CCNL in vigore
TELEFONICI - Sip
Contratto collettivo nazionale di lavoro 30/06/1992
Lavoratori della SIP
Scadenza: 30/06/1995
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni - INTERSIND - Settore "Terziario e Servizi".
Il giorno 30-6-1992 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell'accordo di pari data e come risulta dal testo seguente
tra la Delegazione SIP-INTERSIND
e la Delegazione FILPT-CGIL, SILTE/FPT-CISL, UILTE-UIL.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la SIP - SOCIETÀ ITALIANA PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo e la posizione di lavoro di appartenenza ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;
c) la sede di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del presente contratto.
3. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta di identità o altro documento equivalente (in visione);
b) il libretto di lavoro;
c) il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
d) il certificato di nascita;
e) il certificato di cittadinanza;
f) il certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);
g) il certificato degli studi compiuti;
h) l'eventuale documento del servizio militare;
i) gli eventuali certificati di lavoro;
l) lo stato di famiglia;
m) le tessere e i libretti delle assicurazioni sociali (qualora ne sia in possesso);
n) tre fotografie formato tessera;
o) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
p) ogni altro documento che la Società ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
4. Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
5. Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto delle domande presentate dai figli dei lavoratori deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunto limite di età, per invalidità o per malattia. Nel caso di lavoratore deceduto o cessato dal servizio per invalidità o per malattia, in mancanza di figli o quando gli stessi non siano in età che ne consenta l'assunzione, sarà tenuto particolare conto della domanda presentata dal coniuge.
6. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova. Detto periodo non può essere superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
2. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata della assenza.
3. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello di assegnazione.
4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
5. Ferma restando per la Società la facoltà di risolvere, durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro senza preavviso, le assenze per malattia o per infortunio del personale in periodo di prova - ove la Società non si avvalga della predetta facoltà all'inizio o durante le assenze stesse - sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non più in prova.
6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.
7. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle due parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, comprese le norme relative alla previdenza.
PERSONALE A TEMPO PARZIALE E STRAORDINARIO
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in tale forma in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, a richiesta del personale ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie professionali.
Restano comunque esclusi, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori:
- quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale;
- personale turnista (fatta eccezione per il personale addetto ai Servizi d'utenza);
- personale che opera in squadra.
La percentuale massima di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà superare complessivamente il 12%, da calcolarsi sul personale in forza presso le singole unità produttive.
3. Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dalla Società sulla base delle esigenze di servizio, salvo che non si verifichino esigenze assunzionali a tempo pieno nella unità produttiva di appartenenza, per la medesima posizione di lavoro nella quale il lavoratore è inserito o per posizione omologa. Il predetto termine non ha efficacia nei confronti dei lavoratori che attestino il mantenimento dell'iscrizione per più di due anni dalla costituzione del rapporto a tempo parziale nella prima classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 863/84 e per gli effetti dell'art. 25, punto 5, della Legge n. 223/91.
Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto e deve indicare la durata dell'orario normale di lavoro.
4. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio (quali, ad esempio, eccessivo numero di richieste in uno stesso punto organizzativo).
L'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale avverrà sulla base delle seguenti priorità:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni: la priorità potrà valere per un solo coniuge;
b) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300;
c) altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.
Le domande dovranno essere presentate ai competenti uffici del personale con preavviso e secondo modalità da definire a livello regionale.
La facoltà di ripristino del rapporto a tempo pieno per i lavoratori che abbiano ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, è ammessa, per ciascun anno ed in ogni singola unità produttiva, entro il limite massimo del 50% del personale suddetto in forza nell'unità produttiva alla data del 30 giugno dell'anno precedente. In caso di esubero delle domande, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità in part-time e, in subordine, quello con maggiore anzianità di servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata e comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori all'anno.
5. Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato:
- istituti a contenuto economico
proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione: tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione;
- istituti a contenuto giuridico-normativo
fatte salve le peculiarità dell'istituto, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
6. La durata del tempo-lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta di norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione alle esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5 o 6 giorni, secondo l'orario seguito dal restante personale) sia al mattino che al pomeriggio.
Valutate le esigenze tecnico-produttive del settore di appartenenza, potrà essere fissata, d'intesa con il lavoratore interessato, una prestazione lavorativa per un tempo pari ai 3/4 del normale orario settimanale, con una durata giornaliera pari ai 3/4 del normale orario, con effettuazione dell'intervallo meridiano (salvo casi particolari da esaminare a livello regionale) della durata minima di 30 minuti, secondo modalità e nell'ambito della fascia prevista per il settore di appartenenza.
7. Nei Centri di lavoro Servizi d'utenza di 1º livello potrà darsi luogo, previa negoziazione tra le parti stipulanti a livello regionale, a forme di rapporto di lavoro a tempo parziale nella forma c.d. verticale, con prestazione lavorativa concentrata in tre giorni alla settimana, per una durata oraria settimanale pari alla metà di quella normale in atto presso il Centro di lavoro di appartenenza. In tal caso, la durata giornaliera della prestazione sarà pari ad un minimo di 7 ore in due delle suddette giornate, con collocazione delle residue ore nel terzo giorno.
L'orario di lavoro, da collocarsi in ragione delle esigenze di servizio, è continuato.
8. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione.
Nell'ipotesi in cui il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa avvenga nel corso dell'anno solare, gli istituti contrattuali che sono regolamentati con stretto criterio di proporzionalità rispetto all'orario di lavoro effettuato subiranno un riproporzionamento applicativo secondo le seguenti indicazioni:
- ferie - Il numero dei giorni di ferie spettanti resta invariato nel caso di inizio o termine del rapporto di lavoro a tempo parziale nel corso dell'anno; ai fini del relativo trattamento retributivo dovrà procedersi alla determinazione del numero di giorni di ferie da fruire ad intera, a metà retribuzione o al 75% in proporzione al numero dei mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;
- permessi retribuiti - Analogamente a quanto sopra indicato per i giorni di ferie, anche il numero dei giorni di permesso in questione resta invariato: il relativo trattamento retributivo sarà determinato proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;
- 13ª e 14ª mensilità - Tali mensilità aggiuntive, nei casi suddetti, saranno calcolate proporzionalmente ai mesi di servizio maturati nei diversi regimi di orario.
9. Ai fini dei passaggi automatici di livello e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di livello, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.
10. Per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno ai fini della maturazione del biennio di servizio.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità previsto all'art. 24 sarà corrisposto, come per gli altri elementi della retribuzione, in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part- time.
11. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno.
A tali effetti, pertanto, gli anni di servizio saranno computati sommando i periodi prestati a tempo parziale con quelli a tempo pieno.
12. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992 l'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base delle percentuali previste all'art. 24 del CCNL 10-12-1988 (riportato in appendice) applicate al minimo di stipendio aumentato dell'indennità di contingenza al 31-12-1979 (esclusa quella conglobata nei minimi) corrispondente alla prestazione a tempo pieno.
L'importo così determinato sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part-time.
Note a verbale - 1) Ove l'applicazione della tipologia di rapporto di cui al 2º cpv. del comma 6 del presente articolo determinasse, in relazione all'orario praticato nel settore di appartenenza, una durata inferiore ad un'ora di uno dei semiturni lavorativi, alla mancata effettuazione dell'intervallo conseguirà la inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 7, comma 12, del presente C.C.L.
2) In casi particolari potranno essere prese in considerazione le istanze di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, provenienti da lavoratori di livello 5 - o inseriti in posizioni di lavoro che lo traguardino - le cui mansioni si esplichino non prevalentemente nello svolgimento di funzioni direttive.
Art. 5 - Personale straordinario
1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di Legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato ed il minimo di stipendio fissato per il corrispondente livello dei lavoratori ordinari, in proporzione alle ore di lavoro prestate.
2. In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23, punto 1), della Legge 28-2-1987, n. 56, la Società potrà valersi delle prestazioni di personale straordinario, oltre che nelle ipotesi già previste dalla legislazione in materia, nei seguenti casi:
- necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
- punte di più intensa attività stagionale.
Le modalità di attuazione, nonché la facoltà di individuazione della quota percentuale massima dei lavoratori straordinari che potranno essere assunti in applicazione della citata disposizione legislativa, saranno oggetto di negoziazione fra le parti stipulanti a livello regionale.
Note a verbale - 1) In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato, verranno privilegiati quei lavoratori che abbiano precedentemente prestato servizio per più di un periodo come straordinari in analoga posizione di lavoro nell'ambito della stessa unità produttiva.
2) Al personale straordinario può essere richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore ai periodi indicati nell'art. 3.
Di tale periodo di prova deve essere fatta esplicita menzione nella lettera di assunzione.
3) Ai lavoratori stagionali operanti nei Centri di lavoro Servizi d'utenza che abbiano prestato servizio nelle stesse mansioni per una durata complessiva di almeno 24 mesi - cumulandosi, a tali effetti, i vari periodi di effettiva prestazione - viene attribuita, all'atto dell'assunzione con nuovo contratto a termine, una retribuzione in misura pari a quella prevista dal presente contratto per il personale ordinario dei Servizi d'utenza avente un'anzianità di servizio di uguale durata.
4) Al personale straordinario assunto ad orario pieno si applicano, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per gli scatti di anzianità, del servizio prestato (13ª e 14ª mensilità, misura ferie e permessi di cui ai commi 2, 10 e 11 dell'art. 8) e delle assegnazioni al livello superiore, i medesimi criteri che vengono seguiti per il personale ordinario.
Al personale straordinario assunto con un orario inferiore rispetto a quello normale si applicano invece gli stessi criteri previsti per il personale a tempo parziale.
5) Ai lavoratori straordinari assunti ad orario pieno, che passino a far parte del personale ordinario, è riconosciuto, ai fini dell'anzianità di fatto, l'intero periodo relativo al rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.
Per i lavoratori straordinari assunti invece con orario inferiore rispetto a quello normale, l'anzidetto periodo è determinato in proporzione alle ore valide ai fini dell'anzianità di fatto, maturate nel corso del rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.
6) Il trattamento intero o ridotto, previsto dagli artt. 36 e 37, per le giornate di assenza per malattia o per infortunio che si verifichino nel corso del rapporto di lavoro e fino al termine di scadenza dello stesso e comunque non oltre i periodi di tempo indicati nei predetti articoli, con deduzione ovviamente di quanto i lavoratori stessi abbiano diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, si applica ai lavoratori straordinari nei limiti stabiliti dalla Legge.
7) Ai lavoratori straordinari assunti con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale del corrispondente personale ordinario, nel caso di assenza per malattia od infortunio il trattamento economico indicato alla precedente nota a verbale n. 6) viene commisurato al minimo di prestazione giornaliera indicato nella lettera di assunzione. Peraltro, nel giorno dell'infortunio, ai medesimi spetterà la normale retribuzione per tutte le ore prefissate nel turno (anche se superiori al predetto minimo giornaliero) ancorché non lavorate. Invece, per la malattia insorta nel corso del turno di lavoro, sono retribuite le sole ore lavorate, assicurando comunque il sopraindicato minimo giornaliero.
8) In applicazione della Legge 26-6-1990, n. 162, la Società potrà ricorrere, per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al 1º comma dell'art. 99 della citata Legge, ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Sede e posto di lavoro
Sede di lavoro - 1. Per sede di lavoro s'intende il Comune nel cui comprensorio è ubicato il posto normale di lavoro di ciascun lavoratore.
Posto normale di lavoro - 2. È considerato posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente spostarsi.
3. Il lavoratore che ha come posto normale di lavoro il deposito dell'automezzo sociale di cui si vale per gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività, dovrà ivi presentarsi all'inizio dell'orario antimeridiano e pomeridiano di lavoro e dovrà ivi depositarlo al termine degli orari stessi.
Il personale operante all'esterno inserito nella posizione di lavoro di:
- Tecnico di Impianti d'abbonato
- Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati in ambito CIL
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Impianti d'abbonato
(a far data dall'1-1-1993 Assistente Tecnico esterno di Impianti d'abbonato)
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati in ambito CIL
- Assistente tecnico di Prodotti sistemi
(a far data dall'1-1-1993 Assistente Tecnico esterno di Prodotti Sistemi)
dovrà prelevare l'automezzo all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e depositarlo al termine dell'orario di lavoro medesimo.
Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti del restante personale nelle giornate in cui allo stesso sia richiesta un'attività lavorativa da prestare fuori dal normale posto di lavoro, che comporti una ripresa dopo l'intervallo.
Il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate nel precedente secondo capoverso osserverà il seguente intervallo meridiano, non compreso nell'orario di lavoro:
- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti oppure 45 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 60 minuti;
- Prodotti Sistemi: 45 minuti oppure 60 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 45 minuti.
In coincidenza con l'inizio del suddetto intervallo, il lavoratore ne darà comunicazione telefonica al Centro di lavoro, dalla sede dell'utente o dal più vicino punto utile, precisando altresì la durata prescelta. L'inizio dell'intervallo sarà individuale ma unitario per i componenti delle squadre.
Durante l'intervallo l'automezzo potrà essere utilizzato soltanto per il raggiungimento di un posto di ristoro, secondo le modalità già definite a livello regionale.
Anche per le prestazioni rese all'esterno della sede di lavoro, in occasione della comunicazione di inizio intervallo, dovrà esserne precisata la relativa durata, secondo le seguenti tipologie:
- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3º comma lettera b), del C.C.L. oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3º comma dell'art. 32 C.C.L.;
- Prodotti Sistemi: 45 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3º comma lettera b), del C.C.L. oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3º comma dell'art. 32 C.C.L.
All'esterno della sede di lavoro, in ipotesi di coincidenza tra l'inizio dell'intervallo e la conclusione dell'intervento presso il cliente, per CLIA e CLPS è considerato attività lavorativa il tempo impiegato, al termine dell'intervallo, per raggiungere la nuova sede d'utente.
4. Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio normale posto di lavoro.
5. Al personale operante all'esterno - inserito in una delle posizioni di lavoro di cui al 2º capoverso del 3º comma del presente articolo - ed al restante personale qualora la prestazione interessi l'intero arco giornaliero ed in presenza delle condizioni di cui al 3º capoverso del 3º comma, ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà risarcito attraverso la corresponsione, nella giornata interessata, di un importo di L. 7.500.
L'importo in parola assorbe le spese di trasporto sui mezzi pubblici eventualmente sostenute dal lavoratore che, nella giornata interessata, non si avvalga dell'automezzo sociale.
Note a verbale - 1) Nell'ipotesi di cui al 4º comma del presente articolo, i lavoratori che non si avvalgono dell'automezzo sociale e per i quali - in relazione alla loro attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti principali d'abbonato e degli impianti interni speciali - è di dotazione personale e di prescrizione la borsa porta attrezzi, si presenteranno normalmente, all'inizio ed al termine dell'orario giornaliero di lavoro, al proprio posto di lavoro, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, in sede regionale.
A tali lavoratori si applicano le disposizioni di cui al comma 3º, 2º e 4º capoverso, del presente articolo.
2) Le parti si danno atto che l'indennità di mancato rientro in sede, nella configurazione normativa adottata, rappresenta l'elemento risarcitorio finalizzato a ristorare le piccole spese vive sostenute dal personale nei giorni in cui sia comandato, per ragioni di servizio, a prestare la propria attività in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale ai sensi dell'art. 9ter della Legge n. 166/1991.
La circostanza ricorre infatti con continuità nei confronti dei lavoratori di cui al 2º capoverso del 3º comma, i quali - in ciascuna giornata - prelevato l'automezzo dal deposito sociale prestano la loro attività in luoghi sempre variabili (entro e fuori l'ambito comunale ma sempre all'esterno della sede aziendale). L'elemento è quindi atto a ristorare gli oneri vari che ne derivano per il lavoratore anche in relazione alle sue esigenze di coordinamento della vita familiare, difficultizzate dalla circostanza di effettuare la pausa lavorativa sempre in luoghi diversi da quello della sede aziendale.
L'elemento è inoltre corrisposto anche al restante personale nei giorni in cui si trovi nella medesima condizione, in quanto comandato a fornire entro il comune ma in luoghi diversi da quello della sede aziendale il medesimo tipo di prestazione.
1. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori di Impianti di Centrali e Prodotti che sistemi, partecipino alle turnazioni per la copertura dell'orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza _______________________________________ 38 ore
b) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest _______________ 36 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest ________________________________________ 36 ore
d) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza _____________________________________________ 36 ore e
30 minuti
e) Operatori di Sistemi Informativi ______________________ 38 ore e 45 minuti
A partire dal 1-1-1993, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori addetti a tecniche numeriche o ad attività specialistiche di tecniche numeriche, operatori di Sistemi Informativi, lavoratori addetti ad attività impiegatizie ed assistenti ed esperti di attività specialistiche in ambito Business in quanto partecipanti a turnazioni per la copertura dell'orario 0-24, 7-22 od 8-23, praticato nel Centro o settore di appartenenza __________________________________________ 37 ore e
50 minuti
b) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest _______ 36 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest ________________________________________ 36 ore
d) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza _____________________________________ 36 ore e 20 minuti
Per i lavoratori addetti ai Servizi d'utenza e per gli Operatori di Commutazione notturna gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali.
2. Gli orari di lavoro sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio.
Lavoratori non in turno - I lavoratori non interessati alle tipologie di prestazione di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato in 5 giorni alla settimana. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.
Lavoratori in turno - In considerazione delle peculiari caratteristiche del pubblico servizio di telecomunicazioni e della correlata necessità di garantire l'efficienza del servizio stesso, la tutela degli impianti e le esigenze della clientela, gli orari di lavoro individuali potranno essere collocati all'interno delle seguenti, ulteriori, tipologie di orari di servizio:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati.
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori, ad eccezione di quelli operanti nel settore dei Servizi d'utenza, nelle giornate in cui siano chiamati ad operare in turni avvicendati, sono tenuti ad una prestazione individuale di lavoro di durata non inferiore a 8 ore, ferma restando la compensazione su base settimanale (o plurisettimanale) dell'orario di lavoro.
Per tutto il restante personale la durata della prestazione individuale, salvo le eccezioni specificatamente previste con riguardo alla diversa articolazione degli orari di lavoro resa necessaria per la copertura delle esigenze di servizio proprie di singoli settori di attività, è di norma omogenea in tutte le giornate.
3. All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
4. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto delle disposizioni di Legge e delle esigenze di servizio, possono essere:
- orari spezzati = orari con intervallo;
- orari continuati = orari senza intervallo;
- orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
5. I lavoratori di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, i notturnisti, gli addetti al "182" e "183", operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30', per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro supplementare e/o straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
Orario flessibile - 8. Fermo restando il mantenimento dell'orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all'orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell'orario flessibile; in casi particolari l'installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di negoziazione a livello regionale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).
9. L'introduzione dell'orario flessibile è subordinata alla richiesta del personale, formulata tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello regionale, con le quali verrà pure compiuto un esame in comune delle condizioni tecnico-operative di fattibilità, nel quadro degli indirizzi di seguito specificati.
10. Il tipo di flessibilità si articolerà su una fascia mobile di un'ora (collocata all'inizio e al termine dell'orario), con compensazione giornaliera. La scelta dell'ora di entrata, nell'ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
In particolare:
a) la fascia mobile oraria di entrata sarà collocata tra le ore 8 e le ore 9;
b) il termine dell'orario di lavoro viene determinato giornalmente con riferimento all'orario di entrata; ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della fascia saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno assenza ingiustificata (salvo diverso titolo);
c) la flessibilità dell'orario, per tutto il personale dei settori che nell'ambito degli uffici amministrativo-commerciali esplicano la loro normale attività in contatto con il pubblico, sarà adeguata localmente alle esigenze di servizio e, a tali effetti, contenuta in 30', fermo restando l'inizio della fascia alle ore 8.
La presente lettera è soppressa a far data dall'1-7-1993.
11. L'orario flessibile potrà riguardare tutto il personale con esclusione, per ragioni organizzative, dei Lavoratori addetti agli Immobili e Servizi e del personale turnista, indipendentemente dal regime d'orario da questi seguito nella giornata (ad esempio turnisti di Sistemi Informativi).
A livello di Filiale, non saranno interessati all'orario flessibile i lavoratori manuali e gli impiegati operanti nell'ambito dei Centri di lavoro.
Eventuali ulteriori casi di esclusione potranno essere oggetto di negoziazione a livello regionale in relazione a particolari esigenze di servizio, anche per singole giornate.
12. Potrà essere interessato all'orario flessibile - limitatamente alle sedi nelle quali sia stato introdotto - anche il personale a tempo parziale che svolga attività compatibile con l'istituto; tuttavia, la flessibilità sarà contenuta in 30 minuti in entrata e in 30 minuti in uscita nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero, sempre che il conseguente slittamento dell'uscita stessa non vada a cadere nel riposo intermedio.
13. Nelle sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Organizzazione Territoriale, ove siano in atto idonei meccanismi elettronici di rilevazione delle presenze, i lavoratori potranno altresì osservare un intervallo meridiano fino ad 1 ora, con una durata minima di 30 minuti, nell'ambito di una fascia temporale di 1 ora, ferme restando la coincidenza dell'inizio dell'intervallo con l'inizio della fascia di flessibilità e la compensazione giornaliera globale dell'orario di lavoro. Le relative modalità saranno oggetto di negoziazione a livello regionale con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A tale tipo di flessibilità non sarà interessato il personale a tempo parziale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero.
Il lavoratore che intenda usufruire di tale flessibilità - la cui scelta avverrà discrezionalmente volta per volta - non potrà comunque anticipare l'uscita rispetto all'orario base in vigore nell'unità produttiva.
Saranno considerate come ritardo, ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine massimo fissato per il completamento dell'intervallo meridiano.
Note a verbale - 1) Agli Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza nonché agli Operatori e Capoturno di Commutazione notturna operanti nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest, continueranno ad essere riconosciute le preesistenti 20 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno.
A partire dall'1-1-1993, saranno riconosciute al personale in parole ulteriori 4 ore di permesso retribuito collettivo in ragione d'anno.
2) A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.
3) A partire dall'1-1-1993, il regime d'orario di cui al 1º comma lett. a) del presente articolo, afferente agli operatori di Sistemi Informativi che compiano turni rotativi sull'intero arco di 24 ore, assorbe integralmente la previgente pausa pari a mezz'ora giornaliera interamente a carico della Società, di cui alla nota a verbale 4) all'art. 7 del C.C.L. 1988.
4) A seguito dell'abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all'esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall'andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un'aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario del Centro di lavoro. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti stipulanti, per ogni Centro di lavoro, all'inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all'andamento del traffico registrati nel corso dell'anno precedente, salvo verifiche sull'effettivo andamento delle assenze nell'anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
5) Il personale inviato in trasferta in altra sede della Società segue - salvo diversa disposizione - l'orario giornaliero di lavoro in atto presso tale sede.
6) Ai lavoratori che alla data del 1-1-1970 prestavano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, è mantenuto, a titolo di "assegno ad personam", l'importo della relativa indennità goduta fino a tale data.
Tale "assegno ad personam", nonché quelli in precedenza riconosciuti allo stesso titolo, sono assorbiti in caso di successivo passaggio di livello. Tuttavia nei confronti dei lavoratori che risultino beneficiari dell'"assegno ad personam" previsto dalla nota a verbale n. 4 dell'art. 12 del CCNL 14-2-1963, ovvero risultino beneficiari di tale assegno e di quello previsto dalla nota a verbale n. 8 dell'art. 12 del C.C.L. 23-7-1965, l'importo degli assegni medesimi è assorbito, rispettivamente, per l'80% e per il 50%; la parte residua è assorbita in caso di eventuale ulteriore passaggio.
7) Per il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate al 3º comma, secondo capoverso, dell'art. 6, l'intervallo meridiano è regolato secondo quanto stabilito dai successivi quarto e settimo capoverso dello stesso comma.
8) L'orario di apertura al pubblico degli uffici commerciali e di quelli amministrativi per i quali sia previsto il rapporto con l'utenza è fissato in un minimo di 6 ore giornaliere e la relativa articolazione e individuazione delle presenze necessarie, nonché gli eventuali adattamenti stagionali, sono regolati secondo criteri che tengano conto delle esigenze connesse alla domanda e alle conseguenti necessità gestionali.
A livello regionale tra le parti stipulanti potrà essere definito l'espletamento di tali attività, senza soluzioni di continuità, dalle 8,30 alle 15,30 con copertura dell'intervallo meridiano attraverso lo sfalsamento dello stesso per gruppi di lavoratori.
Nei settori suddetti, al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze di servizio nonché di quelle connesse con gli orari di erogazione del servizio all'utenza, deve essere garantita una copertura degli orari di servizio di durata non inferiore a 8 ore in ciascuna giornata.
In relazione a quanto sopra, verranno stabilite sempre al suddetto livello le articolazioni degli orari di lavoro individuali necessarie a garantire congrui livelli di copertura delle predette esigenze.
La presente nota è soppressa a far data dall'1-7-1993.
9) A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, in relazione alla intervenuta implementazione dei Negozi Sociali, l'apertura al pubblico non potrà essere inferiore a 7 ore giornaliere in coincidenza con le fasce orarie previste dai regolamenti commerciali localmente vigenti.
La copertura degli orari di servizio e la connessa articolazione delle presenze saranno oggetto di specifica negoziazione a livello regionale avuto riguardo alle preminenti esigenze della clientela.
10) Tutto il personale non operante all'esterno, compreso quello che non abbandoni i locali sociali durante l'intervallo meridiano, è tenuto a registrare oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, anche l'inizio e la fine dell'intervallo meridiano.
Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale
1. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta normalmente la sua opera.
2. Sarà osservato l'orario limitato alle ore antimeridiane nei seguenti giorni: 14 agosto, 24 e 31 dicembre.
Con decorrenza 1-1-1993, il medesimo orario sarà osservato nei soli giorni 24 e 31 dicembre.
A partire dalla stessa data saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto dal successivo comma 11.
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4, il giorno della settimana da considerarsi festivo a tutti gli effetti sarà stabilito in occasione della stesura degli orari settimanali.
Lavoratori non in turno - 4. Al lavoratore che sia chiamato a prestare la sua opera in uno dei giorni festivi suddetti, nonché nelle ore pomeridiane dei giorni ad orario ridotto sopra precisati, sarà corrisposto il compenso di cui al 6º comma, lettera c) o d), dell'art. 9.
Lavoratori in turno - 5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di Legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. Questo potrà essere prestabilito, con negoziazione tra le parti in sede regionale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell'ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d'orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all'altra.
6. Ai lavoratori in turno che prestano servizio di domenica, compete una maggiorazione pari al 15% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in tale giorno, salvo i casi in cui spetti uno dei compensi previsti al 6º comma, lettere c), d), e) ed f) dell'art. 9. Con decorrenza 1-7-1992, la suddetta maggiorazione è elevata al 22%.
7. Le ore di lavoro prestato dai lavoratori ordinari in turno nei giorni festivi, coincidenti o non con la domenica, nel giorno di Pasqua e, limitatamente alle ore pomeridiane, nei giorni ad orario ridotto, sono pagate con il compenso di cui al 6º comma, lettere c) o d), dell'art. 9. Al personale di Commutazione notturna in turno nelle giornate suddette competerà, per le ore di lavoro prestato, il compenso di cui al 6º comma, lettera c), dell'art. 9, nonché una ulteriore quota di maggiorazione notturna nella misura spettante oltre a quella corrisposta con la normale retribuzione senza che tale quota costituisca base di computo per la determinazione del compenso in parola. Tali trattamenti assorbono per quanto riguarda la coincidenza dei giorni festivi con la domenica, quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954.
8. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al 6º comma, lettera e) dell'art. 9 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
9. Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per Legge come tali oltre le domeniche), nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno; parimenti la festività del lunedì dopo Pasqua, non può essere destinata quale seconda giornata di libertà per i lavoratori in turno il cui orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana. Qualora tali coincidenze si verifichino, spetta ai lavoratori ordinari, per detti giorni, un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica.
Inoltre, le festività nazionali ed infrasettimanali, nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori di Impianti di Centrale, Prodotti Sistemi, Impianti di Linea, Impianti d'abbonato, Sistemi Informativi e Servizi d'utenza per i quali sia prevista, nella settimana, una prestazione in turno. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile per esigenze di servizio lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, spetta per detta giornata un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale sopra citato.
Quanto sopra non si applica nei confronti dei lavoratori dei Centri di lavoro Servizi d'utenza ai quali non è richiesta normale prestazione di lavoro in giorno di sabato.
10. Ai lavoratori verrà corrisposto, per la domenica in cui viene celebrata la ex festività nazionale del 4 novembre, il compenso previsto per le festività coincidenti con la domenica dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954.
A decorrere dall'1-1-1995, in sostituzione del compenso di cui sopra saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto al successivo comma.
11. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 4 giorni di permesso retribuito nel corso di ciascun anno: per la parte di permessi eventualmente non fruiti entro l'anno - ivi compresi quelli previsti dal 2º e 10º comma del presente articolo e dal successivo capoverso - saranno corrisposte le corrispondenti quote di retribuzione (100%).
A far data dall'1-1-1994, saranno accordate ulteriori 4 ore di permesso retribuito in ragione d'anno.
Il lavoro prestato in tali ex festività non darà pertanto diritto ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, per la determinazione della maggiorazione di cui al 6º comma dovrà farsi riferimento anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.
Note a verbale - 1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di Impianti di Centrale, Impianti d'abbonato, Impianti di Linea, Servizi d'utenza ecc.) possono essere stabilite, con negoziazione tra le parti in sede regionale, compensazioni di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l'orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all'art. 7. In tale ipotesi - come pure nel caso di cadenza non uniforme del riposo settimanale, secondo quanto previsto nella seconda parte del 5º comma del presente articolo - non compete alcun compenso per lavoro supplementare e/o straordinario o festivo.
2) Qualora il lavoratore in turno, che di fatto goda normalmente del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, venga chiamato in servizio in tale giorno, con spostamento del riposo settimanale in un'altra giornata, per le prestazioni effettuate in tale giorno di domenica compete - oltre alla normale retribuzione - il compenso del 22% per lavoro in turno domenicale, salvo che non trovi applicazione la norma di cui all'8º comma del presente articolo.
3) Restano salve, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nell'Accordo interconfederale del 3-12-1954. Le medesime norme troveranno applicazione anche nel caso di coincidenza della domenica con la ricorrenza del Santo Patrono.
4) Per quanto riguarda il giorno del Santo Patrono, in caso di spostamento della sua celebrazione, vengono applicati i seguenti criteri:
Celebrazione del Santo Patrono | Giorno da considerare festivo |
1) spostata in giorno di domenica | giorno del Santo Patrono |
2) spostata in giorno fisso di calendario (ad es.: 1º giorno di un determinato mese) | giorno della celebrazione |
3) spostata in un giorno fisso della settimana (ad es.: 1º martedì di un determinato mese)| | giorno del Santo Patrono |
5) Per le località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide sempre con una festività nazionale o infrasettimanale è stabilita una ricorrenza sostitutiva a data fissa, così come riportato in appendice in apposito elenco.
6) In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (art. 4, comma 7), si applicano le seguenti disposizioni:
a) per le giornate di servizio coincidenti con la domenica verrà riconosciuta, per le ore di lavoro prestate, la maggiorazione di cui al comma 6 del presente articolo;
b) in sostituzione delle soppresse festività religiose e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un numero di ore di permesso retribuito nel corso di ciascun anno pari alla metà di quello spettante al personale a tempo pieno con analoga posizione di lavoro, computando a tali effetti anche le ore di permesso retribuito di cui al 2º, 10º e 11º comma del presente articolo.
Inoltre, in tal caso, non troverà applicazione il comma 9 del presente articolo; qualora si verifichi coincidenza tra festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono con il giorno di riposo, spetterà un compenso pari a quello previsto dall'accordo Interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica;
c) nella fattispecie di cui al comma 8 del presente articolo, non troverà applicazione la norma concernente la concessione del riposo compensativo.
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
1. È in facoltà della Società di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla Legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento.
2. Si considera lavoro supplementare quello compiuto dal lavoratore oltre la normale durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 7 e fino alla 48esima ora.
3. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre la 48esima ora settimanale di prestazione.
4. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche o, per i lavoratori in turno, nel giorno di riposo settimanale, negli altri giorni riconosciuti festivi, nei giorni di riposo compensativo di cui al comma 8 del precedente art. 8 e, limitatamente alle ore pomeridiane, nelle giornate ad orario ridotto di cui al comma 2 dello stesso art. 8.
5. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore, che ha prestato servizio per l'intero turno notturno, debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
6. I compensi per le prestazioni suddette - compensi che non sono comulabili fra di loro - sono stabiliti come segue:
Lavoro supplementare o straordinario - Le ore di lavoro supplementare o straordinario sono compensate con la quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza maggiorata nelle seguenti misure:
a) diurno feriale _______________________________________________ 25%
b) notturno feriale ____________________________________________ 55%
c) diurno festivo _______________________________________________ 50%
d) notturno festivo ___________________________________________ 80%
Lavoro festivo e lavoro notturno - Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza:
e) lavoro festivo diurno ________________________________________ 50%
f) lavoro festivo notturno _____________________________________ 80%
g) lavoro notturno ________________________________________________ 30%
7. Per stabilire la quota orario dello stipendio e dell'indennità di contingenza agli effetti del lavoro supplementare o straordinario (feriale o festivo), si deve tener conto anche della tredicesima mensilità.
8. Con decorrenza 1-7-1992, le ore di lavoro prestato dai lavoratori in turno nei giorni feriali, nella fascia oraria 21-22, saranno compensate con una maggiorazione del 10% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza, salvo i casi in cui spetti la maggiorazione di cui al 6º comma dell'art. 8.
9. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
Disposizione transitoria - Per la determinazione dei compensi orari di cui al 6º comma, della maggiorazione di cui alla nota a verbale 7) nonché agli effetti del 7º comma del presente articolo dovrà farsi riferimento, fino al 30-6-1992, anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.
Note a verbale - 1) Agli effetti del presente articolo, nell'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale sono comprese le prestazioni in turno effettuate nei giorni festivi.
2) Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, effettuate non in continuità con il normale orario di lavoro, sarà comunque assicurato al lavoratore un compenso complessivo commisurato a 2 ore di lavoro supplementare e/o straordinario. Tale compenso è elevato a 3 ore nei confronti dei lavoratori non in reperibilità ai quali siano richieste prestazioni supplementari e/o straordinarie in ore notturne.
Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinarie, la cui richiesta venga fatta dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposto al lavoratore, oltre la retribuzione dovuta per il tempo di effettivo lavoro, un ulteriore compenso pari a quello corrispondente ad una ora di lavoro supplementare e/o straordinario, ferma restando, anche in tale ipotesi, la garanzia di cui al comma precedente. Quando le prestazioni predette siano effettuate fuori della sede di lavoro e dell'unità produttiva, sarà anche corrisposto ricorrendone le condizioni, per le ore di viaggio necessarie per recarsi dal posto di presentazione a quello di effettivo lavoro e viceversa, il compenso di cui al comma 1 dell'art. 32.
I trattamenti di cui sopra sono anche applicabili ai lavoratori reperibili (escluso il compenso minimo di 3 ore sopra indicato): in tal caso saranno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, nonché le eventuali ore viaggio ex art. 32, comma 1; qualora però la prestazione lavorativa e l'eventuale viaggio si svolgano in parte al di fuori del turno di reperibilità, vanno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro effettivamente compiute entro il turno stesso di reperibilità.
Il trattamento di cui al 1º comma della presente nota a verbale sarà praticato anche quando la prestazione di lavoro supplementare e/o straordinario sia richiesta nel corso di svolgimento di altra prestazione di lavoro supplementare o straordinario (preavvisata o meno), ma da effettuarsi non in continuità di quest'ultima.
Parimenti, in caso di più richieste improvvise nella stessa giornata, il trattamento di cui al 2º comma della presente nota a verbale spetta per ogni richiesta.
Si precisa inoltre che se la prestazione si effettua parte in ore diurne e parte in ore notturne, il compenso aggiuntivo previsto oltre a quello per l'effettivo lavoro sarà corrisposto nella misura più elevata (notturno); analogo criterio sarà seguito se la prestazione si svolge in parte in giorno festivo.
3) In relazione alla norma di cui al 5º comma del presente articolo, si precisa che per intero turno notturno deve intendersi il normale orario giornaliero di lavoro di ciascun lavoratore o comunque un ugual numero di ore lavorate, sia ordinarie che supplementari e/o straordinarie, tra le ore 22 e le 7.
4) Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno feriale e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno festivo, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per tutte le ore successive.
Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno festivo e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno feriale, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per tutte le ore successive.
5) Qualora al lavoratore in turno, che di fatto presti normalmente la sua opera in ore diurne, venga spostato il turno di lavoro in tutto o in parte in ore notturne, compete oltre alla normale retribuzione la maggiorazione per lavoro notturno, di cui al 6º comma del presente articolo, per le ore prestate nel turno notturno.
6) Al lavoratore che per effettive esigenze di servizio venga trattenuto al lavoro nel previsto intervallo meridiano, salvo che non sia possibile operare un semplice differimento dell'intervallo, spetta il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario effettuato e verrà di norma garantita una breve interruzione retribuita per una rapida consumazione del pasto.
7) Agli Operatori di Commutazione notturna dei Centri di lavoro Servizi d'utenza di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest compete una maggiorazione pari al 30% della quota oraria dello stipendio e della indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in ore notturne; la stessa maggiorazione compete anche per le ore di lavoro prestate oltre l'orario normale e, come tali, retribuite con i compensi previsti alle lettere a) o c) del precedente 6º comma.
1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con corresponsione della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.
2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca la Società terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.
5. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma in ogni caso entro l'anno.
6. Al personale ordinario dei Servizi d'utenza, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º maggio ed il 15 ottobre, sarà di norma concesso - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - un numero di giorni di ferie non superiori a 20 giorni lavorativi.
In via alternativa, rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso, può essere definita tra le parti stipulanti a livello regionale la riduzione del suddetto periodo dell'anno all'arco di tempo 1º giugno-30 settembre con utilizzazione, da parte del lavoratore, di un periodo continuativo di ferie non superiore a 3 settimane di calendario.
7. Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo sopra indicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno solare.
8. L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggior traffico l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, in ogni Centro di lavoro dei Servizi d'utenza, risulti contenuta in relazione alle esigenze del traffico stesso. La suddetta aliquota massima di personale contemporaneamente in ferie per ogni Centro sarà definita tra le parti stipulanti a livello regionale.
9. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
10. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
11. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.
Note a verbale - 1) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1º comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al lavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa. Quando la concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana non sia prevista in via continuativa, gli anzidetti criteri di computo saranno applicati limitatamente ai giorni compresi nelle settimane in cui viene effettivamente operata tale concentrazione. In caso di compensazione di orario fra più settimane, che comporti la concentrazione dell'orario su meno di 5 giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie verrà conseguentemente riproporzionato. L'eventuale residuo frazionario sarà arrotondato per eccesso a una giornata intera di ferie, da godersi entro l'anno di competenza.
Detto criterio troverà applicazione anche nei confronti del personale di Commutazione notturna, tenendo presente che il coefficiente di 1,2 si applicherà per le settimane di 5 giorni lavorativi anche se una di tali giornate comporti una prestazione parziale (ad es. 4 ore); quando invece per detto personale siano stabilite compensazioni di orario fra più settimane che comportino anche settimane di soli 4 giorni lavorativi, ogni giornata di ferie goduta in tali settimane sarà considerata pari a 1,5.
Nell'ipotesi di cui al 7º comma dell'art. 4, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti, si divide il numero di giorni di ferie previsti dal 1º comma del presente articolo per il denominatore 2.
2) Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata. Le giornate ad orario ridotto di cui al 2º comma dell'art. 8 sono considerate come giornate "intere" ai fini del computo delle ferie.
3) I giorni di ferie verranno conteggiati mediante le corrispondenti ore lavorative.
4) Il decorso delle ferie resta interrotto:
a) qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni o per cui sia stato prescritto e che abbia effettivamente determinato un periodo di degenza della durata di almeno 5 giorni;
b) qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli).
Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla Società la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 36 e 37; dovrà altresì comunicare tempestivamente l'evento luttuoso. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio, ovvero, in caso di evento luttuoso, del periodo corrispondente al permesso previsto al 4º comma dell'art. 34. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente del periodo di ferie da recuperare.
5) Salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nessun periodo dell'anno è escluso in via generale per il godimento delle ferie, quando non ostino esigenze di servizio.
6) Nella ipotesi di cui al 7º comma dell'art. 4, almeno 4 dei giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore.
Al personale di cui trattasi, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º maggio e il 15 ottobre, sarà di norma concessa - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - una quota delle ferie spettanti non superiore a 10 giorni lavorativi.
Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la misura del contributo dovuto al relativo Fondo speciale sono stabiliti dalle apposite norme legislative.
Nota a verbale - Nel caso in cui il lavoratore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 della Legge 4-12-1956, n. 1450, abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la possibilità di regolarizzazione dei periodi scoperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione al Fondo di Previdenza per assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità, la Società, a richiesta del lavoratore, provvederà a versare all'Istituto quanto dovuto per la copertura dei periodi stessi. L'importo anticipato dalla Società al titolo suddetto sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla retribuzione in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.
Fatte salve diverse specifiche indicazioni, le disposizioni del presente articolo avranno applicazione a far tempo dall'1-7-1992; pertanto fino a tale data resta vigente quanto previsto dall'art. 12 del C.C.L. 10-12-1988.
1. I lavoratori vengono assegnati alle posizioni di lavoro più avanti indicate in relazione allo svolgimento delle funzioni e attività proprie di ciascuna posizione o di quelle del settore di appartenenza cui siano adibiti in forza dei criteri generali di impiego del personale (come ad esempio: ricomposizione del lavoro, rotazione, fungibilità).
2. Per ciascuna posizione di lavoro sono previsti uno o più livelli retributivi differenziati dei dieci sottoelencati in ragione della crescente capacità professionale, fermo restando che i contenuti delle specifiche declaratorie di livello sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della definizione delle attività essendo comunque inteso che ciascuna figura professionale potrà svolgere compiti propri dei livelli inferiori oltre che le attività accessorie e/o integrative delle attività prevalenti di ciascun profilo.
3. Il lavoratore occupato in una posizione di lavoro per la quale sono previsti livelli retributivi differenziati viene assegnato ai diversi livelli retributivi progressivamente crescenti, fino a raggiungere il livello retributivo massimo previsto per quella data posizione di lavoro al termine del completo sviluppo della sua professionalità secondo i parametri temporali stabiliti e sulla base delle declaratorie sottodescritte.
4. Per professionalità si intende l'insieme delle conoscenze e delle capacità derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione tecnico-professionale, dall'esperienza di lavoro via via maturata nello svolgimento di una data attività.
5. I seguenti livelli retributivi individuano, secondo le valutazioni concordate, il punto di acquisizione della completa professionalità, nell'ambito di ciascuna posizione di lavoro, fermo restando che i singoli livelli retributivi costituiscono anche necessario momento di transito, sulla base dei criteri successivamente specificati.
6. I lavoratori che svolgono funzioni direttive o di contenuto specialistico che richiedono autonomia gestionale nella conduzione di organismi operativi ovvero il possesso di un particolare livello di conoscenze tecnico-professionali sono individuati secondo le relative declaratorie e sulla base di una complessiva valutazione che tenga conto del diverso grado di presenza dei requisiti sopra specificati.
7. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 190/85 appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda. In particolare, tali lavoratori esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla Direzione aziendale, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo connotati dal possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo anche dottrinario e scientifico - svolgono funzioni di interesse strategico per l'azienda, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
Sulla base di tali requisiti, la qualifica di "quadro" è attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello "1".
In ragione inoltre della particolare connotazione organizzativa aziendale, della specifica configurazione e complessità delle sue articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali, sono ricompresi nella cd. "area quadri" i lavoratori inquadrati nei livelli "2" e "3", in quanto normalmente preposti alla conduzione, al coordinamento e al controllo, con specifica autonomia e responsabilità, di unità organizzative di notevole rilevanza ovvero che esplicano - in possesso di qualificate conoscenze specialistiche - funzioni di particolare importanza, caratterizzate dalla capacità di fornire contributi di originalità e creatività, ai fini del conseguimento dei prioritari obiettivi di qualità ed efficienza del servizio.
LIVELLO "10"
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non richiedenti conoscenze particolari.
LIVELLO "9"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività di media complessità. Tali attività richiedono la conoscenza di tecniche operative semplici e definite o di metodi e procedure per la esecuzione di programmi di lavoro prestabiliti.
LIVELLO "8"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente di espletare attività che richiedono nell'ambito del proprio settore di competenza una adeguata conoscenza delle tecniche e/o procedure operative.
LIVELLO "7"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività che richiedono una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa e/o specialistica nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza in cui operano. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta, anche solo in via complementare, attività di coordinamento di altri lavoratori.
LIVELLO "6"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
LIVELLO "5"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza.
LIVELLO "4"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti.
LIVELLO "3"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con rilevante autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa, esplicano funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative di particolare rilievo, ovvero i lavoratori che, con un rilevante grado di autonomia - anche fornendo assistenza e/o integrazione ad altri lavoratori - svolgono funzioni richiedenti il possesso e il continuo aggiornamento di conoscenze specialistiche particolarmente elevate, sviluppando progetti e/o collaborando alla soluzione di problemi complessi.
LIVELLO "2"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, gestendo e coordinando unità organizzative - anche costituite da più organismi operativi - di particolare complessità, esplicano funzioni richiedenti un'ampia responsabilità, discrezionalità ed iniziativa il cui apporto risulti rilevante per lo sviluppo della impresa, nonché quei lavoratori che - anche coordinando funzionalmente altri professionals - svolgono, con particolare creatività e caratteristiche di responsabilità di pari rilevanza, funzioni specialistiche nell'ambito di progetti ed attività molto complesse che richiedono soluzioni ed applicazioni innovative.
LIVELLO "1"
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni della massima importanza, ai fini dello sviluppo ed attuazione degli obiettivi d'impresa, con discrezionalità e decisionalità del grado più ampio e caratteristiche di autonomia e responsabilità particolarmente elevate, ovvero quei lavoratori che svolgono funzioni specialistiche richiedenti un approccio interdisciplinare per la realizzazione di progetti ed attività della massima complessità e rilevanza per lo sviluppo della società attraverso la ricerca, impostazione ed applicazione di soluzioni e/o metodologie particolarmente innovative.
LIVELLO "10"
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Addetto al Magazzino
LIVELLO "9"
(*) - Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
(*) - Tecnico di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza
(*) - Operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
LIVELLO "8"
(*) - Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto alla commutazione analogica
- Lavoratore addetto a Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
(*) - Tecnico di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza
(*) - Operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1-1-1993)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
- Schedulatore
LIVELLO "7"
(*) - Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo
- Lavoratore addetto agli Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto alla commutazione analogica
- Lavoratore addetto a Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
(*) - Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza
(*) - Primo operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1-1-1993)
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie
(*) - Primo addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Primo addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
- Schedulatore
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
LIVELLO "6"
(*) - Specialista di Reti
(*) - Specialista di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato di particolare rilievo concettuale
- Operatore specialista di Servizi d'utenza
- Primo acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1-1-1993)
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale
- Operatore specialista di Sistemi informativi
- Schedulatore
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
LIVELLO "5"
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Capo centro Commerciale (fig. transitoria)
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
- Assistente di sala
- Capo reparto
LIVELLO "4"
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Capo tecnico di Lavori
- Capo tecnico
- Preposto ai Servizi d'utenza
- Capo sala addetto ai Servizi d'utenza
- Capo centro Commerciale (figura transitoria)
- Capo ufficio
- Esperto in attività specialistiche
LIVELLO "3"
- Responsabile del Centro Impianti di linea
- Responsabile tecnico di Progetti
- Responsabile tecnico di Lavori
- Responsabile dell'Area Impianti di centrale
- Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
- Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato
- Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza
- Responsabile di unità organizzativa
- Responsabile di Magazzino
- Professional
LIVELLO "2"
- Responsabile di sezione
- Responsabile di Magazzino
- Professional senior
LIVELLO "1"
- Responsabile di servizio
- Professional master
Filiale assistenza tecnica
Chiarimento su "Centro di lavoro di impianti d'abbonato" - Per Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro e da un Capotecnico preposto alle attività interne di assegnazione lavori, prove, gestione procedure, ecc., che per un complesso di impianti definito in base al numero di abbonati provvede all'installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di abbonato per la clientela nel suo complesso, degli impianti a disposizione del pubblico e dei relativi accessori, dei dispositivi ausiliari e dei sistemi di commutazione privata autoinstallabili per la clientela divisionale, ivi comprese le relative attività di collaudo di competenza. Provvede altresì alla manutenzione delle apparecchiature d'utente, ove prevista, nonché alla gestione delle scorte ed alla ottimizzazione delle giacenze presso il Centro di lavoro.
Il Centro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del Centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e qualità del servizio.
OPERAI
"Tecnico di impianti d'abbonato"
Livello "9" - Il lavoratore di Impianti d'Abbonato sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Tecnico di Impianti d'Abbonato" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8" sempre nella posizione di lavoro di "Tecnico di Impianti d'Abbonato".
"Primo tecnico di impianti d'abbonato con cognizioni teoriche di rilievo"
Livello "7" - È il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico degli Impianti d'Abbonato interventi di tipo manuale richiedenti una particolare valutazione concettuale. Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori sia adibito all'occorrenza al coordinamento operativo di lavori per superare eventuali difficoltà nell'esecuzione degli stessi (richiesta permessi, attraversamenti elettrici, modifiche ai tracciati, mancanza di materiali ed attrezzi, ecc.) nonché a sopralluoghi per nuovi impianti le cui caratteristiche non siano già note al Centro o per ordinativi particolarmente complessi e alla realizzazione diretta di quei lavori per i quali non sia necessario far intervenire, in un momento successivo, un'altra unità operativa.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità dallo stesso richiesto dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio al livello "8", di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
"Specialista di Impianti d'Abbonato"
Livello "6" - Il tecnico di Impianti d'Abbonato in possesso della piena autonomia operativa nello svolgimento delle attività di competenza con caratteristiche di maggiore complessità e di una completa capacità professionale di tipo specialistico sugli impianti ed i servizi in manutenzione, anche in relazione al soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela, potrà accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Specialista di Impianti d'Abbonato".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà progressivamente raggiungere un'incidenza massima del 5% su base regionale, in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa il progressivo consolidamento dei processi di integrazione professionale e di specializzazione sopra descritti.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8";
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia operativa finalizzata in particolare all'espletamento delle attività tecniche dell'Assegnazione lavori (colloquio con la clientela, gestione dei guasti di competenza, effettuazione delle prove in modo automatico, dialogo con le unità operative esterne anche attraverso gli appositi strumenti di teleinformazione e misura, prove per l'accertamento delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, prove elettriche, ecc.) e di tutti gli adempimenti di natura gestionale ed amministrativa di competenza del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato (adempimenti connessi alle procedure automatate in uso quali interventi correttivi di primo livello sulle apparecchiature ACL, caricamento di informazioni su supporti magnetici, gestione degli ordinativi di lavoro, raccolta dei dati statistici, movimentazione materiali, reintegro delle scorte, redazione di modelli e di inventari, attività varie di segreteria e di aggiornamento dell'archivio del Centro, ecc.).
"Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di impianti d'abbonato di particolare rilievo concettuale"
Livello "6" - L'impiegato tecnico-gestionale di Impianti d'Abbonato in possesso di adeguate conoscenze del sistema ACLIA, in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro, nel colloquio con la clientela nelle attività di competenza sui disservizi, potrà accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato di particolare rilievo concettuale".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere un'incidenza del 30% su base regionale. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base dell'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa la progressiva implementazione/consolidamento di nuove procedure automatate.
"Assistente tecnico esterno di impianti d'abbonato"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato", sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
Sono propri del suddetto lavoratore gli adempimenti connessi al rispetto del programma di installazione, al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti di competenza nonché alla verifica e controllo del lavoro svolto dalle imprese e dalle unità operative esterne.
"Capo tecnico di impianti d'abbonato"
Livello "4" - Il lavoratore che nel Centro di lavoro Impianti d'Abbonato è preposto alle attività interne di ricezione reclami, esecuzione automatica delle prove, assegnazione dei lavori al personale esterno sulla base del programma degli interventi da eseguire secondo i termini previsti, supervisione e controllo delle relative attività, tenuta ed aggiornamento della documentazione di competenza, esercizio delle apparecchiature dell'ACL, ecc. potrà conseguire il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Nota transitoria - Sino al 31-12-1992 sarà applicata la seguente regolamentazione dell'inquadramento:
"Assistente tecnico di impianti d'abbonato"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"Responsabile del centro di lavoro di impianti d'abbonato"
Livello "3" - Il Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato".
Si darà luogo alla costituzione di nuovi Centri di lavoro di Impianti d'Abbonato nel caso in cui la consistenza di abbonati di ciascuna Filiale risulti superiore al numero di Centri esistenti nella medesima moltiplicato per il parametro medio di 50.000 abbonati.
"Responsabile di assistenza tecnica di servizi di base"
Livello "2" - Il lavoratore che nelle Filiali con oltre 200.000 abbonati ha la responsabilità e il coordinamento dei Centri di lavoro di Impianti d'Abbonato sarà inquadrato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
COMMERCIALE
Chiarimento su "Centro di lavoro servizi di utenza" - Per Centro di lavoro Servizi di utenza si intende l'organismo affidato ad un "Capo sala addetto ai Servizi d'Utenza" - se del caso coadiuvato, laddove le dimensioni del centro stesso ne richiedano la presenza, da un preposto e da uno o più capoturno - che provvede, in funzione della tipologia dei Centri di lavoro di 1º e 2º livello, al complesso delle attività commerciali svolte tramite il servizio "187", quali ad esempio acquisizione e gestione di competenza di nuovi impianti, accessoriato (spine, suonerie), traslochi, volture, nonché alle attività di promozione e vendita di tutti i prodotti e servizi di più largo consumo (carte di credito telefoniche, peritelefonia, piccoli sistemi di commutazione privata autoinstallabili, videotel, ecc.). Il Centro di lavoro provvede inoltre alle esigenze connesse al centralino di Filiale nonché all'espletamento dei servizi manuali da operatore e di accettazione sociale, al servizio di informazioni relative agli elenchi telefonici Abbonati, alle esigenze connesse ai servizi automatici e di telematica nonché alle attività di assistenza ai clienti.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro", anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
POSIZIONI DI LAVORO CON ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE MANUALE
"Operatore di commutazione notturna"
Livello "9" - Il lavoratore notturnista dei Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Operatore di Commutazione notturna" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8", sempre nella posizione di lavoro di "Operatore di Commutazione notturna".
"Primo operatore di commutazione notturna"
Livello "7" - Nella posizione di lavoro di "Primo operatore di Commutazione notturna" sarà inserito il lavoratore che per capacità professionali ed esperienze operative acquisite nei diversi compiti svolga, oltre alla normale attività operativa propria dei livelli inferiori, compiti di coordinamento operativo e di addestramento del personale pure sotto il profilo antinfortunistico nonché normali interventi legati anche a procedure amministrative.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo operatore di Commutazione notturna" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
La percentuale di inquadramento al livello "7", su base Filiale, degli Operatori di Commutazione notturna (compresi quelli in prova) sarà pari al 50%. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "7" nei confronti degli Operatori di Commutazione notturna, attraverso un accertamento di idoneità, dagli stessi richiesto, dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio al livello "8".
IMPIEGATI
"Operatore addetto ai servizi d'utenza"
Livello "9" - Il lavoratore addetto ai Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Operatore addetto ai Servizi d'utenza" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 24 mesi di effettivo servizio, il livello "8", sempre nella posizione di lavoro di "Operatore addetto ai Servizi d'utenza",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Potrà darsi luogo ad avanzamenti al livello "7" nei riguardi di quei lavoratori addetti ai Servizi d'utenza che dimostrino, attraverso un accertamento di idoneità dagli stessi richiesto - dopo almeno 18 mesi di effettivo servizio al livello "8" - di essere in possesso dei requisiti professionali secondo quanto precisato nelle apposite declaratorie di livello.
"Operatore specialista di servizi d'utenza"
Livello "6" - Nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" sarà inserito il lavoratore che esplichi con elevata professionalità tutte le attività del settore ivi comprese quelle relative a nuovi impianti e traslochi, alla commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza, nonché attività di coordinamento e/o supporto professionale di altri lavoratori.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di avere raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" potrà raggiungere una incidenza del 30% su base Filiale.
Potranno essere previsti ulteriori avanzamenti a livello regionale in virtù del completo consolidamento dell'assetto organizzativo previsto e del completo ed integrato svolgimento di tutte le attività di commercializzazione sulla clientela di competenza e connessa gestione.
"Capo turno addetto ai servizi d'utenza"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Capo turno addetto ai Servizi d'utenza" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - dopo 36 mesi di effettivo servizio, sarà successivamente assegnato al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Capo turno di commutazione notturna"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Capo turno di Commutazione notturna" nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - dopo 36 mesi di effettivo servizio, sarà successivamente assegnato al livello "6",
Livello "5" - per conseguire, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"Preposto ai servizi d'utenza"
Livello 4 - Il lavoratore che, nelle Filiali con oltre 300.000 Abbonati, opera alle dirette dipendenze del "Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza" in qualità di preposto al coordinamento di una articolazione di sala, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Preposto ai Servizi d'utenza".
"Capo sala addetto ai servizi d'utenza"
Livello "4" - Il Capo sala addetto ai Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo sala addetto ai Servizi d'utenza".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza", nelle Filiali con oltre 300.000 abbonati.
"Acquisitore commerciale"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Acquisitore commerciale" e
Livello "8" - dopo 9 mesi di effettivo servizio sarà successivamente assegnato al livello "8".
Livello "7" - È il lavoratore che svolge presso il Negozio Sociale attività di vendita, leasing e noleggio di prodotti (peritelefonia, centralini, intercomunicanti, facsimile, ecc.) e servizi (Numero Verde, Teledrin, Telefonia mobile, Videotel, servizi telefonici supplementari, carta di credito, ecc.), incluse le attività amministrative connesse alla commercializzazione, quelle di manutenzione per sostituzione del prodotto con la relativa prova di funzionalità, di conclusione dei previsti contratti di manutenzione nonché le attività di esazione e gestione degli incassi, delle scorte materiali e del conto Credit verso il personale.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, sarà assegnato dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"Primo acquisitore commerciale"
Livello "6" - Il lavoratore in possesso di un adeguato grado di professionalità ed autonomia operativa nonché di una conoscenza completa ed intregrata degli aspetti procedurali ed organizzativi connessi alle attività amministrative e di commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza sarà assegnato al livello "6" nella posizione di lavoro di "Primo acquisitore commerciale".
Per accedere al livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare attraverso un accertamento di idoneità di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. Viene garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) pari al 55% su base regionale. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti attraverso un accertamento di idoneità richiesto dagli stessi lavoratori, dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"Preposto al negozio sociale"
Livello "4" - Il lavoratore preposto al coordinamento e alla gestione delle attività relative al Negozio Sociale sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"Responsabile commerciale di filiale"
Livello "3" - Il lavoratore che, nella Filiale, ha la responsabilità e il coordinamento del Centro di lavoro Servizi d'utenza, del Negozio Sociale e della Gestione Clienti sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Unità organizzativa".
Livello "2" - Nel caso in cui tale lavoratore operi in una Filiale con oltre 120.000 abbonati sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Sezione".
"Assistente di programmazione e traffico"
Livello "5" - L'Addetto alle attività di Sviluppo Utenza, in ambito di Programmazione e Traffico, al livello di Filiale, sarà inquadrato al livello "5", nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Lavoratore preposto all'attività di programmazione e traffico"
Livello "4" - Il lavoratore preposto all'attività di Programmazione e Traffico sarà assegnato al livello "4", nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa", qualora operi in una Filiale con oltre 150.000 Abbonati.
OPERAI
"Lavoratore addetto agli immobili e servizi"
Livello "10" - Il "Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi" sarà assegnato al livello "10" e,
Livello "9" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 12 mesi di effettivo servizio, il livello "9".
Livello "8" - In presenza di una avvenuta ricomposizione dei compiti e nello svolgimento delle attività sotto indicate sarà riconosciuta l'acquisizione del livello "8", dopo 42 mesi di effettivo servizio nel livello "9":
a) attività alle macchine ausiliarie dei sistemi informativi, alla logistica dei sistemi informativi, alla microfilmatura, trasporto di materiali all'interno e/o all'esterno;
b) presidio agli ingressi, attività ai piani, ritiro e consegna di valori e smistamento corrispondenza, spostamento materiali d'ufficio, fotocopiatura, guida di automezzi sociali per trasporto di cose e/o persone ed eventuali lavori ausiliari (ad esempio falegnameria, impianti elettrici, macchine stampa), ecc.
L'utilizzazione dei lavoratori in parola avverrà di fatto prevalentemente in uno o taluno soltanto dei complessi di attività descritti ai punti a) o b) fermo restando che, ove necessario, potrà essere agli stessi richiesta anche una utilizzazione in attività diverse da quelle normalmente svolte.
"Primo addetto agli immobili e servizi"
Livello "7" - Per le sole sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Filiale con oltre 80.000 Abbonati è il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, effettua anche attività di coordinamento operativo del personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
IMPIEGATI
"Lavoratore preposto all'attività di segreteria"
Livello "5" - Il lavoratore preposto all'attività di Segreteria di Filiale sarà assegnato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Capo Reparto".
Livello "4" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "4", nella posizione di lavoro di "Capo Ufficio", nelle Filiali con oltre 200.000 Abbonati.
"Responsabile della filiale"
Livello "1" - Il lavoratore che nella Filiale ha la responsabilità ed il coordinamento dell'Assistenza Tecnica dei Servizi di Base, del Commerciale, della Programmazione e Traffico e della Segreteria sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Servizio".
UNITÀ TERRITORIALE RETE ESERCIZIO
Chiarimento su "Centro impianti di linea" - Per Centro Impianti di Linea si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile - normalmente coadiuvato da uno o più assistenti tecnici di Reti e da un assistente tecnico di Apparati - che, per un definito complesso di impianti, provvede ad esigenze connesse all'esercizio e manutenzione delle reti (rete di distribuzione, rete di giunzione urbana ed interurbana in cavo - compresi quelli di tipo speciale - e relative infrastrutture) e dei ponti radio, dei terminali di linea, delle apparecchiature AF (sia della rete di distribuzione che degli apparati di amplificazione e rigenerazione della rete di giunzione) e delle apparecchiature di competenza in sede di utente, ivi compresi i collaudi elettrici.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
OPERAI
"Tecnico di reti"
Livello "9" - Il lavoratore di Reti sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Tecnico di Reti" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8" sempre nella posizione di lavoro di "Tecnico di Reti".
"Primo tecnico di reti con cognizioni teoriche di rilievo"
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidati nel settore tecnico delle reti interventi di tipo manuale - anche sui cavi di tipo speciale, in fibra ottica - richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che, oltre a svolgere i compiti di squadra, sia adibito all'occorrenza e in via complementare al coordinamento operativo, anche sotto il profilo antinfortunistico, di lavori che, per importanza e qualità, richiedano l'impiego di più squadre e capacità organizzative, con verifiche dei lavori anche in rapporto a scritturazioni su documenti di lavoro.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità dallo stesso richiesto dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "8", di essere in possesso delle cognizioni teoriche di rilievo secondo quanto precisato dalla apposita declaratoria contrattuale.
"Specialista di reti"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con piena autonomia operativa interventi tecnico-manuali di tipo specialistico che richiedono una completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle tecnologie del settore.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla dislocazione e alla diffusione sul territorio delle innovazioni tecnologiche e gestionali nell'ambito del centro e con riferimento alle necessità di interventi specialistici sui cavi di tipo speciale e in fibra ottica, anche presso sede d'utente.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Specialista di Reti" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere una incidenza del 15% su base regionale. Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta dalle parti a livello regionale con riguardo alla progressiva estensione di interventi specialistici sui cavi di tipo speciale ed in fibra ottica anche presso sede dell'utente e di modifiche tecnologico-organizzative che la rendessero opportuna.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto agli apparati"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto agli Apparati".
Livello "7" - È il lavoratore al quale sarà affidato, nell'ambito del Centro Impianti di Linea, lo svolgimento di attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su terminali di linea, ponti radio, apparecchiature AF ovunque posizionate, ivi comprese quelle presso la sede d'utente, multiplex d'abbonato e altre apparecchiature di tecnica numerica, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello quali un'approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature e l'uso della strumentazione necessaria, ai fini di eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, oltre che alle attività di manutenzione preventiva e correttiva ed esercizio degli impianti sopracitati.
Tale lavoratore, in virtù della professionalità acquisita, conseguirà dopo 48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di apparati"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale anche con riferimento alle fasi di introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti che costituiscano eccezione e/o innovazione nell'ambiente tecnologico del Centro.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita a livello locale in relazione alla dislocazione degli impianti e del personale.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Unità Territoriale (incluso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo all'estensione, alla tipologia ed alla diversificazione degli apparati precedentemente descritti.
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative del centro Iipianti di linea"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato, nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di Linea", al livello "9" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (ricezione segnalazioni guasti, disservizi e richieste di sopralluoghi, gestione registri della rete di giunzione, inventario degli attrezzi e degli strumenti, aggiornamento dell'archivio delle dotazioni, redazione dati statistici, inserimento su sistema informativo dei dati di presenza ed attività del personale, chiusura contabile degli ordini di lavoro delle imprese e relativi controlli di congruenza, ecc.), nonché tutte le attività accessorie (adempimenti connessi alle procedure automatate in uso quali caricamento di informazioni su supporti magnetici e stampa tabulati; raccolta dati statistici anche per la movimentazione dei materiali ed il reintegro delle scorte, compilazione modelli, attività di aggiornamento archivio del Centro, attività varie di segreteria).
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative di carattere specialistico del centro impianti di linea"
Livello "6" - L'impiegato tecnico-amministrativo del Centro Impianti di Linea in possesso di adeguate conoscenze di tipo tecnico in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro e dei registri della rete di giunzione, nella chiusura contabile degli ordini di lavoro e nei relativi controlli di congruenza, nonché nella ricezione segnalazioni di guasti, disservizi e richieste di sopralluoghi, potrà accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro Impianti di linea".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. Potrà accedere alla suddetta posizione di lavoro un impiegato tecnico-amministrativo per ogni Centro, anche in relazione al consolidamento e/o all'implementazione di nuove procedure automatate.
"Assistente tecnico di reti"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Reti" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Assistente tecnico di apparati"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Apparati" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Responsabile del centro impianti di linea"
Livello "3" - Il Responsabile del Centro Impianti di Linea sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro Impianti di Linea".
Nelle Unità Territoriali con oltre 230.000 abbonati viene prevista la presenza di un massimo di 2 Centri Impianti di Linea. La competenza territoriale di ciascuno dei Centri Impianti di Linea sarà tale da garantire la copertura completa del territorio di competenza di una o più Aree Impianti di Centrale.
Chiarimento su "Area impianti di centrale" - Per Area Impianti di Centrale si intende l'unità organizzativa - individuata secondo i piani di struttura della Rete, di norma con riguardo alla prevista competenza territoriale di ciascuno stadio di gruppo combinato e all'ottimale utilizzo dello stesso - affidata ad un responsabile normalmente coadiuvato da personale preposto al coordinamento operativo delle attività.
Tale Area avrà competenza sugli interventi di collaudo, messa in servizio, esercizio e manutenzione degli impianti di centrale - sia numerici che analogici - nonché degli impianti trasmissivi di pertinenza quali apparati di multiplazione, terminali di circuito, apparati di condizionamento dei collegamenti di trasmissione dati, ecc.
L'Area può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica della stessa.
Chiarimento su "Centro di supervisione di esercizio" - In tutte le Unità Territoriali presso cui sono presenti almeno due Aree Impianti di Centrale opera il Centro di Supervisione di Esercizio, affidato ad un responsabile, che provvede al coordinamento, controllo e supporto delle attività di esercizio espletabili centralmente (interventi e collaudi di modifiche Hw e Sw, collaudi di apparecchiature di prima introduzione nell'Unità Territoriale, misure, contatori, gestione delle consistenze, ecc.) oltre che delle attività di manutenzione (interventi diagnostici, gestione scorte accentrate, ecc.) ed installazione di piccoli impianti e/o di impianti provvisori nonché attività di supporto alle Aree per interventi a carattere specialistico sia con riguardo alle tecniche numeriche che analogiche e adempimenti amministrativi vari anche afferenti al coordinamento di procedure tecnico/amministrative/commerciali.
Nel carico ordinario di lavoro dell'Area e del Centro di Supervisione è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento necessaria per la formazione professionale e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Nell'ambito della Linea Territoriale Rete sono inoltre operanti le due unità organizzative del Supporto Regionale alle Tecniche Numeriche e del Supporto Regionale alle Tecniche Analogiche, cui sono demandate le attività di livello specialistico superiore nell'ambito della manutenzione, con riguardo alle diverse tecniche e prodotti presenti nei singoli territori regionali, nonché la gestione e la supervisione centralizzata degli impianti sia numerici che analogici. Tali organismi curano altresì l'estensione, sul territorio regionale di competenza, di prototipi e relative modifiche Hw e Sw, il coordinamento dell'esame tecnico e l'analisi di congruenza degli inconvenienti pervenuti dai Centri di Supervisione con la connessa individuazione di provvedimenti correttivi di emergenza, la gestione delle reti ESCU e la sorveglianza dell'allarmistica al di fuori dell'orario base sia per gli impianti di commutazione che per gli apparati trasmissivi di competenza.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto a tecniche numeriche"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche".
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito dell'Area Impianti di Centrale, attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su impianti sia di commutazione che di trasmissione numerici e su quelli trasmissivi analogici di competenza, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello, quali prove ed attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di tecnica numerica (nonché trasmissiva analogica di competenza), e di esercizio di tutti gli impianti di competenza, attività di inserimento dati e modifiche Hw e Sw, con i connessi collaudi, su apparati elettronici, attività di sorveglianza dell'allarmistica (sia degli impianti di commutazione che degli apparati trasmissivi) nonché effettuazione degli interventi manutentivi sulle stazioni di energia.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di tecniche numeriche"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla tipologia e alla diversificazione degli impianti di tecnica numerica.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Unità Territoriale (incluso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi corso ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alle condizioni esistenti sul territorio anche con particolare riferimento alla presenza sia di impianti diversi dalla tecnica numerica predominante che di centrali con funzione di transito.
"Lavoratore addetto alla commutazione analogica"
Livello "8" - Il lavoratore operante su impianti di commutazione analogica sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto alla commutazione analogica".
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidati interventi di tipo tecnico sugli impianti analogici richiedenti una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che abbia l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, gli interventi di tipo tecnico che richiedano una approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature, nonché dell'uso della strumentazione necessaria per eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, ivi comprese le apparecchiature connesse con i sistemi analogici (ESCU, TUT, Telefonia Pubblica, traslatori di linea, ecc.). Tale lavoratore dovrà altresì conoscere le caratteristiche di funzionamento e le modalità di effettuazione dell'intervento manutentivo sulle stazioni di energia, nonché le procedure e il linguaggio uomo-macchina per l'utilizzo dei relativi sistemi gestionali, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato grado specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica" potrà raggiungere una incidenza del 50% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova). Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alla complessità degli impianti analogici (quali, per es., centrali teleselettive, apparecchiature in decade 1, traslatori per TP, apparati ESCU, ecc.) esistenti sul territorio di competenza.
"Lavoratore addetto ad attività tecniche di esercizio"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio".
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito del Centro di Supervisione di Esercizio, attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, la raccolta e la elaborazione dei dati di servizio degli impianti e di quelli relativi alla qualità della rete, l'aggiornamento delle banche dati ivi incluse le attività relative alla variazione delle categorie di utente, il lancio di procedure di salvataggio dati, la gestione delle scorte, dei nastri, dei tabulati, ecc.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di esercizio"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
La presenza del medesimo sarà pertanto prevista, a livello locale, in relazione al consolidamento delle procedure operative per l'esercizio degli impianti.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico- specialistiche di Esercizio", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di avere raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio" potrà raggiungere una incidenza del 50% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alle condizioni esistenti sul territorio anche con riferimento all'avvenuto consolidamento delle attività e delle procedure operative per l'esercizio degli impianti.
"Assistente tecnico di impianti di centrale"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Impianti di Centrale" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Capo tecnico"
Livello "4" - A decorrere dall'1-1-1993 il lavoratore che, nelle Unità Territoriali con oltre 200.000 abbonati, opera alle dipendenze del responsabile del Centro di Supervisione di Esercizio costituendo punto di riferimento e di coordinamento professionale per le attività del Gruppo di Supporto di Esercizio, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Livello "4" - A decorrere dall'1-1-1993 il lavoratore che, collocato alle dipendenze del responsabile dell'Area Impianti di Centrale, è preposto al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione riferite ad uno Stadio di Gruppo di transito, al secondo Stadio di Gruppo urbano e ai Centri Compartimentali di transito, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
"Responsabile dell'area impianti di centrale"
Livello "3" - Il responsabile dell'Area Impianti di Centrale sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile dell'Area Impianti di centrale".
"Responsabile del centro di supervisione di esercizio"
Livello "3" - Il responsabile del Centro di Supervisione di Esercizio sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"Responsabile di esercizio"
Livello "2" - Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di due o più Aree Impianti di Centrale, di uno o più Centri Impianti di Linea e, nelle realtà con meno di 250.000 abbonati, del Centro di Supervisione di Esercizio, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
SVILUPPO IMPIANTI
"Operatore CAD"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7". A tale lavoratore sono affidate le attività connesse all'approntamento e all'aggiornamento delle cartografie e dei dati di consistenza della rete per mezzo dei sistemi di disegno automatico con tecniche CAD, con la necessaria autonomia operativa o specialistica nell'ambito delle norme e delle procedure in uso, fermo restando lo svolgimento anche di compiti di lucidatura, copie, archivio nonché di predisposizione della documentazione relativa alle richieste di permessi ad Enti.
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, dimostri di aver raggiunto un elevato grado di professionalità ed una completa conoscenza che consenta il pieno utilizzo, in tutte le attività componenti, della tecnica CAD e l'espletamento nei confronti degli altri lavoratori, di funzioni di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Operatore CAD" potrà raggiungere una incidenza del 55% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alla complessità delle elaborazioni effettuate tramite sistema CAD.
"Assistente tecnico di sviluppo impianti"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Sviluppo Impianti" (in attività di Progetti o Lavori) sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Capo tecnico di lavori"
Livello "4" - Il Capo tecnico operante in qualità di preposto alle attività di Lavori sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico di Lavori".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile tecnico di Lavori" nelle Unità Territoriali con oltre 150.000 abbonati.
"Responsabile tecnico di progetti"
Livello "3" - Il lavoratore che, nell'ambito dello Sviluppo Impianti dell'Unità Territoriale Rete, ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di Progetti, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile tecnico di Progetti".
"Lavoratore preposto all'attività di cartografia e consistenza"
Livello "4" - Nelle Unità Territoriali con oltre 200.000 Abbonati, il lavoratore preposto al coordinamento delle attività di Cartografia e Consistenza sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"Responsabile di sviluppo impianti"
Livello "2" - Il lavoratore che ha la responsabilità ed il coordinamento delle attività di Lavori, Progetti, Cartografia e Consistenza, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"Assistente di programmazione tecnica"
Livello "5" - L'addetto tecnico all'attiva di Programmazione Tecnica dell'Unità Territoriale Rete sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Lavoratore preposto all'attività di programmazione tecnica"
Livello "4" - Il lavoratore preposto all'attività di Programmazione Tecnica che opera nell'ambito della Unità Territoriale sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa", nelle Unità Territoriali con oltre 150.000 abbonati.
"Responsabile unità territoriale rete"
Livello "1" - Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento di Programmazione Tecnica, Esercizio, Centro di Supervisione di Esercizio - nelle realtà con oltre 250.000 abbonati - e Sviluppo Impianti per l'intera Unità Territoriale, sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
UNITÀ COMMERCIALE TELEFONIA PUBBLICA
"Lavoratore preposto alla telefonia pubblica"
Livello "5" - Il lavoratore che, nelle Unità Commerciali con oltre 400.000 abbonati, è preposto alla gestione di quota parte delle attività di telefonia pubblica in supporto al Responsabile sarà assegnato al livello "5", nella posizione di lavoro di "Capo reparto".
"Responsabile dell'unità commerciale telefonia pubblica"
Livello "3" - Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento dell'Unità Commerciale Telefonia Pubblica sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
Livello "2" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2", nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione", qualora operi in una Unità Commerciale con oltre 400.000 abbonati.
FIGURE OPERATIVE TERRITORIALI
In relazione alla particolare connotazione organizzativa delle articolazioni funzionali operative presenti in ambito regionale e/o divisionale, le figure professionali che vi insistono - caratterizzate dall'affidamento di specifiche mansioni e/o responsabilità nell'ambito di unitari processi di lavoro operativi la cui fase di perfezionamento corrisponde con l'offerta/erogazione di un prodotto-servizio nei confronti della clientela ovvero nei confronti di altre funzioni interne all'azienda stessa - conseguiranno i livelli inquadramentali e le posizioni di lavoro di seguito specificate.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE BUSINESS RETE E ASSISTENZA TECNICA
Chiarimento su "Centro di lavoro di prodotti sistemi" - Per Centro di lavoro di Prodotti Sistemi si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro di lavoro e da un Capo tecnico preposto alle attività interne, che per un complesso di impianti definito in base al numero di terminazioni di Prodotti Sistemi provvede all'installazione, collaudo, esercizio e manutenzione dei Prodotti Sistemi dotati di impianti interni speciali e/o di tipo complementare nonché di impianti di trasmissione speciali e di commutazione dati.
Il Centro di lavoro provvede tra l'altro alla ricezione, distribuzione e chiusura delle denunce di irregolarità su impianti di fonia e TD inoltrate al "183" dalla clientela dislocata sul territorio di competenza o convogliate da altri Centri di lavoro, nonché alla riparazione delle irregolarità di TD su rete specializzata, CDA, CDN e radiomobile segnalate tramite "189".
I compiti di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di trasmissione speciale e di commutazione dati installate presso apposite sale Prodotti Sistemi e l'assistenza agli interventi esterni di manutenzione di altri Centri di lavoro di Prodotti Sistemi interessati saranno affidati ai Centri di lavoro di Prodotti Sistemi territorialmente competenti.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento e ai corsi di aggiornamento specialistico, e la conseguente applicazione pratica sul campo necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Al raggiungimento degli stessi contribuisce la struttura del Supporto Specialistico, che garantisce l'addestramento e il supporto specialistico ai Centri nel campo della manutenzione hardware e software, soprattuto per prodotti/apparati di fonia e dati di nuova introduzione in esercizio o di elevata complessità o di scarsa diffusione sul territorio del Centro, nonché il graduale trasferimento del know- how specialistico per i prodotti/apparati di nuova introduzione. Il suddetto supporto si effettua sia a distanza mediante l'uso dei sussidi di telegestione e telediagnosi, sia in loco con interventi di livello specialistico superiore, nonché attraverso la ricezione, diagnosi, smistamento ai Centri di lavoro competenti e chiusura/verifica dei guasti di reclami per CDA, CDN, reti specializzate (ITAPAC, RFD, ecc.) e reti private, in quanto caratterizzati dal coinvolgimento di diverse entità territoriali.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto ai prodotti sistemi"
Livello "8" - Il lavoratore di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi".
Livello "7" - È il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico dei Prodotti Sistemi interventi richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che (nelle attività di manutenzione degli I.I.S. ed installazione e manutenzione degli apparati di trasmissione dati), oltre a svolgere compiti propri del livello inferiore, abbia l'incarico di effettuare, con riguardo a determinate specializzazioni, gli interventi che implicano una particolare valutazione concettuale e la necessaria autonomia operativa nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza nonché conoscenza e capacità di utilizzo, adeguate al livello di appartenenza, del linguaggio uomo-macchina e dei manuali di operatore, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale anche sotto il profilo antinfortunistico.
Il predetto lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà - dopo 48 mesi di effettivo servizio - il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di prodotti sistemi"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico attività ed interventi tecnici su impianti di tecnica elettronica che richiedono di norma una visione sistemistica dell'impianto, oltre che di supporto e coordinamento professionale di altro personale anche con riferimento all'introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti e/o sistemi di tecnica elettronica.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla dislocazione degli impianti e del personale.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base regionale (compreso il personale in prova). Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6", sulla base della valutazione compiuta fra le parti a livello di Regione con riguardo all'evoluzione della composizione tecnologica degli impianti gestiti e alla presenza e diffusione di impianti di grande capacità o complessità e/o commutatori per dati.
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative del centro di lavoro di prodotti sistemi"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato, nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi", al livello "8" e,
Livello "7" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (accettazione, gestione, con l'ausilio di impianti di telediagnosi e di mezzi di prova/misura dei collegamenti urbani e delle borchie e terminali d'utente, delle segnalazioni di irregolarità e guasti, chiusura degli stessi e relativo colloquio con la clientela, gestione delle procedure di competenza, attività di carattere gestionale/amministrativo relative alle domande di collaudo, espletamento e suddivisione per tipologia commerciale degli ordinativi di lavoro, predisposizione delle commesse per la somministrazione e posa in opera degli impianti, controllo della fatturazione per il benestare al pagamento, redazione completa dei rapporti di lavoro, ecc.), nonché tutte le attività accessorie (adempimenti connessi alle procedure automatate quali interventi correttivi di primo livello sulle apparecchiature ACL, acircamento delle informazioni su supporti magnetici e raccolta dati statistici, movimentazione materiali, reintegro delle scorte, aggiornamento archivio clienti, compilazione modelli, attività varie di segreteria, ecc.).
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative di carattere specialistico del centro di lavoro di prodotti sistemi"
Livello "6" - L'impiegato tecnico-amministrativo del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi in possesso di adeguate conoscenze di tipo tecnico, in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro e degli impianti di telediagnosi, nonché del colloquio con la clientela, potrà accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere un'incidenza massima del 40% su base regionale, in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa la progressiva implementazione/consolidamento delle attività e delle procedure del Centro di lavoro.
"Assistente tecnico esterno di prodotti sistemi"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".