S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 03/01/2020
TERZIARIO (Confail Confsal / Confar)
Testo consolidato del CCNL 03/01/2020
Per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
Decorrenza: 03/01/2020
Scadenza: 03/01/2024
Addi 03 del mese di gennaio dell'anno 2020, in Roma, le sotto indicate organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. All'atto della stipula sono presenti:
CONFCOINAR - Confederazione del Commercio, Industria ed Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi.
e
Sindacato Indipendente Agenzie di Controllo e Vigilanza agroalimentare, SIA-CONFSAL in acronimo
Le parti si impegnano a depositare al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente CCNL nonché successivi rinnovi e/o integrazioni.
Il mondo del lavoro è oggetto di una crescente e continua trasformazione; tale realtà impone alle Parti sociali il dovere di affiancare e sostenere con maggior vigore e senso di responsabilità i datori di lavoro, aiutandoli ad affrontare i cambiamenti e rendendoli consapevoli della necessità di un confronto e costante adeguamento, al fine di incrementare la competitività e far fronte alla sempre più accesa concorrenza, che non riguarda più il solo settore manifatturiero ma anche le attività professionali e le prestazioni di servizi in genere. Per poter assolvere adeguatamente tale impegno, fondato su di un rapporto "aperto" fra le Parti Sociali, occorrono contratti semplici ed aggiornati, così come una più accentuata valorizzazione degli strumenti di collaborazione e partecipazione; quest'ultimo aspetto va riferito sia all'interno delle organizzazioni produttive - con il ricorso ad un meccanismo premiale ancorato al risultato - sia alle relazioni fra le organizzazioni rappresentative, contesto in cui il welfare contrattuale può realizzarsi su base bilaterale. Inoltre, nell'ottica sopra indicata, le stesse Parti sociali devono farsi promotrici di ulteriori attività, fra cui il supporto al welfare aziendale e territoriale, la formazione continua, la gestione delle istanze di certificazione dei contratti, nonché di quelle volte ad attivare le procedure di soluzione non contenziosa delle controversie - di peculiare rilevanza nel campo dei lavoro - quali conciliazione, mediazione ed arbitrato.
Fatte salve le diverse previsioni relative ai singoli istituti, il presente CCNL ha durata di quattro anni, con decorrenza dal 3 gennaio 2020; esso disciplina in maniera unitaria e per l'intero territorio nazionale i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività del terziario, distribuzione e servizi.
Ciascuna delle Parti contraenti può recedere dal contratto dandone comunicazione almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata; in difetto, il CCNL si intende rinnovato tacitamente di anno in anno.
Impregiudicati i diritti inviolabili individuali, le Parti stipulanti escludono la possibilità di intraprendere azioni dirette in pendenza delle trattative per il rinnovo del contratto o della riforma di singoli istituti.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra le imprese sotto indicate ed il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e realizzano il contemperamento dei contrapposti interessi, nell'ottica di un bilanciamento delle rispettive esigenze di tutela e quale risultato della volontà conciliativa manifestata dalle parti.
Questo Contratto rappresenta il punto di partenza per la configurazione di un nuovo modello di contrattazione collettiva e di un innovativo sistema di relazioni, il cui obiettivo è quello di prendere atto delle diverse realtà imprenditoriali e fornire in base alle stesse risposte adeguate. Non solo: muovendo dai principi cardine della bilateralità, della partecipazione e della sussidiarietà territoriale si è inteso improntare le relazioni sindacali nella prospettiva di migliorare le condizioni dei lavoratori, sia all'interno che fuori dal luogo e dall'orario di lavoro, favorire la formazione continua e pertanto il livello di qualificazione e aggiornamento, creare in generale le basi per un innalzamento del livello di tutela e dello stato economico, sociale e professionale dei prestatori di lavoro. Al contempo, sul fronte imprenditoriale, l'obiettivo prefissato è quello di innalzare il livello di competitività delle imprese e la loro crescita in generale, nonché trovare nuove soluzioni alla nodale questione salariale.
Il rinnovamento ora evidenziato è stato possibile anche grazie ad una maggior consapevolezza delle parti che il miglioramento delle rispettive tutele passa necessariamente dal confronto e dalla partecipazione.
La necessità di un sistema di relazioni sindacali forte, diffuso ed efficace si impone soprattutto in considerazione della contingente situazione economica in cui versa il nostro Paese, situazione caratterizzata da molteplici fattori negativi, fra cui una tendenziale recessione, il basso livello occupazionale (soprattutto fra i giovani e le donne), il persistente divario fra Nord e Sud; la perdita di competitività delle imprese, la scarsa produttività del lavoro e del potere di acquisto dei salari medi.
Va infine evidenziato che gli obiettivi cui sono finalizzate la bilateralità, l'assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare in materia di welfare e di ammortizzatori sociali rendono ancor più impellente e prioritario assicurare effettività alla libera contrattazione collettiva, così come la bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Quanto sopra premesso e rilevato, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto, il cui contenuto viene di seguito riportato e che per tutta la sua durata va considerato come un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Categorie e settori di applicazione:
Alimentazione
- supermercati, ipermercati, supermercati integrati, soft e hard discount;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio al dettaglio di latte e derivati;
- commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- rivendite di pollame e selvaggina:
- commercio all'ingrosso di droghe e coloniali:'
- commercio al l'ingrosso e al minuto di cereali, foraggi e legumi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, tripperie, norcinerie, spacci di carni fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi, latte, latticini e derivati in genere, burro;
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio al l'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto attiene le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
- le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
- le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
- le aziende che esercitano attività di infiascamento e imbottigliamento;
- commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari:
- importatori e torrefattori di caffè;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie.
Prodotti industriali e merci d'uso
- lane lavate e sudice, cascami di seta, seme bachi, bozzoli, fibre tessili varie (juta, canapa, lino, ecc,), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- tessuti di ogni genere, filati, merletti e trine, mercerie, maglierie; articoli sportivi; guanti, calze; tappeti; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini: busterie, cappellerie, modisterie; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati: saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini; ombrellerie, pelletterie;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- francobolli per collezione;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche da pellicceria e non da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli per pelletteria e varie, pelli grezze da pellicceria, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie; articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- articoli di orologeria; argenterie, oreficerie e gioiellerie, perle, metalli preziosi, pietre preziose;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- materie prime per l'industria del vetro e della ceramica, lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
- rivenditori di edizioni musicali; librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); commercianti di carta da macero; grossisti di cartoleria e cancelleria; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- profumerie, bigiotteria ed affini;
- grandi magazzini;
- magazzini a prezzo unico;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; macchine in genere; armi e munizioni; strumenti musicali; ottica e fotografia; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (fibra vulcanizzata, cinghie di trasmissione, carboni elettrici, ecc.); materiate chirurgico e sanitario;
- cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); autoveicoli (importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni commissionari e concessionari di vendita); parti di ricambio ed accessori per auto e motocicli; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo); pneumatici;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti; imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine eccz
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (anticrittogamici, fertilizzanti, insetticidi; materiale enologico; mangimi e panelli; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino, macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio al l'ingrosso.
- Piante, fiori e affini
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- commercio al minuto e all'ingrosso di piante e fiori ornamentali;
- produttori, esportatori, grossisti e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
- Ausiliari del commercio e commercio con l'estero;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (ad eccezione di quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.); compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (esportazioni ed importazioni di merci promiscue):
- agenti di commercio preposti da case commerciali e / o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
- imprese portuali di controllo;
- mediatori pubblici e privati;
- agenti e rappresentanti di commercio:
- aziende che importano prodotti ortofrutticoli.
- Servizi di rete, alle Imprese, alle organizzazioni e alle persone
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di informatica, robotica, telematica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
- noleggio e vendita di audiovisivi;
- auditing;
- servizi di revisione contabile;
- imprese di leasing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale e servizi di ricerca, formazione e seleziona del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing; call center, telemarketing, televendite;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
- factoring, recupero crediti;
- controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- agenzie fotografiche;
- uffici residence:
- servizi di design, grafica, progettazione e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, certificazione tecnica e controllo qualità collaudi, analisi;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, scoperte e invenzioni;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità, aziende di pubblicità, agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali la fornitura di servizi generali, tecnologici e logistici, aziende dei settore della sosta e dei parcheggi;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- servizi fiduciari e finanziari:
- attività di garanzia collettiva fidi;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- servizi di richiesta certificati, imputazione dati e fotocopiatura, disbrigo pratiche di dattilografia;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie pratiche auto;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie investigative, agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato; agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- ICT;
- altri servizi alle persone.
TITOLO I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione; requisiti per l'accesso
L'assunzione del lavoratore sarà effettuata in conformità delle norme di Legge in vigore.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnare in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la sede di lavoro e Punita produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f) il trattamento economico
g) l'orario di lavoro
h) la durata delle ferie;
i) il periodo di preavviso in caso di recesso.
Insieme con la lettera di assunzione l'impresa dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (in formato cartaceo o e-book), ovvero indicare una forma di consultazione del contratto medesimo attraverso sistemi informatici (link) accessibili ai lavoratori.
All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare ovvero dichiarare a richiesta dell'impresa:
a. Titoli di studio e altri titoli professionali; per i contratti di apprendistato, al fine di definire correttamente le ore di formazione professionalizzante, il lavoratore dovrà presentare il diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
b. Certificato di residenza;
c. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
d. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
e. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
f. Curriculum Vitae
Altra documentazione aggiuntiva che l'impresa riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
1. La previsione di un periodo di prova dovrà risultare da atto scritto.
2. Fermi restando in ogni caso i termini massimi previsti dall'art. 10 L. 15-07-1966, n. 604 (e successive modificazioni), nonché dal R.D.L 13-11-1924, n. 1825, convertito in L. 18-03-1926, n.562, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. Quadri e Primo Livello: 6 mesi;
b. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Livello: 3 mesi
Il periodo indicato deve essere computato in giorni di calendario.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, con diritto del prestatore di lavoro al trattamento di fine rapporto, ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché all'indennità sostitutiva delle ferie.
5. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto stesso.
6. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia comunicato la volontà di recedere, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo di prova andrà computato a tutti gli effetti.
Art. 3 - Mansioni lavorative e variazioni di posizione organizzativa
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Nelle ipotesi di cui al punto 2), il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
5. Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, cod. civ. o avanti alle commissioni di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
6. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio dopo sei mesi continuativi.
7. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
8. Salvi i casi consentiti dalla Legge o dal presente contratto ogni patto contrario è nullo.
Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro; tutela della salute; formazione e rispetto dell'ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 L n. 300/1970 (e successive modificazioni) i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica.
Art. 5 - Disciplina applicabile
Le Parti stipulanti convengono che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 siano operanti nei confronti di tutti gli esercenti un'attività professionale, in forma individuale od associativa, rientrante in una delle categorie cui si applica il presente Contratto nonché alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all'impresa.
Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza- RLS/RLST
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ivi compresi gli aggiornamenti, potrà essere effettuata attraverso piattaforme e-Learning, come previsto dall'A.S.R. 7 luglio 2016 ed in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/2008.
2. In merito al servizio RLST, affidato all'OPNASP, si rinvia all'Accordo Interconfederale 29 giugno 2016 e successive modificazioni.
Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro. Reperibilità
1. La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle imprese cui il presente contratto è applicabile è fissata in 40 ore settimanali, con le eccezioni di seguito indicate: 45 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti; 42 ore per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per antotrazione; 40 ore per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali. Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
2. Ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo n. 66/2003 le Parti stipulanti il presente contratto mediante specifico accordo potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore settimanali e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
3. Salvo diverso accordo aziendale o individuale, le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'art. 45 del presente Contratto.
4. Gli orari di lavoro stabiliti dall'impresa dovranno essere esposti in modo da risultare visibili a tutti i dipendenti ed andranno comunicati dal datore di lavoro ai competenti Uffici.
5. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
6. L'orario normale contrattuale dei lavoratori discontinui non potrà superare le 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento previsto dalla Legge, considerata la normale variabilità presente in tutte le attività comprese nel campo di applicazione del presente Contratto. In ogni caso l'orario lavorativo non potrà superare per i minori di anni quindici 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali e per i minori di età compresa fra i 15 e 18 anni 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.
7. Sono considerati lavori discontinui - o di semplice attesa o custodia - quelli elencati nella tabella approvata con Regio Decreto n. 2657/1923 e nei successivi provvedimenti integrativi o modificati, salvo si tratti di casi in cui sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.
Reperibilità
8. Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari prestazioni, per le quali sussiste la necessità e l'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata e secondo le disposizioni aziendali.
9. Uno specifico regolamento aziendale definirà le modalità operative e le relative compensazioni, per l'obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione: analoga regolamentazione potrà essere definita per i casi in cui sia richiesto ai lavoratori di risiedere nella struttura, mettendo a loro disposizione i presidi più idonei.
10. La pronta disponibilità, ove non espressamente prevista in sede di assunzione, richiede un accordo fra le parti; tuttavia, ove le particolarità del servizio svolto dall'impresa lo esigano necessariamente per ragioni di pubblica utilità il lavoratore potrà rifiutarsi soltanto in presenza di gravi motivi, adeguatamente documentati, in mancanza dei quali il rifiuto potrà essere considerato giustificato motivo di licenziamento.
Art. 8 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie
Per i dipendenti di imprese che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash and carry e ipermercati l'articolazione dell'orario medio settimanale è di 38 ore.
Art. 9 - Flessibilità/elasticità dell'orario contrattuale di lavoro
1. In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito.
2. In relazione a quanto contemplato al precedente punto 1, qualora dall'andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l'orario contrattuale previsto, ad esempio di 168 ore, e che in un altro esso non venga raggiunto, non si fa luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi la media delle 168 ore nell'arco di un periodo di dodici mesi.
3. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale. Detta compensazione deve essere disposta dall'impresa entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano soltanto parziali, l'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore maturate e non compensate con la maggiorazione prevista per le ore di lavoro straordinario,
4. La flessibilità dell'orario di lavoro così come disciplinata dal presente articolo deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori.
5. L'impresa è tenuta ad informare i lavoratori con anticipo di almeno due settimane della volontà di utilizzare l'istituto della flessibilità attraverso apposita comunicazione contenente indicazioni sulle modalità di esecuzione della flessibilità: inizio, termine, orario richiesto ai lavoratori.
6. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 14 e 15 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione di orario, permessi e ferie.
7. L'impresa può consentire che, al fine di una migliore funzionalità del servizio e maggiore efficienza della prestazione lavorativa, oltre che in via di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di essi godano di una elasticità di orario in entrata e della pausa pranzo, intesa quale possibilità di anticipare o posticipare l'ingresso e ridurre la pausa pranzo, fino a 30 minuti, rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo, con correlato recupero da parte dell'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.
1. Le parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell'ambito della contrattazione aziendale il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per l'accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale, da cui potrà attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della banca delle ore nei limiti previsti dall'art. 12, comma 3.
Art. 11 - Modalità di fruizione
1. Il prelievo delle ore maturate va effettuato con richiesta scritta (anche tramite posta elettronica certificata) che il lavoratore deve presentare almeno 5 giorni prima della fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fanno fede data e ora della richiesta.
3. Eccetto che nei mesi di luglio, agosto e dicembre nei quali, in generale, non è consentito detto prelievo, i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata. Nella giornata del sabato o di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il pernottale interessato.
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate in sede aziendale o a livello individuale.
6. Al 31 dicembre di ogni anno l'impresa fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca delle ore, con i relativi movimenti.
7. Le ore non utilizzate come riposi compensativi entro il 31 dicembre di ogni anno saranno retribuite se