S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 01/07/2013
TERZIARIO (Confsal / Sistema Comm. e Impresa)
Testo consolidato del CCNL 01/07/2013
per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi
Decorrenza: 01/07/2013
Scadenza: 31/03/2027
CCNL 01/07/2013 come modificato da:
- Accordo integrativo 26/11/2014
- Accordo di rinnovo 12/10/2016
- Interpretazione autetica 24/11/2016
- Accordo integrativo 04/04/2017
- Accordo di rinnovo 27/12/2018
- Accordo integrativo 13/02/2019
- Accordo integrativo 19/07/2019
- Accordo 19/02/2020
- Accordo di rinnovo 21/12/2020 (Decorrenza 01/05/2020)
- Accordo integrativo 29/12/2022
- Accordo 29/12/2023 (Decorrenza 01/05/2023)
- Accordo di rinnovo 02-09-2024 (Decorrenza 01-04-2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2013 - il giorno 1 luglio 2013 - in Roma, tra:
la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e della Piccole e Medie Imprese - SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA
e
- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS
- con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori -CONFSAL
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, composto da 243 articoli, oltre gli allegati che costuiscono parte integrante e sostanziale dello stesso CCNL.
Accordo integrativo 26/11/2014
Verbale di stipula
Roma, addì 26 novembre 2014
tra
la Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo, dei Seirvizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA
la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL
la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS;
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
si è stipulato il presente verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1 Luglio 2013.
Premesso che
- in data 1º luglio 2013 SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
il lavoratore in forza presso un'azienda che ha deciso di adottare il suddetto CCNL ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, ai mantenimento dei diritti acquisiti in forza di un diverso CCNL, qualora più favorevoli;
al lavoratore a cui viene applicato il Contratto di cui ai commi precedenti questa operazione debba risultare a somma zero nel caso in cui il CCNL pregresso sia più oneroso del nuovo; diversamente il lavoratore ne riceverà un beneficio salariale;
ai sensi dell'articolo 234 del CCNL recante (lavoratori provenienti da altri CCNL) le parti hanno convenuto che: "In caso di prima applicazione del presente CCNL, ai dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:- Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all'effettiva mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
- Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non dovrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pertanto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.
- Alcuni esempi di allineamento contrattuale verranno pubblicati nel sito dell'E.BI.TE.N.Inquadramento normativo: eventuali differenze a sfavore del lavoratore su ferie, permessi e ROL, potranno continuare ad essere riconosciute ad personam. In alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere monetizzate.
Ritenuto inoltre
che per favorire la massima diffusione dello strumento contrattuale e per implementare adeguatamente la partecipazione dei lavoratori e delle imprese alla gestione condivisa di servizi reali le Parti intendono dare attuazione ai dispositivi contrattuali previsti considerando gli importi di adesione all'E.BI.TE.N. assorbenti ogni ulteriore versamento di cui alla Sezione 1 - titoli III - IV - nonché dell'articolo 40 dei CCNL;
che ai sensi della Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" si rende necessario creare una corsia preferenziale per la piccola e media impresa al fine di favorire la ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa) prevedendo interventi a sostegno delle micro, piccole e inedie imprese con l'obiettivo di favorire il loro sviluppo attraverso l'adozione di appositi provvedimenti;
che l'E.BI.TE.N. quale strumento bilaterale, in relazione alle attività ed interventi previsti dal presente verbale di accordo, è individuato quale soggetto deputato all'incasso dei versamenti e alla gestione dei relativi Fondi a gestione separata così come definiti dalle Parti istitutive;
che le Parti Sociali Sistema Commercio e Impresa e CONFSAL hanno siglato m data 28 Maggio 2014 rispettivamente l'"ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI E LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI STRUMENTI BILATERALI" (allegato A) e l'"ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO" (allegato B) integrando tout court le disposizioni dei CCNL stipulati tra le stesse OOSS.e considerato che
sono inoltre emersi in fase di applicazione del CCNL di cui alle premesse alcuni refusi nella stesura del testo dello stesso Contratto che le Parti intendono modificare tempestivamente e puntualmente.
tutto ciò premesso e ritenuto
le Parti convengono di integrare, modificare e fornire ulteriori elementi utili in sede di allineamento contrattuale relativamente al CCNL richiamato in premessa al presente "Verbale di accordo" concordando e stipulando quanto segue.
[___]
J. Refusi
Le Parti concordano di modificare il "CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" siglato in data 1 luglio 2013 come segue:
- l'intestazione deve intendersi: "CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi" e non "anche in forma cooperativa" che viene cancellato;
[___]
U. Rimando a norme di Legge e contrattuali
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle leggi vigenti e al "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1 luglio 2013.
[___]
Le Parti concordano di pubblicare il testo integrale del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato in data 1 luglio 2013 corredato di tutte le integrazioni e modifiche apportale allo stesso dal presente "verbale" sui sili internet delle Parti Sociali sottoscriventi, dell'EBlTEN e di tutti gli Enti competenti.
Verbale di stipula
Roma, addì 12 ottobre
tra
la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA,
e
la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL
la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
si è stipulato il presente verbale di accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1 Luglio 2013.
Premesso che
- in data 1º luglio 2013 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 24 novembre 2014 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
considerato che
le Parti concordano, nelle more del rinnovo del Contratto, sull'esigenza di provvedere all'adeguamento di una sezione della parte economica del CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono di modificare ed adeguare il CCNL richiamato in premessa al presente "Verbale di accordo" concordando e stipulando quanto segue.
Accordo integrativo 04/04/2017
Verbale di stipula
L'anno 2017 (duemiladicassette) il giorno 4 (quattro) di Aprile in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA
e
- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri - CONFSAL FISALS
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
si è stipulato il presente ACCORDO INTEGRATIVO IN MATERIA RETRIBUTIVA del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1º Luglio 2013.
Premesso che
- in data 1º luglio 2013 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 24 novembre 2014 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 12 ottobre 2016 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "Verbale di Accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI siglato in data 1º luglio 2013";
le statistiche ISTAT certificano che il PIL 2016 è risultato inferiore rispetto alle stime di crescita preventivate e che l'indicatore economico dei prezzi al consumo ha visto una riduzione percentuale sia sull'annualità 2016 sia sull'annualità 2017;
Considerato che
- in virtù delle analisi svolte sulla base degli indicatori sopra esposti, le Parti intendono garantire uno sviluppo occupazionale per il tramite di retribuzioni coerenti e che consentano tanto una tutela delle condizioni di vita dei lavoratori quanto uno sviluppo sostenibile per le imprese del comparto;
Tutto quanto premesso e considerato
Le Parti convengono: ___
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Verbale di stipula
L'anno 2017 (duemiladicassette) il giorno 20 (venti) di Aprile in Roma, tra:tra
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa)
e
- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri - CONFSAL FISALS
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
si è stipulato il presente accordo di rinnovo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1º Luglio 2013.
Premesso che
- in data 1º luglio 2013 SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL hanno stipulato il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 26 Novembre 2014 le Parti Sociali hanno siglato il Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato in data 1º luglio 2013;
- in data 12 ottobre 2016 le Parti Sociali hanno siglato il Verbale di accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato in data 1º luglio 2013, per adeguamento della parte economica;
- in data 04 aprile 2017 le Parti Sociali hanno siglato (ACCORDO INTEGRATIVO IN MATERIA RETRIBUTIVA del "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" del 1º Luglio 2013 che ha congelato gli scatti retributivi al 01/11/2016;
- le Parti concordano di recepire quale parte integrante e sostanziale del CCNL l'"Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" sottoscritto in data 28 maggio 2014;
- le Parti concordano di recepire quale parte integrante e sostanziale del CCNL "L'ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 S.M.I." sottoscritto in data 18 novembre 2015;
- le Parti concordano di recepire quale parte integrante e sostanziale del CCNL il "Testo Unico sulla Rappresentanza tra Sistema Impresa e Confsal" sottoscritto in data 25 maggio 2016;
- le Parti concordano di recepire quale parte integrante e sostanziale del CCNL l'"Accordo interconfederale in materia di detassazione" sottoscritto in data 27 luglio 2016.
Premesso inoltre che
- con il presente accordo le Parti Sociali condividono la volontà di rinnovare il CCNL summenzionato, anche aggiornando e allineando il testo alle recenti novità normative e previdenziali in materia, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed. Jobs Act ed, in particolare, dai seguenti decreti attuativi:
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Semplificazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 ";
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183" da intendersi tutti integralmente richiamati;
- con il presente accordo di rinnovo le Parti Sociali ribadiscono, altresì, la volontà di applicare i seguenti principi:
• la promozione di un sistema di contrattazione strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria e il secondo aziendale e/o territoriale. Le Parti, infatti, riconoscono l'importanza della contrattazione decentrata quale strumento che può garantire, in modo concreto ed effettivo, una migliore disciplina dei rapporti di lavoro, in quanto maggiormente attenta alle reali esigenze degli operatori (imprese e lavoratori). Sotto tale profilo, le Parti convengono che la contrattazione decentrata, sia essa territoriale o aziendale, rappresenta una componente essenziale per assicurare una piena soddisfazione delle esigenze del mercato, ma anche per ridurre le conflittualità e consentire una più rapida reattività rispetto alle necessità che la moderna economia globalizzata impone con frequenza sempre maggiore;
• l'incentivo alla formazione continua dei lavoratori, intesa quale strumento primario per garantire, da un lato, la piena occupabilità dei lavoratori stessi e, da un altro lato, la competitività delle imprese attraverso una più elevata
preparazione della manodopera. A tale scopo, le Parti condividono la necessità di assicurare la qualificazione e la riqualificazione continua del lavoratore (ed. "fife long learning"), per consentirgli di mantenere un ruolo sempre attivo in ambito economico e produttivo, prevedendo le occasioni di impiego e adeguando la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, anche in periodi di crisi economica;
• la razionalizzazione delle risorse destinate alla bilateralità, con l'obiettivo di fornire alle imprese e ai lavoratori la migliore assistenza possibile, contenendo i costi per la costituzione e gestione di un nuovo Ente bilaterale;
• la promozione del ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro, finalizzato a sostenere (in un'ottica europeista e moderna) l'occupazione mediante l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. In particolare, le Parti ritengono meritevoli di attenzione le istanze e le sollecitazioni provenienti dall'Associazione di settore SISTEMA LAVORO in tema di flessibilità delle imprese, di promozione e sviluppo delle competenze e delle caratteristiche personali dei lavoratori e, infine, di miglioramento dei rapporti fra le imprese utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro e gli stessi lavoratori.
Tutto quanto sopra premesso le Parti Sociali addivengono a quanto di seguito
"Le Parti concordano di aggiungere l'indicazione numerica per ciascun comma di tutti gli articoli compresi nei presente CCNL".
"Le Parti concordano di sostituire nel testo laddove indicato Sistema Commercio e impresa con Sistema Impresa".
Verbale di stipula
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 del mese di Dicembre in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA -, rappresentata dal Presidente
e
- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL -
rappresentata dal Segretario Generale;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS -
rappresentata dal Segretario Generale;
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale
si è stipulato il presente verbale di accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1 Luglio 2013 e successivi rinnovi e integrazioni.
Le Parti individuano la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA quale Parte incaricata di trasmettere il testo del presente accordo al CNEL.
Le Parti, inoltre, individuano l'E.BI.TE.N. quale soggetto titolato alla redazione del nuovo testo del CCNL al netto delle modifiche e integrazioni apportate dal presente verbale.
Premesso che
- le Parti si riconoscono reciprocamente nella rappresentanza di aziende e dipendenti del settore privato attraverso l'adesione diretta o indiretta attraverso gli strumenti bilaterali di riferimento fondo interprofessionale per la formazione continua Formazienda e Organismo bilaterale E.BI.TE.N.;
- in data 1º luglio 2013 SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 24 novembre 2014 SISTEMA IMPRESA ha siglato con le OO.SS. FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS con l'assistenza della CONFSAL il primo "Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI";
- in data 12 ottobre 2016 è stato firmato il secondo "Verbale di Accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato in data 1 luglio 2013";
- il giorno 4 Aprile 2017 è stato siglato tra le Parti Sociali T'accordo integrativo in materia retributiva" e in data 20 aprile 2017 T'Accordo di rinnovo" del CCNL sopra citato
considerato che
le Parti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e nel pieno rispetto dei parametri economici e normativi integranti la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art.36 Cost, concordano sull'esigenza di provvedere nuovamente all'adeguamento del CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI a partire dal 1 gennaio 2019
tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono di modificare ed adeguare il CCNL richiamato in premessa al presente "verbale di accordo" concordando e stipulando quanto segue:
Accordo integrativo 13/02/2019
Verbale di stipula
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA -,
e
- la Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS;
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
si è stipulato il presente verbale di accordo modificativo del "CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 1 Luglio 2013 e successivi rinnovi e integrazioni (codice INPS "413").
Le Parti individuano la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA quale Parte incaricata di trasmettere il testo del presente accordo al CNEL.
Le Parti, inoltre, individuano l'E.BI.TE.N. quale soggetto titolato alla redazione del nuovo testo del CCNL al netto delle modifiche e integrazioni apportate dal presente verbale.
Premesso che
- le Parti, ritengono necessario chiarire e meglio specificare alcune previsioni contenute nel verbale di accordo modificativo sottoscritto il 27 dicembre 2018;
- il presente "verbale di accordo", in quanto integrativo dell'accordo del 27 dicembre 2018, avrà la medesima decorrenza, anche economica;
tutto ciò premesso
le Parti convengono di adeguare il CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI" siglato in data 1 luglio 2013 e successivi rinnovi e integrazioni al presente "verbale di accordo", concordando e stipulando quanto segue:
[___]
Accordo integrativo 19/07/2019
Verbale di stipula
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 19 (diciannove) del mese di luglio in Roma, viale di Trastevere 60 tra:
- La Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa)
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri - CONFSAL FISALS;
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL
si è stipulato il seguente accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1º luglio 2013 suddiviso nelle seguenti tre sezioni:
1. SEZIONE I - recepimento dell'Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla "F.AS.S." del 25 gennaio 2019;
2. SEZIONE II - definizione di attività stagionali per i Centri di Assistenza Fiscale;
3. SEZIONE III - validità e applicabilità dell'art. 64 bis sui contratti a tempo determinato in località turistica del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi.
Roma, 19 febbraio 2020
L'anno 2020 il giorno 19 del mese di Febbraio in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa) - rappresentata dal Presidente
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL- rappresentata dal Segretario Generale;
con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL - rappresentata dal segretario generale;
si è stipulato il seguente accordo modificativo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1º luglio 2013 - cod. Inps "413".
Accordo di rinnovo 21/12/2020 (Decorrenza 01/05/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2020 il giorno 21 del mese di dicembre in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa) – rappresentata dal Presidente
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – FESICA CONFSAL – rappresentata dal Segretario Generale;
- con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL – rappresentata dal segretario generale;
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1º luglio 2013 – cod. Inps “413”.
Le Parti in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto in un contesto di forte incertezza, dovuto al perdurare dell'emergenza sanitaria che, si ritiene, farà sentire la sua influenza negativa ancora per lungo tempo,
concordano
di sostituire l'art. 235 come segue:
[___]
Accordo integrativo 29/12/2022
Verbale di stipula
L'anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa)
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
-con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL;
si è stipulato il seguente accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1º luglio 2013 - cod. CNEL "H01N".
Premesso che il CCNL è tutt'ora vigente e scadrà in data 30 aprile 2023; considerato altresì che si sono verificate negli ultimi anni circostanze di carattere eccezionale con un forte impatto negativo nel settore del terziario quali: il perdurare della pandemia, la situazione di guerra in Ucraina, l'emergenza energetica, il forte incremento del costo della vita;
le parti sociali hanno convenuto sulla necessità di intervenire nella contrattazione collettiva vigente, al fine di offrire una risposta economica concreta alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto. Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
Accordo 29/12/2023 (Decorrenze 01/05/2023)
Verbale di stipula
L'anno 2023 il giorno 29 del mese di dicembre in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa) ;
- AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro;
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
- con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori -CONFSAL;
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL, per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1º luglio 2013 - cod. CNEL "H01N". (Integrato da ultimo dall'accordo di rinnovo del 21 dicembre 2020 e dall'accordo economico 29 dicembre 2022.
Le Parti in particolare, considerata la scadenza del contratto, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta AiFOS, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono di sostituire l'art. 235 come segue:
Accordo di rinnovo 02/09/2024 (Decorrenza 01/04/2024)
Verbale di stipula
L'anno 2024 il giorno 02 del mese di settembre in Roma, tra:
- la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA (già Sistema Commercio e Impresa);
- AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro;
e
- la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL;
- con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori -CONFSAL;
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi del 1º luglio 2013 - cod. CNEL "H01N". (Integrato dall'accordo economico 29 dicembre 2022 e dall'accordo di rinnovo del 29 dicembre 2023).
Le Parti in particolare, al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto, si sono incontrate per l'integrazione ed il rinnovo dello stesso sia della parte economica e che di quella normativa.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, di seguito anche CCNL, convengono che la valorizzazione della contrattazione collettiva possa ritenersi il principale strumento di governo della società civile e, a carattere generale, la rappresentazione dell'odierna società globalizzata in rapida trasformazione, dove alla crisi della legislazione corrisponde un trionfo del diritto contrattuale, flessibile per eccellenza, capace di adattarsi alle più diverse esigenze e di seguire i nuovi percorsi e bisogni delle società di mercato.
Le parti, attraverso il presente CCNL, condividono di perseguire gli obiettivi definiti dall'Unione europea, attraverso la "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" denominata "Europa 2020", la quale mira a un rilancio dell'economia degli Stati membri nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di realizzare un sistema economico intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea, che poi sono stati tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese. Il primo di questi 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 è l'occupazione, ossia l'innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni). Il Piano Nazionale di Riforma (PNR), riconducibile alla strategia Europa 2020, sancisce per l'Italia un obiettivo occupazionale entro il 2020 al 67 - 69% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Alcuni degli obiettivi che le Parti intendono conseguire, e che si potranno concretizzare in iniziative "faro" per il rilancio dell'economia, si incardinano sia nel contesto di riferimento degli obiettivi del PNR sia nelle priorità necessarie per il rilancio dei sistema economico sociale nazionale, e sono:
- sostenere lo sviluppo d'impresa, tramite il finanziamento di azioni formative su misura, integrate sia per i destinatari (imprenditori, collaboratori, lavoratori somministrati), sia per le risorse finanziarie;
- sostenere la permanenza ed il miglioramento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore e/o aziendali);
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane delle imprese interessate da interventi di innovazione organizzativa, di processo, di prodotto e/o da un processo di internazionalizzazione;
- innovare i sistemi di competenze e (e prassi formative a livello settoriale e territoriale anche con attenzione a metodologie didattiche attive;
- favorire l'acquisizione di competenze necessarie all'imprenditorialità;
- valorizzare il sistema della bilateralità ex D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per i lavoratori e le imprese;
- valorizzare le competenze acquisite rispettando il modello di certificazione delle competenze al termine dei percorsi formativi, ai sensi della normativa vigente e del quadro di riferimento europeo.
Le parti sociali convengono che il CCNL dei commercio, distribuzione e servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nei contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. In quest'ottica le parti ribadiscono che, nel settore del commercio, distribuzione e servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regoie necessarie. Le parti si impegnano, altresi, ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento della norme contrattuali e su materie più generali quali, ad esempio, gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, del commercio, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono, altresi, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. A tal fine, le Organizzazioni firmatarie il presente CCNL esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
Le parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario e in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
Le parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Le Parti sociali convengono inoltre che l'intervento pubblico su! mercato del lavoro non possa limitarsi ad una mera politica di regolamentazione delle modalità di incontro tra domanda e offerta, ma debba promuovere e sostenere l'occupazione mediante l'interazione tra politiche attive finalizzate a stimolare e incrementare la domanda di lavoro per agevolare le assunzioni e politiche passive mirate ad alleviare la perdita di benessere connessa alla disoccupazione. Il potenziamento delle azioni di politica attiva del lavoro trova nei Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118 L. n. 388/2000, importantissimi alleati per mezzo dei quali possono essere accolte le indicazioni dell'Unione Europea che individua tra le azioni prioritarie della politiche dell'occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, per rendere più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In particolare, legarti sociali si danno atto che la formazione professionale costituisce, nella logica della qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego, il momento di raccordo tra l'istruzione e il lavoro, tra il diritto allo studio e il diritto al lavoro, tra il significato culturale e l'aspetto produttivistico dell'istruzione. In sintesi, la formazione professionale consente di adeguare la qualità dell'offerta di lavoro alle esigenze della domanda, sopperendo cosi alle carenze della normale dinamica del mercato. La formazione, intesa come "lifelong learning", viene pertanto interpretata come pratica sociale da generalizzare e come comportamento individuale da proporre soprattutto in una logica di qualificazione e riqualificazione professionale nonché attraverso l'integrazione di risorse pubbliche e private e il raccordo con iniziative formative regionali.
Come previsto dal Legislatore, le Parti, tra gli strumenti per combattere la disoccupazione e promuovere il lavoro "regolare" individuano incentivi, anche sotto forma di sostegno diretto al reddito (tramite finanziamenti, misure creditizie ecc.) anche per il tramite dell'Ente Bilaterale al fine di promuovere le assunzioni e l'emersione del sommerso e sviluppare l'iniziativa imprenditoriale degli stessi autori in forma autonoma (autoimprenditorialità) e associata.
I! Legislatore e le Parti sociali hanno individuato nella contrattazione collettiva nazionale o aziendale un possibile percorso di soluzione della crisi produttiva ed occupazionale, affidando a contraenti particolarmente qualificati, perché rappresentativi degli interessi delle categorie interessate, la facoltà di porre in essere accordi negoziali idonei a regolamentare i rapporti di lavoro in modo più aderente alle esigenze del mercato. Pertanto le Parti sostengono la contrattazione collettiva di prossimità considerata come un utile strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro che consentirebbe di renderlo più "reattivo" rispetto alle esigenze che la moderna economia globalizzata impone.
II rapporto tra banche e imprese non finanziarie, l'accesso al credito, la vigilanza sull'attività bancaria sono temi centrali del dibattito attuale, non solo in Italia ma in tutta l'Unione europea, poiché rappresentano uno snodo cruciale nel difficile percorso verso la ripresa economica. La crisi economica attuale, iniziata nell'agosto 2007, ha comportato prioritariamente un inasprimento delle condizioni di offerta di finanziamenti; le Parti pertanto concordano nell'adottare misure di sostegno all'accesso al credito per i lavoratori peri dipendenti del terziario.
La flexicurity (o flessicurezza) intende assicurare che i cittadini dell'Unione europea possano beneficiare di un livello elevato di sicurezza occupazionale, vale a dire poter trovare agevolmente un lavoro in ogni fase della loro vita attiva e di avere buone prospettive di sviluppo della carriera in un contesto economico in rapido cambiamento. La flexicurity vuole inoltre sostenere sia i lavoratori che i datori di lavoro a cogliere appieno le opportunità che la globalizzazione presenta loro. Essa crea, quindi, una situazione in cui la sicurezza e la flessibilità possono rafforzarsi reciprocamente. La Commissione e gli Stati membri dell'Europa, in base all'esperienza e ai risultati dell'evidenza empirica, hanno raggiunto un consenso sul fatto che è possibile concepire e attuare politiche di flessicurezza attraverso quattro componenti politiche:
I. Forme contrattuali flessibili e affidabili (nell'ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli insider e degli outsider) mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e un'organizzazione del lavoro moderne;
II. Strategie integrate di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili;
III. Efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro;
IV. Sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l'occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un'ampia copertura delle prestazioni sociali che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come, per esempio, la cura dei figli.
Assetti contrattuali
La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzata da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività, le parti stipulanti il presente CCNL concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
La piena applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all'adesione all'Organizzazione datoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA firmataria il presente CCNL.
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
"Assetti Contrattuali"
Le Parti concordano di eliminare l'ultimo comma.
Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del commercio della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori solo a seguito di richiesta di adesione inviata all'EBITEN. Le norme del presente CCNL divengono impegnative per le Organizzazioni stipulanti se l'Azienda è in regola con i versamenti dovuti all'EBITEN. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL, le parti individuano le categorie qui di seguito specificate ed il relativo personale dipendente:
A) Alimentazione
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali; commercio all'ingrosso di generi alimentari; commercio all'ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio all'ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio; commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini; commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari; commercio all'ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
- commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevaiente artigiana);
- rivendite di pollame e selvaggina; salumerie, salsamenterie e pizzicherie; importatori e torrefattori di caffè;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari. Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano -anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapie!, equo solidali ovvero affini.
B) Fiori, piante e affini
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa ia coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
- Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche. Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano -anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapia, equo solidali ovvero affini.
C) Merci d'uso e affini
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
- gestori di impianti di distribuzione carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione.
- negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all'espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
- magazzini a prezzo unico;
- elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising, impianti di sicurezza;
- tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
- commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
- camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie,
- abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
- articoli sportivi;
- calzature, accessori per calzature;
- pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrellerie; corderie e affini;
- commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende; profumerie, bigiotterie e affini;
- articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
- articoli per regalo; giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; oggetti e prodotti tipici e/o per turisti; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle; argenterie; articoli di orologeria; bigiotteria e accessori;
- librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
- ferramenta e coltellinerie; ferro e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere; articoli di ferro e metalli;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installataci di impianti;
- rivenditori di edizioni musicali;
- strumenti musicali;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per (a raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- armi e munizioni;
- ottica e fotografia;
- materiale chirurgico e sanitario;
- apparecchi scientifici; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc);
- autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni; cicli e motocicli, ivi compreso l'esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni; parti di ricambio e accessori per automotocicii; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione carburante; aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento, impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico; sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
- pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
- macchine per cucire;
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C).
D) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- commissionari;
- mediatori pubblici e privati;
- compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
- imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
- fornitori di enti pubblici e privati, comprese i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
- agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
E) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- servizi di informatica, telematica, robotica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- imprese di leasing;
- recupero crediti e factoring;
- consulenza e direzione e organizzazione aziendale;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di gestione fiscale e tributaria ed elaborazione dati;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
- agenzie di informazioni commerciali;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte; controllo di qualità e certificazione dei prodotti; aziende di pubblicità; concessionarie di pubblicità;
- promozione vendite; agenzie pubblicitarie;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; uffici Residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
- servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- servizi fiduciari;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- attività di garanzia collettiva fidi;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;'buying officè; agenzie brokeraggio; intermediazione merceologica; recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- autoscuole;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali; aziende del settore della sosta e dei pareheggi-agenzie di servizi matrimoniali; agenzie investigative; vendita di multiproprietà; agenzie di scommesse; servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL;
- altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
"Validità e sfera di applicazione del contratto"
Le Parti concordano di modificare il primo comma come segue:
"1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Parti firmatarie, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro. Le tutele offerte dalla bilateralità, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra le aziende e ciascuno dei propri dipendenti, devono essere ricondotte alla parte economica-normativa del Contratto Collettivo. Pertanto, i datori di lavoro applicanti il presente CCNL che non aderiscono all'E.BI.TE.N., dovranno necessariamente garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Ente Bilaterale."
Le Parti concordano di sostituire il comma 3 come segue:
3. L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti.
A) ALIMENTAZIONE
Commercio al dettaglio
- ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio di frutta e verdura fresca, preparata e conservata;
- Commercio di carni e prodotti a base di carne;
- Commercio di pesci, crostacei e molluschi, altri prodotti ittici e prodotti derivati;
- Commercio di pane, torte, dolciumi e confetteria - inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione o di pasticceria in una sede diversa da quella della produzione;
- Commercio di bevande - da non consumarsi sul posto -, alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- Commercio di caffè torrefatto;
- Commercio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- Commercio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati (es. uova, oli e grassi alimentari, salumerie ecc);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di prodotti ortofrutticoli;
- Commercio di prodotti ittici;
- Commercio di carne;
- Commercio di altri prodotti alimentari e bevande;
Commercio all'ingrosso
- Commercio di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi);
- Commercio di frutta e ortaggi freschi e conservati;
- Commercio di carne fresca, congelata e surgelata;
- Commercio di prodotti di salumeria;
- Commercio di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- Commercio di bevande alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno, gelati, tè, cacao e spezie, inclusi surrogati, camomilla e altri prodotti per la preparazione di infusi;
- Commercio di prodotti della pesca freschi, congelati, surgelati, conservati e secchi;
- Commercio di pasti e piatti pronti;
- Commercio di altri prodotti alimentari, inclusi prodotti dietetici e omogeneizzati, alimenti per animali da compagnia ecc;
- Commercio non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
B) FIORI, PIANTE E AFFINI
Commercio al dettaglio
- Erboristerie;
- Commercio di fiori e piante, incluso il commercio di semi e fertilizzanti;
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
Commercio all'ingrosso
- Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;
- Commercio all'ingrosso di piante officinali, semi oleosi, patate da semina.
C) MERCI D'USO E AFFINI
Commercio al dettaglio
- Grandi magazzini;
- Commercio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- Commercio di generi di monopolio (tabaccherie);
- Commercio di carburante per autotrazione;
- Commercio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- Commercio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchi audio e video, elettrodomestici in esercizi specializzati;
- Commercio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa, filati per maglieria e merceria;
- Commercio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (es. ferramenta, articoli per "fai da te", apparecchi e materiali antinfortunistici ecc);
- Commercio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, compresi animali da cortile e prodotti per uso vinicolo; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di tappeti, tende e tendine;
- Commercio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- Commercio di mobili per la casa, utensili per la casa, cristallerie e vasellame e articoli per l'illuminazione;
- Commercio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- Commercio di sistemi di sicurezza;
- Commercio di strumenti musicali e spartiti e di altri articoli diversi per uso domestico (es. articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica);
- Commercio di libri nuovi in esercizi specializzati, di giornali, riviste e periodici;
- Commercio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- Commercio di natanti e accessori;
- Commercio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- Commercio di confezioni per adulti, per bambini e neonati;
- Commercio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- Commercio di pellicce e di abbigliamento in pelle, articoli di pelletteria e da viaggio;
- Commercio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- Commercio di calzature e accessori;
- Farmacie;
- Commercio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, incluse le parafarmacie;
- Commercio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio di piccoli animali domestici compresi alimenti per animali da compagnia;
- Commercio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- Commercio di mobili per ufficio;
- Commercio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio di oggetti d'arte (incluse gallerie d'arte), di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio di armi e munizioni, articoli militari;
- Commercio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, di spaghi, cordami, tele e sacchi dijuta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli di carta e cartone);
- Commercio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio di articoli per adulti (sexy shop);
- Commercio di altri prodotti non alimentari;
- Commercio di articoli di seconda mano (libri, mobili e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati, case d'asta);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di tessuti, articoli tessuti per la casa, articoli di abbigliamento;
- Commercio di calzature e pelletteria;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- Commercio di chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- Commercio di altri prodotti (tappeti e scendiletto, libri, giochi e giocattoli, registrazioni musicali e video, articoli usati);
Commercio all'ingrosso
- Commercio di animali vivi;
- Commercio di cuoio, pelli grezze e lavorate anche per pellicceria;
- Commercio di tessuti, articoli di merceria, filati e passamaneria, biancheria per la casa, spaghi, cordami, sacchi e tele dijuta;
- Commercio di abbigliamento, incluso quello sportivo; di accessori per abbigliamento (es. cravatte, guanti ecc) e di ombrelli;
- Commercio di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- Commercio di calzature e accessori;
- Commercio di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, di supporti registrati, audio, video (ed, dvd ecc), articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- Commercio di articoli di ceramica e porcellana, di vetro (vetreria e cristalleria) e di prodotti per la pulizia, inclusi prodotti per la pulizia per uso industriale e professionale;
- Commercio di profumi e cosmetici;
- Commercio di prodotti farmaceutici (medicinali, prodotti botanici per uso farmaceutico e articoli medicali ed ortopedici);
- Commercio di mobili per la casa e d'antiquariato, tappeti e articoli per l'illuminazione, compresi i sistemi di allarme;
- Commercio di orologi e gioielleria;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio di libri, riviste e giornali;
- Commercio di giochi e giocattoli, inclusi articoli per puericultura;
- Commercio di articoli sportivi (incluse biciclette);
- Commercio di articoli in pelle e articoli da viaggio in qualsiasi materiale;
- Commercio di vari prodotti di consumo non alimentare (es. strumenti musicali, articoli funerari, apparecchi domestici non elettrici ecc);
- Commercio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
- Commercio di apparecchiature elettriche per telecomunicazioni e componenti elettronici;
- Commercio di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi trattori;
- Commercio di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
- Commercio di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile;
- Commercio di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;
- Commercio di mobili per ufficio e negozi;
- Commercio di altre macchine e attrezzature per ufficio;
- Commercio di imbarcazioni da diporto, di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
- Commercio di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
- Commercio di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;
- Commercio di strumenti e attrezzature misurazione per uso scientifico e per uso non scientifico;
- Commercio di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, di articoli antincendio e antinfortunistici e di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione;
- Commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- Commercio di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e non ferrosi e prodotti semilavorati;
- Commercio di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- Commercio di moquette e linoleum, di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), di infissi e altri materiali da costruzione;
- Commercio di vetro piano, carta da parati, colori e vernici, apparecchi in ferro ed altri metalli;
- Commercio di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- Commercio di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura e per l'industria;
- Commercio di fibre tessili grezze e semilavorate, gomma grezza, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, imballaggi e altri prodotti intermedi;
- Commercio di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc); di sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami);
- Commercio non specializzato di merci varie;
- Commercio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio o telefono;
- Commercio di prodotti vari mediante dimostratore o incaricato alla vendita (porta a porta);
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
D) AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, di autoveicoli Leggeri, e di altri autoveicoli nuovi e di seconda mano;
- Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (officine di elettrauto);
- Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
- Lavaggio auto;
- Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli (es. montaggio ganci per traino ecc);
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori e relative parti ed accessori;
- Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).
E) AUSILIARI DEL COMMERCIO E COMMERCIO CON L'ESTERO
- Agenti, rappresentanti e intermediari del commercio;
- Noleggio di autoveicoli, di beni per uso personale e per la casa, di attrezzature sportive e ricreative, di videocassette e dischi e di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative);
- Noleggio di macchine e attrezzature agricole, di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, per ufficio (inclusi i computer) e noleggio di altre macchine e attrezzature;
- Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale e aereo e di altri mezzi di trasporto terrestri;
- Commissionari;
- Mediatori pubblici e privati;
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale, comprese le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio ed il trasporto di natanti con qualsiasi mezzo;
- Fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio ed altro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili;
- Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore di prodotti petroliferi ed accessori;
- Aziende importatrici ed esportatrici di prodotti ortofrutticoli.
F) SERVIZI ALLE IMPRESE/ALLE ORGANIZZAZIONI, SERVIZI DI RETE, SERVIZI ALLE PERSONE
- Facchinaggio (indipendente dal trasporto) - es, attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all'interno di stabilimento o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione ecc, - anche mediante utilizzo di mezzi meccanici;
- Agenzie di stampa;
- Servizi di informazione;
- Servizi di leasing;
- Servizi dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- Società di carte di credito;
- Uffici cambi extrabancari;
- Servizi fiduciari e finanziari;
- Servizi di intermediazione mobiliare e immobiliare; vendita di multiproprietà;
- Servizi di factoring;
- Società di controllo, revisione contabile e certificazione di bilanci;
- Agenzie pubblicitarie;
- Attività di consulenza gestionale;
- Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Servizi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro;
- Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale;
- Agenzie di somministrazione;
- Servizi di investigazione privata;
- Servizi di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza;
- Servizi di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), se attività non agricola;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- Gestione di parcheggi e autorimesse;
- Attività di traino e soccorso stradale e altre attività connesse ai trasporti terrestri;
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- Intermediari dei trasporti;
- Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- Ristorazione con somministrazione;
- Catering per eventi, banqueting;
- Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- Servizi di hosting, elaborazione dei dati e simili, nonché la gestione di motori di ricerca e altri portali internet;
- Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP);
- Erogazione di servizi di accesso telefonico o di accesso ad internet in strutture aperte al pubblico (Phone Center e Internet Point);
- Rivendita di servizi di telecomunicazione;
- Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura di servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte;
- Installazione (configurazione) di personal computer e unità periferiche;
- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati provenienti da banche dati;
- Attività di hosting specializzato;
- Gestione di siti web;
- Servizi di trasferimento di denaro (money transfer);
- Servizi amministrativi connessi all'assicurazione;
- Pubbliche relazioni e comunicazione;
- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;
- Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- Attività di riprese fotografiche, casting cinematografico, realizzazione di opere televisive e teatrali;
- Agenzie di distribuzione e consegna materiale pubblicitario;
- Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- Servizi di progettazione industriale, engineering;
- Agenti mandatari Siae;
- Attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica;
- Servizi veterinari;
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
- Servizi di vigilanza privata;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;
- Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- Servizi di disinfestazione;
- Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio e altre attività di pulizia;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
- Gestione di uffici temporanei, uffici residence;
- Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio;
- Attività dei call center;
- Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting;
- Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali;
- Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari e non;
- Imprese di gestione esattoriale;
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
- Servizi di stenotipia;
- Altri servizi di sostegno alle imprese (volantinaggio, lettura contatori, emissione buoni pasto, affissione manifesti ecc.);
- Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche, incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale;
- Corsi sportivi e ricreativi;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Servizi per la persona quali sgombero cantine, garage, solai, agenzie matrimoniali, organizzazione di feste e matrimoni ecc;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Attività di organizzazioni associative;
- Concessionari per la gestione di sale gioco per il Bingo;
- Agenzie ippiche, Sale da corsa e società di scommesse in genere che effettuano sia la raccolta di scommesse che altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande);
- Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili;
- Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini;
- Agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promosse dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL;
- Servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- Attività relative al controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- Società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- Servizi di ricerca e consulenza metereologica;
- Altri servizi alle persone, compresa l'assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili.
Le Parti in particolare
concordano
di modificare il CCNL di cui sopra come segue:
nella sfera di applicazione del CCNL, alla lettera F) Servizi alle imprese/alle organizzazione, servizi di rete, servizi alle persone, devono essere eliminate le attività di:
- servizi di investigazione privata;
- servizi di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza.
Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a SISTEMA IMPRESA.
Sezione prima - SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, SISTEMA COMMERCIO IMPRESA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresi presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la Legge n. 125/1991 e con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. n. 198/2006 ;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Art. 1 - Livello nazionale
Le Parti concordano di modificare il comma 3, lettera a), dell'articolo 1 come segue:
"a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la Legge 10 aprile 1991, n. 125, con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con il D.igs. 26 marzo 2001, n. 151 e con il D.lgs. n. 80/2015;"
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Art. 2 - Livello territoriale
Le Parti concordano che al comma 1 dell'articolo 2 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali" debba intendersi "le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali espressione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie".
Le Parti concordano che al comma 2 dell'articolo 2 laddove riportato "decreto legislativo n. 114/1998" debba intendersi "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.".
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, responsabilità sociale delle imprese.
Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti. Con la stessa periodicità di cui al 1º comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, cosi come previsto dal D.lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Art. 3 - Livello aziendale
Le Parti concordano che al comma 7 dell'articolo 3 laddove riportato "D.lgs. n. 25/2007" debba intendersi "decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25".
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
Il CCNL avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità sopra indicate, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati I tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
Le Parti concordano di sostituire il comma 6 dell'articolo 4 come segue:
"6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 (sei) mesi dalla scadenza del presente CCNL, sarà erogata un'indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare."
Le Parti concordano di aggiungere all'articolo 4 il seguente comma 7:
"7. Essendo l'indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL"
Accordo di rinnovo 02/09/2024 (Decorrenza 01/04/2024)
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
Il CCNL avrà durata quadriennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità sopra indicate, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale".
In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.In assenza di accordo, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL, oppure dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale), per quattordici mensilità. L'importo dell'elemento di cui al comma precedente sarà pari al 30 per cento dell'IPCA al netto degli energetici importati, dato previsionale dell'anno corrente, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Al protrarsi della situazione di cui ai due commi precedenti, fatte salve specifiche intese tra le Parti, verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di indennità di vacanza contrattuale nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno comunicato da Istat.
L'importo di cui al comma precedente potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali, successivamente alla data del 31-3-2027.
Capo II - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Nell'ormai consolidata elasticità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori firmatarie del presente contratto s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente CCNL.
Accordo integrativo 26/11/2014
T. Secondo livello di contrattazione
Le Parti concordano di integrare l'art. 5 (Premessa) inserendo al 1º comma la seguente previsione: "Le Parti concordano di prevedere che la contrattazione di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali."
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Art. 5 - Premessa
Le Parti concordano che al comma 3 dell'articolo 5 laddove riportato "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori firmatarie" debba intendersi "le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie".
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 15 (quindici) dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamentèdemandate dal presente CCNL a tale livello. Gli accordi di tale livello hanno durata triennale.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territoriale, e/o aziendale di cui al capo III del presente titolo, possono definire intese volte a modificare in tutto o in parte, anche solo in via temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
La Legge impone, ai fini dell'efficacia generale del contratto, un criterio maggioritario, relativo alle rappresentanze sindacali che lo sottoscrivono.
In base all'art. 8, comma 1, DI. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n.148 possono essere concluse attraverso la contrattazione decentrata intese finalizzate:
- alla maggiore occupazione;
- alla qualità dei contratti di lavoro;
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- agli incrementi di competitività e di salario;
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
Le materie sono individuate nel comma 2 del citato articolo 8 e riguardano:
- gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie;
- le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale;
- i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile;
- il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- la disciplina dell'orario di lavoro;
- le modalità di assunzione e la disciplina dei rapporto di lavoro. Tali intese, invece, non possono disciplinare gli aspetti inerenti:
- al licenziamento discriminatorio;
- al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- all'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro e fino a 1 anno di età del bambino;
- al licenziamento causato dalla domanda di fruizione del congedo parentale, per malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento.
Accordo di rinnovo 20/04/2017 (Decorrenza 01/05/2017)
Art. 6 - Contenuti
Le Parti concordano di sostituire l'articolo 6 come segue:
"1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla Legge e dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a. forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
b. eventuale riduzione dell'orario di lavoro (ROL);
c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici "Premio presenza" co