CCNL in vigore
TERME - AZIENDE TERMALI
Testo consolidato del CCNL 24/01/2018
Lavoratori dipendenti dalle aziende termali
Decorrenza: 01/07/2017
Scadenza: 30/06/2022
CCNL 24/01/2018 come modificato da:
- Accordo 20/01/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 24 gennaio 2018, in Roma,
tra
La FEDERTERME, Federazione Italiana delle Industrie Termali, delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore Generale e da una delegazione e con l'assistenza tecnico-legale
e
La FISASCAT - CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari nazionali e dall'Ufficio Sindacale, dal Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti del Consiglio Nazionale, con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale
Si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Termali e dei centri benessere termali delle stesse Aziende, in sostituzione di quello stipulato il 22 luglio 2008.
Le parti hanno preso atto del permanere della crisi che sta attraversando il settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l'esigenza primaria che le parti riconoscono è quella di salvaguardare la continuità delle Aziende e, di conseguenza, creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell'occupazione nel settore.
A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni -s'impegnano a realizzare iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Governo, al fine di favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso un'adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un'importante componente del sistema sanitario e da valutare per il consistente indotto che produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali operano, rappresentandone spesso la principale risorsa economico-occupazionale.
Le iniziative di cui sopra dovranno essere volte alla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del termalismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del termalismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese, nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio termale, artistico, culturale e naturale.
Ritenendo che tali iniziative siano possibili solo con un'accresciuta capacità di governance al più alto livello, pur nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Sanità e Turismo, con particolare riferimento al turismo termale, e pur considerando le specifiche attribuzioni dei competenti Ministeri, le parti, si impegnano a promuovere con il Governo e con le altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi seguenti.
Le parti concordano nel riconoscere che il concetto di attività stagionale - da sempre presente nel settore termale - si è nel tempo modificato in relazione alle peculiarità dei singoli territori termali, fattori che rendono il concetto di stagionalità differenziato anche per aree temtoriali omogenee.
Alla luce di tali peculiarità, si rende quindi necessario attuare adeguate politiche legislative atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese tennali e quindi a migliorare i livelli di reddito dei lavoratori, mirando a salvaguardarne anche l'occupabilità e incentivandone la permanenza nel settore e richiedendo la modificazione delle nonnative in contrasto con tali obiettivi, con particolare riguardo al d.lgs. 59/10, di recepimento della c.d. "Direttiva Bolkenstein" e anche attraverso interventi di formazione continua.
Per il raggiungimento di tali finalità le Parti richiedono al Governo di estendere il beneficio del cuneo fiscale e contributivo in caso di:
- proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità, per una durata superiore a cinque mesi;
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nelle riassunzioni;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- modifica dell'attuale regime degli ammortizzatori sociali (NASPI) che penalizza fortemente i lavoratori stagionali.
In considerazione dell'importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione di settore, le Parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore dell'Ente Bilaterale di settore- EBITERME si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti richiedono una modifica della vigente normativa che escluda dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali da lavoratori e datori di lavoro.
Nel complessivo contesto sin qui tracciato, le Parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell'Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nell'Ente Bilaterale Nazionale Terme (EBITERME), nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando le risultanze dell'attività dell'Osservatorio per valutare l'opportunità di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed al superamento dei suoi problemi.
Ad opinione delle Parti occorre prendere atto che, nella situazione attuale, i concorrenti del sistema termale nazionale sono rappresentati dai quei Paesi che hanno correttamente inquadrato le potenzialità che il termalismo può esprimere, sia sul versante sanitario e della prevenzione che del benessere psico-fisico, e che attuano convinte politiche di sostegno a favore delle loro aziende termali, cui si accompagnano iniziative promozionali mirate e sempre più efficaci.
Il termalismo in Italia, invece, soffre della carenza di un'adeguata politica promozionale e, nonostante l'impegno, pluridecennale ed in prima linea delle Parti medesime, non si è mai riusciti a favorire la realizzazione di iniziative organiche e coordinate, sia in Italia che all'estero.
Le Parti chiedono, pertanto, nell'ottica di un'accresciuta attenzione per il settore, che l'ENIT, facendo proprie le ripetute sollecitazioni intese a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge di riordino del settore termale, preveda obbligatoriamente nei propri programmi annuali, anche idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale.
Tale valutazione potrà essere effettuata nell'ambito degli incontri previsti per l'informativa a livello nazionale. Analogamente, gli incontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di competenza, da cui potranno discendere le opportune iniziative.
Art. 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI.
A) Sistema di informazione
I. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell'ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le Aziende, anche con riferimento all'occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, l'Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Federazioni di categoria firmatarie del presente CCNL - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio -informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) I. annualmente, di norma entro il primo semestre, l'Associazione imprenditoriale competente fornirà alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio -informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, e ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione femminile nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap.
II. Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Parti individueranno consensualmente, nel corso dell'incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria stipulanti, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell'ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1 ) e 2), alle R.S.U./R.S.A e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti informazioni previsionali e a consuntivo relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre fomiti elementi conoscitivi sul grado di utilizzazione dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classe di età nonché dei lavoratori extracomunitari e dei portatori di handicap, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici e in linea con le nonnative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio.
B) Relazioni a livello aziendale
1) I. Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese forniranno alle R.S.U/R.S.A o, in assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1) e 2) della precedente lett. A), previsioni di massima sull'andamento della stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con riferimento sia agli strumenti offerti dal mercato del lavoro e da particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di utilizzazione del personale eventualmente previste, in applicazione dell'art. 18, punto 3) del presente contratto.
II. In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome valutazioni finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alle altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, confermato 1'1-2-1999, le cui disposizioni in materia di assetti contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
3) I. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Tali materie sono:
a) il premio di risultato di cui all'art. 39;
b) gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall'art. 48 IV, V e VII comma.
c) l'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1º novembre - 30 aprile di cui ai commi I e II del punto 3) dell'art. 18;
d) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla dichiarazione a verbale sub art.40;
e) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall'art. 20;
f) gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art.13;
g) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
h) gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al punto 4) dell'art.18 del CCNL.
II. Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori di Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la R.S.U./R.S.A. e dall'altro l'Azienda e l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) I. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
II. Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione, che vede le Aziende termali interessate a profondi processi di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare i disagi alla particolare clientela destinataria delle cure termali, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il nonnaie svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
III. In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
IV. Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento.
V. A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri per ciascuna Azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell'ambito di correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie, e le corrispondenti strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede aziendale.
VI. Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica a livello nazionale.
VII. In attesa della specifica regolamentazione delle procedure di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle prestazioni terapeutiche fomite e dell'esigenza di salvaguardare la clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione con l'assistenza dell'Organizzazione degli imprenditori e dei lavoratori territorialmente competenti.
C) Osservatorio Nazionale
I. L'Associazione imprenditoriale, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltcus-Uil manifestano l'interesse a sviluppare attraverso un Osservatorio Nazionale un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza conseguente all'unificazione e all'ampliamento dei mercati europei, e alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
II. L'Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni firmatarie e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini sui temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
III. In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell'ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- l'andamento e la composizione qualitativa dell'occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l'evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all'utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla Legge e dagli accordi interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità;
- le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l'evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede.
IV. L'Osservatorio, inoltre, per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all'utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale dei lavoratori, studierà e seguirà l'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti nonché gli organismi previsti dagli Accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
V. Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura locale, in via sperimentale, potranno essere realizzate articolazioni a livello regionale-territoriale dell'Osservatorio, con riferimento alle specifiche aree regionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende termali, aree che verranno individuate in occasione dell'insediamento dell'Osservatorio nazionale.
VI. Le articolazioni territoriali dell'Osservatorio svolgeranno gli stessi compiti e funzioni dell'Osservatorio Nazionale, in quanto compatibili e con riferimento all'ambito locale di specifica competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive Amministrazioni pubbliche a livello locale.
VII. Ciascuna articolazione territoriale dell'Osservatorio sarà composta da sei membri designati dalle Associazioni imprenditoriali e da sei membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltcus-Uil territoriali.
VIII. Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale durante la vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da sei membri (3 designati dalla Federtenne e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie) al quale è affidato il compito di monitorare l'andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare, ove possibile, il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di rapporto.
IX. A tale scopo l'Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere indicativo in ordine alle suddette finalità.
DICHIARAZIONE TRA LE PARTI
I. La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare pariteticamente l'Osservatorio Nazionale di cui al presente punto attraverso quote mensili versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti, la cui misura è stabilità nello 0,20% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro con effetti economici a decorrere dal 31/01/2005.
II. Le modalità di finanziamento di cui al comma precedente e quelle di utilizzo di tali risorse raccolte sono stabilite da apposito regolamento che le parti si impegnano a redigere entro tre mesi dalla data di stipula del presente accordo.
Pari opportunità
I. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 125/1991 e dalla legislazione in tema di parità uomo-donna, si conviene sull'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione delle professionalità femminili - e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia al fine di un'opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
II. Al fine di consentire il miglior perseguimento delle finalità sopra elencate, le Aziende trasmetteranno all'EBITERME - Ente Bilaterale Nazionale Terme - copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della Legge 125/91 e ss.mm.ii. di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198.
III. In tale logica, durante la vigilanza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà un apposito gruppo di lavoro composto da 6 membri (3 designati dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati dalle Segreterie Nazionali di Filcams-Cgil, di Fisascat -Cisl e di Uiltucs-Uil) al quale è affidato il compito di:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale comunitaria in materia;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali.
Art. 2 - APPALTI E DECENTRAMENTO PRODUTTIVO.
I. Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di Legge in materia.
II. Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici, inserendo nei contratti apposita clausola, il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le Aziende appaltatoci stesse, e quello delle norme previdenziali e antinfortunistiche.
III. Nel caso di iniziative di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi sull'occupazione ne sarà data comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Unitarie per gli aspetti qualitativi e quantitativi, in apposito incontro nel corso del quale le stesse potranno fare le opportune valutazioni sui predetti riflessi.
Art. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE.
I. In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le Parti riconoscono concordemente 1' importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione soprattutto alla esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
II. Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze delle aziende termali derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
III. In questo quadro le Aziende forniranno alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all'Azienda.
IV. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
- al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
- alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
- al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
- alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 10 del presente contratto.
V. Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (FONDIMPRESA).
VI. A tale riguardo, Federterme si impegna ad intervenire presso le Aziende termali associate al fine di favorirne la più ampia adesione a Fondimpresa.
VII. L'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1 lett. a) individuerà, nell'ambito dei criteri di cui al presente articolo, le più idonee iniziative formative da attuare con le risorse finanziarie rinvenienti dalla quota dello 0,30% versato all'INPS.
VIII. Fatte salve particolari esigenze aziendali di natura tecnica e/o organizzativa, la formazione è, di norma, svolta nel corso del normale orario di lavoro.
I. Atteso che la Legge prevede per i dipendenti del settore termale l'acquisizione di crediti fonnativi correlati all'E.C.M., le parti convengono sull'istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.
II. A tal fine le parti concordano quanto segue:
a) l'Azienda Termale rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte dell'effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - i seguenti importi massimi per ogni dipendente inviato dall'azienda:
per l'anno 2018 Euro 95,00
per l'anno 2019 Euro 100,00
per l'anno 2020 Euro 105,00
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.
b) L'Azienda Termale riconosce, altresì, a ciascun dipendente tenuto a frequentare corsi per l'E.C.M., permessi retribuiti per le ore effettive di corso sostenute in orario di lavoro e debitamente documentate.
Art. 5 - RECLAMI E CONTROVERSIE.
I. Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti Organizzazioni sindacali nazionali.
II. Viene costituita una Commissione paritetica che entro il termine di 6 mesi fornirà indicazioni alle parti - tenendo conto delle intese che potranno essere raggiunte dalle rispettive Confederazioni ma anche dell'esigenza di salvaguardare il ruolo delle parti stipulanti nella rappresentanza di categoria - in merito alla armonizzazione delle disposizioni contrattuali concernenti le controversie individuali e collettive con riferimento a conciliazione ed arbitrato.
Art. 6 - AFFISSIONE DEL CONTRATTO.
Copia del presente contratto dovrà essere affìssa in modo ben visibile nell'interno dello stabilimento.
I. Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
II. All'atto dell'assunzione l'Azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente, per iscritto:
1) la data dell'assunzione;
2) la qualifica ed il livello a cui viene assegnato;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) gli altri eventuali dati previsti dalla Legge.
III. Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di Legge.
I. All'atto dell'entrata in servizio, il lavoratore deve presentare i documenti richiesti per Legge.
II. È inoltre in facoltà dell'Azienda di richiedere al lavoratore altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato, nonché la dichiarazione o certificazione agli effetti fiscali.
III. Il lavoratore dovrà pure dichiarare alla Direzione dell'Azienda il suo domicilio e sarà tenuto, altresì, a segnalare gli eventuali cambiamenti entro tre giorni.
Per quanto riguarda le visite mediche in costanza di rapporto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle successive disposizioni di Legge in materia.
Art. 10 - TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ' E CONGEDI PARENTALI.
I. La maternità e i congedi parentali sono regolati dalle norme di Legge attualmente in vigore.
II. Trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino con un limite complessivo massimo di 10 mesi retribuiti ai sensi di Legge, salvo quanto previsto dall'art. 12, 2º comma, D. Lgs. n.151/2001.
III. Nell'ambito del predetto limite, tale diritto compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
IV. Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore che intenda usufruire del congedo parentale su base giornaliera è tenuto a presentare, almeno 5 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva; il termine di preavviso si riduce a due giorni qualora il lavoratore intenda usufruire del congedo parentale su base oraria. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro se il congedo parentale richiesto è su base giornaliera e entro un giorno se il congedo parentale richiesto è su base oraria.
V. Per quanto attiene al congedo parentale ad ore, i permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri permessi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/01, nel limite massimo di centoventi ore calcolate nell'ambito dell'intera durata dei congedi parentali."
Art. 10-bis - PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI, DECESSI E GRAVI INFERMITÀ'.
I. I permessi per eventi e cause particolari sono regolati dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive disposizioni di attuazione.
II. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1º comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi lavorativi, di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi nonché delle persone disabili, queste ultime se parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
III. Per le modalità di finizione del permesso da parte del lavoratore si richiamano le norme di Legge in materia.
IV. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 119 del 2011, i lavoratori mutilati ed invalidi civili assunti con contratto a tempo indeterminato, ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire di un periodo di congedo per cure non superiore a 30 giorni l'anno, anche frazionato, per comprovate e documentate esigenze di cura.
V. Il periodo di congedo di cui al comma precedente verrà accordato dal datore di lavoro previa domanda del dipendente interessato, corredata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o facente parte di una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla riconosciuta infermità invalidante.
VI. Il lavoratore interessato dovrà, comunque, documentare in modo idoneo le cure effettuate ed in caso si sottoponga a trattamenti terapeutici continuativi, potrà produrre attestazioni cumulativa.
VII. Il periodo di congedo non si cumula con il periodo di comporto.
VIII. Durante il periodo di congedo il lavoratore invalido percepirà lo stesso trattamento economico corrisposto in caso di assenza per malattia.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI.
La Federterme dichiara la propria disponibilità a fornire indicazioni alle aziende associate al fine di favorire la soluzione di problematiche specifiche in materia, riguardanti i lavoratori stagionali.
I. Fermo restando quanto previsto all'art. 44 (malattia ed infortunio non sul lavoro) e salvo casi di giustificato impedimento, le assenze debbono essere immediatamente comunicate all'Azienda e giustificate non oltre il giorno successivo.
II. Il datore di lavoro potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti - comunque di durata non superiore a 3 giorni - senza interruzione dell'anzianità.
III. Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere considerati in conto ferie, come riposi compensativi dell'attività prestata in una delle 4 festività infrasettimanali soppresse dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 o come utilizzo dei riposi di cui all'art. 18 (orario di lavoro).
I. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessità familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e le idoneità necessari.
II. L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
III. Le Aziende termali, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge sul collocamento, daranno la precedenza nelle assunzioni del personale necessario per il maggior lavoro nei periodi stagionali, a quei lavoratori che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze della medesima azienda per un maggior numero di stagioni e nelle qualifiche occorrenti, tenendo anche conto della durata delle prestazioni, purché ne facciano richiesta scritta entro tre mesi da