S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 24/07/2004
TERZIARIO (Conflavoratori / Confterziario)
Testo consolidato del CCNL 24/07/2004
per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario
Decorrenza: 01/09/2004
Scadenza: 31/12/2012
CCNL 24/07/2004 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
- Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, ventiquattro del mese di Luglio anno duemilaquattro in Montegrotto (Padova) le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito Nominato Contratto Collettivo Del Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei Servizi E Del Terziario e all'atto della stipula sono presenti:
- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
- Con la partecipazione dell'associata ALAR
E
- Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende,
E
- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori
Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Terziario il presente CCNL composto da una premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.
Accordo di rinnovo 01/08/2006 (Decorrenza 01/09/2006)
Verbale di stipula
Addì, 1º agosto 2006, in Roma, le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo del biennio economico e per il recepimento delle indicazioni promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).
All'atto della stipula sono presenti:
-Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (CONFTERZIARIO)rappresentata dal Vice Presidente Giorgio Ferro e da una delegazione composta dai sigg. Daniele Tarchi e Paolo Apostolo, con l'assistenza di Pier Corrado Cutillo della Direzione delle Relazioni industriali e istituzionali di CONFTERZIARIO; con la partecipazione dell'associata ALAR, rappresentata dai Delegati territoriali Ivonne Poli e Marzia Tassinari
e
-Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali - Agenzia dei Quadri delle Aziende (CIU) rappresentata dal Presidente e Segretario nazionale Corrado Rossitto e da una delegazione composta dal Vice Presidente Giuseppe Janne e dal sig. Alessandro De Caro
e
-Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori, rappresentata dal dirigente Giovanni Scarcella.
Ai sensi dell'art. 228 del presente CCNL, le parti sottoelencate rinnovano la parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
Accordo di rinnovo 25/11/2008 (Decorrenza 01/12/2008)
Verbale di stipula
Ai sensi dell'articolo 228 del presente CCNL le Parti sottoelencate rinnovano la parte normativa ed economica del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO.
Addì, venticinque del mese di Novembre dell'anno duemilaotto in Roma le sottoindicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo per il rinnovo normativo ed economico e per il recepimento delle indicazione promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (ECST).
All'atto della stipula sono presenti:
- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
E
- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali - di seguito CIU,
E
- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori,
Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le "consuetudini" normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa "giustificare" la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.
Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l'area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente contratto collettivo.
Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.
Di particolare attenzione è la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente contratto collettivo.
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende dei settore commercio, servizi e terziario e il relativo personale dipendente.
Altresì il presente CCNL regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della Legge n. 30/03.
Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
ATTIVITÀ DI VENDITA
- commercio all'ingrosso, al minuto, al chiuso, all'aperto di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all'aperto di generi non alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso e al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato;
- case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
- cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli;
- apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'edilizia;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico
- farmaceutici;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).
ATTIVITÀ DI SERVIZIO
- mediatori pubblici e privati;commissionari;
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo;
- imprese di leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
- telemarketing, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici Residences; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multiproprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse;servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- altri servizi alle persone.
ATTIVITÀ DI RICERCA E/O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- recupero e risanamento ambientale;
- analoghe aziende operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia in proprio che per conto di soggetti terzi: pubblici o privati
Art. 3 - Modalità di assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore.
L'assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo.
L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- data di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- qualifica di inquadramento;
- trattamento economico;
- indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 4 - Documenti per l'assunzione
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
- numero di codice fiscale;
- certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;
- libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione o equipollente autocertificazione;
- documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
- libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
- documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- accettazione della lettera di assunzione;
- dichiarazione di accettazione della normativa del presente CCNL;
- altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;
- autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge;
- permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari).
Nota a verbale.
1) Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di Legge o di denominazione della documentazione di cui agli artt. 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l'assunzione.
2) Le documentazioni richieste possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neo-assunto autocertifichi.
Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extra-comunitari.
Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che sono alla base dell'attuale attività degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli operatori dello spazio europeo della ricerca nonché l'arrivo nei Paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta professionalità extra-comunitari.
A tal fine, in attesa della prossima approvazione delle Direttiva comunitaria e del suo successivo recepimento da parte del Parlamento italiano, le Parti intendono con il presente e i seguenti articoli inseriti nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto recepimento della suddetta norma. Nota a verbale.
Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale entro 60 giorni si riuniranno, in sede di Ente bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali. Altresì le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall'avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la normativa verrà recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilità della forza lavoro, in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- data di assunzione; - durata del periodo di prova; - qualifica e livello di inquadramento; - trattamento economico secondo i criteri di proporzionalità alla entità delle prestazioni; - durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part- time è fissato in 18 ore settimanali.
L'orario minimo giornaliero è fissato in 3 ore.
I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di Legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della Legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
La durata del periodo di apprendistato è fissata in 4 anni per tutte le tipologie.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento professionale regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di Legge.
In caso di malattia superiore ai 3 giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti sarà riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l'anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione dell'apprendista, a completo carico del datore di lavoro. Ulteriori giornate di malattia nel corso dell'anno non daranno diritto a percepire alcuna integrazione economica.
In caso di ricovero ospedaliero l'azienda corrisponderà il 60% del trattamento economico giornaliero dell'apprendista per tutto il periodo del ricovero.
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di tre apprendisti per il titolare e di un apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente al lavoro.
L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di 2 può assumere apprendisti in numero non superiore a 2 . Per l'età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.
Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 30 giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva fino al termine dell'apprendistato.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini di Legge al competente Centro per l'Impiego e al CST competente, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per l'Impiego ed al CST competente, i nominativi degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa.
Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti
La retribuzione degli apprendisti è quella riportata nelle seguente tabella percentuale:
livello/anzianità | 1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno |
3 | 60% | 65% | 75% | 85% |
4 | 65% | 70% | 75% | 85% |
5 | 70% | 80% | 85% | |
6 | 70% | 85% |
Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti:
livello | 1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno |
3 | 792,00 | 858,00 | 990,00 | 1.122,00 |
4 | 786,50 | 847,00 | 907,50 | 1.028,50 |
5 | 799,40 | 913,60 | 970,70 | |
6 | 753,90 | 915,45 |
Titolo V - CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54, D.lgs. n. 276/03, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
- disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un'età compresa tra 29 e 32 anni; - lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; - lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; - donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; - portatori di handicap.
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente CCNL, che rispondano al requisito di Legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
Nota a verbale.
Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 17 - Norma di salvaguardia
In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle impresi operanti nel terziario ed inquadrate dal presente CCNL, resta comunque garantita la facoltà per le Aziende di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi 3 lavoratori assunti con tale strumento.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo; - progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di Legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; - la certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
In qualsiasi momento l'azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.
Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 7 non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di Legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:
(a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo 'on the job', la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.
L'Ente bilaterale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.
Art. 24 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.
Nota a verbale.
Le Parti demandano all'Ente bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi