Testo Consolidato CCNL del 24/01/2022
TESSILI E MODA (Confsal / Conflavoro)
Testo consolidato del CCNL 24/01/2022
MODA - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento
Decorrenza: 01/02/2022
Scadenza: 31/01/2026
L'anno 2022 il giorno 24 del mese di Gennaio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via del Consolato n. 6,
tra
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
e
FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato
con l'assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro MODA - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro MODA - Pelletteria, Calzaturiero Tessile Abbigliamento, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende del settore manifatturiero dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio, del calzaturiero e del tessile e delle altre materie prime e il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.
Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale MODA -Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento che qui di seguito e che, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dal 1 Febbraio 2022 al 31 Gennaio 2026 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori addetti nel della Moda industria.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE
Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle aziende industriali per la produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di calzature, pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.), valigie e bauli, confezioni in pelle e succedanei, cinture e cinturini in genere, cartelle e sottobracci, articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.), sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo, sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, camiceria, biancheria personale e da casa, divise ed abiti da lavoro, corsettcria, cravatte, sciarpe e foulard, accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, bottoni, cinghie di trasmissione ed articoli affini.
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
- Attività connesse alla campagna vendita in showroom
- Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all'estero
- Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store
- Attività di vendita stagionale o straordinaria
- Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, compresa l'amministrazione e la vendita.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso
1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
c. l'orario di lavoro;
d. la qualifica di inquadramento e le mansioni iniziali;
e. il trattamento economico di base;
f. la/e sede/i di lavoro;
g. la durata del periodo di prova;
h. la durata delle ferie;
i. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:
a. Certificato di residenza;
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
g. Curriculum Vitae;
h. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
1. L'esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall'art. l lettera g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. Quadri e primo livello: 6 mesi;
b. altri livelli: 3 mesi
3. I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
5. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.
6. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
7. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dellobbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all'art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.
B - Mutamento di mansioni
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
C - Passaggi di livello
1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all'art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS/RLST potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.
2. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni, l'orario di lavoro individuale sarà di 36 ore, a parità di retribuzione. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
2. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
3. Salvo quanto previsto al successivo punto 4, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
4. Il tempo passato a disposizione dell'impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell'ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo.
5. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.
6. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell'attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l'adozione di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.
7. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall'art. 45.
8. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
9. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art.12.
10. I lavori di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti, e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
11. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.
12. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell'orario di lavoro giornaliero.
13. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
1. È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
2. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno e, per ogni turno, dovrà essere consentito un intervallo di mezz'ora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 7 del presente contratto e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
4. Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,38% della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale e corrisposti a cadenza mensile, salvo diverse pattuizioni.
Art. 7 ter - Lavoratori Discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalente all'attività di semplice attesa o custodia quali:
- custodia anche di magazzino
- guardiani diurni e notturni
- portieri
- personale addetto all'estinzione degli incendi sorveglianti
- personale addetto agli impianti di riscaldamento e ventilazione, produzione e trasformazione energia elettrica
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Art. 8 - Sospensione del lavoro e Recuperi
1. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.
2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture. Le modalità di recupero sono definite in sede aziendale.
4. La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.
Art. 9 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro-elasticità
1. In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
2. Pertanto, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le ore contrattualmente previste nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.
4. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda l'utilizzo e l'azienda possa consentirlo.
5. La flessibilità dell'orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
6. L'azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l'istituto della Flessibilità attraverso l'affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata alle OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.
7. Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
8. Una forma di flessibilità individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere concordata tra l'azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi tre anni di vita dei figli, allo scopo di meglio conciliare le esigenze familiari con l'attività lavorativa.
9. Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate:
- personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa;
- capi reparto o capi turno;
- manutentori;
- lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;
- nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione (ad es. l'assenza di un lavoratore turnista, che comporta la necessità di far prolungare il lavoro al turnista precedente).
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell'ambito della contrattazione aziendale o individuale, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l'accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti previsti dall'art.12, comma 3.
3. Su base volontaria i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota delle ore accantonate di cui al punto 1.
Art. 11 - Modalità di fruizione
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente, entro un periodo massimo di 52 settimane.
7. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, al netto della quota già corrisposta ai sensi dell'art. 12 comma 3
8. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
9. I riposi compensativi di cui all'art.14 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
10. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
11. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell'orario contrattuale.
Art. 12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7,7 bis e 7 ter del presente contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo" in base all'articolazione di cui all'art. 7 comma 6 e art. 9
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere liquidata al lavoratore, in misura pari al 25%.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
5. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di Legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore
6. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.25 del presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
7. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 25 del presente contratto:
Maggiorazioni | |
Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali | 35% |
Lavoro straordinario diurno ore successive | 45% |
Lavoro straordinario notturno | 56% |
Lavoro festivo | 38% |
Lavoro straordinario festivo diurno | 61% |
Lavoro straordinario festivo notturno | 66% |
8. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti.
1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
Maggiorazioni | |
Lavoro notturno in genere | 44% |
Lavoro notturno per turni 6x6 a rotazione | 38% |
Lavoro notturno con prestazione di un lavoratore stabilmente assegnato in via continuativa al turno di notte | 45,5% |
Lavoro domenicale e festivo diurno | 38% |
Lavoro domenicale e festivo notturno | 54% |
Art. 14 - Riposi settimanali e riposi compensativi
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di Legge.
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.
Resta fermo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali maggiorazioni sono omnicomprensiva e non cumulabili.
4. Qualora una delle festività elencate all'art. 18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il lavoratore straniero in relazione al punto n.2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto di cui all'art. 25 unitamente alla retribuzione mensile.
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al DPR n.792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
2. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 25 del presente contratto in atto al momento della scadenza ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
3. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato.
4. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, superiori a 15 giorni.
5. Previo specifico accordo fra le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.
Art. 16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
1. In applicazione dell'art.4 della Legge n.53/2000 e degli artt. l e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al Decreto Interministeriale n.278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente all'azienda l'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice qualora il rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
3. Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esso convenzionato ovvero, in caso di ricovero o di intervento chirurgico, dalla struttura ospedaliera o dalla clinica presso la quale il familiare del lavoratore, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore permessi.
4. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la durata sarà strettamente rapportata alla natura dell'evento calamitoso.
5. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
6. Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
7. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell'anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
Art. 17 - Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai sensi dell'art.4 c.2 della Legge n.53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n.278/2000, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art.433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
3. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
4. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art.3 del citato Decreto Interministeriale.
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
a. 1º gennaio (Capodanno);
b. 6 gennaio (Epifania);
c. lunedì di Pasqua;
d. 25 aprile
e. 1º maggio (Festa del lavoro);
f. 2 giugno (Festa della Repubblica);
g. 15 agosto (Assunzione);
h. 1º novembre (Ognissanti)
i. 8 dicembre (Immacolata Concezione);
j. 25 dicembre (S. Natale);
k. 26 dicembre (S.Stefano);
l. giorno del S. Patrono del luogo di lavoro.
2. Resta salvo quanto disposto dall'art.14.
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
2. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro.
3. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
4. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all'art.25 del presente contratto.
5. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all'art.25
7. del presente CCNL, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
8. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza giustificato motivo verrà considerato dimissionario.
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962 n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942 n.86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due % della forza occupata alla data di cui al precedente comma 2.
5. I permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
6. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori a tre mesi prima dell'inizio del corso di studio o comunque a tre mesi dalla eventuale effettiva fruizione dei permessi.
8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, prowederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
9. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
11. È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al capoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Art. 21 - Congedi per formazione
1. Ai sensi dell'art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare l'uno % (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSA.
5. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l'interruzione del congedo medesimo.
Art. 22 - Disciplina della richiesta di congedo
1. L'azienda è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
2. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
3. Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art.16, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
4. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all'azienda non inferiore a 7 giorni.
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Art. 24 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata
b. premi di risultato variabili
c. scatti di merito o professionalità
d. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Art. 25 - Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all'art.24 del presente CCNL nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, i premi di risultato variabili e le gratificazioni straordinarie una tantum e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge.
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di Legge che cadono nel periodo di paga e alla distribuzione dell'orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
3. La paga base nazionale conglobata è determinata sulla base dei minimi retributivi individuati rispettivamente dagli allegati A e B del presente CCNL.
4. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26". La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173". Nei sistemi di orario basati su turni di 6 ore (6x6) la retribuzione oraria fino alle 40 ore settimanali si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
5. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
6. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 3º al 6º qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
- primo anno: 7,5%
- secondo anno: 5%
7. Al fine di poter utilizzare le suddette riduzioni retributive l'azienda deve darne comunicazione preventiva scritta all'E.BIA.S.P., autocertificando di non aver proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali saranno effettuate le assunzioni con le retribuzioni ridotte e che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività lavorativa presso la stessa.
8. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato al punto 6) del presente articolo, sempre previa comunicazione da inviare all'E.BIAS.P.
9. Le parti concordano sulla opportunità di incontrarsi, entro un anno dalla firma del presente CCNL, al fine di verificare e/o meglio disciplinare le relative modalità applicative della disposizione di cui ai precedenti commi, provvedendo, ove occorra, ad apportare le necessarie modifiche affinché le previsioni ivi contenute possano al meglio contribuire a governare processi di mantenimento e/o miglioramento dei livelli occupazionali in particolare in zone depresse.
Art. 25 bis - Elemento di garanzia retributiva
1. Le imprese del settore moda rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o territoriale, corrispondono annualmente l'importo di € 300,00 a tutti i lavoratori a titolo di elemento di garanzia retributiva.
2. Tale importo verrà corrisposto in concomitanza con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza al 1º gennaio ed aventi diritto in base alla situazione retributiva rilevata nel precedente anno, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'elemento di garanzia retributiva in quanto individualmente erogato.
3. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
4. L'importo dovrà essere riproporzionato in base al numero di mesi o frazione di mese effettivamente lavorati.
5. L'importo dovrà essere riproporzionato per i lavoratori part-time in base all'orario contrattuale.
6. Per le imprese con situazione di crisi rilevata nell'anno precedente o corrente all'erogazione del suddetto importo, che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, sarà possibile - mediante accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali - sospendere, ridurre o differire il versamento dell'importo per l'anno di competenza.
Art. 25 ter - Contratto di reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente CCNL, nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica professionale, tenuto conto del contesto lavorativo-aziendale, di riferimento che rende necessario un percorso formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2 contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo, inerente la qualifica da conseguire.
La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.
Divieti
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della Legge 23-7-1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di cui al presente articolo;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 26 - Paghe base nazionali
La determinazione della paga base nazionale è contenuta nelle tabelle allegate al presente CCNL.
Art. 26 bis- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come "Elemento riassorbibile".
Art. 26 ter - Lavoro a cottimo
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
La tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria.
La condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano più operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato la media del minimo di paga.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la qualità del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o professionalità, tali aumenti non sono riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all'atto della loro concessione.
Art. 28 - Trattamento personale di vendita a provvigione
1. In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà al datore di lavoro determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di provvigione sulla base media annuale delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per iscritto.
2. Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore almeno del 5% alla paga base nazionale di cui all'art.26 del presente CCNL. Tale media dovrà essere riferita ad un periodo di tempo non eccedente l'anno.
3. Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del periodo di cui al punto 2.
Art. 29 - Tredicesima mensilità
1. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
2. Ai fini del computo della 13ª mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui all'art.25, spettante all'atto della corresponsione.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
4. Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere prevista la possibilità di erogare la 13ª mensilità in busta paga mensilmente.
1. In sede aziendale potrà essere negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso il ricorso ad eventuali comitati paritetici.
2. Ai fini della validità di suddetto accordo e affinché il premio possa essere detassato e decontribuito, esso dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere particolarmente agevolati sia dal lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, possono rafforzare i legami collaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento strategico di competitività delle aziende per la salvaguardia dell'occupazione e, possibilmente, il suo sviluppo.
Art. 31 - Scatti di merito o di professionalità
1. Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l'erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
2. L'accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione.
3. Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di entrata in vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati dall'accordo aziendale di cui al punto 1.
Art. 32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
1. Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art.26 del presente CCNL.
2. L'indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.
3. In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manievare il dipendente da ogni responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell'incasso giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso non sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione. Restano altresì confermati gli obblighi da parte del lavoratore: di incassare gli importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme incassate lo stesso giorno della riscossione.
1. L'eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all'azienda al fine di consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell'attività e della programmazione aziendale.
2. L'assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l'evento.
3. L'inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all'art.49, fatta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della normale retribuzione di cui all'art.24 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
1. Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore; successivamente deve giustificare l'assenza, inviando all'azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia senza soluzione di continuità.
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Art. 35 - Obblighi del lavoratore
1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per Legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all'Azienda e successivamente documentate.
3. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà parzialmente o totalmente il trattamento economico, a carico dell'Azienda, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Tale comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art.49. Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a. 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l'arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall'ultimo evento di malattia;
b. In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l'ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
c. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico-sanitaria, è da considerarsi estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia - consecutivi o per sommatoria - da calcolarsi entro l'arco temporale di 48 mesi antecedenti l'ultimo evento di malattia.
2. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico.
3. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall'art.7 della Legge n.604/1966.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Ove l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
6. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
7. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
Art. 37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio -31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4º al 45º giorno;
c. l'azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di calendario (1 gennaio-31 dicembre);
d. in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera (vedi art.36 c.l, lettera c) l'azienda integrerà l'indennità erogata dall'INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno;
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.25 del presente CCNL.
3. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
4. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l'integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.
1. Ai sensi dell'art.73 del DPR n.1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l'infortunio che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un'intera quota giornaliera della retribuzione di cui all'art.25 del presente CCNL.
2. L'indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per un massimo di 180 giorni.
3. L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l'infortunio al lavoratore.
Art. 39 - Astensione obbligatoria per maternità
1. Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l'indennità INPS e l'integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione giornaliera.
2. In riferimento alla Legge n.90/1954, in riferimento alle festività che cadono nel periodo di assenza obbligatoria ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione di cui all'art.25.
Art. 40 - Aspettativa non retribuita per malattia
1. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di usufruire, previa richiesta scritta con raccomandata a.r. o PEC, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione.
2. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.
3. Qualora il protrarsi dell'assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi.
4. Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
5. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto.
6. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
1. L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
2. L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
1. Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita del minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 10 mesi.
2. Nell'ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi);
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di applicare quanto previsto dall'art.32 c.lter del D.Lgs.n.151/2001.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art. 43 - Congedi e permessi per handicap
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4 c.l della Legge n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art.42 c.l della Legge n.53/2000.
3. Ai sensi dell'art.42 c.2 del D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2010, dopo il compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art.33 della Legge n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell'ambito del mese.
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art.33 della Legge n.104/1992 e successive modificazioni.
Art. 44 - Congedo matrimoniale
1. Fermo restando le norme di Legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2. Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di cui all'art.25 del presente contratto.
1. Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un'altra località diversa e distante per più di 30 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività.
2. Al lavoratore in trasferta, spetta una diaria comprensiva delle spese di viaggio, vitto e alloggio e per le spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda debitamente documentate, nonché un'indennità connessa al maggior disagio causato al lavoratore, i cui importi saranno definiti dalla contrattazione di secondo livello o da apposito regolamento interno aziendale.
3. Per le ore di viaggio eventualmente comportanti il superamento dell'orario contrattuale di lavoro, la relativa compensazione verrà disciplinata tramite regolamento/accordo aziendale.
4. Non può essere considerato trasferta l'invio del lavoratore, con l'utilizzo di mezzi aziendali, ad effettuare il servizio in comune o località diversa da quella di assunzione ed entro il limite chilometrico indicato al c. 1.
5. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
6. Il lavoratore che rifiuta la trasferta senza giustificato e comprovato motivo, potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare e, conseguentemente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 49, in quanto considerata insubordinazione nei confronti dei superiori e, laddove fosse reiterata, per 2 volte consecutive nell'arco dell'anno solare, sarà considerata grave insubordinazione con conseguente applicazione della sanzione di cui alla lett. e. del punto 11) dell'art. 49.
7. Il precedente comma non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
8. Tali disposizioni non si cumulano con i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore.
Art. 46 - Rimborso spese chilometrico
L'azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un'indennità giornaliera o chilometrica da concordare fra le parti e che deve risultare da atto scritto.
1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in una unità produttiva entro 100 Km da quella per la quale è stato assunto.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni tenuto conto della località di trasferimento.
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
5. Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco. Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza.
6. Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
7. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
8. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, salvo esplicita accettazione da parte del soggetto interessato.
- Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al fine di evitare i licenziamenti (art.8 Legge 19 luglio 1993 n.236) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco; il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento;
- Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni;
- Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
2. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 10 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.
3. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro non oltre il 30º giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
5. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta.
6. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
7. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.
8. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
9. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
10. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art.7 della Legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.135 e ss del presente CCNL.
11. Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
i. inosservanza dell'orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
iii. negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
iv. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
L'importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell'elemento soggettivo e della gravità del comportamento addebitato.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l'importo della multa applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all'adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all'interno del regolamento amministrativo dell'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P.
d. Sospensione: vi si incorre per:
i. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
iii. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di congedo;
iv. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
v. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
vi. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
vii. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
viii. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro;
ix. insubordinazione verso i superiori;
x. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
xi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
xii. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
i. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
ii. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;y
iii. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
iv. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
v. danneggiamento grave al materiale aziendale;
vi. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
vii. furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
viii. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
ix. esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
x. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
xi. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
xii. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza;
xiii. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
xiv. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
xv. concorrenza sleale;
xvi. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell'art.70 eseguenti del D.lgs.n.276/2003.
12. L'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo non superiore alla durata di adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare. I giorni di sospensione cautelare non saranno retribuiti dall'azienda ove segua il licenziamento.
13. Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento dell'avvio del procedimento disciplinare.
14. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso.
15. Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
16. Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
17. L'azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratta a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.
Procedure in caso di licenziamento
a. In caso di licenziamento si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
b. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c. Ferma restando l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
e. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile.
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.4 c.l, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.
j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt.91 e 92 del codice di procedura civile.
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
l. È in facoltà delle parti propendere per l'avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all'E.BI.A.S.P., usufruendo delle procedure dall'ente stesso predeterminate.
Art. 50 - Sistemi di video sorveglianza aziendale
1. In ottemperanza al disposto di cui all'art.4 della Legge n.300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le OO.SS. firmatarie del CCNL.
3. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
4. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro convoca i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per redigere l'accordo; in mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
5. Fermo restando che i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 privacy.
6. L'azienda prowederà alla tempestiva informazione di tutti i lavoratori delle modalità d'uso degli impianti e degli strumenti e delle possibilità di controllo conseguenti.
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento).
3. I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:
Livello inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio 6-10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
Quadri, 1º livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
2º e 3º livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
4º e 5º livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
6º e 7º livello | 7 giorni | 10 giorni | 20 giorni |
4. I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Art. 51 bis - Preavviso attivo
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell'ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l'Ente Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell'avvio della procedura di attuazione di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di lavoro, trasmette all'Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata "comunicazione di preavviso attivo", contenente le seguenti informazioni:
- dati del lavoratore;
- data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
- inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
- dati del datore di lavoro;
- settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
Ricevuta tale comunicazione, l'Ente Bilaterale effettua un'analisi circa la domanda di lavoro presente fra le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l'Ente Bilaterale EBIASP attiverà la Rete Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete e, al fine di favorire il reinserimento occupazionale, l'EBIASP metterà a disposizione del lavoratore un voucher formativo dell'importo di 1.000.00 € che potrà essere utilizzato dal nuovo datore di lavoro in caso di assunzione per fornire le conoscenze minime necessarie per l'inserimento nel processo produttivo aziendale. Le modalità di richiesta e fruizione del voucher formativo verranno definite dallo stesso Ente con regolamento ad hoc e l'apposito modulo di domanda potrà essere reperito sul portale Ebiasp.it.
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
Determinazione del TFR
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.
2. Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
a. minimo tabellare conglobato;
b. scatti di merito o professionalità
c. superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
d. salario integrativo aziendale;
e. indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
f. indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
g. tredicesima;
h. provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
Richiesta di anticipazione
1. Ai sensi dell'art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c. spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta % del numero totale dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all'art.4 della Legge n.297/1982, l'anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente documentate;
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il lavoratore produca all'azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
i. l'atto costitutivo della cooperativa;
ii. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha versato o deve versare l'importo richiesto per la costruzione sociale;
iii. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all'azienda il verbale di assegnazione;
iv. l'impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota;
c. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del D.Lgs.n.151/2001 (astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge n.68/2000 (l'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo).
Corresponsione del TFR
1. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
3. L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione in aderenza alle norme vigenti.
Contrattazione collettiva decentrata
Art. 53 - Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall'entrata in vigore del presente contratto, a livello regionale, provinciale o aziendale - anche per il tramite dell'Ente Bilaterale - possono essere attivati tutti i livelli di contrattazione collettiva che le parti intenderanno coltivare in ottica di massima lealtà e collaborazione.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e provinciale potranno attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie, anche in deroga a quanto previsto a livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle parti sociali alla concreta realtà locale e imprenditoriale interessata dalla contrattazione:
a. trattamenti retributivi integrativi;
b. premi di risultato;
c. fringe benefit;
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
h. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente. L'inutiIizzabiIità del servizio mensa non può determinare la corresponsione di indennità sostitutiva.
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all'art.18 Legge n.300/1970;
m. specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
n. referendum.
o. mensa o buoni pasto;
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o regionale;
q. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell'azienda;
r. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore dipendente;
s. ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
t. l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del te le lavoratore;
u. l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni aziendali;
v. le modalità per l'assegnazione del carico di lavoro;
w. l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità;
x. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al te le lavo rato re;
Le parti convengono sull'importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la cornice fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determinino le condizioni migliori di lavoro, vigenti su tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo strategico determinante che la contrattazione collettiva di prossimità, territoriale (regionale e provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la produttività del lavoro, migliorare la capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina e, infine, per adattare le regole contrattuali alle caratteristiche concrete del territorio, delle organizzazioni aziendali e dei gruppi di lavoratori.
A tal fine, le parti sociali sottoscritte alla presente intesa confermano che la contrattazione collettiva territoriale o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto nazionale sia derogare a quanto ivi previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per cui il contratto collettivo successivo può derogare a quello precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire a disciplinare in modo diverso anche materie già previste dal contratto nazionale ove ciò sia utile per adattare la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola impresa e alla volontà dei lavoratori interessati.
1. Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello occupazionale, possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro.
2. Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti:
- Passaggi di livello e mutamento di mansioni;
- Premio di risultato;
- Lavoro straordinario;
- Trattamento economico per malattia;
- Riduzione orari di lavoro;
- Buoni pasto;
- Demansionamento e modifica della relativa retribuzione in una delle sedi di cui all'art 2113.
3. Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le OO.SS. firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o email e indicare le motivazioni che la inducono a richiedere un "Accordo per Stato di Crisi".
4. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione ad indire un incontro con l'azienda.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte delle Organizzazioni Sindacali, deve essere redatto eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all'applicazione dello Stato di Crisi e di quelle che sono le deroghe contrattuali concesse.
6. Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare l'esistenza o meno delle motivazioni che hanno indotto l'azienda a richiedere un "Accordo per Stato di Crisi". Le OO.SS. potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di calendario nel caso che intendano ulteriormente approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta avanzata dall'azienda.
7. L'azienda perderà il diritto all'applicazione dellAccordo per Stato di Crisi" nel caso in cui provveda a licenziare il personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale.
Art. 53 ter - Cambio di appalto
1. Rilevato nel settore il ricorso a contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese le Parti convengono, pertanto, la seguente disciplina.
2. L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.
3. L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale operante sull'appalto.
4. In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto all'appalto cessato l'impresa subentrante, ove possibile e la propria organizzazione d'impresa consenta l'assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l'assunzione degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 8 mesi prima della cessazione, eventualmente proponendo anche contratti di lavoro con modulazione orarie diversa da quella precedente.
5. In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del
6. Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare, ove possibile, le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
7. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
8. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
9. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.300/1970 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato.
10. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato, fermo quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo.
11. Fermo restando quanto stabilito nell'ambito della contrattazione regionale, il mantenimento dei livelli occupazionali e il passaggio di tutti i lavoratori ove possibile è previsto anche nel caso in cui il contratto di appalto sia stato risolto dall'appaltante per manifesta inadeguatezza e/o grave carenza organizzativa dell'appaltatore nello svolgimento delle attività oggetto del contratto e se l'azienda cessante applichi un diverso contratto, salvo che il contratto sia stato risolto per evidenti carenze professionali o negligenza dei lavoratori addetti alle attività oggetto servizio appaltato e salvo la possibilità di attivare una procedura per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale.
12. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro; nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti d> apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all'art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003 e al Decreto Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
13. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante potrà risolvere i rapporti di lavoro per cessazione appalto con esonero dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso per quei dipendenti che passeranno alle dipendenze dell'impresa subentrante.
Art. 54 - Tipologie contratto di apprendistato
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d'istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
3. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Art. 55 - Durata rapporto contrattuale
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall'art. 43 c.8 D.Lgs.n.81/2015, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
Art. 56 - Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17º anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 2º al 6º.
Livelli | Durata complessiva |
2º - 3º - 4º - 5ºS - 5º livello | 36 mesi |
6ºS - 6º livello | 24 mesi |
La durata dell'apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l'azienda.
La retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare prevista per il livello di inquadramento finale:
Durata apprendistato | Periodo | Trattamento retributivo |
36 mesi | Primo anno | 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato |
Secondo anno | 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato | |
Terzo anno | 90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato | |
24 mesi | Primo periodo | 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato |
Secondo periodo | 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato |
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all'art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.l, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
a. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
b. tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
c. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
d. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
4. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi e la retribuzione per l'apprendistato professionalizzante è disciplinata dall'art. 56.
5. Il livello di inquadramento professionale dell'apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di "approdo".
6. Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato:
a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
b. per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
d. per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
7. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Art. 58 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art.45 c.l D.Lgs.n.81/2015).
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45 c.3 D.Lgs.n.81/2015).
3. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Art. 59 - Proporzione numerica
1. I limiti numerici per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 60 - Disciplina del rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell'E.BIA.S.P.
3. Contestualmente all'assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
Art. 61 - Parere di conformità
1. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà negata.
1. È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art. 63 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione.
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.
Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all'assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 65 - Doveri del l'apprendista
1. L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 66 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione, al trattamento normativo previsto per i lavoratori in possesso della qualifica da conseguire.
1. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), ad un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
2. Dal 4º giorno di malattia l'apprendista avrà diritto all'indennità pari al 75% della retribuzione lorda di cui al punto precedente, rimanendo inteso che il numero massimo complessivo di giornate indennizzate dal datore di lavoro è pari a 45 giorni.
3. Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, a partire dal 4º giorno ed entro i limiti del periodo di comporto previsto dal presente CCNL, l'apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
1. Durante il periodo d'infortunio l'apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
2. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un'indennità integrativa rispetto a quella dell'INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
a. 60% per i primi 3 giorni;
b. 80% dal 4º) al 20º giorno;
c. 90% dal 21º giorno al 180º
3. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 70 - Durata contratto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche conseguite o alla scadenza delle durate previste per le varie tipologie di apprendistato.
2. In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario.
3. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
4. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Art. 71 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n.469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
A) Durata
1. La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore annue per il livello 2º e 3º non inferiore a 70 ore per i livelli 4º, 5ºS e 5º; non inferiore a 60 ore per il livello 6ºS e 6º. Tali monti ore, comprensivi della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche "on thè job" e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B) Contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P., che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'ISFOL.
2. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3. L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
6. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8. L'attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Art. 73 - Apprendistato in cicli stagionali
1. Per apprendistato in cicli stagionali si intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
2. Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3. In tali casi la durata del percorso formativo dell'apprendista stagionale, che il precedente art. 72 punto 1 regolamenta con riferimento all'anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l'apprendista.
4. Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
5. L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
6. Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall'azienda per giusta causa.
Art. 74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da costituire.
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, di limiti numerici e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo integrativo contrattuale.
Art.76 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale
1. Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. "orizzontale", come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. "verticale", come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c. "misto", come combinazione del tempo parziale "orizzontale" e "verticale".
Art. 77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
2. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali
3. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all'atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, deve essere stipulato per iscritto.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, degli altri elementi previsti dall'art.l del presente CCNL.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma precedente può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art. 79 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento del Luti I izzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all'Ente Bilaterale di riferimento, ove esistente, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
Art. 80 - Clausole di flessibilità ed elastiche
1. In applicazione di quanto previsto dall'art.6 c.4 del D.Lgs.n.81/2015, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche che possono prevedere:
a. la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
3. L'eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
4. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5. È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle condizioni di cui all'art.8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art.10, primo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300.
6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell'orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell'orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8. Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell'applicazione di clausole elastiche debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con la maggiorazione del 2% della quota oraria della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL. Le ore di lavoro richieste a seguito di una variazione in aumento saranno retribuite, limitatamente alle ore per cui la variazione viene richiesta, con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 10%.
9. Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell'orario di lavoro, che interessi l'intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
10. Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa, l'orario di lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in una dimensione di flessibilità generale. Resta comunque salvo l'utilizzo della banca delle ore.
Art. 81 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell'art.6 c.2 del D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
2. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'art.5 c.2 del D.Lgs.n.81/2015.
3. Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
4. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare.
5. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all'art.12 del presente CCNL.
6. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
2. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
a. l'importo della retribuzione oraria;
b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
c. la maternità;
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
e. l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l'accesso ai servizi aziendali;
g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo Ili della Legge n.300/1970 e successive modificazioni.
3. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l'importo della retribuzione feriale, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Art. 83 - Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale
1. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di ore di permessi proporzionato in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso dell'anno (di calendario).
2. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla Legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia, nonché per tutti gli istituti contrattuali indiretti previsti dal presente contratto collettivo.
3. In caso di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionato sulla base delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso di:
- 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come l'arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall'ultimo evento di malattia;
- 180 giorni di calendario nell'arco di 36 mesi in caso di malattia per sommatoria;
- 720 giorni di calendario nell'arco di 48 mesi per le malattie di particolari gravità, comprovate da certificazione medico-sanitaria.
4. In caso di infortunio, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionata in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nell'arco di 180 giorni.
Art. 84 - Consistenza dell'organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di Legge, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Art. 85 - Diritto di precedenza
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
2. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
3. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
4. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 c.3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della Legge n.104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
7. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
8. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 %. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
9. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
10. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno, qualora si verifichino le condizioni per la suddetta trasformazione.
Art. 86 - LAVORO INTERMITTENTE - Definizione
Ai sensi dell'art.13 c.l del D.Lgs.n.81/2015, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell'azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.
Art. 87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l'impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
2. Salvo diverse disposizioni di Legge, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
3. Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne consegue che non risulta possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione temporale. Per quanto concerne i periodi predeterminati all'interno del contenitore/anno, questi saranno definiti per iscritto al momento dell'assunzione e pattuiti di comune accordo fra l'azienda e il lavoratore intermittente.
Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
a. week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1º dicembre al 15 gennaio;
c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo;
d. periodo estivo: i giorni compresi dal 1º giugno al 30 settembre.
e. un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di nuove attività che sono individuati di comune accordo fra l'azienda e la O.S. dei lavoratori.
f. qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto individuale sottoscritto fra le parti.
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt.4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n.223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è consentita la stipulazione del contratto;
b. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo successivo (indennità di disponibilità);
d. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all'Ente Bilaterale mediante sms, fax o posta elettronica.
Art. 89 - Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda in attesa di utilizzazione.
2. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l'importo dell'indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta.
3. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell'indennità, è costituita da:
a. minimo tabellare;
b. terzi elementi;
c. ratei di tredicesima.
4. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato.
5. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l'azienda preventivamente specificando la durata dell'impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione.
6. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
7. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell'azienda.
9. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell'azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell'art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un risarcimento del danno pari all'importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
4. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell'azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.
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Art. 91 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'Impresa, ai fini della applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Art. 92 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità
1. La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una maggiore occupazione.
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Ai sensi dell'art.19 c. 2 del D.Lgs.n.81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.
4. L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.n.151/2001.
5. La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
6. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
7. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
8. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
9. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
10. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
11. L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.
Art. 93 - Apposizione del termine
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a quella prevista dall'art.2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di rapporti inferiori all'anno, la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte (quattro) nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato stabilita nell'art. 41 bis D.L. n. 73/2021 (conv. Da L. n. 106/2021), e rinviano all'appendice del presente CCNL per la determinazione delle stesse.
Art. 96 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.
2. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale.
b. per commesse di lavoro di durata predeterminata;
c. per sostituzione di lavoratori assenti;
d. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art.21 c.2 del d.lgs.n.81/2015;
e. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
f. lavoratori con contratto di reinserimento;
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
- al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
- al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
4. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Art. 96 bis - Contratti stagionali
1. In forza delle previsioni di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015, i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 anzidetto;
2. Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 81/2015, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato stagionali non è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla Legge o dalla contrattazione collettiva per l'assunzione di lavoratori a termine
Art. 97 - Diritto di precedenza
1. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali
3. Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art.1 c.2 Legge n.78/2014.
4. Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
5. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
1. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza saranno corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente CCNL.
Art. 99 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di impugnazione del licenziamento.
Art. 100 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 101 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Art. 102 - Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
3. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art.7 della Legge n.300/1970.
4. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
5. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Art.104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato odi somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
1. Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l'azienda abbia necessità di superare i limiti numerici previsti dagli artt. 96 e 101, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all'Ente Bilaterale EBIASP che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione su elementi forniti dall'istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta.
Art. 106 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi anche con contratto part-time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori occasionali.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro prevalentemente a distanza, resa possibile dal l'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia la necessità della presenza fisica continuativa all'interno dei locali aziendali
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l'assenza di vincoli orari o spaziali e con un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a cause di forza maggiore e situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali ed in parte all'esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale come da Legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell'azienda.
Art. 107 - Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
Art. 108 - Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell'organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall'articolo 1 "Assunzione".
4. L'accordo deve contenere la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell'accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
Art. 109 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell'azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Art. 109 bis - Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell'orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l'utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, è opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità di vita dei lavoratori. La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative al di fuori dell'orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo restando che nell'esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro.
A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all'azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare.
Art. 110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a distanza per fini professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di Legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare dichiarazione di ricezione dell'informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell'utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all'insaputa del lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Art. 111 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a distanza, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale. Inoltre il datore dovrà fornire i supporti tecnici e i software necessari per l'espletamento della mansione, nonché la loro installazione.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici e il collegamento ad internet, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del lavoro a distanza.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro a distanza e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'azienda, tramite l'invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve essere effettuata entro il termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l'invio della relativa comunicazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili l'art.3 (orario normale di lavoro), art.4 (durata massima dell'orario di lavoro), art.5 (lavoro straordinario), art.7 (riposo giornaliero), art.8 (pause), artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n.66/2003.
Art. 113 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
- ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
- l'adozione di misure idonee a prevenire l'isolamento del te le lavorato re;
- l'adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
- l'individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
- la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l'azienda e il singolo lavoratore, che può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito prima dell'inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Art. 114 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
- di RSA costituite ai sensi dell'art.l9 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
- di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;
L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi s1a attraverso l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda.
I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Art. 115 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1. Le parti ritengono che l'informazione e consultazione attraverso la comunicazione condivisione delle informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
2. Informazione Nazionale
Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro, costituita presso l'Ente Bilaterale EBIASP, che definisce le priorità dazione ed approva programmi di lavoro.
La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L'Osservatorio Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti; Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano motivata richiesta
3. Informazione Territoriale/Aziendale
A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi:
a. l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b. le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c. le necessità formative;
d. l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e. i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g. 1e problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
i. le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
j. il superamento delle barriere architettoniche;
k. allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
l. all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
4. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
5. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
6. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
7. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla Commissione di Conciliazione istituita presso l'EBIASP, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
8. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art. 116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti nel numero di 10 (dieci) ore mensili. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
- fino a n.l dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
- fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
- fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
2. Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
3. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l'istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull'utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.
4. Le RSA, ai sensi dell'Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell'Impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
5. Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
6. Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per l'Organizzazione stipulante il presente accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
7. L'OO.SS. stipulante il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegna a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
8. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta della OO.SS. stipulante il CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
9. All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST", nominata dalla OO.SS. firmataria il presente CCNL.
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili con la funzione svolta
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell'impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l'utilizzo di apposite "suite" telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all'anno normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
1. Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all'attività sindacale.
2. I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
3. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Art. 119 - Trattenute sindacali
1. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
2. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l'Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
3. L'Azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI
Art. 120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P.
1. Le Parti concordano che l'Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla E.BIA.S.P. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest'ultima attività sarà concretizzata con l'ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle OO.SS. firmatarie dal presente CCNL.
2. E.BI.A.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine E.BI.A.S.P. Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
f. istituisce e gestisce l'Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.123, 129 e 130 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
g. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all'art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
k. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di Legge in materia;
l. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
m. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
n. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
4. E.BI.A.S.P. svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.BIA.S.P. dispone un'apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, E.BIA.S.P. Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali.
7. E.BI.A.S.P. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell'orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L'istruttoria avviene attraverso l'istituzione di un'apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.BI.A.S.P. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9. Gli organi di gestione E.BIA.S.P. saranno composti su base paritetica tra l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10. La costituzione degli E.BI.A.S.P. Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'E.BIA.S.P. nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 121 - Enti Bilaterali Territoriali
1. E.BI.A.S.P. Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e. l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.BI.A.S.P. Nazionale e con la rete degli E.BI.A.S.P. Territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. E.BI.A.S.P. Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l'E.BIA.S.P. Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all'uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. E.BI.A.S.P. Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Art. 122 - Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
3. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
4. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'awenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, secondo la seguente tabella:
dal a 5: | € 50,00 |
da 6 a 15: | € 100,00 |
da 16 a 30: | € 150,00 |
da 31 a 40 | € 250,00 |
da 41 a 50: | € 300,00 |
oltre 50 | € 350,00 |
5. I contributi di cui ai punti 3) e 4), unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, vanno versati in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI all'IBAN: IT 03 3 0623 01370 10000 40432368.
6. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico.
7. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
8. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
Art. 123 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
1. Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2. A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
3. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale, è precluso alle
OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Art. 124 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da un numero pari di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per organizzazione.
Art. 125 - Convocazione della Commissione Nazionale
1. Per tutte le attività inerenti la convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, viene istituita una Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
2. La convocazione della Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
3. L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
4. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l'istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
5. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Art. 126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2. La decisione assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
3. Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
4. Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
Art. 127 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
La Commissione di Conciliazione Regionale interviene, per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all'intervento della Commissione di Conciliazione Nazionale.
Art. 128 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o Territoriale
1. Ciascuna Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale è composta da un numero pari di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per organizzazione.
2. La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n.2 dell'articolo precedente ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.
Art. 129 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
1. La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell'Organizzazione sindacale ovvero dell'Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
2. L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
3. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l'istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
4. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d'intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Art. 130 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o Territoriale
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l'esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2. La Commissione, acquisiti gli elementi del caso, procede alla deliberazione e redige il verbale che sarà sottoscritto dai suoi membri.
3. In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Art. 131 - Osservatorio Nazionale
1. L'Osservatorio Nazionale è lo strumento che l'Ente Bilaterale Autonomo del settore privato- E.BI.A.S.P. può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale - E.BI.A.S.P. inviando a quest'ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli E.BI.A.S.P. Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, E.BI.A.S.P. Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento.
Art. 132 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NAS.P.
1. Le Parti concordano che l'Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla O.P.NAS.P. costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
2. O.P.NA.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie.
3. A tal fine O.P.NA.S.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l'Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLST ai sensi dell'art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- Dare comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell'organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla Legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato dall'Organismo costituito.
Art. 133 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
1. Il contributo mensile da destinare in favore dell'E.BIA.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell'azienda e €.1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL;
2. La quota relativa all'assistenza contrattuale a favore dell'EBIASP a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di €.10,00 (€ dieci/00);
3. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad €. 25,00 lordi.
4. L'E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per tutte le mensilità previste nel CCNL e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
5. Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione o mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433
6. L'azienda che non aderisce a CONFLAVORO PMI, e/o che ometta il versamento delle quote all'Ente Bilaterale -E.BI.A.S.P. e del Fondo Sanitario "FONDOSANI" non può avvalersi del presente contratto.
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell'art.118 della Legge n.388/2000 denominato FONDO FORMAZIONE ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.
Fondo di Previdenza Complementare
Le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.
Assistenza contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle aziende Conflavoro PMI procederà alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura non inferiore allo 1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi, per il tramite dell'INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311 (codice W436). Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi regolamenti nazionali e/o disposizioni territoriali del sistema Conflavoro PMI.
Art. 135 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1. Le Parti concordano che qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n.183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n.604/1966, Legge n.300/1970 e successiva Legge n.108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l'obbligatorietà della procedura ex art.7 della Legge n.604/1966.
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione dell'E.BI.A.S.P. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale Autonomo settore privato - E.BI.A.S.P.. Resta salva la facoltà dell'ente bilaterale, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Art. 136 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l'Ente Bilaterale - E.BI.A.S.P. territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso E.BI.A.S.P. Nazionale.
Art. 137 - Attivazione della procedura di conciliazione
1. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2. A carico della parte procedente spetta l'onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
Art. 138 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL che rappresenta l'istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Art. 139 - Convocazioni delle parti
1. La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
2. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
1. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
2. All'esito della convocazione delle parti e dell'istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Art. 141 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
2. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art.411 c. p.c.
3. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell'Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
4. Su istanza di parte, l'esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
5. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Art. 142 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art.2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411 c.p.c.
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 123.
Art. 144 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all'ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'art.80 c.4 del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l'erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
4. dovrà essere esperito dinanzi alla medesima Commissione che ha emesso l'atto di certificazione.
Art. 145 - Risoluzione della lite in via arbitrale
1. Ai sensi dell'art.412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n.183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l'emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l'espletamento dell'attività istruttoria.
2. Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di Legge o contratti collettivi.
3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di Legge tra le parti (ai sensi dell'art.1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art.2113 c.4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall'art.808ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'art.474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l'arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Art. 146 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di Legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 123.
Art. 147 - Classificazione del personale
Vengono qui di seguito specificate le declaratorie e le esemplificazioni:
- per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetticuciti in genere - bottoni ed articoli affini; per i dipendenti addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- per i dipendenti addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;
- per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- per i dipendenti addetti all'industria del cotone, del lino e delle fibre affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.
- per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile;
- per i dipendenti impiegati in altre attività tessili e per i dipendenti di aziende esercenti altre attività tessili.
Appartiene a questo livello con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa.
A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti.
Ai Quadri spetta un'indennità di funzione la cui entità è definita nella tabella retributiva A.
NOTA A VERBALE - Le parti dichiarano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190. Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale.
ESEMPLIFICAZIONI
- Responsabile del servizio amministrazione e/o finanza
- Responsabile del servizio del personale, selezione formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali
- Responsabile della produzione, anche di unità operative autonome
- Product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto)
- Responsabile del servizio commerciale Responsabile del servizio EDP
- Responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo Responsabile del magazzino totalmente automatizzato
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.
ESEMPLIFICAZIONI
- Capo ufficio contabilità
- Capo ufficio controllo di gestione
- Capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera
- Capo ufficio amministrazione del personale
- Capo ufficio programmazione della produzione
- Brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto)
- Capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing)
- Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti
- Capo ufficio marketing
- Analista EDP
- Capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche
- Gestore di strutture di vendita medie (di cui all'art. 4, lett. e del D.Lgs. 114/1998) o superiori con: funzioni di coordinamento e guida dialtro personale e ruolo decisionale anche in ordine all'assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO -CAMICERIE - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDAN El - DIVISE ED ABITI DA LAVORO CO RS ETTE RIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO -OGGETTI CUCITI IN GENERE BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Programmatore EDP
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
Confezioni esterne maschili e femminili, confezione di abiti casual-sportwear:
- Collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, casual, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Caposezione
- Aiuto modellista
- Assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 3º livello
Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei, impermeabili, abiti da lavoro, biancheria uomo e donna:
- Studio della composizione del disegno con ricerca di ottimizzazione del consumo
Confezioni maschili e femminili, confezioni in pelle e succedanei:
- Segnatura su tessuti con modelli (cartoni) già preparati, con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello
- Segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere lediverse taglie
Confezioni maschili e femminili:
- Sarto finito che confeziona il capo completo
Confezioni in pelle e succedanei:
- Addetto allo sviluppo dei modelli
- Addetto alla formazione partite colori con autonomia operativa OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Capogruppo istruttore che, lavorando manualmente, è preposto alla guida esecutiva di un gruppo di operai senza responsabilità decisionale del lavoro degli operai stessi
- Operatori di modellistica
Confezioni di abiti casual-sportswear, impermeabili, biancheria uomo e donna, busti e reggiseni, cravatte:
- Segnatura su tessuto con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione o l'appiombo del modello
- Segnatura su tessuto o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie
Busti e reggiseni:
- Studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modello già preparato Cravatte:
- Studio della composizione del modello del disegno e determinazione del consumo
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione,costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio meccanici, elettricisti, saldåtori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici,attrezzisti, muratori)
- Addetto allo sviluppo delle taglie e/o piazzamento con applicazione di regole predefinite
- Campionaristi che confezionano il capo spalla completo (cucito e stiro)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Confezioni in pelle e succedanei:
- Sceglitori di pelli
- Addetto al taglio e al piazzamento
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear;
- Addetto al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (dopo 18 mesi di permanenza al quinto livello)
Bottoni ed articoli affini:
- Incisori su stampi a macchina con relativa messa a punto
- Stampatori specializzati
- Tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte
- Addetto alla guida e al controllo dei lavoratori della borlonatura
- Addetto alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa
- Fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (dopo 18 mesi di permanenza al quinto livello)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezione di abiti casual- sportswear:
- Macchiniste confezionatrici del capo completo
- Addetto alla stiratura finale completa del capo (sia con ferro che con pressa)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei:
- Addetto al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura
- Addetto alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- Addetto alla confezione completa del capo-spalla con operazioni effettuate prevalentemente a mano
- Addetto all'imbastitura ed alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata con o senza attaccatura del rollino
- Addetto al ripasso completo (tessuto e fodere) del capo finito con ferro da stiro
- Campionarista confezionatrice del capo spalla completo (solo cucitura)
- Campionarista/prototipista confezionatrice del Pantalone completo (cucito e stiro)
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, eco. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria,eco. Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- Addetto al taglio che operi indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore
Bottoni ed articoli affini:
- Addetto alle disposizioni delle lavorazioni
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- - Addetto al servizio commerciale
-Centralinista /receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti, per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear. Confezioni in pelle e succedanei:
- Piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (nel settore taglio)
- Addetto al taglio di fodere od interni
- Addetto alla tranciatura
- Rifilatura al taglio
- Addetto alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione
- Collaudo intermedio o finale su riferimenti obbligati, con riscontro e semplice segnalazione dei difetti
- Addetto all'imbastitura della tela lunga (esclusivamente per capo sartoriale)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear:
- Stenditura tessuti
- Campionarista/prototipista confezionatrice del Pantalone completo (solo cucito)
- Addetti alla confezione completa del Pantalone
- Addetto ad operazioni di stiro intermedio con esclusione delle operazioni di semplice apertura delle cuciture Addetto alla stiratura finale
- Addetto al taglio tradizionale su tessuto unito e/o a righe e/o a quadri (per i primi 18 mesi)
Confezioni in serie di abili, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni in pelle e succedanei:
- Addetto alla riparazione a macchina o a mano che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- Visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto
- Addetto alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri o a righe
- Addetto all'attaccatura e alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e cucito con macchina normale o Addetto a procedimento analogo per le tasche
- Addetto all'impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d'ago senza imbastitura di riferimento
- Addetto alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con macchina tagliatici senza imbastitura di riferimento
- Addetto all'imbastitura delle paramonture
- Addetto all'attaccatura tasche a toppa a quadri
- Addetto all'attaccatura del taschino su tessuti rigati e/o a quadri con riscontro delle righe e dei quadri al taglio
- Mansione speciale: utilitari o volanti (10,22% di maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale)
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche. Confezioni di abiti casual-sportswear. Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa).
Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- Addetto a macchine di taglio a controllo elettronico
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa). Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, eco. Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano o a macchina per abiti, biancheria, eco.:
- Segnatura su tessuto con modello o sagome già predisposte, con possibilità di spostamento del modello
Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini. Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- Segnatura e taglio su tessuti apportando eventuali modifiche ed adattamenti
Bottoni ed articoli affini:
- Fresista
- Foratore specialista
- Fresista specialista, con autonoma capacità di realizzazione degli utensili (per i primi 18 mesi)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla cucitura spalle tessuto con distribuzione della lentezza sul dietro
- Addetto alla confezione della fodera degli spacchi senza preventiva imbastitura
- Addetto all'imbastitura della tela
- Addetto alla sorfilatura del davanti del Pantalone con o senza tasche eseguite, con applicazione contemporanea della fodera senza preventiva imbastitura o fissaggi diversi
- Addetto alla cucitura delle cinture al Pantalone classico con inserimento dei laccini (passanti) senza riferimenti determinati
- Addetto alla cucitura cavallo pantaloni in unica soluzione (dal davanti al dietro) con rimessa sul dietro in vita e senza segnatura indicativa della cucitura stessa
- Addetto alle impunture con l'esecuzione di puntini a mano
- Addetto alle rifiniture ornamentali a mano (ricamo)
- Campionarista che confeziona parti consistenti e importanti del capo
- Addetto alla confezione a mano degli occhielli aperti
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni,archiviazione, fax e posta in genere, eco.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali Centralinista/Receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Ausiliari qualificati che eseguono lavori di normale complessità relativi alla riparazione, costruzione e modifica su impianti e macchine, operanti sotto la guida di altro personale nelle fasi più difficili
Confezioni in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e organizzazioni; abiti per religiosi. Confezioni in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine. Confezioni in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche:
- Personale che compie lavori od operazioni in produzione non compreso nel 5º livello: per la mansione speciale degli utilitari o volanti èprevisto il 10,22% di maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale
Confezioni di abiti casual-sportswear; confezioni in pelle e succedanei:
- Personale che compie lavori od operazioni in produzione non compresi nei livelli superiori
Confezioni in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa):
- Segnatura su tessuto con modello e sagome già predisposte
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Taglio su segnato
- Addetto alla cucitura
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama, eco.:
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Tranciatura colli, polsi e varie
- Confezione
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, eco.:
- Segnatura su tessuto con modello o sagome già preparate (cartoni)
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Confezione del capo completo
- Ricamo a macchina
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di busti, reggicalze, reggiseno, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini:
- Addetto al controllo metrico dei tessuti
- Addetto alla faldatura
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Addetto alla divisione ed alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione
- Addetto alla preparazione degli accessori per la confezione
- Confezione
- Stiratura e piegatura del capo
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di cravatte, sciarpe e foulards:
- Addetto al controllo metrico dei tessuti
- Addetto ad operazioni semplici di taglio
- Cucitura
- Confezione
- Stiratura
- Imbustatura
- Imballaggio e spedizioni
Confezioni in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli ed affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere:
- Operazioni di taglio o tranciatura
- Imballaggio e spedizioni
Bottoni ed articoli affini:
- Addetto alla cernita dei colori
- Addetto alla cernita della seconda scelta
- Addetto al confezionamento, imballaggio e spedizioni
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Programmatore EDP
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 3º livello.
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie, termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Aiuto assistente
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Segnatura su tessuto a maglia con modelli (cartoni) già preparati con facoltà di modifiche tali da cambiare l'impostazione e l'appiombo del modello, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Segnatura su tessuto a maglia o carta con modifiche prestabilite che differenziano il modello base (cartone) già preparato in modo da ottenere le diverse taglie, limitatamente per abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Addetto alla campionatura, che sulla base del disegno o del tracciato eseguono per intero e autonomamente il prototipo sulla macchina rettilinea e della tessitura (settore maglieria)
- Addetto alla campionatura, che taglia il prototipo ed esegue tutte le operazioni della confezione apportando le eventuali correzioni omodifiche (settore maglieria)
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto allo sviluppo del prodotto nella fase produttiva
OPERAI
- Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto all'addestramento ed alla sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare)
- Addetto alle operazioni di distribuzione, consegna e accettazione del lavoro esterno, con verifica dei controlli qualitativi secondo gli standards predefiniti
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti,muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino o su capo finito
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Addetto alle operazioni congiunte di taglio e confezione del capo completo
- Addetto alle macchine rettilinee a mano di qualsiasi finezza che dopo adeguato tirocinio esegue in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie
- Addetto alle macchine rettilinee elettroniche
- Addetto alla confezione del capo completo per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia o misto pelle maglia
- Addetto al taglio che opera indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o tranche) sumaterassi di diverso spessore o su teli da rettilinee o circolari, con programmazione
- Addetto ai telai elettronici cotton
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alla verifica del colore: sceglie le miscele dei colori tra quelle già elaborate, in base agli articoli, alle taglie e alle fibre, anche a campione, effettuando la verifica finale
- Addetto al controllo colore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto con controllo del filato
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, falciatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Addetto alle macchine rettilinee a motore di qualsiasi finezza che dopo un adeguato tirocinio esegue in piena autonomia la tessitura delle parti componenti il capo con conseguente sviluppo delle taglie
- Addetto alle macchine circolari o rettilinee (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Addetto alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici o automatici (dopo 18 mesi dipermanenza al sesto livello)
- Addetto alle operazioni di taglio su segnato per le sole lavorazioni inerenti ad abiti, mantelli, soprabiti, tailleurs fatti con tessuto a maglia
- Addetto in modo prevalente alla rammendatura tessuti in greggio
- Addetto al ricamo a mano
- Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra)
- Addetto ai telai cotton
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Conduttori di macchine circolari che eseguono le operazioni relative senza intervento in caso di guasti meccanici e che oltre alle normali operazioni eseguono almeno una delle seguenti: sostituzione platine, sostituzione jaks, sostituzione uncino bordo, cambio aghi, eliminazione barrature verticali
- Conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione delle macchine circolari con normali operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura,sfilatura, rovesciamento eco. e con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione dei telai rettilinei con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto smacchinato
- Addetto al rimaglio tradizionale a mano
- Addetto alla movimentazione e al carico dei filati, raccolta e cartellinatura sacche, distribuzione dello smacchinato (manualmente o in automatico)
- Coloristi (che tingono a campione filati o manufatti e che passano dall'uno all'altro colore e dall'una all'altra fibra)
- Addetto al controllo calore con divisione taglie e distribuzione sulle macchine del prodotto
- Addetto al controllo taglie
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Confezionatori del capo completo (camicie da uomo)
- Addetto alla confezione di parti staccate tramite l'espletamento congiunto di almeno tre delle seguenti operazioni, ritenute di valore equivalente: preparazione ed attaccatura colli, ribattitura dei colli, preparazione e attaccatura di tasche, taschini e profilati, confezione degli orli, preparazione ed attaccatura dei polsi, attaccatura fodera al capo
- Ricamatori con programmazione della macchina
- Addetto alla stiratura a mano e alla pressatura e stiratura con macchine di ogni tipo su capo calato, su capo finito e/o accessori
- Addetto alle macchine rimagliataci
- Addetto alla ripassatura e controllo del lavoro finito o nelle fusi intermedie
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alle cuciture di qualità (4 aghi/2 aghi)
- Addetto alla scelta in greggio o in tinto
- Addetto al controllo nelle fasi intermedie di lavorazione
- Addetto alla preparazione bollini e codici a barre
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione, archiviazione, fax e posta in genere, eco.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Dipanatori, stracannatori, torcitori, roccatori, ribobinatori o spalatori
- Montapettini telai
- Ricamatori senza programmazione della macchina
- Faldatori a mano e a macchina del tessuto
- Segnatori
- Addetto alle operazioni semplici di taglio
- Addetto alla confezione
- Addetto alla raccolta ed alla distribuzione del lavoro
- Addetto al prefissaggio
- Addetto alle macchine automatiche di piegatura, imbustatura, scatolatura del prodotto finito con controllo finale
- Addetto all'attaccatura a mano dei bottoni
- Addetto alle macchine circolari o rettilinee (per i primi 18 mesi)
- Addetto alla tessitura di maglieria con calati eseguiti a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici o automatici (per i primi 18 mesi)
Mansioni relative al comparto Calzetteria:
- Addetto alle cuciture normali e/o automatiche
- Addetto all'orlatura e alla finta cucitura
- Addetto alla stiratura a vapore: fissa il capo in greggio o in tinto, a seconda del ciclo produttivo
- Addetto alla raccolta e inscatolamento
- Addetto al carico e scarico forme di fissaggio
- Addetto al pattugliamento macchine di spilaratura, roccatura, incannaggio, torcitura
- Conduttori di macchine tubolari a uno o più cilindri ausiliari degli incannatoi
- Addetto al carico e scarico delle macchine per il prefissaggio
- Addetto alle macchine di testurizzazione e falsa torsione
- Addetto al controllo Down Stream o statistico di qualità
- Addetto alle macchine tingi-fissa
- Addetto ai telai rettilinei da elastici e Jacquard
- Addetto alle macchine rettilinee
- Montapettini
- Addetto alle operazioni di carico, infilatura e scarico delle macchine
- Addetto al carico delle cantre
- Addetto alle macchine da taglio
- Addetto al taglio manuale
- Addetto alle macchine da controllo o stiro in greggio
- Addetto agli armadi tintoriali, agli apparecchi ad impacco, rotativi e a tamburo, alle centrifughe e agli essiccatoi
- Addetto alla preparazione bagni
- Addetto all'asciugatura
Addetto alla confezione, a mano o automatica, del prodotto finito effettuando un controllo formale (piegatura, imbustatura, scatolatura)
- Conduttori di macchine circolari con tessuto a tubo ad uso calza-mutanda (per i primi 18 mesi)
- Addetto al funzionamento ed alla movimentazione delle macchine circolari con normali operazioni di azzeratura, cambio spole, infilatura,sfilatura, rovesciamento eco. e con eventuale controllo a campione della qualità del prodotto (per i primi 18 mesi)
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alle barche o armadi di tintoria, vasche di lavaggio e centrifughe, aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
Mansioni relative al comparto Maglieria:
- Addetto al recupero filato a mano e a macchina
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTTO ED ARTICOLI DA CACCIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno Web manager
- Segretaria di direzione
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Programmatore EDP
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per grappi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 3º livello
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie,termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto capo squadra area manutenzione
- Aiuto assistente
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alla classificazione con selezione della lana succida
- Addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni
- Regolazione e registrazione linee di pettinatrici con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla regolazione e registrazione di linee di mescolatura, ripettinatura, preparazione e/o macchine di filatura, roccatura (anche se collegate) compresi i loro automatismi e accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standard qualitativi e quantitativi
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alla registrazione e regolazione delle macchine dei cicli di tessitura e dei relativi automatismi e/o accessori, con autonomia e responsabilità nei confronti degli standards qualitativi e quantitativi (regolatori telai)
Mansioni relative al comparto Apparecchio
- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla conduzione del ciclo acque reflue o trattate con responsabilità della dosatura degli ingredienti e delle relative prove dicontrollo
- Addetto in modo continuativo alla rammendatura tessuti in greggio o in fino
Mansioni relative al comparto Pettinatura
- Addetto alla conduzione di linea o linee di lavaggi di lane succide con o senza asciugatoio con responsabilità della dosatura degli ingredienti e dello standard qualitativo
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alla pesatura di coloranti anche con l'utilizzo di impianti di pesatura e distribuzione automatica e/o alla preparazione feltrino
Mansioni relative al comparto Ritorcitura:
- Addetto a operazioni di regolazione e registrazione di macchine di binatura e/o ritorcitura con autonomia e responsabilità nei confrontidegli standard qualitativi e quantitativi
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto al cambio catena (carico, scarico e/o annodatura) con messa a punto del telaio fino all'inizio del tessimento
- Addetto al controllo delle testane di inizio catena con ricerca e individuazione difetti a telaio
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento colli con corrispondenza documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
- Addetto alle macchine di registrazione pesi
- Addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, eco. con relativi calcoli e annotazioni
- Addetto ai rilievi statistici
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Pettinatura
- Addetto al caricamento delle carde e alla gestione delle relative celle di stoccaggio
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Filatura a pettine
- Addetto alla conduzione e messa a punto delle apparecchiature semiautomatiche per le levate ai filatoi
- Addetto al laboratorio controllo qualità
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo stracci e/o lana e degodronaggio con responsabilità della dosatura degli ingredienti
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Filatura cardata compresi loro automatismi e accessori
- Addetto alla preparazione delle mischie con pesatura componenti e dosatura additivi
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alla conduzione del ciclo di stampa vigoreux con preparazione e pesatura coloranti e additivi
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Tintoria
- Addetto alle macchine di tintura in pezza
Mansioni relative al comparto Finissaggio:
- Addetto alla conduzione del ciclo di carbonizzo pezze con responsabilità della dosatura degli ingredienti
- Addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti con regolazione e registrazione macchina
- Addetto alla conduzione di lavaggi a secco con regolazione e registrazione del ciclo
- Addetto alla conduzione di macchine bruciapelo con regolazione e registrazione macchina
- Addetto alla conduzione del ciclo completo di decatissaggio in autoclave
- Addetto alla conduzione di asciugatoi con responsabilità della dosatura degli additivi e appretti
- Addetto alla conduzione di cimatrici e/o garzatrici anche in linea con regolazione e registrazione macchina
- Addetto alla regolazione e registrazione macchine del ciclo Apparecchio
- Addetto alla stima dei difetti pezze
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alla conduzione di imbozzimatrici con responsabilità della dosatura degli ingredienti
- Addetto alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo
- Addetto alla conduzione di macchine per agofeltratura con regolazione e registrazione del ciclo
- Addetto alla assegnazione e distribuzione filati
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo Orditura e Tessitura compresi gli automatismi egli accessori
- Addetto alla realizzazione di provini e/o campioni tessuti con relativi controlli e registrazione di macchina
- Addetto alla lettura e/o messa in carta disegni anche con l'uso di sistemi informatizzati
- Addetto alla conduzione degli orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Addetto alla stima dei difetti pezze in greggio
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse
Mansioni relative al comparto Filatura cardala:
- Addetto alla macchina che esegue operazioni di confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche e delle matasse
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alle macchine lisciatrici con responsabilità di verifica e correzione bagno
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto al magazzino filati con compiti di alimentazione ai reparti di preparazione alla tessitura e tessitura e gestione dei ritorni di lavorazione
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione,archiviazione, fax e posta in genere, eco.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e al confezionamento di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Portinai, guardiani, uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alle macchine di lavaggio di lane succide con o senza asciugatoio
- Addetto alle macchine centrifughe per estrazione dei grassi di lana
- Addetto alle macchine di pettinatura, lisciatura, intersecting, vuota vasi
- Addetto alle macchine converter e/o seydel
- Addetto alle macchine di carderia
- Addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana succida e/o apritoi fiocco
- Addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde
- Addetto alle operazioni di preparazione e riparazione pettini e spazzole con eventuale saldatura di parti
Mansioni relative al comparto Filatura a Pettine:
- Addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e operazioni di pesatura
- Addetto alle macchine di mescolatura, ripettinatura, preparazione, filatura pettinata, roccatura, accoppiatura, ritorcitura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, riroccatura e confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico
- Addetto alle macchine di filoroccatura
- Addetto alle macchine converter e/o seydel
- Addetto alle macchine stirovap
- Addetto alle macchine di testurizzazione e/o elasticizzazione
- Addetto alle operazioni di rettifica e rivestimenti cilindri
- Addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alle macchine di carbonizzo stracci e/o lana
- Addetto alle macchine di vaporissaggio, condizionamento, umidificazione e/o oliatura e operazioni di pesatura Addetto alle macchine di preparazione, mischia e di filatura cardata e ‘"open end", accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura,dipanatura, gomitolatura, ritoccatura e confezionatrici anche aggregate e/o collegate in automatico
- Addetto alle macchine di filoroccatura
- Addetto alle macchine di carderia
- Addetto alle macchine di battitura cascami e/o lana
- Addetto alle operazioni di spazzatura, nettatura e pulitura carde
- Addetto alle operazioni di controllo e/o ripassatura spole, rocche e/o matasse
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni filati
Mansioni relative al comparto Tintoria:
- Addetto alle macchine di essicazione, centrifugazione
- Addetto alle macchine di tintura matasse, tops, fiocco e rocche e/o stampa vigoreux
- Addetto alle macchine di tintura e vaporizzazione tessuti agofeltrati
- Addetto alle macchine intersectings, mélangeuses e/o lisciatrici
- Addetto alle operazioni ausiliarie di tintura e/o stampa
- Addetto alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue
Mansioni relative al comparto Ritorcitura:
- Addetto al vaporizzo, condizionamento, umidificazione, oliatura e/o operazioni di pesatura
- Addetto alle macchine di binatura, ritorcitura ed eventuale ritoccatura
Mansioni relative al comparto Finissaggio:
- Addetto alle macchine di carbonizzo pezze
- Addetto alle macchine di follatura e/o lavatura panni
- Addetto alle macchine di lavaggio a secco
- Addetto alle macchine bruciapelo
- Addetto alle macchine centrifughe, aspiratrici e asciugatoi
- Addetto alle macchine di arricciatura, rameuses, calandre, decatissaggio, vaporissaggio, alzatrici, spazzolataci, fissatoci, presse, rosolatura
- Addetto alle macchine cimatrici e/o garzatrici
- Addetto alle operazioni ausiliarie di decatissaggio in autoclave
- Addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto finito con relativa annotazione del peso e del metraggio
- Addetto alle operazioni di preparazione emulsioni, soluzioni, additivi, saponi
- Addetto alle operazioni di pinzatura, smacchiatura e debarratura
- Addetto alle operazioni di marcatura e segnatura difetti
- Addetto alle operazioni di cucitura, scucitura pezze
- Personale addetto alle operazioni di nastratura, orlatura, frangiatura, taglio panni e coperte e altre operazioni similari di finitura
- Addetto alle operazioni di confezione cartelle campioni e allestimento campioni tessuti e/o coperte
- Addetto ai lavaggi in largo o alle continue di preparazione alla tintoria
- Addetto al lavaggio in cesto
- Addetto alla preparazione delle corde o dei subbi e/o dei grandi rotoli per le continue
- Addetto alle macchine apri pezza
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alle macchine per agofeltratura
- Addetto alle operazioni di annodatura a mano e/o a macchina
- Addetto alle operazioni di carico, scarico e/o pulizia del telaio
- Addetto alle macchine selettrici e/o porgifilo, alle orditrici e/o alle incorsatrici
- Addetto alle operazioni di incollaggio e imbozzimatura
- Addetto alle operazioni di preparazione di licciate e pettini e/o alle armature di tessitura e lavori similari
- Addetto alle operazioni di scaricamento degli orditoi con svolgimento ordito e incannatura
- Addetto alle operazioni di incorsatura a mano e/o a macchina
- Addetto alle operazioni di pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio
- Addetto alle macchine per la divisione e/o assemblaggio del filato a servizio del reparto (riroccatura)
- Addetto al dissemblaggio licci e/o pulizia maglie lamelle Addetto alle macchine di tessitura (per i primi 18 mesi)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto alla manovalanza
Mansioni relative al comparto Pettinatura:
- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla pulitura barrette, pettini e spazzole
- Addetto alla cucitura bisacce con o senza pulitura
Mansioni relative al comparto Filatura a pettine:
- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla pulitura battette, pettini e spazzole
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni
Mansioni relative al comparto Filatura cardata:
- Addetto alla raccolta e cernita cascami e sottoprodotti diversi
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni
Mansioni relative al comparto Orditura e Tessitura:
- Addetto alla cernita e/o pulizia tubetti e/o coni
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsiprofessionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti di magazzino
Mansioni relative al comparto Filatura Cardata:
- Addetto alla regolazione e registrazione di macchine del ciclo di filatura cardata e semipettinata
- Addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde compresa la sostituzione delle guarnizioni
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Addetto alla regolazione e registrazione iniziale con avviamento di qualsiasi tipo di telaio per la produzione di qualsiasi tessuto
Apparecchio:
- Addetto ai folloni con responsabilità di modifica dei tempi e di regolazione della macchina in funzione della qualità prestabilita
Agofeltratura:
- Addetto alla regolazione e registrazione iniziale del ciclo di agofeltratura
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con unmedio periodo di pratica lavorativa.
ESEMPLIFICAZIONI
Follatura:
- Addetto alla conduzione di folloni e/o lavaggi previa dosatura ingredienti
Tessitura:
- Addetto alla conduzione di qualsiasi tipo di telaio
- Addetto alle macchine di tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
Rammendatura e Giuntura:
- Addetto a qualsiasi operazione di rammendo con autonoma capacità di ricostruire porzioni complete di tessuto e di giuntura a mano e/o a macchina e/o a clipper con grado di competenza che consenta di iniziare autonomamente la lavorazione
- Conduttore ciclo polimero
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
ESEMPLIFICAZIONI
Feltro battuto:
- Spazzatura e pulitura carde (personale anche con mansioni di registrazione)
- Personale macchinista alla valadora
- Personale macchinista al macchinone
- Follatura (personale responsabile di macchina)
- Personale macchinista alle feltratrici
- Personale macchinista responsabile degli essiccatoi
- Tornitura di dischi
- Rifinitura feltri di lana e di pelo (personale responsabile delle macchine rameuses, calandre, presse, cimatrici)
- Personale addetto alla turbinatura
- Sovrapposizione veli dischi e tranciatura dischi (personale con almeno 12 mesi di anzianità nel reparto)
Feltro sintetico
- Operatore ciclo vapore
- Operatore servizi
- Operatore trattamento acque
- Operatore preparazione additivi e analisi
- Operatore preparazione greggio
- Operatore stoccaggio greggio e prodotto finito
- Operatore finissaggio
- Operatore settaggio
- Operatore confezionamento prodotto finito
- Addetto preparazione soluzioni
- Operatore linea impregnazione collante
- Operatore linea estrazione componente di base fibra
- Operatore molatura
- Operatore agugliatura
- Operatore esterno recupero solventi
- Operatore polimero e analisi
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
- Addetto ai lavori di follatura, acidatura, apparecchiatura
- Addetto ai lavori di cardatura
- Spazzatura e pulitura carde (personale senza mansioni di registrazione)
- Addetto ai lavori di pressatura
- Addetto ai lavori di ramatura
- Addetto ai lavori di tintoria
- Addetto ai lavori di tranciatura
- Addetto alla rifilatura al tavolo
Nota: Per tutto il personale ausiliario dovrà essere fatto riferimento all'inquadramento e alla retribuzione stabilite per lo stesso personale ausiliario appartenente all'industria della lana.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ARTICOLI DA CACCIA
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsiprofessionali o un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
ESEMPLIFICAZIONI
Personale in servizio presso le aziende che alla data del presente contratto abbia almeno 12 mesi di anzianità e sia idoneo a tutti i lavoridel reparto
CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Responsabile amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
INTERMEDI
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente: ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di pari livello
OPERAI
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie,termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
- Aiuto capo squadra area manutenzione
OPERAI
- Aiuto assistente (si intendono i lavoratori che, pur non avendo la responsabilità del ciclo delle lavorazioni, svolgono mansioni di caratteresuperiore a quelle del caricatelaio)
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici,attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento Fuochisti patentati
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
- Registrazione e regolazione centralina di lancio telai, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo
- Tessitura a mano
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
- Addetto alla annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "5º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche servizio personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
- Cronometrista non analista
OPERAI
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (ad esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci)
- Caricatelaio che oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti effettua in autonomia le regolazioni necessarie all'avvio del telaio
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva su impianti o macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti,saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Addetto a mansioni discontinue: autisti non addetti al trasporto merci Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
- Addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alla incorsatura automatica a ciclo completo
- Addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura, preparazione montaggio cartoni e/o carico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento
- Tessitura di velluti operati o a bacchetta
- Tessitura di tessuti tecnici speciali
- Tessitura (dopo 18 mesi di permanenza al secondo livello)
- Esecuzione messincarta
- Cimatura
- Imbozzimatura
- Ripassatura pettini
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
- Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizione,archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/receptionist
OPERAI
- Caricatelaio: addetto a normali operazioni, secondo parametri predefiniti di: scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attacco deilicci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell'altezza
- Addetto all'incorsatura semiautomatica
- Addetto alla movimentazione dei carichi
- Addetto all'imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorini
- Infermiere generico
- Addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: guardiani, portieri e uscieri
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Battitura disegni Jacquard e ricopiatura disegni
- Montatura di disegni nella macchina
- Aiuto imbozzimatura
- Lettura disegni a lisage ed a matrice
- Provinatura e controllo titoli
- Battitura disegni per ratières con mansioni esclusive
- Pulitura pettini
- Orditura
- Rimettaggio
- Preparazione e ripassatura remisse di cotone
- Intorcitura
- Tessitura (per i primi 18 mesi)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche, se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto a mansioni di manovalanza
- Campionatura (*)
- Introduzione catene macchine incollaggio (*)
- Eguagliatura di montature con mansioni esclusive (*))
- Incannatura (*)
- Spolatura (*)
- Preparazione remisse metalliche (*)
- Porgitura (*)
- Resubbiatura nello stabilimento (*)
- Posa delle lamelle (*)
- Marcatura pezze (*)
- Caricacantre (*)
- Legatura e incarto pezze
(*) I lavoratori addetti alle mansioni contrassegnate con asterisco passeranno nel livello superiore (6º) dopo nove mesi di permanenza al 7 °.
CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.
PRECISAZIONI SU ALCUNE PRESTAZIONI LAVORATIVE E MANSIONI
Tessitura tessuti tecnici speciali - Riguarda la tessitura a mano ed a macchina di tessuti tecnici speciali di particolare difficoltà produttiva svolta in modo continuativo.
Esecuzione messincarta - Riguarda il personale che, non essendo disegnatore, esegue la punteggiatura, il contorno e la riempitura con colori, del disegno già predisposto da disegnatori.
Cimatura - Riguarda il personale addetto alla condotta della macchina cimatrice con effettiva responsabilità per il funzionamento della macchina stessa ed alla affilatura dei cilindri. Conduttori carrelli - Riguarda il personale conduttore di carrelli elevatori e trasportatori a motore - lavoro fisso - addetto a mezzi per l'uso dei quali è richiesta, o non richiesta, la patente prevista dal codice della strada.
Fuochisti - Conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di I, oppure II grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di vapore il tempo impiegato alla messa in pressione ed allo spegnimento delle caldaie entra a tutti gli effetti nel computo dell'orario di lavoro.
Ausiliari specializzati - Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnicopratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: pettinista (fabbricatore pettini), attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori, autogeni ed elettricisti con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampa, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, conduttori di forni a cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, compositore tipografo.
Ausiliari qualificati - Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri, forgiatori, falegnami, elettricisti, verniciatori, muratori, taratori, turbinisti, idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, eco.
Aiutanti degli ausiliari - Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, eco.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL COTONE, DEL LINO E DELLE FIBRE AFFINI
PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PERCONTO TERZI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ufficio acquisti responsabile di tutte le operazioni relative a un gruppo di fornitori
- Addetto amministrazione paghe e contributi, con compiti di relazione con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
Mansioni relative al comparto Nobilitazione
- Ricettista di tintoria che determina la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di tintura, dispone per la correzione, corregge ed approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o analista di laboratorio)
- Ricettista di stampa che determina la ricetta passando indifferentemente dall'uno all'altro tessuto con qualsiasi classe di coloranti e determina il ciclo di stampa, dispone per la correzione, corregge ed approva i colori con responsabilità dei risultati (dispositore o analista di laboratorio)
INTERMEDI
- Capo magazziniere
- Capo squadra area manutenzione
- Assistente tessile (ferma restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 3º livello)
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie,termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto Stampa
- Capo macchina da stampa che opera indistintamente su macchine rotative e piane, svolgendo con facoltà di iniziativa e autonomia decisionale, nei limiti assegnati per ottenere gli obiettivi di produzione e di qualità richiesti nel rispetto degli standard produttivi, mansioni di particolare rilievo e complessità che richiedono notevole esperienza, quali:
a. preparazione e registrazione avviamento della macchina da stampa a fronte di una cartella di disposizione
b. ripristino delle racle
Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto all'incisione dei cilindri in rame con rilevazione del disegno tramite elaboratore elettronico e incisione per mezzo di pantografoelettronico
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
- Addetto contabilità clienti/fornitori
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Operatore EDP
- Addetto alle analisi chimiche e chimico/fisiche di laboratorio
INTERMEDI
- Aiuto capo squadra area manutenzione
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Aiuto assistente tessile
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo delle merci in magazzino
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici,attrezzisti, muratori)
- Personale specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Fuochista patentato
- Autista conduttore di autotreni e/o autoarticolati
Mansioni relative al comparto Filatura
- Personale addetto a tutte le operazioni di manutenzione e riparazione delle carde: pulizia, smontaggio, rettifica e sostituzione delle guarnizioni, rimessa in moto, eco.
Mansioni relative al comparto Tessitura
- Tessitore a mano
- Addetto registrazione e regolazione centralina lancio telai con responsabilità dello standard qualitativo
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto Tintoria
- Capo macchina di tintoria in continuo
- Colorista che tinge a campione filati e tessuti e che passa indifferentemente dall'una all'altra fibra o dall'uno all'altro colore
Stampa
- Capo macchina di stampa piana o rotativa a più colori
Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto all'incisione dei cilindri con procedimento laser
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, colore, lunghezza, regolarità, resistenza, maturità, eco., sul cotone sodo
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Conduttore delle macchine per candeggio con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti
- Conduttore delle macchine per tintura con responsabilità della dosatura manuale degli ingredienti
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
Meccanico di reparto, addetto tenters rocchetti
Mansioni relative al comparto Tessitura:
Addetto all'annodatura che effettua anche le operazioni complete di avvio del telaio
Addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino
Mansioni relative al comparto Nobilitazione:
- Addetto all'impianto di depurazione delle acque, che effettua i controlli e le relative correzioni
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5 SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista/receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci)
- Addetto di laboratorio alle prove di: pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, eco., sul prodotto finito o su semilavorati
- Personale addetto ai servizi di manutenzione (ad esempio: meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami,idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Capo squadra di pulizia delle macchine
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Addetto alla fresatura cilindri per la filatura a umido
- Conduttore per le macchine di candeggio
- Conduttore delle macchine per tintura
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Conduttore dell'imbozzimatrice e cucinatore di bozzima
- Addetto all'orditura che sviluppa i calcoli di portata e/o opera continuativamente su orditi contenenti note di colore
- Addetto all'incorsatura automatica a ciclo completo
- Addetto all'annodatura (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Caricatelaio che, oltre alle normali operazioni secondo parametri predefiniti, effettua in autonomia le regolazioni necessarie all'avvio deltelaio
- Addetto alla lettura e messa in carta disegno e/o battitura (anche con l'uso di strumenti informatici), preparazione montaggio cartoni e/ocarico e scarico con messa a punto telai fino all'inizio del tessimento
- Conduttore di cimatrice
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza con autonomia decisionale e, se richiesto, con il riscontro tempestivo in produzione
Mansioni relative al comparto Velluto:
- Tessitore di velluti operati e quadrettati (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Tessitore di velluti di ordito o lisci (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Addetto al taglio del velluto liscio con affilatura dei coltelli
- Conduttore di macchine di stabilizzazione dimensionale del velluto
- Conduttore di cimatrici per tessuti a pelo o operati, che esegue la regolazione, taratura e affilatura dei cilindri
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto:
- Preparazione
- Conduttore di macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga,candeggio, mercerizzo, eco.)
Tintoria
- Conduttore di macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, eco.)
Stampa
- Conduttore di macchine per la stampa a tavolo di tessuti (produzione e campionatura)
- Aiuto capo macchina di stampa, piana e rotativa, a più colori
Finissaggio
- Conduttore di macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura, airo, essiccazione, eco.)
Operazioni accessorie e complementari
- Conduttore di macchine per operazioni complementari ed accessorie della tintoria e stampa (vaporizzo, lavaggio, asciugatura, in corda ein largo, continuo e discontinuo, eco.)
- Ordinatore di quadri e cilindri da stampa in magazzino
Preparazione dei colori e ausiliari
- Addetto alla cucina colori e/o ausiliari e/o prodotti di finissaggio (impianto automatizzato e manuale)
- Campionatore e provinatore di colori
- Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto all'impressione, spoglio, polimerizzazione e ghieratura dei cilindri
- Addetto all'impressione, spoglio, polimerizzazione e ritocco dei quadri
- Addetto all'impressione, spoglio, provinatura e correzione dei quadri
- Addetto al ritocco di quadri e cilindri
Controllo qualità
- Verificatore di pezze al tavolo di spedizione o comunque per l'ultimo controllo
- Addetto al ritocco di pezze stampate
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie, con funzioni di controllo della rispondenza delle indicazioni qualitative ricevute
- Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione e pesatura delle rocche o delle matasse
- Addetto a una delle mansioni del ciclo di filatura esemplificate al sesto livello, chiamato continuativamente a collaborare alla formazione tecnico pratica di altro personale
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura, pallettizzazione del filato, che effettua anche la pesatura e/o il controllo visivo dell'uniformità del colore
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Meccanico di reparto, addetto tenters tubetti
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Addetto alla cernita a mano dei fili, in preparazione alla incorsatura / annodatura
- Addetto alla dispensa di rocche di trama che opera autonomamente in relazione al fabbisogno dei telai
Mansioni relative al comparto Nobilitazione:
- Addetto alla spalmatura di tessuti
- Addetto alla calandra con più di 5 cilindri
- Addetto al mercerizzo con prelavaggio (bagnato su bagnato)
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "6 SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 6º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione, fax e posta in genere, eco.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
-- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanico, elettricista, saldatore, tornitore, fresatore, lattoniere,falegname, idraulico, attrezzista, muratore)
- Aiuto fuochista
- Addetto al servizio mensa e ristoro
- Fattorino
- Portinaio, guardiano, usciere
- Infermiere generico
Mansioni relative al comparto Filatura:
- Addetto alla movimentazione dei cotoni e alla disposizione delle mischie
- Addetto alle macchine di apertura e cardatura
- Addetto agli stiratoi
- Addetto alla preparazione pettinatura
- Addetto alla pettinatura Addetto ai banchi a fusi
- Addetto ai filatoi
- Addetto ai filatoi a rotore o turbina
- Addetto alle roccatrici
- Addetto alle filoroccatrici
- Addetto alle macchine condizionatrici filati, che effettua anche l'inserimento e il ritiro del semilavorato
- Addetto all'aspatura
- Addetto alla binatura
- Addetto alla ritorcitura ad anello
- Addetto alla ritorcitura a doppia torsione
- Addetto alla ri-roccatura
- Addetto alla gasatura
- Addetto alle dipanatoci matasse
- Addetto alla mercerizzazione filati
- Addetto alla tintura filati
- Addetto alle vaporizzataci
- Addetto alle binatrici per elastomero ricoperto
- Addetto alla ritorcitura doppia torsione con elastomero ricoperto
- Addetto alle binatrici per elastomero nudo
- Addetto ai torcitoi per elastomero nudo
- Addetto ai filatoi per la produzione di filati Core Spun
- Addetto ripasso fusi e rocche Core Spun e Core Twist con o senza lampada di Wood
- Addetto alla confezione, incellofanatura, inscatolatura, etichettatura, pallettizzazione delle rocche o delle matasse
Mansioni relative al comparto Lino Canapa:
- Addetto alla pulizia delle macchine che effettua anche il montaggio e lo smontaggio delle parti da pulire
- Addetto alla mischia
- Addetto al carico /scarico macchina imballo automatico
- Addetto alle carde
- Addetto alla pettinatura
- Addetto alla ri-pettinatura
- Addetto agli stiratoi
- Addetto agli stiroriunitori
- Addetto al banco a fusi
- Addetto alle macchine per candeggio
- Addetto alle macchine per tintura
- Filatore a umido
- Filatore a secco
- Addetto alle roccatrici / ri-roccatrici
- Addetto alla confezione, incellofanatura, etichettatura e pallettizzazione del filato
- Addetto al carico e scarico dell'essiccatoio
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (dopo i primi 12 mesi di permanenza al settimo livello)
- Conduttore di macchine automatiche per rocchetti, tubetti, gomitoli, matasse, eco.
- Addetto alla mercerizzazione filati
- Addetto alla tintura filati
Mansioni relative al comparto Tessitura:
- Addetto alla cucinatura di bozzima
- Addetto all'imbozzimatrice
- Addetto carica cantre
- Addetto all'orditura
- Addetto porgifili all'incorsatura
- Addetto all'incorsatura semiautomatica
- Addetto all'annodatura (per i primi 18 mesi)
- Addetto dispensa rocche di trama
- Tessitore (per i primi 18 mesi)
- Caricatelaio: addetto alle normali operazioni, secondo parametri predefiniti, di: scarico del subbio vuoto, carico del nuovo subbio, attaccodei licci, sistemazione delle lamelle e del pettine, fissaggio della catena, regolazione dell'altezza
- Addetto alla arrotolatura, faldatura, piegatura, doppiatura, misurazione del tessuto
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
- Addetto alla confezione delle pezze (incellofanatura, legatura, marcatura, applicazione etichette, imballaggio, eco.)
- Addetto ai servizi ausiliari di reparto (levapezze. oliatura, pulizia telai, manutenzione pettini, preparazione licci, eco.)
- Addetto alle macchine di finissaggio (es.: cimatrice, spazzolatrice, eco.)
- Addetto alla preparazione di campioni
- Addetto alla roccatura
- Addetto alla foratura e doppiaggio cartoni per disegni ratiere
- Addetto alla confezione di articoli di biancheria per la casa (cucitura, orlatura, ecc.)
- Addetto alla incellofanatura, inscatolatura, imballaggio, applicazione etichette, eco., di articoli di biancheria per la casa
Mansioni relative al comparto Velluto:
- Addetto al carico /scarico della macchina per il taglio dei velluti
- Addetto alla piegatura, faldatura, misurazione dei velluti, a mano e a macchina
- Addetto alla tagliatura del velluto liscio con cucitura della pezza
- Addetto alla tagliatura del velluto a coste con cucitura della pezza
- Addetto alla cimatura di tessuti piani e velluto
- Tessitore di velluti in genere (per i primi 18 mesi)
- Addetto alle macchine di finissaggio in genere dei velluti: cardatura, spazzolatura, cimatura, vaporizzo, polimerizzazione, ecc.
Mansioni relative al comparto Materiale da medicazione:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (dopo i primi 12 mesi di permanenza al settimo livello)
- Addetto alle carde
- Addetto alle macchine per materiale idrofilo e cotoni
- Addetto ai battitoi
- Addetto agli essiccatoi, compreso il carico e scarico
- Addetto alla lavorazione delle garze
- Addetto alla lavorazione del materiale da sutura
- Addetto alla cucitura
- Addetto alla taglierina
Mansioni relative al comparto Nobilitazione suddivise per reparto:
Preparazione
- Addetto alle macchine per la preparazione di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (sbozzima, bruciapelo, purga,candeggio, mercerizzo, ecc.)
Tintoria
- Addetto alle macchine per la tintura di filati e tessuti in largo e in corda, continuo e discontinuo (jigger, flue, barche, foulard, ecc.)
Stampa
- Addetto al rifornimento e riattrezzaggio delle macchine da stampa piana, rotativa, tavolo (lavaggio quadri, rifornimento colori, stesura pezze, ecc.)
Finissaggio
Addetto alle macchine per il finissaggio (rameuse, calandra, sanfor, smeriglio, cimatura, airo, essiccazione, ecc.)
Operazioni accessorie e complementari
- Addetto alle operazioni accessorie e complementari alla tintoria e alla stampa (stendaggio, roccatura, incannatura, ecc.)
Servizi alla produzione
- Addetto ai servizi di produzione (cucitura pezze, lava gamelle, arrotolatura, montaggio dei quadri o dei cilindri, ecc.)
- Addetto alle movimentazioni interne (es: trasporto quadri e cilindri)
- Addetto alla preparazione e all'archivio del campionario e dei disegni
Fotoincisione e preparazione cilindri e quadri da stampa
- Addetto alla preparazione del telaio del quadro o del cilindro Addetto alla tracciatura al pantografo
Laboratorio
- Aiuto di laboratorio
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione. Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia sulle macchine e/o nei reparti e/o negli uffici
- Addetto ai servizi ausiliari alla produzione (es.: distribuzione e pulizia tubetti, distribuzione spole, ritiro e cernita dei cascami, ecc.)
- Addetto a mansioni di manovalanza
Mansioni relative al comparto Filati cucirini:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (per i primi 12 mesi)
Mansioni relative al comparto Materiale da medicazione:
- Addetto alla confezione, imballo, etichettatura (per i primi 12 mesi)
CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle vocidi comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA TESSILE
Appartengono a questo livello:
IMPIEGATI con mansioni, per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformità a specifiche direttive dei propri superiori
INTERMEDI che svolgono le mansioni di:
- Caporeparto: intesi coloro che hanno poteri decisionali e responsabilità del lavoro e che guidino il reparto con apporto di competenza tecnico-pratica.
- Disegnatori-Lucidisti ed Elaboratori dei disegni a CAD intesi coloro che realizzano lucidi manuali o elaborazioni di disegni con sistemi informatici; elaborazioni che consentono l'incisione di quadri o cilindri oppure la stampa digitale direttamente su tessuto. La realizzazione ditali supporti relativamente a disegni di ogni e qualsiasi tipo di difficoltà.
Appartengono a questo livello:
IMPIEGATI che svolgono mansioni esecutive, nel rispetto delle direttive ricevute e che richiedono una generica preparazione professionale od una specifica esperienza e competenza.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Operatore contabile
- Addetto controllo fidi Clienti
- Addetto fatturazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Operatore su elaboratori o macchine contabili elettroniche
INTERMEDI LUCIDISTI e INTERMEDI RAPPORTISTI ed ELABORATORI DI DISEGNI A CAD intesi per Lucidisti ed Elaboratori dei disegni a CAD coloro che eseguono Lucidi o elaborazioni di ogni e qualsiasi tipo e grado di difficoltà, ed intesi per Rapportisti, coloro che eseguono la messa a rapporto dello schizzo o del disegno originale, rappresentante qualsiasi tipo o grado di difficoltà.
OPERAI addetti a mansioni che richiedono interventi di particolare complessità e/o variabilità, effettuati con autonomia operativa ai fini dei risultati qualitativi richiesti, comportanti conoscenza delle macchine e/o del processo operativo e/o del materiale.
Appartengono altresì a questa categoria, gli operai addetti a compiti di particolare delicatezza e difficoltà che richiedono l'applicazione di specifiche tecniche produttive e conoscenze del materiale trattato.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Operai Specializzati, responsabili alla lavorazione di impressione, rapportatura, provinatura, ritocco dei cilindri e dei quadri per stampa.
- Addetti al funzionamento e controllo delle macchine per la stampa digitale.
Appartengono a questo livello:
IMPIEGATI che nel rispetto di procedure prestabilite compiono operazioni che richiedono conoscenze eventualmente acquisibili in seguito a frequenza di corsi specifici od a pratica d'ufficio.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Stenodattilografo
- Addetto a mansioni semplici di segreteria
- Addetto controllo fatture
- Addetto controllo documenti contabili, relativi al movimento di materiali
- Addetto alla perforazione e/o verifica schede
- Centralinista
- Addetto registrazione dati.
OPERAI addetti a mansioni che richiedono interventi di normale complessità e/o variabilità, effettuati con una relativa discrezione operativa, comportanti conoscenze delle macchine e/o del materiale.
Gli operai che svolgono mansioni di una certa delicatezza e precisione comportanti l'applicazione di determinate metodologie.
Gli operai addetti a mansioni che richiedono interventi di relativa complessità che possono essere eseguiti dopo adeguata esperienza di lavoro. Gli operai che svolgono lavori anche senza utilizzo di macchine, che richiedono una relativa abilità acquisibile con adeguata capacità.
ESEMPLIFICAZIONI:
- Addetto alla gelatinatura
- Addetto allo sviluppo e spoglio di cilindri e quadri
- Addetto alla verniciatura
- Autista
- Coloro che svolgono mansioni di coadiuvatore alle lavorazioni di: impressione, rapportatura, provinatura, ritocco di cilindri e quadri.
Appartengono a questo livello:
OPERAI QUALIFICATI LUCIDISTI ed ELABORATORI A CAD in possesso di diploma di Scuola Superiore di indirizzo artistico o tecnico o didiploma conseguito per aver frequentato corsi preparatori aIFutiIizzo di programmi informatici specifici per il disegno tessile.
La permanenza in questo livello è di due anni.
Appartengono a questo livello:
OPERAI addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia, anche se per l'applicazione delle dette, vengono utilizzati appositi attrezzi.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 12 mesi, gli operai di prima assunzione nel settore, addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI:
Personale di prima assunzione nel settore, per i primi 12 mesi Personale di manovalanza e pulizie
DEFINIZIONE JOLLY
Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 147 bis del presente contratto.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLE INDUSTRIE TESSILI VARI (NASTRI RIGIDI, NASTRI E TESSUTI ELASTICI, MAGLIE E CALZE ELASTICHE, PASSAMANI, TRECCE E STRINGHE, TULLI, PIZZI VELI ANDALUSA, TENDE RICAMI A MACCHINA, PIZZI A FUSELLI MECCANICI) - ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA - SCARDASSI-MATERIALI DI ATTRITO -TAPPETI - INTERFODERE
INDUSTRIA DELLA IUTA
AZIENDE FABBRICANTI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI - MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI EAFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE
AZIENDE FABBRICANTI FELTRO E CAPPELLO DI PELO - FELTRO E CAPPELLO DI LANA - PELO PER CAPPELLO PRODUZIONE DI BERRETTI E COPRICAPO DIVERSI (NON DI PAGLIA NE DI FELTRO) E DI FODERE E MAROCCHINI LAVORAZIONE DELLE TRECCE E DEI CAPPELLI DI PAGLIA, DI TRUCIOLO E DI ALTRE MATERIE AFFINI DA INTRECCIO E DELLETRECCE MECCANICHE
INDUSTRIA DEL TESSUTO NON TESSUTO; INDUSTRIA DELLA SPAGHERIA E CORDERIA IN FIBRE NATURALI SOFFICI E SINTETICHE, DEL COCCO E DELLE FIBRE DURE SMELATI E SUCCEDANEE
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenzae facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto all'ufficio acquisti, responsabile per gruppi di fornitori, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
INTERMEDI
- Assistente: fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 3º livello
- Capo squadra area di manutenzione
- Capo magazziniere
OPERAI
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie,termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchina
- Ricettista di tintoria che determinano la ricetta passando indifferentemente dall'una all'altra fibra con qualsiasi classe di coloranti e determinano il ciclo di tintura, correggono e approvano i colori con responsabilità dei risultati
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Operatore EDP
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto alla contabilità clienti/fornitori
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Addetto alle analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio
INTERMEDI
- Aiuto assistente
- Aiuto capo squadra area di manutenzione
OPERAI
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo, smistamento e spedizione dei prodotti di magazzino (prodotti finiti e materie prime) con l'ausilio di supporti telematici e/o informatici
- Personale ausiliario specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di gruppi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario si intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Fuochisti patentati
- Autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati
- Ricettista (si intende colui che determina la qualità e quantità degli ingredienti da usare)
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Addetto in modo continuativo alla rammendatura dei tessuti in greggio o in fino su capo finito
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "5 SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista /receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza dei documenti, sistemazione delle merci) anche con l'ausilio di supporti telematici e/o informatici
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con evidenziazione e correzione dei difetti, con classificazione della pezza conautonomia decisionale e, se richiesto, con riscontro tempestivo in produzione Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
ESEMPLIFICAZIONI IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni,archiviazione, fax e posta in genere, ecc.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist
OPERAI
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Aiuto fuochista
- Addetto ai servizi di mensa e ristoro
- Fattorini
- Guardiani, portinai e uscieri
- Infermiere generico
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti
- Addetto all'imballaggio e alla confezione di merci
- Addetto alla misurazione, avvolgitura, faldatura di pezze, con marcatura dei tipi di difetti e correzione degli stessi per mezzo di interventi semplici e di pulizia
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici chenon richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
Addetto alla movimentazione di merci senza la guida di mezzi motorizzati Addetto alla pulizia dei reparti e/o uffici Personale di manovalanza e pulizia
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei PASSAMANI
OPERAI
- Tessitori a mano
OPERAI
- Preparazione e cucitura appretti e bozzime
- Tintoria e preparazione colori
- Lettura disegni
- Distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione
- Tessitura telai a calcolo e ricami a macchina
- Tessitura telai meccanici (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
OPERAI
- Addetto a: Orditura - Incorsatura - Preparazione merci in partenza - Apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi
- Produzione cordoni a macchina - Incannatura - Spolatura - Piegatura - Intorcitura - Binatura - Roccatura -Confezione - Repartometallico - Annodatura - Misuratura - Aiuto apprettatura tessuti bassi
- Tessitura telai meccanici (per i primi 18 mesi)
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria degli SCARDASSI
OPERAI
Montaggio specializzato guarnizioni e registrazioni carde
OPERAI
- Regolatori
- Preparazione - Addetto alle punte e alle molle
OPERAI
- Refilatura - Autoregolatura - Molatura - Preparazione di seconda categoria - Fresatura ferri cappelli - Molatura cappelli montati - Taglio di guarnizioni per cappelli - Ripassatura e cucitura a macchina - Apprettatura - Tempera del dente a sega per sfilacciatrici - Addetto alle punte, alla stagnatura del filo, alle trafile - Incollatura di cinghie
- Taglio di nastri e placche - Montaggio guarnizioni cappelli - Ripassatura e cucitura a macchina comune -Lavorazione del cuoio - Addettoalle trance
- Ripassatura nastri e doghe - Fresatura di pettini di ottone - Foratura doghe blindate
- Falegnami qualificati addetti al reparto fabbricazione doghe
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria:
- Addetto alle macchinette e alle altre lavorazioni in genere - Operai comuni con funzioni di aiuto ai qualificati
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei TAPPETI
OPERAI
- Personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde, compresa la sostituzione delle guarnizioni
- Regolazione e registrazione di più macchine con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo
Tappeti Jacquard
- Pesatura di coloranti - Preparazione e cucinatura di bozzime e similari - Molatura carde e tondeggiatrici -Registrazione macchine Jacquard - Conduzione macchine di stampa - Riparazione pettini - Tessitura su telai Jacquard a doppia pezza ed a bacchetta - Addetto al Secting
- Addetto al controllo qualità produzione
- Operatore macchina taglio moquettes
- Foratura e lettura disegni Jacquard
- Tessitura su telai comuni uniti (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
Tappeti Tuft, velluti incollati
- Operatore alla macchina Tufting oltre 50 aghi - Operatori schiumatrice e gommatrice - Operatore cimatura e rasatura
- Primo operatore macchina finissaggio (Artos)
- Operatore incollatrice pervenuti in doppia pezza
- Addetto al controllo qualità produzione
- Conduzione macchine di stampa
- Operatore macchina taglio moquettes
OPERAI
Tappeti Jacquard
- Stampa a macchina o a mano - Assortitura tappeti - Imbozzimatura ed apprettatura - Addetto agli apparecchi di tintoria - Cimatura -Rasatura
- Taglio tappeti e moquettes
- Addetto allo svolgimento, avvolgimento e imballo su macchina taglio moquettes
- Aiuto alle macchine di tintoria e lavaggi - Addetto alle mischie e battitoi - Addetto alla sfilacciatura - Aiuto imbozzimatura e aiuto apprettatura - Carica subbi - Addetto alle macchine di finissaggio non contemplate nei livelli precedenti - Addetto al grattafloscio a mano o a macchina - Oliatura - Preparazione fiocco per essicatoi
- Rifilatura tappeti oltre i due metri - Cardatura
- Campionaristi tagliatori con responsabilità di lavoro
- Fattorini per servizio fuori stabilimento
- Orditura - Passa licci - Passa pettine - Piegatura - Addetto alle macchine per bordi e frange (cucitura ed orlatura) - Lavorazione tappeti amacchina - Attaccatili al settore
- Porgifili a telaio (cambiarocche)
- Ispezione tappeti
- Preparazione filati per essicatoi - Rifilatura tappeti fino a due metri compresi - Annodatura frange a mano -Incannaggio - Stracannaggio
- Attaccatili rings - Accoppiatura - Ritorcitura - Aspatura - Roccatura - Spolatura - Dipanatura - Molatura lamette
- Preparazione pettinato
- Tessitura su telai comuni uniti (per i primi 18 mesi)
Tappeti Tuft, velluti incollati
- Addetto alla doppiatura - Taglio tappeti e moquettes
- Addetto spalmatura e controllo ingresso pezza (su macchina Artos)
- Addetto al controllo altezza finita e scarico pezze (su macchina Artos)
- Addetto allo svolgimento, avvolgimento e imballo su macchina taglio moquettes
- Distribuzione filati al magazzino
- Aiutante operatore macchina Tufting oltre 50 aghi
- Spalmatura lattice - Addetto all'avvolgimento ed allo svolgimento
- Aiutante operatore incollatrice pervenuti in doppia pezza
- Addetto alle prove di laboratorio
- Addetto alla macchina Tufting fino a 50 aghi - Ispezione tappeti - Addetto alla macchina nastratrice, bordatrice e frangitrice
- Campionarista con responsabilità di lavoro
- Aiuto taglio tappeti
- Carico - Cantra - Ponifìlo - Roccatura
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
Tappeti Jacquard
- Aiutante alle lavorazioni contemplate nelle categorie precedenti - Addetto alle levate - Cernita cascame e materiali della tessitura -Cernita tappeti - Cucitura cartoni - Cucitura a mano e incollatura etichette
- Aiuto campionarista
- Finitura campioni
- Confezione campioni
Tappeti Tufi, velluti incollati
- Aiuto al magazzino - Aiuto campionarista - Finitura campioni - Imbustatura - Etichettatura - Confezione campioni
OPERAI
- Responsabile di conformità e qualità
OPERAI
- Personale per l'addestramento o la sorveglianza della lavorazione
- Addetto al controllo qualità (colui che apporta modifiche su indicazione del responsabile)
OPERAI
- Tintoria e preparazione colori
- Preparazione e cucinatura appretti e bozzime
- Apprettatore responsabile della macchina di apprettatura per tessuti alti
- Lettura disegni
- Tessitura tessuti elastici e contemporanea lettura disegni
- Tessitura nastri e tessuti elastici e rigidi (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello) (oggi normalmente il tessitore svolge anche la mansione dell'annodatura)
- Tessitura nastri cappello da uomo (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Produzione maglieria elastica su macchine rettilinee a mano
- Produzione maglieria elastica su macchine a motore (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Provinatura, distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione
- Aiuto ricettista
- Addetto all'orditura che sviluppa i calcoli di portata e opera continuativamente su orditi contenenti note di colore
- Addetti alla rammendatura in modo non continuativo che svolgono anche altre mansioni
OPERAI
- Tintoria senza preparazione di colori - Aiutante alla macchina di apprettatura per tessuti alti
- Orditura - Incorsatura - Taglio - Rimagliatura - Apprettatura con responsabilità delle macchinette di appretto per tessuti bassi - Incannaggio - Spolatura - Piegatura - Intorcitura (normalmente svolta dal tessitore) -Binatura - Aspatura - Roccatura - Aiuto apprettatura tessuti bassi - Spilaratura gomma - Cucinatura a mano o a macchina - Confezione - Doppiatura - Arrotolatura - Orlatura -Finitura - Infilatura - Annodatura (normalmente svolta dal tessitore) - Trecciatura
- Tessitura nastri e tessuti elastici e rigidi (per i primi 18 mesi) (oggi normalmente il tessitore svolge anche la mansione dell'annodatura)
- Tessitura nastri cappello da uomo (per i primi 18 mesi)
- Produzione maglieria elastica su macchine a motore (per i primi 18 mesi)
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria delle TRECCE E STRINGHE
OPERAI
- Preparazione e cucinatura appretti e bozzime
- Distribuzione filati e manufatti alla tintoria e confezione
OPERAI
- Messa in macchina per stringhe e trecce
- Cernita e preparazione merci in partenza - Lavorazione ciniglia - Apprettatura con responsabilità delie macchinette di appretto pertessuti bassi
- Incannatura - Spolatura - Piegatura - Intorcitura - Binatura - Roccatura - Confezione - Puntalaggio - Misuratura -Lucidatura
- Preparazione e dipanatura filato lucido - Addetto alle macchine da treccia e da crochet - Aiuto apprettatura tessuti bassi
- Addetto alla messa in cantra
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei TULLI, PIZZI, VELI ANDALUSA, TENDE
OPERAI
- Tessitore tulli a bobina e pizzi valenciennes
OPERAI
- Lettura disegni, tende e Johnson - Apprettatore responsabile della macchina di appretto per tessuti alti
- Addetto alla foratura e ricopiatura di qualsiasi tipo di disegno
- Tessitura tulli, tende leavers e Johnson (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Tessitura telai raschel (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
- Addetto all'orditura a catena
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
- Addetto alla lettura e verifica disegni leavers - Apprettatura con responsabilità di lavoro
- Addetto alla pressatura ed aggiustatura bobine - Pesatura - Aiutante alla macchina di apprettatura per tessuti alti
- Addetto alla fornitura di combs - Aggiustatura cariages - Foratura e ricopiatura disegni
- Addetto al carica bobine a macchina - Finissaggio - Stendaggio
- Tessitura tulli, tende leavers e Johnson (per i primi 18 mesi)
- Tessitura telai raschel (per i primi 18 mesi)
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
- Carica bobine al tavolo - Orditura subbini leavers - Addetto macchine Comely - Incannaggio - Lavanderia - Tintoria
- Stracannatura -Campionatura
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei RICAMI A MACCHINA
OPERAI
- Battitore con esperienza che esegue la punciatura su qualsiasi disegno, elaborazione cad ed elaborazioni su strumenti informatici e/o telematici
- Creatore disegni
INTERMEDI
- Responsabile di conformità e qualità
- Addetto allo studio dei fondi, colori e applicazioni
OPERAI
- Battitura disegni e montaggio a macchina
- Ricamatrice che esegue interventi di sostituzione e immissione del tessuto e di modifiche del ricamo
- Addetto al controllo qualità
- Addetto al prelievo dei materiali necessari al regolare andamento della lavorazione, quando è richiesta la scelta di colori diversi
- Addetto all'infilatura delle macchine automatiche
Mansioni identificate come "6º super"
- Addetto al prelievo dei materiali necessari al regolare andamento della lavorazione
- Addetto alla regolazione della tensione di scorrimento del filo della bobina nella navetta, in presenza di tessuti elastici
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
OPERAI
- Ricamo
- Taglio e confezione a macchina di indumenti
- Addetto al caricamento dei tessuti sui macchinari
- Addetto alla specula del tessuto in entrata
- Addetto al caricamento dei tessuti sui macchinari
- Addetto alla preparazione di cartelle campioni con numerazioni e specifiche colori
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
- Infilatura macchine a pantografo - Allestimento e finissaggio - Incannaggio - Bobinatura - Giunta pezze e stacca pezze - Addetto allenavette
OPERAI
- Addetto alla messa in macchina (preparazione della macchina per il caricamento)
- Addetto al controllo qualità e misurazione
OPERAI
- Misuratura a mano e a macchina
- Addetto al caricamento e/o alimentazione dei telai
- Addetto alle macchine di spolatura, ritorcitura e roccatura (preparazione dei filati per il caricamento telai)
- Addetto alla mondatura/sfilatura anche con l'ausilio di strumenti automatizzati
- Addetto alla stiratura del prodotto finito
- Addetto alla preparazione di prototipi sulla base di ricette prestabilite
- Addetto alla preparazione del campionario
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
- Binatura - Allestimento - Stiratura - Piegatura - Finissaggio
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria degli ACCESSORI PER FILATURA E TESSITURA
OPERAI
- Montatore specialista di più macchine
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
- Montatore e regolatore di macchine di tipologie diverse (avvolgimento, stampatore, raschiatura, taglio, essicazione, finitura, felpatura.ordatura, rigatura, foratura, confezionamento e inscatolamento di tubetti conici e cilindrici)
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "5º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
OPERAI
- Montatore e regolatore di una o più macchine (di una sola tipologia) per la fabbricazione di tubetti e tubi di carta - Regolatore di una o piùmacchine (della stessa tipologia) per la fabbricazione di spole, rocchetti, tubi banco, pettini di preparazione e/o tessitura, produzione licci
- Regolatore di macchine per il finissaggio dei tubetti - Uguagliatura pettini - Lettura e montaggio corpi -Modellatura e tornitura a mano
- Addetto alla conduzione di impianti Maxei (Bachelizzazione)
- Lavoro ai forni per la tempera e stagnatura fili metallici
Mansioni identificate come "6º super"
Addetto controllo per certificazione di prodotto
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "6º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 6º livello
OPERAI
- Aiuto regolatori - Conduzione essiccatoi e caldaie a bassa pressione - Conduzione forni di essicazione carta -Preparazione resine e aiutoconduzione impianto bachelizzazione - Taglio rotoli di carta - Addetto ai forni di ossidazione ed essicazione
- Saldatura autogena ed elettrica ad arco - Laminatura - Trafilatura - Molatura - Appretto - Segatura - Alesatura -Torchiatura a macchina
- Pressatura - Piallatura - Lavoro su macchine a fare maglie di acciaio - Limatura - Fresatura - Pressofusione -Fabbricazione pettini a macchina - Conduzione forni di tempera e rinvenimento accessori - Nichelatura e cromatura - Trapanatura - Smerigliatura - Verniciatura -Tranciatura - Sbavatura - Fabbricazione a macchina di accessori per spole, eco. - Cernita legname
- Addetto alle macchine per la fabbricazione di tubetti, tubi e bastoni di stendaggio - Avvolgimento con macchine automatiche di carta per tubi e bastoni di stendaggio cilindrici e conici
- Impregnatura in bagno d'olio - Resine e lacca -Imballaggio e conteggio - Lavoro al banco a mano di tubetti -Lavorazione di finitura ditubetti - Applicazione di guarnizioni metalliche su tubetti e tubi - Preparazione colla -Foratura articoli di carta - Preparazione inchiostri
- Lucidatura - Pulitura - Incartatura - Applicazione di guarnizioni metalliche su spole - Infilatura normale di maglie di acciaio - Foraturaarticoli di legno e metallo
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria delle INTERFODERE
Mansioni identificate come "5º super"
- Addetto alla preparazione dei colori
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "5º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
OPERAI
- Stabilimento di finissaggio
- Tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
- Addetto alle macchine di preparazione (lavaggio, bruciapelo)
- Addetto alla tintoria
- Operatore rameuse e macchine di finissaggio chimico
- Addetto alle macchine di finissaggio meccaniche
- Addetto alla resinatura
- Addetto alle macchine ispezionataci e confezionatrici
Stabilimento di tessitura
- Tessitore (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
OPERAI
Addetto a:
- Orditura
- Rimettaggio
- Roccatura e filatura
- Spolatura
- Verifica greggi
- Carica telai
Stabilimento di finissaggio
- Tessitore (per i primi 18 mesi)
Stabilimento di tessitura
- Tessitore (per i primi 18 mesi)
- Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
- Portaspole
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria dei materiali di ATTRITO
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
- Addetto al controllo di linee di produzione
- Collaudatore su strada
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 5º livello
OPERAI
- Impregnazione
- Addetto alle presse a caldo o a freddo, idonee allo stampaggio di pastiglie o ceppi per freni (dopo 18 mesi di esperienza al 6º livello)
- Conduttore di macchine attrezzate che eseguono con piena responsabilità il controllo qualità (tornitori, fresatori, rettificatori, molinatori, radia listi)
- Addetto al collaudo finale
OPERAI
Preparazione mescole - Pressatura a caldo e a freddo, idonee allo stampaggio di pastiglie o ceppi per freni (per i primi 18 mesi) -Addetto ai forni - Sgrossatura e rettifica - Aiutante alle macchine in genere
- Marcatura - Etichettatura
- Trecciatura - Foratura senza responsabilità della macchina
- Addetto alla preparazione di supporti metallici
- Addetto ai trattamenti superficiali
- Addetto alla verniciatura
- Addetto alle presse di tranciatura
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria della JUTA
OPERAI
- Addetto alla registrazione dei telai
- Personale a capo di una o più macchine di orditura
- Addetto alla registrazione di produzione
- Addetto alla conduzione di orditoi con sviluppo dei calcoli di portata
- Addetto alla conduzione di incorsatrici automatiche a ciclo completo
- Addetto ai telai (dopo 18 mesi di permanenza al sesto livello)
OPERAI
- Addetto alla registrazione di presenze, eco.
- Addetto alla scelta del greggio e alla preparazione dell'emulsione per il bagno - Addetto alla oliatura delle macchine di preparazione e di filatura - Addetto alla pesatura di filato - Personale con mansioni di vice capi macchina di orditura - Addetto alla misurazione, calandratura, manganatura e rasatura
- Addetto all'apertura delle balle - Addetto alle ammorbidatrici - Addetto al lupo e al teaser - Addetto all'alimentazione delle carde in grosso con rulli - Addetto alla riparazione dei pettini di preparazione - Addetto all'impaccatura filati - Addetto all'oliatura macchine di tessitura - Addetto alla bagnatura, piegatura, arrotoiatura, doppiatura pezze - Personale in aiuto al calandro e al mangano - Addetto tagliosacelli - Addetto rovesciatura sacchi
- Addetto alla preparazione delle mannelle e alle macchine di prima apertura delle fibre - Addetto alla pesatura di filato con esclusione del movimento del materiale - Personale distenditore di mannelle alle carde in grosso -Addetto ai filatoi - Addetto alla provinatura filati - Addetto alla preorditura e orditura - Addetto alla cottura bozzime - Addetto alla orlatura e cucitura - Addetto all'alimentazione delle macchine stampatrici
- Addetto alle carde in fino ed agli stiratoi - Personale attaccatili - Addetto alle bobinatrici, aspatrici e gomitolatrici - Addetto all'allicciatura
- Addetto alla piegatura, misuratura, doppiatura, arrotoiatura (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti) - Personale aiutotaglio sacchi automatico - Personale sostituto all'orlatura e cucitura - Personale aiuto all'imballo e alla pressatura
- Addetto ai torcitori e alle spolatrici
- Personale in aiuto al calandro (escluso il carico del subbio e lo scarico delle pezze pesanti)
- Addetto cambio punte delle tavolette per carde - Addetto alla pulitura degli impianti di aspirazione polvere
- Orditori
- Incorsatori
- Addetto ai telai (per i primi 18 mesi)
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
- Addetto ai vasi - Addetto allo scarico delle macchine di preparazione e filatura - Addetto all'annodatura e raccolta sacchi
OPERAI
- Altre mansioni di produzione non inquadrabili in settimo o sesto livello (esempio: cucitura di singole parti staccate di indumenti, impermeabili, copertoni e tende)
- Assiemaggio di 3 o più parti già preparate per indumenti e impermeabili
- Piazzamento e segnatura di tessuti per impermeabili e indumenti
- Taglio sul segnato di tessuti per impermeabili e indumenti
- Tintori
- Impermeabilizzatori
- Finitori
- Stiratura a mano o a macchina di indumenti e impermeabili
- Stenditura con faldatura a mano di tessuti
- Lavori a mano di selleria, segnatura, fustellatura, occhiellatura, rivettatura, stampigliatura, imbustatura, il tutto riferito alla produzione di zaineria, buffetterie, tende da campeggio e altri similari
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
- Addetto all'attaccatura e confezione del collo e delle maniche per indumenti impermeabili
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "6º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 6º livello
OPERAI
- Assiemaggio di più parti già preparate per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie
- Piazzamento e segnatura di tessuti per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie
- Taglio su segnato di tessuti per abiti da lavoro, copertoni e tende, buffetterie, zainerie
- Lavori a mano su selleria, segnatura, fustellatura, occhiellatura, rivettatura, stampigliatura, piegatura, imbustatura, il lutto riferito alla produzione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili
- Iscrizioni su copertoni
- Stenditura a macchina di tessuti
- Altre mansioni di produzione non inquadrabili al 5º livello (es. cucitura di singole parti staccate di indumenti, impermeabili, copertoni etende)
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria del FELTRO E CAPPELLO DI PELO
OPERAI
- Addetto alla verifica del feltro dopo la follatura
- Addetto alla lavorazione dei cilindri
OPERAI
- Addetto alla verifica del cappello informato
- Addetto alla verifica del cappello finito (parte feltro)
- Addetto alla mischia ed alla soffiatura del pelo con regolazione della macchina e con mansioni anche di carico e scarico
- Addetto alla follatura a mano
- Addetto alla informatura a mano
- Addetto alla inclosciatura a mano
- Addetto alla inconicatura a mano
- Addetto alle rollettine, o macchinette, o folloncini, o americane
- Addetto alla informatura della macchina
- Addetto alla informatura di 2ª con macchina non automatica
- Addetto alla spianatura di 2ª
- Addetto alla raffinatura o rasatura a mano
- Addetto alla bridatura finale a mano o a macchina
- Addetto alla sabbionatura, o cerchiatura o oittonatura
- Addetto alla rifilatura finale a mano
- Addetto alla bissonatura (lustrotti o renditori)
- Addetto alle operazioni di tintoria con preparazione e pesatura delle dosi dei colori su ricetta predisposta
- Addetto alla informatura a bloccaggio a mano o a macchina, di cappelli da donna
- Addetto allo scarico delle macchine imbastitrici
- Addetto allo stacco ripiegatura delle imbastiture
OPERAI
- Addetto allo scarico delle macchine imbastitrici (campane)
- Addetto alle operazioni di tintoria con esclusione delle operazioni di pesatura e preparazione delle dosi di colore
- Addetto alla allargatese (cupolino)
- Addetto alla inclosciatura a macchina
- Addetto alla spianatura di la
- Addetto alla pressatura
- Addetto alla stampatura con macchina litografica
- Addetto alla sbridatura (battiala)
- Addetto alle centrifughe dei reparti in bianco
- Addetto alla disacidatura
- Addetto ai folloni o martellose
- Addetto al carico e scarico degli apparecchi di tintoria
- Addetto alla aggiustatura delle imbastitrici
- Addetto alla vellutatura a mano o con macchina automatica
- Addetto alla raffinatura testa e ala con macchina non automatica
- Addetto alla cardinatura a mano o a macchina a secco
- Addetto alla sorgettatura e balenatura dei marocchini
- Addetto alla confezionatura dei nodi, o gasse, o galle
- Addetto alla confezione delle fodere
- Addetto alla bordatura a mano o a macchina
- Addetto alla guarnizione a mano o a macchina
- Addetto alla verifica o visitaggio del cappello rasato o raffinato
- Addetto alla verifica del cappello guarnito
- Addetto alla rifilatura di 2ª finale a macchina
- Addetto alla stiratura delle fodere a mano
- Addetto all'attaccatura cinte e nodi a macchina
- Addetto alla stampatura in oro dei marocchini e fodere con composizione
- Addetto alla rassodatura o marcatura a mano o a macchina
- Addetto alla verifica o visitaggio delle imbastiture o slanaggi
- Addetto alla pomiciatura a mano o con macchine non automatiche
- Addetto al solo carico e scarico delle soffiatrici
- Addetto alla sola mischia a mano dei feltri
- Addetto alla pesatura del pelo sulle imbastitrici
- Addetto al carico del pelo nelle macchine imbastitrici
- Addetto allo stacco e piegatura delle imbastiture
- Addetto alla sola scrociatura dei feltri alle americane, folle coq, mezzere e multiroller
- Addetto alla sola spazzolatura del feltro greggio
- Addetto alla marcatura e pesatura feltri
- Addetto alla cardinatura a secco di preparazione alla vellutatura
- Addetto alla slanatura o bagnaggio
- Addetto alla apprettatura o ingommatura
- Addetto alla pomiciatura con macchina automatica
- Addetto alla raffinatura testa e ala con macchina automatica
- Addetto alla tagliatura o rasatura velour (ghette)
- Addetto alla informatura di 2ª con macchina plurima automatica
- Addetto alla rifinitura di la sommaria a macchina
- Addetto alla prima bridatura sommaria a macchina
- Addetto alla stiratura delle fodere a macchina
- Addetto ai lavori del magazzino marocchini
- Addetto ai lavori del magazzino fodere
- Addetto alla confezione dei fiocchetti o nodini
- Addetto al taglio e alla giuntura dei marocchini
- Addetto al taglio, stiratura e centinatura delle cinte
- Addetto alla giuntura, fermatura e spiluccatura dei nodi
- Addetto alla centrifuga di un solo cappello nei reparti in nero
- Addetto alla spolveratura
- Addetto all'Incarto e inscatolamento dei cappelli e delle cloches
- Addetto alla stampatura in oro dei marocchini e delle fodere senza composizione
- Addetto all'attaccatura delle etichette
- Addetto alle macchine da cucire per la confezione di materiale ausiliario vario (plotte, mussole, pezze, cuffie, eco.)
- Addetto alla colorazione con stampo di feltro
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'Industria del FELTRO E CAPPELLO DI LAMA
OPERAI
- Responsabile della cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio
OPERAI
- Addetto alla sodatura
- Addetto alla pomiciatura a mano
- Addetto alla apprettatura e catramatura a mano
- Addetto alla informatura a mano
- Addetto alla pressatura
- Addetto alla roulè a mano
- Addetto alla rifilatura a mano
- Addetto alla informatura al cerchio
- Addetto alla passatura teste
- Addetto alla passatura ali sabbieuse
- Addetto alla Accollatura
- Addetto all'aggiustatura e passatura bastiture
- Addetto alla closciatura in bianco e nero
- Addetto alla lucidatura ali a pezza e ferro
- Addetto alla battiola a cono
- Addetto alla rifinitura e verifica del cappello
- Addetto alla cernita dei feltri destinati alla vendita o all'appropriaggio
- Addetto alla incavatura a mano
- Addetto al degodrenaggio
OPERAI
- Addetto alle rollettine o americane o mezzere
- Addetto ai coni
- Addetto alla informatura a macchina
- Addetto alla decatizzatura con cerchio e sbiella
- Addetto alla roulè a macchina
- Addetto alla stiratura
- Addetto alla catramatura e apprettatura a macchina
- Addetto alla plottatura
- Addetto alla pulitura delle macchine di carderia
- Addetto alla passatura in bianco
- Addetto alla follatura a finire
- Addetto alla spazzolatura
- Addetto alla refilatura a macchina
- Addetto alla bafatura (nero)
- Aiutante alla informatura a macchina
- Addetto ai folloni
- Addetto alla tintoria
- Addetto alle stufe
- Addetto alla carbonizzatura
- Addetto alla allargatese
- Addetto alla battiala a macchina
- Addetto alla rigatura
- Addetto alla rasatura
- Addetto alla vellutatura
- Addetto alla orlatura dorsé a macchina
- Addetto alla applicazione marocchini a macchina
- Addetto alla guarnitura di marocchini e cinte a cappelli di pelo
- Addetto alle multiroller
- Addetto alla passatura bastiture
- Addetto alla cernita dei feltri destinati all'appropriaggio o alla vendita (solo personale femminile)
- Addetto ai battipolvere
- Addetto alla guarnitura, lana
- Addetto alle cinturine, lana
- Addetto alla tagliatura marocchini
- Addetto alla pesatura in bianco
- Addetto alla applicazione delle fodere
- Addetto alla stiratura delle fodere
- Addetto alla materassa
- Addetto alla rifilatura in bianco
- Addetto alle tavolette e alla pinzettatura
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'Industria del PELO PER CAPPELLO
OPERAI
- Addetto alla secretatura a mano
OPERAI
- Addetto alla spuntatura
- Addetto alla sbarbatura o ripassatura
- Addetto alla scelta delle pelli
- Addetto alla soffiatura
- Addetto alla miscelatura
- Addetto alle taglierine
- Addetto alla secretatura a macchina
- Addetto alla spaccatura delle pelli
- Addetto alla preparazione (bagnatura, spazzolatura, bottolatura, scodatura)
- Addetto alla impaccatura (confezione polpette)
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
- Addetto al taglio a mano e alla confezione di bozze di campioni
- Addetto allo sviluppo proporzionale dei modelli
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 5º livello
OPERAI
- Addetto al taglio e alla confezione del capo completo
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
- Addetto al taglio di tessuti e materiali affini esterni
- Addetto alla cucitura del capo completo
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
OPERAI
- Addetto alla stiratura a mano del capo completo
- Addetto alla stiratura del capo completo di serie e/o con pressa idraulica
- Addetto allo stiro intermedio (sfumatura a vapore)
- Addetto al taglio delle fodere
- Addetto alla cucitura di parti staccate
- Addetto alla guarnitura fine a mano
- Addetto allo stampaggio in oro e colore di fodere e marocchini con o senza composizione
- Addetto alle operazioni di apertura delle cuciture
- Addetto alla tranciatura degli accessori ed interni
- Addetto alla cucitura di accessori ed interni
- Addetto alla stiratura con sabbieuse o sacco
- Addetto alla guarnitura comune a mano od a macchina
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
- Addetto alla pressatura ed apprettatura delle qualità extrafini (Panama Montecristi - Treccia finissima)
- Addetto cucitura treccia di qualità extrafine
- Addetto ai rapporti esterni per il controllo qualità merci rientrate da lavorazioni c/o terzi
L'ELENCAZIONE DELLE MANSIONI IDENTIFICATE COME "5º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
OPERAI
1º gruppo
- Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche
- Tintori
2ºgruppo
- Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio
- Addetto alla selezionatura e attigliatura di trecce e cappelli
- Addetto alla tiratura e stiratura a mano di cappelli sulla forma
- Addetto alla informatura di cappelli capaci di eseguire qualsiasi operazione di pressatura
OPERAI
1º gruppo
- Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche
- Cellorighisti, racellisti e articoli simili
- Fissaggio e appretto
- Addetto alla tintoria
- Addetto alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma, di paglia e di altre materie
2º gruppo
- Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia, truciolo e altre materie affini da intreccio
- Addetto alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni richiedenti una specifica o normale preparazione
- Addetto alla informatura di cappelli che eseguono operazioni semplici o parziali di pressatura
- ddetto alla ricezione di trecce e cappelli
- Addetto alle vasche di tintoria e candeggio aventi anche mansioni di carico e scarico e lavori vari che svolgono mansioni che non richiedono una specifica ne normale preparazione
- Addetto all'apprettatura, incollatura e tuffatura
- Addetto alla centrifuga e agli essiccatoi esclusi i lavoratori adibiti al trasporto del materiale
- Addetto alla smarcatane lavatura e zeccolatura di cappelli nostrali
- Addetto alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine su qualsiasi forma, di paglia e di altre materie
- Addetto alla confezione del campionario su modelli predisposti
- Addetto alla guarnitura eseguita interamente a mano di cappelli esotici fini quali, ad esempio, panama, balibuntal e simili
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
1º gruppo
- Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce meccaniche
- Nastrificazione
- Ranellama e simili
- Tagliatura
- Trecciatura
- Addetto alla cucitura di cappelli e di lavori diversi di qualità fine e media su forme normali, in paglia ed altre materie simili
- Asciugatura (*)
- Aspatura (*)
- Bobinatura, rocchettatura, spolatura (*)
- Goffratura (*)
- Incannaggio (*)
- Pettinatura (*)
- Ritorcitura (*)
- Addetto alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*)
2º gruppo
- Aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e cappelli di paglia» truciolo e altre materie affini da intreccio
- Addetto alla guarnitura eseguita a mano e a macchina di cappelli ed altri lavori di paglia e di materie simili, di qualità fine e media
- Addetto alla aggiustatura e sottomettitura di cappelli nostrali
- Addetto alla cucitura di cappelli e lavori diversi di qualità fine e media su forme normali in paglia ed altre materie simili
- Addetto all'applicazione a mano di guarnizioni mediante incollatura e punti metallici ((*)
- Addetto alla addozzinatura di trecce e cappelli (*)
- Addetto alla cucitura di semplice esecuzione di cappelli e lavori diversi ordinari di paglia e di altre materie (*)
- Addetto all'avviatura a mano di cappelli (*)
- Addetto alla guarnitura eseguita a macchina di cappelli e altri lavori ordinari di paglia, truciolo, raffia, ecc. (*)
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria del TESSUTO NON TESSUTO
INTERMEDI
- Capo turno di produzione
OPERAI
Regolazione e registrazione di più macchine di produzione del tessuto non tessuto con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo
Conduttore di più impianti, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo e quantitativo, che opera indifferentemente su diverse linee di prodotti con tecnologia che presentano complessità di processo sia in estrusione che in cardatura
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Conduttore di più impianti, con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo e quantitativo
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "5ºSUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 5º livello
OPERAI
Conduttore d'impianto con autonomia e responsabilità nei confronti dello standard qualitativo e quantitativo
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
Addetto alla preparazione delle miscele, che alimenta più impianti e che sviluppa, in base a ricetta già predisposta, i calcoli dei vari componenti
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "6º SUPER" È TASSATIVA.
Esemplificazioni relative al 6º livello
OPERAI
Addetto alla conduzione delle macchine di produzione del tessuto non tessuto Addetto alla preparazione delle miscele
Esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria degli SPAGHI, CORDAMI E FIBRE DURE
OPERAI
- Capo macchina estrusori
- Conduttore vasche candeggio e tintoria
- Capo macchina corderia all'aia e automatica
- Fresatore cilindri per la filatura a umido
- Tornitore cilindri legno per la preparazione e filatura a secco
- Addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, eco., con relativi calcoli e annotazioni
OPERAI
- Addetto al candeggio e tintoria (senza responsabilità specifica della lavorazione)
- Addetto alla riparazione Cills e Pettini
- Aiutante di capomacchina di corderia all'aia
- Assortitore
- Buscolai e fiscolai
- Breakeratori
- Ammorbidatoti
- Impaccatori
- Lucidatori spaghi
- Capotavate (preposti all'effettuazione delle levate con operazioni analoghe, con esclusione di mansioni superiori)
- Rampinatori carde
- Addetto agli essiccatoi e trasporti relativi
- Strappatoti e tagliatori
- Trasportatori bobine, racchette e vasi
- Addetto all'estrusione
- Addetto ai banchi e fusi
- Addetto alle Coods
- Addetto alla corderia automatica e trecce
- Addetto ai filatoi automatici di fibre dure
- Aspatori
- Addetto alle carde
- Combinatori di assortimento
- Filatori a umido
- Filatori a secco
- Gomitolatori
- Impaccatori gomitoli con controllo
- Legatori matasse
- Manellanti
- Operatori alle macchine di provinatura Pesatori
- Pettinatori a macchina
- Squadratori
- Stenditori
- Torcitori
- Trasportatori addetti ai reparti
- Trecciatori per refe calzaturificio
- Addetto agli stiratoi
- Addetto alle roccatrici
Mansioni cui si applica il secondo comma della declaratoria
OPERAI
- Scaricatori
- Sbattitori
- Smagliatoli
- Spolatori
- Stopparoli
CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate. Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.
DEFINIZIONE JOLLY
Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 147 bis del presente contratto.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA
INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA
INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibiletramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa.
Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnico-pratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenzae facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Addetto all'ufficio acquisti, responsabile per gruppi di fornitori, incaricato di tutte le relative operazioni
- Addetto amministrazione paghe e contributi con compiti di relazioni con uffici esterni
- Analista tempi e metodi
- Addetto all'ufficio vendite, responsabile per gruppi di clienti, incaricato di tutte le operazioni relative
- Addetto alla comunicazione e immagine con contatti con l'esterno
- Web manager
- Segretaria di direzione
- Programmatore EDP
- Coordinatore dell'applicazione delle procedure di qualità di prodotto e/o processo
- Assistente al responsabile del magazzino totalmente automatizzato
- Addetto alla programmazione della logistica
- Analista chimico/fisico di laboratorio
- Addetto al controllo, anche qualitativo, delle produzioni decentrate
INTERMEDI
- : fermo restando l'appartenenza degli assistenti tessili alla categoria degli intermedi, viene ad essere riconosciuta la parificazione di trattamento economico e normativo con gli impiegati di 3º livello
- Capo squadra area di manutenzione
- Capo magazziniere
OPERAI
- Saldatore specialista patentato per saldature di apparati sotto pressione
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi: stribbie,termoregolatori elettronici, programmatori elettronici di macchine
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro.
Può essere richiesta la guida di altro personale.
ESEMPLIFICAZIONI
IMPIEGATI
- Operatore EDP
- Addetto all'aggiornamento del sito Web
- Addetto alla disposizione delle lavorazioni interne e/o decentrate
- Addetto alla contabilità clienti/fornitori
- Coordinatore dell'attività dello spaccio aziendale
- Addetto alle analisi chimiche e chimico-fisiche di laboratorio
- Responsabile controllo qualità con autonomia decisionale
INTERMEDI
- Aiuto assistente
- Aiuto capo squadra area di manutenzione
OPERAI
- Personale addetto a smontare, pulire, molare e rimettere in moto le carde, compresa la sostituzione delle guarnizioni
- Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione
- Personale addetto alla programmazione e al controllo della sistemazione, prelievo, smistamento e spedizione delle merci di magazzino(prodotti finiti e materie prime) con l'ausilio di supporti telematici e/o informatici Personale ausiliario specialista per la manutenzione, regolazione e riparazione di grappi frigoriferi e centraline di impianti di condizionamento
- Personale ausiliario specialista che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativi alla riparazione, costruzione, modifica su impianti e macchine (per personale ausiliario si intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti,saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Fuochisti patentati
- Autisti conduttori di autotreni e/o autoarticolati
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa.
Mansioni identificate come "5º super"
OPERAI
Addetto al reparto cernita (colui che apporta modifiche su indicazioni del responsabile)
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "5º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 5º livello
IMPIEGATI
- Addetto al servizio amministrazione
- Addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe
- Addetto al disegno tessile con l'utilizzo di strumenti elettronici
- Addetto all'inserimento di testi nel sito Web
- Addetto al servizio commerciale
- Centralinista /receptionist cui sia richiesta la conoscenza di almeno una lingua estera
- Commesso addetto alla vendita negli spacci aziendali
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla ricezione e verifica di tessuti e filati greggi
- Ordinatore e smistatore delle merci in magazzino (esempio: preparazione delle etichette, ricevimento dei colli con corrispondenza deidocumenti, sistemazione delle merci) anche con l'ausilio di supporti telematici e/o informatici
- Addetto ai servizi di manutenzione (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori)
- Addetto all'esecuzione della manutenzione programmata o preventiva
- Conduttore in genere di impianti termici a vapore
- Autista addetto al trasporto merci
- Autista non addetto al trasporto merci
- Infermiere professionale
INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA
- Addetto alla molatura delle carde
- Personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, grammatura, colore, regolarità, condizionatura, eco., con relativi calcolie annotazioni
TESTURIZZI
- Addetto congiuntamente alla preparazione polimeri, filiere, enzimaggio
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale.
Mansioni identificate come "6º super"
OPERAI
- Addetto alla provinatura e controllo filati con autonomia decisionale di conformità
L'ELENCAZIONE DELLA MANSIONE IDENTIFICATA COME "6º SUPER" È TASSATIVA
Esemplificazioni relative al 6º livello
IMPIEGATI
- Addetto a mansioni semplici di ufficio anche con l'utilizzo di strumenti elettronici (es.: stenodattilografia, videoscrittura, spedizioni, archiviazione, fax e posta in genere, eco.)
- Addetto alla sistemazione/prelievo delle merci negli spacci aziendali
- Centralinista/Receptionist
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto ai servizi di manutenzione sotto la guida di altro personale (meccanici, elettricisti, saldatori, tornitori, fresatori, lattonieri,falegnami, idraulici, attrezzisti, muratori).
- Aiuto fuochista
- Addetto ai servizi di mensa e ristoro Fattorini
- Guardiani, portinai e uscieri Infermiere generico
- Addetto alla movimentazione di materie prime e/o semilavorati e/o prodotti finiti Addetto all'imballaggio e alla confezione di merci
INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA
- Addetto alla provinatura e titolazione, alla resistenza e stagionatura, al controllo finale dei fiocchi e dei filati, alla scelta dei falsi e alla pesatura
- Scelta cascami
- Pettinatori a mano
- Addetto ai rulli o alle macchine di macerazione; alla sgrassatura
- Addetto alla preparazione ingredienti, alla manutenzione macchine, alla pulizia delle carde
- Addetto ai bagni, alle centrifughe, alla carbonizzazione, all'imballo del fiocco e del pettinato
- Addetto al magazzino greggi, macerati, pettinati
- Addetto alla battitura; agli apritoi (crygtons)
- Addetto all'imballo del roccadino e dei filati
- Cordellisti
- Segna rotture
- Addetto nei reparti al controllo dei fiocchi e dei filati
- Addetto ai lavaggi agli essiccatoi allo scarico degli apritoi (crygtons), alle nappatrici, all'imbocchettatura delle fillings, agli spreaders della pettinatura automatica, all'imbozzimatura, ai banchi a fusi
- Attaccafili di filatura - Addetto alle levate di filatura e torcitura, agli incannatoi di binatura, di torcitura; alla garzatura, al raclaggio, alleaspatrici, alle cannettatrici, e rocchettiere
- Addetto allo scarico di circolari, alle P.A.S.
- Addetto alla repeigneuses, ai trottatori
- Attaccafili di binatura - Mondamano filati
- Addetto agli spreaders di pettinatura a mano - Addetto alla battitura e taglio gallette, agli spreaders di filatura, agli stiratoi di preparazione
- Attaccatrame di filatura e torcitura - Attaccafili di torcitura - Addetto al controllo meccanico
- Addetto all'impacchettatura, all'incassatura e alla forchettatura - Addetto alla cernita del macerato
- Addetto agli stiratoi di pettinatura - Addetto alle carde
- Addetto alla monda del fiocco di pettinatura
- Addetto alla cucitura di bisacce, con o senza pulitura
- Addetto al ripopolamento pettini
- Addetto al carico delle fillings
- Addetto al rifacimento dei plastrons
- Addetto al cambio degli anellini
- Addetto alla verniciatura dei cilindri
- Addetto all'apertura delle mannelle
INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLASETA
- Scopinatrici alle macchine di trattura automatica
- Altre addette alle macchine di trattura automatica e alla sorveglianza al macero
- Filatrici
- Provinatrici - Passatrici - Annodatrici fisse - Piegatrici - Torcitrici - Distributrici di bozzoli - Aspatrici - Addette al filatoio (dipanatrici dimatasse, roccatrici) - Recottine - Sguscine - Cernitrici di filanda
TORCITORI DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI
- Addetto alla provinatura e controllo filati
- Addetto alle macchine di binatura - Addetto alle macchine di torcitura
- Addetto al caricamento dagli aspoini (cargarine), alla bobinatura, alla piegatura e ripassatura dei filati
- Addetto alle operazioni di stracannatura, di rimenaggio, di aspatura; addetto al bagno dei filati
- Addetto all'incannaggio, alla cappiatura, alla confezione
- Addetto alla brovatura
TESTURIZZI
- Addetto all'estrusione
- Addetto alla bobinatura
- Addetto alle cantre
- Addetto alla testurizzazione
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
ESEMPLIFICAZIONI
OPERAI
Mansioni relative a tutti i comparti:
- Addetto alla movimentazione di merci senza la guida di mezzi motorizzati
- Addetto alla pulizia dei reparti e/o uffici
- Personale di manovalanza e pulizia
Mansioni, suddivise per settori, cui si applica il secondo comma della declaratoria
INDUSTRIA DELLA FILATURA DEI CASCAMI DI SETA
- Addetto alla raccolta e cernita dei cascami di pettinatura e filatura
INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLASETA
- Strusine - Cernitrici bigattine
TORCITURA DELLA SETA E DEI FILI ARTIFICIALI E SINTETICI
- Addetto alla cernita e pesatura della strazza e altri sottoprodotti
- Addetto alla cernita e/o pulizia dei tubetti, rocchetti e altri supporti
- Addetto alla preparazione dei cartoni e alla chiusura degli stessi - Addetto alla cernita e/o pulizia delle scatole
CHIARIMENTO A VERBALE - Le declaratorie per i singoli livelli costituiscono un corpo unico con le corrispettive esemplificazioni indicate.
Per le mansioni non previste in una specifica voce di comparto o di reparto si farà riferimento - nell'ambito del presente contratto - alle voci di comparto o di reparto nelle quali le mansioni stesse risultino indicate.
Art.147 bis - Definizione di jolly
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda. L'inquadramento dei jolly al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato alivello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Dichiarazione congiunta
Le parti condividono l'esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali in tutti quei casi in cui le mansioni svolte dai lavoratori non sono chiaramente identificabili in quelle elencate nel presente CCNL anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie. L'azienda che intende adeguare o definire nuovi profili professionali ne deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale (se presente). Entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta inviata dall'azienda le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di adeguare la regolamentazione dei profili professionali.
Allegato A - TABELLE RETRIBUTIVE
Livelli | Minimi da febbraio 2022 | Minimi da aprile 2022 | Minimi da gennaio 2023 | Minimi da aprile 2023 |
Quadri | € 2.173,50 * | € 2.199,00 * | € 2.230,50 * | € 2.265,00 * |
Primo livello | € 2.050,00 | € 2.074,00 | € 2.104,00 | € 2.136,50 |
Secondo livello | € 1.925,00 | € 1.947,00 | € 1.975,00 | € 2.005,50 |
Terzo livello | € 1.803,00 | € 1.824,00 | € 1.850,50 | € 1.878,50 |
Quarto livello | € 1.715,00 | € 1.735,00 | € 1.760,00 | € 1.787,00 |
Quinto livello S | € 1.676,00 | € 1.695,50 | € 1.720,00 | € 1.746,00 |
Quinto livello | € 1.638,50 | € 1.657,50 | € 1.681,50 | € 1.707,50 |
Sesto livello S | € 1.591,00 | € 1.610,00 | € 1.633,00 | € 1.658,00 |
Sesto livello | € 1.556,50 | € 1.574,50 | € 1.597,50 | € 1.622,00 |
Settimo livello | € 1.237,50 | € 1.252,00 | € 1.270,00 | € 1.289,50 |
* Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 52,00
APPENDICE - Regolamento Collaborazioni Coordinate Continuative
Il Regolamento seguente attiene ai trattamenti economici e normativi dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art.2 D.lgs. n.81/2015.
Premesso che:
- I'art.2 c.l del predetto decreto stabilisce che a far data dall'1ºgennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- il predetto decreto, all'art.2 c.2 lettera a), stabilisce che il suddetto comma 1 non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca nei CCNL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le OO.SS. firmatarie il presente CCNL, integrando i requisiti di Legge, sono dunque legittimate a disciplinare la predetta materia e così fanno come appresso.
Le Parti concordano:
- di prevedere, ai sensi del D.lgs. 12 giugno 2015 n. 81 art. 2 c.2 lett. a), discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore moda;
- che quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente accordo si basa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal c.l dell'art.2 del citato D.lgs. n.81/2015;
- di prevedere e stabilire una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano nel settore della moda;
- di regolamentare tali attività come appresso, al fine di:
a) evitare abusi che possano mascherare rapporti di lavoro subordinato;
b) definire il corrispettivo in ottemperanza all'art.2 c.2 lett. a) D.lgs. n.81/2015;
c) garantire un insieme di tutele ai Collaboratori.
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione si applica ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolgano attività nel settore della moda.
2. Ai sensi dell'art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, può essere stipulato un contatto di collaborazione per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del quadro, del I livello, II livello e IlI livello previste dal presente contratto.
3. Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall'art.2 c.l del D.lgs.n.81/2015.
Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1) Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art.2 c.2 lett. a) di cui al D.lgs. n.81/2015 deve essere redatto in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
a. l'identità delle parti;
b. l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;
c. la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d. la modalità di determinazione dei compensi, eventuali rimborsi spese e rispettivi tempi e modalità di erogazione;
e. le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
f. le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
g. le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;
h. le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione;
i. le forme assicurative eventualmente previste;
l. le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
m. le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale eventualmente prodotto dal collaboratore.
2) Il Committente è tenuto, al momento della definizione del rapporto di collaborazione e comunque non oltre la data dell'inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore, anche con modalità telematiche (link o @book), il testo del presente CCNL insieme al contratto individuale. Le parti concordano che ove il contratto individuale non dovesse contenere le informazioni di cui alle lettere e, f, g, h, i, l ed m al rapporto troveranno applicazione le disposizioni contrattuali generali.
Art. 3 - Natura della prestazione
1) L'attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.
2) Nel rispetto dell'autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:
a. personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
b. adottando criteri organizzativi propri;
c. senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, salvo quelle impartite dal Committente ai fini del coordinamento della prestazione con l'attività del Committente medesimo e sempre che tali direttive siano compatibili con l'autonomia professionale dello stesso;
d. senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
e. senza vincoli di localizzazione spaziale;
f. senza vincolo di orario;
g. con carattere di continuità ma senza vincolo di esclusività;
h. con modalità che consentano al Collaboratore il recupero delle energie psico-fisiche.
3) Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, anche a favore di terzi, con il solo vincolo di comunicare al committente, fornendo dettagliate indicazioni in merito, lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti ed in particolare gli obbligo di riservatezza, purché si tratti di attività in concorrenza.
4) Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole della riservatezza e/o segretezza, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del contratto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
5) Le predette regole rivestono per il Committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.
Art. 4 - Autonomia e coordinamento
1) Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle parti nel rispetto del fondamentale requisito dell'autonomia della prestazione resa dal Collaboratore, ma tenendo conto delle necessità organizzative del Committente.
2) È facoltà del Committente predisporre indicazioni di carattere organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche direttive, fatte salve quelle di cui all'art.3, punto 2 lett.c).
3) Il Collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione ed in funzione degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Tali fasce orarie, eventualmente individuate per iscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia oraria senza il suo preventivo consenso. In sede di stipula si potrà altresì prevedere che le fasce orarie di cui sopra siano soggette a verifica periodica, tenendo conto delle esigenze delle Parti.
4) Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con l'osservanza degli stessi criteri. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.
5) Il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario anche se all'interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza deve poter decidere, nel rispetto delle forme anche temporali concordate di coordinamento della prestazione:
- Se effettuare o meno la prestazione ed in quali giorni;
- Orario di inizio e fine della prestazione;
- Se e per quanto tempo interrompere la prestazione giornaliera;
Ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta ne potrà comportare contestazioni di qualsiasi natura nei confronti del Collaboratore, salvo quando, per il raggiungimento degli obiettivi e per il coordinamento della propria opera con l'attività del Committente, sia stata concordata una disponibilità/presenza del Collaboratore.
6) Le Parti, all'atto della stipula del contratto individuale, indicheranno il luogo in cui il Collaboratore svolgerà l'attività, secondo la preferenza di quest'ultimo, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Committente che potrà proporre la propria sede aziendale.
Qualora il Collaboratore scelga quale luogo di lavoro la sede del Committente, questi dovrà indicare nel contratto individuale la sede dei propri uffici nella quale il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, senza alcun vincolo di orario, scegliendo liberamente le fasce in cui la prestazione potrà essere resa, mettendo a disposizione una postazione informatica, il telefono, ed eventuali appositi software, senza che con ciò venga meno l'autonomia del rapporto di collaborazione.
La sede di lavoro potrà anche essere il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso (modalità outdoor teleworker), in base ad accordi da definirsi a livello individuale.
7) Nello svolgimento dell'attività il Collaboratore dovrà preventivamente sottoscrivere ed accettare espressamente, in forma scritta, eventuali codici etici e/o comportamentali imposti dai Clienti, in particolare con riferimento all'attività di promozione e raccolta di ordinativi e/o proposte di conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi, con l'impegno di osservare una condotta rispettosa dei precetti contenuti nei predetti codici etici, fatta comunque salva l'autonomia.
Art. 5 - Assenza del potere gerarchico
Fatto salvo quanto disposto dal precedente art.4, il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, mentre il Committente non può esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art. 6 - Assenza del potere disciplinare
Per la natura stessa della prestazione è escluso l'esercizio del potere disciplinare da parte del Committente.
Art. 7 - Modalità di esecuzione della prestazione
1. Le prestazioni sono rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.
2. Il Collaboratore è tenuto soltanto a comunicare l'assenza al Committente, senza obbligo di giustificarla, al solo fine di consentire a quest'ultimo la corretta organizzazione del lavoro.
3. Eventuali sistemi di rilevazione a distanza dell'attività svolta dal collaboratore potranno essere utilizzati senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per ragioni oggettive legate alla natura dell'attività dedotta in contratto.
Art. 8 - Informazione e verifiche periodiche
Le Parti concordano di instaurare una relazione informativa biunivoca e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con la periodicità concordata, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte nell'ambito della collaborazione, anche al fine di introdurre eventuali modifiche.
Art. 9 - Durata del contratto di collaborazione
La durata del contratto di collaborazione sarà quella concordata tra le parti e sarà eventualmente rinnovabile sulla base delle condizioni condivise tra le parti.
Art. 10 - Strumenti a disposizione del Collaboratore
1) Il contratto stipulato tra Committente e Collaboratore, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, potrà prevedere la sede che, in relazione alla natura dell'attività da svolgere, potrà anche occasionalmente essere situata nell'ambito degli uffici del Committente.
2) Fermo restando quanto previsto nel presente Regolamento in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, e il Committente prowederà a mettere a disposizione - ove occorra - una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software ed ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario o utile all'espletamento della prestazione medesima.
3) Il Collaboratore, nell'ambito del necessario coordinamento con il Committente, potrà utilizzare le eventuali dotazioni messe a disposizione dal Committente stesso per lo svolgimento dell'attività, ma dovrà utilizzare ed esibire eventuali tesserini personali di riconoscimento ove previsto dalla natura dell'incarico conferitogli ovvero dal codice etico eventualmente imposto al Committente dal Cliente.
Art. 11 - Maternità e paternità, malattia e infortunio
1) La maternità, la paternità, l'adozione o l'affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dagli artt.l, 2 e 3 del DM 12 luglio 2007, alle condizioni e nei casi ivi previsti, o, comunque, dalle disposizioni di Legge applicabili senza oneri per il Committente.
2) A tal fine, la Collaboratrice trasmette al Committente l'attestazione dello stato di gravidanza, anche allo scopo di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata (con l'intervento del medico competente nei casi previsti dalla Legge).
3) Le assenze per maternità, paternità, adozione o affidamento, ai sensi del Decreto interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza, comportano la proroga del contratto per un periodo di pari durata, salvo che, sulla base delle richieste del Cliente o delle necessità legate all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto di appalto, nel contratto individuale sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'opera medesima.
4) Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.
5) In caso di infortunio (anche in itinere) riconosciuto ed indennizzato dall'INAIL, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.n.38/2000, il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, sino alla guarigione clinica del Collaboratore. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all'assenza, salvo che, sulla base delle richieste del Cliente o delle necessità legate all'esecuzione dell'attività oggetto del contratto tra Committente e Cliente sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'attività stessa.
6) In caso di malattia, ai sensi dell'art.51 c.l Legge n.488/1999, il rapporto rimane sospeso, senza erogazione di corrispettivi e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, salvo diversi accordi.
7) Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile, nei casi in cui l'assenza pregiudichi la proficua esecuzione del contratto.
8) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre alle stesse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all'assenza dovuta ai suddetti ricoveri/day hospital/terapie, salvo che, sulla base delle richieste del Cliente o delle necessità legate all'esecuzione dell'attività oggetto del contratto tra Committente e Cliente sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'attività stessa.
Art. 12 - Aggiornamento professionale e diritto di prelazione
Il Committente si impegna a favorire la partecipazione e l'accesso del collaboratore alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subordinato. Nel caso di ricorrenti incarichi conferiti allo stesso collaboratore per la medesima professionalità, viene stabilito a favore di questo ultimo un diritto di precedenza per nuovi contratti di collaborazione della stessa tipologia.
Art. 13 - Doveri del Collaboratore
1) Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto contrattuale e al codice etico o deontologico del Committente, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.
2) Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione. In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l'altro, l'obbligo di:
a. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle previste dal contratto individuale ovvero in codici etici e/o deontologici portati a sua conoscenza e accettazione, nonché le vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;
b. nei rapporti con l'utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;
c. mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
d. attenersi, nell'ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione o in codici etici e/o deontologici portati a sua conoscenza e accettati;
e. avere cura dei beni eventualmente affidati;
f. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del contratto;
g. astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi eventualmente a disposizione dal Committente per lo svolgimento della collaborazione.
3) Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare l'andamento dell'attività.
Art. 14 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell'integrità fisica
1) Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.
2) Ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale.
Art. 15 - Assicurazione obbligatoria
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare - laddove dovuto - il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 16 - Risoluzione del rapporto
1) Il rapporto cessa per scadenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.
2) Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto in ogni caso ammesso dalla Legge e, comunque:
a. per giusta causa, per tale dovendosi intendere ogni violazione grave delle obbligazioni contrattuali da parte del Collaboratore, ivi compresa la violazione dei codici etici che il Collaboratore abbia espressamente sottoscritto e accettato;
b. per oggettiva inidoneità sopravvenuta del Collaboratore che pregiudichi l'esecuzione del contratto;
c. per i casi previsti nel precedente art.13 c.2 del presente Regolamento;
d. in caso di interruzione della campagna e/o risoluzione del contratto tra Committente e Cliente;
e. in caso di recesso unilaterale del Cliente dal contratto o chiusura della campagna;
f. in caso di sopravvenuta impossibilità di eseguire l'oggetto del contratto individuale tra Committente e Collaboratore;
g. in caso sospensione inspiegata della prestazione da parte del Collaboratore, quando tale sospensione possa pregiudicare i rapporti tra Committente e Cliente ovvero l'esecuzione del contratto;
h. in caso di commissione di reati da parte del collaboratore tra quelli previsti dall'art.15 Legge n.55/1990 e successive modifiche;
i. in caso di danneggiamento e/o furto di beni aziendali.
3) Nei casi di cui alla lettera d) ed e) del punto precedente il Committente comunicherà il recesso al Collaboratore con un preavviso almeno pari a 15 giorni di calendario. In mancanza di preavviso, il Committente è tenuto verso al Collaboratore un'indennità pari al compenso medio giornaliero corrisposto fino al momento della comunicazione del recesso al collaboratore moltiplicato per quindici giorni.
4) Nei casi di cui alle lettere a), b), c), f), g, h) ed i) del punto precedente il Committente potrà risolvere il rapporto di collaborazione con effetto immediato, essendo suo unico obbligo quello di comunicare tale risoluzione con comunicazione scritta indicante la ragione giustificatrice del recesso.
5) Il Collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa, e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nella corresponsione del compenso per più di trenta giorni o di notevole inadempimento da parte del Committente di quanto previsto nel presente Regolamento o nel contratto individuale. In caso di recesso per giusta causa il Collaboratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso.
1) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
2) La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'azienda a cura del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e può essere revocata in qualsiasi momento, con la stessa decorrenza, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente prowederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate.
Art. 18 - Certificazione del contratto
Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 c.3 del D.lgs. n. 81/2015 e 76 del D.lgs. n. 276/2003 le parti rinviano alla commissione di certificazione prevista dal presente CCNL.
1) Le Parti si impegnano, qualora intervenissero modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto del presente accordo con la nuova normativa entrata in vigore.
2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e dall'eventuale contrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di Legge.
Art. 20 - Retribuzione e compensi
1) Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto degli eventuali rimborsi a lui dovuti.
2) Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno prefissato dalle parti di comune accordo, sulla base della attività prestata e di quant'altro dovuto, mediante prospetto paga e sarà trattato ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, come reddito di lavoro parasubordinato.
3) Il corrispettivo del collaboratore scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.
4) Tenuto conto delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono all'instaurazione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzate, si stabilisce che il trattamento economico previsto per i collaboratori non può comunque essere inferiore al 80% della retribuzione oraria individuata dal CCNL in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente declaratoria e livello di mansione svolta.
5) Ai fini del recupero psicofisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno a godere di un periodo di riposo pari a 4 settimane, le cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il suddetto periodo di riposo è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.
APPENDICE - VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Le presenti norme regolamentano l'attività della categoria dei viaggiatori e piazzisti, rimandando alle norme generali di cui al presente CCNL per quanto in esse non disciplinato.
Art. 2 - Inquadramento e classificazione
Agli effetti del presente contratto si considera:
a) Viaggiatore o Piazzista di 1ª categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente in un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico.
b) Viaggiatore o Piazzista di 2ª categoria l'impiegato comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Al Viaggiatore o Piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita.
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
CHIARIMENTO A VERBALE - Il distributore che, contemporaneamente alla consegna, è incaricato dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).
Le parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti alternativi all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del Viaggiatore o Piazzista sopra indicato.
NOTA - Sono applicate ai Viaggiatori o Piazzisti le norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.
Art. 3 - Prestazione lavorativa settimanale
La prestazione lavorativa del singolo Viaggiatore o Piazzista si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate rapportata alle esigenze organizzative aziendali e alle situazioni locali, sarà definita a livello aziendale. Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1º comma debbono essere tra loro equivalenti.
CHIARIMENTO A VERBALE - Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
Art. 4 - Riposi aggiuntivi e riduzione della prestazione lavorativa
a) Riposi aggiuntivi
I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54, successivamente modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.
b) Riduzione della prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa del Viaggiatore o Piazzista è ridotta di 7 giornate annue. I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti per la festività del 15 agosto coincidente col periodo di ferie e per la festività nazionale, già del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette giornate di riduzione della prestazione lavorativa.
I riposi o le riduzioni di cui ai punti a) e b) assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già attuato nelle aziende.
Art. 5 - Indennità maneggio denaro - cauzione
Il Viaggiatore o Piazzista, la cui normale mansione consista anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una indennità pari al 6 % dell'elemento retributivo nazionale in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
Le somme eventualmente richieste al Viaggiatore o Piazzista a titolo di cauzione dovranno essere determinate o vincolate a nome del garante e del garantito dopo un anno di durata del rapporto di lavoro, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi maturano a favore del Viaggiatore o Piazzista. È fatta salva la facoltà delle parti di convenire diverse pattuizioni qualora queste risultino più favorevoli al Viaggiatore o Piazzista.
La cauzione non sarà comunque richiesta quando i valori, normalmente affidati al Viaggiatore o Piazzista, non la giustificano.
Art. 6 - Diarie e rimborsi spese
La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, non è considerata parte integrante della retribuzione per una quota pari all'ammontare dell'indennità di trasferta esente dall'IRPEF.
Nessuna diaria è dovuta al Viaggiatore o Piazzista quando è in sede a disposizioni dell'azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece il Viaggiatore o Piazzista, con consenso dell'azienda ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 2.
Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute o documentate dal Viaggiatore o Piazzista per vitto e alloggio nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa - per la distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra direzione e R.S.U. i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Per il Viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione o con altri elementi incentivanti, la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13ª mensilità sarà computata con riferimento alla media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.
Sono fatte salve diverse modalità di corresponsione stabilite con accordo individuale o aziendale.
La provvigione sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.
Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta al Viaggiatore o Piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65 %.
Al Viaggiatore o Piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.
Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l'affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.
La liquidazione dovrà farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo remissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.
Al Viaggiatore o al Piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari conclusi dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli, oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.
Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente Viaggiatore o Piazzista.
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da Viaggiatori o Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di Euro 1.549,37 per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite fra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sull'effettività del danno e della rispondenza della fattura.
L'uso dell'automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'azienda. Le parti esprimono la raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con formula assicurativa tipo Kasco.
Assicurazione aggiuntiva per infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, purché riconosciuto dall'INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- Euro 18.075,99 in caso di morte;
- Euro 20.658,28 in caso di invalidità permanente totale.
Art. 9 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Qualora il Viaggiatore o Piazzista retribuito anche a provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto di impiego si intenderà risolto, su richiesta del Viaggiatore o Piazzista stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato e a percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.
Art. 10 - Norme di comportamento
Il Viaggiatore o Piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
2) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;
3) avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il Viaggiatore o Piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Viaggiatore o Piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del Viaggiatore o Piazzista.
In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1) del presente articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano l'opportunità di comunicare al Viaggiatore o Piazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.).
Le aziende confermano l'impegno a porre in essere quanto necessario per il pieno rispetto delle norme di Legge volte a salvaguardare la salute e l'incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza - a carico dei Viaggiatori o Piazzisti - nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 in materia di preavviso, la durata del periodo di preavviso per i Viaggiatori o Piazzisti è così determinata:
Anzianità di servizio | Prima categoria | Seconda categoria |
Fino a 5 anni | 1 mese e mezzo | 1 mese |
Da 6 a 10 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
Oltre 10 anni | 3 mesi | 2 mesi |
Categoria | Minimi da febbraio 2022 | Minimi da aprile 2022 | Minimi da gennaio 2023 | Minimi da aprile 2023 |
la categoria | € 1.852,50 | € 1.875,00 | € 1.903,00 | € 1.933,00 |
2ª categoria | € 1.748,00 | € 1.769,00 | € 1.795,00 | € 1.823,50 |
Art. 1 - Campo di applicazione e Clausola di rinvio
Le presenti norme regolamentano l'attività dei lavoratori dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché in ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile, abbigliamento e moda.
La presente normativa potrà essere applicata:
- ai dipendenti diretti dell'azienda industriale;
- ai dipendenti delle società commerciali controllate interamente o a maggioranza dall'azienda industriale o dalla holding controllante quest'ultima;
- ai dipendenti delle società commerciali partecipate dall'azienda industriale o dalla holding controllante purché legate dalla medesima logica industriale.
L'applicazione del presente Protocollo ai dipendenti addetti alla distribuzione commerciale costituisce, per le imprese interessate, una facoltà e non un vincolo.
Attraverso la definizione di norme specifiche riguardanti la distribuzione commerciale, le parti stipulanti intendono da un lato consentire alle imprese che lo desiderino un più efficace e diretto controllo della filiera distributiva dall'altro consentire una uniforme tutela dei lavoratori addetti, anche per ciò che riguarda la previdenza integrativa e la formazione continua.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Appendice trovano applicazione le normative generiche del presente CCNL.
a) responsabile di più negozi;
b) responsabile del negozio di medie o grandi dimensioni.
a) vetrinista/figurinista/visual merchandiser di più punti vendita.
a) responsabile di negozio di piccole dimensioni;
b) addetto alla vendita con mansioni di vetrinista/figurinista/visual merchandiser del singolo punto vendita.
a) addetto alla vendita
a) addetto alle operazioni ausiliarie di vendita;
b) aiuto venditore;
a) fattorino, custode, addetto carico scarico merce, addetto pulizia.
L'orario normale settimanale dei lavoratori che operano nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché in ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda è normalmente di 40 ore settimanali distribuibili su tutti i giorni di apertura dell'esercizio commerciale, fermi restando i riposi compensativi, secondo le disposizioni di Legge in vigore.
La distribuzione dell'orario sarà definita e comunicata dall'azienda, di norma con periodicità settimanale, tenuto conto ove possibile delle proposte condivise tra i lavoratori del sito interessato. L'azienda prowederà altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni temporanee dell'orario di lavoro dovute a esigenze organizzative contingenti ovvero ad impedimenti sopravvenuti da parte di singoli lavoratori.
In deroga a quanto previsto dall'art. 36 del presente CCNL, il periodo di conservazione del posto applicabile ai lavoratori dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché ogni altro spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda con anzianità di servizio fino a 5 anni sarà pari a 6 mesi nell'arco di 18 mesi.
Art. 5 - Provvedimenti disciplinari
Le Parti convengono che il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha altresì l'obbligo di conservare diligentemente le merci ed i materiali e di cooperare alla prosperità dell'impresa.
La violazione dei suddetti obblighi può costituire causa di licenziamento disciplinare.
Resta inteso che l'avvicendamento del personale che si alterna e/o sovrappone all'interno dell'esercizio commerciale non costituisce lavoro a squadre.
APPENDICE - LAVORO ESTERNO E AZIENDE TERZISTE NEL MEZZOGIORNO
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese Tessili, di Abbigliamento e Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti ne implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commissionato lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commissionano lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commissionato nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste,
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 148/2015 e agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti,
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali. A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l'invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (decreto legislativo 30-6-2003, n. 196).
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
9) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno definire contratti tipo da utilizzare quando vengano esternalizzate fasi di produzione con l'obiettivo di rendere trasparente il ciclo produttivo e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
10) Le aziende committenti lavorazioni a terzi si impegnano a rispettare la normativa legislativa sugli appalti.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
CHIARIMENTO A VERBALE - Con l'informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la nobilitazione, sono da considerare committenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE - Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di Legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
APPENDICE - ACCORDO SUL TEMPO DETERMINATO
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell'art. 41 bis D.L. n. 73/2021 (conv. Da L. n. 106/2021) e, tenuto conto delle caratteristiche del settore Moda disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:
- Attività connesse alla campagna vendita in showroom
- Attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre sia in Italia che all'estero Attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store Attività di vendita stagionale o straordinaria
- Attività svolte in unità locali i cui periodi di apertura al pubblico sono limitati ad alcuni periodi dell'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, anche se situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali.
Tale accordo sarà valido fino al 30 settembre 2022.
APPENDICE - LAVORO A DOMICILIO
Definizione di lavoro a domicilio
È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art.2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente. Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavoro in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.
Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari. È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione e di conversione, che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni di lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalle cessazioni delle sospensioni. È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavorante a domicilio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
Retribuzione
1) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico e salariale previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Il trattamento retributivo del lavorante a domicilio è determinato da una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo ed indennità accessorie.
2) Il trattamento di cui sopra dovrà essere comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto o dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualità prevista dai contratti stessi. Gli elementi retributivi di cui al punto 1 dovranno essere tradotti in quota minuto tramite l'applicazione della seguente formula:
a) regime di orario aziendale normale di 40 ore settimanali: quota mensile operaio in terno/l73x60 = quota minuto le indennità accessorie giornaliere od a maturazione plurimensile saranno riproporzionate a valori mensili.
Il valore mensile delle indennità accessorie giornaliere è determinato dalle quote del lavoro giornaliero moltiplicate per 21,63.
3) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno, di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacità per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote di cui al punto 2 per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato.
4) Tutti gli aggiornamenti determinati dal mutamento del valore della paga base e delle eventuali indennità accessorie daranno luogo automaticamente, e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento della tariffa di cottimo di cui al capoverso 3.
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro ed alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di pari livello con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoranti a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni ed il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate. Nelle zone in cui è presente il fenomeno del lavoro a domicilio, una delle parti di cui al 1º comma potrà inoltre richiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche le quali, o a livello territoriale o a livello di zone omogenee preventivamente individuate tra le parti, definiranno le tariffe di cottimo entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL. In ogni caso le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le R.S.U. per i lavori che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione.
Maggiorazioni della retribuzione
1) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie e con le festività natalizie, sarà corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della 13ª mensilità, del trattamento di integrazione di malattia e maternità, delle ferie annuali e delle festività nazionali infrasettimanali - una maggiorazione del 22,50% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione di fatto percepita dal lavorante stesso, nel corso del periodo considerato.
2) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in conformità con la Legge, una indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,1% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. Inoltre verrà corrisposta al lavoratore a domicilio, sempre con le stesse modalità ed in conformità con le norme di Legge, una indennità sostitutiva esente da contributi per il rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nella misura del 3% dell'ammontare complessivo della retribuzione di fatto percepita.
Verifiche - Comunicazioni e controversie
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli Organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale. Le aziende forniranno alle Rappresentanti Sindacali ed ai Sindacati territoriali dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con relativo indirizzo. Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle Rappresentanti Sindacali tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno. Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanti Sindacali possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro e sui livelli di occupazione. Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.
Lavoro notturno e festivo
I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera di una vigilia di festività e da riconsegnarsi il mattino seguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo, e che impegnano l'attività lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste peri lavoratori interni.
Pagamento delle retribuzioni
Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste deve essere fornito dal datore di lavoro. È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavorante a domicilio per quella parte di materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
Norme generali
Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di Legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti. Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavoratore a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.
APPENDICE - Settore Cooperative
Premessa
La cooperazione è caratterizzata dal rapporto mutualistico del socio che è regolato è regolato dalla Legge 3 aprile 2001 n.142. La Legge ha previsto che l'apporto lavorativo del socio possa andare oltre le semplici mansioni di amministrazione e gestione del soggetto giuridico di cui è parte, prevedendo per questi esplicitamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro che potrà variare a seconda della previsione statutaria dal lavoro dipendente a quello autonomo. In virtù di quanto sopra, pare necessario alle parti definire la materia, che disciplina il rapporto di lavoro fra il socio e la cooperativa, in ottemperanza alla Legge n.142/2001 e senza porre vincoli contrattuali che ledano l'autonomia decisionale dell'Assemblea dei Soci. Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art.6 lettera f) della Legge n.142/2001.
Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della Legge n.142/2001 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorative rientranti nel campo di applicazione del presente contratto.
Disposizioni generali
Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere disciplinata dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001 e depositato alla DTL entro 30 giorni dalla sua approvazione.
La materia contrattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Interno o regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei confronti di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente.
Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai sensi dell'art.3 della Legge n.142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto.
L'art.6 lettera d) della Legge n.142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art.3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. L'art.6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.
Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi dell'art.6 lettera d) e e) della Legge n.142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del piano di crisi si dà tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.
L'art.6 lettera f) della Legge n.142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di start up ai sensi dell'art.6 lettera f) della Legge n.142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l'Assemblea non preveda la durata del piano di start up si dà tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.
Salvo quanto previsto dalla Legge n.142/2001 alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché art.3, c.2 bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'art.3 c.l.
Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Le cooperative di cui aitarti, c.l, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n.381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
La qualificazione dei rapporti di "lavorazione conto terzi" è tuttora un problema ancora aperto e che interessa le imprese che ricorrono a fornitori esterni per realizzare fasi del processo produttivo. Definire tali rapporti resta fondamentale per scongiurare il sorgere della responsabilità solidale laddove si dovesse ricadere nella fattispecie del contratto di appalto.
Occorre offrire una maggior tutela alla forza lavoro e alle Imprese che operano per conto terzi e in sub-fornitura dell'area MODA - Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, anche con il coinvolgimento degli Organi ispettivi, Le parti stipulanti il presente contratto, in ossequio al principio di legalità, ritengono fondamentale la vigilanza dell'impresa committente sull'osservanza, da parte delle imprese operanti in filiera ed in presenza di contratti di appalto o contratti di sub-fornitura, delle disposizioni legislative e del CCNL, committente che resta comunque "obbligata in solido (anche)con il sub-fornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi" (Sent. Corte Cost. n. 254/2017).
Contrastare il dilagare di situazioni irregolari è eticamente doveroso quanto indispensabile, per evitare che la procedura di esternalizzazione di fasi della produzione, venga utilizzata quale ricetta per risparmiare sul costo del lavoro.
Una costante verifica del rispetto del CCNL, della Legge n. 192/1982, relativa alla "Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive", è fondamentale per impedire la diffusione di fenomeni di dumping e concorrenza sleale da parte di alcuni operatori del settore nei confronti delle aziende operanti nel rispetto delle regole.
Le parti sociali esprimono il loro rifiuto a tali forme di comportamento e, ciascuna per la parte di propria competenza, si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile e finalizzata ad una corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e delle leggi sul lavoro.