S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 15/12/2009, si rinvia al CCNL "Tessili e Moda- Artigianato"
CCNL del 27/01/1998
TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27-01-1998
Lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature
Decorrenza: 01-01-1997 - 31-12-2000
Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MODA - CONFARTIGIANATO,
Associazione Italiana Pellicceria - CTNA AIP/CONFARTIGIANATO,
assistiti dalla CONFARTIGIANATO - Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, Federmoda - ANTABB/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del tessile abbigliamento/CNA, ANPEC/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pelle-Cuoio-Calzature, l'Associazione Sarti/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria, ASPEL/CNA, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria, la C.A.S.A. - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni artigiane italiane - C.L.A.A.I.
e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (F.I.L.T.A.), con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (C.I.S.L.), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.); l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A.), con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);
TITOLO I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Il presente contratto consta di:
- Una parte generale (Titoli I - II - III - IV);
- Due parti riguardanti operai intermedi/impiegati quadri (Titoli V - VI);
- Una parte contenente: inquadramento-declaratorie ed esemplificazioni, parte retributiva, quote di servizio contrattuale, allegati.
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.
Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.).
- Alta moda.
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria.
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni.
- Lavorazione e confezione di guanti.
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie.
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Ricamo.
- Rammendo.
- Merletti.
- Bomboniere in tessuto.
- Borse con lavorazione all'uncinetto.
- Retine per capelli.
- Fiori artificiali.
- Lavorazione e confezione arredi sacri.
- Scialli in genere, ventagli.
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in sub-fornitura.
Per imprese artigiane si intendono:
Le aziende aventi i requisiti previsti dalla Legge 8-8-1985, n. 443 e relativo regolamento, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1964, n. 537 punti I e II e successive modificazioni relative a mestieri artistici e tradizionali.
In considerazione dell'entrata in vigore della Legge n. 443 dell'8-8-1985 le parti convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla Legge suddetta, confermati con il riconoscimento della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le Organizzazioni sindacali e le Associazioni artigiane a livello regionale.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.
Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.
Art. 5 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
Il presente contratto ha vigenza dal 1-1-1997 fino al 31-12-2000
Per le modifiche normative la decorrenza è fissata dal 1-2-1998, se non disposto diversamente.
Art. 6 bis - Clausole di salvaguardia
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche che potranno essere introdotte in sede di verifica dell'accordo interconfederale del 3 agosto-3 - dicembre 1992 e del Protocollo per la politica dei redditi del 23-7-1993
Inoltre, qualora a seguito dell'entrata in vigore della preannunciata Legge sulla riduzione dell'orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL, si determinassero effetti per le imprese, le parti si incontreranno per concordare tempi, modalità e condizioni di attuazione.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori del tessile-abbigliamento-calzaturiero ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese; avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Dichiarazione delle parti - Le Organizzazioni artigiane ed i Sindacati dei lavoratori si impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre, anche congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi europei destinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno ed alla ricostruzione delle aree colpite dal recente sisma.
Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio; contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.
Le parti si impegnano in sede nazionale ad approfondire i temi riguardanti l'artigianato tradizionale su misura del settore di cui sopra, in ragione non soltanto dell'importanza economica che questo riveste, ma anche per lo specifico carattere di movimento culturale trainante e incidente sulla peculiare attività produttiva.
La funzione di queste produzioni anche realizzate nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale, ivi compresi alcuni aspetti contrattuali, che colgano gli elementi di peculiarità presenti in tali aziende.
Art. 8 - Azioni di concertazione sulle politiche di settore
Le parti convengono di confermare, in relazione al presente CCNL quanto convenuto nel Protocollo d'intesa del 6-5-1986 e nel documento congiunto presentato al Ministero del lavoro il 7-5-1993.
Protocollo di intesa 6-5-1986
Premesso
- che si sono conclusi gli incontri in attuazione della normativa contrattuale relativa al sistema di informazioni prevista dal CCNL dei dipendenti da imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero (CCNL 6-6-1984 - Titolo II);
- che negli incontri effettuati sono stati presi in esame in particolare l'andamento economico ed occupazionale dei comparti produttivi e lo stato di applicazione territoriale del CCNL;
- che fra le parti, in prima analisi, si sia verificato che l'applicazione del contratto di lavoro si è estesa durante l'attuale vigenza rispetto alle precedenti;
- rimangono aree territoriali dove i fenomeni di inapplicazione del CCNL investono numerose aziende; tale realtà trova origine, oltre che nella dialettica sociale, in fattori inerenti la debolezza delle strutture aziendali e del tessuto socio-economico complessivo. Essendo le parti comunemente interessate a rimuovere le suddette situazioni, in quanto costituiscono trattamenti economico/normativi ingiusti per i lavoratori e contemporaneamente fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese.
Si concorda:
1 - che il livello di intervento principale, anche in relazione alle nuove competenze assegnate alle regioni dalla Legge n. 483/1985, debba essere quello regionale;
2 - di promuovere pertanto una serie di incontri tra le rispettive strutture regionali (o territoriali) finalizzati a:
a) verificare l'andamento occupazionale nel settore con particolare riferimento a:
- apprendistato (dato sull'andamento dell'applicazione della normativa contrattuale);
- formazione professionale;
- contratti di formazione lavoro;
- mobilità finalizzata anche al recupero occupazionale;
b) realizzare una rilevazione sullo stato di applicazione del CCNL ed intervenire, anche con azioni congiunte, per rimuovere le condizioni che diano luogo a situazioni di non rispetto contrattuale;
c) individuare forme di sperimentazione affinché le Associazioni artigiane sviluppino iniziative, per le imprese che operano conto terzi, tendenti a realizzare criteri, strumenti e regole comuni per rafforzare sul mercato l'autonomia delle imprese anche in rapporto ai costi-commesse;
d) presentare congiuntamente, qualora si raggiungano posizioni comuni, proposte alle regioni finalizzate alla qualificazione degli interventi di politica settoriale (credito, formazione professionale, servizi reali alle imprese, ecc.) dando attuazione alla normativa contrattuale (art. 7 - Titolo II - Parte generale - CCNL 6-6-1984, settore T.A.C.), il quale prevede che tra i requisiti necessari ad ottenere agevolazioni pubbliche debba essere previsto quello dell'impegno al rispetto del CCNL e delle leggi in materia di lavoro;
e) il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo ed in alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza anche delle strutture nazionali;
3 - di costituire una Commissione per affrontare le questioni inerenti il lavoro a domicilio.
Documento congiunto delle Associazioni artigiane e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore tessile - abbigliamento - calzaturiero per il Ministero del lavoro
Proposte di azioni a sostegno delle imprese artigiane e dei lavoratori del settore tessile - abbigliamento - calzaturiero.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore T.A.C. denunciano da tempo la gravità della situazione nella quale si trovano migliaia di imprese artigiane dei "sistemi moda".
È in atto una crisi strutturale del comparto che si scarica principalmente sulle piccole imprese e che sta innescando problemi occupazionali e sociali devastanti.
Il T.A.C. è un settore chiave della nostra economia: con quasi un milione di addetti rappresenta oltre il 15% dell'occupazione manifatturiera e, con un saldo attivo di 23.000 miliardi nella bilancia commerciale, fornisce un contributo fondamentale al riequilibrio dei nostri conti con l'estero.
Le imprese artigiane del settore sono circa 100.000, con 400.000 addetti; di queste, la maggioranza è rappresentata da aziende contoterziste che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo e che hanno consentito, nel decennio scorso, la tenuta occupazionale del settore, assorbendo la manodopera espulsa dalle imprese di maggiori dimensioni.
Negli ultimi anni, tuttavia, le imprese artigiane vedono arretrare sempre più rapidamente i loro livelli occupazionali.
Negli anni 1991/1992 il saldo negativo tra imprese cessate e nuove iscrizioni è stato di oltre 10.000 unità; la continuazione di questa tendenza può provocare nei prossimi 5 anni la perdita di 100.000 posti di lavoro.
Le cause di questa situazione sono di varia natura; la più influente è senza dubbio la forte crescita del decentramento produttivo verso i Paesi a minor costo del lavoro: le prospettive delle imprese che effettuano lavorazioni su commessa dipendono strettamente dalle scelte di decentramento delle imprese committenti.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono indispensabile ed urgente intervenire per arrestare il declino del settore, uno dei pochi nei quali l'Italia è ancora leader mondiale, soprattutto per l'impossibilità di individuare settori alternativi con un tasso di sviluppo tale da poter assorbire le migliaia di occupati che sarebbero destinati all'espulsione.
Pertanto le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria rivendicano azioni di sostegno che consentano al settore di recuperare competitività nei confronti dei nostri concorrenti.
In particolare, esse, nel riconfermare il documento elaborato in sede di Osservatorio per le piccole e medie imprese presso la Presidenza del Consiglio, di cui si allega copia, chiedono al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di farsi carico delle seguenti questioni di vitale importanza per il settore.
1) Oneri sociali - È indispensabile una riforma del meccanismo di prelievo degli oneri sociali, finalizzata a contenere il costo del lavoro per le imprese e tutelare meglio le retribuzioni nette dei lavoratori.
Tale riforma dovrebbe avere la caratteristica di spostare il criterio del prelievo dal monte salari al valore aggiunto.
Nell'immediato, per le piccole imprese del settore T.A.C., considerata la grave situazione economica che sta causando una perdita consistente di occupazione, si chiede un alLeggerimento temporaneo del prelievo degli oneri sociali limitato alle imprese che applicano integralmente i contratti di lavoro.
2) Interventi per la riqualificazione del settore - Il gruppo di lavoro sul T.A.C. presso la Task-Force sull'occupazione della Presidenza del Consiglio ha proposto unitariamente un emendamento al DL n. 57/1993 divenuto Legge n. 236/1993 che istituisce per i lavoratori, nonché per i titolari e collaboratori di aziende artigiane che cessino l'attività, corsi di riqualificazione professionale della durata massima di 12 mesi, finalizzati alla ricollocazione sul mercato del lavoro dipendente e autonomo, che prevedano una indennità di partecipazione.
Per i lavoratori dipendenti tale indennità può essere cumulata con l'indennità di disoccupazione ordinaria.
Si auspica il sostegno del Ministro del lavoro affinché il suddetto decreto-Legge recepisca questa proposta.
Al fine di predisporre ed attuare da parte delle regioni i percorsi di riqualificazione professionale sopra indicati, e ferma restando la prevista iscrizione alle liste di cui al comma 1, dell'articolo 4, del DL n. 57/1993, si chiede che per almeno i primi 6 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro venga erogata ai lavoratori dipendenti l'indennità di mobilità, di cui alla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
Per favorire un riassetto strutturale del settore artigiano del T.A.C. si ritiene opportuno individuare interventi idonei a favorire la dismissione di aziende marginali senza dipendenti, predisponendo gli appositi controlli.
3) Disciplina dei termini di pagamento - Si chiede al Ministro del lavoro di sostenere, anche in sede comunitaria la regolamentazione dei termini di pagamento nei rapporti tra imprese, coerentemente con quanto sta disponendo in materia il Parlamento europeo.
4) Contratti di solidarietà - Visto quanto previsto dall'articolo 5 del DL n. 57/1993 divenuto Legge n. 236/1993 in tema di contributo pubblico in caso di riduzione dell'orario di lavoro fino al 30%, le parti chiedono che per le imprese artigiane, le quali non usufruiscono di altre forme di ammortizzatori sociali, tale contributo sia superiore alla misura del 50% attualmente prevista dal 6º comma del citato articolo 5, considerata altresì la condizione di partecipazione dei Fondi bilaterali istituiti tra le parti.
Nel contempo si chiede di garantire l'esenzione contributiva delle somme erogate dai citati Fondi bilaterali (quando gli stessi intervengono nelle ipotesi su espresse), riconoscendo la loro natura non retributiva ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legislativi, compresi gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali.
Roma, 7-5-1993
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle leggi e di contratti. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire una più efficace tutela dei lavoratori, sia dipendenti di imprese, sia artigiani conto terzi del settore tessile-abbigliamento-calzature, le parti concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni;
b) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
c) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
d) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
e) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
f) verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione;
g) verificare il rispetto dei CCNL da parte delle aziende committenti;
h) verificare il rispetto della Legge n. 192/1998 relativa alla "Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da parte dei committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
4) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
5) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del sistema di imprese artigiane del T.A.C. convengono sulla opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio. Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia. Le parti si impegnano, inoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di alcune norme vigenti, al fine di:
- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione dei minimi salariali giornalieri rapportandoli alle reali prestazioni fornite dai lavoratori;
- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la ripetitività degli stessi;
- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini le contraddizioni oggi esistenti in materia.
Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i rischi insiti nell'attuale sistema legislativo in materia.
Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle Commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al Sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori assunti, articolati per singola azienda.
(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi art. 62).
In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.
Art. 11 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei C.C.R.I.L. non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei C.C.R.I.L. siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo ma non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla ricorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei C.C.R.I.L. cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei C.C.R.I.L. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del C.C.R.I.L., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stabilita dal CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
Livello regionale di trattativa
In base all'accordo interconfederale del 3 agosto e del 3-12-1992 negli incontri che si terranno a livello regionale, le parti valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e progetti specifici per l'artigianato del T.A.C., tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 7 del CCNL da costituire entro il 31-12-1998, affinché, anche in collegamento con gli Enti bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale.
Inoltre, al fine di verificare l'andamento del settore nella regione agli effetti della contrattazione regionale di secondo livello anche agli effetti della contrattazione salariale, le parti potranno tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche ed assumeranno i sottoindicati indicatori con le rispettive fonti, come elementi di analisi del settore T.A.C.:
- PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte: Istituto G. Tagliacarne ed altri);
andamento occupazionale (fonti: INPS/Enti bilaterali);- andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale: numero e variazioni delle imprese; numero e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc. (fonti: INPS, CCIAA, Osservatori di settore, enti o istituti riconosciuti congiuntamente dalle parti).
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
Fondi di categoria
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla istituzione di Fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli stessi.
Nel caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di detti Fondi, occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL
TITOLO III - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale del 21-7-1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Relazioni Sindacali - Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo interconfederale del 27-2-1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'Accordo del 27-2-1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione sub-regionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso:
le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla Legge e dai CCNL;
b) la promozione di Sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'Ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'Accordo del 27-2-1987
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti Rappresentanti sindacali riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione territoriale.
4) I Rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizioni di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti Rappresentanti non potranno essere scelti in impresa con meno di 5 (cinque) dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'Accordo del 21-12-1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2 dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma, punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle Sedi bilaterali (2º comma, punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono, per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei Rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra i lavoratori di imprese artigiane. Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo: analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia (Legge n. 300/1970 - Legge n. 604/1966 - Legge n. 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 codice civile).
Dichiarazione a verbale del Ministro - Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil - Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della L. n. 300/1970 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della Cgil - La Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di Legge competenti.
Protocollo per il regolamento del Fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente Accordo interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'Inps e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione Inps entro il 31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente Accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle Sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente Accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal 1º comma del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale - Cgil, Cisl e Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III, della L. 20-5-1970, n. 300.
Norma transitoria - In relazione al punto 7) dell'Accordo interconfederale 21-7-1988 , parte relativa ai Rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso. Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21-7-1988, sino alla armonizzazione prevista nell'indicato punto 7) varrà la seguente normativa.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide la utilizzazione delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro, ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato l'accantonamento di cui al 3º comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti (opzione Confartigianato);
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni (opzioni Cna, Casa e Claai).
Le OO.SS.LL. convengono sulle opzioni sopra indicate.
Nota a verbale - La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumulerà con quello del Rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il Rappresentate di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).
Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30-11-1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli Organi di gestione del Fondo medesimo.
3) Il Fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni sub-regionali del Fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell'Accordo interconfederale del 21-12-1983 , dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della pianificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del Fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del Fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del Fondo sarà limitata. Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30-9-1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15-11-1989 , valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati ai punti 3) e 4). La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al Fondo è quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovuta a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi all'impresa, quali attività formative, diffusione tecnologie, ecc.
17) Il Fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31-12-1989 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30-10-1989
I versamenti di cui al presente punto, andranno effettuati sui conti correnti indicati dalle singole OO.SS. regionali.
24) ll Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di Legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile - Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS ed OO.AA. per la progettazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti - 1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1) Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2) Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli enti locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono in progetti riabilitativi della Usl o di comunità terapeutiche che rispondono ai requisiti di cui al punto 1.1) qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1) L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2) Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1) che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1) per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, Legge n. 56/1987.
Lavoratori inabili - Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro - Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27-2-1987 nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la Legge n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla Legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato e alla Legge n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21-7-1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4-5-1989, in Roma, presso il CNEL.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21-7-1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo interconfederale del 21-7-1988 - Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
Dichiarazione a verbale - Nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo interconfederale, relativamente al sistema Relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi - su richiesta di una di esse - per una verifica di merito.
Modifica all'Accordo interconfederale 21-7-1988 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Roma, 22-6-1993
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'Accordo interconfederale del 21-7-1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il Regolamento del Fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa Nota a verbale.
Primo capoverso - Le Confederazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema d'impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1) - Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane istituiranno a livello regionale un Fondo intercategoriale.
Punto 3) - Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7) - Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute ai fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8) - da cassare.
Punto 9) - Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15) - cassare l'ultimo comma ed aggiungere:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1-1-1993 fino al 31-12-1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dal 1-1-1995 e fino al 31-12-1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16) - Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
Punto 17) - Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
Punto 19) - Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25) - Cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Contratti di solidarietà (L. 19-7-1993, n. 236)
Le parti individuano nei contratti di solidarietà, stipulati ai sensi della L. n. 236/1993 e secondo le procedure definite a livello interconfederale, uno strumento valido anche al fine di evitare riduzioni del personale nei casi di crisi congiunturale.
Procedure per l'accesso alla disoccupazione ordinaria
1) Comunicazione al lavoratore della sospensione.
2) Comunicazione alla Sezione circoscrizionale dell'impiego e, contestualmente, alle OO.AA. firmatarie il CCNL per l'avvio della pratica entro il periodo di carenza stabilito dalla Legge.
3) A fronte della domanda di accesso alla D.O., presentata dai lavoratori presso la competente Sezione circoscrizionale dell'impiego, le imprese provvederanno a fornire ai lavoratori i dati necessari per la compilazione dei moduli per l'istruzione e la definizione delle pratiche presso la sede Inps di competenza.
4) Le imprese comunicheranno mensilmente, tramite le OO.AA. firmatarie, alle OO.SS. territoriali dati relativi alle avvenute sospensioni. Tali dati comprenderanno il nominativo delle imprese interessate, il numero dei dipendenti coinvolti ed i periodi di sospensione intervenuti.
Dichiarazione di FILTA-FILTEA-UILTA - In merito alle strutture di appoggio per l'accesso alla D.O., i lavoratori potranno fare riferimento agli Enti di patronato INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL.
Art. 13 - Distribuzione del contratto
Le imprese artigiane metteranno a disposizione dei propri dipendenti copia del presente testo contrattuale entro il 30-6-1999. Questa dovrà essere accessibile a ciascun lavoratore in qualsiasi momento.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 15 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
È costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.
Tale monte ore sarà di:
- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore nello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti.
- 4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore, nelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa nella stessa giornata.
I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle alla azienda in cui il lavoratore è in organico.
L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture regionali della FILTA-FILTEA-UILTA.
Ai fini della applicazione di tale trattenuta dovrà essere consegnata all'imprenditore delega conforme al fac-simile qui riprodotto sottoscritta dal lavoratore interessato.
Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca, che può intervenire in qualsiasi momento, che decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata rimessa per iscritto dall'impresa.
Delega fac-simile
Nome _____
Cognome _____
Reparto _____
Abitante a _____
Via _____ n _______
Spett. Direzione della ditta _____
Il sottoscritto _____
Operaio - cartellino n. _____
Intermedio - matricola n. _____
Impiegato - matricola n. _____
Con la presente lettera autorizza codesta Direzione ad effettuare, sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del _____ da calcolarsi sulla minima tabellare mensile e sull'indennità di contingenza per 13 mensilità a favore del Sindacato _____
Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca espressa per iscritto. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. _____ intestato al Sindacato territoriale _____
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale, siano comunicati al datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dai contratti.
Distinti saluti.
Data _____
Firma _____
N.B.: Da inviare al Sindacato territoriale prescelto.
TITOLO IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore quanto segue:
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualificazione, il livello a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico;
- l'eventuale periodo di prova;
- il luogo di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) i prescritti documenti Inps (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
3) titolo di studio e preparazione professionale;
4) codice fiscale.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda i successivi eventuali mutamenti nonché a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Ai sensi dell'art. 23, 1º comma, della Legge n. 56/1987, ferme restando le ipotesi individuate dalla Legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 8 bis della Legge n. 79/1983, e da altre ipotesi di Legge possono esser assunti lavoratori con contratto a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie praticati dall'impresa (compresa l'attività di manutenzione);
- assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è programmata un'astensione dal lavoro e dei quali è previsto il rientro (ad es. maternità, servizio militare); l'affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in cui l'azienda viene a conoscenza della eventuale futura sostituzione da effettuare.
Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a termine.
Per le imprese con più di 4 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza (è previsto l'arrotondamento all'unità superiore).
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.
Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
Tali contratti sono rinnovabili con le modalità ed i limiti della legislazione vigente.
L'assunzione del lavoratore può essere fatta nell'ambito della qualifica per la quale è stato richiesto per un periodo di prova che dovrà risultare da comunicazione scritta, la cui durata non potrà essere superiore a:
6º livello super | quadri | 6 mesi |
6º livello | impiegati | 6 mesi |
5º livello | impiegati/intermedi | 3 mesi |
4º livello | impiegati | 2 mesi |
| operai | 7 settimane |
3º livello | impiegati | 1 mese e 1/2 |
| operai | 6 settimane |
2º livello | impiegati | 1 mese |
| operai | 5 settimane |
1º livello | operai | 4 settimane |
Apprendisti |
| 8 settimane |
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 46; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza dal periodo di prova per la parte residua. L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento da entrambe le parti, la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, TFR, calcolati secondo i criteri previsti ai rispettivi articoli.
Art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione
1) Nuovo minimo contrattuale di paga o stipendio - Le parti hanno inteso indicare i minimi contrattuali riportati nelle tabelle allegate e regolati dalle normative relative.
2) Retribuzione di fatto - Le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi:
- Apprendisti nuovo minimo contrattuale;
- contingenza;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- incentivo;
- aumenti periodici di anzianità;
- percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre;
- premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile);)
- tutti gli altri elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi brevi.
3) Retribuzione globale di fatto: le parti hanno inteso indicare oltre ai compensi di cui al punto 2) quelli attinenti ad elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia a scadenze superiori al mese (gratifica natalizia, ecc.).
Art. 21 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile secondo le consuetudini dell'impresa con le modalità previste dalla L. 5-1-1953, n. 4.
La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata da un prospetto paga contenente le seguenti indicazioni:
1) estremi del livello del lavoratore;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi della trattenuta;
4) elementi del periodo di paga relativo.
Il datore di lavoro sul prospetto di paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizioni che tale reclamo sia avanzato all'atto del pagamento. Il reclamo per gli errori contabili non è necessario sia esercitato all'atto della riscossione della retribuzione purché venga inoltrato entro l'anno.
Art. 22 - Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. In caso di orario settimanale di 36 ore di cui all'art. 27 - Lavoro a squadre - la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 156.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi cinque giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico o orari regolamentati dagli enti locali.
Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli articoli 24, 25, 26.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane potranno essere concordate a livello regionale, o su delega di quest'ultimo, a livello territoriale tra le parti stipulanti il presente contratto, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati nel rispetto delle regole e procedure stabilite dagli accordi interconfederali dell'artigianato.
Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
Art. 24 bis - Gestione dei regimi di orario
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Art. 25 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito congiuntamente oltre le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di cui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze del lavoratore.
Per ogni ora straordinaria l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno | 28% per le prime 4 ore |
| 35% per le successive ore |
- lavoro straordinario notturno | 50% |
- lavoro straordinario festivo | 50% |
- lavoro straordinario notturno festivo | 50% |
Art. 25 bis - Banca ore individuale
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.
Art. 26 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22 e le 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali, festive, o di riposo compensativo (ad esclusione di quelle previste dall'articolo 29, punti C e D).
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di Legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne ed i minori.
Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno domenicale e festivo, sono le seguenti:
lavoro notturno | 33% |
lavoro domenicale e festivo diurno | 35% |
lavoro notturno festivo | 50% |
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per gli addetti a lavoro a squadre, dell'1,05%.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né fra loro, né con quelle previste dall'art. 25 e la maggiore assorbe la minore.
Per i lavoratori addetti a lavoro notturno, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per ferie o gratifica natalizia, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati - nell'anno di maturazione dei rispettivi istituti - i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro notturno.
Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a due settimane verranno considerate come mese intero.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 23 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 23, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 23.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
Tale maggiorazione verrà computata agli effetti del trattamento di ferie, gratifica natalizia e TFR in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale del lavoro a squadre, nell'anno solare. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero.
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 1º comma del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla Legge in materia.
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, in particolare modo per le attività artigianali artistiche, tradizionali e su misura, nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende e di dare al tempo stesso un contributo all'occupazione.
Significativamente per le attività artigianali artistiche, tradizionali e su misura, come previsto dall'attuale legislazione, in particolare sartoria e pellicceria, le parti convengono sull'opportunità dell'utilizzazione di tale tipo di rapporto.
Con riferimento all'art. 5 della Legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero, settimanale, mensile o annuo ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 23 del presente contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta, le relative modalità, nonché l'eventuale disponibilità a svolgere lavoro supplementare.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe 1e parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863.
Tale lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le 180 ore annue.
L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.
Le parti in sede regionale, o su mandato delle parti, a livello territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare l'efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
Art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di Legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla Legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
1) Capodanno: 1º gennaio;
2) Epifania: 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo: lunedì di Pasqua;
4) Anniversario Liberazione: 25 aprile;
5) Festa del Lavoro: 1º maggio;
6) Assunzione M.V. 15 agosto;
7) Ognissanti: 1º novembre;
8) Immacolata Concezione: 8 dicembre;
9) S. Natale: 25 dicembre;
10) S. Stefano: 26 dicembre;
11) Il giorno del Santo patrono del luogo ove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del Santo patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa. Per tale festività valgono le norme di Legge stabilite per le festività infrasettimanali di cui ai punti 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
La festività del Santo patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
Per ciò che riguarda il trattamento economico delle festività si rimanda agli articoli 61 (Parte operai) e 65 (Parte quadri, impiegati e intermedi).
C) I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla Legge n. 54/1977.
Detti riposi compensativi dovranno essere usufruiti tramite permessi giornalieri, collettivi o individuali e dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
Detta utilizzazione verrà concordata tra le parti a livello aziendale, qualora le parti verifichino per ragioni indipendenti da reciproche volontà che le festività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare. Relativamente al trattamento economico delle due festività civili (2 giugno e 4 novembre) spostate alla domenica (Legge n. 54/1977) vale quello previsto per le festività cadenti in domenica (artt. 61 e 65).
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività SS. Pietro e Paolo, i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
D) L'indennità annua prevista dall'art. 29, punto 4, del CCNL giugno 1984 è trasformata in permessi retribuiti pari a 16 ore annue. Tali permessi saranno utilizzati, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in base alle esigenze delle parti.
Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà tali permessi non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi verranno retribuiti nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare.
Per i criteri di maturazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni sul godimento delle ferie (in dodicesimi).
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro saranno concessi per giustificati motivi.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 4 settimane.
Tre settimane di ferie verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. I periodi di godimento delle ferie saranno concordati con adeguato anticipo, tenendo conto sia delle esigenze tecniche dell'azienda sia delle esigenze del lavoratore.
Ogni periodo settimanale verrà compensato con la retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
In caso di godimento frazionato, il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi qualora vi sia una distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni. In caso di anticipo della concessione di ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie, verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate fra le parti), nonché dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie per ogni mese o frazione di mese pari o superiore a 2 settimane. Per le festività elencate all'art. 29 che cadano nel corso delle ferie si deciderà aziendalmente se queste determinino prolungamento o meno del periodo stesso e si applicheranno conseguentemente i relativi trattamenti economici.
Periodi di aspettativa oltre a quelli già previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su richiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell'impresa né gravi compromissioni dell'attività produttiva.
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo per gli stessi impiegati ed intermedi decorrerà la normale retribuzione di fatto mensile, l'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di 80 ore di retribuzione di fatto.
Per gli operai, gli apprendisti e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno Inps.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi dal termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Fino alla data del 31-12-2000, in via non ultrattiva, in aggiunta al trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, verrà erogato alle lavoratrici madri, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, un trattamento di assistenza pari a lire 15.000 mensili; il suddetto trattamento assistenziale andrà in vigore per i periodi di tutela che iniziano successivamente alla data del 22-7-1998.
Le parti a livello regionale potranno concordare degli interventi volti a migliorare la condizione delle donne ed il loro reinserimento nelle aziende successivo alla assenza per maternità.
Dichiarazione a verbale - Le parti, in considerazione del già costituito tavolo di concertazione interministeriale sui problemi del settore tessile, abbigliamento, calzature, ritengono indispensabile che in quella sede vengano esaminate proposte e soluzioni tali da trasferire i costi totali della maternità sulla fiscalità generale tanto più che questi dovrebbero già poter essere inclusi nel finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, o servizio sostitutivo degli stessi, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13-9-1946, n. 303.
Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti della anzianità - il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni territoriali competenti.
Art. 37 - Mezzi di trasporto per servizio
Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impegno di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
Art. 38 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa
La cessione o trasformazione dell'impresa non determina di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore, sempre che non venga liquidato in tempo utile dal precedente titolare, conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, livelli, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
Art. 39 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli articoli 43 (Preavviso), 58 (Parte operai) e 67 (Parte impiegati intermedi - TFR), saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall'articolo 2122 del codice civile.
Art. 40 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nella esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.
Art. 41 - Trattenute per il risarcimento
I danni che comportino trattenute per risarcimenti debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta.
L'importo del risarcimento in relazione alla entità del danno arrecato sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga salvo in caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai tre giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo TFR
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa, sospensione - Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta;
- che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza nei termini previsti dal presente CCNL;
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.
Licenziamento - Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con TFR, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
- per assenza senza giustificato motivo per 5 giorni di seguito;
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
- per furto a danno dell'azienda;
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che s1ano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 12 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Non si terrà conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari trascorso un anno dalla loro comminazione.
Art. 43 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore non in prova e non determinate da giusta causa, potranno aver luogo in qualunque giorno del mese con preavviso di:
6º livello Super | quadri | 3 mesi |
6º livello | impiegati | 3 mesi |
5º livello | impiegati | 2 mesi |
| intermedi | 1 mese e 1/2 |
4º livello | impiegati | 1 mese e 1/2 |
| operai | 5 settimane |
3º livello | impiegati | 1 mese |
| operai | 3 settimane |
2º livello | impiegati | 1/2 mese |
| operai | 2 settimane |
1º livello | operai | 1 settimana |
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie né di congedo matrimoniale. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti TFR
Art. 44 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della Legge n. 108 dell'11-5-1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della Legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21-7-1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità
Tutti i lavoratori, per l'anzianità maturata presso una stessa azienda, hanno diritto a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità, fissati nelle seguenti misure mensili:
LIVELLI | Lire |
6º super | 30.000 |
6º | 25.000 |
5º | 21.000 |
4º | 18.000 |
3º | 16.000 |
2º | 15.000 |
1º | 14.000 |
Apprendisti | 10.000 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Detti aumenti periodici non assorbono, né possono essere assorbiti, da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo il caso in cui tali assorbimenti sono stati espressamente previsti.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo.
In caso di passaggio di livello successivo all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile del nuovo livello.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Apprendisti - All'atto del passaggio in qualifica, all'apprendista saranno integrati, sulla base della nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti periodici già maturati.
Norme transitorie - Gli operai e gli apprendisti, in forza al 31-7-1980, conserveranno in cifra gli importi degli aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data. Per i lavoratori che non abbiano già maturato a tale data il massimo degli scatti previsti dalla normativa precedente, la frazione di biennio in corso di maturazione al 31-7-1980 sarà trasformata in cifra (ventiquattresimi) sulla base della retribuzione e della contingenza in atto al 31-7-1980, che verrà erogata a partire dal 1-8-1980.
Detti importi in cifra (scatti interi e/o ventiquattresimi) saranno assorbiti all'atto della maturazione dei primi 4 scatti previsti dal nuovo regime, nella misura del 25% ad ogni nuovo scatto.
Gli impiegati e gli intermedi in forza al 31-7-1980 conserveranno in cifra gli importi degli aumenti di anzianità maturati entro tale data, inclusi i ventiquattresimi dello scatto in corso di maturazione, da calcolarsi sul minimo e sulla contingenza in vigore al 1-1-1980.
Per ogni scatto intero maturato al 1-7-1980 verrà erogata la somma di lire 3.000 a titolo di mancata rivalutazione annuale.
Le somme di cui ai due commi precedenti verranno erogate a partire dal 1-8-1980.
A partire dal 1-8-1980 gli impiegati e gli intermedi di cui sopra avranno diritto a maturare tanti aumenti periodici interi nella nuova normativa fino al raggiungimento del numero massimo stabilito dalla previgente regolamentazione (10 scatti biennali).
Art. 46 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
Al lavoratore ed all'apprendista ammalato, non in prova, sarà conservato il posto, con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di 10 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto cesserà per l'azienda ove nell'arco di 21 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie.
In caso di prolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare e il lavoratore chiedere la soluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore infortunato nell'azienda saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
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Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "intermedi", "impiegati", "quadri", i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su sette livelli secondo lo schema che segue:
6º super | - quadri |
6º | - impiegati |
5º | - impiegati- intermedi |
4º | - impiegati- operai |
3º | - impiegati- operai |
2º | - impiegati- operai |
1º | - operai |
L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di retribuzione minima contrattuale.
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni di seguito riportate, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dall'attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale, o in seconda istanza, a livello nazionale.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro tre mesi dall'insorgere della contestazione. Eventuali nuove forme di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello superiore.
Art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia;
b) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
c) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL
Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche sulle declaratorie e i livelli.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno per una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 49 - Pluralità e mutamento di mansioni
Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare il livello e la retribuzione di competenza.
La permanenza in tali mansioni, salvo comprovati casi di forza maggiore, non può durare oltre i due mesi, anche in periodi frazionati, che deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.
Al lavoratore che invece viene adibito temporaneamente a mansioni di livello superiore dovrà essere corrisposto il compenso stabilito per il livello stesso limitatamente al periodo in cui viene adibito a tale mansione. L'utilizzazione del lavoratore ai lavori di livello superiore per un periodo che superi due mesi e mezzo, anche in periodi frazionati, ove non sia giustificato dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio, permesso, ecc. comporta di diritto il trasferimento al livello superiore.
Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a mansioni di livelli diversi percepirà la paga fissata per il livello superiore.
Qualora l'espletamento di mansioni di livello diverso raggiunga, anche assommando periodi diversi, un mese e mezzo di calendario, indipendentemente dalla frazione giornaliera, il lavoratore verrà assegnato al livello superiore.
Art. 50 - Passaggio di qualifica
Ai lavoratori che passano dalla qualifica operaio a quella di intermedio o impiegato o da quella di intermedio a quella di impiegato, verrà riconosciuta l'intera anzianità aziendale ai fini degli istituti contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio.
I lavoratori - tramite le loro Rappresentanze sindacali - hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 7 del presente CCNL) di norma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della Legge n. 833/1978 e successive.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle Organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la Usl e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori dei settori T.A.C., le imprese concederanno nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni 3 anni, godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate:
a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto.
Hanno diritto a frequentare i corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti a obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla Legge del 19-1-1955 e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Chiarimento a verbale - Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. È conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, o il luogo di lavoro, entro i limiti del monte ore previsto.
In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e alla preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame; hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Per gli apprendisti assunti a partire dal 1-2-1999 le durate dell'apprendistato vengono ridotte come segue:
1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo la tabella delle progressioni retributive di cui al seguente art. 55;
2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale la durata dell'apprendistato viene ridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo la tabella delle progressioni retributive di cui al seguente art. 55;
3) tali riduzioni, tuttavia, non potranno determinare una durata dell'apprendistato inferiore a 18 mesi.
Le durate e le progressioni retributive degli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale si applicano agli apprendisti assunti dal 1-2-1999.
Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale in forza al 31-1-1999 mantengono le durate e le progressioni retributive previste dal precedente CCNL che si riportano in allegato.
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato tessile - abbigliamento - calzature è regolata dalla norma di Legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della Legge che venga assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
Può essere convenuto tra le parti, a norma dell'art. 19 del presente contratto, un periodo di prova della durata massima di 8 settimane.
La durata dei periodi di apprendistato è definita, in relazione alle sfere di applicazione, nelle tabelle ivi riportate.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
I minimi retributivi dell'apprendista sono quelli percentuali indicati nelle tabelle ivi riportate e sono riferiti alla retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nel 2º livello.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di Legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
Formazione professionale - Per la formazione professionale dell'apprendista si fa riferimento all'art. 16 della Legge n. 196/1997 ed all'accordo interconfederale sull'apprendistato del 28-9-1998 (riportati in allegato).
Regolamento (Apprendistato) - Data la particolare struttura dell'impresa artigiana, si riconosce che la qualificazione dell'apprendistå passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato.
Ai fini dell'inserimento definitivo nei vari gruppi di apprendistato, previsti dall'accordo interconfederale 21-12-1983, l'azienda potrà utilizzare un periodo di sei mesi, durante il quale verranno valutate le attitudini dell'apprendista ed eventualmente modificata l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza.
Qualora l'azienda intenda modificare l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza, la decisione, previe autorizzazioni degli uffici competenti, sarà comunicata all'apprendista tramite lettera la quale dovrà contenere:
- il nuovo gruppo di appartenenza;
- il livello di inquadramento professionale corrispondente alle mansioni e/o ai profili dei lavoratori in qualifica;
- la nuova durata del periodo di apprendistato previsto.
Ultimato il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà inquadrato nel livello corrispondente alle declaratorie e mansioni dei lavoratori (operai - intermedi - impiegati) dallo stesso svolte e per le quali ha effettuato il periodo di apprendistato.
A) Le seguenti durate, inquadramenti e progressioni retributive si applicano agli apprendisti assunti dal 1-2-1998.
B) Gli apprendisti in forza al 31-1-1998 mantengono le durate, gli inquadramenti e le progressioni previste dal precedente CCNL che si riportano in allegato.
1º GRUPPO
Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici
Durata: 5 anni
Tutte le lavorazioni a mano e/o su misura e le mansioni di particolare complessità svolte prevalentemente a mano.
Settore Tessile: | tessitura jacquard |
| operata |
| quadrettata |
| a bacchetta con regolazione della macchina |
| cernita stracci |
| orditura |
| messa in carta e lettura dei disegni |
| rammendo |
| cimatura |
| follatura |
| garzatura. |
Calzaturieri: | taglio parti principali della tomaia in pelle pregiata |
| orlatura e giunture complete della tomaia in pelle pregiata |
| monta e premonta in pelle |
| modellista. |
Pelletteria: | taglio di parti primarie in pellame pregiato |
| confezione e/o montaggio completo al banco di manufatti in pelle (esclusa minuteria) |
| modellista |
| macchinista che segue ogni tipo di cucitura su manufatti in pellame pregiato (esclusa minuteria). |
Confezioni: | taglio e confezione prototipo |
| stilista |
| modellista |
| figurinista |
| incettazione. |
Maglieria: | campionista (esecuzione prototipo) |
| stilista |
| modellista |
| figurinista |
| incettazione. |
Studio disegni tessili: | disegnatore tessile |
| lucidista |
| messa in carta. |
Dichiarazione a verbale n. 1 - Le parti concordano che con la dizione "pelli o pellami pregiati" non si intendono soltanto le pelli di coccodrillo, serpente, lucertola, tartaruga o rettili in generale, ma anche i pellami di qualità quali i vitelli anilina, i vitelli scamosciati (esclusi gli spaccati) ed i capretti anilina.
Dichiarazione a verbale n. 2 - Per incettazione si intende: predisposizione, controllo tecnico e verifica del lavoro esterno con facoltà di decisione.
2º GRUPPO
Lavorazioni a medio contenuto professionale
Durata: 3 anni e 6 mesi.
Per gli apprendisti che svolgono una delle seguenti mansioni e tutti gli altri settori, lavorazioni e mansioni non altrove inseriti.
Settore Tessile: | roccatura e/o ritorcitura con esclusione di filati speciali (bouclé, ecc.) |
| addetti alle macchine di preparazione e di filatura a pettine |
| addetti alle macchine di preparazione e di filatura cardata |
| addetti alle macchine di carderia |
| addetti a ricamo a macchina. |
Calzaturieri: | taglio delle fodere e delle parti secondarie delle tomaie in succedaneo |
| orlature delle parti secondarie della tomaia |
| tranciatura sottopiede in pelle. |
Pelletteria: | tranciatura fodere e parti secondarie del manufatto |
| lavorazioni semplici al banco di montaggio |
| cuciture semplici e/o parti staccate. |
Confezioni: | cuciture semplici e di parti staccate |
| taglio accessori e parti secondarie |
| stiratura intermedia |
| stiratura finale semplice |
| attaccatura di colli e maniche in tessuto non pregiato per prodotti diversi del capospalla stiratura finale semplice |
| addetti a ricamo a macchina. |
Maglieria: | stiratura finale semplice |
| stenditura |
| segnatura e taglio di tessuto comune |
| roccatura e/o dipanatura di filati pregiati |
| stiratura finale semplice di maglietteria |
| prestiro teli in maglia |
| tessitura con macchine rettilinee di finiture (esempio: colli, polsi e fondi) |
| tessitura con macchine circolari senza filo di separazione con semplice selezione degli aghi per la produzione di tessuto a maglia e costina con filato non pregiato |
| addetti a ricamo a macchina. |
Calzetteria (Calzifici): | stiratura e controllo. |
Bottonifici: | addetti attrezzatura ed alla messa a punto macchine. |
Impiegati (per tutti i settori): | operatori contabili |
| addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative. |
3º GRUPPO
Lavorazioni a basso contenuto professionale
Durata: 18 mesi
Cuciture semplici (esempio: asole e bottoni)
- Asole e bottoni
- Ripasso ed imbusto
- Spallinifici
- Ombrellifici
- Trecce e cappelli di paglia
- Zoccolifici.
Settore tessile: | dipanatura |
| gomitolatura |
| copsatura |
| accoppiatura |
| aspatura. |
Calzaturieri: | operazioni semplici di finissaggio (esempio: spazzolatura, scatolatura) |
| ribattitura a macchina |
| pressatura |
| lissatura. |
Pelletteria: | rivettatura |
| montaggio serrature e cerniere semplici |
| operazioni semplici di finissaggio (esempio: scatolatura, ripulitura) |
Calzetteria (Calzifici): | scelta ed accoppiamento calze finite |
| piegature e scatolatura. |
Bottonifici: | lavorazioni semplici (bolonatura, poffatura, sbavatura). |
Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi previsti dall'accordo interconfederale del 21-12-1983 sul trattamento economico degli apprendisti, fissano per il periodo iniziale valori che, seppur scaglionati, sono nella media ponderale comprensiva delle percentuali previste dall'accordo stesso.
Si dà inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.
Progressione della retribuzione
1º Gruppo | ||||||||
Lavorazione ad alto contenuto professionale e mestieri artistici | ||||||||
Durata | Primi | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Ultimi |
apprendistato | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
5 anni | 56% | 64% | 68% | 72% | 80% | 85% | 87% | 90% |
2º Gruppo | ||||||||
Lavorazione a medio contenuto professionale | ||||||||
Durata | Primi | Successivi | Successivi | Successivi | Ultimi | |||
apprendistato | 3 mesi | 9 mesi | 9 mesi | 9 mesi | 12 mesi | |||
3 anni e 6 mesi | 56% | 70% | 80% | 88% | 90% | |||
3º Gruppo | ||||||||
Lavorazione a basso contenuto professionale | ||||||||
Durata | Primi | Successivi | Successivi | Ultimi | ||||
apprendistato | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | mesi | ||||
1 anno e 6 mesi | 56% | 73% | 77% | 90% |
Progressione della retribuzione per apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo (durata dell'apprendistato ridotta di mesi 6)
1º Gruppo | |||||||
Lavorazione ad alto contenuto professionale e mestieri artistici | |||||||
Durata | Primi | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Ultimi |
apprendistato | 9 mesi | 9 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 6 mesi |
4 anni e 6 mesi | 66% | 68% | 72% | 80% | 85% | 87% | 90% |
2º Gruppo | |||||||
Lavorazione a medio contenuto professionale | |||||||
Durata | Primi | Successivi | Successivi | Ultimi | |||
apprendistato | 3 mesi | 9 mesi | 9 mesi | 15 mesi | |||
3 anni | 66% | 70% | 80% | 90% | |||
3º Gruppo | |||||||
Lavorazione a basso contenuto professionale | |||||||
Durata | Primi | Successivi | Successivi | Ultimi | |||
apprendistato | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 9 mesi | |||
1 anno e 6 mesi | 66% | 74% | 77% | 90% |
Progressione della retribuzione per apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale (durata dell'apprendistato ridotta di mesi 3)
1º Gruppo | |||||||
Lavorazione ad alto contenuto professionale e mestieri artistici | |||||||
Durata | Primi | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Succ. | Ultimi |
apprendistato | 9 mesi | 9 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 9 mesi |
4 anni e 9 mesi | 66% | 68% | 72% | 80% | 85% | 87% | 90% |
2º Gruppo | |||||||
Lavorazione a medio contenuto professionale | |||||||
Durata | Primi | Successivi | Successivi | Ultimi | |||
apprendistato | 3 mesi | 9 mesi | 9 mesi | 18 mesi | |||
3 anni e 3 mesi | 66% | 70% | 80% | 90% | |||
3º Gruppo | |||||||
Lavorazione a basso contenuto professionale | |||||||
Durata | Primi | Successivi | Successivi | Ultimi | |||
apprendistato | 3 mesi | 3 mesi | 3 mesi | 9 mesi | |||
1 anno e 6 mesi | 66% | 74% | 77% | 90% |
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali suindicate sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali previste dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 2º livello. Le parti concordano che, in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione di fatto del lavoratore in qualifica inquadrato nel 2º livello al netto delle ritenute previdenziali.
Dichiarazione delle parti - In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Apprendistato "ultraventiquattrenne"
Le parti concordano sulla necessità di realizzare, attraverso la attuazione e la sperimentazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, una attenta gestione del mercato del lavoro, coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane.
In tale ambito di intenti si colloca, anche ai sensi dell'accordo interconfederale del 21-7-1988, l'attuazione della Legge n. 56/1987, art. 21, 5º comma, e della Legge n. 196/1997.
A tal fine le parti concordano di sperimentare l'applicazione del citato disposto, convenendo sui seguenti criteri attuativi:
A) Elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni compiuti.
B) Individuazione dei seguenti tassativi profili di professionalità superiore, ai quali applicare quanto previsto al punto A):
Per tutti i settori: | addetti alla predisposizione, controllo del lavoro esterno con facoltà decisionale, tecnico programmatore macchine elettroniche. |
Calzaturiero: | montaggio completo della calzatura in pelle |
| modellista creativo. |
Tessile: | ausiliari specializzati. |
Studi disegno tessile: | disegnatore finito provetto |
| lucidista a mano provetto finito. |
Confezioni: | taglio e confezione del prototipo |
| modellista |
| stilista. |
Maglieria: | campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio) |
| tecnico programmatore macchine tessitura |
| modellista |
| stilista. |
Pellicceria: | confezione completa capo sfilata |
| modellista |
| stilista. |
Bottoni: | campionatura (esecutore del prototipo) |
| modellista |
| stilista. |
Trecce: | campionatura (esecutore del prototipo) |
| modellista |
| stilista. |
Calzetteria: | campionatura (esecutore del prototipo) |
| tecnico, programmatore macchine circolari. |
Ombrelli: | lavorazione fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguire riparazioni di qualsiasi tipo. |
Pelle e cuoio: | confezione e/o montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco, effettuato in completa autonomia operativa. |
A mano e/o su misura: | addetti alla confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle prove. |
C) Ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al 1º Gruppo, a partire dal 1-2-1998, per gli apprendisti assunti dopo il 24º anno o il 26º anno se nelle aree di cui agli obiettivi n. 2081/93 del Consiglio del 20-7-1993 e successive modificazioni, e fino al 29º anno di età, il calcolo della retribuzione verrà fatto sulla retribuzione globale del 4º livello, secondo le seguenti progressioni percentuali:
1º semestre | 80% |
2º semestre | 85% |
3º semestre e seguenti | 90% |
Gli apprendisti in forza al 31-1-1998 mantengono le progressioni previste dal precedente CCNL, che si riportano in allegato.
Le parti concordano - Alla luce di quanto espresso in premessa, di procedere all'ingresso di lavoratori per i profili di cui al punto B) esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso CFL.
L'esclusione del ricorso ai CFL non sarà operante per i lavoratori per i quali non risulti ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato.
Le parti concordano di procedere sei mesi prima della scadenza del presente CCNL, ad una verifica a livello nazionale, anche sulla base degli elementi conoscitivi degli Osservatori e delle esperienze dei rapporti sul territorio.
Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore a 15 giorni, nonché di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a 4 settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
In occasione delle feste natalizie l'impresa corrisponderà al lavoratore un compenso la cui misura è pari a 173 ore di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate come mese intero.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto - TFR
All'operaio o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla L. 29-5-1982, n. 297 (vedi allegato).
Per l'anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta ed alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il 1-6-1982 e fino al 31-12-1989 le quote annue da computare sono le seguenti:
dal 1º al 4º anno | 8,32/30 | 48 ore |
dal 5º al 10º anno | 12,49/30 | 72 ore |
dall'11º al 16º anno | 16,65/30 | 96 ore |
dal 17º al 20º anno | 22,54/30 | 130 ore |
oltre il 20º anno | 26,01/30 | 150 ore |
Ai fini del computo degli scaglioni si terrà conto dell'anzianità effettivamente maturata presso la stessa azienda a partire dal 1-1-1945.
A far data dal 1-1-1990 valgono le norme di cui alla L. n. 297/1982.
Art. 59 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto ad una integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'Istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime:
- l'80% della retribuzione normale di fatto dal 1º all'8º giorno di assenza.
Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza per malattia di durata inferiore a 9 giorni di calendario;
- il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9º al 180º giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1º giorno di assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di calendario.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l'azienda oneri percentuali pari a quelli definiti per gli operai; convenzionalmente sono riferiti alle seguenti percentuali:
- dal 1º al 3º giorno di malattia: 80% (solo per malattie superiori a 8 giorni di calendario);
- dal 4º al 20º giorno di malattia: 26%;
- dal 21º al 180º giorno di malattia: 29%.
Dette percentuali si applicano sulla retribuzione normale di fatto.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato dall'azienda.
Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non oneroso il trattamento di integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.
Comunque complessivamente il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro non potrà percepire un trattamento economico superiore alla retribuzione normale di fatto netta del lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva.
A tali integrazioni salariali potrà provvedersi anche tramite i fondi mutualistici di cui alle "Quote di servizio contrattuale" e con la stessa normativa.
Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro
In caso di infortunio o malattia professionale l'operaio avrà diritto ad una integrazione economica, in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall'Istituto assicuratore, che gli consenta di percepire fino al 100% della retribuzione normale di fatto netta dal giorno in cui si verifica l'evento e fino a guarigione clinica.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli definiti per gli operai.
Comunque complessivamente il lavoratore assente per infortunio o malattia professionale non potrà percepire un trattamento superiore alla retribuzione normale di fatto del lavoratore che abbia la stessa posizione retributiva.
A tale integrazione salariale si potrà provvedere anche tramite i fondi mutualistici di cui alle "Quote di servizio contrattuale".
Art. 61 - Festività - Trattamento economico
Per le festività di cui all'art. 29 (Parte generale), il trattamento economico degli operai ed apprendisti sarà di 8 ore di retribuzione di fatto per regime di prestazione su 5 giorni e di 6,34 ore per prestazione su 6 giorni.
In caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte inoltre tante quote orarie di retribuzione di fatto per ciascuna delle ore prestate, con la maggiorazione prevista dall'articolo 26.
In caso di festività coincidenti con la domenica o con il sabato verrà corrisposto un trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione di fatto ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a squadre, la relativa percentuale dell'1,05%.
La festività coincidente con altre festività sarà compensata con ulteriori 8 ore della retribuzione di fatto.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto ai lavoratori anche se risultino assenti dal lavoro per i seguenti motivi:
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volontà del lavoratore per le festività nazionali; per le festività religiose, limitatamente a quelle cadenti nelle prime due settimane di sospensione;
- sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale, a coincidenza delle festività con la domenica;
- coincidenza delle festività con un altro giorno festivo: in tal caso sarà corrisposto ai lavoratori il trattamento previsto per ciascuna delle festività.
Art. 62 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. Definizione del lavoro a domicilio - È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio - Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. Libretto personale di controllo - Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla L. 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio - Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle istruzioni ricevute.
5. Retribuzione - a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie.
L'indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l'applicazione della presente formula:
Quota oraria operaio interno/60 ="" quota minuto
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno, di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dinanzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie e dell'indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al punto c).
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i Rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine:
nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
6. Maggiorazione della retribuzione - a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
b) In applicazione della L. n. 297/1982 l'indennità sostitutiva del TFR viene determinata dal 1-1-1989 nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla retribuzione globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto a).
Tale importo verrà accantonato mensilmente e corrisposto al termine del rapporto di lavoro, con le rivalutazioni previste dalla Legge.
c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, viene stabilita nella misura del 3% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita di cui al precedente punto 5.
Chiarimento a verbale - Le maggiorazioni di cui al punto 6 saranno assorbite fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
TITOLO VI - Parte quadri - Impiegati - Intermedi
Art. 63 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
In caso di temporanea sospensione dal lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalle aziende o dalle competenti autorità, la retribuzione di fatto del lavoratore non subirà riduzioni, salvo diverso accordo tra le parti in sede sindacale (anche ai sensi degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.) che preveda l'intervento degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente e/o l'intervento economico del Fondo bilaterale costituito tra le parti a norma dell'accordo interconfederale del 21-7-1988 e successive modificazioni.
Art. 64 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità anche finanziaria per l'errore, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 65 - Trattamento economico per le festività
Per i giorni festivi, di cui all'art. 29, verrà applicato nei confronti degli intermedi e degli impiegati il seguente trattamento economico:
a) 1/26 di retribuzione di fatto, quando non vi sia prestazione lavorativa;
b) in caso di prestazione lavorativa saranno corrisposte tante quote orarie quante sono state le ore prestate, con le maggiorazioni indicate agli artt. 25, 26.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato quando l'orario di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In caso che la festività del Santo patrono cadente di sabato o di domenica coincida anche con una delle festività di cui all'articolo 29 la stessa verrà retribuita con un altro ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Art. 66 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposto al lavoratore una mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
Le frazioni di mese non inferiori a 2 settimane verranno considerate mese intero.
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto - TFR
All'impiegato e all'intermedio licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297, calcolato secondo i relativi criteri e modalità (vedi allegato).
Per l'anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta ed alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale.
Art. 68 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
In caso di malattia il lavoratore avente una anzianità fino a 10 anni ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione di fatto per i primi tre mesi e della metà per i successivi 3 mesi.
Il lavoratore avente una anzianità superiore ai 10 anni ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi e della metà per i successivi 6 mesi.
In caso di infortunio riconosciuto dall'Inail, il lavoratore ha diritto alla corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per 6 mesi nel caso che lo stesso abbia maturato una anzianità fino a 10 anni; per 10 mesi nel caso che lo stesso abbia maturato una anzianità superiore a 10 anni.
Il trattamento economico per infortunio assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto, e non sarà cumulabile con altri trattamenti precedenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Ai sensi della L. 13-5-1985, n. 190, ha qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della L. 13-5-1985, n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e del RD 29-6-1932.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
A far data dal 1-10-1988 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di lire 40.000 con assorbimento del superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
Per il lavoro straordinario o supplementare si farà riferimento al generale trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
Norma transitoria - La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente CCNL
In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1-10-1988.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla L. 13-5-1985, n. 190.
Inquadramento
Declaratorie
1º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori di prima assunzione nel settore per un periodo massimo non superiore a 9 mesi, nonché i lavoratori addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia.
2º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni di normale complessità e/o variabilità, la cui esecuzione richiede normali capacità pratiche;
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative di mera esecuzione.
3º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni complesse e/o variabili, la cui esecuzione richiede capacità tecnico pratiche, acquisite con un medio periodo di esperienza di lavoro;
- i lavoratori che su direttive ricevute svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o corrispondente pratica d'ufficio, nel rispetto di procedure prestabilite.
4º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni di particolare complessità e variabilità, la cui esecuzione richiede buone capacità tecnico pratiche, acquisite tramite una consistente esperienza di lavoro e/o adeguato tirocinio;
- i lavoratori che svolgono mansioni esecutive di carattere tecnico o amministrativo nel rispetto di procedure prestabilite, anche se complesse, che richiedono una adeguata preparazione professionale od una corrispondente esperienza.
5º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che esplicano particolari mansioni di responsabilità nell'ambito di direttive intervenendo direttamente, con alto livello di specializzazione, su tutte le fasi della lavorazione e/o guidando e coordinando con carattere di continuità e con facoltà di iniziativa, il lavoro di altri lavoratori;
- i lavoratori che svolgono attività di carattere tecnico o amministrativo sulla base di indicazioni di massima ricevute dal diretto superiore.
6º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con funzioni direttive che nell'attuazione dei programmi generali aziendali operano con facoltà decisionale ed autonomia di iniziativa.
6º LIVELLO SUPER
Appartengono a questo livello con qualifica di quadro:
- il personale con funzioni direttive il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
Esemplificazioni settore calzaturiero (Tab. A)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- taglio e/o confezioni di pantofole di qualsiasi tipo
- tranciatura sottopiede
- tagli delle parti secondarie della tomaia di calzature in succedanei o tessuto
- orlatura delle parti secondarie della tomaia
- confezioni tacchi e suole
- spalmatura collanti
- ribattitura a macchina
- spazzolatura
- sfibratura della suola.
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio delle parti principali della tomaia in succedaneo
- taglio di parti secondarie della tomaia in pelle
- operazioni preliminari alla giuntura
- orlatura delle parti principali della tomaia in pelle
- tranciatura del cuoio
- montaggio
- lissatura di suola applicata sulla calzatura
- sfibratura tomaia per lavorazione saldata
- applicazione suola prefresata
- controllo qualità
- autista
- magazzino e spedizioni
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio delle parti principali della tomaia in pelle
- orlatura completa della tomaia in pelle
- montaggio completo della calzatura in pelle
- fresatura di suole applicate sulla tomaia
- modellista (sviluppo modello) tecnico
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- modellista creativo
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore tessile (Tab. A)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Vedere declaratoria.
3º Livello
Addetti a:
- cardatori che effettuano elementari operazioni di predisposizione della macchina
- alla conduzione del ciclo di stampa
- all'orditura
- tessitura jacquard: velluti operati, quadrettati, a bacchetta
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- autista
- magazzino e spedizioni
- addetto a vendita al pubblico
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- folloni
- rammendo sul rifinito
- messa in carta - disegni
- tessitore a mano
- controllo movimento magazzino
- ripulitore di carde con smontaggio e montaggio delle stesse
- pesatori ricettisti
- alle cimatrici e garzatrici del tessuto con semplice regolazione della macchina
- fuochisti patentati
- ausiliari specializzati
- specialisti in elettronica
- classificatore stracci
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.
Le parti convengono - Fatto salvo quanto predisposto dalla relativa declaratoria, per le esemplificazioni relative al comparto tessile (lana - cotone - seta - juta - lino e canapa - tessitura sintetica - tessili vari - ecc.) espressamente qui richiamate, le parti convengono di fare riferimento alle indicazioni previste nei rispettivi comparti del settore industria.
5º Livello
Addetti a:
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore confezioni (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- taglio accessori e parti secondarie
- stiratura intermedia
- cuciture semplici (asole, bottoni, ecc.)
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- stenditura e taglio con consumi predeterminati
- confezione capo completo
- attaccatura di colli, e/o maniche dei capi spalla, o di altri articoli di confezione con tessuto pregiato
- stiratura finale
- magazzino e spedizioni
- autista
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio e confezione del prototipo
- taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno e preparazione sagome e cartoni)
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche d'ufficio.
5º Livello
- Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore maglieria (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- segnatura su tessuto comune
- taglio su tessuto comune
- stenditura su tessuto comune
- dipanatura e/o roccatura (trasformazione della matassa in rocca)
- stiratura intermedia
- attaccatura bottoni a macchina
- spolatura
- asolatura
- ripassatura fasi intermedie
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- confezioni capo completo
- tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate
- rammendo
- stiratura finale
- magazzino e spedizione
- segnature e taglio con sagome già predisposte
- autista
-- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio)
- tessitura con qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinee con capacità di messa a punto delle macchine
- addetti al taglio con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno - preparazione sagome e cartoni).
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- tecnico - programmatore macchine tessitura
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore confezione pellicceria (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- guarniture e rifiniture semplici
- taglio fodere e accessori in tessuto
- lavori di inchiodatura e lavori secondari
- cucitura di parti semplici e lineari
- stiro foderami ed accessori
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- confezioni delle parti primarie della pellicceria
- foderatura completa della pelliccia
- riparazione di qualsiasi tipo di pelliccia
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- addetto alle normali pratiche di ufficio
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico.
4º Livello
Addetti a:
- lavori di taglio e/o accompagnamento di qualsiasi tipo di pelliccia o guarnizione
- giuntura delle pelli per messa in opera
- confezione completa del capo di sfilata
- addetto responsabile delle prove con segnalazione dei difetti e correzioni, e partecipazione alla lavorazione manuale
- sarta - modellista
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
160;
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore bottoni (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- bollonature
- pesatura e conteggio
- preparazione campionari
- stampaggio resine
- taglierine semiautomatiche
- composizione pani resine e lastre plastiche
- fustellatura, ecc.
- pastigliatura
- sbavatura
- poffatura
- foratura
- tornitura, ecc.
- scelta pastiglie
- spruzzatura bottoni
- applicazione a tavole di tintoria
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- stampisti
- tintori
- foratori specializzati
- segatori corozo-dum
- addetti all'attrezzatura e alla messa a punto delle seguenti macchine su indicazioni generali: seghe, taglierine, sbavatrici, presse, pulitrici, poffatrici, foratrici, pastigliatrici, torni automatici
- addetti a montaggio stampi resine
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionatura (esecutore del prototipo)
- alle prove su ricette preparate e/o alla suddivisione degli impasti nella lavorazione delle resine
- incisione su stampi a mano o a macchina con relativa messa a punto
- fresisti specializzati (sono coloro che fanno e affilano gli utensili effettuando lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico pratica che si acquisisce soltanto attraverso il necessario tirocinio e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità)
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni trecce - cappelli di paglia (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma
- incollatura e tuffatura di centrifuga di smarcatura
- guarnitura
- nastrificazione, racellatura, tagliatura, trecciatura, asciugatura, aspatura, bobbinatura, goffatura, incannaggio, pettinatura, ritorcitura
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- tintoria
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a a vendita al pubblico
- nastrificazione
- selezionatura
- confezione cappello
- stiratura e tiratura a mano dei cappelli sulle forme
- informatura dei cappelli
- cellorighisti, recellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di apprettatura e alle vasche di tintoria e candeggio
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- meccanico montatore dei reparti di trecciatura
- campionatura, esecutore del prototipo
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista
- modellista, figurinista
- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali
- programmatore EDP
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore berretti e cappelli (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- stiro intermedio
- cuciture parti staccate
- taglio foderami e accessori interni
- guarniture semplici
- stampaggio delle fodere e marocchini (con e senza composizione)
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio a mano
- cucitura del cappello
- stiratura finale
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionista, esecutore del prototipo
- sviluppo professionale dei modelli
- modellatura cappelli feltro (presse e similari)
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilista
- figurinista, modellista
- addetti alla predisposizione del lavoro esterno con facoltà decisionali
- programmatore EDP
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore calzetteria (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- la scelta e l'accoppiamento calze finite
- piegatura
- scatolatura
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- macchine circolari e rettilinee
- controllo stiratura calza finita
- rimagliatura
- circolari per elastici
- cuciture di guarnizioni
- magazzino e spedizioni
- autista
- addetto/a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- campionatura esecutore del prototipo
- tessitura con qualsiasi tipo di filato con macchine circolari e rettilinee con capacità di messa a punto
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilisti
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settore ombrelli (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- montaggio impugnature correnti
- montaggio puntine-pezzuole
- montaggio rosette-graffature
- centralinista
- fattorino
- addetto alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio a materasso su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento obbligato
- montatori impugnature fini
- cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con riferimenti obbligatori)
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto/a vendita al pubblico.
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche d'ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio capace di sviluppare qualsiasi modello
- lavorazioni fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguirne riparazioni di qualsiasi tipo
- taglio su tessuti fantasia
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- stilisti
- modellista, figurinista
- programmatore EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere decIaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni settori pelli e cuoio (Tab. B)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- cuciture semplici a mano e a macchina
- lavori di ripiegatura al tavolo
- montaggio cerniere, serrature, rivettature
- scarnitura parti secondarie dei manufatti
- taglio di foderami e feltri
- stiratura oggetti finiti
- centralinista
- fattorino
- addetti alla semplice registrazione dati.
3º Livello
Addetti a:
- taglio di parti secondarie in pelle e tessuti
- stampatori a pressa
- filettatura a mano
- scarnitura e spaccatura pelli con macchine predeterminate al banco di montaggio
- cucitura del manufatto in pelle o tessuto prelavato
- applicazioni guarnizioni
- autista
- magazziniere e spedizioniere
- addetto a vendita al pubblico
- elementari mansioni di contabilità e/o amministrazione del personale
- normali pratiche di ufficio.
4º Livello
Addetti a:
- taglio di parti primarie in materiali pregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.)
- macchinista che esegue ogni tipo di cucitura su manufatti in materiali pregiati (rettili, capretti, tessuti, ecc.)
- confezione e/o montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco, effettuato in completa autonomia operativa
- mansioni di contabilità generale, di contabilità IVA, amministrazione del personale (paghe, contributi, rapporti con gli Istituti, ecc.) e alle relative pratiche di ufficio.
5º Livello
Addetti a:
- programmazione EDP
- addetti alla predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni lavorazione a mano - su misura (Tab. C)
1º Livello
Vedere declaratoria.
2º Livello
Addetti a:
- esecuzione delle parti secondarie del manufatto.
3º Livello
Addetti a:
- esecuzione del manufatto
- autista
- magazzino e spedizioni
- addetto a vendita al pubblico.
4º Livello
Addetti a:
- taglio
- confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle prove.
5º Livello
Addetti a:
- capo gruppo
- programmatore EDP
- predisposizione o controllo del lavoro esterno con facoltà decisionali
- tecnico programmatore di macchine elettroniche.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Esemplificazioni per studi di disegni tessili (Tab. A)
1º Livello
Ad esso appartengono i lavoratori che svolgono mansioni comuni e comunque non attinenti al disegno tessile, messincarte o lucidi.
2º Livello
- lavoratore che esegue mansioni amministrative d'ordine
- disegnatore esecutore
- messincartista esecutore
- battitore, leggitore disegni, esecutore
- rapportista
- lucidista fotografico
- lucidista a mano
- modellista
- ripetitore di modelli
- lavoratori che eseguono il lavoro sotto la guida di un lavoratore finito.
N.B.: Dopo due anni di permanenza al 2º livello si consegue automaticamente la categoria superiore.
3º Livello
- disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che generali
- rapportista finito
- variantista finito
- messincartista finito
- battitore e leggitore finito
- lucidista a mano finito
- lucidista fotografico finito
- modellista finito
- ripetitore di modelli finito.
4º Livello
- disegnatore finito che si attiene a direttive sia specifiche che generali, provetto
- rapportista finito provetto e variantista finito provetto
- messincartista finito provetto
- battitore e leggitore disegni, finito provetto
- rapportista finito provetto
- lucidista fotografo finito provetto
- ripetitore di modelli, finito provetto.
5º Livello
- disegnatore, creatore per ogni difficoltà di lavoro: disegnatore finito che si attiene sia a direttive specifiche che generali e che contribuisca, con apporto di competenze tecnico/pratiche alla formazione di altri disegnatori
- schizzista
- impiegato amministrativo di concetto
- messincartista finito che si attiene sia alle direttive specifiche che generali e che contribuisca con apporto di competenze tecnico/pratiche alla formazione di altri messincartisti.
6º Livello
Vedere declaratoria.
6º Livello Super
Vedere declaratoria.
Tabelle
I nuovi minimi di retribuzione riportati nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di retribuzione al 31-1-1998 con gli incrementi retributivi di seguito riportati.
Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3-12-1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
1997-1998:
1997-1998: 1999: 2000: | 3,5% 1,5% 1,5% |
Premesso che l'I.v.c. deve essere erogata fino al 31-1-1998, a partire dal 1-2-1998 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
Livelli | Data | Data | Data | Totale |
| 1/2/1998 | 1/6/1999 | 1/6/2000 | a regime |
6ºS | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 |
6º | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 200.000 |
5º | 64.000 | 56.500 | 56.500 | 177.000 |
4º | 60.000 | 47.000 | 47.000 | 154.000 |
3º | 55.000 | 44.000 | 44.000 | 143.000 |
2º | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 130.000 |
1º | 44.000 | 35.500 | 35.500 | 115.000 |
La somma forfettaria di lire 20.000 mensili erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r. sarà mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce E.d.r., pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla Legge n. 38/1986.
Eventuali aumenti corrisposti a qualsiasi titolo in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno il mese di gennaio di ciascun anno (1999-2000) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 1999 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1997-1998.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1998.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quella prevista dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
Nota a verbale - Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3-8-1992 e 3-12-1992, per cui rispondono, ricompresi nell'unico importo di cui alla tabella allegata, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di Legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
Tabella A - Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Al 31 gennaio 1998 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.160.000 | 1.019.845 | 20.000 | 2.199.845 |
6º | 1.057.000 | 1.016.495 | 20.000 | 2.093.495 |
5º | 899.000 | 1.000.303 | 20.000 | 1.919.303 |
4º | 778.000 | 988.169 | 20.000 | 1.786.169 |
3º | 713.500 | 984.682 | 20.000 | 1.718.182 |
2º | 652.000 | 980.051 | 20.000 | 1.652.051 |
1º | 571.000 | 974.729 | 20.000 | 1.565.729 |
(Calzaturieri - Tessili - Studi di disegni tessili) | ||||
Dal 1º febbraio 1998 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.250.000 | 1.019.845 | 20.000 | 2.289.845 |
6º | 1.137.000 | 1.016.495 | 20.000 | 2.173.495 |
5º | 983.000 | 1.000.303 | 20.000 | 2.003.303 |
4º | 838.000 | 988.169 | 20.000 | 1846.169 |
3º | 768.500 | 984.682 | 20.000 | 1.773.182 |
2º | 702.000 | 980.051 | 20.000 | 1.702.051 |
1º | 615.000 | 974.729 | 20.000 | 1.609.729 |
(Calzaturieri - Tessili - Studi di disegni tessili) | ||||
dal 1º giugno 1999 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.320.000 | 1.019.845 | 20.000 | 2.359.845 |
6º | 1.197.000 | 1.016.495 | 20.000 | 2.233.495 |
5º | 1.019.500 | 1.000.303 | 20.000 | 2.039.803 |
4º | 885.000 | 988.169 | 20.000 | 1.893.169 |
3º | 812.500 | 984.682 | 20.000 | 1.817.182 |
2º | 742.000 | 980.051 | 20.000 | 1.742.051 |
1º | 650.500 | 974.729 | 20.000 | 1.645.229 |
(Calzaturieri - Tessili - Studi di disegni tessili) | ||||
Dal 1º giugno 2000 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.390.000 | 1.019.845 | 20.000 | 2.429.845 |
6º | 1.257.000 | 1.016.495 | 20.000 | 2.293.495 |
5º | 1.076.000 | 1.000.303 | 20.000 | 2.096.303 |
4º | 932.000 | 988.169 | 20.000 | 1.940.169 |
3º | 856.500 | 984.682 | 20.000 | 1.861.182 |
2º | 782.000 | 980.051 | 20.000 | 1.782.051 |
1º | 686.000 | 974.729 | 20.000 | 1.680.729 |
(Calzaturieri - Tessili - Studi di disegni tessili) |
Tabella B - Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze
Al 31 gennaio 1998 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.160.000 | 1.019.302 | 20.000 | 2.199.302 |
6º | 1.042.000 | 1.015.031 | 20.000 | 2.077.031 |
5º | 890.000 | 999.424 | 20.000 | 1.909.424 |
4º | 768.000 | 987.193 | 20.000 | 1.775.193 |
3º | 703.500 | 983.707 | 20.000 | 1.707.207 |
2º | 641.000 | 978.977 | 20.000 | 1.639.977 |
1º | 565.000 | 974.142 | 20.000 | 1.559.142 |
(Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.) | ||||
Dal 1º febbraio 1998 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.250.000 | 1.019.302 | 20.000 | 2.289.302 |
6º | 1.122.000 | 1.015.031 | 20.000 | 2.157.031 |
5º | 954.000 | 999.424 | 20.000 | 1.973.424 |
4º | 828.000 | 987.193 | 20.000 | 1.835.193 |
3º | 758.500 | 983.707 | 20.000 | 1.762.207 |
2º | 691.000 | 978.977 | 20.000 | 1.689.977 |
1º | 609.000 | 974.142 | 20.000 | 1.603.142 |
(Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.) | ||||
dal 1º giugno 1999 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.320.000 | 1.019.302 | 20.000 | 2.359.302 |
6º | 1.182.000 | 1.015.031 | 20.000 | 2.217.031 |
5º | 1.010.500 | 999.424 | 20.000 | 2.029.924 |
4º | 875.000 | 987.193 | 20.000 | 1.882.193 |
3º | 802.500 | 983.707 | 20.000 | 1.806.207 |
2º | 731.000 | 978.977 | 20.000 | 1.729.977 |
1º | 644.500 | 974.142 | 20.000 | 1.638.642 |
(Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.) | ||||
Dal 1º giugno 2000 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.390.000 | 1.019.302 | 20.000 | 2.429.302 |
6º | 1.242.000 | 1.015.031 | 20.000 | 2.277.031 |
5º | 1.067.000 | 999.424 | 20.000 | 2.086.424 |
4º | 922.000 | 987.193 | 20.000 | 1.929.193 |
3º | 846.500 | 983.707 | 20.000 | 1.850.207 |
2º | 771.000 | 978.977 | 20.000 | 1.769.977 |
1º | 680.000 | 974.142 | 20.000 | 1.674.142 |
(Confezioni, pellicceria confezioni, pelli e cuoio, maglie e calze, cappelli, ecc.) |
Nuovi minimi retributivi e relative decorrenze - Tabella C
Al 31 gennaio 1998 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.160.000 | 1.018.941 | 20.000 | 2.198.941 |
6º | 1.032.000 | 1.014.054 | 20.000 | 2.066.054 |
5º | 880.000 | 998.447 | 20.000 | 1.898.447 |
4º | 758.000 | 986.216 | 20.000 | 1.746.216 |
3º | 693.500 | 982.733 | 20.000 | 1.696.233 |
2º | 631.000 | 978.002 | 20.000 | 1.629.002 |
1º | 555.000 | 973.166 | 20.000 | 1.548.166 |
(Lavorazioni a mano e/o su misura) | ||||
Dal 1º febbraio 1998 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.250.000 | 1.018.941 | 20.000 | 2.288.941 |
6º | 1.112.000 | 1.014.054 | 20.000 | 2.146.054 |
5º | 944.000 | 998.447 | 20.000 | 1.962.447 |
4º | 818.000 | 986.216 | 20.000 | 1.824.216 |
3º | 748.500 | 982.733 | 20.000 | 1.751.233 |
2º | 681.000 | 978.002 | 20.000 | 1.679.002 |
1º | 599.000 | 973.166 | 20.000 | 1.592.166 |
(Lavorazioni a mano e/o su misura) | ||||
Dal 1º giugno 1999 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.320.000 | 1.018.941 | 20.000 | 2.358.941 |
6º | 1.172.000 | 1.014.054 | 20.000 | 2.206.054 |
5º | 1.000.500 | 998.447 | 20.000 | 2.018.947 |
4º | 865.000 | 986.216 | 20.000 | 1.871.216 |
3º | 792.500 | 982.733 | 20.000 | 1.795.233 |
2º | 721.000 | 978.002 | 20.000 | 1.719.002 |
1º | 634.500 | 973.166 | 20.000 | 1.627.666 |
(Lavorazioni a mano e/o su misura) | ||||
Dal 1º giugno 2000 | ||||
Livelli | Paga base | Contingenza | E.d.r. | Totale |
6ºS | 1.390.000 | 1.018.941 | 20.000 | 2.428.941 |
6º | 1.232.000 | 1.014.054 | 20.000 | 2.266.054 |
5º | 1.057.000 | 998.447 | 20.000 | 2.075.447 |
4º | 912.000 | 986.216 | 20.000 | 1.918.216 |
3º | 836.500 | 982.733 | 20.000 | 1.839.233 |
2º | 761.000 | 978.002 | 20.000 | 1.759.002 |
1º | 670.000 | 973.166 | 20.000 | 1.633.166 |
(Lavorazioni a mano e/o su misura) |
Ai lavoratori in forza alla data del 1-2-1998 con l'esclusione dei lavoranti a domicilio, verrà corrisposto un importo forfettario di lire 300.000 lorde riferite al 2º livello della classificazione e suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 1-1-1997 al 31-1-1998.
Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro concordate ai sensi degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., assenza facoltativa post-partum, lavoratori part-ime. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in n. 2 rate pari a:
- lire 180.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di maggio 1998;
- lire 120.000 lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 1998.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di "una tantum" i seguenti importi:
- lire 126.000 a maggio 1998; lire 84.000 a ottobre 1998.
Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.v.c. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali.
Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura del 60% in occasione della corresponsione della 1ª rata e del 40% alla corresponsione della 2ª rata di "una tantum".
Le parti convengono che per le imprese che hanno correttamente erogato l'I.v.c., l'importo dell'"una tantum" su indicata al netto dell'I.v.c. è stabilito in via convenzionale in lire 101.000 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione.
L'erogazione avverrà con i criteri su indicati con le seguenti misure e scadenze temporali:
- lire 61.000 con la retribuzione del mese di maggio 1998;
- lire 40.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1998.
Agli apprendisti le quote sopraindicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti ed adottando il proporzionamento unico del 70%.
Premesso:
- che la normativa sui fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza complementare;
- che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale pubblico, tutto ciò premesso;
- che in data 8-9-1998 è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, Cna, Casa e Claai e Cgil, Cisl e Uil per l'istituzione di ARTIFOND,
le parti:
Federazione nazionale della moda, ANT-TAC, AIP-Confartigianato;
Federmoda-Antabb/CNA;
concordano:
1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;
2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determinata:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- 16% del TFR maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del TFR maturando.
Per i lavoratori dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 28-8-1999.
Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare;
4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà entro dicembre 1999 e comunque con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;
5) che, entro giugno 1999, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTIFOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero.
Quote di servizio contrattuale
Unitamente alla contribuzione necessaria alla copertura dell'indennità integrativa di malattia e di infortunio da versare dai datori di lavoro alle casse già costituite in base a precedenti regolamentazioni contrattuali, sarà versata una percentuale dello 0,45%, da calcolarsi sulla retribuzione lorda di tutti i lavoratori dipendenti, a titolo di quote di servizio contrattuale di cui lo 0,25% da trattenersi sulla busta paga del lavoratore.
Per le imprese che non aderiscono al Fondo suddetto o situate in province dove non sono in esse dette casse, le imprese stesse tratterranno dalla busta paga dei lavoratori lo 0,25% della retribuzione lorda a titolo di esercizio contrattuale.
Su tale percentuale lo 0,10% verrà versato mensilmente dai datori di lavoro sul conto corrente che verrà indicato dalle Organizzazioni nazionali FULTA, FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL, mentre lo 0,15% verrà versato mensilmente sui conti correnti che verranno indicati dalla FILTEA-CGIL, FILTA-CISL, UILTA-UIL, territorialmente competenti.
Le quote di cui sopra non saranno trattenute ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega, o che la scegliessero, per la trattenuta sindacale alle Organizzazioni firmatarie del CCNL 9-3-1977.
La sostituzione della quota di servizio con la delega può essere concordata a livello provinciale tra le parti stipulanti, anche a livello di singole imprese.
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per le imprese artigiane del settore tessile-abbigliamento-calzature, si è convenuto quanto segue:
1. Le aziende effettueranno una ritenuta di lire 40.000 sulla retribuzione del mese di maggio 1998 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
2. Ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto.
3. Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 30-4-1998 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione.
4. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL.
5. La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
6. Le imprese artigiane verseranno le somme di cui sopra entro il 30-6-1998 sul c/c n. 45437 CAB 03200 ABI 01005 presso la Banca nazionale del lavoro, Via Bissolati, 2 - Roma, intestato a: FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL mediante bonifico bancario ordinario.
7. Le aziende, per il tramite delle proprie Organizzazioni artigiane di categoria, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL, se richieste da queste ultime, l'ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione ed invieranno alle stesse Organizzazioni sindacali territoriali copia fotostatica delle ricevute di versamento.
Allegato 1 - Disciplina del trattamento di fine rapporto (Legge 29-5-1982 n. 297)
(Omissis).
Allegato 2 - Accordo interconfederale del 21-12-1983 - Intercategoriale del 3/8-3/12 1992
(Omissis).
Allegato 3 - Accordo interconfederale - intercategoriale del 3 dicembre 1992
(Omissis).
Allegato 4 - Legge 11-5-1990 n. 108 art. 7 - Legge 20-5-1970 n. 300
(Omissis).
Allegato 5 - Accordo interconfederale del 4-5-1995 - Contratti di formazione lavoro
(Omissis).
Allegato 6 - Accordo applicativo del decreto legislativo n. 626/1994
Roma, 3 settembre 196
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e CGIL, CISL, UIL
considerato che il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dal'abito locale, si avvantaggia l'intero Paese;
il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e territorio comporta tra le parti sia una comunanza di problematiche relativamente alla lotta all'inquinamento, sia la condivisione che l'ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della vita, di sviluppo economico e sociale, nonché di opportunità i qualificazione dei prodotti, dei processi produttivi ed organizzativi e di miglioramento della competitività;
le stesse problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, coinvolgendo i lavoratori dipendenti e pur nella diversa responsabilità, il titolare dell'impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro sempre poù sicuro e soddisfacente, a livello di soggetti dell'attività produttiva e dell'associazione sindacale e imprenditoriale;
le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema di relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti i livelli della politica dell'ambiente e dello sviluppo, soprattutto in sede istituzionale; gli atti fondamentali dell'Unione Europea impegnano gli stati e le parti sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
le parti si impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni ed iniziative comuni, ai fini di rendere più efficace l'azione sul puano della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto;
sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 626/94 dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di ricorso alla bilateralità, di mutualità, così come santico nell'Accordo Interconfederale del 3 agosto- 3-12-1992.
PARTE PRIMA
Organismi paritetici
1. Organismi paritetici territoriali (OPTA)
1.1. A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art. 20 decreto legislativo n. 626/1994, specifici Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e nella lettera dell'accordo 3 agosto- 3-12-1992.
1.2. A livello regionale, le parti definiscono l'Ambito territoriale e le relative modalità di costituzione degli Organismi paritetici. Questi ultimi fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di bacino, di cui all'accordo interconfederale 21-7-1988, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale.
1.3. Sempre a tale livello, le parti definiscono, in coerenza con quanto disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento dell'attività degli Organismi territoriali.
1.4. Tali Organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Gli stessi Organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e, eventualmente, dei datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
1.5. Gli Organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli Osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.6. Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente accordo, applicativo del decreto legislativo n. 626/1994; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adottano gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli Osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle OO.AA.
Il Comitato paritetico nazionale, di cui al successivo punto 3, potrà fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.
1.7. Gli Organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.8. In particolare, l'Organismo paritetico territoriale riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili, e degli addetti (del servizio, della evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) nonché dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo l'OPTA si procurerà l'elenco dei medici competenti dalla regione e quello dei medici convenzionati con le OO.AA.
1.9. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali servizi.
1.10. Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle Associazioni territoriali, l'Organismo paritetico riscontra la conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla composizione e dalla qualificazione di tale servizio.
1.11. Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all'Organismo paritetico direttamente o attraverso l'Associazione territoriale di appartenenza.
1.12. L'Organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di Legge regolamentate dal presente accordo.
2. Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
2.1. Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro due mesi, a livello regionale il Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA).
Il CPRA ha sede presso l'Ente bilaterale regionale che ne curerà la segreteria tecnica.
2.2. Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
- promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli Organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli Organismi paritetici territoriali e degli Osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il CPRA e gli Organismi bilaterali di cui sopra;
- raccogliere ed archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei Rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del CPNA, dovessero decidere;
- promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle Rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di carattere generale del Comitato paritetico nazionale artigianato di cui al punto 3;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non composte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA (l'intera componente datoriale o sindacale) in merito all'applicazione in ambito regionale delle norme di Legge regolamentate dal presente accordo;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di demandare.
2.3. Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
3. Comitato paritetico nazionale artigianato (CPNA)
3.1 Viene costituito tra le parti firmatarie il Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3.2. Il CPNA ha sede presso l'Ente bilaterale nazionale, che ne curerà la segreteria tecnica.
3.3. Compiti del CPNA sono:
- promozione della costituzione degli Organismi paritetici, monitoraggio e coordinamento della loro attività;
- proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli Organismi paritetici;
- raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute ed alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa ed alle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo della informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi comunitari nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro; collaborazione con Organismi ed istituzioni comunitarie al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo;
- promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro tramite l'attivazione di canali di finanziamento da parte dell'UE e di altri enti pubblici nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi fondi all'interno del sistema degli Enti bilaterali;
- proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte di normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione di posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al Parlamento ed alle amministrazioni competenti;
- individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso l'apporto dei CPRA e degli Osservatori di categoria, i fabbisogni nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;
- sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al fine di promuoverne la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;
- valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione ed igiene e sicurezza del lavoro;
- attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale;
- effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati paritetici regionali;
- effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione delle presente intesa; indicare e valutare in collaborazione con l'Ente bilaterale nazionale la disponibilità di fondi pubblici in campo di igiene e sicurezza del lavoro e promuoverne l'utilizzo.
3.4. Entro 60 giorni dalla costituzione, il CPNA approva ed adotta un proprio regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di avviamento.
3.5. Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
PARTE SECONDA
Rappresentante per la sicurezza
4. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
4.1. Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, Rappresentanti territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria.
Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, i Rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di Rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti cosi come definito tra le parti, non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di Rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell'A.I. 21-7-1988.
4.2. In presenza dei Rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del Rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'Organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.
4.3. L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 19, DLgs n. 626/1994, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il Rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
4.4. L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni.
Il Rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
4.5. Fermo restando i diritti che la Legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
4.6. Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all'art. 19, comma b), DLgs n. 626/1994, i servizi di prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di Organismo paritetico territoriale i criteri e le metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato paritetico regionale, con la partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
4.7. Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla Legge, sono trasmessi presso la sede degli Organismi paritetici anche tramite i servizi di prevenzione, al fine dell'esercizio da parte della Rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazioni, consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall'art. 19, comma e), e seguenti, DLgs n. 626/94, secondo schemi o progetti concordati a livello regionale.
4.8. I Rappresentanti di cui al punto 4.1 verranno messi in condizioni di espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 4.12. Detti Rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
4.9. Qualora i Rappresentanti di cui al punto 4.1 siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata del loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l'impresa di appartenenza.
Gli eventuali oneri saranno comunque assunti in toto dal Fondo regionale di cui al punto 4.11.
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
4.10. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché i Rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.
4.11. In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un Fondo regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a lire 10.000 annue per dipendente, di cui lire 8.000 per l'attività della Rappresentanza di cui al punto 4.1.
4.12. A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento di cui al punto 7.6, le parti all'interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi dell'agibilità del Rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota (lire 2.000) tra formazione-informazione del Rappresentante e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra Rappresentante alla sicurezza e l'Organismo paritetico territoriale.
4.13. Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata, nell'ambito del Fondo regionale per la Rappresentanza sindacale di cui all'A.I. 21-7-1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Al fine di verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione, viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo.
A livello nazionale, le parti costituiranno, a loro volta, una Commissione alla quale i Fondi regionali e le Commissioni paritetiche di controllo faranno pervenire ogni dato ed informazione utili a verificare i flussi delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonché l'effettiva destinazione delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.
4.14. Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra gli ambiti territoriali individuati congiuntamente coma sopra specificato.
4.15. Il Fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di appartenenza e per settore merceologico.
4.16. Le parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
4.17. La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
4.18. Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11 entro il 30-6-1996, secondo modalità definite entro il 29-2-1996 in apposita convenzione.
In ogni caso, entro la predetta data del 29-2-1996, dovranno essere stabilite le modalità operative per l'effettuazione dei versamenti.
Norma transitoria - In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all'avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL indicheranno unitariamente i Rappresentanti territoriali per la sicurezza che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e le modalità stabilite dal presente accordo.
5. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
5.1. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di Rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un Rappresentante aziendale per la sicurezza.
5.2. Le modalità di elezione o designazione nonché le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.
Entro il 30-4-1996 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le trattative qualora, almeno un mese prima, una delle parti categoriali nazionali ne abbia fatto richiesta.
6. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 5 dipendenti)
6.1. Nelle imprese con più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali Rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
6.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'OPTA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
6.3. Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle OO.SS., in assenza di Rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle Rappresentanze sindacali aziendali per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del DLgs n. 626/1994 al Rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizative dell'impresa.
Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del DLgs n. 626/1994, lettere b), e), d), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
6.5. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, lettere e) e f) del DLgs n. 626/1994, al Rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il Rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il Rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il DLgs n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, per tanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6. In applicazione all'art. 11 del DLgs n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
PARTE TERZA
Formazione
7. Formazione per i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
7.1. Per i Rappresentanti territoriali, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli articoli 18, comma 7, e 22, commi 4 e 7, del DLgs n. 626/1994. Al riguardo, il CPNA potrà fornire indicazioni.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, del versamento di cui al punto 4.12, secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la formazione, costituito in seno all'Ente bilaterale regionale ai sensi dell'A.I. 2-2-1993.
Le regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la Rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in collaborazione con il CPNA.
7.2. Formazione dei Rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti) - Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), del DLgs n. 626/1994.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
- Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
7.3. Formazione dei lavoratori - I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.
7.4. Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Anche a tale riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.
7.5. Formazione dei datori di lavoro - Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.6. Finanziamento delle attività formative - Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 si provvede attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico, secondo fabbisogni ed obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA. Tali attività saranno altresì in parte finanziate, sulla base di intese a livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai datori di lavoro nell'ambito del Fondo per la tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale di cui all'A.I. 21-7-1988 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla costituzione dei servizi per la prevenzione.
Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.
Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la formazione, costituito in seno all'Ente bilaterale regionale ai sensi dell'accordo interconfederale del 2-2-1993.
Tali versamenti mantengono, in ogni caso, una contabilità separata all'interno del Fondo, in relazione alla specifica finalità formativa cui sono destinati.
Laddove il Fondo per la formazione non sia stato ancora costituito, si procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso delle risorse al fine di supportare la programmazione delle attività andate allo stesso CPRA ed agli OPTA.
La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e promosse dagli Organismi paritetici e finanziariamente sostenute dal Fondo per la formazione, è, in ogni caso, affidata ad enti o istituti scelti congiuntamente dalle parti a livello regionale.
La formazione del Rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere realizzata nell'ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai CPRA. Ai Rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresì garantita, ove richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Le parti, a livello regionale, provvederanno a definire i Costi di partecipazione ai suddetti corsi dei Rappresentanti aziendali per la sicurezza.
8. Albo territoriale dei Rappresentanti per la sicurezza - 8.1. Nell'ambito degli OPTA sarà costituito l'Albo dei rappresentanti territoriali ed aziendali per la sicurezza, con procedure che saranno definite a livello regionale.
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell'edilizia, nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.
Norma transitoria - Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.
Durata e verifiche
Il presente accordo avrà validità fino al 31-12-1997 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di modifica del DLgs n. 626/1994, entro un mese le parti si incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al presente accordo.
Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro la data del 30-11-1996 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
Nota a verbale all'accordo applicativo del DLgs n. 626/1994 nel testo definitivo concordato in sede ministeriale - Il punto 5.2 dell'accordo sarà attuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2, del DLgs n. 626/1994.
La data indicata al 2º comma del punto 5.2 è posposta al 15-9-1996 e la richiesta delle Organizzazioni nazionali di categoria dovrà pervenire non oltre il 10-9-1996.
Le trattative dovranno esaurirsi entro il 31 ottobre e conseguentemente, la data del 30-4-1996, prevista al punto 4.18 è spostata al 31-10-1996, termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento delle quote previste al punto 4.11.
La convenzione nazionale di cui al punto 4.18, che sarà definita entro il 30-9-1996, sarà utilizzata in quelle regioni nelle quali non sia stata definita specifica convenzione regionale.
Allegato 7 - Normativa contrattuale sull'apprendistato del CCNL TAC del 7-5-1993 (art. 55)
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato Tessile - Abbigliamento - Calzature è regolata dalla norma di Legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore in età ed ai sensi della Legge he venga assunto dall'impresa per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
Può essere convenuto tra le parti, a norma dell'art. 19 del presente contratto un periodo di prova della durata massima di 5 settimane.
La durata edi periodi di apprendistato è definita, in relazione alle sfere di applicazione nelle tabelle ivi riportate.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre imprese verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del concepimento del periodo prescritto, sempreché si riferiscano alla stessa attività di produzione e non siano intercorse, tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori ai 18 mesi.
I minimi retributivi dell'apprendista sono quelli percentuali indicati nelle tabelle ivi riportate e sono riferiti alla retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nel II LIVELLO.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di Legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.
Formazione professionale (insegnamento complementare)
Le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti in base alla Legge 19-1-1955 n. 25 sono determinate come segue:
- 1º gruppo 6 ore settimanali fino ad un massimo di 150 ore annuali;
- 2º gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali;
- 3º gruppo 2 ore settimanali fino ad un massimo di 80 ore annuali;
Regolamento (Apprendistato)
Data la particolare struttura dell'impresa artigiana, si riconosce che la qualificazione dell'apprendista passa necessariamente anche attraverso esperienze che consentano una conoscenza complessiva della lavorazione per cui viene qualificato.
Ai fini dell'inserimento definitivo nei vari gruppi di apprendistato, previsti dall'Accordo interconfederale 21-12-1983, l'azienda potrà utilizzare un periodo di sei mesi, durante il quale veranno valutate le attitudini dell'apprendista ed eventualmente modificata rassegnazione primaria al gruppo di appartenenza.
Qualora l'azienda intenda modificare l'assegnazione primaria al gruppo di appartenenza, la decisone, previe autorizzazioni degli uffici competenti, sarà comunicata all'apprendista tramite lettera la quale dovrà contenere:
- il nuovo gruppo di appartenenza;
- il livello di inquadramento professionale corrispondente alle mansioni e/o ai profili dei lavoratori in qualifica;
- la nuova durata dei periodi di apprendistato previsto.
Ultimato il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà inquadrato nel livello corrispondente alle declaratorie e mansioni dei lavoratori (operai - intermedi - impiegati) dallo stesso svolte e per le quali ha effettuato il periodo di apprendistato.
1º GRUPPO - Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici
Durata: 5 anni
Tutte le lavorazioni a mano e/o su misura e le mansioni di particolare complessità svolte prevalentemente a mano.
Settore Tessile:
- Tessitura jacquard
- operata
- quadrettata
- a bacchetta con regolazione della macchina
- cernita stracci
- orditura
- messa in carta e lettura dei disegni
- rammendo
- cimatura
- follatura
- garzatura.
Calzaturieri:
- Taglio parti principali della tomaia in pelle pregiata
- orlatura e giunture complete della tomaia in pelle pregiata
- monta e premonta in pelle
- modellista.
Pelletteria:
- Taglio di parti primarie in pellame pregiato
- confezione e/o montaggio completo al banco di manufatti in pelle (esclusa minuteria)
- modellista
- macchinista che segue ogni tipo di cucitura su manufatti in pellame pregiato (esclusa minuteria).
Confezioni:
- Taglio e confezione prototipo
- stilista
- modellista
- figurinista
- incettazione.
Maglieria:
- Campionista (esecuzione prototipo)
- stilista
- modellista
- figurinista
- incettazione.
Studio disegni tessili:
- Disegnatore tessile
- lucidista
- messa in carta.
Dichiarazione a verbale n. 1 - Le parti concordano che con la dizione "pelli o pellami pregiati" non si intendono soltanto le pelli di coccodrillo, serpente, lucertola, tartaruga o rettili in generale, ma anche i pellami di qualità quali i vitelli anilina, i vitelli scamosciati (esclusi gli spaccati) ed i capretti anilina.
Dichiarazione a verbale n. 2 - Per incettazione si intende: predisposizione, controllo tecnico e verifica del lavoro esterno con facoltà di decisione.
2º GRUPPO - Lavorazioni a medio contenuto professionale
2º GRUPPO A - Tutti gli altri settori, lavorazioni e mansioni non altrove inseriti
Durata: 3 anni e 6 mesi
2º GRUPPO B - Per gli apprendisti che svolgono una delle seguenti mansioni
Durata: 3 anni
Settore Tessile:
- Roccatura e/o ritorcitura con esclusione di filati speciali (bouclé, ecc.)
- addetti alle macchine di preparazione e di filatura a pettine
- addetti alle macchine di preparazione e di filatura cardata
- addetti alle macchine di carderia
- addetti a ricamo a macchina.
Calzaturieri:
- Taglio delle fodere e delle parti secondarie delle tomaie in succedaneo
- orlature delle parti secondarie della tomaia
- tranciatura sottopiede in pelle.
Pelletteria:
- Tranciatura fodere e parti secondarie del manufatto
- lavorazioni semplici al banco di montaggio
- cuciture semplici e/o parti staccate.
Confezioni:
- Cuciture semplici e di parti staccate
- taglio accessori e parti secondarie
- stiratura intermedia
- stiratura Finale semplice attaccatura di colli e maniche in tessuto non pregiato per prodotti diversi del capospalla
- addetti a ricamo a macchina.
Maglieria:
- Stenditura
- segnatura e taglio di tessuto comune
- roccatura e/o dipanatura di filati pregiati
- stiratura finale semplice di maglietteria
- prestiro teli in maglia
- tessitura con macchine rettilinee di finiture (esempio: colli, polsi e fondi)
- tessitura con macchine circolari senza filo di separazione con semplice selezione degli aghi per la produzione di tessuto a maglia e costina con filato non pregiato
- addetti a ricamo a macchina.
Calzetteria (Calzifici):
- Stiratura e controllo
- Addetti attrezzatura ed alla messa a punto macchine.
Impiegati (per tutti i settori):
- Operatori contabili
- Addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative.
3º GRUPPO - Lavorazioni a basso contenuto professionale
Durata: 12 mesi
- Cuciture sempici (esempio: asole e bottoni)
- Asole e bottoni
- Ripasso ed imbusto
- Spallinifici
- Ombrellifici
- Trecce e cappelli di paglia
- Zoccolifici.
Settore Tessile:
- Dipanatura
- gomitolatura
- copsatura
- accoppiatura
- aspatura.
Calzaturieri:
- Operazioni semplici di finissaggio (esempio: spazzolatura, scatolatura)
- ribattitura a macchina
- pressatura
- lissatura.
Pelletteria:
- Rivettatura
- montaggio serrature e cerniere semplici
- operazioni semplici di finissaggio (esempio: scatolatura, ripulitura).
Calzetteria (Calzifici):
- Scelta ed accoppiamento calze finite
- piegature e scatolatura.
Bottonifici:
- Lavorazioni semplici (bolonatura, poffatura, sbavatura).
Le mansioni e le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei GRUPPI previsti dall'Accordo Interconfederale del 2T/T2/83 sul trattamento economico degli apprendisti, fissano per il periodo iniziale valori che, seppur scaglionati, sono nella media ponderale comprensiva delle percentuali previste dall'accordo stesso.
Si dà inoltre atto che la definizione ditale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.
Norma transitoria - Con riferimento alla disciplina dell'apprendistato, le parti convengono che il previsto allungamento del periodo di apprendistato per il 2º gruppo A e per il 2º gruppo B è riferito agli apprendisti assunti a partire dal 1-5-1993.
Tuttavia, tale allungamento del periodo di apprendistato viene consentito per i soli apprendisti assunti tra il 1º gennaio ed il 30-4-1993, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1) sia stato riconosciuto a tali apprendisti il periodo di apprendistato precedentemente svolto presso altre imprese del settore
2) tali apprendisti, in base alla precedente normativa di cui al CCNL 27-7-1988, avrebbero dovuto completare il periodo di apprendistato entro aprile 1993.
Norma transitoria CCNL 26/7/1988 - Agli apprendisti in forza alla firma del presente accordo (26-7-1988), relativamente alla durata del periodo di apprendistato, si applicheranno i periodi più lunghi relativi ai singoli gruppi previsti dalle due normative (CCNL 6-6-1984 - presente CCNL). Ferma restando l'applicazione delle percentuali retributive previste dal presente accordo per tutti gli apprendisti, per il periodo di allungamento stabilito da una delle due normative verrà corrisposta una retribuzione pari ad una percentuale del 96% calcolata secondo i criteri previsti dal presente accordo.
PROGRESSIONE DELLA RETRIBUZIONE
1º GRUPPO - Lavorazione ad alto contenuto professionale e mestieri artistici
Durata: 5 anni
Primi 3 mesi 56%
Succ. 6 mesi 64%
Succ. 9 mesi 68%
Succ. 6 mesi 72%
Succ. 6 mesi 77%
Succ. 6 mesi 82%
Succ. 12 mesi 87%
Succ. 12 mesi 90%
2º GRUPPO - Lavorazione a medio contenuto professionale
A) Durata: 3 anni e 6 mesi
Primi 3 mesi 56%
Succ. 3 mesi 56%
Succ. 9 mesi 67%
Succ. 9 mesi 77%
Succ. 9 mesi 87%
Ultimi 12 mesi 90%
B) Durata: 3 anni
Primi 3 mesi 56%
Succ. 3 mesi 56%
Succ. 9 mesi 67%
Succ. 9 mesi 77%
Succ. 9 mesi 87%
Ultimi 12 mesi 90%
3º GRUPPO - Lavorazione a basso contenuto professionale
Durata: 1 anno
Primi 3 mesi 56%
Succ. 3 mesi 73%
Succ. 3 mesi 77%
Ultimi 3 mesi 90%
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali suindicate sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali previste dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel 2º LIVELLO. Le parti concordano che, in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione di fatto del lavoratore in qualifica inquadrato nel 2º LIVELLO al netto delle ritenute previdenziali.
Dichiarazione delle parti - In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Apprendistato "ultraventenni"
Le parti concordano sulla necessità di realizzare, attraverso la attuazione e la sperimentazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, una attenta gestione del Mercato del Lavoro, coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane.
In tale ambito di intenti si colloca, anche ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988, l'attuazione della L. 56/1987, Art. 21, 5º comma.
A tal fine le parti concordano di sperimentare l'applicazione del citato disposto, convenendo sui seguenti criteri attuativi:
A) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 22 anni compiuti;
B) individuazione dei seguenti tassativi profili di professionalità superiore, ai quali applicare quanto previsto al punto A):
Per tutti i settori:
- Addetti alla predisposizione, controllo del lavoro esterno con facoltà decisionale, tecnico programmatore macchine elettroniche
Calzaturiero:
- Montaggio completo della calzatura in pelle
- modellista creativo
Tessile:
- Ausiliari specializzati
Studi disegno tessile:
- Disegnatore finito provetto
- lucidista a mano provetto finito
Confezioni:
- Taglio e confezione del prototipo
- modellista
- stilista
Maglieria:
- Campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio)
- tecnico programmatore macchine tessitura
- modellista
- stilista
Pellicceria:
- Confezione completa capo sfilata
- modellista
- stilista
Bottoni:
- Campionatura (esecutore del prototipo)
- modellista
- stilista
Trecce:
- Campionatura (esecutore del prototipo)
- modellista
- stilista
Calzetteria:
- Campionatura (esecutore del prototipo)
- tecnico, programmatore macchine circolari.
Ombrelli:
- Lavorazione fusti, capace di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguire riparazioni di qualsiasi tipo
Pelle e cuoio:
- Confezione e/o montaggio completo di qualsiasi manufatto fine al banco, effettuato in completa autonomia operativa
A mano e/o su misura:
- Addetti alla confezione del manufatto completo con mansioni di assistenza alle prove.
C) Ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al 1º GRUPPO, per gli apprendisti assunti tra i 20 e i 22 anni compiuti, calcolo della retribuzione globale del IV LIVELLO, secondo le seguenti progressioni percentuali:
I semestre 75%
II semestre 85%
III semestre e seguenti 90%
Le parti concordano - Alla luce di quanto espresso in premessa, di procedere all'ingresso di lavoratori per i profili di cui al punto B) esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso C.F.L.
L'esclusione del ricorso ai C.F.L. non sarà operante per i lavoratori per i quali non risulti ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato.
Le parti concordano di procedere sei mesi prima della scadenza del presente CCNL, ad una verifica a livello nazionale, anche sulla base degli elementi conoscitivi degli Osservatori e delle esperienze dei rapporti sul territorio.
Allegato 8 - Verbale tra le confederazioni artigiane e le organizzazioni sindacali del T.A.C.
Il settore della pellicceria attraversa un momento di grave difficoltà, determinata da vari fattori legati all'importazione, ed alla commercializzazione, oltre che alla divulgazione di notizie false e tendenziose che vengono usate strumentalmente e recano un gravissimo danno all'immagine, alla professionalità ed alla produttività di tutto il settore artigiano.
In questo contesto, le parti ritengono utile, nell'interesse reciproco, dare vita ad una serie di azioni specifiche mirate, con il coinvolgimento delle istituzioni, finalizzate alla realizzazione di un marchio di qualità che contraddistingua, salvaguardi e tuteli il manufatto artigianale italiano, attraverso i mass-media per produrre una corretta informazione verso l'esterno.
Si ritiene altresì fondamentale una ricerca specifica, corretta ed equidistante, allo scopo di portare a conoscenza dell'opinione pubblica italiana i valori italiani ed i problemi della pellicceria artigianale.
Roma, 7-5-1996
Allegato 9 - Articolo 16 della Legge 196/97
(Omissis).
Allegato 10 - Accordo interconfederale sull'apprendistato del 28 settembre 1998
(Omissis).
Allegato 11 - D.D. 30-9-1998 n. 374
D.D. 30-9-1998 n. 374
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale lavoratori
Il Dirigente generale
Visto il Regolamento CEE n. 2081/93 che modifica il regolamento n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi e finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.
Visto il Regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; dall'altro;
Visto il Regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Multiregionale P.O. 940029 I 3 a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Interventi per la Formazione e Occupazione" dell'obiettivo 3, nelle Regioni Italiane non interessate dall'ob. 1, approvato dalla Commissione Europea con decisione CEE (94)3495 del 15-12-1994;
Vista la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21-12-1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 25 del 19-1-1955 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla disciplina dell'apprendistato;
Visto il "Patto per il lavoro" stipulato tra Governo e Parti Sociali il 24-9-1996 che ha delineato i criteri essenziali per la riforma dell'apprendistato;
Visto l'art. 16 della Legge n. 196 del 24-6-1997 recante nuove disposizioni sull'apprendistato;
Vista la nota della Commissione Europea - DG V n. 026486 del 16-12-1997 sull'eleggibilità delle spese relative al salario degli apprendisti;
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro dell'8-4-1998 in materia di regolamentazione della formazione degli apprendisti;
Vista la circolare 93 del 16-7-1998 dell'Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale che prevede la sperimentazione di attività formative esterne per apprendisti sulla base di accordi tra le parti sociali ai sensi dell'art. 16 del citato decreto 8-4-1998;
Visto l'Accordo interconfederale - intercategoriale in materia di apprendistato stipulato in data 28-9-1998 tra le Confederazioni dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI) E C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. con riferimento ed a seguito del Patto per il lavoro stipulato tra Governo e Parti Sociali il 24-9-1996;
Vista la proposta presentata dalle Confederazioni dell'Artigianato e C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. per la Formazione degli apprendisti nelle imprese artigiane acquisito da questo Ministero con prot. n. 63699/SEGR del 29-9-1998;
Visti gli impegni formalmente assunti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo ad organizzare l'offerta formativa nel territorio;
Vista la Legge 183/87 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitarie e, in particolare l'art. 5 che ha istituito nell'ambito del Ministero del Tesoro - RGS il Fondo di Rotazione, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12-7-1996 pubblicato sulla GU del 28-8-1996 concernente l'attuazione dell'art. 1 comma 72 della Legge 549/95;
Viste le delibere del CIPE del 21-3-1997 e del 6-5-1998 relative alla definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1998 e 1999 con il concorso del Fondo Sociale Europeo;
Visto il Decreto Legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta
Art. 1 - È ammesso a finanziamento il progetto quadro biennale sperimentale a titolarità del Ministero del Lavoro per la formazione degli apprendisti nelle imprese artigiane, per un importo complessivo di Lit. 58.999.050.000 di cui Lit. 26.549.572.500 di FSE a valere sulle risorse del POM 940029 I 3 - asse 2 - annualità 1998 e 1999 e Lit. 32.449.477.500 a carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87 per le stesse annualità.
Le attività saranno realizzate dalle Regioni indicate in premessa per il numero di corsi e l'importo risultante dalle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2 - La quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione indicato al precedente art. 1 sarà decurtata in sede di erogazione del saldo finale degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per l'apprendistato.
Art. 3 - L'indennità oraria per gli apprendisti in formazione, a scalare sulla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, prevista in via straordinaria per agevolare la sperimentazione, sarà di L. 10.000 (lire diecimila) e, comunque, non potrà superare la retribuzione base e l'indennità di contingenza orarie risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) della categoria.
Art. 4 - L'erogazione delle Regioni del finanziamento di cui all'art. 1 avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia. Le Regioni provvederanno alla rendicontazione ed alla verifica amministrativo-contabile delle attività svolte.
Progetto "Formazione per l'apprendistato nelle imprese artigiane"
POM 94002913 - Asse 2
n. corsi | 411 |
costo totale del progetto | 58.999.050.000 |
- di cui FSE | 26.549.572.500 |
- di cui F. Rotazione | 32.449.477.500 |
Ripartizione delle risorse alle Regioni | ||||
TAB. A - Risorse totali | ||||
Regioni | n. corsi | risorse I° anno | risorse II° anno | Totale |
Piemonte | 45 | 3.229.875.000 | 3.229.875.000 | 6.459.750.000 |
Lombardia | 95 | 6.818.625.000 | 6.818.625.000 | 13.637.250.000 |
Veneto | 85 | 6.100.875.000 | 6.100.875.000 | 12.201.750.000 |
E. Romagna | 60 | 4.306.500.000 | 4.306.500.000 | 8.613.000.000 |
Liguria | 10 | 717.750.000 | 717.750.000 | 1.435.500.000 |
Toscana | 70 | 5.024.250.000 | 5.024.250.000 | 10.048.500.000 |
Umbria | 8 | 574.200.000 | 574.200.000 | 1.148.400.000 |
Lazio | 10 | 717.750.000 | 717.750.000 | 1.435.500.000 |
Marche | 20 | 1.435.500.000 | 1.435.500.000 | 2.871.000.000 |
Abruzzo | 8 | 574.200.000 | 574.200.000 | 1.148.400.000 |
TOTALE | 411 | 29.499.525.000 | 29.499.525.000 | 58.999.050.000 |
TAB. A/1 - Risorse FSE | ||||
Regioni | risorse I° anno | risorse II° anno | Totale | |
Piemonte | 1.453.443.750 | 1.453.443.750 | 2.906.887.500 | |
Lombardia | 3.068.381.250 | 3.068.381.250 | 6.136.762.500 | |
Veneto | 2.745.393.750 | 2.745.393.750 | 5.490.787.500 | |
E. Romagna | 1.937.925.000 | 1.937.925.000 | 3.875.850.000 | |
Liguria | 322.987.500 | 322.987.500 | 645.975.000 | |
Toscana | 2.260.912.500 | 2.260.912.500 | 4.521.825.000 | |
Umbria | 258.390.000 | 258.390.000 | 516.780.000 | |
Lazio | 322.987.500 | 322.987.500 | 645.975.000 | |
Marche | 645.975.000 | 645.975.000 | 1.291.950.000 | |
Abruzzo | 258.390.000 | 258.390.000 | 516.780.000 | |
TOTALE | 13.274.786.250 | 13.274.786.250 | 26.549.572.500 | |
TAB. A/2 - Risorse Fondo di Rotazione | ||||
Regioni | risorse I° anno | risorse II° anno | Totale | |
Piemonte | 1.776.431.250 | 1.776.431.250 | 3.552.862.500 | |
Lombardia | 3.750.243.750 | 3.750.243.750 | 7.500.487.500 | |
Veneto | 3.355.481.250 | 3.355.481.250 | 6.710.962.500 | |
E. Romagna | 2.368.575.000 | 2.368.575.000 | 4.737.150.000 | |
Liguria | 394.762.500 | 394.762.500 | 789.525.000 | |
Toscana | 2.763.337.500 | 2.763.337.500 | 5.526.675.000 | |
Umbria | 315.810.000 | 315.810.000 | 631.620.000 | |
Lazio | 394.762.500 | 394.762.500 | 789.525.000 | |
Marche | 789.525.000 | 789.525.000 | 1.579.050.000 | |
Abruzzo | 315.810.000 | 315.810.000 | 631.620.000 | |
TOTALE | 16.224.738.750 | 16.224.738.750 | 32.449.477.500 |
Allegato 12 - D.D. 29-10-1998 n. 418
D.D. 29-10-1998 n. 418
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale lavoratori
Il Dirigente generale
Visto il Regolamento CEE n. 2081/93 che modifica il regolamento n. 2052/88, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti.
Visto il Regolamento CEE n. 2082/93 che modifica il regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e quelli della Banca Europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; dall'altro;
Visto il Regolamento CEE n. 2084/93 che modifica il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo;
Visto il Programma Operativo Multiregionale P.O. 940026 I 1 a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Emergenza Occupazione Sud", nelle Regioni Italiane interessate dall'ob. 1, approvato dalla Commissione Europea con decisione CEE (94)3244 del 16-12-1994;
Vista la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21-12-1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 25 del 19-1-1955 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla disciplina dell'apprendistato;
Visto il "Patto per il lavoro" stipulato tra Governo e Parti Sociali il 24-9-1996 che ha delineato i criteri essenziali per la riforma dell'apprendistato;
Visto l'art. 16 della Legge n. 196 del 24-6-1997 recante nuove disposizioni sull'apprendistato;
Vista la nota della Commissione Europea - DG V n. 026486 del 16-12-1997 sull'eleggibilità delle spese relative al salario degli apprendisti;
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro dell'8-4-1998 in materia di regolamentazione della formazione per apprendisti;
Vista la circolare 93 del 16-7-1998 dell'Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale che prevede la sperimentazione di attività formative esterne per apprendisti sulla base di accordi tra le parti sociali ai sensi dell'art. 16 del citato decreto 8-4-1998;
Visto l'Accordo interconfederale - intercategoriale in materia di apprendistato stipulato in data 28-9-1998 tra le confederazioni dell'Artigianato (CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI) E C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. con riferimento ed a seguito del Patto per il lavoro stipulato tra Governo e Parti Sociali il 24-9-1996;
Vista la proposta presentata dalle Confederazioni dell'Artigianato e C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. per la Formazione degli apprendisti nelle imprese artigiane acquisita da questo Ministero con prot. n. 63699/SEGR del 29-9-1998;
Visti gli impegni formalmente assunti dalle Regioni: Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna ad organizzare l'offerta formativa nel territorio;
Vista la Legge 183/87 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitarie e, in particolare l'art. 5 che ha istituito nell'ambito del Ministero del Tesoro - RGS il Fondo di Rotazione, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12-7-1996 pubblicato sulla GU del 28-8-1996 concernente l'attuazione dell'art. 1 comma 72 della Legge 549/95;
Viste le delibere del CIPE del 21-3-1997 e del 6-5-1998 relative alla definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1998 e 1999 con il concorso del Fondo Sociale Europeo;
Visto il Decreto Legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta
Art. 1 - È ammesso a finanziamento il progetto quadro biennale sperimentale a titolarità del Ministero del Lavoro per la formazione degli apprendisti nelle imprese artigiane, per un importo complessivo di Lit. 12.919.500.000 di cui Lit. 9.689.625.000 di FSE a valere sulle risorse del POM 940026 I 1 - asse 7.2C - annualità 1998 e 1999 e Lit. 3.229.875.000 a carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87 per le stesse annualità.
Le attività saranno realizzate dalle Regioni indicate in premessa per il numero di corsi e l'importo risultante dalle tabelle allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2 - La quota di cofinanziamento a carico del Fondo di Rotazione indicato al precedente art. 1 sarà decurtata in sede di erogazione del saldo finale, degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per l'apprendistato.
Art. 3 - L'indennità oraria per gli apprendisti in formazione, a scalare sulla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, prevista in via straordinaria per agevolare la sperimentazione, sarà di L. 10.000 (lire diecimila) e, comunque, non potrà superare la retribuzione base e l'indennità di contingenza orarie risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) della categoria.
Art. 4 - L'erogazione delle Regioni del finanziamento di cui all'art. 1 avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia. Le Regioni provvederanno alla rendicontazione ed alla verifica amministrativo-contabile delle attività svolte.
Progetto "Formazione per l'apprendistato nelle imprese artigiane"
POM 9400I1 - Asse 7.2C
n. corsi 90
costo totale del progetto 12.919.500.000
- di cui FSE 9.689.625.000
- di cui F. Rotazione 3.229.875.000
Ripartizione delle risorse alle Regioni | ||||
TAB. A - Risorse totali | ||||
Regioni | n. corsi | risorse I° anno | risorse II° anno | Totale |
Molise | 3 | 215.325.000 | 215.325.000 | 430.650.000 |
Campania | 16 | 1.148.400.000 | 1.148.400.000 | 2.296.800.000 |
Puglia | 32 | 2.296.800.000 | 2.296.800.000 | 4.593.600.000 |
Basilicata | 6 | 430.650.000 | 430.650.000 | 861.300.000 |
Calabria | 7 | 502.425.000 | 502.425.000 | 1.004.850.000 |
Sicilia | 16 | 1.148.400.000 | 1.148.400.000 | 2.296.800.000 |
Sardegna | 10 | 717.750.000 | 717.750.000 | 1.435.500.000 |
TOTALE | 90 | 6.459.750.000 | 6.459.750.000 | 12.919.500.000 |
TAB. A/1 - Risorse FSE | ||||
Regioni | risorse I° anno | risorse II° anno | Totale | |
Molise | 161.493.750 | 161.493.750 | 322.987.500 | |
Campania | 861.300.000 | 861.300.000 | 1.722.600.000 | |
Puglia | 1.722.600.000 | 1.722.600.000 | 3.445.200.000 | |
Basilicata | 322.987.500 | 322.987.500 | 625.975.000 | |
Calabria | 376.818.750 | 376.818.750 | 753.637.500 | |
Sicilia | 861.300.000 | 861.300.000 | 1.722.600.000 | |
Sardegna | 538.312.500 | 538.312.500 | 1.076.625.000 | |
TOTALE | 4.844.812.500 | 4.844.812.500 | 9.689.625.000 | |
TAB. A/2 - Risorse Fondo di Rotazione | ||||
Regioni | risorse I° anno | risorse II° anno | Totale | |
Molise | 53.831.250 | 53.831.250 | 107.662.500 | |
Campania | 287.100.000 | 287.100.000 | 574.200.000 | |
Puglia | 574.200.000 | 574.200.000 | 1.148.400.000 | |
Basilicata | 107.662.500 | 107.662.500 | 215.325.000 | |
Calabria | 125.606.250 | 125.606.250 | 251.212.500 | |
Sicilia | 287.100.000 | 287.100.000 | 574.200.000 | |
Sardegna | 179.437.500 | 179.437.500 | 358.875.000 | |
TOTALE | 1.614.937.500 | 1.614.937.500 | 3.229.875.000 |