CCNL in vigore del 25/07/2014
TESSILI E MODA - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 25/07/2014
per i dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie e occhialeria
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 30/06/2016
CCNL 25/07/2014 come modificato da:
- Accordo integrativo 04/02/2016
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 25 luglio 2014,
Tra:
- CONFARTIGIANATO Moda, rappresentata dal Presidente e dalla Responsabile Nazionale;
assistita dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore della Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro, dal Responsabile del Settore Contrattuale;
- CNA Federmoda rappresentata dal Presidente Nazionale e dal Responsabile Nazionale e dai membri della Presidenza Nazionale;
- CNA Servizi alla Comunità rappresentata dal Presidente Nazionale, dal Vice-Presidente Nazionale e dal Responsabile Nazionale;
assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile del Dipartimento Relazioni Sindacali e dal responsabile dell'Ufficio Politiche Contrattuali;
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, rappresentata dal Presidente con l'intervento della Federazione Nazionale di categoria del Tessile Abbigliamento e Calzaturiero, rappresentata dal Responsabile Nazionale;
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI, rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, assistiti dal Segretario Generale;
e
- Federazione italiana lavoratori chimici tessili energia manifatturieri F.I.L.C.T.E.M. - CGIL rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nella persona del Segretario Generale e dalla delegazione trattante FILCTEM CGIL;
- Federazione Energia Moda Chimica ed Affini - F.E.M.C.A. - CISL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali e dai Segretari di Comparto con l'assistenza della Segretaria Generale CISL;
- Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica U.I.L.T.E.C. - UIL rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Funzionario, dalla Delegazione trattante di comparto, con l'assistenza della UIL (Unione Italiana Lavoratori).
Accordo integrativo 04/02/2016
Roma, 4 febbraio 2016
tra
CNA Federmoda
CNA Servizi alla comunità
CONFARTIGIANATO Moda
CASARTIGIANI
CLAAI
e
FILCTEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILTEC-UIL
Il presente CCNL contiene disposizioni comuni operanti per ciascuno dei tre settori accorpati Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero, Settore Occhialeria, Settore Pulitintolavanderie e le disposizioni speciali, che restano distinte in quanto peculiari ai settori medesimi per caratteristiche tecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.
Il presente contratto consta di:
- Una parte generale composta dalla Sezione "Relazioni sindacali e Bilateralità" e dalla Sezione "Disciplina del rapporto di lavoro"
- Una parte speciale riguardante operai intermedi/impiegati quadri;
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.
Art. 2 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:
Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es. …: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.).
- Alta moda.
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria.
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni.
- Lavorazione e confezione di guanti.
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie.
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Ricamo.
- Rammendo.
- Merletti.
- Bomboniere in tessuto.
- Borse con lavorazione all'uncinetto.
- Retine per capelli.
- Fiori artificiali.
- Lavorazione e confezione arredi sacri.
- Scialli in genere, ventagli.
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche.
- produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;
Lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere;
Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.
Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in subfornitura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.
Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.
Art. 5 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2013 e avrà validità fino al 30 giugno 2016.
La contrattazione collettiva regionale si colloca a metà della vigenza del contratto collettivo nazionale.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Sezione "Relazioni sindacali e Bilateralità"
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia e Occhialeria ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese; avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Dichiarazione delle parti
Le Organizzazioni artigiane ed i Sindacati dei lavoratori si impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre, anche congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi europei destinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno ed alla ricostruzione delle aree colpite dal recente sisma.
Art. 7 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali condividono l'esigenza di consolidare i rapporti intercorrenti e riconoscono nel livello Nazionale e Regionale le Sedi più idonee allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL
Le parti inoltre concordano, nel rispetto della suddivisione dei ruoli già definita, nella volontà di implementazione dei compiti e delle attività degli Osservatori nazionali e regionali di settore, quali strumenti idonei al perseguimento delle finalità sotto indicate.
L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL e da altrettanti designati delle Associazioni imprenditoriali, al cui interno saranno individuati i rappresentanti che costituiscono il Comitato di indirizzo.
Le Parti si incontreranno entro il 15 settembre 2014 per definire tempi e modalità di funzionamento del comitato di cui sopra.
Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
I. l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica e ogni altro elemento conoscitivo riguardante l'artigianato nel suo complesso, con dati disaggregati per comparto;
II. l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
III. l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
IV. lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
V. lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
VI. l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
VII. produrre rapporti periodici o singole analisi sulle politiche di settore e su particolari argomenti individuati dalle parti;
VIII. proporre alle Parti l'adozione congiunta di orientamenti e di iniziative concertate a favore della difesa e per lo sviluppo del settore Tessile - Moda artigiano, e a sostegno della competitività delle imprese e dell'occupazione da sottoporre ai competenti Organi Istituzionali.
IX. la promozione e la condivisione di azioni di responsabilità sociale da parte delle imprese proponendo progetti di filiera che valorizzino la relazione tra aziende committenti e quelle della sub-fornitura, mettendo al centro la tracciabilità, la trasparenza e la compatibilità etica delle produzioni.
X. propone iniziative congiunte sulle politiche industriali anche con il coinvolgimento dei delegati di bacino
Le Imprese del tessile da tempo attraversano una lunga e complessa fase di riposizionamento competitivo aggravate dall'attuale contesto economico che ha avuto gravi ripercussioni sia sulle aziende che producono in proprio, sia su quelle operanti con contratti di subfornitura. In tale contesto risulta quindi particolarmente arduo fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante collegabile alla concorrenza sleale.
Pertanto, le Parti, al fine di contrastare fenomeni di dumping economico e sociale e di favorire processi sulla responsabilità sociale d'impresa, concordano nell'individuare all'interno dell'Osservatorio una sezione specifica, dedicata all'acquisizione di informazioni, analisi e ricerche sulle piccole e medie imprese del sistema moda (settori tessile, abbigliamento, pelle e calzature) che operano principalmente per conto terzi, consapevoli che i processi di cui sopra sono realizzati dalla definizione di tariffe eque nei rapporti di committenza.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali, in materia di politica industriale settoriale, politiche del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro la contraffazione, le frodi commerciali, le evasioni, le elusioni ed il lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni, a cura dell'Osservatorio, sono volte alla valorizzazione del sistema Tessile - Moda artigiano e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive de-localizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle filiere produttive, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) le politiche di contenimento dei consumi energetici;
i) i costi dell'energia e delle materie prime;
j) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
k) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
l) il commercio internazionale;
m) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione, promuovendo piani formativi finanziati attraverso Fondartigianato;
n) l'evoluzione della tecnologia e dell'Organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
o) i temi legati al rapporto tra industria, ambiente e consumatore finale (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) di tutela della salute, all'igiene e sicurezza del lavoro nonché alla sicurezza dei prodotti;
p) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
q) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale.
r) il monitoraggio dell'applicazione dei codici di condotta;
s) il monitoraggio sulla contrattazione regionale di II° livello e sugli accordi di settore e di politica industriale, concordati anche a livello territoriale.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate, al fine di realizzare una sessione specifica anche sulla politica industriale del Settore Moda.
Ruolo del comitato paritetico di indirizzo
Per contribuire a dare rilievo al settore nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti non solo per le materie e per i compiti affidati all'osservatorio, in raccordo con le parti sociali, al comitato paritetico di indirizzo vengono affidati compiti non solo di orientamento, ma anche rivolti ad affrontare i principali aspetti legati alle politiche industriali quali (a puro titolo di esempio): tutela della qualità, qualificazione delle produzioni, contraffazione, credito, innovazione di processo e di prodotto.
Il lavoro del comitato di indirizzo dovrà concretizzarsi anche attraverso specifici confronti per definire linee strategiche per singoli aspetti trattati da sottoporre alle parti sociali.
Inoltre al comitato viene affidato il compito di costruire le linee di indirizzo in materia di legalità da sottoporre alle parti sociali sul versante della tracciabilità del prodotto e delle materie prime, dell'eticità' dei comportamenti che si devono sostanziare contro abusi delle normative sul lavoro ed ambientali, sulla responsabilità nei confronti dei propri fornitori e del consumatore finale.
Rimangono in capo al comitato di indirizzo tutti i compiti di analisi e di studio propedeutici ad affrontare le questioni afferenti alle politiche industriali. in questo senso il comitato di indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno essere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
L'attività di segreteria operativa è presso l'EBNA.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, alle informazioni di cui ai punti da a) a s).
In tale occasione sarà valutata l'opportunità di aggiornare e/o integrare documenti di politica industriale sottoscritti tra le Parti firmatarie. Tale incontro si svolgerà di norma preventivamente alla presentazione da parte del Governo del disegno di Legge finanziaria.
Attività a livello regionale.
Fermo restando l'impegno che le parti sociali attiveranno per istituire in modo diffuso i già previsti osservatori regionali sulla contrattazione propedeutici ad uno sviluppo della contrattazione di secondo livello, al livello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto definendo in questo modo, una modalità di raccordo tra il lavoro svolto dagli osservatori ai vari livelli.
L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere anche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e l'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la contrattazione regionale.
Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore della difesa e dello sviluppo dell'Area Tessile - Moda artigiano. Sono fatti salvi gli osservatori già previsti dalla contrattazione regionale.
I dati risultanti dalle attività dell'Osservatorio regionale, saranno messi a disposizione delle Parti nonché dei delegati di bacino.
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio Nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA) lo strumento attraverso il quale le attività del suddetto Osservatorio saranno avviate.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dal settore Tessile Moda per effetto del sistema bilaterale, l'Ebna individuerà le risorse destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno presentati congiuntamente dalle parti per l'approvazione.
Art. 8 - Responsabilità sociale di impresa
Le parti riconoscono nell'attuale sistema di relazioni sindacali, lo strumento principale di promozione e gestione del processo di cambiamento culturale che pone al centro la responsabilità sociale dell'impresa quale elemento che valorizza il connubio tra progresso economico e quello sociale. in questo senso le parti ritengono che la stessa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa ed i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni. in questo senso si sostiene la necessità di una metodologia partecipativa di rapporti basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione perseguendo comportamenti socialmente responsabili.
A tal riguardo le parti riconoscono nel comitato paritetico di indirizzo lo strumento idoneo per individuare modalità rivolte al miglioramento dei processi rivolti nei confronti dei lavoratori e delle imprese, ed anche verso i clienti/fornitori e le istituzioni pubbliche nel loro complesso.
Il comitato si adopererà per la definizione entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, di un protocollo specifico di riferimento - da sottoporre alla parti sociali - che preveda la stesura dei principi politici con la definizione di un codice etico a cui le aziende aderenti alla bilateralità, dovranno riferirsi che abbia come valori di riferimento: la responsabilità, la trasparenza. l''etica, il rispetto delle leggi, del contratto collettivo di lavoro e dei diritti dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, delle norme sulla sicurezza della sostenibilità economica della filiera, lo sviluppo della cultura della responsabilità di impresa dovrà prevedere adeguati percorsi formativi, in collaborazione con la costituenda commissione paritetica sulla formazione e bisogni formativi.
L'adozione di politiche socialmente responsabili, si dovranno declinare all'interno di un percorso che comporti: l'adozione di valori condivisi, l'attenzione a tutti gli impatti economici/sociali con le attività svolte, l'adozione di modalità di comunicazione trasparenti che garantiscano alle parti interessate le adeguate informazioni, la definizione di codici di comportamento a cui le aziende dovranno riferirsi.
Art. 9 - Lavorazioni per conto terzi
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle normative di Legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettando i dettami dell'unione europea in materia. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori e delle Imprese artigiane operanti per conto terzi e in subfornitura dell'area Tessile Moda, le parti nella volontà di individuare norme a tutela della corretta concorrenza e dell'applicazione del presente CCNL concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro onde scongiurare l'utilizzo di clausole vessatorie.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, una Commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni di dumping sociale che possano alterare la competizione tra imprese;
b) monitorare il corretto utilizzo di forme scritte dei contratti di subfornitura in conformità alle normative vigenti;
c) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
d) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
e) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione Inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
F) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste ed adotterà le adeguate contromisure;
G) verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione;
H) verificare il rispetto dei CCNL da parte delle aziende committenti;
I) verificare il rispetto della Legge n. 192/1998 relativa alla "Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da parte dei committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori degli osservatori regionali che potranno organizzarsi anche attraverso specifiche commissioni all'uopo costituite.
4) Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5) Si conviene che le Commissioni istituite a livello regionale/territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Inoltre viene ricondotta cosi come previsto dall'art. 7, tra i compiti del comitato di indirizzo la costruzione di linee guida, da sottoporre alle parti sociali, in materia di legalità, contraffazione, irregolarità del lavoro sulle forme di concorrenza sleale e dumping, sulla responsabilità nei confronti dei committenti e del consumatore finale.
Art. 10 - Sistema contrattuale di categoria
Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.
In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.
I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Art. 10 bis - Contrattazione collettiva regionale di categoria (CCRL)
La contrattazione collettiva regionale prevista dal presente accordo nazionale incontra comuni convenienze ed opportunità per le Parti, in quanto è in grado di garantire alle imprese il raggiungimento di più elevati livelli di competitività e ai lavoratori il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle retribuzioni attraverso la definizione di incentivi economici collegati al raggiungimento di obiettivi quali la produttività, la qualità, l'efficienza e l'efficacia, nonché altri elementi legati all'andamento economico delle imprese.
Con l'obiettivo di cogliere reciproche opportunità dalla contrattazione collettiva regionale, le Parti stipulanti il presente contratto potranno, a livello regionale, valutare la possibilità di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo per il miglioramento della competitività.
Art. 11 - Accordo interconfederale
Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica normativa del CCNL.
Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 (Allegato).
Art. 12 - Distribuzione del contratto
Le imprese artigiane metteranno a disposizione dei propri dipendenti copia del presente testo contrattuale. Questa dovrà essere accessibile a ciascun lavoratore in qualsiasi momento.
Art. 12 bis - Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine, entro il 30 aprile 2011 i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori - 6 euro - che di quella a carico dei datori di lavoro - 6 euro) complessivamente pari a euro 12.
Il versamento avverrà su di un conto corrente che le parti provvederanno ad attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del CCNL degli importi versati sul c/c appositamente predisposto.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 14 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
È costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.
Tale monte ore sarà di:
- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore nello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti.
- 4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore, nelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa nella stessa giornata.
I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle alla azienda in cui il lavoratore è in organico.
L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture regionali della FILCTEM-FEMCA-UILTA.
Ai fini della applicazione di tale trattenuta dovrà essere consegnata all'imprenditore delega conforme al fac-simile qui riprodotto sottoscritta dal lavoratore interessato.
Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca, che può intervenire in qualsiasi momento, che decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata rimessa per iscritto dall'impresa.
Delega fac-simile
Nome ___________________________________
Cognome _____________________________
Reparto _________________________________
Abitante a ____________________________
Via …………………____ n _______
Spett. Direzione della ditta ___________
Il sottoscritto _________________________
Operaio - cartellino n. ____________
Intermedio - matricola n. ________
Impiegato - matricola n. _________
Con la presente lettera autorizza codesta Direzione ad effettuare, sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del _____ da calcolarsi sulla minima tabellare mensile e sull'indennità di contingenza per 13 mensilità a favore del Sindacato _____
Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca espressa per iscritto. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. _____ intestato al Sindacato territoriale _____
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dai contratti.
Distinti saluti.
Data _____
Firma _____
N.B.: Da inviare al Sindacato territoriale prescelto.
Art. 16 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a euro 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) rappresentanza sindacale | 0,10% -12,5 euro |
b) rappresentante territoriale sicurezza e formazione sicurezza | 0,15% - 18,75 euro |
c) ente bilaterale nazionale | 0,01% - 1,25 euro |
d) rappresentanza imprese | 0,25% - 31,25 euro |
e) fondo sostegno al reddito | 0,49% - 61,25 euro |
(questo importo è comprensivo dei 34 euro stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
- A partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
- Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 euro di cui al punto 5, lettera e).
- In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
- Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
***
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016 (Allegati), nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7. A partire dal 1º gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 euro ed il già punto e) assume il valore di 60,50 euro, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano).
8. A partire dal 1º gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.Lgs. e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
euro | |
a) Rappresentanza Sindacale di bacino | 12,50 |
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza | 18,75 |
c) EBNA e funzionamento FSBA | 2,00 |
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva | 31,25 |
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano | 27,25 |
FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1º gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1º luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.
10. A partire dal 1º gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D lgs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1º luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
13. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
Nota a verbale
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 17 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
A partire dal 1º febbraio 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
Il contributo pari a euro 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.
La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25euro lordi mensili per 13 mensilità cosi come previsto dal presente CCNL.
Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
Art. 18 - Previdenza Complementare
Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato dall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (Allegato 5).
La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:
- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di Legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa.
Le parti si impegnano a fornire al momento dell'assunzione, materiali informativi sulla previdenza complementare nonché a valutare forme di estensione dell'iscrizione al fondo pensionistico per i nuovi assunti.
Art. 19 - Ambiente di lavoro e sicurezza
I lavoratori - tramite degli RLST di cui all'Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011- (Allegato 10) hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 7 del presente CCNL) di norma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della Legge n. 833/1978 e successive modificazioni.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle Organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la ASL e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Le parti - attraverso gli organismi preposti- si impegnano a definire, durante la vigenza contrattuale, linee di indirizzo in materia di responsabilità aziendale su salute e sicurezza.
Sezione "Disciplina del rapporto di lavoro"
L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di Legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 152/97, il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede di assunzione o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la tipologia del rapporto di lavoro e l'eventuale durata in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, nonché l'indicazione del CCNL applicato, le caratteristiche e la descrizione delle mansioni;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini del preavviso in caso di recesso.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) stato di famiglia per il capofamiglia;
c) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
d) numero del codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es. certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a:
Livelli | Qualifiche | Periodo |
6º Super | Quadri (escluso Occhialeria) | 6 mesi |
6º | Impiegati | 6 mesi |
5º | Impiegati-intermedi | 3 mesi |
4º | Impiegati | 2 mesi |
Operai | 7 settimane | |
3º | Impiegati | 1 mese e 1/2 |
Operai | 6 settimane | |
2º | Impiegati | 1 mese |
Operai | 5 settimane | |
1º | Impiegati (solo Occhialeria) | 1 mese |
Operai | 4 settimane |
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 74; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, t.f.r., calcolati secondo i criteri previsti ai rispettivi articoli.
Le Parti convengono che, in caso di riassunzione di personale già occupato nei 12 mesi precedenti presso la stessa azienda, con identica qualifica e mansione, il periodo di prova sarà considerato già espletato.
Art. 22 - Inquadramento unico per il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero e per il Settore Pulitintolavanderia
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "intermedi", "impiegati", "quadri", i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su sette livelli secondo lo schema che segue:
6º super | - quadri |
6º | - impiegati |
5º | - impiegati- intermedi |
4º | - impiegati- operai |
3º | - impiegati- operai |
2º | - impiegati- operai |
1º | - operai |
L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di retribuzione minima contrattuale.
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate all'art. 23 e 23 bis, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale, o in seconda istanza, a livello nazionale.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro tre mesi dall'insorgere della contestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello superiore.
Art. 22 bis - Inquadramento unico per il Settore Occhialeria
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "impiegati", "quadri", i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su sei livelli secondo lo schema che segue:
6º livello | impiegati/quadri |
5º livello | impiegati |
4º livello | impiegati - operai |
3º livello | impiegati - operai |
2º livello | impiegati - operai |
1º livello | impiegati - operai |
L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di retribuzione minima contrattuale.
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratori e dalle relative esemplificazioni riportate all'art. 23 ter, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dell'attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale, o in secondo istanza, a livello nazionale.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro tre mesi dall'insorgere della contestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello superiore.
Art. 23 - Classificazione del personale per il Settore Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero
Inquadramento
Declaratorie
1º Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non superiore a 9 mesi, nonché i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia.
2º Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.
3º Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede capacità tecnico pratiche, acquisite con un medio periodo di esperienza di lavoro;
- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica d'ufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.
4º Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e variabilità, la cui esecuzione richiede buone capacità tecnico pratiche, acquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e/o adeguato tirocinio;
- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione professionale od una corrispondente esperienza.
5º Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità nell'ambito di direttive intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e/o guidando e coordinando con carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri lavoratori;
- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo sulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.
6º Livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che nell'attuazione dei programmi generali aziendali operano con facoltà decisionale ed autonomia di iniziativa.
6º Livello Super
Appartengono a questo livello con qualifica di quadro:
- il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Esemplificazioni Settore Calzaturiero (Tab. A)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- taglio e/o confezioni di pantofole di qualsiasi tipo;
- tranciatura sottopiede;
- tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei o tessuto;
- orlatura delle parti secondarie della tomaia;
- confezioni tacchi e suole;
- spalmatura collanti;
- ribattitura a macchina;
- spazzolatura;
- sfibratura della suola;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo;
- taglio di parti secondarie della tomaia in pelle;
- operazioni preliminari alla giuntura;
- orlatura delle parti principali della tomaia in pelle;
- tranciatura del cuoio;
- montaggio;
- lissatura di suola applicata sulla calzatura;
- sfibratura tomaia per lavorazione saldata;
- applicazione suola prefresata;
- controllo qualità;
- autista;
- magazzino e spedizioni;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio delle parti principali della tomaia in pelle;
- orlatura completa della tomaia in pelle;
- montaggio completo della calzatura in pelle;
- fresatura di suole applicate sulla tomaia;
- modellista (sviluppo modello) tecnico;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- modellista creativo;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Tessile (Tab. A)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Vedere declaratoria.
3º Livello
Addetti a:
- cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della macchina;
- alla conduzione del ciclo di stampa;
- all'orditura;
- rammendo sul rifinito;
- tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- autista;
- magazzino e spedizioni;
- addetto a vendita al pubblico;
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- folloni;
- rammendo sul rifinito;
- controllo di qualità della tela;
- messa in carta - disegni;
- tessitore a mano;
- controllo movimento magazzino;
- ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse;
- pesatori ricettisti;
- alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione della macchina;
- fuochisti patentati;
- ausiliari specializzati;
- specialisti in elettronica;
- classificatore stracci;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.
Le parti convengono - Fatto salvo quanto predisposto dalla relativa declaratoria, per le esemplificazioni relative al comparto tessile (lana - cotone - seta - juta - lino e canapa - tessitura sintetica - tessili vari - ecc.) espressamente qui richiamate, le parti convengono di fare riferimento alle indicazioni previste nei rispettivi comparti del settore industria.
5º Livello
Addetti a:
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Confezioni (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- taglio accessori e parti secondarie;
- stiratura intermedia;
- cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.);
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- stenditura e taglio con consumi predeterminati;
- confezione capo completo;
- attaccatura di colli, e/o maniche dei capi spalla, o di altri articoli di confezione con tessuto pregiato;
- stiratura finale;
- magazzino e spedizioni;
- autista;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio e confezione del prototipo;
- taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno e preparazione sagome e cartoni);
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista;
- modellista, figurinista;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Maglieria (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- segnatura su tessuto comune;
- taglio accessori e parti secondarie;
- stenditura su tessuto comune;
- dipanatura e/o roccatura (trasformazione della matassa in rocca);
- stiratura intermedia;
- attaccatura bottoni a macchina;
- spolatura;
- asolatura;
- ripassatura fasi intermedie;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- confezioni capo completo;
- tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate;
- rammendo;
- stiratura finale;
- magazzino e spedizione;
- segnature e taglio con sagome già predisposte;
- autista;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio);
- tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinee con capacità di messa a punto delle macchine;
- addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno - preparazione sagome e cartoni);
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista;
- modellista, figurinista;
- tecnico-programmatore macchine tessitura;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Confezione Pellicceria (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- guarniture e rifiniture semplici;
- taglio fodere e accessori in tessuto;
- lavori di inchiodatura e lavori secondari;
- cucitura di parti semplici e lineari;
- stiro foderami ed accessori;)
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- confezioni delle parti primarie della pellicceria;
- foderatura completa della pelliccia;
- riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- addetto alle normali pratiche di ufficio;
- autista;
- magazziniere e spedizioniere;
- addetto/a vendita al pubblico.
4º Livello
Addetti a:
- lavori di taglio e/o accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o guarnizione;
- giuntura delle pelli per messa in opera;
- confezione completa del capo di sfilata;
- addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti e correzioni, e partecipazione alla lavorazione manuale;
- sarta - modellista;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista;
- modellista, figurinista;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Bottoni (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- bollonature;
- pesatura e conteggio;
- preparazione campionari;
- stampaggio resine;
- taglierine semiautomatiche;
- composizione parti resine e lastre plastiche;
- fustellatura, ecc.;
- pastigliatura;
- sbavatura;
- poffatura;
- foratura;
- tornitura, ecc.;
- scelta pastiglie;
- spruzzatura bottoni;
- applicazione a tavole di tintoria;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- stampisti;
- tintori;
- foratori specializzati;
- segatori corozo-dum;
- addetti all'attrezzatura e alla messa a punto delle seguenti macchine su indicazioni generali: seghe, taglierine, sbavatrici, presse, pulitrici, poffatrici, foratrici, pastigliatrici, torni automatici;
- addetti a montaggio stampi resine;
- autista;
- magazziniere e spedizioniere;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionatura (esecutore del prototipo);
- alle prove su ricette preparate e/o alla suddivisione degli impasti nella lavorazione delle resine;
- incisione su stampi a mano o a macchina con relativa messa a punto;
- fresisti specializzati (sono coloro che fanno e affilano gli utensili effettuando lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico pratica che si acquisisce soltanto attraverso il necessario tirocinio e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità);
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista;
- modellista, figurinista;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Trecce - Cappelli di paglia (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma;
- incollatura e tuffatura di centrifuga di smarcatura;
- guarnitura;
- nastrificazione, racellatura, tagliatura, trecciatura, asciugatura, aspatura, bobbinatura, goffatura, incannaggio, pettinatura, ritorcitura;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- tintoria;
- autista;
- magazziniere e spedizioniere;
- addetto/a a vendita al pubblico;
- nastrificazione;
- selezionatura;
- confezione cappello;
- stiratura e tiratura a mano dei cappelli sulle forme;
- informatura dei cappelli;
- cellorighisti, recellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di apprettatura e alle vasche di tintoria e candeggio;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- meccanico montatore dei reparti di trecciatura;
- campionatura, esecutore del prototipo;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista;
- modellista, figurinista;
- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- programmatore EDP;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Berretti e Cappelli (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- stiro intermedio;
- cuciture parti staccate;
- taglio foderami e accessori interni;
- guarniture semplici;
- stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione);
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio a mano;
- cucitura del cappello;
- stiratura finale;
- autista;
- magazziniere e spedizioniere;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionista, esecutore del prototipo;
- sviluppo professionale dei modelli;
- modellatura cappelli feltro (presse e similari);
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista;
- figurinista, modellista;
- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- programmatore EDP;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Calzetteria (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- la scelta e l'accoppiamento calze finite;
- piegatura;
- scatolatura;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- macchine circolari e rettilinee;
- controllo stiratura calza finita;
- rimagliatura;
- circolari per elastici;
- cuciture di guarnizioni;
- magazzino e spedizioni;
- autista;
- addetto/a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionatura esecutore del prototipo;
- tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari e rettilinee con capacità di messa a punto;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilisti;
- modellista, figurinista;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settore Ombrelli (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- montaggio impugnature correnti;
- montaggio puntine-pezzuole;
- montaggio rosette-graffature;
- centralinista;
- fattorino;
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio a materasso su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento obbligato;
- montatori impugnature fini;
- cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con riferimenti obbligatori);
- autista;
- magazziniere e spedizioniere;
- addetto/a vendita al pubblico.;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio capace di sviluppare qualsiasi modello;
- lavorazioni fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguirne riparazioni di qualsiasi tipo;
- taglio su tessuti fantasia;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilisti;
- modellista, figurinista;
- programmatore EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Settori Pelli e Cuoio (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- cuciture semplici a mano e a macchina;
- lavori di ripiegatura al tavolo;
- montaggio cerniere, serrature, rivettature;
- scarnitura parti secondarie dei manufatti;
- taglio di foderami e feltri;
- stiratura oggetti finiti;
- centralinista;
- fattorino;
- addetti alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio di parti secondarie in pelle e tessuti;
- stampatori a pressa;
- filettatura a mano;
- scarnitura e spaccatura pelli con macchine predeterminate al banco di montaggio;
- cucitura del manufatto in pelle o tessuto prelavato;
- applicazioni guarnizioni;
- autista;
- magazziniere e spedizioniere;
- addetto a vendita al pubblico;
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale;
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio di parti primarie in materiali pregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.);
- macchinista che esegue ogni tipo di cucitura su manufatti in materiali pregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.);
- confezione e/o montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco, effettuato in completa autonomia operativa;
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- programmazione EDP;
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni Lavorazione a mano - su misura (Tab. C)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- esecuzione delle parti secondarie del manufatto.
3º Livello
Addetti a:
- esecuzione del manufatto;
- autista;
- magazzino e spedizioni;
- addetto a vendita al pubblico.
4º Livello
Addetti a:
- taglio;
- confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle prove.
5º Livello
Addetti a:
- capo gruppo;
- programmatore EDP;
- predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali;
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni per Studi di Disegni Tessili (Tab. A)
1º Livello
Ad esso appartengono i lavoratori che svolgono mansioni comuni e comunque non attinenti al disegno tessile, messincarte