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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Terziario (Sinalp - Aniac)

Terziario (Sinalp - Aniac)

CODICE CNEL: H01R

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 07/10/2014

TERZIARIO (Sinalp / Aniac)

 

Testo consolidato del CCNL 07/10/2014

Per i dipendenti delle piccole e medie imprese del settore commercio, terziario e servizi

Decorrenza: 07/10/2014

Scadenza: 30/09/2017

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2014, il giorno 07 del mese di Ottobre in Roma

tra le parti sociali datoriali

CEPI-UCI - Confederazione Europea delle Piccole Imprese - Unione Coltivatori Italiani rappresentata dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale

ANIAC - Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale

SI.NA.L.P. - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati, rappresentata dal Segretario Generale

 

si è stipulato quanto segue:

 

Il presente CCNL per i Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese del Settore Commercio, Terziario e Servizi:

1. Premessa;

2. Sfera di applicazione e validità;

3. 28 Titoli;

4. 207 Articoli;

5. Allegato - Statuto Ente Bilaterale Generale, in sigla EN.BIL.GEN.

Letti approvati e sottoscritti da tutti i Rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

 

 

Titolo I - Premessa

Art. 1 - Campo di Applicazione e Validità

 

Le parti, n. q. di Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente CCNL dei Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese del Settore Commercio, Terziario e Servizi, deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Pertanto, si impegnano, a sostenere la corretta applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in tutte le sedi Istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le Imprese del Settore.

Le Parti, sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzala a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:

- una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l'autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;

- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle Imprese e ai Lavoratori.

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Commercio, Terziario e dei Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori del settore.

Le Parti convengono, inoltre, di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi Governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.

Quindi il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutta la sua articolata disciplina è applicabile, in maniera unitaria e non parziale, su tutto il territorio nazionale ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e a tutte le altre tipologie contrattuali previste dal nuovo mercato del lavoro di cui alle norme della Legge n. 30/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge n. 92/2012, adottati dalle Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del Terziario, Commercio e Servizi, per il proprio personale dipendente, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività nel settore Terziario, Commercio e Servizi nonché le attività affini e connesse al settore lavorativo disciplinato dal presente articolato.

 

A) Alimentazione

1. Commercio all'ingrosso di generi alimentari;

2. Supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

3. Commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;

4. Salumerie, salsamenterie e pizzicherie;

5. Importatori e torrefattori di caffè;

6. Commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);

7. Commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;

8. Commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;

9. Commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;

10. Rivendite di pollame e selvaggina;

11. Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;

12. Commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza PS.) e derivati;

13. Commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;

14. Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:

a) Le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;

b) Le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;

c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;

15. Commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;

16. Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);

17. Aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

 

B) Fiori, piante e affini

1. Commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;

2. Commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;

3. Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.

 

C) Merci d'uso e prodotti industriali

1. Grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

2. Tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellone, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

3. Lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili;

4. Pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

5. Articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

6. Lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

7. Articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;

8. Giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;

9. Oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

10. Librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;

11. Francobolli per collezione;

12. Mobili, mobili e macchine per ufficio;

13. Macchine per cucire;

14. Ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);

15. Autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

16. Gestori di impianti di distribuzione di carburante;

17. Aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;

18. Carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

19. Imprese di riscaldamento;

20. Laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

21. Tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;

22. Prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

23. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;

24. Legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;

25. Rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

26. Prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

27. Commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).

 

D) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero

1. Agenti e rappresentanti di commercio;

2. Mediatori pubblici e privati;

3. Commissionari;

4. Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);

5. Fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

6. Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

7. Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

8. Imprese portuali di controllo;

9. Aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.

 

E) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di Rete e Servizi alle Persone

1. Imprese di leasing;

2. Recupero crediti, factoring;

3. Servizi di informatica, telematica, robotica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;

4. Noleggio e vendita di audiovisivi;

5. Servizi di revisione contabile, auditing;

6. Servizi di gestione e amministrazione del personale;

7. Servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

8. Ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;

9. Telemarketing, televendite, call center;

10. Consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;

11. Agenzie di relazioni pubbliche;

12. Agenzie di informazioni commerciali;

13. Servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;

14. Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;

15. Società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;

16. Agenzie pubblicitarie;

17. Concessionarie di pubblicità;

18. Aziende di pubblicità;

19. Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

20. Promozione vendite;

21. Agenzie fotografiche;

22. Uffici residences;

23. Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;

24. Intermediazione merceologica;

25. Recupero e risanamento ambiente;

26. Altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, aziende del settore della sosta e dei parcheggi;

27. Autorimesse e autoriparatori non artigianali;

28. Società di carte di credito;

29. Uffici cambi extrabancari;

30. Servizi fiduciari e finanziari;

31. Buying office;

32. Agenzie di brokeraggio;

33. Attività di garanzia collettiva fidi;

34. Aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;

35. Agenzie di operazioni doganali;

36. Servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;

37. Servizi di traduzioni e interpretariato;

38. Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;

39. Vendita di multiproprietà;

40. Agenzie pratiche auto;

41. Autoscuole;

42. Agenzie di servizi matrimoniali;

43. Agenzie investigative;

44. Agenzie di scommesse;

45. Servizi di ricerca e consulenza metereologica;

46. Agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;

47. Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;

48. Agenzie di intermediazione;

49. Agenzie di ricerca e selezione del personale;

50. Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;

51. Controllo di qualità e certificazione dei prodotti;

52. Attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;

53. Altri servizi alle persone.

Le parti si danno atto che per tutto il periodo della validità del presente contratto, lo stesso deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratoci ed è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferitesi alle medesime categorie, sopra elencate.

Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge.

Al sistema contrattuale, così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente. Pertanto, considerato che il presente CCNL, disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree innovazione, consulenza, informatica, ogni eventuale situazione produttiva di innovazione generasse nuove attività e/o figure professionali verrà integrata mediante valutazione e codificazione in ambito Ente Bilaterale.

 

Classificazione settore ICT

In considerazione delle caratteristiche del settore dell'Information and Communication Technology e, in particolare:

- della continua evoluzione delle tecnologie;

- dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali;

- degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT,

anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi.

Principali aree di attività delle aziende ICT:

Auditing/Test;

Telecomunicazioni/Reti;

Web ed Informatica.

I profili professionali connotati come ICT, nelle Aziende ICT, saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte della Commissione Tecnica permanente che sarà attivata presso l'Ente Bilaterale Generale per la classificazione delle figure professionali generate dalle innovazioni tecnologiche e produttive in evoluzione. La Commissione adotterà giusti criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ICT all'interno dell'organigramma di una impresa ICT valutandone la validità nel tempo.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

 

Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 07 ottobre 2014 e scade il 30 settembre 2017.

 

 

Art. 2 - Procedure per il rinnovo

 

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.

Durante i tre mesi precedenti la scadenza le Parti non assumeranno iniziative unilaterali e né procederanno ad azioni dirette.

In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (ed. indennità di vacanza contrattuale).

L'importo di tale elemento sarà pari al venti % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al quaranta % della inflazione programmata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

 

 

Art. 3 - Ente Bilaterale Generale, in sigla "EN.BIL.GEN"

 

Le Parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, concordano di costituire l'Ente Bilaterale Generale - EN.BIL.GEN e comunque, esteso anche al settore Commercio, Terziario e dei Servizi e rinviano ad una Commissione Paritetica di tre componenti che, entro cinque mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL, formulerà un apposito regolamento applicativo, che avrà le seguenti finalità:

- sarà il primario strumento per il coordinamento e per lo svolgimento delle attività individuate in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali;

- promuovere e sostenere per i dipendenti dei Datori di lavoro aderenti all'Ente Bilaterale Generale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l'attività dei Fondi Interprofessionali;

- promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;

- promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;

- promuovere e sostenere la realizzazione di seminari e convegni delle Parti sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la promozione e lo sviluppo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all'Ente Bilaterale Generale;

- realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;

- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;

- favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, attivando accordi territoriali integrativi ai vigenti CCNL;

- patrocinare le iniziative intraprese dagli Organismi che possono promuovere l'attivazione di STAGES ai sensi e per gli effetti del D. M. del 25 marzo 1998, n° 142 che ha reso operativa la disciplina sugli STAGES aziendali introdotta dall'articolo 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche;

- seguire le problematiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla Legge e dalle intese tra le parti sociali;

- promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- attuare gli altri compiti, anche con l'istituzione di specifici fondi, che le Parti, con la contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Generale;

- istituire e gestire, con apposito Regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;

- effettuare tra gli Enti Formativi aderenti all'Ente Bilaterale Generale la ripartizione dei costi degli esoneri sindacali regionali e nazionali previste dal Regolamento;

- gestire i contratti di formazione e lavoro;

- incrementare l'occupazione;

- realizzare corsi di formazione professionali;

- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;

- ricevere dalle Associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla Legge;

- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;

- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;

- promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali e Provinciali, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;

- costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche, sotto forma di rendita che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;

- gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;

- realizzare iniziative di carattere sociale;

- istituire comitato di vigilanza nazionale;

- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le Istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;

- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;

seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla Legge e dalle intese tra le parti sociali;

- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.

L'Ente Bilaterale Generale, in sigla EN.BIL.GEN, così costituito diventa riferimento al quale possono ricadere diversi CCNL purché stipulati dalle Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori in epigrafe che hanno provveduto alla sottoscrizione del presente CCNL.

L'Ente Bilaterale Generale, in sigla EN.BIL.GEN dovrà dotarsi dì una Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.

Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Generale saranno composti su base paritetica tra le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Dipendenti. L'EN.BIL.GEN provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Regionali e Provinciali. L'EN.BIL.GEN promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

L'EN.BIL.GEN provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge quali l'articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006 e quelle di cui all'art. 76 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, Legge n. 183/2010, Legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

Compito dell'EN.BIL.GEN è quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro, l'attività di formazione, di aggiornamento e la riqualificazione professionale nonché l'integrazione di particolari prestazioni sociali quali la malattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrazione per prestazioni sanitarie. L'Ente, inoltre, provvederà al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione.

L'EN.BIL.GEN, inoltre, provvederà alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, destinati a quelle aziende attualmente non coperte dalla normativa in materia d'integrazione salariale, siano queste ordinarie che straordinarie.

Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie in materia, le parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla commissione che ha certificato il contratto oggetto di controversia.

In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale Generale in sigla "EN.BIL.GEN" l'eventuale approvazione dei Piani Formativi Individuali (PFI) e facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l'Ente Bilaterale Generale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.

Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale Generale, la quota contrattuale di finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30% della paga contrattuale lorda di cui lo 0,15% a carico della parte datoriale e lo 0,15% a carico dei dipendenti.

In occasione della creazione dei servizi dell'Ente, previsti nel presente contratto, la quota di cui al capoverso precedente, sarà elevata per un massimo di un ulteriore 0,80% della paga contrattuale lorda, di cui lo 0,60% a carico della parte datoriale e lo 0,20% a carico dei dipendenti.

In occasione dell'aumento della quota di finanziamento e servizio, all'interno dell'Ente Bilaterale Generale, sarà creato un Fondo Speciale che sarà amministrato da una Commissione composta da un membro delle Associazioni Datoriali ed un membro del Confederazione Sindacale SI.NA.L.P. In ogni caso la suddetta Commissione si coordinerà con il Consiglio Direttivo dell'Ente.

La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote e tenuta a corrispondere al lavoratore un "Elemento Distinto" della Retribuzione (EDR) d'importo pari all'1% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: "Mancata adesione all'Ente Bilaterale Generale contrattuale".

 

 

Art. 4 - Osservatorio Nazionale

 

L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale Generale, in sigla EN.BIL.GEN, per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario;

b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;

c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;

d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;

e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento.

 

 

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale

 

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

A tal fine

a) con le modalità e le procedure previste esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente contratto;

b) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.

La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.

La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.

Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.

Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.

c) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento;

Annualmente, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.

Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

d) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

 

 

Art. 6 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure

 

La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la sede legale della Confederazione Sindacale SI.NA.L.P. e provvede alla verbalizzazioue delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni Nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla ANIAC o CEPI-UCI tramite le Associazioni locali di categoria.

All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli clementi utili all'esame della controversia.

Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede legale della Confederazione Sindacal