S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 14/12/2017 si rinvia ai seguenti CCNL:
- "Chimici e Ceramiche - Artigianato"- Settore "Chimica".
- "Tessili e Moda - Artigianato" - Settore "Tessili".
Testo Consolidato CCNL del 14/12/2017
TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 14/12/2017
Per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia e Occhialeria e dalle aziende artigiane dei settori della Chimica, Gomma, Plastica, Vetro e Ceramica
Decorrenza: 14/12/2017
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 14/12/2017 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
- Verbale integrativo 07/09/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
- Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo integrativo 22/07/2024
- Verbale integrativo 24/07/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 14 dicembre 2017
Tra
CONFARTIGIANATO Moda,
CONFARTIGIANATO Chimica, Gomma, Plastica e Vetro
CONFARTIGIANATO Ceramica
CNA Federmoda
CNA Produzione
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Servizi alla Comunità
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI,
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI
E
Federazione italiana lavoratori chimici tessili energia manifatturieri F.I.L.C.T.E.M. - CGIL
Federazione Energia Moda Chimica ed Affini - F.E.M.C.A. - CISL,
Unione Italiana Lavoratori Tessile Energia Chimica U.I.L.T.E.C.-UIL
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Roma, 4 maggio 2022
Tra le associazioni datoriali:
CONFARTIGIANATO Moda,
CONFARTIGIANATO Chimica
CONFARTIGIANATO Ceramica
CNA Federmoda
CNA Produzione
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Servizi alla Comunità
CASARTIGIANI,
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
F.I.L.C.T.E.M. - CGIL
F.E.M.C.A. - CISL,
U.I.L.T.E.C.-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del 14 dicembre 2017 per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.
Verbale Integrativo 07/09/2022(Decorrenza 01/10/2022)
Verbale di stipula
Addì Roma, 7 Settembre 2022
Tra le associazioni datoriali
CNA Federmoda
CNA Produzione
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Servizi alla Comunità
CONFARTIGIANATO Moda,
CONFARTIGIANATO Chimica
CONFARTIGIANATO Ceramica
CASARTIGIANI,
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
F.I.L.C.T.E.M. - CGIL
F.E.M.C.A. - CISL,
U.I.L.T.E.C.-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica - Ceramica del 4 maggio 2022.
[___]
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Roma, 16 luglio 2024
Tra le associazioni datoriali:
CNA Federmoda
CNA Produzione
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Servizi alla Comunità
CONFARTIGIANATO Moda,
CONFARTIGIANATO Chimica
CONFARTIGIANATO Ceramica
CASARTIGIANI,
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FILCTEM - CGIL
FEMCA - CISL,
UILTEC-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del 4 maggio 2022 per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.
Accordo integrativo 22/07/2024
Verbale di stipula
Roma, 22 luglio 2024
Tra le associazioni datoriali:
CNA Federmoda
CNA Produzione
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Servizi alla Comunità
CONFARTIGIANATO Moda,
CONFARTIGIANATO Chimica
CONFARTIGIANATO Ceramica
CASARTIGIANI,
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FILCTEM - CGIL
FEMCA - CISL,
UILTEC-UIL
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica - Ceramica del 16 luglio 2024.
Verbale integrativo 24/07/2024
Verbale di stipula
Roma, 24 luglio 2024
Tra le associazioni datoriali:
CNA Federmoda
CNA Produzione
CNA Artistico e Tradizionale
CNA Servizi alla comunità
CONFARTIGIANATO Moda
CONFARTIGIANATO Chimica
CONFARTIGIANATO Ceramica
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FILCTEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILTEC-UIL
PREMESSO CHE
- in data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica.
- Con il predetto accordo si è stabilito che il CCNL si applica anche alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti esercenti attività principale e/o accessorie del Settore Conciario,
- In data 22 luglio 2024 sono state sottoscritte le tabelle retributive del CCNL Area Tessile/moda -Chimica/Ceramica.
CONSIDERATO CHE
- Nella classificazione del personale per il settore Concia è stato previsto il livello 3 Super
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
La retribuzione tabellare del livello 3 super su cui calcolare gli aumenti contrattuali disposti dall'Accordo di rinnovo del 16 luglio 2024 è pari a 1.577,85 euro.
Le Parti con la sottoscrizione del presente CCNL AREA TESSILE-MODA E CHIMICA-CERAMICA hanno avviato un processo di unificazione e razionalizzazione delle normative contrattuali esistenti.
Il presente CCNL è composto da due sezioni "Parte Generale - Relazioni Sindacali e Bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro".
La Parte Generale contiene disposizioni comuni operanti per tutti i Settori di cui alla Sfera di Applicazione, salvo specifiche disposizioni operanti per singoli Settori o Aree.
La "Disciplina del rapporto di lavoro" contiene norme che attengono allo svolgimento del rapporto stesso nell'ambito delle quali vi sono disposizioni speciali, che restano distinte in quanto peculiari ai settori medesimi per caratteristiche tecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso. In essa è prevista, inoltre, una Parte Speciale riguardante operai intermedi/impiegati quadri.
Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:
Area Tessile/Moda:
- Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es. ___: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.)
- Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria.
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni.
- Lavorazione e confezione di guanti.
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie.
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Ricamo.
- Rammendo.
- Merletti.
- Bomboniere in tessuto.
- Borse con lavorazione all'uncinetto.
- Retine per capelli.
- Fiori artificiali.
- Lavorazione e confezione arredi sacri.
- Scialli in genere, ventagli.
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche.
- produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;
- Lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere;
- Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.; montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.
Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in subfornitura.
Area Chimica- Ceramica
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, così come definite dalle normative vigenti esercenti le seguenti attività:
-Settore Chimica
- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere, candele, ecc.);
- gomma plastica;
- prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale;
- vetro;
-vetroresina;
- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);
- prodotti biomedicali;
- erboristeria;
- lavorazione lampade;
- trattamento acque;
- depurazione;
- pirotecnica;
- trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi;
- Settore Ceramica
- ceramica;
- terracotta;
- porcellane;
- gres;
- decorazioni di piastrelle;
- abrasivi;
- refrattari;
- i mestieri artistici e tradizionali ed il restauro appartenenti al settore ceramica.
Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli. Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 1 - Campo di applicazione
___Omissis___
Dichiarazione delle Parti
Le Parti nel recepire integralmente l'Accordo interconfederale del 26 novembre 2020 condividono la volontà di ricomprendere nella sfera di applicazione del presente CCNL il settore della Concia artigiana.
A tal fine entro il mese di giugno 2022 verrà costituita una Commissione tecnica propedeutica alla ricognizione del settore. Le Parti in base a quanto condiviso dalla Commissione concorderanno la Parte normativa ed economica di riferimento delle imprese artigiane della Concia.
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:
Area Tessile/Moda
- Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.)
- Alta moda
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni
- Lavorazione o confezione di pellicceria
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo
- Bottoni
- Lavorazione e confezione di guanti
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio
- Ricamo
- Rammendo
- Merletti
- Bomboniere in tessuto
- Borse con lavorazione all'uncinetto
- Retine per capelli
- Fiori artificiali
- Lavorazione e confezione arredi sacri
- Scialli in genere, ventagli
- Modelli in carta
- Oggetti di cucito in genere
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche
- Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;
- Lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere
- Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.
Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in subfornitura.
Area Chimica Ceramica
Settore chimica:
- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere, candele, ecc.);
- gomma plastica;
- prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale;
- vetro;
- vetroresina;
- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);
- prodotti biomedicali;
- erboristeria;
- lavorazione lampade;
- trattamento acque;
- depurazione;
- pirotecnica;
- trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi.
- concia
Settore ceramica:
- ceramica;
- terracotta;
- porcellane;
- gres;
- decorazioni di piastrelle;
- abrasivi;
- refrattari;
- i mestieri artistici e tradizionali ed ii restauro appartenenti al settore ceramica.
Il presente CCNL si applica inoltre alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti esercenti attività principale e/o accessorie del Settore Conciario.
Le disposizioni contrattuali valevoli per i settori Chimica, Gomma, Plastica, Vetro si applicano anche alle imprese artigiane del settore Concia.
Per il settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "lavoratorè'si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che per quanto concerne il settore dei fiori artificiali, il presente contratto non è applicabile a quelle lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani, e che per quanto concerne il settore alta moda, sono fatte salve eventuali contrattazioni a livello provinciale più favorevoli.
Per quanto attiene agli studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard, ai lavoratori verranno mantenute condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che con riferimento al Settore della Concia, l'applicazione del presente contratto da parte delle imprese artigiane che già applicano accordi o contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, è consentita a condizione che ai lavoratori, compresi gli assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo (16 luglio 2024), sia garantito, senza assorbimento, il trattamento economico e normativo derivante dall'applicazione della sopracitata contrattazione, anche di secondo livello alla data di sottoscrizione del presente accordo (16 luglio 2024), ivi compresi gli istituti della bilateralità regolamentati a livello nazionale e territoriale dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL.
Il presente CCNL scadrà il 31 dicembre 2018.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà della vigenza.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022.
La Contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL. Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contatto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile
Art. 4 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie. Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.
Art. 5 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
Art. 6 - Distribuzione del contratto
Le imprese artigiane metteranno a disposizione dei propri dipendenti copia del presente testo contrattuale. Questa dovrà essere accessibile a ciascun lavoratore in qualsiasi momento.
Art. 7 - Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) supporto e sostegno alla contrattazione collettiva regionale;
c) raccolta ed analisi degli accordi realizzati a livello territoriale dalle parti;
d) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine, entro la data di erogazione della seconda tranche di "una tantum" - così come previsto nella parte economica - i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori € 6,00 che di quella a carico dei datori di lavoro € 6,00) complessivamente pari a € 12,00.
Il versamento avverrà sul c/c che sarà attivato dalle parti, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della seconda rata di "una tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del CCNL degli importi versati sul c/c appositamente predisposto.
Sezione "Relazioni sindacali e Bilateralità"
Le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana di tutti i settori che compongono il presente CCNL ha assunto nell'economia generale del Paese, avuto riguardo altresi all'attuale situazione dei comparti, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare i settori in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, la acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsto dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Dichiarazione delle parti - Le Organizzazioni artigiane ed i Sindacati dei lavoratori si impegnano ad attivare le opportune iniziative e a predisporre, anche congiuntamente, progetti che consentano l'accesso ai Fondi europei destinati allo sviluppo delle aree del Mezzogiorno ed alla ricostruzione delle aree colpite dal recente sisma.
Art. 8 - Sistema Informativo - Relazioni Sindacali - Osservatorio - Comitato di indirizzo Strategico
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali condividono l'esigenza di consolidare i rapporti intercorrenti e riconoscono nel livello Nazionale e Regionale le Sedi più idonee allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL
Le parti inoltre concordano, nel rispetto della suddivisione dei ruoli già definita, nella volontà di implementazione dei compiti e delle attività degli Osservatori nazionali e regionali di settore, quali strumenti idonei al perseguimento delle finalità sotto indicate.
L'Osservatorio Nazionale è composto da sei rappresentanti designati da FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL (per ogni sigla un solo membro ha funzione di rappresentanza mentre il secondo assolve funzioni di mera supplenza) e da quattro rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.
Il Comitato di indirizzo strategico è composto da un rappresentante per ogni OO.SS. e OO.DD. e delibera all'unanimità, il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
I. l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica e ogni altro elemento conoscitivo riguardante l'artigianato nel suo complesso, con dati disaggregati per comparto;
II. l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
III. l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
IV. lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
V. lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
VI. l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
VII. produrre rapporti periodici o singole analisi sulle politiche di settore e su particolari argomenti individuati dalle parti;
VIII. proporre alle Parti l'adozione congiunta di orientamenti e di iniziative concertate a favore della difesa e per lo sviluppo dei settori, e a sostegno della competitività delle imprese e dell'occupazione da sottoporre ai competenti Organi Istituzionali.
IX. la promozione e la condivisione di azioni di responsabilità sociale da parte delle imprese proponendo progetti di filiera che valorizzino la relazione tra aziende committenti e quelle della sub-fornitura, mettendo al centro la tracciabilità, la trasparenza e la compatibilità etica delle produzioni.
X. propone iniziative congiunte sulle politiche industriali anche con il coinvolgimento dei delegati di bacino, concertare iniziative a favore della difesa e sviluppo dei diversi settori
Le Imprese da tempo attraversano una lunga e complessa fase di riposizionamento competitivo aggravate dall'attuale contesto economico che ha avuto gravi ripercussioni sia sulle aziende che producono in proprio, sia su quelle operanti con contratti di subfornitura. In tale contesto risulta quindi particolarmente arduo fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante collegabile alla concorrenza sleale.
Pertanto, le Parti, al fine di contrastare fenomeni di dumping economico e sociale e di favorire processi sulla responsabilità sociale d'impresa, concordano nell'individuare all'interno dell'Osservatorio una sezione specifica, dedicata all'acquisizione di informazioni, analisi e ricerche sulle piccole e medie imprese che operano principalmente per conto terzi, consapevoli che i processi di cui sopra sono realizzati dalla definizione di tariffe eque nei rapporti di committenza.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali, in materia di politica industriale settoriale, politiche del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro la contraffazione, le frodi commerciali, le evasioni, le elusioni ed il lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni, a cura dell'Osservatorio, sono volte alla valorizzazione di tutto il sistema dell'artigiano e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei Paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine, nonché l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di tali informazioni, nei confronti degli enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
i) il monitoraggio e la promozione della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato, nonché allo sviluppo delle rappresentanze sindacali di bacino;
j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione, promuovendo piani formativi finanziati attraverso Fondartigianato;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) iniziative di carattere partecipativo a sostegno delle Imprese e dell'occupazione, anche al fine di promuovere una condivisa ed efficace azione di responsabilità sociale, un'analisi comparativa (banchmark) delle migliori pratiche;
p) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
q) azioni positive volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi;
r) le politiche di contenimento dei consumi energetici;
s) monitoraggio sulla contrattazione regionale di II Livello e sugli accordi di settore e di politica industriale, concordati anche a livello territoriale;
t) monitoraggio sull'attività delle rappresentanze territoriali per la sicurezza;
u) lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
v) l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
z) produrre rapporti periodici o singole analisi sulle politiche di settore e su particolari argomenti individuati dalle parti.
w) individuare percorsi di formazione continua sulla base dei dati dell'Osservatorio e dell'indagine EBNA sui fabbisogni formativi del settore, con particolare riferimento alla formazione delle donne al rientro della maternità.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate, al fine di realizzare una sessione specifica anche sulla politica industriale.
Ruolo del comitato paritetico di indirizzo strategico
Per contribuire a dare rilievo al settore nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti non solo per le materie e per i compiti affidati all'osservatorio, in raccordo con le parti sociali, al comitato paritetico di indirizzo vengono affidati compiti non solo di orientamento, ma anche rivolti ad affrontare i principali aspetti legati alle politiche industriali quali (a puro titolo di esempio): tutela della qualità, qualificazione delle produzioni, contraffazione, credito, innovazione di processo e di prodotto.
Il lavoro del comitato di indirizzo dovrà concretizzarsi anche attraverso specifici confronti per definire linee strategiche per singoli aspetti trattati da sottoporre alle parti sociali.
Inoltre al comitato viene affidato il compito di costruire le linee di indirizzo in materia di legalità da sottoporre alle parti sociali sul versante della tracciabilità del prodotto e delle materie prime, dell'eticità' dei comportamenti che si devono sostanziare contro abusi delle normative sul lavoro ed ambientali, sulla responsabilità nei confronti dei propri fornitori e del consumatore finale.
Rimangono in capo al comitato di indirizzo tutti i compiti di analisi e di studio propedeutici ad affrontare le questioni afferenti alle politiche industriali, in questo senso il comitato di indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno essere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta. Una riunione annuale sarà comunque dedicata, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, alle informazioni di cui ai punti da a) a s).
In tale occasione sarà valutata l'opportunità di aggiornare e/o integrare documenti di politica industriale sottoscritti tra le Parti firmatarie. Tale incontro si svolgerà di norma preventivamente alla presentazione da parte del Governo del disegno di Legge finanziaria.
Attività a livello regionale.
Fermo restando l'impegno che le parti sociali attiveranno per istituire in modo diffuso i già previsti osservatori regionali sulla contrattazione propedeutici ad uno sviluppo della contrattazione di secondo livello, al livello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto definendo in questo modo, una modalità di raccordo tra il lavoro svolto dagli osservatori ai vari livelli.
L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere anche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e l'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la contrattazione regionale.
Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore e dello sviluppo di tutti i settori.
Sono fatti salvi gli osservatori già previsti dalla contrattazione regionale.
I dati risultanti dalle attività dell'Osservatorio regionale, saranno messi a disposizione delle Parti nonché dei delegati di bacino.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dai settori per effetto del sistema bilaterale, l'Ebna individuerà le risorse destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno presentati congiuntamente dalle parti per l'approvazione.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 8 - Sistema informativo - Relazioni sindacali - Osservatorio Comitato di Indirizzo Strategico
In coda all'art. 8 inserire la seguente "Dichiarazione a verbale":
Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Nazionale verranno individuate soluzioni da proporre alle Parti Sociali per la valorizzazione dell'allegato documento denominato "POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE MODA" condiviso tra Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani e CLAAI, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL nel mese di aprile 2021, che costituisce parte integrante del presente CCNL
Le parti recepiscono altresì il Protocollo di filiera del 19 dicembre 2019.
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 8 - Sistema Informativo - Relazioni sindacali - Osservatorio - Comitato di indirizzo strategico
Omissis
"Dichiarazione a verbale":Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio nazionale verranno individuate soluzioni da proporre alle parti sociali per la valorizzazione dell'allegato documento denominato "POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE MODA" condiviso tra Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani e CLAAI FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL nel mese di aprile 2021, che costituisce parte integrante del presente CCNL
Le parti recepiscono altresì il Protocollo di filiera del 19 dicembre 2019.
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Organizzazioni Artigiane e 6 designati dalle Segreterie nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA CISL e UILCEM-UIL) al quale è affidato il compito di:
(a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
(b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
(c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
(d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
(f) verificare, con riferimento alla Legge 10-4-91 n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive;
(g) studiare il fenomeno del'mobbing'giungendo ad una sua definizione ed elaborando proposte condivise da recepire nelle norme contrattuali.
Le parti condividono l'opportunità di ricerca, nel rispetto e nella concreta attuazione dell'art. 29 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in Italia sulle pari opportunità", di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste dal presente contratto l'attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi dell'art. 27 del su richiamato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".
Per il Settore Chimica/Ceramica le parti condividono l'opportunità di ricerca, nel rispetto e nella concreta attuazione dell'art. 29 D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in Italia sulle parti opportunità", di soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionalmente femminili promuovendo, ove necessario, iniziative di formazione e riqualificazione professionale. In questo quadro sarà oggetto di confronto tra le parti nelle sedi previste dal presente contratto l'attivazione di azioni positive finalizzate a rimuovere discriminazioni di genere e favorire pari opportunità nell'accesso al lavoro e nei percorsi lavorativi ai sensi dell'art. 27 del su richiamato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".
Art. 10 - Responsabilità sociale di impresa - Area Tessile-Moda.
Le parti riconoscono nell'attuale sistema di relazioni sindacali, lo strumento principale di promozione e gestione del processo di cambiamento culturale che pone al centro la responsabilità sociale dell'impresa quale elemento che valorizza il connubio tra progresso economico e quello sociale, in questo senso le parti ritengono che la stessa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa ed i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni, in questo senso si sostiene la necessità di una metodologia partecipativa di rapporti basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione perseguendo comportamenti socialmente responsabili.
A tal riguardo le parti riconoscono nel comitato paritetico di indirizzo lo strumento idoneo per individuare modalità rivolte ai miglioramento dei processi rivolti nei confronti dei lavoratori e delle imprese, ed anche verso i clienti/fornitori e le istituzioni pubbliche nel loro complesso.
Il comitato si adopererà per la definizione entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, di un protocollo specifico di riferimento - da sottoporre alla parti sociali - che preveda la stesura dei principi politici con la definizione di un codice etico a cui le aziende aderenti alla bilateralità, dovranno riferirsi che abbia come valori di riferimento: la responsabilità, la trasparenza. l'etica, il rispetto delle leggi, del contratto collettivo di lavoro e dei diritti dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, delle norme sulla sicurezza della sostenibilità economica della filiera, lo sviluppo della cultura della responsabilità di impresa dovrà prevedere adeguati percorsi formativi, in collaborazione con la costituenda commissione paritetica sulla formazione e bisogni formativi.
L'adozione di politiche socialmente responsabili, si dovranno declinare all'interno di un percorso che comporti: l'adozione di valori condivisi, l'attenzione a tutti gli impatti economici/sociali con le attività svolte, l'adozione di modalità di comunicazione trasparenti che garantiscano alle parti interessate le adeguate informazioni, la definizione di codici di comportamento a cui le aziende dovranno riferirsi.
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia in qualsiasi forma, debba svolgersi nel rispetto delle normative di Legge e delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, rispettando i dettami dell'Unione europea in materia.
Le parti condannano, pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni legislative e/o contrattuali, causa di dumping e concorrenza sleale da parte di alcuni operatori del settore nei confronti delle aziende operanti nel rispetto delle regole.
Nell'ambito delle proprie competenze, le parti, si impegnano, anche con il coinvolgimento degli Organi ispettivi, a porre in essere attività di verifica, in tutti i passaggi della filiera produttiva, sulla corretta applicazione della normativa di Legge e di contratto collettivo nonché sull'applicazione della Legge n. 192/1998 relativa alla "Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive" e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 254/2017, è stato interpretato nel senso che "il committente è obbligato in solido (anche) con il sub-fornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi"; ciò anche in mancanza di una pattuizione contrattuale fra committente e appaltatore/subappaltatore/subfornitore.
Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori e delle imprese artigiane operanti per conto terzi e in sub-fornitura dell'area tessile-moda, le parti nella volontà di individuare norme a tutela della corretta concorrenza e dell'applicazione del presente CCNL concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro onde scongiurare l'utilizzo di clausole vessatorie. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
Le aziende committenti devono ritenersi eticamente corresponsabili qualora eseguano esternazionalizzazioni di segmenti di attività, risparmiando sul costo del lavoro.
Le imprese committenti sono chiamate a vigilare sull'applicazione, da parte delle imprese operanti in filiera, circa la stipula di appalti o contratti di sub-fornitura nel rispetto della Legge n. 192/1998 e sull'applicazione della normativa di Legge e della contrattazione collettiva di settore.
2) L'Osservatorio nazionale di settore avrà inoltre il compito di:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni di dumping sociale che possano alterare la competizione tra imprese e suggerire criteri di coerenza economica delle commesse, come pure strumenti oggettivi idonei per verificare la congruità degli affidamenti in caso di pluralità di committenza;
b) monitorare il corretto utilizzo di forme scritte dei contratti di sub-fornitura in conformità alle normative vigenti;
c) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
d) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
e) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, invitare per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
f) ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, prendere in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste ed adottare le adeguate contromisure;
g) verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione;
h) verificare il rispetto dei cc.cc.nn.l. da parte delle aziende committenti;
i) verificare il rispetto della Legge n. 192/1998 relativa alla "Disciplina della sub-fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da parte dei committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresi, quando necessario, i lavori degli Osservatori regionali che potranno organizzarsi anche attraverso specifiche Commissioni all'uopo costituite.
4) Si conviene che le parti a livello regionale/territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell'occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Inoltre viene ricondotta così come previsto dall'art. 8, tra i compiti del Comitato di indirizzo la costruzione di linee-guida, da sottoporre alle parti sociali, in materia di legalità, contraffazione, irregolarità del lavoro, sulle forme di concorrenza sleale e dumping, sulla responsabilità nei confronti dei committenti e del consumatore finale.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a valutare l'inserimento nel presente articolato contrattuale degli esiti dell'azione congiunta condivisa con l'avviso comune sottoscritto il 14 dicembre 2017.
Art. 12 - Accordo interconfederale
Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica normativa del CCNL.
Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 (Allegato) e successivi accordi.
Art. 13 - Sistema contrattuale
Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.
In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
In sede regionale - fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione, anche aziendali, diverse da quella regionale di categoria.
I due livelli di contrattazione, hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.
Il contratto collettivo nazionale di categoria avrà durata quadriennale
Art. 14 - Contrattazione collettiva regionale di categoria (CCRL)
La contrattazione collettiva regionale prevista dal presente accordo nazionale incontra comuni convenienze ed opportunità per le parti, in quanto è in grado di garantire alle imprese il raggiungimento di più elevati livelli di competitività e ai lavoratori il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle retribuzioni attraverso la definizione di incentivi economici collegati al raggiungimento di obiettivi quali la produttività, la qualità, l'efficienza e l'efficacia, nonché altri elementi legati all'andamento economico delle imprese. Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale. L'erogazione salariale di II livello ha le caratteristiche per consentire l'automatica applicazione degli sgravi previsti dalle vigenti norme di Legge.
Con l'obiettivo di cogliere reciproche opportunità dalla contrattazione collettiva regionale, le parti stipulanti il presente contratto potranno, a livello regionale, valutare la possibilità di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo per il miglioramento della competitività.
Art. 15 - Formazione Professionale.
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore della chimica, gomma, plastica e vetro.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare nel contempo l'incontro tra domanda e offerta.
A livello regionale, al fine di favorire e promuovere, in accordo con l'ente regionale, o con l'ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente proposte ed indicazioni in merito. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresi la propria disponibilità a partecipare alla programmazione ed organizzazione dei corsi stessi. A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi. Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'ente regione o all'ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione e dell'ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso. Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica. Al termine del corso Se parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della legislazione vigente.
Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Nota a verbale
Le Parti ritengono che la formazione continua erogata da Fondartigianato riveste un ruolo fondamentale per l'aggiornamento e per l'acquisizione di nuove competenze e di conseguenza per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
Al fine di colmare il divario tra le competenze richieste dalle aziende e quelle di cui sono in possesso i lavoratori le Parti convengono di avviare a far data dal 1º ottobre 2024 tutte le azioni propedeutiche connesse alle attività di aggiornamento dei Piani formativi settoriali per i Settori dell'Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica.
Art 16 - Assemblea Sindacale
Area Tessile-Moda
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Settore Chimica gomma plastica e vetro
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno di norma preferibilmente all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori - o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie congiuntamente - al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 17 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
È costituito per dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.
Per l'Area Tessile-Moda e per il Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di Piastrelle tale monte ore sarà di:
- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore nello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti.
- 4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore, nelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti.
Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro tale monte ore sarà di:
- 5 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 20 ore.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa nella stessa giornata.
I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle alla azienda in cui il lavoratore è in organico.
Art. 18 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro
L'impresa consentirà ai lavoratori ed alle Organizzazioni sindacali di far affiggere, in spazi appositi messi a disposizione dall'azienda, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro e a questioni di natura sindacale.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell'impresa.
Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle
L'impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell'impresa
L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture regionali della FILCTEM-FEMCA-UILTEC. Ai fini della applicazione di tale trattenuta dovrà essere consegnata all'imprenditore delega conforme al facsimile qui riprodotto sottoscritta dal lavoratore interessato.
Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca, che può intervenire in qualsiasi momento, che decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata rimessa per iscritto dall'impresa.
Delega facsimile
Nome _________
Cognome _________
Reparto _________
Abitante a _________
Via _________ n _________
Spett. Direzione della ditta _________
Il sottoscritto _________
Operaio - cartellino n _________
Intermedio - matricola n _________
Impiegato - matricola n _________
Con la presente lettera autorizza codesta Direzione ad effettuare, sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del _________ da calcolarsi sulla minima tabellare mensile e sull'indennità di contingenza per 13 mensilità a favore del Sindacato _________
Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca espressa per iscritto. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n _________ intestato al Sindacato territoriale _________
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del d. Igs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale, siano comunicati ai datore di lavoro e agli Enti previdenziali e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dai contratti.
Distinti saluti.
Data _________
Firma _________
N.B.: Da inviare al Sindacato territoriale prescelto.
Art. 21 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Area Tessile/Moda
I lavoratori - tramite degli RLST di cui all'Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011- (Allegato ) hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per concordare l'intervento di ricerca a livello territoriale, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale (detto incontro può avvenire anche nell'ambito degli incontri fissati dall'art. 8 del presente CCNL) di norma una volta l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'attuazione degli interventi nell'ambito della operatività della Legge n. 833/1978 e successive modificazioni.
Possono essere utilizzate le strutture di Patronato delle Organizzazioni contraenti per stipulare convenzioni con la ASL e con gli enti pubblici e centri di ricerca.
Le Organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Le parti - attraverso gli organismi preposti - si impegnano a definire, durante la vigenza contrattuale, linee di indirizzo in materia di responsabilità aziendale su salute e sicurezza.
Area Chimica/Ceramica
FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e le Associazioni artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente CCNL
Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti dell'istituzione a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a:
a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia sul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;
b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese artigiane;
c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei servizi alle imprese necessari agli adempimenti di Legge ed individuare strumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di salvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio, ecc.).
A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso la richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.
Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini sullo stato di applicazione delle leggi di tutela ambientale (in particolare relativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e aria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei problemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.
È facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei cicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità rilevante.
È altresi facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro richiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti decentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne alle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a rimuovere le cause di rischio o nocività.
Gli Osservatori predisporranno anche, attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione, le opportune iniziative a carattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle istituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero necessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente articolo.
In tale ambito gli Osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a delineare profili di rischio per le singole lavorazioni.
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 21 - Ambiente di lavoro e sicurezza - Area Tessile/Moda - Chimica/Ceramica
Omissis
Accomodamenti ragionevoli
Le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore disabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Direttiva 2000/78/CE, e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impegno dei lavoratori con disabilita.
Art. 22 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro - Area Chimica/Ceramica
1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività nell'ambiente di lavoro. Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, ASL e centri di servizio). Nell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento le metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industriai Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale. Tale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze utilizzate, contenenti i dati chimico-fisici, tossicologici e la classificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi disponibili presso gli Osservatori.
5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con il consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle AASSLL o dai consultori o dal medico curante. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di una appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
7) Le parti si impegnano ad incontrarsi, a livello regionale, a partire dal 1º luglio 1995, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga la necessità, in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali (ad esempio, T.U. n. 81/2008 e s.m.i.), o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto, comunque nell'ambito degli accordi interconfederali intervenuti in materia.
Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di Legge che disciplinano la materia.
Inoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta azione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare congiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e periodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle norme vigenti.
Art. 23 - Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. a decorrere dal 1º luglio 2010, Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:
5. a partire dal 1º luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) RAPPRESENTANZA SINDACALE | 0,10% - | 12,50 € |
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA | 0,15% - | 18,75 € |
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE | 0,01% - | 1,25 € |
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE | 0,25% | 31,25 € |
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO | 0,49% - | 61,25 € |
(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
- A partire dal 1º luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
- Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
- In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
- Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015, del 18 gennaio 2016 e del 7 febbraio 2018 (Allegati), nonché della Delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7. A partire dal 1º gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano).
8. A partire dal 1º gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino ______________________________ 12,50€
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza ______________________________ 18,75€
c) EBNA e funzionamento FSBA ______________________________ 2,00€
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva ______________________________ 31,25€
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) ______________________________ 27,25€
f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
9. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1º gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1º luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.
10. A partire dal 1º gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D Igs 148/2015 i versamenti richiamati al punto 8) saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1º luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
11. La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
13 . Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
***
Le Parti firmatarie recepiscono l'Accordo interconfederale del 7 febbraio 2018 (Allegato) che costituisce parte integrante del presente articolo.
Nota a verbale N. 1
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. ___ - Diritto alle prestazioni della bilateralità
L'Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all'interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1º maggio 2022.
Art. 24 - Assistenza sanitaria integrativa - San.Arti
Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
A partire dal 1 febbraio 2013, sono pertanto iscritti al Fondo - Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
È fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell'accordo.
La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente CCNL.
Le prestazioni erogate da SANARTI, costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresi responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti.
Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
Art. 25 - Previdenza Complementare
Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato dall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011 (Allegato).
La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:
- TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di Legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa.
Le parti si impegnano a fornire al momento dell'assunzione, materiali informativi sulla previdenza complementare nonché a valutare forme di estensione dell'iscrizione al fondo pensionistico per i nuovi assunti.
Ipotesi di accordo 16/07/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Nuovo articolo - Evidenza della Bilateralità e dell'Assistenza Sanitaria Integrativa - Sanarti
L'azienda è tenuta a dare evidenza della quota di versamento alla Bilateralità (EBNA-FSBA) e a San.Arti. nel cedolino paga mensile.
Sezione "Disciplina del rapporto di lavoro"
L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di Legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d. Igs. 152/97, il datore di lavoro nella lettera di assunzione da consegnare al lavoratore deve indicare:
a) l