CCNL in vigore del 24/02/2015
TERZIARIO E SERVIZI - Cooperative (Cisal / Anpit Unci)
Testo consolidato del CCNL 24/02/2015
per i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative dei settori: TERZIARIO e SERVIZI, FACILITY MANAGEMENT, LAVORAZIONI MECCANICHE e LAVORI EDILI AUSILIARI
Decorrenza: 01/03/2015
Scadenza: 28/02/2018
CCNL 24/02/2015 come modificato da:
- Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
- Protocollo 05/06/2017
- Accordo 27/04/2020
- Accordo 27/07/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2015, il 24 febbraio, presso la sede dell'UNCI, Via San Sotero, n. 32 - 00165 Roma (RM)
fra
UNCI: Unione Nazionale Cooperative Italiane;
ANPIT: Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario;
U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi *
e
CISAL Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo;
FAILMS CISAL METALMECCANICI: Federazione Autonoma Italiana Metalmeccanici e Servizi;
CISAL EDILI: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Edili
con l'assistenza di:
CISAL: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
è stato stipulato
il presente CCNL per i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative dei settori:
TERZIARIO e SERVIZI, FACILITY MANAGEMENT, LAVORAZIONI MECCANICHE e LAVORI EDILI AUSILIARI con validità dal 1º marzo 2015 al 28 febbraio 2018.
Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, allegata alla stampa del presente Contratto.
Tale sintesi, in giudizio, non potrà sostituirsi al CCNL
* N.d.r.: Tale associazione ha aderito con protocollo 05/06/2017
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
Verbale di stipula
Il giorno 25 giugno 2015, alìe ore 9,30 circa, presso la sede dell'UNCI in Via San Sotero, n. 32 - 00165 Roma (RM), si sono incontrate le seguenti Parti:
- UNCI, rappresentata dal Presidente;
- ANPIT, rappresentata dal Presidente;
- CISAL Terziario, rappresentata dal Segretario Generale e dalla Delegata;
- FAILMS CISAL Metalmeccanici, rappresentata dal Commissario CISAL;
- CISAL EDILI, rappresentata dal Segretario Generale;
- CISAL, rappresentata dal Segretario Confederale.
PREMESSO CHE:
1) il 24 febbraio 2015 le Associazioni Datoriali UNCI ed ANPIT hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario, FAILMS CISAL Metalmeccanici e CISAL Edili, con l'assistenza della Cisal, il CCNL per i Dipendenti e Soci Lavoratori delle COOPERATIVE esercenti attività nei settori "Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari", con validità dal 1º marzo 2015 al 28 febbraio 2018, d'ora in avanti detto anche solo "CCNL Cooperative";
2) il predetto CCNL è stato depositato presso il CNEL e il Ministero del lavoro come previsto dalla normativa in vigore;
3) le Parti in epigrafe, sin dalla Premessa contrattuale, hanno fatto una scelta di sussidiarietà prevedendo nel CCNL solo gli istituti essenziali che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori e rinviando alla Contrattazione di Secondo Livello il perfezionamento dei vari istituti contrattuali, il loro adattamento alle situazioni aziendali o territoriali esistenti e la definizione di aumenti retributivi aziendali sotto forma di Premi di Risultato;
4) in conformità con tale principio, le Parti hanno definito il Contratto Collettivo Nazionale quale complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, con l'obbligo d'integrare tale livello minimo con la Contrattazione di Secondo livello, pena il riconoscimento, in subordine delle apposite Indennità sostitutive;
5) considerando che l'Indice Regionale del costo della vita (IPCA) evidenzia un differenziale del potere d'acquisto tra Regioni d'Italia superiore al 30%, sul presupposto che la retribuzione ha valore strumentale per poter acquisire beni e servizi idonei a garantire un'esistenza libera e dignitosa e che il rapporto tra retribuzione nominale e beni e servizi acquistati è dato dall'indice del costo della vita, le Parti hanno introdotto nel CCNL un Elemento Perequativo Regionale, correlato proprio agli Indici Regionali, quale voce retributiva da riconoscere in aggiunta alla Paga Base Nazionale Mensile;
6) al fine di concorrere attivamente alla tutela della salute dei Soci Coimprenditori e dei Lavoratori, è stata contrattualmente introdotta anche l'assistenza sanitaria per assicurare ai Dipendenti e ai Soci Lavoratori le prestazioni integrative al Servizio Sanitario Nazionale, con versamenti minimi obbligatori a carico delle Cooperative e con possibilità di ampliamento delle prestazioni assicurative, sempre mediante estensione da definirsi nei Contratti di Secondo Livello;
7) nel CCNL si consiglia di attivare l'Istituto del Ristorno per i Soci Lavoratori, quale strumento di distribuzione dei benefici ottenuti dal loro apporto sociale;
8) la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, su richiesta di alcune Cooperative (che hanno segnalato la difficoltà di dare immediata esecuzione ai Contratti di Secondo livello e l'impossibilità di attivare tempestivamente l'istituto del ristorno per i Soci Lavoratori, essendo esso subordinato alle delibere sociali e collegato agli utili dell'esercizio futuro, il primo al 2016, con effettivo primo possibile esborso solo verso 2017), ha consigliato alle Parti sottoscrittici di stendere un Addendum contrattuale quale "Accordo Collettivo Ponte", valido dalla sua data di decorrenza al 31/12/2016, data entro la quale è presumibile che sia decollata la Contrattazione territoriale o aziendale di Secondo livello. In tal modo, le Cooperative avrebbero il tempo di deliberare i ristorni e sottoscrivere Accordi di Secondo livello in un contesto chiaro, con evidenze gestionali certe e in tempi tecnicamente ragionevoli, senza che vi sia nocumento agli interessi dei Soci Lavoratori e/o dei Dipendenti;
9) la Corte Costituzionale con sentenza n. 51/2015 ha confermato la legittimità del Decreto Legge n. 248/2007, convertito con Legge n. 31/2008, che prevede i criteri d'individuazione dei trattamenti minimi economici contrattuali;
tutto ciò premesso,
le Parti sottoscrittrici il CCNL fanno proprie le preoccupazioni e le soluzioni indicate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione di cui al punto 8) che precede e, al fine di adeguare il trattamento economico complessivo alle disposizioni della Legge n. 31/2008 ed alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 concordano, per tutta la vigenza del presente Addendum, di:
A. monetizzare alcuni Istituti Contrattuali e prestazioni accessorie;
B. adottare (temporaneamente) per tutte le Regioni il medesimo Elemento Perequativo Regionale;
C. consigliare alle Parti aziendali la sottoscrizione di un Premio di Risultato conforme all'ipotesi di cui al successivo Punto C;
D. suddividere mensilmente l'Indennità Annuale di Mancata Contrattazione;
E. completare le voci di maggiorazione per il lavoro supplementare;
F. contabilizzare mensilmente la tredicesima mensilità; come di seguito precisato per ciascun capo lettera.
Verbale di stipula
In data 27 Aprile 2020 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, AIFES, ALIM, ANAP, CEPI (Federodontotecnica), e le Organizzazioni Sindacali CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario e CIU stipulanti il CCNL dei Settori "Metalmeccanico, Installazione d'impianti e Odontotecnico" del 14 Maggio 2019 e "Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari" del 24 Febbraio 2015, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la gravissima emergenza che ha colpito il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore Metalmeccanico, al fine di tutelare i lavoratori ivi impiegati e, compatibilmente all'attivazione di misure che garantiscano la massima sicurezza nell'ambiente e delle condizioni di lavoro, concorrere ad assicurare la continuità dell'attività produttiva, contribuendo in tal modo al superamento dell'emergenza economica e sanitaria nazionale. Ciò, anche in attuazione dei Protocolli Governativi del 14 Marzo e 24 Aprile 2020, che individuano i Principi generali di tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi da "Covid-19" e che hanno demandato alle Federazioni di settore la concertazione di ulteriori regole idonee ad operare in sicurezza, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari settori di attività contrattuale.
Verbale di stipula
In data 27 Luglio 2020, si sono incontrati presso la sede dell'ENBIMS, Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma e/o telematicamente:
- ANPIT;
- ASCOB;
- ASSOFRIGORISTI;
- CIDEC;
- CONFIMPRENDITORI;
- UNICA;
e
- CISAL Metalmeccanici;
- CISAL Terziario;
di seguito anche solo richiamate come "Parti" o "Parti in epigrafe"
per concordare la disciplina generale in materia di Lavoro Agile, da applicare, sviluppare ed aggiornare in sede aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, avvalendosi del contributo di expertise dell'Universitas Mercatorum (Università Telematica istituita dalle Camere di Commercio) e del Centro Studi dell'Ente Bilaterale Confederale (in sigla Enbic), che già hanno insieme organizzato specifici corsi di formazione gratuiti promossi dall'Enbic Accademy University.
DALL'INCERTEZZA ALLE CERTEZZE NEGATIVE
"Una prolungata e grave crisi economica normalmente provoca un clima d'incertezza: ma se perdura ancora, vi è il rischio, che si passi dall'incertezza alle certezze negative e queste possono essere la base di circoli viziosi che esasperano la situazione.
Oltre alla crisi economica sono ragioni di crescente incertezza: le divisioni interne all'Europa e le sue regolamentazioni eccessive, contraddittorie, anacronistiche; la disoccupazione giovanile senza precedenti; le tensioni politiche anche all'interno dei partiti; la belligeranza internazionale.
E, sopra a tutto ciò, la mancanza di una visione di lungo periodo nelle analisi dei problemi e delle soluzioni: che sono possibili, ma presuppongono vedute valide e condivise. A partire dalle priorità avvertite dalla gente, quali risultano dagli indicatori della qualità della vita, elaborati con l'ISTAT dal CNEL, espressione appunto della società civile.
Le proteste diffuse e spesso violente sono anche esse la conseguenza di tutto ciò, ma non sono di certo la soluzione, anzi ne sono il contrario. La ricerca di standard minimi di certezze diventa perciò urgente, se si vuole evitare che la crisi di fiducia diventi crisi della democrazia".
Roma, 18/11/2014 Prof. Antonio Marzano
(Presidente del Cnel)
DALL'INCERTEZZA ALLE POSSIBILI SOLUZIONI CONTRATTUALI
La dichiarazione del Prof. Antonio Marzano ha una drammatica conferma nell'indice delle ore lavorate nell'industria e nei servizi:
- nel 2008 era pari a 110,90;
- nel 2009 è sceso a 103,10;
- nel 2010 è sceso a 100,00;
- nel 2011 è sceso a 99,80;
- nel 2012 è sceso a 97,40;
- nel 2013 è sceso a 94,90.
Nel 2014 vi è stato un Leggero recupero delle ore complessivamente lavorate, dovuto principalmente a un maggior numero di ore lavorate per dipendente, quindi sono ugualmente diminuiti i lavoratori occupati.
La crisi è reale quanto la recessione e la disciplina di questo CCNL, che si pone di fronte alla vera situazione del lavoro nel nostro Paese, è chiara e dichiarata sin dalla Premessa: la conoscenza della situazione di mercato da parte di tutti i soggetti coinvolti (Cooperative, Aziende, Lavoratori, Soci Lavoratori, Associazioni di Categoria e Sindacati), unita all'adozione dei rimedi ai problemi di ogni singola realtà, è l'unico modo per porre consapevolmente la parola fine all'attuale crisi e iniziare ad avere quelle certezze che permetteranno la lunga risalita.
I sottoscrittori del presente CCNL, nel rispetto dell'art. 1 della nostra Costituzione ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro") innanzitutto, cercano di favorire il diritto al lavoro per tutti quanti siano in età lavorativa, perché solo con il lavoro l'uomo avrà dignità e potrà crearsi un futuro responsabile.
Senza il lavoro, indipendentemente dalle belle parole di chi dovrebbe proteggerlo, si lascia solo spazio ai vizi e alla crisi, anche dei valori sociali.
Le Parti hanno cercato d'individuare, nel rispetto della legalità, tutti gli strumenti atti a favorire il rilancio della produttività, della competitività, la salvaguardia dei posti di lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti.
La coraggiosa scelta delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, che da tempo credono in questo percorso, contribuirà a salvare i posti di lavoro a forte rischio ed a regolarizzare situazioni altrimenti irregolari.
Tutto ciò premesso, a fronte di milioni di disoccupati, appare del tutto pretestuoso parlare di "dumping", per un sistema contrattuale che certamente non viola l'art. 36 della Costituzione, essendo migliorativo delle retribuzioni stabilite dalla più recente contrattazione Confederale in alcuni casi di emergenza occupazionale, come ben noto agli addetti ai lavori.
In tale contesto, la costruzione nazionale della categoria dei "Sindacati comparativamente più rappresentativi" costituisce un ulteriore vulnus alla libertà di contrattazione, perché al Legislatore dovrebbe essere demandata, eventualmente, l'individuazione del salario minimo nazionale, evitando discriminazioni sindacali sui benefici previsti dalla normativa contributiva e fiscale in favore dei Lavoratori o dei Datori di lavoro.
È invece strano che nessuno prenda seri provvedimenti per contrastare il vero "dumping" determinato da estesissimi Paesi il cui costo del lavoro è pari a un decimo di quello italiano, nei quali i lavoratori sono quasi del tutto privi dei nostri elementari diritti e che, nello stesso tempo, tali Paesi siedano nel W.T.O. ed esportino così in Italia i loro prodotti senza dazi, configurando una disarticolante concorrenza sleale che distrugge il nostro sistema produttivo, con tutte le inevitabili ripercussioni negative anche sull'occupazione dei nostri lavoratori.
Tutto ciò premesso, di seguito si riassumono i principi che hanno guidato la stesura del presente CCNL.
Cogestione e Coimprenditori
Il sistema Cooperativo più d'ogni altro realizza l'incontro tra le diverse esigenze del lavoro e del capitale, grazie alla presenza di Soci Lavoratori (Coimprenditori) che concorrono a gestire la Cooperativa e che possono percepire sia reddito di lavoro (retribuzione) che le ulteriori utilità mutualistiche rappresentate dai ristorni.
Questo CCNL intende privilegiare l'effettiva partecipazione dei Coimprenditori alla gestione della Cooperativa e, quindi, nella definizione dei minimi contrattuali tiene conto del fatto che, ordinariamente, il Socio Lavoratore parteciperà agli ulteriori vantaggi ottenuti dalla Cooperativa grazie al suo apporto lavorativo mediante, appunto, i ristorni.
Parimenti, nel contesto delle responsabilità miste conseguenti alla duplice funzione di Lavoratori e d'Imprenditori, questo CCNL privilegia una parte significativa di retribuzione condizionata all'effettiva presenza al lavoro (IMMC e IAMC).
Sussidiarietà
L'esperienza ha dimostrato che le radicalizzazioni economiche del collettivismo e del liberalismo si sono rivelate dannose ed hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di lavoro e lavoro sommerso.
Le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro, che dipende sempre più da Leggi, norme ed impostazioni di carattere più generale ed esterno, intendono favorire le condizioni di dialogo e collaborazione in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Le Parti ritengono che la crisi attuale abbia anche enormemente aumentato le distanze tra realtà diverse e concorrenti così che nello stesso settore possono convivere aziende in crisi con altre in fase di prorompente sviluppo.
Per tale motivo, le Parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire in modo omogeneo tutti i vari istituti contrattuali per l'intero territorio nazionale, che presenta tante rilevanti eterogeneità.
La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:
1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
2. con la Contrattazione di secondo livello i più diretti interessati ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo della Cooperativa, con la sua specificità produttiva, con il particolare settore e con i particolari bisogni dei Lavoratori Dipendenti e Coimprenditori;
3. con l'Elemento Perequativo Regionale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;
4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Cooperative;
5. con i ristorni, i Soci Lavoratori (Coimprenditori) potranno partecipare più attivamente alla gestione e, in modo diretto, alla distribuzione dei benefici ottenuti dal loro apporto alla Cooperativa.
Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema legale e normativo "rigido" che, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, sclerotizza l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sul Lavoro oneri previdenziali elevatissimi (quali gli elevati minimali contributivi), senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l'impresa "un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", compete al lavoro l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che, a parità di prodotto, qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.
Purtroppo, il Lavoratore italiano a fronte di un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell'Iva e dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni, percepisce una bassa retribuzione utile per acquisire beni e servizi.
Per questo, le Parti hanno concordato sull'opportunità di contenere almeno il peso economico di molti istituti "di nicchia", che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si potrebbero prestare ad abusi, monetizzandoli alla generalità dei prestatori, nei loro valori medi.
Resta l'enorme divario tra il costo dell'ora lavorata e la sua retribuzione netta o, peggio, la sua retribuzione utile (dedotti cioè anche i costi per IVA, accise, bolli e prezzi amministrati), ma il CCNL su tale divario non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge.
Progressività
Per la novità dell'impostazione data, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da CCNL, parte da Secondo livello, parte dai ristorni ai Soci Lavoratori e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati ottenuti nella singola Cooperativa.
Le Parti continueranno a raccogliere, attraverso gli Organismi Bilaterali, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Cooperative che applicano il CCNL, oltre a quello degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Aziende di software paghe, ecc.) predisponendo, se del caso, le Interpretazioni e le modifiche consigliate.
Esemplificazioni ed Interpretazioni
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.
Allo scopo concordano d'inserire "in caratteri corsivi" alcune esemplificazioni, definizioni o note esplicative.
Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origina dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite "in corsivo"'nel Testo contrattuale editato nel sito dell'En.Bi.M.S. e dalle Parti sottoscrittrici, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono.
Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Partecipazione
I Soci Lavoratori e i Datori di lavoro, come detto, potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (certificazione@ enbims.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
Semplificazioni
Come richiamato nell'Accordo Interconfederale del 10 febbraio 2015 (in Allegato 8 al presente CCNL), i dati Istat sulle ore lavorate nel settore delle costruzioni hanno i seguenti indici:
- 2008: 120,00;
- 2009: 109,50;
- 2010: 100,00;
- 2011: 96,70;
- 2012: 85,70;
- 2013: 76,00.
Tale gravissima caduta (-35,88%!) costringe tutte le Parti a rivedere gli assetti organizzativi ed a contenere i costi non retributivi del Personale.
In tale ottica, le Casse Edili Provinciali, oltre a non essere più necessarie per garantire le prestazioni, sono strutture organizzativamente troppo onerose per i Datori di lavoro e, non più rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori.
Pertanto, le Parti concordano sull'opportunità che le Cooperative aderenti al presente sistema contrattuale, anche quando operano in tutto o in parte all'interno di Cantieri edili, debbano riconoscere ai loro Coimprenditori e Lavoratori le prestazioni e i diritti previsti dal presente CCNL, con il corrispondente esonero dai versamenti alle Casse Edili Provinciali.
Conclusioni
Il CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Cooperative, intende favorire una diffusa Contrattazione di Secondo livello ed il riconoscimento dei ristorni che permettano, ovunque possibile, il miglioramento del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà e alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato dalla Contrattazione di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la Contrattazione di Secondo livello (in ambito regionale, provinciale o di Cooperativa) non fosse operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. "Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo livello", assorbibile dalla successiva Contrattazione economica di prossimità.
Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, si potrà localmente e temporaneamente derogare anche "in pejus" rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori. Obiettivi e sacrifici dovranno essere dichiarati formalmente e programmati nel tempo, nel rispetto delle previsioni legali.
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.
Ermeneutica Contrattuale
Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL "non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente "Premessa".
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Associazioni, Cooperative e loro Consorzi rientranti nell'ambito di applicazione (art. 127 del presente CCNL), il relativo Personale Dipendente e i Soci Lavoratori.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa una parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, individuate dalla Contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della Cooperativa di finanziare, secondo le previsioni contrattuali, gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S., anche detto ENBIMS).
Le quote ed i contributi versati all'ENBIMS sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuta la Cooperativa, in caso d'omissione dei contributi dovuti all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL. Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Associazioni, Cooperative e loro Consorzi che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co., (vedasi art. 124) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti integrativi di secondo livello o le relative Indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si fa riferimento all'Accordo Interconfederale CISAL.
Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni a tutti i settori e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che, più in particolare, caratterizzano i singoli ambiti di applicazione.
TITOLO II - DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/70.
Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nella Cooperativa con oltre 15 Soci/Lavoratori può essere costituita ad iniziativa delle Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge n. 300/70.
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Cooperative non rientranti nel campo dell'art. 19 della Legge 300/70 e in generale per la validità della Contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST), nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla Contrattazione di prossimità in caso di crisi della Cooperativa, ristrutturazione, mobilità, Accordi di riemersione, Allineamento contrattuale, impianti audiovisivi ecc., nonché di Secondo livello così come previsto dall'art. 16.
Copia degli Accordi di secondo livello sottoscritti dai RST, per opportuna verifica e raccolta dati, dovrà essere inviata alla competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l'ENBIMS.
Il mancato invio sospende la validità dell'Accordo.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto Cooperativa - Lavoratore, come definito in Tab. 1 e 2ª) dell'art. 116 del presente CCNL. Detti contributi saranno versati all'En.Bi.M.S. che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste dal relativo Regolamento.
Alla RSA/RST, nei confronti delle Cooperative ricomprese nel mandato, competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea con i Lavoratori della Cooperativa, retribuita (RSA) o non retribuita e fuori dall'orario di lavoro (RST);
4) diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali della Cooperativa;
5) la RST ha diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee dei Soci della Cooperativa, senza diritto di voto.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Cooperative con oltre 5 Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione di secondo livello o crisi della Cooperativa, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che la Cooperativa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva: comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione della Cooperativa.
I Lavoratori, nelle Cooperative con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze della Cooperativa.
La Cooperativa deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA, RST o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità della Cooperativa e/o alla categoria particolarmente interessata.
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. Quando nella Cooperativa vi è almeno un Socio iscritto alle Associazioni Sindacali di cui al precedente capoverso, il Rappresentante del Sindacato ha diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee dei Soci della Cooperativa, senza diritto di voto.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie della Cooperativa secondo le modalità definite nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Per rendere obbligatorio per tutti i Dipendenti o Soci Lavoratori un Accordo sottoscritto dalla RSA, lo stesso dovrà essere confermato mediante Referendum ed ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La RSU, in quanto rappresentanza eletta da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi, senza necessità obbligatoria di ulteriore verifica, impegna tutti i Lavoratori.
Art. 11 - Trattenuta sindacale
La Cooperativa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta con il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione della Cooperativa, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Le Cooperative, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso in 12 quote mensili per anno solare. L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura della Cooperativa, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario il presente CCNL o di Sindacato sottoscrittore di Accordo Collettivo di Secondo Livello, cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 mesi.
Art. 12 - Inscindibilità del CCNL
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà delle Cooperative.
Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l'edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito dell'Ente Nazionale Bilaterale (ENBIMS).
TITOLO III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 13 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.
La Contrattazione si svolge su 2 livelli:
a) primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
b) secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale o di Cooperativa.
Art. 14 - Contrattazione Collettiva
La Contrattazione collettiva nazionale riconosce alla Cooperativa il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha la funzione di garantire a tutti i Dipendenti e Soci Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale o della Cooperativa.
Art. 15 - Contrattazione di Secondo Livello
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione nella Cooperativa e, pertanto, sarà da quest'ultima sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita. In tali casi, gli obiettivi ed i sacrifici richiesti, dovranno essere dichiarati formalmente e programmati nel tempo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
C. IPOTESI DI PREMIO DI RISULTATO MENSILE DI COOPERATIVA
Per la manifestata difficoltà da parte di alcune Cooperative di predisporre tempestivamente un Premio di Risultato aziendale con un Contratto di Secondo livello, le Parti approvano la seguente ipotesi di Premio di Risultato, che potrà essere sottoscritta in Cooperativa dalle Parti ivi interessate:
Riconoscendo che nel comparto di applicazione del CCNL "Cooperative", la produttività/redditività e la qualità sono strettamente determinate dalla presenza al lavoro dei Soci Lavoratori e dei Dipendenti, le Parti individuano nella presenza al lavoro l'elemento premiale di base per la determinazione del Premio di Risultato Mensile di Cooperativa.
Criteri di applicazione del Premio di Risultato Mensile (PRM)
Con i criteri di seguito precisati, esso sarà mensilmente spettante per 12 mensilità a tutti i lavoratori in forza per l'intero mese di competenza.
Per i neo assunti e per i lavoratori cessati, il Premio quando spettante sarà riconosciuto dal compiersi del primo mese di lavoro integralmente prestato dall'assunzione o nell'ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Il Premio di Risultato Mensile non concorrerà alla determinazione della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Determinazione del PRM
L'importo di PRM si ottiene moltiplicando il valore mensile di ciascun livello, per il correttivo "H" dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: PRM = VM l x H 2
Livelli
VM l
Q
€ 240,00
1
€ 230,00
2
€ 200,00
3
€ 195,00
4
€ 170,00
5
€ 160,00
6
€ 155,00
7
€ 140,00
8
€ 110,00
Assenze nel mese
H 2
0
1,00
1
0,90
2
0,80
3
0,60
4
0,40
5
0,20
6
0,00
Esemplificazione del Premio di Risultato Mensile in caso di orario a Tempo Pieno:
Livelli
PRM
0 assenze
PRM
1 assenza
PRM
2 assenze
PRM
3 assenze
PRM
4 assenze
PRM
5 assenze
PRM
6 assenze
Q
€ 240,00
€ 216,00
€ 192,00
€ 144,00
€ 96,00
€ 48,00
€ 0,00
1
€ 230,00
€ 207,00
€ 184,00
€ 138,00
€ 92,00
€ 46,00
€ 0,00
2
€ 200,00
€ 180,00
€ 160,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 0,00
3
€ 195,00
€ 175,50
€ 156,00
€ 117,00
€ 78,00
€ 39,00
€ 0,00
4
€ 170,00
€ 153,00
€ 136,00
€ 102,00
€ 68,00
€ 34,00
€ 0,00
5
€ 160,00
€ 144,00
€ 128,00
€ 96,00
€ 64,00
€ 32,00
€ 0,00
6
€ 155,00
€ 139,50
€ 124,00
€ 93,00
€ 62,00
€ 31,00
€ 0,00
7
€ 140.00
€ 126,00
€ 112,00
€ 84,00
€ 56,00
€ 28,00
€ 0,00
8
€ 110,00
€ 99,00
€ 88,00
€ 66,00
€ 44,00
€ 22,00
€ 0,00
I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale:
(OLM x KTP) - OLav / 8 x KTP = Assenze nel mese
OLM = Ore Ordinarie Lavorabili* di Calendario nel Mese per il Coefficiente di Prestazione (KTP)
OLav = Ore Ordinarie effettivamente Lavorale nel Mese
* Le "Ore Ordinarie Lavorabili" s'intendono pari a 40 settimanali nel tempo pieno e 40 x KTP nel tempo parziale.
Un resto pari o superiore a 0,5 determina l'incremento di 1 giorno di assenza intero.Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.
Esempi:
168 - 163 / 8 = 0,628: 1 Assenza168 - 165 / 8 = 0,375: 0 Assenze
168 - 153 / 8 = l,875: 2 Assenze
168 - 150 / 8 = 2,25: 2 AssenzeAi fini del calcolo del PRM, oltre ai giorni effettivamente lavorati, si considerano giorni/ore di effettivo lavoro esclusivamente: - i giorni di ferie;
- le ore di riposo compensativo, mediante rarefazione, delle ore di intensificazione accreditate nella "Banca delle Ore";- i riposi per donazione sangue;
- il tempo delle assemblee sindacali retribuite;
- i giorni di congedo matrimoniale;
- i giorni d'assenza per infortunio riconosciuto Inail, purché non in itinere e purché vi sia stato il rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni del DLgs 81/08 e s.m.i.Si considerano "giorni lavorati" i gruppi di 8 ore "d'effettiva prestazione ordinaria" nel mese.
In caso di Tempo Parziale, il valore VM e, conseguentemente, del PRM saranno proporzionati alla percentuale di prestazione lavorativa (cioè moltiplicati per KTP).
Il Premio di Risultato non concorre quale elemento di calcolo ai fini dell'integrazione aziendale in caso di malattia, infortunio, maternità e qualsiasi altra retribuzione che sia in deroga alle prestazioni corrispettive.Il Premio di Risultato, essendo totalmente variabile e condizionato ai risultati in termini di produttività e redditività, godrà dei trattamenti della decontribuzione e/o della detassazione previsti dalla Legge. Il Premio di Risultato si applicherà alla generalità dei Lavoratori in forza dalla data di decorrenza del relativo Accordo Aziendale di Secondo Livello.
Art. 16 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale o di Cooperativa ed ha una durata di 3 anni.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Ristorni e/o di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.
Le Parti, per favorire la Contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza", anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Regionale (EPR).
Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità della Cooperativa in funzione:
- degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
- delle eventuali retribuzioni già previste nella Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto o dalla Legge, la Contrattazione di secondo livello territoriale e/o di Cooperativa è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in Cooperativa correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;
c) Premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
d) previsione di Ristorni per i Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
e) ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. rese mediante il sistema di bilateralità previsto al Titolo XLIII;
f) casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
g) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
h) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nella Cooperativa che svolga servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze della Cooperativa;
i) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
j) determinazione dei turni feriali nei casi di mancata interruzione feriale collettiva dell'attività;
k) modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
l) regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
m) attuazione della disciplina della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli Organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli Organismi paritetici regionali o provinciali;
n) durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
o) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
p) definizione di Accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
q) organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o di Cooperativa, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
r) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie, anche alle luce degli emanandi Decreti Attuativi del punto f) comma 7 dell'art. 1 della Legge Delega 184/2014;
s) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi della Cooperativa, quando tali deroghe siano poste a salvaguardia dell'occupazione;
t) eventuali ulteriori materie demandate alla Contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.
A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 17 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello
A favore dei Dipendenti di Cooperative che non percepiscono trattamenti economici collettivi di Secondo livello eccedenti quelli spettanti in base al presente CCNL e per i Soci Lavoratori e/o Coimprenditori, per i quali non siano previsti piani di ristorno in funzione dei risultati, sarà riconosciuta un'Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello mensile ed annuale.
Indennità Mensile di Mancata Contrattazione di secondo livello (IMMC)
L'indennità spetta per ciascun mese solare integralmente lavorato e sarà pari alla previsione dell'art. 144 del presente CCNL.
Indennità Annuale di Mancata Contrattazione di secondo livello (IAMC)
L'indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con competenza nell'anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni dell'art. 145 del presente CCNL.
Resta inteso che le Indennità di Mancata Contrattazione decadranno dall'ultimo giorno del mese antecedente alla decorrenza dei benefici della Contrattazione di Secondo livello, ivi compresa quella relativa ai piani di ristorno sostitutivi per i Soci Lavoratori, e la IMMC, dal primo giorno del mese di decorrenza dei benefici della Contrattazione di secondo livello, sarà sostituita dal nuovo trattamento mensile previsto.
Salvo diversa precisazione del Contratto di Secondo Livello, la IAMC sarà dovuta alla normale scadenza per gli importi ed il tempo in cui essa è maturata (cioè nel periodo antecedente la decorrenza del Contratto di Secondo Livello) e, dalla decorrenza dei trattamenti di secondo livello, anche la IAMC cesserà di essere dovuta in quanto sostituita dalle nuove previsioni.
Art. 18 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale o di Cooperativa, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese di Cooperativa, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 19 - Informazioni a livello cooperativo
Le Cooperative che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:
a) 100 Dipendenti, se operano solo nell'ambito di una provincia;
b) 200 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 400 Dipendenti, se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione Sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo della Cooperativa.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Cooperative forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto della Cooperativa, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Cooperative quali, ad esempio, Codice di condotta disciplinare interno e Certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri la Cooperativa esaminerà con l'Organizzazione Sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Cooperative che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività della Cooperativa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella Cooperativa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni della Cooperativa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO IV - COMMISSIONI PARITITETICHE NAZIONALI E LOCALI
Art. 20 - Commissioni Paritetiche
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2) le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stages" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti d'approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'attività e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1) individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente Contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2) esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale di Formazione;
3) esame e definizione d'accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4) esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d'aggiornamento locale dei profili professionali;
5) esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6) definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7) definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8) definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario di cui al Titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);
9) esame dell'occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.
1. PARTECIPAZIONE - LIVELLO NAZIONALE
Le Parti concordano di istituire un Comitato Nazionale "Covid-19", con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative a salute e sicurezza poste dal Covid-19 e per consentire alle Strutture territoriali una gestione più informata e meno conflittuale.
Alle attività del Comitato Nazionale, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare i membri dell'Organismo Paritetico Nazionale sulla Sicurezza del lavoro ("ENBIMS Sicurezza"), al fine di prestare consulenza sulle soluzioni che garantiscano, anche in corso di Emergenza sanitaria, le condizioni di salute e sicurezza nel settore Metalmeccanico. Il Comitato si pone anche come mediatore di eventuali situazioni critiche e/o nella richiesta di verifica della correttezza delle prassi aziendali adottate in relazione alle indicazioni del presente Accordo Federale, conformemente al proprio Regolamento.
2. PARTECIPAZIONE - LIVELLO AZIENDALE
Nelle Aziende deve essere costituito un Comitato Aziendale per la verifica di attuazione dei Protocolli Governativi e del presente Accordo Federale, con la partecipazione della R.S.A./R.S.T. e degli RLS Aziendali o Territoriali (vedasi successivo paragrafo 17).
Per una efficace gestione dell'organizzazione del lavoro conciliata alla tutela della sicurezza e salute, le Aziende, tenendo conto delle emergenze in corso, assicureranno la corretta, completa e tempestiva informazione nonché il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in relazione ai rispettivi ruoli e compiti e nel pieno rispetto del metodo partecipativo, sulle scelte adottate e da adottare, anche in merito ai Protocolli di Sicurezza Anti-Contagio.
TITOLO V - CCNL: DECORRENZA E DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º marzo 2015 e scadrà il 28 febbraio 2018, sia per la parte economica che per la parte normativa.
Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r. alla controparte, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno. In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
Il rinnovo (piattaforma contrattuale) dovrà pervenire alla Parte datoriale almeno 3 mesi prima della data di scadenza del CCNL o della sua proroga.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
G. DURATA CONTRATTUALE
Il presente "Addendum al CCNL Cooperative" decorre dal 1º luglio 2015 e ha validità fino al 31 dicembre 2016.
Esso sarà tacitamente prorogato di anno in amio, salvo disdetta di una delle Parti da effettuarsi con gli stessi criteri previsti per la disdetta del CCNL (vedi Titolo V, artt. 22 e 23 del CCNL "Cooperative").
Il Premio di Risultato Aziendale avrà la validità stabilita dalle Parti Territoriali all'atto della sua sottoscrizione.
H. DEPOSITO DELL'ADDENDUM E SUA APPLICAZIONE
Il presente Addendum si applica a tutti i Dipendenti e Soci Lavoratori in forza nelle Cooperative che applicano il CCNL sottoscritto il 24 febbraio 2015 tra UNCI e ANPIT con CISAL Terziario, FAILMS CISAL Metalmeccanici e CISAL Edili, esercenti attività nei settori "Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari".
Copia del presente "Addendum al CCNL Cooperative" sarà depositata presso il Ministero del Lavoro e il CNEL, nei modi e nei tempi stabiliti.
Gli Accordi di Secondo livello saranno depositati presso il competente Ufficio Territoriale del Lavoro dalle Parti sottoscrittrici dei Premi di Risultato di Cooperativa, al fine di aver titolo alla relativa decontribuzione e/o detassazione prevista dalla Legge, entro il termine di 30 giorni dalla data della loro sottoscrizione.
Roma, 25 giugno 2015
Art. 23 - CCNL: clausole di Raffreddamento
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Le Parti richiamano l'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa sottoscritto tra UNCI-ANPIT e CISAL il 2 febbraio 2015.
In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo:
Fatto usuale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2.
L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal giorno primo del mese di decorrenza della PBNM prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti in attuazione all'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione del 2 febbraio 2015, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VI - CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Il presente CCNL, nella sua forma di Testo Ufficiale, sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative ove si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici o stampandolo su carta.
In caso di controversia sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, dopo la loro pubblicazione nel sito dell'ENBIMS.
Art. 25 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 26 - CCNL: distribuzione a Lavoratori
La Cooperativa è tenuta a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Dipendente o Socio Lavoratore, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, la Cooperativa esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti e Soci Lavoratori di Cooperative che operano nei settori Logistica e Servizi, Facility Management, Terziario, Lavori Edili e Lavorazioni Meccaniche (vedasi art. 127 del CCNL) e che siano iscritte a una delle parti datoriali stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII - CCNL: DEFINIZIONI
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
a. "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile" o "PBNCM":
Comprende gli importi della retribuzione contrattualmente definita nella apposita Discplina Speciale per la generalità dei Lavoratori nei vari livelli (art. 140), ed è comprensiva dell'ex indennità di contingenza ed E.D.R. Sarà rapportata alla percentuale di Tempo Parziale.
b. "Divisore Convenzionale Orario" o " DCO":
Per ricavare la retribuzione oraria dovuta da quella mensile, è uguale a 173 per tutti i lavoratori, ivi compresi i discontinui.
c. "Divisore Convenzionale Giornaliero" o " DCG":
Per ricavare la retribuzione giornaliera dovuta, partendo dalla PBNCM, è uguale a 26;
d. "Paga Base Conglobata Oraria" o " PBCO":
È la quota oraria che si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Orario.
e. "Paga Base Conglobata Giornaliera" o "PBCG":
Si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero (26).
f. "Retribuzione Lorda Mensile" o "RLM":
S'intende la retribuzione mensile parametrata alla percentuale di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
- eventuali scatti d'anzianità;
- eventuali superminimi o assegni "ad personam" continuativi;
- Elemento Perequativo Regionale (EPR);
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Le retribuzioni condizionate quali: premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni di turno, indennità di maneggio denaro ecc.) non rientrano nella RLM e, quindi, non sono utili ai fini della determinazione delle aliquote orarie/giornaliere per le integrazioni d'infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive degli eventuali ratei afferenti ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione retributiva di tali Istituti.
g. "Retribuzione Oraria Normale" o "RON":
Si ottiene dividendo la "Retribuzione Lorda Mensile" per il Divisore Convenzionale Orario.
h. "Retribuzione Giornaliera Normale" o "RGN :
Si ottiene dividendo la Retribuzione Lorda Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero.
i. "Retribuzione Media Globale Giornaliera" o "RMGG":
È la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall'INPS.
j. "Retribuzione Lorda Mensile di Fatto" o "RLMDF":
S'intende l'importo mensile complessivamente dovuto al Lavoratore quale corrispettivo. È perciò comprensiva di tutte le voci stabili dovute nel periodo considerato.
Essa, ad esempio, non comprende:
- gli importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o straordinario);
- gli importi dovuti per i particolari modi della prestazione quando possono essere reversibili, quali indennità di trasferta, di turno di maneggio denaro e simili, gli importi condizionati e variabili, conseguenti ai "Premi di risultato" e simili;
- le indennità sostitutive (di permessi, di ferie, di preavviso, ecc.);
- i rimborsi spese.
Nel caso in cui la retribuzione del Lavoratore preveda un'integrazione mensile variabile, al fine di garantirgli un certo importo lordo fisso mensile, tale importo lordo mensile garantito coinciderà con la "Retribuzione Lorda Mensile di Fatto".
k. "Rimborso spese":
S'intende il ristoro delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Lavoratore in nome e per conto della Cooperativa, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di lavoro, nei limiti della normalità o preventivamente concordate.
l. "Anno Solare":
Spazio temporale di 365/366 giorni.
m. "Anno di Calendario":
Spazio temporale dall'1º gennaio al 31 dicembre.
n. "Giorni":
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 c.c.
o. "Giorni lavorabili":
Il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, i giorni di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste ed i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno;
p. "Giorni lavorati":
Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata effettiva prestazione lavorativa. Al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i "giorni lavorati" sono pari ai gruppi di 8 ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per la frazione di Tempo Parziale espressa in decimi, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero.
q. "Cooperativa", "Datore di lavoro" e "Datore":
Sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
r. "Lavoratore", "Dipendente", "Socio Lavoratore" e "Coimprenditore":
Nel CCNL "Cooperative" sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s'intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato o di Operaio.
s. "Orario di Lavoro settimanale":
Per il tempo pieno, è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana (in quest'ultimo caso, salvo diverso Accordo di Secondo Livello, dovrà concludersi entro le ore 13:00 del sabato). Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l'indice di prestazione (esempio 40% = 0,4) e l'orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori discontinui, l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
t. "Orario di Lavoro Normale":
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell'orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
u. "Lavoro Supplementare":
Nel contratto a Tempo parziale è così definito il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l'orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nel limite previsto al punto c) dell'art. 33.
v. " Lavoro Straordinario":
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziale e finale dell'Orario di Lavoro Normale previsto per la prestazione a Tempo pieno.
w. "Turni Avvicendati":
Sistema di distribuzione dell'orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri possono essere distribuiti:
- su "semi turni", nel qual caso si svolgerà, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo concordato di orario della Cooperativa;
- su tre turni con "turno continuo giornaliero" nelle 24 ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00.
Quest'ultimo turno, nella settimana si svolgerà all'interno degli estremi 06:00 del lunedì e 06:00 del sabato;
- su turni a "ciclo continuo". In tal caso, i nastri orari prevedono la continuazione dei turni senza soluzione di continuità e i riposi settimanali mediante Accordo della Cooperativa, saranno calendarizzati con distribuzione variabile all'interno dell'intera settimana.
z. "Professionalità Omogenee":
S'intendono più mansioni lavorative rientranti nei profili e/o esemplificazioni della medesima Declaratoria. Essendo allo stesso livello di inquadramento contrattuale, determineranno anche il medesimo trattamento economico e normativo. Sono, pertanto, mansioni tra loro integrabili e/o intercambiabili.
aa. "Lavoratore Assistito":
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato.
Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l'assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione Facoltativa presso la DTL ai sensi dell'art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione Obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966.
In particolare, quando acconsente ad un Accordo transattivo (ex art. 411 c.p.c.) ecc.
L'assistenza individuale è libera mentre l'assistenza e la Rappresentanza collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il CCNL applicato o gli Accordi della Cooperativa di Secondo livello.
bb. "Fine Settimana":
Il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì.
cc. "Tempo delle Ferie Estive":
Il periodo che va dal 1º giugno al 30 settembre.
dd. "Tempo delle Vacanze Natalizie":
Il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio.
ee. "Tempo delle Vacanze Pasquali":
Il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
f.f. " Periodo di Comporto":
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere secco, quando considera un solo evento morboso o frazionato quando considera più eventi morbosi in un arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 103 e 104 è frazionato. Entro tale periodo, la Cooperativa, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà licenziare il Lavoratore.
gg. " Generalità dei lavoratori":
S'intende che il fatto in questione riguarda tutti i Dipendenti o Soci lavoratori di un Insieme, quali: una determinata categoria (operai od impiegati) o di un reparto (servizio, settore della Cooperativa, ecc.) o dell'intera Cooperativa.
hh. "Gestore":
Quando il Lavoratore in possesso di elevate competenze settoriali e di conoscenze multisensoriali, coordina un gruppo di sottoposti aventi diverse competenze d'area in un contesto organizzativo unitario (Punto Vendita, Esercizio, Reparto, ecc.).
ii. "Capo Squadra":
Quando l'Operaio, per le proprie elevate competenze settoriali, coordina un gruppo di Lavoratori Qualificati o Comuni, che concorrono all'esecuzione di un lavoro (Manutenzioni, Personale di cucina, Capo Sala, ecc,).
jj. "Coordinatore":
Quando il Lavoratore dispone orari, procedure, successione di esecuzione del lavoro per un gruppo di sottoposti e risponde del risultato complessivo solo per gli aspetti organizzativi e di evidenza tecnica.
kk. "Lavoratore Intermedio":
Lavoratore che con elevata ed estesa competenza tecnico-pratica, coordina un gruppo di altri lavoratori specializzati o qualificati, con responsabilità dei risultati dell'intero gruppo di lavoro.
ll. "Responsabile":
Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni proprie, coordina un gruppo di Responsabili e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di Capo squadra, Capo turno, Responsabile Lavorazioni, Capo reparto, Capo ufficio, Capo servizio e Responsabile di Direzione.
Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado di autonomia e responsabilità è in funzione del livello professionale acquisito.
mm."Competenze Settoriali":
Quando il Lavoratore ha competenza e responsabilità Puntuali rispetto alla sua specifica area di attività. In tale area può coordinare altri lavoratori.
nn. " Competenze Multisettoriali":
Quando il Lavoratore opera in un campo di attività e di responsabilità che comprende più settori della Cooperativa o d'area (per esempio: cuoco e pasticcere.
Il Capo Ufficio Amministrativo è Multisettoriale quando, oltre alle competenze proprie, svolge mansioni nell'area del personale e/o degli acquisti e le coordina, mentre sarebbero normalmente autonome rispetto al suo settore di attività prinaipale).
oo. "Competenze Intersettoriali":
Quando il Lavoratore opera in un campo di attività e di responsabilità che comprende tutti i settori della Cooperativa o in area multiprofessionale estesa.
TITOLO IX - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 29 - Mobilità e mercato del lavoro
Alle Cooperative è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di Legge ed i Contratti di Solidarietà.
Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle Cooperative che determinano esuberi occupazionali, si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro, anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO X - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 30 - Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato. Ricorrendo le condizioni previste dal comma 118, art. 1, L. 190/14, la Cooperativa potrà usufruire degli sgravi contributivi ivi previsti (massimo € 8.060,00/anno per tre anni).
Art. 31 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
A) Lavori Tipici (testo da verificare a fronte dei Decreti attuativi della L. 183/2014)
Tempo parziale (artt. 32 - 36)
Con il contratto "a tempo parziale", l'orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell'ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell'ambito di alcuni periodi dell'anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato (artt. 37 - 45)
È ammessa l'assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall'attuale art. 37 e seguenti del CCNL, così come modificato dalla L. 78/2014. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Contratti di solidarietà espansiva (art. 46)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Contratti di solidarietà difensiva (art. 47)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza della Cooperativa. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni. Per i lavoratori a domicilio si rinvia al relativo Accordo Interconfederale.
Lavoro a facon
È lavoro "artigianale" svolto a favore di terzi che forniscono il materiale.
Lavoro a tempo ripartito (art. 48)
Due Lavoratori (co-obbligati) garantiscono in solido alla Cooperativa la prestazione individuale ed escludono in ogni caso la contemporanea presenza di entrambi gli obbligati. Deve esistere una suddivisione di massima dell'impegno lavorativo dei coobbligati. Il Contratto di lavoro a tempo ripartito deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Telelavoro (artt. 49 - 60)
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede della Cooperativa essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dalla Cooperativa e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavoro intermittente (artt. 61 - 65)
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di una Cooperativa in periodi predeterminati che ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL ma, in ogni caso, si può stipulare per certe classi di età. Deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Somministrazione di lavoro (artt. 66 - 68)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull'argomento.
Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
B) Lavori Atipici (testo da verificare a fronte dei Decreti attuativi della L. 183/2014)
Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto è un rapporto cosiddetto "parasubordinato". Si tratta dell'evoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetto co.co.co.) con l'aggiunta sostanziale di un progetto. Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla Legge, fra le quali è essenziale l'indicazione del progetto. Il Collaboratore è tenuto all'iscrizione in apposita "gestione separata" dell'INPS e la contribuzione è per 2/3 a carico del Committente e per 1/3 a carico del Collaboratore. L'assicurazione INAIL è quella prevista per l'attività svolta e la classificazione della Cooperativa (pari a quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali il lavoro a progetto è "assimilato" al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Attualmente, la disciplina sul contratto a progetto è stata novellata dalla L. 92/2012 che prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal Committente e gestiti autonomamente dal Collaboratore; esso deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale ed obiettivamente verificabile. Inoltre, il progetto non può consistere in un mera riproposizione dell'oggetto sociale del Committente e l'attività richiesta deve distinguersi da quella normale dell'Impresa, dovendo costituire un obiettivo od un tipo di attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa. Quale conseguenza, tale attività non può consistere in compiti meramente esecutivi e ripetitivi o in mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, quindi, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore.
Tirocinio
Costituisce una forma di inserimento temporaneo all'interno della Cooperativa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). Non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne alla Cooperativa, svolte dal tirocinante.
Il tirocinio si può svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall'art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall'art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013.
Al tirocinante, la Cooperativa Ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Cooperativa Ospitante e Tirocinante.
Per quanto concerne i tirocini estivi di orientamento si rinvia all'art. 60 del D.Lgs. 276/2003.
Associazione in partecipazione
Ai sensi dell'art. 2549 del cc., l'Associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'imprenditore, quale "associante", attribuisce al lavoratore, quale "associato", una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione poiché prevede un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti. I due elementi caratterizzanti il contratto sono costituti dall'apporto dell'associato e dalla sua partecipazione agli utili dell'impresa. L'associato può essere una persona fisica o un'impresa e nel presente profilo si esamina solo il primo caso.
L'apporto dell'associato potrà essere di qualsiasi natura purché strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare: svolgimento di prestazione di lavoro, somma di denaro o altro bene funzionale allo scopo comune. L'apporto potrà anche essere di tipo "misto" e, cioè, di capitale e di lavoro.
Nel contratto di associazione vi è l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante, l'esistenza per l'associato di un rischio d'impresa (anche residuale) e l'assenza del cogente potere gerarchico e disciplinare datoriale (diretto o tramite persona od organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione della Cooperativa), proprie del lavoro subordinato. Il Ministero del lavoro, con circolare 7258/13, ha precisato che si ha trasformazione del rapporto di "associazione in partecipazione" in "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", quando non vi sia un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare o non avvenga la consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 cod. civ. o quando l'apporto dell'associato consista in una prestazione di lavoro e il numero degli associati impegnati nella medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, ma salvo il caso di legami familiari.
Per quanto non precisato, si rinvia al Titolo VII, del Libro V, del Codice Civile sull'Associazione in Partecipazione.
TITOLO XI - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 32 - Tempo Parziale: definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento d'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed a rispondere alle esigenze delle imprese e dei Lavoratori, concordano che il rapporto di lavoro a tempo parziale, per le nuove assunzioni o per il personale in servizio, possa essere di tipo:
a) orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l'orario parziale pattuito e l'orario a tempo pieno.
Art. 33 - Tempo Parziale: clausole flessibili
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita, ordinariamente, della volontarietà di entrambe le Parti (Cooperativa e Lavoratore). Tale volontà deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario a tempo pieno;
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del Lavoratore formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di tempo parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare anche in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di tempo parziale verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al Lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. È fatta salva, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata, con preavviso ordinario di 26 giorni lavorativi o, per casi gravi ed imprevidibili, di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni temporanee (meno di un mese) della collocazione temporale della prestazione lavorativa, richieste dalla Cooperativa, comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse sono effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo risarcitorio, del 5% della Retribuzione Oraria Normale;
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di Dipendenti o Soci Lavoratori assenti, provate esigenze produttive/organizzative, è consentito richiedere, anche senza il consenso del Lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro mensile. Tale lavoro supplementare sarà compensato con la maggiorazione del 15% della Retribuzione Oraria Normale. Nel caso di prestazione supplementare eccedente il 25% dell'orario di lavoro mensile previsto, tale prestazione eccedente sarà retribuita con la maggiorazione del 20% della Retribuzione Oraria Normale. Analogamente, nel caso di tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni pattuiti, sempre con la maggiorazione del 20% della Retribuzione Oraria Normale;
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle Parti. La richiesta da parte del Lavoratore va contemperata alle esigenze organizzative della Cooperativa. Le richieste di trasformazione fondate su gravi motivi (familiari, personali e/o produttivi) hanno diritto di precedenza.
Nell'ambito del sistema di informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta, alle strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale | Maggiorazione R.O.N* |
Variazione prestazione a Tempo Parziale; | 5% |
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (entro il 25% del normale orario di lavoro mensile); | 15% |
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (oltre il 25% del normale orario di lavoro mensile); | 20% |
Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti. | 20% |
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
E. INTEGRAZIONE DELLE VOCI DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO SUPPLEMENTARE
Le voci di maggiorazione per lavoro supplementare previste dal CCNL sono così integrate (parte in corsivo):
Tabella 5): Integrazione delle voci di maggiorazione per lavoro supplementare (in vigore dal 1º luglio 2015)*
Descrizione lavoro parziale
Maggiorazione
Variazione prestazione a tempo parziale
5%
Supplementare feriale nel Tempo Parziale orizzontale entro il 25% del normale orario di lavoro mensile
15%
Supplementare feriale nel Tempo Parziale orizzontale oltre il 25% del normale orario di lavoro mensile
20%
Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti
20%
Supplementare festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale
25%
Supplementare notturno nel Tempo Parziale orizzontale e verticale
25%
Supplementare notturno festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale
30%
*La Tabella è riportata anche in Allegato 1).
Per la completa disciplina del lavoro supplementare si rinvia alle disposizioni previste al Titolo XI del CCNL "Cooperative".
Art. 34 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi d'orario esistenti;
3) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta;
4) l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno;
5) l'eventuale previsione concordata della possibilità di lavoro supplementare o straordinario e richiamo della relativa regolamentazione;
6) l'eventuale previsione concordata della possibilità d'intensificazione in particolari periodi dell'anno (per stagionalità, festività, ecc.).
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori occupati a tempo parziale presso altra Cooperativa.
In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione.
Diverse modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo della Cooperativa, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale Territoriale, od in mancanza, Nazionale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali e di Cooperative ed alle particolari condizioni dei Lavoratori, al secondo livello di Contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
Art. 35 - Tempo Parziale post partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, di assistere la prole fino al compimento del 3º anno d'età, le Cooperative accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell'unità.
La Cooperativa accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali, il prosieguo dell'orario a tempo parziale, sarà possibile solo con l'accettazione (nei termini contrattuali) di una nuova domanda.
Art. 36 - Tempo Parziale per esigenze di assistenza o cura
I genitori d'invalidi e di tossicodipendenti, riconosciuti tali dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, motivato dalle documentate esigenze di cura od assistenza, hanno il diritto di ottenerlo alle medesime condizioni dell'articolo precedente. Essi concorrono a comporre le unità massime di concessione.
TITOLO XII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 37 - Assunzione: documentazione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle norme legali e contrattuali, l'apposizione di un termine. L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) la tipologia del contratto di assunzione;
2) la data prevista di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata;
3) la località in cui il lavoratore presterà la sua opera;
4) la categoria professionale cui il lavoratore sarà assegnato, la sua qualifica, livello e retribuzione;
5) l'indicazione dell'applicazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro;
6) la durata dell'eventuale periodo di prova;
7) le altre eventuali condizioni particolari concordate.
La lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale della Cooperativa, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge. Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.
Al Lavoratore deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL (disponibile presso le Sedi delle Parti sottoscrittrici).
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
2) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
3) altri documenti e certificati eventualmente richiesti dalla Cooperativa.
Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare alla Cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare tempestivamente i successivi mutamenti.
Art. 38 - Tempo Determinato: durata e limiti.
Per effetto della Legge 78/2014, di conversione del D. L. 34/2014, è ammessa l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione, non superiore a 36 mesi, comprensivi delle eventuali propoghe.
Il limite quantitativo percentuale alla stipulazione di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato è stabilito nelle misure indicate ai punti 1. e 2. che seguono.
1. Tempo Determinato: deroghe particolari sui limiti percentuali
In deroga al limite percentuale previsto dall'art. 1 del D. Lgs 368/2001 (20%), è ammessa l'assunzione con contratto a Tempo Determinato, senza limiti quantitativi, per le seguenti ragioni, di seguito meglio precisate:
a) oggettive;
b) soggettive;
c) di rioccupazione.
l..a) Ragioni oggettive:
> quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un appalto o di un servizio, definiti e che siano predeterminati nel tempo od aventi carattere straordinario od occasionale;
> per l'esecuzione di lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze con specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate nella Cooperativa, limitatamente alle fasi esecutive, complementari od integrative e per le quali non vi sia possibilità di assicurare continuità di lavoro nell'ambito della Cooperativa stessa;
> per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità d'intensificazione del lavoro in particolari periodi dell'anno quali, ad esempio, attività:
- nei campeggi, negli stabilimenti balneari, nei villagi e porti turistici;
- nelle strutture termali;
- correlate all'esercizio degli impianti di risalita sciistici e, in genere, negli impianti sportivi estivi o invernali;
- nei servizi di ristorazione, commerciali, di assistenza o alberghi presenti nelle zone turistiche o nelle città d'arte o nelle fiere o manifestazioni o lungo i percorsi autostradali.
La Contrattazione di secondo livello potrà meglio definire tale previsione adattandola alle particolari esigenze locali o di Cooperativa;
> nella fase di avvio di nuove attività nell'arco dei primi 36 mesi;
> nel caso di acquisizione di Cooperative o di cambio di appalto, i lavoratori assunti e/o trasferiti nei primi 36 mesi della nuova gestione;
> per le attività già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
> per specifici spettacoli ovvero programmi radiofonici e televisivi;
> con lavoratori di età superiore a 55 anni.
l..b) Ragioni soggettive:
> nel caso di sostituzione di Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
l.c) Ragioni di rioccupazione:
Al fine di incentivare la rioccupazione, per qualsiasi mansione, è ammessa l'assunzione con contratto a tempo determinato, senza limiti quantitativi:
> di disoccupati che siano già regolarmente iscritti da almeno 3 mesi presso i Centri per l'Impiego Territoriali competenti.
2. Tempo Determinato: deroghe per la generalità dei lavoratori
In aggiunta a quanto precede, è ammessa l'assunzione con contratto a tempo determinato, nel limite del 20% dei Lavoratori in forza a tempo indeterminato presso la Cooperativa, per la generalità dei Lavoratori non rientranti nelle categorie di cui alla precedente punto 1.
Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato, saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all'indennità di disponibilità, i lavoratori a tempo parziale (in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), in forza al 1º gennaio dell'anno di stipulazione del contratto a tempo determinato.
Per i Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è sempre possibile effettuare, a questo titolo, 2 assunzioni a tempo determinato.
Se dall'applicazione matematica della percentuale del 20% sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, deriva un numero decimale, i contratti a tempo determinato consentiti, saranno quelli risultanti dal solo valore intero.
Resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto sopra indicato, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato a norma di Legge.
Il contratto a tempo determinato per non essere trasformato di diritto in contratto a tempo indeterminato deve rispettare le condizioni previste dalla Legge, in particolare, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato.
In generale, il contratto a tempo determinato, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra la stessa Cooperativa e lo stesso Lavoratore, non potrà superare i 36 mesi d'effettivo lavoro, comprensivi di proroga, rinnovi ed eventuale lavoro somministrato.
Art. 39 - Tempo Determinato: contrattazione di secondo livello
La disciplina contrattuale sui seguenti punti, è cedevole rispetto a quella di Secondo Livello:
a) individuazione delle Cooperative, attività e/o delle mansioni soggette a stagionalità e, cioè, che presentano significativi periodi di rarefazione od intensificazione del lavoro;
b) definizione, quando previsto, dell'"Indennità di fine stagione" nelle Cooperative che occupano lavoratori stagionali;
c) definizione delle deroghe legalmente ammesse al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi della Cooperativa;
d) definizione di eventuali trattamenti correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili e/o la definizione di ulteriori benefici ed oneri correlati alle prestazioni rese dagli Organismi Bilaterali (En.Bi.M.S.) ai lavoratori a tempo determinato.
Art. 40 - Tempo Determinato: prosecuzione oltre il termine
In caso di continuazione del lavoro dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, la Cooperativa che non trasformi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della P.B.N.C.M. pari al 20% fino al 10º giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30º giorno, in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50º giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di scadenza.
Successive assunzioni del medesimo lavoratore con contratto a termine, sempre entro i predetti 36 mesi complessivi, dovranno rispettare i periodi d'interruzione previsti dalla Legge, ovvero 10 giorni dalla data di scadenza per i contratti di durata fino a 6 mesi, 20 giorni, sempre dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a 6 mesi.
Nel caso in cui tale disposizione non sia rispettata, fatta salva l'esclusione dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, il secondo contratto, a norma di Legge, si considera a tempo indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l'efficienza della Cooperativa, demandano alla Contrattazione di secondo livello il compito d'individuare eventuali casi di applicazione dei termini ridotti previsti dal comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001, così come modificato dalla L. 99/2013.
Art. 41 - Tempo Determinato: diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di 1 o più contratti a termine presso la stessa Cooperativa abbia prestato negli ultimi 36 mesi attività lavorativa per un periodo superiore a 18 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla Cooperativa entro i successivi 12 mesi. Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei rapporti a termine ed a condizione che il Lavoratore abbia manifestato la propria volontà per iscritto alla Cooperativa entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto a termine.
La Cooperativa e il Lavoratore potranno richiedere all'Ente Bilaterale la certificazione del Contratto a Tempo Determinato.
Art. 42 - Tempo Determinato: tredicesima mensilità
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui durata prevista sia inferiore a 12 mesi, la tredicesima mensilità, con previsione nella lettera di assunzione o successivo Accordo assistito, sarà corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell'8,33% della Retribuzione Mensile Lorda Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Analogamente, si corrisponderà mensilmente la monetizzazione del rateo di permessi retribuiti mediante il riconoscimento del 2,32% della R.L.M.
Art. 43 - Tempo Determinato e Attività stagionali
Quando ricorrano i periodi riconducibili alle attività stagionali o alle iniziative promo pubblicitarie, per cui occorra procedere all'assunzione a tempo determinato di Lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di contratto sia contenuto nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi, con possibilità di anticipare l'assunzione per un periodo di formazione, addestramento e/o aggiornamento della durata massima di 1/3 della durata del contratto e, comunque, non superiore a giorni 30, e da un analogo periodo per le consegne del lavoro svolto. L'inizio anticipato e l'eventuale proroga devono risultare dal contratto d'assunzione sottoscritto dalla Cooperativa e dal Lavoratore.
Nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare la durata massima complessiva di 6 mesi nell'anno di calendario, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento e consegne.
Nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.
Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d'attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte della stessa Cooperativa per le medesime attività stagionali, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto alla Cooperativa entro 3 mesi dalla data di cessazione.
Il diritto di precedenza si estingue entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Contrattazione di secondo livello potrà diversamente disciplinare il lavoro stagionale, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di Legge.
Art. 44 - Tempo Determinato: indennità di fine stagione
Le Parti, nel riconfermare il rilievo essenziale che il rapporto di lavoro a tempo determinato riveste per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento tipicamente stagionale, convengono che ai lavoratori assunti a tempo determinato stagionale in forza fino al termine del contratto, sia corrisposto all'atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto pari al 60% delle Indennità Mensili di Mancata Contrattazione complessivamente riconosciute al Lavoratore Stagionale nel corso del contratto stesso.
Art. 45 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le ferie, la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, i permessi retribuiti, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso la Cooperativa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.
È fatta salva la monetizzazione frazionata degli istituti nei casi di rapporto previsto inferiore a mesi 12, così come previsto all'art. 42 o quando così stabilito dalla Contrattazione di Secondo Livello.
Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.
TITOLO XIII - CONTRATTI DI LAVORO ESPANSIVI
Art. 46 - Contratti di lavoro espansivi: definizione
Secondo le previsioni legali e al fine d'incrementare gli organici, la Cooperativa e le Associazioni Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo collettivo che preveda, programmandone le modalità d'attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di contratti collettivi di Cooperativa, la riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine la riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici della Cooperativa. Per poter usufruire dei benefici previsti dalla L. 863/84 (integrazione salariale e riduzione contributiva) i contratti collettivi in questione devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
TITOLO XIV - CONTRATTI DI LAVORO DIFENSIVI
Art. 47 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Secondo le previsioni legali, tramite Accordo sindacale, nelle Cooperative che abbiano avviato procedure di mobilità o di riduzione del personale, è possibile ridurre l'orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine di ridurre i licenziamenti previsti. In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Legge, delle retribuzioni ridotte conseguenti alla riduzione concordata dell'orario.
Art. 48 - Lavoro Ripartito: definizione
La Contrattazione della Cooperativa, in caso d'utilità, può disciplinare il c.d. Contratto di Lavoro Ripartito, mediante il quale 2 Lavoratori dipendenti svolgono il medesimo lavoro alternandosi in un certo orario, ma lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro, con garanzia d'esecuzione, assumendo essi in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.
Ogni Lavoratore dipendente resta così personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa:
1. i Lavoratori a tempo ripartito hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posto in capo all'altro obbligato;
2. eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso d'impossibilità di uno o di entrambi i Lavoratori dipendenti coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso della Cooperativa;
3. le dimissioni o il licenziamento di uno dei Lavoratori dipendenti coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le Parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della Cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno od a tempo parziale;
4. il Lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito, a parità di mansioni, riceve lo stesso trattamento del Lavoratore subordinato, in funzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, con la stessa proporzione prevista per il lavoro a tempo parziale.
In caso di licenziamento, per motivi disciplinari, di uno dei Lavoratori coobbligati, il Lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, rendersi disponibile ad eseguire l'intera prestazione o proporre, alla Cooperativa, un candidato alla sostituzione del Lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, l'accordo stipulato si estingue.
La Cooperativa è tenuta ad informare con cadenza annuale la RSA e, entro il 1º marzo d'ogni anno, l'Ente Bilaterale Provinciale, Regionale o, in mancanza, Nazionale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Art. 49 - Telelavoro: definizione
È una forma d'organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e la Cooperativa.
Le Parti reputano che il Telelavoro sia particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è soggetto alla discplina del lavoro e all'organizzazione della Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l'abitazione del telelavoratore.
Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l'identica attività nei locali della Cooperativa. In tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Cooperativa.
Art. 50 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di 4 tipi:
1) domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavoratore:
2) mobile: attraverso l'utilizzo d'apparecchiature portatili:
3) remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavoratore, né con gli uffici della Cooperativa:
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all'interno della Cooperativa.
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Dipendenti subordinati e ai Soci Lavoratori. Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno e anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell'abitazione del telelavoratore non configurano un'unità produttiva autonoma della Cooperativa.
Art. 52 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la Cooperativa sia per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d'assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta di svolgere Telelavoro, prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro.
Il compito d'individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla Contrattazione di secondo livello da effettuarsi dalle Parti locali stipulanti il presente CCNL.
Art. 53 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d'organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti.
In loro assenza, dovrà essere fornita conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
Art. 54 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico della Cooperativa.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute siano, pro-quota, a carico del telelavoratore.
La Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici.
In ogni caso la Cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Art. 55 - Telelavoro: protezione dei dati
La Cooperativa adotterà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e le regole applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà poi del telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l'uso d'apparecchiature, strumenti, programmi informatici.
All'atto della costituzione del rapporto, la Cooperativa informerà il telelavoratore sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Art. 56 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003.
Art. 57 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Cooperativa con le medesime mansioni e/o qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.
Art. 58 - Telelavoro: telecontrollo
La Cooperativa, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all'insaputa dei telelavoratori.
Art. 59 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità, dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 60 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Alla Contrattazione di secondo livello è demandato di approfondire:
1. l'adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l'isolamento del telelavoratore dall'ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l'esercizio dei diritti sindacali e l'accesso alle informazioni della Cooperativa;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l'eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.
3. DEROGHE CONTRATTUALI
Le Parti sottoscrittrici il presente Accordo Federale prevedono che, per il periodo di permanenza dell'Emergenza Sanitaria da Covid-19, si attuino le seguenti deroghe al CCNL applicato "Metalmeccanico, Installazione d'Impianti e Odontotecnico" del 14 Maggio 2019 o " Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari" del 24 Febbraio 2015:
A. [___]
B. Si preveda il massimo utilizzo del lavoro agile, di cui al Titolo XVI del CCNL Metalmeccanici e Cooperative, per tutte le attività che possono essere proficuamente svolte nel proprio domicilio o in modalità a distanza;
TITOLO XVII - LAVORO INTERMITTENTE
Art. 61 - Lavoro Intermittente: definizione
Con il contratto di lavoro intermittente o "a chiamata", che potrà essere sia a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione di una Cooperativa che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento di lavoro straordinario, come:
- guardiani e personale di sorveglianza;
- addetti a centralini telefonici privati;
- fattorini;
b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età, anche pensionati;
c) per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del presente articolo, s'intende:
- per "Fine settimana" il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì;
- per "Ferie Estive" il periodo che va dal 1º giugno al 30 settembre;
- per " Vacanze Natalizie" il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio;
- per "Vacanze Pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico della Cooperativa, ai fini dell'applicazione di normative di Legge.
Il c.d. "Decreto Fare" (D.L. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013) prevede che per ciascun lavoratore la durata massima del lavoro intermittente, presso la stessa Cooperativa, ferme le eccezioni dei settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo, sia di 400 giornate di effettivo lavoro dell'arco degli ultimi 36 mesi.
Art. 62 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui la Cooperativa è legittimata a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
La Cooperativa è tenuta ad informare con cadenza annuale le Rappresentanze Sindacali di Cooperativa, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, la Cooperativa deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Art. 63 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, il medesimo trattamento economico previsto per i Lavoratori di pari livello.
I trattamenti saranno proporzionati in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare:
a. per le indennità di malattia, infortunio, indennità di maternità e congedi parentali;
b. per le mensilità o le retribuzioni differite e le ferie. In deroga alle previsioni contrattuali sui periodi minimi di lavoro per la maturazione dei ratei, esse saranno riconosciute nella misura di 1:1904 per ciascuna ora effettivamente lavorata [(365- 52- 52- 20- 3)x8];
c. il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.
Art. 64 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta della Cooperativa, s'impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità della Cooperativa stessa, quest'ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un'"indennità di disponibilità", che non può essere inferiore al 20% della Retribuzione Mensile Normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore dall'inizio dell'impedimento, la Cooperativa precisando la prevedibile durata dell'impedimento.
Se il Lavoratore non informa la Cooperativa nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell'assenza ingiustificata ed esperite le procedure ex art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto all'indennità di disponibilità con eventuale richiesta della Cooperativa del risarcimento del danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella determinazione del TFR.
Art. 65 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
La Cooperativa non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora la Cooperativa non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare l'integrità degli impianti e del patrimonio aziendale;
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di lavoro con ricorso all'integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
TITOLO XVIII - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 66 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Tale contratto ha l'obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee della Cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all'Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nella Cooperativa;
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o di Cooperativa stipulati da associazioni dei Datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
Per effetto del c.d. "Decreto Fare" (D.L. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013), anche nel "Contratto di Somministrazione" la disciplina del tempo determinato e della proroga è parzialmente modificata e si rinvia al Titolo XII (Lavoro a tempo determinato).
Art. 67 - Somministrazione di Lavoro: limiti
Ai Lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso l'utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel presente CCNL, salvo le aree d'esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro e, salvo diversi accordi, le prestazioni dell'Ente Bilaterale.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso la Cooperativa che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori Dipendenti | da 0 a 5 | da 6 a 10 | da 11 a 15 | da 16 a 30 |
N. max di Lavoratori Somministrati | 2 | 3 | 4 | 5 |
La Contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni e lavoro stagionale.
Art. 68 - Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
La Cooperativa non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1. qualora la Cooperativa non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nelle identiche mansioni, nei 3 mesi precedenti l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di lavoro con ricorso all'integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
I Lavoratori occupati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di Legge o dei limiti previsti dal CCNL.
L'utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d'ogni anno, tramite l'Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all'Ente Bilaterale il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente della Cooperativa.
Art. 69 - Soci Lavoratori: rapporto sociale
La disciplina del Socio Lavoratore di Cooperative di lavoro è definita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche. Con l'adesione alla Cooperativa, il Socio
- dispone collettivamente dei mezzi di produzione;
- partecipa all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e allo sviluppo della sua Cooperativa;
- partecipa responsabilmente ai risultati economici, al rischio di impresa e alla destinazione dei risultati;
- contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale;
- mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo in tal caso anche le caratteristiche di un Lavoratore Dipendente.
La Legge 142/2001 prevede, per le Cooperative di lavoro, l'obbligo di redigere un Regolamento interno che disciplini il rapporto con i propri Soci Lavoratori. Per quanto riguarda le modalità di approvazione ed i contenuti dello Statuto e del Regolamento interno, si dovrà far riferimento alla Legge e alle Cicolari (approvazione dall'assemblea, deposito alla Direzione Territoriale competente, indicazione sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, codice disciplinare, trattamento economico e ristorni, stato di crisi della Cooperativa, ecc.).
II Regolamento interno dovrà indicare il CCNL applicato e, relativamente ai contratti stipulati con i Soci Lavoratori, a norma dell'art. 83 del D.Lgs 276/2003, potrà essere certificato dalla competente Commissione dell'Ente Bilaterale ENBIMS.
Art. 70 - Soci Lavoratori: ulteriore e distinto rapporto di lavoro
Il Socio, oltre al rapporto associativo, può instaurare con la Cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, secondo le previsioni legali e contrattuali.
Il trattamento fiscale e previdenziale della remunerazione del Socio Lavoratore è quello tipico del rapporto instaurato (subordinato, parasubordinato o autonomo) e sono applicabili gli istituti di tutela tipici del rapporto di lavoro dipendente (T.F.R., privilegio nelle procedure concorsuali, mantenimento dell'occupazione, ecc.).
Il Socio Lavoratore è soggetto al rispetto della disciplina del lavoro ed alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento interno della Cooperativa che dovranno essere consegnati al Socio all'atto della sua accettazione nella Cooperativa.
In caso di espulsione del Socio, deliberata nel rispetto del Regolamento e dello Statuto, cesserà contestualmente anche l'ulteriore e distinto rapporto di lavoro.
TITOLO XX - LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
Art. 71 - Condizioni d'ingresso
Al fine di favorire le assunzioni di Lavoratori a tempo indeterminato, non in possesso dei requisiti anagrafici di Legge previsti in materia di Apprendistato e presuntivamente privi delle necessarie pregresse competenze di base inerenti le mansioni richieste, se essi non le hanno formalmente dichiarate e documentate in sede di assunzione, la Cooperativa potrà prevedere nel Contratto di assunzione d'inquadrarli, per il periodo massimo di effettivo lavoro indicato nella seguente tabella, nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle mansioni svolte.
Livello d'approdo | Livello di inquadramento iniziale | Durata |
6º Livello | 5º Livello | 24 mesi |
5º Livello | 4º Livello | 24 mesi |
4º Livello | 3º Livello | 21 mesi |
3º Livello | 2º Livello | 21 mesi |
2º Livello | 1º Livello | 18 mesi |
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello d'inquadramento (iniziale o di approdo). Superato il periodo di prova e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi che precedono, la progressione di carriera spettante per le mansioni effettivamente svolte non potrà essere posticipata per altre cause o ragioni.
Tutto quanto sopra previsto e le condizioni di progressione nella carriera dovranno essere riportate nel contratto d'assunzione. In caso contrario, il Lavoratore dovrà essere immediatamente inquadrato nel livello "di approdo" o, comunque, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
La conferma di liceità delle Condizioni d'Ingresso per i Lavoratori di prima assunzione è subordinata all'approvazione del Progetto Formativo da parte dell'Ente Bilaterale, nel quale s'indicheranno le mansioni nel livello d'inquadramento iniziale e di approdo, i tempi e i contenuti della formazione e delle verifiche, compresi i tempi ed i contenuti di eventuali verifiche intermedie. Il Progetto da esaminare dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del Lavoratore che attesti l'effettiva mancanza di esperienza pregressa inerente la mansione d'assunzione.
TITOLO XXI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di Legge in vigore. L'assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) tipo di contratto;
b) mansione, qualifica e livello d'inquadramento attribuiti al Dipendente o al Socio Lavoratore;
c) data di assunzione;
d) luogo di lavoro;
e) orario di lavoro;
f) termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g) durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i) CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve indicare con chiarezza anche la Cooperativa datrice di lavoro: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
La Cooperativa è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione, copia del Testo Ufficiale del presente CCNL (che potrà essere richiesto all'Organizzazione Datoriale d'appartenenza) della quale il Lavoratore dovrà attestare l'avvenuta ricezione.
La Cooperativa dovrà consegnare al Socio Lavoratore copia dello Statuto e del Regolamento interno, che ne accuserà ricevuta.
Art. 73 - Assunzione: documenti
All'atto dell'assunzione il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- in caso di Socio Lavoratore, la domanda di ammissione a Socio;
- carta d'identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;
- attestato di conoscenza di lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
- certificati, diploma degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
- permesso di soggiorno in corso di validità (per Lavoratori extracomunitari);
- altri documenti e/o certificati che la Cooperativa ritenga opportuno richiedere.
Il Lavoratore rilascerà alla Cooperativa:
- accettazione della lettera di assunzione;
- documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
- dichiarazione di accettazione della normativa applicabile del presente CCNL;
- autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge.
Inoltre, dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio.
Egli è tenuto a dare tempestiva comunicazione degli eventuali successivi mutamenti.
In tale residenza/domicilio, la Cooperativa trasmetterà le comunicazioni formali che, con la compiuta giacenza, anche in caso di mancata consegna, s'intenderanno ricevute dal Lavoratore.
All'atto dell'assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a produrre il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro già eventualmente svolti nella medesima qualifica.
Art. 74 - Assunzione: visita medica
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta della Cooperativa, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di enti pubblici preposti.
L'assunzione del Lavoratore e del Socio Lavoratore con periodo di prova, deve risultare da atto scritto. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto di seguito previsto.
Nel caso in cui il periodo di prova sia interrotto per malattia o infortunio, per un periodo superiore a giorni 15 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto della Cooperativa, sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista per la prova dal presente CCNL.
La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Periodo di prova |
Quadro, 8º e 7º | 6 mesi* |
6º | 4 mesi* |
5º | 3 mesi* |
4º e Oper. Vend. 3ª Cat. | 2 mesi* |
3º, 2º e 1º Oper. Vend. 2ª e 1ª Cat. | 1 mese* |
Lav. discontinui | 1 mese* |
* di calendario
Clausola di durata minima del patto di prova
Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell'effettiva capacità del Lavoratore in prova, concordano a favore del Lavoratore una clausola di durata minima della stessa, pari al 50% della durata prevista dal presente Contratto.
Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo di prova, ma entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento dalla Cooperativa, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva, ma con diritto del Lavoratore al Trattamento di Fine Rapporto maturato.
Durante il periodo di prova è in ogni caso fatto salvo il diritto di libero recesso del Lavoratore.
Anche durante lo svolgimento del patto di prova, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione di secondo livello, l'Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione s'intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
TITOLO XXIII - MANSIONI DEL LAVORATORE
Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di prevalenza e siano richieste da esigenze particolari, quali la copertura di pausa pranzo del titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un'indennità di mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese solare, a mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la PBNCM propria di tale mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle prevalenti mansioni superiori si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l'assegnazione non sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, entro i limiti di tempo contrattualmente e legalmente previsti.
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all'interno dell'intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche diverse che si articolano su più categorie.
L'inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.
TITOLO XXIV - ATTIVITÀ IN EDILIZIA
Art. 79 - Parità tra lavoratori. Esonero Cassa Edile
Le Cooperative che applicano il presente CCNL e che effettuano lavori edili o non edili presso i Cantieri, recepiscono l'Accordo Interconfederale del 10 febbraio 2015 "Esenzione dalla contribuzione alle Casse Edili per Coimprenditori e Lavoratori di Cooperative".
Per effetto di quanto sopra, ai predetti lavoratori, anche nei casi in cui fossero impiegati in attività ausiliarie all'edilizia quali: posa di serramenti, pavimenti, impianti, sigillature, coibentazioni, cappottature, impermeabilizzazioni, tinteggiature e simili, nonché nelle relative lavorazioni accessorie (montaggio ponteggi, asporto calcinacci, ecc.), hanno diritto a tutti i trattamenti economici e normativi previsti dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori.
Tali Cooperative sono pertanto esonerate dal versare i contributi alle Casse Edili Provinciali.
Art. 80 - Attività in edilizia: assicurazioni
Conformemente all'art. 5 del predetto Accordo Interconfederale, negli Accordi di Secondo livello di Cooperative, i cui lavoratori operino prevalentemente all'interno dei cantieri, dovrà privilegiarsi la contrattazione di Assicurazioni Integrative a favore delle Cooperative stesse, a garanzia di coperture aggiuntive a quelle INAIL per tali lavoratori che operano in condizioni di rischio aggravato, quali sono le lavorazioni che si effettuano nei Cantieri.
Art. 81 - Attività in edilizia: maggiorazioni
In forza dell'art. 6 dell'Accordo Interconfederale del 10 febbraio 2015, ogniqualvolta i lavoratori delle Cooperative siano impiegati in lavori effettuati presso i Cantieri, sarà loro riconosciuta, per le ore prestate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto, una maggiorazione della P.B.N.C.O. del 3%, a titolo di ristoro del disagio climatico.
Inoltre, la Contrattazione di Secondo livello potrà definire aziendalmente maggiorazioni percentuali, o quote fisse orarie, per i lavori effettuati in quota o in posizioni o luoghi disagevoli.
Art. 82 - Attività in edilizia: Osservatorio
Le Parti concordano che, in caso di eventuali contenziosi sollevati nei confronti di Cooperative aderenti ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici il presente CCNL, sull'indebita pretesa di contributi alle Casse Edili Provinciali, vi sia l'assistenza dell'Ente Bilaterale Nazionale ENBIMS e invitano le Cooperative a dare tempestiva notizia all'Osservatorio sull'applicazione del presente Titolo, costituito presso l'ENBIMS, di qualsiasi invito, richiesta o contestazione in merito.
Art. 83 - Attività in edilizia: adempimenti sicurezza
Le Cooperative i cui lavoratori operano all'interno di un Cantiere edile dovranno, in particolare, vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati, sui lavori vietati al Subappalto e sull'applicazione ai propri Lavoratori e/o Coimprenditori delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
I Lavoratori e i Soci Lavoratori che operano nei cantieri dovranno ricevere la formazione, l'informazione, l'istruzione e i D.P.I. previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento delle Opere e dalla Legge.
I Lavoratori ed i Soci Lavoratori dovranno adeguarsi alle prescrizioni del Coordinatore per la Sicurezza del Cantiere, senza che tale fatto implichi subordinazione o ingerenza disciplinare.
È fatto obbligo al Lavoratore di segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso, anche nei casi in cui il Lavoratore ritenga di non aver avuto danno apprezzabile e di non doversi rivolgere ai servizi sanitari.
La mancata predetta comunicazione, salvo i casi di forza maggiore o d'impossibilità, determinerà, a seconda dell'infortunio di cui si è omessa la comunicazione, la sanzione disciplinare della multa o della sospensione.
La simulazione di infortunio sarà, invece, fattispecie di licenziamento immediato per "giusta causa".
Art. 84 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 2 D. Lgs. 66/2003, per orario di lavoro s'intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione della Cooperativa e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dalla Cooperativa e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
Il Datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo da effettuarsi durante il periodo di lavoro.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori é fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
Nel contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell'orario di lavoro.
Eventuali modifiche dovranno essere giustificate e concordate:
- se generali, tra la RSA e la Cooperativa;
- se particolari, tra la Cooperativa ed il singolo Coimprenditore o Lavoratore, eventualmente assistito dalla RSA.
Quando giustificate esigenze di servizio obbligano il singolo lavoratore a ripartire l'orario di lavoro su 6 giorni anziché sui 5 previsti in lettera di assunzione, la Cooperativa dovrà riconoscergli una maggiorazione del 2,5% della P.B.N.C.O. per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata di sabato.
Orario di lavoro: esemplificazioni
1. orario di lavoro su 5 giorni - Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 ore, si realizza ordinariamente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi, normalmente, nei giorni dal lunedì al venerdì;
2. orario di lavoro su 6 giorni - Tale forma di articolazione si realizza ordinariamente attraverso la distribuzione in 6 giornate lavorative dell'orario settimanale che resta sempre mediamente di 40 ore complessive.
Nei cantieri edili: il termine del lavoro nella giornata del sabato sarà, ordinariamente, previsto entro le ore 13:00.
Art. 85 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'art. 8 comma 3 D. Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; le soste calendarizzate di durata non inferiore a quindici minuti e complessivamente non superiori a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro o rientrarvi.
Art. 86 - Orario di lavoro: flessibilità
Per far fronte a eventi imprevedibili o a intensificazione dei servizi richiesti e, quindi, ai mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell'attività, dei servizi o della produzione, al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più onerosi per i Lavoratori e per le Cooperative, la Cooperativa, con motivata comunicazione alla RSA, potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, anche con il temporaneo superamento dell'orario normale contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXI.
Per la particolare attività delle Cooperative che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei Clienti, le Parti convengono quanto segue:
- ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto delle impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.
- la Contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo condizioni ostative gravi e documentate che saranno valutate al momento di avvio dei turni. Pertanto, salvo i casi di comprovata forza maggiore, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Art. 87 Orario di lavoro: lavoro a squadre o a turni avvicendati
In caso di assunzione che preveda il lavoro a squadre o a turni avvicendati, il Lavoratore deve prestare la sua opera nel turno prestabilito. Qualora siano disposti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare sempre la loro opera in ore notturne. Il Lavoratore non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell'arrivo del collega che lo sostituirà nel turno successivo, salvo eventi di forza maggiore.
Art. 88 - Orario di lavoro: sospensione
In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (inferiore a 30 minuti), per fatto indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli per tutto il periodo di sospensione avrà diritto alla normale retribuzione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi.
In caso di sospensione pari o superiore a 30 minuti, dovuta a causa di forza maggiore, la Cooperativa ha diritto di porre in libertà i dipendenti interrompendo così la retribuzione.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Cooperativa e RSA, purché contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o durante il sesto giorno in caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui é avvenuta l'interruzione. In caso di sospensione, le Cooperative attiveranno la Banca delle Ore o presenteranno domanda di integrazione salariale, secondo le previsioni di Legge.
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività, che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale Accordo assistito tra Cooperativa e RSA per il prolungamento di tale termine o per la modifica della presente disciplina, dà diritto al lavoratore di essere licenziato (a domanda), con diritto a tutte le indennità di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 89 - Orario di lavoro: personale discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti ed altri eventuali esemplificazioni individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione da 40 a 45 ore, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito.
I Lavoratori discontinui, a norma dell'art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale sull'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorre la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 10% per le prime 8 ore e del 15% per le ore eccedenti.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali).
Descrizione | Maggiorazione R. O.N. * |
Straordinario dalla 46º alla 53º ora settimanale | 10% |
Straordinario eccedente la 54º ora settimanale | 15% |
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retibuzione Oraria Normale dovuta al lavortore.
Art. 90 - Orario di lavoro: minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
A. MONETIZZAZIONE MENSILE
Tenuto conto delle prevalenti esigenze delle Cooperative, del manifestato interesse dei Soci Lavoratori e dei Dipendenti, le Parti hanno ritenuto di monetizzare gli istituti contrattuali di cui alla successiva Tabella 1), in quote mensili che, riassunte nell'unica voce "Monetizzazione Mensile", integreranno la Retribuzione Lorda Mensile prevista dall'art. 28, punto f. del CCNL Cooperative.
Tabella 1): Monetizzazione Mensile in euro (in vigore dal 1º luglio 2015)
Punto
Titolo di Monetizzazione
1º Liv
2º Liv
3º Liv
4º Liv
5º Liv
6º Liv
7º Liv
8º Liv
Q°
1
Permessi ed ex festività
22,77
24,55
26,24
28,44
30,64
32,83
37,11
42,66
49,02
2
"Tempo Tuta"
68,32
73,66
78,73
85,32
91,91
98,50
111,33
127,98
147,05
3
Extra Orario
112,73
121,55
129,90
140,77
151,65
162,52
183,69
211,16
242,64
4
Santo Patrono
3,15
3,40
3,62
3,93
4,24
4,55
5,17
5,94
6,87
5
Indennità Operativa Sottoposti
-
-
-
-
45,00
125,00
130,00
-
-
6
Indennità Mobilità Orizzontale
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
19,00
21,00
25,00
7
Indennità di Variazione Orario di lavoro
11,00
14,00
15,00
17,00
19,00
20,00
22,00
25,00
29,00
8
Indennità dì Flessibilità
13,00
14,00
15,00
17,00
19,00
20,00
22,00
25,00
29,00
9
Monetizzazione Mensile (totale 1 : 8)
241,99
263,17
281,49
306,46
376,43
479,40
530,30
458,74
528,57
Quale sintesi per gli operatori di settore, in Allegato 1) è riportata la suddetta Tabella delle Monetizzazioni Mensili.
Motivi di concessione, Criteri di riconoscimento e di Erogazione dei singoli Titoli di Monetizzazione (Tabella 1):
P1. Permessi Retribuiti ed Ex Festività
In deroga alla previsione dell'art. 94 del CCNL in tema di Permessi Retribuiti, le Parti concordano che le 48 ore di permesso in ragione d'anno (comprensive delle ex festività) siano retribuite, mediante l'indennità sostitutiva afferente, in quote di 4 ore (4h x 12 mesi = 48h) per ciascun mese di calendario lavorato. Il mese si considera lavorato quando il Lavoratore è stato in forza per almeno 15 giorni. Non rientrano nel computo dei giorni lavorati i periodi di sospensione del rapporto, di aspettativa o di permesso non retribuito a qualsiasi titolo dovuti.
P2. "Tempo Tuta"
La voce "Tempo Tuta " corrisponde a tempi di lavoro, normalmente accessorio, reso oltre il normale orario, entro una media di 12 ore al mese. Tale tempo sarà normalmente utilizzato per le attività di preparazione o di riordino e/o pulizie del posto o locali di lavoro, assicurando così il pieno e proficuo tempo lavorato per l'intero orario ordinario contrattuale. Quindi, eventuale lavoro prestato entro tali limiti non sarà retribuito, essendo già compreso in questa voce di monetizzazione.
Resta inteso che, in assenza di esigenze preparatorie, organizzative o di riordino, il "Tempo Tuta "potrà essere disposto dalla Cooperativa come tempo lavorato oltre l'orario ordinario contrattualmente previsto.
Qualora, per motivi personali del Socio Lavoratore o del Dipendente, non fosse svolto il lavoro previsto quale "Tempo Tuta ", tali ore non lavorate, essendo già state mensilmente anticipate, saranno trattenute dalla sua retribuzione.
P3. Extra Orario
Le Cooperative frequentemente svolgono lavori preparatori, accessori e simili rispetto a quelli dei Committenti.
Per tale ragione, si manifesta la frequente necessità di effettuare del lavoro eccedente il normale orario contrattuale di lavoro.
Tale probabile eventualità ne consiglia la generalizzata monetizzazione e, pertanto, nei limiti di 18 ore mensili, il lavoro extra orario è già preventivamente retribuito.
Nei casi d'indisponibilità del Lavoratore, la Cooperativa avrà la facoltà di trattenergli le ore di "extra orario " non lavorate.
P4. Santo Patrono
Tenuto conto che nelle Cooperative è frequente e talvolta prevalente, la presenza di lavoratori di religione diversa da quella cattolica, con la monetizzazione prevista in Tabella 1), la solennità del Santo Patrono di cui al punto 2. "festività religiose cattoliche", lettera i. dell'art. 95 del CCNL Cooperative, non dovrà più essere goduta o retribuita. Tale festività sarà, pertanto, a tutti gli effetti un normale giorno lavorativo.P5. Indennità Operativa Sottoposti
Tenuto conto che l'Autonomia Funzionale degli Impiegati di livello Quadro e 8º, Direttori o Responsabili di Direzione, si realizza in modo indiretto, nel senso che i sottoposti sono, normalmente, solo i loro Responsabili di Servizio e che, invece, per i successivi livelli 7º, 6º e 5º, l'Autonomia Funzionale è diretta rispetto ai sottoposti Capi Ufficio, Capi Reparto, Specialisti, Qualificati, ecc., con le relative responsabilità gestionali e dei risultati attesi, le Parti concordano di prevedere per tali figure una specifica Indennità Operativa Sottoposti, da riconoscersi per 13 mensilità, nei seguenti valori lordi mensili:
> 5 ° livello: € 45,00/mese;
> 6º livello: € 125,00/mese;
> 7º livello: € 130,00/mese.P6. Indennità di Mobilità Orizzontale
Le mansioni del Lavoratore sono correlate al suo livello d'inquadramento contrattuale e, quindi, alle Declaratorie e ai Profili professionali corrispondenti al titolo della mansione stessa.
Il Datore di lavoro, in forza dell'attuale versione dell'articolo 2103 cc, ha l'obbligo di adibire il Lavoratore alle "mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".
Pertanto, fermo restando l'eventuale obbligo formativo e l'accertamento d'idoneità alla mansione, la Cooperativa potrà esercitare lo "Ius Variandì" nell'area delle mansioni d'identica professionalità, realizzando la cosiddetta "Mobilità Orizzontale".
A ristoro del disagio conseguente al diritto di modificare le mansioni è riconosciuta l'"Indennità di Mobilità Orizzontale" come indicata, per ciascun livello, al rigo sei della Tabella 1). L'indisponibilità del Lavoratore alla Mobilità Orizzontale determinerà il diritto della Cooperativa a trattenere la relativa indennità per tutti i mesi corrispondenti.
Non è considerata "indisponibilità" l'impossibilità a rendere la prestazione nelle nuove mansioni per cause di forza maggiore e simili.
P7. Indennità di Variazione Orario di Lavoro
Tale Indennità è prevista quale ristoro del disagio conseguente alla variazione temporale dell'orario ordinario di lavoro nell'arco della settimana/mese/anno.
La Cooperativa avrà diritto di richiedere, con preavviso di almeno un giorno, che la prestazione lavorativa ordinaria sia resa in orario diverso da quello normalmente praticato dal Lavoratore, purché entro un arco temporale di 10 ore comprendenti il precedente orario e nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero e settimanale.
La variazione d'orario dovrà essere giustificata da ragioni organizzative e/o produttive e non potrà mai essere utilizzata quale sanzione disciplinare atipica.
L'ingiustificato rifiuto del Lavoratore ad accettare la variazione d'orario determinerà il diritto della Cooperativa a trattenere integralmente la relativa indennità mensile.P8. Indennità di Flessibilità
Tale Indennità è un ristoro integrativo delle specifiche maggiorazioni contrattuali previste per il disagio conseguente al lavoro richiesto e prestato nei giorni festivi e/o in turni, ivi compresi quelli notturni, nel mese di riferimento.
L'ingiustificato rifiuto del Lavoratore a prestare il lavoro festivo e/o in turni determinerà il diritto della Cooperativa a trattenere integralmente il corrispondente importo di monetizzazione mensile.
Principi generali della Monetizzazione Mensile (Tabella 1):
Durata della Monetizzazione Mensile
La durata della Monetizzazione Mensile di cui alla precedente Tabella 1), è pari alla validità prevista per il presente Addendum Contrattuale (1º luglio 2015-31 dicembre 2016) o successive proroghe.Composizione del cedolino paga
La Monetizzazione Mensile, di cui al punto A. che precede, dovrà essere imputata nella Retribuzione Lorda Mensile dovuta al Lavoratore, parte "alta" del cedolino paga, con la voce "Monetizzazione Mensile".Riflessi sulle integrazioni datoriali e sulle retribuzioni differite
Integrazioni Datoriali;
Considerato che:
> la Monetizzazione Mensile è parte della Retribuzione Lorda Mensile;
> la Retribuzione Giornaliera o Oraria Normale (R.G.N. o R.O.N.), sulla quale calcolare le integrazioni in caso di malattia, infortunio, maternità e qualsiasi altra retribuzione riconosciuta in deroga alle prestazioni corrispettive, è determinata applicando il divisore giornaliero o orario alla Retribuzione Lorda Mensile;
le Parti confermano che la Monetizzazione Mensile sarà utile alla determinazione dell'aliquota oraria e giornaliera e, quindi, per il calcolo delle integrazioni datoriali di malattia, infortunio, ecc.
Per retribuzioni differite:
> Tredicesima mensilità o gratifica natalizia: considerato che, in linea di principio, nella base di computo della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità occorre far riferimento a tutti gli elementi retributivi che vengono corrisposti al lavoratore con carattere di continuità, le Parti concordano che la Monetizzazione Mensile, nel valore in euro indicato in Tabella 1), sia utile per la determinazione della Tredicesima mensilità.
> Ferie: durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, perciò le Parti concordano che la Monetizzazione Mensile, nel valore in euro indicato in Tabella 1), sia utile per la retribuzione delle ferie e/o della loro indennità sostitutiva.
> Trattamento di fine rapporto: in considerazione del fatto che i singoli titoli monetizzati non sarebbero stati utili nella determinazione del T.F.R., le Parti concordano che la Monetizzazione Mensile, nei suoi importi previsti in Tabella 1), NON rientri tra le somme utili alla determinazione del T.F.R. maturato.Calcolo delle trattenute nei casi di mancata prestazione o disponibilità
In caso di mancata disponibilità del Lavoratore ai regimi di flessibilità previsti a fronte dei corrispondenti Titoli di Monetizzazione, la Cooperativa avrà diritto di trattenere gli importi afferenti già anticipati nella retribuzione mensile (per le corrispondenti ore nel Tempo Tuta e Extra Orario e, negli altri casi, per l'importo mensile), incrementati dei ratei di retribuzione differita pari al 16,67% (così determinato: 8,333% per tredicesima mensilità e 8,333% per ferie).
Tabella 2): Trattenute per mancata disponibilità ai regimi di flessibilità dei Titoli Monetizzati (in vigore dal 1º luglio 2015)
P.
Trattenute Titolo di Monetizzazione*
1º Liv
2º Liv
3º Liv
4º Liv
5º Liv
6º Liv
7º Liv
8º Liv
Q° Liv.
1
"Tempo Tuta"
(trattenuta oraria: 1 /l 2º per ogni ora di rifiuto)
6,64
7,16
7,65
8,30
8,94
9,58
10,82
12,44
14,30
2
Extra Orario
(trattenuta oraria: 1/18º per ogni ora di rifiuto)
7,31
7,88
8,42
9,12
9,83
10,53
11,91
13,69
15,73
3
indennità Mobilità Orizzontale (trattenuta mensile)
12,83
14,00
15,17
16,33
17,50
18,67
22,17
24,50
29,17
4
Indennità di Variazione Orario di lavoro
(trattenuta mensile)12,83
16,33
17,50
19,83
22,17
23,33
25,67
29,17
33,83
5
Indennità di Flessibilità
(trattenuta mensile)15,17
16,33
17,50
19,83
22,17
23,33
25,67
29,17
33,83
*Già incrementati dei ratei di retribuzioni differite (per ferie e tredicesima mensilità).
Quale sintesi per gli operatori di settore, in Allegato 1) si riportata la suddetta Tabella 2) delle Trattenute per mancata disponibilità ai regimi di flessibilità previsti nei vari Titoli di Monetizzazione.
Proporzionalità in caso di Orario di lavoro a Tempo Parziale
In caso di Orario di lavoro a Tempo Parziale:
• la Monetizzazione Mensile nel suo valore in euro;
• il corrispondente monte ore sostituito;
• le eventuali voci di trattenuta;
dovranno essere proporzionate ai coefficiente di prestazione (KTP).
TITOLO XXVI - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D'ORARIO
Art. 91 - Personale non soggetto a limitazione d'orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia scelta dai Lavoratori stessi.
In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo delle Cooperative, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, l'autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da imprevedibili esigenze obiettive. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa della Cooperativa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di "Quadro" o di "Impiegalo di 8º o di 7º livello", della classificazione di cui al presente Contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali.
La Cooperativa, in alternativa al pagamento, potrà concordarne il recupero.
TITOLO XXVII - RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell'ambito della Contrattazione di secondo livello, territoriale e di Cooperativa, a fronte di valide ragioni, potranno essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell'attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute dalla Contrattazione di secondo livello, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 20 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) cambio della turnistica o del "nastro orario";
2) interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3) manutenzioni svolte presso terzi;
4) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5) allestimenti in fase d'avvio di nuove attività;
6) quando l'intervallo tra la fine e l'inizio dell'attività del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore;
7) vigilanza degli impianti e custodia;
8) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari.
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui all'articolo che precede, normalmente coincidente con la domenica. Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione di secondo livello, a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL. Ciò, in particolare:
1) al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Cooperative che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla Contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l'attesa della stipula degli Accordi di secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il 7º giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un'indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
Sono previsti i seguenti permessi:
Permessi sostitutivi per Festività abolite o Permessi Retribuiti Ordinari
Permessi: maturazione
Il Lavoratore ha diritto ad accantonare 1 ora di permesso ogni 40 ore di lavoro ordinario effettivamente svolto.
Tali permessi sono già comprensivi delle ore di festività abolite.
Permessi: condizioni di utilizzo
Al Lavoratore saranno concessi i permessi retribuiti richiesti con almeno 1 giorno di anticipo, salvo i casi di imprevedibilità ed urgenza.
Per la concessione del permesso, la Cooperativa dovrà contemperare le esigenze del Lavoratore con le proprie.
Permessi: retribuzione
Dovrà essere corrisposta la Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. È data facoltà alla Cooperativa:
- di porre in permesso retribuito il Lavoratore nel primo quadrimestre, per un tempo pari al saldo, al 31 dicembre, dei permessi retribuiti maturati nell'anno e non goduti;
- di suddividere l'erogazione dell'indennità sostitutiva residua in 2 quote uguali: la prima da liquidare con la retribuzione di maggio, e la seconda con la retribuzione di giugno.
Tabella 1): Permessi Retribuiti Straordinari
Durata | Condizioni | Retribuzione |
1 giorno per evento | Matrimonio di un figlio | Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. |
2 giorni per evento | Nascita o adozione di un figlio | |
3 giorni complessivi per anno | Decesso o grave infermità documentata di padre/madre, fratello/sorella, coniuge, figli, nonno, suocero, convivente (purché risulti stabile la convivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica). In alternativa, nei casi di documentata grave infermità il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa, potrà concordare con la Cooperativa diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.* | |
Secondo disposizioni L. 6 marzo 2001 n. 52 art. 5 | Al Lavoratore donatore di midollo osseo | Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni. |
Periodo delle consultazioni elettorali e referendarie | I Lavoratori che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo corrispondente alle operazioni), a richiesta con almeno 1 giorno di anticipo, salvo che nei casi imprevisti. | Periodo considerato a tutti gli effetti di lavoro e, quindi, retribuito. |
* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con la Cooperativa la concessione di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
Tabella 2): Permessi non retribuiti
Durata | Condizioni | Retribuzione |
Gruppi di 8 ore, per un limite complessivo di 48 ore annuali. | Per gravi e comprovate esigenze personali e/o familiari, al Lavoratore potranno essere concessi periodi di aspettativa, senza oneri a carico della Cooperativa e purché non determinino compromissioni dell'attività lavorativa. | Retribuzione prevista. Non maturazione di tutti gli istituti contrattuali, esclusa l'anzianità di servizio. |
Tabella 3): Permessi retribuiti, non retribuiti e congedi per lavoratori studenti
Durata | Condizioni | Retribuzione |
Permesso per il giorno dell'esame. Concordare un orario di lavoro compatibile con le esigenze della Cooperativa per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami. Esenzione dal prestare lavoro straordinario, salvo che per quello richiesto a fronte di proporzionati eventi imprevedibili, che è obbligatorio. | Lavoratori che intendono frequentare corsi di studio in scuole dell'obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea. E necessaria la documentazione delle prove d'esame. | Retribuzione Giornaliera Normale senza maggiorazione. |
Congedo per un massimo di 6 mesi. | Lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso la stessa Cooperativa, al fine di completare la scuola dell'obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea e per partecipare ad attività formative diverse. Tale congedo non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi 3. Sarà riconoscito dalla Cooperativa compatibilmente con le sue inderogabili esigenze. | Retribuzione e contribuzione non prevista. |
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
A. MONETIZZAZIONE MENSILE
Tenuto conto delle prevalenti esigenze delle Cooperative, del manifestato interesse dei Soci Lavoratori e dei Dipendenti, le Parti hanno ritenuto di monetizzare gli istituti contrattuali di cui alla successiva Tabella 1), in quote mensili che, riassunte nell'unica voce "Monetizzazione Mensile", integreranno la Retribuzione Lorda Mensile prevista dall'art. 28, punto f. del CCNL Cooperative.
Tabella 1): Monetizzazione Mensile in euro (in vigore dal 1º luglio 2015)
Punto
Titolo di Monetizzazione
1º Liv
2º Liv
3º Liv
4º Liv
5º Liv
6º Liv
7º Liv
8º Liv
Q°
1
Permessi ed ex festività
22,77
24,55
26,24
28,44
30,64
32,83
37,11
42,66
49,02
2
"Tempo Tuta"
68,32
73,66
78,73
85,32
91,91
98,50
111,33
127,98
147,05
3
Extra Orario
112,73
121,55
129,90
140,77
151,65
162,52
183,69
211,16
242,64
4
Santo Patrono
3,15
3,40
3,62
3,93
4,24
4,55
5,17
5,94
6,87
5
Indennità Operativa Sottoposti
-
-
-
-
45,00
125,00
130,00
-
-
6
Indennità Mobilità Orizzontale
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
19,00
21,00
25,00
7
Indennità di Variazione Orario di lavoro
11,00
14,00
15,00
17,00
19,00
20,00
22,00
25,00
29,00
8
Indennità dì Flessibilità
13,00
14,00
15,00
17,00
19,00
20,00
22,00
25,00
29,00
9
Monetizzazione Mensile (totale 1 : 8)
241,99
263,17
281,49
306,46
376,43
479,40
530,30
458,74
528,57
Quale sintesi per gli operatori di settore, in Allegato 1) è riportata la suddetta Tabella delle Monetizzazioni Mensili.
Motivi di concessione, Criteri di riconoscimento e di Erogazione dei singoli Titoli di Monetizzazione (Tabella 1):
P1. Permessi Retribuiti ed Ex Festività
In deroga alla previsione dell'art. 94 del CCNL in tema di Permessi Retribuiti, le Parti concordano che le 48 ore di permesso in ragione d'anno (comprensive delle ex festività) siano retribuite, mediante l'indennità sostitutiva afferente, in quote di 4 ore (4h x 12 mesi = 48h) per ciascun mese di calendario lavorato. Il mese si considera lavorato quando il Lavoratore è stato in forza per almeno 15 giorni. Non rientrano nel computo dei giorni lavorati i periodi di sospensione del rapporto, di aspettativa o di permesso non retribuito a qualsiasi titolo dovuti.
P2. "Tempo Tuta"
La voce "Tempo Tuta " corrisponde a tempi di lavoro, normalmente accessorio, reso oltre il normale orario, entro una media di 12 ore al mese. Tale tempo sarà normalmente utilizzato per le attività di preparazione o di riordino e/o pulizie del posto o locali di lavoro, assicurando così il pieno e proficuo tempo lavorato per l'intero orario ordinario contrattuale. Quindi, eventuale lavoro prestato entro tali limiti non sarà retribuito, essendo già compreso in questa voce di monetizzazione.
Resta inteso che, in assenza di esigenze preparatorie, organizzative o di riordino, il "Tempo Tuta "potrà essere disposto dalla Cooperativa come tempo lavorato oltre l'orario ordinario contrattualmente previsto.
Qualora, per motivi personali del Socio Lavoratore o del Dipendente, non fosse svolto il lavoro previsto quale "Tempo Tuta ", tali ore non lavorate, essendo già state mensilmente anticipate, saranno trattenute dalla sua retribuzione.
P3. Extra Orario
Le Cooperative frequentemente svolgono lavori preparatori, accessori e simili rispetto a quelli dei Committenti.
Per tale ragione, si manifesta la frequente necessità di effettuare del lavoro eccedente il normale orario contrattuale di lavoro.
Tale probabile eventualità ne consiglia la generalizzata monetizzazione e, pertanto, nei limiti di 18 ore mensili, il lavoro extra orario è già preventivamente retribuito.
Nei casi d'indisponibilità del Lavoratore, la Cooperativa avrà la facoltà di trattenergli le ore di "extra orario " non lavorate.
P4. Santo Patrono
Tenuto conto che nelle Cooperative è frequente e talvolta prevalente, la presenza di lavoratori di religione diversa da quella cattolica, con la monetizzazione prevista in Tabella 1), la solennità del Santo Patrono di cui al punto 2. "festività religiose cattoliche", lettera i. dell'art. 95 del CCNL Cooperative, non dovrà più essere goduta o retribuita. Tale festività sarà, pertanto, a tutti gli effetti un normale giorno lavorativo.P5. Indennità Operativa Sottoposti
Tenuto conto che l'Autonomia Funzionale degli Impiegati di livello Quadro e 8º, Direttori o Responsabili di Direzione, si realizza in modo indiretto, nel senso che i sottoposti sono, normalmente, solo i loro Responsabili di Servizio e che, invece, per i successivi livelli 7º, 6º e 5º, l'Autonomia Funzionale è diretta rispetto ai sottoposti Capi Ufficio, Capi Reparto, Specialisti, Qualificati, ecc., con le relative responsabilità gestionali e dei risultati attesi, le Parti concordano di prevedere per tali figure una specifica Indennità Operativa Sottoposti, da riconoscersi per 13 mensilità, nei seguenti valori lordi mensili:
> 5 ° livello: € 45,00/mese;
> 6º livello: € 125,00/mese;
> 7º livello: € 130,00/mese.P6. Indennità di Mobilità Orizzontale
Le mansioni del Lavoratore sono correlate al suo livello d'inquadramento contrattuale e, quindi, alle Declaratorie e ai Profili professionali corrispondenti al titolo della mansione stessa.
Il Datore di lavoro, in forza dell'attuale versione dell'articolo 2103 cc, ha l'obbligo di adibire il Lavoratore alle "mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".
Pertanto, fermo restando l'eventuale obbligo formativo e l'accertamento d'idoneità alla mansione, la Cooperativa potrà esercitare lo "Ius Variandì" nell'area delle mansioni d'identica professionalità, realizzando la cosiddetta "Mobilità Orizzontale".
A ristoro del disagio conseguente al diritto di modificare le mansioni è riconosciuta l'"Indennità di Mobilità Orizzontale" come indicata, per ciascun livello, al rigo sei della Tabella 1). L'indisponibilità del Lavoratore alla Mobilità Orizzontale determinerà il diritto della Cooperativa a trattenere la relativa indennità per tutti i mesi corrispondenti.
Non è considerata "indisponibilità" l'impossibilità a rendere la prestazione nelle nuove mansioni per cause di forza maggiore e simili.
P7. Indennità di Variazione Orario di Lavoro
Tale Indennità è prevista quale ristoro del disagio conseguente alla variazione temporale dell'orario ordinario di lavoro nell'arco della settimana/mese/anno.
La Cooperativa avrà diritto di richiedere, con preavviso di almeno un giorno, che la prestazione lavorativa ordinaria sia resa in orario diverso da quello normalmente praticato dal Lavoratore, purché entro un arco temporale di 10 ore comprendenti il precedente orario e nel rispetto della disciplina dell'orario di lavoro, del riposo giornaliero e settimanale.
La variazione d'orario dovrà essere giustificata da ragioni organizzative e/o produttive e non potrà mai essere utilizzata quale sanzione disciplinare atipica.
L'ingiustificato rifiuto del Lavoratore ad accettare la variazione d'orario determinerà il diritto della Cooperativa a trattenere integralmente la relativa indennità mensile.P8. Indennità di Flessibilità
Tale Indennità è un ristoro integrativo delle specifiche maggiorazioni contrattuali previste per il disagio conseguente al lavoro richiesto e prestato nei giorni festivi e/o in turni, ivi compresi quelli notturni, nel mese di riferimento.
L'ingiustificato rifiuto del Lavoratore a prestare il lavoro festivo e/o in turni determinerà il diritto della Cooperativa a trattenere integralmente il corrispondente importo di monetizzazione mensile.
Principi generali della Monetizzazione Mensile (Tabella 1):
Durata della Monetizzazione Mensile
La durata della Monetizzazione Mensile di cui alla precedente Tabella 1), è pari alla validità prevista per il presente Addendum Contrattuale (1º luglio 2015-31 dicembre 2016) o successive proroghe.Composizione del cedolino paga
La Monetizzazione Mensile, di cui al punto A. che precede, dovrà essere imputata nella Retribuzione Lorda Mensile dovuta al Lavoratore, parte "alta" del cedolino paga, con la voce "Monetizzazione Mensile".Riflessi sulle integrazioni datoriali e sulle retribuzioni differite
Integrazioni Datoriali;
Considerato che:
> la Monetizzazione Mensile è parte della Retribuzione Lorda Mensile;
> la Retribuzione Giornaliera o Oraria Normale (R.G.N. o R.O.N.), sulla quale calcolare le integrazioni in caso di malattia, infortunio, maternità e qualsiasi altra retribuzione riconosciuta in deroga alle prestazioni corrispettive, è determinata applicando il divisore giornaliero o orario alla Retribuzione Lorda Mensile;
le Parti confermano che la Monetizzazione Mensile sarà utile alla determinazione dell'aliquota oraria e giornaliera e, quindi, per il calcolo delle integrazioni datoriali di malattia, infortunio, ecc.
Per retribuzioni differite:
> Tredicesima mensilità o gratifica natalizia: considerato che, in linea di principio, nella base di computo della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità occorre far riferimento a tutti gli elementi retributivi che vengono corrisposti al lavoratore con carattere di continuità, le Parti concordano che la Monetizzazione Mensile, nel valore in euro indicato in Tabella 1), sia utile per la determinazione della Tredicesima mensilità.
> Ferie: durante l'assenza dal lavoro per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione, perciò le Parti concordano che la Monetizzazione Mensile, nel valore in euro indicato in Tabella 1), sia utile per la retribuzione delle ferie e/o della loro indennità sostitutiva.
> Trattamento di fine rapporto: in considerazione del fatto che i singoli titoli monetizzati non sarebbero stati utili nella determinazione del T.F.R., le Parti concordano che la Monetizzazione Mensile, nei suoi importi previsti in Tabella 1), NON rientri tra le somme utili alla determinazione del T.F.R. maturato.Calcolo delle trattenute nei casi di mancata prestazione o disponibil