richiedere la costante adozione di specifiche intese a livello aziendale.
Art. 34 - Visita di inventario e visite personali
Nessun dipendente può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli.
Per ciò che attiene alle visite personali di controllo, le stesse devono essere effettuate secondo le modalità fissate dall'art. 6 della Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii..
Art. 35 - Disposizioni e regolamenti aziendali
I dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono stabiliti dall'Azienda, entro i limiti della Legge e del presente Contratto Collettivo.
I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale mediante affissione nei luoghi di lavoro e/o mediante intranet aziendale o altri mezzi multimediali.
Art. 36 - Norme di comportamento
I doveri del dipendente che verranno articolati nelle Parti Specifiche, anche in relazione alle tipologie di attività, dovranno rispondere ai criteri generali di seguito specificati:
- rispetto delle disposizioni di Legge, delle autorità competenti, dei manuali operativi, dei regolamenti aziendali e del contratto inerenti all'attività svolta, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro sua personale e degli altri, alla sicurezza del volo, alla sicurezza di impianti e mezzi e di qualsiasi strumento aziendale assegnatogli;
- rispetto della dignità e della riservatezza altrui e tutela del buon nome e della riservatezza dell'Azienda, evitando la divulgazione non autorizzata, attraverso qualunque strumento, di informazioni ed immagini di qualunque natura acquisite in occasione o per l'esecuzione del rapporto di lavoro, nonché la diffusione di giudizi lesivi dell'Azienda;
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della Azienda, mantenendo la segretezza sulle informazioni riservate della stessa, nonché fornire una collaborazione attiva;
- attenersi ad un comportamento di scrupolosa correttezza e trasparenza nei rapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con i clienti dell'Azienda, con espresso divieto di ricevere compensi in denaro o regalie sotto qualsiasi forma per l'attività svolta in relazione alle mansioni affidate;
- rispettare l'orario di lavoro nonché i tempi di presentazione previsti, assicurando la propria presenza sul posto di lavoro all'interno dell'orario prescritto, mantenendo un comportamento responsabile e vigile in linea con gli standard previsti da regolamenti e disposizioni aziendali;
- in relazione alla rilevanza posta dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, garantire una partecipazione attiva ai corsi stabiliti dall'Azienda con particolare riferimento a quelli di riqualificazione professionale destinati a percettori di ammortizzatori sociali.
La violazione delle norme di comportamento surrichiamate, anche attuata per mezzo di condotte e comportamenti non coerenti poste in essere per mezzo dei canali sociali informatici (c.d. social network), potrà dar luogo a specifiche responsabilità disciplinari secondo le norme contenute sia nella Parte Generale comune che nelle Parti Specifiche del presente Contratto.
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla Legge n. 297/1982. Il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, quando dovuta, verranno corrisposte alla Lavoratrice / al Lavoratore entro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.
In caso di contestazione o contenzioso dovrà, comunque, essere corrisposta la parte non controversa.
Art. 37 bis - Ferie e permessi solidali
L'istituto della Banca delle ore solidale può essere introdotto ed utilizzato da ogni Azienda per le ipotesi regolate all'art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 e per quelle di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 80/2015, attraverso regolamentazioni stipulate e/o adottate in sede aziendale.
L'azienda informerà le Lavoratrici e i Lavoratori dell'attivazione della Banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi.
Nell'accordo o regolamento aziendale dovranno essere stabiliti:
- le situazioni al ricorrere della quali si potrà usufruire dell'istituto;
- il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non fruite e/o i permessi accantonati e la quantità minima di ore cedibili;
- l'eventuale modalità di partecipazione aziendale;
- i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l'istituto;
- le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi;
- l'eventuale proroga dell'istituto;
- la gestione degli eventuali residui della Banca delle ore solidale non fruite; in mancanza di regolamentazione aziendale, gli eventuali residui della Banca delle ore solidale rientreranno nella disponibilità delle Lavoratrici e dei Lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.
CAPO V - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 38 - Previdenza complementare
Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al momento, in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore, il Fondo Prevaer ed il Fondo Fondaereo.
Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole Aziende in materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti delle Aziende aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL possono aderire al Fondo Prevaer ovvero al Fondo Fondaereo, secondo quanto previsto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme che regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi.
L'adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le modalità e le misure previste nelle rispettive Parti Specifiche.
L'obbligo contributivo a carico del Datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto dalle Aziende nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori che, per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori iscritti a Prevaer ovvero a Fondaereo o all'evoluzione degli stessi.
Per le Lavoratrici e i Lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno al Fondo medesimo mentre per le Lavoratrici e i Lavoratori assunti in data precedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando pari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
Le Parti si impegnano a definire nelle singole Parti Specifiche l'estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a tempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.
Le Parti si impegnano a valorizzare nelle singole Parti Specifiche la previdenza complementare e le prestazioni accessorie.
Le Parti ribadiscono la volontà di ricercare nelle Parti Specifiche, nel rispetto delle compatibilità economiche e delle specificità, la definizione di forme integrative di assistenza sanitaria per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del settore.
Art. 40 - Cassa sanitaria di settore
Le Parti si impegnano all'istituzione di una Cassa Sanitaria Integrativa del Settore Trasporto Aereo.
Le Aziende presso le quali siano già esistenti forme di assistenza sanitaria integrativa potranno aderire su base volontaria alla suddetta Cassa Sanitaria.
PARTE SPECIFICA SEZIONE GESTORI
Capo VII - GESTORI
CCNL Gestione aeroportuale 17/01/2020 e ss.
Art. G1 - Contrattazione di secondo livello e premio di risultato
Il secondo livello di contrattazione Aziendale è alternativo al livello di contrattazione territoriale.
I contenuti economici saranno definiti al livello aziendale con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa e dovranno altresì avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo/fiscale previsto dalla Legge.
La contrattazione di secondo livello avverrà nel rispetto dei cicli negoziali non sovrapponendosi con le trattative per il rinnovo del CCNL, non potrà quindi effettuarsi nell'anno solare in cui è previsto il rinnovo del contratto nazionale, e dovrà riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale secondo il principio ne bis in idem.
Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiuntamente dalle RSU ovvero dalle RSA e dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'Azienda e contestualmente all'Associazione Industriale Territoriale in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo; l'Azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con le RSA o RSU presenti in azienda d'intesa ovvero congiuntamente con le strutture territoriali appartenenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Gli accordi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza, così come previsto dal Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e s.m.i.
Il Premio di Risultato (PDR)
Nel comune intento di migliorare la produttività la competitività e la qualità del servizio delle imprese le Parti si danno atto che la negoziazione del PDR, ferma restando la non sovrapponibilità dei cicli negoziali nazionale ed aziendale, dovrà avere luogo con periodicità triennale e sarà effettuata tenendo conto dell'andamento economico dell'impresa.
Le Parti concordano sulla opportunità che il PDR sia definito dalla contrattazione aziendale con congruo anticipo anche al fine di consentire alle Parti medesime di fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute dalla normativa tempo per tempo vigente.
L'accordo relativo al PDR fissa, i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento ed in esso opereranno le necessarie scelte circa il peso che i parametri di produttività, qualità ed andamento economico debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni economiche, le quali sono variabili e non predeterminabili, ed il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Inoltre verranno definiti forme, tempi ed altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni precedentemente definite.
A consuntivo le Parti tenuto conto delle variabili intercorse definiranno se e come modificare in tutto o in parte i riferimenti per il successivo accordo di rinnovo.
Il PDR, variabile, maturerà in funzione dei parametri concordati e potrà anche essere differenziato a livello di mansione o di attività per le quali sia possibile individuare idonei parametri di apprezzamento della produttività.
La contrattazione aziendale potrà individuare iniziative di welfare contrattuale alle quali destinare gli importi correlati al PDR.
Linee Guida del PDR
Ferma la competenza della contrattazione aziendale nella definizione degli elementi, delle modalità e delle condizioni di erogazione del PDR, le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire opportuni riferimenti generali per l'attività negoziale aziendale.
A tal fine, le Parti convengono che:
- il punto di riferimento per il conseguimento del PDR è il raggiungimento di obiettivi concordati di miglioramento della produttività, della redditività, della qualità e dell'andamento economico delle singole aziende;
- pertanto, il PDR è per sua natura totalmente variabile in riferimento al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi concordati e la relativa entità ed erogazione è determinata a consuntivo, verificati il miglioramento della produttività, della redditività, della qualità e dell'andamento economico delle singole aziende;
- l'effettiva variabilità è condizione per beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente;
- l'importo del PDR è erogato al personale individuato dalla contrattazione aziendale e non ha alcuna incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di Legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR;
- per il personale a tempo parziale, l'importo del PDR è riproporzionato in relazione alla durata dell'orario di lavoro contrattuale;
- il PDR è legato alla presenza del lavoratore in azienda.
A titolo meramente esemplificativo, e ferma la competenza in merito della contrattazione aziendale i parametri di riferimento ai fini della determinazione del PDR sono i seguenti:
- Base = è l'importo di riferimento comune a tutte le aree aziendali per i parametri di Redditività, Qualità, Produttività; esso assume valore = 0 nel caso non venga soddisfatta la condizione di erogabilità del premio in base ai livelli minimi definiti nell'ambito dell'accordo;
- Redditività = parametri riferiti ai principali indicatori di redditività dell'azienda ed alla variabilità del rapporto tra budget e bilancio ufficiale dell'anno di riferimento, i valori di budget vanno comunicati entro il mese di aprile di ogni anno;
- Qualità = i riferimenti sono prevalentemente la carta dei servizi predisposta da ENAC in ogni singolo aeroporto ovvero altri riferimenti a livello europeo;
- Produttività di area = anche in questo caso possono essere presi a riferimento gli elementi di produttività previsti nella carta dei servizi predisposta da ENAC.
Gli elementi economici su menzionati sono legati alla presenza del lavoratore in azienda.
Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
Nelle aziende prive di qualsiasi contrattazione di secondo livello e che non versino in situazioni di difficoltà economico-produttiva, nelle quali non siano stati definiti accordi aziendali relativi al PDR ed i cui dipendenti non percepiscano nessun altro trattamento economico/normativo individuale o collettivo, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL si darà luogo, all'erogazione di un importo a titolo di EGR pari ad euro 120.
Detto importo sarà erogato nel secondo semestre di ciascun anno e non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali o di Legge diretti o indiretti.
Art. G2 - Disciplina di Tutela della maternità/paternità e congedo parentale
Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo per maternità) verrà corrisposta una integrazione dell'indennità prevista dall'INPS, per garantire il 100% della retribuzione mensilei di fatto con riconoscimento della medesima integrazione ai fini della contribuzione al fondo per i lavoratori e per le lavoratrici iscritte al Prevaer.
Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le aziende riconosceranno un periodo di congedo dà paternità obbligatoria al padre lavoratore nella misura e con la modalità stabilite dalla Legge tempo per tempo vigente.
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo e dagli artt. 32 e ss., D.Lgs. n. 151/2001.
Fatti salvi specifici accordi in sede locale, in relazione alle esigenze di programmazione operativa i congedi parentali giornalieri dovranno essere richiesti almeno 12 giorni prima della fruizione del congedo medesimo, salvi casi di oggettiva impossibilità.
Per quanto riguarda la possibilità di fruizione di congedi parentali ad ore prevista dall'art. 32 del D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in considerazione dei riflessi dell'istituto sull'operatività aziendale, si rinvia alla contrattazione di II^ livello ovvero, ove assente, alla normativa in vigore, la definizione dei criteri di calcolo della base oraria, l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa e le modalità di fruizione del congedo stesso.
In assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione aziendale circa le modalità di fruizione dei congedi parentali ad ore, e fermi i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori possono assentarsi dal lavoro per congedi parentali, si applicano le seguenti disposizioni:
- i congedi parentali su base oraria dovranno essere richiesti almeno 5 giorni prima della fruizione dei medesimi, salvi casi di oggettiva impossibilità;
- la fruizione dei congedi parentali ad ore è frazionabile fino a un minimo di un'ora continuativa all'inizio o al termine della prestazione lavorativa contrattualmente o aziendalmente prevista per ogni genitore lavoratore. Il congedo ad ore non può essere cumulato con altri riposi e/o congedi richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001. In ogni caso, nel periodo di riferimento, la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore a una giornata lavorativa o a multipli di essa;
- sono comunque fatti salvi gli obblighi di Legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita istanza di congedo parentale che lo stesso deve presentare all'Inps.
Il presente articolo supera eventuali pattuizioni attualmente in vigore a livello nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
Art. G2 bis - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni.
Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo le modalità in essere per la fruizione dei congedi parentali indicate nell'art. G2 che precede.
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico posizioni di lavoro compatibili. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art. G3 - Disciplina dei diritti sindacali
Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu)
Per quanto riguarda l'ambito e l'iniziativa per la costituzione, si fa riferimento alla Parte seconda, Sezione seconda, punto 4) del T.U. sulla rappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014.
La RSU sostituisce ad ogni possibile effetto la RSA, la quale continua a svolgere la propria funzione fino alla costituzione della RSU.
In presenza di RSA, le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad attivare il processo elettorale per la costituzione delle RSU.
Per la elezione della RSU e per qualsivoglia tematica ad essa collegata si fa esclusivo riferimento alla Parte seconda, Sezione seconda punto 4) del T.U. sulla rappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014.
Sono fatte salve eventuali pattuizioni in materia di RSU negoziate a livello aziendale.
Eventuali future intese sulla materia impegneranno le Parti ad un pronto recepimento.
Agibilità Sindacali
1) I componenti delle RSU/RSA hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, Legge n. 300/70.
Le Parti, in ossequio, alla Parte seconda, Sezione seconda punto 4) del T.U. sulla rappresentanza e democrazia sindacale del 10 gennaio 2014 garantiranno idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall'art. 23 L.300/70.
I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico aziendali.
2) Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti vengono riconosciuti i permessi retribuiti in essere nelle rispettive Aziende e con le modalità in esse previste e sulla base dell'allegato n. 5) della sezione Gestori del presente CCNL.
3) Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle rispettive Aziende ed alle Associazioni territoriali, nonché all'Associazione di Categoria.
4) Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32, Legge n. 300/70 e successive modifiche.
5) I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
6) Per quanto riguarda le agibilità degli RLS si fa riferimento a, guanto concordato nell'art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza del lavoro) Parte Generale.
Art. G4 - Applicazione Clausola sociale
Il processo di liberalizzazione in atto nel mercato dei servizi aeroportuali ha necessità di essere regolato e governato. La liberalizzazione responsabile deve essere presupposto per opportunità di sviluppo del sistema attraverso l'efficienza, la sicurezza e la qualità complessiva dei servizi.
In tale ottica, il combinato disposto dell'articolato contrattuale relativo alla clausola sociale contenuto nella Parte Generale e nella Parte specifica ed i Protocolli Applicativi di livello locale, rappresentano un insieme di norme atte a tutelare i livelli occupazionali nel caso di trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra individuate negli allegati A e B del D. Lgs. 18/99, ed al fine di evitare l'insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza che producono dumping tra gli stessi operatori.
In relazione a quanto previsto dall'art. 25 (Clausola Sociale) Parte Generale e nell'ottica di fornire il settore della gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, erogati da gestori o da handler, di strumenti atti ad attenuare l'impatto sociale collegato al processo di liberalizzazione ed al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali ed un elevato standard qualitativo e di sicurezza dei servizi a terra - mettendo in atto un processo di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali - le Parti condividono di adottare la seguente procedura, vincolante nel caso di trasferimento di attività previste dagli allegati A e B del D. Lgs 18/99 da un operatore ad un altro.
Almeno 25 gg. prima della data del trasferimento, le Aziende interessate comunicheranno alla RSU ove costituita o alle RSA delle OO.SS. stipulanti il CCNL del Trasporto Aereo di cui all'art. 13 DLgs. 18/99, nonché alle relative strutture Regionali/Territoriali, quanto previsto relativamente alla tematica inerente il personale.
Entro i successivi 7 gg. le citate strutture sindacali aziendali e/o regionali potranno richiedere un incontro con le Aziende per conoscere le ragioni che sottendono al trasferimento e le implicazioni che riguardano il personale. La procedura dovrà concludersi entro 20 gg. dalla richiesta di incontro di cui sopra.
Per quanto concerne l'identificazione nominativa del personale, salvo diverse intese, le Aziende, nelle more di un eventuale intervento regolatorio o normativo dovranno procedere, nel rispetto delle intese tra le stesse intervenute e dei requisiti professionali convenuti, suddividendo il personale interessato in forza al gestore del servizio in 3 fasce di età secondo l'articolazione che segue:
- 1ª fascia: fino a 35 anni.
- 2ª fascia: da 35 anni e 1 giorno a 50 anni.
- 3ª fascia: oltre i 50 anni compiuti.
Sucessivamente, all'interno di ciascuna fascia d'età, si procederà alla definizione ideile graduatorie nominative secondo il criterio dell'anzianità di servizio maturata da ciascun lavoratore alle dipendenze del gestore del servizio.
Utilizzando le graduatorie così ottenute, si individueranno per ogni figura professionale le risorse da trasferire al soggetto subentrante, estraendo progressivamente da ciascuna fascia, in misura proporzionale alla popolazione di riferimento della stessa, coppie di lavoratori costituite dal primo (lavoratore con maggiore anzianità di servizio) e l'ultimo (lavoratore con minore anzianità di servizio) della graduatoria fino a raggiungere le quote stabilite.
Le stesse aziende provvederanno a comunicare ai lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 3 giorni, le conseguenze nei loro confronti, provvedendo altresì a formalizzare i relativi adempimenti in ossequio ed attuazione delle previsioni di cui all'art. 25 Parte Generale del presente CCNL.
Fatto salvo il principio di reciprocità operante anche quando il trasferimento di attività avvenga tra aziende che applichino diverse Parti Specifiche del presente CCNL, il passaggio delle risorse individuate avverrà senza dar corso al periodo di prova e, di conseguenza, senza l'insorgere dell'obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per l'azienda cedente, e con l'applicazione dei trattamenti normo - retributivi della Parte specifica dell'azienda subentrante.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 25 della Parte Generale, si conviene che il passaggio di personale prevederà la conservazione dell'anzianità maturata dai singoli lavoratori nell'azienda di provenienza, a tutti i fini contrattuali e di Legge. Ricorrendo tale fattispecie, la disciplina di cui all'art. 1 del d.lgs. 23/2015 si intende applicata ai lavoratori che hanno instaurato il rapporto di lavoro anzidetto a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
In assenza di provvedimenti di limitazione del numero di operatori di handling, le Parti si impegnano a promuovere a livello di sito, la regolamentazione delle modalità applicative dei passaggi di personale tra le aziende.
Le Parti, in sede aziendale/territoriale definiranno modalità applicative di salvaguardia e armonizzazione dei preesistenti e complessivi trattamenti economici, salariali e normativi in godimento, anche individuali, qualora presenti, nella prospettiva di evitare penalizzazioni per i lavoratori.
Sono fatte salve le diverse intese intervenute a livello aziendale o di sito fino alla loro naturale scadenza.
Le Società di Gestione Aeroportuali su invito delle locali direzioni di ENAC si impegnano a svolgere un ruolo attivo e propositivo, nei limiti della Legge e delle competenze loro assegnate, volto ad evitare l'insorgere di eventuali problematiche connesse all'applicazione della clausola sociale da parte di operatori che operano nell'ambito del sedime aeroportuale. L'ENAC, in ossequio alla normativa vigente, verrà coinvolta al fine di verificare la corretta applicazione della presente procedura.
In coerenza con quanto stabilito dall'art 9 della parte generale del presente ceni al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario le Parti intendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione degli appaltatori consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamentali di responsabilità sociale delle imprese.
Ferma restando l'informativa prevista ai sensi dell'art 1 lettera B) della Parte Generale in materia di orientamento su appalti, le aziende appaltanti daranno informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL in merito ai principali contratti di appalto ad alta intensità di manodopera, preventiva sopra soglia comunitaria e comunque tempestiva per quelli sotto soglia.
Le Parti ribadiscono l'esigenza di evitare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'utilizzo improprio dell'istituto dell'appalto, onde evitare forme di dumping contrattuale
L'assunzione può essere subordinata ad un periodo di prova da precisare nella lettera di assunzione. La durata di tale periodo non potrà essere superiore a:
- mesi 6: per gli assegnati ai livelli 1S e 1;
- mesi 3: per gli assegnati ai livelli 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6;
- mesi 2: per gli assegnati ai livelli 7, 8 e 9.
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
L'infortunio sul lavoro sospende il periodo di prova fino alla dichiarata guarigione clinica dell'INAIL.
La malattia o l'infortunio non sul lavoro sospendono il periodo di prova per la durata massima di due mesi.
Superati i predetti limiti di tempo, senza che il lavoratore si sia presentato per la prosecuzione del lavoro, il rapporto di lavoro si intende risolto ad ogni effetto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità.
Qualora il recesso avvenga per dimissioni, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato. Ove, invece, il recesso avvenga per licenziamento, escluso il caso di risoluzione per giusta causa, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese di prova in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o entro la seconda metà del mese stesso.
La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore a tempo indeterminato si considera assunto con anzianità decorrente dalla data di inizio del servizio prova.
Le Parti, preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti ed organizzazione del lavoro e considerato il ruolo svolto dalle stesse nell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni, constano che l'evoluzione nell'organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni ha dato luogo a figure professionali nuove (a titolo esemplificativo e non esaustivo: addetto al controllo della perimetrale, addetto security, e - channel manager etc.) che, caratterizzandosi con una più elevata professionalità, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della produttività tecnica ed economica delle imprese.
Le Parti, quindi, condividono la necessità di istituire la Commissione Inquadramento allo scopo di definire entro il 31-12-2020 le figure professionali non ancora presenti nel sistema d'inquadramento.
La stessa Commissione procederà a una analisi complessiva delle figure professionali e dei relativi tempi di attestazione.
Il risultato dei lavori della Commissione sarà, poi, esaminato nell'alveo della negoziazione del successivo rinnovo contrattuale per una valorizzazione complessiva dei relativi effetti.
Nelle more dell'insediamento e dei lavori della Commissione inquadramento le Parti convengono sulla validità del seguente sistema di inquadramento.
1. Tutto il personale viene inquadrato nei livelli sotto indicati:
livello 1S
livello 1
livello 2A
livello 2B
livello 3
livello 4
livello 5
livello 6
livello 7
livello 8
livello 9
2. - I livelli sono definiti dalle declaratorie -di seguito riportate al successivo punto 4. -intese come espressioni dei contenuti della professionalità in termini di conoscenze professionali, responsabilità e autonomia operativa. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle esemplificazioni proprie di ciascun livello.
Tali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione previsto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo le modalità ed i tempi specificamente indicati al successivo punto 5 in riconoscimento dell'esperienza e/o della completa autonomia di esecuzione che si conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del relativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la specifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente esemplificata.
3. - La distinzione in atto tra gli operai e gli impiegati viene mantenuta ai soli effetti delle norme che prevedono un trattamento differenziato e che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
4. - Declaratorie ed esemplificazioni:
Livello 1S
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che -svolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e capacità di altissimo livello professionale, acquisite anche a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, ampia facoltà di iniziativa, piena discrezionalità e libertà di apprezzamento nella realizzazione delle direttive aziendali -effettuano attività di altissima specializzazione e/o sono preposti a importanti e complesse unità organizzative o servizi, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe in ordine al conseguimento di essenziali obiettivi aziendali.
Livello 1
Vi appartengono gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono affidate mansioni di particolare importanza per assicurare il buon andamento di servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e/o comunque tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità di altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
Capo scalo di servizio Fiumicino
- Capo scalo Linate-Malpensa-Palermo-Catania-Napoli-Cagliari-Bari
- Capo scalo manutenzione
- Coordinatore aeroportuale in turno (SEA)
Livello 2A
Vi appartengono gli impiegati ai quali vengono affidate mansioni importanti per assicurare il buon andamento di determinate aree o attività aziendali e/o comunque tali da implicare responsabilità, notevole preparazione, conoscenze e capacità di alto livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, nonché autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive ricevute.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
- Capo area (cui rispondono i responsabili in turno)
- Responsabile di servizio impianti in turno
- Capo sezione attività amministrative
- Responsabile aree addestramento-formazione
- Capo sezione gestione e programmazione
- Capo settore aree amministrative/gestionali/commerciali
- Capo settore aree operative
- Capo settore aree tecniche
- Capo scalo periferia Italia
Livello 2B
Vi appartengono gli impiegati che svolgono mansioni di alto contenuto professionale, tali da richiedere specifiche ed adeguate esperienze di lavoro, caratterizzate da definita discrezionalità di poteri e/o responsabilità per assicurare il buon andamento di specifiche attività aziendali.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
(2) - Analista: finanziario, amministrativo, ricerca operativa, programmazione, procedure, acquisti, marketing, attività tariffaria, accordi commerciali, attività promo-pubblicitarie, studi traffico
(3) - Analista-programmatore sistemi informativi
- Capo nucleo magazzini
- Capo sezione registrazione dati centro elettronico
- Capo turno operativo centro elettronico/ centrale tecnologica
(3)- Adt. analisi/programmazione sistemi
- Responsabile in turno aree operative
- Responsabile in turno aree gestionali
(3)- Programmatore di produzione
Livello 3
Appartengono a questo livello:
- gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza;
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
4) -Adt. programmazione/acquisti
4) -Adt. gestione/controllo sistemi informativi
4) -Adt. tariffe
4) -Adt. relazioni clientela
4) -Istruttore/formatore
4) -Adt. Ufficio tecnico e controllo
4) -Adt. attività amministrative/finanziarie
4) -Adt. attività di gestione
4) -Adt. attività di analisi e/o elaborazione
4) -Adt. attività di produzione
5) -Programmatore o sistemista informatico
Appartengono inoltre a questo livello:
- gli Addetti di Scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4º livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa).
L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro.
L'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento dell'idoneità professionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt. di Scalo, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente -acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5. - e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere;
- gli Addetti Merci e Posta che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4º livello abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: accettazione merci e posta, emissione lettere di vettura, prenotazioni e informazioni operative e tariffarie, approntamento documentazione per l'imbarco delle merci e della posta, consegna delle merci in arrivo, evasione reclami, ricerche per disservizi.
L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro.
L'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento della idoneità professionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di Adt. Merci e Posta, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente -acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5. -e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere;
Nota a Verbale
In relazione alle figure di terzo livello che coordinano un gruppo di lavoratori di livello inferiore ovvero di pari livello le Parti prendono atto di quanto intervenuto in sederi ziendale attraverso idonee pattuizioni.
Livello 4
Appartengono a questo livello:
- gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore;
- gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono, a questo livello:
- Capo Squadra operai specializzati
- Capo Reparto assistenza aeroportuale
(8) -Adt. controllo analisi dati di traffico
(8) -Adt. attività contabili
(8) -Adt. di produzione
(8) -Operatore help desk informatico
(8) -Adt. amministrazione del personale
(8) -Disegnatore progetti
(8) -Adt. shop
(8) -Adt. di scalo
(8) -Adt. attività supporto vendite/traffico/marketing/addestramento
(8) -Segretaria
(8) -Adt. centro posta
(8) -Adt. attività di documentazione amministrativa
(8) -Adt. logistica
(8) -Adt. aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali
(8) -Cassiere
(8) -Adt. Approvvigionamenti
Livello 5
Appartengono a questo livello:
- gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di normale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale e pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore;
- gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;
- gli operai che, in base a specializzazione conseguita a seguito di adeguato tirocinio pratico ed efficiente preparazione tecnica o muniti di brevetto o diploma delle varie attività, eseguono a regola d'arte tutti i lavori di costruzione, riparazione ed aggiustaggio, anche interpretando schemi, circuiti e disegni;
- gli operai che, in possesso di patente D, siano adibiti alla conduzione e alla manovra di qualsiasi mezzo e/o attrezzatura di particolare complessità richiedenti specifica preparazione tecnica ed autonomia nello svolgimento delle operazioni relative, nonché alla conduzione e alla manovra di mezzi speciali;
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
- Capo Squadra operante in un'unica area aeroportuale
(10) -Adt di segreteria/pratiche d'ufficio
(11) - Operaio specializzato adt. macchine litografiche stampa o similari
(11) - Operaio specializzato adt. manutenzione automezzi
(11) - Operatore di linea aeroportuale
(11) - Operaio specializzato finito di manutenzione impianti, mezzi e attrezzature
(9) - Operatore mezzi complessi (*)
(9) - Adt. Vigilanza
(9) - Adt. Sicurezza
(9) - Adt. controllo infrastrutture aeroportuali
(9) - Infermiere professionale
(9) - Giardiniere specializzato
(9) - Operatore mezzi con assistenze ausiliarie
Livello 6
Appartengono a questo livello:
- gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e preparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore;
- gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore;
- gli operai che, a seguito di adeguato tirocinio ed efficiente preparazione tecnico-pratica, eseguono lavori di costruzione, riparazione e aggiustaggio richiedenti specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche;
- gli operai normalmente addetti alla conduzione di automezzi per il trasporto di persone o cose, all'interno e all'esterno dell'area aeroportuale, nonché di particolari attrezzature mobili e/o autoveicoli che non siano qualificati come mezzi complessi;
- i lavoratori addetti alle operazioni di carico, scarico, movimentazione bagagli, merci e posta i quali provvedono anche alla movimentazione, conduzione dalla piazzola, posizionamento sottobordo ed al trasporto inverso fino al previsto punto di arrivo dei seguenti mezzi speciali: trattori, transporters, scale, nastri.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
(13) -Centralinista con lingue estere ed uso sistemi informatici
(14) -Adt. registrazione dati
(13) -Adt. Posta
(13) -Adt. Documentazione
(13) -Cassiere operativo
(13) -Adt. verifica documenti e codifica
(14) -Receptionist
(13) -Adt. deposito bagagli
(17) -Infermiere generico
(17) -Addetto magazzino
(17) -Addetto operazioni di scalo merci e posta
(17) -Operatore unico aeroportuale
17) -Operaio adt. sorveglianza
(17) -Adt. Distribuzione carburanti
(16) -Adt. documentazione di bordo