S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 09/09/1996, si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni - Intersind".
CCNL del 24/07/1992
TELESPAZIO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27-07-1992
per i lavoratori della società Telespazio
Decorrenza: 24-07-1992 - 31-07-1995
Il 24-7-92 in Roma,
TRA
- la TELESPAZIO S.p.A. per le comunicazioni spaziali, rappresentata dal Dott. Guido Salce - Condirettore Generale - dall'Ing. Gianfranco Bressanin, dall'Ing. Aldo Bonetto e dall'Avv. Duilio Ricci
- l'Associazione Sindacale INTERSIND - Delegazione di Roma - rappresentata dal Direttore Dr. Ignazio Fadda,
E
- la FILPT-CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Giovanna Bogni, Renato Liberali, e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali Massimo Recchia, Lorena Neri, Mauro Caprara, Venceslao Battaglia, Mario Vecchiato, Enrico Salice, Giuseppe Matranga, Maurizio Sacchetto, Giancarlo Di Cicco, Aldo Callocchia, Aldo Chiaravalle, Emilio Petri, Bruno Mosca, Vittorio Lorusso, Mercedes Bruna Clemente, Leonardo Cotrufo, Francesco Schiavone.
- la SILTE-CISL, rappresentata dai Sigg.ri Oreste Abbà, Enrico Bonelli, e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali Sigg.ri Franco Pedriale, Maurizio Giovannetti, Giuseppe Gemini Piperni, Antonio Mezzoprete, Biagio Di Stefano, Franco Del Roscio, Maurizio Scipioni, Marina Castagna, Giuseppe Piretti, Pietro Billitteri, Roberto Marelli;
- la UILTE-UIL, rappresentata dai Sigg.ri Pasquale Rivetti e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali Sigg.ri Giampiero Bucci, Gaetano Censi, Daniele De Santis, Giuseppe Del Rosso, Mauro Goti, Chiarino Mauti;
- lo SNATER, rappresentato dai Sigg.ri Antonio Lovato, Tullio Picone, Giovanni Pucci, Ermete Bucci e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali Sigg.ri Cosimo Adamo, Giovannino Aureli, Claudio Bazzocchi, Vincenzo Troiani, Patrizia Sopranzi, Giovanni Sabatini, Nilo Le Fosse, Giovanni D'Arcamo;
si è provveduto al rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i
lavoratori della Società Telespazio S.p.A.
Durata sino 31 Luglio 1995.
Il presente contratto sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non
verrà disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
PARTE I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione risulterà da atto scritto nel quale saranno indicati:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro nonché, nel caso di assunzioni a tempo determinato, il termine del rapporto medesimo;
2) la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) la località alla quale il lavoratore è destinato.
Prima dell'assunzione l'Azienda potrà far accertare da un sanitario di sua fiducia lo stato di salute del lavoratore e condizionare l'assunzione all'esito della visita medica.
Art. 2 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230 e dall'Art. 8 bis della Legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive integrazioni e modificazioni.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni di Legge sopra citate, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'Art. 23 comma I della Legge 28 febbraio 1987 n. 56:
a) per sostituire lavoratori assenti per aspettativa;
b) per l'esecuzione di un'opera di un servizio o di un progetto definiti e predeterminati nel tempo non aventi carattere straordinario od ccasionale;
c) per l'esecuzione di commesse, ordini di lavoro o progetti aventi termini di consegna urgenti non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
d) per lavorazioni a carattere eccezionale che richiedano professionalità diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi sopra indicate è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle diverse sedi di assegnazione.
Nell'ambito dell'informativa annuale di cui all'Art. 33 del presente CCL sarà data informativa sul numero dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo.
Prima dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza;
4) certificato di residenza;
5) stato di famiglia semplice o per uso assegni familiari;
6) certificato penale generale non anteriore a 3 mesi;
7) titolo di studio;
8) documento comprovante la posizione militare;
9) tre fotografie formato tessera;
10) carichi pendenti presso la Procura e la Pretura;
11) codice fiscale.
Il lavoratore dovrà comunicare il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 6 mesi per i lavoratori delle categorie 1AS, 1A e B;
- non superiore a 3 mesi per i lavoratori delle categorie 2A, B, C e delle categorie 3A E B;
- non superiore ad 1 mese per i lavoratori della categoria IV.
Salvo quanto previsto dal comma successivo non è ammessa la protrazione o la rinnovazione del periodo di prova.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza il reciproco obbligo del preavviso e di indennità.
Scaduto il periodo di prova, senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto collettivo di lavoro.
Nel caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova l'Azienda retribuirà il solo periodo di servizio effettivamente prestato. Tuttavia, nel caso che la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Azienda dopo la metà dei periodi di prova innanzi previsti, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Superato il periodo di prova, al personale che prima dell'assunzione ha seguito, per conto della Società, corsi particolari, alternati ad esercitazioni pratiche in Azienda, i periodi stessi saranno riconosciuti come anzianità di servizio.
PARTE II - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Si stabilisce che criteri caratterizzanti lo sviluppo professionale in Azienda sono il curriculum scolastico e la sua qualità, il corredo di conoscenze tratte da corsi specifici e da comprovate esperienze di lavoro, l'attitudine ad assumere responsabilità e la capacità di fornire risultati in termini di qualità, affidabilità, accuratezza ed efficacia del lavoro.
Tenuto conto della collocazione dell'Azienda in un'area tecnologicamente critica e dell'orientamento ad operare in mercato aperto, si esprime l'intendimento di assecondare la formazione permanente e di favorire l'aggiornamento costante rispetto agli sviluppi tecnologici ed organizzativi più avanzati.
Considerate le caratteristiche professionali delle mansioni svolte dai lavoratori in relazione all'attività della Società, i medesimi vengono assegnati alle seguenti categorie, sulla base di declaratorie generali e relative esemplificazioni di profili professionali di seguito specificate:
1 Cat. AS
Declaratoria
Dall'1-1-1989 appartengono a questa categoria i lavoratori - considerati quadri in attuazione di quanto disposto nell'Art. 2 della Legge 13-5-1985, n. 190 - che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti svolgono con carattere di continuità funzioni direttive di notevole importanza e responsabilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi di impresa e che comportino un alto grado di discrezionalità ed autonomia, ovvero i lavoratori che esplicano funzioni di elevato contenuto specialistico richiedenti competenze interdisciplinari per la realizzazione di progetti/programmi di elevata complessità ed importanza per lo sviluppo dell'Azienda attraverso lo studio e l'applicazione di soluzioni particolarmente efficaci sotto il profilo tecnico e metodologico.
Nell'ambito di questa categoria appartengono al livello superiore i quadri che, oltre al pieno possesso delle caratteristiche su indicate ed alla acquisizione di una notevole esperienza maturata nel corso della loro vita professionale, gestiscono e coordinano una o più unità organizzative e/o uno o più programmi/progetti di elevata complessità e di primaria rilevanza rispetto ai risultati dell'Azienda; oppure, esplicando funzioni di alta specializzazione, forniscono un contributo determinante/originale anche in termini di aggiornamento e/o arricchimento del patrimonio tecnico/scientifico/metodologico del know-how aziendale, di diretta e fondamentale importanza ai fini del conseguimento dei predetti risultati.
Esemplificazione di profili professionali:
RESPONSABILE CLIENTI NAZIONALI/INTERNAZIONALI
Lavoratore che, nell'ambito di politiche generali ricevute, sviluppa il rapporto Telespazio/Clienti affidati, promuovendo presso tali Clienti la conoscenza e la potenzialità dei prodotti/servizi Telespazio ai più alti livelli di complessità e integrazione, supportando le SBU interessate nell'individuazione di nuove opportunità di servizio e nelle relazioni con i Clienti, costituendo il punto di riferimento per il Cliente per i progetti complessi. Tale attività implica, oltre la perfetta conoscenza tecnica del prodotto o del servizio oggetto di vendita, la conoscenza specifica del problema o del processo di cui detto prodotto o servizio entra a far parte, con notevole capacità di traguardare al di là di schemi e realtà esistenti.
ANALISTA/SISTEMISTA SENIOR
Lavoratore che, sulla base di requisiti funzionali di massima, effettua l'analisi e la progettazione di sistemi ad elevato contenuto tecnologico/innovativo nell'ambito dei progetti di assegnazione, avvalendosi se del caso della collaborazione di specialisti, nel rispetto degli obiettivi di qualità, di tempo, di costo e tecnico-gestionali del progetto. Garantisce inoltre l'aggiornamento proprio e dell'area di competenza sullo stato dell'arte della tecnologia e sulle innovazioni tecniche ai fini di un continuo miglioramento dei progetti gestiti.
1 Cat. A
Declaratoria
Impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi, con funzioni direttive che comportino elevata responsabilità ed autonomia, oppure che svolgano con discrezionalità, facoltà di iniziativa nei limiti delle direttive aziendali, mansioni equivalenti richiedenti elevato contenuto professionale, particolare preparazione e notevoli capacità organizzative.
Esemplificazione di profili professionali:
RESPONSABILE DI ATTIVITÀ
Lavoratore che, sulla base dei requisiti stabiliti nei contratti stipulati con i clienti e delle direttive e politiche aziendali in materia, definisce i piani di esercizio e di manutenzione relativi alle attività assegnate, assicura che tutte le attività operative e le manutenzioni previste vengano espletate nel rispetto dei requisiti di qualità, di tempo, di costo e delle modalità stabilite, garantendo la massima efficienza degli apparati e dei relativi supporti di documentazione e di software, assicurando il coordinamento delle risorse tecniche assegnate, e garantendo lo sviluppo del know-how tecnico.
PROFESSIONAL SENIOR
Lavoratore che, nell'ambito di progetti di elevata complessità assicura il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, attraverso la partecipazione diretta alla pianificazione, alla progettazione e alla realizzazione delle attività di propria competenza e attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e dei mezzi assegnati, nel rispetto delle politiche e prassi aziendali, nonché dei requisiti di qualità, di tempo e di costo stabiliti. Assicura inoltre la diffusione e il rafforzamento del know-how relativo alla propria sfera di competenza, al fine di fornire prestazioni sempre adeguate al migliore stato dell'arte in materia.
1 Cat. B
Declaratoria
Impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi, con funzioni direttive di minore importanza di quelle della categoria superiore, oppure che svolgano con autonomia mansioni equivalenti che richiedano notevoli capacità e conoscenza professionale.
Esemplificazione di profili professionali:
CAPO TURNO
Lavoratore che, sulla base di adeguate conoscenze tecniche e di approfondita esperienza maturata sul campo, disponendo di completa padronanza degli impianti di competenza dal punto di vista tecnico e del loro impiego operativo nonché del contesto tecnico/organizzativo da gestire per il loro corretto esercizio, garantisce la conduzione operativa degli impianti stessi applicando le procedure tecniche definite, coordinando e ottimizzando le risorse assegnate, in modo da assicurare il massimo grado di qualità dei prodotti/servizi resi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli stessi.
ADDETTO VENDITE
Lavoratore che, sulla base delle specificità dei prodotti/servizi di competenza e delle politiche e direttive stabilite in materia, assicura la vendita degli stessi, svolgendo attività dimostrative a potenziali clienti, garantendo il necessario ritorno delle informazioni atte ad adeguare l'offerta di prodotti/servizi alle necessità del cliente, interpretando i requisiti del cliente, anche in funzione dello sviluppo della gamma dei prodotti/servizi, predisponendo la formulazione di contratti in relazione alla domanda e gestendo il rapporto con il cliente compresi gli aspetti amministrativi.
2 Cat. A
Declaratoria
Impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi, cui sono affidate mansioni di particolare rilievo, che richiedono una compiuta esperienza di lavoro, comportante iniziativa e discrezionalità nell'ambito delle direttive prefissate, con eventuali compiti di coordinamento del lavoro altrui.
Esemplificazioni di profili professionali:
PROFESSIONAL JUNIOR
Lavoratore che, sulla base di approfondite conoscenze derivanti dal possesso di diploma di laurea ad indirizzo tecnico/scientifico, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi relativi all'attività produttiva nel cui ambito è chiamato a operare, partecipando alla realizzazione di progetti, studi o attività realizzative, nel rispetto dei requisiti di qualità, tempi e costi stabiliti.
TECNICO DI ESERCIZIO/MANUTENZIONE
Lavoratore che, sulla base delle approfondite esperienze teorico/pratiche acquisite in ordine alle diverse tecnologie e impianti inerenti l'attività di competenza, gestisce operativamente gli stessi impianti ed effettua i relativi interventi di manutenzione secondo le procedure stabilite, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai contratti con i clienti e delle prassi e normative aziendali.
2 Cat. B
Declaratoria
Impiegati di concetto, tecnici ed amministrativi, che svolgono in condizioni di autonomia operativa e con l'applicazione di particolare e personale competenza i compiti a essi affidati, ovvero operai specializzati che, per le acquisite doti di capacità ed esperienza, siano preposti al coordinamento del lavoro di altri operai, anche se non tutti specializzati, ovvero che operino in piena autonomia su attrezzature o apparati particolarmente complessi.
Esemplificazione di profili professionali:
ADDETTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO
Lavoratore che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, garantisce la corretta applicazione dei fatti amministrativi nel rispetto delle procedure aziendali e delle leggi vigenti e l'elaborazione di rapporti e situazioni riguardanti la propria sfera di attività.
MECCANICO SPECIALIZZATO
Lavoratore che garantisce in piena autonomia l'operatività al massimo livello di specializzazione sui sistemi meccanici complessi e sulle attrezzature di officina per l'esecuzione ad arte dei lavori necessari per i ripristini di funzionalità.
2 Cat. C
Declaratoria
Impiegati tecnici ed amministrativi con mansioni che richiedono particolare competenza professionale derivante da specifica preparazione di base o da corrispondente pratica d'ufficio ed operai specializzati che, pur disimpegnando un lavoro manuale, debbono essere in possesso di cognizioni tecniche di rilievo o comunque superiori a quelle normalmente richieste agli operai specializzati.
Esemplificazione di profili professionali:
RECEPTIONIST
Lavoratore che, sulla base della conoscenza della struttura aziendale e delle funzioni degli uffici, garantisce il tempestivo smistamento delle chiamate telefoniche in arrivo e in partenza, assicurando un'elevata qualità dell'immagine aziendale nei confronti degli esterni anche in termini di cortesia, accuratezza, prontezza ed efficienza, smistando in maniera corretta le richieste di informazioni e gestendo l'afflusso dei visitatori.
ADDETTO EDP JUNIOR
Lavoratore che, sulla base di metodologie esistenti ed esperienza specifica, sviluppa, mantiene, documenta e collauda routines, programmi, procedure ed applicazioni software anche in funzione delle richieste dei clienti interni supportandoli nella precisa definizione delle esigenze in termini di procedure software, nel rispetto dei requisiti di qualità, tempi e costi stabiliti.
3 Cat. A
Declaratoria
Impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi, cui siano affidate mansioni che richiedono adeguata e sufficiente preparazione professionale o esperienza d'ufficio, nonché operai specializzati, intendendosi per tali coloro che compiano lavori per l'esecuzione dei quali occorra una specifica capacità tecnico-pratica, acquisita attraverso tirocinio o preparazione ricevuta in scuole professionali e che compiano a regola d'arte lavori di maggiore importanza e complessità inerenti alla propria specializzazione professionale. I lavoratori assunti in questa categoria passeranno alla Cat. 2C dopo 24 mesi.
Esemplificazione di profili professionali:
AUTISTA
Lavoratore che esegue i compiti propri relativi all'ottimale mantenimento, all'efficienza e guida dell'automezzo nel rispetto delle prassi interne e delle regole del Codice Stradale.
DATTILOGRAFO
Lavoratore che esegue la copiatura e l'editing di testi nel rispetto degli standard di qualità della documentazione aziendale.
3 Cat. B
Declaratoria
Impiegati d'ordine addetti a mansioni esecutive semplici che richiedono una minima preparazione professionale o esperienza e pratica d'ufficio, nonché operai qualificati intendendosi per tali coloro che eseguono lavori che richiedono una comune capacità di mestiere conseguita attraverso tirocinio e preparazione professionale. I lavoratori assunti in questa categoria passeranno alla Cat. 3A dopo 24 mesi.
Esemplificazione di profilo professionale:
COMMESSO
Lavoratore che assolve compiti esecutivi relativi a consegna/prelievo di documentazione nell'ambito aziendale.
4 Cat.
Declaratoria
Impiegati ed operai che svolgono attività per le quali è richiesto il solo possesso di normali capacità di lavoro (uscieri, fattorini, custodi, portieri, manovali). l lavoratori assunti in questa categoria passeranno alla Cat. 3B dopo 18 mesi.
Esemplificazione di profilo professionale:
FATTORINO
Lavoratore che assolve compiti esecutivi relativi allo svolgimento di commissioni per conto degli enti aziendali.
L'impiegato tecnico ed amministrativo, cui sia richiesto ai fini dell'assunzione il titolo di laurea, non potrà essere assunto in categoria inferiore alla 2A.
L'impiegato cui sia richiesto ai fini dell'assunzione il diploma di scuola media superiore non potrà essere assunto in categoria inferiore alla 2C.
Passaggi automatici:
- da cat. 4 a cat. 3B dopo 18 mesi dall'assunzione in servizio;
- da cat. 3B a cat. 3A dopo 24 mesi dall'assunzione in servizio;
- da cat. 3A a cat. 2C dopo 24 mesi dall'assunzione nella categoria.
Per i disegnatori dalla Cat. 2C alla Cat. 2B dopo 60 mesi di permanenza nella categoria.
INQUADRAMENTO
Nota a verbale n. 1
A maggior chiarimento di quanto sopra, resta inteso che i profili professionali esemplificativi non sono esaustivi per quanto riguarda la definizione delle attività attesa dal livello di classificazione, essendo confermato che ciascuna posizione di lavoro potrà svolgere, in maniera non prevalente, anche compiti propri dei livelli inferiori, nonché accessori e/o integrativi alle attività prevalenti.
Nota a verbale n. 2
I lavoratori per i quali sia richiesto ai fini dell'assunzione il diploma di scuola superiore, ove svolgano mansioni inerenti al titolo di studio, passeranno dalla categoria 2C alla categoria 2B di norma entro 24 mesi dall'assunzione, salvo che siano incorsi in rilievi professionali o disciplinari.
Nota a verbale n. 3
Gli eventuali casi di controversia in materia di inquadramento del personale formeranno oggetto di confronto tra l'Azienda e le R.S.A. delle OO.SS. firmatarie del presente CCL che ne abbiano ricevuto mandato dagli interessati, nell'ambito delle sedi di appartenenza dei dipendenti stessi.
Qualora in tali sedi non si pervenga alla composizione della materia, le RSA stesse potranno chiedere un esame successivo di verifica sulla corrispondenza tra le declaratorie contrattuali e l'effettivo inquadramento, in ambito di Direzione Generale.
Art. 6 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Nel caso di passaggio temporaneo a mansioni della categoria superiore, il lavoratore, trascorso un periodo di 3 mesi di ininterrotto disimpegno delle predette mansioni, passerà a tutti gli effetti alla categoria superiore. In tal caso il lavoratore ha diritto al minimo della nuova categoria più gli aumenti periodici di anzianità già conseguiti e calcolati ai sensi dell'Art. 10 e nella misura ivi indicata.
L'esplicazione di mansione di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a quella del normale servizio di leva, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un compenso non inferiore alla differenza fra i minimi di stipendio e della contingenza delle due categorie.
Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede all'altra della Società.
Il lavoratore trasferito conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle prestazioni particolari presso la sede od il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
Nella individuazione degli elementi da trasferire l'Azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze tecniche e di servizio, della situazione economico-familiare dei lavoratori interessati.
In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferimento per giorni 20 al lavoratore e per giorni 10 per ciascun congiunto convivente a carico. Tale indennità viene riconosciuta in ragione del 75 % al lavoratore trasferito a domanda entro un anno dalla presentazione della domanda stessa.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per la anticipata risoluzione del contratto di affitto, ha diritto al rimborso di tale indennizzo, fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.
Su richiesta dell'interessato verranno concessi 2 giorni di permesso retribuito al lavoratore non coniugato trasferito e 5 giorni al lavoratore coniugato trasferito.
In tutti i casi di trasferimento saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi con la Società.
I minimi di stipendio sono definiti negli importi lordi mensili di seguito
indicati:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦CAT. ¦ Dall'1-8-92 ¦Dall'1-8-93 ¦Dall'1-8-94 ¦Dall'1-11-94 ¦Dall'1-7-95 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦1AS ¦ 1.109.750 ¦ 1.189.500 ¦ 1.423.900 ¦ 1.553.900 ¦ 1.906.250 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦1A ¦ 1.028.000 ¦ 1.102.000 ¦ 1.322.600 ¦ 1.417.600 ¦ 1.750.750 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦1B ¦ 884.000 ¦ 947.500 ¦ 1.140.750 ¦ 1.210.750 ¦ 1.504.750 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦2A ¦ 764.500 ¦ 819.500 ¦ 988.000 ¦ 1.031.500 ¦ 1.288.500 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦2B ¦ 686.500 ¦ 736.000 ¦ 889.900 ¦ 919.900 ¦ 1.155.750 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦2C ¦ 625.000 ¦ 670.000 ¦ 812.350 ¦ 832.350 ¦ 1.051.500 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦3A ¦ 555.000 ¦ 595.000 ¦ 722.150 ¦ 732.150 ¦ 928.000 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦3B ¦ 501.500 ¦ 537.500 ¦ 654.750 ¦ 664.750 ¦ 846.750 ¦
+------+-------------+------------+------------+-------------+------------¦
¦IV ¦ 411.000 ¦ 440.500 ¦ 540.950 ¦ 546.950 ¦ 704.900 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
I valori di cui sopra sono comprensivi degli importi del PAM conglobati in data 1-8-94 e 1-7-95.
Detti minimi includono inoltre:
- 103 punti di contingenza in vigore al 31-1-1975, in attuazione dell'Accordo Interconfederale del 4-2-75;
- l'importo di Lire 12.000 di cui all'Accordo Interconfederale richiamato, riproporzionato su 14 mensilità, senza il ricalcolo degli scatti di anzianità;
- a decorrere dal 1-1-1983, ulteriori 34 punti di contingenza maturati dal 1-2-1975 al 31-1-1977;
- controvalore della monetizzazione di n. 3 giornate lavorative, ed altri recuperi.
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Art. 9 - PREMIO ANNUO MENSILIZZATO
Il «Premio Annuo Mensilizzato» (PAM) è fissato nei seguenti importi lordi
mensili:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦CAT. ¦ Dall'1-8-91(1) ¦ Dall'1-8-92(2) ¦ Dall'1-8-94(3) ¦ Dall'1-7-95(4)¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦1AS ¦ 528.500 ¦ 590.600 ¦ 414.450 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦1A ¦ 499.750 ¦ 561.850 ¦ 395.250 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦1B ¦ 441.000 ¦ 503.100 ¦ 356.100 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦2A ¦ 385.500 ¦ 447.600 ¦ 319.000 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦2B ¦ 353.750 ¦ 415.850 ¦ 297.950 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦2C ¦ 328.750 ¦ 390.850 ¦ 281.250 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦3A ¦ 293.750 ¦ 355.850 ¦ 257.950 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦3B ¦ 273.000 ¦ 335.100 ¦ 244.100 ¦ 62.100 ¦
+------+----------------+----------------+----------------+---------------¦
¦IV ¦ 236.900 ¦ 299.000 ¦ 220.050 ¦ 62.100 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
(1) Valori precedenti + incrementi dal 1-8-91
(2) Valori colonna 1 + conglobamento indennità Stazioni e Sede nella misura di Lire/mese 62.125
(3) Valori colonna 2 - prima tranche conglobamento PAM
(4) Valori colonna 3 - seconda e terza tranches conglobamento PAM
Con le competenze del mese di settembre di ogni anno verrà inoltre erogato a titolo di Premio Annuo Mensilizzato un importo, da rapportarsi al periodo di lavoro prestato nell'anno, come di seguito:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦CAT. ¦ Anno '92 ¦ Anno '93 ¦Anno '94 e oltre ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦1AS ¦ 533.000 ¦ 799.000 ¦ 932.000 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦1A ¦ 521.800 ¦ 765.400 ¦ 887.200 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦1B ¦ 505.000 ¦ 715.000 ¦ 820.000 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦2A ¦ 489.600 ¦ 668.800 ¦ 758.400 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦2B ¦ 480.500 ¦ 641.500 ¦ 722.000 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦2C ¦ 473.500 ¦ 620.500 ¦ 694.000 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦3A ¦ 465.100 ¦ 595.300 ¦ 660.400 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦3B ¦ 459.500 ¦ 578.500 ¦ 638.000 ¦
+-----------------+------------------+-----------------+------------------¦
¦IV ¦ 449.000 ¦ 547.000 ¦ 596.000 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Art. 10 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
A decorrere dal 1º agosto 1992 i lavoratori in servizio alla data del 31 luglio 1992 hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato e valido agli effetti dell'anzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sottoriportata per ciascun livello retributivo, limitatamente a 13 bienni computati a partire dalla data di assunzione:
1AS 61.600 L./mese
1A 57.800 L./mese
1B 51.125 L./mese
2A 45.575 L./mese
2B 41.950 L./mese
2C 39.100 L./mese
3A 35.850 L./mese
3B 33.375 L./mese
IV 29.175 L./mese
Per tale personale ciascun aumento periodico di anzianità maturato sarà ricalcolato in base all'importo dell'aumento previsto per la categoria di ultima assegnazione.
I lavoratori assunti a partire dal 31 luglio 1992 hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato e valido agli effetti dell'anzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sottoriportata per ciascun livello retributivo, limitatamente a 7 bienni computati a partire dalla data di assunzione:
1AS 66.330 L./mese
1A 62.240 L./mese
1B 55.050 L./mese
2A 49.075 L./mese
2B 45.170 L./mese
2C 42.100 L./mese
3A 38.600 L./mese
3B 35.935 L./mese
IV 31.415 L./mese
Per detto personale, nei casi di assegnazione al livello superiore verranno mantenuti gli importi degli aumenti periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità e non potranno, comunque, essere assorbiti da eventuali superminimi individuali ed aumenti di merito o assegni ad personam.
Norma transitoria
Sino al 31 luglio 1992 gli aumenti periodici di anzianità saranno corrisposti secondo la ) regolamentazione di cui all'Art. 9 del CCL 22-12-1988 (riportato in appendice) che cessa di avere effetto da tale data.
Art. 11 - TREDICESIMA MENSILITÀ
L'Azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'Azienda. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero, mentre la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
Il periodo di prova, seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Entro il 10 dicembre di ogni anno, verrà corrisposto al personale un importo arrotondato approssimativamente pari al 70% della tredicesima mensilità, salvo conguaglio successivo.
Art. 12 - QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Entro il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposta al lavoratore in servizio a tempo indeterminato, una quattordicesima mensilità, calcolata con gli stessi criteri della tredicesima mensilità.
Art. 13 - DEFINIZIONE DEI TERMINI "STIPENDIO" E "RETRIBUZIONE"
Ai fini del presente contratto collettivo di lavoro per «stipendio mensile» si intende l'importo corrisposto di fatto al lavoratore, al lordo delle trattenute di Legge, composto dal minimo dello stipendio della categoria di appartenenza, dagli assegni di merito o assegni ad personam e dagli aumenti periodici di anzianità.
Per "retribuzione mensile" si intende I'importo complessivo dello stipendio come sopra specificato e - in quanto abbiano carattere certo, determinato e continuativo - delle indennità, dei compensi e dei premi.
Sono però esclusi i rimborsi giornalieri di missione, le indennità di cui all'Art. 15 nonché quelle ad personam, per lavoro supplementare o straordinario, l'ammontare degli assegni per il nucleo familiare e tutto quanto abbia carattere di rimborso spese anche se forfettario.
Art. 14 - PREMIO DI PRODUTTIVITÀ
A decorrere dal 1º gennaio 1992 viene istituito un premio di produttività collegato ad un indice di redditività e di sviluppo aziendale, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:
1) L'INDICE di riferimento è legato al Margine Operativo Lordo Pro/capite (nel seguito denominato M.O.L. p/c) quale emerge dal Bilancio d'Esercizio della Società approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci (nel seguito chiamato semplicemente Bilancio).
Per M.O.L. p/c si intende:
- Valore della produzione totale del periodo (Ricavi di vendita + contributi e sovvenzioni d'esercizio +/- variazione rimanenze, lavori in corso e prodotti finiti) meno
- Consumi di materie e servizi esterni meno
- Costo del lavoro più o meno
- Saldo proventi ed oneri diversi diviso
- Forza totale del lavoro media del periodo.
Le modalità di calcolo del Premio di Produttività per ogni anno di applicazione sono le seguenti.
1) Il M.O.L. p/c emergente dal Bilancio, realizzato nell'esercizio precedente a quello dell'anno considerato, viene preso come riferimento (questo dato viene indicato di seguito nelle formule con il simbolo M.O.L. p/c (anno precedente).
2) Il M.O.L. p/c emergente dal Bilancio realizzato nell'anno considerato (indicato di seguito nelle formule con il simbolo M.O.L. p/c) viene deflazionato applicando il deflatore del Prodotto Interno Lordo ufficiale ISTAT nel modo seguente:
M.O.L. p/c x 100
M.O.L. p/c deflazionato = + deflatore PIL
3) L'INDICE è calcolato confrontando il M.O.L. p/c deflazionato con il M.O.L. p/c di riferimento utilizzando la seguente formula:
M O.L. p/c deflazionato anno considerato x 100
INDICE = ------------------------------------------------
M.O.L. p/c anno precedente
4) Il valore dell'INDICE così ottenuto per ciascun esercizio darà luogo a un beneficio economico nella misura di cui all'allegata tabella A) che sarà erogato in un'unica soluzione con le competenze del mese successivo in cui il Bilancio dell'anno considerato è definitivamente approvato dall'Assemblea della Società.
5) Il premio competerà al personale in forza al 1º aprile dell'anno successivo ed in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno considerato e sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno considerato (anno cui si riferisce il pagamento).
Tutte le assenze dal servizio dell'anno considerato - ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti e dell'astensione obbligatoria per maternità - incideranno pro-quota sull'ammontare del valore del premio, fatta salva la franchigia per assenze di malattia e infortuni.
La franchigia per assenze di malattia e infortunio sarà pari, nell'anno, ad un periodo massimo complessivo di 90 giorni.
Per ciascuna delle predette causali di assenza la franchigia sarà pari a 60 giorni l'anno. La franchigia sarà pari a 120 giorni l'anno qualora l'assenza dovuta alla stessa causale, sia essa derivante da malattia o infortunio, si svolga senza soluzione di continuità.
Ai fini sopra indicati, il valore del premio sarà ridotto in quote mensili, considerandosi a tale effetto mese intero e periodi di assenza pari o superiori a 15 giorni.
6) Il premio di produttività, come sopra determinato, non è soggetto ai contributi FPPT, ed è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, anche differiti.
7) I valori dell'allegata tabella, a valere dall'esercizio '92 e liquidabili nel '93, dopo adeguato periodo di sperimentazione e assestamento, saranno rivedibili, nel corso della vigenza contrattuale, a far data dal 01/01/1994.
Tabella A) PREMIO DI PRODUTTIVITÀ (Lit./anno x 1000)
+------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ 4 ¦ 3B ¦ 3A ¦ 2C ¦ 2B ¦ 2A ¦ 1B ¦ 1A ¦ 1AS ¦
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------¦
¦Param. ¦ 100 ¦ 120 ¦ 132 ¦ 149 ¦ 164 ¦ 183 ¦ 213 ¦ 248 ¦ 270 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------¦
¦> 105 ¦ 745 ¦ 895 ¦ 984 ¦1.111 ¦1.222 ¦1.364 ¦1.588 ¦1.848 ¦2.012 ¦
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------¦
¦102 105 ¦ 709 ¦ 850 ¦ 935 ¦1.056 ¦1.162 ¦1.297 ¦1.509 ¦1.757 ¦1.913 ¦
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------¦
¦98 102 ¦ 671 ¦ 805 ¦ 886 ¦1.000 ¦1.100 ¦1.228 ¦1.429 ¦1.664 ¦1.812 ¦
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------¦
¦90 98 ¦ 634 ¦ 760 ¦ 836 ¦ 944 ¦1.039 ¦1.160 ¦1.350 ¦1.571 ¦1.711 ¦
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------¦
¦< 90 ¦ 336 ¦ 403 ¦ 443 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 614 ¦ 715 ¦ 832 ¦ 906 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Nota: I valori uscenti vanno rapportati ai mesi di effettivo servizio prestati nell'anno considerato.
1) INDENNITÀ DI CASSA
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore, anche finanziaria, ha diritto ad una indennità mensile pari al 5% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza.
2) CONCORSO SPESA MENSA
A tutto il Personale verrà corrisposto un concorso spesa mensa nella misura di Lit. 2.800 mensili.
Ritenuto che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di Legge è disciplinata dall'accordo interconfederale del 20 aprile 1956, recepito in Legge con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1026, le parti confermano che l'equivalente del costo della mensa, sostenuto dall'azienda, non è computabile agli effetti del calcolo del T.F.R. di cui all'Art. 2120 c.c. e 43 del presente CCL, né negli altri istituti contrattuali e di Legge, riflessi o differiti.
Il contributo mensa a carico dei lavoratori è fissato in Lit. 700.
NORMA TRANSITORIA
1) INDENNITÀ PARTICOLARI PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE STAZIONI SOCIALI - INDENNITÀ SEDE ROMA
Sino al 31 luglio 1992 sarà corrisposta, ai lavoratori in organico alle stazioni sociali, l'indennità di cui all'Art. 14 n. 2 del CCL del 22 dicembre 1988 nella misura e con le modalità ivi previste, e precisamente:
1AS Lit./mese 127,669 per dodici mensilità annue
1A Lit./ » 116,269 »
1B Lit./ » 96,244 »
2A Lit./ » 84,826 »
2B Lit./ » 84,826 »
2C Lit./ » 84,826 »
3A Lit./ » 84,826 »
3B Lit./ » 84,826 »
IV Lit./ » 84,826 »
Sino alla stessa data, ai lavoratori in organico presso la sede di Roma sarà corrisposta l'indennità di cui alla lettera aggiuntiva al CCL del 22 dicembre 1988 nella misura e con le modalità ivi previste, di Lit./mese 72.480 per dodici mensilità annue.
A decorrere dal 1º agosto 1992 detta indennità, sarà liquidata nella misura di Lit./mese 62.125 per quattordici mensilità a titolo di Premio Annuo Mensilizzato (PAM).
Gli importi residui risultanti dal conglobamento nel PAM, pari a:
1AS Lit./mese 47,305 per quattordici mensilità annue
1A Lit./ » 37,533 »
1B Lit./ » 20,369 »
2A Lit./ » 10,582 »
2B Lit./ » 10,582 »
2C Lit./ » 10,582 »
3A Lit./ » 10,582 »
3B Lit./ » 10,582 »
IV Lit./ » 10,582 »
per i soli lavoratori in organico presso le Stazioni sociali verranno erogati, agli aventi diritto, a titolo di assegno ad personam.
A decorrere dal 1-8-1992 l'indennità Stazioni Sociali e l'indennità Sede Roma sono pertanto abolite.
2) INDENNITÀ GUIDA AUTOMEZZI SOCIALI
Avuto riguardo agli accordi raggiunti in sede aziendale relativamente al congelamento dell'indennità guida automezzi sociali, detta indennità viene abolita a decorrere dal 1º gennaio 1993. Ai lavoratori che a detta data percepiscono tale indennità sarà riconosciuto un assegno mensile "ad personam" di importo pari ad un quattordicesimo dell'importo annuo dell'indennità stessa.
La Società, per comprovate esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori della abituale sede di lavoro.
Il relativo trattamento economico e normativo è stabilito attraverso accordi stipulati in sede aziendale con le R.S.A. delle OO.SS. firmatarie del presente CCL.
Nota a verbale
L'aspetto economico delle trasferte sarà rivedibile, nel corso della vigenza contrattuale, tra R.S.A. e Direzione Aziendale a far data dal
01/01/1994.
La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla Legge con le relative deroghe ed eccezioni.
L'articolazione degli orari di lavoro, in relazione a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 18 aprile 1966, sarà esaminata, preventivamente all'attuazione, tra Direzione Aziendale e R.S.A.
L'orario normale è fissato in 40 ore settimanali.
A tutto il personale sono riconosciute n. 16 ore annue di riduzione dell'orario di lavoro da fruirsi collettivamente.
A decorrere dal 1º gennaio 1993 l'orario annuo sarà ridotto di 8 ore e dal 1º gennaio 1994 di ulteriori 8 ore. Anche dette ore saranno fruite collettivamente.
A tale scopo sarà concordato in sede aziendale un calendario annuo tra Direzione e R.S.A.
L'orario flessibile viene applicato, secondo le modalità concordate con le R.S.A. delle OO.SS. firmatarie del presente CCL, nelle aree di lavoro non vincolate da turnazione, compatibilmente con le esigenze operative specie, per quanto riguarda le aree in cui necessita la presenza contemporanea di più addetti.
I turni di lavoro sono fissati mensilmente e comunicati ai lavoratori interessati. Il preavviso di cambio turno avverrà di norma con 48 ore di anticipo.
Per le attività di servizio fornite mediante interventi su impianti Telespazio o gestiti presso i clienti, l'orario di lavoro inizia e termina sul luogo, salvo il caso di trasferta.
Per i turnisti è prevista la riduzione di 1 ora per ogni otto turni notturni dando luogo ad una giornata di recupero al maturare di n. 8 ore complessive di riduzione.
Nota a verbale
1) Il godimento di due giornate di permesso individuale retribuito (ex CCL 7-7-1984) è regolamentato in sede aziendale.
2) Fermo restando in via prioritaria l'utilizzo dei Permessi Retribuiti Individuali, i permessi con recupero dovranno essere preventivamente autorizzati. Il recupero dei permessi concessi dovrà avvenire nell'ambito dello stesso mese di fruizione.
Al fine di garantire la qualità, la continuità, e/o l'effettuazione del servizio con la necessaria tempestività ed efficacia, è prevista la reperibilità, quale strumento atto a garantire l'effettuazione di prestazioni non prevedibili al di fuori del normale orario di lavoro, anche nelle giornate domenicali o festive, nei settori preposti ai servizi esterni, ai servizi di gestione in orbita, ai servizi di telemetria e di telecomunicazioni e alla manutenzione.
Le ore di reperibilità vengono compensate con i seguenti importi orari lordi comprensivi delle incidenze su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, riflessi o differiti, ivi incluso il computo del T.F.R.:
Cat. 1B 4.500
Cat. 2A 3.800
Cat. 2B 3.500
Cat. 2C 3.200
Cat. 3A 3.000
Le ore di reperibilità nei giorni festivi e domenicali saranno compensate con i seguenti importi orari lordi comprensivi delle incidenze su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, riflessi o differiti, ivi incluso il computo del T.F.R.:
Cat. 1B 4.700
Cat. 2A 4.000
Cat. 2B 3.700
Cat. 2C 3.400
Cat. 3A 3.200
Le prestazioni eventualmente richieste in reperibilità, quindi oltre il normale orario di lavoro, verranno compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare o straordinario. Saranno comunque riconosciute al lavoratore quattro quote orarie, se l'intervento avesse durata inferiore.
Le prestazioni rese fuori dell'ambito delle sedi sociali saranno compensate, oltre al trattamento per il lavoro supplementare o straordinario, con i seguenti ulteriori importi lordi:
Cat. 1B 2.400
Cat. 2A 2.000
Cat. 2B 1.850
Cat. 2C 1.700
Cat. 3A 1.600
Anche tali importi sono comprensivi delle incidenze sugli istituti contrattuali e di Legge, riflessi o differiti, ivi incluso il computo del T.F.R.
I suddetti importi non sono cumulabili con altri compensi, ivi compresi quelli previsti per la effettiva chiamata in reperibilità o per il lavoro supplementare o straordinario.
La reperibilità non potrà essere richiesta per più di 34 ore consecutive, per non più di 6 giorni consecutivi e non potrà superare le 120 ore mensili. Eventuali modificazioni dei limiti temporali sopra indicati che dovessero rendersi necessarie ed opportune, saranno localmente esaminate con le R.S.A.
I turni di reperibilità sono fissati, di norma, mensilmente e comunicati ai lavoratori interessati. Gli spostamenti di turni, che dovessero rendersi necessari per particolari esigenze di servizio, debbono, di norma, essere comunicati con almeno 24 ore di preavviso.
Il lavoratore chiamato a rendersi reperibile dovrà poter prestare sollecitamente la propria opera nel caso di necessità e, pertanto, si dovrà recare presso la normale sede di lavoro nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le due ore dalla chiamata.
La chiamata in servizio sarà effettuata tramite sistemi "Teledrin" o mezzi analoghi.
Per quanto concerne i mezzi di trasporto, qualora fossero indisponibili o inefficienti i mezzi di trasporto pubblici, l'Azienda metterà i lavoratori in condizione di poter raggiungere tempestivamente il luogo di effettuazione della prestazione.
L'articolazione dell'avvicendamento dei lavoratori in reperibilità sarà effettuata in modo da non coinvolgere ripetutamente lo stesso lavoratore durante particolari periodi festivi o di fine settimana, tenendo quindi conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle esigenze dei singoli; saranno altresì tenuti in considerazione eventuali impedimenti individuali alla effettuazione del turno di reperibilità.
Le prestazioni lavorative in reperibilità ed i relativi turni verranno effettuati, per quanto possibile, in modo da assicurare il normale riposo fisiologico. In quest'ottica il lavoratore potrà optare, per le ore eccedenti le quattro, solo la maggiorazione prevista per le ore che verrà chiamato a prestare a causa di chiamate in servizio durante la reperibilità oltre un totale di 4 ore nell'arco di una medesima settimana, per un riposo equivalente alle ore prestate oltre le quattro. In questo caso verrà riconosciuta al lavoratore per le ore eccedenti le quattro, solo la maggiorazione prevista per le ore di lavoro prestate in occasione di richiamo in servizio durante la reperibilità.
La fruizione dei riposi avverrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un periodo indicato dal lavoratore. Tuttavia, qualora la prestazione dovesse concludersi oltre le ore 01.00, il lavoratore dovrà usufruire di un riposo di 4 ore a valere all'inizio del turno di lavoro immediatamente contiguo a detta prestazione. Per prestazioni con inizio prima delle ore 01.00 e conclusione oltre le ore 06.00, il riposo sarà di 8 ore a valere all'inizio del turno di lavoro immediatamente contiguo alla prestazione. Comunque alla fine di ciascun trimestre solare, verranno liquidate al lavoratore le spettanze relative ai riposi maturati e non goduti nell'arco del trimestre precedente.
Sarà possibile far fronte a sovrapposizioni di necessità episodiche ricorrendo a personale in reperibilità appartenente a settori tecnicamente omogenei.
Gli ulteriori aspetti applicativi della disciplina (in particolare, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascun settore, il dimensionamento della reperibilità ivi incluse le attività a turnazione, nonché l'eventuale estensione dell'istituto ad altri settori) saranno, localmente, oggetto di confronto tra l'Azienda e le R.S.A.
Art. 19 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
La durata dell'orario di lavoro a tempo parziale è stabilita in 20 o 30 ore settimanali su 5 giorni per 4 o 6 ore giornaliere consecutive (part-time orizzontale), oppure sperimentalmente per la durata del presente contratto in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (part-time verticale).
La percentuale massima di lavoratori con rapporto di lavoro parziale non potrà superare complessivamente il 5% dell'organico della società nel caso di part-time orizzontale e del 3% per part-time verticale. In entrambi i casi, per le stazioni e il servizio al cliente, la percentuale di personale a part-time non potrà superare il 7% (di cui 4% part-time orizzontale e 3% part-time verticale).
Le domande del personale in servizio che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dovranno essere motivate da comprovate necessità (prioritariamente esigenze familiari, motivi di studio, etc.).
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere carattere permanente e comunque non potrà essere utilizzato per periodi di tempo inferiori ai 12 mesi.
La retribuzione, diretta ed indiretta, attuale e differita ed ogni altro istituto sono commisurati proporzionalmente all'entità delle prestazioni e più in particolare a tanti quarantesimi quante saranno le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'azienda potrà far luogo ad assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale che dovrà essere stipulato per iscritto ed indicare la durata dell'orario settimanale e/o mensile. I criteri applicativi del presente articolo verranno stabiliti in sede aziendale tra le parti stipulanti il presente CCL.
In via sperimentale e previo esame tra Direzione e R.S.A. potranno essere instaurati rapporti di lavoro di tipo part-time verticale, con prestazioni giornaliere o in turni, concentrate nelle giornate di sabato e domenica.
Queste prestazioni saranno compensate al sabato con quote orarie maggiorate del 20% fino all'8ª ora e del 40% per le ore successive.
Le prestazioni domenicali saranno compensate con quote orarie maggiorate del 50% fino all'8ª ora e del 60% per le ore successive.
Ove le ore complessive prestate al sabato e alla domenica raggiungano le 24 ore, sarà corrisposta un'ulteriore maggiorazione del 10% per le ore diurne e del 20% per le ore notturne.
Una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente al 35% e 100% delle quote orarie ordinarie di cui sopra sarà corrisposta per le prestazioni in giornata festiva cadente al sabato o alla domenica. Tali maggiorazioni sono comprensive degli istituti contrattuali e di Legge, riflessi e differiti, e sono sostitutive di quelle previste all'Art. 20.
Rientrano nella fattispecie del part-time verticale concentrato nelle giornate di sabato e domenica le prestazioni effettuate nelle ore 22-24 del venerdì e nelle ore 22 della domenica - 08 del lunedì.
I lavoratori con rapporto a tempo parziale, all'atto dell'instaurazione del rapporto, potranno chiedere la riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente prevista, oppure il relativo pagamento, calcolato come segue:
I.A. = O.S.P. x R.O.L. x R.O.P.
------------------------------
40
Glossario
I.A. = Indennità annua
O.S.P. = Numero ore settimanali a tempo parziale
R.O.L. = Numero di ore di riduzione di orario di lavoro spettanti
R.O.P. = Retribuzione oraria del lavoratore a tempo parziale.
Tale indennità, che è comprensiva dei riflessi su tutti gli istituti di Legge e contrattuali, anche differiti, sarà corrisposta nel mese di luglio.
Il periodo di ferie di cui all'Art. 24 resta invariato per il personale a part-time orizzontale, mentre sarà riproporzionato in relazione alla prestazione concordata per il personale a part-time verticale.
L'attività formativa valevole per il personale con contratto part-time sarà svolta a tutti gli effetti in orario normale.
Nota a verbale 1
Il part-time verticale sarà agibile non appena saranno forniti i necessari chiarimenti e garanzie sotto il profilo previdenziale. A tale scopo, le parti esperiranno i necessari interventi nelle sedi competenti.
Nota a verbale 2
L'eventuale richiesta del lavoratore assunto a tempo parziale di passare a tempo pieno sarà valutata dall'Azienda prioritariamente rispetto a nuove assunzioni per identiche professionalità nello stesso settore.
Art. 20 - LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
È considerato lavoro supplementare quello compiuto dal lavoratore oltre la normale durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'Art. 17 e sino alla 48esima ora.
E considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre la 48esima ora settimanale di prestazione.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21.00 e le ore 07.00 del mattino. Lo straordinario effettuato al termine del turno notturno è considerato straordinario notturno.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'Art. 22.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al VI comma, sono le seguenti:
- lavoro straordinario o supplementare feriale: 30%
- lavoro straordinario o supplementare notturno: 60%
- lavoro straordinario o supplementare festivo: %
- lavoro straordinario o supplementare festivo notturno: 75%
- lavoro straordinario o supplementare domenicale diurno: 40%
- lavoro notturno: 40%
- lavoro domenicale diurno: 40%
- lavoro domenicale notturno: 45%
A far data dal 01-07-1995, in concomitanza con il secondo conglobamento del PAM nei minimi, la percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario o supplementare feriale viene fissata nella misura del 25%.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito o assegni ad personam, aumenti periodici di anzianità, indennità di contingenza e quota oraria della tredicesima mensilità.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra - anche quando riguardano lavoro in turni avvicendati - sono comprensive dell'incidenza sugli altri istituti contrattuali e di Legge, riflessi o differiti.
La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile di cui al VI comma per 173.
La percentuale maggiore assorbe la minore.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla Legge.
Nel caso di richiamo in servizio, che potrà aver luogo per esigenze impreviste ed improrogabili, saranno riconosciute al lavoratore quattro ore di retribuzione straordinaria, anche se l'intervento avesse durata minore.
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che deve normalmente coincidere con la domenica.
Il personale che, nei casi consentiti dalla Legge, presta la sua opera nelle domeniche, godrà del riposo in altro giorno della settimana il quale deve essere prefissato. Tale giorno può essere spostato per necessità di servizio con un preavviso di 48 ore, salvo termini più brevi quando l'esigenza derivi da impreviste necessità di servizio o da improvvisa comunicazione di assenza di altro lavoratore, con attribuzione, in tali casi, della maggiorazione per lavoro straordinario o supplementare festivo.
Agli effetti del presente contratto collettivo di lavoro sono considerati festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività del:
25 aprile (anniversario della liberazione)
1 maggio (festa del lavoro)
prima domenica di giugno (fondazione della Repubblica)
prima domenica di novembre (giorno dell'Unità Nazionale).
c) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1 gennaio)
2) il lunedì dopo Pasqua (mobile)
3) Assunzione di M.V. (15 agosto)
4) Ognissanti (1 Novembre)
5) Immacolata Concezione (8 dicembre)
6) Natale (25 dicembre)
7) Santo Stefano (26 dicembre)
8) Giorno di Pasqua
9) Epifania del Signore (6 gennaio);
d) il giorno del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta normalmente la sua opera (per il personale della sede di Roma il 29 Giugno: per il personale della Stazione di Lario il 16 Agosto; per il personale del Centro Spaziale del Fucino il 24 Agosto; per il personale della Stazione dello Scanzano il 15 Luglio; per il personale del Centro Spaziale di Matera il 2 Luglio);
L'orario di lavoro viene dimezzato senza recupero nei seguenti giorni:
- 24 dicembre
- 31 dicembre.
Le eventuali prestazioni di lavoro richieste da esigenze di servizio verranno retribuite con lå maggiorazione prevista per il lavoro straordinario o supplementare feriale.
Per il trattamento delle festività di cui al punto b) valgono le norme di Legge.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti c) e d) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia compensata con retribuzione ridotta, l'Azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione mensile l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.
Nel corso di ciascun anno il lavoratore potrà fruire, a richiesta, in sostituzione delle festività religiose soppresse di cui all'Art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive integrazioni, di 4 giorni di permessi individuali retribuiti da concedere compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali giornate di permesso debbono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno; diversamente saranno liquidate con le stesse modalità previste per le festività coincidenti con la libertà settimanale (settimo comma del presente articolo).
Ai lavoratori assunti o cessati durante il corso dell'anno per ogni mese di servizio prestato spetterà un dodicesimo di tali giornate di permesso.
Queste ultime, infine, potranno essere usufruite anche sotto forma di mezze giornate lavorative.
Le assenze devono essere comunicate immediatamente e giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio, pari a:
- giorni 26 per anzianità di servizio da 1 anno a 15 anni compiuti;
- giorni 30 per anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti.
I giorni festivi di cui all'Art. 22 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
L'epoca delle ferie sarà richiesta dal lavoratore e stabilita dall'Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di almeno un anno di servizio continuativo presso l'Azienda, spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni, sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Nel caso in cui, per effettive ragioni di servizio non è stato possibile il godimento delle ferie entro l'anno solare, queste potranno essere fruite entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In caso di mancato godimento per le stesse sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva (retribuzione giornaliera globale di fatto).
In caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, che non abbia reso possibile l'inizio delle ferie, il godimento delle stesse potrà aver luogo entro il semestre successivo alla data del rientro in servizio.
In caso di richiamo in servizio nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il periodo di viaggio ed il rimborso delle eventuali maggiori spese direttamente conseguenti al richiamo in servizio e regolarmente documentate.
Note
1) Le dizioni «da 1 a 15 anni compiuti» e «oltre i 15 anni compiuti» significano che per i primi 15 periodi vale lo scaglione di 26 giorni, e per i successivi lo scaglione di 30 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore abbia goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio 1e frazioni di ferie dello scaglione di 26 giorni, le rimanenti frazioni di detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del sedicesimo anno di anzianità di cui sopra insieme alle frazioni dello scaglione di 30 giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del sedicesimo anno di anzianità di160; servizio insieme alle frazioni dello scaglione di 30 giorni.
2) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il numero dei giorni di ferie previsti dal primo comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al lavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa.
Art. 25 - TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In caso di malattia il lavoratore, fatto salvo il dovere di comunicazione prevista dall'Art. 23 deve inviare all'Azienda, entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Il controllo nei casi di malattia del lavoratore avverrà nei modi previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi dell'Art. 3 del presente contratto, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenica o festivo nelle fasce orarie previste dal D.M. 8-1-1985 ed eventuali sue modificazioni: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Il lavoratore - che per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti.
Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel corso del periodo di assenza per malattia ed infortunio non sul lavoro, deve essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'Azienda.
Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro, incorre nei provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 41 del presente CCL.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, indipendentemente dall'anzianità di servizio, per un periodo di dodici mesi con intera retribuzione globale per i primi otto mesi, e con il 60% della retribuzione globale per i quattro mesi successivi.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, al lavoratore sarà conservato il posto per un ulteriore periodo di sei mesi, di cui quattro ad intera retribuzione globale ed i due successivi al 60% della retribuzione globale.
Nei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore non in prova, soggetto per Legge alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, la Società conserverà il posto fino alla guarigione clinica e corrisponderà l'intera retribuzione per detto periodo con deduzione di quanto il lavoratore percepisca dagli istituti assicuratori per lo stesso titolo.
Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, incompatibile con le mansioni precedentemente svolte, la Società provvederà, compatibilmente con le norme di Legge, ad adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente CCL per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso.
Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'Azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale, non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente CCL e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento piu favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (T.F.R., ferie, tredicesima mensilità, etc.).
Il periodo di tempo necessario per effettuare cure termali sarà considerato assenza per malattia quando il lavoratore documenti che le cure stesse sono state riconosciute indispensabili dall'istituto assistenziale.
Art. 26 - CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un periodo di 15 giorni lavorativi durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuale né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (coniuge e parenti entro il primo grado) sarà concesso un permesso retribuito di cinque giorni.
In occasione della nascita dei figli sarà concessa, a richiesta, una giornata di permesso retribuito.
PARTE III - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio l'Azienda corrisponderà alla lavoratrice la retribuzione mensile con deduzione di quanto la stessa abbia diritto a percepire dall'Ente Previdenziale a titolo di indennità di maternità.
L'astensione obbligatoria per maternità interrompe qualsiasi altra assenza in atto.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di Legge.
Su richiesta motivata del lavoratore potrà essere concesso, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ed in relazione alle sue esigenze tecnico-organizzative, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.
Fermo quanto sopra, verrano esaminate con favore, per quanto possibile, le richieste di aspettativa avanzate per seri e comprovati motivi di studio e di difficoltà familiari.
La chiamata di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo di preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Al fine di agevolare, per quanto di pertinenza, il pieno recupero dei lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti, ai lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di Legge, lo stato di tossicodipendenza, e che intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento e, comunque per un periodo non superiore ai limiti temporali complessivi di cui alla Legge 26-6-90 n. 162.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma dovrà avanzare la relativa richiesta all'Azienda, corredata di adeguata documentazione circa il programma da seguire e la sua presumibile durata, di norma almeno un mese prima dell'inizio del programma stesso.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per concorrere al programma terapeutico e socio riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta di norma almeno un mese prima dell'inizio dell'aspettativa fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire attestazione con periodicità trimestrale circa la prosecuzione del trattamento riabilitativo.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'Azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Le parti riconoscono come materia propria del livello aziendale l'applicazione della normativa contrattuale sulla distribuzione dell'orario, delle ferie, i turni, reperibilità e part-time, nonché le questioni afferenti l'ambiente di lavoro, la tutela della salute e le trasferte.
Sistema di informazione
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità della Telespazio e delle OO.SS., concordano quanto segue.
L'Azienda entro il mese di febbraio di ciascun anno esporrà alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti:
a) le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti e le linee di tendenza delle nuove iniziative internazionali nonché le iniziative intraprese in tale ambito anche con accordi con imprese nazionali e/o straniere;
b) consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
c) il numero degli addetti e la distinzione degli occupati per sesso, per inquadramento e per classi di età anche in relazione all'Art. 32;
d) la previsione qualitativa e quantitativa dei programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale, predisposta anche in relazione allo sviluppo aziendale ed alla eventuale introduzione di nuove tecnologie, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda od in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Nell'ambito delle iniziative tendenti alla parità, verrà agevolata e, tenuto conto delle esigenze aziendali, programmata la partecipazione alla formazione del personale al rientro in azienda dal periodo di astensione, obbligatoria e facoltativa dal lavoro, per maternità;
e) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, le indicazioni sulle principali finalizzazioni delle stesse, nonché il numero degli addetti;
f) l'introduzione di innovazioni tecnologiche significative che abbiano riflessi sui livelli occupazionali o sull'organizzazione del lavoro. Per tale aspetto le cadenze delle informazioni saranno quelle richieste da fatti specifici in relazione anche a quanto previsto dal successivo Art. 34);
g) le condizioni di lavoro in termini di sicurezza, igiene ed ambiente ed eventuali relative iniziative, nonché i dati, quantitativi e qualitativi, riguardanti gli infortuni sul lavoro;
h) programmi relativi all'ammodernamento delle strutture degli impianti per gli eventuali riflessi sull'ambiente di lavoro;
i) le linee generali e le dimensioni complessive concernenti l'indotto, il decentramento, le aree di localizzazione, le articolazioni, gli eventuali processi di terziarizzazione;
l) l'entità dei contrattI di formazione-lavoro e part-time suddivisi per sesso e per categoria;
m) le ore di lavoro supplementare e straordinario e di reperibilità effettuate, suddivise per sedi; informazione a consuntivo sui settori effettivamente coinvolti nella reperibilità e sul numero del personale interessato e, in via previsionale, sui settori che presumibilmente saranno interessati nell'anno successivo;
n) i dati relativi alla partecipazione delle lavoratrici ai programmi di addestramento e formazione, che concorrono allo sviluppo dell'occupazione e della professionalità femminile.
Informazioni a consuntivo saranno fornite sulle previsioni espresse nell'anno precedente.
Entro il successivo mese di maggio, presso ciascuna sede sociale l'azienda esporrà alle strutture sindacali i riflessi che gli argomenti già illustrati a livello nazionale abbiano a livello territoriale.
Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia della professionalità acquisita e dei livelli retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione alle OO.SS. Nazionali dei lavoratori ed alle R.S.A., le quali potranno richiedere entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti dei lavoratori, all'interno di uno stesso reparto o servizio per lavori omogenei o similari, di durata temporanea, dovuti ad assenza dei titolari ed a improvvise esigenze tecniche.
Nota a verbale
Si conferma quanto già previsto dalla lettera A/P 272 dell'11-9-1981 per ciò che si riferisce a «___ le prospettive produttive ed i programmi di investimento, le linee di sviluppo ed i programmi operativi (dell'azienda) che saranno indirizzati prevalentemente per quanto possibile verso l'industria nazionale ___».
Art. 34 - INNOVAZIONI DI CARATTERE TECNOLOGICO E/O TECNICO-ORGANIZZATIVO
Fuori dell'ipotesi di cui all'Art. 33 comma 2 al punto F e comma 5, nel caso di innovazioni di carattere tecnologico e/o tecnico-organizzativo, nonché di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnico-amministrative aventi riflessi significativi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro, Telespazio ne darà comunicazione alle OO.SS. stipulanti e alle R.S.A. successivamente alla fase di progettazione e preventivamente a quella operativa.
A richiesta di una delle parti, da avanzarsi entro 5 giorni dalla comunicazione, avverrà un incontro per un esame in ordine ai riflessi anzidetti. Tale esame dovrà essere esperito nei 10 giorni successivi alla richiesta.
L'azienda non darà luogo all'attuazione delle modifiche prima che sia trascorso tale termine.
Note a verbale agli artt. 33 e 34
1) L'INTERSIND e FILPT/CGIL - SILTE/CISL - UILTE/UIL considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nel protocollo IRI 16 luglio 1986 e stante l'autonoma valenza di questi nel solo ambito delle Relazioni Industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste dagli artt. 33 e 34 del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti, il citato protocollo IRI e successive eventuali modifiche fermo restando che, in caso di controvers1a le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso protocollo.
2) INTERSIND e SNATER si danno atto che troveranno applicazione le procedure previste dal presente contratto.
Le parti convengono, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge 9-12-77 n. 903, alla raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125, di ricercare e promuovere, compatibilmente con le opportune specifiche esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda e tenuto conto anche del mercato del lavoro, «azioni positive» tese a superare eventuali situazioni che ostacolino una effettiva parità di opportunità uomo-donna.
In tale quadro le parti convengono di istituire una Commissione paritetica, Azienda-Sindacati che ricerchi e promuova nell'ambito delle sopra richiamate disposizioni di Legge, azioni positive per la salvaguardia e lo sviluppo della parità, anche segnalando eventuali iniziative formative. Le suddette iniziative saranno sottoposte alle parti stipulanti.
La Commissione sarà composta di otto membri di cui quattro designati dall'azienda e quattro designati dalle OO.SS. stipulanti.
La Commissione si riunirà presso la D.G. di norma con cadenza semestrale e le relative convocazioni verranno effettuate su richiesta di almeno una delle parti con un preavviso di almeno cinque giorni.
In relazione alle iniziative allo studio in ambito CEE, in ottemperanza alla risoluzione del Consiglio delle Comunità Europee del 29 maggio 1990, per la promozione di campagne e di iniziative a tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, nonché all'individuazione, in correlazione ai criteri che verranno definiti in ambito comunitario e recepiti dalla legislazione nazionale, di possibili interventi finalizzati a scoraggiare qualsiasi comportamento indesiderato a con notazione sessuale, che offenda la dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro, la Commissione di cui all'Art. 35 fungerà da osservatorio raccogliendo anche dati, notizie e norme riguardanti l'evoluzione legislativa e normativa della materia, da portare a conoscenza delle parti stipulanti.
L'Azienda, anche d'intesa con la Commissione, conferma l'intendimento di operare affinché siano evitate, nel rispetto della privacy individuale dei lavoratori, situazioni che possano incidere negativamente sulla dignità personale degli stessi.
Art. 37 - ASSEMBLEE DEL PERSONALE
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dalla Legge.
Ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 2 della Legge 190/1985 le parti si danno atto che l'appartenenza alla categoria di quadri così come definita all'Art. 4 del presente CCL è caratterizzata dalla capacità di fornire, come specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contributi di particolare rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dalla capacità di organizzare, integrare e/o sovraintendere le risorse affidate e di attivare e gestire rapporti di considerevole rilievo con i terzi.
È riconosciuta ai quadri una «indennità di funzione» definita in Lire/mese 90.000 lorde per 14 mensilità, a decorrere dal 1-08-92. Per i quadri appartenenti al «profilo professionale superiore» detta indennità viene fissata in Lire/mese 200.000 lorde per 14 mensilità, a decorrere dal 1-08-92.
Dichiarazione a verbale
I criteri di riferimento per l'individuazione dei lavoratori occupanti posizioni e/o svolgenti funzioni di particolare importanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali vengono definiti come segue:
- Ampiezza Manageriale e/o Professionale della Posizione
Si intende il grado di estensione del coordinamento su più attività affini e correlate tra loro, ovvero l'esercizio di attività specialistiche in più campi di una disciplina.
È caratterizzata inoltre dall'ampia discrezionalità di proporre metodi e tecniche di tipo funzionale e dalla implementazione di politiche e attività definite a larghi tratti.
- Influenza della Posizione sui Risultati
Si intende il grado di contributo dei singoli in termini manageriali, professionali, operativi sui risultati della propria Unità Organizzativa/Attività.
- Grado di Contribuzione alla Risoluzione dei Problemi
Si intende la capacità di contribuire con opinioni ed iniziative alla identificazione e soluzione dei problemi.
- Finalità della Posizione
Si intende l'influenza della posizione sul raggiungimento dei risultati economici finali.
- Responsabilità Interna e/o Esterna della Posizione e sua Rilevanza Economica
Si intende in grado di definizione degli obiettivi che ammettono un controllo a medio termine da parte del superiore, ed il grado di instabilità del contesto esterno influenzante direttamente le attività della posizione.
Informazione
In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di quanto previsto dal sistema d'informazione di cui all'Art. 33 del presente CCL, l'azienda utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per un più adeguato svolgimento delle mansioni affidate.
In tale ambito la comunicazione verso i Quadri diverrà strumento essenziale di valorizzazione della professionalità attraverso la crescita di un più idoneo livello di conoscenza in riferimento sia allo svolgimento delle mansioni affidate sia al particolare ruolo di sollecitatore e integratore che viene affidato al Personale Quadro nel contesto organizzativo aziendale.
Formazione
Fatto salvo quanto previsto in tema di formazione, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al particolare ruolo svolto dai Quadri, continuerà nel processo di rafforzamento ed affinamento del sistema di formazione volto a sviluppare la professionalità delle risorse interessate.
In tale ambito saranno pianificati e programmati interventi formativi riservati ai Quadri sia sulla base di rilevazioni periodiche delle esigenze di tipo collettivo di tale personale, sia con riguardo alle necessità individuali identificate anche attraverso il contributo proveniente dalle risorse interessate.
L'impegno suddetto si realizzerà attraverso la partecipazione a corsi, seminari ed altre attività formative.
Responsabilità
Ai quadri sarà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Brevetti
Fermo restando quanto disposto dall'Art. 4 della Legge 190/1985 viene riconosciuto ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Nota a Verbale
Le parti si danno atto che con le presenti disposizioni si è data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 190 del 1985.
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disposto dalla presente disciplina, ai lavoratori con la qualifica di quadro si applicano le norme del CCL e di Legge previste per gli impiegati.
PARTE VI - DISCIPLINA AZIENDALE
Art. 39 - DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve eseguire le disposizioni che gli vengono impartite dai superiori, rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione ed inoltre deve:
a) mantenere un contegno corretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti, gli estranei;
b) tenere in servizio condotta irreprensibile;
c) osservare l'orario stabilito per il lavoro al quale è adibito e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute, curando con zelo gli interessi dell'Azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
e) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre profitto a danno dell'Azienda da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della Società medesima;
f) dedicare temporaneamente le sue mansioni anche per servizio presso altre Aziende in cui la Società sia interessata e gli siano indicate dalla Società stessa, ferma restando l'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Al lavoratore è particolarmente vietato:
a) trarre comunque partito a proprio vantaggio da quanto forma oggetto del disimpegno delle sue mansioni;
b) occuparsi durante le ore di lavoro di cose estranee alle proprie incombenze;
c) allontanarsi dall'ufficio per ragioni estranee al servizio senza il permesso del superiore diretto;
d) compiere qualunque atto od operazione che comunque possa nuocere agli interessi della Società ed esercitare la propria attività professionale in concorrenza con la Società;
e) introdurre persone estranee nei locali della Società non per motivi di ufficio, salvo autorizzazione;
f) fumare od accendere fuochi nei locali della Società nei quali ciò sia espressamente vietato;
g) gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione di dipendente della società per svolgere a fini di lucro attività che siano comunque in contrasto con gli interessi dell'Azienda.
Art. 40 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a secondo della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con o senza preavviso, secondo le norme di Legge.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commette infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d).
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
PARTE VII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 41 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore:
- per i lavoratori delle categorie 1AS, 1A e 1B:
mesi 2 per i lavoratori con anzianità fino a 5 anni;
mesi 3 per i lavoratori con anzianità oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
mesi 4 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni;
- per i lavoratori delle categorie 2A, 2B e 2C:
mesi 1 e mezzo per i lavoratori con anzianità fino a 5 anni;
mesi 2 per i lavoratori con anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni;
mesi 2 e mezzo per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni;
- per i lavoratori delle altre categorie:
mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 5 anni;
mesi 1 e mezzo per i lavoratori con anzianità oltre 5 e fino a 10 anni;
mesi 2 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni.
In caso di dimissioni i termini di preavviso sopra indicati sono ridotti della metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Art. 42 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento da calcolarsi secondo quanto disposto dall'Art. 2120 cod. civ. e dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti di tale trattamento è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza secondo quanto stabilito dalla Legge 297/82;
- aumenti periodici di anzianità;
- assegni di merito o assegni ad personam;
- indennità speciali di cui all'Art. 15 del CCL;
- superminimi;
- tredicesima e quattordicesima mensilità di cui agli articoli 11 e 12 del CCL;
- premio annuo (mensilizzato e parte fissa) di cui all'Art. 9 del CCL.
Per il computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 valgono le norme di cui all'Art. 34 del CCL 10-6-1981.
Art. 43 - CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell'Art. 2124 del Codice Civile, l'Azienda rilascerà al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
PARTE VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 363/1984 e dalla successiva ordinanza ministeriale attuativa (n. 1675 del 30-3-1989), ai lavoratori appartenenti alle organizzazioni di volontariato civile che lo richiedano, per il periodo di effettivo impegno previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura competente o dalla autorità regionale ove prevista, sarà concesso, fermo restando il trattamento economico, il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso o assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per l'attività di addestramento o di esercitazione di cui al comma II dell'Art. 1 della citata ordinanza.
Tale facoltà non sarà riconosciuta qualora TELESPAZIO sia chiamata ad intervenire direttamente per garantire servizi di telecomunicazione e/o monitoraggio dell'ambiente e - più in generale - del territorio in zone colpite da calamità.
L'Azienda provvederà a fornire le divise e gli indumenti speciali che i lavoratori debbano indossare per il tipo di mansioni che svolgono o per le particolari condizioni ambientali in cui operano.
Azienda e R.S.A., individuato il personale avente diritto concorderanno la tipologia, le modalità di distribuzione, di uso, di rinnovo e restituzione degli indumenti da lavoro. Entro il mese di aprile di ogni anno si procederà alla verifica delle esigenze suddette.
In tale quadro si intende riassorbita la disciplina sino ad ora applicata in tema di indumenti da lavoro e cosiddetti invernali.
Art. 46 - COMMISSIONI PER LA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Sarà costituita in ogni sede di lavoro una Commissione paritetica tecnico-consultiva per la sicurezza, l'igiene e l'ambiente di lavoro, ciascuna composta da quattro membri, due designati dall'Azienda e quattro dalle R.S.A., di cui due effettivi e due supplenti.
Tali Commissioni hanno lo scopo di individuare e promuovere azioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.
In particolare, anche ai sensi dell'Art. 9 della Legge 9 maggio 1970 n. 300, e nell'ambito delle attuali leggi operanti in materia di norme sulla prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27-5-1955 n. 547), igiene del lavoro (D.P.R. 19-3-1956 n. 303; D.L. 15-8-1991 n. 277) ed altre disposizioni legislative e comunitarie, hanno i seguenti compiti:
1) garantire il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di Legge e aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere architettoniche;
2) conoscere, anche in via preventiva ed in maniera approfondita sotto il profilo normo-tecnico, le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza e l'igiene del lavoro al fine di contribuire fattivamente alla prevenzione della integrità fisica e alla tutela della salute e del benessere dei lavoratori, con particolare riguardo ai portatori di handicap;
3) esaminare le problematiche eventualmente insorte in tema di tutela e qualità dell'ambiente, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro e barriere architettoniche, valutarne i diversi aspetti al fine di proporre idonei interventi risolutivi;
4) individuare e promuovere nei confronti di tutti i lavoratori, di intesa con la Direzione aziendale, interventi di informazione e formazione volti ad assicurare l'applicazione e l'osservanza delle norme di Legge ed aziendali loro destinate in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro, nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature e mezzi di protezione.
Le Commissioni si riuniranno di norma ogni tre mesi e le relative convocazioni verranno effettuate su richiesta di almeno una delle parti con un preavviso di almeno cinque giorni.
Delle singole riunioni verrà redatto un verbale dal quale potranno derivare delle proposte per eventuali interventi di pertinenza aziendale, proposte che saranno inoltrate alla Sovraintendenza per le Stazioni Sociali e alla Direzione del Personale della Sede di Roma e che saranno esaminate nel più breve tempo possibile al fine di renderle, qualora siano fondate, esecutive.
Nota a verbale:
Con la presente disciplina si intendono superati i contenuti di cui alla lettera Prot. A/P 278.
Art. 47 - CESSIONE TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DELL'AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'Azienda non determina di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, etc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
Art. 48 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI Legge
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto collettivo di lavoro, si applicano le disposizioni di Legge e gli accordi interconfederali.
Le parti convengono che l'accordo 27 luglio 1987 relativo alla «salvaguardia dei fattori produttivi e sociali» sarà oggetto di ulteriore sperimentazione per l'intera durata del presente CCL del quale fa parte integrante ed inscindibile.
In sede aziendale sarà esaminata la possibilità di estendere la salvaguardia anche all'attività:
- T.R.M.S. EUTELSAT
- T.R.M.S. INTELSAT
Si riporta di seguito il testo integrale dell'accordo 27 luglio 1987 relativo alla «salvaguardia dei fattori produttivi e sociali».
SALVAGUARDIA DEI FATTORI PRODUTTIVI E SOCIALI TRA LA TELESPAZIO S.p.A E
LE OO.SS.
PREMESSO
- che in occasione della stipula del CCL 7 Luglio 1984, è stato sottoscritto un protocollo di pari data in materia di relazioni sindacali e salvaguardia impianti;
- che in tale protocollo, in linea con lo spirito degli accordi IRI-Confederazioni Sindacali il 18 dicembre 1984 e 16 luglio 1986, oltre a prevedere l'adozione di procedure per la composizione conciliativa di eventuali controversie collettive, ciascuna delle Parti, nell'ambito delle rispettive autonomie e responsabilità, ha concordato sulla necessità di predisporre soluzioni finalizzate a garantire comunque la salvaguardia dei fattori produttivi e sociali in occasione di conflitti di lavoro;
SI CONVIENE
quanto segue:
le attività per le quali viene garantita la salvaguardia sono di seguito elencate (vedasi allegato «B») unitamente all'accertato fabbisogno di personale, anche in termini di livello professionale, per l'approntamento del presidio.
Tale personale, che verrà prescelto in base a comandata tra quello presente nei turni al momento dello sciopero, assicurerà per l'intera durata dell'astensione dal lavoro, l'effettuazione di tutte le operazioni di emergenza che si rendessero necessarie nell'ambito della propria area di competenza, incluse quelle richieste dagli enti esterni normalmente abilitati.
Verrà comunque garantito il regolare funzionamento dei sistemi relativi al soccorso ed alla protezione civile.
In ogni caso il presidio si intende esteso a tutte le installazioni il cui funzionamento è presupposto necessario per l'operatività delle attività per le quali si è concordata la salvaguardia.
Si ritiene concordemente che i presidi previsti per le aree sottoposte a salvaguardia realizzino compiutamente le finalità che le Parti si propongono. Pertanto l'Azienda e le OO.SS. si atterranno strettamente a quanto concordato. Eventuali presunte violazioni dell'accordo verranno immediatamente esaminate in sede congiunta fra la Direzione Aziendale e le O.S.L. stipulanti per le decisioni del caso.
Resta inteso che il personale comandato, qualora fosse presente al lavoro - nelle stesse aree di attività per le quali è stata messa in essere la comandata - personale professionalmente equivalente, si riterrà libero dall'ottemperare alla comandata stessa, essendo comunque garantito il corretto funzionamento degli impianti in questione.
Inoltre, come già concordato nel citato protocollo 7 luglio 1984, si conferma che, al fine di stabilire un clima di relazioni sindacali atto a prevenire occasioni di conflittualità è comunque impegno delle Parti che, in caso di controversie collettive, aventi come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali ed aziendali, di disposizioni di Legge, vengano esperiti tentativi per una possibile soluzione conciliativa attraverso un esame congiunto da effettuarsi:
- in primo grado tra rappresentanza aziendale locale e Rappresentanze sindacali aziendali dei sindacati stipulanti;
- in secondo grado tra Direzione Aziendale e O.S.L. stipulanti.
Tali procedure dovranno essere esaurite entro cinque giorni lavorativi in primo grado ed entro dieci giorni lavorativi in secondo grado decorrenti dalla data di ricevimento da parte, rispettivamente, della rappresentanza locale aziendale della richiesta al riguardo avanzata dalle R.S.A. o dalle strutture dei sindacati stipulanti.
Finché non sia esaurito il tentativo di conciliazione, nelle varie sedi aziendali, le Parti non faranno ricorso all'azione diretta, configurandosi l'inosservanza di tale previsione come inadempimento contrattuale.
Nello spirito di cui sopra, resta inteso che le agitazioni sindacali saranno annunciate all'Azienda con almeno 24 ore di preavviso e che nella stessa occasione verrà precisata la durata delle stesse.
La presente intesa ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica dopo un anno dalla sua entrata in vigore.
Il personale di presidio ha la responsabilità delle operazioni di emergenza; pertanto l'Azienda si impegna affinché il personale eventualmente non aderente alle agitazioni sindacali non esegua interventi che possano ingenerare confusione sulla responsabilità delle suddette operazioni.
In particolare i Responsabili eventualmente non aderenti alle agitazioni sindacali, manterranno inalterate le proprie competenze e responsabilità relativamente alle rispettive aree di coordinamento, garantendo, su richiesta, il necessario supporto al personale che effettua la salvaguardia, con esclusione di interventi diretti di carattere operativo.
---------------------------------------------------------------------------
Attività Personale Enti esterni abilitati
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TTC/M/IOT INTELSAT 1 (Capo Turno) INTELSAT
TTC/M/IOT INMARSAT Analogo a sopra da definire INMARSAT
in dettaglio quando inizierà
il servizio
MARISAT 1 (I turni normali sono COMSAT
composti da un solo tecnico)
OLYMPUS TTC Analogo a sopra; personale da ESA
definire quando sarà iniziato
il servizio, anche per quanto
riguarda quanto necessario per
il Centro di Controllo
INMARSAT TRAFFICO 1 (Capo Turno TLC) R0MA RADI0
(Traffico)
ARGO 1 Tecnico per le attività DIP. PROT. CIVILE
relative alla Stazione Master.
Per attività relative alle
Stazioni esterne fisse e
trasportabili, si definiranno
i dettagli quando ne sarà
definita l'organizzazione
operativa
ALIMENTAZIONE 2 (Turno completo normale)
LANCI0 SATELLITI In caso Fucino sia Stazione INTELSAT
INTELSAT «Prime» o di «Back-up», le
modalità di sciopero saranno
tali da interessare alle azioni
sindacali, durante le operazioni
richieste in occasione di un
lancio, tutto il personale di
regola previsto per tali
operazioni. In caso Fucino
sia previsto come 3ª Stazione,
si ricade nell'ipotesi precedente
TTC/M/IOT INTELSAT
Relativamente alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, si riporta di seguito il testo integrale dell'accordo stipulato in data 24-7-1992.
Addì 24 luglio 1992 in Roma
tra
- la Società Telespazio e l'Intersind, Delegazione di Roma;
- la FILPT-CGIL, SILTE-CISL, UILTE-UIL e SNATER
- considerato che la Telespazio S.p.A. per le comunicazioni esercisce il pubblico servizio di telecomunicazioni via satellite, e a tal fine è titolare di convenzione con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, ed esercisce altresì ogni tipo di collegamento via satellite, in particolare quelli rivolti alla salvaguardia della vita umana e alla tutela dell'ambiente, anche in supporto del Ministero per la Protezione Civile ed altri Enti;
- tenuto conto che i servizi sopra descritti sono compresi fra quelli per i quali l'Art. 1 della Legge 12-6-1990 n. 146 dispone misure dirette ad assicurare, in occasione dell'esercizio dei diritto di sciopero, l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati;
tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto quanto segue:
a) le azioni di sciopero saranno comunicate dalle OO.SS. all'Azienda, con un preavviso non inferiore a giorni 10 e con l'indicazione delle modalità e della durata dell'astensione dal lavoro;
b) le prestazioni indispensabili ed il numero minimo di personale necessario per assicurarle sono precisati nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente accordo;
c) le prestazioni sopra individuate sono in ogni caso garantite mediante il comando individuale per le posizioni di lavoro, gli orari ed i turni necessari. Verranno interessati alle turnazioni a rotazione i lavoratori in possesso della professionalità specifica in forza alle sopra citate unità organizzative.
d) il presente accordo è soggetto a revisioni, da concordare tra le parti stipulanti, in caso di variazioni organizzative o incrementi/decrementi delle attività svolte dall'Azienda.
PRESIDIO MINIMO DA GARANTIRE IN CONFORMITÀ ALLA Legge IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
SEDE ROMA
FIELD SERVICE ROMA n. 1 risorsa Lun/Ven.
n. 1 risorsa reperibile
CENTRO SPAZIALE FUCINO
MANUTENZIONE (MTN) n. 1 risorsa Lun/Ven.
(Area Antenne e collegamenti)
n. 1 risorsa Lun/Ven.
(Area ricetrasmittenti)
ALIMENTAZIONE (ALl) n. 2 risorse per 3 fasce orarie h 24
(Totale 6)
STAZ. DI RIFERIM. n. 1 risorsa (C.T.) per 3 fasce
orarie h 24 (Totale 3)
TELEMETRIE (TLM) n. 2 risorse (C.T. e Tecnico) per 3
fasce orarie h 24 (Totale 6)
TELECOMUNICAZIONI (TLC) n. 1 risorsa (C.T.) per 3 fasce
orarie h 24 (Totale 3)
CONTROLLO SATELLITI (COS) n. 2 risorse (C.T. e Tecnico)
per 3 fasce orarie h 24 (Totale 6)
TELERILEVAMENTO (TLR) n. 1 risorsa per 3 fasce orarie h 24
(Totale 3)
FIELD SERVICE FUCINO n. 1 risorsa Lun/Ven.
n. 1 risorsa reperibile
NATIONAL CONTROL CENTER (NCC) n. 1 risorsa (C.T.) per 3 fasce
orarie h 24 (Totale 3)
STAZIONE DEL LARIO
TELECOMUNICAZIONI (TLC) n. 1 risorsa per 3 fasce orarie h 24
(Totale 3)
FIELD SERVICE LARIO n. 1 risorsa Lun/Ven.
n. 1 risorsa reperibile
VICENZA
FIELD SERVICE VICENZA n. 1 risorsa Lun/Ven.
n. 1 risorsa reperibile
STAZIONE DELLO SCANZANO
TELECOMUNICAZIONI n. 1 risorsa per 3 fasce orarie h 24
(Totale 3)
FIELD SERVICE SCANZANO n. 1 risorsa Lun/Ven.
n. 1 risorsa reperibile
CENTRO SPAZIALE DI MATERA
FIELD SERVICE MATERA n. 1 risorsa Lun/Ven.
n. 1 risorsa reperibile
PRESTAZIONI ESSENZIALI DA GARANTIRE IN CONFORMITÀ ALLA Legge IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
La seguente lista di prestazioni essenziali rappresenta un campione minimo, ma rappresentativo per tipologie, di attività concordate da garantire. Eventuali estensioni o modifiche saranno valutate successivamente in sede locale. Alcune esemplificazioni di tali possibili estensioni o modifiche sono rappresentate dalle attività contrassegnate da doppio asterisco.
SEDE ROMA
FIELD SERVICE ROMA ARGO
AAAV RADAR
CARABINIERI
RTI (PER SERVIZI DI INFORMAZIONE)
CENTRO SPAZIALE FUCINO
MANUTENZIONE MANUTENZIONE EMERGENZA SU IMPIANTI SALVAGUARDATI
(PER SCIOPERI DI DURATA SUPERIORE A 2 GIORNI)
ALIMENTAZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA
STAZIONI DI RIFERIM. TRMS EUTELSAT
TLC EUTELSAT ED INTELSAT (PER SCIOPERI DI DURATA
SUPERIORE ALLE 4 ORE)
TELEMETRIE TELEMETRIA INTELSAT (SERVIZIO)
TELEMETRIA INMARSAT (SERVIZIO)
TELEMETRIA MARISAT (SALVAGUARDIA)
TELECOMUNICAZIONI TLC INMARSAT
TLC INTELSAT (PER SCIOPERI DI DURATA SUPERIORE
ALLE 4 ORE)
TV RAI 1 E RAI 2**
CONTROLLO SATELLITI GESTIONE ORBITALE OLYMPUS (SALVAGUARDIA)
GESTI0NE ORBITALE ITALSAT (SALVAGUARDIA)
TELERILEVAMENTO ACQUISIZIONE DI DATI
FIELD SERVICE FUCINO COME FIELD SERVICE ROMA
NATIONAL CONTROL CENTER MONITOR SEGMENTO SPAZIALE
ARGO
AAAV RADAR
CARABINIERI
STAZIONE DEL LARIO
TELECOMUNICAZIONI TLC INTELSAT ED EUTELSAT (PER SCIOPERI SUPERIORI
ALLE 4 ORE)
RTI (PER SERVIZI DI INFORMAZIONE)
ALIMENTAZIONE
FIELD SERVICE LARIO COME FIELD SERVICE ROMA
VICENZA
FIELD SERVICE VICENZA COME FIELD SERVICE ROMA
STAZIONE DELLO SCANZANO
TELECOMUNICAZIONI TLC INTELSAT (PER SCIOPERI SUPERIORI ALLE 4 ORE)
ALIMENTAZIONE
FIELD SERVICE SCANZANO COME FIELD SERVICE ROMA
CENTRO SPAZIALE DI MATERA
FIELD SERVICE MATERA COME FIELD SERVICE ROMA
In relazione a quanto previsto al punto D) del presente accordo in sede aziendale formerà oggetto di attento esame il presidio con n. 1 addetto al C.E.D., anche in ragione della esperienza che potrà maturare. L'utile sul corrispettivo dei dati base da telerilevamento che venisse ricavato per fornitura ad enti scientifici, sarà versato ad organizzazioni di beneficienza indicate dalle RSA.
___ OMISSIS ___ DA PAG. 49 A PAG. 88 NON ACQUISITE.
VEDI ARCHIVIO LEGGI E Art. 9 DEL CCL 22/12/88
ERANO RIPORTATE:
LA Legge 1962/230
LA Legge 1962/604
LA Legge 1970/300
LA Legge 1971/1204
LA Legge 1977/903
LA Legge 1982/297
LA Legge 1990/146
LA Legge 1990/135