CCNL in vigore
TERZIARIO (Conflavoratori / Confterziario)
Testo consolidato del CCNL 24/07/2004
per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario
Decorrenza: 01/09/2004
Scadenza: 31/12/2012
CCNL 24/07/2004 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
- Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, ventiquattro del mese di Luglio anno duemilaquattro in Montegrotto (Padova) le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito Nominato Contratto Collettivo Del Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E Del Terziario e all'atto della stipula sono presenti:
- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
- Con la partecipazione dell'associata ALAR
E
- Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende,
E
- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori
Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Terziario il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.
Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
Verbale di stipula
Addì, 1º agosto 2006, in Roma, le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo del biennio economico e per il recepimento delle indicazioni promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).
All'atto della stipula sono presenti:
-Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (CONFTERZIARIO)rappresentata dal Vice Presidente Giorgio Ferro e da una delegazione composta dai sigg. Daniele Tarchi e Paolo Apostolo, con l'assistenza di Pier Corrado Cutillo della Direzione delle Relazioni industriali e istituzionali di CONFTERZIARIO; con la partecipazione dell'associata ALAR, rappresentata dai Delegati territoriali Ivonne Poli e Marzia Tassinari
e
-Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali - Agenzia dei Quadri delle Aziende (CIU) rappresentata dal Presidente e Segretario nazionale Corrado Rossitto e da una delegazione composta dal Vice Presidente Giuseppe Janne e dal sig. Alessandro De Caro
e
-Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori, rappresentata dal dirigente Giovanni Scarcella.
Ai sensi dell'art. 228 del presente CCNL, le parti sottoelencate rinnovano la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)
Verbale di stipula
Ai sensi dell'articolo 228 del presente CCNL le Parti sottoelencate rinnovano la parte normativa ed economica del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO.
Addì, venticinque del mese di Novembre dell'anno duemilaotto in Roma le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo normativo ed economico e per il recepimento delle indicazione promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).
All'atto della stipula sono presenti:
- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
E
- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali - di seguito CIU,
E
- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori,
Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le "consuetudini" normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa "giustificare" la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.
Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l'area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente contratto collettivo.
Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.
Di particolare attenzione è la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo.
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende dei settore commercio, servizi e terziario e il relativo personale dipendente.
Altresì il presente CCNL regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della Legge n. 30/03.
Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
ATTIVITÀ DI VENDITA
- commercio all'ingrosso, al minuto, al chiuso, all'aperto di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all'aperto di generi non alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso e al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato;
- case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
- cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli;
- apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'edilizia;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico
- farmaceutici;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).
ATTIVITÀ DI SERVIZIO
- mediatori pubblici e privati;commissionari;
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo;
- imprese di leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
- telemarketing, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici Residences; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multiproprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse;servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- altri servizi alle persone.
ATTIVITÀ DI RICERCA E/O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- recupero e risanamento ambientale;
- analoghe aziende operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia in proprio che per conto di soggetti terzi: pubblici o privati
Art. 3 - Modalità di assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
L'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo.
L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- data di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- qualifica di inquadramento;
- trattamento economico;
- indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 4 - Documenti per l'assunzione
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
- numero di codice fiscale;
- certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;
- libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione o equipollente autocertificazione;
- documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
- libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
- documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- accettazione della lettera di assunzione;
- dichiarazione di accettazione della normativa del presente CCNL;
- altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;
- autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge;
- permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari).
Nota a verbale.
1) Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di Legge o di denominazione della documentazione di cui agli artt. 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l'assunzione.
2) Le documentazioni richieste possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neo-assunto autocertifichi.
Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extra-comunitari.
Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che sono alla base dell'attuale attività degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli operatori dello spazio europeo della ricerca nonché l'arrivo nei Paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta professionalità extra-comunitari.
A tal fine, in attesa della prossima approvazione delle Direttiva comunitaria e del suo successivo recepimento da parte del Parlamento italiano, le Parti intendono con il presente e i seguenti articoli inseriti nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto recepimento della suddetta norma. Nota a verbale.
Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di Ente bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altresì le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall'avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la normativa verrà recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilità della forza lavoro, in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- data di assunzione; - durata del periodo di prova; - qualifica e livello di inquadramento; - trattamento economico secondo i criteri di proporzionalità alla entità delle prestazioni; - durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part- time è fissato in 18 ore settimanali.
L'orario minimo giornaliero è fissato in 3 ore.
I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di Legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della Legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
La durata del periodo di apprendistato è fissata in 4 anni per tutte le tipologie.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento professionale regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di Legge.
In caso di malattia superiore ai 3 giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l'anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell'apprendista, a completo carico del datore di lavoro. Ulteriori giornate di malattia nel corso dell'anno non daranno diritto a percepire alcuna integrazione economica.
In caso di ricovero ospedaliero l'azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell'apprendista per tutto il periodo del ricovero.
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di tre apprendisti per il titolare e di un apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente al lavoro.
L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di 2 può assumere apprendisti in numero non superiore a 2 . Per l'età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.
Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 30 giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva fino al termine dell'apprendistato.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini di Legge al competente Centro per l'Impiego e al CST competente, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per l'Impiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa.
Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti
La retribuzione degli apprendisti è quella riportata nelle seguente tabella percentuale:
livello/anzianità | 1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno |
3 | 60% | 65% | 75% | 85% |
4 | 65% | 70% | 75% | 85% |
5 | 70% | 80% | 85% | |
6 | 70% | 85% |
Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti:
livello | 1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno |
3 | 792,00 | 858,00 | 990,00 | 1.122,00 |
4 | 786,50 | 847,00 | 907,50 | 1.028,50 |
5 | 799,40 | 913,60 | 970,70 | |
6 | 753,90 | 915,45 |
Titolo V - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54, D.lgs. n. 276/03, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
- disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un'età compresa tra 29 e 32 anni; - lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; - lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; - donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; - portatori di handicap.
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente CCNL, che rispondano al requisito di Legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
Nota a verbale.
Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 17 - Norma di salvaguardia
In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle impresi operanti nel terziario ed inquadrate dal presente CCNL, resta comunque garantita la facoltà per le Aziende di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi 3 lavoratori assunti con tale strumento.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo; - progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di Legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; - la certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
In qualsiasi momento l'azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.
Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 7 non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di Legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:
(a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo 'on the job', la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.
L'Ente bilaterale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.
Art. 24 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.
Nota a verbale.
Le Parti demandano all'Ente bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.
Titolo VI - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10-9-03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10-9-03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30 - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32 - per il lavoro ripartito: art. 33
Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10-9-03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6-9-01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
- punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; - per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; - per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
(a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
(b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
(c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
(d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
(e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
(f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
(g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21-6-99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
(h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Art. 29 - Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
(a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
(b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico della impresa la contrattazione di 2º livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, Legge 20-5-70 n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di Legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Art. 31 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:
(a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65;
(b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
(c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali e in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.
Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica- abrogazione sarà competenza dell'Ente bilaterale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s'intende:
- per "fine settimana" il periodo che va dalla apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
- per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al 1º sabato di ottobre;
- per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
- per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 6-9-01 n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10-3-04 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall'art. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5, D.lgs. 10-9-03 n. 276.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti | da 0 a 5 | da 6 a 10 | da 11 a 15 | da 16 a 30 | da 31 a 50 | da 51 a 100 | da 101 a 250 | da 251 a 500 | da 501 a 1000 | per ogni scaglione di 1.000 |
Contratti flessibili | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | ulteriori 80 |
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 22%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 35 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
(a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, uno datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori e uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale UPLMO; (b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale. Nota a verbale.
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente bilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.
Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Quadri
Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti svolgano mansioni di completa responsabilità, oppure lavoratori che per competenze professionali e conoscenze acquisite siano in grado di garantire al processo economico dell'impresa sostanziali apporti.
Primo Livello
Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva, quali:
- Capo Servizio - amministrativo o commerciale;
- Gestore di negozio;
- Gerente con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- Responsabile esperto di settore.
- Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali
- Analista sistemista
- Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti
- Responsabile di Reparto e/o sede distaccata
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo Livello
Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, quali:
- Cassiere capo;
- Capo reparto;
- Contabile con mansioni di concetto;
- Responsabile di magazzino.
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Terzo Livello
Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, quali:
- Capo piazzale impianti di distribuzione carburanti; *
- Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima per l'usato;
- Commesso stimatore di gioielleria;
- Commesso specializzato nel settore dell'alimentazione;
- Commesso specializzato provetto;
- Enotecnico diplomato;
- Ottico diplomato;
- Meccanico ortopedico;
- Macellaio specializzato;
- Vetrinista;
- Magazziniere con funzioni di vendita.
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Quarto Livello
Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali:
- Contabile, impiegato amministrativo;
- Cassiere comune;
- Commesso alla vendita al pubblico;
- Banconiere di macelleria;
- Stenodattilografo, Dattilografo;
- Aiuto vetrinista;
- Operaio specializzato;
- Pompista specializzato. *
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Quinto Livello
Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali:
- Operaio comune;
- Preparatore di commissioni e fatture;
- Aiuto commesso;
- Aiuto banconiere di macelleria;
- Aiuto banconiere di gastronomia.
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Sesto Livello
Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche, quali:
- Portiere; *
- Guardiano; *
- Custode; *
- Pompista comune senza responsabilità di cassa; *
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione
Settimo Livello
Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti, quali:
- Garzone;
- Addetto alle pulizie, anche con l'ausilio di apposito macchinario.
Nota a verbale.
Le mansioni per le quali è previsto un allungamento dell'orario di lavoro ordinario sono quelle indicate da un asterisco, e normate agli artt. 38 e 63, comma 2.
Art. 37 - Automatismo di carriera
I lavoratori assunti al livello 7 acquisiranno automaticamente il livello 6 al compimento del 1º anno di anzianità di servizio.
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
- capo piazzale impianti di distribuzione carburante - pompista specializzato - portiere - guardiano - custode - pompista comune senza responsabilità di cassa
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13-5-85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
Art. 39 - Declaratoria
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13-5-85 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
La categoria Quadri è articolata in 2 livelli:
- Quadri di Direzione, definita al successivo art. 56 e ss. - Quadri. Regolati dal presente titolo contrattuale.
Per i Quadri, in deroga al successivo art. 105, è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time con il limite minimo di 20 ore mensili.
L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Art. 41 - Formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri.
Art. 42 - Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Art. 43 - Polizza assicurativa
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 44 - Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati una indennità di funzione pari ad E 150,00 lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al 2º livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:
- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d'esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.
Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
Art. 44 - Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari ad € 160,00 lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al 2º livello, le parti firmatarie del presente Accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:
-valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; -verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; -definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; -verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; -modalità d'esercizio della formazione continua; -incentivazione della mobilità professionale e di carriera.
Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)
Art. 44 - Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 200,00 (duecento/00 euro) lordi per 14 mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:
- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate;
- verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione;
- definizione e revisione periodica di bilanci di carriera;
- verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi;
- modalità d'esercizio della formazione continua;
- incentivazione della mobilità professionale e di carriera
Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.