S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 24/02/2015
TERZIARIO E SERVIZI - Cooperative (Cisal / Anpit Unci)
Testo consolidato del CCNL 24/02/2015
per i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative dei settori: TERZIARIO e SERVIZI, FACILITY MANAGEMENT, LAVORAZIONI MECCANICHE e LAVORI EDILI AUSILIARI
Decorrenza: 01/03/2015
Scadenza: 28/02/2018
CCNL 24/02/2015 come modificato da:
- Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
- Protocollo 05/06/2017
- Accordo 27/04/2020
- Accordo 27/07/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2015, il 24 febbraio, presso la sede dell'UNCI, Via San Sotero, n. 32 - 00165 Roma (RM)
fra
UNCI: Unione Nazionale Cooperative Italiane;
ANPIT: Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario;
U.A.I. - Unione del Terziario Commercio e Servizi *
e
CISAL Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo;
FAILMS CISAL METALMECCANICI: Federazione Autonoma Italiana Metalmeccanici e Servizi;
CISAL EDILI: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Edili
con l'assistenza di:
CISAL: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
è stato stipulato
il presente CCNL per i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative dei settori:
TERZIARIO e SERVIZI, FACILITY MANAGEMENT, LAVORAZIONI MECCANICHE e LAVORI EDILI AUSILIARI con validità dal 1º marzo 2015 al 28 febbraio 2018.
Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, allegata alla stampa del presente Contratto.
Tale sintesi, in giudizio, non potrà sostituirsi al CCNL
* N.d.r.: Tale associazione ha aderito con protocollo 05/06/2017
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
Verbale di stipula
Il giorno 25 giugno 2015, alìe ore 9,30 circa, presso la sede dell'UNCI in Via San Sotero, n. 32 - 00165 Roma (RM), si sono incontrate le seguenti Parti:
- UNCI, rappresentata dal Presidente;
- ANPIT, rappresentata dal Presidente;
- CISAL Terziario, rappresentata dal Segretario Generale e dalla Delegata;
- FAILMS CISAL Metalmeccanici, rappresentata dal Commissario CISAL;
- CISAL EDILI, rappresentata dal Segretario Generale;
- CISAL, rappresentata dal Segretario Confederale.
PREMESSO CHE:
1) il 24 febbraio 2015 le Associazioni Datoriali UNCI ed ANPIT hanno sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali CISAL Terziario, FAILMS CISAL Metalmeccanici e CISAL Edili, con l'assistenza della Cisal, il CCNL per i Dipendenti e Soci Lavoratori delle COOPERATIVE esercenti attività nei settori "Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari", con validità dal 1º marzo 2015 al 28 febbraio 2018, d'ora in avanti detto anche solo "CCNL Cooperative";
2) il predetto CCNL è stato depositato presso il CNEL e il Ministero del lavoro come previsto dalla normativa in vigore;
3) le Parti in epigrafe, sin dalla Premessa contrattuale, hanno fatto una scelta di sussidiarietà prevedendo nel CCNL solo gli istituti essenziali che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori e rinviando alla Contrattazione di Secondo Livello il perfezionamento dei vari istituti contrattuali, il loro adattamento alle situazioni aziendali o territoriali esistenti e la definizione di aumenti retributivi aziendali sotto forma di Premi di Risultato;
4) in conformità con tale principio, le Parti hanno definito il Contratto Collettivo Nazionale quale complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, con l'obbligo d'integrare tale livello minimo con la Contrattazione di Secondo livello, pena il riconoscimento, in subordine delle apposite Indennità sostitutive;
5) considerando che l'Indice Regionale del costo della vita (IPCA) evidenzia un differenziale del potere d'acquisto tra Regioni d'Italia superiore al 30%, sul presupposto che la retribuzione ha valore strumentale per poter acquisire beni e servizi idonei a garantire un'esistenza libera e dignitosa e che il rapporto tra retribuzione nominale e beni e servizi acquistati è dato dall'indice del costo della vita, le Parti hanno introdotto nel CCNL un Elemento Perequativo Regionale, correlato proprio agli Indici Regionali, quale voce retributiva da riconoscere in aggiunta alla Paga Base Nazionale Mensile;
6) al fine di concorrere attivamente alla tutela della salute dei Soci Coimprenditori e dei Lavoratori, è stata contrattualmente introdotta anche l'assistenza sanitaria per assicurare ai Dipendenti e ai Soci Lavoratori le prestazioni integrative al Servizio Sanitario Nazionale, con versamenti minimi obbligatori a carico delle Cooperative e con possibilità di ampliamento delle prestazioni assicurative, sempre mediante estensione da definirsi nei Contratti di Secondo Livello;
7) nel CCNL si consiglia di attivare l'Istituto del Ristorno per i Soci Lavoratori, quale strumento di distribuzione dei benefici ottenuti dal loro apporto sociale;
8) la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, su richiesta di alcune Cooperative (che hanno segnalato la difficoltà di dare immediata esecuzione ai Contratti di Secondo livello e l'impossibilità di attivare tempestivamente l'istituto del ristorno per i Soci Lavoratori, essendo esso subordinato alle delibere sociali e collegato agli utili dell'esercizio futuro, il primo al 2016, con effettivo primo possibile esborso solo verso 2017), ha consigliato alle Parti sottoscrittici di stendere un Addendum contrattuale quale "Accordo Collettivo Ponte", valido dalla sua data di decorrenza al 31/12/2016, data entro la quale è presumibile che sia decollata la Contrattazione territoriale o aziendale di Secondo livello. In tal modo, le Cooperative avrebbero il tempo di deliberare i ristorni e sottoscrivere Accordi di Secondo livello in un contesto chiaro, con evidenze gestionali certe e in tempi tecnicamente ragionevoli, senza che vi sia nocumento agli interessi dei Soci Lavoratori e/o dei Dipendenti;
9) la Corte Costituzionale con sentenza n. 51/2015 ha confermato la legittimità del Decreto Legge n. 248/2007, convertito con Legge n. 31/2008, che prevede i criteri d'individuazione dei trattamenti minimi economici contrattuali;
tutto ciò premesso,
le Parti sottoscrittrici il CCNL fanno proprie le preoccupazioni e le soluzioni indicate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione di cui al punto 8) che precede e, al fine di adeguare il trattamento economico complessivo alle disposizioni della Legge n. 31/2008 ed alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 concordano, per tutta la vigenza del presente Addendum, di:
A. monetizzare alcuni Istituti Contrattuali e prestazioni accessorie;
B. adottare (temporaneamente) per tutte le Regioni il medesimo Elemento Perequativo Regionale;
C. consigliare alle Parti aziendali la sottoscrizione di un Premio di Risultato conforme all'ipotesi di cui al successivo Punto C;
D. suddividere mensilmente l'Indennità Annuale di Mancata Contrattazione;
E. completare le voci di maggiorazione per il lavoro supplementare;
F. contabilizzare mensilmente la tredicesima mensilità; come di seguito precisato per ciascun capo lettera.
Verbale di stipula
In data 27 Aprile 2020 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, AIFES, ALIM, ANAP, CEPI (Federodontotecnica), e le Organizzazioni Sindacali CISAL Metalmeccanici, CISAL Terziario e CIU stipulanti il CCNL dei Settori "Metalmeccanico, Installazione d'impianti e Odontotecnico" del 14 Maggio 2019 e "Cooperative esercenti attività nei settori Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari" del 24 Febbraio 2015, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la gravissima emergenza che ha colpito il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore Metalmeccanico, al fine di tutelare i lavoratori ivi impiegati e, compatibilmente all'attivazione di misure che garantiscano la massima sicurezza nell'ambiente e delle condizioni di lavoro, concorrere ad assicurare la continuità dell'attività produttiva, contribuendo in tal modo al superamento dell'emergenza economica e sanitaria nazionale. Ciò, anche in attuazione dei Protocolli Governativi del 14 Marzo e 24 Aprile 2020, che individuano i Principi generali di tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro in funzione dei rischi da "Covid-19" e che hanno demandato alle Federazioni di settore la concertazione di ulteriori regole idonee ad operare in sicurezza, tenendo conto delle diverse esigenze esistenti nei vari settori di attività contrattuale.
Verbale di stipula
In data 27 Luglio 2020, si sono incontrati presso la sede dell'ENBIMS, Via Cristoforo Colombo, n. 115, Roma e/o telematicamente:
- ANPIT;
- ASCOB;
- ASSOFRIGORISTI;
- CIDEC;
- CONFIMPRENDITORI;
- UNICA;
e
- CISAL Metalmeccanici;
- CISAL Terziario;
di seguito anche solo richiamate come "Parti" o "Parti in epigrafe"
per concordare la disciplina generale in materia di Lavoro Agile, da applicare, sviluppare ed aggiornare in sede aziendale, mediante Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, avvalendosi del contributo di expertise dell'Universitas Mercatorum (Università Telematica istituita dalle Camere di Commercio) e del Centro Studi dell'Ente Bilaterale Confederale (in sigla Enbic), che già hanno insieme organizzato specifici corsi di formazione gratuiti promossi dall'Enbic Accademy University.
DALL'INCERTEZZA ALLE CERTEZZE NEGATIVE
"Una prolungata e grave crisi economica normalmente provoca un clima d'incertezza: ma se perdura ancora, vi è il rischio, che si passi dall'incertezza alle certezze negative e queste possono essere la base di circoli viziosi che esasperano la situazione.
Oltre alla crisi economica sono ragioni di crescente incertezza: le divisioni interne all'Europa e le sue regolamentazioni eccessive, contraddittorie, anacronistiche; la disoccupazione giovanile senza precedenti; le tensioni politiche anche all'interno dei partiti; la belligeranza internazionale.
E, sopra a tutto ciò, la mancanza di una visione di lungo periodo nelle analisi dei problemi e delle soluzioni: che sono possibili, ma presuppongono vedute valide e condivise. A partire dalle priorità avvertite dalla gente, quali risultano dagli indicatori della qualità della vita, elaborati con l'ISTAT dal CNEL, espressione appunto della società civile.
Le proteste diffuse e spesso violente sono anche esse la conseguenza di tutto ciò, ma non sono di certo la soluzione, anzi ne sono il contrario. La ricerca di standard minimi di certezze diventa perciò urgente, se si vuole evitare che la crisi di fiducia diventi crisi della democrazia".
Roma, 18/11/2014 Prof. Antonio Marzano
(Presidente del Cnel)
DALL'INCERTEZZA ALLE POSSIBILI SOLUZIONI CONTRATTUALI
La dichiarazione del Prof. Antonio Marzano ha una drammatica conferma nell'indice delle ore lavorate nell'industria e nei servizi:
- nel 2008 era pari a 110,90;
- nel 2009 è sceso a 103,10;
- nel 2010 è sceso a 100,00;
- nel 2011 è sceso a 99,80;
- nel 2012 è sceso a 97,40;
- nel 2013 è sceso a 94,90.
Nel 2014 vi è stato un Leggero recupero delle ore complessivamente lavorate, dovuto principalmente a un maggior numero di ore lavorate per dipendente, quindi sono ugualmente diminuiti i lavoratori occupati.
La crisi è reale quanto la recessione e la disciplina di questo CCNL, che si pone di fronte alla vera situazione del lavoro nel nostro Paese, è chiara e dichiarata sin dalla Premessa: la conoscenza della situazione di mercato da parte di tutti i soggetti coinvolti (Cooperative, Aziende, Lavoratori, Soci Lavoratori, Associazioni di Categoria e Sindacati), unita all'adozione dei rimedi ai problemi di ogni singola realtà, è l'unico modo per porre consapevolmente la parola fine all'attuale crisi e iniziare ad avere quelle certezze che permetteranno la lunga risalita.
I sottoscrittori del presente CCNL, nel rispetto dell'art. 1 della nostra Costituzione ("L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro") innanzitutto, cercano di favorire il diritto al lavoro per tutti quanti siano in età lavorativa, perché solo con il lavoro l'uomo avrà dignità e potrà crearsi un futuro responsabile.
Senza il lavoro, indipendentemente dalle belle parole di chi dovrebbe proteggerlo, si lascia solo spazio ai vizi e alla crisi, anche dei valori sociali.
Le Parti hanno cercato d'individuare, nel rispetto della legalità, tutti gli strumenti atti a favorire il rilancio della produttività, della competitività, la salvaguardia dei posti di lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti.
La coraggiosa scelta delle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL, che da tempo credono in questo percorso, contribuirà a salvare i posti di lavoro a forte rischio ed a regolarizzare situazioni altrimenti irregolari.
Tutto ciò premesso, a fronte di milioni di disoccupati, appare del tutto pretestuoso parlare di "dumping", per un sistema contrattuale che certamente non viola l'art. 36 della Costituzione, essendo migliorativo delle retribuzioni stabilite dalla più recente contrattazione Confederale in alcuni casi di emergenza occupazionale, come ben noto agli addetti ai lavori.
In tale contesto, la costruzione nazionale della categoria dei "Sindacati comparativamente più rappresentativi" costituisce un ulteriore vulnus alla libertà di contrattazione, perché al Legislatore dovrebbe essere demandata, eventualmente, l'individuazione del salario minimo nazionale, evitando discriminazioni sindacali sui benefici previsti dalla normativa contributiva e fiscale in favore dei Lavoratori o dei Datori di lavoro.
È invece strano che nessuno prenda seri provvedimenti per contrastare il vero "dumping" determinato da estesissimi Paesi il cui costo del lavoro è pari a un decimo di quello italiano, nei quali i lavoratori sono quasi del tutto privi dei nostri elementari diritti e che, nello stesso tempo, tali Paesi siedano nel W.T.O. ed esportino così in Italia i loro prodotti senza dazi, configurando una disarticolante concorrenza sleale che distrugge il nostro sistema produttivo, con tutte le inevitabili ripercussioni negative anche sull'occupazione dei nostri lavoratori.
Tutto ciò premesso, di seguito si riassumono i principi che hanno guidato la stesura del presente CCNL.
Cogestione e Coimprenditori
Il sistema Cooperativo più d'ogni altro realizza l'incontro tra le diverse esigenze del lavoro e del capitale, grazie alla presenza di Soci Lavoratori (Coimprenditori) che concorrono a gestire la Cooperativa e che possono percepire sia reddito di lavoro (retribuzione) che le ulteriori utilità mutualistiche rappresentate dai ristorni.
Questo CCNL intende privilegiare l'effettiva partecipazione dei Coimprenditori alla gestione della Cooperativa e, quindi, nella definizione dei minimi contrattuali tiene conto del fatto che, ordinariamente, il Socio Lavoratore parteciperà agli ulteriori vantaggi ottenuti dalla Cooperativa grazie al suo apporto lavorativo mediante, appunto, i ristorni.
Parimenti, nel contesto delle responsabilità miste conseguenti alla duplice funzione di Lavoratori e d'Imprenditori, questo CCNL privilegia una parte significativa di retribuzione condizionata all'effettiva presenza al lavoro (IMMC e IAMC).
Sussidiarietà
L'esperienza ha dimostrato che le radicalizzazioni economiche del collettivismo e del liberalismo si sono rivelate dannose ed hanno originato solo conflitti, discriminazioni, perdita di lavoro e lavoro sommerso.
Le Parti sottoscrittrici questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro, che dipende sempre più da Leggi, norme ed impostazioni di carattere più generale ed esterno, intendono favorire le condizioni di dialogo e collaborazione in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Le Parti ritengono che la crisi attuale abbia anche enormemente aumentato le distanze tra realtà diverse e concorrenti così che nello stesso settore possono convivere aziende in crisi con altre in fase di prorompente sviluppo.
Per tale motivo, le Parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire in modo omogeneo tutti i vari istituti contrattuali per l'intero territorio nazionale, che presenta tante rilevanti eterogeneità.
La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:
1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
2. con la Contrattazione di secondo livello i più diretti interessati ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo della Cooperativa, con la sua specificità produttiva, con il particolare settore e con i particolari bisogni dei Lavoratori Dipendenti e Coimprenditori;
3. con l'Elemento Perequativo Regionale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;
4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Cooperative;
5. con i ristorni, i Soci Lavoratori (Coimprenditori) potranno partecipare più attivamente alla gestione e, in modo diretto, alla distribuzione dei benefici ottenuti dal loro apporto alla Cooperativa.
Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema legale e normativo "rigido" che, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, sclerotizza l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sul Lavoro oneri previdenziali elevatissimi (quali gli elevati minimali contributivi), senza proporzionata contropartita.
Le Parti ritengono che, essendo l'impresa "un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", compete al lavoro l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.
Ne consegue che, a parità di prodotto, qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la competitività, o riduce la remunerazione del lavoro.
Purtroppo, il Lavoratore italiano a fronte di un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell'Iva e dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni, percepisce una bassa retribuzione utile per acquisire beni e servizi.
Per questo, le Parti hanno concordato sull'opportunità di contenere almeno il peso economico di molti istituti "di nicchia", che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si potrebbero prestare ad abusi, monetizzandoli alla generalità dei prestatori, nei loro valori medi.
Resta l'enorme divario tra il costo dell'ora lavorata e la sua retribuzione netta o, peggio, la sua retribuzione utile (dedotti cioè anche i costi per IVA, accise, bolli e prezzi amministrati), ma il CCNL su tale divario non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge.
Progressività
Per la novità dell'impostazione data, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da CCNL, parte da Secondo livello, parte dai ristorni ai Soci Lavoratori e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati ottenuti nella singola Cooperativa.
Le Parti continueranno a raccogliere, attraverso gli Organismi Bilaterali, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Cooperative che applicano il CCNL, oltre a quello degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Aziende di software paghe, ecc.) predisponendo, se del caso, le Interpretazioni e le modifiche consigliate.
Esemplificazioni ed Interpretazioni
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.
Allo scopo concordano d'inserire "in caratteri corsivi" alcune esemplificazioni, definizioni o note esplicative.
Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origina dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite "in corsivo"'nel Testo contrattuale editato nel sito dell'En.Bi.M.S. e dalle Parti sottoscrittrici, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono.
Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Partecipazione
I Soci Lavoratori e i Datori di lavoro, come detto, potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (certificazione@ enbims.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
Semplificazioni
Come richiamato nell'Accordo Interconfederale del 10 febbraio 2015 (in Allegato 8 al presente CCNL), i dati Istat sulle ore lavorate nel settore delle costruzioni hanno i seguenti indici:
- 2008: 120,00;
- 2009: 109,50;
- 2010: 100,00;
- 2011: 96,70;
- 2012: 85,70;
- 2013: 76,00.
Tale gravissima caduta (-35,88%!) costringe tutte le Parti a rivedere gli assetti organizzativi ed a contenere i costi non retributivi del Personale.
In tale ottica, le Casse Edili Provinciali, oltre a non essere più necessarie per garantire le prestazioni, sono strutture organizzativamente troppo onerose per i Datori di lavoro e, non più rispondenti alle reali esigenze dei lavoratori.
Pertanto, le Parti concordano sull'opportunità che le Cooperative aderenti al presente sistema contrattuale, anche quando operano in tutto o in parte all'interno di Cantieri edili, debbano riconoscere ai loro Coimprenditori e Lavoratori le prestazioni e i diritti previsti dal presente CCNL, con il corrispondente esonero dai versamenti alle Casse Edili Provinciali.
Conclusioni
Il CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Cooperative, intende favorire una diffusa Contrattazione di Secondo livello ed il riconoscimento dei ristorni che permettano, ovunque possibile, il miglioramento del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.
Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà e alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato dalla Contrattazione di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la Contrattazione di Secondo livello (in ambito regionale, provinciale o di Cooperativa) non fosse operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. "Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo livello", assorbibile dalla successiva Contrattazione economica di prossimità.
Le Parti, con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, si potrà localmente e temporaneamente derogare anche "in pejus" rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori. Obiettivi e sacrifici dovranno essere dichiarati formalmente e programmati nel tempo, nel rispetto delle previsioni legali.
Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.
Ermeneutica Contrattuale
Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL "non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente "Premessa".
I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Associazioni, Cooperative e loro Consorzi rientranti nell'ambito di applicazione (art. 127 del presente CCNL), il relativo Personale Dipendente e i Soci Lavoratori.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa una parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, individuate dalla Contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della Cooperativa di finanziare, secondo le previsioni contrattuali, gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S., anche detto ENBIMS).
Le quote ed i contributi versati all'ENBIMS sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuta la Cooperativa, in caso d'omissione dei contributi dovuti all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL. Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Associazioni, Cooperative e loro Consorzi che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co., (vedasi art. 124) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti integrativi di secondo livello o le relative Indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie si fa riferimento all'Accordo Interconfederale CISAL.
Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni a tutti i settori e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che, più in particolare, caratterizzano i singoli ambiti di applicazione.
TITOLO II - DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE
Art. 3 - Statuto dei Lavoratori
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/70.
Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nella Cooperativa con oltre 15 Soci/Lavoratori può essere costituita ad iniziativa delle Associazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge n. 300/70.
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Cooperative non rientranti nel campo dell'art. 19 della Legge 300/70 e in generale per la validità della Contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST), nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali e la titolarità alla Contrattazione di prossimità in caso di crisi della Cooperativa, ristrutturazione, mobilità, Accordi di riemersione, Allineamento contrattuale, impianti audiovisivi ecc., nonché di Secondo livello così come previsto dall'art. 16.
Copia degli Accordi di secondo livello sottoscritti dai RST, per opportuna verifica e raccolta dati, dovrà essere inviata alla competente Commissione Bilaterale Nazionale costituita presso l'ENBIMS.
Il mancato invio sospende la validità dell'Accordo.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto Cooperativa - Lavoratore, come definito in Tab. 1 e 2ª) dell'art. 116 del presente CCNL. Detti contributi saranno versati all'En.Bi.M.S. che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste dal relativo Regolamento.
Alla RSA/RST, nei confronti delle Cooperative ricomprese nel mandato, competono le seguenti prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea con i Lavoratori della Cooperativa, retribuita (RSA) o non retribuita e fuori dall'orario di lavoro (RST);
4) diritto di sottoscrivere gli Accordi sindacali della Cooperativa;
5) la RST ha diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee dei Soci della Cooperativa, senza diritto di voto.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Cooperative con oltre 5 Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione di secondo livello o crisi della Cooperativa, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che la Cooperativa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva: comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali o le notizie dei Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione della Cooperativa.
I Lavoratori, nelle Cooperative con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze della Cooperativa.
La Cooperativa deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA, RST o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità della Cooperativa e/o alla categoria particolarmente interessata.
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative. Quando nella Cooperativa vi è almeno un Socio iscritto alle Associazioni Sindacali di cui al precedente capoverso, il Rappresentante del Sindacato ha diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee dei Soci della Cooperativa, senza diritto di voto.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie della Cooperativa secondo le modalità definite nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Per rendere obbligatorio per tutti i Dipendenti o Soci Lavoratori un Accordo sottoscritto dalla RSA, lo stesso dovrà essere confermato mediante Referendum ed ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La RSU, in quanto rappresentanza eletta da tutti i Lavoratori, nella sottoscrizione degli Accordi, senza necessità obbligatoria di ulteriore verifica, impegna tutti i Lavoratori.
Art. 11 - Trattenuta sindacale
La Cooperativa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta con il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione della Cooperativa, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Le Cooperative, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso in 12 quote mensili per anno solare. L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura della Cooperativa, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario il presente CCNL o di Sindacato sottoscrittore di Accordo Collettivo di Secondo Livello, cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 mesi.
Art. 12 - Inscindibilità del CCNL
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà delle Cooperative.
Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l'edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito dell'Ente Nazionale Bilaterale (ENBIMS).
TITOLO III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Art. 13 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.
La Contrattazione si svolge su 2 livelli:
a) primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
b) secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale o di Cooperativa.
Art. 14 - Contrattazione Collettiva
La Contrattazione collettiva nazionale riconosce alla Cooperativa il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha la funzione di garantire a tutti i Dipendenti e Soci Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale o della Cooperativa.
Art. 15 - Contrattazione di Secondo Livello
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione nella Cooperativa e, pertanto, sarà da quest'ultima sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita. In tali casi, gli obiettivi ed i sacrifici richiesti, dovranno essere dichiarati formalmente e programmati nel tempo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
C. IPOTESI DI PREMIO DI RISULTATO MENSILE DI COOPERATIVA
Per la manifestata difficoltà da parte di alcune Cooperative di predisporre tempestivamente un Premio di Risultato aziendale con un Contratto di Secondo livello, le Parti approvano la seguente ipotesi di Premio di Risultato, che potrà essere sottoscritta in Cooperativa dalle Parti ivi interessate:
Riconoscendo che nel comparto di applicazione del CCNL "Cooperative", la produttività/redditività e la qualità sono strettamente determinate dalla presenza al lavoro dei Soci Lavoratori e dei Dipendenti, le Parti individuano nella presenza al lavoro l'elemento premiale di base per la determinazione del Premio di Risultato Mensile di Cooperativa.
Criteri di applicazione del Premio di Risultato Mensile (PRM)
Con i criteri di seguito precisati, esso sarà mensilmente spettante per 12 mensilità a tutti i lavoratori in forza per l'intero mese di competenza.
Per i neo assunti e per i lavoratori cessati, il Premio quando spettante sarà riconosciuto dal compiersi del primo mese di lavoro integralmente prestato dall'assunzione o nell'ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Il Premio di Risultato Mensile non concorrerà alla determinazione della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Determinazione del PRM
L'importo di PRM si ottiene moltiplicando il valore mensile di ciascun livello, per il correttivo "H" dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: PRM = VM l x H 2
Livelli
VM l
Q
€ 240,00
1
€ 230,00
2
€ 200,00
3
€ 195,00
4
€ 170,00
5
€ 160,00
6
€ 155,00
7
€ 140,00
8
€ 110,00
Assenze nel mese
H 2
0
1,00
1
0,90
2
0,80
3
0,60
4
0,40
5
0,20
6
0,00
Esemplificazione del Premio di Risultato Mensile in caso di orario a Tempo Pieno:
Livelli
PRM
0 assenze
PRM
1 assenza
PRM
2 assenze
PRM
3 assenze
PRM
4 assenze
PRM
5 assenze
PRM
6 assenze
Q
€ 240,00
€ 216,00
€ 192,00
€ 144,00
€ 96,00
€ 48,00
€ 0,00
1
€ 230,00
€ 207,00
€ 184,00
€ 138,00
€ 92,00
€ 46,00
€ 0,00
2
€ 200,00
€ 180,00
€ 160,00
€ 120,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 0,00
3
€ 195,00
€ 175,50
€ 156,00
€ 117,00
€ 78,00
€ 39,00
€ 0,00
4
€ 170,00
€ 153,00
€ 136,00
€ 102,00
€ 68,00
€ 34,00
€ 0,00
5
€ 160,00
€ 144,00
€ 128,00
€ 96,00
€ 64,00
€ 32,00
€ 0,00
6
€ 155,00
€ 139,50
€ 124,00
€ 93,00
€ 62,00
€ 31,00
€ 0,00
7
€ 140.00
€ 126,00
€ 112,00
€ 84,00
€ 56,00
€ 28,00
€ 0,00
8
€ 110,00
€ 99,00
€ 88,00
€ 66,00
€ 44,00
€ 22,00
€ 0,00
I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale:
(OLM x KTP) - OLav / 8 x KTP = Assenze nel mese
OLM = Ore Ordinarie Lavorabili* di Calendario nel Mese per il Coefficiente di Prestazione (KTP)
OLav = Ore Ordinarie effettivamente Lavorale nel Mese
* Le "Ore Ordinarie Lavorabili" s'intendono pari a 40 settimanali nel tempo pieno e 40 x KTP nel tempo parziale.
Un resto pari o superiore a 0,5 determina l'incremento di 1 giorno di assenza intero.Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.
Esempi:
168 - 163 / 8 = 0,628: 1 Assenza168 - 165 / 8 = 0,375: 0 Assenze
168 - 153 / 8 = l,875: 2 Assenze
168 - 150 / 8 = 2,25: 2 AssenzeAi fini del calcolo del PRM, oltre ai giorni effettivamente lavorati, si considerano giorni/ore di effettivo lavoro esclusivamente: - i giorni di ferie;
- le ore di riposo compensativo, mediante rarefazione, delle ore di intensificazione accreditate nella "Banca delle Ore";- i riposi per donazione sangue;
- il tempo delle assemblee sindacali retribuite;
- i giorni di congedo matrimoniale;
- i giorni d'assenza per infortunio riconosciuto Inail, purché non in itinere e purché vi sia stato il rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni del DLgs 81/08 e s.m.i.Si considerano "giorni lavorati" i gruppi di 8 ore "d'effettiva prestazione ordinaria" nel mese.
In caso di Tempo Parziale, il valore VM e, conseguentemente, del PRM saranno proporzionati alla percentuale di prestazione lavorativa (cioè moltiplicati per KTP).
Il Premio di Risultato non concorre quale elemento di calcolo ai fini dell'integrazione aziendale in caso di malattia, infortunio, maternità e qualsiasi altra retribuzione che sia in deroga alle prestazioni corrispettive.Il Premio di Risultato, essendo totalmente variabile e condizionato ai risultati in termini di produttività e redditività, godrà dei trattamenti della decontribuzione e/o della detassazione previsti dalla Legge. Il Premio di Risultato si applicherà alla generalità dei Lavoratori in forza dalla data di decorrenza del relativo Accordo Aziendale di Secondo Livello.
Art. 16 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale o di Cooperativa ed ha una durata di 3 anni.
Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Ristorni e/o di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.
Le Parti, per favorire la Contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza", anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Regionale (EPR).
Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità della Cooperativa in funzione:
- degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
- delle eventuali retribuzioni già previste nella Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto o dalla Legge, la Contrattazione di secondo livello territoriale e/o di Cooperativa è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:
a) qualifiche o livelli esistenti in Cooperativa correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;
c) Premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;
d) previsione di Ristorni per i Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
e) ampliamento delle prestazioni integrative al S.S.N. rese mediante il sistema di bilateralità previsto al Titolo XLIII;
f) casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;
g) adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
h) deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nella Cooperativa che svolga servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze della Cooperativa;
i) ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
j) determinazione dei turni feriali nei casi di mancata interruzione feriale collettiva dell'attività;
k) modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
l) regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;
m) attuazione della disciplina della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli Organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli Organismi paritetici regionali o provinciali;
n) durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;
o) casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;
p) definizione di Accordi particolari in materia di mercato del lavoro;
q) organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o di Cooperativa, fra le Parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
r) impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie, anche alle luce degli emanandi Decreti Attuativi del punto f) comma 7 dell'art. 1 della Legge Delega 184/2014;
s) deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi della Cooperativa, quando tali deroghe siano poste a salvaguardia dell'occupazione;
t) eventuali ulteriori materie demandate alla Contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.
A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 17 - Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello
A favore dei Dipendenti di Cooperative che non percepiscono trattamenti economici collettivi di Secondo livello eccedenti quelli spettanti in base al presente CCNL e per i Soci Lavoratori e/o Coimprenditori, per i quali non siano previsti piani di ristorno in funzione dei risultati, sarà riconosciuta un'Indennità di Mancata Contrattazione di Secondo Livello mensile ed annuale.
Indennità Mensile di Mancata Contrattazione di secondo livello (IMMC)
L'indennità spetta per ciascun mese solare integralmente lavorato e sarà pari alla previsione dell'art. 144 del presente CCNL.
Indennità Annuale di Mancata Contrattazione di secondo livello (IAMC)
L'indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con competenza nell'anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni dell'art. 145 del presente CCNL.
Resta inteso che le Indennità di Mancata Contrattazione decadranno dall'ultimo giorno del mese antecedente alla decorrenza dei benefici della Contrattazione di Secondo livello, ivi compresa quella relativa ai piani di ristorno sostitutivi per i Soci Lavoratori, e la IMMC, dal primo giorno del mese di decorrenza dei benefici della Contrattazione di secondo livello, sarà sostituita dal nuovo trattamento mensile previsto.
Salvo diversa precisazione del Contratto di Secondo Livello, la IAMC sarà dovuta alla normale scadenza per gli importi ed il tempo in cui essa è maturata (cioè nel periodo antecedente la decorrenza del Contratto di Secondo Livello) e, dalla decorrenza dei trattamenti di secondo livello, anche la IAMC cesserà di essere dovuta in quanto sostituita dalle nuove previsioni.
Art. 18 - Esame congiunto territoriale
A livello regionale/provinciale o di Cooperativa, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese di Cooperativa, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Art. 19 - Informazioni a livello cooperativo
Le Cooperative che applicano il presente Contratto e che occupano complessivamente più di:
a) 100 Dipendenti, se operano solo nell'ambito di una provincia;
b) 200 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 400 Dipendenti, se operano in più regioni nell'ambito nazionale;
annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione Sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo della Cooperativa.
Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Cooperative forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto della Cooperativa, e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Cooperative quali, ad esempio, Codice di condotta disciplinare interno e Certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.
Nel corso di tali incontri la Cooperativa esaminerà con l'Organizzazione Sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Cooperative che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività della Cooperativa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella Cooperativa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni della Cooperativa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO IV - COMMISSIONI PARITITETICHE NAZIONALI E LOCALI
Art. 20 - Commissioni Paritetiche
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione. Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore, e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2) le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stages" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, nonché del telelavoro, del lavoro ripartito, e di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, inoltre, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Annualmente, e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti d'approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'attività e dei riflessi che potranno verificarsi sul settore.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1) individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme d'impiego, così come previste al titolo "Mobilità e Mercato del lavoro" del presente Contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2) esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale di Formazione;
3) esame e definizione d'accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4) esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni d'aggiornamento locale dei profili professionali;
5) esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53;
6) definizione di eventuali accordi locali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7) definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali";
8) definizione di accordi locali in materia di flessibilità dei regimi d'orario di cui al Titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL o relativi alla regolamentazione degli obblighi dei Dipendenti e dei Datori di lavoro (specialmente per le attività stagionali e per le aree di vacanza estiva/invernale o di preminente interesse turistico);
9) esame dell'occupazione generale e femminile e, in particolare, gli eventuali accordi conseguiti.
1. PARTECIPAZIONE - LIVELLO NAZIONALE
Le Parti concordano di istituire un Comitato Nazionale "Covid-19", con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative a salute e sicurezza poste dal Covid-19 e per consentire alle Strutture territoriali una gestione più informata e meno conflittuale.
Alle attività del Comitato Nazionale, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare i membri dell'Organismo Paritetico Nazionale sulla Sicurezza del lavoro ("ENBIMS Sicurezza"), al fine di prestare consulenza sulle soluzioni che garantiscano, anche in corso di Emergenza sanitaria, le condizioni di salute e sicurezza nel settore Metalmeccanico. Il Comitato si pone anche come mediatore di eventuali situazioni critiche e/o nella richiesta di verifica della correttezza delle prassi aziendali adottate in relazione alle indicazioni del presente Accordo Federale, conformemente al proprio Regolamento.
2. PARTECIPAZIONE - LIVELLO AZIENDALE
Nelle Aziende deve essere costituito un Comitato Aziendale per la verifica di attuazione dei Protocolli Governativi e del presente Accordo Federale, con la partecipazione della R.S.A./R.S.T. e degli RLS Aziendali o Territoriali (vedasi successivo paragrafo 17).
Per una efficace gestione dell'organizzazione del lavoro conciliata alla tutela della sicurezza e salute, le Aziende, tenendo conto delle emergenze in corso, assicureranno la corretta, completa e tempestiva informazione nonché il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, in relazione ai rispettivi ruoli e compiti e nel pieno rispetto del metodo partecipativo, sulle scelte adottate e da adottare, anche in merito ai Protocolli di Sicurezza Anti-Contagio.
TITOLO V - CCNL: DECORRENZA E DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º marzo 2015 e scadrà il 28 febbraio 2018, sia per la parte economica che per la parte normativa.
Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a.r. alla controparte, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno. In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
Il rinnovo (piattaforma contrattuale) dovrà pervenire alla Parte datoriale almeno 3 mesi prima della data di scadenza del CCNL o della sua proroga.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
G. DURATA CONTRATTUALE
Il presente "Addendum al CCNL Cooperative" decorre dal 1º luglio 2015 e ha validità fino al 31 dicembre 2016.
Esso sarà tacitamente prorogato di anno in amio, salvo disdetta di una delle Parti da effettuarsi con gli stessi criteri previsti per la disdetta del CCNL (vedi Titolo V, artt. 22 e 23 del CCNL "Cooperative").
Il Premio di Risultato Aziendale avrà la validità stabilita dalle Parti Territoriali all'atto della sua sottoscrizione.
H. DEPOSITO DELL'ADDENDUM E SUA APPLICAZIONE
Il presente Addendum si applica a tutti i Dipendenti e Soci Lavoratori in forza nelle Cooperative che applicano il CCNL sottoscritto il 24 febbraio 2015 tra UNCI e ANPIT con CISAL Terziario, FAILMS CISAL Metalmeccanici e CISAL Edili, esercenti attività nei settori "Terziario e Servizi, Facility Management, Lavorazioni Meccaniche e Lavori Edili Ausiliari".
Copia del presente "Addendum al CCNL Cooperative" sarà depositata presso il Ministero del Lavoro e il CNEL, nei modi e nei tempi stabiliti.
Gli Accordi di Secondo livello saranno depositati presso il competente Ufficio Territoriale del Lavoro dalle Parti sottoscrittrici dei Premi di Risultato di Cooperativa, al fine di aver titolo alla relativa decontribuzione e/o detassazione prevista dalla Legge, entro il termine di 30 giorni dalla data della loro sottoscrizione.
Roma, 25 giugno 2015
Art. 23 - CCNL: clausole di Raffreddamento
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Le Parti richiamano l'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa sottoscritto tra UNCI-ANPIT e CISAL il 2 febbraio 2015.
In applicazione del punto 6. del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo:
Fatto usuale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della PBNM moltiplicata per il 50% della differenza, espressa in centesimi, tra l'indice 1 e l'indice 2.
L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal giorno primo del mese di decorrenza della PBNM prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti in attuazione all'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione del 2 febbraio 2015, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando, le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VI - CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Il presente CCNL, nella sua forma di Testo Ufficiale, sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Dipendenti e i Soci Lavoratori delle Cooperative ove si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti informatici o stampandolo su carta.
In caso di controversia sul testo applicabile, fa fede il Testo Ufficiale editato dalle Organizzazioni firmatarie con le eventuali modifiche disposte dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, dopo la loro pubblicazione nel sito dell'ENBIMS.
Art. 25 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali ed Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 26 - CCNL: distribuzione a Lavoratori
La Cooperativa è tenuta a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Dipendente o Socio Lavoratore, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna. Inoltre, la Cooperativa esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti e Soci Lavoratori di Cooperative che operano nei settori Logistica e Servizi, Facility Management, Terziario, Lavori Edili e Lavorazioni Meccaniche (vedasi art. 127 del CCNL) e che siano iscritte a una delle parti datoriali stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII - CCNL: DEFINIZIONI
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
a. "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile" o "PBNCM":
Comprende gli importi della retribuzione contrattualmente definita nella apposita Discplina Speciale per la generalità dei Lavoratori nei vari livelli (art. 140), ed è comprensiva dell'ex indennità di contingenza ed E.D.R. Sarà rapportata alla percentuale di Tempo Parziale.
b. "Divisore Convenzionale Orario" o " DCO":
Per ricavare la retribuzione oraria dovuta da quella mensile, è uguale a 173 per tutti i lavoratori, ivi compresi i discontinui.
c. "Divisore Convenzionale Giornaliero" o " DCG":
Per ricavare la retribuzione giornaliera dovuta, partendo dalla PBNCM, è uguale a 26;
d. "Paga Base Conglobata Oraria" o " PBCO":
È la quota oraria che si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Orario.
e. "Paga Base Conglobata Giornaliera" o "PBCG":
Si ottiene dividendo la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero (26).
f. "Retribuzione Lorda Mensile" o "RLM":
S'intende la retribuzione mensile parametrata alla percentuale di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
- eventuali scatti d'anzianità;
- eventuali superminimi o assegni "ad personam" continuativi;
- Elemento Perequativo Regionale (EPR);
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Le retribuzioni condizionate quali: premi presenza, indennità sostitutiva di trasporto, premi di produttività, indennità correlate ai modi della prestazione (indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni di turno, indennità di maneggio denaro ecc.) non rientrano nella RLM e, quindi, non sono utili ai fini della determinazione delle aliquote orarie/giornaliere per le integrazioni d'infortunio o malattia, sia professionali sia extraprofessionali. Inoltre, tali voci retributive sono già comprensive degli eventuali ratei afferenti ferie, festività, riposi, tredicesima e TFR e, pertanto, sono ininfluenti nella determinazione retributiva di tali Istituti.
g. "Retribuzione Oraria Normale" o "RON":
Si ottiene dividendo la "Retribuzione Lorda Mensile" per il Divisore Convenzionale Orario.
h. "Retribuzione Giornaliera Normale" o "RGN :
Si ottiene dividendo la Retribuzione Lorda Mensile per il Divisore Convenzionale Giornaliero.
i. "Retribuzione Media Globale Giornaliera" o "RMGG":
È la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall'INPS.
j. "Retribuzione Lorda Mensile di Fatto" o "RLMDF":
S'intende l'importo mensile complessivamente dovuto al Lavoratore quale corrispettivo. È perciò comprensiva di tutte le voci stabili dovute nel periodo considerato.
Essa, ad esempio, non comprende:
- gli importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (supplementare e/o straordinario);
- gli importi dovuti per i particolari modi della prestazione quando possono essere reversibili, quali indennità di trasferta, di turno di maneggio denaro e simili, gli importi condizionati e variabili, conseguenti ai "Premi di risultato" e simili;
- le indennità sostitutive (di permessi, di ferie, di preavviso, ecc.);
- i rimborsi spese.
Nel caso in cui la retribuzione del Lavoratore preveda un'integrazione mensile variabile, al fine di garantirgli un certo importo lordo fisso mensile, tale importo lordo mensile garantito coinciderà con la "Retribuzione Lorda Mensile di Fatto".
k. "Rimborso spese":
S'intende il ristoro delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal Lavoratore in nome e per conto della Cooperativa, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale di lavoro, nei limiti della normalità o preventivamente concordate.
l. "Anno Solare":
Spazio temporale di 365/366 giorni.
m. "Anno di Calendario":
Spazio temporale dall'1º gennaio al 31 dicembre.
n. "Giorni":
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 c.c.
o. "Giorni lavorabili":
Il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, i giorni di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste ed i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno;
p. "Giorni lavorati":
Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata effettiva prestazione lavorativa. Al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i "giorni lavorati" sono pari ai gruppi di 8 ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per la frazione di Tempo Parziale espressa in decimi, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero.
q. "Cooperativa", "Datore di lavoro" e "Datore":
Sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
r. "Lavoratore", "Dipendente", "Socio Lavoratore" e "Coimprenditore":
Nel CCNL "Cooperative" sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s'intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessino una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di Impiegato o di Operaio.
s. "Orario di Lavoro settimanale":
Per il tempo pieno, è di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana (in quest'ultimo caso, salvo diverso Accordo di Secondo Livello, dovrà concludersi entro le ore 13:00 del sabato). Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l'indice di prestazione (esempio 40% = 0,4) e l'orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori discontinui, l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
t. "Orario di Lavoro Normale":
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell'orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
u. "Lavoro Supplementare":
Nel contratto a Tempo parziale è così definito il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro normale contrattualmente pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l'orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nel limite previsto al punto c) dell'art. 33.
v. " Lavoro Straordinario":
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziale e finale dell'Orario di Lavoro Normale previsto per la prestazione a Tempo pieno.
w. "Turni Avvicendati":
Sistema di distribuzione dell'orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri possono essere distribuiti:
- su "semi turni", nel qual caso si svolgerà, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo concordato di orario della Cooperativa;
- su tre turni con "turno continuo giornaliero" nelle 24 ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00.
Quest'ultimo turno, nella settimana si svolgerà all'interno degli estremi 06:00 del lunedì e 06:00 del sabato;
- su turni a "ciclo continuo". In tal caso, i nastri orari prevedono la continuazione dei turni senza soluzione di continuità e i riposi settimanali mediante Accordo della Cooperativa, saranno calendarizzati con distribuzione variabile all'interno dell'intera settimana.
z. "Professionalità Omogenee":
S'intendono più mansioni lavorative rientranti nei profili e/o esemplificazioni della medesima Declaratoria. Essendo allo stesso livello di inquadramento contrattuale, determineranno anche il medesimo trattamento economico e normativo. Sono, pertanto, mansioni tra loro integrabili e/o intercambiabili.
aa. "Lavoratore Assistito":
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato.
Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l'assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione Facoltativa presso la DTL ai sensi dell'art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione Obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966.
In particolare, quando acconsente ad un Accordo transattivo (ex art. 411 c.p.c.) ecc.
L'assistenza individuale è libera mentre l'assistenza e la Rappresentanza collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il CCNL applicato o gli Accordi della Cooperativa di Secondo livello.
bb. "Fine Settimana":
Il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì.
cc. "Tempo delle Ferie Estive":
Il periodo che va dal 1º giugno al 30 settembre.
dd. "Tempo delle Vacanze Natalizie":
Il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato seguente il 7 gennaio.
ee. "Tempo delle Vacanze Pasquali":
Il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
f.f. " Periodo di Comporto":
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere secco, quando considera un solo evento morboso o frazionato quando considera più eventi morbosi in un arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 103 e 104 è frazionato. Entro tale periodo, la Cooperativa, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà licenziare il Lavoratore.
gg. " Generalità dei lavoratori":
S'intende che il fatto in questione riguarda tutti i Dipendenti o Soci lavoratori di un Insieme, quali: una determinata categoria (operai od impiegati) o di un reparto (servizio, settore della Cooperativa, ecc.) o dell'intera Cooperativa.
hh. "Gestore":
Quando il Lavoratore in possesso di elevate competenze settoriali e di conoscenze multisensoriali, coordina un gruppo di sottoposti aventi diverse competenze d'area in un contesto organizzativo unitario (Punto Vendita, Esercizio, Reparto, ecc.).
ii. "Capo Squadra":
Quando l'Operaio, per le proprie elevate competenze settoriali, coordina un gruppo di Lavoratori Qualificati o Comuni, che concorrono all'esecuzione di un lavoro (Manutenzioni, Personale di cucina, Capo Sala, ecc,).
jj. "Coordinatore":
Quando il Lavoratore dispone orari, procedure, successione di esecuzione del lavoro per un gruppo di sottoposti e risponde del risultato complessivo solo per gli aspetti organizzativi e di evidenza tecnica.
kk. "Lavoratore Intermedio":
Lavoratore che con elevata ed estesa competenza tecnico-pratica, coordina un gruppo di altri lavoratori specializzati o qualificati, con responsabilità dei risultati dell'intero gruppo di lavoro.
ll. "Responsabile":
Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni proprie, coordina un gruppo di Responsabili e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di Capo squadra, Capo turno, Responsabile Lavorazioni, Capo reparto, Capo ufficio, Capo servizio e Responsabile di Direzione.
Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado di autonomia e responsabilità è in funzione del livello professionale acquisito.
mm."Competenze Settoriali":
Quando il Lavoratore ha competenza e responsabilità Puntuali rispetto alla sua specifica area di attività. In tale area può coordinare altri lavoratori.
nn. " Competenze Multisettoriali":
Quando il Lavoratore opera in un campo di attività e di responsabilità che comprende più settori della Cooperativa o d'area (per esempio: cuoco e pasticcere.
Il Capo Ufficio Amministrativo è Multisettoriale quando, oltre alle competenze proprie, svolge mansioni nell'area del personale e/o degli acquisti e le coordina, mentre sarebbero normalmente autonome rispetto al suo settore di attività prinaipale).
oo. "Competenze Intersettoriali":
Quando il Lavoratore opera in un campo di attività e di responsabilità che comprende tutti i settori della Cooperativa o in area multiprofessionale estesa.
TITOLO IX - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 29 - Mobilità e mercato del lavoro
Alle Cooperative è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di Legge ed i Contratti di Solidarietà.
Le Parti convengono che, a fronte di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle Cooperative che determinano esuberi occupazionali, si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro, anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO X - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 30 - Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato. Ricorrendo le condizioni previste dal comma 118, art. 1, L. 190/14, la Cooperativa potrà usufruire degli sgravi contributivi ivi previsti (massimo € 8.060,00/anno per tre anni).
Art. 31 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
A) Lavori Tipici (testo da verificare a fronte dei Decreti attuativi della L. 183/2014)
Tempo parziale (artt. 32 - 36)
Con il contratto "a tempo parziale", l'orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell'ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell'ambito di alcuni periodi dell'anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Tempo determinato (artt. 37 - 45)
È ammessa l'assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall'attuale art. 37 e seguenti del CCNL, così come modificato dalla L. 78/2014. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Contratti di solidarietà espansiva (art. 46)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Contratti di solidarietà difensiva (art. 47)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e nuove assunzioni/riduzione dei licenziamenti.
Lavoro a domicilio
Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza della Cooperativa. Possono essere coinvolti anche familiari del Lavoratore. La retribuzione è a cottimo puro. I Datori di lavoro ed i Lavoratori devono essere iscritti in appositi elenchi. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni. Per i lavoratori a domicilio si rinvia al relativo Accordo Interconfederale.
Lavoro a facon
È lavoro "artigianale" svolto a favore di terzi che forniscono il materiale.
Lavoro a tempo ripartito (art. 48)
Due Lavoratori (co-obbligati) garantiscono in solido alla Cooperativa la prestazione individuale ed escludono in ogni caso la contemporanea presenza di entrambi gli obbligati. Deve esistere una suddivisione di massima dell'impegno lavorativo dei coobbligati. Il Contratto di lavoro a tempo ripartito deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Telelavoro (artt. 49 - 60)
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede della Cooperativa essenzialmente perché la prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dalla Cooperativa e spesso (ma non necessariamente) presso la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Lavoro intermittente (artt. 61 - 65)
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione di una Cooperativa in periodi predeterminati che ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL ma, in ogni caso, si può stipulare per certe classi di età. Deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Somministrazione di lavoro (artt. 66 - 68)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme sull'argomento.
Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
B) Lavori Atipici (testo da verificare a fronte dei Decreti attuativi della L. 183/2014)
Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto è un rapporto cosiddetto "parasubordinato". Si tratta dell'evoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetto co.co.co.) con l'aggiunta sostanziale di un progetto. Nel contratto devono essere inserite informazioni specificatamente indicate dalla Legge, fra le quali è essenziale l'indicazione del progetto. Il Collaboratore è tenuto all'iscrizione in apposita "gestione separata" dell'INPS e la contribuzione è per 2/3 a carico del Committente e per 1/3 a carico del Collaboratore. L'assicurazione INAIL è quella prevista per l'attività svolta e la classificazione della Cooperativa (pari a quella che sarebbe dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali il lavoro a progetto è "assimilato" al lavoro subordinato. Il contratto di lavoro a progetto deve risultare da atto scritto, a pena di nullità. Attualmente, la disciplina sul contratto a progetto è stata novellata dalla L. 92/2012 che prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal Committente e gestiti autonomamente dal Collaboratore; esso deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale ed obiettivamente verificabile. Inoltre, il progetto non può consistere in un mera riproposizione dell'oggetto sociale del Committente e l'attività richiesta deve distinguersi da quella normale dell'Impresa, dovendo costituire un obiettivo od un tipo di attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa. Quale conseguenza, tale attività non può consistere in compiti meramente esecutivi e ripetitivi o in mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, quindi, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore.
Tirocinio
Costituisce una forma di inserimento temporaneo all'interno della Cooperativa, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). Non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne alla Cooperativa, svolte dal tirocinante.
Il tirocinio si può svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall'art. 7 del D.M. 142/1998, così come modificato dall'art. 2 D. L. 76/2013 convertito in L. 99/2013.
Al tirocinante, la Cooperativa Ospitante riconoscerà, nel caso di Tirocinio a tempo pieno, un rimborso spese di € 300,00 mensili, salvo diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Cooperativa Ospitante e Tirocinante.
Per quanto concerne i tirocini estivi di orientamento si rinvia all'art. 60 del D.Lgs. 276/2003.
Associazione in partecipazione
Ai sensi dell'art. 2549 del cc., l'Associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'imprenditore, quale "associante", attribuisce al lavoratore, quale "associato", una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione poiché prevede un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti. I due elementi caratterizzanti il contratto sono costituti dall'apporto dell'associato e dalla sua partecipazione agli utili dell'impresa. L'associato può essere una persona fisica o un'impresa e nel presente profilo si esamina solo il primo caso.
L'apporto dell'associato potrà essere di qualsiasi natura purché strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare: svolgimento di prestazione di lavoro, somma di denaro o altro bene funzionale allo scopo comune. L'apporto potrà anche essere di tipo "misto" e, cioè, di capitale e di lavoro.
Nel contratto di associazione vi è l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante, l'esistenza per l'associato di un rischio d'impresa (anche residuale) e l'assenza del cogente potere gerarchico e disciplinare datoriale (diretto o tramite persona od organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione della Cooperativa), proprie del lavoro subordinato. Il Ministero del lavoro, con circolare 7258/13, ha precisato che si ha trasformazione del rapporto di "associazione in partecipazione" in "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato", quando non vi sia un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare o non avvenga la consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 cod. civ. o quando l'apporto dell'associato consista in una prestazione di lavoro e il numero degli associati impegnati nella medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, ma salvo il caso di legami familiari.
Per quanto non precisato, si rinvia al Titolo VII, del Libro V, del Codice Civile sull'Associazione in Partecipazione.
TITOLO XI - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 32 - Tempo Parziale: definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento d'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed a rispondere alle esigenze delle imprese e dei Lavoratori, concordano che il rapporto di lavoro a tempo parziale, per le nuove assunzioni o per il personale in servizio, possa essere di tipo:
a) orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l'orario parziale pattuito e l'orario a tempo pieno.
Art. 33 - Tempo Parziale: clausole flessibili
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita, ordinariamente, della volontarietà di entrambe le Parti (Cooperativa e Lavoratore). Tale volontà deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario a tempo pieno;
b) Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del Lavoratore formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di tempo parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare anche in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di tempo parziale verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al Lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. È fatta salva, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata, con preavviso ordinario di 26 giorni lavorativi o, per casi gravi ed imprevidibili, di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni temporanee (meno di un mese) della collocazione temporale della prestazione lavorativa, richieste dalla Cooperativa, comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse sono effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo risarcitorio, del 5% della Retribuzione Oraria Normale;
c) In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal presente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di Dipendenti o Soci Lavoratori assenti, provate esigenze produttive/organizzative, è consentito richiedere, anche senza il consenso del Lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro mensile. Tale lavoro supplementare sarà compensato con la maggiorazione del 15% della Retribuzione Oraria Normale. Nel caso di prestazione supplementare eccedente il 25% dell'orario di lavoro mensile previsto, tale prestazione eccedente sarà retribuita con la maggiorazione del 20% della Retribuzione Oraria Normale. Analogamente, nel caso di tempo parziale verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni pattuiti, sempre con la maggiorazione del 20% della Retribuzione Oraria Normale;
d) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle Parti. La richiesta da parte del Lavoratore va contemperata alle esigenze organizzative della Cooperativa. Le richieste di trasformazione fondate su gravi motivi (familiari, personali e/o produttivi) hanno diritto di precedenza.
Nell'ambito del sistema di informazione del presente CCNL saranno forniti, a richiesta, alle strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo parziale stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale | Maggiorazione R.O.N* |
Variazione prestazione a Tempo Parziale; | 5% |
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (entro il 25% del normale orario di lavoro mensile); | 15% |
Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (oltre il 25% del normale orario di lavoro mensile); | 20% |
Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti. | 20% |
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Addendum 25/06/2015 (Decorrenza 01/07/2015)
E. INTEGRAZIONE DELLE VOCI DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO SUPPLEMENTARE
Le voci di maggiorazione per lavoro supplementare previste dal CCNL sono così integrate (parte in corsivo):
Tabella 5): Integrazione delle voci di maggiorazione per lavoro supplementare (in vigore dal 1º luglio 2015)*
Descrizione lavoro parziale
Maggiorazione
Variazione prestazione a tempo parziale
5%
Supplementare feriale nel Tempo Parziale orizzontale entro il 25% del normale orario di lavoro mensile
15%
Supplementare feriale nel Tempo Parziale orizzontale oltre il 25% del normale orario di lavoro mensile
20%
Supplementare nel Tempo Parziale verticale in giorni diversi da quelli pattuiti
20%
Supplementare festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale
25%
Supplementare notturno nel Tempo Parziale orizzontale e verticale
25%
Supplementare notturno festivo nel Tempo Parziale orizzontale e verticale
30%
*La Tabella è riportata anche in Allegato 1).
Per la completa disciplina del lavoro supplementare si rinvia alle disposizioni previste al Titolo XI del CCNL "Cooperative".
Art. 34 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi d'orario esistenti;
3) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta;
4) l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno;
5) l'eventuale previsione concordata della possibilità di lavoro supplementare o straordinario e richiamo della relativa regolamentazione;
6) l'eventuale previsione concordata della possibilità d'intensificazione in particolari periodi dell'anno (per stagionalità, festività, ecc.).
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore, salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale per la giornata di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori occupati a tempo parziale presso altra Cooperativa.
In tal caso non opera alcun limite minimo alla durata settimanale della prestazione.
Diverse modalità relative alla collocazione temporale della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo della Cooperativa, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente Bilaterale Territoriale, od in mancanza, Nazionale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali e di Cooperative ed alle particolari condizioni dei Lavoratori, al secondo livello di Contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
Art. 35 - Tempo Parziale post partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, di assistere la prole fino al compimento del 3º anno d'età, le Cooperative accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupa