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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Terziario (Conflavoratori - Confterziario)

Terziario (Conflavoratori - Confterziario)

CODICE CNEL: H013

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 24/07/2004

TERZIARIO (Conflavoratori / Confterziario)

 

Testo consolidato del CCNL 24/07/2004

per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario

Decorrenza: 01/09/2004

Scadenza: 31/12/2012

CCNL 24/07/2004 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
- Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì, ventiquattro del mese di Luglio anno duemilaquattro in Montegrotto (Padova) le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito Nominato Contratto Collettivo Del Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E Del Terziario e all'atto della stipula sono presenti:

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

- Con la partecipazione dell'associata ALAR

E

- Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende,

E

- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori

 

Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Terziario il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.  

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)

Verbale di stipula

 

Addì,  1º  agosto 2006, in Roma, le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo del biennio economico e per il recepimento delle indicazioni promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale  del Terziario (ECST).

All'atto della stipula sono presenti:

-Confederazione   Nazionale  del  Terziario  e   della   Piccola   Impresa (CONFTERZIARIO)rappresentata dal Vice Presidente Giorgio Ferro  e  da  una delegazione  composta  dai  sigg. Daniele Tarchi  e  Paolo  Apostolo,  con l'assistenza  di  Pier  Corrado Cutillo della  Direzione  delle  Relazioni industriali e istituzionali di CONFTERZIARIO;   con  la  partecipazione dell'associata ALAR, rappresentata dai  Delegati territoriali Ivonne Poli e Marzia Tassinari

e

-Confederazione  Italiana  di  Unione delle  Professioni  Intellettuali  - Agenzia  dei  Quadri delle Aziende (CIU) rappresentata  dal  Presidente  e Segretario  nazionale Corrado Rossitto e da una delegazione  composta  dal Vice Presidente Giuseppe Janne e dal sig. Alessandro De Caro

e

-Confederazione  dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori,  rappresentata dal dirigente Giovanni Scarcella.

Ai sensi dell'art. 228 del presente CCNL, le parti sottoelencate rinnovano la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)

Verbale di stipula

 

Ai sensi dell'articolo 228 del presente CCNL le Parti sottoelencate rinnovano la parte normativa ed economica del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO.

Addì, venticinque del mese di Novembre dell'anno duemilaotto in Roma le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo normativo ed economico e per il recepimento delle indicazione promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).

All'atto della stipula sono presenti:

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

E

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali - di seguito CIU,

E

- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori,

 

 

Premessa

 

Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le "consuetudini" normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.

Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa "giustificare" la creazione di rapporti irregolari.

Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.

Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l'area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente contratto collettivo.

Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.

Di particolare attenzione è la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo.

Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.

 

 

Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE

 

Art. 1 - Validità

 

Il  presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il  territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato,  tra le  aziende  dei  settore  commercio, servizi e terziario  e  il  relativo personale dipendente.

Altresì  il  presente CCNL regola, ove compatibile con le disposizioni  di Legge  e  con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui  alle norme della Legge n. 30/03.

 

 

Art. 2 - Sfera di applicazione

 

A  titolo  di  esemplificazione,  non esaustiva  e  da  interpretarsi  per analogia,  si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica  il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:

 

ATTIVITÀ DI VENDITA

- commercio  all'ingrosso,  al  minuto,  al  chiuso,  all'aperto di generi   alimentari;

- commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso,  all'aperto  di  generi   non alimentari;

- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

- importatori e torrefattori di caffè;

- commercio  all'ingrosso  di  bestiame  e  carni  macellate,  macellerie,   norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;  di  pollame,   uova, selvaggina  e  affini;  commercio  all'ingrosso  e  al  minuto  di   prodotti della pesca;

- commercio all'ingrosso e al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;

- articoli  casalinghi,  specchi  e  cristalli,   cornici,  chincaglierie,   ceramiche  e  maioliche,  porcellane,  stoviglie,  terraglie, vetrerie e   cristallerie;

- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri;   prodotti artistici e dell'artigianato;

- case  di  vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e   tabacchi;

- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose,   perle; articoli di orologeria;

- librai  (comprese  le  librerie  delle  case editrici e i rivenditori di   libri usati); rivenditori di edizioni musicali;

- cartolai (dettaglianti  di  articoli  di  cartoleria,  cancelleria  e da   disegno);  grossisti  di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta   da  macero;  distributori  di  libri  giornali  e  riviste,  biblioteche   circolanti;

- ferro  e   acciai,   metalli   non   ferrosi,   rottami,   ferramenta  e   coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e   metalli;

- apparecchi elettronici ed elettrodomestici;

- autoveicoli  (commissionari  e  concessionari  di  vendita, importatori,   anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza  officine  di   assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il   posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di  assistenza   e  per  riparazioni);  parti  di ricambio e accessori per automotocicli;   pneumatici;  olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso   il petrolio agricolo);

- gestori  di  impianti  di  distribuzione  di  carburante;   imprese   di   riscaldamento;

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'edilizia;

- aziende  distributrici  di  specialità  medicinali  e  prodotti chimico

- farmaceutici;

- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

- prodotti   per     l'agricoltura     (fertilizzanti,   anticrittogamici,   insetticidi;  materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto   e  da  giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante   non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).

 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

 

- mediatori pubblici e privati;commissionari;

- fornitori  di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori   carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

- Compagnie  di  importazione  ed  esportazione  e  case  per il commercio   internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti   nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;

- imprese portuali di controllo;

- imprese  di  leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di   audiovisivi;

- telemarketing, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi   di  ricerca,  collaudi,  analisi,  certificazione  tecnica  e  controllo   qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di   pubblicità;  agenzie   di   distribuzione   e   consegna   di  materiale   pubblicitario;   promozione   vendite;   agenzie   fotografiche;  uffici   Residences; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni,   mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese   e  alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e   tecnologici,  gestione  parcheggi;  autorimesse  e   autoriparatori  non   artigianali;  uffici  cambi  extrabancari;  servizi   fiduciari;  buying   office;  agenzie  di  brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi;   aziende  e  agenzie   di   consulenza,   intermediazione   e  promozione   immobiliare,  amministrazione  e  gestione  beni  immobili;  agenzie  di   operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di   recapiti,  corrispondenza, stampa  e  plichi; vendita di multiproprietà;   autoscuole;    agenzie    di    servizi    matrimoniali;   agenzie    di   scommesse;servizi di ricerca e consulenza meteorologica;

- altri servizi alle persone.   

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E/O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

 

- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione;

- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;

- agenzie di relazioni pubbliche;

- agenzie di informazioni commerciali;

- servizi di design, grafica, progettazione

- società  per  lo  sfruttamento  commerciale  di  brevetti,  invenzioni e   scoperte;

- agenzie pubblicitarie;

- recupero e risanamento ambientale;

- analoghe  aziende  operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia   in proprio che per conto di soggetti terzi: pubblici o privati

 

 

Titolo II - ASSUNZIONE

 

Art. 3 - Modalità di assunzione

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme  di  Legge  in vigore.

L'assunzione  può  essere  sia  a  tempo  indeterminato  che  determinato, dell'avvenuta  assunzione  deve essere data comunicazione  all'ufficio  di collocamento il giorno successivo non festivo.

L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare  da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

- data di assunzione;

- durata del periodo di prova;

- qualifica di inquadramento;

- trattamento economico;

- indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali   connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 4 - Documenti per l'assunzione

 

Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

- numero di codice fiscale;

- certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;

- libretto  di  lavoro  o  tesserino  di  disoccupazione   o  equipollente   autocertificazione;

- documenti  relativi  alle  assicurazioni sociali per i lavoratori che ne   siano in possesso;

- libretto  di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito   alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;

- documenti  e  dichiarazioni  necessari  per  l'applicazione  delle leggi   previdenziali e fiscali;

- accettazione della lettera di assunzione;

- dichiarazione di accettazione della normativa del presente CCNL;

- altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;

- autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili per lo svolgimento   degli adempimenti di Legge;

- permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari).

 

Nota a verbale.

1) Le  Parti stabiliscono che eventuali modifiche di Legge o di denominazione della  documentazione  di  cui agli artt. 3 e 4,  saranno  automaticamente recepite nelle future pratiche per l'assunzione.

2) Le  documentazioni  richieste possono essere sostituite,  ai  sensi  della normativa  vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neo-assunto autocertifichi.

 

 

Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extra-comunitari.

 

Le  Parti  sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare  la  loro convinta  adesione ai principi ispiratori che sono alla base  dell'attuale attività  degli organi della UE per la definizione di una nuova  Direttiva che  regoli  gli  operatori  dello spazio  europeo  della  ricerca  nonché l'arrivo  nei  Paesi  comunitari di ricercatori  e/o  lavoratori  ad  alta professionalità extra-comunitari.

A  tal  fine,  in  attesa  della  prossima  approvazione  delle  Direttiva comunitaria  e  del  suo successivo recepimento da  parte  del  Parlamento italiano,  le  Parti  intendono  con il presente  e  i  seguenti  articoli inseriti  nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto  recepimento della suddetta norma.       Nota a verbale.

Le   Parti   concordano   che  dal  momento  del  recepimento   da   parte dell'ordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di  Ente bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altresì  le  parti  stabiliscono che se entro  90  giorni  dall'avvio  dei negoziati  non  si  dovesse  arrivare ad un accordo,  la  normativa  verrà recepita  come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

 

 

Titolo III - LAVORO PART-TIME

 

Art. 6 - Definizione

 

Per  lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di  lavoro prestato  con  orario  ridotto rispetto a quello  stabilito  dal  presente contratto.

Il  rapporto  a  tempo parziale ha la funzione di consentire  flessibilità della  forza  lavoro, in rapporto ai flussi di attività nell'ambito  della giornata, della settimana o dell'anno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.

 

 

Art. 7 - Adempimenti

 

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

- data di assunzione; - durata del periodo di prova; - qualifica e livello di inquadramento; - trattamento  economico  secondo i criteri di proporzionalità alla entità   delle prestazioni; - durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

 

 

Art. 8 - Minimo orario

 

L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto  part- time è fissato in 18 ore settimanali.

L'orario minimo giornaliero è fissato in 3 ore.

 

 

Art. 9 - Part-time verticale

 

I  lavoratori  part-time potranno essere anche assunti con  un  orario  di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.

 

 

Titolo IV - APPRENDISTATO

 

Art. 10 - Campo d'azione

 

La  disciplina  dell'apprendistato è regolata dalla norma  di  Legge,  dal relativo   regolamento  e  dalle  disposizioni  contenute   nel   presente contratto.

È  considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della  Legge, che  venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.

La  durata del periodo di apprendistato è fissata in 4 anni per  tutte  le tipologie.

Gli  eventuali  periodi  di addestramento effettivamente  compiuti  presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento  del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla  stessa attività  e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.

La  durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o  di  attestati  di  qualifica rilasciati dalle Scuole  di  Addestramento professionale regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla  Regione, sempre  che  i  suddetti titoli siano dell'indirizzo  didattico  specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.

Per  quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di Legge.

In  caso di malattia superiore ai 3 giorni e che non comporti ricovero  in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un  massimo di  15  giorni  l'anno,  un  trattamento di malattia  pari  al  60%  della retribuzione  dell'apprendista, a completo carico del  datore  di  lavoro. Ulteriori  giornate di malattia nel corso dell'anno non daranno diritto  a percepire alcuna integrazione economica.

In  caso  di  ricovero  ospedaliero l'azienda  corrisponderà  il  60%  del trattamento  economico giornaliero dell'apprendista per tutto  il  periodo del ricovero.

 

 

Art. 11 - Rapporto numerico

 

Il  numero  massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare  la proporzione  di  tre apprendisti per il titolare e di un  apprendista  per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente  al lavoro.

L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati  o  ne ha meno di 2 può assumere apprendisti in numero non superiore a 2 . Per l'età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.

Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 30 giorni lavorativi, compiuto  il  periodo  di prova l'assunzione diventa  definitiva  fino  al termine dell'apprendistato.

 

 

Art. 12 - Adempimenti

 

Il  datore  di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini di  Legge  al competente  Centro per l'Impiego e al CST competente, i  nominativi  degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il  datore  di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro  per l'Impiego  ed  al CST competente, i nominativi degli apprendisti  che  per qualsiasi  motivo  cessano  il rapporto di lavoro  entro  5  giorni  dalla cessazione stessa.

 

 

Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti

 

La  retribuzione  degli  apprendisti è  quella  riportata  nelle  seguente tabella percentuale:

 

 

livello/anzianità

1º anno

2º anno

3º anno

4º anno

3

60%

65%  

75%

85%

4

65%

70% 

75%

85%

5

70%

80% 

85%

6 

70%  

85% 

 

 

Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti:

 

 

livello

1º anno

2º anno

3º anno

4º anno

3

792,00

858,00

990,00

1.122,00

4

786,50

847,00

907,50

1.028,50

5

799,40

913,60

970,70

6 

753,90

915,45

 

 

Titolo V - CONTRATTO DI INSERIMENTO

 

Art. 14 - Definizione

 

Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art.   54,   D.lgs.  n.  276/03,  mediante  il  quale   si   facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

 

 

Art. 15 - Beneficiari

 

Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:

- disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con   un'età compresa tra 29 e 32 anni; - lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; - lavoratori  che,  per  qualsiasi  motivo, abbiano avuto una interruzione   della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; - donne  disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto   ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; - portatori di handicap.

 

 

Art. 16 - Aziende eleggibili

 

Sono  autorizzate  ad  assumere  con contratti  di  inserimento  tutte  le Aziende, applicanti il presente CCNL, che rispondano al requisito di Legge di  aver  mantenuto  in  servizio,  con trasformazione  del  contratto  di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il  60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.

Nota a verbale.

Nel  computo  della  soglia del 60% vanno ricompresi  anche  i  lavoratori assunti  con  contratto  di  inserimento che,  successivamente  alla  loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.

 

 

Art. 17 - Norma di salvaguardia

 

In  considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media  delle  impresi  operanti nel terziario ed inquadrate  dal  presente CCNL,  resta  comunque garantita la facoltà per le Aziende  di  promuovere contratti  di  inserimento  anche dopo il  mancato  rinnovo  dei  primi  3 lavoratori assunti con tale strumento.

 

 

Art. 18 - Progetto formativo

 

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:

- sottoscrizione  da  parte  del  lavoratore della lettera di assunzione e   dell'allegato progetto formativo; - progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di Legge, indicante:   la  durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale   di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate   alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture   assicurative  che  l'azienda  riconoscerà  al  lavoratore  nel  caso  di   malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; - la certificazione da parte dell'Ente bilaterale  del  suddetto  progetto   formativo.

 

 

Art. 19 - Durata del progetto

 

La  durata  del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti  e  del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.

La  durata  del  progetto  formativo non può,  per  alcun  motivo,  essere modificata estendendone il periodo.

In  qualsiasi momento l'azienda può, viceversa, passare il lavoratore  nel ruolo a tempo indeterminato.

 

 

Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap

 

Per  i  soggetti  portatori  di handicap psichici,  mentali  o  fisici  il contratto   di  inserimento,  previa  certificazione  da  parte  dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.

In  questa  fattispecie  le  ore  dedicate  alla  formazione  teorica  del lavoratore   dovranno  essere  aumentate  per  consentire   una   perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

 

 

Art. 21 - Norme contrattuali

 

Ai  lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di  malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a  quanto  già previsto  per  i  contratti  di formazione e lavoro,  il  contratto  potrà prevedere diverse durate.

Il  limite  minimo  di  copertura  è comunque  fissato  in  70  giorni  di calendario.

In  considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 7  non  è consentito  assumere lavoratori con contratto di inserimento  che  preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.

 

 

Art. 22 - Modelli formativi

 

I  modelli  formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di Legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:

(a) liberamente elaborati dall'azienda  prevedendo la mansione di approdo,     il  percorso  formativo 'on  the  job',  la  formazione  teorica, gli     elementi  di  orientamento  per la conoscenza basica delle norme sulla     sicurezza  di  persone  e  cose,  e  individuando  - nominalmente - le     risorse umane già presenti in  azienda  che occuperanno  il  ruolo  di     tutor formativi e di referenti per il lavoratore;

(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento  elaborati dall'Ente     bilaterale  delegando  allo  stesso alcune  delle   funzioni   che  la     normativa mette in carico all'azienda.

 

 

Art. 23 - Ente Bilaterale.

 

L'Ente bilaterale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del  contratto  di inserimento: una per i contratti di cui alla  lett.  a) dell'articolo   precedente,  consistente  nell'azione  di   certificazione obbligatoria  del contratto stesso; l'altra di assistenza  e  supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

 

 

Art. 24 - Rimando alla normativa

 

Per  tutto  quanto  qui non previsto le Parti demandano alla  legislazione vigente,   agli  orientamenti  ministeriali  che  dovessero   emergere   e stabiliscono  di  delegare  la  gestione corrente  per  l'attuale  vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.

Nota a verbale.

Le  Parti  demandano  all'Ente  bilaterale,  in  fase  di  definizione   e certificazione   dei   percorsi