S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 25/07/2014 si rinvia al CCNL:
- "Tessile-Moda e Chimica-Ceramica - Piccola Industria"- Settore "Intersettoriale"
CCNL del 22/07/1998
TESSILI P.I. - CONFARTIGIANATO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/1998
per i lavoratori addetti alla piccola e media industria conto proprio e conto terzi tessile - abbigliamento - occhiali - penne - spazzole - pennelli - giocattoli
Decorrenza: 01/07/1995
Scadenza: 30/06/1999
Roma, 22 luglio 1998
Costituzione delle parti
tra
- FEDERMODA-ANTABB/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del tessile abbigliamento/CNA rappresentata dal Presidente, dal Segretario, dai membri della Direzione nazionale, e dai Segretari regionali e territoriali;
- Associazione SARTI/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria, rappresentata dal Presidente, dal Segretario, dai membri della Presidenza e dai Segretari regionali e territoriali;
- ASPEL/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria, rappresentata dal Presidente nazionale, dal Segretario nazionale, dai membri della Direzione;
assistiti dal Presidente nazionale CNA, dal Segretario generale CNA, dal Responsabile Area Politiche sociali e sindacali CNA e dal Responsabile sezione Contrattazione CNA;
- Federazione Nazionale della Moda - CONFARTIGIANATO, rappresentata dal Presidente nazionale, dal Vice presidente nazionale, dal Segretario nazionale, dagli altri membri della Giunta esecutiva, dagli altri membri del Consiglio direttivo; e dai Segretari e Funzionari regionali e provinciali;
- Associazione Pellicceria CTNA-AIP CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente nazionale, dal Vice Presidente nazionale e dal Segretario nazionale;
assistiti da CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente, dal Segretario generale, dal responsabile Direzione politica, economica e sindacale;
- Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (FILTA), rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali, dalla Federazione nazionale; alla presenza dei componenti il Comitato esecutivo e della delegazione composta; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL);
- Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (FILTEA) rappresentata dai membri della Segreteria nazionale; i membri del Centro nazionale;
- Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA) rappresentata dal Segretario generale e dai Segretari nazionali; dai componenti il Comitato centrale; con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL)
si conviene quanto segue:
CCNL per i lavoratori della piccola e media industria
- cotoniera;
- della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e articoli da caccia;
- della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;
- della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta;
- della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camiceria; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards; accessori dell'abbigliamento e oggetti cuciti in genere;
- della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passai mani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amiantieri (compreso gruppo freni) - tappeti -interfodere;
- della juta;
- delle tende da campo - tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare;
- del feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
- dei berretti e copricapo diversi (non di lana né di feltro), e di fodere e marocchini;
- delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- del tessuto non tessuto;
- dei bottoni e articoli affini;
- degli occhiali e articoli inerenti l'occhialeria;
- dei giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- delle penne, parti staccate di matite e penne e articoli affini;
- delle spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.
CLAUSOLA DI ARMONIZZAZIONE
Le parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di verifica in occasione del rinnovo contrattuale, tenendo conto dei risultati ai quali è pervenuta la verifica del Protocollo 1993, e degli orientamenti che verranno assunti in materia con altre controparti.
Le parti, in ogni caso, s'impegnano, sempre in occasione del prossimo rinnovo contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli contrattuali per le piccole industrie che scaturiranno dai contratti sottoscritti da FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL con le altre Associazioni imprenditoriali.
CAPITOLO I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO
Il presente contratto consta di 2 sezioni che comprendono:
1) 1 parte generale;
2) 3 parti riguardanti: operai, qualifiche speciali o intermedie, impiegati e quadri;
3) 1 parte retributiva e inquadramento;
4) 1 parte contenente i protocolli aggiuntivi;
5) 1 parte contenente gli allegati;
6) 1 parte contenente le classificazioni del personale.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad operarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere (o ad intervenire perché siano evitate) azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 2, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore 'ad personam', esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del CCNL.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 CC.
Art. 4 - Interpretazione del contratto e controversie
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratori e datore di lavoro, con l'intervento delle RSU o del Delegato d'impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le 2 Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Art. 5 - Distribuzione del contratto. Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente entro 4 mesi dalla data di stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, 1 copia del presente contratto di lavoro, parte normativa e tabellare.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente la edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL e alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle OO.SS. nazionali.
Le imprese associate a FEDERMODA - ANTABB - Associazione Sarti - ASPET CNA - Federazione MODA - ANT - AIP CONFARTIGIANATO che applicano il CCNL per le piccole imprese industriali firmato il 22-7-98 con FILTA, FILTEA, UILTA, dovranno informare i loro dipendenti, mediante avviso in busta paga del CCNL a loro applicato.
Inoltre il Fondo di previdenza complementare a cui fare riferimento è quello di ARTIFOND.
Art. 6 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 5, parte Generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto decorre dal 1º luglio 1995 e avrà scadenza il 30 giugno 1999.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva e per i singoli istituti.
Il contratto, nella sua globalità, s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo.
Art. 8 - Sistema di relazioni industriali nel settore tessile- abbigliamento
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL per il settore
tessile abbigliamento:
- recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-93;
- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e nazionalizza in modo sistematico la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
Art. 9 - I livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23-7-93, le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali territoriali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni territoriali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare e gestire le materie demandate dal CCNL alle realtà territoriali di settore e di comparto e definire un livello salariale territoriale che tenga conto della situazione del sistema delle piccole imprese, nel territorio considerato rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti, con specifico riferimento a redditività, produttività e qualità.
In sede di rinnovo del CCNL le parti definiranno i tempi e le procedure dei contratti territoriali. Nelle imprese nelle quali sia in atto la pratica della contrattazione aziendale, questa viene riconosciuta come contrattazione di 2º livello, alternativa e non cumulabile con la contrattazione territoriale.
Le parti a livello aziendale possono, tramite apposita intesa sottoscritta, optare per la contrattazione territoriale inviando copia del testo d'intesa a tutte le parti firmatarie il presente CCNL a livello territoriale.
Art. 9 bis - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti e i doveri delle aziende e dei lavoratori.
Il CCNL è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale (ERN).
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal comma 4 del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Art. 9 ter - La contrattazione aziendale
1. Soggetti.
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.
2. Requisiti.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico -nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
3. Finalità e contenuti.
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da 3 mesi prima della scadenza del CCNL sino a 6 mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Tale periodo è ridotto rispettivamente a 3 mesi prima e 4 mesi dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del CCNL.
4. Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unicamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 10, paragrafi 3 e 4 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
5. Procedure.
a) La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dall'inizio della medesima;
b) viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4 e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello e alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
Norma transitoria n. 1
Le parti, dopo l'approvazione della Legge sull'esonero contributivo delle erogazioni aziendali, s'incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni, in modo tale da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, in un quadro di invarianza dell'importo netto.
Le parti si danno atto che tale invarianza delle erogazioni nette si riferisce esclusivamente alla particolare contribuzione di cui al Protocollo 23-7-93.
Ciò significa che in caso d'innovazione legislativa di natura fiscale o contributiva, ma non riconducibile alla normativa richiamata, non potrà essere invocata tale invarianza.
Le parti solleciteranno le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi brevi la Legge sulle esenzioni contributive in attuazione del Protocollo 23-7-93.
Norma transitoria n. 2
Le parti a livello aziendale, in sede dei rinnovi dei relativi accordi, potranno convenire su meccanismi di adeguamento dei relativi contenuti alle nuove normative del Protocollo 23-7-93 e della presente regolamentazione. Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
CAPITOLO II - SISTEMA DI INFORMAZIONI
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore tessile/abbigliamento anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) Osservatorio di settore.
Tra le parti si conviene di approfondire reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria tessile abbigliamento anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori sottoindicati, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Tra la parti viene istituito un Osservatorio nazionale della Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento.
L'Osservatorio nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti e uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle istanze istituzione per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno alle parti di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:
- per quanto riguarda i problemi della scuola e della formazione professionale:
a) interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- gli interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- i riflessi ecologici dell'insediamento industriale tessile/abbigliamento;
- le prospettive produttive e di politica commerciale con particolare riferimento all'importazione e all'esportazione;
- i programmi d'investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
- i supporti per le piccole e medie imprese ai progetti di consorziazione di cui alla 21-5-81 n. 240 volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercato;
- la ricerca nel settore, nel quadro di un progetto nazionale;
- le soluzioni adottate ed eventuali iniziative in riferimento al risparmio energetico nel quadro delle finalità nel piano nazionale;
- le situazioni di crisi aziendale e zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con gli Accordi interconfederali sui CFL.
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio integrato con altra utile documentazione valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formativi, i bisogni formativi presenti e prevedibili; l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo cosi acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovativi e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio nazionale Tessile / Abbigliamento Piccola e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende di piccola e media industria intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione e orientamento circa:
- i processi di internazionalizzazione;
- il terzismo;
- il rapporto con le grandi imprese e il sistema finanziario e bancario.
2) A livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto, dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli Organismi bilaterali regionali di cui agli Accordi interconfederali e successive intese.
3) A livello territoriale.
Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle OO.SS. elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della Legge 9-12-77 n. 903 e Legge n. 125/91 (parità uomo-donna).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
a) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con lo scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle esigenze locali l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile e le esuberanza indotte da crisi aziendale o territoriale;
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale e regionale saranno infine esaminate le situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale per la ricerca nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni e procedure che privilegino esigenze di mobilità settoriale e intersettoriale;
d) le situazioni di ricorso generalizzato del settore alla CIG;
e) in relazione e ad integrazione di quanto previsto dalle leggi 12-8-77 n. 675 e relative norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215 e Legge 9-2-79 n. 36) e n. 223/91 per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendali si conviene quanto segue:
1) le aziende del settore operanti nel territorio, su richiesta delle Associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione, specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2) periodicamente, su richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;
3) le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla Legge 12-8-77 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215 e Legge 9-2-79 n. 36);
f) le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di Legge di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati alla conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto a mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.
4) Distretti industriali tessile/abbigliamento.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore tessile/abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui CFL;
- i dati più significativi e le tendenze evolutivi del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli Enti pubblici competenti e degli Organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile/abbigliamento.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione a livello locale, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad es. Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con Enti, Organismi esterni e Centri di formazione per il tessile/abbigliamento.
Le parti individuano, indicativamente, i seguenti distretti:
- Carpi
- Prato
- Asse del Sempione
- Biella
- Como
- Urbania
5) A livello aziendale.
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 85 dipendenti, tramite le Sezioni territoriali delle Associazioni imprenditoriali firmatarie, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OO.SS. di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della Legge di parità (Legge 9-12-77 n. 903 e Legge n. 125/91);
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
In relazione alla direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile/abbigliamento nel suo complesso, anche alle OO.SS. nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
1) agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzativi e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipativi e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:
a livello nazionale
utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 10 al fine di esaminare congiuntamente:
a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
b) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formativi, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dalle parti con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formativi, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale.
Sono da considerare progetti convenuti con le OO.SS. e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
A livello territoriale e distretti.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale, per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibilità tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti formativi; recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo. A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
A livello aziendale.
Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali ___ le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte di cui all'art. 56 (Diritto allo studio).
Art. 11 - Andamento attività produttiva
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione d'orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 31, parte Generale, per i permessi per riduzione d'orario; art. 32, parte Generale, per le modalità applicative della flessibilità; artt. 11 - parte Operai, 2 - parte Intermedi, 3 - parte Impiegati per le ex festività; artt. 12 - parte Operai, 3 - parte Intermedi, 4 - parte Impiegati per le ferie).
Per consentire di considerare adeguatamente le esigenze di fruizione individuale dei permessi retribuiti, 3 giornate di permesso per ex festività o per riduzione d'orario potranno essere richieste e godute individualmente in ciascun anno a fronte di particolari esigenze del lavoratore a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali per la specifica mansione del lavoratore richiedente.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile/abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile/abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alla quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le parti a livello territoriale, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle 2 parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo il territorio metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda il territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni d'orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, Legge 20-5-75 n. 164, e dalla Legge 23-7-91 n. 223, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi fomiti. In caso di violazione cesseranno per le Associazioni imprenditoriali territoriali e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Associazioni territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile/abbigliamento.
Dichiarazione di intenti
Preso atto che gli accordi di riallineamento hanno prodotto effetti positivi, ma che gli stessi non si sono generalizzati in misura soddisfacente, le parti contraenti convengono di intensificare le azioni per facilitare la regolarizzazione del lavoro sommerso, che per sua natura produce distorsioni della concorrenza per le imprese, anomalie nei trattamenti economici e normativa per i lavoratori ed influisce negativamente sul risanamento del territorio ostacolando l'attivazione del circolo virtuoso di sviluppo industriale; le parti esprimono la loro volontà di operare ai diversi livelli di competenza al fine di promuovere lo sviluppo delle realtà produttive del Mezzogiorno.
A tal fine ritengono necessario che, attraverso il dialogo sociale settoriale, si pervenga alla emanazione di norme di Legge che riaprano i termini per processi di allineamento retributivo, garantiti da apposita contrattazione nazionale e territoriale con adesione aziendale.
È necessario che contemporaneamente siano risolte le controversie amministrative, derivanti dalle decisioni degli Organismi previdenziali, collegate con il processo di riallineamento che stanno pregiudicando gravemente la regolarizzazione già avviata ed inibendo il suo ampliamento.
Chiarimento a verbale
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la mobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di Legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Art. 13 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Nei casi in cui alla Legge n. 164/75, l'azienda interessata comunicherà preventivamente alla RSU o per tramite della Associazione imprenditoriale territoriale a FILTA, FILTEA, UILTA provinciale la prevedibile durata della contrazione, il numero dei lavoratori interessati, le cause relative, le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione) le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite.
Art. 14 - Mobilità interna della manodopera
Le Direzioni delle unità produttive aventi più di 85 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 15 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento minore e che quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte II (investimenti, occupazione, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni imprenditoriali firmatarie di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le OO.SS., sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.
CAPITOLO III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 16 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità con quanto previsto dall'accordo del 27-2-95, riportato all'allegato 1, potranno eLeggere proprie rappresentanze.
Numero dei componenti delle RSU
Numero dipendenti | Numero unità produttiva componenti RSU |
da 16 a 120 | 3 |
da 121 a 360 | 6 |
da 361 a 600 | 9 |
da 601 a 840 | 12 |
da 841 a 1.080 | 15 |
da 1.081 a 1.320 | 18 |
da 1.321 a 1.560 | 21 |
da 1.561 a 1.800 | 24 |
Ai singoli componenti la RSU sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la RSU;
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente della RSU; con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all'art. 23, Legge 20-5-70 n. 300.
Le ore di permesso non utilizzate potranno essere usufruite nel corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
I componenti delle RSU non possono essere trasferiti da una unità produttiva all'altra senza il'nulla osta' delle Associazioni sindacali di appartenenza.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei componenti delle RSU i cui nominativi e le relative variazioni siano state comunicate per iscritto dalle OO.SS. alle Associazioni territoriali imprenditoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 3, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Quanto riconosciuto in tema di RSU con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di Legge successive.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'allegato 1.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eLeggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla Legge n. 300/70 per la RSA.
Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali di categoria, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo su indicazioni dei lavoratori dipendenti delle imprese di un determinato bacino.
2) In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto tra le rispettive rappresentanze delle parti.
Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzano con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti, di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. Essi esercitano il loro mandato in via continuativa previa richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OO.SS..
5) Tutte le imprese al di sotto dei 16 dipendenti che rientrano nella sfera di applicazione del presente CCNL, a partire dalla data d'inizio di operatività dell'apposito Fondo, accantoneranno presso di esso, per le attività di cui del punto 1) e 2), le quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di cui al punto 2).
In via transitoria queste somme a decorrere dall'1-6-99 confluiranno in un apposito conto corrente bancario nazionale di categoria.
Fermo restando che tali risorse saranno utilizzate per garantire l'agibilità del delegato di bacino, le parti entro il 31-12-99 definiranno le modalità di utilizzo e ristorno alle strutture territoriali delle risorse di cui sopra.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti, in via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno.
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
8) I rappresentanti comunque espressi, durano in carica almeno 1 anno e sono rinnovabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti
9) Con il presente accordo non si è inteso a portare modifiche alla normativa vigente in materia Legge n. 30D/70, Legge n. 533/73 e gli artt. 2118 e 2119 C.C.
In sede di rinnovo del presente CCNL le parti s'impegnano a ricercare modalità di individuazione dei delegati di bacino tale da dare la più ampia garanzia di rappresentatività.
Al lavoratore che ricopra cariche o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività, la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.
Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative, previste dall'art. 64, parte Generale, operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la situazione non sia connessa all'attività sindacale dell'interessato, nel quale caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.
Art. 19 - Cariche pubbliche e sindacali
Si richiama in materia quanto disposto dalla Legge 20-5-70 n. 300 negli artt. 31 e 32.
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili saranno concessi permessi retribuiti, fino ad 1 giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli Organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle API territoriali che provvederanno a comunicare all'azienda da cui il lavoratore dipende.
Qualora l'entità delle richieste di permesso sia ritenuta eccessiva, la questione sarà demandata all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Chiarimento a verbale
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Nota a verbale
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 37, parte Generale.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle OO.SS. congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle RSU.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al comma 1, su convocazione delle OO.SS. congiuntamente stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e dell'ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno solare, potranno essere utilizzate, nel limite di 2 ore, nell'anno successivo.
Potranno inoltre, sempre nel limite di 2 ore, essere anticipate qualora nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili.
Le riunioni potranno riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
Le modalità di cui ai 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'azienda.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, Legge 20-5-70 n. 300.
Chiarimento a verbale
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Nota a verbale
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 37, parte Generale.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.
Art. 23 - Versamenti dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in ogni momento e decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- data;
- generalità del lavoratore;
- ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che gradualmente raggiungerà la misura dell'1% sull'ammontare netto delle competenze in vigore alle singole scadenze mensili;
- OS a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente e numero del conto corrente bancario ad essa intestato; la richiesta dovrà essere conforme al modulo riportato; le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Nome __________________ Cognome ________________ Reparto __________________ abitante a ________________ via _____________ .n° ________
Spett.le DIREZIONE DELLA DITTA Il sottoscritto _________________________ operaio - cartellino n° ___________________ intermedio - matricola n° __________________ impiegato - matricola n° ___________________
Con la presente lettera autorizza codesta Direzione e INPS, nel caso di erogazione diretta del trattamento di CIG, ad effettuare sull'ammontare netto delle competenze la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del % da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile per 13 mensilità a favore del sindacato. Tale autorizzazione, in caso d'interruzione del rapporto di lavoro, è valida anche ai fini della trattenuta delle quote mensili restanti al raggiungimento dell'importo annuo intero, ivi compresa la 13a mensilità. Tale autorizzazione avrà validità fino al rinnovo del vigente contratto salvo revoca. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. ______ presso la Banca ________ intestato al Sindacato territoriale _______________ Distinti saluti Data ______________ Firma ______________ |
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che la trattenuta e il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poiché si tratta di un mero servizio che l'azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest'ultimo e la propria OS, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.
CAPITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- data di decorrenza dell'assunzione;
- qualifica, categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- trattamento economico (specificato voce per voce);
- eventuale periodo di prova;
- luogo di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
3) tesserino del codice fiscale;
4) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'azienda ne faccia espressamente richiesta.
Qualora il lavoratore sia sprovvisto di documenti di cui al punto 2) l'azienda è tenuta a richiedere il rilascio dei documenti stessi da INPS.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a direttamente richiederne la regolarizzazione tramite gli Enti interessati.
L'azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché, a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, Legge n. 223/91).
Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tenere conto ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, comma 1, Legge 23-7-91 n. 223, siano quelle superiori al 3º livello.
Norma valida solo per comparti abbigliamento e bottoni.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma sopra citata, non si terrà altresì conto delle assunzioni effettuate con attribuzione iniziale del 3º livello, ma con destinazione finale al 4º livello secondo le regole previste dal presente contratto.
Art. 25 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera d'età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di Legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, Legge 28-2-87, le parti hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta di quanto previsto dalla Legge 18-4-62 n. 230, e all'art. 8 bis, Legge 25-3-83 n.
79, è consentita la stipula di contratti a termine per:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
2) punte di più intesa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
3) esigenze di collaborazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
5) esigenze di completamente dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del comma 3, art. 36 (Regime d'orario a tempo parziale).
Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
Ai fini del computo delle percentuali di cui sopra, non si terrà conto dei lavoratori assunti per le causali di cui al punto 5) del presente articolo.
La durata massima del contratto a termine di cui al presente accordo è di mesi 6 rinnovabile 1 sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, Legge n. 56/87.
L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le parti, per un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi di effettiva prestazione:
Liv. | Durata |
7º e 8º | 6 mesi |
6º | 3 mesi |
5º | 3 mesi |
4º | 2 mesi |
3º | 1 mese e 1/2 |
2º | 1 mese |
1º | 3 settimane |
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il periodo di prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui gli artt. 52 e 53, parte Generale; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito d'infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché, gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, TFR.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro s'intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
A) APPRENDISTATO
È apprendista il lavoratore, che in base alle specifiche norme di Legge, venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché, non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Può essere convenuto tra le parti, ai sensi dell'art. 27, parte Generale, un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che, riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
L'apprendista, al termine del periodo di apprendistato, sosterrà la prova d'idoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso, l'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato ha diritto ad essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente; ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sarà ammesso a ripetere la prova.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di Legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di Legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al 1º e per tutte le mansioni previsti dal presente CCNL.
La durata massima dell'apprendistato viene così fissata:
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2º livello: mesi 24;
- per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori al 2º: mesi 30.
La retribuzione degli apprendisti è regolata come segue:
- 1a metà del periodo: 89% dell'ERN del livello corrispondente;
- 2a metà del periodo: 91% dell'ERN del livello corrispondente;
La durata e le percentuali di cui sopra si applicano per gli apprendisti assunti dopo l'1-8-95, mentre per quelli assunti precedentemente a tale data rimane in vigore quanto previsto dal CCNL 4-6-91.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore di analogo livello.
La retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistato a tempo indeterminato continuando a godere per 12 mesi dalla data di conversione del diverso regime contributivo previsto dalla Legge 28-2-87 n. 56, non potrà superare, per tale periodo, la retribuzione netta del lavoratore di analogo livello.
In caso di malattia, agli apprendisti verrà corrisposto un trattamento che determini per l'azienda un onere economico della stessa misura di quello sostenuto per gli operai.
L'anzianità maturata come apprendista verrà computata ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali.
Con riferimento allo scatto d'anzianità, si procederà al calcolo dello stesso in base alle percentuali di retribuzione sopra definite.
Qualora il contratto di apprendistato venga costituito a tempo parziale, i periodi di durata previsti nel presente contratto non verranno prolungati. In caso il rapporto di lavoro venga convertito da apprendistato a tempo indeterminato le parti del rapporto definiranno le modalità per il proseguimento dello stesso.
Il limite massimo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a tempo parziale non dovrà superare il 50% dei lavoratori assumibili come apprendisti.
I lavoratori apprendisti assunti a tempo parziale non verranno conteggiati nella percentuale prevista dall'art. 26, parte Generale, del presente contratto.
Norme particolari per gli addetti all'industria della trattura della seta
Per acquisire la qualifica di "filatrice" l'apprendistato è fissato in complessivi 28 mesi, dei quali 14 alla scopinatura e 14 alla bacinella.
Qualora, al termine dei primi 14 mesi l'apprendista non passi a compiere l'apprendistato alla bacinella ma continui ad essere adibito alla scopinatura, acquisirà la qualifica di scopinatrice fissa (2º livello).
Anche in questo caso avendo la lavoratrice acquisito una qualifica l'azienda applicherà i benefici contributivi previsti dalla Legge n. 56/87.
B) PERIODO DI ADDESTRAMENTO PER OPERAI NUOVI ASSUNTI DI ETÀ SUPERIORE A 20 ANNI
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1º livello.
C) ASSUNZIONE DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA
In attuazione dell'art. 22, Legge 28-2-87 n. 56, in caso di assunzione di giovani da adibire a mansioni per le quali siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14, Legge 21-12-78 n. 845, la retribuzione massima per un periodo di 6 mesi, sarà pari al minimo contrattuale di paga o stipendio ed alla contingenza, previsti per il livello immediatamente inferiore a quello d'inquadramento contrattuale, nonché all'indennità di mensa. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda prima dell'assunzione in servizio.
D) CONTRATTO DI FORMAZIONE
Si richiamano le norme del DL 30-10-84 convertito in Legge 19-12-84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali.
In relazione alla delega contenuta, le parti hanno concordato che sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate:
- le professionalità inquadrate al 2º livello della classificazione nazionale, con l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al 1º livello.
Le parti riconoscono che le professionalità di 2º livello qui richiamate e non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate "intermedie" poiché possiedono i requisiti fissati.
Tale accordo infatti prevede che siano considerate intermedie, prescindendo da ogni altro eventuale requisito, quelle professionalità "per le quali la declaratoria stabilita dal contratto nazionale di categoria preveda espressamente la possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione".
Le declaratorie del 2º livello del presente contratto prevedono infatti che vi appartengono i lavoratori che svolgono operazioni per la cui abilitazione occorre un periodo di esperienza e/o la frequenza di un "corso professionale".
E) DISPOSIZIONI FINALI
In considerazione di quanto sopra stabilito, le diverse opzioni possibili all'atto dell'assunzione:
- applicazione del contratto di formazione e lavoro;
- inquadramento al 1º livello per un periodo non superiore a 12 mesi per addestramento di operai d'età superiore a 20 anni (lett. B del presente articolo);
- inquadramento temporaneo al 1º livello per mansioni semplici che non richiedono specifica esperienza (secondo quanto previsto nella declaratoria del 1º livello contrattuale), non sono cumulabili tra loro e l'applicazione di una delle ipotesi previste comporta l'esclusione delle altre 2.
Le erogazioni aziendali previste dalla contrattazione di 2º livello ai sensi del Protocollo 23-7-93 sono estensibili anche ai lavoratori assunti con CFL a condizione che la natura e le caratteristiche dell'erogazione consentano il coinvolgimento attivo del lavoratore in CFL.
Tale estensibilità sarà oggetto di esame congiunto in sede aziendale con la RSU.
In ogni caso non verranno considerate utili agli effetti della maturazione dell'erogazione aziendale le ore di formazione effettuate in luogo della prestazione lavorativa.
Quanto stabilito al presente articolo in materia di CFL costituisce parte integrante della regolamentazione interconfederale contenuta nell'Accordo 31-3-95, ai fini della verifica di conformità dei progetti ad opera delle Commissioni bilaterali regionali.
Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché, sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 10 bis, parte Generale, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 104/92.
Dichiarazione a verbale
Le parti, preso atto del disposto dell'art. 9, comma 3, DL 12-9-83 n. 463, convertito in Legge n. 638/83, reputano equa un'equiparazione del grado d'invalidità ai fini del computo della quota di Legge del personale divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro e mantenuto in servizio.
Riconoscono inoltre equa l'integrale fiscalizzazione degli oneri sociali dei portatori di handicap e invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di Legge.
Le parti concordano di intervenire presso gli organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di Legge.
Ai sensi e per gli effetti del DPR 9-10-90 n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostante psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi ad un trattamento di terapia e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di 3 anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro 7 giorni dal termine del programma di riabilitazione.
I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa che sarà concesso in relazione alle esigenze organizzativi e produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di 3 mesi, e può essere concessa 1 sola volta, per ogni familiare coinvolto.
L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori a 1 settimana.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di Legge.
A) REGIME ORDINARIO
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni d'orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture d'orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché, degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzativi dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture d'orario potranno altresì essere considerate nei casi d'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture d'orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi d'orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo devono essere ricomprese la testurizzazione e la falsa torsione.
B) RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
1. Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario, a far data dall'1-1-90 i lavoratori fruiranno delle seguenti riduzioni complessive annue dell'orario di lavoro:
- giornalieri: 56 ore
- addetti alle squadre di cui al comma 4, art. 34, parte Generale: 52 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente CCNL per le 2 festività nazionali già del 2 giugno e del 4 novembre, anziché, essere corrisposti nei periodi di paga di giugno e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni d'orario. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette.
Per i settori abbigliamento, maglie, calze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni, tende e bottoni il solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente CCNL per la festività nazionale del 2 giugno, anziché, essere corrisposta nel periodo di paga di giugno sarà corrisposta in occasione del godimento della predetta riduzione d'orario. Resta a carico dell'azienda la differenza fra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla retribuzione predetta.
La decorrenza della presente normativa è stabilita dal 1º giugno 1990 per i settori:
- tessili vari:
a) trecce e stringhe;
b) tubetti per filatura;
- juta - poliolefine tessile;
- feltro e cappello di pelo;
- feltro e cappello di lana;
- pelo per cappello;
- berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini;
- trecce e cappelli di paglia, di truciolo o di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- lino-canapa:
a) spaghieri
- abbigliamento:
a) bottoni.
2. Regimi particolari di orario
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzato al maggior utilizzo degli impianti per 6 giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzativi dell'impresa, nonché dell'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture d'orario.
Per l'adozione del regime d'orario 5x8 con il 2º giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su 6 giorni alla settimana si seg