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 Terziario (Conflavoratori - Confterziario)


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TERZIARIO (Conflavoratori / Confterziario)

 

Testo consolidato del CCNL 24/07/2004

per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario

Decorrenza: 01/09/2004

Scadenza: 31/12/2012

CCNL 24/07/2004 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
- Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì, ventiquattro del mese di Luglio anno duemilaquattro in Montegrotto (Padova) le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito Nominato Contratto Collettivo Del Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E Del Terziario e all'atto della stipula sono presenti:

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

- Con la partecipazione dell'associata ALAR

E

- Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende,

E

- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori

 

Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Terziario il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.  

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)

Verbale di stipula

 

Addì,  1º  agosto 2006, in Roma, le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo del biennio economico e per il recepimento delle indicazioni promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale  del Terziario (ECST).

All'atto della stipula sono presenti:

-Confederazione   Nazionale  del  Terziario  e   della   Piccola   Impresa (CONFTERZIARIO)rappresentata dal Vice Presidente Giorgio Ferro  e  da  una delegazione  composta  dai  sigg. Daniele Tarchi  e  Paolo  Apostolo,  con l'assistenza  di  Pier  Corrado Cutillo della  Direzione  delle  Relazioni industriali e istituzionali di CONFTERZIARIO;   con  la  partecipazione dell'associata ALAR, rappresentata dai  Delegati territoriali Ivonne Poli e Marzia Tassinari

e

-Confederazione  Italiana  di  Unione delle  Professioni  Intellettuali  - Agenzia  dei  Quadri delle Aziende (CIU) rappresentata  dal  Presidente  e Segretario  nazionale Corrado Rossitto e da una delegazione  composta  dal Vice Presidente Giuseppe Janne e dal sig. Alessandro De Caro

e

-Confederazione  dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori,  rappresentata dal dirigente Giovanni Scarcella.

Ai sensi dell'art. 228 del presente CCNL, le parti sottoelencate rinnovano la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)

Verbale di stipula

 

Ai sensi dell'articolo 228 del presente CCNL le Parti sottoelencate rinnovano la parte normativa ed economica del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO.

Addì, venticinque del mese di Novembre dell'anno duemilaotto in Roma le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo normativo ed economico e per il recepimento delle indicazione promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).

All'atto della stipula sono presenti:

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

E

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali - di seguito CIU,

E

- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori,

 

 

Premessa

 

Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le "consuetudini" normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.

Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa "giustificare" la creazione di rapporti irregolari.

Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.

Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l'area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente contratto collettivo.

Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.

Di particolare attenzione è la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo.

Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.

 

 

Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

 

Art. 1 - Validità

 

Il  presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il  territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato,  tra le  aziende  dei  settore  commercio, servizi e terziario  e  il  relativo personale dipendente.

Altresì  il  presente CCNL regola, ove compatibile con le disposizioni  di Legge  e  con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui  alle norme della Legge n. 30/03.

 

 

Art. 2 - Sfera di applicazione

 

A  titolo  di  esemplificazione,  non esaustiva  e  da  interpretarsi  per analogia,  si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica  il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:

 

ATTIVITÀ DI VENDITA

- commercio  all'ingrosso,  al  minuto,  al  chiuso,  all'aperto di generi   alimentari;

- commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso,  all'aperto  di  generi   non alimentari;

- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

- importatori e torrefattori di caffè;

- commercio  all'ingrosso  di  bestiame  e  carni  macellate,  macellerie,   norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;  di  pollame,   uova, selvaggina  e  affini;  commercio  all'ingrosso  e  al  minuto  di   prodotti della pesca;

- commercio all'ingrosso e al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;

- articoli  casalinghi,  specchi  e  cristalli,   cornici,  chincaglierie,   ceramiche  e  maioliche,  porcellane,  stoviglie,  terraglie, vetrerie e   cristallerie;

- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri;   prodotti artistici e dell'artigianato;

- case  di  vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e   tabacchi;

- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose,   perle; articoli di orologeria;

- librai  (comprese  le  librerie  delle  case editrici e i rivenditori di   libri usati); rivenditori di edizioni musicali;

- cartolai (dettaglianti  di  articoli  di  cartoleria,  cancelleria  e da   disegno);  grossisti  di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta   da  macero;  distributori  di  libri  giornali  e  riviste,  biblioteche   circolanti;

- ferro  e   acciai,   metalli   non   ferrosi,   rottami,   ferramenta  e   coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e   metalli;

- apparecchi elettronici ed elettrodomestici;

- autoveicoli  (commissionari  e  concessionari  di  vendita, importatori,   anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza  officine  di   assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il   posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di  assistenza   e  per  riparazioni);  parti  di ricambio e accessori per automotocicli;   pneumatici;  olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso   il petrolio agricolo);

- gestori  di  impianti  di  distribuzione  di  carburante;   imprese   di   riscaldamento;

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'edilizia;

- aziende  distributrici  di  specialità  medicinali  e  prodotti chimico

- farmaceutici;

- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

- prodotti   per     l'agricoltura     (fertilizzanti,   anticrittogamici,   insetticidi;  materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto   e  da  giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante   non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).

 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

 

- mediatori pubblici e privati;commissionari;

- fornitori  di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori   carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

- Compagnie  di  importazione  ed  esportazione  e  case  per il commercio   internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti   nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;

- imprese portuali di controllo;

- imprese  di  leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di   audiovisivi;

- telemarketing, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi   di  ricerca,  collaudi,  analisi,  certificazione  tecnica  e  controllo   qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di   pubblicità;  agenzie   di   distribuzione   e   consegna   di  materiale   pubblicitario;   promozione   vendite;   agenzie   fotografiche;  uffici   Residences; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni,   mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese   e  alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e   tecnologici,  gestione  parcheggi;  autorimesse  e   autoriparatori  non   artigianali;  uffici  cambi  extrabancari;  servizi   fiduciari;  buying   office;  agenzie  di  brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi;   aziende  e  agenzie   di   consulenza,   intermediazione   e  promozione   immobiliare,  amministrazione  e  gestione  beni  immobili;  agenzie  di   operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di   recapiti,  corrispondenza, stampa  e  plichi; vendita di multiproprietà;   autoscuole;    agenzie    di    servizi    matrimoniali;   agenzie    di   scommesse;servizi di ricerca e consulenza meteorologica;

- altri servizi alle persone.   

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E/O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

 

- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione;

- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;

- agenzie di relazioni pubbliche;

- agenzie di informazioni commerciali;

- servizi di design, grafica, progettazione

- società  per  lo  sfruttamento  commerciale  di  brevetti,  invenzioni e   scoperte;

- agenzie pubblicitarie;

- recupero e risanamento ambientale;

- analoghe  aziende  operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia   in proprio che per conto di soggetti terzi: pubblici o privati

 

 

Titolo II - ASSUNZIONE

 

Art. 3 - Modalità di assunzione

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme  di  Legge  in vigore.

L'assunzione  può  essere  sia  a  tempo  indeterminato  che  determinato, dell'avvenuta  assunzione  deve essere data comunicazione  all'ufficio  di collocamento il giorno successivo non festivo.

L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare  da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

- data di assunzione;

- durata del periodo di prova;

- qualifica di inquadramento;

- trattamento economico;

- indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali   connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 4 - Documenti per l'assunzione

 

Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

- numero di codice fiscale;

- certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;

- libretto  di  lavoro  o  tesserino  di  disoccupazione   o  equipollente   autocertificazione;

- documenti  relativi  alle  assicurazioni sociali per i lavoratori che ne   siano in possesso;

- libretto  di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito   alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;

- documenti  e  dichiarazioni  necessari  per  l'applicazione  delle leggi   previdenziali e fiscali;

- accettazione della lettera di assunzione;

- dichiarazione di accettazione della normativa del presente CCNL;

- altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;

- autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili per lo svolgimento   degli adempimenti di Legge;

- permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari).

 

Nota a verbale.

1) Le  Parti stabiliscono che eventuali modifiche di Legge o di denominazione della  documentazione  di  cui agli artt. 3 e 4,  saranno  automaticamente recepite nelle future pratiche per l'assunzione.

2) Le  documentazioni  richieste possono essere sostituite,  ai  sensi  della normativa  vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neo-assunto autocertifichi.

 

 

Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extra-comunitari.

 

Le  Parti  sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare  la  loro convinta  adesione ai principi ispiratori che sono alla base  dell'attuale attività  degli organi della UE per la definizione di una nuova  Direttiva che  regoli  gli  operatori  dello spazio  europeo  della  ricerca  nonché l'arrivo  nei  Paesi  comunitari di ricercatori  e/o  lavoratori  ad  alta professionalità extra-comunitari.

A  tal  fine,  in  attesa  della  prossima  approvazione  delle  Direttiva comunitaria  e  del  suo successivo recepimento da  parte  del  Parlamento italiano,  le  Parti  intendono  con il presente  e  i  seguenti  articoli inseriti  nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto  recepimento della suddetta norma.       Nota a verbale.

Le   Parti   concordano   che  dal  momento  del  recepimento   da   parte dell'ordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di  Ente bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altresì  le  parti  stabiliscono che se entro  90  giorni  dall'avvio  dei negoziati  non  si  dovesse  arrivare ad un accordo,  la  normativa  verrà recepita  come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

 

 

Titolo III - LAVORO PART-TIME

 

Art. 6 - Definizione

 

Per  lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di  lavoro prestato  con  orario  ridotto rispetto a quello  stabilito  dal  presente contratto.

Il  rapporto  a  tempo parziale ha la funzione di consentire  flessibilità della  forza  lavoro, in rapporto ai flussi di attività nell'ambito  della giornata, della settimana o dell'anno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.

 

 

Art. 7 - Adempimenti

 

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

- data di assunzione; - durata del periodo di prova; - qualifica e livello di inquadramento; - trattamento  economico  secondo i criteri di proporzionalità alla entità   delle prestazioni; - durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

 

 

Art. 8 - Minimo orario

 

L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto  part- time è fissato in 18 ore settimanali.

L'orario minimo giornaliero è fissato in 3 ore.

 

 

Art. 9 - Part-time verticale

 

I  lavoratori  part-time potranno essere anche assunti con  un  orario  di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.

 

 

Titolo IV - APPRENDISTATO

 

Art. 10 - Campo d'azione

 

La  disciplina  dell'apprendistato è regolata dalla norma  di  Legge,  dal relativo   regolamento  e  dalle  disposizioni  contenute   nel   presente contratto.

È  considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della  Legge, che  venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.

La  durata del periodo di apprendistato è fissata in 4 anni per  tutte  le tipologie.

Gli  eventuali  periodi  di addestramento effettivamente  compiuti  presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento  del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla  stessa attività  e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.

La  durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o  di  attestati  di  qualifica rilasciati dalle Scuole  di  Addestramento professionale regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla  Regione, sempre  che  i  suddetti titoli siano dell'indirizzo  didattico  specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.

Per  quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di Legge.

In  caso di malattia superiore ai 3 giorni e che non comporti ricovero  in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un  massimo di  15  giorni  l'anno,  un  trattamento di malattia  pari  al  60%  della retribuzione  dell'apprendista, a completo carico del  datore  di  lavoro. Ulteriori  giornate di malattia nel corso dell'anno non daranno diritto  a percepire alcuna integrazione economica.

In  caso  di  ricovero  ospedaliero l'azienda  corrisponderà  il  60%  del trattamento  economico giornaliero dell'apprendista per tutto  il  periodo del ricovero.

 

 

Art. 11 - Rapporto numerico

 

Il  numero  massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare  la proporzione  di  tre apprendisti per il titolare e di un  apprendista  per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente  al lavoro.

L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati  o  ne ha meno di 2 può assumere apprendisti in numero non superiore a 2 . Per l'età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.

Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 30 giorni lavorativi, compiuto  il  periodo  di prova l'assunzione diventa  definitiva  fino  al termine dell'apprendistato.

 

 

Art. 12 - Adempimenti

 

Il  datore  di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini di  Legge  al competente  Centro per l'Impiego e al CST competente, i  nominativi  degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il  datore  di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro  per l'Impiego  ed  al CST competente, i nominativi degli apprendisti  che  per qualsiasi  motivo  cessano  il rapporto di lavoro  entro  5  giorni  dalla cessazione stessa.

 

 

Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti

 

La  retribuzione  degli  apprendisti è  quella  riportata  nelle  seguente tabella percentuale:

 

 

livello/anzianità

1º anno

2º anno

3º anno

4º anno

3

60%

65%  

75%

85%

4

65%

70% 

75%

85%

5

70%

80% 

85%

6 

70%  

85% 

 

 

Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti:

 

 

livello

1º anno

2º anno

3º anno

4º anno

3

792,00

858,00

990,00

1.122,00

4

786,50

847,00

907,50

1.028,50

5

799,40

913,60

970,70

6 

753,90

915,45

 

 

Titolo V - CONTRATTO DI INSERIMENTO

 

Art. 14 - Definizione

 

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art.   54,   D.lgs.  n.  276/03,  mediante  il  quale   si   facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

 

 

Art. 15 - Beneficiari

 

Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:

- disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con   un'età compresa tra 29 e 32 anni; - lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; - lavoratori  che,  per  qualsiasi  motivo, abbiano avuto una interruzione   della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; - donne  disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto   ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; - portatori di handicap.

 

 

Art. 16 - Aziende eleggibili

 

Sono  autorizzate  ad  assumere  con contratti  di  inserimento  tutte  le Aziende, applicanti il presente CCNL, che rispondano al requisito di Legge di  aver  mantenuto  in  servizio,  con trasformazione  del  contratto  di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il  60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.

Nota a verbale.

Nel  computo  della  soglia del 60% vanno ricompresi  anche  i  lavoratori assunti  con  contratto  di  inserimento che,  successivamente  alla  loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.

 

 

Art. 17 - Norma di salvaguardia

 

In  considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media  delle  impresi  operanti nel terziario ed inquadrate  dal  presente CCNL,  resta  comunque garantita la facoltà per le Aziende  di  promuovere contratti  di  inserimento  anche dopo il  mancato  rinnovo  dei  primi  3 lavoratori assunti con tale strumento.

 

 

Art. 18 - Progetto formativo

 

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:

- sottoscrizione  da  parte  del  lavoratore della lettera di assunzione e   dell'allegato progetto formativo; - progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di Legge, indicante:   la  durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale   di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate   alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture   assicurative  che  l'azienda  riconoscerà  al  lavoratore  nel  caso  di   malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; - la certificazione da parte dell'Ente bilaterale  del  suddetto  progetto   formativo.

 

 

Art. 19 - Durata del progetto

 

La  durata  del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti  e  del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.

La  durata  del  progetto  formativo non può,  per  alcun  motivo,  essere modificata estendendone il periodo.

In  qualsiasi momento l'azienda può, viceversa, passare il lavoratore  nel ruolo a tempo indeterminato.

 

 

Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap

 

Per  i  soggetti  portatori  di handicap psichici,  mentali  o  fisici  il contratto   di  inserimento,  previa  certificazione  da  parte  dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.

In  questa  fattispecie  le  ore  dedicate  alla  formazione  teorica  del lavoratore   dovranno  essere  aumentate  per  consentire   una   perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

 

 

Art. 21 - Norme contrattuali

 

Ai  lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di  malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a  quanto  già previsto  per  i  contratti  di formazione e lavoro,  il  contratto  potrà prevedere diverse durate.

Il  limite  minimo  di  copertura  è comunque  fissato  in  70  giorni  di calendario.

In  considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 7  non  è consentito  assumere lavoratori con contratto di inserimento  che  preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.

 

 

Art. 22 - Modelli formativi

 

I  modelli  formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di Legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:

(a) liberamente elaborati dall'azienda  prevedendo la mansione di approdo,     il  percorso  formativo 'on  the  job',  la  formazione  teorica, gli     elementi  di  orientamento  per la conoscenza basica delle norme sulla     sicurezza  di  persone  e  cose,  e  individuando  - nominalmente - le     risorse umane già presenti in  azienda  che occuperanno  il  ruolo  di     tutor formativi e di referenti per il lavoratore;

(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento  elaborati dall'Ente     bilaterale  delegando  allo  stesso alcune  delle   funzioni   che  la     normativa mette in carico all'azienda.

 

 

Art. 23 - Ente Bilaterale.

 

L'Ente bilaterale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del  contratto  di inserimento: una per i contratti di cui alla  lett.  a) dell'articolo   precedente,  consistente  nell'azione  di   certificazione obbligatoria  del contratto stesso; l'altra di assistenza  e  supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

 

 

Art. 24 - Rimando alla normativa

 

Per  tutto  quanto  qui non previsto le Parti demandano alla  legislazione vigente,   agli  orientamenti  ministeriali  che  dovessero   emergere   e stabiliscono  di  delegare  la  gestione corrente  per  l'attuale  vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.

Nota a verbale.

Le  Parti  demandano  all'Ente  bilaterale,  in  fase  di  definizione   e certificazione   dei   percorsi  formativi  connessi   ai   contratti   di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.   

 

 

Titolo VI - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO

 

Art. 25 - Premessa

 

Nel  presente  Titolo  trovano  luogo alcuni  fra  i  principali  istituti introdotti  dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10-9-03 n. 276) con  particolare riferimento  alle  soluzioni contrattuali che garantiscono,  al  contempo, maggiore  flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e  migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.

Le  singole  tipologie negoziali disciplinate negli articoli  che  seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le  parti  e rispondono   alla   coniugazione   dei  contrapposti   interessi   in   un bilanciamento  di tutele frutto degli sforzi e della volontà  conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

 

 

Art. 26 - Richiami normativi

 

Gli  istituti  considerati  nel  presente Titolo  trovano  la  loro  fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10-9-03 n. 276, in particolare:

- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30 - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32 - per il lavoro ripartito: art. 33

 

 

Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

Il  contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10-9-03 n. 276, serve a soddisfare le  esigenze  a  tempo  determinato  dell'impresa,  che  assume  le  vesti negoziali di "utilizzatore".

Il  contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione  I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei  casi  in cui  è  possibile  stipulare  un  normale  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato  ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6-9-01 n.  368,  e  può essere   concluso   quindi  ogniqualvolta  l'impresa  debba   fronteggiare particolari  problemi  legati  a motivate ragioni  di  carattere  tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.

In  particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini  di  cui  al comma precedente, il contratto di somministrazione  a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività,  e comunque nei seguenti casi:

- punte  di  intensa  attività  alle  quali  non si può fare fronte con il   ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per  l'esecuzione   di   un'opera  o   di   un   servizio,   definiti  o   predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo   ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi  che  per  la  loro  specificità   necessitano  di  professionalità  e specializzazione  differenti  e  più   articolate di quelle in forza; - per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità  a   carattere eccezionale o  presenti  unicamente  sul  mercato  del  lavoro   locale.

 

 

Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

 

Il  contratto  di  somministrazione di lavoro a  tempo  indeterminato  può essere  stipulato  con  una  delle Agenzie per  il  lavoro  autorizzate  e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:

(a) per  servizi  di  consulenza  e  assistenza  nel settore  informatico,     compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet,     siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software  applicativo,     caricamento dati;

(b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

(c) per  servizi,  da  e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di     trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

(d) per  la  gestione  di  biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,     nonché servizi di economato;

(e) per    attività   di   consulenza    direzionale,    assistenza   alla     certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e     cambiamento,  gestione  del  personale,   ricerca   e   selezione  del     personale;

(f) per  attività  di  marketing, analisi di mercato, organizzazione della     funzione commerciale;

(g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative     imprenditoriali  nelle  aree  Obiettivo  1 di cui al Regolamento CE n.     1260/99 del  Consiglio, del 21-6-99, recante disposizioni generali sui     Fondi strutturali;

(h) per  costruzioni   edilizie   all'interno   degli   stabilimenti,  per     installazioni  o  smontaggio di impianti e macchinari, per particolari     attività  produttive,  con  specifico  riferimento all'edilizia e alla     cantieristica  navale,  le  quali  richiedano  più  fasi successive di     lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per  specializzazione  da     quella normalmente impiegata nell'impresa.

Inoltre  il  contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà  essere  stipulato  per  le lavorazioni  e/o  attività  che  saranno dettagliate   dall'Ente  bilaterale,  mediante  gli  strumenti   operativi individuati dal presente CCNL.

 

 

Art. 29 - Obblighi di informazione

 

L'impresa  utilizzatrice  comunica alle RSU e, in  mancanza,  alle  OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:

(a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima     della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e     22  del  presente  CCNL.  Se  ricorrono  motivate ragioni di urgenza e     necessità  di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce     le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;

(b) ogni  12  mesi,  anche  per il tramite dell'associazione dei datori di     lavoro  alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi     dei  contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli     stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Analoga  comunicazione  andrà  effettuata  entro  il  1º  marzo   al   CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

 

 

Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati

 

Ai  lavoratori  somministrati in forza dei contratti di cui ai  precedenti artt.  21  e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti  tutti  i diritti   previsti  nel  presente  CCNL,  salvo  le  aree  di   esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Con   riferimento  alle  erogazioni  economiche  correlate  ai   risultati conseguiti  nella realizzazione di programmi concordati  tra  le  parti  o collegati  all'andamento economico della impresa la contrattazione  di  2º livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per  le  categorie  di lavoratori somministrati presenti  in  azienda.  In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto,  in frazione  annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori  a  tempo indeterminato occupati in azienda.

I  lavoratori  somministrato hanno diritto ad esercitare presso  l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione,  i  diritti  di libertà  e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee  del personale dipendente della impresa utilizzatrice.

Con  riferimento al godimento dei permessi retribuiti per  lo  svolgimento delle  attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante  l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il  posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai  sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, Legge 20-5-70 n. 300.

I  lavoratori  somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice  ai  fini della applicazione di normative  di  Legge  o  del presente   CCNL,  fatta  eccezione  per  quelle  relative   alla   materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

 

 

Art. 31 - Lavoro intermittente

 

Il  contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle  seguenti ipotesi:

(a) per  lo  svolgimento  di  prestazioni  di  carattere   discontinuo   o     intermittente,  secondo  le  esigenze  individuate   per   i  casi  di     svolgimento  del  lavoro straordinario come evidenziati nel successivo     art. 65;

(b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato     di  disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con     più  di  45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o     siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;

(c) per  prestazioni  da  rendersi  nei  fine settimana, nei periodi delle     ferie  estive  o delle vacanze natalizie e pasquali e in altri periodi     che  saranno  individuati  dalle  parti  entro  6 mesi dalla firma del     presente CCNL.

Successivamente  l'aggiornamento  dei  periodi  e/o  la   loro   modifica- abrogazione sarà competenza dell'Ente bilaterale.

 

Ai  fini  della stipula dei contratti di lavoro intermittente  di  cui  al precedente comma 1, lett. c) s'intende:

- per  "fine  settimana"  il  periodo  che va dalla apertura ordinaria del   venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;

- per  "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al 1º   sabato di ottobre;

- per  "vacanze  natalizie"  il periodo che va dal sabato precedente all'8   dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;

- per  "vacanze  pasquali"  il  periodo  che va dal venerdì che precede la   domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.

Il  contratto  di  lavoro  intermittente  può  essere  stipulato  a  tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 6-9-01 n. 368.

Il  datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.

Analoga  comunicazione  andrà  effettuata  entro  il  1º  marzo   al   CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

 

 

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente

 

Ai   lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  intermittente   sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree  di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Se  nel  contratto  di lavoro intermittente è previsto  l'obbligo  per  il lavoratore  di  rispondere alla chiamata del datore di lavoro,  è  altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità  per i  periodi  nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità  al datore  di  lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista  nella misura  pari  al  25%  della  retribuzione  mensile,  calcolata  ai  sensi dell'art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10-3-04 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di  disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto  di  Legge  o  di contratto collettivo.

In  caso  di  malattia  o  di  altro evento da cui  deriva  la  temporanea impossibilità  di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente  è tenuto  a  informare  il  datore di lavoro secondo  le  modalità  previste dall'art. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non  matura  il diritto alla indennità di disponibilità. Se il  lavoratore non  informa  il datore di lavoro nei termini anzidetti perde  il  diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Il  rifiuto  ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi  di cui  al  precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della  assenza ingiustificata.

Il   prestatore   di   lavoro  intermittente  è  computato   nell'organico dell'impresa,  ai  fini  della applicazione  di  normative  di  Legge,  in proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto  nell'arco  di ciascun semestre.

 

 

Art. 33 - Lavoro ripartito

 

Il  contratto  di  lavoro  ripartito è uno speciale  contratto  di  lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento  di  una unica  e  identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore  resta personalmente  e direttamente responsabile dell'adempimento  della  intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree  di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

I  lavoratori  hanno  la  facoltà di determinare  discrezionalmente  e  in qualsiasi   momento  sostituzioni  tra  di  loro,  nonché  di   modificare consensualmente   la   collocazione  temporale  dell'orario   di   lavoro, informando  preventivamente  il  datore  di  lavoro,  con  cadenza  almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.

Le  dimissioni  o  il  licenziamento di  uno  dei  lavoratori  coobbligati comportano  l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale,  salvo  che  il datore   di  lavoro  chieda  al  lavoratore  superstite,  che   si   renda disponibile,  di  adempiere  l'obbligazione lavorativa,  in  tal  caso  il contratto  di  lavoro  ripartito si trasforma in un normale  contratto  di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.

In  caso  di  licenziamento per motivi disciplinari di uno dei  lavoratori coobbligati  il  lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni  dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova  da  parte del  sostituto  anche il rapporto di lavoro del lavoratore  superstite  si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5, D.lgs. 10-9-03 n. 276.

Il  datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza,  le  OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello  territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.

Analoga  comunicazione  andrà  effettuata  entro  il  1º  marzo   al   CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

 

 

Art. 34 - Soglie numeriche

 

I  lavoratori  dipendenti delle Agenzie di somministrazione,  che  vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati  per  le fattispecie di cui ai precedenti artt.  21  e  22,  non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:

 

 

Lavoratori dipendenti

da 0 a 5

da 6 a 10

da 11 a 15

da 16 a 30

da 31 a 50

da 51 a 100

da 101 a 250

da 251 a 500

da 501 a 1000

per ogni scaglione di 1.000

Contratti flessibili 

4

7 

8

14

25

40

60

80

100

ulteriori 80

 

 

Nelle  unità  produttive  con  oltre  50  dipendenti,  la  percentuale  di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro  non  potrà superare complessivamente il 22%.

La   base   di   computo  per  il  calcolo  dei  lavoratori  somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei  lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti  di  somministrazione.  A tal  fine  le  frazioni  di  unità  si computano per intero.

Nelle  imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la  base  di computo  viene  determinata in via convenzionale dal presente  CCNL  ed  è costituita  dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto  della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.

La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con   specifica   attenzione  alle  seguenti  ipotesi:   nuove   aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

 

 

Art. 35 - Gestione delle controversie

 

In  caso  di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti  o  sulla applicazione  sulle tipologie contrattuali di cui al presente  titolo,  le Parti,  fermi  restando i legittimi diritti delle parti in lite,  valutano conforme  allo  spirito  bilaterale che  uniforma  il  presente  CCNL,  di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:

(a) per  controversie  sui  contenuti dei contratti stipulati: invio delle     ragioni  del  contenzioso all'Ente bilaterale e successiva attivazione     della  Commissione  di  conciliazione  istituita,  come da norma, da 3     arbitri, uno datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori e uno  -     con funzioni di Presidente - nominato dal locale UPLMO; (b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati:  invio  da     parte  dell'attore  della  vertenza  della  copia  degli atti all'Ente     bilaterale, ai fini di consentirne un'attività  di  statisticazione  e     valutazione giurisprudenziale.       Nota a verbale.

A  rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente bilaterale dovranno essere ricomprese  nel  testo contrattuale.

 

 

Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 36 - Declaratoria

 

Quadri

 

Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti svolgano mansioni di completa responsabilità, oppure lavoratori che per competenze professionali e conoscenze acquisite siano in grado di garantire al processo economico dell'impresa sostanziali apporti.

 

Primo Livello

 

Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva, quali:

- Capo Servizio - amministrativo o commerciale;
- Gestore di negozio;
- Gerente con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- Responsabile esperto di settore.
- Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali
- Analista sistemista
- Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti
- Responsabile di Reparto e/o sede distaccata
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

Secondo Livello

 

Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, quali:

- Cassiere capo;
- Capo reparto;
- Contabile con mansioni di concetto;
- Responsabile di magazzino.
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione   

 

Terzo Livello

 

Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, quali:

- Capo piazzale impianti di distribuzione carburanti; *
- Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima per l'usato;
- Commesso stimatore di gioielleria;
- Commesso specializzato nel settore dell'alimentazione;
- Commesso specializzato provetto;
- Enotecnico diplomato;
- Ottico diplomato;
- Meccanico ortopedico;
- Macellaio specializzato;
- Vetrinista;
- Magazziniere con funzioni di vendita.
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione 

 

Quarto Livello

 

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali:

- Contabile, impiegato amministrativo;
- Cassiere comune;
- Commesso alla vendita al pubblico;
- Banconiere di macelleria;
- Stenodattilografo, Dattilografo;
- Aiuto vetrinista;
- Operaio specializzato;
- Pompista specializzato. *
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

Quinto Livello

 

Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali:
- Operaio comune;
- Preparatore di commissioni e fatture;
- Aiuto commesso;
- Aiuto banconiere di macelleria;
- Aiuto banconiere di gastronomia.
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

Sesto Livello

 

Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche, quali:

- Portiere; *

- Guardiano; *

- Custode; *

- Pompista comune senza responsabilità di cassa; *

- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

Settimo Livello

 

Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti, quali:

- Garzone;

- Addetto alle pulizie, anche con l'ausilio di apposito macchinario.

 

 

Nota a verbale.

Le  mansioni per le quali è previsto un allungamento dell'orario di lavoro ordinario sono quelle indicate da un asterisco, e normate agli artt. 38  e 63, comma 2.

 

 

Art. 37 - Automatismo di carriera

 

I  lavoratori assunti al livello 7 acquisiranno automaticamente il livello 6 al compimento del 1º anno di anzianità di servizio.

 

 

Art. 38 - Mansioni di attesa

 

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:

- capo piazzale impianti di distribuzione carburante - pompista specializzato - portiere - guardiano - custode - pompista comune senza responsabilità di cassa

al  fine  della  determinazione dell'orario settimanale, sono  considerati lavoratori  con  mansioni  di  attesa o con  mansioni  prevalentemente  di attesa.

 

 

Titolo VIII - QUADRI

 

Art. 39 - Declaratoria

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto  previsto dalla Legge 13-5-85 n.  190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi  della Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)

Art. 39 - Declaratoria

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto  previsto dalla Legge 13-5-85 n.  190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite  di  rilevante  importanza  per  l'attuazione  degli  obiettivi dell'Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.

La categoria Quadri è articolata in 2 livelli:

- Quadri di Direzione, definita al successivo art. 56 e ss. - Quadri. Regolati dal presente titolo contrattuale.

 

 

Art. 40 - Orario part-time

 

Per  i Quadri, in deroga al successivo art. 105, è consentita l'assunzione con  contratto a tempo indeterminato part-time con il limite minimo di  20 ore mensili.

L'orario  di  lavoro  dei Quadri con contratto di lavoro  sino  a  30  ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.

 

 

Art. 41 - Formazione e aggiornamento

 

Al  fine  di  garantire il mantenimento degli standard  qualitativi  e  di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno  l'accesso a  specifici corsi  di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri.

 

 

Art. 42 - Assegnazione della qualifica

 

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro,  che  non sia  avvenuta  in  sostituzione di lavoratori  assenti con   diritto  alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.

 

 

Art. 43 - Polizza assicurativa

 

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda  è  tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il  rischio  di responsabilità  civile verso terzi, conseguente a colpa nello  svolgimento delle proprie funzioni.

 

 

Art. 44 - Indennità di funzione

 

A  decorrere  dalla  data  di  attribuzione  della  categoria  di  Quadro, l'azienda   corrisponderà  mensilmente  ai  lavoratori   interessati   una indennità di funzione pari ad E 150,00 lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene  al  2º  livello,  le parti firmatarie  del  presente  accordo  si impegneranno  a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per  i  seguenti aspetti:

- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi   prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica  periodica  delle  potenzialità  professionali per una migliore   utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica  periodica  di  qualità,  quantità  e  tempestività  dei flussi   informativi; - modalità d'esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)

Art. 44 - Indennità di funzione

 

A  decorrere  dalla  data  di  attribuzione  della  categoria  di  Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di  funzione pari ad € 160,00 lordi per 14 mensilità. Per ciò che  attiene al 2º livello, le parti firmatarie del presente Accordo si impegneranno  a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:

-valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di  obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; -verifica  periodica  delle  potenzialità  professionali per una  migliore utilizzazione; -definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; -verifica  periodica  di  qualità,  quantità  e  tempestività  dei  flussi informativi; -modalità d'esercizio della formazione continua; -incentivazione della mobilità professionale e di carriera.

Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)

Art. 44 - Indennità di funzione

 

A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 200,00 (duecento/00 euro) lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:

- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate;

- verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione;

- definizione e revisione periodica di bilanci di carriera;

- verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi;

- modalità d'esercizio della formazione continua;

- incentivazione della mobilità professionale e di carriera

 

 

Art. 45 - Orario flessibile

 

Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.

Per  orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di  48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare,  per  uguale  numero  di  settimane,  un  orario  di  32   ore settimanali.

Nel  caso  di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione  rimarrà invariata  sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa  sia  per quello con minore prestazione.

L'impresa  che intenda effettuare l'orario flessibile per i  quadri  dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni,  copia  della comunicazione andrà inviata al  CST  competente  che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale  i  dati  per  la  statisticazione dell'utilizzo  del  presente strumento. 

 

 

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