S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 25/07/2014 si rinvia al CCNL:
- "Tessile-Moda e Chimica-Ceramica - Piccola Industria"- Settore "Intersettoriale"
CCNL del 22/07/1998
TESSILI P.I. - CONFARTIGIANATO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/1998
per i lavoratori addetti alla piccola e media industria conto proprio e conto terzi tessile - abbigliamento - occhiali - penne - spazzole - pennelli - giocattoli
Decorrenza: 01/07/1995
Scadenza: 30/06/1999
Roma, 22 luglio 1998
Costituzione delle parti
tra
- FEDERMODA-ANTABB/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del tessile abbigliamento/CNA rappresentata dal Presidente, dal Segretario, dai membri della Direzione nazionale, e dai Segretari regionali e territoriali;
- Associazione SARTI/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria, rappresentata dal Presidente, dal Segretario, dai membri della Presidenza e dai Segretari regionali e territoriali;
- ASPEL/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria, rappresentata dal Presidente nazionale, dal Segretario nazionale, dai membri della Direzione;
assistiti dal Presidente nazionale CNA, dal Segretario generale CNA, dal Responsabile Area Politiche sociali e sindacali CNA e dal Responsabile sezione Contrattazione CNA;
- Federazione Nazionale della Moda - CONFARTIGIANATO, rappresentata dal Presidente nazionale, dal Vice presidente nazionale, dal Segretario nazionale, dagli altri membri della Giunta esecutiva, dagli altri membri del Consiglio direttivo; e dai Segretari e Funzionari regionali e provinciali;
- Associazione Pellicceria CTNA-AIP CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente nazionale, dal Vice Presidente nazionale e dal Segretario nazionale;
assistiti da CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente, dal Segretario generale, dal responsabile Direzione politica, economica e sindacale;
- Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (FILTA), rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali, dalla Federazione nazionale; alla presenza dei componenti il Comitato esecutivo e della delegazione composta; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL);
- Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (FILTEA) rappresentata dai membri della Segreteria nazionale; i membri del Centro nazionale;
- Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA) rappresentata dal Segretario generale e dai Segretari nazionali; dai componenti il Comitato centrale; con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL)
si conviene quanto segue:
CCNL per i lavoratori della piccola e media industria
- cotoniera;
- della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e articoli da caccia;
- della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;
- della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta;
- della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camiceria; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards; accessori dell'abbigliamento e oggetti cuciti in genere;
- della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passai mani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amiantieri (compreso gruppo freni) - tappeti -interfodere;
- della juta;
- delle tende da campo - tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare;
- del feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
- dei berretti e copricapo diversi (non di lana né di feltro), e di fodere e marocchini;
- delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- del tessuto non tessuto;
- dei bottoni e articoli affini;
- degli occhiali e articoli inerenti l'occhialeria;
- dei giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- delle penne, parti staccate di matite e penne e articoli affini;
- delle spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.
CLAUSOLA DI ARMONIZZAZIONE
Le parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di verifica in occasione del rinnovo contrattuale, tenendo conto dei risultati ai quali è pervenuta la verifica del Protocollo 1993, e degli orientamenti che verranno assunti in materia con altre controparti.
Le parti, in ogni caso, s'impegnano, sempre in occasione del prossimo rinnovo contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli contrattuali per le piccole industrie che scaturiranno dai contratti sottoscritti da FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL con le altre Associazioni imprenditoriali.
CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Il presente contratto consta di 2 sezioni che comprendono:
1) 1 parte generale;
2) 3 parti riguardanti: operai, qualifiche speciali o intermedie, impiegati e quadri;
3) 1 parte retributiva e inquadramento;
4) 1 parte contenente i protocolli aggiuntivi;
5) 1 parte contenente gli allegati;
6) 1 parte contenente le classificazioni del personale.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad operarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere (o ad intervenire perché siano evitate) azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 2, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore 'ad personam', esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del CCNL.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 CC.
Art. 4 - Interpretazione del contratto e controversie
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratori e datore di lavoro, con l'intervento delle RSU o del Delegato d'impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le 2 Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Art. 5 - Distribuzione del contratto. Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente entro 4 mesi dalla data di stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, 1 copia del presente contratto di lavoro, parte normativa e tabellare.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente la edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL e alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle OO.SS. nazionali.
Le imprese associate a FEDERMODA - ANTABB - Associazione Sarti - ASPET CNA - Federazione MODA - ANT - AIP CONFARTIGIANATO che applicano il CCNL per le piccole imprese industriali firmato il 22-7-98 con FILTA, FILTEA, UILTA, dovranno informare i loro dipendenti, mediante avviso in busta paga del CCNL a loro applicato.
Inoltre il Fondo di previdenza complementare a cui fare riferimento è quello di ARTIFOND.
Art. 6 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 5, parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto decorre dal 1º luglio 1995 e avrà scadenza il 30 giugno 1999.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva e per i singoli istituti.
Il contratto, nella sua globalità, s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo.
Art. 8 - Sistema di relazioni industriali nel settore tessile- abbigliamento
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL per il settore
tessile abbigliamento:
- recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-93;
- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e nazionalizza in modo sistematico la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Art. 9 - I livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23-7-93, le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali territoriali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni territoriali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare e gestire le materie demandate dal CCNL alle realtà territoriali di settore e di comparto e definire un livello salariale territoriale che tenga conto della situazione del sistema delle piccole imprese, nel territorio considerato rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti, con specifico riferimento a redditività, produttività e qualità.
In sede di rinnovo del CCNL le parti definiranno i tempi e le procedure dei contratti territoriali. Nelle imprese nelle quali sia in atto la pratica della contrattazione aziendale, questa viene riconosciuta come contrattazione di 2º livello, alternativa e non cumulabile con la contrattazione territoriale.
Le parti a livello aziendale possono, tramite apposita intesa sottoscritta, optare per la contrattazione territoriale inviando copia del testo d'intesa a tutte le parti firmatarie il presente CCNL a livello territoriale.
Art. 9 bis - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti e i doveri delle aziende e dei lavoratori.
Il CCNL è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale (ERN).
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal comma 4 del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Art. 9 ter - La contrattazione aziendale
1. Soggetti.
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.
2. Requisiti.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
3. Finalità e contenuti.
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da 3 mesi prima della scadenza del CCNL sino a 6 mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Tale periodo è ridotto rispettivamente a 3 mesi prima e 4 mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del CCNL.
4. Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unicamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 10, paragrafi 3 e 4 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
5. Procedure.
a) La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima;
b) viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4 e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello e alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
Norma transitoria n. 1
Le parti, dopo l'approvazione della Legge sull'esonero contributivo delle erogazioni aziendali, s'incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni, in modo tale da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, in un quadro di invarianza dell'importo netto.
Le parti si danno atto che tale invarianza delle erogazioni nette si riferisce esclusivamente alla particolare contribuzione di cui al Protocollo 23-7-93.
Ciò significa che in caso d'innovazione legislativa di natura fiscale o contributiva, ma non riconducibile alla normativa richiamata, non potrà essere invocata tale invarianza.
Le parti solleciteranno le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi brevi la Legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23-7-93.
Norma transitoria n. 2
Le parti a livello aziendale, in sede dei rinnovi dei relativi accordi, potranno convenire su meccanismi di adeguamento dei relativi contenuti alle nuove normative del Protocollo 23-7-93 e della presente regolamentazione. Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
CAPITOLO II - SISTEMA DI INFORMAZIONI
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore tessile/abbigliamento anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) Osservatorio di settore.
Tra le parti si conviene di approfondire reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria tessile abbigliamento anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori sottoindicati, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Tra la parti viene istituito un Osservatorio nazionale della Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento.
L'Osservatorio nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti e uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle istanze istituzione per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno alle parti di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:
- per quanto riguarda i problemi della scuola e della formazione professionale:
a) interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- gli interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- i riflessi ecologici dell'insediamento industriale tessile/abbigliamento;
- le prospettive produttive e di politica commerciale con particolare riferimento all'importazione e all'esportazione;
- i programmi d'investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti per le piccole e medie imprese ai progetti di consorziazione di cui alla 21-5-81 n. 240 volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato;
- la ricerca nel settore, nel quadro di un progetto nazionale;
- le soluzioni adottate ed eventuali iniziative in riferimento al risparmio energetico nel quadro delle finalità nel piano nazionale;
- le situazioni di crisi aziendale e zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con gli Accordi interconfederali sui CFL.
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio integrato con altra utile documentazione valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formativi, i bisogni formativi presenti e prevedibili; l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo cosi acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovativi e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio nazionale Tessile / Abbigliamento Piccola e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende di piccola e media industria intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione e orientamento circa:
- i processi di internazionalizzazione;
- il terzismo;
- il rapporto con le grandi imprese e il sistema finanziario e bancario.
2) A livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto, dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli Organismi bilaterali regionali di cui agli Accordi interconfederali e successive intese.
3) A livello territoriale.
Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle OO.SS. elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della Legge 9-12-77 n. 903 e Legge n. 125/91 (parità uomo-donna).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e le esuberanza indotte da crisi aziendale o territoriale;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la ricerca nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni e procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale e intersettoriale;
d) le situazioni di ricorso generalizzato del settore alla CIG;
e) in relazione e ad integrazione di quanto previsto dalle leggi 12-8-77 n. 675 e relative norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215 e Legge 9-2-79 n. 36) e n. 223/91 per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendali si conviene quanto segue:
1) le aziende del settore operanti nel territorio, su richiesta delle Associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione, specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2) periodicamente, su richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;
3) le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla Legge 12-8-77 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215 e Legge 9-2-79 n. 36);
f) le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di Legge di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati alla conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto a mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.
4) Distretti industriali tessile/abbigliamento.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore tessile/abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui CFL;
- i dati più significativi e le tendenze evolutivi del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli Enti pubblici competenti e degli Organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile/abbigliamento.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione a livello locale, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad es. Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con Enti, Organismi esterni e Centri di formazione per il tessile/abbigliamento.
Le parti individuano, indicativamente, i seguenti distretti:
- Carpi
- Prato
- Asse del Sempione
- Biella
- Como
- Urbania
5) A livello aziendale.
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 85 dipendenti, tramite le Sezioni territoriali delle Associazioni imprenditoriali firmatarie, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OO.SS. di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della Legge di parità (Legge 9-12-77 n. 903 e Legge n. 125/91);
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
In relazione alla direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile/abbigliamento nel suo complesso, anche alle OO.SS. nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
1) agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzativi e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipativi e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
a livello nazionale
utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 10 al fine di esaminare congiuntamente:
a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
b) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formativi, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dalle parti con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formativi, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale.
Sono da considerare progetti convenuti con le OO.SS. e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
A livello territoriale e distretti.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale, per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibilità tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti formativi; recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo. A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
A livello aziendale.
Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali ___ le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte di cui all'art. 56 (Diritto allo studio).
Art. 11 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione d'orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 31, parte Generale, per i permessi per riduzione d'orario; art. 32, parte Generale, per le modalità applicative della flessibilità; artt. 11 - parte Operai, 2 - parte Intermedi, 3 - parte Impiegati per le ex festività; artt. 12 - parte Operai, 3 - parte Intermedi, 4 - parte Impiegati per le ferie).
Per consentire di considerare adeguatamente le esigenze di fruizione individuale dei permessi retribuiti, 3 giornate di permesso per ex festività o per riduzione d'orario potranno essere richieste e godute individualmente in ciascun anno a fronte di particolari esigenze del lavoratore a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali per la specifica mansione del lavoratore richiedente.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile/abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile/abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alla quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le parti a livello territoriale, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle 2 parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo il territorio metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda il territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni d'orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, Legge 20-5-75 n. 164, e dalla Legge 23-7-91 n. 223, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi fomiti. In caso di violazione cesseranno per le Associazioni imprenditoriali territoriali e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Associazioni territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile/abbigliamento.
Dichiarazione di intenti
Preso atto che gli accordi di riallineamento hanno prodotto effetti positivi, ma che gli stessi non si sono generalizzati in misura soddisfacente, le parti contraenti convengono di intensificare le azioni per facilitare la regolarizzazione del lavoro sommerso, che per sua natura produce distorsioni della concorrenza per le imprese, anomalie nei trattamenti economici e normativa per i lavoratori ed influisce negativamente sul risanamento del territorio ostacolando l'attivazione del circolo virtuoso di sviluppo industriale; le parti esprimono la loro volontà di operare ai diversi livelli di competenza al fine di promuovere lo sviluppo delle realtà produttive del Mezzogiorno.
A tal fine ritengono necessario che, attraverso il dialogo sociale settoriale, si pervenga alla emanazione di norme di Legge che riaprano i termini per processi di allineamento retributivo, garantiti da apposita contrattazione nazionale e territoriale con adesione aziendale.
È necessario che contemporaneamente siano risolte le controversie amministrative, derivanti dalle decisioni degli Organismi previdenziali, collegate con il processo di riallineamento che stanno pregiudicando gravemente la regolarizzazione già avviata ed inibendo il suo ampliamento.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la mobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di Legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Art. 13 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Nei casi in cui alla Legge n. 164/75, l'azienda interessata comunicherà preventivamente alla RSU o per tramite della Associazione imprenditoriale territoriale a FILTA, FILTEA, UILTA provinciale la prevedibile durata della contrazione, il numero dei lavoratori interessati, le cause relative, le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione) le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite.
Art. 14 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive aventi più di 85 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 15 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento minore e che quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte II (investimenti, occupazione, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni imprenditoriali firmatarie di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le OO.SS., sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.
CAPITOLO III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 16 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità con quanto previsto dall'accordo del 27-2-95, riportato all'allegato 1, potranno eLeggere proprie rappresentanze.
Numero dei componenti delle RSU
Numero dipendenti | Numero unità produttiva componenti RSU |
da 16 a 120 | 3 |
da 121 a 360 | 6 |
da 361 a 600 | 9 |
da 601 a 840 | 12 |
da 841 a 1.080 | 15 |
da 1.081 a 1.320 | 18 |
da 1.321 a 1.560 | 21 |
da 1.561 a 1.800 | 24 |
Ai singoli componenti la RSU sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la RSU;
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente della RSU; con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all'art. 23, Legge 20-5-70 n. 300.
Le ore di permesso non utilizzate potranno essere usufruite nel corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
I componenti delle RSU non possono essere trasferiti da una unità produttiva all'altra senza il'nulla osta' delle Associazioni sindacali di appartenenza.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei componenti delle RSU i cui nominativi e le relative variazioni siano state comunicate per iscritto dalle OO.SS. alle Associazioni territoriali imprenditoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 3, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Quanto riconosciuto in tema di RSU con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di Legge successive.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'allegato 1.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eLeggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla Legge n. 300/70 per la RSA.
Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali di categoria, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo su indicazioni dei lavoratori dipendenti delle imprese di un determinato bacino.
2) In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto tra le rispettive rappresentanze delle parti.
Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzano con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti, di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. Essi esercitano il loro mandato in via continuativa previa richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OO.SS..
5) Tutte le imprese al di sotto dei 16 dipendenti che rientrano nella sfera di applicazione del presente CCNL, a partire dalla data d'inizio di operatività dell'apposito Fondo, accantoneranno presso di esso, per le attività di cui del punto 1) e 2), le quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di cui al punto 2).
In via transitoria queste somme a decorrere dall'1-6-99 confluiranno in un apposito conto corrente bancario nazionale di categoria.
Fermo restando che tali risorse saranno utilizzate per garantire l'agibilità del delegato di bacino, le parti entro il 31-12-99 definiranno le modalità di utilizzo e ristorno alle strutture territoriali delle risorse di cui sopra.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti, in via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
8) I rappresentanti comunque espressi, durano in carica almeno 1 anno e sono rinnovabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti
9) Con il presente accordo non si è inteso a portare modifiche alla normativa vigente in materia Legge n. 30D/70, Legge n. 533/73 e gli artt. 2118 e 2119 C.C.
In sede di rinnovo del presente CCNL le parti s'impegnano a ricercare modalità di individuazione dei delegati di bacino tale da dare la più ampia garanzia di rappresentatività.
Al lavoratore che ricopra cariche o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività, la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.
Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative, previste dall'art. 64, parte Generale, operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la situazione non sia connessa all'attività sindacale dell'interessato, nel quale caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.
Art. 19 - Cariche pubbliche e sindacali
Si richiama in materia quanto disposto dalla Legge 20-5-70 n. 300 negli artt. 31 e 32.
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili saranno concessi permessi retribuiti, fino ad 1 giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli Organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle API territoriali che provvederanno a comunicare all'azienda da cui il lavoratore dipende.
Qualora l'entità delle richieste di permesso sia ritenuta eccessiva, la questione sarà demandata all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Chiarimento a verbale
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Nota a verbale
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 37, parte Generale.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle OO.SS. congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle RSU.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al comma 1, su convocazione delle OO.SS. congiuntamente stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e dell'ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno solare, potranno essere utilizzate, nel limite di 2 ore, nell'anno successivo.
Potranno inoltre, sempre nel limite di 2 ore, essere anticipate qualora nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili.
Le riunioni potranno riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
Le modalità di cui ai 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'azienda.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, Legge 20-5-70 n. 300.
Chiarimento a verbale
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Nota a verbale
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 37, parte Generale.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Art. 23 - Versamenti dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in ogni momento e decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- data;
- generalità del lavoratore;
- ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che gradualmente raggiungerà la misura dell'1% sull'ammontare netto delle competenze in vigore alle singole scadenze mensili;
- OS a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente e numero del conto corrente bancario ad essa intestato; la richiesta dovrà essere conforme al modulo riportato; le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Nome __________________ Cognome ________________ Reparto __________________ abitante a ________________ via _____________ .n° ________
Spett.le DIREZIONE DELLA DITTA Il sottoscritto _________________________ operaio - cartellino n° ___________________ intermedio - matricola n° __________________ impiegato - matricola n° ___________________
Con la presente lettera autorizza codesta Direzione e INPS, nel caso di erogazione diretta del trattamento di CIG, ad effettuare sull'ammontare netto delle competenze la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del % da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile per 13 mensilità a favore del sindacato. Tale autorizzazione, in caso d'interruzione del rapporto di lavoro, è valida anche ai fini della trattenuta delle quote mensili restanti al raggiungimento dell'importo annuo intero, ivi compresa la 13a mensilità. Tale autorizzazione avrà validità fino al rinnovo del vigente contratto salvo revoca. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. ______ presso la Banca ________ intestato al Sindacato territoriale _______________ Distinti saluti Data ______________ Firma ______________ |
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che la trattenuta e il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poiché si tratta di un mero servizio che l'azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest'ultimo e la propria OS, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.
CAPITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- data di decorrenza dell'assunzione;
- qualifica, categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- trattamento economico (specificato voce per voce);
- eventuale periodo di prova;
- luogo di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
3) tesserino del codice fiscale;
4) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'azienda ne faccia espressamente richiesta.
Qualora il lavoratore sia sprovvisto di documenti di cui al punto 2) l'azienda è tenuta a richiedere il rilascio dei documenti stessi da INPS.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a direttamente richiederne la regolarizzazione tramite gli Enti interessati.
L'azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché, a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, Legge n. 223/91).
Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tenere conto ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, comma 1, Legge 23-7-91 n. 223, siano quelle superiori al 3º livello.
Norma valida solo per comparti abbigliamento e bottoni.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma sopra citata, non si terrà altresì conto delle assunzioni effettuate con attribuzione iniziale del 3º livello, ma con destinazione finale al 4º livello secondo le regole previste dal presente contratto.
Art. 25 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera d'età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di Legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, Legge 28-2-87, le parti hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta di quanto previsto dalla Legge 18-4-62 n. 230, e all'art. 8 bis, Legge 25-3-83 n.
79, è consentita la stipula di contratti a termine per:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
2) punte di più intesa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
3) esigenze di collaborazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
5) esigenze di completamente dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del comma 3, art. 36 (Regime d'orario a tempo parziale).
Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
Ai fini del computo delle percentuali di cui sopra, non si terrà conto dei lavoratori assunti per le causali di cui al punto 5) del presente articolo.
La durata massima del contratto a termine di cui al presente accordo è di mesi 6 rinnovabile 1 sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, Legge n. 56/87.
L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le parti, per un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi di effettiva prestazione:
Liv. | Durata |
7º e 8º | 6 mesi |
6º | 3 mesi |
5º | 3 mesi |
4º | 2 mesi |
3º | 1 mese e 1/2 |
2º | 1 mese |
1º | 3 settimane |
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il periodo di prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui gli artt. 52 e 53, parte Generale; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché, gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, TFR.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro s'intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
A) APPRENDISTATO
È apprendista il lavoratore, che in base alle specifiche norme di Legge, venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché, non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Può essere convenuto tra le parti, ai sensi dell'art. 27, parte Generale, un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che, riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
L'apprendista, al termine del periodo di apprendistato, sosterrà la prova d'idoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso, l'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato ha diritto ad essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente; ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sarà ammesso a ripetere la prova.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di Legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di Legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al 1º e per tutte le mansioni previsti dal presente CCNL.
La durata massima dell'apprendistato viene così fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2º livello: mesi 24;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori al 2º: mesi 30.
La retribuzione degli apprendisti è regolata come segue:
- 1a metà del periodo: 89% dell'ERN del livello corrispondente;
- 2a metà del periodo: 91% dell'ERN del livello corrispondente;
La durata e le percentuali di cui sopra si applicano per gli apprendisti assunti dopo l'1-8-95, mentre per quelli assunti precedentemente a tale data rimane in vigore quanto previsto dal CCNL 4-6-91.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore di analogo livello.
La retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato a tempo indeterminato continuando a godere per 12 mesi dalla data di conversione del diverso regime contributivo previsto dalla Legge 28-2-87 n. 56, non potrà superare, per tale periodo, la retribuzione netta del lavoratore di analogo livello.
In caso di malattia, agli apprendisti verrà corrisposto un trattamento che determini per l'azienda un onere economico della stessa misura di quello sostenuto per gli operai.
L'anzianità maturata come apprendista verrà computata ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali.
Con riferimento allo scatto d'anzianità, si procederà al calcolo dello stesso in base alle percentuali di retribuzione sopra definite.
Qualora il contratto di apprendistato venga costituito a tempo parziale, i periodi di durata previsti nel presente contratto non verranno prolungati. In caso il rapporto di lavoro venga convertito da apprendistato a tempo indeterminato le parti del rapporto definiranno le modalità per il proseguimento dello stesso.
Il limite massimo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a tempo parziale non dovrà superare il 50% dei lavoratori assumibili come apprendisti.
I lavoratori apprendisti assunti a tempo parziale non verranno conteggiati nella percentuale prevista dall'art. 26, parte Generale, del presente contratto.
Norme particolari per gli addetti all'industria della trattura della seta
Per acquisire la qualifica di "filatrice" l'apprendistato è fissato in complessivi 28 mesi, dei quali 14 alla scopinatura e 14 alla bacinella.
Qualora, al termine dei primi 14 mesi l'apprendista non passi a compiere l'apprendistato alla bacinella ma continui ad essere adibito alla scopinatura, acquisirà la qualifica di scopinatrice fissa (2º livello).
Anche in questo caso avendo la lavoratrice acquisito una qualifica l'azienda applicherà i benefici contributivi previsti dalla Legge n. 56/87.
B) PERIODO DI ADDESTRAMENTO PER OPERAI NUOVI ASSUNTI DI ETÀ SUPERIORE A 20 ANNI
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1º livello.
C) ASSUNZIONE DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA
In attuazione dell'art. 22, Legge 28-2-87 n. 56, in caso di assunzione di giovani da adibire a mansioni per le quali siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14, Legge 21-12-78 n. 845, la retribuzione massima per un periodo di 6 mesi, sarà pari al minimo contrattuale di paga o stipendio ed alla contingenza, previsti per il livello immediatamente inferiore a quello d'inquadramento contrattuale, nonché all'indennità di mensa. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda prima dell'assunzione in servizio.
D) CONTRATTO DI FORMAZIONE
Si richiamano le norme del DL 30-10-84 convertito in Legge 19-12-84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali.
In relazione alla delega contenuta, le parti hanno concordato che sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate:
- le professionalità inquadrate al 2º livello della classificazione nazionale, con l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al 1º livello.
Le parti riconoscono che le professionalità di 2º livello qui richiamate e non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate "intermedie" poiché possiedono i requisiti fissati.
Tale accordo infatti prevede che siano considerate intermedie, prescindendo da ogni altro eventuale requisito, quelle professionalità "per le quali la declaratoria stabilita dal contratto nazionale di categoria preveda espressamente la possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione".
Le declaratorie del 2º livello del presente contratto prevedono infatti che vi appartengono i lavoratori che svolgono operazioni per la cui abilitazione occorre un periodo di esperienza e/o la frequenza di un "corso professionale".
E) DISPOSIZIONI FINALI
In considerazione di quanto sopra stabilito, le diverse opzioni possibili all'atto dell'assunzione:
- applicazione del contratto di formazione e lavoro;
- inquadramento al 1º livello per un periodo non superiore a 12 mesi per addestramento di operai d'età superiore a 20 anni (lett. B del presente articolo);
- inquadramento temporaneo al 1º livello per mansioni semplici che non richiedono specifica esperienza (secondo quanto previsto nella declaratoria del 1º livello contrattuale), non sono cumulabili tra loro e l'applicazione di una delle ipotesi previste comporta l'esclusione delle altre 2.
Le erogazioni aziendali previste dalla contrattazione di 2º livello ai sensi del Protocollo 23-7-93 sono estensibili anche ai lavoratori assunti con CFL a condizione che la natura e le caratteristiche dell'erogazione consentano il coinvolgimento attivo del lavoratore in CFL.
Tale estensibilità sarà oggetto di esame congiunto in sede aziendale con la RSU.
In ogni caso non verranno considerate utili agli effetti della maturazione dell'erogazione aziendale le ore di formazione effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
Quanto stabilito al presente articolo in materia di CFL costituisce parte integrante della regolamentazione interconfederale contenuta nell'Accordo 31-3-95, ai fini della verifica di conformità dei progetti ad opera delle Commissioni bilaterali regionali.
Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché, sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 10 bis, parte Generale, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 104/92.
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto del disposto dell'art. 9, comma 3, DL 12-9-83 n. 463, convertito in Legge n. 638/83, reputano equa un'equiparazione del grado d'invalidità ai fini del computo della quota di Legge del personale divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro e mantenuto in servizio.
Riconoscono inoltre equa l'integrale fiscalizzazione degli oneri sociali dei portatori di handicap e invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di Legge.
Le parti concordano di intervenire presso gli organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di Legge.
Ai sensi e per gli effetti del DPR 9-10-90 n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostante psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi ad un trattamento di terapia e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di 3 anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma di riabilitazione.
I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa che sarà concesso in relazione alle esigenze organizzativi e produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di 3 mesi, e può essere concessa 1 sola volta, per ogni familiare coinvolto.
L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori a 1 settimana.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di Legge.
A) REGIME ORDINARIO
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni d'orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture d'orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché, degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzativi dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture d'orario potranno altresì essere considerate nei casi d'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture d'orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi d'orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo devono essere ricomprese la testurizzazione e la falsa torsione.
B) RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
1. Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario, a far data dall'1-1-90 i lavoratori fruiranno delle seguenti riduzioni complessive annue dell'orario di lavoro:
- giornalieri: 56 ore
- addetti alle squadre di cui al comma 4, art. 34, parte Generale: 52 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente CCNL per le 2 festività nazionali già del 2 giugno e del 4 novembre, anziché, essere corrisposti nei periodi di paga di giugno e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni d'orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.
Per i settori abbigliamento, maglie, calze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni, tende e bottoni il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente CCNL per la festività nazionale del 2 giugno, anziché, essere corrisposta nel periodo di paga di giugno sarà corrisposta in occasione del godimento della predetta riduzione d'orario. Resta a carico dell'azienda la differenza fra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla retribuzione predetta.
La decorrenza della presente normativa è stabilita dal 1º giugno 1990 per i settori:
- tessili vari:
a) trecce e stringhe;
b) tubetti per filatura;
- juta - poliolefine tessile;
- feltro e cappello di pelo;
- feltro e cappello di lana;
- pelo per cappello;
- berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini;
- trecce e cappelli di paglia, di truciolo o di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- lino-canapa:
a) spaghieri
- abbigliamento:
a) bottoni.
2. Regimi particolari di orario
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzato al maggior utilizzo degli impianti per 6 giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzativi dell'impresa, nonché dell'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture d'orario.
Per l'adozione del regime d'orario 5x8 con il 2º giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su 6 giorni alla settimana si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni d'orario e retributive convenute nella presente regolamentazione.
Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su 6 giorni ne darà preventiva comunicazione alla RSU.
Seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive e organizzativi dell'azienda al fine di salvaguardane la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto d'orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.
2.1. Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali con prestazione lavorativa di 5 giorni (schema 5x8 con riposo a scorrimento):
- riduzione annua dell'orario di lavoro pari a 64 ore;
- riduzione annua di 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturno maturate nell'anno precedente.
Le parti contraenti dichiarano che a livello aziendale si potrà convenire di inserire, nell'ambito di schemi d'orario predeterminanti, le ore annuali di riduzione di cui al presente paragrafo, a condizione che tale operazione risponda positivamente alle esigenze organizzativi e di efficienza dell'impresa, e non comporti aggravi aggiuntivi di costo.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente CCNL per le 2 festività nazionali già del 2 giugno e del 1º novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di giugno e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni d'orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno sarà quella riportata nella tabella 2.2. dell'allegato 5.
2.2. Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali con prestazione lavorativa su 6 giorni:
- l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
- la riduzione annua dell'orario di lavoro è di 24 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente CCNL per le 2 festività nazionali già del 2 giugno e del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di giugno e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni d'orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno sarà quella riportata nella tabella 2.2. dell'allegato 5.
Per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali.
3. Norme particolari per la torcitura
Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a 7 giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni e i regimi d'orario saranno definiti a livello aziendale.
4. Disposizioni particolari
Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, della riduzione d'orario prevista al punto B) del presente articolo.
5. Disposizioni applicative
Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per 12simi nei casi d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi, o - previo esame congiunto - con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali senza alcun pregiudizio per l'attività degli impianti.
Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso.
I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro, ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali degli impianti.
Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso.
I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro, ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le riduzioni d'orario definite con il presente rinnovo non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell'utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli.
Dichiarazione a verbale n. 2
La regolamentazione dell'orario a scorrimento, di cui al punto 2.1 troverà applicazione per le situazioni che si attiveranno successivamente - alla data d'entrata in vigore del presente contratto.
Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta.
Art. 32 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Le Associazioni imprenditoriali firmatarie e FILTA, FILTEA, UILTA, riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni d'intensità produttiva nell'anno, si darà luogo a regimi diversi d'orario settimanale che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minor prestazione nei periodi di inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché, fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Tale regime d'orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1. esecuzione di campionari;
2. puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3. adesione ad andamenti stagionali di mercato;
4. esecuzione di commesse straordinarie;
5. superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi di assenza di lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità del ricorso alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza è impegno comune delle parti di incontrarsi tempestivamente per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra.
Qualora, a livello aziendale, non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive Organizzazioni per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Tale incontro avverrà normalmente entro 1 settimana dalla richiesta o entro 2 giorni in caso di particolare urgenza e comunque preventivamente rispetto all'inizio del periodo di flessibilità indicato.
Le ore in questo modo prestate oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 96 ore di produzione annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorati del 12% per le prime 48 ore di supero, del 15% per le successive.
La retribuzione relativa alle ore così prestate verrà erogata a regime normale nel periodo di paga in cui verranno goduti i riposi compensativi.
Le aziende, previa informazione alle RSU potranno, in ragione delle esigenze produttive, corrispondere la maggiorazione di cui sopra con retribuzione a regime ordinario.
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili, saranno oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo o altre soluzioni compensativi.
Opportune deroghe saranno concesse ai lavoratori che, a causa di comprovate e documentabili necessità, non possono effettuare il programmato regime di flessibilità, ferma restando la possibilità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati anche ricorrendo alla mobilità interna.
Analoghe soluzioni di mobilità saranno ricercate, compatibilmente con le esigenze aziendali, per quei lavoratori ai quali, non avendo prestato le ore di flessibilità positiva, derivi una minore retribuzione nei periodi di riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 33 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di Legge.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quanto riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSU, le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto determinata ai sensi dell'art. 37, parte Generale, maggiorata delle sottoindicate percentuali: lavoro straordinario diurno:
- prime 5 ore settimanali 35%
- ore successive 45%
- lavoro straordinario notturno 56%
- lavoro straordinario festivo diurno 61%
- lavoro straordinario festivo notturno 66%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre, dell'1,38% in quanto applicabile.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste dall'art. 35, parte Generale, e la maggiore assorbe la minore.
Per gli impiegati di 7º livello e per i quadri, non assoggettabili alle limitazioni dell'orario del lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario contrattuale e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio della categoria.
Sempre per detti impiegati di 7º livello e per i quadri ove si effettui prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti o in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.
Procedura per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento delle collezioni, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che l'istituto del lavoro straordinario contrattuale così come disciplinato dalle precedenti regolamentazioni contrattuali ha natura di lavoro supplementare secondo la definizione della presente norma.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 31, parte Generale, e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 31, parte Generale, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamento, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui al comma 2, art. 31, parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,38% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione non è dovuta, nei casi di riduzioni d'orario, fino a 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezzo giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezzo se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezzo giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro prevista dall'art. 31, parte Generale, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alla 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e RSU potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Nota a verbale
Fino al 31-12-95 trovano applicazione le percentuali e i criteri di computo previsti dal CCNL 4-6-91.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al comma 2 è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di Legge per i minori.
Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Ai soli fini contrattuali è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali e festive previste dall'art. 1 - parte Operai, all'art. 2 - parte Intermedi, all'art. 3 - parte Impiegati e Quadri.
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di Legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno i minori, mentre per le donne si fa riferimento alla particolare regolamentazione di cui all'art. 5, Legge 9-12-77 n. 903.
Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno, domenicale e festivo, sono le seguenti:
- lavoro notturno in genere 44%
- lavoro notturno per turni 6x6 a rotazione 38%
- lavoro domenicale e festivo diurno 38%
- lavoro domenicale e festivo notturno 54%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva per i costi del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a squadre dell'1,38%.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né fra loro né con quelle previste dall'art. 33, parte Generale, e la maggiore assorbe la minore.
Per i lavoratori addetti a lavoro notturno la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata, agli effetti del trattamento per ferie e 13a mensilità, in ragione di tanti 12simi quanti sono stati, nell'anno di maturazione dei rispettivi istituti, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro notturno.
Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero.
Art. 36 - Regime di orario a tempo parziale
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora tale durata si compresa tra i 4 e i 24 mesi, è consentita, ai sensi dell'art. 23, Legge 28-2-87 n. 56, l'assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a tempo parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma non viene computato nella percentuale di limite complessivo sotto specificata.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori e organizzativi per le aziende.
Pertanto, ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di ostacoli che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto delle parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
Il lavoro a tempo parziale può svilupparsi su tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time "orizzontale") o solo su alcuni giorni di essa (part-time "verticale") o variabili nell'arco dell'anno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché, gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzativi e produttive che caratterizzano il settore tessile/abbigliamento è consentita, previo esame congiunto a livello aziendale dell'istituto, la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto all'orario ridotto concordato, in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5, DL 30-10-84 n. 726, convertito, con modificazioni, in Legge 19-12-84 n. 863.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell'ambito dell'orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma. Le eventuali ore di supero dell'orario di lavoro concordato saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 24% per comprendervi i riflessi sull'insieme degli istituti indiretti e differiti.
Il periodo di prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 13, DL 30-10-84 n. 726, convertito in Legge 19-12-86 n. 863, le parti dichiarano che la normativa del presente articolo riguardante la valutazione delle richieste di lavoro a tempo parziale sino ad un limite del 5% del personale in forza costituisce una fattispecie diversa, ed opposta nelle finalità, da quella disciplina nei commi 3 e 13, art. 5, della Legge sopra richiamata.
Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione
1. Retribuzione contrattuale nazionale.
L'ammontare dell'ERN è quello indicato nelle tabelle riportate nella parte retributiva e inquadramento del presente contratto.
Costituiscono la retribuzione nazionale anche gli importi degli aumenti periodici d'anzianità, dell'indennità di mensa e dell'indennità di funzione dei Quadri.
2. Elementi aggiuntivi della retribuzione.
2.1. Sono elementi aggiunti della retribuzione stabiliti dal CCNL:
- le maggiorazioni per:
> lavoro a squadre;
> lavoro notturno;
> lavoro domenicale e festivo;
> flessibilità;
> turni a scacchi;
> eventuali indennità stabilite dal CCNL;
> ogni altro compenso, quote ed eventuali relative maggiorazioni la cui entità sia stabilita direttamente o indirettamente dal CCNL.
2.2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale:
- gli importi corrisposti a titolo individuale e/o collettivo (aumenti di merito, indennità di mansione, aumenti per determinate prestazioni o occasioni, ecc.); gli incentivi (cottimi) ed il mancato cottimo (concottimo): i premi annui o ad altra periodicità comunque denominati; le provvigioni e partecipazioni agli utili e ai prodotti; l'erogazione aziendale variabile, secondo le disposizioni dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale.
L'elencazione sopra riportata è da intendersi a titolo esemplificativo.
Gli elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito: infatti tali importi e le maggiorazioni sono comprensivi di eventuali effetti sulla retribuzione indiretta e differita, compreso il TFR.
Eventuali diverse intenzioni delle parti saranno rese esplicite nei singoli istituti che dovessero costituire deroga al principio generale.
L'operazione di riproporzionamento e ricalcolo degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale è stata effettuata secondo quanto riportato dal verbale allegato (allegato 5).
Nel caso di assenze retribuite per permessi per RSU, per cariche sindacali, per assemblee, per congedo matrimoniale, per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per malattia, per diritto allo studio, per permessi per lavoratori studenti: per i lavoratori che prestano lavoro a squadre e notturno nella retribuzione s'intende compresa la percentuale di lavoro notturno, nonché, la maggiorazione per lavoro a squadre, qualora tali prestazioni siano già state programmate.
Per i lavoratori a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine.
Disposizione applicativa per il livello aziendale
Per quanto riguarda gli elementi retributivi aziendali, le aziende, d'intesa con le RSU, potranno procedere a riproporzionare gli importi riconosciuti in modo da renderli coerenti con le disposizioni del presente articolo, rimanendo inteso che da tale operazione non possono derivare oneri o vantaggi per le parti.
Qualora tale riproporzionamento non sia stato effettuato, si manterranno i criteri di riferimento preesistenti, compresi quelli relativi alla retribuzione di fatto, indicati nella Precedente regolamentazione contrattuale.
Nell'ipotesi di adeguamento degli importi, precedentemente riconosciuti a livello aziendale, ai nuovi criteri definiti a livello nazionale dal presente contratto, tale adeguamento dovrà riguardare la generalità dei lavoratori interessati
Chiarimento a verbale n. 1
Per quanto riguarda gli elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale nazionale eventualmente già computati in sede aziendale in modo difforme rispetto ai criteri stabiliti dalla regolamentazione di cui ai commi 3 e 5, punto 2.2. del presente articolo, le aziende, d'intesa con la RSU potranno procedere a riproporzionare gli importi riconosciuti in modo da renderli coerenti con le disposizioni del presente articolo, rimanendo inteso che da tale operazione non possono derivare oneri o vantaggi per le parti.
Qualora tale riproporzionamento non sia stato effettuato, si manterranno i criteri di riferimento preesistenti.
Chiarimento a verbale n. 2
Le parti dichiarano che l'adozione passata e futura del principio di cui al comma 3, punto 2.2. del presente articolo, anche per gli elementi aggiuntivi della retribuzione aziendale è pienamente coerente con le disposizioni della contrattazione nazionale.
Art. 38 - Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile
ore lavorative del mese
Per ore lavorative del mese s'intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.) (si veda allegato 3).
Chiarimento a verbale
Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto all'art. 1, parte Operai:
"Modalità di corresponsione della retribuzione".
Art. 39 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dall'1-7-79 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare 4 aumenti biennali periodici d'anzianità fissati nelle misure seguenti:
Liv. | Lire |
8º | 25.000 |
7º | 23.000 |
6º | 20.000 |
5º | 19.000 |
4º | 16.000 |
3º | 15.000 |
2º | 14.000 |
1º | 13.000 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianità.
Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ed incentivo.
In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici d'anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
L'anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui all'art. 31, Legge 20-5-70 n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla Legge 27-12-85 n. 816, è considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici d'anzianità.
Norma transitoria
Per i lavoratori che al 28-9-93 risultavano assenti in forza delle aspettative richiamate all'ultimo comma del presente articolo, l'intero periodo di aspettativa viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici d'anzianità.
Per i lavoratori che alla stessa data risultavano già rientrati in azienda, il periodo di aspettativa viene considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodi d'anzianità con decorrenza comunque non anteriore ad aprile 1986 (Sentenza Corte di Cassazione n. 2560/86).
Il diritto al pagamento degli aumenti periodici per il periodo arretrato è riconosciuto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nota a verbale
Per il personale in forza al 30-6-79 resta confermata la normativa di cui all'allegato 2.
Per il settore bottoni, i lavoratori inquadrati nel 5º livello al 9-9-83, avranno diritto all'aumento biennale periodico d'anzianità nella misura prevista dal CCNL del 1979, in £. 20.000.
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, in linea eccezionale e in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni. Se l'azienda ritarderà oltre tali 10 giorni, decorreranno a favore dei lavoratori gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
Qualora il ritardo del pagamento superi i 30 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra oltre 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione compresa l'indennità di mancato preavviso come se fosse licenziato.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché, le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla corrispondenza della somma pagata, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo sia avanzato all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o d'inquadramento professionale.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su 1 o più elementi costitutivi della retribuzione, deve essere comunque corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso, della quietanza per la somma corrisposta.
Cessione di quote della retribuzione
Preso atto dell'insussistenza di norme legali che vincolino in modo diretto i datori di lavoro privati all'effettuazione della trattenuta di una quota della retribuzione a favore di un creditore terzo nelle ipotesi diverse da quelle che si verificano a seguito di provvedimenti della Magistratura regolarmente notificati, le parti concordano che il prelievo e la cessione di quote della retribuzione avvenga con le seguenti modalità:
a) la trattenuta non potrà essere superiore a 1/5 della retribuzione e sarà calcolata mensilmente sulle competenze spettanti al netto escludendo dal computo le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e indennità d'infortunio;
b) l'onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale durante il mese, del rapporto di lavoro;
d) in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, il prelievo del debito residuo verrà effettuato e messo a disposizione del creditore entro il limite massimo del quinto del TFR spettante in quel momento;
e) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi trattenuta, e ne darà comunicazione al soggetto creditore.
Dichiarazione a verbale
In relazione alle dimensioni medie delle aziende del settore, qualora le pratiche di cessione di quote della retribuzione risultassero troppo onerose per l'amministrazione, la questione sarà esaminata da azienda e RSU al fine di limitare le richieste.
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori di limiti del Comune in cui svolgono normalmente la loro attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti o in difetto con l'intervento delle RSU o delle Organizzazioni territoriali competenti.
Ai lavoratori inviati in trasferta, le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con il 50% del minimo contrattuale di paga o stipendio.
Sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.
Detto trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso allo stesso titolo aziendalmente o individualmente.
Il lavoratore trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzativi o produttive conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella località di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia, nonché, il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta, inoltre, un'indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità di retribuzione di fatto per il lavoratore senza familiari conviventi a carico, ovvero 1 mensilità di retribuzione di fatto per il lavoratore avente familiari a carico con lui conviventi e sempre che, questi lo seguano nel trasferimento.
Quando per causa di trasferimento il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purché, quest'ultimo risulti registrato o comunque documentabile) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti gli indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Le indennità di cui sopra non competono al lavoratore trasferito dietro sua richiesta.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle sue competenze, all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore già trasferito dalla sede ove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato non per giusta causa o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma del presente articolo in caso di trasferimento nella primitiva sede.
Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro del lavoratore alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i 6 mesi dalla data di risoluzione del rapporto. Se il lavoratore invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avrà diritto al rimborso dell'indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.
Art. 43 - Trattamento per invenzioni
Si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 CC e del RD 26-6-39.
Art. 44 - Cambiamento, cumulo e pluralità di mansioni
1. Cambiamento di mansioni
Il lavoratore che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione, ha diritto, oltre alla propria retribuzione di fatto, alla differenza tra la retribuzione di competenza della propria categoria (minimo contrattuale più contingenza più eventuali elementi collettivi aziendali) e quella prevista per le mansioni superiori per il tempo in cui viene adibito.
Qualora la permanenza delle mansioni superiori superi il limite di 3 mesi, continuativamente o a periodi frazionati nell'arco, di 24 mesi, il lavoratore acquisirà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione.
Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine della conservazione del posto del lavoratore assente previsto dal presente contratto. Il lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni, dopo aver sostituito per almeno 6 mesi un assente con diritto alla conservazione del posto ha diritto a conservare il 50% della differenza fra retribuzione (ERN più elementi collettivi aziendali).
Al lavoratore che venga adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare la qualifica e la retribuzione di competenza.
La permanenza in tali mansioni, salvo i casi di forza maggiore, non può durare oltre i 2 mesi nell'anno, anche se in periodi frazionati, e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.
Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali.
Fatta eccezione per le ipotesi di carattere tecnico previste ai 2 commi precedenti, nei casi in cui la permanenza nella mansione assegnata sia impossibilitata a causa di inidoneità fisica accertata o di necessità di riduzioni di personale e in assenza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, lo spostamento a mansioni di livello inferiore è consentito a tempo indeterminato, al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
2. Cumulo di mansioni
Ai lavoratori ai quali vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
3. Indennità per pluralità di mansioni
Ai lavoratori appartenenti al 2º e 3º livello che siano adibiti, in modo continuativo e non per sostituzioni occasionali ad almeno 4 mansioni, previste dallo stesso livello, su impianti e/o macchine a contenuto tecnologico diverso, viene riconosciuta una "indennità per pluralità di mansioni" pari a £. 12.000 lorde/mese per il 2º livello e a £. 15.000 lorde/mese per il 3º livello.
Questa indennità verrà riconosciuta al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi aziendalmente previsti per ciascuna delle mansioni assegnate, in relazione all'organizzazione produttiva.
Detta indennità verrà assorbita, fino a concorrenza, in caso di passaggio di livello nonché, da quanto già eventualmente in atto in azienda ad analogo titolo.
Art. 45 - Inquadramento unico dei lavoratori
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri - a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali - i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 8 livelli (7 fino al 31-12-93).
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:
- 8º quadri (dal 1-1-94)
- 7º impiegati (e quadri fino al 31-12-93)
- 6º impiegati
- 5º impiegati, intermedi, operai
- 4º impiegati, intermedi, operai
- 3º impiegati, operai
- 2º impiegati, operai
- 1º operai
L'appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni riportate nella sezione seconda del presente contratto.
Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti.
Le singole mansioni non esemplificate o obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro, verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione della categoria formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e le RSU.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in 1a istanza esaminata a livello territoriale e in 2a istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 3 mesi dalla data d'inizio e, qualora abbia esito positivo, al lavoratore interessato verranno riconosciuti i benefici derivanti dalla attribuzione del nuovo livello dalla data d'inizio della procedura stessa.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione aziendale comunicherà alle RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti delle rispettive Organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle parti opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche / di processo / organizzative.
A tal fine la Direzione aziendale comunicherà alla RSU preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulle scorte dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale die lavoratori a livello aziendale, quando nell'organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a parità di prestazione esigibile, indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l'opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.
Norma transitoria
L'inquadramento in 8 livelli decorre dall'1-1-94.
Fino al 31-12-93 continuerà ad essere applicato l'inquadramento in 7 livelli di cui al previgente contratto.
Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di novazione del rapporto stesso, nel passaggio di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato, l'anzianità trascorsa come operaio o come intermedio deve valere agli effetti del preavviso e delle ferie.
Per quanto concerne i passaggi di qualifica intervenuti prima dell'1-6-82 restano valide le precedenti regolamentazioni contrattuali.
Art. 47 - Trattenute per risarcimento danni
I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta.
L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione di fatto per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Nei casi di controversia, troverà applicazione la procedura di cui all'art. 4, parte Generale.
Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettative
Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro il normale orario di prevista presenza al lavoro e devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento.
Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzativi, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempre che l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Per le assenze dovute a malattia o infortunio trovano applicazione le norme di cui agli artt. 52 e 53 - parte Generale; 14 - parte Operai; 5 - parte Intermedi; 7 - parte Impiegati.
Al lavoratore, assunto a tempo indeterminato e avente un'anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, sarà concessa, a richiesta dell'interessato, un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi per gravi e comprovate necessità personali, di carattere oggettivamente straordinario, per necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, o per loro decesso.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, una aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino d'età non superiore a 18 mesi. In alternativa all'aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua sostituzione per l'intero periodo e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico produttivo o di sostituzione si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate. Potrà essere richiesto l'intervento della RSU.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 30, parte Generale, del presente contratto.
I periodi di aspettativa sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il TFR.
I periodi di aspettativa, di cui ai precedenti commi dovranno essere richiesti, salvo casi oggettivamente urgenti ed indifferibili, con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato, come disposto dall'art. 26, parte Generale, del presente contratto.
I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, possono ottenere brevi permessi per assentarsi dall'azienda durante l'orario di lavoro.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza.
Le aspettative, di qualsiasi genere, non debbono comportare l'assenza contemporanea di oltre 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all'unità superiore.
Al lavoratore donatore di midollo osseo sarà riconosciuto un permesso retribuito pari a 1 giornata lavorativa per il ciclo di analisi d'idoneità alla donazione. Il permesso sarà riconosciuto dietro presentazione di idonea certificazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti provvederanno ad attivarsi in sede legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di sangue venga estesa ai donatori di midollo osseo, con gli opportuni adattamenti in ragione delle diverse caratteristiche delle 2 fattispecie.
Nota a verbale
Agli effetti del comma 4 del presente articolo in caso di turnazione 6x6, per lavoro notturno s'intende quello effettuato nel turno tra le ore 24 e le 6 del mattino.
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti o per permessi possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di 1 ora giornaliera, o in caso d'orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSU.
Il recupero potrà essere effettuato entro 40 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con le RSU.
Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi si rinvia alle norme di Legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo passato sotto le armi per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad essa connessi, ad esclusione del TFR, mentre il richiamo alle armi vale quale anzianità di servizio. Terminato il servizio di leva, il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di 8 giorni se il richiamo ha avuto durata sino a 1 mese, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese ma non a 6, di 30 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Non presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempre che, non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi 3 mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché, il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le norme di Legge previste per la chiamata alle armi per il servizio di leva.
Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in possesso dei requisiti richiesti e prescindendo da fini di lucro, assumano un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno 2 anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.
Art. 51 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le norme vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto.
Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico complessivo di cui sopra sarà commisurato al 100% della retribuzione netta normale di fatto e sarà corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte INPS: il trattamento è subordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intenderà sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento.
Chiarimento a verbale
Nella retribuzione di fatto s'intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché, l'eventuale maggiorazione per lavoro a squadra qualora tali prestazioni siano state già programmate per i giorni di permesso concessi.
Per il lavoratore a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine.
Dichiarazione a verbale
Per gli impiegati delle confezioni in serie la durata del congedo matrimoniale è di 15 giorni lavorativi con la decorrenza della retribuzione di fatto.
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile ad un precedente infortunio o ad una precedente malattia professionale, riconosciuti da INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsti dal presente articolo anche nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro.
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 2 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal 1º giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità corrisposta da INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore, nonché, alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
A richiesta del lavoratore, l'azienda anticiperà alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell'Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi sistemi.
Chiarimento a verbale
Nella retribuzione normale di fatto s'intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché, la eventuale maggiorazione per lavoro a squadre, qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere dell'infortunio o della malattia professionale.
Per il lavoratore a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine.
Art. 53 - Malattia e infortunio non sul lavoro
a) Assenza dal lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nelle giornate in cui si verifica, entro il normale orario di prevista presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento.
Nel caso di lavoro a turno, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzativi, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempre che l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il 3º giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato d'infermità comportante l'incapacità lavorativa.
L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità e il certificato medico relativo inviato entro 2 giorni.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all'azienda fin dal 1º giorno e per tutto il periodo della malattia compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alle RSU e, mediante affissione, ai lavoratori delle nuove fasce orarie di reperibilità.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché, per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda salvo casi di obiettivo impedimento.
Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia e infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Ogni mutamento d'indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
In caso di effettuazione di visite di controllo, il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione.
Nel caso di prolungamento della malattia o d'inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllo. La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione.
In caso di prescrizione di cure idrotermali i lavoratori usufruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad un'infermità in atto.
Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli articoli 14 - parte Operai; 5 - parte Intermedi; 7 - parte Impiegati.
b) Conservazione del posto
Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie, né in preavviso di licenziamento, né in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Dichiarazione a verbale
Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto.
Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino ad un massimo del tempo sopra indicato anche per altre situazioni di gravi malattie, e alle medesime condizioni.
L'aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l'azienda, incluso il TFR.
Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore alla indennità sostitutiva del preavviso.
Previo accordo con la Direzione aziendale il lavoratore potrà ridurre la durata dell'aspettativa già richiesta, riprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l'azienda potrà far accertare l'idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, Legge n. 300/70.
L'aspettativa per malattia è considerata come periodo neutro per il calcolo dei periodi di 13 e di 30 mesi agli effetti della conservazione del posto.
Chiarimento a verbale
Le disposizioni di cui al punto b), comma 2, si interpretano nel senso che, in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell'ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti.
Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi è pari a 394 giorni di calendario.
c) Infortunio non sul lavoro per causa terzi
Nell'ipotesi d'infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal 3º responsabile le somme da essa corrisposte (retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi), restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti degli importi predetti.
Il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio al datore di lavoro precisando gli estremi del 3º responsabile e/o della sua compagnia di assicurazione, nonché le circostanze dell'infortunio.
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché, quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale o interaziendale, anche con possibilità di convenzione con mense o gestioni esterne, purché, vicine all'azienda o alle aziende interessate. Le possibilità concrete di attuazione potranno essere esaminate tra Direzioni aziendali e RSU, e, per le mense interaziendali tra le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. territorialmente competenti.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta un'indennità sostitutiva.
Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.
L'indennità stessa verrà corrisposta ai lavoratori, nella misura mensile di £. 650 ferme restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria.
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le RSU di Delegato d'impresa hanno la facoltà di sorvegliare l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione dell'indennità sostitutiva, questa deve essere presa a base per la compatibilità negli istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennità sostitutiva.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura intendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, e con la loro collaborazione, corsi di studio e corsi monografici, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Analogo diritto ad usufruire dei medesimi permessi a carico del monte ore triennale è riconosciuto:
1) ai lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica intendano frequentare corsi di formazione professionale, correlati alla attività dell'azienda, organizzati da istituti pubblici o legalmente riconosciuti, o da Enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonché, da istituti scelti di comune accordo a livello territoriale nell'ambito di cui all'art. 10, parte Generale, punto 3);
2) ai lavoratori che siano inviati dall'azienda a frequentare corsi di formazione professionale, aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, a seguito di intese tra Direzione aziendale e RSU.
Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, qui disciplinato, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, fatti salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti; all'inizio di ogni anno, a richiesta di una delle parti, saranno esaminate, tra Direzione aziendale e RSU, le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto del tipo di scuola che i lavoratori dell'azienda intendono frequentare.
I lavoratori di cui al comma 1 e quelli di cui al punto 1), comma 2, che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le RSU.
Nelle aziende fino a 200 dipendenti, gli eventuali valori frazionati risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale, saranno arrotondati all'unità superiore.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore 'pro capitè per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che, il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito.
Fermo restando il monte ore di cui sopra, nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero della attuale scuola dell'obbligo o di studio della lingua italiana per i lavoratori stranieri, le ore di permesso retribuito 'pro capitè nel triennio, comprensive delle prove di esame, sono pari a 250, elevabili a 300 nel caso di frequenza a corsi di alfabetizzazione.
Il rapporto tra ore di permesso retribuito ed ore di frequenza ai corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e le RSU, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei benefici dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le RSU. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso.
Chiarimento a verbale n. 1
Agli effetti della presente normativa, per anno scolastico s'intende il periodo dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno solare successivo.
Chiarimento a verbale n. 2
Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro; è conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio purché coincidente con l'orario di lavoro necessario per raggiungere la sede del corso, o il luogo di lavoro, entro i limiti di cui agli articoli in questione.
Nota a verbale
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 37, parte Generale.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pacificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Per i lavoratori di nuova assunzione impegnati in regolari corsi di studio, di cui al comma 1, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di concordare un orario di lavoro a tempo parziale.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di 2 anche nel caso di un unico esame universitario che si articoli su più prove in giorni diversi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 56, parte Generale.
Inoltre i lavoratori studenti ad orario contrattuale potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente 'pro quota', in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzativi dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Chiarimento a verbale
Agli effetti della presente normativa, per anno scolastico s'intende il periodo dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno solare successivo.
Nota a verbale
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 37, parte Generale.
Art. 58 - Indennità scolastiche
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore capo famiglia un'indennità scolastica per i figli fino a 14 anni d'età che, per mancanza di scuola dell'obbligo nella località in cui il lavoratore è domiciliato, debbono incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.
Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli dei lavoratori, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno 3 anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali riconosciuti d'indirizzo corrispondente all'attività esplicita dell'azienda.
La misura delle indennità verrà stabilita dalle aziende, sentite le RSU o il Delegato d'impresa.
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19-9-94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali d'igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19-9-94 n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. 19-9-94 n. 626, relativamente all'osservanza delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché del dispositivo di sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i RLS, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo;
- nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL.
2 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS)
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19-9-94 n. 626, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.
3 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, Legge 23-12-78 n. 833, integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19-9-94 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
4 - Lavoratori addetti ai videoterminali
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c), D.lgs. 19-9-94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
5 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19-9-94 n. 626 e all'Accordo interconfederale 27-10-95.
Art. 60 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone alle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
Per le raccolte di fondi, firme, quote di qualunque genere, la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili, durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro, si fa esclusivamente riferimento all'art. 26, Legge 20-5-70 n. 300.
Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate; è preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.
Art. 62 - Visite di inventario e di controllo
Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per disposizioni superiori venisse fatta agli oggetti affidatigli. Per le visite personali all'uscita dello stabilimento si richiama la regolamentazione prevista all'art. 6, Legge n. 300 del 20-5-70.
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le RSU, preventivamente all'attuazione, e il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori e il rispetto dell'orario;
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
L'importo delle multe dovrà essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell'azienda, o, in mancanza di queste, ad INPS.
Art. 65 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
1) Le norme di cui ai precedenti articoli, nonché quella del presente articolo dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nell'albo aziendale. Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, sempre mediante affissione nello stesso albo aziendale, altre norme previste dal regolamento interno predisposto ai sensi dell'art. 63, parte Generale.
2) L'azienda non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e sentite le sue difese. Nella contestazione scritta di cui sopra dovranno essere indicati dall'azienda i fatti specifici che costituiscono l'infrazione imputata. Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni lavorativi dalla documentata notificazione della contestazione dell'infrazione. Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un rappresentante sindacale aziendale. Trascorso il predetto termine di 5 giorni l'azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni adottate dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore. Per contro, qualora tale provvedimento non venga applicato dall'azienda entro i 5 giorni lavorativi di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle controdeduzioni, le stesse si riterranno accolte.
3) Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare - salva la sua facoltà di adire l'autorità giudiziaria - può promuovere nei 20 giorni successivi - anche per mezzo della Associazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato composta da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da 1/3 membro scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro.
In tal caso, la sanzione disciplinare resterà sospesa sino alla definizione del predetto giudizio di arbitrato.
Art. 66 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la Legge 15-7-66 n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18, Statuto dei Lavoratori (Legge 20-5-70 n. 300) e l'art. 2119 CC.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) assenze ingiustificate per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate per 3 volte in 1 anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie. Non interrompono la predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi eventualmente intercorrenti;
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza gli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi precedenti;
f) furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purché, il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'autorità giudiziaria. Limitatamente ai modelli e ai disegni si terrà conto dell'elemento costituito dalla loro originalità;
g) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda;
h) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l'estensione della stessa, recato nocumento all'azienda;
i) insubordinazione nei confronti dell'imprenditore o dei soggetti da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
j) trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore.
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda potrà procedere, prima della risoluzione formale del rapporto, ad una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e/o da un rappresentante sindacale aziendale.
Art. 67 - Cessione e trasformazione di azienda
La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 CC.
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente CCNL.
Art. 68 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Ai sensi dell'art. 2124 C.C. l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore -all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempre che non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'azienda consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell'interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, sempre che, non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà. In quest'ultimo caso l'azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventualmente nuovo rapporto di lavoro.
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro ai sensi dell'art.2122 C.C. deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3º grado e agli affini entro il 2º, il TFR e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennità sono attribuite secondo le norme della successione.
In caso di morte del lavoratore, quando abbia anzianità inferiore a 5 anni ma abbia superato il periodo di prova, l'azienda liquiderà, esclusivamente a favore del coniuge o dei figli minori già conviventi e a carico, le indennità predette calcolate in via convenzionale su un'anzianità di 5 anni.
Art. 70 - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE 13-12-84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile.
Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le OO.SS. e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di formazione concordati alle proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
Art. 1 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale sarà corrisposta agli operai in misura mensile restando inteso che il lavoro prestato dagli stessi sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai, che nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentanti solo per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo s'intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuite e le festività di cui all'art. 11, parte Operai, escluse solo quelle coincidenti con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale o con il congedo matrimoniale;
b) agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a 1 mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate applicando il seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
retribuzione di fatto mensile
ore lavorative nel mese
Per ore lavorative s'intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero state assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
Art. 2 - Inizio e fine del lavoro
Al segnale d'inizio del lavoro l'operaio o l'apprendista dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.
L'operaio o l'apprendista, che si presenti con un ritardo non superiore a mezz'ora, sarà considerato presente, agli effetti del computo delle ore, a partire dal quarto d'ora successivo qualora il ritardo non superi i 15 minuti oppure dalla mezz'ora qualora superi i 15 minuti.
Nessun operaio o apprendista potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
Art. 3 - Sospensioni e interruzioni di lavoro
A) In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla corresponsione dei ratei della 13a mensilità, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR e delle eventuali altre spettanze, senza peraltro essere tenuto a prestare servizio per il preavviso.
B) In caso d'interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma trascorse nello stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione normale di fatto con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai pur non essendo trattenuti in stabilimento non vennero preavvisati in tempo utile e cioè almeno nel corso della giornata precedente l'interruzione, previo esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU, la Direzione aziendale può disporre il recupero a regime normale. Nel caso in cui il recupero non venga disposto, per la 1a giornata di sospensione sarà corrisposto l'80% della retribuzione di fatto;
3) per le ore perdute per le quali gli operai siano stati preavvisati in tempo utile (in relazione alla prevedibilità dell'evento) non sarà dovuta alcuna retribuzione, ferma restando la facoltà di disporre il recupero con le modalità di cui sopra.
Restano ferme le norme sulla CIG per quanto riguarda il rimborso da richiedersi da parte delle aziende.
Chiarimento a verbale
Le parti, nel prevedere la corresponsione del trattamento economico di cui al punto 2) del presente articolo per la 1a giornata di sospensione confermano di non aver inteso sostituire l'intervento dell'azienda a quello della CIG come già precisato al comma 3 dell'articolo stesso.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6-12-23 n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di:
- 12 ore giornaliere e 72 settimanali per tutti i settori.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) e nell'ambito del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione di fatto se non eccedono l'orario di 50 ore e con quote di retribuzione di fatto maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all'art. 33, parte Generale, per le ore prestate oltre i suddetti limiti.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13a mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione di fatto percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Ai lavoratori discontinuo operanti sui turni avvicendati nell'arco delle 24 ore si applica la normativa dell'art. 34, parte Generale (lavoro a squadre) ai soli fini della maggiorazione dell'1,38%.
Dichiarazione a verbale
Gli addetti a mansioni discontinuo e di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le OO.SS. territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del concorde parere favorevole delle OO.SS. territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3% sul minimo contrattuale di paga.
Dichiarazione a verbale
La normativa del presente articolo non è applicabile al settore bottoni.
Art. 6 - Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazioni degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o parte degli operai stessi) e alla RSU o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data d'inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione. Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alla RSU o alla Commissione interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori. Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto al punto 4º del presente articolo, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9, parte Operai;
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo, o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'art. 8, parte Operai, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2)
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.
Art. 7 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni e ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempre che questo sistema sia praticabile. Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l'azienda dovrà corrispondere agli operai, le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto, una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del 4,13% in tutti i settori. Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
B) Le tariffe di cottimo dovranno consentire all'operaio di normale capacità ed operosità di conseguire un guadagno non inferiore al minimo di paga contrattuale stabilito per la categoria maggiorata del 4,13%. Tale condizione si presume adempiuta quando - essendovi più operai retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un guadagno medio di cottimo non inferiore al 4,13%.
C) Nel caso in cui per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiungesse il guadagno minimo di cui al punto B), la retribuzione gli sarà integrata fino al raggiungimento dello stesso.
D) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
L'azienda comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga, con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
E) Le tariffe di cottimo, nell'interesse dell'azienda come degli operai, divengono definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici ed alle eventuali complessità delle lavorazioni) sarà preventivamente stabilita e comunicata agli operai interessati. Tale durata sarà compresa tra i 15 e i 45 giorni; l'esperimento sarà seguito dal periodo di assestamento della tariffa di cottimo o d'incentivo di durata non superiore a mesi 2.
F) L'azienda comunicherà alla RSU e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. Nel caso d'introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al comma 2 del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
G) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni l'applicazione di una o più voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla laboriosità degli operai, l'azienda dovrà ricercare ed eliminare la causa del fatto e, contemporaneamente, determinerà la quota di minor guadagno che dovrà essere riconosciuta agli operai, ad integrazione delle retribuzioni già riscosse. I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorie durante il periodo di assestamento. Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento.
H) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
I) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti. A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
L) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo s'intende il totale delle somme pagate per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
M) L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvengo solo quando il cottimo sia ultimato, l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9, parte Operai.
O) La procedura sopra prevista non concerne le controversie d'interpretazione, né quelle di Applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'art. 6, parte Generale.
P) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.
Norma transitoria
Il presente articolo ha decorrenza dall'1-1-96. Per la definizione degli elementi della retribuzione fino al 31-12-95 si applica l'art. 37, parte Generale, CCNL 4-6-91. In conseguenza della decorrenza sopra specificata, fino al 31-12-95 saranno applicate le misure degli elementi aggiuntivi della retribuzione contenute nel CCNL 4-6-91.
Art. 9 - Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dagli artt. 6, punto 5 e 8, punto N), parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da 1 a 3 membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, e altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa s'intenderà definita.
Dichiarazione a verbale
Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.
Art. 10 - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Art. 11 - Giorni festivi - Riposo settimanale
1. Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno, 1 gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) giorno dell'Angelo;
4) anniversario Liberazione, 25 aprile;
5) festa del Lavoro, 1 maggio;
6) Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
7) Ognissanti, 1 novembre;
8) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
9) S. Natale, 25 dicembre;
10) S. Stefano, 26 dicembre;
11) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione di fatto mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione di fatto quante sono le ore prestate con la maggiorazione prevista dall'art. 35 (Lavoro notturno, domenicale e festivo), parte Generale;
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato e con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente a 1/26 della retribuzione di fatto mensile ivi compresa, dall'1-1-96, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,38%.
d) la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora 2 festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.
La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio o all'apprendista, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con un altro giorno festivo elencato nella 1a parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle 2 festività
In caso d'intervento della CIG rimane a carico dell'azienda, limitatamente alle prime 2 settimane di sospensione, la differenza tra quanto corrisposto dell'ente previdenziale e il normale trattamento di festività.
Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) per le quali il trattamento integrativo sarà ugualmente corrisposto dall'azienda anche oltre le 2 settimane di sospensione.
I trattamenti integrativi di cui ai 2 commi precedenti sono commisurati al 100% della retribuzione normale di fatto.
Il trattamento stabilito alle lett. c) e d) sarà ugualmente corrisposto all'operaio o all'apprendista che risulti assente dal lavoro per sospensione a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volontà del lavoratore - da non oltre 2 settimane. Fanno eccezione le festività di cui ai numeri 4) e 5) che verranno ugualmente corrisposte anche oltre le 2 settimane di sospensione.
2. Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-77, n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-85 n. 792.
Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale a rotazione da godere nei periodi di minore intensità produttiva.
Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi 4 commi del successivo art. 12.
3. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il 3º giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
Le 2 festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) di cui alla Legge n. 54/77, spostate alla la domenica di giugno e alla 1a domenica di novembre, daranno diritto al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica, salvo gli assorbimenti e spostamenti di erogazione di cui all'art. 31, parte Generale.
Chiarimento a verbale
Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino di sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.
Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine.
3 settimane saranno normalmente consecutive, mentre la 4a settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSU. La 4a settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e RSU o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle 3 settimane sari in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con le RSU.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e RSU potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella 1a parte, art. 1, parte Operai, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1 anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrere ugualmente dalla data di maturazione.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 2 settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - i permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
Art. 13 - Tredicesima mensilità
La liquidazione della 13a mensilità sarà effettuata in occasione delle ricorrenze natalizie nella misura annua di 1 mensilità della retribuzione di fatto.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese di dicembre se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o quindicine.
Agli effetti della liquidazione della 13a mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito di previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge, ad esclusione di quanto di competenza degli istituti assicurativi e previdenziali.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 2 settimane verrà considerata come mese intero.
Art. 14 -Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- dal 1º al 3º giorno di malattia: il 50% della retribuzione normale di fatto;
- dal 4º al 12º giorno di malattia: l°80% della retribuzione normale di fatto;
- dal 13º al 180º giorno di malattia: il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Dal 1º luglio 1992:
- dal 1º al 3º giorno di malattia: il 50% della retribuzione normale di fatto;
- dal 4º al 180º giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte INPS.
Pertanto, se INPS corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia, il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito da INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato. L'integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relativi alla CIG.
Se INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento d'integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni.
L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia d'integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Per l'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato 5).
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico INPS, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per i periodi di malattia eccedenti il 6º mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 53, parte Generale.
L'azienda anticiperà, a norma di Legge, alle normali scadenze dei periodi di paga il valore presumibile della indennità a carico del competente Istituto, salvo conguaglio finale.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinano per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo -subordinato al riconoscimento della malattia da parte degli istituti assicuratori, con decorrenza dalla data del riconoscimento stesso, alla presentazione di certificato medico indicante la data d'inizio o di prosecuzione e/o di chiusura dell'incapacità al lavoro, la data del rilascio, la prognosi ed ogni altra indicazione stabilita dalle regolamentazioni in materia, nonché all'osservanza di quanto previsto all'art. 53, parte Generale.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell'indennità da parte INPS non abbia avuto luogo, o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato del ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell'integrazione saranno effettuati in base ai certificati definitivi rilasciati dagli istituti assicuratori.
Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 53, parte Generale, anche in caso di Tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato da INPS.
Dichiarazione a verbale
Sino al 31-12-95 nella retribuzione normale di fatto s'intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a squadre.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime 4 settimane o 2 quindicine.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 90% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi, a partire dalle assenze per maternità obbligatoria iniziate a far data dall'1-8-95.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25-11-76 n. 1206, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), Legge 30-12-71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Art. 16 - Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda, l'operaio o l'apprendista che intendono risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di:
- 2 settimane lavorative per gli operai di 3º, 4º e 5º livello;
- 1 settimana lavorativa per gli altri operai.
Ai sensi dell'art. 2118 C.C., la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti CCNL del settore.
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto
All'operaio o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-82 n. 297.
Per anzianità maturata fino al 31-5-82 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta e alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale.
Per ciascuno degli anni compiuti d'anzianità ininterrotta maturata dopo l'1-6-82 e fino al 31-12-88, le quote annue da computare sono le seguenti:
- dal 1º al 4º anno: 8,32/30
- dal 5º al 12º anno: 12,49/30
- dal 13º al 18º anno: 16,65/30
- oltre il 18º anno: 30/30.
Ai fini del computo degli scaglioni si terrà conto dell'anzianità effettivamente maturata presso la stessa azienda a partire dall'1-1-45.
A partire dall'1-1-89, gli scaglioni del TFR per la qualifica operai sono equiparati allo scaglione della qualifica impiegatizia (30/30).
Art. 1 - Sospensione e riduzione del lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di CIG, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposta dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
Art. 2 - Giorni festivi - Riposo settimanale
1. Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno, 1 gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) giorno dell'Angelo;
4) anniversario Liberazione, 25 aprile;
5) festa del Lavoro, 1º maggio;
6) Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
7) Ognissanti, 1º novembre;
8) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
9) S. Natale, 25 dicembre;
10) S. Stefano, 26 dicembre;
11) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa, ivi compresa, dall'1-1-96, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,38%.
Nel caso di coincidenza della festa del S. Patrono con altra festività cadente in domenica o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione di fatto, 2/26 di tale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione di fatto con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 35, parte Generale.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il 3º giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
2. Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-77, n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-85 n. 792. Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale a rotazione da godere nei periodi di minor intensità produttiva.
Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso e il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi 4 commi del successivo art. 3.
3. Restano ferme le modalità retributive previste per le 2 festività nazionali abolite, salvo gli spostamenti di erogazione previsti dall'art. 31, parte Generale.
Chiarimento a verbale
Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino di sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana. Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti in altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.
Norma transitoria
Il presente articolo ha decorrenza dall'1-1-96. Per la definizione degli elementi della retribuzione fino al 31-12-95 si applica l'art. 37, parte Generale, CCNL 4-6-91. In conseguenza della decorrenza sopra specificata, fino al 31-12-95 saranno applicate le misure degli elementi aggiuntivi della retribuzione contenute nel CCNL 4-6-91.
Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane per anzianità da 1 a 12 anni;
- 4 settimane più 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
- 5 settimane per anzianità oltre 20 anni.
3 settimane saranno normalmente consecutive, mentre la 4a settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSU. La 4a settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e RSU o individualmente con accordo tra le parti interessate.
Un'epoca di godimento delle 3 settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. Un'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con le RSU.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e RSU potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella 1a parte, art. 2, parte Intermedi, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1 anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrere ugualmente dalla data di maturazione.
All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 2 settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - i permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
Art. 4 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'intermedio 1 mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a 2 settimane.
Art. 5 - Trattamento economico in caso di malattia
In caso di malattia, l'intermedio non in prova, nell'ambito della conservazione del posto prevista dall'art. 53, parte Generale, avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione di fatto per i successivi mesi.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori, oppure per atti di previdenza dell'azienda.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 53, parte Generale, anche in caso di Tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato da INPS.
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte INPS.
Pertanto, se INPS corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito da INPS per Cassa integrazione se non fosse stato malato. Una integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relative alla CIG.
Se INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento d'integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia d'integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Per l'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato 5).
Chiarimento a verbale.
Fino al 31-12-95, nella retribuzione di fatto s'intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a squadre qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere della malattia.
Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino a concorrenza dell'intera retribuzione di fatto per i primi 5 mesi.
Un'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25-11-76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), Legge 30-12-71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Nota a verbale n. 1
Il trattamento integrativo, di cui al comma 1 del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la 13a mensilità e le retribuzioni differenti ad esse equiparate che sono invece a carico INPS.
Nota a verbale n. 2
Per le lavoratrici intermedie già in forza al 27-9-95 l'azienda dovrà corrispondere il 27% della retribuzione mensile di fatto per il 1º mese di assenza facoltativa 'post partum'.
Inoltre, ove durante tale periodo intervenga una malattia, si applicheranno 1e disposizioni fissate dall'art. 5, parte Intermedi, quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
All'intermedio che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda può accordare permessi di breve durata, con corresponsione della retribuzione di fatto e senza computarli nel periodo di riposo annuale, nel caso in cui l'impiegato abbia utilizzato per intero i permessi individuali per ex festività, per riduzione d'orario e quelli compensativi per flessibilità non definiti nel programma collettivo.
Art. 8 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Un'azienda o l'intermedio che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'intermedio non in prova è di:
- 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
- 2 mesi per anzianità di servizio superiore a 10 anni.
I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
A termine dell'art. 2118 C.C., la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi al lavoratore licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se costituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti CCNL nel settore.
Art. 9 - Trattamento di fine rapporto
All'intermedio licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-82 n. 297, calcolato secondo i relativi criteri e modalità.
Per anzianità maturata fino al 31-5-82 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta e alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale.
Un impiegato laureato assunto in 1º impiego per mansioni specificatamente attinenti al titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 6º (5º per il settore bottoni).
L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media superiore, assunto in 1º impiego per mansioni specificatamente attinenti al titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 5º (4º per il settore bottoni).
Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano circa la opportunità che le aziende considerino prioritariamente la possibilità di sviluppo professionale di quei lavoratori che conseguano un titolo di studio che si inquadri nell'ambito delle proprie necessità ed evoluzioni organizzative.
Art. 2 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione di lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di CIG, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
Art. 3 - Giorni festivi - riposo settimanale
1. Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno, 1 gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) giorno dell'Angelo;
4) anniversario Liberazione, 25 aprile;
5) festa del Lavoro, 1º maggio;
6) Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
7) Ognissanti, 1º novembre;
8) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
9) S. Natale, 25 dicembre;
10) S. Stefano, 26 dicembre;
11) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa, ivi compresa dall'1-1-96, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,38%. Nel caso di coincidenza della festa del S. Patrono con altra festività cadenti di domenica o di sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione di fatto 2/26 di tale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione di fatto con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 35, parte Generale.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3º giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
2. Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-77, n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-85 n. 792. Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale a rotazione da godere nei periodi di minore intensità produttiva.
Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSU, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi 4 commi del successivo art. 4.
3. Restano ferme le modalità retributive previste dall'Accordo interconfederale 26-1-77 - punto a) - per le 2 festività nazionali abolite, salvo gli spostamenti di erogazione previsti dall'art. 31, parte Generale.
Chiarimento a verbale
Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino di sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.
Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per 1a coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate ci sia prestazione lavorativa.
Norma transitoria
Il presente articolo ha decorrenza dall'1-1-96. Per la definizione degli elementi della retribuzione fino al 31-12-95 si applica l'art. 37, parte Generale, CCNL 4-6-91. In conseguenza della decorrenza sopra specificata, fino al 31-12-95 saranno applicate le misure degli elementi aggiuntivi della retribuzione contenute nel CCNL 4-6-91.
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato e il quadro hanno diritto ad un periodo riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane in caso d'anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso d'anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 5 settimane in caso d'anzianità di servizio oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.
3 settimane saranno normalmente consecutive, mentre la 4a settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della 3a settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e RSU. La 4a settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e RSU o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle 3 settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con le RSU.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e RSU potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella 1a parte del precedente art. 3, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere s'intende maturato quando sia decorso 1 anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 2 settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie non eventualmente usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
Art. 5 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'impiegato 1 mensilità di retribuzione di fatto. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti 12simi della 13a mensilità per quanti sono i mesi d'anzianità di servizio nell'azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a 2 settimane.
Art. 6 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Un impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e delle indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate, a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 7 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, l'impiegato non in prova, nell'ambito della conservazione del posto prevista dall'art. 53, parte Generale, avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione di fatto per i successivi mesi.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 53, parte Generale, anche in caso di Tbc. In tal caso, il trattamento a carattere integrativo di quanto erogato da INPS.
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della Cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte INPS.
Pertanto, se INPS corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito da INPS per Cassa integrazione, se non fosse stato malato. Una integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relativi alla CIG.
Se INPS, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento d'integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia INPS, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettata ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni. L'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia d'integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.
Per l'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti si fa riferimento alla casistica riportata fra gli allegati del presente contratto (allegato 5).
Chiarimento a verbale
Nella retribuzione di fatto s'intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a squadre qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere della malattia.
Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (parte Impiegati)
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda è tenuta ad integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino a concorrenza dell'intera retribuzione di fatto per i primi 5 mesi. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25-11-76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), Legge 30-12-71 n. 1024, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Nota a verbale n. 1
Il trattamento integrativo, di cui al comma 1 del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la 13a mensilità e le retribuzioni differenti ad essa equiparate che sono invece a carico INPS.
Nota a verbale n. 2
Per le lavoratrici intermedie già in forza al 27-9-95, l'azienda dovrà corrispondere il 27% della retribuzione mensile di fatto per il 1º mese di assenza facoltativo 'post partum'. Inoltre, ove durante tale periodo intervenga una malattia, applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 7, parte Impiegati, quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda può accordare permessi di breve durata, con corresponsione della retribuzione di fatto e senza computarli nel periodo di riposo annuale, nel caso in cui l'impiegato abbia utilizzato per intero i permessi individuali per ex festività, per riduzione d'orario e quelli compensativi per flessibilità non definiti nel programma collettivo.
Art. 10 - Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali si conviene di riconoscere, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Al fine di favorire l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio verrà agevolata la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.
Art. 11 - Norme particolari per i Quadri
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionale di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali. Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
Un'azienda è tenuta ad assicurare il Quadro per "rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali", per un importo di 30 milioni ovvero nell'eventuale diverso importo che Azienda e Quadro riterranno concordemente commisurato a tale rischio.
È escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa grave o dolo. Al Quadro viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale in procedimenti civili o penali, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto, con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive dell'azienda, ai Quadri è riconosciuta la possibilità di partecipare a corsi formativi specificatamente inerenti le mansioni svolte in azienda, per il miglioramento del loro livello di preparazione professionale.
Fermi restando i diritti derivanti dalla vigente normativa in materia di brevetti e diritti d'autore ai Quadri è riconosciuta la possibilità di definire con l'azienda l'attestazione nominativa di brevetti e/o pubblicazioni realizzati col loro contributo.
Con la definizione di Quadro di cui sopra le parti convengono di aver dato attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 190/85.
Ai Quadri viene riconosciuto il parametro contrattuale del 7º livello (8º livello dall'1-1-94) nonché un'indennità di £. 100.000 al mese lorde, che assorbirà, fino a concorrenza, quanto eventualmente già corrisposto, a qualunque titolo, a livello aziendale.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle 2 parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato o quadro che abbia superato il periodo di prova:
Anzianità di servizio | Mesi di preavviso secondo i livelli | ||
8º-7º | 6º-5º | 4º-3º-2º | |
fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo | 1 mese |
da 5 a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale. Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato o quadro licenziato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al presente articolo deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato o quadro un importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo
costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti CCNL del settore.
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
All'impiegato o quadro licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-82, n. 297, calcolato secondo i relativi criteri e modalità.
Per anzianità maturata fino al 31-5-82 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta.
PARTE RETRIBUTIVA E INQUADRAMENTO
1. Tabelle dei minimi contrattuali di paga e stipendio
A) Aumenti retributivi.
I minimi contrattuali di paga o stipendio vengono aumentati alle diverse scadenze, come segue:
Liv. | 1-7-95 | 1-7-96 | 1-1-97 | A regime | Parametri |
8º | 128.000 | 68.000 | 60.000 | 256.000 | 265 |
7º | 112.000 | 60.000 | 53.000 | 225.000 | 233 |
6º | 98.000 | 52.000 | 46.000 | 196.000 | 203 |
5º | 87.000 | 46.000 | 41.000 | 174.000 | 180 |
4º | 78.000 | 42.000 | 36.000 | 156.000 | 161 |
3º | 72.000 | 38.000 | 33.000 | 143.000 | 148 |
2º | 65.000 | 35.000 | 30.000 | 130.000 | 135 |
1º | 48.000 | 26.000 | 23.000 | 97.000 | 100 |
B) Minimi contrattuali.
Conseguentemente, dall'1-7-95 i nuovi minimi tabellari sono così rideterminati:
Liv. | 1-7-95 |
8º | 1.269.000 |
7º | 1.193.000 |
6º | 1.044.000 |
5º | 922.000 |
4º | 818.000 |
3º | 754.000 |
2º | 689.000 |
1º | 559.000 |
Dall'1-1-96 è inoltre previsto il conglobamento sotto la voce "elemento retributivo nazionale" (ERN) delle seguenti voci retributive: minimo contrattuale, indennità di contingenza, EDR confederale (£. 20.000), che pertanto non saranno più presenti in busta paga.
Di conseguenza da tale data il nuovo ERN assumerà i seguenti valori:
Liv. | 1-1-96 | 1-7-96 | 1-1-97 |
8º | 2.310.000 | 2.378.000 | 2.438.000 |
7º | 2.234.000 | 2.294.000 | 2.347.000 |
6º | 2.076.000 | 2.128.000 | 2.174.000 |
5º | 1.949.000 | 1.995.000 | 2.036.000 |
4º | 1.838.000 | 1.880.000 | 1.916.000 |
3º | 1.770.000 | 1.808.000 | 1.841.000 |
2º | 1.702.000 | 1.737.000 | 1.767.000 |
1º | 1.566.000 | 1.592.000 | 1.615.000 |
Per i settori:
- tessili vari:
a) trecce e stringhe;
b) tubetti per filatura;
- juta;
- poliolefine tessile;
- cappello di pelo e cappello di lana;
- pelo per cappello;
- berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini;
- trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini di intreccio e delle trecce meccaniche;
- spaghieri;
gli aumenti retributivi stabiliti al punto A) e conseguentemente i nuovi minimi contrattuali di cui al punto B) entreranno in vigore alle seguenti scadenze:
- 1º luglio 1995;
- 1ºdicembre 1996;
- 1º giugno 1997.
2. Indennità di mansione.
Le indennità di mansione previste in alcuni comparti, cui si applica il presente CCNL, sono riportate nella sezione II relative alla classificazione del personale.
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione di lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di 1 o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessori e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fomite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 CC, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nell'esecuzione parziale, nel completamente o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o mansioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di 1 anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unicamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 18-1-35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
5. Retribuzioni
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie. L'indennità di contingenza, dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l'applicazione della seguente formula:
quota oraria operaio interno = quota minuto
60
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite il divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario a un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione o il gruppo di operazioni a esso richieste.
a) ____ (omissis nel testo) _____gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali e infrasettimanali una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
b) A far data dall'1-1-96 sarà corrisposta al lavoratore a domicilio un'indennità nella misura dello 0,50%, da calcolarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita, a titolo d'indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa.
c) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in conformità con la Legge, un'indennità sostitutiva del TFR nella misura del 7,4% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. Fino al 31-12-88 resta in vigore la misura del 5% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
d) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia e accessori, viene stabilita nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
Chiarimento a verbale
Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
7. Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni d'orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettueranno tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le RSA possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tali esami le RSA potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue 'pro capitè, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna OS, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle OO.SS. degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
8. Lavoro notturno e festivo
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio, la sera di una vigilia di una festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attività lavorativa del lavoratore a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.
9. Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
10. Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
11. Norme generali art. 14 - Parte Operai
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di Legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Un'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5, Legge 18-12-73 n. 877, oltre che al paragrafo a), art. 4, del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.
Protocollo n. 2 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente CCNL.
Protocollo n. 3 - Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Le parti, nel rinnovare il CCNL, hanno concordato sui seguenti punti:
1) gli aumenti retributivi nonché gli altri oneri derivanti dal rinnovo del CCNL, vanno valutati con riferimento alla struttura e alla dinamica complessiva del costo del lavoro, di cui la retribuzione diretta è solo una delle componenti;
2) negli incontri a livello nazionale di cui all'art. 10, saranno verificati l'andamento del costo del lavoro e i suoi riflessi nei confronti della competitività internazionale delle imprese del settore tessile/abbigliamento, essendo per altro le parti fin d'ora d'accordo sui seguenti obiettivi per i quali sono impegnate ad assumere le opportune iniziative nelle sedi competenti:
a) esigenza della riforma strutturale degli oneri sociali, ponendo a carico degli interessati (aziende e lavoratori) solo gli oneri assicurativi propri con l'obiettivo di adeguare l'incidenza contributiva ai valori medi europei; quanto sopra le aziende che applicano il CCNL di propria pertinenza;
b) revisione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per adeguarli ai rischi propri di ciascun settore e comparto, procedendo, anche in questo caso, all'eliminazione degli oneri impropri;
c) esenzione contributiva per i trattamenti economici corrisposti dalle aziende a titolo d'integrazione dei sussidi di malattia e d'infortunio, nonché per le retribuzioni corrisposte al personale invalido, assunto obbligatoriamente.
In relazione all'entrata in vigore del CCNL 18-7-95 per il settore TESSILE/ABBIGLIAMENTO e alla relativa disposizione contrattuale secondo la quale le aziende dovranno distribuire gratuitamente il testo contrattuale a tutti i lavoratori, le medesime effettueranno una ritenuta di £.40.000 ad ogni dipendente in forza sul saldo della retribuzione di ottobre 1995.
Per i lavoratori iscritti alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale sarà di £. 15.000; la normale quota associativa mensile continuerà ad essere trattenuta separatamente secondo le misure in atto.
In relazione a quanto qui disposto, le aziende allegheranno al cedolino-paga di settembre o nella busta relativa all'anticipo di ottobre 1995, il seguente avviso:
"La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL, è stato concordato che verrà effettuata ai lavoratori una trattenuta di £. 15.000 se aderente alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL o di £. 40.000 se non aderente, sulle competenze a saldo relative ad ottobre 1995 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del CCNL; la ritenuta verrà versata sul c/c bancario n. 45437 Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma - via L. Bissolati, 2 (CAB 03200; ABI = 01005) intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Qualora lei non s1a d'accordo, dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di ritiro della presente busta paga".
Gli importi delle quote trattenute ai lavoratori saranno versati, a cura dell'azienda, sul c/c bancario n. 45437 - Banca Nazionale del Lavoro -Filiale di Roma - via L. Bissolati, 2, (CAB = 03200; ABI = 01005) intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL entro il 30-11-95.
La materia in oggetto è competenza esclusiva delle OO.SS. e dei singoli lavoratori. Essa non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento, salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei singoli lavoratori.
Le aziende sono tenute al vincolo della riservatezza, verso chiunque, circa i nominativi dei lavoratori che non abbiano aderito alla ritenuta. L'azienda comunicherà alle OO.SS. territoriali esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto, il numero complessivo dei dipendenti in forza, il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione; l'azienda curerà inoltre l'invio di copia fotostatica della ricevuta di versamento delle quote alle OO.SS. territoriali di FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Le OO.SS., qualora ne ravvisino l'opportunità, potranno richiedere, a loro spese, la certificazione notarile del numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.
Protocollo n. 5 - Accordo quadro per iniziative a sostegno del mezzogiorno
In Roma, tra le Federazioni del Sistema Moda di CNA e CONFARTIGIANATO e FILTA, FILTEA, UILTA, si stipula il seguente Accordo Quadro
In attuazione dell'art. 7, ex DL n. 515/95,
- al fine di evitare il lavoro nero e il sommerso, consolidare l'occupazione del sistema del settore tessile abbigliamento e calzaturiero nel Mezzogiorno;
- al fine di rendere omogenei le condizioni salariali e i costi industriali delle diverse realtà provinciali le parti concordano un Accordo quadro che sia di riferimento ai contratti provinciali e ai verbali aziendali da stipularsi nelle provincie del Mezzogiorno.
1) Le parti concordano che, salvaguardando le condizioni aziendali ed individuali di miglior favore e l'applicazione delle normative previste dai CCNL, la percentuale minima da cui avviare il riallineamento salariale sia al 65% del CCNL del settore di riferimento.
2) Le articolazioni degli aumenti salariali saranno definite nell'Accordo provinciale fra le parti. Nell'ambito dell'Accordo provinciale saranno definite le modalità per l'assorbimento dei vecchi contratti di gradualità salariale precedentemente concordati.
3) Le parti concordano che il termine ultimo per il riallineamento al 100% delle condizioni salariali del CCNL del settore sia fissato al 30-6-99. Le parti s'incontreranno a livello nazionale e provinciale prima di tale data per verificare l'attuazione dei contratti e l'andamento economico del settore.
4) Le parti concordano che gli accordi provinciali e aziendali abbiano validità e producano effetti a prescindere dalla conversione in Legge del DL n.515/95.
5) Le parti concordano di dar vita alle Commissione territoriali di controllo del decentramento produttivo di cui all'art. del CCNL di riferimento. FILTA, FILTEA, UILTA dichiarano di procedere unitariamente alla definizione dei contratti territoriali e i verbali di recepimento aziendale.
Protocollo n. 6 - Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Premesso che si sta definendo l'accordo relativo all'applicazione del D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le parti s'impegnano a recepire, entro 1 mese dalla stipula, tale accordo.
Le parti s'impegnano a tal fine ad effettuare incontri di armonizzazione, tenuto conto di eventuali rimandi in esso contenuti, per inserirlo nel testo contrattuale.
Protocollo n. 7 - Protocollo di intesa per iniziative a sostegno delle aree del Mezzogiorno
- Ritenuto essere di rilevante interesse generale e compito delle parti stipulanti, per contribuire a superare situazioni anomale, promuovere nei modi e nei tempi adeguati, una più generalizzata applicazione nel Mezzogiorno dei CCNL per il settore tessile-abbigliamento;
- condiviso l'obiettivo comune delle parti di affermare una politica industriale nel Mezzogiorno finalizzata a consolidare e a sviluppare il sistema moda e l'occupazione;
- convenuto che per conseguire tale obiettivo è necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti legislativi, amministrativi e contrattuali e che il presenta protocollo costituisce il contributo specifico delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore industriale tessile-abbigliamento;
- rilevato che l'emendamento proposto congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie per modificare il comma 10, art. 4, DL n. 232 del 14-6-95, costituisce un utile strumento per facilitare ed incentivare il processo di regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese nel Mezzogiorno;
- precisato che la nuova formulazione contrattuale dell'articolo sul lavoro esterno concretizza il rifiuto delle parti a situazioni aziendali, ove non si dia corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, e predispone strumenti che consentono di fare chiarezza sul fenomeno del lavoro in conto terzi;
- ribadito che tale strumentazione può essere positivamente utilizzata per incentivare i processi di regolarizzazione retributiva e contributiva;
- convenuto che le medesime parti sociali s'impegnano a sviluppare sin da ora il dialogo sociale settoriale per contribuire ad evidenziare, affrontare e risolvere i complessi problemi derivanti dal ritardo dello sviluppo industriale nelle aree meridionali, d'intesa con le istituzioni nazionali e locali;
- ritenuto che la sottoscrizione del presente documento e l'attuazione degli impegni conseguenti potrà contribuire ad indirizzare i comportamenti delle parti sociali nei territori del Mezzogiorno per il superamento degli squilibri presenti in tale area e per attenuare le conseguenze negative per l'occupazione derivanti dall'anomalo aumento del costo del lavoro in conseguenza della decisione della UE e del Governo italiano di abolire con veloce progressione gli sgravi contributivi preesistenti
convengono quanto segue.
1. Le strutture organizzative imprenditoriali e sindacali di settore operanti nei territori dell'area meridionale saranno sensibilizzate per la stipula o la ridefinizione degli accordi di riallineamento retributivo che portino, in date certe e seguendo percorsi predefiniti, all'estensione dell'applicazione delle condizioni retributive e normative previste dalla contrattazione nazionale.
2. Gli accordi territoriali di allineamento retributivo, che diventeranno operativi presso le singole unità produttive attraverso accordi aziendali di recepimento, avranno le seguenti caratteristiche:
- l'individuazione dei vigenti CCNL del settore tessile-abbigliamento ai quali le aziende si uniformeranno con l'accordo territoriale di adeguamento;
- l'indicazione delle tappe di progressivo allineamento percentuale della retribuzione prevista dai CCNL vigenti del periodo di allineamento;
- la precisazione che le altre disposizioni contrattuali entreranno invece in vigore immediatamente all'atto della adesione da parte delle singole aziende all'accordo territoriale di allineamento;
- per facilitare la più ampia estensione degli accordi territoriali di riallineamento è consentita anche la successiva adesione da parte di aziende non presenti o rappresentate al momento della stipula dell'accordo territoriale.
3. Le parti dichiarano formalmente che i predetti accordi provinciali e aziendali di recepimento, in quanto negoziati, su delega dei soggetti firmatari dei CCNL, hanno la stessa rilevanza e validità giuridica dei predetti CCNL rispetto alle norme legislative nazionali e comunitarie e alle disposizioni amministrative che facciano riferimento alla contrattazione nazionale.
4. In relazione alla stipulazione dei CCNL per il settore tessile-abbigliamento, tenuto conto della difficile situazione economica e finanziaria delle imprese, pesantemente penalizzate dalla riduzione/eliminazione degli sgravi contributivi e dell'emergenza occupazionale nel Mezzogiorno, tenuto anche conto delle potenzialità di sviluppo presenta nel Mezzogiorno e della urgenza di rendere operativa la normativa contrattuale sul lavoro decentrato, si conviene quanto segue:
a) presso ogni Associazione territoriale del Mezzogiorno dovrà costituirsi una Commissione provinciale per il decentramento produttivo composta da 3 membri di parte imprenditoriale e 3 membri di parte sindacale. Le aziende terziste operanti nella provincia, per tali intendendosi nel presente articolo quelle la cui produzione è prevalentemente effettuata per conto terzi, presenteranno una dichiarazione di responsabilità con la quale dichiareranno:
- la ragione sociale, l'indirizzo, la posizione e la classificazione INPS, il numero dei dipendenti;
- la caratteristica di aziende terziste;
- che non sono società collegate o controllate da gruppi industriali italiani o esteri.
Sono comunque escluse con riferimento al chiarimento a verbale di cui all'articolo contrattuale sul lavoro esterno le aziende del comparto della nobilitazione tessile.
La Commissione, dopo aver valutato i contenuti della dichiarazione, comunicherà alle singole imprese la ammissibilità ad operare i seguenti scaglionamenti degli aumenti contrattuali:
Liv | 1-7-95 | 1-1-97 | 1-6-97 | A regime |
8º | 111.000 | 77.000 | 68.000 | 256.000 |
7º | 98.000 | 67.000 | 60.000 | 225.000 |
6º | 85.000 | 59.000 | 52.000 | 196.000 |
5º | 75.000 | 53.000 | 46.000 | 174.000 |
4º | 67.000 | 47.000 | 42.000 | 156.000 |
3º | 62.000 | 43.000 | 38.000 | 143.000 |
2º | 57.000 | 38.000 | 35.000 | 130.000 |
1º | 42.000 | 29.000 | 26.000 | 97.000 |
La decisione della Commissione sarà tradotta in verbali aziendali di recepimento stipulati dalle stesse Organizzazioni territoriali industriali e sindacali che ne fanno parte attraverso propri rappresentanti.
b) Le aziende terziste che hanno già sottoscritto gli accordi di riallineamento sono automaticamente ammesse ad operare gli scaglionamenti degli aumenti contrattuali, nelle medesime misure e alle stesse scadenze di cui al punto precedente.
c) Le aziende che aderissero ai nuovi accordi provinciali di riallineamento secondo quanto previsto dall'emendamento proposto dalle Parti sociali al Governo e al Parlamento, al comma 10, art. 4, DL n. 232 del 14-6-95, potranno anch'esse usufruire degli scaglionamenti di cui al precedente punto a).
A tale Legge approvata, se sarà consentito dalla medesima la stipulazione di nuovi accordi provinciali di riallineamento, si seguirà la procedura fissata dal Protocollo d'intenti 16-3-90, stipulato dalla delegazione delle Associazioni imprenditoriali firmatarie
5. Gli elenchi delle aziende terziste che hanno presentato la dichiarazione di responsabilità saranno periodicamente verificati e confrontati con quelli che si formeranno in attuazione dell'articolo sul lavoro decentrato del CCNL. In caso di accertata irregolarità la Commissione comunicherà all'azienda e ad INPS che non esistono più le condizioni per effettuare gli scaglionamenti previsti.
6. Le parti convengono inoltre che le disposizioni sulle assemblee potranno essere applicate anche durante la fase di negoziazione territoriale nelle aziende interessate dalla trattativa oppure durante la fase di perfezionamento della adesione successiva nelle aziende che abbiano assunto tale iniziativa.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA ritengono esigenza ineludibile per qualsiasi accordo il conseguimento di un mandato da parte dei lavoratori interessati: lo strumento delle assemblee rientra pertanto nella logica di corrette relazioni industriali che le predette Organizzazioni intendono instaurare.
7. Le parti si consulteranno periodicamente per esaminare l'andamento della situazione e per rimuovere eventuali ostacoli che si dovessero presentare.
Qualora la contrattazione nazionale di categoria abbia già individuato o individuerà contenuti peculiari della formazione con riferimento alla specificità dei relativi comparti, le parti stipulanti i CCNL, fermo restando la validità degli stessi, potranno armonizzare tali discipline ai contenuti del presente accordo.
Le ore di cui sopra assorbono, sino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Allegato n. 1 - Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Tra le parti è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle RSU nelle aziende aderenti, che disciplina la materia relativa alle RSU, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e Parti sociali il 23-7-93.
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FILTA, FILTEA, UILTA.
Hanno potere d'iniziativa delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II, Protocollo 23-7-93, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e dal presente accordo.
Un'iniziativa di cui al comma 1 può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
2. Elezioni
I componenti della RSU saranno designati con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica.
Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Per le OO.SS. firmatarie del presente accordo è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.
In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal comma 3, punto 2, FILTA, FILTEA, UILTA chiariscono che nella lista collegata proporranno rispettivamente un numero di candidati fino ad un massimo di 2/3 dei seggi disponibili.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite dal Regolamento elettorale FILTA, FILTEA, UILTA.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, Legge 20-5-70 n. 300.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23-7-93, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto 8, il numero dei componenti le RSU sarà pari a:
Dipendenti | Componenti |
da 16 a 120 | 3 |
da 121 a 360 | 6 |
da 361 a 600 | 9 |
da 601 a 840 | 12 |
da 841 a 1.030 | 15 |
da 1.031 a 1.320 | 18 |
da 1.321 a 1.560 | 21 |
da 1.561 a 1.600 | 21 |
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, Legge 20-5-70 n. 300.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero, dei diritti, dei permessi e dalle libertà sindacali dei dirigenti delle RSA ivi incluso quanto previsto dal CCNL 4-6-91 art. 17.
Sono fatti salvi in favore delle OO.SS. stipulanti i seguenti diritti:
- le ore eccedenti rispetto a quelle previste dall'art. 23, Legge n. 300/70, saranno comunque fruite dai componenti delle RSU, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La RSU provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda;
- le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali;
- nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la RSU è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria;
- nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella RSU della sede centrale;
- ai suddetti rappresentanti dei viaggiatori e piazzisti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni 3 giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell'anno. Tali permessi, data la specificità dell'attività dei viaggiatori o piazzisti non rientrano nella regolamentazione generale.
Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre km. 250 dalla sede dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, Legge 20-5-70 n. 300;
- diritto di affissione di cui all'art. 25, Legge 20-5-70 n. 300.
5. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
La RSU e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL e dall'Accordo 23-7-93.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
Il componente dimissionario o decaduto, sarà sostituito mediante modalità definite dal Patto unitario 2-1-94 FILTA, FILTEA, UILTA.
7. Revoca della Rappresentanza sindacale unitaria
La RSU decade dal mandato se i delegati dimissionari sono superiori al 50% delle RSU.
Le sostituzioni dei componenti avverranno attraverso nuove elezioni secondo modalità previste dal presente accordo e dal regolamento elettorale.
8. Clausola di salvaguardia
Le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20-5-70 n. 300 che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
UNIONTESSILE-CONFAPI prende atto del Regolamento elettorale FILTA, FILTEA, UILTA del 4-1-94, che costituisce modalità applicative del presente accordo per la categoria.
1) Gli impiegati e intermedi già in forza al 30-6-79 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici d'anzianità già minimi in atto al 30-6-79 e sulla contingenza all'1-1-79.
Per ogni scatto biennale maturato al 30-6-79 verrà erogata la somma di £. 3.000. Tale somma verrà erogata dall'1-1-80.
Dall'1-7-79 avranno diritto a maturare i nuovi aumenti periodici d'anzianità fino al raggiungimento del numero massimo degli scatti indicati nella previgente regolamentazione contrattuale (12 aumenti biennali: 10 per il settore bottoni).
Gli scatti precedenti al 30-6-79 conseguenti a passaggi di categoria e già espressi in percentuale inferiore al 5% sono considerati scatti interi sia al fine del numero, sia al fine della corresponsione delle £.3.000.
Per le frazioni di scatto maturate al 30-6-79 saranno corrisposti altrettanti 24simi di £. 3.000 per ogni mese maturato. Al fine del raggiungimento dei 12 scatti si considera il valore della frazione predetta, da completare alla fine con la differenza al valore corrispondente al 12º scatto.
2) Gli operai già in forza al 30-6-79 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici d'anzianità maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori al biennio, da calcolare sui minimi in atto al 30-6-79.
Dall'1-7-79 avranno diritto a maturare tutti i nuovi aumenti periodici, con assorbimento degli importi in cifra di cui al comma precedente, secondo il seguente criterio:
- l'importo in cifra corrispondente al 3% sarà assorbito al momento della corresponsione del 1º scatto secondo il nuovo regime; il rimanente della cifra maturata sarà assorbito al momento della corresponsione del 2º scatto secondo il nuovo regime.
Allegato n. 3 - Mensilizzazione operai - Criteri operativi
La trasformazione contabile della paga oraria in paga mensile per gli operai è stata effettuata con il CCNL luglio 1973 senza oneri o vantaggi per l'azienda o i lavoratori e i criteri adottati consentono di estendere la mensilizzazione al maggior numero possibile di elementi retributivi;
Pertanto:
1) il minimo di paga contrattuale mensilizzato è quello di cui alle tabelle allegate ottenuto moltiplicando la quota oraria per 173.
2) Eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dall'indennità di contingenza, qualora la loro natura e le loro caratteristiche lo consentano, possono essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui in premessa.
3) Le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella retribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con le giornate di sabato o domenica o con il periodo feriale, saranno compensate in base a 1/26 della retribuzione mensile.
4) La mezz'ora d'interruzione del lavoro retribuita, è compresa nella retribuzione mensile.
5) Le detrazioni per le ore non lavorate, o comunque non retribuite, avvengono sulla base di quanto disposto dall'art. 38, parte Generale.
Divisori mobili per le ore non lavorate ai fini delle detrazioni di cui all'art. 38, parte Generale.
Mesi | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Gennaio | 184 | 176 | 176 | 168 |
Febbraio | 168 | 160 | 160 | 168 |
Marzo | 168 | 176 | 176 | 184 |
Aprile | 176 | 176 | 176 | 176 |
Maggio | 192 | 176 | 168 | 168 |
Giugno | 160 | 168 | 176 | 176 |
Luglio | 184 | 176 | 184 | 176 |
Agosto | 176 | 168 | 168 | 176 |
Settembre | 168 | 176 | 176 | 176 |
Ottobre | 184 | 176 | 176 | 168 |
Novembre | 168 | 160 | 168 | 176 |
Dicembre | 176 | 176 | 184 | 184 |
Allegato n. 4 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le RSA o le OO.SS. e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
tra le FEDERAZIONI DI MODA di CNA e CONFARTIGIANATO e le OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA, a conclusione del confronto per l'applicazione e l'interpretazione del conglobamento e riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione a livello nazionale, sono state concordate le seguenti:
NOTE ESPLICATIVE DEI CONTEGGI FORFETTARI CONCORDATI TRA LE PARTI
1. Modalità di calcolo per la ridefinizione di alcune percentuali che, nel CCNL 1991, erano riferite al solo "minimo contrattuale".
1.1. Turni a scacchi:
percentuale fino al 31-12-95 = 3%
percentuale dall'1-1-96 = 1,25% 2
Liv. | Distribuzione percentuale | Minimi al 31-12-95 | media ponderata | ERN dal 1-1-96 media ponderata | |
5º | 1,7 | 922.000 | 1.949.000 | ||
4º | 13,1 | 818.000 | 1.838.000 | ||
3º | 38,9 | 754.000 | 1.770.000 | ||
2º | 43,7 | 689.000 | 1.702.000 | ||
1º | 2,6 | 559.000 | 1.566.000 | ||
731.770 |
| 1.746.930 |
731.770 x 3% : 1.746.930 = 1,25%
1.2. Cottimo:
- percentuale fino al 31-12-95 = 7,5%
- percentuale dall'1-1-96 = 3,14% 3
731.770 x 7,5% : 1.746.930 = 3,14%
1.3. Utilitari o volanti (CCNL 1991 Abbigliamento):
- percentuale fino al 31-12-95 = 18,75%
- percentuale dal 1-1-96 = 7,78% 4
Assumendo la seguente distribuzione media degli operai del comparto abbigliamento:
- al 2º livello = 45,1%
- al 3º livello = 40,5%
e facendo uguale a 100 il totale degli operai di 2º e di 3º livello, otteniamo:
- al 2º livello = 52,69%
- al 3º livello = 47,31%
(754.000 x 47,31%) + (689.000 x 52,69%) = 719.750
(1.770.000 x 47,31%) + (1.702.000 x 52,69%) = 1.734.170
719.750 x 181,75% - 1.734.170 = 7,78%
Le somme retributive sopra indicate (754.000, 689.000, 1.702.000 e 1.770.000) sono i valori medi ponderati dei minimi e dell'ERN calcolati per lo specifico comparto abbigliamento.
2. Riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale nazionale al fine di renderli comprensivi delle incidenze sugli istituti indiretti e differiti.
2.1 Percentuali di retribuzione diretta corrispondenti alle varie voci di retribuzione indiretta e differita, convenzionalmente assunte:
-13a 1 : 12 = 8,33%
- ferie 160 : 2.080 = 7,69%
- ex festività 32 : 2080 = 1,54%
- riduzione d'orario 52 : 2080 = 2,5%
- festività:
> 6 infrasettimanali x 8 ore = 48,5%
> sabato/domenica x 6,66 ore = 33,3%
> (48 + 33,3) : 2080 = 81,3 : 2080 = 3,91%
- TFR 1 : 13,5 = 7,4%
Esempio
Se un determinato elemento retributivo è utile ai fini di tutti gli istituti indiretti e differiti, tale incidenza equivale al 31,37% dell'elemento stesso (31,37 = 8,33 + 7,69 + 1,54 + 2,5 + 3,91 + 7,4).
Tabella 2.2.
In vigore fino al 31-12-95
Elemento | In vigore fino al 31-12-95 | 13a | Ferie | Ex festività | ROL | Festività | TFR | Nuova % stabilita dalle parti dal 1-1-96 | % di riproporzionamento concordata e utilizzata |
|
| 8,33% | 7,69% | 1,54% | 2,5% | 3,91% | 7,4% |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l. | 8 | 9 |
Lavoro a squadre | 1,05 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 1,38 | 31,37 |
NOTTURNO | |||||||||
notturno in genere | 33 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 44 | 33,33 |
per turni 66 a rotazione | 33 | parz. | parz. | parz. | parz. | parz. | SI | 38 | 15,15 |
DOMENICALE / FESTIVO | |||||||||
diurno | 35 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 38 | 8,57 |
notturno | 50 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 54 | 8 |
STRAORDINARIO / SUPPLEMENTARE | |||||||||
diurno | 30 | NO | NO | NO | NO | NO | parz. | 35 | 16,67 |
percentuale di straordinario per mancato riposo, continuativamente erogato nel lavoro a squadre | 30 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 40 | 33,33 |
diurno | 40 | NO | NO | NO | NO | NO | parz. | 45 | 12,50 |
notturno | 50 | NO | NO | NO | NO | NO | parz. | 56 | 12 |
percentuale di straordinario notturno per mancato riposo, continuativamente erogato nel lavoro a squadre | 50 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 61 | 22 |
festivo diurno | 55 | NO | NO | NO | NO | NO | parz. | 61 | 10,91 |
percentuale di straordinario festivo diurno per mancato riposo, continuativamente erogato nel lavoro a squadre | 55 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 67 | 21,82 |
festivo notturno | 60 | NO | NO | NO | NO | NO | parz. | 66 | 10 |
percentuale di straordinario festivo notturno per mancato riposo, continuativamente erogato nel lavoro a squadre | 60 | NO | NO | NO | NO | NO | SI | 72 | 20 |
cottimo | 7,5 (3,14) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 4,13 | 31,37 |
utilitari o volanti (CCNL Abb.) | 18,75 (7,78) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 10,22 | 31,37 |
flessibilità | 12 o 15 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 12,15 | - |
turni a scacchi | 3 (1,25) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 1,64 | 31,37 |
indennità cassa maneggio denaro | 6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 6 | - |
maggiorazione lavoro discontinui (art. 51, sez. II, comma 4) | 35 | parz. | parz. | parz. | parz. | parz. | SI | 38 | 8,57 |
Note alla tabella 2.2.
A) I "SI" e "NO" riportati alle colonne da 2 a 7 indicano per ciascun elemento aggiuntivo della retribuzione contrattuale nazionale previsto dal CCNL 1991 gli effetti sugli elementi della retribuzione indiretta e differita (13a, ferie, ecc.). L'indicazione "parz." significa che l'eventuale incidenza, controversa, sull'elemento indiretto o differito è stata valutata convenzionalmente e determinata forfettariamente dalle parti stipulanti.
B) Le nuove maggiorazioni individuate con decorrenza 1-1-96 (colonna 8) per gli elementi retributivi dal n. 6 al n. 14 (straordinario/supplementare) comprendono l'incidenza sulla retribuzione indiretta e differita anche delle quote retributive erogate a compenso del lavoro straordinario/supplementare. Il risultato è stato ottenuto applicando la percentuale di riproporzionamento alla base 100, oltreché alle maggiorazioni del CCNL 1991. Esempio riguardante l'elemento retributivo n. 7 (100+30) + 7,4% = 139,62 arrotondato a 40%.
C) Le percentuali di maggiorazione indicate tra parentesi (colonna 1) per gli elementi retributivi n. 15, 16 e 18 derivano dal conglobamento retributivo effettuato con decorrenza 1-1-96 e rappresentano la base su cui è stato operato il riproporzionamento.
D) Nelle nuove percentuali riproporzionate indicate alla colonna 8 sono compresi (laddove previsti dalla disciplina del CCNL 1991) gli effetti del cosiddetto "cumulo di maggiorazioni". Si tratta della norma in base alla quale le maggiorazioni per lavoro notturno domenicale/festivo e straordinario dovevano essere calcolate anche sulla percentuale dell'1,05% di maggiorazione per lavoro a squadre.
Le parti stipulanti hanno superato tale norma, in coerenza con la semplificazione operata, e hanno tenuto conto dei suoi effetti retributivi nell'ambito della forfettizzazione generale e degli arrotondamenti finali delle percentuali.
3. Criteri per effettuare i riproporzionamenti a livello aziendale
In talune circostanze, a livello aziendale, potrebbe rendersi necessaria l'effettuazione di ulteriori riproporzionamenti.
Si espongono di seguito i 3 casi che ricorrono più frequentemente, e i criteri da utilizzare per i relativi riproporzionamenti.
Si precisa che nei primi 2 casi il riproporzionamento è obbligatorio, poiché sono in discussione elementi aggiuntivi della retribuzione nazionale, quali le maggiorazioni.
Nel 3º caso invece, il riproporzionamento non è strettamente necessario; esso può essere effettuato alle condizioni previste dalla "Disposizione applicativa per il livello aziendale" dell'art. 9 ter, norma transitoria 2 (intesa tra azienda e RSU ed assenza di oneri o vantaggi per entrambe le parti).
Caso A - 14a mensilità erogata con gli stessi criteri della 13a
Nell'ipotesi in cui s'intenda mantenere in atto la 14a, si rende indispensabile un ulteriore riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale nazionale, al fine di evitare un doppio sistema di calcolo delle retribuzioni (effetti sulla 13a già considerati all'atto dell'erogazione delle singole maggiorazioni; effetti sulla 14a da computare secondo le vecchie regole contrattuali).
A questo fine, gli elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale nazionale previsti fino al 31-12-95:
- lavoro a squadre: 1,05%
- notturno: 33%
- cottimo: 3,14%
- utilitari o volanti: 7,78%
- turni a scacchi: 1,25%
dovranno essere rivalutati, oltreché delle percentuali definite alla colonna 9 della tabella 2.2 delle presenti note esplicative, di un ulteriore 8,33% (I-,.12).
Esempio per la percentuale di notturno:
(33% x (33,33% + 8,33% + 33%)) = 46,75%
Nel caso particolare di "notturno nel 6x6 a rotazione" la percentuale che comprende gli effetti sulla 14a è pari al 38,8% ed è così ottenuta:
- la mensilità aggiuntiva comporta un ricarico dell'8,33%;
- nel caso di "notturno in genere", la percentuale del 33% viene pertanto incrementata di un ulteriore 8,33% al fine di comprenderne gli effetti sulla 14a;
- nel caso di "notturno per il 6x6 a rotazione" l'incidenza sugli istituti indiretti e differiti non è piena, bensì individuata forfettariamente dalle parti stipulanti nella misura del 15,15%;
- parte di tale incidenza è riferita al TFR (7,4%). Quindi si può dire che il 7,75% (15,15% - 7,4% = 7,75%) rappresenta il totale del ricarico riferito a tutti gli istituti indiretti e differiti individuati dalle parti ad eccezione del TFR (cioè 13a mensilità, ferie, festività, ex festività e riduzione d'orario);
- la percentuale che corrisponde a 7,75% nel "notturno in genere" è pari a 25,93% (33,33% - 7,4% = 25,93%). La mensilità aggiuntiva (8,33%) rappresenta il 32,12% del totale dei ricarichi escluso il TFR (8,33% x 100 : 25,93% 32,12%).
- quindi, in analogia col "notturno in genere", si può affermare che la mensilità aggiuntiva comporta, nel "notturno 6x6 a rotazione" un ricarico del 2,49%, così ottenuta: 7,75% x 32,12% = 2,49%. Tale valore rappresenta la percentuale di ricarico della maggiorazione "notturno 6x6 a rotazione", per tener conto degli effetti della maggiorazione stessa sulla 14a mensilità.
In conclusione:
(33% x (15,15% + 2,49%)) + 33% = 38,82% arrotondato a 38,8%.
38,8% è la percentuale di lavoro notturno da corrispondere ai lavoratori addetti a turni 6x6 a rotazione nelle aziende in cui sia in atto la 14a mensilità. Nella percentuale del 38,8% sono compresi gli effetti sulle retribuzioni indirette e differite contrattuali e di Legge, e gli effetti sulla 14a.
Pertanto, la percentuale del 2,49%, riferibile alla 14a, è stata individuata forfettariamente dalle parti in analogia a quanto concordato per la 13a.
Gli elementi aggiuntivi della retribuzione contrattuale nazionale diversi da quelli sopra citati, non sono ulteriormente rivalutabili in quanto le parti stipulanti a livello nazionale non li hanno ritenuti utili ai fini della 13a mensilità.
Caso B - Azienda che ha adottato percentuali di maggiorazione superiori a quelle contrattuali nazionali; esempio: notturno al 40% anziché al 33%.
Si fa riferimento alla 1a Disposizione applicativa di cui al paragrafo i) "conglobamento e riproporzionamento" del CCNL 1995. Le percentuali di riproporzionamento individuate dalle parti nazionali (colonna 9 della tabella 2.2 delle presenti note) saranno applicate sulla percentuale convenuta in azienda. Nell'esempio specifico, il riproporzionamento del 33,33% sarà applicato al 40%, dando origine alla nuova percentuale del 53,33%.
Caso C - Emolumento aziendale erogato mensilmente per 13 mensilità e considerato utile per tutti gli istituti indiretti e differiti.
In conformità alle disposizioni contrattuali nazionali, è possibile convertirlo in un emolumento mensile erogabile per sole 12 mensilità (con le modalità in atto aziendalmente), comprensive di tutti gli effetti su 13a, ferie, ex festività, riduzione d'orario, festività. A tal fine si applica la Norma transitoria 2, art. 9 ter, CCNL 1995. L'importo mensile dovrà essere maggiorato delle stesse percentuali individuate forfettariamente dalle parti nazionali:
- 13a : 8,33%
- ferie: 7,69%
- ex festività: 1,54%
- ROL: 2,5%
- festività: 3,91%
- TFR: 7,4%
- Totale: 31,37%
In tal caso, l'emolumento non dovrà più essere corrisposto, oltreché sulla 13a, anche nei casi di assenza per ferie, ex festività, riduzione d'orario, inoltre non sarà considerato ai fini del TFR.
In alternativa è possibile, ad esempio, maggiorare l'emolumento della sola percentuale dell'8,33% riferita alla 13a. In tal caso la somma in questione sarà corrisposta per sole 12 mensilità, ma verrà pagata nei casi di assenza per ferie, riduzione d'orario, festività ed ex festività; sarà inoltre utile il TFR.
_______________
2 Si ricorda che tale percentuale non verrà mai effettivamente applicata poiché rappresenta la base su cui effettuare il "riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione" di cui al punto 2 delle presenti "note esplicative". La nuova percentuale effettiva in vigore dall'1-1-96 è indicata alla tabella 2.2.
3 Si veda nota 2.
4 Si veda nota 2.
Le parti ribadiscono l'importanza fondamentale di un corretto sviluppo del commercio internazionale tessile-abbigliamento quale strumento di crescita economica e di tutela occupazionale per tutti i Paesi interessati.
A tale fine concordano che il generale passaggio da un regime di regolamentazione basato sul principio dei contingenti bilaterali (Accordo Multifibre) ad una nuova regolamentazione tendente alla liberalizzazione degli scambi, deve essere ispirato a principi di rispetto dei diritti umani e delle norme di tutela del lavoro secondo le Convenzioni OIL.
In questo ambito concordano che uno strumento fondamentale per la realizzazione dei principi evidenziati è costituito dall'accettazione della cosiddetta "clausola sociale" negli accordi di scambio tra i vari Paesi partners commerciali.
Le parti inoltre ribadiscono che il corretto sviluppo del commercio internazionale tessile-abbigliamento non può discostarsi dai concetti affermati nella "Carta dei Principi Fondamentali del Commercio Mondiale per i Tessili e l'abbigliamento" denominata Magna Charta e sottoscritta nel maggio 1993 dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali della UE, Stati Uniti e Giappone; tali principi sono intesi a garantire l'apertura dei mercati del tessile-abbigliamento su base di reciprocità, eliminare tutte le forme di "dumping" e di sovvenzioni, proteggere la proprietà intellettuale, impedire l'evasione di regole commerciali, garantire meccanismi di salvaguardia contro la disorganizzazione del mercato, attuare provvedimenti specifici contro le pratiche che falsano il commercio tramite il ricorso a forme di lavoro forzato, irregolare e dei bambini, rispettare le condizioni ecologiche, assicurare un efficace sistema sanzionatorio in caso di comprovata irregolarità.
In questo ambito le parti dichiarano che un corretto utilizzo del decentramento internazionale sotto forma di Traffico di Perfezionamento Passivo (TPP) può costituire una forma di collaborazione tra Paesi produttori atta a prevenire forme irregolari o illecite di commercio le parti convengono, all'interno del dialogo sociale, di proporre al Ministero del commercio estero l'adozione di una procedura attuativa del Regolamento comunitario n. 3036/94 che sia comune a tutti i Paesi aderenti alla UE sulla base dei seguenti criteri:
- competente per la definizione della regolamentazione attuativa dovrà essere un Comitato di collegamento per la Politica commerciale tessile, ai cui lavori siano ammesse le parti sociali;
- alla domanda dell'azienda dovrà essere allegata una dichiarazione che attesti l'avvenuta informazione alle RSA dei lavoratori della richiesta inoltrata al Comitato, dei contenuti, delle implicazioni sulla attività produttiva e dei significativi riflessi occupazionali;
- dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, con la quale si attesti che l'attività produttiva è svolta nel settore delle confezioni di tessuto o a maglia.
I Comitati competenti dei vari Paesi dovranno elaborare annualmente dati statistici dettagliati sulla effettuazione del TPP e metterli a disposizione delle parti sociali.
Dichiarazione di intenti
Ferma restando la procedura informativa di cui sopra, le parti si attiveranno perché il Ministero del commercio estero adotti i criteri di cui sopra, così come definiti, anche prima della emanazione di un regolamento applicativo europeo.
Allegato n. 7 - Accordo Interconfederale su CFL
Addì 4 maggio 1995, in Roma,
- le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e
- le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,
- in considerazione di quanto previsto al punto 14, parte II, Accordo interconfederale 2-2-93, che impegnava le parti firmatarie ad incontrarsi per apportare modifiche all'accordo stesso, qualora fossero intervenuti cambiamenti delle norme di Legge che regolamentano l'istituto;
- viste le modifiche alla disciplina legislativa dei CFL introdotte dall'art. 16, Legge 19-7-94 n. 451, così come modificato dall'art. 7, comma 1, DL 7-4-95 n. 105;
- nell'intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto sul piano della regolamentazione interconfederale di uno dei più importanti strumenti miranti a promuovere l'occupazione giovanile,
hanno convenuto sugli adattamenti della citata regolamentazione interconfederale alla nuova disciplina legislativa, in base ai quali, unicamente alle successive intese applicative raggiunte a livello regionale, le Commissioni bilaterali procederanno a verificare la conformità dei progetti di CFL, presentati dopo il 31-3-95, all'insieme delle norme contrattuali definite in materia.
Le parti hanno altresì convenuto sul nuovo testo coordinato dell'Accordo interconfederale che si riporta di seguito.
Contratti di formazione e lavoro
1. Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.
1.1. Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio-alte. Per la fascia d'età compresa tra i 15 e i 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell'apprendistato.
1.2. A norma della Legge n. 407/90 la qualificazione dell'istituto della formazione-lavoro comporta l'attivazione di CFL per il conseguimento di tutte le professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da tabella allegata (allegato A).
A norma della vigente legislazione (art. 16, comma 2, Legge n. 451/94) possono essere definiti progetti per l'attivazione delle seguenti tipologie di CFL:
- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipologia a2), per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi, con almeno 160 ore di formazione, di cui 140 da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e 20 ore finalizzate alla verifica da parte del datore di lavoro della piena autonomia professionale acquisita dal lavoratore. Si ritengono professionalità elevate quelle inquadrate nei livelli alti della classificazione del CCNL applicabile e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative, le cui mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da capacità tecniche particolarmente elevate o elevata competenza e professionalità. Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella allegata (allegato B);
- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipologia a1):
> con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi;
> con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi. In tal caso, al lavoratore verrà riconosciuto, a partire dal 19º mese, il trattamento economico corrispondente a livello d'inquadramento finale previsto dal progetto stesso.
Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli professionali sottostanti a quelli in cui si situano le professionalità elevate;
- CFL, con durata massima di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica, mirate ad agevolare l'inserimento professionale attraverso una esperienza di lavoro che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (tipologia b).
Per le tipologie a2 e a1, le parti, a livello regionale, sulla base dei predetti criteri generali, preciseranno l'appartenenza delle professionalità previste dai singoli CCNL nell'una o nell'altra delle stesse tipologie.
Nell'ambito dello svolgimento del progetto di CFL di cui al successivo punto 8, i lavoratori saranno inquadrati, in ingresso, ad un livello inferiore a quello per l'acquisizione del quale è finalizzato il CFL.
Nel caso in cui l'inquadramento d'ingresso coincida con i livelli di cui alla allegata tabella A, tale inquadramento avrà la durata di 6 mesi.
1.3. Il numero dei giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
1.4. Il ricorso al CFL di tipo a1 e a2 è escluso per i giovani che abbiano già avuto un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.
2.Le parti convengono che l'assunzione di giovani con CFL è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
3.1. Pertanto s'impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2. Nello stesso ambito di cui al punto 3 affermano l'impegno a promuovere l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sul recupero e riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1. Pertanto s'impegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani recentemente usciti da stato di tossicodipendenza, attraverso CFL.
4.2. Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese attraverso assunzioni con CFL a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.
5.1. In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
5.2. In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali tra Confederazioni artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.
6.1. Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2. Alle Commissioni bilaterali compete il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti alle norme previste dal presente accordo e dall'art. 3, ex lege n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.
6.3. Le Commissioni, inoltre, verificano l'andamento del CFL e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
6.4. Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
6.5. La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell'attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OO.SS. firmatarie, o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse, unicamente al rappresentante dell'Associazione artigiana alla quale l'impresa è iscritta.
7.1. La dichiarazione di conformità s'intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del parere di conformità all'impresa.
7.2. La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (facsimile A - quadro 3).
7.3. Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l'inquadramento d'ingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione, compresa quella di 1º inserimento, eventuale struttura Normativa interessata, i contenuti dell'attività Normativa, prospettive occupazionali alla fine del CFL.
8.1. In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno e al lavoro straordinario festivo.
8.2. Abrogato.
8.3. Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL possono essere prorogate per i casi d'interruzione del contratto dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare o civile ecc.
8.4. Le parti si adopereranno affinché, nel caso di cui al punto 8.3, venga riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza del CFL anche oltre il periodo massimo del 24 mesi, ai fini del completamento del progetto formativo.
8.5. Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al modello concordato (facsimile A).
8.6. Copia del progetto sarà consegnata ai rappresentanti sindacali almeno 1 settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.7. Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.
8.8. Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà consegnata dall'impresa ai lavoratori interessati.
8.9. Le parti firmatarie del presente accordo s'incontreranno a livello territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l'impresa, secondo lo schema del progetto formativo allegato (facsimile A - quadro 2).
9.1. La formazione è prevista nelle quantità stabilite al precedente punto 1.2. Eventuali ore aggiuntive previste dai progetti, devolute alla formazione, non saranno retribuite.
9.2. Nell'ambito della formazione di cui al punto 1.2, va assicurata una quota di formazione teorica, di 1º inserimento, da effettuarsi con strumenti e docenti esterni all'impresa. Tale formazione riguarderà questioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione antinfortunistica e ambiente di lavoro.
9.3. La quota di formazione teorica di 1º inserimento ammonta ad un minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica della avvenuta formazione presso la Commissione bilaterale che ha autorizzato il progetto.
Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel 1º periodo del CFL e comunque entro la 1a metà del periodo di durata del contratto stesso.
9.4. Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL verserà allo specifico Fondo - costituito presso l'Ente bilaterale regionale - una somma stabilita al livello regionale stesso per le ore di formazione di 1º inserimento, ad eccezione delle ultime 2 ore di verifica, le quali verranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse necessari né materiale didattico né personale docente.
Qualora le imprese utilizzino pacchetti formativi promossi dai Fondi bilaterali regionali per l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2, è superata la necessità della quantificazione delle ore di 1º inserimento, ferme restando le 2 ore di verifica di cui al precedente punto 9.3.
Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere impiegate anche per la formazione di 1º inserimento ad integrazione del contributo dell'impresa, per concorrere alla copertura dei costi preventivati per l'effettuazione dei suddetti corsi.
9.4 bis. Le Commissioni bilaterali possono autorizzare progetti di CFL in cui non è specificata la quantificazione delle ore di formazione teorica di 1º inserimento, qualora le imprese presentino progetti di CFL che prevedano il ricorso a pacchetti formativi che utilizzano l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2.
Le parti a livello regionale definiranno i criteri ai quali le Commissioni bilaterali si dovranno attenere nella verifica di conformità dei progetti di cui al precedente comma. I suddetti criteri riguarderanno la valutazione del materiale didattico utilizzato, avuto riguardo, in particolare, alle tematiche di 1º inserimento (diritti e doveri, prevenzione ed ambiente), e la valutazione dell'autorevolezza, della specializzazione o della professionalità dei soggetti ai quali è affidata la realizzazione del percorso formativo.
Una volta completata la formazione di 1º inserimento, verranno utilizzate 4 delle ore complessivamente previste dal pacchetto formativo per la verifica da parte della Commissione bilaterale.
9.5. Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provvederà a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore per assicurare la formazione teorica secondo il metodo della formazione a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutor, dispense, audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regionale.
9.5 bis. Qualora i Fondi promuovano pacchetti formativi per l'intero ammontare delle ore di formazione previste, potranno essere utilizzati anche gli strumenti e le metodologie formativi di cui al precedente punto 9.5.
9.6. Il Fondo regionale costituito presso l'Ente bilaterale, nel caso non abbia tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica esterna o in alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza entro la 1a metà del periodo di durata del CFL, è tenuto a restituire all'impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello nazionale dei motivi che impediscono l'assolvimento dell'obbligo.
9.7. Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione e agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
9.8. Le Confederazioni artigiane s'impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli enti delegati ai fini del precedente punto.
9.9. Le parti a livello regionale, per la formazione di cui al punto 9.4, qualora essa sia in tutto o in parte extra-aziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati congiuntamente.
10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente accordo, le imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti procedure.
10.1. Presenteranno richiesta alla propria organizzazione territoriale (facsimile C).
10.2. Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto formativo (facsimile A - quadri 1 e 2).
10.3. Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di 'nulla osta' agli Uffici circoscrizionali per l'impiego, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.
10.4. Abrogato.
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale d'informazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, Legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, copia del presente Accordo interconfederale) e la proposta di delega sindacale. Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL, agli Uffici Circoscrizionali competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da altra impresa, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, Legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
12.1. Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono attestare alle Commissioni bilaterali l'integrale applicazione dei CCNL e degli accordi interconfederali.
12.2. Le parti s'impegnano a promuovere in seno alle CRI l'adozione di delibare che assumano, quali parametri per l'esame di progetti ad esse direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal presente accordo.
12.3. Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali del lavoro, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti, del'nulla osta' da parte degli Uffici circoscrizionali territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, Legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni.
12.4. Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie s'incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e l'impiego dei giovani.
13. Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula per quelle realtà che hanno già istituito il relativo Fondo. Esso troverà attuazione dalla costituzione del Fondo in quelle realtà regionali ove questo non è ancora stato costituito.
13.1. Abrogato.
13.2. Abrogato.
13.3. Abrogato.
13.4. A livello regionale, le parti, oltre a quanto già ad esse fin qui demandato, dovranno definire l'ammontare della somma di cui al punto 9.4 consensualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione condizione per l'operatività del Fondo stesso.
13.5. Abrogato.
13.6. Abrogato.
14. Le parti firmatarie a livello nazionale s'incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di Legge che regolano il CFL. Saranno altresì oggetto di apposito incontro a livello nazionale interpretazioni e/o disposizioni, in sede legislativa e/o amministrativa, che dovessero sopraggiungere ad ampliare per tutte o alcune delle tipologie di CFL lo spettro delle professionalità per l'acquisizione delle quali diventi possibile l'accensione di un rapporto di formazione e lavoro.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.
In particolare, le parti verificheranno la corretta utilizzazione di quanto previsto al punto 9.4 bis.
15. Il presente accordo si applica a tutte le imprese associate alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, fermo restando quanto previsto al punto 12.1; ha validità 1 anno e s'intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
metalmeccanica - installazione | 6º |
tessile - abbigliamento - calzaturieri | 1º |
legno | E |
chimica - gomma plastica - vetro | 1º-2º |
ceramica | G-F |
acconciatura | 4º |
grafica | 6º |
panificazione | A4-B4 |
orafi | 6º |
odontotecnici | 6º-5º |
pulitintolavanderie | 1º |
autotrasporto conto terzi | 6º-5º |
edilizia | 1º |
alimentazione | 6º |
Per quanto riguarda i CCNL dei Tessili-Abbigliamento-Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive la cui individuazione è rinviata alle Commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.
Allegato B - Tabella dei livelli relativi alle professionalità elevate (CFL- Tipologia a2)
metalmeccanica - installazione | 1º-2º |
tessile - abbigliamento - calzaturieri | 6ºS - 6º |
legno | AS-A |
chimica - gomma plastica - vetro | 8º-7º |
ceramica | A-B |
acconciatura | 1º |
grafica | 1ºA-1ºB |
panificazione | A1S-A1-B1 |
orafi | 1º-2º |
odontotecnici | 1º-2º |
pulitintolavanderie | 6ºS - 6º |
autotrasporto conto terzi | Q-1º |
edilizia | 7º-6º |
alimentazione | 1ºS - 1º |
FACSIMILE A (spazio riservato alla Commissione)
COMMISSIONE BILATERALE TERRITORIALE CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI e CGIL-CISL-UIL di ___________________ ___________________ (in conformità all'Accordo interconfederale 2-2-93 e successive modificazioni e integrazioni) Progetto N. ___ Protocollo N. ____ Denominazione o Ragione Sociale e relativo indirizzo cui ritornare l'esito _________________________ .
Pervenuto in data _____________ (Spazio riservato al datore di lavoro)
ALLA COMMISSIONE BILATERALE TERRITORIALE via ___________________ città __________________
OGGETTO: Progetto di formazione (art. 3, Legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni).
QUADRO 1 Denominazione/Ragione sociale ____________________ Codice Fiscale/Partita IVA ________________________ N. posizione INPS _______________________________ Iscrizione CCIAA ________________________________ Comune Sede legale e Provincia ______________________ Comune Sede amministrativa e Provincia ________________ Comune ove hanno sede la/e unità aziendale/i interessate al progetto e Provincia ____________________________________________ Descrizione attività ___________________________________ CCNL applicato ______________________________________
DIPENDENTI N. _______ Dirigenti __________ Impiegati ________ Operai apprendisti ____ a tempo indeterminato _________ a tempo determinato _________ di cui con CFL ________________________________________ uomini ___________________ donne ______________________
TITOLARI SOCI E COLLABORATORI N. ______ |
FACSIMILE A
Ha già ottenuto in passato autorizzazioni per progetti di formazione e lavoro? - SI - NO (barrare la casella corrispondente) Se si quante autorizzazioni complessivamente? N. _______ di cui contratti di formazione e lavoro ancora in corso N. ______ assunzioni con CFL effettuate N. ______ CFL convertiti a tempo indeterminato N. ___________
Nei 24 mesi precedenti sono venuti a scadenza contratti di formazione e lavoro? - SI - NO (barrare la casella corrispondente) Se si : quanti? N. _______ quanti di questi sono stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato? N. ______ quali sono le cause della non trasformazione del rapporto di lavoro? _________________________________________________ |
FACSIMILE A (Spazio riservato al datore di lavoro)
QUADRO 2 SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO A) Lavoratori da assumere con CFL N. ________ di cui: 1) N. ____ per il conseguimento della qualifica di ____ livello ___ tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N mesi ___ durata della formazione: ore complessive N. ___ di cui ore N. ____ di formazione teorica di primo inserimento 1 2) N. ___ per il conseguimento della qualifica di ____ livello ____ tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N mesi ___ durata della formazione: ore complessive N. ___ di cui ore N. ____ di formazione teorica di primo inserimento1 3) N. _____ per il conseguimento della qualifica di ______ livello ____ tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi ___ durata della formazione: ore complessive N. ____ di cui ore N. _____ di formazione teorica di primo inserimento1 ecc.
B) Contenuti, modalità e tempi di svolgimento della formazione: (precisare i contenuti formativi in relazione alle specifiche qualifiche; indicare l'/gli incaricatosi della formazione; indicare il luogo dello svolgimento dell'attività normativa; indicare le specifiche attività cui verrà gradualmente adibito il lavoratore).
C) Inquadramento di ingresso. - per CFL di cui al p. 1) lett. A) - per CFL di cui al p. 2) lett. A) - per CFL di cui al p. 3) lett. A) ecc.
Il sottoscritto datore di lavoro dichiara di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori la cui professionalità sia attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni, ai sensi dell'art. 2, leggi nn. 675/77 e 223/91, di lavoratori in possesso della stessa professionalità, di essere in regola con quanto previsto al comma 6, art. 8, Legge n. 407/90, così come modificato dal comma 11, art. 16, Legge n. 451/94. Il sottoscritto datore di lavoro dichiara di applicare il CCNL nelle diverse articolazioni o trattamenti minimi economici e normativi non inferiori a quelli dei contratti collettivi di categoria. Inoltre si allega fotocopia del versamento relativo al Fondo di tutela della professionalità e al Fondo per la rappresentanza sindacale (ovvero documentazione equipollente attestante i suddetti versamenti). Data _______________________ timbro e firma ________________
Copia del presente progetto dovrà essere consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione da parte del datore di lavoro.
_______________ 1 Le ore di formazione teorica di primo inserimento possono non essere indicate in relazione a quanto previsto dal comma 2, punto 9.4, e dal punto 9.4 bis, Accordo interconfederale 2-2-93 e successive modificazioni e integrazioni. |
FACSIMILE A (Spazio riservato alla Commissione bilaterale territoriale).
QUADRO 3 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ La Commissione bilaterale territoriale, in conformità all'Accordo interconfederale 2-2-93 e successive modificazioni e integrazioni, nella riunione del ______ ha assunto la seguente deliberazione in ordine al progetto di formazione sopra descritto. APPROVATO come esplicitato al quadro 2 APPROVATO con modifiche apportate dalla Commissione ____________________________________________ NON APPROVATO per inesistenza o insufficienza di elementi di valutazione del progetto (in quest'ultimo caso può essere ripresentato alla Commissione un nuovo progetto contenente più precise indicazioni sullo svolgimento dell'attività formativa e lavorativa) NON APPROVATO per _______________________________ città _________ data ______________
Il presente progetto di formazione e lavoro è dichiarato conforme all'Accordo interconfederale 2-2-93 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi dell'art. 3, Legge 19-12-84 n. 863 e successive modificazioni e integrazioni. La presente dichiarazione di conformità s'intenderà decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante contratto di formazione e lavoro entro 90 giorni dalla data di rilascio. Le OO.AA. CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI rappresentate da _________________________________ Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL rappresentate da _________________________________
Letto, approvato, sottoscritto: Le OO.AA. _________________________ Le OO.S. ___________________________ |
FACSIMILE B
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO Tra la ditta _____________ con sede in _______ via ________ esercente l'attività di _____________ e il Sig. ________ nato a _______ via ________________ è pattuito quanto segue.
1. La ditta, sulla base dell'allegata dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale territoriale di ______ in data ______ assume il Sig. ____________ contratto di formazione e lavoro della durata di ______ per il conseguimento della qualifica di _______ livello.
2. Il rapporto cesserà pertanto il _______ senza necessità di preavviso per nessuna delle 2 parti. In tempo utile prima della scadenza la ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. È stabilito un periodo di prova della durata di _______ )ai sensi dell'art. ____ del CCNL __________________________________ .
4. Al Sig. ________ viene riconosciuto il trattamento previsto dal vigente CCNL sarà inquadrato inizialmente nella categoria (o livello) ______ con il conseguente orario di lavoro __________________ .
5. Fanno parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dalla dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale territoriale in data ______ e dal relativo progetto di formazione che si allegano in copia in esecuzione dell'Accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro del 2-2-93 e successive modificazioni e integrazioni.
Letto, confermato, sottoscritto. Data _____________ La Ditta ___________ Il dipendente ________ |
Allegato n. 8 - Accordo applicativo del decreto legislativo n. 626/94
Accordo applicativo del decreto legislativo n. 626/94
tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 3 settembre 1996
- Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO), rappresentata dal Presidente, dal Segretario generale, dal Delegato per la Politica sindacale con l'assistenza del Responsabile della Divisione politica del lavoro, del Responsabile del settore contrattuale e del Responsabile del settore Ambiente;
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese (CNA), rappresentata dal Presidente nazionale, dal Segretario generale e dai Vice Presidenti nazionali;
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA), rappresentata dal Presidente e dal Segretario generale, con l'assistenza del Segretario confederale;
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI), rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario generale e dal Vice Segretario;
e
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario generale e dai Segretari confederali;
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), rappresentata dal Segretario generale e dai Segretari confederali;
- Unione Italiana Lavoratori (UIL), rappresentata dal Segretario generale e dai Segretari confederali;
considerato che
il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese; il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e territorio comporta tra le parti sia una comunanza di problematiche relativamente alla lotta all'inquinamento, sia la condivisone che l'ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della vita, di sviluppo economico e sociale, nonché di opportunità di qualificazione dei prodotti, dei processi produttivi ed organizzativi e di miglioramento della competitività; le stesse problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità, il titolare dell'impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro sempre più sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell'attività produttiva e dell'associazionismo sindacale e imprenditoriale;
le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema di relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti i livelli della politica dell'ambiente e dello sviluppo, soprattutto in sede istituzionale; gli atti fondamentali della UE impegnano gli Stati e le Parti sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro; le parti s'impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni e iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l'azione sul piano della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto;
sottoscrivono il presente Accordo interconfederale di attuazione del D.lgs. n. 626/94 dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in termini di modelli territoriali d'intervento e di partecipazione, di ricorso alla bilateralità, di mutualità, così come sancito nell'Accordo interconfederale 3-8-92/3-12-92.
PARTE I - ORGANISMI PARITETICI
1. Organismi paritetici territoriali (OPTA)
1.1. A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 626/94, specifici Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, nello spirito e nella lettera dell'Accordo 3-8-92-3-12-92.
1.2. A livello regionale, le parti definiscono l'ambito territoriale e le relative modalità di costituzione degli Organismi paritetici. Questi ultimi fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di bacino, di cui all'Accordo interconfederale 21-7-88, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale.
1.3. Sempre a tale livello, le parti definiscono, in coerenza con quanto disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento dell'attività degli Organismi territoriali.
1.4. Tali Organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Gli stessi Organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei RLS, dei lavoratori e, eventualmente, dei datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
1.5. Gli OPTA procedono all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli Osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.6. Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente accordo, applicativo del D.lgs. n. 626/94; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adottano gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli Osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.
Il Comitato paritetico nazionale, di cui al successivo punto 3, potrà fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.
1.7. Gli OPTA, inoltre, possono fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.8. In particolare, l'OPTA riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili, e degli addetti (del servizio, della evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) nonché dei RLS; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo l'OPTA si procurerà l'elenco dei medici competenti dalla Regione e quello dei medici convenzionati con le OO.AA.
1.9. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali servizi.
1.10. Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l'Organismo paritetico riscontra la conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla composizione e dalla qualificazione di tale servizio.
1.11. Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all'Organismo paritetico direttamente o attraverso l'associazione territoriale di appartenenza.
1.12. L'OPTA è 1a istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di Legge regolamentate dal presente accordo.
2. Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
2.1. Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro 2 mesi, a livello regionale il CPRA.
Il CPRA ha sede presso l'Ente bilaterale regionale che ne curerà la segreteria tecnica.
2.2. Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli OPTA;
- individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli OPTA e degli Osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli Organismi bilaterali di cui sopra;
- accogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei RLS;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA, dovessero decidere;
- promuovere e programmare l'attività normativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale del CPNA di cui al punto 3;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei d'intervento, compresa l'attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non composte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA (l'intera componente datoriale o sindacale) in merito all'applicazione in ambito regionale delle norme di Legge regolamentate dal presente accordo;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di demandare.
2.3. Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di
categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
3. Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA)
3.1. Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3.2. Il CPNA ha sede presso l'Ente bilaterale nazionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
3.3. Compiti del CPNA sono:
- promozione della costituzione degli Organismi paritetici, monitoraggio e coordinamento della loro attività;
- proposizione di attività normativa a favore dei componenti degli Organismi paritetici;
- raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute e alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa e alle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
- proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro;
- proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo della informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi comunitari nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro; collaborazione con Organismi e Istituzioni comunitarie al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo;
- promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro tramite l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'UE e di altri enti pubblici nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi all'interno del sistema degli Enti bilaterali;
- proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte di normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al Parlamento e alle amministrazioni competenti;
- individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso l'apporto dei CPRA e degli Osservatori di categoria, i fabbisogni nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;
- sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al fine di promuoverne la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;
- valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione ed igiene e sicurezza del lavoro;
- attuare tutto ciò che, in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, le parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale;
- effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie applicativi della presente intesa, sottoposti dai Comitati paritetici regionali;
- effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione della presente intesa; indicare e valutare in collaborazione con l'Ente bilaterale nazionale la disponibilità di Fondi pubblici in campo d'igiene e sicurezza del lavoro e promuoverne l'utilizzo.
3.4. Entro 60 giorni dalla costituzione, il CPNA approva e adotta un proprio regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.
3.5. Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
PARTE II - RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
4. Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTS) (imprese fino a 15 dipendenti)
4.1. Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, RTS, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unicamente alle rispettive Federazioni di categoria.
Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, i RTS potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti così come definito tra le parti, non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell'Accordo interconfederale 21-7-88.
4.2. In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'OPTA, per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.
4.3. L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. a), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RTS deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà 1 o più referenti.
4.4. L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il RTS procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
4.5. Fermo restando i diritti che la Legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
4.6. Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all'art. 19, comma b), D.lgs. n. 626/94, i servizi di prevenzione promossi dalle OOAA presentano preventivamente in sede di OPTA i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato paritetico regionale, con la partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
4.7. Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla Legge, sono trasmessi presso la sede degli Organismi paritetici anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell'esercizio da parte della rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazioni, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall'art. 19, comma e) e ss., D.lgs. n. 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello regionale.
4.8. I rappresentanti di cui al punto 4.1 verranno messi in condizioni di espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 4.12. Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
4.9. Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1 siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati. salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza. Gli eventuali oneri saranno comunque assunti 'in toto' dal Fondo regionale di cui al punto_______
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
4.10. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.
4.11. In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un Fondo regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente, di cui £. 8.000 per l'attività della rappresentanza di cui al punto 4.1.
4.12. A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento di cui al punto 7.6, le parti all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi dell'agibilità del RTS, la ripartizione della rimanente quota (£. 2.000) tra formazione-informazione del rappresentante e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionari i rapporti tra RTS e l'OPTA.
4.13. Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata, nell'ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui all'Accordo interconfederale 21-7-88, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.. Al fine di verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.
A livello nazionale, le parti costituiranno, a loro volta, una Commissione alla quale i Fondi regionali e le Commissioni paritetiche di controllo faranno pervenire ogni dato ed informazione utili a verificare i flussi delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonché l'effettiva destinazione delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.
4.14. Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra gli ambiti territoriali individuati congiuntamente coma sopra specificato.
4.15. Il Fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di appartenenza e per settore merceologico.
4.16. Le parti, in sede regionale, s'incontreranno periodicamente e comunque, la 1a volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati e ai soggetti interessati.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
4.17. La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
4.18. Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11 entro il 30-6-96, secondo modalità definite entro il 29-2-96 in apposita convenzione.
In ogni caso, entro la predetta data del 29-2-96, dovranno essere stabilite le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti.
Norma transitoria
In fase di 1a applicazione della presente intesa, e fino all'avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL, CISL, UIL indicheranno unitariamente i RTS che,'pro temporè, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e le modalità stabilite dal presente accordo.
5. Rappresentante aziendale per la sicurezza (RAS) (imprese fino a 15 dipendenti)
5.1. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un RSA.
5.2. Le modalità di elezione o designazione nonché le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.
Entro il 30-4-96 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le trattative qualora, almeno 1 mese prima, una delle parti categoriali nazionali ne abbia fatto richiesta.
6. RAS (imprese con più di 15 dipendenti)
6.1 Nelle imprese con più di 15 dipendenti il RAS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
6.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'OPTA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
6.3. Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle OO.SS, in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94 al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa.
Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), e), d), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
6.5. In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e), e del D.lgs. n. 626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RAS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RAS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RAS.
Il RAS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6. In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RAS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Delegato alla Sicurezza nelle imprese sotto i 16 dipendenti
Fermo restando l'obbligo per le aziende al versamento di £. 10.000 per l'attività del delegato alla sicurezza, così come definito dall'Accordo interconfederale 3-9-96, le parti s'incontreranno entro il 30-6-99 per verificare la possibilità di costituire, allo scopo, un apposito Fondo di categoria e le modalità di funzionamento a livello territoriale degli OPTA e dei RLST.
7. Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza (RTS) (imprese fino a 15 dipendenti)
7.1. Per i RTS, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli articoli 18, comma 7 e 22, commi 4 e 7, D.lgs. n. 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire indicazioni.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, del versamento di cui al punto 4.12, secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente bilaterale regionale ai sensi dell'Accordo interconfederale 2-2-93.
Le regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in collaborazione con il CPNA.
7.2. Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (RAS) (imprese con più di 15 dipendenti).
Il RAS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RAS i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore;
tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
7.3. Formazione dei lavoratori.
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente e adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.
7.4. Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Anche a tale riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.
7.5. Formazione dei datori di lavoro.
Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.6. Finanziamento delle attività formative.
Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 si provvede attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico, secondo fabbisogni e obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA. Tali attività saranno altresì in parte finanziate, sulla base di intese a livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai datori di lavoro nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale di cui all'Accordo interconfederale 21-7-88 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla costituzione dei servizi per la prevenzione.
Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formativi predisposte dagli Organismi paritetici.
Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la Formazione, costituito in seno all'Ente bilaterale regionale ai sensi dell'Accordo interconfederale 2-2-93.
Tali versamenti mantengono, in ogni caso, una contabilità separata all'interno del Fondo, in relazione alla specifica finalità normativa cui sono destinati.
Laddove il Fondo per la Formazione non sia stato ancora costituito, si procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle risorse al fine di sopportare la programmazione delle attività affidate allo stesso CPRA e agli OPTA.
La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi paritetici e finanziariamente sostenute dal Fondo per la Formazione, è, in ogni caso, affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle parti a livello regionale.
La formazione del RAS potrà essere realizzata nell'ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dal CPRA.
Ai RAS è altresì garantita, ove richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o dal CPRA.
Le parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di partecipazione ai suddetti corsi dei RAS.
8. Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza
8.1. Nell'ambito degli OPTA sarà costituito l'Albo dei Rappresentanti territoriali e aziendali per la sicurezza, con procedure che saranno definite a livello regionale.
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell'edilizia, nelle aziende o unità produttive aderenti a CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.
Norma transitoria
Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.
Durata e verifiche
Il presente accordo avrà validità fino al 31-12-97 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, s'intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di modifica del D.lgs. n. 626/94, entro 1 mese le parti s'incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al presente accordo.
Le parti firmatarie s'incontreranno, comunque, entro il 30-11-96 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
Roma, 3 settembre 1996
Nota a verbale all'Accordo applicativo del D.lgs. n. 626/94 nel testo definitivo concordato in sede ministeriale
Il punto 5.2 dell'Accordo sarà attuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, D.lgs. n. 626/94.
La data indicata al comma 2, punto 5.2, è posposta al 15-9-96 e la richiesta delle Organizzazioni nazionali di categoria dovrà pervenire non oltre il 10-9-96.
Le trattative dovranno esaurirsi entro il 31 ottobre e conseguentemente, la data del 30-4-96, prevista al punto 4.18 è spostata al 31-10-96, termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento delle quote previste al punto 4.1.1.
La convenzione nazionale di cui al punto 4.18, che sarà definita entro il 30-9-96, sarà utilizzata in quelle regioni nelle quali non sia stata definita specifica convenzione regionale.
- CONFARTIGIANATO
- CASA
- CGIL
- CISL
- UIL
- CNA
- CLAAI
SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL COTONE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria del cotone in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali. Operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- interprete e traduttore;
- analista EDP;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente una esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative;
- programmatori EDP;
- analisti tempi e metodi-cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
Intermedi di 1a:
- assistente tessile: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati del 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo.
Stampa a macchina:
- capi macchina a stampa che operano indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà d'iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali:
a) riparazione di quadri, cilindri e ritocco a pennelli;
b) preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione;
c) ripristino delle racle;
- coloristi di stampa che determinano la ricetta, correggono ed approvano i colori con responsabilità di risultati e verificano sulle macchine i colori a campione;
tintoria:
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità dei risultati;
- tintori a tazza che svolgono autonomamente l'intero ciclo di tintoria, passando indifferentemente dall'una all'altra fibra e portando a conclusione di tintura tessuto con più fibre sintetiche e naturali che inoltre passano da un colore all'altro con responsabilità e autonomia assimilabile al ricettista di tintoria;
operai ausiliari:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre una esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- intermedio di 2a (es.: aiuto capo squadra area di manutenzione).
c) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
filatura - tessitura - tessitura Jacquard - materiale da medicazione - filati cucirini:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
filatura:
- personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni;
- coadiutori di assistenti di filatura;
tessitura:
- aiuto assistenti: sono i lavoratori di oltre 20 anni che pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei caricatelai;
- tessitori a mano;
- registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo;
tintoria - candeggio - stamperia - mercerizzazione - finissaggio:
- capi macchina per la tintura in continuo;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'uno all'altro colore;
stampa a macchina
- titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più colori;
- incisori su molette di acciaio, su cilindri di rame, in legno;
- pressatori di molette (releveurs); pressatori di cilindri di rame (molletteurs);
- pantografisti;
- stampatori a cilindri e rulli ad un colore e perrotine;
- stampatore a tavolo con capacità di addestramento di altri lavoratori che svolge, con piena autonomia e responsabilità dei risultati, su tutti i tipi di disegno, di colore e di tessuto, compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze della lavorazione ed esegue il controllo della rispondenza del quadro rispetto al disegno originale in funzione della realizzabilità degli effetti sul tessuto;
- tintori a tazza che svolgono in maniera autonoma e con piena responsabilità l'intero ciclo di tintoria;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
per i conduttori di generatori di vapore il tempo impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie entra a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessivi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore contabile;
- addetto fatturazione;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni;
- cronometrista non analista.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
filatura:
- capisquadra pulizia macchine;
- molatori carde;
- meccanici filatoi a turbina o rotore;
- meccanici roccatrici automatiche;
- caporale di mischia;
laboratori di filatura:
- personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo,
torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., con relativi calcoli e annotazioni;
tessitura:
- imbozzimatori - imbozzimatori e cucinatori di bozzima;
- passapezze;
- annodatura catena a macchina;
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- personale addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata;
- addetti alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo;
- personale addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento;
- addetti al taglio del velluto liscio con molatura dei coltelli;
- tessitori addetti alla produzione di tessuti quadrettati (1);
- tessitori addetti a telai jacquard (1);
- tessitori (1);
tessitura Jacquard:
- leggitori di disegni a matrice o lisage - tessitori velluti operati, quadretti o a bacchetta;
- tessitori jacquard (1);
tintoria - candeggio - stamperia - mercerizzazione - finissaggio:
- campionatori e provinatori di colori e quadri - responsabili dell'archivio quadri e tamponi da stampa;
- ordinatori e smistatori di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi);
- conduttori di bruciapelo;
- conduttori di macchine per mercerizzare;
- conduttori di autoclavi nel candeggio mohr;
- conduttori di un clapot che dosino e verifichino gli ingredienti dello stesso;
- preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clapots, barche, vasche in genere e jiggers;
- conduttori di barche, vasche in genere, jiggers che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate;
- conduttori di macchine di purga in largo con preparazione di bagno;
- conduttori di rameuses con foulard o racles;
- conduttori di calandra con più di 5 cilindri - conduttori di calandra a silk - conduttori di asciugatoio con foulard o racles o aspiratrici -conduttori di macchina Hot Flue e preparatori di bagni - addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscela di colori finiti per stampa;
- conduttori di vaporissaggio di stampa (autoclavi a stella, Mather Platt e autoclavi in genere); conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garanze, con preparazione di bagni - pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta conduttori di macchine a mandrinare
- conduttori di tamponataci;
- addetti all'impianto di depurazione dell'acqua che controllino la durezza ed effettuino le opportune correzioni - preposti alla preparazione di amido o destrina - preposti alla composizione degli stampi per impressione di marchio o diciture sulle testate delle pezze - preposti all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute - preparatori di appretti responsabili secondo ricetta base o indicazioni ricevute -stampatori al quadro responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti)
- verificatori pezze al tavolo di spedizione o comunque per l'ultimo controllo - arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori, con verifica a taglio - stampatori a carrello conduttori di macchine di stampa a quadro - conduttori di macchine di candeggio continuo in corda o in largo (tipo Dupont) - conduttori di macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto - collaudatori della stabilità dimensionale del tessuto al lavaggio (bollitura avant e post Sanfor) - conduttori di essiccatoi rapidi sottopressione, per filati in rocche, tops, subbi;
- conduttori tintura in continuo, thermosol, pad-roll, pad-steal-n, polimerizzatrice;
- molatori coltelli, tagliatura velluto;
- conduttori finissaggi in solvente;
- conduttori di autoclavi per tintura;
- conduttori di jiggers per tintura;
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- addetto alla cucina colori;
- conduttori di cimatrici (esclusi i cimatori di sole cimosse);
- conduttori di smerigliatrici;
stampa a macchina:
- aiuto incisori (ajouristi);
- ritoccatori di cilindri;
- caporali alle macchine di stampa;
- stampatori responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura impressione e rientranti);
- stampatori a carrello manuale o meccanizzato con responsabilità del tavolo;
reparti fotoincisione:
- responsabili alla impressione, albuminazione, divisione, a rapporto e spoglio dei cilindri - responsabili alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi, comprese le operazioni di bitumatura e fusione;
- ritoccatori di cilindri di fotomeccanica e finitori di incisioni incomplete;
- responsabili alla impressione, spoglio, provinatura, e correzione di quadri;
- aiuti fotografi, coadiutori dei fotografi in tutte le manipolazioni di fotografia senza responsabilità diretta;
- preposti ai bagni galvanici di ramatura e cromatura - responsabili della verniciatura e del ritocco dei quadri fotoincisi - preposti al montaggio dei quadri - impressionisti - ritoccatori a pennello per quadri e per cilindri;
filati cucirini:
- tenters rocchetti;
fabbricazione materiale da medicazione:
- molatori carde - conduttori di autoclavi e tini di candeggio per materiale da medicazione e linters che dosino e verifichino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate;
operai ausiliari:
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- attrezzisti - tornitori - fresatori - modellisti - aggiustatori meccanici di reparto o di officina - tubisti - lattonieri - saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive e prevalenti - falegnami -elettricisti - avvolgitori elettrici - muratori carpentieri - conduttori di motrici termiche in genere - cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri) - pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio);
- autisti addetti al trasporto merci;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
filatura:
- addetti alle levate - addetti al cambiamento spole;
- oliatori - provinatori - controlli titoli - registratori - spazzatamburi a spazzola e ad aspirazione pneumatica con apparecchi trasportabili - aggiustapettini aiutanti molatori - personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore, a lavoro fisso;
- operai ai battitoi - addetti alle macchine condizionatrici filati -montapettini cardatori e addetti alle carde - spazzatamburi ad aspirazione pneumatica con apparecchi fissi - pressapacchi;
- addetti ai banchi - addetti alle pettinatrici - incassatori e incestatori - filati addetti ai rings - addetti alle riunitrici - addetti agli stiratoi - gasatori filati battitori e torcimatasse agli stratorti (Hard Water) - aspatori filati di aguglieria oliatori di fusi;
- addetti alle macchine di mischia (apriballe, apritoio) - addetti alle sfilacciatrici - addetti al lupo - ritiro filati - porta tele - addetti alle presse cascami - addetti ai blenders e caricatura di celle di mischia - porta vasi - porta spole;
- ritorcitori - aspatori;
- addetti alle binatrici - addetti alle rocchettiere - spolatori -ribobinatori;
- dipanatori matasse - impaccatori matasse;
- addetti alla linea carde con alimentazione diretta;
- addetti pesatura produzione;
- addetti controllo materiale alla lampada di Wood;
- addetti recupero filato spole guaste;
- addetti ripassatura fusi ritorto;
- addetti ripassatura rocche gasato;
- addetti pulizia manutenzione impianti condizionamento;
- addetti controllo stribbie elettroniche;
- addetti filatoi a rotore o turbina;
- addetti alle roccatrici automatiche;
- addetti ai ricambi spoloni rings con riparazione rotture;
cascamifici:
- addetti al lupo nelle aziende cascamiere (escluse le filature);
- addetti nei cascamifici alla sola alimentazione o caricamento di garnettatrici, sfilacciatrici e separatori;
tessitura:
- registratori - provinatori - controllo titoli - dispensa trame responsabili della distribuzione - rammendatori - tagliatori di velluti lisci;
- caricatelai: sono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai e ad esempio alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena;
- cucinatori di bozzima - addetti alla manutenzione dei pettini -personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore, a lavoro fisso;
- addetti alla macchina pulitrice pezze - oliatori di tessitura - imballatori che attendono prevalentemente a tale mansione - aiuto imbozzinatore (la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 18 anni) - faldatori, misuratori, doppiatori, arrotolatori;
- orditori - incorsatori - tessitori addetti alla produzione di tessuti quadrettati (1) - tessitori addetti a telai jacquard (1) - tagliatori di velluti a costa;
- tessitori (1) - annodatori a mano e intorcitori - addetti alla foratura e doppiaggio cartoni per disegni ratiers;
- addetti al reparto imbozzinatura (solo quando esiste l'aiuto imbozzinatore) - addetti alla pulitura e brunitura dei pettini - portatrama - aiuto manutenzione pettini;
- addetti alle rocchettiere - addetti alle binatrici - spolatori -ribobinatori;
- incannatori e stracannatori - confezionatori pezze (legatura, incarto, marcatura pezze ed etichette) - marcatori difetti pezze - pulitori pezze - porgifili agli incorsatori (la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 18 anni) - annodatori di frange di copriletti e copritavoli - mettilamelle;
- addetti alla macchina per la passatura in pettine;
- preparazione licciate per incorsatrice automatica;
tessitura Jacquard:
- aerografisti tessuti operati;
- tessitori jacquard (1);
- addetti alla foratura e doppiaggio cartoni jacquard;
- addetti alla numerazione e al ripasso della legatura di disegni e cartoni jacquard;
tintoria - candeggio - stamperia - mercerizzazione - finissaggio:
- campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse) - stiratori a mano di confezioni - rammendatori - piegatori a mano di velluti;
- operai tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco;
- addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici - addetti al candeggio filati di fibre varie in tino o in vasca - conduttori di macchine di purga in largo - addetti ai clapots, barche, vasche in genere e jiggers - conduttori di calandre fino a 5 cilindri, water calandre, mangani, alzatrici o ramatrici semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, rompi-appretto in genere, smerigliatrici, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulards semplici o racles semplici per appretto e impregnazione - addetti alle calandre in genere, esclusi i manovali e trasportatori - conduttori di asciugatoi senza foulard o racles o aspatrici - addetti alle alzatrici con spruzzatrici e asciugamento a gas - addetti alle aspiratrici - conduttori di taglierine splitz conduttori di macchine per effetto moirè - conduttori di tondeggiatrice - addetti all'uscita del tessuto dal Mather Platt -addetti ai lavaggi in largo o in corda - addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella - addetti a macchine Hot-Flue -addetti alla sorveglianza della cottura degli appretti - stacciatori alla cucina colori per stampa - imballatori che confezionano colli o casse responsabili unicamente del proprio lavoro - conduttori della macchina stampatrice della cimossa - addetti alla stampigliatura a mano e a macchina delle testate delle pezze sia a caldo che a tinta - coadiutori stampatori a quadro senza responsabilità del tavolo - addetti alle rameuses con foulard o racles - addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura, senza verifica - macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti - addetti alle macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto - addetti alle macchine di stampa a quadro - addetti alle macchine di candeggio continuo in corda o in largo (tipo Dupont);
- preparatori e sbattitori di filati delle varie fibre per l'asciugamento - addetti al campionario - orlatori di fazzoletti, federe, lenzuola, ecc. - confezionatori di fazzoletti (assortitori, piegatori, stiratori a macchina) - addetti alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti) - addetti allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante);
- tagliatori a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.) - passatori di fazzoletti - confezionatori pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.) - cucitori di testane ecimosse;
- addetti tintura in continuo, addetti thermosol, addetti pad-rol, addetti pad-steam, addetti polimerizzatrice;
- addetti carico/scarico macchina tagliatura velluti a coltello;
- addetti macchina per mercerizzare;
_______________
1 Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
stampa a macchina:
- tracciatori al pantografo;
reparti fotoincisione:
- archivisti di disegno a lucido;
- operai coadiutori nella preparazione di cilindri e quadri - operai coadiutori nelle operazioni annesse alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi;
- operai smontatori di quadri vecchi da stampa - tornitori, molitori, verniciatori e pulitori di cilindri;
- cucitori per buratti e canape per quadri;
filati cucirini:
- tenters tubetti - tenters spagnolette;
- provinatori - registratori - controllo titoli;
- conduttori macchine lustraggio fino a filo - conduttori macchine Elmo
- aspatori a mano per ricami - controllo colori;
- conduttori macchine Conant - confezionatori matasse cotone per calze
- stiratori a macchina di filati - verificatori - addetti alla preparazione guide;
- conduttori macchine automatiche per rocchetti - conduttori macchine tubetti, spagnolette, gomitoli - confezionatori matassine per ricami -impacchettatori etichettatori a macchina - cucitori di scatole -confezionatori di cartelle sceglitori - consegna merce finita - esecutori ordinazioni - addetti alla preparazione della composizione del lustraggio
- addetti alla composizione brunitori;
fabbricazione materiale da medicazione:
- capitavola di confezione;
- imballatori scelti - addetti ai separatori e buratti - addetti ai Willow;
- imballatori - addetti alle sfilacciatrici per materiale idrofilo e cotoni - addetti ai battitoi - addetti agli essiccatoi - cardatori e addetti alle carde;
- addetti alla lavorazione garze iodoformio - addetti alla lavorazione materiale da sutura - addetti alle taglierine;
- caricatori e scaricatori autoclavi e tini di candeggio - addetti alle mischie;
- piegatori su misura - arrotolatori - addetti alla lavorazione gesso -cucitori - addetti alla ramatura e calandratura - addetti al carico meccanico degli essiccatoi;
operai ausiliari:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operante sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili (tornitori - fresatori - aggiustatori meccanici di officina o di reparto -tubisti - meccanici in genere - lattonieri - falegnami elettricisti);
- infermieri;
- aiuto fuochisti;
- addetti alla mensa e ristoro;
addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia:
- portinai - guardiani;
- uscieri.
1º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
mansione comune a tutte le lavorazioni:
- personale di manovalanza e pulizia;
filatura:
- attaccacordine (1) - cernita cascami (1) - ritiro cascami dalle macchine (1) - distribuzione e pulizia tubetti (1) - addetti alle sfilacciatrici non di stracci e filati;
- addetti cambio anellini (1) ;
- addetti alle stazioni B.V. per roccatrici automatiche (1) ;
- addetti alla incellofanatura rocche (1) ;
- addetti ai ricambi spoloni rings (1) ;
tessitura:
- mettispole (1) - porgifili agli incorsatori (per le età inferiori ai 18 anni), agli orditori, caricacantre (1) - ritiro cascami dalle macchine (1) - cernita cascami (1) - distribuzione e pulizia tubetti (1) ;
tintoria - candeggio - stamperia - mercerizzazione - finissaggio:
- addetti al carico e scarico di tintoria (1) ;
filati cucirini:
- etichettatori a mano (1) - piegatura scatole (1) - scatolatori (1) -fermafili (1) - fasciatori (1) - chiusura scatole (1) - addetti al magazzino bobine (1) - addetti al magazzino materiale di confezionatura;
fabbricazione materiale da medicazione:
- confezionatori (impacchettatori, scatolatori, etichettatori, imbustatori, ecc.) (1) ; ritiro cascami nei reparti (1) - cernita cascami e stracci (1) .
Definizione jolly.
Vengono considerati "jolly" quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei "jolly" al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati "jolly" i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Chiarimento a verbale.
Le declaratorie per i singoli livelli più sopra riportate costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Avvertenza.
Per le mansioni non previste in una specifica tabella di lavorazione si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alla relativa tabella nella quale le mansioni stesse risultano indicate.
Indennità di mansione.
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti ai livelli pure indicati verrà corrisposta a partire dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma sulla mensilizzazione (vedi allegato).
2º livello
- tessitori di tutti i comparti (escluso lana e feltro).
_______________
(1) Tali lavoratori passano al livello superiore (2º) dopo 9 mesi di permanenza nel 1º livello.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della lana in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro).
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello:
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDR.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dal 10-7-87.
6º livello.
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- interprete e traduttore;
- analista EDP;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti.
5º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente una esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- addetto pratiche commerciali cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative;
- programmatori EDP;
- cronotecnico analista - analista tempi e metodi;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
b) intermedi:
- assistente (1) ;
- capo squadra area di manutenzione;
c) operai:
- ausiliari;
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
tintoria:
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità dei risultati.
_______________
(1) Ferma restando l'appartenenza degli assistenti alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo per gli impiegati di 5º livello.
4º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre una esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni:
a) Impiegati:
- addetto al controllo fido clienti;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- operatore EDP;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio;
b) intermedi:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione;
c) operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- fuochisti patentati;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, muratori, attrezzisti);
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati;
voci comuni a tutti i reparti:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
pettinatura:
- addetto alla classificazione con selezione degli stracci e/o della lana sucida;
- personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni;
- regolazione e registrazione linee di pettinatrici con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo;
tintoria:
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
filatura cardata:
- personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni;
orditura e tessitura:
- tessitori a mano;
- registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo;
apparecchio:
- addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita;
3º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
- operatore contabile;
- addetto alla fatturazione;
- addetto pratiche personale e/o statistiche e/o sviluppo contabile paghe;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni;
- cronometrista non analista;
b) operai pettinatura:
- personale addetto alla conduzione di lavaggi di lane sucide con o senza asciugatoio con responsabilità della dosatura degli ingredienti;
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo pettinatura;
- personale addetto al rifacimento totale dei pettini compresa la montatura e la saldatura;
- personale addetto alla ripassatura lana;
filatura a pettine:
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo filatura a pettine;
- personale addetto alla conduzione e messa a punto delle apparecchiatura semiautomatiche per le levate ai filatoi;
- personale addetto al rifacimento totale dei pettini compresa la montatura e la saldatura;
filatura cardata:
- personale addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo stracci e/o lana e degodronaggio con responsabilità della dosatura degli ingredienti;
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo filatura cardata;
- personale addetto alla preparazione delle mischie con pesatura componenti e dosatura additivi;
orditura e tessitura:
- personale addetto alla conduzione di imbozzinatrici con responsabilità della dosatura degli ingredienti;
- personale addetto alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo;
- personale addetto alla conduzione di macchine per agofeltratura con regolazione e registrazione del ciclo;
- personale addetto alla assegnazione e distribuzione filati;
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo orditura e tessitura;
- personale addetto alla realizzazione di provini e/o campioni tessuti con relativi controlli e registrazione di macchina;
- personale addetto a lavori meccanici di costruzione, modifica e/o riparazione pettini telai;
- personale addetto alla lettura e messa in carta disegni e/o battitura, preparazione e montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento;
- personale addetto alla conduzione degli orditoi con sviluppo dei calcoli di portata;
- personale addetto alla stima dei difetti pezze in greggio;
- personale addetto alle macchine di tessitura (1) ;
apparecchio:
- personale addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo pezze con responsabilità della dosatura degli ingredienti;
- personale addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti con regolazione e registrazione macchina;
- personale addetto alla conduzione di lavaggi a secco con regolazione e registrazione del ciclo;
- personale addetto alla conduzione di macchine bruciapelo con regolazione e registrazione macchina;
- personale addetto alla conduzione del ciclo completo di decatissaggio in autoclave;
- personale addetto alla conduzione di asciugatoi con responsabilità della dosatura degli additivi e appretti;
- personale addetto alla conduzione di cimatrici e/o garzatrici con regolazione e registrazione macchina;
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo apparecchio;
- personale addetto alla registrazione dei coltelli di cimatrici;
- personale addetto alla stima dei difetti pezze;
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio e in fino o su capo finito;
tintoria:
- personale addetto alla conduzione del ciclo di stampa con preparazione e pesatura coloranti e additivi;
- personale addetto alla pesatura droghe e coloranti e preparazione feltrini;
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo tintoria;
- personale addetto alle macchine di tintura in pezza;
_______________
(1) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
voci comuni a tutti i reparti:
- personale addetto alle macchine di registrazione pesi;
- personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, condizionatura, ecc. con relativi calcoli e annotazioni;
- personale addetto ai rilievi statistici;
- personale addetto alla conduzione del ciclo acque reflue o trattate con responsabilità della dosatura degli ingredienti;
ausiliari:
- autisti addetti al trasporto merci;
- personale addetto alla conduzione di motrici termiche;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia:
- autisti non addetti al trasporto merci;
2º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto alle operazioni semplici di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati;
b) operai:
pettinatura:
- personale addetto alle macchine di lavaggio di lane sucide con o senza asciugatoio;
- personale addetto alle macchine centrifughe per estrazione dei grassi di lana;
- personale addetto alle macchine di pettinatura, lisciatura, intersectings, vuota vasi;
- personale addetto alle macchine converter e/o seydel;
- personale addetto alle macchine di carderia;
- personale addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana sucida e/o apritoi fiocco;
- personale addetto alle operazioni di scartatura e/o debordaggio lana sucida e/o lavata;
- personale addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde;
- personale addetto alle operazioni di preparazione e riparazione pettini e spazzole con eventuale saldatura di parti;
- personale addetto alle operazioni di preriscaldamento lane per la cernita;
filatura a pettine:
- personale addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e/o decatissaggio;
- personale addetto alle macchine di preparazione e di filatura a pettine, accoppiatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, copsatura;
- personale addetto alle macchine converter e/o seydel;
- personale addetto alle macchine stirovap;
- personale addetto alle macchine di texturizzazione e/o elasticizzazione;
- personale addetto alle operazioni di preparazione e ripartizione pettini e spazzole con eventuale saldatura di parti;
- personale addetto alle operazioni di regolarizzazione e rivestimenti cilindri;
- personale addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse;
- personale addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati;
filatura cardata:
- personale addetto alle macchine di carbonizzo stracci e/o lana e degodronaggio;
- personale addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e/o decatissaggio;
- personale addetto alle mischie e alle macchine di preparazione e di filatura cardata, accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, copsatura;
- personale addetto alle macchine di carderia;
- personale addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana;
- personale addetto alla operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde;
- personale addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse;
- personale addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati;
orditura e tessitura:
- personale addetto alle macchine di accoppiatura, ritorcitura, roccatura, spolatura, bobinatura;
- personale addetto alle macchine per agofeltratura;
- personale addetto alle operazioni di preparazione giunte orditura e/o alle macchine selettrici e/o porgifilo alle orditrici e/o alle incorsatrici;
- personale addetto alle operazioni di incollaggio e imbozzinatura;
- personale addetto alle operazioni di preparazione di licciate e pettini e/o alle armature di tessitura e lavori similari;
- personale addetto alle operazioni di scaricamento degli orditoi con svolgimento ordito;
- personale addetto alle operazioni di incorsatura a mano e/o a macchina;
- personale addetto alle operazioni di alimentazione filati agli orditoi e/o ai telai;
- personale addetto alle macchine di tessitura(1) ;
- personale addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio;
lavorazione lane da materasso:
- personale addetto alla selezione e/o cernita delle lane da materasso sucide e/o lavate;
apparecchio:
- personale addetto alle macchine di carbonizzo pezze;
- personale addetto alle macchine di follatura e/o lavatura panni;
- personale addetto alle macchine di lavaggio a secco;
- personale addetto alle macchine bruciapelo;
- personale addetto alle macchine centrifughe, aspiratrici e asciugatoi;
- personale addetto alle macchine di arricciatura, rameuses, calandre, decatissaggio, vaporissaggio, alzatrici, spazzolatrici, fissatrici, presse, rotolatura;
- personale addetto alle macchine cimatrici e/o garzatrici;
- personale addetto alle operazioni ausiliarie di decatissaggio in autoclave;
- personale addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto finito con relativa annotazione del peso e del metraggio;
- personale addetto alle operazioni di preparazione emulsioni, soluzioni, additivi, saponi;
- personale addetto alle operazioni di pinzatura, smollettatura, noppatura, smacchiatura, debarratura e ritoccatura;
- personale addetto alle operazioni di marcatura e segnatura difetti;
- personale addetto alle operazioni di cucitura, scucitura e/o scritturazioni pezze a macchina;
- personale addetto alle operazioni di nastratura, orlatura, frangiatura, taglio panni e coperte e altre operazioni similari di finitura;
- personale addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni tessuti e/o coperte;
_______________
(1) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
tintoria:
- personale addetto alle macchine di decatissaggio, essiccazione, centrifugazione;
- personale addetto alle macchine di tintura matasse, tops, fiocco e rocche e/o stampa vigoreux;
- personale addetto alle macchine di tintura e vaporizzazione tessuti agofeltrati;
- personale addetto alle macchine intersectings, melangeuses e/o liscatrici;
- personale addetto alle operazioni ausiliarie di tintura e/o stampa;
voci comuni a tutti i reparti:
- personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, granimatura, colore, regolarità, condizionatura e relative annotazioni;
- personale addetto alle macchine di stampigliatura, fascettatura e/o riproduzione;
- personale addetto alle operazioni di pulitura, oliatura e ingrassatura macchine;
- personale addetto alle operazioni di pressatura e/o confezionatura prodotti;
- personale addetto ai reparti e ai magazzini in genere con mansioni di pesatura e relativa annotazione;
- personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore;
- personale addetto alle operazioni del ciclo acque reflue o trattate;
ausiliari:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operante sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- personale addetto a lavori di verniciatura e/o rivestimento e/o coibentazione di macchinario, apparecchiatura e/o attrezzature;
- personale addetto alla conduzione di turbine idrauliche;
- infermieri;
addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia:
- guardiani, portinai, uscieri.
1º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti ai lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni:
a) operai pettinatura:
- personale addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi;
- personale addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole;
- personale addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura;
filatura a pettine:
- personale addetto alla spolatura a mano;
- personale addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi;
- personale addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole;
- personale addetto alla cernita e/o pulizia tubetti;
- personale addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura;
filatura cardata:
- personale addetto alla spolatura a mano;
- personale addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi;
- personale addetto alla cernita e/o pulizia tubetti;
- personale addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura;
orditura e tessitura:
- personale addetto alla spolatura a mano;
- personale addetto alla cernita e/o pulizia tubetti;
tintoria:
- personale addetto al caricamento cestelli e/o vasche e a lavori vari di tintoria;
voci comuni a tutti i reparti:
- personale addetto a lavori di pulizia e/o di manovalanza;
- personale addetto alla movimentazione prodotti e materiali diversi senza la guida di mezzi motorizzati;
- personale addetto alla confezionatura di contenitori di cartone;
ausiliari:
- personale addetto alle fasi ausiliarie e/o di preparazione per interventi di costruzione, manutenzione, miglioria e modifica, revisione su e di macchinario, apparecchiature e/o attrezzature.
Chiarimento a verbale
Le declaratorie per singoli livelli più sopra riportate costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte. Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria del feltro tessuto in vigore dall'1-7-84.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre una esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni:
filatura cardata:
- personale addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo di filatura cardata e semipettinata;
- personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni;
tessitura:
- personale addetto alla regolazione e registrazione iniziale con avviamento di qualsiasi tipo di telaio per la produzione di qualsiasi tessuto;
apparecchio:
- addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita;
agofeltratura:
- addetti alla regolazione e registrazione iniziale del ciclo di agofeltratura;
voci comuni a tutti i reparti:
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Esemplificazioni:
follatura:
- personale addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti;
tessitura:
- personale addetto alla conduzione di qualsiasi tipo di telaio;
- personale addetto alle macchine di tessitura (1) ;
rammendatura e giuntura:
- addetti a qualsiasi operazione di rammendo con autonoma capacità di ricostruire porzioni complete di tessuto e di giuntura a mano e/o a macchina e/o a clipper con grado di competenza che consenta di iniziare autonomamente la lavorazione.
2º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici e amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Esemplificazioni:
tessitura:
- personale addetto alle macchine di tessitura (2) ;
rammendatura e giuntura:
- rammendatura (personale che esegue tutti i lavori di rammendatura di feltri e di essiccatori cotone);
- giuntura (personale che esegue tutti i lavori di giuntura di feltri e di essiccatori cotone).
Nota
Per tutti gli altri dipendenti non addetti alle prestazioni sopra richiamate, dovrà essere applicata, in relazione alle mansioni singolarmente svolte, la classificazione e relativo trattamento salariale previsto per il personale addetto all'industria della lana.
Chiarimento a verbale
Le declaratorie per singoli livelli più sopra riportate costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le declaratorie e relative esemplificazioni degli impiegati e qualifiche speciali o intermedie vale quanto previsto per gli addetti all'industria della lana.
_______________
(1) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
(2) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO BATTUTO
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria del feltro battuto in vigore dall'1-7-84.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre una esperienza acquisibile tramite corsi professionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni:
- addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Esemplificazioni:
feltro battuto:
- personale addetto alla composizione di dischi filtri e tubi (dipendenti con diretta responsabilità circa le dimensioni e la compattezza del manufatto);
- follatura (personale con la responsabilità del gruppo di folloni);
- tornitura di dischi (personale in grado di effettuare la sagomatura);
feltro sintetico:
- quadrista CTE e servizi;
- 1º operatore conduttore trattamento acque;
- addetto preparazione coloranti e additivi;
- conduttore ciclo tintura;
- conduttore linea impregnazione ed estrazione;
- addetto taglio;
- quadrista recupero solventi;
- conduttore ciclo polimero.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Esemplificazioni:
feltro battuto:
- spazzatura e pulitura carde (personale anche con mansioni di registrazione);
- personale macchinista alla valadora;
- personale macchinista al macchinone;
- follatura (personale responsabile di macchina);
- personale macchinista alle feltrataci;
- personale macchinista responsabile degli essiccatoi;
- tornitura di dischi;
- rifinitura feltri di lana e di pelo (personale responsabile delle macchine rameuses, calandre, presse, cimatrici);
- personale addetto alla turbinatura;
- sovrapposizione veli dischi e tranciatura dischi (con almeno 12 mesi d'anzianità nel reparto);
feltro sintetico:
- operatore ciclo vapore;
- operatore servizi;
- operatore trattamento acque;
- operatore preparazione additivi e analisi;
- operatore preparazione greggio;
- operatore stoccaggio greggio e prodotto finito;
- operatore finissaggio;
- operatore settaggio;
- operatore confezionamento prodotto finito;
- addetto preparazione soluzioni;
- operatore linea impregnazione collante;
- operatore linea estrazione componente di base fibra;
- operatore molatura;
- operatore agugliatura;
- operatore esterno recupero solventi;
- operatore polimero e analisi;
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni:
- personale addetto ai lavori di follatura, andatura, apparecchiatura;
- personale addetto ai lavori di cardatura;
- spazzatura e pulitura carde (personale senza mansioni di registrazione);
- personale addetto ai lavori di pressatura;
- personale addetto ai lavori di ramatura;
- personale addetto ai lavori di tintoria;
- personale addetto ai lavori di tranciatura;
- personale addetto alla rifilatura al tavolo.
Nota
Per tutto il personale ausiliario dovrà essere fatto riferimento all'inquadramento e alle retribuzioni stabilite per lo stesso personale ausiliario appartenente all'industria della lana.
Chiarimento a verbale
Le declaratorie per i singoli livelli più sopra riportate costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le declaratorie e relative esemplificazioni degli impiegati e qualifiche speciali o intermedie vale quanto previsto per gli addetti all'industria della lana.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ARTICOLI DA CACCIA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria degli articoli da caccia in vigore dall'1-7-84.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre una esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Esemplificazioni:
- personale in servizio presso le aziende che alla data del presente contratto abbia almeno 12 mesi d'anzianità e sia idoneo a tutti i lavori del reparto.
Nota
Tutto il personale operaio di 1a assunzione per le mansioni e prestazioni lavorative più sopra elencate al 2º livello e fino ad un'anzianità di 12 mesi sarà retribuito con la paga mensile contrattuale del 1º livello.
Chiarimento a verbale
Le declaratorie per singoli livelli più sopra riportate costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le declaratorie e relative esemplificazioni degli impiegati e qualifiche speciali o intermedie vale quanto previsto per gli addetti all'industria della lana.
Indennità di mansione
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti ai livelli pure indicati verrà corrisposta a partire dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma transitoria sulla mensilizzazione (vedi allegato).
2º livello
- personale addetto alle macchine di tessitura (lana-feltro tessuto).
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CANAPA, DEL LINO E DEI SEMILAVORATI CANAPA MACERATA E STIGLIATURA CANAPA VERDE E GREZZO
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º GENNAIO 1985 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA SPAGHERIA E CORDERIA IN FIBRE NATURALI SOFFICI E SINTETICHE, DEL COCCO E DELLE FIBRE DURE SIMILARI E SUCCEDANEE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della canapa, del lino e dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo in vigore dall'1-7-84 e per i dipendenti addetti all'industria della spagheria e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche, del cocco e delle fibre dure similari e succedanee dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati: i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali. Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDR.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione, paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatore EDP;
- cronotecnico analista - analista tempi e metodi;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione del trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per settore:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente:
- idraulici, attrezzisti, muratori;
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati;
tessitura:
- tessitori a mano;
- registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per settore:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fiocco su capo finito;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- autisti;
- addetti a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci;
filatura - spagheria - corderia - lavorazione fibre dure, similari e succedanee:
- capi macchina estrusori;
- conduttori vasche candeggio e tintoria;
- capo macchina corderia all'aia e automatica;
- fresatori cilindri per la filatura a umido;
- tornitori cilindri legno per la preparazione e filatura a secco;
- personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., con relativi calcoli e annotazioni;
tessitura:
- Lavoratori di oltre 20 anni che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle dei caricatelai;
- annodatori catene a macchina;
- conduttori di barche, vasche in genere e jiggers, che dosino o regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate;
- controllo pezze con mansioni di carattere generale. Imbozzimatore di tessitura;
- pettinai non costruttori di pettini;
- preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clapots, barche, vasche in genere e jiggers;
- personale addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata;
- addetti alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo;
- personale addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni e/o scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento;
- tessitori (1) ;
- tessitori tubi incendio(1) ;
ausiliari specializzati:
- compositori tipografici - cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri) - pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio);
semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza:
- cordai esterni;
- gargiolai;
- pettinatori a mano;
- sceglitori.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
_______________
(1) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per settore:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
filatura - spagheria - corderia - lavorazione fibre dure, similari e succedanee:
- addetti al candeggio e tintoria (senza responsabilità specifica della lavorazione);
- addetti ai magazzini;
- addetti alla riparazione Gills e pettini;
- aiutanti di capomacchina di corderia all'aia;
- assortitori;
- nuscolai e fiscolai;
- breakeratori;
- ammorbidatori;
- imballatori;
- impaccatori;
- lucidatori spaghi;
- personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore;
- capolevate (preposti all'effettuazione delle levate con operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori);
- rampinatori carde;
- addetti agli essiccatoi e trasporti relativi;
- strappatori e tagliatori;
- trasportatori bobine, rocchetti e vasi;
- addetti all'estrusione;
- addetti ai banchi a fusi;
- addetti alle Goods;
- addetti alla corderia, automatica e trecce;
- addetti ai filatoi automatici di fibre dure;
- aspatori;
- addetti alle carde;
- combinatori di assortimento;
- filatori a umido;
- filatori a secco;
- gomitolatori;
- impaccatori gomitoli con controllo;
- legatori matasse;
- manellanti;
- operatori alle macchine di provinatura;
- pesatori;
- pettinatori a macchina;
- squadratori;
- stenditori;
- torcitori;
- trasportatori addetti ai reparti;
- trecciatori per refe calzaturificio;
- addetti agli stiratoi;
- addetti alle roccatrici;
tessitura:
- addetti alla alzatrice;
- addetti alle autoclavi di candeggio;
- addetti al bruciapelo;
- addetti al candeggio;
- addetti ai clapots, barche, vasche in genere e jiggers, tutù senza responsabilità di dosatura;
- addetti alla copiatura e alla lettura dei disegni jacquard;
- addetti alla impermeabilizzazione;
- addetti ai lavaggi in largo o in corda;
- addetti alla tintoria;
- aiuto imbozzinatori (la qualifica non è attribuibile al di sotto dei 18 anni d'età);
- aiuto pettinai;
- apprettatori di tessuti;
- asciugatori di tessuti;
- calandratori;
- candeggiatori;
- carica telai (sono i lavoråtori normalmente addetti al caricamento dei telai e, ad esempio, alle operazioni di scarico del subbio vuoto, carico del subbio nuovo, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, cambio delle spade e dei tacchetti);
- conduttori bruciapelo;
- conduttori di carrelli elevatori o trasportatori a motore;
- cucinatori di bozzima;
- distributori di subbi a telaio, quando non si tratti di solo trasporto;
- imballatori;
- impermeabilizzatori;
- manganatori;
- misuratori;
- oliatori di tessitura;
- piegatori (timbratura e metraggio);
- preparatori (smistamento pezze);
- pressatori;
- rasatori;
- spruzzatori;
- stenditori tessuto;
- subbiatori;
- tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezze e in filo;
- vaporizzatori pezze;
- addetti alle allargatrici;
- addetti alla numerizzazione e al ripasso della legatura di disegni e cartoni jacquard;
- addetti alla preparazione dei campioni;
- addetti al reparto imbozzimatura (ove esista l'aiuto imbozzimatore);
- annodatori di catene a mano;
- carica cantre e porgifilo alla incorsatura;
- confezionatori pezze (legatura, incarto, marcatura, etichettaggio);
- controllo tubi incendio;
- cucitori semplici;
- guardafili all'imbozzimatura;
- incannatori di tessitura;
- incorsatori con lettura di armatura;
- marcatori difetti pezze;
- operatori alle macchine di provinatura, stagionatura e prove dinamometriche;
- orditori;
- orlatori a giorno;
- orlatori semplici;
- pinzatori pezze;
- pulitori pezze;
- rammendatori;
- rammondini;
- tagliatori a mano a taglio rettangolare (come fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.);
- tessitori (1) ;
- tessitori tubi incendio (1) ;
- trasportatori addetti ai reparti;
semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezza
- accompagnatori;
- addetti alla corderia estrema;
- ammarratori;
- aspiranti sceglitori;
- cordai interni;
- gramolatori di lungo tiglio;
- imballatori;
- macchinisti;
- facchini interni;
- personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore;
- pressatori;
- sceglitori del gargiolo;
- sceglitori di stoppa macerata;
- scuotitori;
- stigliatori;
- strappini;
- tagliatori;
- bicordolai;
- cardatori addetti al carico;
- cardatori non addetti al carico;
- mannellanti.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale di manovalanza e addetto ai lavori di pulizia, e ai trasporti a mano;
- mansioni, suddivise per settori, cui si applica il comma 2 della declaratoria:
filatura - spagheria - corderia - lavorazione fibre dure similari e succedanee:
- scaricatori;
- sbattitori;
- smagliatori;
- spolatori;
- stopparoli;
_______________
(1) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
tessitura:
- cernita cascami;
- portaspole;
- preparatori di licci e pettini;
- pulitori di licci e pettini;
- spolatori;
- stracannatori.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Indennità di mansione
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti ai livelli pure indicati verrà corrisposta a partire dal luglio 1984 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma transitoria sulla mensilizzazione (vedi allegato).
2º livello
- tessitori di tutti i comparti (escluso lana e feltro).
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE, PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile, per conto proprio e per conto terzi, in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti rassegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni impiegati:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative;
- cronotecnico analista - analista tempi e metodi;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- programmatori EDP;
- fotografi, selezionatori cromisti, retinatori, disegnatori-lucidisti finiti, che sappiano eseguire qualsiasi tipo di disegno e di lucido.
b) Esemplificazioni intermedi:
- assistente tessile (con trattamento economico e normativo di impiegato);
- capo squadra meccanico area di manutenzione.
c) Esemplificazioni operai:
tintoria:
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una ad altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità dei risultati;
- tintori a tazza che svolgono autonomamente l'intero ciclo di tintoria, passando indifferentemente dall'una all'altra fibra e portando a conclusione di tintura tessuto con più fibre sintetiche e naturali e che inoltre passano da un colore all'altro con responsabilità e autonomia assimilabile al ricettista di tintoria;
stampa:
- capi macchina a stampa che operano indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà d'iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali:
a) riparazione di quadri, cilindri e ritocco a pennelli;
b) preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione;
c) ripristino delle racle:
- coloristi di stampa che determinano la ricetta, correggono ed approvano i colori con responsabilità di risultati e verificano sulle macchine i colori a campione;
fotoincisione - incisione:
- incisori di cilindri in rame;
- responsabile della messa a punto della corrosione dei cilindri di rame;
ausiliari:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni impiegati:
- operatore EDR;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni intermedi:
- intermedio di 2º;
- aiuto capo squadra meccanico area di manutenzione.
c) Esemplificazioni operai:
tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, finissaggio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- capi macchina per la tintura in continuo;
- coloristi che tingono a campione filati e tessuti e che passano indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'uno all'altro colore;
- stampatore a tavolo con capacità di addestramento di altri lavoratori che svolge, con piena autonomia e responsabilità dei risultati, su tutti i tipi di disegno, di colore e di tessuto, compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze della lavorazione ed esegue il controllo della rispondenza del quadro rispetto al disegno originale in funzione della realizzabilità degli effetti sul tessuto;
stampa a macchina:
- titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più colori;
fotoincisione - incisione:
- incisori di qualsiasi disegno su molette, su placche di metallo;
- molettatori su cilindri di rame o di acciaio;
- rilevatori da qualunque moletta;
- pantografisti;
- lucidisti o rapportisti;
ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- fuochisti patentati;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti);
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni impiegati:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile anche con l'ausilio di macchine contabili elettroniche;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni operai:
tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, finissaggio:
- addetto alla cucina colori;
- molatori e registratori di tondeggiatrici e garze;
- campionatori e provinatori di colori, quadri e cilindri;
- responsabili dell'archivio quadri e cilindri di stampa;
- ordinatori e smistatori di magazzino con funzioni esclusive (senza compilazione di documenti amministrativi);
- conduttori di bruciapelo;
- conduttori di macchine per mercerizzare;
- conduttori di apparecchi a pressione per la preparazione e tintura di filati e tessuti;
- conduttori di autoclavi nel candeggio;
- conduttori di clapots che dosino e verifichino gli ingredienti;
- preposti alla dosatura e verifica degli ingredienti di candeggio su più clapots, barche, vasche in genere e jiggers;
- conduttori di barche in genere, jiggers che dosino e regolino gli ingredienti di candeggio delle macchine affidate;
- conduttori di macchine di purga in largo con preparazione di bagno;
- conduttori di rameuses con foulard o racles;
- conduttori di calandre;
- conduttori di cimatrici (esclusi i cimatori di sole cimosse);
- conduttori di smerigliatrici;
- conduttori di asciugatoio con foulard e racles e aspiratrici;
- conduttori di macchine Hot-Flue e preparatori di bagni;
- addetti alla preparazione di spessimenti, colori madre, tagli e miscele con colori finiti per stampa;
- conduttori di vaporissaggio di stampa;
- conduttori di lavaggi di stampa in largo, in corda, garanze, con preparazione di bagni;
- pesatori in polvere e liquido di colori responsabili secondo ricetta;
- conduttori di macchine di ossidazione per nero;
- conduttori di macchine a mandrinare;
- addetti all'impianto di depurazione dell'acqua che controllino la durezza ed effettuino le opportune correzioni;
- preposti all'assortimento colli secondo disposizioni ricevute;
- preparatori di appretti responsabili secondo ricette base o indicazioni ricevute;
- stampatori al quadro responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura, impressione e rientranti);
- stampatori a carrello manuale o meccanizzato con responsabilità del tavolo;
- verificatori pezze al tavolo di spedizioni e comunque per l'ultimo controllo;
- arrotolatori, faldatori, piegatori, doppiatori, misuratori con verifica e taglio;
- conduttori di macchine di candeggio continuo in corda o in largo;
- conduttori di macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto;
- collaudatori della stabilità dimensionale del tessuto al lavaggio (bollitura prima e dopo la sanforizzazione);
- coadiutori di essiccatoi rapidi sotto pressione per filati in rocche, tops, subbi;
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
stampa a macchina:
- coadiutori del capo macchina di stampa;
fotoincisione - incisione:
- foto incisori;
- aiuto incisori (ajouristi);
- ritoccatori di cilindri;
- responsabili all'impressione, albuminazione, divisione a rapporto e spoglio dei cilindri;
- responsabili della corrosione chimica dei cilindri fotoincisi, comprese le operazioni di bitumatura e fusione;
- ritoccatori di cilindri di fotomeccanica e finitori di incisioni incomplete;
- responsabili all'impressione, spoglio, provinatura e correzione dei quadri;
- aiuto fotografi;
- preposti ai bagni galvanici di ramatura e cromatura;
- responsabili della verniciatura e del ritocco dei quadri fotoincisi;
- preposti al montaggio di quadri;
- impressionisti;
- ritoccatori a pennello per quadri e per cilindri;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni impiegati:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto alla semplice perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
b) Esemplificazioni operai:
tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio:
- campionaristi (sono gli operai che eseguono tutte le operazioni inerenti alla preparazione del materiale per il campionario, con adeguata conoscenza delle operazioni stesse);
- tintori addetti agli apparecchi di tintura in pezza, in filo, tops, fiocco;
- addetti alle macchine per mercerizzare;
- addetti alle spazzolatrici e alle arrotolatrici;
- addetti al candeggio filati di fibre varie in tino e in vasca;
- conduttori di macchine di purga in largo;
- addetti ai clapots, barche, vasche in genere o jiggers;
- conduttori di calandre semplici, centrifughe, macchine a creponare, macchine a goffrare, beetles, ecc., rompi appretto in genere, rasatrici, felpatrici, garzatrici, foulard semplici o racles semplici per appretto o impregnazione;
- addetti alle calandre in genere esclusi i manovali e trasportatori;
- conduttori di asciugatori senza foulard o racles e aspiratrici;
- addetti alle alzatrici con spruzzatrici e asciugamento a gas;
- addetti alle aspiratrici;
- conduttori di taglierine splitz;
- conduttori di macchine per effetto moirè;
- conduttori di tondeggiatrici;
- addetti all'uscita del tessuto del Mather-Platt. Addetti ai lavaggi in largo o in corda;
- addetti alle autoclavi di candeggio e alle autoclavi a stella. Addetti a macchine di ossidazione per nero;
- addetti a macchine Hot-Flue;
- addetti alla cucina appretti;
- stacciatori alla cucina colori per stampa;
- imballatori che confezionano colli o casse responsabili unicamente del proprio lavoro;
- conduttori della macchina stampatrice della cimossa;
- coadiutori alle macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro. Coadiutori degli stampatori a quadro;
- addetti alle rameuses con foulard e racles;
- addetti alla semplice piegatura, faldatura, doppiatura, arrotolatura senza verifica;
- addetti alla macerazione, oliatura, verniciatura, spazzolatura e lucidatura velluti;
- addetti alla macchina di stabilizzazione dimensionale del tessuto;
- addetti alle macchine di candeggio continuo in corda e in largo;
- preparatori e sbattitori di filati delle varie fibre per l'asciugamento;
- addetti al campionario;
- confezionatori di fazzoletti (assortitori, piegatori, stiratori a macchina);
- addetti alle faldatrici, misuratrici, doppiatrici, arrotolatrici meccaniche (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti);
- addetti allo stendaggio a mano (escluso lo stendaggio pesante). Roccatori, incannatori;
- impaccatori addetti a macchine manuali tipo pressa e a macchine automatiche. Personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore, a lavoro fisso;
- tagliatori a mano a taglio rettangolare (fazzoletti, federe, lenzuola, ecc.);
- passatori di fazzoletti;
- confezionatori pezze (cucitura, legatura, incarto, etichettaggio, ecc.);
- cucitori di testate e cimosse;
reparti fotoincisione - incisione
- archivisti di disegno a lucido;
- coadiutori nella preparazione di cilindri e quadri;
- coadiutori nelle operazioni annesse alla corrosione chimica di cilindri fotoincisi;
- smontatori di quadri vecchi da stampa;
- tornitori, molitori, verniciatori e pulitori di cilindri;
- cucitori per buratti e canape per quadri;
- personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore, a lavoro fisso;
operai ausiliari:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- infermieri patentati;
addetti a mansioni discontinue e di semplice attesa o custodia:
- autisti non addetti al trasporto merci;
- portinai, guardiani;
- uscieri.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Nota a verbale
Per quanto riguarda il periodo di permanenza degli operai di 1a assunzione vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore di ciascun settore.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti
dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni impiegati:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative;
- cronotecnico analista - analista tempi e metodi;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- programmatori EDP;
- fotografi, selezionatori cromisti, retinatori, disegnatori-lucidisti finiti, che sappiano eseguire qualsiasi tipo di disegno e di lucido.
b) Esemplificazioni intermedi:
- assistente tessile (con trattamento economico e normativo di impiegato);
- capo squadra meccanico area di manutenzione.
c) Esemplificazioni operai:
tintoria:
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità dei risultati;
- tintori a tazza che svolgono autonomamente l'intero ciclo di tintoria, passando indifferentemente dall'una all'altra fibra e portando a conclusione di tintura tessuto con più fibre sintetiche e naturali e che inoltre passano da un colore all'altro con responsabilità e autonomia assimilabile al ricettista di tintoria;
stampa:
- capi macchina a stampa che operano indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà d'iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali:
a) riparazione di quadri, cilindri e ritocco a pennelli;
b) preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione;
c) ripristino delle racle:
- coloristi di stampa che determinano la ricetta, correggono ed approvano i colori con responsabilità di risultati e verificano sulle macchine i colori a campione;
fotoincisione - incisione:
- incisori di cilindri in rame;
- responsabile della messa a punto della corrosione dei cilindri di rame;
ausiliari:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni impiegati:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni intermedi:
- intermedio di 2a;
- aiuto capo squadra meccanico area di manutenzione.
c) Esemplificazioni operai: tintoria e purga:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- capi macchina per la tintura in continuo;
- tintori a tazza che svolgono in maniera autonoma e con piena responsabilità l'intero ciclo di tintura;
stampa:
- stampatore a tavolo con capacità di addestramento di altri lavoratori che svolge, con piena autonomia e responsabilità dei risultati, su tutti i tipi di disegno, di colore e di tessuto, compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze della lavorazione ed esegue il controllo della rispondenza del quadro rispetto al disegno originale in funzione della realizzabilità degli effetti sul tessuto;
- titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più colori;
fotoincisione - incisione:
- incisori di qualsiasi disegno su molette, su placche di metallo;
- molettatori su cilindri di rame o di acciaio;
- rilevatori da qualunque moletta;
- pantografisti;
- lucidisti o rapportisti;
ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- fuochisti patentati;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti);
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni impiegati:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile anche con l'ausilio di macchine contabili elettroniche;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni operai:
tintoria e purga:
- addetto alla cucina colori;
- operai che tingono a campione anche su di una sola barca, passando indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'una all'altra tonalità di colore;
- conduttori di bruciapelo;
- conduttori di macchine a goffrare il greggio;
- conduttori di macchine continue di purga in largo;
- capi barca o capi tino preposti alle lavorazioni e tempi di purga, carica e operazioni affini;
- preposti alle macchine di fosfataggio (carica);
- preposti al candeggio al cloro e all'acqua ossigenata;
- tintori responsabili della tintura a ricetta su barche, jiggers, stelle;
- conduttori di apparecchi automatici di tintura;
- conduttori di apparecchi a pressione per la tintura di filati e tessuti;
- conduttori di macchine per mercerizzare;
- conduttori di macchine a cavigliare, lucidare e brillantare filati;
- conduttori e responsabili di macchine per ossidazione del nero di anilina e nero fisso;
- ricevitori, verificatosi, numeratori di greggio (filati e stoffe);
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
stampa:
- caporali di stampa a macchina;
- stampatori al quadro, responsabili del tavolo (sono gli operai che compiono le varie operazioni di stampa quali rapportatura, impressione e rientranti);
- stampatori alla stampa a quadro;
- stampatori a carrello manuale o meccanizzato con responsabilità del tavolo;
- preposti al vaporissaggio in tino e autoclavi, responsabili del caricamento sulle aste o stelle per vaporissaggio, conduttori di vaporissaggio continuo;
- preposti allo scioglimento, cottura, miscela e taglio, peso e misura di colori e spessimenti;
- campionatori e provinatori di quadri e di colori;
- preposti alla mandrinatura dei cilindri di stampa;
- conduttori di camere ad aria calda;
- conduttori di macchine di lavaggio di pezze stampate in largo o in corda; garanze, con preparazione di bagni;
- archivisti di cilindri, quadri, responsabili controllo incisioni, ritoccatori di cilindri e finitori di incisioni incomplete, ritoccatori a pennello per correzione di quadri e cilindri;
- addetti al ritocco di pezze stampate;
- coadiutori del capo macchina di stampa;
fotoincisione - incisione:
- fotoincisori;
- ritoccatori di cilindri di fotomeccanica e finitori di incisioni incomplete;
- responsabili all'impressione, albuminazione, divisione a rapporto e spoglio dei cilindri;
- responsabili alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi comprese le operazioni di bitumatura e fusione;
- responsabili all'impressione, spoglio, provinatura e correzione di quadri;
- preposti ai bagni galvanici di ramatura e cromatura;
- responsabili della verniciatura e del ritocco dei quadri fotoincisi;
- preposti al montaggio dei quadri;
- impressionisti;
- ritoccatori a pennello per quadri e per cilindri;
- campionatori e provinatori di colori e quadri;
- aiuto fotografi;
finitura:
- preposti alla specola delle pezze prima dell'apparecchio;
- preposti alle alzatrici (rameuses) o a macchine di asciugamento;
- conduttori di foulards di appretto, calandre a feltro, calandre a bacinella, mangani, bates, presse continue a carta calda, calandre a silk, macchine a decatire, macchine stampatrici, rasatrici, garzatrici, felpatrici;
- tracciatori per marezzatura;
- preposti all'appretto al regolo;
- conduttori delle macchine spalmatrici;
- conduttori di presse a cartone, di macchine rompiappretto;
- conduttori di macchine a goffrare;
- conduttori di smerigliatrici;
- conduttori di cimatrici (esclusi i cimatori di sole cimosse);
- preposti alle cucine di appretto che preparano i vari bagni di finissaggio secondo ricette prestabilire;
- cardatori in genere e spazzolatosi a macchina e a mano di velluti;
- preposti alle macchine per impressione a secco, a spazzola, alle taglierine, autoclavi di finissaggio o stufe polimerizzatrici di resine per velluti;
- visitatori di pezze per rilevazione difetti di lavorazione;
- conduttori di macchine doppiatrici;
- conduttori di macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto;
- collaudatori della stabilità dimensionale del tessuto al lavaggio (bollitura prima e dopo la sanforizzazione);
- conduttori di essiccatoi rapidi sotto pressione per filati in rocche, tops, subbi;
- responsabili della preparazione dei colli secondo le disposizioni dell'ufficio spedizioni;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine; - infermieri professionali.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni impiegati:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto alla semplice perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
b) Esemplificazioni operai:
tintoria e purga:
- cilindratori di greggio;
- coadiutori al bruciapelo;
- verificatori e riconoscitori di greggio;
- coadiutori alla purga, sbianca, carica, mercerizzazione, incollaggio e operazioni affini a mano e a macchina (in largo e in corda);
- conduttori di singole macchine centrifughe, macchine assorbitrici e macchine di asciugamento ad aria e a tamburo;
- conduttori di singole barche, vasche, jiggers o stelle di tintura, senza responsabilità del campione e del colore;
- coadiutori alle macchine di ossidazione del nero di anilina e del nero fisso;
- addetti alle faldatrici e arrotolatrici di tessuti greggi;
- addetti al finissaggio di filati tinti e incollati (stiratura, manellatura);
- archivisti di campioni;
- addetti alla preparazione di filati e tessuti greggi (cucitura, orlatura, misurazione, aspatura, puntatura di pezze e mannelle, allargatura di pezze umide in corda);
- addetti in genere all'asciugamento;
- personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore a lavoro fisso;
stampa:
- archivisti di campioni referenze e disegni;
- operai coadiutori alle macchine da asciugare e con incarico di passa-pezze per macchie, buchi e strappi;
- specolatori dopo asciugamento;
- cucitori di panni di macchine da stampa;
- coadiutori alle macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro;
- coadiutori degli stampatori a quadro e a tampone;
- coadiutori alla mandrinatura dei cilindri;
- coadiutori alle macchine da lavaggio di pezze stampate;
- coadiutori clapot per lavaggio di sottopezze tela;
- coadiutori di asciugatoi a tamburo per sottopezze e teli;
- addetti in genere allo stendaggio pezze per asciugamento;
- coadiutori di autoclavi e tini di vaporissaggio;
- coadiutori alle operazioni di scioglimento, cottura, miscela e taglio, peso e misura della cucina a colori (esclusi lava-mastelli e trasportatori);
- coadiutori degli archivisti di cilindri, quadri;
- attaccapezze a spillo, a gomma e a colla;
- cucitori, stenditori, sgommatori di tavoli;
- addetti al caricamento e scaricamento di tessuti greggi e finiti (con responsabilità);
- addetti alla preparazione del campionario commerciale (taglio e confezione campioni);
- personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore, a lavoro fisso;
fotoincisione - incisione:
- coadiutori nella preparazione di cilindri e quadri;
- coadiutori nelle operazioni annesse alla corrosione chimica dei cilindri fotoincisi;
- archivisti di disegni a lucido;
- smontatori di quadri vecchi da stampa;
- tornitori, molitori, verniciatori e pulitori di cilindri;
- tracciatori al pantografo;
- cucitori per buratti e canape per quadri;
- personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore a lavoro fisso;
finitura:
- conduttori di macchine arrotolatrici, misuratrici, stampigliatori, quintatrici, imbarchettatrici;
- orlatori e rammendatori, frangiatori a mano e a macchina;
- addetti alla preparazione delle etichette dei greggi e dei fogli di lavorazione;
- addetti alla rotolatura su subbio;
- addetti allo spruzzo umidificatore all'acqua;
- addetti all'introduzione ed uscita delle alzatrici, calandre a feltro, calandre pluricilindriche;
- addetti alle macchine spalmatrici;
- operai addetti alla preparazione di colli e pacchi;
- operai che coadiuvano gli specializzati nelle lavorazioni e trattamenti sulle macchine o manipolazione dei velluti;
- addetti alle macchine di stabilizzazione dimensionale del tessuto;
- personale conduttore di carrelli elevatori o trasportatori a motore a lavoro fisso;
ausiliari:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione o modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia:
- autisti non addetti al trasporto merci;
- portinai, guardiani;
- uscieri.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Nota a verbale
Per quanto riguarda il periodo di permanenza degli operai di la assunzione vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore di ciascun settore.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive, che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente una esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni impiegati:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDR;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni intermedi
- assistente (1) ;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni operai
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sottopressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi (stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina).
_______________
(1) Ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essi riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di pari livello.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre una esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni impiegati:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni intermedi:
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni operai:
personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione:
- aiuto capotelaio e aiuto assistente;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti);
- autisti conduttori di autotreni e/o articolati;
- fuochisti patentati;
- tessitura a mano.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni impiegati:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche e/o sviluppo contabile paghe;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazione;
- cronometrista non analista.
b) Esemplificazioni operai:
- autisti addetti al trasporto merci;
- autisti non addetti al trasporto merci (discontinui);
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- personale addetto alla conduzione di ordito con sviluppo dei calcoli di portata;
- addetti alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo;
- personale addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento;
- tessitura di velluti operati o a bacchetta;
- tessitura di tessuti tecnici speciali;
- esecuzione messincarta;
- cimatura;
- imbozzimatura;
- ripassatura pettini;
- stima difetti pezze;
- tessitura (1) .
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forma di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni impiegati:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto operazioni semplici di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
b) Esemplificazioni operai:
- infermieri;
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifiche su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- tirapezze;
- addetti al ricevimento ed alla destinazione pezze finite;
- battitura disegni jacquard e ricopiatura disegni;
- montatura di disegni nella macchina;
- aiuto imbozzimatura;
- lettura disegni a lisage e a matrice;
- provinatura e controllo titoli;
- conduttori carrelli;
- battitura disegni per ratières con mansioni esclusive;
- pulitura pettini;
- pulizia e lubrificazione macchinario in genere;
- imballaggio;
- misurazione e avvolgitura, a mano e a macchina, di pezze che scendono dal telaio, anche con marcatura difetti;
- discontinui (guardiani - addetti alle portinerie - uscieri);
- orditura;
- rimettaggio;
- confezionatura e riparazione montature;
- preparazione e ripassatura remisse di cotone;
- intorcitura;
- tessitura (1) ;
- annodatura a mano e a macchina.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono, inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
_______________
(1) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
Esemplificazioni:
- campionatura (1) ;
- introduzione catene macchine incollaggio (1) ;
- eguagliatura di montature con mansioni esclusive (1) ;
- incannatura (1) ;
- spolatura (1) ;
- preparazione renusse metalliche (1) ;
- porgitura (1) ;
- resubbiatura nello stabilimento (1) ;
- posa delle lamelle (1) ;
- marcatura pezze (1) ;
- caricacantre (1) ;
- legatura e incarto pezze;
- personale di manovalanza e/o pulizia;
- personale addetto alla movimentazione prodotti e materiali diversi senza la guida di mezzi motorizzati.
Chiarimento a verbale
Le declaratorie per singoli livelli sopra riportate costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni.
PRECISAZIONI SU ALCUNE PRESTAZIONI LAVORATIVE E MANSIONI
Tessitura tessuti tecnici speciali:
riguarda la tessitura a mano e a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva svolta in modo continuativo.
Esecuzione messincarta:
riguarda il personale che, non essendo disegnatore, esegue la punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori, del disegno già predisposto da disegnatori.
_______________
(1) I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate con (1) passano nel livello superiore (2º) dopo 9 mesi di permanenza nel livello 1º.
Cimatura:
riguarda il personale addetto alla condotta della macchina cimatrice con effettiva responsabilità per il funzionamento della macchina stessa e all'affilatura dei cilindri.
Conduttori carrelli:
riguarda il personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore - lavoro fisso - addetto a mezzi per l'uso dei quali è richiesta, o non richiesta, la patente prevista dal Codice della strada.
Fuochisti:
conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione (I, oppure II) grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di vapore il tempo impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie entra a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro.
Ausiliari specializzati:
sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio.
A titolo esemplificativo: pettinista (fabbricatore pettini), attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, compositore tipografo.
Ausiliari qualificati:
sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.
Aiutanti degli ausiliari:
sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.
Aiuto capitelai e aiuto assistente:
per aiuto capitelai e aiuto assistenti, s'intendono i lavoratori che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di carattere superiore a quelle del tirapezze.
Tirapezze:
per "tirapezze" s'intendono i lavoratori normalmente addetti al caricamento dei telai, ad esempio, alla lavorazione di scarico del subbio vuoto, carico del subbio, attacco dei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Indennità di mansione.
Ai lavoratori addetti alla mansione di seguito indicata ed appartenenti al livello pure indicato verrà corrisposta a partire dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma transitoria sulla mensilizzazione.
2º livello
- tessitura.
_______________
(1) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta, a partire dall'1-7-84, un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore, con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI E PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA E DELLA TRATTURA DELLA SETA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori si riportano di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici e per gli addetti all'industria della filatura dei cascami di seta e della trattura della seta in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDR.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- programmatori EDP;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde, compresa la sostituzione delle guarnizioni;
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per settore:
ausiliari:
- autisti;
- addetti a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine: attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori, meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive e prevalenti, falegnami, elettricisti, avvolgitori elettrici, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio);
- infermieri professionali;
industria della filatura dei cascami di seta:
- addetti alla molatura delle carde;
- personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, ecc., con i relativi calcoli e annotazioni;
testurizzi:
- addetto congiuntamente alla preparazione polimeri, filiere, enzimaggio.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetti a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per settore:
Ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili.
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia;
- guardiani - portinai - uscieri;
- infermieri. Industria della filatura dei cascami di seta;
- addetti alla provinatura e titolazione, alla resistenza e stagionatura, al controllo finale dei fiocchi e dei filati, alla scelta dei falsi e alla pesatura;
- scelta cascami;
- pettinatori a mano;
- personale addetto ai rulli o alle macchine di macerazione; alla strassatura;
- personale addetto alla preparazione ingredienti, alla manutenzione macchine, alla pulizia delle carde;
- personale addetto ai bagni, alle centrifughe, alla carbonizzazione, all'imballo del fiocco e del pettinato;
- personale addetto al magazzino greggi, macerati, pettinati;
- personale addetto alla battitura; agli apritoi (crygtons);
- personale addetto all'imballo del roccadino e dei filati;
- cordellisti;
- personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore;
- segnarotture;
- addetti nei reparti al controllo dei fiocchi e dei filati;
- addetti ai lavaggi, agli essiccatoi, allo scarico degli apritoi (crygtons), alle nappatrici, alla imbocchettatura delle fillings, agli spreanders della pettinatura automatica, all'imbozzimatura, ai banchi a fusi;
- attacca fili di filatura. Addetti alle levate di filatura e torcitura, agli incannatoi di binatura, di torcitura; alla gazatura, al raclaggio, alle aspatrici, alle cannettatrici e rocchettiere;
- addetti allo scarico di circolari, alle PAS;
- addetti alle repeigneuses, ai frottatori;
- attaccafili di binatura - mondamano filati;
- addetti agli spreanders di pettinatura a mano - addetti alla battitura e taglio gallette, agli spreanders di filatura, agli stiratoi di preparazione;
- attaccatrame di filatura e torcitura - attaccafili di torcitura -addetti al controllo meccanico;
- addetti all'impacchettatura, all'incassatura e alla forchettatura -addetti alla cernita del macerato;
- addetti agli stiratoi di pettinatura - addetti alle carde;
- addetti alla monda del fiocco di pettinatura;
- personale addetto alla cucitura di bisacce, con o senza pulitura;
- personale addetto al ripopolamento pettini;
- personale addetto al carico delle fillings;
- personale addetto al rifacimento dei plastrons;
- personale addetto al cambio degli anellini;
- personale addetto alla verniciatura dei cilindri;
- personale addetto all'apertura delle mannelle;
industria della trattura della seta:
- scopinatrici alle macchine di trattura automatica;
- altre addette alle macchine di trattura automatica e alla sorveglianza al macero;
- filatrici;
- provinatrici - passatrici - annodatrici fisse - piegatrici -torcitrici - distributrici di bozzoli - aspatrici - addette al filatoio (dipanatrici di matasse, roccatrici) - recottine - sguscine - cernitrici di filanda;
torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici:
- addetti alla provinatura e controllo filati;
- addetti alle macchine di binatura - addetti alle macchine di torcitura;
- addetti al caricamento degli aspini (cargarine), alla bobinatura, alla piegatura e ripassatura dei filati;
- addetti alle operazioni di stracannatura, di rimenaggio, di aspatura; addetti al bagno dei filati;
- addetti all'incannaggio, alla cappiatura, alla confezione;
- addetti ai carrelli trasportatori o elevatori a motore;
testurizzi:
- addetti all'estrusione;
- addetto alla bobinatura;
- addetto alle cantre;
- addetto alla testurizzazione.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti ai lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
a) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale di manovalanza e addetto ai lavori e ai trasporti a mano.
MANSIONI, SUDDIVISE PER SETTORI, CUI SI APPLICA IL COMMA 2 DELLA DECLARATORIA
Industria della filatura dei cascami di seta:
- personale addetto alla raccolta e cernita dei cascami di pettinatura e filatura.
Industria della trattura della seta:
- strusine - cernitrici bigattine.
Torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici:
- addetti alla cernita e pesatura della strazza e altri sottoprodotti;
- addetti alla cernita e/o pulizia dei tubetti, rocchetti e altri supporti;
- addetti alla preparazione dei cartoni e alla chiusura degli stessi. Addetti alla cernita e/o pulizia delle scatole.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DEI LAVORATORI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLAPRODUZIONE IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO - CAMICERIA BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE ED ABITI DA LAVORO CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO ED OGGETTI CUCITI IN GENERE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti alla produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camiceria - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise ed abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro.
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- analista EDP;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
tutti i settori:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative;
- programmatori EDP;
- cronotecnico analista - analista tempi e metodi;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
confezioni esterne maschili e femminili confezione di abiti casual-sportswear:
- collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, casual, con riscontro dei difetti e individuazione delle origini degli stessi in lavorazione;
b) intermedi:
tutti i settori:
- assistente;
- capo squadra meccanico area di manutenzione
confezioni maschili:
- studio della composizione del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato o mediante utilizzo di apparecchi video computerizzati;
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
- sarto finito che confeziona il capo completo;
confezioni femminili:
- studio della composizione del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato o mediante utilizzo di apparecchi video computerizzati;
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
- confezione completa del capo;
confezioni in pelle e succedanei:
- studio della composizione del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato o mediante utilizzo di apparecchi video computerizzati;
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
- addetti/e allo sviluppo dei modelli;
- addetti/e alla formazione partite colori con autonomia operativa;
impermeabili:
- studio della composizione del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato o mediante utilizzo di apparecchi video computerizzati;
biancheria uomo - biancheria donna:
- studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato o mediante utilizzo di apparecchi video computerizzati;
abiti da lavoro:
- studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato o mediante utilizzo di apparecchi video computerizzati;
c) operai
tutti i settori:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
tutti i settori:
- addetto al controllo fido clienti;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- operatore EDP.
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio;
b) intermedi:
tutti i settori:
- capogruppo istruttore che, lavorando manualmente, è preposto alla guida esecutiva di un gruppo di operai senza responsabilità decisionale del lavoro degli operai stessi. Aiuto capo squadra area di manutenzione;
confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi - confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- addetti/e al taglio su segnato (1) ;
confezioni di abiti casual-sportswear:
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
- addetti/e al taglio su segnato (1) ;
impermeabili:
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
biancheria uomo:
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
biancheria donna:
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
busti e reggiseno:
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
- studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modello già preparato;
cravatte:
- segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello;
- segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie;
- studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo con modello (cartone) già preparato;
c) Operai:
tutti i settori:
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegname, idraulici, attrezzisti);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati;
confezioni in pelle e succedanei:
- sceglitori di pelli;
- addetti/e al taglio e al piazzamento.
_______________
(1) Tali lavoratori acquisiscono il 4º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 3º livello.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
tutti i settori:
- operatore contabile:
- addetto alla fatturazione;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni;
- cronometrista non analista;
b) operai:
tutti i settori:
- addetti/e in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianto o macchine;
- autisti;
- infermieri professionali;
- lavori discontinui: autisti non addetti al trasporto merci;
confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi - confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche - piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (nel settore taglio):
- visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto;
- stenditura tessuti;
- addetti/e al taglio su segnato (1) ;
- addetti/e alla tranciatura del davanti e/o del collo;
- rifilatura al taglio;
- addetti alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione;
- addetti/e alla riparazione a mano che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo;
- addetti/e alla confezione completa del capo-spalla con operazioni effettuate prevalentemente a mano;
- macchiniste confezionatrici del capo completo;
- confezione completa dei pantaloni;
- addetti/e alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura;
- addetti/e all'imbastitura e alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata;
- addetti/e al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura;
- addetti/e alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri o a righe;
- addetti/e all'attaccatura e alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e cucito con macchina normale o addetti/e a procedimento analogo per le tasche;
- addetti/e all'impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d'ago senza imbastitura di riferimento;
- addetti/e alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento;
- addetti/e all'imbastitura delle paramonture;
- addetti/e ad operazioni di stiro intermedio con presse;
- addetti/e alla stiratura finale;
- addetti/e al ripasso completo del capo finito con ferro da stiro;
- addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico;
- collaudo intermedio di giacche, cappotti, mantelli, su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti;
- collaudo finale o intermedio di pantaloni o gonne su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti;
- mansione speciale: utilitari o volanti (18,75% di maggiorazione sulla paga ad economia o a cottimo effettivamente guadagnata dall'utilitario nel gruppo di appartenenza);
_______________
(1) Tali laboratori acquisiscono il 4º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 3º livello.
confezioni di abiti casual-sportswear:
- piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (nel settore taglio);
- stenditura tessuto;
- addetti/e al taglio su segnato (1) ;
- tranciatura al taglio;
- rifilatura al taglio;
- addetti/e alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione;
- macchiniste confezionatrici del capo completo;
- addetti/e all'applicazione del fondo, polsi e collo in maglia nei giubbotti e giacche a vento;
- addetti/e ad operazioni di stiro intermedio con presse;
- addetti/e alla stiratura finale;
- addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico;
- collaudo intermedio o finale su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti;
_______________
(1) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrato al livello superiore (4º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 3º livello.
confezioni in pelle e succedanei:
- piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati, (nel settore taglio);
- tranciatura al taglio;
- rifilatura al taglio;
- addetti/e alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione;
- macchiniste riparatrici che operano la sostituzione di qualsiasi parte del capo;
- addetti/e all'attaccatura delle maniche chiuse senza imbastitura;
- addetti/e al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura;
- collaudo intermedio o finale su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti;
confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa):
- segnatura su tessuto con modello o sagome già predisposte, con possibilità di spostamento del modello;
- addetti/e al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore;
- addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico;
confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc.:
- segnatura su tessuto con sagome già preparate (cartoni) con possibilità di semplice spostamento del modello;
- addetti/e al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore;
- addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico;
- macchiniste confezionatrici del capo completo;
confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazioni di ricambi a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.:
- segnatura su tessuto od altro con sagome già preparate (cartoni) con possibilità di semplice spostamento del modello;
- addetti/e al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore;
confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini:
- segnatura e taglio su tessuti apportando eventuali modifiche e adattamenti;
- addetti/e al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore;
- addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico;
confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- segnatura e taglio su tessuti apportando eventuali modifiche e adattamenti;
- addetti/e al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore;
- addetti/e a macchine di taglio a controllo elettronico.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
tutti i settori:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto alla semplice mansione di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati;
b) operai:
tutti i settori:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- fattorini;
confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi - confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine - confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- personale che compie lavori od operazioni in produzione non compreso nel 3º livello: per la mansione speciale degli utilitari o volanti è previsto un 18,75% di maggiorazione sulla paga ad economia o a cottimo effettivamente guadagnata dall'utilitario nel gruppo di mansioni di appartenenza;
confezioni di abiti casual-sportswear, confezioni in pelle e succedanei:
- personale che compie lavori od operazioni in produzione non compresi nel 3º livello:
confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa):
- segnatura su tessuto con modello e sagome già predisposte;
- addetti/e ad operazioni semplici di taglio;
- taglio su segnato;
- addetti/e alla cucitura;
- stiratura e piegatura del capo;
- imballaggio e spedizioni;
confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, ecc.:
- addetti/e ad operazioni semplici di taglio;
- tranciatura colli, polsi e varie;
- confezione;
- stiratura e piegatura del capo;
- imballaggio e spedizioni;
confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina, per abiti, biancheria, ecc.:
- segnatura su tessuto con modello o sagome già preparate (cartoni);
- addetti/e ad operazioni semplici di taglio;
- confezione del capo completo;
- ricamo;
- stiratura e piegatura del capo;
- imballaggio e spedizioni;
confezione in serie di busti, reggicalze, reggiseno, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini -addetti/e al controllo metrico dei tessuti;
- addetti/e alla faldatura;
- addetti/e ad operazioni semplici di taglio;
- addetti/e alla divisione ed alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione;
- addetti/e alla preparazione degli accessori per la confezione -confezione;
- stiratura e piegatura del capo;
- imballaggio e spedizioni;
confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- addetti/e al controllo metrico dei tessuti;
- addetti/e ad operazioni semplici di taglio;
- cucitura;
- confezione;
- stiratura;
- imbustatura;
- imballaggio e spedizioni;
confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli ed affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere - operazioni di taglio o tranciatura:
- imballaggio e spedizioni.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 6 mesi, i lavoratori di la assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Indennità di mansione
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti al livello pure indicato viene corrisposta a partire dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma transitoria sulla mensilizzazione (vedi allegato).
3º livello
- addetti al taglio su segnato del capo-spalla e del casual-sportwear del comparto confezioni in serie.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º LUGLIO 1984 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti alle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello con qualifica di Quadro (8º livello dall'1-1-94):
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei Programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti e fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti come anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto, sale di produzione e servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione, paghe e contributi con compiti di
relazioni con uffici esterni;
- programmatore EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o che incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico-normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
operai ausiliari:
- saldatore specialista in saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine;
maglifici:
- collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, con riscontro di difetti e individuazione delle origini degli stessi in lavorazione.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e lo lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione;
maglifici:
- segnatura su tessuto a maglia con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione e l'appiombo del modello, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia;
- segnatura su tessuto a maglia o carta con modifiche prestabilire che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia;
- addetti alla campionatura, che sulla base del disegno o del tracciato eseguono per intero e autonomamente il prototipo sulla macchina rettilinea e della tessitura (settore maglieria);
- addetti alla campionatura, che tagliano il prototipo ed eseguono tutte le operazioni della confezione apportando le eventuali correzioni o modifiche (settore maglieria).
c) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
esemplificazioni comuni:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- addetti alle operazioni di distribuzione, consegna e accettazione del lavoro esterno, con verifica dei, controlli qualitativi secondo gli standard predefiniti;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
operai ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali.
Addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci;
maglifici:
- addetti alle operazioni congiunte di taglio e confezione del capo completo;
- addetti alle macchine rettilinee a mano e a motore di qualsiasi finezza che dopo adeguato tirocinio eseguono in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie;
- addetti alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici o automatici;
- addetti alle operazioni di taglio su segnato per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia;
- addetti alla confezione del capo completo per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia o misto pelle maglia;
- addetti in modo prevalente alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- addetti al ricamo a mano;
- addetti al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore o su teli da rettilinee o circolari con programmazione;
- addetti alle macchine circolari o rettilinee (1) ;
calzifici:
- conduttori di macchine circolari che eseguono le operazioni relative senza intervento in caso di guasti meccanici e che oltre alle normali operazioni eseguono almeno una delle seguenti: sostituzione platine, sostituzione jaks, sostituzione uncino bordo, cambio aghi, eliminazione barrature verticali;
- addetti alle rettilinee a mano finezza 16 ed oltre;
- addetti al rimaglio tradizionale a mano;
- conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (1) ;
- addetti alle macchine circolari che compiono le normali operazioni: azzeratura macchina, cambio spole, infilatura macchina, controllo, sfilatura, rovesciamento, ecc. (1) ;
maglifici e calzifici:
- coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra);
- telaristi cotton.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
-- addetti a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
_______________
(1) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio suddivise per ciclo:
operai ausiliari:
- ausiliari qualificati, che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili (traslatoristi, tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici di officina, conduttori di carrelli elevatori a motore o elettrici, meccanici di reparto, tubisti, meccanici in genere, fabbri, falegnami, elettricisti, verniciatori, muratori, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, quadristi non elettricisti);
addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia:
- guardiani, portinai, uscieri;
- infermieri;
maglifici:
- tessitori - addetti alle macchine circolari o rettilinee (1) ;
rammendatori;
per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs per signora, fatti con tessuto a maglia e a camicie da uomo con paramonture fatte con tessuto jersey:
- confezionatori del capo completo (camicie da uomo): addetti alla confezione di parti staccate di valore equivalente all'espletamento congiunto di almeno 3 delle seguenti operazioni: preparazione ed attaccatura colli - ribattitura dei colli - preparazione ed attaccatura di tasche e taschini tagliati e:
- profilati - confezione degli orli - preparazione ed attaccatura dei polsi;
- dipanatori, stracannatori, torcitori, roccatori, ribobinatori o spolatori;
- orditori e infilatori;
- montapettini telai;
- ricamatori;
- faldatori a mano e a macchina del tessuto;
- segnatori;
- tagliatori;
- confezionisti e rifinitori a mano o a macchina;
- addetti alle macchine rimagliatrici;
- addetti alla ripassatura e controllo del lavoro finito o nelle fasi intermedie;
- addetti alla stiratura a mano e alla pressatura e stiratura con macchine di ogni tipo;
- addetti alla raccolta e alla distribuzione del lavoro;
calzifici:
- addetti alle cuciture in genere, comprese quelle su macchine a piatto;
- addetti all'orlatura e alla finta cucitura;
- stiratori;
- addetti alla raccolta e alla distribuzione del lavoro;
- addetti al carico e scarico forme di fissaggio;
_______________
(1) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposto dall'1-7-84 l'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
- rammendatori;
- addetti alla scelta in greggio o in tinto;
- addetti all'incannaggio e stracannaggio; addetti alle circolari per elastici;
- addetti al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione;
- pressatori a mano;
- conduttori di macchine tubolari a 1 o più cilindri ausiliari degli incannatoi;
- conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (1) ;
- addetti al prefissaggio;
- addetti alle macchine automatiche di piegatura e/o imbustatura e/o scatolatura del prodotto finito;
- addetti alle macchine di testurizzazione e falsa torsione;
- addetti alle macchine di torcitura e roccatura;
- addetti alle macchine circolari che compiono le normali operazioni: azzeratura macchina, cambio spole, infilatura macchina, controllo, sfilatura, rovesciamento, ecc. (1) ;
- addetti al controllo Down Stream o statistico di qualità;
- addetti alle macchine tipo Detexomat;
- addetti alle macchine tingi-fissa;
- addetti ai telai rettilinei da elastici e jacquard;
- addetti alle talloniere automatiche;
- addetti alle macchine rettilinee;
- montapettini;
tintoria (maglifici - calzifici):
- addetti alle barche o armadi di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe, aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale di manovalanza e addetto ai lavori di pulizia.
MANSIONI SUDDIVISE PER SETTORI, CUI SI APPLICA IL COMMA 2 DELLA DECLARATORIA:
maglifici:
- addetti al recupero filato a mano e a macchina;
- addetti all'attaccatura a mano dei bottoni;
- rifinitori (tagliafili, piccoli punti, applicazione etichette, infilatura a mano di nastrini ed elastici);
- addetti a lavori diversi di magazzino esclusa la scelta e il controllo;
- piegatori, imbustatori, imballatori;
calzifici:
- addetti al recupero filato a mano e a macchina;
- puntatori, scatolatori, etichettatori, stampatori, imbustatori, piegatori;
- appaiatori di calze già scelte o ripartite per un colore, taglia e qualità;
- addetti ai lavori normali diversi di magazzino, esclusa la scelta e il controllo;
- pressatori a macchina, imballatori;
_______________
(1) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 l'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
tintoria (maglifici - calzifici):
- aiutanti degli addetti alle barche o armadi di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe, aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari;
ausiliari (maglifici - calzifici):
- aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly a livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Indennità di mansione
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti ai livelli pure indicati verrà corrisposta a partire dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma transitoria sulla mensilizzazione (vedi allegato).
2º livello
- addetti alle macchine circolari o rettilinee (maglieria);
- conduttori di macchine circolari (calzetteria).
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º LUGLIO 1984 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE TESSILI VARIE (NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE, PASSAMANI, TRECCE E STRINGHE, TULLI, PIZZI, VELI ANDALUSA, TENDE, RICAMI A MACCHINA, PIZZI USO TOMBOLO), ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA, SCARDASSI, AMIANTERI (COMPRESO GRUPPO FRENI), TAPPETI, INTERFODERE
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI PASSAMANI
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei passamani in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore.
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetti all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- tessitori a mano;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- preparazione cucinatura appretti e bozzime;
- tintoria e preparazione colori;
- lettura disegni;
- distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione;
- tessitura telai a calcolo e ricami a macchina;
- tessitura telai meccanici (*);
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) esemplificazioni relative al personale operaio:
- produzione cordoni a mano - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- imballo - tintoria senza preparazione di colori;
- tessitura telai meccanici (1) - orditura - incorsatura - preparazione merci in partenza - apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi;
- produzione cordoni a macchina - incannatura - spolatura - piegatura -intorcitura binatura - roccatura - confezione - reparto metallico -annodatura - misuratura aiuto apprettatura tessuti bassi.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
_______________
(*) I suddetti lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
(1) Ai suddetti lavoratori viene corrisposta l'indennità di mansione di £. 10.000 mensili prevista dal successivo punto 3) della parte retributiva e inquadramento alle condizioni ivi precisate.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI SCARDASSI
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria degli scardassi in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni: - capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- montaggio specializzato guarnizioni e registrazione carde;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- regolatori;
- preparazione - addetti alle punte e alle molle;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- refilatura - autoregolatura - molatura - preparazione di 2a categoria fresatura ferri cappelli - molatura cappelli montati - taglio di guarnizioni per cappelli - ripassatura e cucitura a macchina -apprettatura - tempera del dente a sega per sfilacciatrici - addetti alle punte, alla stagnatura del filo, alle trafile - incollatura di cinghie -conduttori di cartelli trasportatori o elevatori a motore;
- taglio di nastri e placche - montaggio guarnizioni cappelli -ripassatura e cucitura a macchina comune - lavorazione del cuoio -imballaggio - addetti alle trance;
- ripassatura nastri e doghe - fresatura di pettini di ottone -foratura doghe blindate;
ausiliari:
- falegnami qualificati addetti al reparto fabbricazione doghe.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
- addetti alle macchinette e alle altre lavorazioni in genere;
- operai comuni con funzioni di aiuto ai qualificati.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI TAPPETI
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei tappeti in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde, compresa la sostituzione delle guarnizioni;
- regolazione e registrazione di più macchine con autonoma e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
tappeti jacquard:
- pesatura di coloranti - preparazione e cucinatura di bozzime e similari - molatura carde e tondeggiatrici - registrazione macchine jacquard - conduzione macchine di stampa - riparazione pettini - tessitura su tela jacquard a doppia pezza e a bacchetta - addetti al secting;
- addetti al controllo qualità produzione;
- operatore macchina taglio moquettes;
- foratura e lettura disegni jacquard;
- tessitura su telai comuni uniti (*);
tappeti Tuft, velluti incollati:
- operatori alla macchina tufting oltre 50 aghi - operatori schiumatrice e gommatrice - operatori cimatura e rasatura;
- 1º operatore macchina finissaggio (Artos);
- operatori incollatrice per velluti in doppia pezza;
- addetti al controllo qualità produzione;
- conduzione macchine di stampa;
- operatori macchina taglio moquettes;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
_______________
(*) I suddetti lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
tappeti jacquard:
- stampa a macchina o a mano - imballo tappeti - assortitura tappeti -imbozzinatura e apprettatura - distribuzione filati al magazzino - addetti agli apparecchi di tintoria - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore - tessitura su telai comuni (uniti) (1) - cimatura -rasatura - rammendo;
- taglio tappeti e moquettes;
- addetti allo svolgimento, avvolgimento e imballo su macchina taglio moquettes;
- addetti al magazzino (pesatura, annotazione, smistamento e prelievo);
- aiuto alle macchine di tintoria e lavaggio - addetti alle mischie e battitoi - addetti alla sfilacciatura - aiuto imbozzimatura e aiuto apprettatura - carica subbi - addetti alle macchine di finissaggio non contemplate nei livelli precedenti - addetti al grattafloscio a mano o a macchina - oliatura - preparazione fiocco per essiccatoi;
- rifilatura tappeti oltre m. 2 - cardatura;
- campionaristi tagliatori con responsabilità di lavoro;
- fattorini per servizio fuori stabilimento;
- orditura - passa licci - passa pettine - piegatura - addetti alle macchine per bordi e frange (cucitura e orlatura) - lavorazione tappeti a macchina - attacca fili al settore;
- porgifili a telaio (cambiarocche);
- ispezione tappeti;
- preparazione filati per essiccatoi - rifilatura tappeti fino a m. 2 compresi - annodatura frange a mano - incannaggio - stracannaggio -attacca fili rings accoppiatura - ritorcitura - aspatura - roccatura - spolatura - dipanatura molatura lamette;
- preparazione pettinato - confezione e imballo filati;
tappeti tuft, velluti incollati:
- addetti alla doppiatura - taglio tappeti e moquettes - addetti al magazzino (pesatura, annotazione, smistamento e prelievo) - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore - rammendo;
- addetti spalmatura e controllo ingresso pezza (su macchina Artos);
- addetti al controllo altezza finita e scarico pezze (su macchina Artos);
- addetti allo svolgimento, avvolgimento e imballo su macchina taglio moquettes. Distribuzione filati al magazzino;
- aiutanti operatori macchina tufting oltre 50 aghi;
- spalmatura lattice - addetti all'avvolgimento e allo svolgimento -imballo. Aiutanti operatori incollatrici per velluti in doppia pezza;
- addetti alle prove di laboratorio;
- addetti alla macchina tufting fino a 50 aghi - ispezione tappeti -addetti alla macchina nastratrice, bordatrice e frangiatrice;
- campionaristi con responsabilità di lavoro;
- aiuto taglio tappeti;
- carico - cantra - ponifilo - roccatura.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
tappeti jacquard:
- aiutanti alle lavorazioni contemplate nelle categorie precedenti -addetti alle levate - cernita cascame e materiale della tessitura -cernita tappeti - cucitura cartoni - cucitura a mano e incollatura etichette;
- aiuto campionarista;
- finitura campioni;
- confezione campioni;
- porgifilo a orditoio (1);
tappeti tuft, velluti incollati:
- aiuto al magazzino - aiuto campionarista - finitura campioni -imbustatura - etichettatura - confezione campioni.
_______________
(1) I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate (1) passeranno nel livello superiore dopo 18 mesi di permanenza nel 1º livello.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni dei dipendenti addetti all'industria dei nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetti all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- tintoria e preparazione colori;
- preparazione e cucinatura appretti e bozzime;
- apprettatori responsabili della macchina di apprettatura per tessuti alti;
- lettura disegni;
- tessitura tessuti elastici e contemporanea lettura disegni;
- produzione maglieria elastica su macchine rettilinee a mano;
- provinatura, distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione;
- tessitura nastri cappelli da uomo;
- tessitura nastri e tessuti elastici (*) ;
- produzione maglieria elastica con macchine a motore;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- conduttori di cartelli trasportatori o elevatori a motore;
- tessitura nastri cappello da uomo (*);
- imballo - tintoria senza preparazione di colori - aiutanti alla macchina di apprettatura per tessuti alti;
- tessitura nastri e tessuti elastici - produzione maglieria elastica su macchine a motore (*) - orditura - incorsatura - taglio - rammendo -rimagliatura - apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi;
- incannaggio - spolatura - piegatura - intorcitura - ginatura -aspatura - roccatura aiuto apprettatura tessuti bassi - copertura gomma -cucinatura a mano o a macchina - confezione - doppiatura - arrotolatura -orlatura - remondinatura - finitura infilatura - annodatura - trecciatura.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1ª assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
_______________
(*) Ai suddetti lavoratori viene corrisposta, dall'1-7-84, un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
(*) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE TRECCE E STRINGHE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria delle trecce e stringhe in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico-fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino; ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- preparazione e cucinatura appretti e bozzime;
- distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- messa in macchina per stringhe e trecce - imballo;
- cernita e preparazione merci in partenza - lavorazione ciniglia -apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi;
- incannatura - spolatura - piegatura - intorcitura - binatura -roccatura confezione - puntalaggio - misuratura - lucidatura -preparazione e dipanatura filato lucido - addetti alle macchine da treccia e da crochet - aiuto apprettatura tessuti bassi.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI TULLI, PIZZI, VELI ANDALUSA, TENDE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei tulli, pizzi, veli andalusa, tende, in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo reparto/sala di produzione o servizio equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili o complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- tessitori tulli a bobina e pizzi valenciennes;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- lettura disegni, tende e Johnson - apprettatori responsabili della macchina di appretto per tessuti alti;
- addetti alla foratura e ricopiatura di qualsiasi tipo di disegno;
- tessitura tulli, tende, leavers e Johnson (*);
- tessitura telai raschel (*);
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
_______________
(*) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
(*) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta, dall'1-7-84, un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti, sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- tessitura tulli, tende leavers e Johnson - orditura a catena -conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- tessitura telai raschel (*) - lettura e verifica disegni leavers -apprettatura con responsabilità di lavoro - ripassatura pezze - pressatura e aggiustatura bobine pesatura - imballo - aiutanti alla macchina di apprettatura per tessuti alti;
- fornitura di combs - aggiustatura cariages - foratura e ricopiatura disegni;
- carica bobine a macchina - rammendo - finissaggio - stendaggio.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
- carica bobine al tavolo - orditura subbini leavers - addetti macchine Comely - magazzino - incannaggio - lavanderia - tintoria - stracannatura -campionatura.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI RICAMI A MACCHINA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei ricami a macchina in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDR;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- battitori con adeguata esperienza che eseguono la punchatura su qualsiasi disegno;
- creatori disegni;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDR;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento.
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario, s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- Fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- battitura disegni e montaggio a macchina;
- ricamatrice che esegue interventi di sostituzione e immissione del tessuto e di modifiche del ricamo;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- ricamo - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- infilatura macchine automatiche - imballaggio;
- aggiustatura e rammendo a macchina - taglio e confezione a macchina di indumenti - carica pezze.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di la assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
- infilatura macchine a pantografo - allestimento e finissaggio -incannaggio - bobinatura - giunta pezze e stacca pezze - addetti alle navette.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI PIZZI USO TOMBOLO
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei pizzi uso tombolo in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni.
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limita assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative a personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- montaggio macchine;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- messa in macchina - imballaggio;
- mansioni già qualificate di 1a categoria;
addetti alle macchine - misuratura a mano e a macchina.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
- binatura - allestimento - stiratura - piegatura - finissaggio.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria degli accessori per filatura e tessitura in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro).
Appartengono a questo livello
- I lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali;
- al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnata, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDR;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- montatore specialista di più macchine;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- montatori e regolatori di una o più macchine per la fabbricazione di tubetti e tubi di carta - regolatore di una o più macchine per la fabbricazione di spole, rocchetti, tubi banco, animelle, navette;
- regolatori di macchine per il finissaggio dei tubetti - collaudo navette finite - collaudo e ripassatura navette finite - selezione blocchi per navette - uguagliatura pettini - lettura e montaggio corpi -modellatura e tornitura a mano - montaggio chiocciole;
- addetti alla conduzione di impianti Maxei;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- aiuto regolatori - conduzione essiccatoi e caldaie a bassa pressione - conduzione forni di essiccazione carta - preparazione resine e conduzione impianto bachelizzazione - raschiatura carta - taglio rotoli di carta - addetti ai forni di ossidazione ed essiccazione;
- lavoro ai forni per la tempera e stagnatura fili metallici -saldatura autogena ed elettrica ad arco - laminatura - trafilatura -molatura - appretto - segnatura alesatura - torchiatura a macchina -pressatura - piallatura - lavoro su macchine a fare maglie di acciaio e di cotone - limatura - fresatura - pressofusione fabbricazione pettini a macchine - scavatura navette - conduzione forni di tempera e rinvenimento accessori - nichelatura e cromatura - trapanatura - applicazione pinze, fusi e punte per navette - smerigliatura - verniciatura - tranciatura sbavatura - fabbricazione a macchine di accessori per navette, spole, ecc. cernita legname - lucidatura navette - sgrossatura;
- conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- addetti alle macchine per la fabbricazione di tubetti, tubi e bastoni
di stendaggio - avvolgimento con macchine automatiche di carta per tubi e bastoni di stendaggio;
- saldatura anellini per licci;
- impregnatura in bagno d'olio - bachelizzazione e laccatura -imballaggio e conteggio - lavoro al banco a mano di tubetti - lavorazione di finitura di tubetti - applicazione di guarnizioni metalliche su tubetti e tubi - preparazione colla foratura articoli di carta;
- lavorazione e finitura accessori per navette - lucidatura - pulitura - incartatura applicazione di guarnizioni metalliche su spole, maglie di acciaio, rocchetti e navette - saldatura e infilatura di maglie di acciaio
- foratura articoli di legno e metallo.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a mansioni semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE INTERFODERE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria delle interfodere in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni.
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- preparazione e cucinatura appretti e bozzime;
- tessitori (*);
_______________
(*) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
_______________
(*) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta, dall'1-7-84, un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94 con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- orditura;
- rimettaggio;
- spolatura;
- misurazione greggi;
- tessitore (*);
- addetti alle rialzatrici;
- operatori reparto spedizioni (misurazione e confezione);
- caricamento telai - ripassapezze - imballo - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- roccatura - incannatura - rimettaggio.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
- portaspole.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELL'AMIANTO (COMPRESO GRUPPO FRENI)
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dell'amianto (compreso gruppo freni) in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello.
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDR;
- capo ufficio import-export cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo, con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- molatura carde - impregnazione;
- addetti alle presse a caldo o indistintamente a caldo e a freddo, pastiglie o ceppi per freni;
- addetti alla calandratura;
- conduttori di macchine attrezzate che eseguono con piena responsabilità il controllo qualità (tornitori, fresatori, rettificatori, molinatori, radialisti);
- addetti alla predeterminazione dei quantitativi di mescole della materia prima;
- tessitura (*);
ausiliari:
- autisti.
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
_______________
(*) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
(*) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta, dall'1-7-84, un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- preparazione mischie - pulitura carde - guida macchine cartiere -disintegrazione olandese con saltuaria guida meccanica - calandratura amiantite e mescolatrici gomma - finizione di rettifiche - pressatura a caldo - impregnazione e cottura con autoclavi - addetti ai forni -sbozzature a macchina di feltri e coppelle imballaggio - conduttori di carrelli trasportatori o elevatori a motore - addetti alle cartiere e semplice disintegrazione olandese cartiere - sfibratura sfilacciatura -sgrossatura e rettifica - aiutanti alle macchine in genere - aiuto lavorazione feltri e coppelle - addetti al magazzino;
- tessitura (*) - filatura - orditura - confezione materassi e indumenti - lavorazione baderne, liste, anelli gommati, quando si esegue l'intero ciclo di lavorazione passapezze - marcatura - etichettatura;
- ritorcitura - attaccafili carderie - carica tavole e materassi di carderia - lavorazione completa dell'amianto (accoppiature con o senza calandrina, rifinitura) - trecciatura - carica tavole - portafili - aiuto filatura - aiuto tessitura - incannaggio - bobinatura - spolatura - pressatura a freddo - foratura senza responsabilità della macchina.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º GENNAIO 1985 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA JUTA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della juta in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello con qualifica di Quadro (8º livello dall'1-1-94):
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria.
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli, assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- personale addetto alla registrazione dei telai;
- personale a capo di una o più macchine di orditura;
- personale addetto alla registrazione di produzione;
- personale addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata;
- personale addetto ai telai (*) ;
- addetti alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
______________
(*) Tali lavoratori acquisiscono il 3º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 2º livello.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- personale addetto alla registrazione di presenze, ecc.;
- personale addetto alla scelta del greggio e alla preparazione dell'emulsione per il bagno - personale addetto alla oliatura delle macchine di preparazione e di filatura - personale addetto alla pesatura di filato - personale con mansioni di vice capi macchina di orditura -personale addetto alla misurazione, calandratura, manganatura e rasatura - personale addetto alla distribuzione di magazzino;
- personale addetto all'apertura delle balle - personale addetto alle ammorbidatrici - personale addetto al lupo e al teaser - personale addetto all'alimentazione delle carde in grosso con rulli - personale addetto alla riparazione dei pettini di preparazione - personale addetto all'impaccatura filati - personale addetto all'oliatura macchine di tessitura - personale addetto alla bagnatura, piegatura, arrotolatura, doppiatura pezze - personale in aiuto al calandro e al mangano - personale addetto taglio sacchi - personale addetto rovesciatura sacchi - personale addetto imballatura e pressatura;
- addetti ai carrelli trasportatori o elevatori a motore;
- personale addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di 1a apertura delle fibre - personale addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale - personale distenditore di mannelle alle carde in grosso - personale addetto ai filatoi - personale addetto alla provinatura filati - personale addetto alla preorditura e orditura - personale addetto alla cottura bozzime;
- personale addetto ai telai;
- personale addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici;
- personale addetto alle carde in fino e agli stiratoi - personale attaccafili - personale addetto alle bobinatrici, aspatrici e gomitolatrici - personale addetto all'allicciatura - personale addetto alla ripassatura pezze - personale addetto piegatura, misuratura, doppiatura, arrotolatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti) - personale aiuto taglio sacchi automatico - personale sostituto all'orlatura e cucitura - personale aiuto all'imballo e alla pressatura;
- personale addetto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti);
- addetti cambio punte delle tavolette per carde - addetti alla pulitura degli impianti di aspirazione polvere;
_______________
(*) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta, dall'1-7-84, un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali lavoratori vengono inquadrati al livello superiore (3º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione dopo 18 mesi di permanenza nel 2º livello.
- orditori;
- incorsatori;
- personale addetto alla orlatura e cucitura.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi i lavoratori di la assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
Mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
- addetti vasi;
- addetti allo scarico delle macchine di preparazione e filatura -addetti all'annodatura e raccolta sacchi.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E IN UMENTI IMPERMEABILI E AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali del 1º l'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- altre mansioni di produzione non inquadrabili in 1a o 2a categoria (esempio: cucitura di singole parli staccate di indumenti, impermeabili, copertoni e tende);
- assiemaggio di 3 o più parti già preparate per indumenti e impermeabili;
- piazzamento e segnatura di tessuti per impermeabili e indumenti;
- taglio sul segnato di tessuti per impermeabili e indumenti;
- tintori;
- impermeabilizzatori;
- finitori;
- stiratura a mano o a macchina di indumenti e impermeabili;
- rivista pezze;
- stenditura con faldatura a mano di tessuti;
- lavori a mano di selleria, segnatura, fustellatura, occhiellatura, rivettatura, stampigliatura, imbustatura, il tutto riferito alla produzione di zaineria, buffetterie, tende da campeggio, e altri similari;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- attaccatura e confezione del collo e delle maniche per indumenti e impermeabili;
- assiemaggio di più parti già preparate per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie;
- piazzamento e segnatura di tessuti per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie;
- taglio sul segnato di tessuti per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie;
- lavori a mano di selleria, segnatura, fustellatura, occhiellatura, rivettatura, stampigliatura, piegatura, imbustatura, il tutto riferito alla produzione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili;
- iscrizione su copertoni;
- imballatori;
- stenditura a macchina di tessuti;
- altre mansioni di produzione non inquadrabili al 3º livello (es. cucitura di singole parti staccate di indumenti, impermeabili, copertoni e tende).
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di la assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º GENNAIO 1985 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI FELTRO E CAPPELLO DI PELO
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti alle aziende fabbricanti feltro e cappello di pelo in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnata, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- addetti alla verifica del feltro dopo la follatura;
- addetti alla lavorazione dei cilindri;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- addetti alla verifica del cappello informato;
- addetti alla verifica del cappello finito (parte feltro);
- addetti alla mischia ed alla soffiatura del pelo con regolazione della macchina e con mansioni anche di carico e scarico;
- addetti alla follatura a mano;
- addetti alla informatura a mano;
- addetti alla inclosciatura a mano;
- addetti alla inconicatura a mano;
- addetti alle rollettine, o macchinette, o folloncini, o americane;
- addetti alla informatura di 1º a macchina;
- addetti alla informatura di 2º con macchina non automatica;
- addetti alla spianatura di 2;
- addetti alla raffinatura o rasatura a mano;
- addetti alla bridatura finale a mano o a macchina;
- addetti alla sabbionatura, o cerchiatura od ottonatura;
- addetti alla rifilatura finale a mano;
- addetti alla bissonatura (lustrotti o renditori);
- addetti alle operazioni di tintoria con preparazione e pesatura delle dosi dei colori su ricetta predisposta;
- addetti alla informatura a bloccaggio a mano o a macchina, di cappelli da donna. Addetti allo scarico delle macchine imbastitrici;
- addetti allo stacco ripiegatura delle imbastiture;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- addetti allo scarico delle macchine imbastitrici (campane);
- addetti alle operazioni di tintoria con esclusione delle operazioni di pesatura e preparazione delle dosi di colore;
- addetti alla allargatese (cupolino);
- addetti alla inclosciatura a macchina;
- addetti alla spianatura di 1a;
- addetti alla pressatura;
- addetti alla stampatura con macchina litografica;
- addetti all'imballaggio per la spedizione;
- addetti alla sbridatura (battiala);
- addetti alle centrifughe dei reparti in bianco;
- addetti alla disacidatura;
- addetti ai folloni o martellose;
- addetti al carico e scarico degli apparecchi di tintoria;
- addetti alla aggiustatura delle imbastitrici;
- addetti alla vellutatura a mano o con macchina automatica;
- addetti alla raffinatura testa e ala con macchina non automatica;
- addetti alla cardinatura a mano o a macchina a secco;
- addetti alla sorgettatura e balenatura dei marocchini. Addetti alla confezionatura dei nodi, o gasse, o galle;
- addetti alla confezione delle fodere;
- addetti alla bordatura a mano o a macchina;
- addetti alla guarnizione a mano o a macchina;
- addetti alla verifica o visitaggio del cappello rasato o raffinato;
- addetti alla verifica del cappello guarnito;
- addetti alla rifilatura di 2º finale a macchina;
- addetti alla stiratura delle fodere a mano;
- addetti all'attaccatura cinte e nodi a macchina;
- addetti alla stampatura in oro dei marocchini e fodere con composizione;
- addetti alla rassodatura o marcatura a mano o a macchina;
- addetti alla verifica o visitaggio delle imbastiture o sianaggi;
- addetti alla pomiciatura a mano o con macchine non automatiche;
- addetti al solo carico e scarico delle soffiatrici;
- addetti alla sola mischia a mano dei feltri;
- addetti alla pesatura del pelo sulle imbastitrici;
- addetti al carico del pelo nelle macchine imbastitrici;
- addetti allo stacco e piegatura delle imbastiture;
- addetti alla sola scrociatura dei feltri alle americane, folle coq, mezzere e multiroller;
- addetti alla sola spazzolatura del feltro greggio;
- addetti alla marcatura e pesatura feltri;
- addetti alla cardinatura a secco di preparazione alla vellutatura;
- addetti alla slanatura o bagnaggio;
- addetti alla apprettatura o ingommatura;
- addetti alla pomiciatura con macchina automatica;
- addetti alla raffinatura testa e ala con macchina automatica;
- addetti alla tagliatura o rasatura velour (gilette);
- addetti alla informatura di 2º con macchina plurima automatica;
- addetti alla rifinitura di 1º sommaria a macchina;
- addetti alla 1a bridatura sommaria a macchina;
- addetti alla stiratura delle fodere a macchina;
- addetti ai lavori del magazzino marocchini;
- addetti ai lavori del magazzino fodere;
- addetti alla confezione dei fiocchetti o nodini;
- addetti al taglio e alla giuntura dei marocchini;
- addetti al taglio, alla stiratura e centinatura delle cinte;
- addetti alla giuntura, fermatura e spiluccatura dei nodi;
- addetti alla centrifuga di un solo cappello nei reparti in nero;
- addetti alla spolveratura;
- addetti all'incarto e inscatolamento dei cappelli e delle cloches;
- addetti alla stampatura in oro dei marocchini e delle fodere senza composizione. Addetti all'attaccatura delle etichette;
- addetti alle macchine da cucire per la confezione di materiale ausiliario vario (plotte, mussole, pezze, cuffie, ecc.);
- addetti alla colorazione con stampa di feltro.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º GENNAIO 1985 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI FELTRO E CAPPELLO DI LANA
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti delle aziende fabbricanti feltro e cappello di lana in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- responsabile della cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio;
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti alla sodatura;
- addetti alla pomiciatura a mano;
- addetti alla apprettatura e catramatura a mano;
- addetti alla informatura a mano;
- addetti alla pressatura;
- addetti alla roulè a mano;
- addetti alla rifilatura a mano;
- addetti alla informatura al cerchio;
- addetti alla passatura teste;
- addetti alla passatura ali sabbieuse;
- addetti alla ficconatura;
- addetti all'aggiustatura e passatura bastiture;
- addetti alla closciatura in bianco e nero;
- addetti alla lucidatura ali a pezza e ferro;
- addetti alla battiola a cono;
- addetti alla rifinitura e verifica del cappello;
- addetti alla cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio;
- addetti alla incavatura a mano;
- addetti al degodrenaggio;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- addetti alle rollettine o americane o mezzere;
- addetti ai coni;
- addetti alla informatura a macchina;
- addetti alla decatizzatura con cerchio e sbiella;
- addetti alla roulè a macchina;
- addetti alla stiratura;
- addetti alla catramatura e apprettatura a macchina;
- addetti alla plottatura;
- addetti alla pulitura delle macchine di carderia;
- addetti alla passatura in bianco;
- addetti alla follatura a finire;
- addetti alla spazzolatura;
- addetti alla refilatura a macchina;
- addetti alla bafatura (nero);
- aiutanti alla informatura a macchina;
- addetti ai folloni;
- addetti alla tintoria;
- addetti alle stufe;
- addetti alla carbonizzatura;
- addetti alla allargateste;
- addetti alla battiala a macchina;
- addetti alla rigatura;
- addetti alla rasatura;
- addetti alla vellutatura;
- addetti alla orlatura dorsé a macchina;
- addetti alla applicazione marocchini a macchina;
- addetti alla guarnitura di marocchini e cinte a cappelli di pelo;
- addetti alle multiroller;
- addetti alla passatura bastiture;
- addetti alla cernita dei feltri destinati all'appropriaggio o alla vendita (solo personale femminile);
- addetti ai battipolvere;
- addetti alla guarnitura, lana;
- addetti alle cinturine, lana;
- addetti alla tagliatura marocchini;
- addetti alla pesatura in bianco;
- addetti alla applicazione delle fodere;
- addetti alla stiratura delle fodere;
- addetti alla materassa;
- addetti alla rifilatura in bianco;
- addetti alle tavolette e alla pinzettatura.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di la assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º GENNAIO 1985 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI PELO PER CAPPELLO
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti delle aziende fabbricanti pelo per cappello in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- addetti alla secretatura a mano;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- addetti alla spuntatura;
- addetti alla sbarbatura o ripassatura;
- addetti alla scelta delle pelli;
- addetti alla soffiatura;
- addetti alla miscelatura;
- addetti alle taglierine;
- addetti alla secratatura a macchina;
- addetti alla spaccatura delle pelli;
- addetti alla preparazione (bagnatura, spazzolatura, bottolatura, scodatura);
- addetti alla impaccatura (confezione polpette).
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o di pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º GENNAIO 1985 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI BERRETTI E COPRICAPO DIVERSI (NON DI PAGLIA MA DI FELTRO) E DI FODERE E MAROCCHINI
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti delle aziende fabbricanti berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati;
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDR;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: ferino restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari:
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comporta un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
- addetti allo sviluppo proporzionale dei modelli;
- addetti al taglio a mano e alla confezione di bozze di campioni;
- addetti al taglio e alla confezione del capo completo;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di nominale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- addetti al taglio di tessuti e materiali affini esterni;
- addetti alla cucitura del capo completo;
- addetti alla stiratura a mano del capo completo;
- magazziniere addetto all'imballaggio e alla spedizione;
- addetti alla stiratura del capo completo di serie e/o con pressa idraulica;
- addetti allo stiro intermedio (sfumatura a vapore);
- addetti al taglio delle fodere;
- addetti alla cucitura di parti staccate;
- addetti alla guarnitura fine a mano;
- addetti allo stampaggio in oro e colore di fodere e marocchini con o senza composizione;
- addetti alle operazioni di apertura delle cuciture;
- addetti alla tranciatura degli accessori ed interni;
- addetti alla cucitura di accessori ed interni;
- addetti alla stiratura con sabbieuse o sacco;
- addetti alla guarnitura comune a mano o a macchina;
- addetti a lavori Leggeri di magazzino e alle operazioni di preparazione per la confezione.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di la assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale addetto a lavori di manovalanza e/o pulizia e ai trasporti a mano.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º GENNAIO 1985 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI TRECCE E CAPPELLI DI PAGLIA, DI TRUCIOLO E DI ALTRE MATERIE AFFINI DA INTRECCIO E DELLE TRECCE MECCANICHE
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti delle aziende fabbricanti trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche in vigore dall'1-1-85.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni.
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo ufficio reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori e clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDP;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
operai ausiliari;
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
1º gruppo: aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche:
- tintori.
2º gruppo: aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio:
- addetti alla selezionatura e attigliatura di trecce e cappelli;
- addetti alla tiratura e stiratura a mano di cappelli sulla forma;
- addetti alla informatura di cappelli capaci di eseguire qualsiasi operazione di pressatura;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografa;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri.
1º gruppo: aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche:
- cellorighisti, racellisti e articoli simili;
- fissaggio e appretto;
- addetti alla tintoria;
- addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma di paglia e di altre materie.
2º gruppo: aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia,
truciolo e altre materie affini da intreccio:
- addetti alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni richiedenti una specifica o normale preparazione;
- addetti alla informatura di cappelli che eseguono operazioni semplici o parziali di pressatura;
- addetti alla ricezione di trecce e cappelli;
- addetti alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni che non richiedono una specifica né normale preparazione;
- addetti all'apprettatura, incollatura e tuffatura;
- addetti alla centrifuga e agli essiccatoi esclusi i lavoratori adibiti al trasporto del materiale;
- addetti alla smarcatura, lavatura e zeccolatura di cappelli nostrali;
- addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma di paglia e di altre materie;
- addetti alla confezione del campionario su modelli predisposti;
- addetti alla guarnitura eseguita interamente a mano di cappelli esotici fini quali, ad esempio, panaina, balibuntal e simili.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1ª assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
mansioni cui si applica il comma 2 della declaratoria:
1º gruppo: aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche
- nastrificazione;
- ranellama e simili;
- tagliatura;
- trecciatura;
- addetti alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine e media su forme normali, in paglia ed altre materie simili;
- asciugatura;
- aspatura (*);
- bobinatura, rocchettatura, spolatura;
- goffratura (*);
- incannaggio;
- pettinatura;
- ritorcitura;
- addetti alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*).
2º gruppo: aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio:
- addetti alla guarnitura eseguita a mano e a macchina di cappelli e altri lavori di paglia e di materie simili, di qualità fine e media;
- addetti alla aggiustatura e sottomettitura di cappelli nostrali;
- addetti alla cucitura di cappelli e lavori diversi di qualità fine e media su forme normali in paglia e altre materie simili;
- addetti all'applicazione a mano di guarnizioni mediante incollatura e punti metallici (*);
- addetti alla addozzinatura di trecce e cappelli;
- addetti alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*);
- addetti all'avviatura a mano di cappelli;
- addetti alla guarnitura eseguita a macchina di cappelli e altri lavori ordinari di paglia, truciolo, rafia, ecc.;
- manovalanza in genere
_______________
(*) Tali lavoratori passeranno al livello superiore dopo 18 mesi di permanenza nel 1º livello.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI DAL 1º LUGLIO 1984 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL TESSUTO NON TESSUTO
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria del tessuto non tessuto in vigore dall'1-7-84.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello con qualifica di Quadro:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDP.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- programmatori EDP;
- analista tempi e metodi - cronotecnico analista;
- analista chimico/fisico di laboratorio;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 5º livello;
- capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina;
- ricettisti di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità di risultati.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore EDR;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- addetto al controllo fido clienti;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- aiuto assistente;
- aiuto capo squadra area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio
- personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione;
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino;
- ricettista (s'intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare);
- regolazione e registrazione di più macchine di produzione del tessuto non tessuto con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo;
operai ausiliari;
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto alla fatturazione;
- operatore contabile;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- cronometrista non analista;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetti in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito;
ausiliari:
- autisti;
- ausiliari specializzati che eseguono lavoro di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
addetti a mansioni discontinue:
- autisti non addetti al trasporto merci.
2º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri;
- infermieri;
- addetti alla conduzione delle macchine di produzione del tessuto non tessuto.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- personale di manovalanza e addetto ai lavori di pulizia.
Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Indennità di mansione
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti ai livelli pure indicati verrà corrisposta a partire dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi del protocollo 1 sulla mensilizzazione.
2º livello
- personale addetto alle macchine di tessitura (lana feltro tessuto);
- tessitori di tutti i comparti (escluso lana e feltro).
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI IN VIGORE DAL 1º OTTOBRE 1983 PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI BOTTONI
Premesso che l'art. 45, parte Generale, definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti alla produzione in serie di bottoni in vigore dall'1-10-83.
8º livello (Quadro)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà d'iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al Quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il Quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
7º livello
Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà d'iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
Esemplificazioni:
- responsabile di servizio amministrazione;
- responsabile di servizio commerciale;
- responsabile di servizio produzione;
- responsabile servizio EDR.
Norma transitoria
La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di Quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del CCNL.
In sede di 1a applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a far data dall'1-7-87.
6º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà d'iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
Esemplificazioni:
- capo ufficio contabilità;
- capo ufficio acquisti;
- capo ufficio marketing;
- capo reparto/sala di produzioni o servizi equivalenti;
- analista EDP;
- capo ufficio import-export, cui sia richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera;
- interprete e traduttore;
- capo laboratorio di analisi chimiche, chimico-fisiche.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà d'iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono un elevato grado di competenza e facoltà d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- responsabile amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni;
- addetto all'ufficio acquisti e vendite, responsabile per gruppi di fornitori o clienti, incaricato di tutte le operazioni relative;
- programmatori EDP;
- cronotecnico analista - analista tempi e metodi;
- analista chimico/fisico di laboratorio.
b) Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- assistente;
- capo squadra meccanico area di manutenzione.
c) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione;
- specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni:
a) impiegati:
- addetto al controllo fido clienti;
- addetto alla disposizione delle lavorazioni;
- operatore EDP;
- operatore di analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio;
b) intermedi:
- capogruppo istruttore che, lavorando manualmente, è preposto alla cura esecutiva di un gruppo di operai senza responsabilità decisionale del lavoro degli operai stessi;
- aiuto capo squadra area di manutenzione;
c) operai:
- personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzini;
- personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti o macchine (per personale ausiliario s'intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti);
- fuochisti patentati;
- autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati;
- incisori su stampi: a) a mano specializzati; b) a macchina con relativa messa a punto. Stampatori specializzati;
- tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte;
- addetti alla guida e al controllo dei lavoratori della borlonatura;
- fresatori con compiti di fabbricazione degli utensili prototipo;
- addetti alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa;
- fresisti specialisti (*).
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- operatore contabile;
- addetto alla fatturazione;
- addetto pratiche personale e/o statistiche e/o sviluppo contabile paghe;
- segretaria stenodattilografa che svolge mansioni semplici di contabilità varie e fatturazioni;
- cronometrista non analista.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine;
- infermieri professionali;
- lavori discontinui: autisti non addetti al trasporto merci;
- addetti alla trascrizione degli ordini;
- fresisti specialisti (**);
- foratori specialisti.
_______________
(*) Tali lavoratori acquisiscono il 4º livello dall'1-1-94 e comunque dopo 18 mesi di permanenza al 3º livello.
(**) Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta dall'1-7-84 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili. Tali vengono inquadrati al livello superiore (4º) con decorrenza 1-1-94, con assorbimento dell'indennità di mansione, dopo 18 mesi di permanenza nel 3º livello.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi ai quali occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
a) Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- stenodattilografo/a;
- addetto mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto a semplici operazioni di perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazioni dati.
b) Esemplificazioni relative al personale operaio:
- ausiliari che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili;
- fattorini.
1º livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di 1a assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Indennità di mansione
Ai lavoratori di seguito indicati e appartenenti ai livelli pure indicati viene corrisposta a partire dall'1-1-85 un'indennità di mansione di £. 10.000 mensili, regolata ai sensi della norma transitoria sulla mensilizzazione.
3º livello
- fresisti specialisti.
Tale indennità potrà essere assorbita solo nei confronti di erogazioni aziendali collettive allo stesso titolo, che determinino il superamento della differenza con il livello retributivo superiore; in tal caso l'assorbimento sarà applicato alla parte eccedente tale livello.
Norme specifiche di settore
FINIMENTO COTONIERO
Stampatori a macchina:
la normale retribuzione di fatto mensile degli stampatori a cilindri o a rulli, nel caso di assenza per malattia, verrà corrisposta per i primi 3 giorni di assenza nella misura dei 2/3, mentre a partire dal 4º giorno troveranno applicazione le norme previste dall'art. 14, parte Operai, del presente contratto.
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di CIG, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto, non subirà riduzioni.
Reparti tintoria e purga:
- ricettisti. S'intendono i coloristi che compongono le ricette di tintura dei vari colori col sistema della percentuale metrica servendosi anche dell'ausilio di cartelle colori e ricette prestabilite.
Reparti stampa:
- titolare o conduttore di macchine da stampa a rullo, a quadro rotativo, a quadro, a più colori.
Reparti fotoincisione - incisione:
- incisori di qualsiasi disegno su molette a mano o a macchinetta;
- incisori di placche di metallo di qualsiasi disegno;
- molettatori su cilindri di rame o di acciaio di qualsiasi disegno;
- rilevatori da qualunque moletta;
- pantografisti responsabili della messa a punto dei pantografi e della corrosione dei cilindri.
Viene applicata la norma che segue:
1) Trattamento per malattia e infortunio.
In caso di assenza dovuta a malattia e infortunio, sarà corrisposta un'integrazione dell'indennità riconosciuta dagli istituti assicuratori fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta normale di fatto, dal 1º al 180º giorno.
2) Trattamento di fine rapporto.
Il TFR sarà corrisposto nella misura di 18/30 per ogni anno di servizio compiuto fino a 18 anni d'anzianità. Successivamente valgono le quote annue di cui all'art. 17, parte Operai.
Le anzianità precedentemente maturate saranno liquidate in base alle disposizioni prescritte dall'art. 17 - TFR.
3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di CIG, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
Trattamento "Disegnatori - Disegnatori lucidisti e fotografi".
Ai "disegnatori", "disegnatori lucidisti" e "fotografi", dei reparti fotoincisione, viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3º livello, con retribuzione mensile pari alla media fra le retribuzioni in vigore per gli impiegati di 5º e 3º livello.
Per i "disegnatori" e "disegnatori lucidisti" s'intendono coloro che con provata esperienza eseguono disegni, schizzi, messe a rapporto, coloritura, lucidi di qualsiasi genere, nonché creano disegni di semplice natura.
Per i "fotografi" s'intendono gli specializzati nella produzione fotografica di disegni e di lucidi aventi provata esperienza in tutte le manipolazioni di sviluppo, fissaggio e stampa delle fotografie.
Ai "lucidisti" viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 2º livello.
Per "lucidisti" s'intendono coloro che eseguono lucidi di qualsiasi difficoltà e natura.
Per "disegnatori di incisione" s'intendono coloro che dopo un adeguato periodo di addestramento come decalcatori, con provata esperienza eseguono decalchi per pantografo atti a impressionare molette, messe a rapporto, nonché creano disegni di semplice natura a completamente del disegno principale.
Ai "disegnatori" viene riconosciuta la qualifica impiegatizia di 3º livello con retribuzione mensile pari alla media tra la retribuzione in vigore per gli impiegati di 5º e 3º livello.
Integrazione salariale per il finimento serico.
Le aziende del finimento serico dovranno corrispondere, in aggiunta ai minimi contrattuali, l'integrazione salariale con le misure in atto al 30-6-83, e cioè:
premio di produzione per il finimento serico:
ai lavoratori dipendenti dalle aziende del finimento serico viene corrisposto il premio di produzione in applicazione dell'Accordo sottoscritto al riguardo il 18-11-83.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI (IN VIGORE FINO AL 30-9-93) PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI GIOCATTOLI, GIOCHI, HOBBY, MODELLISMO
1º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti arie pulizie, nonché i lavoratori tori di la occupazione settoriale per un periodo limitato a 6 mesi, con esclusione di quelli che hanno esperienze professionali nelle mansioni per le quali sono stati assunti.
2º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività lavorativa per la quale è richiesta una capacità pratica acquisita con idoneo tirocinio durante periodo di occupazione nel 1º livello o in altra idonea forma, e i lavoratori che svolgono elementari lavori di ufficio.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- aiuto archivista, addetto alle fotocopie.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto a semplici operazioni di premontaggio e montaggio eseguite anche con l'ausilio di attrezzature;
- addetto alle operazioni semplici su macchine o impianti per i quali sia previsto l'intervento di altro personale per l'attrezzatura, l'avviamento e la messa punto, e che richiedono al lavoratore semplici interventi per la regolazione;
- addetto ai miscelatori di materie plastiche;
- addetto alle macchine per semplici operazioni di cucitura e similari;
- addetto a semplici operazioni di verniciatura e/o serigrafia;
- addetto a elementari operazioni di controllo delle quantità e qualità del prodotto con semplici interventi correttivi;
- addetto alle macchine smerigliatrici per operazioni semplici;
- addetto ai trasporti interni e nei magazzini;
- addetto alle operazioni di carico e scarico merci;
- addetto alla sorveglianza e/o custodia;
- personale dei reparti ausiliari che opera in posizione di aiuto ai lavoratori dei livelli superiori.
3º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni d'ufficio che richiedono generiche conoscenze professionali e i lavoratori qualificati che svolgono attività lavorative che richiede cognizioni teorico-pratiche generali acquisite mediante corsi professionali o attraverso specifica esperienza professionale di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto uffici amministrativi o tecnici, addetto a registrazioni contabili, datti grafi, stenodattilografi, addetto alla perforazione, registrazione e verifica schede meccanografiche e dischi, centralinista telefonico, addetto al controllo fatture e documenti contabili, disegnatore lucidista, addetto di segreteria.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede anche al ____ degli stampi e alla loro regolazione;
- addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede all'attrezzatura e alla relativa regolazione;
- addetto a complesse operazioni di premontaggio e montaggio;
- addetto a operazioni di verniciatura e/o serigrafia;
- addetto a complesse operazioni di cucitura e similari;
- addetto ad operazioni di decorazione a mano libera;
- conduttore di metalizzatore continuo;
- addetto ad operazioni di controllo di qualità e quantità che richiedono conoscenza di schemi da modelli prestabiliti;
- personale addetto alla produzione o ai magazzini che su precise indicazioni provvede alla preparazione dei materiali in lavorazione o in deposito e alla loro distribuzione;
- addetto ai trasporti interni ed esterni con automezzi o similari (muletti);
- personale dei reparti ausiliari addetto al banco o alle macchine utensili;
- personale dei reparti ausiliari addetto alla manutenzione generale di impianti o macchine;
- tagliatore e preparatore di modelli su schemi predeterminati;
- modellatore che provvede all'esecuzione dei modelli con l'ausilio di schemi predeterminati;
- addetto alla preparazione di miscele su dosaggi predeterminati;
- addetto all'acconciatura di bambole fini.
4º livello
Declaratorie
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici amministrativi, complessi e di notevole precisione, che comportano approfondire conoscenze delle procedure, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali per abilitarsi ai quali occorre una capacità acquisita in Istituti professionali e con un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una corrispondente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetti amministrativi o tecnici che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni di particolare rilievo.
Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- intermedio di 2a.
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- modellatore che esegue lavori anche senza l'ausilio di schemi predeterminati;
- specialista in lavori al banco o su macchine utensili complesse che lavora rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di calcoli di officina, operando anche senza l'ausilio di disegni o schemi predeterminati;
- specialista di manutenzione generale impianti o macchine, che esegue lavori individuando guasti ed effettuando riparazioni risolutive con profonda conoscenza di schemi costruttivi e funzionali;
- conduttore patentato di impianti termici;
- preparatore di macchine e impianti che provvede autonomamente al cambio degli stampi o alla attrezzatura e alla relativa messa a punto;
- autista che esegue anche interventi di manutenzione meccanica straordinaria sull'automezzo;
- addetto a lavori per il collaudo qualitativo delle caratteristiche dei prodotti e/o semilavorati anche di provenienza esterna, con la scelta degli idonei strumenti di misura.
5º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrativa o tecnica di particolare rilievo e complessità, con limitata autonomia operativa, e i lavoratori che guidano e controllano, con apporto di specifica competenza tecnicopratica, un gruppo di altri lavoratori, esercitando un limitato potere d'iniziativa anche per la determinazione di risultati delle lavorazioni affidate.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- disegnatore di progetti;
- programmatore di produzione che partecipa alla formazione e alla ottimizzazione dei programmi;
- analista di processi, cicli e metodi che opera in base a istruzioni e metodologie in uso;
- grafico;
- approvvigionatore che opera sulla base di indicazioni e metodologie in uso;
- segretario/a di direzione;
- amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e industriale;
- tecnico con particolare specifica competenza nella esecuzione di prove e sperimentazioni;
- programmatore centri elettronici;
- disegnatore lucidista in grado di industrializzare il prodotto.
Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- capo turno con mansioni di guida di operai e/o gruppi di operai anche in assenza del superiore diretto (caporeparto).
6º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, oltre a svolgere l'attività indicata nel 5º livello, sono incaricati di svolgere attività di coordinamento, guida e controllo nei singoli reparti o uffici, con specifica autonomia, nell'ambito di norme e procedure prestabilire, e i lavoratori che possiedono personali requisiti professionali e che svolgono attività di alta specializzazione settoriale:
- analista EDP;
- disegnatore progettista di prodotto e/o impianti e/o attrezzature che sviluppa un progetto in modo tecnicamente autonomo, con facoltà decisionale sulle metodologie e tecnologie disponibili avvalendosi anche di personale tecnico assegnato al progetto;
- capo reparto di produzione;
- capo reparto magazzini con responsabilità amministrativa e di coordinamento delle spedizioni.
7º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive operative, con discrezionalità di poteri per l'attuazione delle direttive generali aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità:
- analista con responsabilità di conduzione del centro EDP (capo centro);
- responsabile di settori tecnici o amministrativi.
Quadri.
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-5-85 n. 190, così come modificata dalla Legge 2-4-86 n. 106 e agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del 7º livello con reciproca presa d'atto tra le parti che caratteristiche indispensabili della categoria nell'ambito del settore giocattolo sono costituite oltre che dai requisiti indicati nel 7º livello, dallo svolgimento con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento guida e controllo di più unità organizzativi di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena autorizzazione a quanto disposto dalla Legge 13-5-85 n. 190.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:
- 7º quadri - impiegati
- 6º impiegati
- 5º impiegati - intermedi
- 4º impiegati - intermedi - operai
- 3º impiegati - operai
- 2º impiegati - operai
- 1º operai
Allegato 2 bis - Declaratorie ed esemplificazioni (in vigore dall'1-10-93).
1º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti alle pulizie, nonché i lavoratori di 1ª occupazione settoriale per un periodo limitato a 6 mesi, con esclusione di quelli che hanno esperienze professionali nelle mansioni per le quali sono stati assunti.
2º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività lavorativa per la quale è richiesta una capacità pratica acquisita con idoneo tirocinio durante il periodo di occupazione nel 1º livello o in altra idonea forma, e i lavoratori che svolgono elementari lavori di ufficio.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- aiuto archivista, addetto alle fotocopie.
Esemplificazioni relativa al personale operaio:
- addetto a semplici operazioni di premontaggio e montaggio eseguite anche con l'ausilio di attrezzature;
- addetto alle operazioni semplici su macchine o impianti per i quali sia previsto l'intervento di altro personale per l'attrezzatura, e la messa a punto, e che richiedono al lavoratore semplici interventi per la regolazione;
- addetto ai miscelatori di materie plastiche;
- addetto alle macchine per semplici operazioni di cucitura e similari;
- addetto a semplici operazioni di verniciatura e/o serigrafia;
- addetto alla pettinatura semplice di bambole (es. spazzolatura);
- addetto alle macchine automatiche e semiautomatiche per tranciatura, filettatura, rifilatura, trapanatura, rivettatura, stampaggio e similari;
- addetto a elementari operazioni di controllo delle quantità e qualità del prodotto con semplici interventi correttivi;
- addetto alle macchine smerigliatrici per operazioni semplici;
- addetto ai trasporti interni e nei magazzini;
- addetto alle operazioni di carico e scarico merci;
- addetto alla sorveglianza e/o custodia;
- personale dei reparti ausiliari che opera in operazione di aiuto ai lavoratori dei livelli superiori;
- operatore all'aerografo;
- addetto alla radicatura semplice (es. caschetto capelli lisci o semplice riempimento capelli ricci).
3º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni d'ufficio che richiedono generiche conoscenze professionali e i lavoratori qualificati che svolgono attività lavorativa che richiede cognizioni teorico-pratiche generali acquisite mediante corsi professionali o attraverso specifica esperienza professionale di lavoro.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetto uffici amministrativi o tecnici, addetto a registrazioni contabili, dattilografi, stenodattilografi, addetto alla perforazione, registrazione e verifica schede meccanografiche e dischi, centralinista telefonico, addetto al controllo fatture e documenti contabili, disegnatore lucidista, addetto di segreteria
Esemplificazioni relative al personale operaio:
addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede anche al cambio degli stampi e alla loro regolazione;
- addetto alla produzione su macchine o impianti che provvede alla attrezzatura e alla relativa regolazione;
- addetto a complesse operazioni di premontaggio e montaggio;
- addetto a operazioni di verniciatura e/o serigrafia;
- addetto a complesse operazioni di cucitura e similari;
- addetto ad operazioni di decorazione a mano libera;
- conduttore di metalizzatore continuo;
- addetto ad operazioni di controllo di qualità e quantità che richiedono la conoscenza di schemi e/o modelli prestabiliti;
- personale addetto alla produzione o ai magazzini che su precise indicazioni provvede alla preparazione dei materiali in lavorazione o in deposito e alla loro distribuzione;
- addetto ai trasporti interni ed esterni con automezzi o similari (muletti);
- personale dei reparti ausiliari addetto al banco o alle macchine utensili;
- personale dei reparti ausiliari addetto alla manutenzione generale di impianti o macchine;
- tagliatore e preparatore di modelli su schemi predeterminati;
- modellatore che provvede all'esecuzione dei modelli con l'ausilio di schemi predeterminati;
- addetto alla preparazione di miscele su dosaggi predeterminati;
- addetto all'operazione di acconciatura di bambole fini;
- addetto alla radicatura per pettinature complesse (frange, righe e/o toupet);
- addetto alla pettinatura complessa di bambole (acconciatura con trecce e taglio);
- operatore all'aerografo a mano libera.
4º livello
Declaratorie
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici o amministrativi, complessi e di notevole precisione, che comportano approfondite conoscenze delle procedure, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, per abilitarsi ai quali occorre una capacità acquisita in Istituti professionali e con un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una corrispondente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
Esemplificazioni relative al personale impiegatizio:
- addetti amministrativi o tecnici che, nel rispetto delle procedure prestabilire, compiono operazioni di particolare rilievo;
- operatore centro elettronico.
Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- intermedio di 2a;
Esemplificazioni relative al personale operaio:
- modellatore che esegue lavori anche senza l'ausilio di schemi predeterminati;
- specialista in lavori al banco o su macchine utensili complesse che lavora rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di calcoli di officina, operando anche senza l'ausilio di disegni o schemi predeterminati;
- specialista di manutenzione generale impianti o macchine, che esegue lavori individuando guasti ed effettuando riparazioni risolutive con profonda conoscenza di schemi costruttivi e funzionali;
- conduttore patentato di impianti termici;
- preparatore di macchine e impianti che provvede autonomamente al cambio degli stampi o alla attrezzatura e alla relativa messa a punto;
- autista che esegue anche interventi di manutenzione meccanica straordinaria sull'automezzo;
- addetto a lavori complessi per il collaudo qualitativo delle caratteristiche dei prodotti e/o semilavorati anche di provenienza esterna, con la scelta degli idonei strumenti di misura.
4º livello super
Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche con adeguata autonomia operativa nei limiti delle procedure e norme previste per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.
I lavoratori che compiono, con autonomia esecutiva e con l'apporto di conoscenze acquisite anche tramite la frequenza di corsi teorici pratici, operazioni che richiedono una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie.
La sottostante elencazione di profili è da considerarsi esaustiva ai fini della individuazione dei lavoratori da inquadrare nel presente livello:
- impiegato con conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta;
- manutenzione e tecnico di macchine a controllo numerico, sistemi computerizzati ed automatismi di manipolazione, in grado di intervenire anche sulla parte elettronica;
- prototipista con ampia autonomia esecutiva e creativa.
5º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrativa o tecnica di particolare rilievo e complessità, con limitata autonomia operativa, e i lavoratori che guidano e controllano, con apporto di specifica competenza tecnicopratica, un gruppo di altri lavoratori, esercitando un limitato potere d'iniziativa anche per la determinazione di risultati delle lavorazioni affidate.
Esemplificazioni relativa al personale impiegatizio:
- disegnatore di progetti;
- programmatore di produzione che partecipa alla formazione e alla ottimizzazione dei programmi;
- analista di processi, cicli e metodi che opera in base a istruzioni e metodologie in uso;
- grafico;
- approvvigionatore che opera sulla base di indicazioni e metodologia in uso;
- segretario/a di direzione;
- amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e industriale;
- tecnico con particolare specifica competenza nella esecuzione di prove e sperimentazioni;
- programmatore centri elettronici;
- disegnatore lucidista in grado di industrializzare il prodotto.
Esemplificazioni relative al personale intermedio:
- capo turno con mansioni di guida di operai e/o gruppi di operai anche in assenza del superiore diretto (capo reparto).
6º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, oltre a svolgere l'attività indicata nel 5º livello, sono incaricati di svolgere attività di coordinamento, guida e controllo nei singoli reparti o uffici, con specifica autonomia, nell'ambito di norme e procedure prestabilire, e i lavoratori che possiedono personali requisiti professionali e che svolgono attività di alta specializzazione settoriale.
- analista EDP;
- disegnatore progettista di prodotto e/o impianti e/o attrezzature che sviluppa un progetto in modo tecnicamente autonomo, con facoltà decisionale sulle metodologie e tecnologie disponibili avvalendosi anche di personale tecnico assegnato al progetto;
- capo reparto di produzione;
- capo reparto magazzini con responsabilità amministrativa e di coordinamento delle spedizioni.
7º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive operative, con discrezionalità di poteri per l'attuazione delle direttive generali aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.
- analista con responsabilità di conduzione del centro EDP (capo centro);
- responsabile di settori tecnici o amministrativi.
Quadri.
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-5-85 n. 190, così come modificata dalla Legge 2-4-86 n. 106 e agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del 7º livello con reciproca presa d'atto tra le parti che caratteristiche indispensabili della categoria nell'ambito del settore giocattolo sono costituite oltre che dai requisiti indicati nel 7º livello, dallo svolgimento con carattere continuativo, sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità e ampi poteri di coordinamento guida e controllo di più unità organizzativi di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppi degli obiettivi dell'impresa.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena autorizzazione a quanto disposto dalla Legge 13-5-85 n. 190.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Allegato 3 - Tabella dei valori mensili del premio di produzione
7º | 23.611 |
6º | 19.152 |
5º | 19.152 |
4º e 4ºS | 15.736 |
3º | 15.736 |
2º | 14.280 |
1º | 14.280 |
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI OCCHIALI
6º livello
Vi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che, nell'attuazione dei programmi generali stabiliti dalla Direzione dell'azienda, operano con ampia discrezionalità di poteri, facoltà decisionale, autonomia d'iniziativa e responsabilità per il coordinamento di uno specifico settore, servizio, reparto di produzione con più gruppi di lavorazioni.
Esemplificazioni:
- responsabile settore amministrativo;
- responsabile settore contabile;
- responsabile settore tecnico che coordini la manutenzione e costruzione delle attrezzature e del macchinarlo di produzione;
- responsabile settore commerciale;
- analista senior con responsabilità di conduzione del centro EDP (capocentro).
Quadri
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-5-85 n. 190, così come modificata dalla Legge 2-4-86 n. 106 e agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del 6º livello con reciproca presa d'atto tra le parti che caratteristiche indispensabili della categoria nell'ambito del settore occhialeria sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel 6º livello, dallo svolgimento, con carattere continuativo sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, con responsabilità e ampi poteri di coordinamento guida e controllo di più unità organizzativi di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa.
5º livello.
Vi appartengono i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, con mansioni di concetto, che svolgono e coordinano attività caratterizzate da adeguata autonomia e facoltà d'iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione, nei limiti dei propri compiti.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che svolgono mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e/o guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, gruppi di lavoratori.
Esemplificazioni:
- capo manutenzione di stabilimento e impianti.
- capo costruzione e manutenzione macchinario di produzione e attrezzature;
- analista tempi e metodi;
- corrispondente in più lingue estere non esclusivamente traduttore;
- responsabile sviluppo paghe e contributi;
- responsabile pratiche import/export;
- responsabile controllo qualità;
- analista EDP junior;
- programmatore degli elaboratori;
- responsabile contabilità cassa, banche, clienti, fornitori;
- capo reparto di produzione;
- responsabile magazzino materie prime;
- responsabile magazzino finiti;
- responsabile ufficio pubblicità e brevetti.
4º livello super
Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività amministrative e tecniche con adeguata autonomia operativa nei limiti delle procedure e norme previste per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuola media superiore o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che guidano e controllano con un apporto di adeguate competenze tecnico-pratiche più gruppi di altri lavoratori esercitando un certo potere d'iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione e che comunque siano a conoscenza dell'intero ciclo produttivo.
I lavoratori che compiono con autonomia esecutiva e con l'apporto di conoscenze acquisite anche tramite la frequenza di corsi teorico-pratici operazioni che richiedono una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie.
La sottostante elencazione di profili è da considerarsi esaustiva ai fini della individuazione dei lavoratori da inquadrare sul presente livello:
- interprete di lingue estere;
- disegnatore progettista;
- analista cicli e metodi;
- caposquadra;
- responsabile controllo qualità dell'intero ciclo produttivo;
- prototipista e/o stampista con arra autonomia esecutiva e creativa;
- esperto amministrativo con compiti di coordinamento;
- addetto alla costruzione, montaggi e riparazione di gruppi o impianti, che interpreta con autonomia schemi costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali;
- manutentori e tecnici di macchina controllo numerico, sistemi computerizzati e automatismi di manipolazione, in grado di intervenire anche sulla parte elettrica, con autonomia e corrispondente responsabilità di risultato.
4º livello
Vi appartengono i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni per le quali sono chieste particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio, sufficiente autonomia operativa.
Vi appartengono i lavoratori che con sufficiente autonomia operativa e responsabilità del ciclo produco, svolgono lavori richiedenti un'adeguata conoscenza delle macchine e/o dei materiali in lavorazione.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che compiono con autonomia operazioni su apparati e attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza delle tecnologie specifiche.
Esemplificazioni:
- corrispondente e traduttore in lingue estere;
- magazziniere con responsabilità dello smistamento della produzione;
- addetto al laboratorio e uffici analisi;
- cronometrista e analista;
- addetto sviluppo contabile paghe;
- responsabile controllo finale qualità;
- addetto alla costruzione, montaggi e riparazione di gruppi o impianti che interpreta schemi costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali (es. attrezzista elettricista impiantista, tornitore);
- addetto all'esecuzione di campioni modelli;
- lavoratori che svolgono con la specifica professionalità, pluralità di mansioni inquadrate nel ___ , garantendone il regolare svolgimento;
- addetto a riparazioni concernenti l'articolo finito prodotto in azienda, che conosca e utilizzi tutte le relative fasi di lavorazione;
- addetto a tutti i tipi di saldatura grado di approntare personalmente la macchina;
- addetto alla preparazione e controllo buratti con autonomia operativa e decisionalità sulla scelta dei materiali;
- addetto al collaudo lenti (nelle aziende produttrici di lenti);
- addetto alla composizione e controllo degli ordini di spedizione con autonoma determinazione delle relative priorità;
- verniciatore con particolari funzioni e competenze tecniche;
- addetto alla costruzione, montaggio e riparazione di gruppi o impianti (es. attrezzista, elettricista, impiantista, tornitore).
3º livello
Vi appartengono i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche conoscenze professionali.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che, su direttive superiori, svolgono con limitata autonomia operativa lavori che richiedono un addestramento acquisibile con un medio periodo di pratica lavorativa o con corsi professionali.
Esemplificazioni:
- addetto a mansioni di segreteria, archivio, posta;
- operatore e perforatore;
- addetto a mansioni di stenodattilografia;
- addetto alla fatturazione;
- addetto al centralino e telex;
- addetto a controllo documenti contabili, situazione ordini;
- autista;
- sbozzatore, smerigliatore, lucidatore;
- meccanico, tornitore, falegname;
- addetto a saldatura manuale con cannello ed elettrica;
- addetto a saldatura elettronica con autonomia operativa;
- addetto a tutte le operazioni di pulitura (pulitura completa a ruote);
- addetto a collaudo e registrazione montature ed occhiali;
- addetto a collaudo lenti;
- addetto a tutte le operazioni di montaggio occhiali plastica e/o metallo (sagomatura lenti, montaggio e registratura);
- addetto a preparazione e controllo buratti con autonomia operativa;
- operatore alle macchine che esegue anche la messa a punto;
- addetto alla cernita e tranciatura della celluloide, plastica, metallo;
- addetto a tutte le operazioni di limatura complessa (accoppiamento asta al frontale e nasi);
- addetto a tranciatura e/o confezionatura di astucci;
- addetto ad animatura aste (manuale e con macchine semiautomatiche);
- addetto a riparazioni varie occhiali;
- addetto ad incollaggi complessi delle varie parti dell'occhiale;
- addetto alle presse ad iniezione per produzione montature e/o parti per dette (frontali, aste, naselli, terminali) in grado di attrezzare ed eseguire la messa a punto della macchina;
- applicatore vernici su occhiali;
- applicatore di smalti con siringa su occhiali.
2º livello
Vi appartengono i lavoratori che eseguono lavori per abilitarsi ai quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze professionali elementari.
Esemplificazioni:
- addetto a lavori semplici di fresatura, limatura, saldatura, lavaggio, assemblaggio, meniscatura, e piegatura;
- addetto a presse e lavorazioni varie cerniere e minuterie;
- addetto a lavori vari per montaggio aste e frontali (sede viti, passaggio punto, avvitatura);
- addetto a registrazione montatura e occhiaie;
- addetto a montaggio lenti;
- addetto alle operazioni di sigiatura, sagomatura e bisellatura lenti;
- addetto a limature semplici di raccordo;
- addetto ad incollaggio alette, tasselli;
- addetto ad inserimento cerniere;
- addetto a bagni galvanici senza responsabilità di conduzione;
- addetto a confezione e inscatolamento;
- aiuto responsabile buratti;
- addetto a macchine per le quali occorra l'intervento di altro personale per la messa a punto.
1º livello
Vi appartengono i lavoratori che svolgono lavori di pulizia e manovalanza non legati direttamente alla produzione ed i lavoratori di 1ª assunzione senza esperienza professionale di settore (per un periodo di 6 mesi).
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13-5-85 n. 190.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
DECLARATORIE E PROFILI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE PENNE, SPAZZOLE E AFFINI
7º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni direttive che, nell'attuazione dei programmi generali dell'azienda, operano con ampia discrezionalità di poteri, facoltà decisionale, autonomia d'iniziativa e responsabilità per il coordinamento dell'attività produttiva aziendale nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima.
Profili:
- responsabile del settore amministrativo;
- responsabile del settore tecnico;
- responsabile del settore vendite;
- responsabile del settore commerciale;
- responsabile del settore acquisti;
- responsabile del settore del personale;
- responsabile del settore di produzione;
- analista EDP senior con responsabilità di conduzione del centro.
Quadri
La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'azienda.
In applicazione della Legge 13-5-85 n. 190, così come, modificata dalla Legge 2-4-86 n. 106 e agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del 7º livello, con reciproca presa d'atto tra le parti che caratteristiche indispensabili della categoria nell'ambito dei settori matite e penne, spazzole e pennelli, sono costituite, oltre che dai requisiti indicati nel 7º livello, dallo svolgimento con carattere continuativo, sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con responsabilità e ampi poteri di coordinamento guida e controllo di più unità organizzativi di fondamentale rilevanza o che svolgono attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi dell'impresa.
6º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con mansioni di concetto che in virtù di una particolare conoscenza tecnica o amministrativa elaborano o svolgono attività aziendali sulla base delle indicazioni di massima ricevute dai diretti superiori con facoltà d'iniziativa nei limiti dei propri compiti;
- i lavoratori che svolgono mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale, di guida o controllo, con autonomia operativa, di squadre di operai.
Profili:
- segretario/a responsabile nei rapporti con la clientela e/o con i fornitori;
- corrispondente plurilingue estere, non esclusivamente traduttore;
- caporeparto;
- analista EDP;
- programmatore degli elaboratori;
- responsabile del servizio magazzini;
- responsabile del servizio controllo qualità.
5º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive in condizioni di autonomia ma senza poteri d'iniziativa;
- i lavoratori che guidano, controllano e coordinano con limitata autonomia un gruppo di lavoratori;
- i lavoratori che compiono con autonomia operazioni su apparati e attrezzature complesse che presuppongono la conoscenza delle tecnologie specifiche,
Profili:
- addetto allo sviluppo integrale di paghe e contributi;
- operatore di calcolatori in grado di eseguire programmi semplici;
- addetto alla costruzione, montaggio e riparazione di gruppi o impianti (meccanici o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici) che interpreta schemi costruttivi di particolare complessità e i relativi schemi funzionali;
- stampista;
- tornitore, alesatore, fresatore e rettificatore meccanico che esegue con elevata precisione qualsiasi lavoro complesso non di serie con preparazione delle macchine e delle attrezzature;
- addetto alla centrale termica con patente di 3º grado;
- addetto ai bagni galvanici che esegue la manutenzione completa.
4º livello super
Nell'ambito del presente livello sono identificati profili da considerarsi esaustivi ai fini dell'individuazione dei lavoratori che vi appartengono.
- caposquadra;
- manutentore provetto addetto alla manutenzione di macchine tecnologicamente complesse con dimostrata capacità professionale e conoscenza di schemi funzionali, in grado di interpretare disegni complessi;
- addetto alle macchine con guida e regolazione complesse che esegue tutte le operazioni di messa a punto, avviamento e mantenimento della funzionalità senza intervento di altro personale;
- addetto al servizio controllo qualità che oltre a quanto previsto al 13º alinea del 4º livello segue l'aggiornamento delle procedure (software) previste per le apparecchiature elettroniche.
4º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico. amministrativo con sufficiente autonomia operativa;
- i lavoratori che compiono operazioni di notevole difficoltà la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alle interpretazioni del disegno conseguite anche in scuola professionale.
Profili:
- operatore su elaboratori;
- disegnatore non esclusivamente lucidista;
- caposquadra;
- autista che esegue la manutenzione straordinaria e/o interventi meccanici di riparazione;
- addetto alla manutenzione;
- addetto alle macchine con guida e regolazione complesse che non richiedono l'intervento di altro personale per la messa a punto;
- verniciatore a spruzzo;
- allestitore di pennelli in peli fini;
- addetto alla mischiatrice per mescole di peli fini;
- addetto alla composizione e controllo degli ordini di spedizione e alla determinazione delle relative priorità;
- addetto alla produzione o ai magazzini di reparto che con autonomia operativa provvede alla preparazione dei materiali per le lavorazioni e alla loro distribuzione;
- addetto alla preparazione dei mastici o collanti con determinazione autonoma delle dosi;
- addetto al servizio controllo qualità che esegue la messa a punto delle apparecchiatura, degli strumenti di misura, che interpreta correttamente i capitolati e le specifiche tecniche;
- addetto alla verniciatura che esegue la sostituzione delle attrezzature per cambio di formato e la messa a punto della macchina.
3º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono semplici mansioni di ufficio;
- i lavoratori che svolgono lavori che richiedono un addestramento acquisibile con corsi professionali o con un relativo periodo di pratica lavorativa.
Profili:
- dattilografa;
- perforatore/trice;
- addetto alle registrazioni fatture,
- addetto alla contabilità;
- fattorino;
- autista non meccanico;
- verniciatore a immersione;
- addetto alla produzione su macchine che esegue anche operazioni semplici di regolazione e controllo;
- addetto al controllo qualità.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori od operazioni per abilitarsi al quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze elementari.
Profili:
- addetto al montaggio;
- addetto alla produzione su macchine per le quali sia previsto l'intervento di altro personale per l'attrezzatura e la messa a punto;
- addetto alle operazioni di tranciatura, rifinitura e sgrossatura su macchine automatiche o semiautomatiche.
1º livello
- addetto alla pulizia;
- appartengono inoltre a questo livello, per un periodo di 2 mesi, i lavoratori di la assunzione.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13-5-85 n. 190.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Le Federazioni della moda di CNA e CONFARTIGIANATO e FILTA, FILTEA, UILTA, si sono incontrate per dare attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 196/97 in materia di apprendistato.
Le Federazioni della moda di CNA e CONFARTIGIANATO e FILTA, FILTEA, UILTA, si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato integra e modifica quanto definito negli articoli dei CCNL dei singoli comparti per la disciplina dell'apprendistato e trova fondamento in quanto definito dall'art. 16, Legge 24-6-96 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Norme generali
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione del loro contenuto professionale:
- la 1a tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa al 2º livello contrattuale;
- la 2a tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa ai livelli superiori al 2º.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 208/93; possono essere assunti come apprendisti anche giovani di 14 anni compiuti purché abbiano assolto l'obbligo scolastico cosi come fissato nelle normative vigenti (Legge n. 1859 del 31-12-62).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di Legge e dei singoli CCNL di comparto.
Dichiarazioni a verbale
La presente disciplina dell'apprendistato decorre dalla firma del presente e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.
Durata del tirocinio
La durata del tirocinio è fissata in:
- 30 mesi per la 1ª tipologia di professionalità (2º livello);
- 48 mesi per la 2a tipologia di professionalità (superiori al 2º livello);
in caso di part-time tali durate s'intendono proporzionalmente prolungate fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale "credito formativo".
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di tirocinio è stato interrotto.
Iniziative di formazione
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di Legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le iniziative formative.
Per i soggetti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo sarà ridotto nei modi previsti dal decreto ministeriale.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente.
Tutore
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze figure professionali, in consulenti esterni aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
Le parti s'incontreranno entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti attuativi della Legge n. 196/97 riguardante il rapporto di apprendistato per definire gli eventuali adeguamenti, modifiche o definizioni.
Organismi paritetici
L'Osservatorio nazionale di settore di cui ai CCNL svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le Associazioni territoriali di CNA e CONFARTIGIANATO promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di FILTA, FILTEA, UILTA, la costituzione di appositi Organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formativi presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzativi che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dall'Organismo nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31-3-95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i seguenti requisiti.
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formativi che possono convenzionarsi con la Regione della Legge n. 845/78 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie d'insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova è quello previsto dai CCNL in relazione al livello d'inquadramento finale cui tende l'apprendistato.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o d'infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Orario di lavoro
Nel rispetto delle disposizioni di Legge previste per i fanciulli, adolescenti e apprendistato, l'orario di lavoro è fissato dalle norme di Legge e di CCNL.
Determinazione della retribuzione
La retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando le percentuali dell'ERN del livello corrispondente.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173 (156 per i regimi d'orario 6 x 6).
RETRIBUZIONE
La retribuzione degli apprendisti è regolata come segue:
- 1a metà del periodo: 89% dell'ERN del livello corrispondente;
- 2a metà del periodo: 91% dell'ERN del livello corrispondente.
Trattamento di malattia e d'infortunio non sul lavoro
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, agli apprendisti verrà corrisposto un trattamento che determini per l'azienda un onere economico della stessa misura di quello sostenuto per gli altri lavoratori di pari livello.
Attribuzione della qualifica professionale
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro 1 mese dalla fine, del tirocinio stesso, alla prova d'idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista -s'intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal CCNL.
Clausola finale
Il presente accordo forma parte integrante dei vigenti CCNL sottoscritti da CNA e da CONFARTIGIANATO di cui segue le sorti.
Le parti sono impegnate ad armonizzare la presente disciplina contrattuale nel caso dovessero essere emanate nuove disposizioni di Legge.
Dichiarazione delle parti
CNA, CONFARTIGIANATO e FILTA, FILTEA, UILTA, tenuto conto delle problematiche relative:
- al divario esistente tra retribuzione netta del lavoratore e costo del lavoro per le aziende e al peso dei cosiddetti oneri sociali impropri;
- agli impegni definiti in materia di oneri sociali nel Protocollo 23-7-93 e non del tutto attuati;
- alla necessità di sostenere la ricerca e l'innovazione per il sistema delle piccole e medie imprese;
- alla necessità di riqualificare il sistema della formazione professionale;
- alla penalizzazione che le piccole e medie imprese incontrano nel ricorso agli ammortizzatori sociali, dei quali però, le stesse imprese contribuiscono a sostenere i costi;
ritengono, quindi, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale, auspicabili specifici confronti per analizzare ed eventualmente elaborare, sui temi succitati, proposte comuni da presentare alle competenti autorità.
RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICADEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO -
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE TESSILE - ABBIGLIAMENTO
Roma 9 marzo 1998
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE TESSILE - ABBIGLIAMENTO
Con riferimento ai criteri dettati dal Protocollo 23-7-93 si è concordato quanto segue:
a) Decorrenze e importi degli aumenti
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 | totale |
8º | 70.000 | 62.000 | 60.000 | 192.000 |
7º | 62.000 | 55.000 | 52.000 | 169.000 |
6º | 58.000 | 51.000 | 48.000 | 157.000 |
5º | 52.000 | 46.000 | 45.000 | 143.000 |
4º | 47.000 | 42.000 | 40.000 | 129.000 |
3º | 44.000 | 39.000 | 37.000 | 120.000 |
2º | 40.000 | 36.000 | 34.000 | 110.000 |
1º | 26.000 | 23.000 | 21.000 | 70.000 |
b) Di conseguenza l'ERN assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 |
8º | 2.508.000 | 2.570.000 | 2.630.000 |
7º | 2.409.000 | 2.464.000 | 2.516.000 |
6º | 2.232.000 | 2.283.000 | 2.331.000 |
5º | 2.088.000 | 2.134.000 | 2.179.000 |
4º | 1.963.000 | 2.005.000 | 2.045.000 |
3º | 1.885.000 | 1.924.000 | 1.961.000 |
2º | 1.807.000 | 1.843.000 | 1.877.000 |
1º | 1.641.000 | 1.664.000 | 1.685.000 |
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza all'1-9-97 verrà erogata, con la retribuzione di settembre 1997, una 'una tantum'di £. 140.000.
Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1-7-97-30-9-97, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa 'post partum';
- CIG a zero ore;
- assunzione nel corso del periodo.
L'importo 'una tantum'non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e del TFR.
Gli stessi criteri verranno applicati anche per i settori che prevedono un diverso importo di 'una tantum'.
SOTTOSETTORI TESSILI VARI
per i settori tessili vari:
- trecce e stringhe;
- juta;
- feltro e cappello di pelo;
- feltro e cappello di lana;
- pelo per cappello;
- berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini;
- trecce e cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini di intreccio e delle trecce meccaniche;
- spaghieri;
gli aumenti contrattuali sopra specificati entreranno in vigore alle seguenti scadenze:
1º dicembre 1997, 1º dicembre 1998, 1º novembre 1999.
L'importo della 'una tantum'è pari a £. 70.000
Per i settori:
- tessili vari;
- tubetti per filatura;
- poliolefine tessile;
gli aumenti contrattuali sopra specificati entreranno in vigore alle seguenti scadenze:
1º dicembre 1997, 1º ottobre 1998, 1º luglio 1999
L'importo della 'una tantum'è pari a £. 70.000 ed è commisurata all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1-7-97/30-11-97.
AZIENDE TERZISTE NEL MEZZOGIORNO
Identificazione: quelle del Protocollo 6 del vigente CCNL 18-7-95.
Gli aumenti contrattuali sopra specificati entreranno in vigore alle seguenti scadenze:
1º dicembre 1997, 1º dicembre 1998, 1º dicembre 1999.
L'importo della 'una tantum'è pari a £. 70.000
La scadenza contrattuale prevista al 30-6-99 viene prorogata di 6 mesi. Pertanto sia la parte normativa che retributiva rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 1999. Resta confermato, eccezione fatta per quanto qui pattuito, il contenuto dell'art. 7, parte Generale, CCNL 18-7-95.
A1) Da FILTA, FILTEA, UILTA, a CNA e CONFARTIGIANATO
FILTA, FILTEA, UILTA dichiarano che l'importo concordato il 12-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore tessile-abbigliamento non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento.
Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali FILTA, FILTEA e UILTA ritengono opportuno, attraverso l'attivazione dell'Osservatorio, che le 2 parti possano essere messe in condizione di conoscere, tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchino l'intera realtà del settore.
A tal proposito FILTA, FILTEA e UILTA dichiarano la loro disponibilità perché nell'ambito dell'Osservatorio di settore di cui al punto 1), art. 10, capitolo II, parte Generale, venga effettuata un'indagine sulle retribuzioni e venga attivata con carattere prioritario quella sulla situazione occupazionale.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, FILTA, FILTEA e UILTA si dichiarano d'accordo affinché l'Osservatorio predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo.
Con i migliori saluti.
A2) Da CNA e CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
CNA e CONFARTIGIANATO dichiarano che l'importo concordato il 12-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore tessile abbigliamento non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento.
Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali CNA e CONFARTIGIANATO ritengono opportuno attraverso l'attivazione dell'Osservatorio, che le 2 parti possano essere messe in condizione di conoscere tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchiano l'intera realtà del settore.
A tal proposito CNA e CONFARTIGIANATO dichiarano la propria disponibilità perché nell'ambito dell'Osservatorio di settore di cui al punto 1), art. 10, capitolo 20, parte Generale, venga effettuata una indagine sulle retribuzioni e venga attivata con carattere prioritario, quella sulla situazione occupazionale.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, CNA e CONFARTIGIANATO si dichiarano d'accordo affinché l'Osservatorio predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo.
Con i migliori saluti.
B1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA e CONFARTIGIANATO.
Le scriventi Organizzazioni dichiarano che al fine di promuovere lo sviluppo delle esperienze partecipativi definite dal CCNL 18-7-95, parteciperanno ad un Gruppo di lavoro al più elevato livello rappresentativo delle 2 parti composto da 6 persone di cui 3 in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali firmatarie il presente CCNL e 3 in rappresentanza di FILTA, FILTEA, UILTA.
Compito del Gruppo sarà quello di prendere in esame eventuali problemi non risolti nelle sedi istituzionali per promuovere iniziative finalizzate all'attuazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale del CCNL 18-7-95 in materia di relazioni industriali e più specificatamente:
- Osservatorio di settore (art. 10, punto 1, capitolo II, parte Generale del vigente CCNL) per assicurare in modi e contenuti che saranno concordati, la migliore funzionalità di tale Organismo la cui attività è basata su di un sistema di concertazione.
- Formazione (art. 10 bis, parte Generale del vigente CCNL) per promuovere iniziative di formazione o professionali o dei soggetti interessati ad esperienze partecipativi e di contrattazione aziendale basate sulle nuove regole, e per agevolare l'attuazione di tali iniziative da parte di Enti ed Organismi a ciò istituzionalmente preposti.
B2) Da CNA e CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
La scrivente Organizzazione dichiara che al fine di promuovere lo sviluppo delle esperienze partecipativi definite dal CCNL 18-7-95 parteciperà ad un gruppo di lavoro al più elevato livello rappresentativo delle 2 parti composto da 6 persone di cui 3 in rappresentanza di CNA e CONFARTIGIANATO e 3 di FILTA, FILTEA, UILTA.
Compito del gruppo sarà quello di prendere in esame eventuali problemi non risolti nelle sedi istituzionali per promuovere iniziative finalizzate all'attuazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale del CCNL 18-7-95 in materia di relazioni industriali e più specificatamente:
- Osservatorio di settore (art. 10, punto 1, capitolo II, parte Generale del vigente CCNL) per assicurare nei modi e contenuti che saranno concordati la migliore funzionalità di tale Organismo la cui attività è basata su di un sistema di concertazione.
- Formazione (art. 10 bis, parte Generale, sezione I del vigente CCNL) per promuovere iniziative di formazione o professionale o dei soggetti interessati ad esperienze partecipativi e di contrattazione aziendale basate sulle nuove regole, e per agevolare l'attuazione di tali iniziative da parte di Enti ed Organismi a ciò istituzionalmente preposti.
C1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA e CONFARTIGIANATO.
Oggetto: Contrattazione aziendale (art. 9 ter, parte Generale del vigente CCNL).
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale, le scriventi OO.SS. garantiscono il proprio impegno ad esaminare ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno essere loro sottoposti da CNA e CONFARTIGIANATO.
C2) Da CNA e CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
Oggetto: Contrattazione aziendale (art. 9 ter, Parte Generale, del vigente CCNL).
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale le scriventi CNA e CONFARTIGIANATO garantiscono il proprio impegno a esaminare, ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno esserle sottoposti dalle OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA.
RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO -
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEI GIOCATTOLI
Roma 9 marzo 1998
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEI GIOCATTOLI
a) Decorrenze e importi degli aumenti
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 | totale |
7º | 70.000 | 62.000 | 60.000 | 192.000 |
6º | 62.000 | 55.000 | 52.000 | 169.000 |
5º | 58.000 | 51.000 | 48.000 | 157.000 |
4ºS | 52.000 | 46.000 | 45.000 | 143.000 |
4º | 47.000 | 42.000 | 40.000 | 129.000 |
3º | 44.000 | 39.000 | 37.000 | 120.000 |
2º | 40.000 | 36.000 | 34.000 | 110.000 |
1º | 26.000 | 23.000 | 21.000 | 70.000 |
b) Di conseguenza l'ERN assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 |
7º | 1.421.000 | 1.483.000 | 1.543.000 |
6º | 1.223.000 | 1.278.000 | 1.330.000 |
5º | 1.112.000 | 1.163.000 | 1.211.000 |
4ºS | 1.006.000 | 1.052.000 | 1.097.000 |
4º | 975.000 | 1.017.000 | 1.057.000 |
3º | 892.000 | 931.000 | 968.000 |
2º | 824.000 | 860.000 | 894.000 |
1º | 670.000 | 693.000 | 714.000 |
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza all'1-9-97 verrà erogata, con la retribuzione di settembre 1997, una 'una tantum'di £. 140.000.
Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1-7-97/30-9-97, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- aspettativa
- assenza facoltativa 'post partum';
- CIG a zero ore,
- assunzione nel corso del periodo 1-7-97/30-9-97.
L'importo 'una tantum'non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e del TFR.
Gli stessi criteri verranno applicati anche per i settori che prevedono un diverso importo di 'una tantum'.
La scadenza contrattuale prevista al 30-6-99 viene prorogata di 6 mesi. Pertanto la parte normativa che retributiva rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1999.
A1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA e CONFARTIGIANATO.
FILTA, FILTEA, UILTA dichiarano che l'importo concordato il 22-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento.
Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una nazionalizzazione delle relazioni contrattuali FILTA, FILTEA e UILTA ritengono opportuno, attraverso l'attivazione dell'Osservatorio, che le 2 parti possano essere messe in condizione, di conoscere, tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchino l'intera realtà del settore.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, FILTA, FILTEA e UILTA si dichiarano d'accordo affinché si predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo, definito congiuntamente.
Con i migliori saluti
A2) Da CNA e CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
CNA e CONFARTIGIANATO dichiarano che l'importo concordato il 22-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore giocattoli non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento. Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali. Si ritiene opportuno che le 2 parti possano essere messe in condizione di conoscere tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchiano l'intera realtà del settore.
Per fare in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, ci si dichiara d'accordo affinché si predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo.
Con i migliori saluti.
C1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA e CONFARTIGIANATO.
Oggetto: Contrattazione aziendale.
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale, le scriventi OO.SS. garantiscono il proprio impegno ad esaminare ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno essere loro sottoposti.
C2) Da CNA e CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
Oggetto: Contrattazione aziendale
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale le scriventi. Garantiscono il proprio impegno a esaminare ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno esserle sottoposti dalle OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA.
RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA MANIFATTURA DEGLI OCCHIALI
Roma 9 marzo 1998
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA MANIFATTURA DEGLI OCCHIALI
Con riferimento ai criteri dettati dal Protocollo 23-7-93
Si è concordato quanto segue:
a) Decorrenze e importi degli aumenti
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 | totale |
6º | 70.000 | 62.000 | 60.000 | 192.000 |
5º | 62.000 | 55.000 | 52.000 | 169.000 |
4ºS | 52.000 | 46.000 | 45.000 | 143.000 |
4º | 47.000 | 42.000 | 40.000 | 129.000 |
3º | 44.000 | 39.000 | 37.000 | 120.000 |
2º | 40.000 | 36.000 | 34.000 | 110.000 |
1º | 26.000 | 23.000 | 21.000 | 70.000 |
b) Di conseguenza l'ERN assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 |
6º | 1.355.000 | 1.417.000 | 1.477.000 |
5º | 1.135.000 | 1.190.000 | 1.242.000 |
4ºS | 1.016.000 | 1.062.000 | 1.107.000 |
4º | 949.000 | 991.000 | 1.031.000 |
3º | 869.500 | 908.500 | 945.500 |
2º | 795.000 | 831.000 | 865.000 |
1º | 635.000 | 658.000 | 679.000 |
Una tantum.
Ai lavoratori in forza all'1-9-97 verrà erogata, con la retribuzione di settembre 1997, una 'una tantum'di £. 140.000.
Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1-7-97-30-9-97, con riduzione proporzionale per i casi di
- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa 'post partum';
- CIG a zero ore;
- assunzione nel corso del periodo 1º luglio - 30 settembre.
L'importo 'una tantum'non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e del TFR.
La riduzione proporzionale dell'importo avverrà attraverso il frazionamento ad ore che per il periodo luglio-agosto-settembre sono complessivamente 428 (rispettivamente 184+168+176).
La scadenza contrattuale prevista al 30-6-99 viene prorogata di 6 mesi. Pertanto sia la parte normativa che retributiva rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1999.
A1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA, CONFARTIGIANATO.
FILTA, FILTEA, UILTA dichiarano che l'importo concordato il 22-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore pelli e cuoio non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento.
Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali FILTA, FILTEA e UILTA ritengono opportuno, che le 2 parti possano essere messe in condizione di conoscere, tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchino l'intera realtà del settore.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, FILTA, FILTEA e UILTA si dichiarano d'accordo affinché si predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, un campione di riferimento ampiamente calibrato e rappresentativo, definito congiuntamente.
A2) Da CNA, CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
CNA, CONFARTIGIANATO dichiarano che l'importo concordato il 22-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore pelli e cuoio non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento. Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali CNA, CONFARTIGIANATO ritengono opportuno che le 2 parti possano essere messe in condizione di conoscere tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchiano l'intera realtà del settore.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, CNA, CONFARTIGIANATO si dichiarano d'accordo affinché l'Osservatorio predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo definito congiuntamente.
Con i migliori saluti.
C1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA, CONFARTIGIANATO.
Oggetto: Contrattazione aziendale.
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla
contrattazione aziendale, le scriventi OO.SS. garantiscono il proprio impegno ad esaminare ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno essere loro sottoposti da CNA, CONFARTIGIANATO.
C2) Da CNA, CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
Oggetto: Contrattazione aziendale.
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale le scriventi CNA, CONFARTIGIANATO garantiscono il proprio impegno a esaminare, ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno esserle sottoposti dalle OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA.
RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
- PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA MANIFATTURA DELLE PENNE E DELLE SPAZZOLE
Roma, 9 marzo 1998
PER GLI ADDETTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA MANIFATTURA DELLE PENNE E DELLE SPAZZOLE
Con riferimento ai criteri dettati dal Protocollo 23-7-93
Si è concordato quanto segue:
a) Decorrenze e importi degli aumenti
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 | totale |
7º | 70.000 | 62.000 | 60.000 | 192.000 |
6º | 62.000 | 55.000 | 52.000 | 169.000 |
5º | 58.000 | 51.000 | 48.000 | 157.000 |
4ºS | 52.000 | 46.000 | 45.000 | 143.000 |
4º | 47.000 | 42.000 | 40.000 | 129.000 |
3º | 44.000 | 39.000 | 37.000 | 120.000 |
2º | 40.000 | 36.000 | 34.000 | 110.000 |
1º | 26.000 | 23.000 | 21.000 | 70.000 |
b) Di conseguenza l'ERN assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sotto indicate:
liv. | 1-10-97 | 1-8-98 | 1-7-99 |
7º | 1.361.000 | 1.429.000 | 1.483.000 |
6º | 1.150.000 | 1.205.000 | 1.257.000 |
5º | 1.048.000 | 1.099.000 | 1.147.000 |
4ºS | 961.500 | 1.007.500 | 1.052.500 |
4º | 930.500 | 972.500 | 1.012.500 |
3º | 851.000 | 890.000 | 927.000 |
2º | 784.000 | 820.000 | 854.500 |
1º | 635.000 | 658.000 | 679.000 |
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza all'1-9-97 verrà erogata, con la retribuzione di settembre 1997, una 'una tantum'di £. 140.000.
Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1-7-97-30-9-97, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa 'post partum';
- CIG a zero ore;
- assunzione nel corso del periodo 1º luglio - 30 settembre.
L'importo 'una tantum'non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e del TFR.
La riduzione proporzionale dell'importo avverrà attraverso il frazionamento ad ore che per il periodo luglio-agosto-settembre sono complessivamente 428 (rispettivamente 184+168+176).
La scadenza contrattuale prevista al 30-6-99 viene prorogata di 6 mesi. Pertanto sia la parte normativa che retributiva rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1999.
A1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA, CONFARTIGIANATO
FILTA, FILTEA, UILTA dichiarano che l'importo concordato il 22-9-97 per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore pelli e cuoio non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento.
Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali FILTA, FILTEA e UILTA ritengono opportuno, che le 2 parti possano essere messe in condizione di conoscere, tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchino l'intera realtà del settore.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, FILTA, FILTEA e UILTA si dichiarano d'accordo affinché si predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo, definito congiuntamente,
con i migliori saluti
A2) Da CNA, CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA.
CNA, CONFARTIGIANATO dichiarano che l'importo concordato per il rinnovo della parte economica del CCNL per il settore pelli e cuoio non implica il riconoscimento di una cifra convenzionale della retribuzione di riferimento. Infatti tale importo di aumento dell'ERN è il frutto di una valutazione di dati empirici disponibili, effettuata da ciascuna delle parti nell'ambito della propria autonomia negoziale.
Nell'ambito della ricerca di una razionalizzazione delle relazioni contrattuali CNA, CONFARTIGIANATO ritengono opportuno che le parti possano essere messe in condizione di conoscere tramite un'apposita rilevazione, i dati retributivi che rispecchiano l'intera realtà del settore.
Per far in modo che la rilevazione a campione rappresenti il più fedelmente possibile l'intero universo delle imprese e degli occupati in tutto il territorio nazionale, CNA, CONFARTIGIANATO ci si dichiara d'accordo affinché l'Osservatorio predisponga, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali un campione di riferimento ampio, calibrato e rappresentativo definito congiuntamente.
C1) Da FILTA, FILTEA, UILTA a CNA, CONFARTIGIANATO
Oggetto: Contrattazione aziendale.
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale, le scriventi OO.SS. garantiscono il proprio impegno ad esaminare ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno essere loro sottoposti da CNA, CONFARTIGIANATO.
C2) Da CNA, CONFARTIGIANATO a FILTA, FILTEA, UILTA
Oggetto: Contrattazione aziendale.
In relazione al problema del rispetto delle norme contrattuali sulla contrattazione aziendale le scriventi CNA, CONFARTIGIANATO garantiscono il proprio impegno a esaminare, ai massimi livelli di rappresentanza i casi di palese violazione delle norme sulla contrattazione di 2º livello che potranno esserle sottoposti dalle OO.SS. FILTA, FILTEA, UILTA.
Premesso
- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono ormai emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, s'intende contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;
- che l'8-9-98 è stato raggiunto un Accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL, UIL per l'istituzione di ARTIFOND
le parti
- Federazione Nazionale della Moda, ANT-TAC, AIP-CONFARTIGIANATO
- FEDERMODA ANTABB-CNA
- ANPEC-CNA
- Associazione Sarti-CNA
- ASPEL-CNA
concordano
1. di aderire come parti istitutive, alla costituzione di ARTIFOND, Fondo Pensione Complementare Nazionale per l'Artigianato;
2. che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore
- 1% a carico dell'impresa
- 27% del TFR maturando
Inoltre per i lavoratori di 1a occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando.
Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrenza del 18-8-99.
Ferma restando la contribuzione così come sopra definita, i lavoratori di 1ª occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della loro retribuzione, così come sopra definita;
3. che la quota di avviamento e la quota d'iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;
4. che il versamento ad ARTIFOND avverrà entro dicembre 1999 e comunque con tutte le modalità ed i tempi stabiliti da ARTIFOND;
5. che entro giugno 1999, le parti nazionali s'incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero.
In data 11-2-99, in Roma, viale D. Lubin 2, presso la sede del CNEL,
tra
- le Organizzazioni nazionali di categoria di CONFARTIGIANATO articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:
> Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (FNAM);
> Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti (FNAII);
> Federazione Nazionale della Moda;
> Associazione Nazionale Orafi, Argentieri, Orologiai e Affini;
> Federazione Nazionale dell'Alimentazione (FEDAL);
> CONFARTIGIANATO Trasporti;
> Associazione Nazionale Estetiste;
> Associazioni Nazionale Acconciatori;
> Associazione Nazionale Marmisti;
> Associazione Nazionale Produttori Occhiali;
> Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani (FeNaOdI);
> Associazione Nazionale Grafici;
> Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori;
> Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie, Legatorie;
> Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie;
> Associazione Nazionale Ceramica;
> Associazione Nazionale Chimici Plastici;
> Associazione Italiana Artigiani Legno e Arredamento;
> Associazione Nazionale Tappezzieri;
> Associazione Nazionale dell'Arredo Urban;
- le associazioni di mestiere della CNA:
> AIRA
>ANIM
>ANPEC
> Associazione tessile abbigliamento
> Associazione podologica italiana
> ASPEL
> Associazione nazionale Artigianato artistico
> ASSOMECCANICA
> ASSOPULIZIE
> FEDERACCONCIATORI
> FEDERESTETICA
> FEDERPALESTRE
> FIAAL Associazione agroalimentare
> FITA
> FNALA
> Grafica
> ILMA
> SATLA
> SIAF
> SNO
> Trasporto persone
> Associazione sarti;
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA);
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA), con l'intervento di:
> FIAM
> FIALA
> Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali
> FNAE
> Federazione nazionale tintolavanderie
> SNA
> Federazione nazionale alimentaristi
> Federazione nazionale abbigliamento
> Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai
> Federazione nazionale chimici e plastici;
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI), con l'intervento di:
> FEDERNAS
> UNAMEM
> ANVI
> ANTLO
e
- le Federazioni di categoria della CGIL:
> FILCAMS-CGIL
> FILCEA-CGIL
> FILLEA-CGIL
> FILT-CGIL
> FILTEA-CGIL
> FIOM-CGIL
> FLAI-CGIL
> SLC-CGIL;
- le Federazioni di categoria della CISL:
> FAT-CISL
> FILCA-CISL
> FILTA-CISL
> FIM-CISL
> FISASCAT-CISL
> FISTEL-CISL
> FIT-CISL
> FLERICA-CISL;
- le Federazioni di categoria della UIL:
> FENEAL
> UILA
> UILCER
> UILM
> UILSIC
> UILTA
> UILTRASPORTI
> UILTuCS;
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
- la Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL);
- la Unione Italiana del Lavoro (UIL);
vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare vista l'Intesa interconfederale 8-9-98, che si allega
si concorda
di istituire ARTIFOND, Fondo pensione complementare intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, con sede provvisoria in Roma.
1. Costituzione, natura e scopi
Il Fondo, costituito come associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 CC e ss., e regolato dallo Statuto, dal Regolamento elettorale e dalle norme operative interne che saranno predisposte dal Consiglio d'amministrazione, eroga prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori, nonché eventuali prestazioni accessorie di premorienza e d'invalidità.
2. Soci del Fondo
Sono soci di ARTIFOND:
- i dipendenti delle imprese cui si applicano i CCNL sottoscritti dalle parti stipulanti il presente accordo;
- i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo, per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa;
- i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.
3. Adesioni
L'adesione al Fondo è libera e volontaria e si realizza con la sottoscrizione di una domanda di associazione, previa consegna al dipendente di una scheda informativa, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle norme operative interne.
4. Imprese obbligate
Si definiscono imprese obbligate le imprese che, rientrando nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, sono tenute al versamento del contributo per ogni loro dipendente che ha aderito al Fondo.
5. Decentramento sul territorio
Il Fondo, sulla base di norme operative interne, si struttura attraverso Sezioni regionali o interregionali che sono articolazioni organizzative ed elettorali del Fondo stesso.
Le funzioni elettorali della Sezione regionale o interregionale sono definite dal Regolamento elettorale.
Le sezioni regionali o interregionali sono presiedute da un Comitato direttivo formato da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti, di cui la metà designata dalle associazioni delle imprese territorialmente competenti e l'altra metà designata dalle strutture categoriali e orizzontali delle confederazioni sindacali territorialmente competenti secondo quanto stabilito dalle norme operative interne.
In mancanza di designazione entro il termine di 120 giorni dalla data di costituzione del Fondo la nomina è fatta dalle fonti istitutive; ove non ci fossero le condizioni per la designazione, le fonti istitutive possono decidere l'accorpamento con altra struttura regionale.
Le sezioni regionali o interregionali, ove necessario, possono decentrarsi in più nuclei territoriali.
In particolare le Sezioni regionali o interregionali, oltre alla funzione elettorale, hanno i seguenti compiti:
- evidenziano al Comitato dei garanti e al Consiglio d'amministrazione opportunità d'impiego delle risorse nel territorio di propria competenza e nei confronti delle piccole imprese;
- contribuiscono a definire ed attuano gli indirizzi del Consiglio d'amministrazione in tema di trasparenza nel rapporto con gli associati;
- ricevono dal Fondo le informazioni aggregate e le rendicontazioni relative agli associati e alle imprese che ad esse fanno riferimento;
- controllano e coordinano l'adesione e i flussi della raccolta nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione;
- verificano la rispondenza delle singole posizioni e dei capitali conseguentemente maturati rispetto ai dati in proprio possesso segnalando al Consiglio d'amministrazione e al Comitato dei garanti eventuali difformità;
- scelgono strutture di servizio sul territorio nell'ambito dei compiti, delle compatibilità e dei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione;
- svolgono ogni altro compito ad esse delegato dal Consiglio d'amministrazione.
Le Sezioni regionali o interregionali possono avere la loro sede presso gli Enti paritetici bilaterali dell'artigianato, ove esistenti.
6. Organi del Fondo
Il Fondo ha i seguenti organi:
- Assemblea dei delegati,
- Consiglio di amministrazione,
- Presidente e Vice Presidente,
- Collegio dei Revisori contabili.
7. Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di 60 ad un massimo di 90 componenti, eletti dai soci secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.
Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 10.000 adesioni al Fondo.
8. Consiglio di amministrazione
Il Consiglio d'amministrazione è composto da un minimo di 12 ad un massimo di 18 membri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, dei quali la metà eletti dall'assemblea dei delegati e l'altra metà designati dalle associazioni artigiane sulla base della rappresentanza delle associazioni stesse con riferimento alle imprese alle quali fanno capo i lavoratori associati ad ARTIFOND.
9. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio d'amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all'art. 4, l'altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il 1º Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di assemblea e di Consiglio d'amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il 1º Vice Presidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le 2 componenti.
10. Collegio dei Revisori contabili
Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dall'assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane.
Il 1º Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le 2 componenti.
11. Contribuzione
La contribuzione ad ARTIFOND, composta da TFR, contributo a carico dell'azienda, contributo a carico del lavoratore, è determinata dai CCNL o da accordi nazionali di settore.
I contratti o accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di 2º livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND.
Per i lavoratori di la occupazione, successiva al 17-8-95, la quota di TFR da destinare al Fondo è pari al 100% del TFR stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100% del TFR è sospesa fino al 17-8-99.
Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente atto.
12. Permanenza e cessazione
L'obbligo di erogare la contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
13. Trasferimenti
L'iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione ovvero comunica al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
- riscatto della posizione pensionistica;
- trasferimento della posizione pensionistica presso un altro Fondo pensione, cui l'associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo pensione aperto.
L'iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha comunque facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica individuale presso altro Fondo pensione non prima che abbia maturato almeno 5 anni d'iscrizione al Fondo, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5, Intesa interconfederale 8-9-98.
Le modalità relative all'esercizio di tali funzioni sono determinate dallo Statuto.
14. Prestazioni
Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio e avendo maturato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.
Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa.
Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro 6 mesi dalla richiesta del riscatto.
Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità previste dallo Statuto.
Agli iscritti che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di Legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore.
Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di Legge vigenti 'pro temporè.
Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza e invalidità.
L'iscritto per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi derivanti da quote di TFR, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal TFR versato al Fondo.
Il Consiglio d'amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può concedere prestiti.
15. Impiego delle risorse
Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione ai soggetti abilitati dalla normativa vigente.
Lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e d'impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.
Le convenzioni di gestione, oltre alle linee d'indirizzo dell'attività, conterranno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché' termini e modalità della facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.
Gli investimenti possono riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati tra redditività e sicurezza in modo da soddisfare le particolari esigenze che derivano dall'uso del TFR.
16. Comitato dei garanti
Il Comitato dei garanti è composto, su base paritetica, da 36 rappresentanti delle parti che sottoscrivono il presente atto.
Per le associazioni dei lavoratori dipendenti, i 18 componenti sono in rappresentanza delle OO.SS. firmatarie con le loro articolazioni.
Per le associazioni imprenditoriali, i 18 componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie con le loro articolazioni.
Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le fonti istitutive e per rappresentare gli interessi e le istanze del comparto artigiano, esprime il proprio parere sulle seguenti questioni:
- valutazioni in merito alla corretta applicazione dei contratti per le materie relative al Fondo;
- indirizzi generali di gestione del Fondo;
- individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
- criteri di scelta dei gestori assicurativi e finanziari, della banca depositaria, del gestore del servizio amministrativo, dei fornitori di altri servizi;
- modifiche statutarie;
- scioglimento del Fondo.
Il parere, non vincolante, deve essere fornito entro 15 giorni dalla richiesta, ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio d'amministrazione.
Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.
17. Spese per la costituzione e la gestione del Fondo
Le spese di costituzione del Fondo e i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21-2-99, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
La quota d'iscrizione al Fondo è fissata in £. 20.000. Di tale cifra metà, a carico dell'impresa, è rientrante negli oneri contrattuali stabiliti per la previdenza complementare e metà è a carico del dipendente.
La quota associativa, che è compresa nel contributo al Fondo, viene determinata di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione entro il limite massimo dello 0,18% della retribuzione annua lorda di ogni iscritto.
18. Fase transitoria
Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l'associazione è retta da un Consiglio d'amministrazione provvisorio formato da 18 componenti, 2 dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei Revisori contabili è formato da 2 componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
19. Funzioni degli organi provvisori
Il Consiglio d'amministrazione provvisorio effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la conoscenza di ARTIFOND e a rendere possibili l'adesione immediata di tutti i lavoratori interessati e, al raggiungimento di 10.000 adesioni, svolge la fase elettorale.
Con la proclamazione degli eletti nell'assemblea dei delegati e successivamente nel 1º Consiglio d'amministrazione non provvisorio, il Consiglio provvisorio e il Collegio dei Revisori contabili provvisorio decadono dal loro incarico.
20. Promozione del Fondo
Le parti istitutive, al fine di favorire la massima conoscenza, tra le imprese e tra i lavoratori, del Fondo e delle sue finalità, s'impegnano a raccomandare alle proprie strutture di dar vita a momenti di confronto unitario sul territorio, e tra le categorie, e si propongono come realizzatori di specifiche iniziative promozionali valorizzando, anche, le strutture bilaterali dell'artigianato.
21. Adesioni successive.
Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un CCNL, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità.
Sottoscrivono:
- le Organizzazioni nazionali di categoria di CONFARTIGIANATO articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:
> Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici (FNAM);
> Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti (FNAII);
> Federazione Nazionale della Moda;
> Associazione Nazionale Orafi, Argentieri, Orologiai e Affini;
> Federazione Nazionale dell'Alimentazione (FEDAL);
> CONFARTIGIANATO Trasporti;
> Associazione Nazionale Estetiste;
> Associazioni Nazionale Acconciatori;
> Associazione Nazionale Marmisti;
> Associazione Nazionale Produttori Occhiali;
> Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani (FeNaOdI);
> Associazione Nazionale Grafici;
> Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori;
> Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie, Legatorie;
> Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie;
> Associazione Nazionale Ceramica;
> Associazione Nazionale Chimici Plastici;
> Associazione Italiana Artigiani Legno e Arredamento;
> Associazione Nazionale Tappezzieri;
> Associazione Nazionale dell'Arredo Urbano;
- le Associazioni di mestiere della CNA:
> AIRA
> ANIM
> ANPEC
> Associazione tessile abbigliamento
> Associazione podologica italiana
> ASPEL
> Associazione nazionale Artigianato artistico
> ASSOMECCANICA
> ASSOPULIZIE
> FEDERACCONCIATORI
> FEDERESTETICA
> FEDERPALESTRE
> FIAAL Associazione agroalimentare
> FITA
> FNALA
> Grafica
> ILMA
> SATLA
> SIAF
> SNO
> Trasporto persone
> Associazione sarti
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO);
- Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA);
- la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA), con l'intervento di:
> FIAM
> FIALA
> Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali
> FNAE
> Federazione nazionale tintolavanderie
> SNA
> Federazione nazionale alimentaristi
> Federazione nazionale abbigliamento
> Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai
> Federazione nazionale chimici e plastici;
- la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI), con l'intervento di:
> FEDERNAS
> UNAMEM
> ANVI
> ANTLO
e
- le Federazioni di categoria della CGIL:
> FILCAMS-CGIL
> FILCEA-CGIL
> FILLEA-CGIL
> FILT-CGIL
> FILTEA-CGIL
> FIOM-CGIL
> FLAI-CGIL
> SLC-CGIL;
- le Federazioni di categoria della CISL:
> FAT-CISL
> FILCA-CISL
> FILTA-CISL
> FIM-CISL
> FISASCAT-CISL
> FISTEL-CISL
> FIT-CISL
> FLERICA-CISL;
- le Federazioni di categoria della UIL:
> FeNEAL
> UILA
> UILCER
> UILM
> UILSIC
> UILTA
> UILTRASPORTI
> UILTuCS;
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
- la Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL);
- la Unione Italiana del Lavoro (UIL).
Le sottoscritte parti istitutive del Fondo pensione "ARTIFOND" di cui all'accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l'eventuale istituzione di 1 o più Fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni.
1. La richiesta di poter istituire un Fondo regionale deve essere presentata alle sottoscritte parti istitutive da tutte le rappresentanze delle parti istitutive medesime presenti nella Regione.
2. Le medesime parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico-finanziario del Fondo nazionale, precisate al successivo punto 3, nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il Fondo regionale del quale si richiede la costituzione, precisate anch'esse al punto 5. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le parti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del Fondo regionale.
3. La richiesta di istituzione del Fondo regionale può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta, condizione che gli iscritti al Fondo nazionale, occupati nella regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il Fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti.
4. Per poter prendere in considerazione successive richieste di costituzione di Fondi regionali, dovranno essere nuovamente presenti i parametri ed i criteri di cui al punto 3.
5. Adempiuto a quanto previsto al punto 2, le medesime parti istitutive avvieranno le procedure nei confronti di tutti i soggetti interessati o competenti al fine di procedere al trasferimento nel Fondo regionale degli accantonamenti finanziari del Fondo nazionale dei lavoratori occupati, nella regione, garantendo continuità e qualità delle prestazioni, previo consenso dei lavoratori stessi.
Allegato 2 - Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per ARTIFOND
C) Tessile Abbigliamento Calzaturiero. In attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di accordo 27-1-98, nel titolo "previdenza complementare", si concorda quanto segue.
La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 27% del TFR maturando. Per i lavoratori di la occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di la occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17-8-99. I lavoratori di 1a occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1% con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di ARTIFOND.
La quota d'iscrizione, pari a £. 20.000, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
Le spese di costituzione del Fondo e i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.
Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21-2-99, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.
Roma, 11 febbraio 1999
FILTEA-CGIL
FILTA-CISL
UILTA-UIL
Federazione Nazionale della Moda - CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI
FEDERMODA-CNA
ANTABB-CNA
ASPEL-CNA
ANPEC-CNA
Associazione Sarti - CNA
b) Esemplificazioni relative al personale operaio: - ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità