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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Terziario (Silse - Confimpresa)

Terziario (Silse - Confimpresa)

CODICE CNEL: H023

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/07/2010

TERZIARIO (Silse / Confimpresa)

 

Testo consolidato del CCNL 19/07/2010

per i dipendenti dalle aziende del settore commercio

Decorrenza: 01/08/2010

Scadenza: 31/07/2013

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Parti stipulanti

 

Tra

C.I.C.A.S. Confederazione Imprenditori, Commercianti, Artigiani Turismo, Servizi

C.E.I. Confederazione Europea degli Imprenditori

CONFIMPRESA — Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato

e

S.I.A. Sindacato Indipendente Agroalimentare

I.S.A. - Intesa Sindacato Autonomo

S.I.L.S.E. Sindacato Indipendente Lavoratori Stranieri in europa

 

 

Premessa

 

Nella medesima contrattazione collettiva nazionale verranno fornite disposizioni sul lavoro domenicale e festivo, che verranno comunque ritrattate in sede di contrattazione di secondo livello nell'ambito degli Enti Bilaterali territoriali, anch'essi introdotti al fine di poter soddisfare le esigenze delle aziende in ogni singolo territorio, incrementando favorevolmente i benefici dei lavoratori compatibilmente con quelli delle singole aziende.

 

 

Art. 1 - Decorrenza - Durata

 

Il presente CCNL decorre dal 1 agosto 2010 e scadrà il 31 luglio 2013 e resta valido per tutta la durata della vigenza tanto per la parte economica che per la normativa.

Il CCNL si intenderà rinnovato di pari durata, di anni 3 (tre), se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r..

In caso di disdetta il presente CCNL, avrà efficacia fino alla sua sostituzione.

 

- Procedure per il rinnovo

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.

Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (ed. indennità di vacanza contrattuale).

L'importo di tale elemento sarà pari al trenta % del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al cinquanta % della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Nell'accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

 

 

Art. 2 - Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende del settore del commercio e terziario, sotto qualsiasi forma e settore merceologico.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate e sono inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.

Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: 1' Ente bilaterale già costituto dai sindacati sottoscrittori del presente CCNL "EPMI Ente Bilaterale nazionale della piccola e media industria dell'Artigianato del Commercio del Terziario del Turismo e dei Servizi", formazione continua, assistenza sanitaria e la previdenza complementare.

Le quote ed i contributi versati all'EPMI sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle aziende all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL nonché dei contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle leggi vigenti.

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

A titolo indicativo le attività delle aziende del terziario e servizi a cui si applica il presente CCNL sono:

 

a) Alimentazione:

1. commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;

2. supermercati, ipermercati, soft e hard discount;

3. commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carni macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;

4. importatori e torrefattori di caffè;

5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;

6. commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;

7. commercio al minuto, all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;

8. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri-caseari;

9. aziende che esercitano il commercio di vini, ivi comprese: le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.

 

b) Fiori, piante ed affini:

1. commercio all'ingrosso e al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.

 

c) Merci d'uso e prodotti industriali:

1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

2. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;

3. confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti, sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

4. lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;

5. pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

6. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

7. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

8. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;

9. giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;

10. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

11. librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;

12. francobolli per collezione;

13. mobili, mobili e macchine per ufficio;

14. macchine per cucire;

15. ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);

16. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

17. gestori di impianti di distribuzione di carburante;

18. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;

19. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

20. imprese di riscaldamento;

21. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

22. tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;

23. prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

24. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;

25. legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;

26. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

27. prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

28. commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c),

 

d) Ausiliari del commercio con l'estero:

1. agenti e rappresentanti di commercio

2. mediatori pubblici e privati

3. commissionari

4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);

5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese da casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori

8. imprese portuali di controllo;

9. tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio.

 

e) Lavoratori dipendenti da Agenzie di scommesse:

1. Direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;

2. quotisti

3. responsabile di agenzia

4. vice responsabile di agenzia;

5. addetto all'emissione tickets scommesse ed al pagamento delle stesse previa autorizzazione anche meccanografica/informatica.

 

Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"area commerciale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore, così come richiamati al precedente art. 2.

 

 

Art. 3 - Diritti sindacali e di associazione

 

Le parti riconoscendo la salvaguardia del diritt