S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 15/12/2009, si rinvia al CCNL "Tessili e Moda- Artigianato"
CCNL del 27/01/1998
TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27-01-1998
Lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature
Decorrenza: 01-01-1997 - 31-12-2000
Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MODA - CONFARTIGIANATO,
Associazione Italiana Pellicceria - CTNA AIP/CONFARTIGIANATO,
assistiti dalla CONFARTIGIANATO - Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, Federmoda - ANTABB/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del tessile abbigliamento/CNA, ANPEC/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle-Cuoio-Calzature, l'Associazione Sarti/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria, ASPEL/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria, la C.A.S.A. - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.
e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (F.I.L.T.A.), con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (C.I.S.L.), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.); l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.), con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);
TITOLO I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Il presente contratto consta di:
- Una parte generale (Titoli I - II - III - IV);
- Due parti riguardanti operai intermedi/impiegati quadri (Titoli V - VI);
- Una parte contenente: inquadramento-declaratorie ed esemplificazioni, parte retributiva, quote di servizio contrattuale, allegati.
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.).
- Alta moda.
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria.
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni.
- Lavorazione e confezione di guanti.
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie.
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Ricamo.
- Rammendo.
- Merletti.
- Bomboniere in tessuto.
- Borse con lavorazione all'uncinetto.
- Retine per capelli.
- Fiori artificiali.
- Lavorazione e confezione arredi sacri.
- Scialli in genere, ventagli.
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in sub-fornitura.
Per imprese artigiane si intendono:
Le aziende aventi i requisiti previsti dalla Legge 8-8-1985, n. 443 e relativo regolamento, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1964, n. 537 punti I e II e successive modificazioni relative a mestieri artistici e tradizionali.
In considerazione dell'entrata in vigore della Legge n. 443 dell'8-8-1985 le parti convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla Legge suddetta, confermati con il riconoscimento della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni artigiane a livello regionale.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.
Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.
Art. 5 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
Il presente contratto ha vigenza dal 1-1-1997 fino al 31-12-2000
Per le modifiche normative la decorrenza è fissata dal 1-2-1998, se non disposto diversamente.
Art. 6 bis - Clausole di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 - dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23-7-1993
Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata Legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL, si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori del tessile-abbigliamento-calzaturiero ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese; avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Dichiarazione delle parti - Le Organizzazioni artigiane ed i Sindacati dei lavoratori si impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre, anche congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi europei destinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno ed alla ricostruzione delle aree colpite dal recente sisma.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio; contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.
Le parti si impegnano in sede nazionale ad approfondire i temi riguardanti l'artigianato tradizionale su misura del settore di cui sopra, in ragione non soltanto dell'importanza economica che questo riveste, ma anche per lo specifico carattere di movimento culturale trainante e incidente sulla peculiare attività produttiva.
La funzione di queste produzioni anche realizzate nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale, ivi compresi alcuni aspetti contrattuali, che colgano gli elementi di peculiarità presenti in tali aziende.
Art. 8 - Azioni di concertazione sulle politiche di settore
Le parti convengono di confermare, in relazione al presente CCNL quanto convenuto nel Protocollo d'intesa del 6-5-1986 e nel documento congiunto presentato al Ministero del lavoro il 7-5-1993.
Protocollo di intesa 6-5-1986
Premesso
- che si sono conclusi gli incontri in attuazione della normativa contrattuale relativa al sistema di informazioni prevista dal CCNL dei dipendenti da imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero (CCNL 6-6-1984 - Titolo II);
- che negli incontri effettuati sono stati presi in esame in particolare l'andamento economico ed occupazionale dei comparti produttivi e lo stato di applicazione territoriale del CCNL;
- che fra le parti, in prima analisi, si sia verificato che l'applicazione del contratto di lavoro si è estesa durante l'attuale vigenza rispetto alle precedenti;
- rimangono aree territoriali dove i fenomeni di inapplicazione del CCNL investono numerose aziende; tale realtà trova origine, oltre che nella dialettica sociale, in fattori inerenti la debolezza delle strutture aziendali e del tessuto socio-economico complessivo. Essendo le parti comunemente interessate a rimuovere le suddette situazioni, in quanto costituiscono trattamenti economico/normativi ingiusti per i lavoratori e contemporaneamente fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese.
Si concorda:
1 - che il livello di intervento principale, anche in relazione alle nuove competenze assegnate alle regioni dalla Legge n. 483/1985, debba essere quello regionale;
2 - di promuovere pertanto una serie di incontri tra le rispettive strutture regionali (o territoriali) finalizzati a:
a) verificare l'andamento occupazionale nel settore con particolare riferimento a:
- apprendistato (dato sull'andamento dell'applicazione della normativa contrattuale);
- formazione professionale;
- contratti di formazione lavoro;
- mobilità finalizzata anche al recupero occupazionale;
b) realizzare una rilevazione sullo stato di applicazione del CCNL ed intervenire, anche con azioni congiunte, per rimuovere le condizioni che diano luogo a situazioni di non rispetto contrattuale;
c) individuare forme di sperimentazione affinché le Associazioni artigiane sviluppino iniziative, per le imprese che operano conto terzi, tendenti a realizzare criteri, strumenti e regole comuni per rafforzare sul mercato l'autonomia delle imprese anche in rapporto ai costi-commesse;
d) presentare congiuntamente, qualora si raggiungano posizioni comuni, proposte alle regioni finalizzate alla qualificazione degli interventi di politica settoriale (credito, formazione professionale, servizi reali alle imprese, ecc.) dando attuazione alla normativa contrattuale (art. 7 - Titolo II - Parte generale - CCNL 6-6-1984, settore T.A.C.), il quale prevede che tra i requisiti necessari ad ottenere agevolazioni pubbliche debba essere previsto quello dell'impegno al rispetto del CCNL e delle leggi in materia di lavoro;
e) il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo ed in alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza anche delle strutture nazionali;
3 - di costituire una Commissione per affrontare le questioni inerenti il lavoro a domicilio.
Documento congiunto delle Associazioni artigiane e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore tessile - abbigliamento - calzaturiero per il Ministero del lavoro
Proposte di azioni a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori del settore tessile - abbigliamento - calzaturiero.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore T.A.C. denunciano da tempo la gravità della situazione nella quale si trovano migliaia di imprese artigiane dei "sistemi moda".
È in atto una crisi strutturale del comparto che si scarica principalmente sulle piccole imprese e che sta innescando problemi occupazionali e sociali devastanti.
Il T.A.C. è un settore chiave della nostra economia: con quasi un milione di addetti rappresenta oltre il 15% dell'occupazione manifatturiera e, con un saldo attivo di 23.000 miliardi nella bilancia commerciale, fornisce un contributo fondamentale al riequilibrio dei nostri conti con l'estero.
Le imprese artigiane del settore sono circa 100.000, con 400.000 addetti; di queste, la maggioranza è rappresentata da aziende contoterziste che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo e che hanno consentito, nel decennio scorso, la tenuta occupazionale del settore, assorbendo la manodopera espulsa dalle imprese di maggiori dimensioni.
Negli ultimi anni, tuttavia, le imprese artigiane vedono arretrare sempre più rapidamente i loro livelli occupazionali.
Negli anni 1991/1992 il saldo negativo tra imprese cessate e nuove iscrizioni è stato di oltre 10.000 unità; la continuazione di questa tendenza può provocare nei prossimi 5 anni la perdita di 100.000 posti di lavoro.
Le cause di questa situazione sono di varia natura; la più influente è senza dubbio la forte crescita del decentramento produttivo verso i Paesi a minor costo del lavoro: le prospettive delle imprese che effettuano lavorazioni su commessa dipendono strettamente dalle scelte di decentramento delle imprese committenti.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono indispensabile ed urgente intervenire per arrestare il declino del settore, uno dei pochi nei quali l'Italia è ancora leader mondiale, soprattutto per l'impossibilità di individuare settori alternativi con un tasso di sviluppo tale da poter assorbire le migliaia di occupati che sarebbero destinati all'espulsione.
Pertanto le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria rivendicano azioni di sostegno che consentano al settore di recuperare competitività nei confronti dei nostri concorrenti.
In particolare, esse, nel riconfermare il documento elaborato in sede di Osservatorio per le piccole e medie imprese presso la Presidenza del Consiglio, di cui si allega copia, chiedono al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di farsi carico delle seguenti questioni di vitale importanza per il settore.
1) Oneri sociali - È indispensabile una riforma del meccanismo di prelievo degli oneri sociali, finalizzata a contenere il costo del lavoro per le imprese e tutelare meglio le retribuzioni nette dei lavoratori.
Tale riforma dovrebbe avere la caratteristica di spostare il criterio del prelievo dal monte salari al valore aggiunto.
Nell'immediato, per le piccole imprese del settore T.A.C., considerata la grave situazione economica che sta causando una perdita consistente di occupazione, si chiede un alLeggerimento temporaneo del prelievo degli oneri sociali limitato alle imprese che applicano integralmente i contratti di lavoro.
2) Interventi per la riqualificazione del settore - Il gruppo di lavoro sul T.A.C. presso la Task-Force sull'occupazione della Presidenza del Consiglio ha proposto unitariamente un emendamento al DL n. 57/1993 divenuto Legge n. 236/1993 che istituisce per i lavoratori, nonché per i titolari e collaboratori di aziende artigiane che cessino l'attività, corsi di riqualificazione professionale della durata massima di 12 mesi, finalizzati alla ricollocazione sul mercato del lavoro dipendente e autonomo, che prevedano una indennità di partecipazione.
Per i lavoratori dipendenti tale indennità può essere cumulata con l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Si auspica il sostegno del Ministro del lavoro affinché il suddetto decreto-Legge recepisca questa proposta.
Al fine di predisporre ed attuare da parte delle regioni i percorsi di riqualificazione professionale sopra indicati, e ferma restando la prevista iscrizione alle liste di cui al comma 1, dell'articolo 4, del DL n. 57/1993, si chiede che per almeno i primi 6 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro venga erogata ai lavoratori dipendenti l'indennità di mobilità, di cui alla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
Per favorire un riassetto strutturale del settore artigiano del T.A.C. si ritiene opportuno individuare interventi idonei a favorire la dismissione di aziende marginali senza dipendenti, predisponendo gli appositi controlli.
3) Disciplina dei termini di pagamento - Si chiede al Ministro del lavoro di sostenere, anche in sede comunitaria la regolamentazione dei termini di pagamento nei rapporti tra imprese, coerentemente con quanto sta disponendo in materia il Parlamento europeo.
4) Contratti di solidarietà - Visto quanto previsto dall'articolo 5 del DL n. 57/1993 divenuto Legge n. 236/1993 in tema di contributo pubblico in caso di riduzione dell'orario di lavoro fino al 30%, le parti chiedono che per le imprese artigiane, le quali non usufruiscono di altre forme di ammortizzatori sociali, tale contributo sia superiore alla misura del 50% attualmente prevista dal 6º comma del citato articolo 5, considerata altresì la condizione di partecipazione dei Fondi bilaterali istituiti tra le parti.
Nel contempo si chiede di garantire l'esenzione contributiva delle somme erogate dai citati Fondi bilaterali (quando gli stessi intervengono nelle ipotesi su espresse), riconoscendo la loro natura non retributiva ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legislativi, compresi gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali.
Roma, 7-5-1993
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e di contratti. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi del settore tessile-abbigliamento-calzature, le parti concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni;
b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
d) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
f) verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione;
g) verificare il rispetto dei CCNL da parte delle aziende committenti;
h) verificare il rispetto della Legge n. 192/1998 relativa alla "Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da parte dei committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
4) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del sistema di imprese artigiane del T.A.C. convengono sulla opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia. Le parti si impegnano, inoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di alcune norme vigenti, al fine di:
- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione dei minimi salariali giornalieri rapportandoli alle reali prestazioni fornite dai lavoratori;
- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la ripetitività degli stessi;
- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini le contraddizioni oggi esistenti in materia.
Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i rischi insiti nell'attuale sistema legislativo in materia.
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al Sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori assunti, articolati per singola azienda.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 62).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.
Art. 11 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei C.C.R.I.L. non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei C.C.R.I.L. siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo ma non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla ricorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei C.C.R.I.L. cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei C.C.R.I.L. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del C.C.R.I.L., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stabilita dal CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
Livello regionale di trattativa
In base all'accordo interconfederale del 3 agosto e del 3-12-1992 negli incontri che si terranno a livello regionale, le parti valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e progetti specifici per l'artigianato del T.A.C., tesi ad accrescere la produttività