S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 21/12/2024
TERZIARIO E SERVIZI (Cisal / Cnai Ucict)
Testo consolidato del CCNL 21/12/2024
Dipendenti dalle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore terziario e servizi
Decorrenza: 01/01/2025
Scadenza: 31/12/2028
L'anno 2024 il giorno 21 del mese di dicembre in Roma
Tra
1. CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori;
2. UCICT - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo ;
E
3. FISMIC - Confsal;
4. FILCOM-Fismic Federazione Italiana Lavoratori del Commercio;
SI È RINNOVATO
il CCNL scaduto il 30 giugno 2015 delle aziende esercenti attività nel settore "TERZIARIO E SERVIZI" con validità 1º gennaio 2025 - 31 dicembre 2028.
Esso si compone di:
- Indice
- Introduzione
- Articoli n. 191
- Allegati n. 3
C.N.A.I.
U.C.I.C.T.
FISMIC-Confsal
FILCOM-Fismic
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
Le Parti stipulanti hanno voluto da un lato rappresentare una continuità con la contrattazione collettiva ormai ultratrentennale che le ha sempre viste in prima linea per favorire lo sviluppo delle imprese, con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali, e dall'altro fornire gli strumenti innovativi per rendere la contrattazione collettiva sempre più attuale.
Le Parti, attraverso il presente rinnovo contrattuale con il quale è stata estesa la vigenza del contratto a quattro anni, hanno inteso ribadire il "valore del lavoro" che non può mai essere limitato al solo parametro dell'ora-lavoro ma deve essere in grado di misurare il valore economico dello scambio del lavoro.
Il presente contratto collettivo nazionale del lavoro rappresenta e come tale va considerato, uno strumento unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile; a tal fine, le Organizzazioni datoriali e sindacali sottoscrittrici si impegnano a sostenerne la corretta e completa applicazione in tutte le sedi istituzionali.
Questo documento è parte integrante di un progetto associativo di appartenenza; rappresenta, per Le Parti CNAI e FISMIC-Confsal, l'epilogo di un complesso lavoro di ricerca e di dialogo con le aziende e i lavoratori rappresentati, costituendo un ulteriore elemento delle molteplici espressioni rivolte agli associati, aziende e lavoratori, che partecipano e contribuiscono alla vita delle Organizzazioni firmatarie.
Il presente contratto ha la finalità di introdurre norme ed istituti volti ad individuare strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro coinvolgendo le Parti sociali proprio nella definizione di tale valore evitando, il più possibile, incertezze interpretative e applicative.
Le Organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori intendono intervenire attraverso lo strumento del contratto collettivo nazionale a regolare in via principale le dinamiche del lavoro nel settore Terziario e Servizi perimetrandone la disciplina contrattuale, anche al fine di perseguire condizioni di competitività per le aziende del settore, per consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In tale quadro viene ribadita l'importanza, soprattutto in determinati periodi socio-economici, delle misure di welfare e di supporto alle imprese e ai lavoratori e di conseguenza è sottolineato il ruolo cardine affidato dalla contrattazione agli enti bilaterali.
Gli enti "ENMOA - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome", "FONASI-Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa", "ENBOA Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", e "ERBOA - Enti Regionali delle Organizzazioni Autonome" costituiscono i fulcri regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.
Infine, di particolare rilievo è stato il contributo apportato dalle aziende associate al Gruppo Organizzativo CNAI, che hanno partecipato attivamente alla negoziazione e alla formazione della disciplina contrattuale collettiva dando risalto al ruolo del CNAI e della UCICT in qualità di portatori di interessi dei propri associati e alle organizzazioni sindacali intervenute nelle dinamica contrattuale.
Titolo II - Validità, applicazione, durata
Art. 1 - Validità ed efficacia
Le Parti stabiliscono che il presente Contratto Collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio nazionale in maniera unitaria.
Le disposizioni contrattuali sono strettamente correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa la loro parziale applicazione, fermo restando eventuali deroghe, ove consentite, da parte della contrattazione di secondo livello.
Inoltre il presente Contratto, per espresso accordo tra le Parti, può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti e, pertanto, l'applicazione anche implicita di disposizioni del presente Contratto comporta l'iscrizione alla Organizzazione con tutto quanto ne consegue in termini di oneri associativi e contributivi.
Pertanto le norme contrattuali sono operanti e spiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro associati e dei lavoratori dipendenti.
Infatti l'applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo a carico dell'Azienda associata di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali ed ai relativi Enti bilaterali menzionati in particolare l'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "ENMOA" e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa "FONASI" di cui ai Titoli VII e VIII della Parte Terza (Disposizioni normative - economiche).
Ne consegue che le quote ed i contributi previsti nei predetti Titoli in favore dell'ENMOA e del FONASI sono obbligatori per le Aziende che applicano, anche senza formale comunicazione all'Organizzazione stipulante o all'Ente bilaterale, il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto ai dipendenti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti, anche per mera adesione, dovrà avvenire solo con il preventivo consenso scritto espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti medesime.
Art. 2 - Perimetro di applicazione
Il presente Contratto Collettivo di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato e di prestazione d'opera, nelle diverse tipologie previste dalle vigenti norme di Legge, rapporto posto in essere in tutte le aziende del settore del terziario e dei servizi, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, nonché in tutte quelle attività similari che possono essere comunque annoverate nel predetto settore.
Le Parti convengono che l'applicazione integrale del presente CCNL, degli accordi interconfederali nonché dei Contratti integrativi di secondo livello consente all'Azienda di poter accedere, ove in possesso dei requisiti, ad eventuali benefici previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie quali ad esempio: finanziamenti, agevolazioni fiscali e contributive, accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai Fondi interprofessionali.
A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le Aziende a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Servizi alle Aziende, alle Organizzazioni, ai Servizi di Rete ed ai Servizi alle Persone
Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
Agenzie formative - Agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi;
Agenzie di somministrazione di lavoro;
Agenzie di intermediazione;
Agenzie di ricerca e selezione del personale;
Agenzie di animazione di feste ed intrattenimenti;
Agenzie di servizi matrimoniali;
Servizi funerari e cimiteriali;
Autoscuola ed Agenzie di pratiche auto;
Agenzie di brokeraggio;
Agenzie assicurazioni;
Agenzia di scommesse, Sale Bingo;
Aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
Agenzie di operazioni doganali;
Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
Autorimesse ed autoriparatori non artigianali;
Altri servizi alle imprese ed alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
Gestori, concessionari di impianti di parcheggio e/o sosta;
Agenzie, Società di Call Center;
Agenzie di relazioni pubbliche;
Agenzie di informazioni commerciali;
Agenzie fotografiche;
Attività di facility management;
Buying office;
Concessionarie di pubblicità;
Copisterie e fotocopiatura;
Esposizioni e fiere;
Imprese di leasing;
Intermediazione merceologica;
Promozione vendite;
Recupero crediti, factoring;
Ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione e telemarketing, televendite;
Servizi di design, grafica, progettazione ed allestimenti di interni e vetrine;
Servizi fiduciari;
Servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione;
Servizi di revisione contabile e auditing;
Servizi dei centri assistenza fiscale;
Servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
Servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
Servizi di traduzioni ed interpretariato;
Servizi amministrativi presso le università;
Servizi amministrativi presso le cliniche ospedaliere private e non;
Gestione sportelli reclami, segnalazioni, soddisfazione clienti e/o utenti;
Servizi Guardia, Portierato, Vigilanza non armata;
Servizi di investigazione privata;
Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
Società di carte di credito;
Uffici cambi extra bancari;
Uffici Residence;
Vendita di multiproprietà;
Altri servizi alle persone;
b) Area Tecnica
Auditing, revisione contabile;
Attività di garanzia collettiva fidi;
Agenzie, società che ricercano documentazione, relazioni tecniche ed amministrative, assemblaggio delle stesse e presentazione ad Enti Pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, decreti ed ecc. di varia natura;
Consulenza di direzione ed organizzazione Aziendale;
Enti di Patronato;
Elaborazione dati ed elaborazioni testi;
Progettazione, consulenza professionale organizzata;
Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
Servizi di progettazione industriale, engineering;
Servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
Servizi di consulenza regolatoria e di farmacovigilanza;
Servizi di informazione e formazione scientifica;
Servizi di sperimentazione clinica di medicinali e dispositivi medici;
Studi professionali;
Studi professionali non ordinistici;
Studi statistici ed attuariali;
Società fiduciarie e di revisione ed organizzazione;
Società di assistenza fiscale e tributaria;
Studi amministratori di condominio;
Gestione della riscossione dei pedaggi stradali e autostradali;
Gestione della riscossione di altri proventi;
c) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
Agenti e rappresentanti di commercio e del commercio con l'estero;
Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
Commissionari;
Fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, etc.);
Imprese portuali di controllo;
Mediatori pubblici e privati;
Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);
d) Area Socio Sanitaria
Associazioni gestite da Enti religiosi, da fondazioni e da privati operanti nel campo educativo sociale ed assistenziale;
Laboratori di analisi, centri di diagnostica;
Trasporto privato di malati e di portatori di Handicap;
e) Area Ambiente
Recupero e risanamento ambiente;
Servizi di depurazione, potabilizzazione, desalinizzazione delle acque con o senza recupero energetico;
Servizi di trattamento acque reflue;
Servizi di trattamento, smaltimento, recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria;
Servizi di compostaggio dei rifiuti;
Servizi di produzione combustibili da rifiuti;
Servizi di bonifica di aree, siti, immobili e beni contenenti amianto;
Servizi di accertamenti e ispezioni degli impianti termici;
Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione privata e pubblica;
Servizi degli impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
Gestione e manutenzione impianti sportivi pubblici e privati;
Servizi di gestione, cura e manutenzione del verde pubblico;
Servizi di manutenzione delle strade di sgombero neve, spargisale e soccorso stradale.
Tutte quelle attività che direttamente od indirettamente posso rientrare nella sfera del Terziario e dei Servizi.
Le Parti stabiliscono che il presente Contratto Collettivo di lavoro sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL scaduto il 30-06-2015 ed ha decorrenza dal 1-01-2025 al 31-12-2028 (quadriennio 2025-2028) restando valido per tutta la durata della vigenza sia per la parte normativa e sia per la parte economica/contributiva.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario presentare la piattaforma in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative almeno sei mesi prima della scadenza.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Dal terzo mese successivo della scadenza del contratto, sarà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale", il cui importo sarà pari al 50% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta.
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, ferma restando la correlazione ed inscindibilità delle clausole contrattuali, con la stipula del presente CCNL non intendono sostituire le eventuali condizioni di miglior favore praticate al lavoratore prima della sottoscrizione del Contratto che restano a beneficio del lavoratore "ad personam".
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI OBBIGATORIE
Titolo I - Relazioni sindacali
Capo I - Stampa, autenticità, distribuzione
Il presente Contratto Collettivo nazionale di lavoro in forma conforme all'originale è stato edito dalle Parti stipulanti le quali sono le uniche ed esclusive detentrici di tutti i diritti riservati.
È fatto divieto a chiunque, direttamente o indirettamente, la riproduzione totale o parziale a qualsiasi scopo del presente CCNL senza la preventiva autorizzazione scritta di entrambe le Parti stipulanti.
Il testo originale che fa fede per qualsiasi controversia dovesse insorgere è solo e soltanto quello in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
Così l'interpretazione autentica delle norme contrattuali potrà essere effettuata, su richiesta motivata delle parti che hanno interesse, solo dalle Organizzazioni stipulanti.
Il presente CCNL sarà inviato dalle Parti stipulanti, ai sensi della normativa vigente, al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati e sarà pubblicato sul sito internet delle predette Organizzazioni.
Le aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti devono mettere a disposizione dei lavoratori che ne fanno richiesta una copia del presente CCNL ovvero devono indicare la fonte dove reperirne copia.
Capo II - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 7 - Consultazione, livello nazionale
Le Parti stipulanti stabiliscono che annualmente, preferibilmente nel primo semestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo e dei più rilevanti processi di innovazione tecnologica.
In tale esame saranno vagliati principalmente:
1. i processi di sviluppo e di organizzazione derivanti direttamente o indirettamente dalle dinamiche di riforma del settore e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. i processi educativi - formativi derivanti dalle politiche per l'istruzione, con particolare riferimento alle nuove tecnologie ed ai nuovi percorsi universitari ed in particolare le conseguenze delle predette politiche sull'organizzazione e sulla formazione degli addetti del settore;
3. la situazione occupazionale in termini quantitativi e qualitativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile nonché con riferimento agli istituti concernenti rapporti di lavoro flessibili;
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale saranno esaminate e definite in appositi incontri, a richiesta delle Parti stipulanti, le seguenti questioni:
4. gli indirizzi e obiettivi sui fabbisogni occupazionali, i livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi;
5. lo studio ed approfondimento delle problematiche connesse alla previdenza integrativa ed alla assistenza sanitaria integrativa;
6. la costituzione e il funzionamento a livello nazionale di adeguati strumenti bilaterali di settore;
7. l'aggiornamento e la revisione del codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing ecc.).
Art. 8 - Esame congiunto sul quadro socio economico e materie negoziali
Le Parti concordano nella necessità di un incontro, almeno con cadenza annuale, per avviare specifici approfondimenti e ricerche di possibili iniziative volte alla soluzione di eventuali problemi legati ai processi di riforma e di sviluppo del settore così come richiamati nel precedente articolo.
In particolare nel corso dell'incontro potranno essere affrontati i seguenti punti specifici:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego come previste nel Titolo III della Parte Terza del presente CCNL;
2. esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, stages e tirocini, volti ad accrescere (anche attraverso la fruizione di crediti formativi) il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo dei dipendenti con le diverse forme di impiego ed idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie sulla materia;
3. esame e definizione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, dei profili professionali da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;
4. esame periodico della classificazione del personale al fine di ricercare, tra le declaratorie definite nel presente CCNL e le realtà organizzative aziendali, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
5. esame e definizione di quanto è delegato alle parti sociali dalla L. 8-03-2000 n. 53 e s.m.i. in materia di congedi per la formazione (modalità di fruizione del congedo, percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà, termini del preavviso, che comunque non possono essere inferiori a trenta giorni);
6. la definizione e la realizzazione, ove non già in atto, di specifici accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7. la definizione e la realizzazione di specifici accordi per l'applicazione e la gestione pratica dei diritti sindacali così come demandato dal presente CCNL;
8. la definizione e la realizzazione, ove non già in atto, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di lavoro così come disciplinati nel presente CCNL.
Art. 9 - Consultazione, livello territoriale
Le Organizzazioni stipulanti stabiliscono che annualmente ovvero a richiesta di una delle Parti si incontreranno a livello territoriale al fine di procedere ad un esame congiunto volto al raggiungimento di intese sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, utilizzo di forme flessibili di lavoro, sull'innovazione tecnologica e digitale, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.
Le aziende che applicano il presente CCNL e che occupano da 50 dipendenti in poi, dovranno fornire, annualmente e di norma entro il primo semestre, alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A. informazioni orientate alla consultazione tra le Parti così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007 riguardanti:
- l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Art. 11 - La libertà sindacale e il diritto di associazione
Le Organizzazioni stipulanti tengono ad evidenziare la portata delle norme Costituzionali a tutela delle libertà sindacale e del diritto alla libertà di associazione.
A tal fine ricordano i precetti dell'art. 39 Costituzione che così recita: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di Legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce" e dell'art. 18 "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla Legge penale".
La libertà di organizzazione sindacale consiste innanzitutto nella possibilità di costituire liberamente, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori, associazioni o organismi finalizzati alla tutela e alla rappresentanza dei comuni interessi e valori.
Art. 12 - Il ruolo della contrattazione
Le Parti nel ribadire la volontà di dare seguito ad una contrattazione di qualità incentrata sui valori fondamentali della Carta costituzionale, intendono portare avanti un progetto contrattuale attento alle condizioni dei lavoratori, ad un trattamento equo, alla promozione della formazione in termini di miglioramento delle competenze professionali e trampolino per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Un appropriato sistema di relazioni sindacali non può prescindere dal ruolo che le imprese rivestono in un contesto economico in continuo e rapido cambiamento, le cui mutazioni sono la tipica espressione del carattere intrinseco delle stesse. Il passaggio dai luoghi di lavoro tradizionali ad ambienti sempre più digitali, coinvolge anche il sistema negoziale sindacale per garantire nuove esigenze e modelli di conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro.
In tale ottica le Parti stipulanti intendono rinnovare le proprie funzioni anche attraverso il contratto collettivo, non come solo strumento di individuazione retributiva, ma come un complesso apparato negoziale portatore di valori condivisi, di obiettivi, di strategie e rappresentanza degli interessi collettivi dei lavoratori e di riscoperta della persona in sintonia con la responsabilità sociale d'impresa.
Capo III - Livelli di contrattazione
Art. 13 - Contrattazione Nazionale
La contrattazione si svolge su due livelli: primo livello, contratto nazionale di settore; secondo livello, contratto integrativo territoriale o aziendale.
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere al datore di lavoro il diritto di programmare la propria attività produttiva da un lato nel rispetto della normativa e delle disposizioni concordate tra le parti e dall'altro sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Tale diritto si fonda su elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL il quale, dunque, ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema delle relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale favorendo, a tal fine, la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello.
Il presente Contratto collettivo nazionale, inoltre, può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, sulla base di accordi tra le Parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali per l'incentivazione del funzionamento dei servizi di previdenza ed assistenza.
Art. 14 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta a livello territoriale o aziendale in via alternativa e non sovrapponibile e riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL ma diversi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
La contrattazione di secondo livello che può avere una durata massima di tre anni, si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal presente CCNL o dalla Legge e deve riguardare istituti che non sono già stati negoziati a livello nazionale.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano affinché la parte economica accessoria da un lato debba essere finalizzata alla incentivazione della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa tenendo conto anche dell'andamento economico e dall'altro debba avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di Legge.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Le Parti concorderanno linee guida utili a definire modelli di "premio variabile" o "premio produzione" e/o "premio presenza" per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle aziende.
In ogni caso i predetti "premi" devono tenere conto:
1 - degli a