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Testo Consolidato CCNL del 30/10/2009
TERZIARIO E SERVIZI - Cooperative (Cisal / Cnai)
Testo consolidato del CCNL 30/10/2009
Dipendenti e/o soci delle cooperative esercenti attività nel settore terziario e servizi
Decorrenza: 01/11/2009
Scadenza: 31/10/2012
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2009 il giorno 30 del mese di ottobre in Roma
Tra
CNAI - Coordinamento nazionale Associazioni imprenditori
M.C.M. CNAI - Movimento cooperative e mutue CNAI
e
CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori
FENASALC - Federazione nazionale sindacati autonomi lavoratori commercio
Rilevata la volontà delle parti di rinnovare il CCNL per le società cooperative separatamente dalle altre tipologie e settori produttivi;
Si stipula il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti e/o per i soci lavoratori delle società cooperative esercenti attività nel settore del "terziario e servizi", con validità 1º novembre 2009-31 ottobre 2012, esso si compone:
a) Indice;
b) Premessa;
c) Titoli LXXV;
d) Artt. 199.
Le parti intendono con questo contratto promuovere l'implementazione dell'attività, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività in un'ottica di mercato sociale del lavoro che vedrà un ruolo centrale dell'affiancamento all'azienda del tipo tradizionale della società cooperativa caratterizzata dalla figura del socio co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di sé stesso, in attuazione dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dal Governo e dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori, nonché del successivo accordo interconfederale CNAI-CISAL del 20 aprile 2009 che lo recepisce ed attua con riferimento alle attività commerciali.
Le parti, sulla falsariga dei principi innovativi che fin dal 1992 hanno caratterizzato i contratti CISAL-CNAI intendono perseguire condizioni di competitività per le società cooperative in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori anche grazie alla flessibilità, alla defiscalizzazione ed alla promozione di servizi.
Le parti, nel confermare per il mondo cooperativo la validità e l'efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli adottato avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori Paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del Paese.
Questo sistema, pacificamente attuato tra CNAI e CISAL già nelle precedenti contrattazioni, oggi trova finalmente spazio e valenza nel nuovo modello contrattuale accettato dalle quasi totalità delle parti sociali.
Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.
Le parti rilevano che il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, rappresenta infatti un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle società cooperative, con l'innovazione e la formazione di qualità ed in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.
Le parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo.
Le parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo al lavoratore, tramite la contrattazione di primo livello, la certezza di percepire comunque un importo aggiuntivo della paga base fissata in ambito nazionale per il suo livello di appartenenza, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito regionale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio in suo favore qualora gli interventi vengano successivamente definiti con importi più elevati.
Le parti confermano l'importanza ed il ruolo degli Enti "ENMOA, Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome" ed "ENBOA Ente nazionale bilaterale delle Organizzazioni autonome", degli "ERBOA, Enti bilaterali delle Organizzazioni autonome operanti in ambito regionale" e del "FORMOA, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazioni autonome", come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL
Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Le parti, infine, auspicano un conseguente nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità alle parti sociali, prevedendo i necessari meccanismi procedurali al fine di favorire la competitività e lo sviluppo e auspicano che il trattamento normativo tra il comparto privato e pubblico venga uniformato.
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie, posti in essere in tutte le società cooperative del settore del terziario e servizi sotto qualsiasi forma e settore merceologico ed il loro personale dipendente e/o soci lavoratori, con estensione a tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, i rapporti di formazione e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti aspiranti alle diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL del 25 giugno 2001 e successive modifiche.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, gli Enti bilaterali nazionali o regionali, la formazione continua, l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare, in particolare l'Ente bilaterale "ENMOA" (Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome) di cui agli artt. 193, 194 e 195 del presente CCNL
Le quote ed i contributi versati all'ENMOA sono, pertanto, parte integrante del trattamento economico contrattuale.
Per espresso accordo tra le parti il presente CCNL può essere applicato di diritto solo ed esclusivamente dalle cooperative associate al movimento cooperative e mutue - M.C.M. CNAI.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate come trattamento riassorbibile "ad personam".
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle cooperative all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalla Legge vigente.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
A titolo indicativo le attività delle società cooperative del terziario e servizi a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Servizi alle cooperative, alle Organizzazioni, ai servizi di rete, ai servizi ed alle persone
1. Cooperative di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
2. Cooperative formative - Cooperative di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi;
3. Cooperative di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
4. Cooperative di intermediazione;
5. Cooperative di ricerca e selezione del personale;
6. Cooperative di animazione di feste ed intrattenimenti;
7. Cooperative di servizi matrimoniali;
8. Autoscuola e cooperative di pratiche auto;
9. Cooperative di brokeraggio;
10. Cooperative di assicurazioni;
11. Cooperative di scommesse, sale Bingo;
12. Cooperative di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
13. Cooperative di operazioni doganali;
14. Cooperative di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
15. Cooperative di autorimesse ed autoriparatori non artigianali;
16. Cooperative di altri servizi alle imprese ed alle Organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
17. Cooperative, società di call-center;
18. Cooperative di relazioni pubbliche;
19. Cooperative di informazioni commerciali;
20. Cooperative fotografiche;
21. Cooperative di buyling office;
22. Cooperative di concessionarie di pubblicità;
23. Cooperative di copisterie e fotocopiature;
24. Cooperative di esposizioni e fiere;
25. Cooperative di gestori, concessionari di impianti di parcheggio e/o sosta;
26. Cooperative di imprese di leasing;
27. Cooperative di intermediazione merceologica;
28. Cooperative di promozione vendite;
29. Cooperative di recupero e risanamento ambiente;
30. Cooperative di recupero crediti, factoring;
31. Cooperative di ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinione e telemarketing, televendite;
32. Cooperative di servizi di design, grafica, progettazione ed allestimenti di interni e vetrine;
33. Cooperative di servizi fiduciari;
34. Cooperative di servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
35. Cooperative di servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
36. Cooperative di servizi di traduzioni ed interpretariato;
37. Cooperative di servizi guardia, portierato, vigilanza non armata;
38. Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
39. Cooperative di società di carte di credito;
40. Uffici di cambi extra bancari;
41. Cooperative di uffici residence;
42. Cooperative vendita di multiproprietà;
43. Altri servizi alle persone.
b) Area tecnica
1. Cooperative di auditing, revisione contabile;
2. Cooperative di attività di garanzia collettiva fidi;
3. Cooperative, società che ricercano documentazione, relazioni tecniche ed amministrative, assemblaggio delle stesse e presentazione ad enti pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, decreti ed ecc. di varia natura;
4. Cooperative di consulenza di direzione ed organizzazione aziendale;
5. Cooperative di informatica, telematica ed eidomatica, elaborazione dati ed elaborazioni testi;
6. Cooperative di progettazione, consulenza professionale organizzata;
7. Cooperative di servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
8. Cooperative di servizi di progettazione industriale, engineering;
9. Cooperative di servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
10. Cooperative di studi professionali non ordinistici;
11. Cooperative di studi statisti ed attuariali;
12. Cooperative di società fiduciarie e di revisione ed organizzazione;
13. Cooperative di società di assistenza fiscale e tributaria;
14. Cooperative di studi professionali;
15. Cooperative di studi amministratori di condominio.
c) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
1. Cooperative di rappresentanti di commercio e del commercio con l'estero;
2. Cooperative di agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
3. Cooperative di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
4. Cooperative di commissionari;
5. Cooperative di fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6. Cooperative di imprese portuali di controllo;
7. Cooperative di mediatori pubblici e privati;
8. Cooperative di stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie cooperative).
d) Area socio-sanitaria
1. Cooperative e/o mutue e/o Associazioni gestite da enti religiosi, da fondazioni e da privati operanti nel campo educativo sociale ed assistenziale;
2. Cooperative di laboratori di analisi, centri di diagnostica;
3. Cooperative di trasporto privato di malati e di portatori di handicap;
4. Tutte quelle attività che direttamente od indirettamente possono rientrare nella sfera del terziario e dei servizi, esercitate dalle società cooperative.
Nota a verbale 1
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.
Nota a verbale 2
La terziarizzazione dell'economia porta una continua evoluzione ed espansione di nuove attività nel settore terziario - terziario avanzato - ed una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale già compresa nel presente CCNL
Nasce, così, la necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'aggiornamento ed all'integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione del personale, per le figure emergenti o non previste del settore.
Le parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra ad una apposita Commissione bilaterale, nell'ambito dell'ENBOA, sull'inquadramento, che avrà anche lo scopo di dare interpretazione autentica sull'inquadramento di eventuali figure professionali non previste.
TITOLO II - Lavoratore co-imprenditore e/o socio lavoratore - regolamento interno
Art. 2 - Lavoratore co-imprenditore e/o socio lavoratore
Le cooperative hanno per scopo statutario l'occupazione dei propri soci, di conseguenza, nasce la figura del lavoratore co-imprenditore, cioè lavoratore imprenditore di se stesso (c.d. socio lavoratore).
La prestazione svolta dal socio lavoratore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto di scambio negoziale.
Il trattamento economico del socio lavoratore è costituito dalla rendita d'impresa.
Considerare i soci lavoratori solo lavoratori dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima, perché essi concorrono:
a) alla gestione della cooperativa;
b) alla elaborazione di programmi di sviluppo;
c) alle decisioni concernenti scelte strategiche;
d) alla realizzazione dei processi produttivi;
e) alla contribuzione della formazione del capitale sociale;
f) alla partecipazione del rischio d'impresa;
g) alla partecipazione dei risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
h) alla messa a disposizione delle proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Nel rinnovare il presente CCNL si ribadisce l'opportunità di tener presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare dell'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore.
L'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, prevede che la società cooperativa provveda alla definizione di un regolamento interno in cui siano richiamati i contenuti del CCNL applicato, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori ed i dettati della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004.
In detto regolamento dovrà essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, L. n. 142/2001 e art. 9, L. n. 30/2003) il compenso sarà parametrato al solo trattamento minimo (paga base nazionale) previsto dal presente CCNL
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno il quale diventa così un elemento importante di organizzazione del lavoro.
Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento.
La certificazione del regolamento deve essere espletata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro del 21 luglio 2004.
La stesura del regolamento effettuata ai sensi della L. n. 142/2001, deve tener conto anche di quanto previsto dal comma 4, art. 7, L. n. 31/2008.
TITOLO III - Diritti d'informazione
Annualmente, di norma entro il primo semestre, il CNAI, il M.C.M.-CNAI e la CISAL-FENASALC si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti d'inserimento, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE n. 635/1984 e con la Legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore terziario e servizi sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo semestre o su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le cooperative di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato che occupano complessivamente più di:
a) 100 dipendenti e/o soci lavoratori se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 500 dipendenti e/o soci lavoratori se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 1.000 dipendenti e/o soci lavoratori se operano nell'ambito nazionale.
Si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti i rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo delle cooperative.
Nell'occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, le cooperative forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale della cooperativa, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tali incontri le cooperative esamineranno con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità di cui al 1º comma del presente articolo, le cooperative che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività della cooperativa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni della cooperativa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
TITOLO IV - Diritti sindacali e di associazione - delegato aziendale - quote sindacali
Art. 7 - Diritti sindacali e di associazione
Le parti riconoscendo l'impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di Legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno, previa informazione al datore di lavoro, utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.
Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo decadenza. Non potrà essere sostituito da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati sottoscrittori del presente CCNL
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Nelle cooperative che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
Nelle cooperative possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in cooperativa, le "Rappresentanze sindacali aziendali - R.S.A.".
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, durante o fuori dell'orario di lavoro, nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 7.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 12 - Esercizio potere contrattuale
CISAL e FENASALC esercitano il loro potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
La R.S.A. rappresentativa dei lavoratori, in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati CISAL e FENASALC svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla Rappresentanza aziendale presuppone il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 13 - Trattenuta sindacale
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore OO.SS. firmatarie del presente CCNL a cui aderiscono.
L'importo delle deleghe sarà pari all'1,0% della paga di fatto, per dodici mensilità.
Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L'assenza di tale liberatoria libera la cooperativa dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.
Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa dalla fine del mese di arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nota a verbale M.C.M. CNAI
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300/1970, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo "status" di socio lavoratore, così come previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Art. 14 - Contratto e contributo per assistenza contrattuale
Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.
Per qualsiasi utilizzo avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'associazionismo in genere.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL
In particolare si conferma l'obbligo per le cooperative aderenti e che applicano il presente contratto al versamento di un contributo per assistenza contrattuale pari al 2,0%, da calcolarsi per tredici mensilità sulla paga base, di cui 1,0% a carico delle cooperative ed il restante 1,0% a carico dei lavoratori dipendenti, da versarsi mensilmente all'ENMOA.
Art. 15 - Rispetto delle Convenzioni e della Costituzione
Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione:
a) il contenuto delle Convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali ed aderirvi senza impedimenti;
b) il contenuto dell'art. 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi e dell'art. 39 che riconosce alle Associazioni il diritto di rappresentare i propri iscritti.
Nota a verbale
Le parti s'impegnano a stipulare un nuovo accordo interconfederale per la "Disciplina delle attività sindacali" e di una "Nuova struttura contrattuale" qualora dovessero verificarsi aggiornamenti e integrazioni rispetto all'accordo quadro - Riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 tra Governo e parti sociali già recepito in questo CCNL
TITOLO V - Livelli di contrattazione - nazionale - territoriale - aziendale
Art. 16 - Livelli di contrattazione
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro con l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza nel lavoro e l'incremento delle retribuzioni e di nuove occupazioni.
La contrattazione si svolge su due livelli:
1) 1º livello: contratto nazionale di settore;
2) 2º livello: contratto integrativo territoriale od aziendale di settore.
Art. 17 - Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle cooperative il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro ed ai collaboratori i doveri e diritti conseguenti.
Esso definisce elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL
Le parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale.
Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di "welfare", su basi di accordi tra le parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazioni del funzionamento di servizi di previdenza ed assistenza.
Il presente CCNL avrà durata triennale tanto per parte economica che normativa.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti dia, almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, la disdetta, presentando le proposte di modifica per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Dal mese successivo della scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "Indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 50% (cinquanta %) del nuovo indice previsto dall'accordo quadro del 22 gennaio 2009 applicato al minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di ess