S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 08/10/2024
TERME - AZIENDE TERMALI
Testo consolidato del CCNL 08/10/2024
per i lavoratori dipendenti delle aziende termali
Decorrenza: 01/10/2024
Scadenza: 31/12/2027
Addì 8 ottobre 2024, in Roma,
tra
La FEDERTERME, Federazione Italiana delle Industrie Termali, delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente e da una delegazione
e
LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGHI, MENSE E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale, dai componenti della Segreteria Nazionale e dai componenti dell'Assemblea Generale Nazionale, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) rappresentata dalla Segretaria Confederale Francesca Re David.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto; dai Segretari nazionali, unitamente ad una delegazione trattante; dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dalla Segretaria Generale Cisl.
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale e dalla Segretaria Nazionale con la partecipazione delle delegazioni territoriali; con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale.
Si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Termali e dei centri benessere termali delle stesse Aziende, in sostituzione di quello stipulato il 24 gennaio 2018.
Le parti hanno preso atto del permanere della crisi che sta attraversando il settore termale, sia in termini di volumi di fatturato che di remunerazione delle prestazioni fornite; l'esigenza primaria che le parti riconoscono è quella di salvaguardare la continuità delle Aziende e, di conseguenza, creare le condizioni per il consolidamento ed il rilancio dell'occupazione nel settore.
A questi fini - nel rispetto delle rispettive autonomie e delle diverse responsabilità e funzioni - s'impegnano a realizzare iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Governo, al fine di favorire la salvaguardia ed il rilancio del settore, attraverso un'adeguata politica nei confronti del termalismo, da considerare come un'importante componente del sistema sanitario e da valutare per il consistente indotto che produce in settori limitrofi, assumendo rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali operano, rappresentandone spesso la principale risorsa economico-occupazionale.
Le iniziative di cui sopra dovranno essere volte alla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del termalismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all'incidenza del termalismo nella formazione della ricchezza e dell'occupazione del Paese, nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio termale, artistico, culturale e naturale.
Ritenendo che tali iniziative siano possibili solo con un'accresciuta capacità di governance al più alto livello, pur nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Sanità e Turismo, con particolare riferimento al turismo termale, e pur considerando le specifiche attribuzioni dei competenti Ministeri, le parti, si impegnano a promuovere con il Governo e con le altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi seguenti.
Le parti concordano nel riconoscere che il concetto di attività stagionale - da sempre presente nel settore termale - si è nel tempo modificato in relazione alle peculiarità dei singoli territori termali, fattori che rendono il concetto di stagionalità differenziato anche per aree territoriali omogenee.
Alla luce di tali peculiarità, si rende quindi necessario attuare adeguate politiche legislative atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese termali e quindi a migliorare i livelli di reddito delle lavoratrici e dei lavoratori, mirando a salvaguardarne anche l'occupabilità e incentivandone la permanenza nel settore e richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi, anche attraverso interventi di formazione continua.
Per il raggiungimento di tali finalità le Parti richiedono al Governo di estendere il beneficio del cuneo fiscale e contributivo in caso di:
- proroga dei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità, per una durata superiore a cinque mesi;
- assunzione di lavoratrici e lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nelle riassunzioni;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
- modifica dell'attuale regime degli ammortizzatori sociali (NASPI) che penalizza fortemente le lavoratrici e i lavoratori stagionali.
In considerazione dell'importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione di settore, le Parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca che ai versamenti effettuati dalle aziende e dalle lavoratrici e dai lavoratori in favore dell'Ente Bilaterale di settore - EBITERME - si applichi un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti richiedono una modifica della vigente normativa che escluda dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali da lavoratrici, lavoratori e datori di lavoro.
Nel complessivo contesto sin qui tracciato, le Parti confermano la validità degli strumenti di relazioni industriali elaborati, che si articolano nell'Osservatorio nazionale e, nel suo ambito, nella Commissione pari opportunità, nell'Ente Bilaterale Nazionale Terme (EBITERME), nonché negli istituti previsti dal sistema di informazione, e ritengono che questi vadano valorizzati, utilizzando le risultanze dell'attività dell'Osservatorio per valutare l'opportunità di iniziative, autonome o congiunte, tese al rilancio del settore ed al superamento dei suoi problemi.
Ad opinione delle Parti occorre prendere atto che, nella situazione attuale, i concorrenti del sistema termale nazionale sono rappresentati da quei Paesi che hanno correttamente inquadrato le potenzialità che il termalismo può esprimere, sia sul versante sanitario e della prevenzione che del benessere psico-fisico, e che attuano convinte politiche di sostegno a favore delle loro aziende termali, cui si accompagnano iniziative promozionali mirate e sempre più efficaci.
Il termalismo in Italia, invece, soffre della carenza di un'adeguata politica promozionale e, nonostante l'impegno, pluridecennale ed in prima linea delle Parti medesime, non si è mai riusciti a favorire la realizzazione di iniziative organiche e coordinate, sia in Italia che all'estero.
Le Parti chiedono, pertanto, nell'ottica di un'accresciuta attenzione per il settore, che l'ENIT, facendo proprie le ripetute sollecitazioni intese a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge di riordino del settore termale (l. 24 ottobre 2000, n. 323), preveda obbligatoriamente nei propri programmi annuali, anche idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale.
Tale valutazione potrà essere effettuata nell'ambito degli incontri previsti per l'informativa a livello nazionale. Analogamente, gli incontri informativi previsti per gli altri livelli potranno dar luogo a specifici esami su problematiche critiche per il settore con riferimento al livello di competenza, da cui potranno discendere le opportune iniziative.
Art. 1 - Relazioni industriali
A) Sistema di informazione
I. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla necessità di promuovere - nell'ambito dei rispettivi ruoli - una politica finalizzata ad un rilancio del settore in grado di assicurare prospettive di sviluppo per le Aziende, anche con riferimento all'occupazione, concordano quanto segue:
1) annualmente, in uno specifico incontro da effettuarsi di norma nel primo semestre di ciascun anno solare, l'Associazione imprenditoriale stipulante fornirà alle Federazioni di categoria stipulanti del presente CCNL - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo e ai problemi del termalismo, agli orientamenti generali in termini di politica del settore a livello nazionale, europeo ed internazionale, nonché alle prospettive degli investimenti per nuovi impianti e loro localizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, diversificazioni produttive per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna;
2) I. annualmente, di norma entro il primo semestre, l'Associazione imprenditoriale competente fornirà alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti - tenuto anche conto delle risultanze dei lavori dell'Osservatorio - informazioni in ordine alle prospettive di sviluppo, ai problemi e agli orientamenti generali di cui al punto 1), riferiti al territorio, nonché alle prospettive degli investimenti e loro localizzazioni, ampliamenti, e ristrutturazioni, diversificazioni produttive, per i riflessi su occupazione, stagionalità, ambiente e mobilità esterna. Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione femminile nonché delle lavoratrici e dei lavoratori extracomunitari e con disabilità.
II. Per le zone di scarsa concentrazione di stabilimenti termali, le Parti individueranno consensualmente, nel corso dell'incontro di cui al punto 1), aree interprovinciali;
3) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, i gruppi industriali - individuabili nei complessi termali con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, aventi rilevante influenza nel settore -forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria stipulanti, su loro richiesta, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), informazioni globali previsionali riguardanti gli investimenti relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente, nonché elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale, sul grado di utilizzazione nel territorio dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classi di età nonché delle lavoratrici e dei lavoratori extracomunitari e con disabilità, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
4) annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese titolari di un solo stabilimento che abbiano notevole peso produttivo e significative incidenze nell'ambito del settore - intendendosi per tali quelle che occupano mediamente più di 80 dipendenti - forniranno, ove richieste, e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai precedenti punti 1) e 2), alle R.S.U./R.S.A e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti informazioni previsionali e a consuntivo relative agli investimenti per nuovi insediamenti e loro localizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni per gli eventuali riflessi su occupazione, stagionalità ed ambiente. Saranno inoltre forniti elementi conoscitivi sul grado di utilizzazione dei contratti a termine e a part-time, sull'andamento dell'occupazione per sesso e per classe di età nonché delle lavoratrici e dei lavoratori extracomunitari e con disabilità, sull'andamento dell'occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità e in linea con le normative UE e nazionali e con le risultanze dei lavori dell'apposito gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio.
B) Relazioni a livello aziendale
1) I. Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, le imprese forniranno alle R.S.U/R.S.A o, in assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, ove richiesto e nel quadro delle prospettive e degli orientamenti di politica del settore di cui ai punti 1) e 2) della precedente lett. A), previsioni di massima sull'andamento della stagione e sulle modalità operative ipotizzate per farvi fronte, con riferimento sia agli strumenti offerti dal mercato del lavoro e da particolari tipologie di rapporto di lavoro, sia a particolari modalità di utilizzazione del personale eventualmente previste, in applicazione dell'art. 18, punto 3) del presente contratto.
II. In tale occasione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale, le parti formuleranno autonome valutazioni finalizzate alla salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali assunti nella stagione precedente in relazione alle altre tipologie di rapporto.
2) In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, confermato l'1-2-1999, le cui disposizioni in materia di assetti contrattuali si intendono integralmente richiamate, il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale. Esso, nel realizzare maggiori benefici per le lavoratrici ed i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
3) I. La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Tali materie sono:
a) il premio di risultato di cui all'art. 39;
b) gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall'art. 48 IV, V e VII comma.
c) l'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1º novembre - 30 aprile di cui ai commi I e II del punto 3) dell'art. 18;
d) gli accordi sul trattamento del personale viaggiante di cui alla dichiarazione a verbale sub art.40;
e) gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall'art. 20;
f) gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art.13;
g) eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
h) gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario di cui al punto 4) dell'art.18 del CCNL.
II. Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali dei lavoratori di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la R.S.U./R.S.A. e dall'altro l'Azienda e l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salvo le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali.
4) I. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli.
II. Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione, che vede le Aziende termali interessate a profondi processi di risanamento, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale nonché alla necessità di limitare i disagi alla particolare clientela destinataria delle cure termali, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell'attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
III. In relazione a ciò, è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
IV. Allo scopo di contribuire alla rimozione delle cause di microconflittualità, verranno individuate procedure aziendali di definizione delle controversie ed eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento.
V. A tale riguardo le parti daranno luogo ad appositi incontri per ciascuna Azienda per individuare criteri e modalità idonei a:
- canalizzare le controversie individuali e collettive nell'ambito di correnti e idonei rapporti tra le Rappresentanze Sindacali Aziendali/Rappresentanze Sindacali Unitarie, e le corrispondenti strutture aziendali;
- evitare il ricorso intempestivo ad azioni dirette, sotto qualsiasi forma poste in essere;
- prevedere istanze successive, a livello territoriale e/o nazionale, per la definizione in tempi brevi delle controversie non risolte in sede aziendale.
VI. Le risultanze di tali incontri formeranno oggetto di verifica a livello nazionale.
VII. In attesa della specifica regolamentazione delle procedure di cui al precedente punto, in considerazione della natura delle prestazioni terapeutiche fornite e dell'esigenza di salvaguardare la clientela, azioni di sciopero decise per problematiche di natura aziendale dovranno essere proclamate con un preavviso di dieci giorni, durante i quali dovrà svolgersi un tentativo di conciliazione con l'assistenza dell'Organizzazione degli imprenditori e dei lavoratori territorialmente competenti.
C) Osservatorio Nazionale
I. L'Associazione imprenditoriale, la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltcus-Uil manifestano l'interesse a sviluppare attraverso un Osservatorio Nazionale un modello di relazioni industriali che favorisca un confronto periodico sui principali problemi del settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività del termalismo italiano, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza conseguente all'unificazione e all'ampliamento dei mercati europei, e alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
II. L'Osservatorio si avvarrà anche dei dati raccolti dalle Associazioni stipulanti il presente CCNL e potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini sui temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
III. In particolare saranno oggetto di esame:
- le prospettive e gli orientamenti del settore termale;
- le problematiche connesse alla politica nazionale, anche nell'ottica di un maggior coordinamento delle politiche regionali, nonché le problematiche internazionali del settore;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale con particolare riferimento ai riflessi derivanti dall'apertura del mercato unico europeo;
- l'andamento e la composizione qualitativa dell'occupazione nel settore, anche con riferimento alle problematiche della stagionalità;
- le ricadute occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche;
- l'evoluzione del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione giovanile e delle c.d. categorie deboli ed all'utilizzo delle tipologie di contratto anche non a tempo indeterminato previste dalla Legge e dagli accordi interconfederali;
- le eventuali problematiche applicative della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le problematiche attinenti la certificazione di qualità;
- le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l'evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede.
IV. L'Osservatorio, inoltre, per assecondare il progresso e lo sviluppo del settore e realizzare una migliore qualificazione del servizio all'utenza, nonché al fine di individuarne le esigenze nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni, e per dare risposte alle esigenze di efficienza professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, studierà e seguirà l'evoluzione delle tecniche e metodiche terapeutiche nonché delle diverse problematiche interessanti l'effettuazione dei cicli di cure termali, attivandosi presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti nonché gli organismi previsti dagli Accordi interconfederali vigenti in materia affinché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale, nonché nel campo della ricerca e dell'innovazione, gli opportuni interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
V. Per meglio aderire alle specifiche problematiche di natura locale, in via sperimentale, potranno essere realizzate articolazioni a livello regionale-territoriale dell'Osservatorio, con riferimento alle specifiche aree regionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende termali, aree che verranno individuate in occasione dell'insediamento dell'Osservatorio nazionale.
VI. Le articolazioni territoriali dell'Osservatorio svolgeranno gli stessi compiti e funzioni dell'Osservatorio Nazionale, in quanto compatibili e con riferimento all'ambito locale di specifica competenza, assumendo come eventuali interlocutori le rispettive Amministrazioni pubbliche a livello locale.
VII. Ciascuna articolazione territoriale dell'Osservatorio sarà
composta da sei componenti designati dalle Associazioni
imprenditoriali e da sei membri designati dalla Filcams-Cgil, dalla Fisascat-Cisl e dalla Uiltucs-Uil territoriali.
VIII. Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale durante la vigenza del presente contratto collettivo opererà un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da sei membri (3 designati dalla Federterme e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL) al quale è affidato il compito di monitorare l'andamento del mercato del lavoro con riferimento alle particolari tipologie di contratto con lo specifico scopo di salvaguardare, ove possibile, il lavoro stagionale in relazione alle altre tipologie di rapporto.
IX. A tale scopo l'Osservatorio, avvalendosi delle indicazioni fornite dalle imprese, potrà formulare delle proposte di carattere indicativo in ordine alle suddette finalità.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
I. La Federterme e le OO.SS. si impegnano a finanziare pariteticamente l'Osservatorio Nazionale di cui al presente punto attraverso quote mensili versate da tutte le aziende e dai loro dipendenti, la cui misura è stabilità nello 0,20% di paga base e contingenza, di cui lo 0,10% a carico del lavoratore e lo 0,10% a carico del datore di lavoro con effetti economici a decorrere dal 31/01/2005.
II. Le modalità di finanziamento di cui al comma precedente e quelle di utilizzo di tali risorse raccolte sono stabilite da apposito regolamento che le parti si impegnano a redigere entro l'arco di vigenza del presente contratto.
D) Pari opportunità
I. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità di genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. A tal fine le parti si impegnano ad avviare percorsi, di studio e di ricerca finalizzati alla promozione e all'attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), volte all'effettiva realizzazione della parità di genere.
II. In tale contesto le parti convengono di dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità a partire da quanto previsto dal D.Lgs 198/2006, (così come modificato da ultimo dalla L.162 del 5-11-2021), anche dalla Direttiva UE 2023/970/UE volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, istituendo nelle imprese con più di 50 dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro al fine di garantire che tutte le persone che lavorano in azienda possano godere delle medesime opportunità, di tutelare il concetto di equità, anche dal punto di vista salariale, di superare qualsiasi pregiudizio dovuto alle eventuali diversità e di favorire l'inclusione di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
III. In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Termale è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per genere, livello di inquadramento professionale, tipologia dei rapporti di lavoro e retribuzione di fatto, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, come modificata dal D.lgs n. 105/2022;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162 dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di violenza, molestia e discriminazione nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare e monitorare le iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006 al fine di condividere e monitorare i dati ricevuti.
IV. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
V. La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
VI. La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
VII. Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Termale a portare a termine, entro l'arco di vigenza del presente contratto l'analisi dell'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile del settore.
VIII. Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione, nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali, potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso l'Ebiterme - Ente Bilaterale Nazionale del Settore Termale, gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
IX. L'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Termale dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
E) Contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro
I. Le Parti nel convenire che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative, al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana.
II. Per "violenza e molestie" nel mondo del lavoro si intende, ai sensi e per gli effetti della L. 4/2021, quell'insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere" e cioè "la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie".
III. Le parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
IV. Le parti condividono appieno i principi espressi nella Legge 4/21 nonché quanto previsto nel Codice delle Pari Opportunità, di cui al D. Lgs. 198/2006, ove si precisa come obbligo del datore di lavoro quello di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità, oltreché il benessere psicologico, delle lavoratrici e dei lavoratori.
V. La violenza e le molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro, e possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e possono assumere diverse forme, ivi inclusi reati che richiedono l'intervento delle pubbliche autorità.
VI. È interesse di tutte le Parti stipulanti il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
VII. Le Parti concordano di individuare le iniziative, di natura informativa e formativa, volte a contrastare, prevenire e non tollerare comportamenti discriminatori basati sulla diversità e in particolare violenze o molestie nei luoghi di lavoro, affinché venga garantito il rispetto della dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
VIII. Nei programmi di formazione e informazione del personale, le singole imprese potranno includere tematiche specifiche inerenti a comportamenti e condotte responsabili, ispirate a principi di legalità, trasparenza, correttezza e indipendenza dei rapporti. Ciò al fine di diffondere una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco a tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione qualsiasi essa sia, nonché condividere con le lavoratrici e i lavoratori gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
IX. Potranno essere predisposti, a cura delle aziende, specifici interventi formativi, da condividersi con le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, da realizzare anche attraverso i Fondi Interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi volti a diffondere la cultura del rispetto della persona.
X. Quanto precede potrà essere realizzato anche tramite campagne di sensibilizzazione mirate a prevenire la violenza in ogni sua forma, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e la comprensione delle diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza, nonché di contrastare gli stereotipi di genere e dannosi e promuovere la parità di genere ed il rispetto reciproco.
XI. Le Parti predisporranno materiale informativo destinato alle lavoratrici e lavoratori sul comportamento da adottare in caso di molestie.
XII. A questo fine, si conviene che saranno individuati, per ogni provincia, riferimenti/convenzioni (Centri antiviolenza, Case rifugio, Consigliera di Parità ecc.) ai quali poter rivolgersi, dando puntuale informazione dei recapiti.
XIII. Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, l'impresa deve adottare misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3-bis e 3 ter, del D.lgs. 198 del 2006, così come modificato dall'art. 1, comma 218, Legge 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
XIV. Si prevede 1 ora di assemblea retribuita annua sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche soggetti esterni.
XV. Nell'arco di vigenza del presente contratto, le Parti, anche attraverso la costituzione di una Commissione Paritetica Nazionale, individueranno un Codice di Condotta/Linee Guida con le misure e le procedure da adottare nella lotta contro le violenze e molestie sessuali sul luogo di lavoro, che sarà recepito dalle singole imprese.
XVI. Sarà inoltre prevista a livello aziendale la costituzione di Commissioni Paritetiche, per il contrasto alla Violenza di Genere e molestie sessuali nel luogo di lavoro, con numeri e modalità da definirsi su base aziendale, per agevolare e condividere misure specifiche rispetto alle esigenze che verranno determinate congiuntamente.
XVII. Al fine di favorire il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, nelle aziende con più di 50 dipendenti, verrà istituita la figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità. Tale rappresentanza, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 4 del 15 gennaio 2021, art. 9 - lettera a).
XVIII. Ove opportuno, le disposizioni del presente articolo, possono essere applicate nei casi di violenza o molestia per così dire esterna e cioè, posta in essere, ad esempio, da parte di clienti e/o fornitori.
XIX. Le parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratrici, lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
F) CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
I. Le Parti nel condannare la violenza di genere in tutte le sue forme, condividono l'impegno a proteggere e sostenere le donne che ne sono vittime.
II. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, così come previsto dalla citata norma di Legge.
III. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
IV. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso; la lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, fermo restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
V. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
VI. Il periodo di congedo di cui al comma II è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, dei permessi per riduzione dell'orario di cui all'art. 18, ex festività, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
VII. Sussistendo le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma II sarà prorogato per ulteriori tre mesi con diritto al pagamento di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.
VIII. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
IX. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma II, può altresì chiedere al proprio datore di lavoro di essere trasferita presso un'altra unità produttiva della stessa azienda; il datore di lavoro, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impe