S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 30/06/1992 si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni - Intersind".
CCNL del 30/06/1992
TELEFONICI - Sip
Contratto collettivo nazionale di lavoro 30/06/1992
Lavoratori della SIP
Scadenza: 30/06/1995
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni - INTERSIND - Settore "Terziario e Servizi".
Il giorno 30-6-1992 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell'accordo di pari data e come risulta dal testo seguente
tra la Delegazione SIP-INTERSIND
e la Delegazione FILPT-CGIL, SILTE/FPT-CISL, UILTE-UIL.
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la SIP - SOCIETÀ ITALIANA PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo e la posizione di lavoro di appartenenza ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;
c) la sede di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del presente contratto.
3. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta di identità o altro documento equivalente (in visione);
b) il libretto di lavoro;
c) il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
d) il certificato di nascita;
e) il certificato di cittadinanza;
f) il certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);
g) il certificato degli studi compiuti;
h) l'eventuale documento del servizio militare;
i) gli eventuali certificati di lavoro;
l) lo stato di famiglia;
m) le tessere e i libretti delle assicurazioni sociali (qualora ne sia in possesso);
n) tre fotografie formato tessera;
o) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
p) ogni altro documento che la Società ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
4. Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
5. Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto delle domande presentate dai figli dei lavoratori deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunto limite di età, per invalidità o per malattia. Nel caso di lavoratore deceduto o cessato dal servizio per invalidità o per malattia, in mancanza di figli o quando gli stessi non siano in età che ne consenta l'assunzione, sarà tenuto particolare conto della domanda presentata dal coniuge.
6. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova. Detto periodo non può essere superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
2. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata della assenza.
3. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello di assegnazione.
4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
5. Ferma restando per la Società la facoltà di risolvere, durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro senza preavviso, le assenze per malattia o per infortunio del personale in periodo di prova - ove la Società non si avvalga della predetta facoltà all'inizio o durante le assenze stesse - sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non più in prova.
6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.
7. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle due parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, comprese le norme relative alla previdenza.
PERSONALE A TEMPO PARZIALE E STRAORDINARIO
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in tale forma in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, a richiesta del personale ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie professionali.
Restano comunque esclusi, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori:
- quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale;
- personale turnista (fatta eccezione per il personale addetto ai Servizi d'utenza);
- personale che opera in squadra.
La percentuale massima di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà superare complessivamente il 12%, da calcolarsi sul personale in forza presso le singole unità produttive.
3. Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dalla Società sulla base delle esigenze di servizio, salvo che non si verifichino esigenze assunzionali a tempo pieno nella unità produttiva di appartenenza, per la medesima posizione di lavoro nella quale il lavoratore è inserito o per posizione omologa. Il predetto termine non ha efficacia nei confronti dei lavoratori che attestino il mantenimento dell'iscrizione per più di due anni dalla costituzione del rapporto a tempo parziale nella prima classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 863/84 e per gli effetti dell'art. 25, punto 5, della Legge n. 223/91.
Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto e deve indicare la durata dell'orario normale di lavoro.
4. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio (quali, ad esempio, eccessivo numero di richieste in uno stesso punto organizzativo).
L'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale avverrà sulla base delle seguenti priorità:
a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni: la priorità potrà valere per un solo coniuge;
b) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300;
c) altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.
Le domande dovranno essere presentate ai competenti uffici del personale con preavviso e secondo modalità da definire a livello regionale.
La facoltà di ripristino del rapporto a tempo pieno per i lavoratori che abbiano ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, è ammessa, per ciascun anno ed in ogni singola unità produttiva, entro il limite massimo del 50% del personale suddetto in forza nell'unità produttiva alla data del 30 giugno dell'anno precedente. In caso di esubero delle domande, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità in part-time e, in subordine, quello con maggiore anzianità di servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata e comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori all'anno.
5. Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato:
- istituti a contenuto economico
proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione: tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione;
- istituti a contenuto giuridico-normativo
fatte salve le peculiarità dell'istituto, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
6. La durata del tempo-lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta di norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione alle esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5 o 6 giorni, secondo l'orario seguito dal restante personale) sia al mattino che al pomeriggio.
Valutate le esigenze tecnico-produttive del settore di appartenenza, potrà essere fissata, d'intesa con il lavoratore interessato, una prestazione lavorativa per un tempo pari ai 3/4 del normale orario settimanale, con una durata giornaliera pari ai 3/4 del normale orario, con effettuazione dell'intervallo meridiano (salvo casi particolari da esaminare a livello regionale) della durata minima di 30 minuti, secondo modalità e nell'ambito della fascia prevista per il settore di appartenenza.
7. Nei Centri di lavoro Servizi d'utenza di 1º livello potrà darsi luogo, previa negoziazione tra le parti stipulanti a livello regionale, a forme di rapporto di lavoro a tempo parziale nella forma c.d. verticale, con prestazione lavorativa concentrata in tre giorni alla settimana, per una durata oraria settimanale pari alla metà di quella normale in atto presso il Centro di lavoro di appartenenza. In tal caso, la durata giornaliera della prestazione sarà pari ad un minimo di 7 ore in due delle suddette giornate, con collocazione delle residue ore nel terzo giorno.
L'orario di lavoro, da collocarsi in ragione delle esigenze di servizio, è continuato.
8. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione.
Nell'ipotesi in cui il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa avvenga nel corso dell'anno solare, gli istituti contrattuali che sono regolamentati con stretto criterio di proporzionalità rispetto all'orario di lavoro effettuato subiranno un riproporzionamento applicativo secondo le seguenti indicazioni:
- ferie - Il numero dei giorni di ferie spettanti resta invariato nel caso di inizio o termine del rapporto di lavoro a tempo parziale nel corso dell'anno; ai fini del relativo trattamento retributivo dovrà procedersi alla determinazione del numero di giorni di ferie da fruire ad intera, a metà retribuzione o al 75% in proporzione al numero dei mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;
- permessi retribuiti - Analogamente a quanto sopra indicato per i giorni di ferie, anche il numero dei giorni di permesso in questione resta invariato: il relativo trattamento retributivo sarà determinato proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;
- 13ª e 14ª mensilità - Tali mensilità aggiuntive, nei casi suddetti, saranno calcolate proporzionalmente ai mesi di servizio maturati nei diversi regimi di orario.
9. Ai fini dei passaggi automatici di livello e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di livello, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.
10. Per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno ai fini della maturazione del biennio di servizio.
L'importo degli aumenti periodici di anzianità previsto all'art. 24 sarà corrisposto, come per gli altri elementi della retribuzione, in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part- time.
11. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno.
A tali effetti, pertanto, gli anni di servizio saranno computati sommando i periodi prestati a tempo parziale con quelli a tempo pieno.
12. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992 l'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base delle percentuali previste all'art. 24 del CCNL 10-12-1988 (riportato in appendice) applicate al minimo di stipendio aumentato dell'indennità di contingenza al 31-12-1979 (esclusa quella conglobata nei minimi) corrispondente alla prestazione a tempo pieno.
L'importo così determinato sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part-time.
Note a verbale - 1) Ove l'applicazione della tipologia di rapporto di cui al 2º cpv. del comma 6 del presente articolo determinasse, in relazione all'orario praticato nel settore di appartenenza, una durata inferiore ad un'ora di uno dei semiturni lavorativi, alla mancata effettuazione dell'intervallo conseguirà la inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 7, comma 12, del presente C.C.L.
2) In casi particolari potranno essere prese in considerazione le istanze di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, provenienti da lavoratori di livello 5 - o inseriti in posizioni di lavoro che lo traguardino - le cui mansioni si esplichino non prevalentemente nello svolgimento di funzioni direttive.
Art. 5 - Personale straordinario
1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di Legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato ed il minimo di stipendio fissato per il corrispondente livello dei lavoratori ordinari, in proporzione alle ore di lavoro prestate.
2. In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23, punto 1), della Legge 28-2-1987, n. 56, la Società potrà valersi delle prestazioni di personale straordinario, oltre che nelle ipotesi già previste dalla legislazione in materia, nei seguenti casi:
- necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
- punte di più intensa attività stagionale.
Le modalità di attuazione, nonché la facoltà di individuazione della quota percentuale massima dei lavoratori straordinari che potranno essere assunti in applicazione della citata disposizione legislativa, saranno oggetto di negoziazione fra le parti stipulanti a livello regionale.
Note a verbale - 1) In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato, verranno privilegiati quei lavoratori che abbiano precedentemente prestato servizio per più di un periodo come straordinari in analoga posizione di lavoro nell'ambito della stessa unità produttiva.
2) Al personale straordinario può essere richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore ai periodi indicati nell'art. 3.
Di tale periodo di prova deve essere fatta esplicita menzione nella lettera di assunzione.
3) Ai lavoratori stagionali operanti nei Centri di lavoro Servizi d'utenza che abbiano prestato servizio nelle stesse mansioni per una durata complessiva di almeno 24 mesi - cumulandosi, a tali effetti, i vari periodi di effettiva prestazione - viene attribuita, all'atto dell'assunzione con nuovo contratto a termine, una retribuzione in misura pari a quella prevista dal presente contratto per il personale ordinario dei Servizi d'utenza avente un'anzianità di servizio di uguale durata.
4) Al personale straordinario assunto ad orario pieno si applicano, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per gli scatti di anzianità, del servizio prestato (13ª e 14ª mensilità, misura ferie e permessi di cui ai commi 2, 10 e 11 dell'art. 8) e delle assegnazioni al livello superiore, i medesimi criteri che vengono seguiti per il personale ordinario.
Al personale straordinario assunto con un orario inferiore rispetto a quello normale si applicano invece gli stessi criteri previsti per il personale a tempo parziale.
5) Ai lavoratori straordinari assunti ad orario pieno, che passino a far parte del personale ordinario, è riconosciuto, ai fini dell'anzianità di fatto, l'intero periodo relativo al rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.
Per i lavoratori straordinari assunti invece con orario inferiore rispetto a quello normale, l'anzidetto periodo è determinato in proporzione alle ore valide ai fini dell'anzianità di fatto, maturate nel corso del rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.
6) Il trattamento intero o ridotto, previsto dagli artt. 36 e 37, per le giornate di assenza per malattia o per infortunio che si verifichino nel corso del rapporto di lavoro e fino al termine di scadenza dello stesso e comunque non oltre i periodi di tempo indicati nei predetti articoli, con deduzione ovviamente di quanto i lavoratori stessi abbiano diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, si applica ai lavoratori straordinari nei limiti stabiliti dalla Legge.
7) Ai lavoratori straordinari assunti con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale del corrispondente personale ordinario, nel caso di assenza per malattia od infortunio il trattamento economico indicato alla precedente nota a verbale n. 6) viene commisurato al minimo di prestazione giornaliera indicato nella lettera di assunzione. Peraltro, nel giorno dell'infortunio, ai medesimi spetterà la normale retribuzione per tutte le ore prefissate nel turno (anche se superiori al predetto minimo giornaliero) ancorché non lavorate. Invece, per la malattia insorta nel corso del turno di lavoro, sono retribuite le sole ore lavorate, assicurando comunque il sopraindicato minimo giornaliero.
8) In applicazione della Legge 26-6-1990, n. 162, la Società potrà ricorrere, per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al 1º comma dell'art. 99 della citata Legge, ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Sede e posto di lavoro
Sede di lavoro - 1. Per sede di lavoro s'intende il Comune nel cui comprensorio è ubicato il posto normale di lavoro di ciascun lavoratore.
Posto normale di lavoro - 2. È considerato posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente spostarsi.
3. Il lavoratore che ha come posto normale di lavoro il deposito dell'automezzo sociale di cui si vale per gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività, dovrà ivi presentarsi all'inizio dell'orario antimeridiano e pomeridiano di lavoro e dovrà ivi depositarlo al termine degli orari stessi.
Il personale operante all'esterno inserito nella posizione di lavoro di:
- Tecnico di Impianti d'abbonato
- Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati in ambito CIL
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Impianti d'abbonato
(a far data dall'1-1-1993 Assistente Tecnico esterno di Impianti d'abbonato)
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati in ambito CIL
- Assistente tecnico di Prodotti sistemi
(a far data dall'1-1-1993 Assistente Tecnico esterno di Prodotti Sistemi)
dovrà prelevare l'automezzo all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e depositarlo al termine dell'orario di lavoro medesimo.
Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti del restante personale nelle giornate in cui allo stesso sia richiesta un'attività lavorativa da prestare fuori dal normale posto di lavoro, che comporti una ripresa dopo l'intervallo.
Il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate nel precedente secondo capoverso osserverà il seguente intervallo meridiano, non compreso nell'orario di lavoro:
- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti oppure 45 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 60 minuti;
- Prodotti Sistemi: 45 minuti oppure 60 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 45 minuti.
In coincidenza con l'inizio del suddetto intervallo, il lavoratore ne darà comunicazione telefonica al Centro di lavoro, dalla sede dell'utente o dal più vicino punto utile, precisando altresì la durata prescelta. L'inizio dell'intervallo sarà individuale ma unitario per i componenti delle squadre.
Durante l'intervallo l'automezzo potrà essere utilizzato soltanto per il raggiungimento di un posto di ristoro, secondo le modalità già definite a livello regionale.
Anche per le prestazioni rese all'esterno della sede di lavoro, in occasione della comunicazione di inizio intervallo, dovrà esserne precisata la relativa durata, secondo le seguenti tipologie:
- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3º comma lettera b), del C.C.L. oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3º comma dell'art. 32 C.C.L.;
- Prodotti Sistemi: 45 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3º comma lettera b), del C.C.L. oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3º comma dell'art. 32 C.C.L.
All'esterno della sede di lavoro, in ipotesi di coincidenza tra l'inizio dell'intervallo e la conclusione dell'intervento presso il cliente, per CLIA e CLPS è considerato attività lavorativa il tempo impiegato, al termine dell'intervallo, per raggiungere la nuova sede d'utente.
4. Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio normale posto di lavoro.
5. Al personale operante all'esterno - inserito in una delle posizioni di lavoro di cui al 2º capoverso del 3º comma del presente articolo - ed al restante personale qualora la prestazione interessi l'intero arco giornaliero ed in presenza delle condizioni di cui al 3º capoverso del 3º comma, ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà risarcito attraverso la corresponsione, nella giornata interessata, di un importo di L. 7.500.
L'importo in parola assorbe le spese di trasporto sui mezzi pubblici eventualmente sostenute dal lavoratore che, nella giornata interessata, non si avvalga dell'automezzo sociale.
Note a verbale - 1) Nell'ipotesi di cui al 4º comma del presente articolo, i lavoratori che non si avvalgono dell'automezzo sociale e per i quali - in relazione alla loro attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti principali d'abbonato e degli impianti interni speciali - è di dotazione personale e di prescrizione la borsa porta attrezzi, si presenteranno normalmente, all'inizio ed al termine dell'orario giornaliero di lavoro, al proprio posto di lavoro, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, in sede regionale.
A tali lavoratori si applicano le disposizioni di cui al comma 3º, 2º e 4º capoverso, del presente articolo.
2) Le parti si danno atto che l'indennità di mancato rientro in sede, nella configurazione normativa adottata, rappresenta l'elemento risarcitorio finalizzato a ristorare le piccole spese vive sostenute dal personale nei giorni in cui sia comandato, per ragioni di servizio, a prestare la propria attività in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale ai sensi dell'art. 9ter della Legge n. 166/1991.
La circostanza ricorre infatti con continuità nei confronti dei lavoratori di cui al 2º capoverso del 3º comma, i quali - in ciascuna giornata - prelevato l'automezzo dal deposito sociale prestano la loro attività in luoghi sempre variabili (entro e fuori l'ambito comunale ma sempre all'esterno della sede aziendale). L'elemento è quindi atto a ristorare gli oneri vari che ne derivano per il lavoratore anche in relazione alle sue esigenze di coordinamento della vita familiare, difficultizzate dalla circostanza di effettuare la pausa lavorativa sempre in luoghi diversi da quello della sede aziendale.
L'elemento è inoltre corrisposto anche al restante personale nei giorni in cui si trovi nella medesima condizione, in quanto comandato a fornire entro il comune ma in luoghi diversi da quello della sede aziendale il medesimo tipo di prestazione.
1. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori di Impianti di Centrali e Prodotti che sistemi, partecipino alle turnazioni per la copertura dell'orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza _______________________________________ 38 ore
b) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest _______________ 36 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest ________________________________________ 36 ore
d) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza _____________________________________________ 36 ore e
30 minuti
e) Operatori di Sistemi Informativi ______________________ 38 ore e 45 minuti
A partire dal 1-1-1993, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:
a) lavoratori addetti a tecniche numeriche o ad attività specialistiche di tecniche numeriche, operatori di Sistemi Informativi, lavoratori addetti ad attività impiegatizie ed assistenti ed esperti di attività specialistiche in ambito Business in quanto partecipanti a turnazioni per la copertura dell'orario 0-24, 7-22 od 8-23, praticato nel Centro o settore di appartenenza __________________________________________ 37 ore e
50 minuti
b) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest _______ 36 ore
c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest ________________________________________ 36 ore
d) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza _____________________________________ 36 ore e 20 minuti
Per i lavoratori addetti ai Servizi d'utenza e per gli Operatori di Commutazione notturna gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali.
2. Gli orari di lavoro sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio.
Lavoratori non in turno - I lavoratori non interessati alle tipologie di prestazione di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato in 5 giorni alla settimana. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.
Lavoratori in turno - In considerazione delle peculiari caratteristiche del pubblico servizio di telecomunicazioni e della correlata necessità di garantire l'efficienza del servizio stesso, la tutela degli impianti e le esigenze della clientela, gli orari di lavoro individuali potranno essere collocati all'interno delle seguenti, ulteriori, tipologie di orari di servizio:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati.
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori, ad eccezione di quelli operanti nel settore dei Servizi d'utenza, nelle giornate in cui siano chiamati ad operare in turni avvicendati, sono tenuti ad una prestazione individuale di lavoro di durata non inferiore a 8 ore, ferma restando la compensazione su base settimanale (o plurisettimanale) dell'orario di lavoro.
Per tutto il restante personale la durata della prestazione individuale, salvo le eccezioni specificatamente previste con riguardo alla diversa articolazione degli orari di lavoro resa necessaria per la copertura delle esigenze di servizio proprie di singoli settori di attività, è di norma omogenea in tutte le giornate.
3. All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
4. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto delle disposizioni di Legge e delle esigenze di servizio, possono essere:
- orari spezzati = orari con intervallo;
- orari continuati = orari senza intervallo;
- orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
5. I lavoratori di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, i notturnisti, gli addetti al "182" e "183", operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30', per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro supplementare e/o straordinario.
7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
Orario flessibile - 8. Fermo restando il mantenimento dell'orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all'orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell'orario flessibile; in casi particolari l'installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di negoziazione a livello regionale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).
9. L'introduzione dell'orario flessibile è subordinata alla richiesta del personale, formulata tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello regionale, con le quali verrà pure compiuto un esame in comune delle condizioni tecnico-operative di fattibilità, nel quadro degli indirizzi di seguito specificati.
10. Il tipo di flessibilità si articolerà su una fascia mobile di un'ora (collocata all'inizio e al termine dell'orario), con compensazione giornaliera. La scelta dell'ora di entrata, nell'ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
In particolare:
a) la fascia mobile oraria di entrata sarà collocata tra le ore 8 e le ore 9;
b) il termine dell'orario di lavoro viene determinato giornalmente con riferimento all'orario di entrata; ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della fascia saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno assenza ingiustificata (salvo diverso titolo);
c) la flessibilità dell'orario, per tutto il personale dei settori che nell'ambito degli uffici amministrativo-commerciali esplicano la loro normale attività in contatto con il pubblico, sarà adeguata localmente alle esigenze di servizio e, a tali effetti, contenuta in 30', fermo restando l'inizio della fascia alle ore 8.
La presente lettera è soppressa a far data dall'1-7-1993.
11. L'orario flessibile potrà riguardare tutto il personale con esclusione, per ragioni organizzative, dei Lavoratori addetti agli Immobili e Servizi e del personale turnista, indipendentemente dal regime d'orario da questi seguito nella giornata (ad esempio turnisti di Sistemi Informativi).
A livello di Filiale, non saranno interessati all'orario flessibile i lavoratori manuali e gli impiegati operanti nell'ambito dei Centri di lavoro.
Eventuali ulteriori casi di esclusione potranno essere oggetto di negoziazione a livello regionale in relazione a particolari esigenze di servizio, anche per singole giornate.
12. Potrà essere interessato all'orario flessibile - limitatamente alle sedi nelle quali sia stato introdotto - anche il personale a tempo parziale che svolga attività compatibile con l'istituto; tuttavia, la flessibilità sarà contenuta in 30 minuti in entrata e in 30 minuti in uscita nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero, sempre che il conseguente slittamento dell'uscita stessa non vada a cadere nel riposo intermedio.
13. Nelle sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Organizzazione Territoriale, ove siano in atto idonei meccanismi elettronici di rilevazione delle presenze, i lavoratori potranno altresì osservare un intervallo meridiano fino ad 1 ora, con una durata minima di 30 minuti, nell'ambito di una fascia temporale di 1 ora, ferme restando la coincidenza dell'inizio dell'intervallo con l'inizio della fascia di flessibilità e la compensazione giornaliera globale dell'orario di lavoro. Le relative modalità saranno oggetto di negoziazione a livello regionale con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A tale tipo di flessibilità non sarà interessato il personale a tempo parziale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero.
Il lavoratore che intenda usufruire di tale flessibilità - la cui scelta avverrà discrezionalmente volta per volta - non potrà comunque anticipare l'uscita rispetto all'orario base in vigore nell'unità produttiva.
Saranno considerate come ritardo, ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine massimo fissato per il completamento dell'intervallo meridiano.
Note a verbale - 1) Agli Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza nonché agli Operatori e Capoturno di Commutazione notturna operanti nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest, continueranno ad essere riconosciute le preesistenti 20 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno.
A partire dall'1-1-1993, saranno riconosciute al personale in parole ulteriori 4 ore di permesso retribuito collettivo in ragione d'anno.
2) A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.
3) A partire dall'1-1-1993, il regime d'orario di cui al 1º comma lett. a) del presente articolo, afferente agli operatori di Sistemi Informativi che compiano turni rotativi sull'intero arco di 24 ore, assorbe integralmente la previgente pausa pari a mezz'ora giornaliera interamente a carico della Società, di cui alla nota a verbale 4) all'art. 7 del C.C.L. 1988.
4) A seguito dell'abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all'esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall'andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un'aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario del Centro di lavoro. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti stipulanti, per ogni Centro di lavoro, all'inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all'andamento del traffico registrati nel corso dell'anno precedente, salvo verifiche sull'effettivo andamento delle assenze nell'anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.
5) Il personale inviato in trasferta in altra sede della Società segue - salvo diversa disposizione - l'orario giornaliero di lavoro in atto presso tale sede.
6) Ai lavoratori che alla data del 1-1-1970 prestavano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, è mantenuto, a titolo di "assegno ad personam", l'importo della relativa indennità goduta fino a tale data.
Tale "assegno ad personam", nonché quelli in precedenza riconosciuti allo stesso titolo, sono assorbiti in caso di successivo passaggio di livello. Tuttavia nei confronti dei lavoratori che risultino beneficiari dell'"assegno ad personam" previsto dalla nota a verbale n. 4 dell'art. 12 del CCNL 14-2-1963, ovvero risultino beneficiari di tale assegno e di quello previsto dalla nota a verbale n. 8 dell'art. 12 del C.C.L. 23-7-1965, l'importo degli assegni medesimi è assorbito, rispettivamente, per l'80% e per il 50%; la parte residua è assorbita in caso di eventuale ulteriore passaggio.
7) Per il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate al 3º comma, secondo capoverso, dell'art. 6, l'intervallo meridiano è regolato secondo quanto stabilito dai successivi quarto e settimo capoverso dello stesso comma.
8) L'orario di apertura al pubblico degli uffici commerciali e di quelli amministrativi per i quali sia previsto il rapporto con l'utenza è fissato in un minimo di 6 ore giornaliere e la relativa articolazione e individuazione delle presenze necessarie, nonché gli eventuali adattamenti stagionali, sono regolati secondo criteri che tengano conto delle esigenze connesse alla domanda e alle conseguenti necessità gestionali.
A livello regionale tra le parti stipulanti potrà essere definito l'espletamento di tali attività, senza soluzioni di continuità, dalle 8,30 alle 15,30 con copertura dell'intervallo meridiano attraverso lo sfalsamento dello stesso per gruppi di lavoratori.
Nei settori suddetti, al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze di servizio nonché di quelle connesse con gli orari di erogazione del servizio all'utenza, deve essere garantita una copertura degli orari di servizio di durata non inferiore a 8 ore in ciascuna giornata.
In relazione a quanto sopra, verranno stabilite sempre al suddetto livello le articolazioni degli orari di lavoro individuali necessarie a garantire congrui livelli di copertura delle predette esigenze.
La presente nota è soppressa a far data dall'1-7-1993.
9) A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, in relazione alla intervenuta implementazione dei Negozi Sociali, l'apertura al pubblico non potrà essere inferiore a 7 ore giornaliere in coincidenza con le fasce orarie previste dai regolamenti commerciali localmente vigenti.
La copertura degli orari di servizio e la connessa articolazione delle presenze saranno oggetto di specifica negoziazione a livello regionale avuto riguardo alle preminenti esigenze della clientela.
10) Tutto il personale non operante all'esterno, compreso quello che non abbandoni i locali sociali durante l'intervallo meridiano, è tenuto a registrare oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, anche l'inizio e la fine dell'intervallo meridiano.
Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale
1. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta normalmente la sua opera.
2. Sarà osservato l'orario limitato alle ore antimeridiane nei seguenti giorni: 14 agosto, 24 e 31 dicembre.
Con decorrenza 1-1-1993, il medesimo orario sarà osservato nei soli giorni 24 e 31 dicembre.
A partire dalla stessa data saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto dal successivo comma 11.
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4, il giorno della settimana da considerarsi festivo a tutti gli effetti sarà stabilito in occasione della stesura degli orari settimanali.
Lavoratori non in turno - 4. Al lavoratore che sia chiamato a prestare la sua opera in uno dei giorni festivi suddetti, nonché nelle ore pomeridiane dei giorni ad orario ridotto sopra precisati, sarà corrisposto il compenso di cui al 6º comma, lettera c) o d), dell'art. 9.
Lavoratori in turno - 5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di Legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. Questo potrà essere prestabilito, con negoziazione tra le parti in sede regionale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell'ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d'orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all'altra.
6. Ai lavoratori in turno che prestano servizio di domenica, compete una maggiorazione pari al 15% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in tale giorno, salvo i casi in cui spetti uno dei compensi previsti al 6º comma, lettere c), d), e) ed f) dell'art. 9. Con decorrenza 1-7-1992, la suddetta maggiorazione è elevata al 22%.
7. Le ore di lavoro prestato dai lavoratori ordinari in turno nei giorni festivi, coincidenti o non con la domenica, nel giorno di Pasqua e, limitatamente alle ore pomeridiane, nei giorni ad orario ridotto, sono pagate con il compenso di cui al 6º comma, lettere c) o d), dell'art. 9. Al personale di Commutazione notturna in turno nelle giornate suddette competerà, per le ore di lavoro prestato, il compenso di cui al 6º comma, lettera c), dell'art. 9, nonché una ulteriore quota di maggiorazione notturna nella misura spettante oltre a quella corrisposta con la normale retribuzione senza che tale quota costituisca base di computo per la determinazione del compenso in parola. Tali trattamenti assorbono per quanto riguarda la coincidenza dei giorni festivi con la domenica, quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954.
8. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al 6º comma, lettera e) dell'art. 9 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
9. Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per Legge come tali oltre le domeniche), nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno; parimenti la festività del lunedì dopo Pasqua, non può essere destinata quale seconda giornata di libertà per i lavoratori in turno il cui orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana. Qualora tali coincidenze si verifichino, spetta ai lavoratori ordinari, per detti giorni, un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica.
Inoltre, le festività nazionali ed infrasettimanali, nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori di Impianti di Centrale, Prodotti Sistemi, Impianti di Linea, Impianti d'abbonato, Sistemi Informativi e Servizi d'utenza per i quali sia prevista, nella settimana, una prestazione in turno. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile per esigenze di servizio lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, spetta per detta giornata un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale sopra citato.
Quanto sopra non si applica nei confronti dei lavoratori dei Centri di lavoro Servizi d'utenza ai quali non è richiesta normale prestazione di lavoro in giorno di sabato.
10. Ai lavoratori verrà corrisposto, per la domenica in cui viene celebrata la ex festività nazionale del 4 novembre, il compenso previsto per le festività coincidenti con la domenica dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954.
A decorrere dall'1-1-1995, in sostituzione del compenso di cui sopra saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto al successivo comma.
11. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 4 giorni di permesso retribuito nel corso di ciascun anno: per la parte di permessi eventualmente non fruiti entro l'anno - ivi compresi quelli previsti dal 2º e 10º comma del presente articolo e dal successivo capoverso - saranno corrisposte le corrispondenti quote di retribuzione (100%).
A far data dall'1-1-1994, saranno accordate ulteriori 4 ore di permesso retribuito in ragione d'anno.
Il lavoro prestato in tali ex festività non darà pertanto diritto ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, per la determinazione della maggiorazione di cui al 6º comma dovrà farsi riferimento anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.
Note a verbale - 1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di Impianti di Centrale, Impianti d'abbonato, Impianti di Linea, Servizi d'utenza ecc.) possono essere stabilite, con negoziazione tra le parti in sede regionale, compensazioni di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l'orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all'art. 7. In tale ipotesi - come pure nel caso di cadenza non uniforme del riposo settimanale, secondo quanto previsto nella seconda parte del 5º comma del presente articolo - non compete alcun compenso per lavoro supplementare e/o straordinario o festivo.
2) Qualora il lavoratore in turno, che di fatto goda normalmente del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, venga chiamato in servizio in tale giorno, con spostamento del riposo settimanale in un'altra giornata, per le prestazioni effettuate in tale giorno di domenica compete - oltre alla normale retribuzione - il compenso del 22% per lavoro in turno domenicale, salvo che non trovi applicazione la norma di cui all'8º comma del presente articolo.
3) Restano salve, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nell'Accordo interconfederale del 3-12-1954. Le medesime norme troveranno applicazione anche nel caso di coincidenza della domenica con la ricorrenza del Santo Patrono.
4) Per quanto riguarda il giorno del Santo Patrono, in caso di spostamento della sua celebrazione, vengono applicati i seguenti criteri:
Celebrazione del Santo Patrono | Giorno da considerare festivo |
1) spostata in giorno di domenica | giorno del Santo Patrono |
2) spostata in giorno fisso di calendario (ad es.: 1º giorno di un determinato mese) | giorno della celebrazione |
3) spostata in un giorno fisso della settimana (ad es.: 1º martedì di un determinato mese)| | giorno del Santo Patrono |
5) Per le località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide sempre con una festività nazionale o infrasettimanale è stabilita una ricorrenza sostitutiva a data fissa, così come riportato in appendice in apposito elenco.
6) In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (art. 4, comma 7), si applicano le seguenti disposizioni:
a) per le giornate di servizio coincidenti con la domenica verrà riconosciuta, per le ore di lavoro prestate, la maggiorazione di cui al comma 6 del presente articolo;
b) in sostituzione delle soppresse festività religiose e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un numero di ore di permesso retribuito nel corso di ciascun anno pari alla metà di quello spettante al personale a tempo pieno con analoga posizione di lavoro, computando a tali effetti anche le ore di permesso retribuito di cui al 2º, 10º e 11º comma del presente articolo.
Inoltre, in tal caso, non troverà applicazione il comma 9 del presente articolo; qualora si verifichi coincidenza tra festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono con il giorno di riposo, spetterà un compenso pari a quello previsto dall'accordo Interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica;
c) nella fattispecie di cui al comma 8 del presente articolo, non troverà applicazione la norma concernente la concessione del riposo compensativo.
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
1. È in facoltà della Società di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla Legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento.
2. Si considera lavoro supplementare quello compiuto dal lavoratore oltre la normale durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 7 e fino alla 48esima ora.
3. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre la 48esima ora settimanale di prestazione.
4. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche o, per i lavoratori in turno, nel giorno di riposo settimanale, negli altri giorni riconosciuti festivi, nei giorni di riposo compensativo di cui al comma 8 del precedente art. 8 e, limitatamente alle ore pomeridiane, nelle giornate ad orario ridotto di cui al comma 2 dello stesso art. 8.
5. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore, che ha prestato servizio per l'intero turno notturno, debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
6. I compensi per le prestazioni suddette - compensi che non sono comulabili fra di loro - sono stabiliti come segue:
Lavoro supplementare o straordinario - Le ore di lavoro supplementare o straordinario sono compensate con la quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza maggiorata nelle seguenti misure:
a) diurno feriale _______________________________________________ 25%
b) notturno feriale ____________________________________________ 55%
c) diurno festivo _______________________________________________ 50%
d) notturno festivo ___________________________________________ 80%
Lavoro festivo e lavoro notturno - Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza:
e) lavoro festivo diurno ________________________________________ 50%
f) lavoro festivo notturno _____________________________________ 80%
g) lavoro notturno ________________________________________________ 30%
7. Per stabilire la quota orario dello stipendio e dell'indennità di contingenza agli effetti del lavoro supplementare o straordinario (feriale o festivo), si deve tener conto anche della tredicesima mensilità.
8. Con decorrenza 1-7-1992, le ore di lavoro prestato dai lavoratori in turno nei giorni feriali, nella fascia oraria 21-22, saranno compensate con una maggiorazione del 10% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza, salvo i casi in cui spetti la maggiorazione di cui al 6º comma dell'art. 8.
9. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
Disposizione transitoria - Per la determinazione dei compensi orari di cui al 6º comma, della maggiorazione di cui alla nota a verbale 7) nonché agli effetti del 7º comma del presente articolo dovrà farsi riferimento, fino al 30-6-1992, anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.
Note a verbale - 1) Agli effetti del presente articolo, nell'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale sono comprese le prestazioni in turno effettuate nei giorni festivi.
2) Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, effettuate non in continuità con il normale orario di lavoro, sarà comunque assicurato al lavoratore un compenso complessivo commisurato a 2 ore di lavoro supplementare e/o straordinario. Tale compenso è elevato a 3 ore nei confronti dei lavoratori non in reperibilità ai quali siano richieste prestazioni supplementari e/o straordinarie in ore notturne.
Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinarie, la cui richiesta venga fatta dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposto al lavoratore, oltre la retribuzione dovuta per il tempo di effettivo lavoro, un ulteriore compenso pari a quello corrispondente ad una ora di lavoro supplementare e/o straordinario, ferma restando, anche in tale ipotesi, la garanzia di cui al comma precedente. Quando le prestazioni predette siano effettuate fuori della sede di lavoro e dell'unità produttiva, sarà anche corrisposto ricorrendone le condizioni, per le ore di viaggio necessarie per recarsi dal posto di presentazione a quello di effettivo lavoro e viceversa, il compenso di cui al comma 1 dell'art. 32.
I trattamenti di cui sopra sono anche applicabili ai lavoratori reperibili (escluso il compenso minimo di 3 ore sopra indicato): in tal caso saranno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, nonché le eventuali ore viaggio ex art. 32, comma 1; qualora però la prestazione lavorativa e l'eventuale viaggio si svolgano in parte al di fuori del turno di reperibilità, vanno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro effettivamente compiute entro il turno stesso di reperibilità.
Il trattamento di cui al 1º comma della presente nota a verbale sarà praticato anche quando la prestazione di lavoro supplementare e/o straordinario sia richiesta nel corso di svolgimento di altra prestazione di lavoro supplementare o straordinario (preavvisata o meno), ma da effettuarsi non in continuità di quest'ultima.
Parimenti, in caso di più richieste improvvise nella stessa giornata, il trattamento di cui al 2º comma della presente nota a verbale spetta per ogni richiesta.
Si precisa inoltre che se la prestazione si effettua parte in ore diurne e parte in ore notturne, il compenso aggiuntivo previsto oltre a quello per l'effettivo lavoro sarà corrisposto nella misura più elevata (notturno); analogo criterio sarà seguito se la prestazione si svolge in parte in giorno festivo.
3) In relazione alla norma di cui al 5º comma del presente articolo, si precisa che per intero turno notturno deve intendersi il normale orario giornaliero di lavoro di ciascun lavoratore o comunque un ugual numero di ore lavorate, sia ordinarie che supplementari e/o straordinarie, tra le ore 22 e le 7.
4) Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno feriale e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno festivo, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per tutte le ore successive.
Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno festivo e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno feriale, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per tutte le ore successive.
5) Qualora al lavoratore in turno, che di fatto presti normalmente la sua opera in ore diurne, venga spostato il turno di lavoro in tutto o in parte in ore notturne, compete oltre alla normale retribuzione la maggiorazione per lavoro notturno, di cui al 6º comma del presente articolo, per le ore prestate nel turno notturno.
6) Al lavoratore che per effettive esigenze di servizio venga trattenuto al lavoro nel previsto intervallo meridiano, salvo che non sia possibile operare un semplice differimento dell'intervallo, spetta il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario effettuato e verrà di norma garantita una breve interruzione retribuita per una rapida consumazione del pasto.
7) Agli Operatori di Commutazione notturna dei Centri di lavoro Servizi d'utenza di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest compete una maggiorazione pari al 30% della quota oraria dello stipendio e della indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in ore notturne; la stessa maggiorazione compete anche per le ore di lavoro prestate oltre l'orario normale e, come tali, retribuite con i compensi previsti alle lettere a) o c) del precedente 6º comma.
1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con corresponsione della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.
2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca la Società terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
3. Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.
5. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma in ogni caso entro l'anno.
6. Al personale ordinario dei Servizi d'utenza, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º maggio ed il 15 ottobre, sarà di norma concesso - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - un numero di giorni di ferie non superiori a 20 giorni lavorativi.
In via alternativa, rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso, può essere definita tra le parti stipulanti a livello regionale la riduzione del suddetto periodo dell'anno all'arco di tempo 1º giugno-30 settembre con utilizzazione, da parte del lavoratore, di un periodo continuativo di ferie non superiore a 3 settimane di calendario.
7. Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo sopra indicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno solare.
8. L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggior traffico l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, in ogni Centro di lavoro dei Servizi d'utenza, risulti contenuta in relazione alle esigenze del traffico stesso. La suddetta aliquota massima di personale contemporaneamente in ferie per ogni Centro sarà definita tra le parti stipulanti a livello regionale.
9. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
10. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.
11. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.
Note a verbale - 1) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1º comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al lavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa. Quando la concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana non sia prevista in via continuativa, gli anzidetti criteri di computo saranno applicati limitatamente ai giorni compresi nelle settimane in cui viene effettivamente operata tale concentrazione. In caso di compensazione di orario fra più settimane, che comporti la concentrazione dell'orario su meno di 5 giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie verrà conseguentemente riproporzionato. L'eventuale residuo frazionario sarà arrotondato per eccesso a una giornata intera di ferie, da godersi entro l'anno di competenza.
Detto criterio troverà applicazione anche nei confronti del personale di Commutazione notturna, tenendo presente che il coefficiente di 1,2 si applicherà per le settimane di 5 giorni lavorativi anche se una di tali giornate comporti una prestazione parziale (ad es. 4 ore); quando invece per detto personale siano stabilite compensazioni di orario fra più settimane che comportino anche settimane di soli 4 giorni lavorativi, ogni giornata di ferie goduta in tali settimane sarà considerata pari a 1,5.
Nell'ipotesi di cui al 7º comma dell'art. 4, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti, si divide il numero di giorni di ferie previsti dal 1º comma del presente articolo per il denominatore 2.
2) Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata. Le giornate ad orario ridotto di cui al 2º comma dell'art. 8 sono considerate come giornate "intere" ai fini del computo delle ferie.
3) I giorni di ferie verranno conteggiati mediante le corrispondenti ore lavorative.
4) Il decorso delle ferie resta interrotto:
a) qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni o per cui sia stato prescritto e che abbia effettivamente determinato un periodo di degenza della durata di almeno 5 giorni;
b) qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli).
Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla Società la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 36 e 37; dovrà altresì comunicare tempestivamente l'evento luttuoso. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio, ovvero, in caso di evento luttuoso, del periodo corrispondente al permesso previsto al 4º comma dell'art. 34. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente del periodo di ferie da recuperare.
5) Salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nessun periodo dell'anno è escluso in via generale per il godimento delle ferie, quando non ostino esigenze di servizio.
6) Nella ipotesi di cui al 7º comma dell'art. 4, almeno 4 dei giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore.
Al personale di cui trattasi, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º maggio e il 15 ottobre, sarà di norma concessa - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - una quota delle ferie spettanti non superiore a 10 giorni lavorativi.
Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la misura del contributo dovuto al relativo Fondo speciale sono stabiliti dalle apposite norme legislative.
Nota a verbale - Nel caso in cui il lavoratore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 della Legge 4-12-1956, n. 1450, abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la possibilità di regolarizzazione dei periodi scoperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione al Fondo di Previdenza per assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità, la Società, a richiesta del lavoratore, provvederà a versare all'Istituto quanto dovuto per la copertura dei periodi stessi. L'importo anticipato dalla Società al titolo suddetto sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla retribuzione in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.
Fatte salve diverse specifiche indicazioni, le disposizioni del presente articolo avranno applicazione a far tempo dall'1-7-1992; pertanto fino a tale data resta vigente quanto previsto dall'art. 12 del C.C.L. 10-12-1988.
1. I lavoratori vengono assegnati alle posizioni di lavoro più avanti indicate in relazione allo svolgimento delle funzioni e attività proprie di ciascuna posizione o di quelle del settore di appartenenza cui siano adibiti in forza dei criteri generali di impiego del personale (come ad esempio: ricomposizione del lavoro, rotazione, fungibilità).
2. Per ciascuna posizione di lavoro sono previsti uno o più livelli retributivi differenziati dei dieci sottoelencati in ragione della crescente capacità professionale, fermo restando che i contenuti delle specifiche declaratorie di livello sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della definizione delle attività essendo comunque inteso che ciascuna figura professionale potrà svolgere compiti propri dei livelli inferiori oltre che le attività accessorie e/o integrative delle attività prevalenti di ciascun profilo.
3. Il lavoratore occupato in una posizione di lavoro per la quale sono previsti livelli retributivi differenziati viene assegnato ai diversi livelli retributivi progressivamente crescenti, fino a raggiungere il livello retributivo massimo previsto per quella data posizione di lavoro al termine del completo sviluppo della sua professionalità secondo i parametri temporali stabiliti e sulla base delle declaratorie sottodescritte.
4. Per professionalità si intende l'insieme delle conoscenze e delle capacità derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione tecnico-professionale, dall'esperienza di lavoro via via maturata nello svolgimento di una data attività.
5. I seguenti livelli retributivi individuano, secondo le valutazioni concordate, il punto di acquisizione della completa professionalità, nell'ambito di ciascuna posizione di lavoro, fermo restando che i singoli livelli retributivi costituiscono anche necessario momento di transito, sulla base dei criteri successivamente specificati.
6. I lavoratori che svolgono funzioni direttive o di contenuto specialistico che richiedono autonomia gestionale nella conduzione di organismi operativi ovvero il possesso di un particolare livello di conoscenze tecnico-professionali sono individuati secondo le relative declaratorie e sulla base di una complessiva valutazione che tenga conto del diverso grado di presenza dei requisiti sopra specificati.
7. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 190/85 appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda. In particolare, tali lavoratori esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla Direzione aziendale, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo connotati dal possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo anche dottrinario e scientifico - svolgono funzioni di interesse strategico per l'azienda, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
Sulla base di tali requisiti, la qualifica di "quadro" è attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello "1".
In ragione inoltre della particolare connotazione organizzativa aziendale, della specifica configurazione e complessità delle sue articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali, sono ricompresi nella cd. "area quadri" i lavoratori inquadrati nei livelli "2" e "3", in quanto normalmente preposti alla conduzione, al coordinamento e al controllo, con specifica autonomia e responsabilità, di unità organizzative di notevole rilevanza ovvero che esplicano - in possesso di qualificate conoscenze specialistiche - funzioni di particolare importanza, caratterizzate dalla capacità di fornire contributi di originalità e creatività, ai fini del conseguimento dei prioritari obiettivi di qualità ed efficienza del servizio.
LIVELLO "10"
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non richiedenti conoscenze particolari.
LIVELLO "9"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività di media complessità. Tali attività richiedono la conoscenza di tecniche operative semplici e definite o di metodi e procedure per la esecuzione di programmi di lavoro prestabiliti.
LIVELLO "8"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente di espletare attività che richiedono nell'ambito del proprio settore di competenza una adeguata conoscenza delle tecniche e/o procedure operative.
LIVELLO "7"
Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività che richiedono una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa e/o specialistica nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza in cui operano. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta, anche solo in via complementare, attività di coordinamento di altri lavoratori.
LIVELLO "6"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.
LIVELLO "5"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza.
LIVELLO "4"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti.
LIVELLO "3"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con rilevante autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa, esplicano funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative di particolare rilievo, ovvero i lavoratori che, con un rilevante grado di autonomia - anche fornendo assistenza e/o integrazione ad altri lavoratori - svolgono funzioni richiedenti il possesso e il continuo aggiornamento di conoscenze specialistiche particolarmente elevate, sviluppando progetti e/o collaborando alla soluzione di problemi complessi.
LIVELLO "2"
Appartengono a questo livello i lavoratori che, gestendo e coordinando unità organizzative - anche costituite da più organismi operativi - di particolare complessità, esplicano funzioni richiedenti un'ampia responsabilità, discrezionalità ed iniziativa il cui apporto risulti rilevante per lo sviluppo della impresa, nonché quei lavoratori che - anche coordinando funzionalmente altri professionals - svolgono, con particolare creatività e caratteristiche di responsabilità di pari rilevanza, funzioni specialistiche nell'ambito di progetti ed attività molto complesse che richiedono soluzioni ed applicazioni innovative.
LIVELLO "1"
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni della massima importanza, ai fini dello sviluppo ed attuazione degli obiettivi d'impresa, con discrezionalità e decisionalità del grado più ampio e caratteristiche di autonomia e responsabilità particolarmente elevate, ovvero quei lavoratori che svolgono funzioni specialistiche richiedenti un approccio interdisciplinare per la realizzazione di progetti ed attività della massima complessità e rilevanza per lo sviluppo della società attraverso la ricerca, impostazione ed applicazione di soluzioni e/o metodologie particolarmente innovative.
LIVELLO "10"
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Addetto al Magazzino
LIVELLO "9"
(*) - Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
(*) - Tecnico di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza
(*) - Operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
LIVELLO "8"
(*) - Tecnico di Reti
- Lavoratore addetto agli Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto alla commutazione analogica
- Lavoratore addetto a Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
(*) - Tecnico di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza
(*) - Operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1-1-1993)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie
(*) - Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
- Schedulatore
LIVELLO "7"
(*) - Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo
- Lavoratore addetto agli Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto alla commutazione analogica
- Lavoratore addetto a Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio
- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
(*) - Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato
- Operatore addetto ai Servizi d'utenza
(*) - Primo operatore di Commutazione notturna
- Acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1-1-1993)
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie
(*) - Primo addetto agli Immobili e Servizi
(*) - Primo addetto al Magazzino
- Operatore di Sistemi informativi
- Schedulatore
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
LIVELLO "6"
(*) - Specialista di Reti
(*) - Specialista di Impianti d'Abbonato
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro Impianti di linea
- Operatore CAD
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio
- Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
- Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato di particolare rilievo concettuale
- Operatore specialista di Servizi d'utenza
- Primo acquisitore commerciale
- Venditore a zona (dall'1-1-1993)
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale
- Operatore specialista di Sistemi informativi
- Schedulatore
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
LIVELLO "5"
- Venditore
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Assistente tecnico di Reti
- Assistente tecnico di Apparati
- Assistente tecnico di Sviluppo Impianti
- Assistente tecnico di Impianti di centrale
- Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi
- Assistente tecnico di Prodotti Sistemi (fig. transitoria)
- Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato
- Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato (fig. transitoria)
- Capo turno di Commutazione notturna
- Capo turno addetto ai Servizi d'utenza
- Capo centro Commerciale (fig. transitoria)
- Assistente
- Assistente ad attività specialistiche
- Assistente di sala
- Capo reparto
LIVELLO "4"
- Venditore di sistemi
- Venditore dedicato alla rete indiretta (dall'1-1-1993)
- Capo tecnico di Lavori
- Capo tecnico
- Preposto ai Servizi d'utenza
- Capo sala addetto ai Servizi d'utenza
- Capo centro Commerciale (figura transitoria)
- Capo ufficio
- Esperto in attività specialistiche
LIVELLO "3"
- Responsabile del Centro Impianti di linea
- Responsabile tecnico di Progetti
- Responsabile tecnico di Lavori
- Responsabile dell'Area Impianti di centrale
- Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi
- Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato
- Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza
- Responsabile di unità organizzativa
- Responsabile di Magazzino
- Professional
LIVELLO "2"
- Responsabile di sezione
- Responsabile di Magazzino
- Professional senior
LIVELLO "1"
- Responsabile di servizio
- Professional master
Filiale assistenza tecnica
Chiarimento su "Centro di lavoro di impianti d'abbonato" - Per Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro e da un Capotecnico preposto alle attività interne di assegnazione lavori, prove, gestione procedure, ecc., che per un complesso di impianti definito in base al numero di abbonati provvede all'installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di abbonato per la clientela nel suo complesso, degli impianti a disposizione del pubblico e dei relativi accessori, dei dispositivi ausiliari e dei sistemi di commutazione privata autoinstallabili per la clientela divisionale, ivi comprese le relative attività di collaudo di competenza. Provvede altresì alla manutenzione delle apparecchiature d'utente, ove prevista, nonché alla gestione delle scorte ed alla ottimizzazione delle giacenze presso il Centro di lavoro.
Il Centro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del Centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e qualità del servizio.
OPERAI
"Tecnico di impianti d'abbonato"
Livello "9" - Il lavoratore di Impianti d'Abbonato sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Tecnico di Impianti d'Abbonato" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8" sempre nella posizione di lavoro di "Tecnico di Impianti d'Abbonato".
"Primo tecnico di impianti d'abbonato con cognizioni teoriche di rilievo"
Livello "7" - È il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico degli Impianti d'Abbonato interventi di tipo manuale richiedenti una particolare valutazione concettuale. Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori sia adibito all'occorrenza al coordinamento operativo di lavori per superare eventuali difficoltà nell'esecuzione degli stessi (richiesta permessi, attraversamenti elettrici, modifiche ai tracciati, mancanza di materiali ed attrezzi, ecc.) nonché a sopralluoghi per nuovi impianti le cui caratteristiche non siano già note al Centro o per ordinativi particolarmente complessi e alla realizzazione diretta di quei lavori per i quali non sia necessario far intervenire, in un momento successivo, un'altra unità operativa.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità dallo stesso richiesto dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio al livello "8", di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
"Specialista di Impianti d'Abbonato"
Livello "6" - Il tecnico di Impianti d'Abbonato in possesso della piena autonomia operativa nello svolgimento delle attività di competenza con caratteristiche di maggiore complessità e di una completa capacità professionale di tipo specialistico sugli impianti ed i servizi in manutenzione, anche in relazione al soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela, potrà accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Specialista di Impianti d'Abbonato".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà progressivamente raggiungere un'incidenza massima del 5% su base regionale, in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa il progressivo consolidamento dei processi di integrazione professionale e di specializzazione sopra descritti.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8";
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia operativa finalizzata in particolare all'espletamento delle attività tecniche dell'Assegnazione lavori (colloquio con la clientela, gestione dei guasti di competenza, effettuazione delle prove in modo automatico, dialogo con le unità operative esterne anche attraverso gli appositi strumenti di teleinformazione e misura, prove per l'accertamento delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto, prove elettriche, ecc.) e di tutti gli adempimenti di natura gestionale ed amministrativa di competenza del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato (adempimenti connessi alle procedure automatate in uso quali interventi correttivi di primo livello sulle apparecchiature ACL, caricamento di informazioni su supporti magnetici, gestione degli ordinativi di lavoro, raccolta dei dati statistici, movimentazione materiali, reintegro delle scorte, redazione di modelli e di inventari, attività varie di segreteria e di aggiornamento dell'archivio del Centro, ecc.).
"Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di impianti d'abbonato di particolare rilievo concettuale"
Livello "6" - L'impiegato tecnico-gestionale di Impianti d'Abbonato in possesso di adeguate conoscenze del sistema ACLIA, in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro, nel colloquio con la clientela nelle attività di competenza sui disservizi, potrà accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato di particolare rilievo concettuale".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere un'incidenza del 30% su base regionale. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base dell'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa la progressiva implementazione/consolidamento di nuove procedure automatate.
"Assistente tecnico esterno di impianti d'abbonato"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico esterno di Impianti d'Abbonato", sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
Sono propri del suddetto lavoratore gli adempimenti connessi al rispetto del programma di installazione, al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione degli impianti di competenza nonché alla verifica e controllo del lavoro svolto dalle imprese e dalle unità operative esterne.
"Capo tecnico di impianti d'abbonato"
Livello "4" - Il lavoratore che nel Centro di lavoro Impianti d'Abbonato è preposto alle attività interne di ricezione reclami, esecuzione automatica delle prove, assegnazione dei lavori al personale esterno sulla base del programma degli interventi da eseguire secondo i termini previsti, supervisione e controllo delle relative attività, tenuta ed aggiornamento della documentazione di competenza, esercizio delle apparecchiature dell'ACL, ecc. potrà conseguire il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Nota transitoria - Sino al 31-12-1992 sarà applicata la seguente regolamentazione dell'inquadramento:
"Assistente tecnico di impianti d'abbonato"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Impianti d'Abbonato" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"Responsabile del centro di lavoro di impianti d'abbonato"
Livello "3" - Il Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro di lavoro di Impianti d'Abbonato".
Si darà luogo alla costituzione di nuovi Centri di lavoro di Impianti d'Abbonato nel caso in cui la consistenza di abbonati di ciascuna Filiale risulti superiore al numero di Centri esistenti nella medesima moltiplicato per il parametro medio di 50.000 abbonati.
"Responsabile di assistenza tecnica di servizi di base"
Livello "2" - Il lavoratore che nelle Filiali con oltre 200.000 abbonati ha la responsabilità e il coordinamento dei Centri di lavoro di Impianti d'Abbonato sarà inquadrato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
COMMERCIALE
Chiarimento su "Centro di lavoro servizi di utenza" - Per Centro di lavoro Servizi di utenza si intende l'organismo affidato ad un "Capo sala addetto ai Servizi d'Utenza" - se del caso coadiuvato, laddove le dimensioni del centro stesso ne richiedano la presenza, da un preposto e da uno o più capoturno - che provvede, in funzione della tipologia dei Centri di lavoro di 1º e 2º livello, al complesso delle attività commerciali svolte tramite il servizio "187", quali ad esempio acquisizione e gestione di competenza di nuovi impianti, accessoriato (spine, suonerie), traslochi, volture, nonché alle attività di promozione e vendita di tutti i prodotti e servizi di più largo consumo (carte di credito telefoniche, peritelefonia, piccoli sistemi di commutazione privata autoinstallabili, videotel, ecc.). Il Centro di lavoro provvede inoltre alle esigenze connesse al centralino di Filiale nonché all'espletamento dei servizi manuali da operatore e di accettazione sociale, al servizio di informazioni relative agli elenchi telefonici Abbonati, alle esigenze connesse ai servizi automatici e di telematica nonché alle attività di assistenza ai clienti.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro", anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
POSIZIONI DI LAVORO CON ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE MANUALE
"Operatore di commutazione notturna"
Livello "9" - Il lavoratore notturnista dei Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Operatore di Commutazione notturna" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8", sempre nella posizione di lavoro di "Operatore di Commutazione notturna".
"Primo operatore di commutazione notturna"
Livello "7" - Nella posizione di lavoro di "Primo operatore di Commutazione notturna" sarà inserito il lavoratore che per capacità professionali ed esperienze operative acquisite nei diversi compiti svolga, oltre alla normale attività operativa propria dei livelli inferiori, compiti di coordinamento operativo e di addestramento del personale pure sotto il profilo antinfortunistico nonché normali interventi legati anche a procedure amministrative.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo operatore di Commutazione notturna" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
La percentuale di inquadramento al livello "7", su base Filiale, degli Operatori di Commutazione notturna (compresi quelli in prova) sarà pari al 50%. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "7" nei confronti degli Operatori di Commutazione notturna, attraverso un accertamento di idoneità, dagli stessi richiesto, dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio al livello "8".
IMPIEGATI
"Operatore addetto ai servizi d'utenza"
Livello "9" - Il lavoratore addetto ai Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Operatore addetto ai Servizi d'utenza" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 24 mesi di effettivo servizio, il livello "8", sempre nella posizione di lavoro di "Operatore addetto ai Servizi d'utenza",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Potrà darsi luogo ad avanzamenti al livello "7" nei riguardi di quei lavoratori addetti ai Servizi d'utenza che dimostrino, attraverso un accertamento di idoneità dagli stessi richiesto - dopo almeno 18 mesi di effettivo servizio al livello "8" - di essere in possesso dei requisiti professionali secondo quanto precisato nelle apposite declaratorie di livello.
"Operatore specialista di servizi d'utenza"
Livello "6" - Nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" sarà inserito il lavoratore che esplichi con elevata professionalità tutte le attività del settore ivi comprese quelle relative a nuovi impianti e traslochi, alla commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza, nonché attività di coordinamento e/o supporto professionale di altri lavoratori.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di avere raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Servizi d'utenza" potrà raggiungere una incidenza del 30% su base Filiale.
Potranno essere previsti ulteriori avanzamenti a livello regionale in virtù del completo consolidamento dell'assetto organizzativo previsto e del completo ed integrato svolgimento di tutte le attività di commercializzazione sulla clientela di competenza e connessa gestione.
"Capo turno addetto ai servizi d'utenza"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Capo turno addetto ai Servizi d'utenza" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - dopo 36 mesi di effettivo servizio, sarà successivamente assegnato al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Capo turno di commutazione notturna"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Capo turno di Commutazione notturna" nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - dopo 36 mesi di effettivo servizio, sarà successivamente assegnato al livello "6",
Livello "5" - per conseguire, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"Preposto ai servizi d'utenza"
Livello 4 - Il lavoratore che, nelle Filiali con oltre 300.000 Abbonati, opera alle dirette dipendenze del "Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza" in qualità di preposto al coordinamento di una articolazione di sala, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Preposto ai Servizi d'utenza".
"Capo sala addetto ai servizi d'utenza"
Livello "4" - Il Capo sala addetto ai Servizi d'utenza sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo sala addetto ai Servizi d'utenza".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di sala addetto ai Servizi d'utenza", nelle Filiali con oltre 300.000 abbonati.
"Acquisitore commerciale"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Acquisitore commerciale" e
Livello "8" - dopo 9 mesi di effettivo servizio sarà successivamente assegnato al livello "8".
Livello "7" - È il lavoratore che svolge presso il Negozio Sociale attività di vendita, leasing e noleggio di prodotti (peritelefonia, centralini, intercomunicanti, facsimile, ecc.) e servizi (Numero Verde, Teledrin, Telefonia mobile, Videotel, servizi telefonici supplementari, carta di credito, ecc.), incluse le attività amministrative connesse alla commercializzazione, quelle di manutenzione per sostituzione del prodotto con la relativa prova di funzionalità, di conclusione dei previsti contratti di manutenzione nonché le attività di esazione e gestione degli incassi, delle scorte materiali e del conto Credit verso il personale.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, sarà assegnato dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"Primo acquisitore commerciale"
Livello "6" - Il lavoratore in possesso di un adeguato grado di professionalità ed autonomia operativa nonché di una conoscenza completa ed intregrata degli aspetti procedurali ed organizzativi connessi alle attività amministrative e di commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza sarà assegnato al livello "6" nella posizione di lavoro di "Primo acquisitore commerciale".
Per accedere al livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare attraverso un accertamento di idoneità di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente. Viene garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) pari al 55% su base regionale. Potrà inoltre darsi luogo ad ulteriori avanzamenti attraverso un accertamento di idoneità richiesto dagli stessi lavoratori, dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"Preposto al negozio sociale"
Livello "4" - Il lavoratore preposto al coordinamento e alla gestione delle attività relative al Negozio Sociale sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"Responsabile commerciale di filiale"
Livello "3" - Il lavoratore che, nella Filiale, ha la responsabilità e il coordinamento del Centro di lavoro Servizi d'utenza, del Negozio Sociale e della Gestione Clienti sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Unità organizzativa".
Livello "2" - Nel caso in cui tale lavoratore operi in una Filiale con oltre 120.000 abbonati sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Sezione".
"Assistente di programmazione e traffico"
Livello "5" - L'Addetto alle attività di Sviluppo Utenza, in ambito di Programmazione e Traffico, al livello di Filiale, sarà inquadrato al livello "5", nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Lavoratore preposto all'attività di programmazione e traffico"
Livello "4" - Il lavoratore preposto all'attività di Programmazione e Traffico sarà assegnato al livello "4", nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa", qualora operi in una Filiale con oltre 150.000 Abbonati.
OPERAI
"Lavoratore addetto agli immobili e servizi"
Livello "10" - Il "Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi" sarà assegnato al livello "10" e,
Livello "9" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 12 mesi di effettivo servizio, il livello "9".
Livello "8" - In presenza di una avvenuta ricomposizione dei compiti e nello svolgimento delle attività sotto indicate sarà riconosciuta l'acquisizione del livello "8", dopo 42 mesi di effettivo servizio nel livello "9":
a) attività alle macchine ausiliarie dei sistemi informativi, alla logistica dei sistemi informativi, alla microfilmatura, trasporto di materiali all'interno e/o all'esterno;
b) presidio agli ingressi, attività ai piani, ritiro e consegna di valori e smistamento corrispondenza, spostamento materiali d'ufficio, fotocopiatura, guida di automezzi sociali per trasporto di cose e/o persone ed eventuali lavori ausiliari (ad esempio falegnameria, impianti elettrici, macchine stampa), ecc.
L'utilizzazione dei lavoratori in parola avverrà di fatto prevalentemente in uno o taluno soltanto dei complessi di attività descritti ai punti a) o b) fermo restando che, ove necessario, potrà essere agli stessi richiesta anche una utilizzazione in attività diverse da quelle normalmente svolte.
"Primo addetto agli immobili e servizi"
Livello "7" - Per le sole sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Filiale con oltre 80.000 Abbonati è il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, effettua anche attività di coordinamento operativo del personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
IMPIEGATI
"Lavoratore preposto all'attività di segreteria"
Livello "5" - Il lavoratore preposto all'attività di Segreteria di Filiale sarà assegnato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Capo Reparto".
Livello "4" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "4", nella posizione di lavoro di "Capo Ufficio", nelle Filiali con oltre 200.000 Abbonati.
"Responsabile della filiale"
Livello "1" - Il lavoratore che nella Filiale ha la responsabilità ed il coordinamento dell'Assistenza Tecnica dei Servizi di Base, del Commerciale, della Programmazione e Traffico e della Segreteria sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Servizio".
UNITÀ TERRITORIALE RETE ESERCIZIO
Chiarimento su "Centro impianti di linea" - Per Centro Impianti di Linea si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile - normalmente coadiuvato da uno o più assistenti tecnici di Reti e da un assistente tecnico di Apparati - che, per un definito complesso di impianti, provvede ad esigenze connesse all'esercizio e manutenzione delle reti (rete di distribuzione, rete di giunzione urbana ed interurbana in cavo - compresi quelli di tipo speciale - e relative infrastrutture) e dei ponti radio, dei terminali di linea, delle apparecchiature AF (sia della rete di distribuzione che degli apparati di amplificazione e rigenerazione della rete di giunzione) e delle apparecchiature di competenza in sede di utente, ivi compresi i collaudi elettrici.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento, necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
OPERAI
"Tecnico di reti"
Livello "9" - Il lavoratore di Reti sarà assegnato al livello "9" nella posizione di lavoro di "Tecnico di Reti" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 36 mesi di effettivo servizio, il livello "8" sempre nella posizione di lavoro di "Tecnico di Reti".
"Primo tecnico di reti con cognizioni teoriche di rilievo"
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidati nel settore tecnico delle reti interventi di tipo manuale - anche sui cavi di tipo speciale, in fibra ottica - richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che, oltre a svolgere i compiti di squadra, sia adibito all'occorrenza e in via complementare al coordinamento operativo, anche sotto il profilo antinfortunistico, di lavori che, per importanza e qualità, richiedano l'impiego di più squadre e capacità organizzative, con verifiche dei lavori anche in rapporto a scritturazioni su documenti di lavoro.
Per accedere al livello "7", nella posizione di lavoro di "Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità dallo stesso richiesto dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "8", di essere in possesso delle cognizioni teoriche di rilievo secondo quanto precisato dalla apposita declaratoria contrattuale.
"Specialista di reti"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con piena autonomia operativa interventi tecnico-manuali di tipo specialistico che richiedono una completa conoscenza del ciclo di lavoro e delle tecnologie del settore.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla dislocazione e alla diffusione sul territorio delle innovazioni tecnologiche e gestionali nell'ambito del centro e con riferimento alle necessità di interventi specialistici sui cavi di tipo speciale e in fibra ottica, anche presso sede d'utente.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Specialista di Reti" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere una incidenza del 15% su base regionale. Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta dalle parti a livello regionale con riguardo alla progressiva estensione di interventi specialistici sui cavi di tipo speciale ed in fibra ottica anche presso sede dell'utente e di modifiche tecnologico-organizzative che la rendessero opportuna.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto agli apparati"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto agli Apparati".
Livello "7" - È il lavoratore al quale sarà affidato, nell'ambito del Centro Impianti di Linea, lo svolgimento di attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su terminali di linea, ponti radio, apparecchiature AF ovunque posizionate, ivi comprese quelle presso la sede d'utente, multiplex d'abbonato e altre apparecchiature di tecnica numerica, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello quali un'approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature e l'uso della strumentazione necessaria, ai fini di eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, oltre che alle attività di manutenzione preventiva e correttiva ed esercizio degli impianti sopracitati.
Tale lavoratore, in virtù della professionalità acquisita, conseguirà dopo 48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di apparati"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale anche con riferimento alle fasi di introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti che costituiscano eccezione e/o innovazione nell'ambiente tecnologico del Centro.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita a livello locale in relazione alla dislocazione degli impianti e del personale.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Unità Territoriale (incluso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo all'estensione, alla tipologia ed alla diversificazione degli apparati precedentemente descritti.
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative del centro Iipianti di linea"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato, nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di Linea", al livello "9" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (ricezione segnalazioni guasti, disservizi e richieste di sopralluoghi, gestione registri della rete di giunzione, inventario degli attrezzi e degli strumenti, aggiornamento dell'archivio delle dotazioni, redazione dati statistici, inserimento su sistema informativo dei dati di presenza ed attività del personale, chiusura contabile degli ordini di lavoro delle imprese e relativi controlli di congruenza, ecc.), nonché tutte le attività accessorie (adempimenti connessi alle procedure automatate in uso quali caricamento di informazioni su supporti magnetici e stampa tabulati; raccolta dati statistici anche per la movimentazione dei materiali ed il reintegro delle scorte, compilazione modelli, attività di aggiornamento archivio del Centro, attività varie di segreteria).
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative di carattere specialistico del centro impianti di linea"
Livello "6" - L'impiegato tecnico-amministrativo del Centro Impianti di Linea in possesso di adeguate conoscenze di tipo tecnico in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro e dei registri della rete di giunzione, nella chiusura contabile degli ordini di lavoro e nei relativi controlli di congruenza, nonché nella ricezione segnalazioni di guasti, disservizi e richieste di sopralluoghi, potrà accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro Impianti di linea".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. Potrà accedere alla suddetta posizione di lavoro un impiegato tecnico-amministrativo per ogni Centro, anche in relazione al consolidamento e/o all'implementazione di nuove procedure automatate.
"Assistente tecnico di reti"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Reti" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Assistente tecnico di apparati"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Apparati" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Responsabile del centro impianti di linea"
Livello "3" - Il Responsabile del Centro Impianti di Linea sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro Impianti di Linea".
Nelle Unità Territoriali con oltre 230.000 abbonati viene prevista la presenza di un massimo di 2 Centri Impianti di Linea. La competenza territoriale di ciascuno dei Centri Impianti di Linea sarà tale da garantire la copertura completa del territorio di competenza di una o più Aree Impianti di Centrale.
Chiarimento su "Area impianti di centrale" - Per Area Impianti di Centrale si intende l'unità organizzativa - individuata secondo i piani di struttura della Rete, di norma con riguardo alla prevista competenza territoriale di ciascuno stadio di gruppo combinato e all'ottimale utilizzo dello stesso - affidata ad un responsabile normalmente coadiuvato da personale preposto al coordinamento operativo delle attività.
Tale Area avrà competenza sugli interventi di collaudo, messa in servizio, esercizio e manutenzione degli impianti di centrale - sia numerici che analogici - nonché degli impianti trasmissivi di pertinenza quali apparati di multiplazione, terminali di circuito, apparati di condizionamento dei collegamenti di trasmissione dati, ecc.
L'Area può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica della stessa.
Chiarimento su "Centro di supervisione di esercizio" - In tutte le Unità Territoriali presso cui sono presenti almeno due Aree Impianti di Centrale opera il Centro di Supervisione di Esercizio, affidato ad un responsabile, che provvede al coordinamento, controllo e supporto delle attività di esercizio espletabili centralmente (interventi e collaudi di modifiche Hw e Sw, collaudi di apparecchiature di prima introduzione nell'Unità Territoriale, misure, contatori, gestione delle consistenze, ecc.) oltre che delle attività di manutenzione (interventi diagnostici, gestione scorte accentrate, ecc.) ed installazione di piccoli impianti e/o di impianti provvisori nonché attività di supporto alle Aree per interventi a carattere specialistico sia con riguardo alle tecniche numeriche che analogiche e adempimenti amministrativi vari anche afferenti al coordinamento di procedure tecnico/amministrative/commerciali.
Nel carico ordinario di lavoro dell'Area e del Centro di Supervisione è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento necessaria per la formazione professionale e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Nell'ambito della Linea Territoriale Rete sono inoltre operanti le due unità organizzative del Supporto Regionale alle Tecniche Numeriche e del Supporto Regionale alle Tecniche Analogiche, cui sono demandate le attività di livello specialistico superiore nell'ambito della manutenzione, con riguardo alle diverse tecniche e prodotti presenti nei singoli territori regionali, nonché la gestione e la supervisione centralizzata degli impianti sia numerici che analogici. Tali organismi curano altresì l'estensione, sul territorio regionale di competenza, di prototipi e relative modifiche Hw e Sw, il coordinamento dell'esame tecnico e l'analisi di congruenza degli inconvenienti pervenuti dai Centri di Supervisione con la connessa individuazione di provvedimenti correttivi di emergenza, la gestione delle reti ESCU e la sorveglianza dell'allarmistica al di fuori dell'orario base sia per gli impianti di commutazione che per gli apparati trasmissivi di competenza.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto a tecniche numeriche"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche".
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito dell'Area Impianti di Centrale, attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su impianti sia di commutazione che di trasmissione numerici e su quelli trasmissivi analogici di competenza, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello, quali prove ed attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di tecnica numerica (nonché trasmissiva analogica di competenza), e di esercizio di tutti gli impianti di competenza, attività di inserimento dati e modifiche Hw e Sw, con i connessi collaudi, su apparati elettronici, attività di sorveglianza dell'allarmistica (sia degli impianti di commutazione che degli apparati trasmissivi) nonché effettuazione degli interventi manutentivi sulle stazioni di energia.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di tecniche numeriche"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla tipologia e alla diversificazione degli impianti di tecnica numerica.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Unità Territoriale (incluso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi corso ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alle condizioni esistenti sul territorio anche con particolare riferimento alla presenza sia di impianti diversi dalla tecnica numerica predominante che di centrali con funzione di transito.
"Lavoratore addetto alla commutazione analogica"
Livello "8" - Il lavoratore operante su impianti di commutazione analogica sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto alla commutazione analogica".
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidati interventi di tipo tecnico sugli impianti analogici richiedenti una particolare valutazione concettuale per il cui svolgimento occorre la necessaria autonomia operativa.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che abbia l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, gli interventi di tipo tecnico che richiedano una approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature, nonché dell'uso della strumentazione necessaria per eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, ivi comprese le apparecchiature connesse con i sistemi analogici (ESCU, TUT, Telefonia Pubblica, traslatori di linea, ecc.). Tale lavoratore dovrà altresì conoscere le caratteristiche di funzionamento e le modalità di effettuazione dell'intervento manutentivo sulle stazioni di energia, nonché le procedure e il linguaggio uomo-macchina per l'utilizzo dei relativi sistemi gestionali, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale, anche sotto il profilo antinfortunistico.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato grado specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica" potrà raggiungere una incidenza del 50% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova). Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alla complessità degli impianti analogici (quali, per es., centrali teleselettive, apparecchiature in decade 1, traslatori per TP, apparati ESCU, ecc.) esistenti sul territorio di competenza.
"Lavoratore addetto ad attività tecniche di esercizio"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio".
Livello "7" - È il lavoratore al quale siano affidate, nell'ambito del Centro di Supervisione di Esercizio, attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, la raccolta e la elaborazione dei dati di servizio degli impianti e di quelli relativi alla qualità della rete, l'aggiornamento delle banche dati ivi incluse le attività relative alla variazione delle categorie di utente, il lancio di procedure di salvataggio dati, la gestione delle scorte, dei nastri, dei tabulati, ecc.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà dopo 48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di esercizio"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
La presenza del medesimo sarà pertanto prevista, a livello locale, in relazione al consolidamento delle procedure operative per l'esercizio degli impianti.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico- specialistiche di Esercizio", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di avere raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-specialistiche di Esercizio" potrà raggiungere una incidenza del 50% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alle condizioni esistenti sul territorio anche con riferimento all'avvenuto consolidamento delle attività e delle procedure operative per l'esercizio degli impianti.
"Assistente tecnico di impianti di centrale"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Impianti di Centrale" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Capo tecnico"
Livello "4" - A decorrere dall'1-1-1993 il lavoratore che, nelle Unità Territoriali con oltre 200.000 abbonati, opera alle dipendenze del responsabile del Centro di Supervisione di Esercizio costituendo punto di riferimento e di coordinamento professionale per le attività del Gruppo di Supporto di Esercizio, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Livello "4" - A decorrere dall'1-1-1993 il lavoratore che, collocato alle dipendenze del responsabile dell'Area Impianti di Centrale, è preposto al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione riferite ad uno Stadio di Gruppo di transito, al secondo Stadio di Gruppo urbano e ai Centri Compartimentali di transito, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
"Responsabile dell'area impianti di centrale"
Livello "3" - Il responsabile dell'Area Impianti di Centrale sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile dell'Area Impianti di centrale".
"Responsabile del centro di supervisione di esercizio"
Livello "3" - Il responsabile del Centro di Supervisione di Esercizio sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"Responsabile di esercizio"
Livello "2" - Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di due o più Aree Impianti di Centrale, di uno o più Centri Impianti di Linea e, nelle realtà con meno di 250.000 abbonati, del Centro di Supervisione di Esercizio, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
SVILUPPO IMPIANTI
"Operatore CAD"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7". A tale lavoratore sono affidate le attività connesse all'approntamento e all'aggiornamento delle cartografie e dei dati di consistenza della rete per mezzo dei sistemi di disegno automatico con tecniche CAD, con la necessaria autonomia operativa o specialistica nell'ambito delle norme e delle procedure in uso, fermo restando lo svolgimento anche di compiti di lucidatura, copie, archivio nonché di predisposizione della documentazione relativa alle richieste di permessi ad Enti.
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, dimostri di aver raggiunto un elevato grado di professionalità ed una completa conoscenza che consenta il pieno utilizzo, in tutte le attività componenti, della tecnica CAD e l'espletamento nei confronti degli altri lavoratori, di funzioni di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Operatore CAD" potrà raggiungere una incidenza del 55% su base Unità Territoriale (compreso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo alla complessità delle elaborazioni effettuate tramite sistema CAD.
"Assistente tecnico di sviluppo impianti"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Sviluppo Impianti" (in attività di Progetti o Lavori) sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Capo tecnico di lavori"
Livello "4" - Il Capo tecnico operante in qualità di preposto alle attività di Lavori sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico di Lavori".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile tecnico di Lavori" nelle Unità Territoriali con oltre 150.000 abbonati.
"Responsabile tecnico di progetti"
Livello "3" - Il lavoratore che, nell'ambito dello Sviluppo Impianti dell'Unità Territoriale Rete, ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di Progetti, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile tecnico di Progetti".
"Lavoratore preposto all'attività di cartografia e consistenza"
Livello "4" - Nelle Unità Territoriali con oltre 200.000 Abbonati, il lavoratore preposto al coordinamento delle attività di Cartografia e Consistenza sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"Responsabile di sviluppo impianti"
Livello "2" - Il lavoratore che ha la responsabilità ed il coordinamento delle attività di Lavori, Progetti, Cartografia e Consistenza, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"Assistente di programmazione tecnica"
Livello "5" - L'addetto tecnico all'attiva di Programmazione Tecnica dell'Unità Territoriale Rete sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Lavoratore preposto all'attività di programmazione tecnica"
Livello "4" - Il lavoratore preposto all'attività di Programmazione Tecnica che opera nell'ambito della Unità Territoriale sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa", nelle Unità Territoriali con oltre 150.000 abbonati.
"Responsabile unità territoriale rete"
Livello "1" - Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento di Programmazione Tecnica, Esercizio, Centro di Supervisione di Esercizio - nelle realtà con oltre 250.000 abbonati - e Sviluppo Impianti per l'intera Unità Territoriale, sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
UNITÀ COMMERCIALE TELEFONIA PUBBLICA
"Lavoratore preposto alla telefonia pubblica"
Livello "5" - Il lavoratore che, nelle Unità Commerciali con oltre 400.000 abbonati, è preposto alla gestione di quota parte delle attività di telefonia pubblica in supporto al Responsabile sarà assegnato al livello "5", nella posizione di lavoro di "Capo reparto".
"Responsabile dell'unità commerciale telefonia pubblica"
Livello "3" - Il lavoratore che ha la responsabilità e il coordinamento dell'Unità Commerciale Telefonia Pubblica sarà assegnato al livello "3", nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
Livello "2" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2", nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione", qualora operi in una Unità Commerciale con oltre 400.000 abbonati.
FIGURE OPERATIVE TERRITORIALI
In relazione alla particolare connotazione organizzativa delle articolazioni funzionali operative presenti in ambito regionale e/o divisionale, le figure professionali che vi insistono - caratterizzate dall'affidamento di specifiche mansioni e/o responsabilità nell'ambito di unitari processi di lavoro operativi la cui fase di perfezionamento corrisponde con l'offerta/erogazione di un prodotto-servizio nei confronti della clientela ovvero nei confronti di altre funzioni interne all'azienda stessa - conseguiranno i livelli inquadramentali e le posizioni di lavoro di seguito specificate.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE BUSINESS RETE E ASSISTENZA TECNICA
Chiarimento su "Centro di lavoro di prodotti sistemi" - Per Centro di lavoro di Prodotti Sistemi si intende l'unità organizzativa affidata ad un responsabile, normalmente coadiuvato da uno o più assistenti operanti all'esterno del Centro di lavoro e da un Capo tecnico preposto alle attività interne, che per un complesso di impianti definito in base al numero di terminazioni di Prodotti Sistemi provvede all'installazione, collaudo, esercizio e manutenzione dei Prodotti Sistemi dotati di impianti interni speciali e/o di tipo complementare nonché di impianti di trasmissione speciali e di commutazione dati.
Il Centro di lavoro provvede tra l'altro alla ricezione, distribuzione e chiusura delle denunce di irregolarità su impianti di fonia e TD inoltrate al "183" dalla clientela dislocata sul territorio di competenza o convogliate da altri Centri di lavoro, nonché alla riparazione delle irregolarità di TD su rete specializzata, CDA, CDN e radiomobile segnalate tramite "189".
I compiti di installazione, esercizio e manutenzione delle apparecchiature di trasmissione speciale e di commutazione dati installate presso apposite sale Prodotti Sistemi e l'assistenza agli interventi esterni di manutenzione di altri Centri di lavoro di Prodotti Sistemi interessati saranno affidati ai Centri di lavoro di Prodotti Sistemi territorialmente competenti.
Il Centro di lavoro può comprendere più "Posti di lavoro" anche in distinte "Sedi di lavoro" (v. art. 6), ferma restando in ogni caso l'unità organica del centro.
Nel carico ordinario di lavoro del Centro è compresa anche la programmazione e la partecipazione all'attività di addestramento e ai corsi di aggiornamento specialistico, e la conseguente applicazione pratica sul campo necessaria per la formazione professionale dei lavoratori e per il conseguimento dei previsti livelli di efficienza e di qualità del servizio.
Al raggiungimento degli stessi contribuisce la struttura del Supporto Specialistico, che garantisce l'addestramento e il supporto specialistico ai Centri nel campo della manutenzione hardware e software, soprattuto per prodotti/apparati di fonia e dati di nuova introduzione in esercizio o di elevata complessità o di scarsa diffusione sul territorio del Centro, nonché il graduale trasferimento del know- how specialistico per i prodotti/apparati di nuova introduzione. Il suddetto supporto si effettua sia a distanza mediante l'uso dei sussidi di telegestione e telediagnosi, sia in loco con interventi di livello specialistico superiore, nonché attraverso la ricezione, diagnosi, smistamento ai Centri di lavoro competenti e chiusura/verifica dei guasti di reclami per CDA, CDN, reti specializzate (ITAPAC, RFD, ecc.) e reti private, in quanto caratterizzati dal coinvolgimento di diverse entità territoriali.
IMPIEGATI
"Lavoratore addetto ai prodotti sistemi"
Livello "8" - Il lavoratore di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi".
Livello "7" - È il lavoratore al quale sono affidati nel settore tecnico dei Prodotti Sistemi interventi richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, in tale posizione sarà inserito il lavoratore con cognizioni teoriche di rilievo che (nelle attività di manutenzione degli I.I.S. ed installazione e manutenzione degli apparati di trasmissione dati), oltre a svolgere compiti propri del livello inferiore, abbia l'incarico di effettuare, con riguardo a determinate specializzazioni, gli interventi che implicano una particolare valutazione concettuale e la necessaria autonomia operativa nell'ambito delle norme e delle procedure valevoli per il campo di competenza nonché conoscenza e capacità di utilizzo, adeguate al livello di appartenenza, del linguaggio uomo-macchina e dei manuali di operatore, disimpegnando - ove richiesto - compiti di coordinamento operativo di altro personale anche sotto il profilo antinfortunistico.
Il predetto lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà - dopo 48 mesi di effettivo servizio - il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di prodotti sistemi"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico attività ed interventi tecnici su impianti di tecnica elettronica che richiedono di norma una visione sistemistica dell'impianto, oltre che di supporto e coordinamento professionale di altro personale anche con riferimento all'introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti e/o sistemi di tecnica elettronica.
La presenza del medesimo sarà pertanto definita, a livello locale, in relazione alla dislocazione degli impianti e del personale.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Prodotti Sistemi" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base regionale (compreso il personale in prova). Inoltre, potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6", sulla base della valutazione compiuta fra le parti a livello di Regione con riguardo all'evoluzione della composizione tecnologica degli impianti gestiti e alla presenza e diffusione di impianti di grande capacità o complessità e/o commutatori per dati.
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative del centro di lavoro di prodotti sistemi"
Livello "8" - Tale lavoratore sarà assegnato, nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi", al livello "8" e,
Livello "7" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (accettazione, gestione, con l'ausilio di impianti di telediagnosi e di mezzi di prova/misura dei collegamenti urbani e delle borchie e terminali d'utente, delle segnalazioni di irregolarità e guasti, chiusura degli stessi e relativo colloquio con la clientela, gestione delle procedure di competenza, attività di carattere gestionale/amministrativo relative alle domande di collaudo, espletamento e suddivisione per tipologia commerciale degli ordinativi di lavoro, predisposizione delle commesse per la somministrazione e posa in opera degli impianti, controllo della fatturazione per il benestare al pagamento, redazione completa dei rapporti di lavoro, ecc.), nonché tutte le attività accessorie (adempimenti connessi alle procedure automatate quali interventi correttivi di primo livello sulle apparecchiature ACL, acircamento delle informazioni su supporti magnetici e raccolta dati statistici, movimentazione materiali, reintegro delle scorte, aggiornamento archivio clienti, compilazione modelli, attività varie di segreteria, ecc.).
"Lavoratore addetto ad attività tecnico/amministrative di carattere specialistico del centro di lavoro di prodotti sistemi"
Livello "6" - L'impiegato tecnico-amministrativo del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi in possesso di adeguate conoscenze di tipo tecnico, in relazione al conseguimento della piena responsabilità operativa nella gestione delle procedure di lavoro e degli impianti di telediagnosi, nonché del colloquio con la clientela, potrà accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative di carattere specialistico del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi".
Per il conseguimento del livello "6" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti. La presenza di personale inserito in tale posizione di lavoro potrà raggiungere un'incidenza massima del 40% su base regionale, in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale circa la progressiva implementazione/consolidamento delle attività e delle procedure del Centro di lavoro.
"Assistente tecnico esterno di prodotti sistemi"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico esterno di Prodotti Sistemi" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
Sono propri del suddetto lavoratore gli adempimenti connessi al rispetto del programma di installazione, all'esercizio e manutenzione dei prodotti/impianti di competenza, alla verifica circa la rispondenza dei lavori eseguiti dai "Lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi" alle norme tecniche, antinfortunistiche e disciplinari in uso, nonché al controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti dalle case costruttrici e dalle ditte installatrici.
"Capo tecnico di prodotti sistemi"
Livello "4" - Il lavoratore che nel Centro di lavoro Prodotti Sistemi è preposto alla gestione delle irregolarità e guasti "183" (anche attraverso il coordinamento delle attività dei Lavoratori addetti ad attività tecnico-amministrative), alla supervisione dell'assegnazione degli interventi al personale sociale esterno o eventualmente ad altri Centri di lavoro nonché alla segnalazione agli Assistenti tecnici esterni di interventi particolari o eventuali anomalie riscontrate, potrà conseguire il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
Nota transitoria - Sino al 31-12-1992 sarà applicata la seguente regolamentazione dell'inquadramento:
"Assistente tecnico di prodotti sistemi"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente tecnico di Prodotti Sistemi" sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "5".
"Responsabile del centro di lavoro di prodotti sistemi"
Livello "3" - Il Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile del Centro di lavoro di Prodotti Sistemi".
Si darà luogo alla costituzione di nuovi Centri di lavoro nel caso in cui la consistenza di terminazioni attive presenti in ciascuna Area di Assistenza Tecnica risulti superiore al numero di Centri ivi esistenti moltiplicato per il parametro di 80.000 terminazioni. Entro il 31-12-1993, nelle Aree di Assistenza Tecnica superiore a 190.000 terminazioni, si procederà ad una riorganizzazione territoriale dei Centri di lavoro di Prodotti Sistemi che, agevolando una ottimizzazione delle specializzazioni necessarie in funzione di una efficace aggregazione delle risorse umane e impiantistiche, porterà ad una coerente riduzione numerica dei Centri di lavoro di Prodotti Sistemi sulla base del parametro di cui sopra.
Nota a verbale - Conteggio delle terminazioni attive dei Prodotti Sistemi.
Nel conteggio delle terminazioni attive vanno compresi, quando in manutenzione sociale:
- i derivati da centralino (PABX e PBX) e gli apparecchi intercomunicanti (KTS), ciascuno valutato come una terminazione Prodotti Sistemi;
- i dispositivi ausiliari d'utente (segreterie telefoniche, selezionatori automatici, apparecchi multifunzione, ecc.), subderivati da KTS e PABX, ciascuno valutato come una terminazione Prodotti Sistemi;
- i traslatori di PABX collegati a CDN 2Mbit/s, ciascuno valutato come due terminazioni Prodotti Sistemi;
- gli attacchi d'utente e/o i traslatori di linea di centralini di transito (PATX) e di centralini di teleallarme (PATLX), ciascuno valutato come una terminazione Prodotti Sistemi;
- le porte di nodi, PAD, concentratori, SAF e simili, terminali satellitari, apparati per dati, ciascuna valutata come due terminazioni Prodotti Sistemi;
- i modem, i facsimile di competenza, i terminali telematici, gli apparati di audioteleconferenza, ciascuno valutato come tre terminazioni Prodotti Sistemi;
- gli apparati veicolari e trasportabili resi veicolari del servizio radiomobile pubblico e di quelli privati, ciascuno valutato come due terminazioni Prodotti Sistemi;
- i punti di accesso, in sede di utente e/o in sala Prodotti Sistemi non gestiti attraverso telediagnosi, a reti specializzate in servizio pubblico (RFD, ITAPAC, ecc.) a reti dedicate o a collegamenti diretti analogici (CDA) o numerici (CDN), quando utilizzati per trasmissione dati, ciascuno valutato come tre terminazioni Prodotti Sistemi.
"Specialista di apparati dell'assistenza specialistica dell'organizzazione territoriale business"
È il lavoratore dell'assistenza specialistica dell'Organizzazione Territoriale Business che, in possesso di conoscenze specialistiche di particolari prodotti/apparati per i quali funge da punto di riferimento verso i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi dei territori di competenza, fornisce supporto specialistico ai Centri stessi per l'eliminazione dei guasti anche provvedendo - ove necessario - ad interventi di telediagnostica avanzata ai fini della localizzazione dei disservizi ed esegue direttamente interventi di 2º livello per i prodotti e gli apparati in esercizio e di 1º livello per quelli di nuova introduzione, affiancando normalmente i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi; cura la telediagnostica nei centri di gestione e manutenzione di reti specializzate.
Livello "5" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisito nelle attività sopra descritte un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa - nel rispetto dell'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici, al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche".
"Specialista di sistemi dell'assistenza specialistica dell'organizzazione territoriale business"
È il lavoratore dell'assistenza specialistica dell'Organizzazione Territoriale Business che - in possesso di conoscenze della massima specializzazione di particolari prodotti/apparati/sistemi per i quali funge da punto di riferimento verso i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi del territorio di competenza e verso le altre linee deputate alla vendita e progettazione per gli aspetti di tipo impiantistico e di esercizio - fornisce per i prodotti/apparati/sistemi di competenza supporto specialistico ai Centri di lavoro di Prodotti Sistemi per l'eliminazione dei guasti, anche provvedendo - ove necessario - ad interventi di telediagnostica avanzata ai fini della localizzazione dei disservizi; esegue direttamente interventi di 2º livello per i prodotti/apparati/sistemi in esercizio e di 1º livello per quelli di nuova introduzione - affiancando normalmente i Centri di lavoro di Prodotti Sistemi - e collabora alla formulazione delle specifiche di realizzazione, collaudo ed esercizio dei sistemi.
Livello "4" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale ed una autonomia di pari rilevanza - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"Preposto alla segreteria tecnica dell'area di assistenza tecnica business"
Livello "4" - Il lavoratore che, nell'ambito dell'Area di Assistenza tecnica dell'Organizzazione Territoriale Business, è preposto al coordinamento delle attività di Segreteria tecnica, conseguirà il livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo tecnico".
"Responsabile del centro operativo ITAPAC"
Livello "3" - Il lavoratore che ha la responsabilità ed il coordinamento delle attività del Centro Operativo ITAPAC, ivi comprese quelle realizzate presso i Posti di lavoro distaccati, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"Responsabile dell'area di assistenza tecnica business"
Livello "1" - Il Responsabile dell'Area di Assistenza Tecnica Business che, nell'ambito della Rete e Assistenza Tecnica dell'Organizzazione Territoriale Business, provvede al coordinamento di più Centri di lavoro di Prodotti Sistemi sarà assegnato al livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
VENDITA
"Venditore a zona"
È il lavoratore che, a far tempo dall'1-1-1993, sulla base di una zona predefinita e dei connessi obiettivi di acquisizione, opera presso l'Area di Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business presidiando il segmento commerciale non ricompreso nei portafogli clienti, attraverso lo svoglimento delle attività di commercializzazione in noleggio, vendita e leasing di tutti i prodotti/servizi di competenza nei confronti dei clienti affari di interesse della Divisione.
Tale lavoratore avrà il compito di effettuare visite alla clientela anche potenziale della Divisione Business, svolgendo trattative e provvedendo ai connessi compiti di elaborazione dei preventivi, presentazione delle offerte, formalizzazione dei contratti, esazione presso i clienti nonché di presentazione di rapporti informativi periodici sulle attività di vendita e sulla concorrenza.
Livello "8" - Il suddetto lavoratore sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Venditore a zona" e,
Livello "7" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7",
Livello "6" - per conseguire poi, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "6".
"Venditore"
È il lavoratore operante presso l'Area di Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business che, in relazione al "Portafoglio clienti" ed ai connessi obiettivi di acquisizione, svolge all'esterno attività di commercializzazione in noleggio, vendita e leasing di tutti i prodotti/servizi realizzabili con soluzioni prevalentemente di tipo standard - tali da non richiedere interventi sistemici e/o configurativi di significativa complessità e di natura personalizzata - mediante visita ai clienti assegnati, individuazione e analisi delle esigenze - anche di medio periodo - del cliente, svolgimento di trattative, elaborazione di preventivi, presentazione di offerte ed eventuali esazioni presso i clienti stessi, stesura di rapporti informativi periodici sull'attività di vendita e sulla concorrenza, ecc.
Livello "7" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "7" nella posizione di lavoro di "Venditore" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
"Venditore di sistemi"
È il lavoratore al quale è affidato, nell'ambito della Vendita Sistemi dell'Organizzazione Territoriale Business, il raggiungimento degli obiettivi di vendita attraverso la gestione di un portafoglio clienti.
A tale scopo sono proprie di detto lavoratore le attività di individuazione e analisi delle esigenze, anche di medio periodo, del cliente, di configurazione - curando i rapporti coi progettisti - di soluzioni personalizzate e complesse, di segnalazione ai settori interessati di eventuali anomalie o richieste provenienti dalla clientela relativamente all'andamento del rapporto con la medesima, di stesura di rapporti informativi periodici sulle attività di vendita e sulla concorrenza, ecc.
Livello "7" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "7" nella posizione di lavoro di "Venditore di Sistemi" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6",
Livello "5" - per conseguire il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
Livello "4" - Il Venditore di Sistemi, in possesso di una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale valutata con specifico riguardo alla vendita di sistemi di Telecomunicazioni, sarà assegnato al livello "4".
"Responsabile dell'area di vendita business"
Livello "2" - Il lavoratore che, nell'ambito della Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business, ha la responsabilità e il coordinamento di un'area di vendita con venditori a zona e venditori a portafoglio conseguirà il livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"Responsabile vendita sistemi"
Livello "1" - Il lavoratore che, nell'ambito della Vendita dell'Organizzazione Territoriale Business, ha la responsabilità e il coordinamento della vendita sistemi, conseguirà il livello "1" nella posizione di lavoro di "Responsabile di servizio".
"Specialista di gestione crediti business"
Livello "5" - Il lavoratore che, nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Business, provvede alla gestione dei crediti maturati di competenza, anche attraverso l'individuazione di azioni personalizzate mirate a specifiche fasce di clientela o suggerite da particolari situazioni locali, conseguirà il livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente".
"Responsabile della gestione operativa clienti"
Livello "2" - Il lavoratore dell'Organizzazione Territoriale Business che, nelle sedi di Direzione Regionale non sede di Organizzazione Territoriale, ha la responsabilità della Gestione Operativa Clienti, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI MOBILI
"Responsabile dell'area operativa radiomobile"
Livello "3" - Il lavoratore che, nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Servizi di Telecomunicazioni Mobili, ha la responsabilità ed il coordinamento dell'Area Operativa Radiomobile, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
LINEA TERRITORIALE AMMINISTRAZIONE
"Assistente all'esercizio delle procedure concorsuali"
Livello "5" - L'addetto alle attività di Esercizio delle Procedure Concorsuali, nell'ambito della funzione Gestione Crediti della Linea Territoriale Amministrazione sarà assegnato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Esperto di gestione crediti"
Livello "4" - È il lavoratore che, nell'ambito della funzione Gestione Crediti della Linea Territoriale Amministrazione, provvede alla gestione in ultima istanza dei crediti maturati fornendo inoltre supporto specialistico alle competenti funzioni della Filiale o dell'Organizzazione Territoriale Business per la diffusione e la corretta applicazione delle normative e procedure di competenza, anche avuto riguardo all'individuazione di criteri integrati ed omogenei di gestione complessiva dei crediti maturati. Tale lavoratore sarà assegnato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una consolidata preparazione e capacità professionale - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"Responsabile di ricavi divisione servizi di base"
Livello "3" - Il lavoratore che, nell'ambito di Gestione Amministrativa della Linea Territoriale Amministrazione ha la responsabilità di Ricavi Divisione Servizi di Base, sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
Livello "2" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione" nelle Linee Territoriali con oltre 1.000.000 di abbonati.
"Responsabile di gestione crediti"
Livello "2" - Il lavoratore che, nell'ambito di Tesoreria e Gestione Crediti della Linea Territoriale Amministrazione ha la responsabilità di Gestione Crediti, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
LINEA TERRITORIALE IMMOBILI E SERVIZI
"Assistente tecnico agli immobili"
Livello "5" - L'addetto tecnico agli immobili, che opera nella Linea Territoriale Immobili e Servizi nell'ambito dell'Esercizio e Manutenzione della Gestione Immobili e Impianti, sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente" in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Assistente tecnico ai servizi"
Livello "5" - L'addetto tecnico all'attività di servizi, che opera nell'ambito dei Servizi di Dotazioni e Servizi, sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Assistente tecnico di impianti tecnologici"
Livello "5" - L'addetto tecnico all'attività di Impianti tecnologici sarà inquadrato al livello "5", nella posizione di lavoro di "Assistente", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Assistente tecnico di motorizzazione"
Livello "5" - L'addetto tecnico all'attività di motorizzazione, che opera nella Linea Territoriale Immobili e Servizi nell'ambito del Tecnico Gestionale della Motorizzazione, sarà inquadrato al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente" in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Preposto ad attività tecnico - gestionali di motorizzazione"
Livello "4" - Il lavoratore che, nell'ambito della Motorizzazione di Dotazioni e Servizi è preposto al coordinamento delle attività tecnico-gestionali di motorizzazione sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"Preposto ad attività di esercizio e manutenzione immobili"
Livello "4" - Il lavoratore che, nell'ambito degli Immobili di Gestione Immobili e Impianti è preposto al coordinamento delle attività di esercizio e manutenzione immobili, sarà assegnato al livello "4" nella posizione di lavoro di "Capo ufficio".
"Responsabile di progetti nell'ambito di realizzazione immobili e impianti"
Livello "2" - Il lavoratore che, nell'ambito di Realizzazione Immobili e Impianti della Linea Territoriale Immobili e Servizi di Direzione Regionale, ha la responsabilità e il coordinamento delle attività di Progetti, sarà inquadrato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
"Operatore di sistemi informativi"
Livello "9" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Operatore di Sistemi informativi" sarà assegnato al livello "9" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, dopo 12 mesi di effettivo servizio, sarà assegnato al livello "8",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 24 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono proprie di detto lavoratore attività inerenti alla gestione operativa dei mezzi elaborativi ed ausiliari, esercendo in modo autonomo fasi operative sulle apparecchiature del Polo di Esercizio e curando anche la predisposizione delle macchine del sistema secondo le necessità del lavoro da eseguire o attività relative alla ricezione delle segnalazioni di disservizio di apparecchiature informatiche decentrate, prima diagnosi e assistenza operativa volta al superamento e/o alla individuazione delle anomalie.
"Operatore specialista di sistemi informativi"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, espleta nei confronti degli altri lavoratori anche funzioni di supporto professionale e di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Operatore specialista di Sistemi informativi", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i requisiti di cui ai commi precedenti.
Previo esame congiunto a livello locale potrà darsi luogo, in funzione della progressiva automazione delle attività di controllo, dei sistemi elaborativi e delle attività gestionali per la movimentazione dei supporti magnetici a cassetta o in virtù del progressivo impiego di tali lavoratori in attività che prevedono l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati per la diagnosi ed il controllo delle anomalie, ad un incremento della percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) fino ad un massimo del 55% per ogni Polo di Esercizio.
Schedulatore
È il lavoratore che, dotato di conoscenza delle caratteristiche gestionali delle procedure in esercizio e del relativo hardware e software utilizzato, gestisce la preparazione e l'inserimento dei lavori su elaboratore e la movimentazione dei supporti, anche in funzione della sicurezza fisica e logica.
Livello "8" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Schedulatore" sarà assegnato al livello "8" e,
Livello "7" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "7",
Livello "6" - per conseguire poi, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio, il livello "6".
"Assistente di sala"
Livello "5" - È il lavoratore che, oltre a svolgere funzioni di supporto al responsabile dei Sistemi Centrali relativamente alla organizzazione e gestione della "sala" ed alla installazione e manutenzione di nuovo hardware e software, ivi compresi la guida e l'addestramento del personale, provvede al controllo sulla gestione dei sistemi operativi e fornisce assistenza specialistica ai settori interessati.
"Assistente addetto ad attività specialistiche di sistemi informativi"
Livello "7" - Il lavoratore inserito nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche", sarà assegnato al livello "7" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6".
Livello "5" - Tale lavoratore acquisirà il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
LOGISTICA
OPERAI
"Addetto al magazzino"
È il lavoratore che esegue compiti di sistemazione, preparazione e distribuzione del materiale, di pulizia e manovalanza (riordino di locali, carico e scarico di materiali, trasporti a mano, uso dei carrelli elevatori, ecc.) sia all'interno che all'esterno del magazzino, di controllo quantitativo di colli e materiali (anche in sede di inventario), nonché attività di guida degli automezzi sociali.
Livello "10" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "10" nella posizione di lavoro di "Addetto al Magazzino" e,
Livello "9" - in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 12 mesi di effettivo servizio, il livello "9",
Livello "8" - per conseguire, dopo ulteriori 42 mesi di effettivo servizio, il livello "8".
"Primo addetto al Magazzino"
Livello "7" - Nella posizione di lavoro di "Primo addetto al Magazzino" sarà inserito il lavoratore che, oltre a svolgere compiti propri dei livelli inferiori, svolga attività di coordinamento operativo di altro personale anche in virtù di una più approfondita conoscenza in merito alle tipologie di materiali trattati.
Per accedere al livello "7" nella posizione di lavoro di "Primo addetto al Magazzino" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto requisiti di cui al comma precedente.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Primo addetto al Magazzino" potrà raggiungere gradualmente una incidenza massima del 25%.
IMPIEGATI
"Responsabile di magazzino"
Livello "3" - Il "Responsabile di Magazzino" sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di Magazzino" e,
Livello "2" - nel caso sia responsabile del Magazzino in una sede regionale con oltre 1.000.000 di abbonati, sarà invece assegnato al livello "2".
FIGURE PROFESSIONALI COMUNI A PIÙ FUNZIONI
"Lavoratore addetto ad attività impiegatizie"
Livello "9" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "9" e,
Livello "8" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 9 mesi di effettivo servizio, al livello "8",
Livello "7" - per conseguire poi, dopo ulteriori 30 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
Sono propri del predetto lavoratore i compiti che richiedono la necessaria autonomia (elaborazioni contabili ed extracontabili - manuali o tramite l'utilizzo di terminali e/o mezzi automatici di elaborazione ad intelligenza distribuita - dei fatti amministrativi, esazioni e pagamenti, gestione crediti, gestione debiti verso abbonati e terzi, elaborazioni statistiche finalizzate, gestione commerciale dell'utenza e telefonia pubblica, acquisizione e gestione delle dotazioni di ufficio, redazione completa dei rapporti di lavoro, ecc.), nonché tutte le attività accessorie (ad es. compiti di segreteria, dattilografia e stenografia, raccolta dati statistici e compilazione modelli, archiviazione, caricamento delle informazioni su supporti magnetici anche per la movimentazione ed il reintegro dei materiali, ecc.).
"Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale"
Livello "6" - Saranno inquadrati al livello "6" i lavoratori che, oltre a svolgere i compiti degli altri lavoratori di livello inferiore, dimostrino di aver raggiunto un adeguato grado di professionalità, autonomia operativa e una completa conoscenza del settore di appartenenza, in misura tale da poter espletare nei confronti degli altri lavoratori anche funzioni di supporto professionale e di coordinamento operativo.
Per accedere al livello "6", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui al comma precedente.
Viene garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova), pari al 70%
- su base Filiale nell'ambito della Gestione Commerciale e Gestione Amministrativa Clienti nonché - sino alla realizzazione delle condizioni organizzative previste - nell'ambito delle attività di acquisizione e di cassa;
- su base di sede regionale dell'Organizzazione Territoriale Business nella Gestione Commerciale e Gestione Amministrativa Clienti ovvero - sino alla realizzazione delle condizioni organizzative previste - nella Gestione Commerciale dell'Area di Vendita Business;
- su base Linea Territoriale Amministrazione nell'ambito delle attività di Tesoreria e Gestione Crediti.
Nell'ambito di tali funzioni potranno essere previsti ulteriori avanzamenti al livello "6" in relazione all'accertamento compiuto tra le parti a livello regionale, circa l'avanzamento del processo di riorganizzazione del settore e/o dell'automazione delle procedure e di rilevanti mutamenti quanti/qualitativi dell'attività svolta.
Verrà altresì prevista una percentuale di livelli "6" pari al 20% su base regionale, nell'ambito delle attività di segreteria nella Filiale e di supporto tecnico dell'Unità Territoriale Rete, che si caratterizzano per una operatività di tipo specialistico richiedente la conoscenza completa di omogenei processi di lavoro. I relativi avanzamenti avverranno a partire dall'1-1-1993 sulla base dei profili professionali individuati a livello regionale, entro il 30-11-1992, in coerenza con le caratteristiche organizzative delle strutture operative cui si riferiscono.
Viene inoltre garantita una percentuale di livelli "6" sulla consistenza degli addetti (compresi quelli in prova) pari al 55%
- su base Filiale nell'ambito di Programmazione e Traffico della Divisione Servizi di Base (addetti a Programmi e Traffico);
- su base Unità Commerciale Telefonia Pubblica nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Telefonia Pubblica;
- su base Linea Territoriale Amministrazione nell'ambito delle attività di Gestione Amministrativa e Fornitori;
- su base Linea Territoriale Personale e Organizzazione nell'ambito delle attività di Amministrazione del Personale.
Potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti nei confronti dei lavoratori appartenenti a queste ultime funzioni attraverso un accertamento di idoneità, dagli stessi richiesto, dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale"
Livello "6" - Saranno inquadrati al livello "6" dopo 36 mesi di effettivo servizio al livello "7", i lavoratori che nell'ambito della Linea Territoriale Programmazione e Controllo di Gestione sono addetti alle attività di Programmazione e Budget, Valutazione e Controllo Investimenti, Controllo.
"Lavoratore addetto agli apparati"
Livello "8" - Tale lavoratore, operante nell'ambito dell'Area Operativa Radiomobile dell'Organizzazione Territoriale Servizi di Telecomunicazioni Mobili, sarà assegnato al livello "8" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto agli Apparati".
Livello "7" - È il lavoratore al quale sarà affidato lo svolgimento di attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su ponti radio, apparecchiature AF ovunque posizionate e altre apparecchiature di tecnica numerica che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello quali un'approfondita esperienza di lavoro, una completa conoscenza degli schemi e del regolaggio delle apparecchiature e l'uso della strumentazione necessaria, ai fini di eseguire prove e controlli particolari e provvedere alla ricerca e riparazione dei guasti di rilievo, oltre che alle attività di manutenzione preventiva e correttiva ed esercizio degli impianti sopracitati.
Tale lavoratore, in virtù della professionalità acquisita, conseguirà dopo 48 mesi di effettivo servizio il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di apparati"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica con elevato livello specialistico funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale anche con riferimento alle fasi di introduzione e diffusione di apparecchiature e/o impianti che costituiscano eccezione e/o innovazione nell'ambiente tecnologico dell'Area Operativa d'appartenenza.
Per accedere al livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Apparati" potrà raggiungere un'incidenza del 50% su base Area Operativa Radiomobile (incluso il personale in prova). Inoltre potrà darsi luogo ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a livello regionale con riguardo all'estensione, alla tipologia ed alla diversificazione degli apparati precedentemente descritti.
"Lavoratore addetto a tecniche numeriche"
Livello "8" - Tale lavoratore, operante nell'ambito delle strutture del Supporto Regionale Tecniche Numeriche, del Supporto Regionale Tecniche Analogiche, delle Aree Operative Radiomobile, dei Centri Operativi ITAPAC e dei Centri di Gestione e Supervisione Nazionali (ivi inclusi i Centri di Gestione e Manutenzione), sarà assegnato al livello "8", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche".
Livello "7" - È il lavoratore al quale sarà affidato lo svolgimento di attività richiedenti una particolare valutazione concettuale.
Pertanto, tale lavoratore avrà l'incarico di svolgere, oltre ai compiti propri dei livelli inferiori, interventi di tipo tecnico su impianti sia di commutazione che di trasmissione numerici, che implicano il possesso delle cognizioni teoriche del massimo livello, quali prove ed attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di tecnica numerica, e di esercizio di tutti gli impianti di competenza, attività di inserimento dati e modifiche Hw e Sw, con i connessi collaudi, su apparati elettronici, attività di sorveglianza dell'allarmistica (sia degli impianti di commutazione che degli apparati) al di fuori dell'orario di presidio nonché effettuazione degli interventi manutentivi sulle stazioni di energia.
Tale lavoratore, in relazione alla professionalità acquisita, conseguirà, dopo 48 mesi di effettivo servizio, il livello "7".
"Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche"
Livello "6" - È il lavoratore che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplica, con elevato livello specialistico, funzioni di supporto professionale e coordinamento operativo di altro personale.
Per accedere al livello "6", nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche", il lavoratore dovrà dimostrare, attraverso un accertamento di idoneità, di aver raggiunto i necessari requisiti di cui ai commi precedenti.
La presenza di personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di Tecniche numeriche" potrà raggiungere un'incidenza complessiva pari al 50% sulla base delle entità organizzative (A.O.R., C.O.I., ecc.) disgiuntamente considerate sul territorio di competenza (incluso il personale in prova).
Inoltre, potrà darsi corso ad ulteriori avanzamenti al livello "6" sulla base della valutazione compiuta tra le parti a ciascun livello organizzativo di riferimento circa lo stato di implementazione e consolidamento dei processi tecnologici ed organizzativi e/o delle procedure di rispettiva competenza.
"Venditore dedicato alla rete indiretta"
È il lavoratore che, dall'1-1-1993, nell'ambito della Linea Territoriale Mercato o dell'Organizzazione Territoriale Servizi di Telecomunicazioni Mobili, svolge compiti di attivazione e gestione di una rete di punti fissi di vendita al minuto che utilizzano la propria struttura commerciale per offrire alla clientela i prodotti/servizi/sistemi SIP di competenza. Il predetto lavoratore costituisce, in quest'ambito, punto di riferimento specialistico per le attività di sviluppo, integrazione, monitoraggio e controllo dei canali di vendita indiretti relativamente agli apparati di pertinenza provvedendo - sulla base di una consistenza di esercizi affiliati - al conseguimento degli obiettivi individuali di qualità e volume commerciale.
Livello "7" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "7" nella posizione di lavoro di "Venditore dedicato alla rete indiretta" e,
Livello "6" - in relazione alla professionalità acquisita, sarà successivamente assegnato, dopo 36 mesi di effettivo servizio, al livello "6",
Livello "5" - per conseguire il livello "5" dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio.
Livello "4" - Il "Venditore dedicato alla rete indiretta" in possesso di una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, valutata con specifico riguardo all'efficacia degli interventi di presidio commerciale e redditività effettivamente garantiti sul territorio di competenza, sarà assegnato al livello "4".
FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO
Conseguiranno l'inquadramento ai livelli "4" e "5" i lavoratori collocati ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale in posizioni di lavoro di contenuto professionale analogo a quello delle posizioni di lavoro espressamente individuate mediante specifiche declaratorie nonché a quelle ulteriori relative a posizioni di contenuto specialistico o direttivo che - caratterizzandosi per talunhi aspetti di trasversalità anche in relazione al presidio di fungibili processi di lavoro - vengono, a titolo esemplificativo, di seguito individuate.
In particolare i lavoratori normalmente provenienti da corsi per assistenti tecnici, inseriti ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale in compiti di contenuto professionale analogo a quello degli assistenti tecnici operanti a livello di Unità Territoriale e di Filiale, raggiungeranno il livello "5", negli stessi tempi previsti per questi ultimi.
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Inoltre, agli impiegati assegnati ai vari livelli organizzativi di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e di Direzione Regionale, per i quali non sono previste specifiche posizioni di lavoro e che svolgano attività di contenuto specialistico, sarà attribuito il livello "6" nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie di particolare rilievo concettuale", in analogia alle figure descritte di omologo contenuto.
Agli impiegati assegnati ai vari livelli organizzativi per i quali non sono previste specifiche posizioni di lavoro e che svolgono funzioni di contenuto specialistico saranno attribuite le seguenti posizioni di lavoro:
Livello "5" - "Assistente ad attività specialistiche".
Livello "4" - "Esperto in attività specialistiche".
Gli impiegati che esplicano funzioni di carattere direttivo saranno invece assegnati alle posizioni di lavoro di seguito riportate, sempre che per gli stessi non siano previste specifiche posizioni di lavoro:
Livello "5" - "Capo reparto";
Livello "4" - "Capo ufficio".
Esemplificazioni:
"Specialista di sistema"
È il lavoratore che, nell'ambito della Progettazione Sistemi dell'Organizzazione Territoriale Business provvede - in funzione delle specifiche fornite e delle variabili tecniche - allo sviluppo della progettazione operativa del sistema, curandone la strutturazione attraverso il dimensionamento, la configurazione e la allocazione dei singoli componenti e supportando per le tematiche di tipo specialistico il più complessivo sviluppo progettuale in vista del soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela.
Lo Specialista di Sistema opera su progetti o in attività sia nell'ambito del team di progettazione, sia con riferimento ai compiti specificatamente affidati, intrattenendo - ove necessario - rapporti con le funzioni di Assistenza Tecnica e Assistenza Clienti nelle fasi di sviluppo, realizzazione e post-vendita.
Livello "5" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito, nelle attività sopra descritte, un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa -, nel rispetto dell'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici, al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche".
"Assistente alla protezione aziendale"
È il lavoratore che nell'ambito della Protezione Aziendale di Immobili e Servizi di Direzione Regionale collabora alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di sicurezza del territorio di competenza, coordinando la messa in opera degli apparati/sistemi e curandone i relativi collaudi funzionali; segue la gestione operativa dei sistemi di sicurezza e cura le attività connesse alla manutenzione.
Livello "5" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa - al livello "5", nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche", in conformità all'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici.
"Specialista del Supporto Regionale tecniche numeriche"
È il lavoratore del Supporto Regionale Tecniche Numeriche che, in possesso di conoscenze specialistiche per tipologia di Centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o per aggregazioni di apparati trasmissivi, esegue, a richiesta dei Gruppi di Supporto di Esercizio, interventi di supporto specialistico; tale lavoratore cura inoltre la gestione degli inconvenienti verificatisi sugli impianti di competenza fino al loro superamento ed esegue il collaudo di prototipi per i quali collabora alla relativa estensione in rete.
Livello "5" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisito nelle attività sopra descritte un elevato livello tecnico-professionale ed una particolare autonomia operativa - nel rispetto dell'iter di carriera previsto per gli Assistenti tecnici, al livello "5" nella posizione di lavoro di "Assistente ad attività specialistiche".
"Esperto del supporto regionale tecniche numeriche"
È il lavoratore del Supporto Regionale Tecniche Numeriche in possesso del più altro grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o per aggregazioni di apparati trasmissivi che, oltre a svolgere i compiti degli Assistenti tecnici Specialisti, coordina gruppi di lavoro per il collaudo di nuovi impianti e/o di nuove prestazioni, partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione, cura altresì la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi.
Livello "4" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo avere acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale ed una autonomia di pari rilevanza - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"Esperto in formazione"
È il lavoratore che in ambito regionale rileva le esigenze di formazione, progetta, organizza e realizza le attività didattiche, ne cura il coordinamento, svolgendo altresì docenze su tematiche particolari e consulenza didattica nei confronti delle funzioni aziendali, verificando i risultati dell'attività.
Livello "4" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
"Esperto in sistemi informativi"
È il lavoratore di Tecnologie dell'Informazione - Polo di Esercizio e Polo di Sviluppo - che esplica, anche supportando gruppi di specialisti, attività di natura tecnica relative agli impianti di elaborazione dati, alle linee di sistemi, alle linee di procedure e agli strumenti necessari per la produzione dei servizi informatici dei sistemi informativi, nonché alle attività di studio e progettazione di determinate aree di progettazione, oltre all'assistenza tecnico-procedurale al territorio, ecc.
Livello "4" - Tale lavoratore verrà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una particolare e consolidata preparazione e capacità professionale ed una autonomia di pari rilevanza - al livello "4" nella posizione di lavoro di "Esperto in attività specialistiche".
I lavoratori collocati ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale che hanno la responsabilità ed il coordinamento di unità organizzative di particolare rilevanza e/o complessità e che operano in posizioni di lavoro di contenuto professionale analogo a quello delle posizioni di lavoro espressamente individuate mediante specifiche declaratorie nonché a quelle ulteriori posizioni che - caratterizzandosi per taluni aspetti di trasversalità anche in relazione al presidio di fungibili processi di lavoro - vengono, a titolo di esemplificazione, di seguito individuate, saranno assegnati ai livelli inquadramentali "1", "2" e "3".
Ai lavoratori operanti nelle attività suddette, per le quali non siano previste specifiche posizioni di lavoro, saranno attribuite, ai vari livelli organizzativi, le seguenti posizioni di lavoro:
Livello "3" - "Responsabile di unità organizzativa";
Livello "2" - "Responsabile di sezione";
Livello "1" - "Responsabile di servizio".
Saranno altresì assegnati ai livelli "1", "2" e "3", secondo le relative declaratorie, i lavoratori a qualificazione molto elevata collocati ai livelli organizzativi aziendali di Direzione Generale, Organizzazione Territoriale e Direzione Regionale in posizioni di lavoro di contenuto professionale analogo a quello delle posizioni di lavoro che, a titolo di esemplificazione, vengono di seguito individuate e che - oltre a caratterizzarsi per taluni aspetti di trasversalità anche in relazione al presidio di fungibili processi di lavoro - svolgono funzioni richiedenti il possesso di competenze e conoscenze specialistiche il cui apporto risulti di rilevante importanza per lo sviluppo dell'impresa.
Ai lavoratori operanti nelle attività suddette saranno attribuite le seguenti posizioni di lavoro:
Livello "3" - "Professional";
Livello "2" - "Professional senior";
Livello "1" - "Professional master".
"Professional di sistemi informativi"
È il lavoratore che esplica, anche fornendo assistenza e/o interventi integrativi ad altri lavoratori, nell'ambito del Polo di Sviluppo, funzioni di rilevante contenuto tecnico in merito alle attività di studio, sviluppo e progettazione per un'intera area di progettazione ovvero, nell'ambito del Polo di Esercizio, attività di acquisizione, ingegnerizzazione e collaudo di gruppi di applicazioni relative a più linee di una stessa area, attività di progettazione, di configurazioni di aree di sistemi (sistemi operativi centrali, software per la gestione dei sistemi di memorizzazione, operazioni automatiche - robot, sottosistemi di I/O - stampa, software per la gestione delle basi di dati, linguaggi per l'interrogazione e la comunicazione dei dati, software per la gestione della rete) e attività di gestione e pianificazione dei sistemi utilizzati per l'erogazione dei servizi.
Livello "3" - Tale lavoratore sarà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte capacità professionali particolarmente elevate ed un rilevante grado di autonomia - al livello "3" nella posizione di lavoro di "Professional".
"Professional di qualità del traffico dell'ambito dell'esercizio e traffico della rete"
È il lavoratore che in ambito regionale effettua l'analisi sistemistica degli indici/parametri di qualità della rete e del traffico individuando le anomalie e gli scostamenti dagli obiettivi fissati per la propria Linea Territoriale e collabora, d'intesa con le funzioni competenti, all'individuazione degli interventi necessari al riallineamento; esegue, con il concorso delle funzioni interessate, l'analisi delle aree di criticità di natura sistemica e propone gli interventi necessari al superamento delle stesse.
Livello "3" - Tale lavoratore sarà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte capacità professionali particolarmente elevate ed un rilevante grado di autonomia - al livello "3" nella posizione di lavoro di "Professional".
"Professional di reti e sistemi speciali nell'ambito della gestione tecnica dell'assistenza tecnica e rete business"
È il lavoratore che provvede al coordinamento tecnico delle risorse, interne ed esterne al settore e all'Azienda, coinvolte nella realizzazione di sistemi speciali e reti dedicate e specializzate interessanti più realtà territoriali, verificando la disponibilità dei mezzi e l'avanzamento dei lavori, assicurando il rispetto del pert definito e degli obiettivi prefissati di costo e qualità.
Tale lavoratore, raccordandosi con le altre funzioni interessate, collabora a progetti specifici relativi a più realtà territoriali anche interregionali per la stesura del programma esecutivo per la realizzazione di nuovi sistemi e reti per clienti di particolare rilevanza e per la definizione dei relativi criteri gestionali comprese le procedure di segnalazione disservizi e di intervento.
Livello "3" - Tale lavoratore sarà inquadrato - dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte capacità professionali particolarmente elevate ed un rilevante grado di autonomia - al livello "3" nella posizione di lavoro di "Professional".
"Sistemista di progettazione"
È il lavoratore che, nell'ambito della Progettazione Sistemi dell'Organizzazione Territoriale Business, provvede, sulla base dei vincoli esistenti e delle alternative tecnico-economiche a disposizione, alla progettazione di soluzioni sistemistiche anche di significativa innovatività tecnologica volte al soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela Business.
Tale lavoratore avrà, in quest'ambito, il ruolo di rendere disponibili e sviluppare le conoscenze e il know-how professionale nel campo tecnico/metodologico di competenza per tutte le problematiche connesse ai progetti in via di evoluzione, definendo il più idoneo approccio risolutivo per gli aspetti di ottimizzazione, configurazione, gestione tecnica ed integrazione evolutiva nell'ambiente tecnologico di destinazione dei sistemi progettati.
Livello "2" - Tale lavoratore verrà inquadrato, dopo aver acquisito nelle attività sopra descritte una consolidata preparazione ed una notevole autonomia propositiva ed organizzativa, al livello "2" nella posizione di lavoro di "Professional senior".
"Responsabile della gestione clienti del commerciale"
È il lavoratore che, nell'ambito del Commerciale della Linea Territoriale Mercato, provvede al coordinamento e alla supervisione delle attività di gestione commerciale ed amministrativa svolte sul territorio nonché all'esecuzione delle attività previste a livello regionale, garantendo la diffusione e la puntuale applicazione delle norme e procedure di competenza, anche attraverso l'ottimizzazione e la gestione integrata dei processi lavorativi di riferimento.
Livello "3" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "3" nella posizione di lavoro di "Responsabile di unità organizzativa".
"Responsabile programmazione e metodi"
È il lavoratore che, nell'ambito della Rete ed Assistenza Tecnica dell'Organizzazione Territoriale Business, assicura la pianificazione e la programmazione dello sviluppo dei servizi di assistenza tecnica nonché la diffusione di procedure e metodi di gestione, verificandone la corretta interpretazione e applicazione e fornendo alle strutture operative la necessaria assistenza professionale.
Livello "2" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2" nella posizione di "Responsabile di sezione".
"Responsabile sistemi periferici e reti del polo di esercizio di tecnologie dell'informazione"
È il lavoratore a cui è affidata la gestione e la funzionalità delle strutture di telecomunicazioni presenti nel Polo di Esercizio, che assicura la produzione di misure di funzionalità dei Sistemi, il controllo e l'analisi dei livelli prestazionali e dei carichi di rete, la collaborazione a progetti di ristrutturazione delle reti, la modifica e l'adeguamento delle apparecchiature di telecomunicazione, tutte le attività diagnostiche e di supporto per gli utilizzatori delle applicazioni e la gestione di sistemi teleelaborativi dedicati.
Livello "2" - Tale lavoratore sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"Responsabile di progetti nell'ambito di impianti di centrale della linea territoriale rete"
È il lavoratore che, nell'ambito di Impianti di Centrale della Linea Territoriale Rete, ha la responsabilità di assicurare la progettazione esecutiva, la preventivazione degli interventi, la gestione degli ordini di lavoro e l'attività di supporto alla Pianificazione per la definizione dei piani di struttura della rete, individuando soluzioni di ottimizzazione tecnico-economica nell'ambito dei vincoli del programma e nel rispetto delle normative e dei criteri di progettazione, garantendo nel contempo le coerenze temporali del processo di progettazione ed i livelli di efficienza previsti.
Livello "2" - Tale lavoratore, nelle Direzioni Regionali con meno di 1.000.000 di abbonati, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
"Responsabile di programmi di impianti di linea nell'ambito di programmazione tecnica della linea territoriale rete"
È il lavoratore che, nell'ambito della Programmazione Tecnica della Linea Territoriale Rete, ha la responsabilità dell'elaborazione, del controllo e dell'avanzamento dei programmi di investimento in impianti di linea in coerenza con il piano di sviluppo regionale, nonché con le priorità rilevate per servizi e circuiti, con i vincoli tecnici/economici e con i programmi delle reti pubbliche nazionali; ha inoltre la responsabilità del consolidamento dei programmi delle reti di distribuzione effettuati dalle Unità Territoriali, verificandone la coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'utenza e dei servizi nonché con gli obiettivi di qualità definiti dalla Direzione Regionale.
Livello "2" - Tale lavoratore nelle Direzioni Regionali con meno di 1.000.000 di abbonati, sarà assegnato al livello "2" nella posizione di lavoro di "Responsabile di sezione".
Note a verbale - 1) Qualora al lavoratore vengano nel corso del tempo assegnati compiti per i quali sia dal contratto previsto un diverso termine di permanenza in un livello, il nuovo termine per il passaggio al livello immediatamente superiore verrà determinato tenendo conto proporzionalmente dei periodi di tempo in cui sono stati svolti i differenti compiti, in relazione ai diversi termini di permanenza previsti dal contratto stesso.
Nel caso invece di passaggio da una posizione di lavoro per la quale non sono previsti parametri temporali per il passaggio al livello retributivo superiore ad un'altra posizione di lavoro per la quale siano previsti dal contratto tali parametri, l'anzianità di servizio complessivamente maturata dal lavoratore sarà valutata, ai fini della determinazione del tempo per il conseguimento del livello retributivo immediatamente superiore, all'8%; fermo restando che, ai fini dell'acquisizione della professionalità inerente alla nuova posizione di lavoro, non potrà comunque essere riconosciuto detto livello prima che sia decorsa almeno la metà del tempo previsto dal contratto.
2) Per le posizioni di lavoro nuove e che non siano previste nelle semplificazioni contrattuali, la Società comunicherà alle Organizzazioni sindacali stipulanti (di livello nazionale qualora si tratti di posizioni nuove attuate nell'intero ambito aziendale, ovvero di livello regionale qualora si tratti di posizioni che si riscontrino in una sola Direzione Regionale) il livello retributivo cui assegnare il lavoratore, in relazione alle posizioni stesse. Ove le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti ritengano che detta assegnazione non sia conforme alle norme contrattuali, potranno chiedere alla Direzione Generale della Società che l'individuazione del livello retributivo sia oggetto di un comune esame.
Analogamente, nel caso di eventuali ulteriori evoluzioni del sistema organizzativo e/o tecnologico, nell'ambito delle relazioni Azienda/Sindacato si darà corso alla definizione delle conseguenze inquadramentali connesse alle modifiche intervenute ai modelli di organizzazione del lavoro definiti.
Per quanto concerne l'esame delle controversie individuali sull'inquadramento, resta inteso che l'esame stesso avrà luogo, secondo lo schema di cui all'art. 53 C.C.L., di norma, presso la sede di Linea Territoriale degli interessati.
Art. 13 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a funzioni e attività diverse da quelle inerenti al suo livello di appartenenza purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico o una menomazione morale o un mutamento sostanziale della sua posizione.
2. Al lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente funzioni e attività inerenti ad un livello superiore al suo deve essere corrisposta, per tutta la durata del relativo svolgimento, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi di stipendio contrattuali detratto l'eventuale assegno di merito.
3. Dell'attribuzione di funzioni e attività superiori, compresi i casi di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto, sarà data al lavoratore comunicazione scritta.
4. Trascorso un periodo di tre mesi in funzioni e attività di livello superiore, avverrà l'assegnazione a detto livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto. In tale ipotesi, l'assegnazione del lavoratore al livello superiore avverrà quando la sostituzione oltrepassi di 15 giorni il termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto di lavoro, salvo in ogni caso il limite di cui sopra di tre mesi.
5. Nel caso di sostituzione temporanea di altro lavoratore assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto, il diritto di cui al precedente 4º comma, 2ª parte, viene riconosciuto anche nei casi in cui la sostituzione avvenga ad intervalli per un periodo di 270 giorni nel corso di diciotto mesi consecutivi per funzioni ed attività dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 e per un periodo di 180 giorni nel corso di dodici mesi consecutivi per funzioni ed attività degli altri livelli.
6. Posti scoperti non potranno essere affidati per incarichi temporanei per un periodo maggiore di quello previsto al 4º comma, 1ª parte, del presente articolo.
Note a verbale - 1) Il diritto all'assegnazione al livello superiore, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, matura:
a) nel caso di funzioni e attività superiori svolte per un periodo continuativo: non prima che sia interamente compiuto un periodo minimo di 3 mesi nell'esercizio delle funzioni e attività stesse, né prima che sia trascorso di almeno 15 giorni il termine massimo di assenza consentito dal C.C.L. in relazione al motivo dell'assenza medesima;
b) nel caso di funzioni e attività superiori svolte a più periodi intervallati: non prima che si sia verificata la condizione di cui al 5º comma del presente articolo, né prima che sia trascorso di almeno 15 giorni il termine massimo di assenza consentito dal C.C.L. in relazione al motivo dell'assenza in atto al momento del verificarsi della condizione sopra specificata. In caso di mutamento temporaneo di funzioni e attività dovuto ad assenza continuativa del titolare per più motivi, l'assegnazione al livello avrà luogo superati i 15 giorni dal termine dell'assenza complessiva.
2) I periodi di assenza dal servizio - retribuiti o meno - del sostituto non sospendono la decorrenza dei termini previsti dal C.C.L. per l'assegnazione al livello superiore, a meno che - in relazione alla durata presumibile dell'assenza stessa - non si ritenga opportuno revocare l'incarico di svolgimento delle funzioni e attività superiori.
Parimenti, le assenze retribuite dal servizio del sostituto, a qualunque titolo effettuate, non sospendono la corresponsione dell'indennità temporanea.
3) La normativa prevista nel presente articolo non si applica al caso di sostituzione, da parte di lavoratore addetto a una posizione di lavoro per la quale sono previsti livelli retributivi differenti, di altro lavoratore assegnato - in relazione alla propria professionalità - ad un livello retributivo differenziato superiore.
1. Il lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di lavoro ad un'altra della Società, contemperandosi le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore.
2. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
3. Il trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al lavoratore.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio è dovuta l'indennità di trasferta di cui al 1º comma, 3º alinea, dell'articolo 32 per 10 giorni al lavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore con congiunti conviventi a carico, oltre 5 giorni per ognuno dei primi tre congiunti e 2 per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano.
5. Inoltre, per effettuare il trasloco, la Società accorderà al lavoratore i seguenti permessi straordinari retribuiti:
- giorni 3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti conviventi a carico;
- giorni 6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
6. Il lavoratore, che per effetto del trasferimento per esigenze di servizio debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
7. Al lavoratore che viene trasferito saranno corrisposte le spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi a carico e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con la Società. Il trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico della Società contro il rischio dei danni.
8. Al lavoratore che sia trasferito a domanda compete, oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente 5º comma per effettuare il trasloco, il 50% della indennità di trasferta e delle spese di cui, rispettivamente, ai precedenti 4º e 7º comma.
9. Al lavoratore trasferito non a domanda, il quale venga licenziato non per motivi disciplinari, competerà, oltre all'indennità spettantegli in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio, nonché del trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), preventivamente concordate con la Società, dalla località di trasferimento fino alla precedente residenza, purché egli vi si trasferisca effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto licenziamento.
10. In caso di morte del lavoratore in servizio, le norme di cui al precedente comma saranno applicate nei riguardi dei congiunti già conviventi a carico.
1. La Società fornirà al personale di cui al successivo 3º comma gli indumenti da lavoro e di protezione individuale nello stesso indicati.
2. Il personale ha l'obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti assegnati e di utilizzarli esclusivamente per ragioni di servizio.
La Società si riserva la facoltà di sostituire gli indumenti assegnati, anche prima del termine previsto, nel caso in cui non risultassero più idonei o sufficientemente decorosi.
3. Il personale di seguito indicato - anche per gli aspetti direttamente o indirettamente connessi alla tutela della sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro perseguita dall'Azienda in applicazione della specifica e vigente legislazione - ha l'obbligo di indossare nelle ore di servizio, in modo appropriato, gli indumenti da lavoro e di protezione assegnati in base alla seguente dotazione:
Personale interessato | Indumenti in dotazione | Quantità | Durata (anni) |
1. "Tecnico di Impianti di Abbonato" | Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale) Giacca a vento Stivali di gomma | 4 1 1 | 3 8 8 |
2. "Tecnico di Reti" | Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale) Giacca a vento Stivali di gomma | 4 1 1 | 2 8 8 |
3. "Lavoratore addetto ad attività tecnico - gestionali di Impianti Abbonato" | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
4. "Lavoratore addetto agli Apparati" (CIL e AOR) | Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale) Giacca a vento | 4 1 | 4 8 |
5. "Lavoratore addetto a Prodotti e Sistemi" | Giacca a vento Vestaglia (3) | 2 1 | 8 2 |
6. "Lavoratore addetto ad attività tecnico - amministr. del CLPS" | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
7. "Lavoratore addetto alla Commutazione Analogica" | Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale) Giacca a vento (1) | 4 1 | 4 8 |
8. "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche" (AIC e COI) | Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale) Giacca a vento (1) | 4 1 | 4 8 |
9. "Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio" (CSE) | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
10. "Specialista supporto regionale di tecniche numeriche" (SRTN) | Tenuta da lavoro estiva (1) Giacca a vento (1) | 2 1 | 4 10 |
11. "Specialista supporto regionale di tecniche analogiche" (SRTA) | Tenuta da lavoro estiva (1) Giacca a vento (1) | 2 1 | 4 10 |
12. "Responsabile e Assistenti Tecnici di: CLIA, CIL, CLPS, AIC, COI, AOR, Progetti e Lavori" | Tenuta da lavoro estiva (3) Giacca a vento (3) | 2 1 | 4 10 |
13. "Capo Tecnico IA" | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
14. "Capo Tecnico PS" | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
15. "Assistente Tecnico agli Immobili, di Servizi, di Impianti Tecnologici e di Motorizzazione" | Tenuta da lavoro estiva (3) Stivali di gomma (3) Giacca a vento (3) | 2 1 1 | 4 10 10 |
16. "Lavoratore addetto agli Immobili e Servizi" | Tenuta di rappresentanza estiva ed invernale (in totale) | 4 | 3 2 1 4 4 8 |
17. "Addetto al Magazzino" | Tenuta da lavoro estiva ed invernale (in totale) Giacca a vento | 4 1 | 4 8 |
18. "Responsabile Magazzino" | Giacca a vento (3) | 1 | 10 |
19. "Operatore S.I. e CAD" | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
20. "Personale dei Servizi d' Utenza" | Vestaglia (3) | 2 | 2 |
NOTE:
(1) per lavoratori che operano su impianti esterni o in centrali non presidiate;
(2) in alternativa all' impermeabile;
(3) su richiesta specifica del singolo lavoratore che, conseguentemente, si impegna a farne uso.
4. Oltre alle dotazioni di vestiario e di indumenti protettivi di cui al precedente 3º comma, la Società provvederà altresì a dotare singoli lavoratori o reparti di tutti quegli altri indumenti e mezzi di protezione individuale o collettiva che siano prescritti dalle norme di Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tali dotazioni, secondo quanto prescritto dall'art. 6 del DPR 547/1955 (lett. b), dovranno essere usate obbligatoriamente dai lavoratori interessati in tutti i casi previsti dalle norme di sicurezza introdotte dalla Società o quando richiesto esplicitamente dai preposti.
5. Le parti stipulanti definiranno a livello di Direzione Regionale:
a) le dotazioni integrative di vestiario e di indumenti protettivi necessarie per far fronte a particolari esigenze connesse con l'attività lavorativa e/o in relazione all'esistenza sul territorio di particolari situazioni di natura ambientale o climatica (zone di montagna, ecc.);
b) l'eventuale assegnazione, in alternativa alle tenute estive ed invernali, nei confronti dei lavoratori di cui ai punti 7 ed 8 di vestaglie (due capi ogni due anni), in adesione a richieste di carattere individuale.
Note a verbale - 1) L'assegnazione delle nuove dotazioni verrà effettuata in coincidenza con la scadenza del termine di durata relativo a quelle precedentemente assegnate.
2) I seguenti indumenti potranno essere inoltre assegnati su motivata richiesta dei lavoratori interessati:
a) vestaglie (due capi ogni due anni): per il personale impiegatizio dei Magazzini, per gli addetti all'archivio ed alla corrispondenza;
b) pantofole (un paio ogni due anni): per i lavoratori di cui ai punti 7, 8 e 20;
c) stivali di gomma (un paio ogni dieci anni): per i lavoratori di cui ai punti 4, 12, 15.
1. La Società, ove ne esista la possibilità e qualora sia necessario nell'interesse del servizio, può richiedere al lavoratore di abitare in locali sociali opportunamente predisposti al fine di assicurare un più pronto intervento ed una più sicura reperibilità del lavoratore stesso.
2. In tal caso l'alloggio verrà concesso per questo solo scopo; il lavoratore che, o per cessazione del rapporto di lavoro o per cambiamento di posizione di lavoro, non ha più titolo per l'occupazione dell'alloggio sociale, dovrà, a richiesta della Società, rilasciare libero l'alloggio stesso entro tre mesi dalla data della lettera raccomandata con la quale la Società gli comunicherà la cessazione della concessione.
3. Il lavoratore, per tale concessione, corrisponderà un equo canone di occupazione da concordarsi in via amichevole.
Art. 17 - Doveri del lavoratore
1. Il servizio pubblico gestito dalla Società, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale;
b) mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre profitto, con danno della Società stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare sia direttamente sia per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto anche indiretto od in concorrenza con la Società;
c) astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori;
d) durante l'orario di lavoro disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del personale della Società, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee alla Società nei locali non aperti al pubblico;
i) rifiutare qualsiasi compenso, a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa.
I lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a contatto con la clientela, tenuto conto dell'esigenza di assicurare alla stessa il miglior grado di rapporto, dovranno esporre un adeguato contrassegno identificativo, ovvero fornire, in caso di contatto telefonico, un codice idoneo all'identificazione.
2. La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto.
Nota a verbale - In relazione agli indirizzi espressi dalla Risoluzione CEE 29-5-1990 in tema di tutela della dignità della donna e dell'uomo sul lavoro, l'Azienda conferma il costante impegno affinché i rapporti fra i dipendenti risultino improntati a reciproca correttezza nonché a sensi di collaborazione, nel rispetto della dignità personale del lavoratore. Comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali - intendendosi per tali quelle manifestazioni deliberatamente riferite alla condizione sessuale, offensive per i soggetti destinatari - determinano situazioni di disagio e costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana.
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
1. L'inosservanza da parte dei lavoratori dei doveri loro spettanti darà luogo, a seconda della gravità delle mancanze, a:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio, comunque non superiore a 4 ore;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
f) licenziamento con preavviso o senza preavviso per ragioni disciplinari, secondo le norme di Legge.
2. Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
3. La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
4. La sospensione di cui alla lettera d) del precedente 1º comma è inflitta in caso di recidiva in mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c).
5. La sospensione di cui alla lettera e) del precedente 1º comma è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l'applicazione del provvedimento di cui alla lettera f).
6. Il licenziamento non esclude altre eventuali responsabilità, di ordine civile o penale, nelle quali il lavoratore sia incorso.
7. L'addebito delle mancanze deve essere formalmente e tempestivamente contestato al lavoratore (per iscritto, in caso di mancanze per le quali siano ipotizzabili provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale), in modo che questi, prima dell'adozione del provvedimento disciplinare, possa fornire, verbalmente o per iscritto, le proprie giustificazioni. Tra la contestazione e l'applicazione del provvedimento disciplinare - tranne che per il rimprovero verbale - dovranno trascorrere 5 giorni lavorativi di tempo per dar luogo al lavoratore di far pervenire eventuali ulteriori elementi giustificativi, direttamente o per il tramite di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L'intero procedimento dovrà di norma concludersi entro 40 giorni dal compiuto riscontro dell'infrazione.
8. Decorso il termine di cui al precedente 7º comma, sarà data comunicazione del provvedimento disciplinare al lavoratore o comunque della conclusione del procedimento a suo carico.
9. Nei casi di sanzione di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente 1º comma, qualora il lavoratore non ritenga la sanzione stessa adeguata alla mancanza commessa, questi entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, potrà richiedere alla Direzione Generale se dipendente dalla stessa o alla Direzione Regionale avente competenza territoriale sulla sede di lavoro in ogni altro caso, per il tramite dell'Organizzazione sindacale stipulante cui conferisca mandato scritto, il riesame degli elementi di fatto e delle circostanze che hanno determinato il provvedimento stesso. Detto riesame dovrà essere compiuto dalla Direzione interessata con un rappresentante del Sindacato territoriale designato, nel termine di 5 giorni dalla richiesta.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
11. La Società può disporre, ove riscontri la necessità di espletare accertamenti sulla presunta colpevolezza del lavoratore, l'allontanamento cautelativo del lavoratore dal servizio, corrispondendogli tuttavia la retribuzione.
12. L'importo delle multe, ad eccezione di quelle applicate alle violazioni previste dalla Legge n. 146 del 12-6-1990 sarà versato ad istituzioni assistenziali interne.
Nota a verbale - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, 1º comma, della Legge 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed in relazione alle intese al riguardo intercorse tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti, in appendice al presente contratto viene riportato il testo del comunicato contenente i criteri di correlazione tra mancanze e relative sanzioni, gli artt. 17 e 18 del presente C.C.L., nonché la procedura di conciliazione ed arbitrato per le sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento previste dai commi 6º e 7º dell'art. 7 della predetta Legge 20-5-1970, n. 300. Agli stessi fini al personale di nuova assunzione viene consegnato come previsto dall'art. 2, comma 2º, copia del presente contratto.
STIPENDIO; RETRIBUZIONE; INDENNITÀ
Art. 19 - Definizione dei termini "stipendio" e "retribuzione"
1. Ai fini del presente contratto per stipendio mensile si intende l'importo corrisposto di fatto al lavoratore, al lordo delle trattenute di Legge, composto dal minimo contrattuale di stipendio, dagli assegni di merito o "ad personam" e dagli aumenti periodici di anzianità.
2. Per retribuzione mensile si intende l'importo complessivo dello stipendio, come sopra specificato, e - in quanto abbiano carattere certo, determinato e continuativo - delle indennità. Sono esclusi i compensi per lavoro supplementari e/o straordinario, per assegno per il nucleo familiare, l'incentivo ai venditori, il premio di produttività, il premio annuo di cui alla nota a verbale all'art. 29, nonché tutto quanto abbia carattere di rimborso spese, anche se forfettario, compreso il rimborso forfettario giornaliero di cui all'art. 32, comma 3º e all'art. 6, comma 5º.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, la retribuzione mensile è costituita anche dall'importo mensile del premio annuo di cui all'art. 28, conglobato con decorrenza 1-7-1992 nei minimi di stipendio.
Art. 20 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
1. Per determinare la quota giornaliera della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per 25.
2. Per determinare la quota oraria della retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per il coefficiente convenzionale appresso indicato in relazione alle diverse durate dell'orario settimanale di lavoro:
Orario di lavoro | A) 36 ore | B) oltre 36 ore | C) 38 ed oltre |
Coefficiente | 150 | 158,33 | 166,66 |
3. La retribuzione giornaliera sarà presa a base soltanto nei casi in cui vi sia una distribuzione uniforme e continuativa dell'orario di lavoro su 6 giorni alla settimana e si debba far riferimento a giornata intera.
4. La retribuzione oraria sarà presa a base, invece, quando non vi sia la predetta distribuzione di cui al precedente 3º comma, nonché in tutti i casi in cui debbano considerarsi periodi inferiori ad una giornata.
Nota a verbale - Le disposizioni di cui al 1º e 2º comma del presente articolo non sono applicabili all'indennità di contingenza per la quale valgono le seguenti norme:
per determinare la misura giornaliera dell'indennità di contingenza, si divide l'importo mensile per 26; per determinare la quota oraria, si divide l'importo mensile per i coefficienti convenzionali 156, 164.66, 173.33, rispettivamente per le fasce di orari di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo (colonne A, B e C).
Art. 21 - Pagamento della retribuzione
1. I minimi di stipendio fissati dal presente contratto sono stabiliti per mese solare. Il pagamento della retribuzione sarà effettuato mensilmente in via posticipata, con accredito su conto corrente, accompagnato da distinta o foglio paga - che resterà in possesso del lavoratore - con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute.
2. Nel caso che la Società ritardi il pagamento di 10 giorni oltre il limite stabilito, decorrono gli interessi del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
3. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere per intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
1. Per ciascuno dei livelli retributivi indicati all'art. 12, i minimi di stipendio al lordo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale ed assistenziale, risultano dalla tabella sottoriportata:
Tabella dei minimi
Livello | In vigore al 01-07-1991 | In vigore dal 01-07-1992 | In vigore dal 01-07-1993 | In vigore dal 01-07-1994 | In vigore dal 01-10-1994 |
1 | 824.000 | 1.629.700 | 1.707.800 | 1.764.600 | 1.925.000 |
2 | 779.000 | 1.540.800 | 1.614.600 | 1.668.300 | 1.812.700 |
3 | 738.000 | 1.459.600 | 1.529.500 | 1.580.300 | 1.708.600 |
4 | 700.500 | 1.385.500 | 1.451.900 | 1.500.200 | 1.540.300 |
5 | 656.800 | 1.297.700 | 1.359.800 | 1.405.000 | 1.445.100 |
6 | 618.000 | 1.222.300 | 1.280.800 | 1.323.400 | 1.363.500 |
7 | 580.500 | 1.148.200 | 1.203.200 | 1.243.200 | 1.283.300 |
8 | 524.500 | 1.037.200 | 1.086.900 | 1.123.000 | 1.147.100 |
9 | 450.000 | 889.500 | 932.100 | 963.100 | 963.100 |
10 | 374.500 | 740.700 | 776.200 | 802.000 | 802.000 |
Al personale "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta" è applicato il minimo di stipendio, risultante dalla tabella sotto riportata, che sarà pari, a partire dall'1-7-1994, all'85% del minimo previsto per i corrispondenti livelli del restante personale:
Livello | In vigore | In vigore | In vigore | In vigore | In vigore |
4 | 595.500 | 1.240.000 | 1.263.200 | 1.275.200 | 1.309.300 |
5 | 558.300 | 1.161.400 | 1.183.000 | 1.194.300 | 1.228.400 |
6 | 525.300 | 1.094.000 | 1.114.300 | 1.124.900 | 1.159.000 |
7 | 493.500 | 1.027.600 | 1.046.800 | 1.056.800 | 1.090.900 |
8 | 445.900 | 928.300 | 945.600 | 954.600 | 975.100 |
2. I minimi di stipendio di cui alle dette tabelle sono commisurati ai diversi orari di lavoro previsti nell'art. 7.
Nota a verbale - I minimi di stipendio indicati nelle tabelle di cui al 1º comma del presente articolo sono comprensivi dell'indennità di contingenza in vigore al 31-1-1977, dell'elemento distinto dalla retribuzione di cui all'Accordo interconfederale del 4-2-1975, nonché, dal 1-7-1992, degli importi mensili del premio annuo nelle misure in vigore dal 1-7-1991.
In relazione all'operazione di conglobamento nei minimi di stipendio degli importi mensili del premio annuo nelle misure in vigore all'1-7-1991, le parti convengono che ai fini del calcolo di cui al successivo art. 25 si farà esclusivo riferimento ai minimi di stipendio con deduzione degli importi di cui all'art. 28.
Art. 23 - Assegnazione al livello superiore
1. Il lavoratore che viene assegnato al livello retributivo superiore, percepirà lo stipendio del nuovo livello conservando gli aumenti di anzianità maturati secondo quanto disposto all'art. 24.
2. Gli eventuali assegni di merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra i due minimi di stipendio.
Nota a verbale - Nei casi di assegnazione al livello retributivo superiore sono assorbibili, fino a concorrenza, anche gli assegni "ad personam".
Per l'assorbimento degli assegni "ad personam" di cui alla nota a verbale n. 6) all'art. 7, si osservano le particolari modalità ivi previste.
Art. 24 - Aumenti periodici di anzianità
1. Fino al 30-6-1992 gli aumenti periodici di anzianità sono corrisposti secondo la regolamentazione di cui all'art. 24 del C.C.L. 10-12-1988 (riportato in appendice) che cessa di avere effetto da tale data.
2. A decorrere dal 1-7-1992 i lavoratori in servizio alla data del 30-6-1992 hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato successivamente alla predetta data e valido agli effetti dell'anzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sottoriportata per ciascun livello retributivo, limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
1 | 51.250 |
2 | 48.950 |
3 | 46.950 |
4 | 45.050 |
5 | 42.950 |
6 | 40.950 |
7 | 39.150 |
8 | 36.250 |
9 | 32.550 |
10 | 28.750 |
Per il personale in servizio al 30-6-1992, che alla data di maturazione dello scatto si trovi inserito nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore di sistemi", "Venditore a zona" e "Venditore dedicato alla rete indiretta", il valore mensile dello scatto biennale viene fissato nella misura sottoriportata, per ciascun livello retributivo, limitatamente a 14 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
4 | 39.600 |
5 | 37.800 |
6 | 36.100 |
7 | 34.550 |
8 | 32.100 |
3. I lavoratori assunti a partire dal 1-7-1992 hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato e valido agli effetti dell'anzianità, al riconoscimento di un importo nella misura sottoriportata per ciascun livello retributivo, limitatamente a 7 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
1 | 59.500 |
2 | 56.800 |
3 | 54.400 |
4 | 52.200 |
5 | 49.500 |
6 | 47.200 |
7 | 45.000 |
8 | 41.700 |
9 | 37.200 |
10 | 32.700 |
Per il personale assunto a partire dal 1-7-1992, che alla data di maturazione dello scatto si trovi inserito nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore di sistemi", "Venditore a zona" e "Venditore dedicato alla rete indiretta", il valore mensile dello scatto biennale viene fissato nella misura sottoriportata, per ciascun livello retributivo, limitatamente a 7 bienni computati a partire dalla data di assunzione.
Livello | Importo mensile |
4 | 45.650 |
5 | 43.350 |
6 | 41.400 |
7 | 39.550 |
8 | 36.750 |
4. Nei casi di assegnazione al livello superiore verranno mantenuti gli importi degli aumenti periodici di anzianità in precedenza maturati e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
5. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da assegni "ad personam" o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici.
Disposizione transitoria - Con decorrenza 1-7-1992, al personale che alla data del 30-6-1992 abbia maturato almeno un aumento periodico di anzianità verrà riconosciuto a tale titolo un importo mensile pari alla differenza tra il prodotto del valore dello scatto previsto, per ciascun livello di appartenenza, dalla tabella di cui al 2º comma moltiplicato per il numero degli scatti, fino ad un massimo di 14, maturati al 30-6-1992 ed il valore mensile degli aumenti periodici percepiti a tale data.
Ai fini del calcolo della suddetta differenza, per il personale che alla data del 30-6-1992 risulti inserito nella posizione di lavoro di "Venditore" e "Venditore di sistemi" dovrà farsi riferimento - per i soli scatti maturati in tali posizioni di lavoro - ai valori della tabella prevista per tale personale.
Art. 25 - Indennità di contingenza
1. Per la corresponsione dell'indennità di contingenza verranno osservate le norme stabilite negli accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali in sede nazionale.
2. Durante le assenze retribuite ai sensi del presente contratto di lavoro, l'indennità di contingenza sarà corrisposta con le stesse modalità e con le stesse riduzioni previste per lo stipendio.
Nota a verbale - Al personale a tempo parziale e al personale straordinario con orario inferiore rispetto a quello normale, l'indennità di contingenza è corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 26 - Tredicesima mensilità
1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno la Società corrisponderà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita, a tale effetto, dallo stipendio di fatto con la eventuale media annuale delle provvigioni e dalla indennità di contingenza.
2. La misura degli elementi della retribuzione da prendere a base per la determinazione della 13ª mensilità è quella in atto al 31 dicembre o alla data di cessazione dal servizio.
3. Tale mensilità è considerata parte integrante della retribuzione e di essa deve essere tenuto conto a tutti gli effetti.
4. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio.
5. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, la retribuzione mensile utile ai fini della tredicesima mensilità è costituita anche dall'importo mensile del premio annuo, conglobato con decorrenza 1-7-1992 nei minimi di stipendio.
Nota a verbale - La 13ª mensilità è dovuta anche per il servizio prestato durante il periodo di prova, purché al termine di esso il lavoratore venga confermato in servizio.
Qualora il periodo di prova sia ancora in corso alla data del 30 novembre, il rateo di 13ª mensilità verrà corrisposto, intervenuta la conferma in servizio, in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato fino al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Art. 27 - Quattordicesima mensilità
1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione mensile costituita, a tale effetto, dallo stipendio di fatto con la eventuale media annuale delle provvigioni e dalla indennità di contingenza.
2. La corresponsione di detta mensilità avverrà unitamente alle competenze relative al mese di luglio, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi sulla base della retribuzione in atto a fine anno, o alla data di cessazione dal servizio.
3. Nel caso di cessazione o di inizio del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi di servizio.
4. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, la retribuzione mensile utile ai fini della 14ª mensilità è costituita anche dall'importo mensile del premio annuo, conglobato con decorrenza 1-7-1992 nei minimi di stipendio.
Note a verbale - 1) L'eventuale conguaglio di fine anno dovrà essere effettuato sulla base della retribuzione spettante alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza, anche se risulti negativo per assenze non valide agli effetti del servizio prestato.
2) La 14ª mensilità è dovuta anche per il servizio prestato durante il periodo di prova purché al termine di esso il lavoratore venga confermato in servizio.
Qualora il periodo di prova sia ancora in corso alla data del 30 novembre, il rateo di 14ª mensilità verrà corrisposto, intervenuta la conferma in servizio, in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato fino al 31 dicembre dell'anno di competenza.
1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà, a decorrere dall'1-7-1991, un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti:
Livelli | Importi mensili |
1 | 727.600 |
2 | 688.000 |
3 | 651.700 |
4 | 618.600 |
5 | 578.800 |
6 | 545.800 |
7 | 512.700 |
8 | 463.000 |
9 | 396.900 |
10 | 330.700 |
2. Nei confronti dei lavoratori operanti presso lo CSELT la Società, a decorrere dall'1-7-1991, corrisponderà un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti:
Livelli | Importi mensili |
1 | 940.500 |
2 | 877.900 |
3 | 822.500 |
4 | 773.700 |
5 | 724.000 |
6 | 675.800 |
7 | 624.000 |
8 | 556.300 |
9 | 472.300 |
10 | 388.200 |
La differenza tra tali importi e quelli previsti con decorrenza 1-1-1991 dal Protocollo Integrativo CSELT del 13-2-1990 sarà corrisposta a titolo di anticipazione degli aumenti retributivi che verranno stabiliti in occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT.
3. Con decorrenza 1-7-1992 gli importi del premio di cui al 1º comma del presente articolo vengono conglobati nei minimi di stipendio. Per il personale operante presso lo CSELT il conglobamento opererà con riferimento al premio annuo previsto per tali lavoratori al 2º comma del presente articolo, limitatamente all'importo di cui al 1º comma del presente articolo.
La quota residua risultante dopo il conglobamento sarà corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT verrà stabilito l'assetto definitivo di tale quota salariale.
Nota a verbale - In relazione all'avvenuto conglobamento, con decorrenza dal 1-1-1978, dell'"indennità perequativa" (in cui erano confluite le specifiche indennità precedentemente esistenti) nel premio annuo mensilizzato, viene confermato che compiti quali la guida di automezzi sociali da parte di lavoratori non autisti, o l'uso di particolari attrezzi, od in genere le attribuzioni che in precedenza avevano dato luogo a specifiche indennità (compiti implicanti incasso di denaro, ecc.) in seguito assorbite nella suddetta indennità perequativa, rientrano nelle normali prestazioni del lavoratore telefonico.
In relazione alla opportunità di accentuare l'orientamento della struttura aziendale al conseguimento di progressivi incrementi dei livelli di produttività e di qualità del servizio, le parti stipulanti, nell'ambito delle responsabilità proprie di ciascuna, confermano il "Premio di Produttività" come l'istituto idoneo a collegare, sul piano salariale, l'efficacia produttiva del sistema e l'efficienza degli apporti diversificati delle sue diverse componenti. Tale premio verrà erogato semestralmente secondo la metodologia sottoriportata.
1) Calcolo della produttività ai fini della determinazione del premio
Per tutto il personale della Sip, ad esclusione di quello operante presso CSELT e del personale "Venditore", "Venditore di sistemi", "Venditore a zona" (della divisione Business) e "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" (sia della Divisione Servizi di Base che della Divisione Servizi di TLC Mobili), si conviene che l'andamento dei livelli di produttività determinerà adeguamenti semestrali del valore del premio sulla base della metodologia sotto descritta che è valutata utile per definire, in ciascun anno, l'incremento della produttività aziendale.
Viene pertanto confermato il sistema di rilevazione riferito a più variabili oggettive dell'andamento produttivo, espresse a valori monetari costanti, al fine di rendere omogenee le singole componenti considerate.
L'indice percentuale così ricavato costituisce il valore dell'andamento produttivo di ciascun anno rispetto ai livelli produttivi dell'anno precedente.
L'incremento registrato determina l'ammontare della quota variabile del Premio di Produttività che, in ciascun semestre, verrà aggiunta alla metà dei valori retributivi previsti per il Premio di Produttività già istituito con l'accordo del 19-11-1986.
Assumendo che un incremento della produttività pari o superiore all'1%, considerato a tal fine al secondo decimale e ricavato secondo le modalità suddette, determini gli incrementi individuali del valore del premio indicati nelle tabelle riportate in seguito, in ciascun semestre si andrà a determinare la sommatoria tra la quota determinata sulla base dei criteri di cui ai successivi punti (3) / (6) e la quota variabile del Premio di Produttività che verrà individualmente erogata sulla base della regolamentazione sottoriportata.
In allegato 1), in appendice al presente contratto, vengono specificate le voci prese a riferimento per il calcolo della formula di cui sopra.
2) Criteri di erogazione del premio
Fermo restando il riferimento alla produttività sopraindividuata, il premio verrà erogato in due quote:
- la prima quota verrà erogata con le competenze del mese di novembre di ciascun anno, iniziando dal 1993, con riguardo alle risultanze produttive del 1º semestre di un anno rispetto al 1º semestre dell'anno precedente, a partire dal 1993/1992, sulla base dell'indice operativo 1992/1991 di cui al punto (1);
- la seconda quota verrà erogata con le competenze del mese di giugno di ciascun anno, iniziando dal 1994, con riguardo alle risultanze produttive del 2º semestre di un anno rispetto al 2º semestre dell'anno precedente, a partire dal 1993/1992, sulla base dell'indice operativo 1993/1992 di cui al punto (1).
L'attribuzione del premio riguarderà tutto il personale rispettivamente:
- in forza il 1º del mese di novembre dell'anno di erogazione ed in servizio alla data del 30 giugno dell'anno stesso, per la prima quota del premio; il 30 giugno costituirà altresì la data di riferimento per l'appartenenza dei singoli lavoratori a ciascuna unità produttiva e ai diversi settori funzionali;
- in forza il 1º del mese di giugno dell'anno di erogazione ed in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, per la seconda quota del premio; il 31 dicembre costituirà altresì la data di riferimento per l'appartenenza dei singoli lavoratori a ciascuna unità produttiva e ai diversi settori funzionali.
Il Premio di Produttività relativo al 2º semestre 1992/2º semestre 1991 verrà corrisposto a tutto il personale della Sip, ad eslcusione di quello operante presso CSELT e del personale "Venditore e "Venditore di Sistemi" sulla base del valore fissato nell'allegato 6) al presente contratto e dell'indice operativo 1992/1991 di cui al punto (1).
L'attribuzione di tale Premio riguarderà tutto il personale in forza il 1º del mese di giugno 1993 ed in servizio alla data del 31-12-1992; il 31-12-1992 costituirà altresì la data di riferimento per la determinazione del livello inquadramentale di riferimento. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il predetto premio sarà corrisposto pro-quota in relazione alla durata della effettiva prestazione lavorativa.
Al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno di riferimento il Premio verrà corrisposto pro- quota in proporzione ai mesi prestati nell'anno stesso di cessazione sulla base del valore fissato per il personale di Direzione Generale nell'allegato 5) al presente contratto (tabella B) + tabella A) 3ª fascia - premio minimo) e dell'indice di produttività convenzionale pari al 2% per la quota variabile.
Con le medesime modalità verrà erogato il Premio relativo al 2º semestre dell'anno precedente la cessazione, ove questa avvenga in un periodo intercorrente fra gennaio e maggio.
Il valore del Premio sarà riproporzionato per quote mensili nei confronti del personale assunto nel corso dell'anno del semestre precedente a quello di erogazione (relativamente al mese di assunzione il periodo di servizio pari o superiore a 15 giorni è calcolato come mese intero, mentre il periodo di servizio inferiore a 15 giorni come metà periodo); analogamente si opererà nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia ai fini del riproporzionamento sulla base della durata prevista per la prestazione, sia per i casi di variazione della durata della stessa nel corso del periodo di riferimento.
Tutte le assenze dal servizio del semestre considerato - ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti e dell'astensione obbligatoria per maternità - incideranno pro-quota sull'ammontare del valore del premio, fatta salva la franchigia per assenze di malattia e infortunio.
La franchigia per assenze di malattia e infortunio sarà pari, nel semestre, ad un periodo massimo complessivo di quarantacinque giorni, tenendo conto del limite massimo di trenta giorni per ciascuna delle causali di assenza. Inoltre, in via alternativa, la franchigia sarà pari ad un massimo di sessanta giorni in ipotesi di assenze di malattia e/o infortunio intervenute nel semestre di riferimento senza soluzione di continuità.
Il valore del premio verrà ridotto per sesti, considerandosi a tale effetto come mese intero i periodi di assenza pari o superiori a quindici giorni, oltre al sopracitato periodo di franchigia.
In applicazione delle norme di Legge che regolano la materia, il suddetto "Premio di Produttività" - attesa la sua particolare natura - sarà assoggettato a tutti i contributi INAIL e INPS con esclusione di quelli dovuti al Fondo di Previdenza Telefonici e sarà considerato ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'importo del "valore punto" utile per la determinazione della parte variabile del premio è rivedibile, a far data dal 1-12-1993, tra le parti stipulanti in occasione della trattativa di metà contratto.
3) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: linee funzionali di riferimento
Ai fini delle erogazioni del Premio di Produttività relative al novembre 1993 (con riguardo alla rilevazione degli andamenti produttivi del 1º semestre 1993/1º semestre 1992) e al giugno 1994 (con riguardo alla rilevazione 2º semestre 1993/2º semestre 1992), si farà riferimento alle seguenti linee funzionali in relazione alle quali vengono rilevati gli andamenti produttivi al fine di riflettere sinteticamente i diversi apporti del personale all'attività aziendale.
Divisione Servizi di Base:
(1) Assistenza Tecnica dei Servizi di Base (Filiale)
(2) Servizi d'Utenza (Filiale)
(3) Programmazione Tecnica e Sviluppo Impianti (Unità Territoriale Rete)
(4) Centri Impianti di Linea (Unità Territoriale Rete)
(5) Aree Impianti di Centrale e Centro di Supervisione di Esercizio (Unità Territoriale Rete)
Divisione Business:
(6) Prodotti Sistemi (Area di Assistenza Tecnica Business)
(7) Supporto Specialistico (Organizzazione Territoriale Business)
Divisione Servizi di Telefonia Pubblica:
(8) Telefonia Pubblica (Unità Commerciale Telefonia Pubblica)
Divisione Servizi di TLC Mobili:
(9) Radiomobile (Area Operativa Radiomobile)
Ai fini delle erogazioni del Premio di Produttività a partire dal novembre 1994 con riguardo alla rilevazione degli andamenti produttivi del 1º semestre 1994/1º semestre 1993, si farà riferimento alle seguenti linee funzionali in relazione alle quali vengono rilevati gli andamenti produttivi al fine di riflettere sinteticamente i diversi apporti del personale all'attività aziendale.
Divisione Servizi di Base:
(1) Assistenza Tecnica dei Servizi di Base (Filiale)
(2) Servizi d'Utenza (Filiale)
(3) Programmazione e Traffico, Gestione Clienti e Negozi Sociali (Filiale)
(4) Programmazione Tecnica e Sviluppo Impianti (Unità Territoriale Rete)
(5) Centri Impianti di Linea (Unità Territoriale Rete)
(6) Aree Impianti di Centrale e Centro di Supervisione di Esercizio (Unità Territoriale Rete)
Divisione Business:
(7) Prodotti Sistemi (Area di Assistenza Tecnica Business)
(8) Gestione Clienti (Organizzazione Territoriale Business)
(9) Supporto Specialistico (Organizzazione Territoriale Business)
Divisione Servizi di Telefonia Pubblica:
(10) Telefonia Pubblica (Unità Commerciale Telefonia Pubblica)
Divisione Servizio di TLC Mobili:
(11) Radiomobile (Area Operativa Radiomobile)
Area Amministrazione:
(12) Amministrazione (Linea Territoriale Amministrazione)
L'andamento produttivo di ciascuna delle linee funzionali elencate viene individuato attraverso la rilevazione, alla scadenza di ciascun semestre, di parametri che si riferiscono a componenti significative dell'attività svolta: il primo è diretto a rilevare la produttività in termini di quantità di ore lavorate e gli altri due a rilevare la produttività in termini di qualità e di costo/efficienza (secondo quanto previsto nell'allegato 2), in appendice al presente contratto).
Tenuto conto della sempre più rilevante incidenza della percezione della clientela ai fini dell'andamento qualitativo aziendale, i rapporti dei parametri di produttività potranno essere integrati, in occasione dell'accordo di metà contratto, anche con le risultanze di mirati sondaggi effettuati avuto prioritario riguardo alla cortesia dimostrata nei contatti con l'utenza.
4) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: personale delle linee funzionali interessate alla rilevazione dei dati di base del premio di produttività:
(a) Ciascuno dei parametri considerati - espressi con uno o più rapporti - è rilevato a consuntivo nel semestre preso a riferimento e confrontato con lo stesso parametro del corrispondente semestre dell'anno precedente nella stessa linea funzionale: la somma dei rapporti così ottenuta fornisce l'indice di miglioramento di ciascuna linea funzionale nel semestre al tempo (t) rispetto allo stesso semestre al tempo (t-1).
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
1º semestre 1º semestre 1º semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
X1 = 0,15 ____________ + 0,45 __________ + 0,40 ______________
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
1º semestre 1º semestre 1º semestre
al tempo (t_1) al tempo (t_1) al tempo (t_1)
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
2º semestre 2º semestre 2º semestre
al tempo (t) ) al tempo (t) al tempo (t)
X2 = 0,15 _____________ + 0,45 __________ + 0,40 _____________
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
2º semestre 2º semestre 2º semestre
al tempo (t_1) al tempo (t_1) al tempo (t_1)
Ciascuno dei parametri considerati - espressi con uno o più rapporti - rilevato a consuntivo nel semestre preso a riferimento è poi confrontato con lo stesso parametro costruito sulla media nazionale delle singole linee funzionali rilevato nel medesimo semestre: la somma dei rapporti così ottenuta fornisce l'indice di posizione di ciascuna linea funzionale rispetto al valore medio nazionale.
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
1º semestre 1º semestre 1º semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
Y1 = 0,15 ___________ + 0,45 ______________ + 0,40 ____________
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
medio Sip medio Sip medio Sip
1º semestre 1º semestre 1º semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
2º semestre 2º semestre 2º semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
Y2 = 0,15 ____________ + 0,45 ______________ + 0,40 ___________
parametro di parametro di parametro di
prestazione qualità costo/efficienza
medio Sip medio Sip medio Sip
2º semestre 2º semestre 2º semestre
al tempo (t) al tempo (t) al tempo (t)
Ai fini dell'erogazione del premio ciascuna linea funzionale, sulla base della sommatoria, rispettivamente, dei risultati (X1 + Y1) e (X2 + Y2) - a seconda della rilevazione presa in esame - di cui ai punti precedenti, verrà collocata in ordine crescente, determinando gli effetti retributivi diversificati, di cui alla tabella A) dell'allegato 3) in appendice al presente contratto, in funzione della propria collocazione in ciascuna delle seguenti fasce:
- 1ª fascia: premio massimo - per il primo 20% delle linee funzionali considerate;
- 2ª fascia: premio medio - per il successivo 30% delle linee funzionali considerate;
- 3ª fascia: premio minimo - per l'ulteriore 30% delle linee funzionali considerate.
Il premio previsto per le linee funzionali collocate in 3ª fascia sarà erogato anche al personale appartenente alle linee funzionali collocate nel rimanente 20% (4ª fascia) ove le stesse registrino un indice di miglioramento su se stesse positivo e quindi inferiore o uguale a uno, ovvero un indice di posizione positivo e quindi inferiore o uguale a uno.
(b) In relazione alla rilevanza delle modifiche strutturali ed organizzative connesse al modello divisionale adottato che determina nuove aggregazioni territoriali cui corrispondono coerenti riferimenti di responsabilità, si ritiene necessario ridefinire i livelli di aggregazione da utilizzare per la rilevazione del Premio di Produttività secondo le modalità di seguito riportate che si traguardano all'avvenuta implementazione degli adeguamenti organizzativi in via di introduzione.
Considerata la rilevanza dell'apporto delle diverse linee funzionali rispetto all'andamento complessivo delle entità territoriali di appartenenza (Direzioni Regionali/Organizzazioni Territoriali), si procederà a determinare una sintesi dell'andamento produttivo, per ciascun semestre di riferimento e per ciascuna entità territoriale, in base al punteggio (P) ottenuto utilizzando la metodologia sotto indicata.
Il punteggio (P) viene utilizzato al fine di valutare il risultato globale dell'entità territoriale di riferimento (DR/OT) in funzione dei risultati ottenuti dalle singole linee funzionali secondo quanto previsto nel precedente punto (a).
Il punteggio (P) verrà calcolato secondo la seguente formula:
numero di numero di numero di numero di
linee linee linee linee
funzionali funzionali funzionali funzionali
4 * collocate + 3 *collocate + 2 * collocate + 1 *collocate
in prima in seconda in terza in quarta
fascia fascia fascia fascia
(P) =________________________________________________________
(numero di linee funzionali appartenenti all' entità
territoriale)
Al personale delle linee funzionali sopra riportate verrà quindi erogata, per ciascuna rilevazione semestrale del Premio di Produttività, una quota aggiuntiva di premio determinata sulla base del punteggio (P).
Tale quota verrà erogata in relazione alla collocazione della entità territoriale di appartenenza in ciascuna delle seguenti fasce e determinerà effetti retributivi diversificati, secondo i valori indicati nella tabella B) dell'allegato 3) in appendice al presente contratto:
- 1ª fascia: premio massimo: (P) > 2,70;
- 2ª fascia: premio medio: 2,70 >= (P) > 2,30;
- 3ª fascia: premio minimo: (P) <= 2,30.
(c) Al personale delle Linee Territoriali "Amministrazione" il Premio di Produttività verrà erogato a regime (a partire dalla rilevazione 1º semestre 1994/1º semestre 1993) tenendo conto:
- di quanto riportato nel precedente punto (a) per la quota del premio riferita al personale delle linee funzionali interessate alla rilevazione dei dati di base del Premio di Produttività, secondo i valori indicati nella tabella A) dell'allegato 3);
- di quanto riportato nel precedente punto (b) per l'ulteriore quota del premio, tenendo conto che, in particolare, la misura del punteggio (P) sarà determinata sommando i punti ottenuti dalle singole linee funzionali presenti sul territorio della Linea Territoriale Amministrazione (Divisione Servizi di Base, Divisione Business, Divisione Servizi di TLC Mobili e Divisione Telefonia Pubblica) e dividendo tale valore per il numero globale delle medesime linee funzionali (secondo i valori indicati nella tabella B) dell'allegato 3).
5) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: personale di direzione regionale, di organizzazione territoriale e di linea territoriale:
(a) Per il personale di Direzione Regionale, di Organizzazione Territoriale, nonché per il personale di livello territoriale sottostante non univocamente attribuibile alle linee funzionali definite al punto (3) - verranno riconosciute, per ciascuna rilevazione semestrale del Premio di Produttività, due quote:
- una quota, pari al 15% del premio, il cui ammontare è definito nella tabella A) dell'allegato 4) in appendice al presente contratto, sulla base dell'andamento del parametro di prestazione determinato utilizzando la seguente formula:
ore assenza
__________________
ore lavorabili
- una quota, pari all'85% del premio, in base all'andamento complessivo dell'entità territoriale (DR/OT) - premio di sintesi di entità territoriale, vedi punto (4) (b) - secondo quanto riportato nella tabella B) dell'allegato 4) in appendice al presente contratto.
(b) Per quanto riguarda il personale delle Linee Territoriali "Personale e Organizzazione" e "Amministrazione" (quest'ultima fino alla rilevazione 2º semestre 1993/2º semestre 1992 inclusa), la misura del punteggio (P) sarà determinata sommando i punti ottenuti dalle singole linee funzionali presenti sul territorio di propria competenza (Divisione Servizi di Base, Divisione Business, Divisione Servizi di TLC Mobili e Divisione Telefonia Pubblica) e dividendo tale valore per il numero globale delle medesime linee funzionali.
La formula del parametro di prestazione è applicata al personale in oggetto e determina la collocazione dello stesso in una delle seguenti fasce:
ore assenza
_ 1ª fascia: premio massimo: ________________ < 0,025;
ore lavorabili
ore assenza
_ 2ª fascia: premio medio: 0,025 < = ________________ < 0,030;
ore lavorabili
ore assenza
_ 3ª fascia: premio minimo: ________________ > = 0,030.
ore lavorabili
L'appartenenza ad una delle suddette fasce determina effetti retributivi diversificati secondo i valori indicati nella tabella A) dell'allegato 4), in appendice al presente contratto.
6) Meccanismi di rilevazione e riconoscimento del premio: personale di direzione generale
Al personale non incluso nel sistema sopra definito, il Premio di Produttività verrà semestralmente corrisposto in base a due quote:
- una quota, pari al 15% del premio, il cui ammontare è definito nella tabella A) dell'allegato 5) in appendice al presente contratto, sulla base dell'andamento del parametro di prestazione determinato utilizzando la seguente formula:
ore assenza
________________
ore lavorabili
- una quota, pari all'85% del premio, secondo quanto riportato nella tabella B) dell'allegato 5) in appendice al presente contratto.
La formula del parametro di prestazione è applicata al personale in oggetto e determina la collocazione dello stesso in una delle seguenti fasce:
ore assenza
_ 1ª fascia: premio massimo: ________________ < 0,025;
ore lavorabili
ore assenza
_ 2ª fascia: premio medio: 0,025 < = ________________ < 0,030;
ore lavorabili
ore assenza
_ 3ª fascia: premio minimo: ________________ > = 0,030.
ore lavorabili
L'appartenenza ad una delle suddette fasce determina effetti retributivi diversificati secondo i valori indicati nella tabella A) dell'allegato 5) in appendice al presente contratto.
7) Relazioni Azienda-Sindacato
Al fine di prevedere - nel quadro delle relazioni Azienda-Sindacato - momenti, a livello nazionale e regionale, di informazione e verifica dei risultati produttivi conseguiti dalle singole realtà operative, nonché di confronto e approfondimento delle tematiche concernenti l'organizzazione del lavoro agli stessi collegate:
(a) a livello nazionale, rispettivamente entro il mese di aprile (relativamente alla rilevazione riferita al 2º semestre) ed entro la metà del mese di ottobre (relativamente alla rilevazione riferita al 1º semestre) di ciascun anno di applicazione del sistema, e prima di dar corso all'erogazione del Premio di Produttività, si terrà un incontro tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti rivolto all'esame dell'andamento produttivo semestrale consuntivato, nonché a valutare le risultanze medie a livello nazionale dei meccanismi tecnici previsti;
(b) a livello regionale, rispettivamente entro il mese di maggio (relativamente alla rilevazione riferita al 2º semestre) ed entro la fine del mese di ottobre (relativamente alla rilevazione riferita al 1º semestre) di ciascun anno di applicazione del sistema, le Linee Territoriali Personale e Organizzazione forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti i dati di riferimento, nonché la valorizzazione dei diversi apporti produttivi riscontrati per ciascuna delle strutture organizzative inserite nel sistema considerato, al fine di consentire le valutazioni dei connessi diversi effetti salariali.
Qualora, nel corso di tali incontri o in momenti precedenti o subito successivi (comunque non oltre i cinque giorni dalla presentazione delle risultanze), fossero rilevati errori materiali nella trascrizione dei dati che determinino una non corretta appartenenza alla fascia retributiva, il pagamento del premio avverrà sulla base delle risultanze emerse, senza che ciò determini riflessi sulle altre unità produttive.
Le risultanze permetteranno inoltre un successivo approfondito esame tra le parti, rispettivamente entro il mese di agosto (relativamente alla rilevazione riferita al 2º semestre) ed entro il mese di gennaio (relativamente alla rilevazione riferita al 1º semestre), in merito alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, criteri di utilizzo del personale ed assetti degli orari, al fine di valutare i possibili interventi modificativi della situazione in atto, utili a conseguire successive variazioni positive degli andamenti produttivi.
Nota a verbale - A partire dall'erogazione del Premio di Produttività del mese di novembre 1993, gli importi di cui all'allegato 7 dell'articolo 29 in appendice al presente contratto, eventualmente riproporzionati con i medesimi criteri previsti al punto (2) del suddetto articolo, in quanto di fatto maturabili con carattere di continuità, saranno corrisposti a titolo di "Premio annuo", con conseguente detrazione dell'ammontare degli stessi dal Premio di Produttività complessivamente spettante. Tali importi saranno pertanto assoggettati a tutti i contributi INPS e INAIL, ivi compresi quelli dovuti al Fondo di Previdenza Telefonici, e considerati ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 30 - Indennità di reperibilità
1. La reperibilità è un istituto integrativo degli orari di lavoro di cui all'art. 7 ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio di telecomunicazioni e la tutela degli impianti.
2. La reperibilità non potrà essere richiesta, per ciascuna prestazione, per un periodo inferiore a 8 ore consecutive.
3. La Società, per ogni ora di reperibilità, dovrà corrispondere al lavoratore un'indennità pari al 25% della quota oraria dello stipendio di fatto e dell'indennità di contingenza.
Ai lavoratori che prestano il turno di reperibilità di domenica e negli altri giorni festivi, sarà corrisposta una indennità pari al 30% della quota oraria dello stipendio di fatto e dell'indennità di contingenza.
4. Il tempo impiegato dal lavoratore in reperibilità per effettuare l'intervento diretto sul posto di lavoro verrà retribuito con il compenso previsto per il lavoro supplementare e/o straordinario.
5. L'indennità di reperibilità non si cumula con la corresponsione del compenso per lavoro supplementare e/o straordinario e del compenso ore viaggio di cui al 1º comma dell'art. 32 nel caso in cui si renda necessario l'intervento in servizio del lavoratore reperibile.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, per la determinazione dell'indennità di cui al precedente 3º comma dovrà farsi riferimento anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.
Art. 31 - Rimborso spese di locomozione
1. Al lavoratore inviato dalla Società, per esigenze di servizio, fuori dalla sua sede di lavoro, le spese di trasporto su mezzi pubblici verranno rimborsate per intero dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio.
2. Per quanto riguarda le spese di viaggio per ferrovia, le stesse saranno riconosciute come segue:
- 1ª classe ai lavoratori che appartengono ai livelli 1, 2, 3, 4, 5, al personale femminile degli altri livelli, nonché al personale maschile dei rimanenti livelli che debba effettuare viaggi nella stessa giornata con percorrenza superiore a Km 200 complessivi;
- 2ª classe nei restanti casi.
Art. 32 - Rimborso spese di trasferta
1. La Società, per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore in trasferta, fuori della sua unità produttiva e sede di lavoro. In tal caso il lavoratore avrà diritto, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti o di pernottare fuori della sua abituale residenza, al rimborso spese di trasferta a piè di lista con i seguenti criteri e modalità:
- rimborso del 1º e 2º pasto, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite massimo di L. 29.000 (compresa IVA) per ciascun pasto; nel caso di diritto a trasferta completa (due pasti e successivo pernottamento) è previsto, per i due pasti, un massimale complessivo di L. 58.000 (compresa IVA); nel caso di trasferte che comportino il diritto al rimborso spese per un solo pasto, il lavoratore potrà alternativamente optare per il trattamento ordinario di refezione;
- pernottamento: è consentito l'uso di alberghi fino alla 2ª categoria, con rimborso delle spese sostenute a presentazione di regolare fattura, fatto salvo il caso di convenzionamenti di strutture alberghiere da parte dell'Azienda; verrà inoltre corrisposta una maggiorazione fissa di L. 12.000 per ogni pernottamento;
- nei casi di trasferte pari o superiori a 30 giorni è altresì ammesso, in alternativa, il rimborso spese forfettario nella misura di L. 50.000 giornaliere;
- al lavoratore comandato a trovarsi in orario sul posto di lavoro fuori della sua sede di lavoro è dovuto, per ogni ora eccedente l'orario normale di lavoro, qualora effettui il viaggio come trasportato su mezzo di trasporto pubblico, la seguente indennità forfettaria: Liv. 4 Lit. 16.000, Liv. 5 Lit. 15.000, Liv. 6 Lit. 14.000, Liv. 7 Lit. 13.000, Liv. 8 Lit. 12.000, Liv. 9 Lit. 11.000, Liv. 10 Lit. 10.000.
Detta indennità verrà corrisposta anche per le ore di attesa comprese fra l'ora di arrivo nella località di trasferta e l'ora di inizio del lavoro, nonché fra l'ora di cessazione del lavoro e quella di partenza del primo mezzo utile.
2. Al lavoratore inviato, per esigenze di servizio, in trasferta all'estero spetterà il rimborso a piè di lista delle spese documentate per pasti e pernottamenti, nei limiti della normalità, nonché un importo giornaliero pari a L. 30.000 a titolo di rimborso spese non documentabili.
3. Al lavoratore inviato, per esigenze di servizio, al di fuori della sede di lavoro ed entro l'unità produttiva sarà consentita l'alternativa fra i seguenti trattamenti, in ipotesi di prestazione che dia luogo alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo meridiano:
a) rimborso del 1º pasto a piè di lista nel limite massimo di L. 19.500 (compresa IVA) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;
b) rimborso spese forfettario pari a L. 7.500.
Note a verbale - 1) Il rimborso spese di trasferta per il pasto di cui al 1º comma del presente articolo, compete nel caso in cui il lavoratore, per esigenze di servizio, debba trovarsi fuori della unità produttiva e sede di lavoro oltre le ore 14 oppure la sera oltre le ore 20.
2) Il rimborso del pasto a piè di lista di cui al 1º comma del presente articolo spetta altresì al lavoratore trattenuto al lavoro oltre le ore 21 nell'ambito della propria sede di lavoro od unità produttiva. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario svolte in giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in continuità con il normale orario di lavoro detto trattamento spetta solo a condizione che la prestazione di lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle ore 21 e si protragga senza soluzione di continuità oltre detto limite orario. L'anzidetto limite minimo di 3 ore è comprensivo anche degli eventuali tempi di spostamento.
3) Ai Lavoratori addetti agli Immobili e Servizi i quali, per circostanze di tempo e su richiesta del dirigente o del lavoratore di livello superiore al 6º che essi accompagnano alla guida di autovetture, abbiano consumato i pasti nello stesso locale in cui si sono trattenute le predette persone da essi accompagnate, sarà concesso il rimborso della maggiore spesa sostenuta in eccedenza alla misura della trasferta di loro competenza.
4) Il rimborso per pernottamento di cui al comma 1 potrà essere riconosciuto anche all'interno della sede di lavoro od unità produttiva del lavoro, purché fuori della sua abituale residenza, in relazione alle specifiche modalità dell'attività lavorativa richiesta.
5) Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per "unità produttiva" la Filiale avente competenza territoriale sulla sede di lavoro (o posto di lavoro per le filiali di Roma, Torino, Milano e Napoli) di appartenenza del lavoratore.
6) Dal computo delle ore di attesa, di cui al 1º comma del presente articolo, sono escluse quelle inerenti all'intervallo meridiano, qualora il lavoratore percepisca il rimborso spese di trasferta per il primo pasto, e una delle ore inerenti al periodo di tempo successivo al termine dell'orario giornaliero, qualora il lavoratore percepisca il rimborso spese di trasferta per il secondo pasto (o per il primo pasto, nel caso in cui si tratti di giornate ad orario ridotto).
Dal computo delle ore di attesa vanno altresì escluse quelle comprese rispettivamente tra l'arrivo nella località e l'inizio dell'attività lavorativa e tra il termine di quest'ultima e la partenza del primo mezzo utile, nel caso in cui venga riconosciuto il rimborso spese per il pernottamento.
7) La fattispecie di "diritto a trasferta completa" utile a generare la possibilità di fruire del massimale complessivo, per i due pasti, di cui al 1º comma del presente articolo, si intende integrata anche per il giorno di rientro dalla trasferta, purché preceduta da un pernottamento e purché la prestazione si protragga oltre le ore 20.
8) La Società prenderà in considerazione specifiche situazioni prospettate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e riferentisi a casi particolari di permanenza in trasferta a piè di lista, di cui al 1º comma del presente articolo, in periodi di alta stagione in determinate località con rilevante flusso turistico e ove il costo della vita sia sensibilmente superiore alla media nazionale.
ASSENZE DAL SERVIZIO; MALATTIA INFORTUNI; MATERNITÀ
1. Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne avviso immediato e giustificare l'assenza non oltre il secondo giorno, salvo il caso di giustificato impedimento.
2. Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, possono dare luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Il lavoratore che risulti assente ingiustificato dal servizio e che non lo riprenda o non giustifichi l'impedimento a riprenderlo entro un congruo termine prescrittogli dalla Società, a mezzo lettera raccomandata inviata al domicilio o alla residenza dal lavoratore stesso comunicata, può essere considerato dimissionario.
1. Al lavoratore che ne faccia domanda la Società può accordare permessi di breve durata per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
2. Al lavoratore che contragga matrimonio sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi consecutivi con corresponsione della retribuzione, dedotto quanto il lavoratore medesimo abbia diritto a percepire a tale titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. In occasione della nascita di un figlio o in caso di adozione, sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso, con corresponsione della retribuzione, da fruirsi entro il termine massimo di 10 giorni dalla nascita stessa.
4. Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitori, coniuge, figli o fratelli) sarà concesso un permesso retribuito di 5 giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio, con un massimo di 10 giorni complessivi.
Note a verbale - 1) I permessi non retribuiti, concessi per giustificati motivi, sono considerati validi agli effetti dell'anzianità di servizio e del servizio prestato, purché contenuti entro singoli periodi massimi di 7 giorni di calendario. Superando tale limite, l'assenza è considerata fin dall'inizio come licenza straordinaria senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
2) Per l'esatta determinazione dei giorni di permesso spettanti in caso di matrimonio al lavoratore che osserva un orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana si applicano i medesimi criteri illustrati nella nota a verbale n. 1) dell'art. 10. Nel caso suddetto, al lavoratore operante con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale si applica il denominatore 2.
3) I permessi per assentarsi dal lavoro, per motivi di cui al 2º, 3º e 4º comma del presente articolo, saranno accordati anche al personale a tempo parziale ed al personale straordinario.
4) I permessi contemplati nel presente articolo non sono computabili in conto delle ferie annuali.
Art. 35 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Diritto allo studio - 1. I lavoratori ordinari che intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di Legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore pro-capite nell'arco della vigenza contrattuale, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.
2. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nell'arco della vigenza contrattuale - il 2% del totale dei lavoratori ordinari occupati in ciascuna unità produttiva alla data del 1-7-1991. Il totale delle assenze dal servizio, per effetto dell'utilizzazione dei permessi di cui sopra, non potrà superare, in ciascun giorno, l'1% del totale del personale di ciascuna unità produttiva.
I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio.
3. I lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.
4. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui al precedente 2º comma, fermo restando il limite sopra previsto, la precedenza nell'utilizzazione di detti permessi avverrà sulla base della data di presentazione della relativa domanda; a parità di data di presentazione, la priorità sarà data dai criteri obiettivi della maggiore età e, a parità di età, della maggiore anzianità di servizio.
Lavoratori studenti - 5. Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300. Tali disposizioni non sono cumulabili con quanto previsto in materia di diritto allo studio.
Nota a verbale - Nei confronti del personale ordinario è stabilito quanto segue: i lavoratori studenti di cui al 5º comma del presente articolo, nonché gli studenti universitari anche se iscritti ad un secondo corso di laurea - limitatamente ai soli anni di durata ordinaria del corso stesso - potranno usufruire di tre giorni di permesso retribuito all'anno per motivi di studio; tale agevolazione vale anche per i lavoratori ordinari che, pur frequentando scuole non parificate, sostengano gli esami di fine corso davanti ad una commissione pubblica.
Art. 36 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia
1. Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia deve darne tempestivo avviso alla Società, comunicando altresì il luogo ove si trovi degente se diverso dal proprio domicilio - nonché eventuali variazioni successive espressamente autorizzate dal medico della USL o dal medico curante - e giustificare l'assenza inviando ovvero recapitando la relativa certificazione medica non oltre il secondo giorno dalla data del suo rilascio.
In caso di prosecuzione dell'assenza per malattia, la relativa certificazione deve essere inviata o recapitata entro il secondo giorno dal rilascio del nuovo certificato.
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette nonché in caso di ritardo nella giustificazione dell'assenza, saranno considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte da certificazione medica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell'invio o nel recapito della certificazione.
3. In caso di assenza motivata da malattia, la Società ha diritto di far controllare lo stato di salute del lavoratore ai sensi delle vigenti norme di Legge. Il lavoratore che rifiuti espressamente di sottoporsi al controllo medico sarà considerato dimissionario.
Qualora l'esito della visita di controllo indichi una prognosi diversa da quella risultante dal certificato del medico curante del lavoratore, questi dovrà riprendere servizio entro il termine prescritto dal medico di controllo, salvo che il lavoratore non impugni l'esito della visita stessa ovvero, in relazione all'evoluzione della situazione morbosa, non presenti un nuovo certificato del medico curante: in quest'ultimo caso potrà essere richiesta una nuova visita di controllo.
4. Il lavoratore, pur in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a farsi trovare, dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nel proprio domicilio ovvero al diverso indirizzo comunicato alla Società, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
5. Qualora il lavoratore debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dal luogo di degenza, per prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che dovranno essere, a richiesta, documentati, è comunque tenuto, per quanto riguarda i rapporti con l'Azienda, a darne preventiva comunicazione alla Società.
6. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia sarà conservato al lavoratore ordinario non in prova il posto per i periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati:
- 180 giorni di calendario ad intera retribuzione;
- 185 giorni di calendario all'80% della retribuzione, fatti salvi i giorni di ricovero ospedaliero per i quali continuerà a competere l'intera retribuzione.
7. Nei suddetti periodi l'anzianità decorre ad ogni effetto.
8. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi al Fondo di Previdenza.
9. Il trattamento di cui al precedente sesto comma è frazionabile e si intende riferito ad un periodo di 18 mesi consecutivi (c.d. fascia di malattia). Il periodo stesso decorre, per ciascun lavoratore, dalla data di inizio della prima infermità insorta successivamente alla data di assunzione o insorta dopo la fine del precedente periodo.
10. Se l'interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso previsti dal presente contratto.
11. Scaduti i termini massimi indicati al precedente 6º comma, al lavoratore ammalato potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo fino a 12 mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto.
12. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati nel presente articolo potrà comportare, indipendentemente dalla perdita del trattamento di malattia con le modalità previste dalla Legge vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari con la procedura di cui all'art. 18 del C.C.L.
13. Al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari ad effettuare, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, un ciclo di cure idrotermali nell'anno (e per un massimo di due settimane) riconosciuto idoneo, in relazione alla natura ed entità del diagnosticato stato patologico, al miglioramento delle condizioni fisiologiche o al ripristino di una compromessa funzionalità, e quindi tale da doversi eseguire con conveniente tempestività nel periodo extraferiale, il trattamento economico di malattia di cui al precedente 6º comma sarà corrisposto nella misura del 90% della retribuzione, con deduzione dallo stesso di quanto il lavoratore abbia diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali.
La domanda alla Società dovrà essere avanzata, con congruo anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.
Ai lavoratori che siano stati riconosciuti invalidi di guerra o del lavoro ai sensi della Legge n. 482/68, autorizzati a un ciclo di cure idrotermali per affezioni derivanti dalla relativa invalidità, sarà applicato il trattamento economico di malattia nella misura del 100%.
Tra il godimento delle ferie ed il ciclo di cure idrotermali dovranno comunque decorrere almeno 15 giorni di intervallo.
Note a verbale - 1) I periodi di malattia derivanti o meno da gravidanza o puerperio, cadenti nei periodi di interdizione obbligatoria o assenza facoltativa per parto, licenza straordinaria, nonché in tutte le assenza di cui all'art. 34 del C.C.L., non danno luogo ad alcun trattamento economico di malattia in quanto restano assorbiti dalle predette assenze.
2) Le assenze dal servizio non utili ai fini del riconoscimento dell'anzianità protraggono, di pari durata, il periodo della fascia di malattia in corso. Parimenti, protrae il periodo della fascia di malattia la licenza straordinaria post-partum prevista dal 1º comma dell'art. 7 della Legge 30-12-1971, n. 1204, sulla tutela della maternità.
3) Il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per parto non interrompe il decorso della normale fascia di malattia eventualmente già in atto, ma sospende la corresponsione del relativo trattamento economico di malattia.
4) Nel caso in cui la infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile, relativamente alla parte retributiva e oneri inerenti, sarà versato dal lavoratore alla Società.
Art. 37 - Infortuni sul lavoro
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche Leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la Società.
2. Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, al lavoratore ordinario non in prova la Società conserverà il posto fino alla guarigione clinica e corrisponderà l'intera retribuzione per il detto periodo, con deduzione di quanto egli abbia diritto a percepire dall'Istituto assicuratore contro gli infortuni o contro le malattie a titolo di indennità temporanea per tale periodo. Tale deduzione non è computata agli effetti del versamento dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza a termini di Legge.
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, la Società provvederà, compatibilmente con le norme di Legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
Note a verbale - 1) Per quanto concerne la pratica applicazione del 3º comma del presente articolo si rinvia ai chiarimenti intervenuti in proposito, come da lettera inviata dalla Società alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
2) Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, il risarcimento da parte del terzo responsabile relativamente alla quota di retribuzione e oneri inerenti, eccedenti il trattamento INAIL, sarà versato dal lavoratore alla Società.
Art. 38 - Tutela della maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio la Società corrisponderà alla lavoratrice la normale retribuzione con deduzione diquanto la stessa abbia diritto a percepire dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a titolo di indennità di maternità.
Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di Legge in materia di tutela fisica ed economica.
Nota a verbale - Il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per parto interrompe qualsiasi assenza già in atto.
Art. 39 - Licenza straordinaria
1. Al lavoratore che lo richieda potrà essere concesso dalla Società, per gravi e giustificati motivi, un periodo di licenza straordinaria fino ad un massimo di 6 mesi senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità e, comunque, soltanto dopo che il lavoratore abbia già fruito delle ferie.
2. Ai lavoratori ordinari chiamati a coprire cariche sindacali, la licenza straordinaria potrà essere concessa a loro richiesta anche per tutta la durata del mandato; durante tale periodo il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto concerne l'anzianità che continua a decorrere fino ad un massimo complessivo di 2 anni; per i lavoratori ordinari chiamati a coprire cariche sindacali nazionali, detto massimo complessivo di 2 anni potrà essere prorogato per un periodo massimo di pari durata.
3. Ai lavoratori ordinari chiamati a funzioni pubbliche elettive, la licenza straordinaria sarà concessa, a loro richiesta, anche per tutta la durata del mandato; durante tale periodo il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto concerne l'anzianità che continua a decorrere per un massimo complessivo di 5 anni.
Per i lavoratori ordinari eletti alle cariche di amministratori locali, di cui alla Legge 27-12-1985, n. 816 il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
4. Ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione relativamente ai periodi di licenza straordinaria di cui ai precedenti 2º e 3º comma, valgono le disposizioni contenute nell'art. 31 della Legge 20-5-1970, n. 300.
5. Il lavoratore che al termine della licenza straordinaria non riprenda servizio senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
Note a verbale - 1) La Società terrà particolare conto delle domande di licenza straordinaria presentate per giustificati motivi dalle lavoratrici puerpere. La licenza, peraltro, dovrà essere fruita prima del compimento di 1 anno di età da parte del bambino e in prosecuzione del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, o del periodo di ferie, se successivo, sempre che fra tali periodi non vi sia stata soluzione di continuità.
2) In relazione a quanto previsto nel presente articolo, circa la concessione della licenza straordinaria ai lavoratori ordinari chiamati a coprire cariche sindacali, si precisa che - tenuto conto delle peculiari caratteristiche organizzative, territoriali ecc., della Società e delle stipulanti Organizzazioni sindacali di categoria dei telefonici (come da definizione avvenuta tra le Organizzazioni stesse e la Società, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 20-5-1970, n. 300, c.d. "Statuto dei lavoratori") - per cariche sindacali si intendono quelle concernenti i livelli territoriali nazionale, regionale e locale.
3) La licenza straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere concessa, entro i previsti limiti temporali, a richiesta del lavoratore che concorra al programma terapeutico e socio- riabilitativo del familiare tossicodipendente. La relativa necessità dovrà essere attestata preventivamente dal servizio delle tossicodipendenze.
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva e l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva.
Parimenti i lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile nonché i lavoratori che prestano servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio.
2. Per il personale straordinario, nei casi di cui al precedente comma, il diritto alla conservazione del posto è limitato alla data di scadenza del contratto.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.
4. Il richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze Armate, anche in periodo di prova o di preavviso per licenziamento, determina la sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del periodo di richiamo. La norma suddetta è applicabile anche al personale straordinario fino alla data di scadenza del contratto. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro i termini previsti dalla Legge.
5. Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in servizio militare di leva, è considerato valido ai fini della determinazione dello scaglione di anzianità per il periodo di preavviso.
6. Il predetto periodo è anche considerato utile agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, purché il lavoratore abbia raggiunto 2 anni di servizio nella Società. Quando tale requisito venga raggiunto successivamente all'adempimento degli obblighi di leva, il detto riconoscimento avrà decorrenza dalla data di compimento dei 2 anni di servizio.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo valgono le disposizioni di Legge vigenti.
Note a verbale - 1) La regolamentazione di cui ai commi 5º e 6º del presente articolo vale a decorrere dal 24-2-1963.
Il periodo di servizio militare di leva non è da considerarsi valido agli effetti dei passaggi di livello stabiliti in base ai parametri temporali.
2) Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nel 6º comma del presente articolo (disposizione che riguarda i soli lavoratori che abbiano ultimato il servizio militare di leva in data posteriore al 31-12-1962), si precisa che il riconoscimento del primo aumento periodico di anzianità deve avere decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento di due anni di servizio nella Società, senza far luogo ad alcuna corresponsione di arretrati a questo titolo. Il secondo aumento periodico di anzianità deve essere riconosciuto a partire dal giorno successivo a quello in cui risulterà raggiunta una anzianità di servizio di quattro anni, ivi compresa l'anzianità relativa al periodo del servizio militare di leva.
3) Il periodo di tempo intercorrente tra la fine del servizio militare di leva o del richiamo alle armi e la data di presentazione al lavoro presso la Società, sarà considerato valido agli effetti riconosciuti per il servizio militare prestato. Nel caso invece di risoluzione del rapporto di lavoro per mancata presentazione entro i termini previsti, la risoluzione stessa si considererà avvenuta alla data della fine del servizio militare o del richiamo alle armi.
4) Il periodo di tempo intercorrente tra il giorno in cui il lavoratore si pone a disposizione della Società per riprendere il servizio ed il giorno in cui effettivamente riprende servizio (esauriti gli adempimenti connessi con la eventuale visita medica di controllo), è considerato come permesso retribuito.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per anzianità si intende il periodo di tempo trascorso senza interruzione del rapporto di lavoro nella Società dalla data di assunzione.
1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
Anni di servizio | Livelli | Livelli | Livelli |
1, 2, 3, 4, 5 | 6, 7, 8 | 9, 10 | |
fino a 5 anni | giorni 60 | giorni 30 | giorni 30 |
oltre 5 e fino a 10 | giorni 90 | giorni 60 | giorni 30 |
oltre i 10 anni | giorni 120 | giorni 75 | giorni 45 |
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso suddetti sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione per il mancato preavviso.
5. È in facoltà della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Nel corso del periodo di preavviso la Società concederà al lavoratore brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La concessione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Società in rapporto alle esigenze di servizio.
7. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto; dovranno pure, di norma, essere comunicate per iscritto le dimissioni.
Art. 43 - Trattamento di fine rapporto
1. La risoluzione del rapporto di lavoro dà diritto al lavoratore di percepire un trattamento di fine rapporto, sulla base di quanto disciplinato in proposito dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
2. Dal trattamento di fine rapporto viene detratta, a tutti gli effetti, l'anticipazione eventualmente corrisposta in forza della Legge suddetta.
3. La Società è tenuta a rilasciare al lavoratore, all'atto della liquidazione, un prospetto dal quale risulti la somma a lui spettante con l'indicazione dei vari elementi che la compongono.
4. In caso di disaccordo sull'entità del trattamento di fine rapporto, la Società dovrà intanto corrispondere la parte non in contestazione.
Nota a verbale - Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29-5-1982, n. 297, i riconoscimenti dell'anzianità convenzionale per "benemerenze nazionali" previsti dall'art. 43 (il cui testo è riportato in appendice) del C.C.L. 16-7-1981, già utili ai fini del calcolo dell'"indennità di anzianità", non trovano più applicazione.
Art. 44 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore verranno corrisposti agli aventi diritto il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso secondo le norme previste al riguardo dall'art. 2122 del codice civile.
Art. 45 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'Azienda e delle posizioni di lavoro ricoperte.
Art. 46 - Elemento retributivo professionale
Al personale inquadrato nei livelli 1, 2, 3 viene corrisposto uno specifico elemento retributivo professionale il cui importo mensile risulta dalla tabella sotto riportata:
| In vigore al | In vigore dal |
Livello 1 | 110.000 | 210.000 |
Livello 2 | 90.000 | 170.000 |
Livello 3 | 70.000 | 130.000 |
Tale importo attribuito a titolo di assegno "ad personam" è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione globale di fatto.
In applicazione delle norme di Legge che regolano la materia, tale voce retributiva sarà assoggettata a tutti i contributi INAIL e INPS ivi compresi quelli dovuti al Fondo di Previdenza Telefonici.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del C.C.L. relativamente alla durata della prestazione lavorativa, in considerazione della specificità della posizione ricoperta dal personale appartenente all'Area Quadri, caratterizzato da un rapporto che si connota in modo particolare anche sotto il profilo fiduciario, per lo stesso viene prevista la possibilità di modulare in maniera flessibile l'articolazione della propria prestazione giornaliera nella fascia oraria 8-21 in diretta correlazione alle esigenze di servizio relative al settore di appartenenza.
Conseguentemente detto personale sarà tenuto ad effettuare le operazioni di attestazione della presenza soltanto all'inizio della giornata lavorativa.
Pertanto la fruizione dei permessi di cui all'art. 8 commi 2, 10 e 11 del vigente C.C.L. sarà riferita a semiturni interni.
Ai vari effetti contrattuali e di Legge il personale in questione non è soggetto a limitazioni in materia di orario di lavoro.
Il personale appartenente all'Area Quadri, quando sia inviato in trasferta fuori della sua sede di lavoro e della unità produttiva, avrà diritto al rimborso - nei limiti della normalità - delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio.
Qualora la trasferta non sia inferiore alle 12 ore, verrà inoltre riconosciuto un importo, per il rimborso spese non documentabili, pari a Lit. 30.000, con esclusione delle maggiorazioni fisse di cui al C.C.L.
In ipotesi di trasferta all'estero, il rimborso per spese non documentabili sarà pari a Lit. 70.000.
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
1. In ipotesi di trasferimento per esigenze di servizio, al personale di livello 1, 2, 3, in considerazione della specificità del ruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità:
- rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé e per i familiari;
- rimborso dell'indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessari all'effettuazione del trasloco, nonché di brevi permessi atti ad agevolare il primo inserimento nella nuova sede di lavoro, in misura comunque non superiore a 7 giorni.
Sarà inoltre riconosciuto un rimborso forfettario in misura equivalente a due mensilità di retribuzione.
2. In ipotesi di trasferimento a domanda, saranno riconosciuti esclusivamente i permessi ed il rimborso forfettario di cui al punto 1 del presente articolo.
Art. 50 - Responsabilità civile e penale - Brevetti
Responsabilità civile e penale - 1. L'Azienda provvederà a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale di livello 1, 2 e 3 in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave.
A detto personale viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da dolo o colpa grave e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Tale copertura, nei limiti ed alle condizioni sopra ricordate, viene estesa anche al pagamento delle somme conseguenti ai provvedimenti di condanna alla multa o all'ammenda, con esclusione di quelli derivanti dalla violazione del Codice stradale.
Brevetti - 2. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto di autore viene riconosciuta ai quadri - previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Nota a verbale - Le parti si danno atto che con le disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 si è data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 190 del 1985.
PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA
Art. 51 - Personale addetto alla vendita
1. I lavoratori inseriti nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di Sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta" osserveranno un orario articolato nel modo seguente: 15 ore settimanali fisse concentrate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì per 3 ore continuative giornaliere) con prestazione nella fascia oraria prevista per il settore di appartenenza e secondo modalità indicate dal responsabile, tenuto conto delle esigenze di servizio. Per le restanti ore la prestazione si articolerà a seconda delle esigenze lavorative, prescindendo dalla fascia oraria sopra indicata, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali, secondo modalità preventivamente concordate con il responsabile.
2. Ai Venditori, tenuto conto dell'articolazione e variabilità dell'orario di lavoro, non possono essere richieste prestazioni supplementari e/o straordinarie.
3. I lavoratori inseriti nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di Sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta", in relazione alla specifica attività espletata ed ai conseguenti impegni con la clientela, potranno iniziare il lavoro anche direttamente presso la sede del cliente.
4. Ai venditori la corresponsione dell'indennità per le ore viaggio e le ore di attesa di cui al comma 1 dell'art. 32 andrà riconosciuta solo nei casi di partecipazione, da concordarsi preventivamente con il responsabile, alla presentazione di nuovi prodotti, a fiere e mostre, qualora il venditore operi al di fuori dell'unità produttiva di appartenenza.
5. I lavoratori inseriti nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di Sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta" che abbiano necessità di consumare il pasto al di fuori dell'unità produttiva di appartenenza e della sede di lavoro, in relazione alla specifica attività espletata, avranno diritto al rimborso a piè di lista, anche al di sopra dei limiti massimi di cui al 1º comma del precedente art. 32, nei limiti della normalità.
Al di fuori della sede di lavoro ed entro l'unità produttiva, trovano applicazione i trattamenti di cui al 3º comma dell'art. 32.
Ai venditori che abbiano necessità di consumare il pasto con il cliente, verrà riconosciuto, secondo modalità da concordarsi preventivamente con il responsabile, il rimborso del pasto, sia proprio che del cliente, anche al di sopra dei limiti massimi di cui al 1º comma del precedente art. 32.
All'interno della sede di lavoro, trovano applicazione i trattamenti per il restante personale di cui al 5º comma dell'art. 6.
6. In caso di assenza dal servizio a qualunque titolo effettuata dai lavoratori inseriti nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di Sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta" l'assenza stessa sarà considerata pari a 1/5 dell'orario settimanale di lavoro. In caso di assenza parziale nella giornata, i venditori dovranno effettuare nella giornata stessa una prestazione lavorativa di durata tale da integrare, unitamente alle ore di assenza, l'orario complessivo di cui sopra, salvo che, computando le ore di assenza e di prestazione già effettuate nella settimana, non venga superato il limite delle ore settimanali previste, nel qual caso la prestazione residua sarà conseguentemente ridotta.
7. Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 43 del C.C.L., nei confronti dei lavoratori inseriti nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di Sistemi" e "Venditore dedicato alla rete indiretta" sarà computato anche l'importo degli incentivi corrisposti.
8. A far tempo dall'1-7-1992, nei casi di passaggio dalla posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di sistemi", "Venditore dedicato alla rete indiretta" ad altra posizione di lavoro, la quota di stipendio relativa agli aumenti periodici di anzianità maturati nella posizione di lavoro di "Venditore", "Venditore a zona", "Venditore di sistemi", "Venditore dedicato alla rete indiretta" sarà ricalcolata ricostruendo l'importo complessivo scatti che sarebbe spettato, nel periodo svolto in dette posizioni, al personale non venditore di pari livello.
Per il personale in servizio al 30-6-1992 detto ricalcolo sarà effettuato applicando, per gli scatti maturati fino al 30-6-1992, l'importo mensile previsto al 2º comma dell'art. 24 del C.C.L. per il personale non venditore e con riferimento al livello di appartenenza alla predetta data; per quelli maturati successivamente saranno applicati gli importi di cui al citato 2º comma previsti per il personale non venditore e riferiti al livello di appartenenza alla data di maturazione di ciascuno scatto.
Per il personale a partire dall'1-7-1992 il suddetto ricalcolo sarà effettuato applicando gli importi previsti al 3º comma dell'art. 24 del C.C.L. per il personale non venditore e riferiti al livello di appartenenza alla data di maturazione di ciascuno scatto.
Il nuovo importo scatti risultante sarà riconosciuto con effetto dalla data di detto passaggio.
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, nel caso di passaggio alla posizione di lavoro di "Venditore" e "Venditore di Sistemi", la percentuale scatti su minimo in atto al momento del passaggio è riproporzionata sulla base del nuovo minimo spettante, fermo restando l'importo scatti maturato.
Nei casi di passaggio dalla posizione di lavoro di "Venditore" e "Venditore di sistemi" ad altra posizione di lavoro, la quota di stipendio relativa agli scatti sul minimo maturati nella posizione di lavoro di "Venditore" e "Venditore di sistemi" sarà ricalcolata ricostruendo la percentuale scatti complessiva che sarebbe spettata, nel periodo svolto in dette posizioni, al personale non venditore di pari livello.
La nuova percentuale risultante, con effetto dalla data di detto passaggio, è applicata al minimo in atto per la nuova posizione di lavoro.
CONTROVERSIE DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
Art. 52 - Commissione interpretativa nazionale
1. Le controversie sulla interpretazione del presente contratto saranno definite da una Commissione paritetica formata da delegati delle parti stipulanti (ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori designerà un solo delegato). Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, sceglierà di comune accordo un Presidente.
2. La Commissione deciderà senza formalità di procedura; essa sarà convocata, dietro richiesta di una delle parti stipulanti, entro 60 giorni dalla data della richiesta stessa.
Art. 53 - Controversie individuali sull'inquadramento
1. In caso di mancato accordo diretto tra le parti su controversie individuali riguardanti l'inquadramento, il lavoratore interessato, tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti, a cui conferisce mandato, potrà richiedere l'esame - che si svolgerà, di norma, presso le unità produttive degli interessati - della controversia stessa secondo la seguente metodologia procedurale:
Linea Territoriale PO di riferimento | Direzione Generale | |
Livelli 10_1 di Filiale | ||
Unità Territoriale Rete | ||
Unità Commerciale | ||
Telefonia Pubblica | 1ª istanza | 2ª istanza (PO/RI) |
Linee Territoriali | ||
Organizzazioni | ||
Territoriali | ||
Li 10_1 DG | 1ª istanza | 2ª istanza |
(PO/DGS) | (PO/RI) |
2. L'esame delle controversie avrà luogo tra la Linea competente e una delegazione ristretta in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti territorialmente competenti.
3. I termini massimi per l'esame della controversia sono fissati, per ciascun livello, in 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dei destinatari di volta in volta competenti.
4. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo, questo potrà costituire oggetto di una transazione non impugnabile ex art. 2113 CC, da porre in essere tra le parti munite di idoneo mandato a conciliare e a transigere la controversia.
5. In caso di definizione favorevole della controversia, secondo la procedura di cui al comma precedente, l'assegnazione del lavoratore al livello superiore avrà decorrenza dal 1º o dal 16º giorno del mese di presentazione del ricorso da parte delle Organizzazioni Sindacali a seconda che il ricorso stesso sia stato inoltrato nella prima o nella seconda quindicina del mese.
Art. 54 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni dei lavoratori che sono parte stipulante del contratto possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell'orario di lavoro (nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue), in locali di cui la Società abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente dalla Società stessa.
2. I predetti Sindacati, attraverso le proprie Organizzazioni territoriali, dovranno, salvo casi particolari, presentare la richiesta con un preavviso minimo di 2 giorni rispetto alla data prevista di convocazione.
3. Detta richiesta dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea; sarà altresì data comunicazione alla Società dei dirigenti sindacali non appartenenti alla Società che prenderanno parte alla riunione.
4. Gli argomenti dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
5. Compete alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di curare il corretto andamento delle assemblee.
6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle stesse saranno concordate con la Società tenuto conto della disponibilità e della idoneità dei locali utilizzabili e comunque delle esigenze di servizio e in particolare delle necessità di garantire la salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l'effettuazione di riunioni per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
Nota a verbale - Per quanto concerne le modalità di esercizio del diritto di assemblea, si richiamano, in particolare, i criteri seguenti:
a) il numero massimo di 10 ore annue va riferito ad anno solare;
b) il lavoratore potrà assentarsi per il tempo utile ai fini della partecipazione all'assemblea, e gli verrà conteggiato il tempo di assenza effettiva dal lavoro;
c) le assemblee dovranno essere effettuate, salvo casi particolari, all'inizio o al termine di ciascun periodo giornaliero dell'orario di lavoro;
d) le assenze dal servizio per la partecipazione alle assemblee in orario di lavoro saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti.
Art. 55 - Albi per comunicati sindacali ai lavoratori
1. La Società collocherà presso le sedi di:
- Direzione Generale
- Direzione Regionale
- Filiale
un albo a disposizione dei Sindacati di categoria, aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti, per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive Segreterie.
2. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla Società.
Nota a verbale - Per le sedi diverse da quelle di cui al 1º comma del presente articolo restano ferme le situazioni di fatto esistenti alle quali si farà riferimento analogico per la collocazione di albi presso nuovi Centri di lavoro che siano eventualmente istituiti.
Art. 56 - Permessi ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria
Premessa la definizione di "unità produttiva" e di "rappresentanze sindacali aziendali" intervenuta con le Organizzazioni sindacali a seguito dell'entrata in vigore della Legge 20-5-1970, n. 300 - definizione che tiene conto delle peculiari caratteristiche organizzative, territoriali, ecc. della Società e delle Organizzazioni Sindacali di categoria dei telefonici - i permessi sindacali per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, ivi compresi quelli di cui agli artt. 23 e 30 della citata Legge 20-5-1970, n. 300, nonché quelli precedentemente previsti al 5º comma dell'art. 16 del C.C.L. 11-8-1972, sono definiti da appositi accordi aziendali - aventi la stessa durata del contratto - con le Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti il presente contratto.
Art. 57 - Trattenute per contributi sindacali
1. La Società provvederà a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore, che ne faccia espressa richiesta mediante apposita lettera, l'importo dei contributi associativi da versare all'Organizzazione Sindacale stipulante dal lavoratore stesso indicata.
2. La lettera di cui sopra, redatta in duplice esemplare - come da testo allegato - datata e sottoscritta dal lavoratore, dovrà indicare:
- il periodo di tempo per cui detti versamenti dovranno essere effettuati;
- il mese di decorrenza della trattenuta;
- l'importo della trattenuta stessa;
- il numero del conto corrente, bancario o postale, dell'Organizzazione Sindacale a cui detto importo dovrà essere versato a cura della Società.
3. Ove la lettera di cui trattasi dovesse pervenire alla Società oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di decorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta sarà operata soltanto a partire dal mese successivo a quello di ricevimento, senza effettuare alcun recupero per il periodo precedente. Tuttavia, nel caso di lettere pervenute entro il 5 aprile di ciascun anno, la decorrenza della trattenuta sarà sempre quella indicata dal lavoratore, purché non risalente a periodi anteriori al mese di gennaio dello stesso anno, e la Società provvederà a trattenere in unica soluzione l'importo dei contributi dovuti per gli eventuali mesi arretrati.
4. L'importo della trattenuta mensile dovrà essere stabilito in percentuale sul minimo di stipendio e su un'aliquota dell'indennità di contingenza; la percentuale stessa non potrà essere modificata nel corso dell'anno.
5. Nel caso che la retribuzione mensile non venga corrisposta, non potrà farsi luogo ad alcuna trattenuta, né a successivo recupero.
6. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalla Società su un conto corrente bancario o postale, unico per tutti i Sindacati appartenenti ad una medesima Organizzazione nazionale stipulante, restando salve le diverse situazioni di fatto esistenti.
7. Il lavoratore potrà richiedere la sospensione dei versamenti anzidetti, facendo pervenire alla Società apposita lettera, redatta anch'essa in duplice esemplare, nella quale dovrà indicare il mese di decorrenza da cui non dovranno più essere effettuate le trattenute.
8. Ove tale comunicazione dovesse pervenire oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello indicato dal lavoratore, la cessazione della trattenuta avrà effetto dal mese successivo a quello di ricevimento, senza alcun conguaglio.
9. Uno degli esemplari della lettera di richiesta, nonché della eventuale comunicazione per la sospensione dei versamenti, sarà trasmesso dalla Società, con l'indicazione della data di ricevimento, all'Organizzazione Sindacale interessata.
Art. 58 - Ambiente e sicurezza
1. Le misure di prevenzione adottate dalla Società nell'ambito della vigente normativa di Legge al fine di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori durante il lavoro, sono costituite da:
a) adozione di attrezzature, mezzi protettivi, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e igiene del lavoro; l'analisi preventiva dei rischi connessi con le lavorazioni, provvedendo conseguentemente, nelle fattispecie previste per Legge, alla preventiva informazione dei lavoratori interessati e all'adozione di specifiche norme di sicurezza comprendenti le modalità per il corretto impiego dei mezzi di protezione individuali o collettivi a tal fine eventualmente introdotti;
b) inserimento nei programmi di formazione destinati ai lavoratori, di specifici interventi finalizzati alla conoscenza ed alla corretta adozione delle norme da seguire per la prevenzione dei rischi infortunistici e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
c) effettuazione dei controlli preventivi o periodici di Legge, volti alla valutazione, sotto il profilo ambientale e/o sanitario, dei fattori di rischio di natura chimico-fisico-biologica eventualmente presenti negli impianti, nelle lavorazioni o all'interno dei locali sociali.
2. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali rappresenta un obbligo previsto dalla vigente legislazione per tutti i lavoratori i quali, pertanto, sono tenuti al pieno rispetto delle norme di Legge vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dalla Società e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti.
3. I lavoratori, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa loro assegnata, devono:
a) osservare le disposizioni e le norme di sicurezza e igiene del lavoro emanate dalla Società ed impartite dai superiori;
b) usare correttamente i materiali, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza, il vestiario da lavoro e gli altri mezzi protettivi collettivi e individuali messi a loro disposizione;
c) segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze eventualmente riscontrate negli impianti, nelle attrezzature, nei dispositivi di sicurezza e nei mezzi protettivi, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione preventiva da parte dei superiori;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
f) esercitare - se preposti - le funzioni di coordinamento operativo sotto il profilo antinfortunistico previste dalle leggi e dalle norme aziendali.
Comitati Paritetici Ambiente
4. Al fine di garantire l'equilibrata partecipazione dei lavoratori e, per essi, dei loro rappresentanti sindacali, finalizzata a conoscere adeguatamente ed a sostenere l'attività prevenzionale disposta dalla Società per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori durante il lavoro, le parti - nel confermare la validità dell'esperienza finora effettuata dalle Commissioni Ambiente - convengono di istituire a livello Nazionale, di Direzione Regionale ed Ufficio Sociale Comitati Paritetici per l'Ambiente, i cui membri saranno designati in egual numero dalle parti in rappresentanza, complessivamente, delle OO.SS. stipulanti e della Società.
5. Oltre ai compiti specifici loro demandati, di cui al successivo comma 6, le parti affidano ai Comitati Paritetici Ambiente, di seguito denominati CC.PP.A., il perseguimento coordinato dei seguenti principali obiettivi:
a) garantire - in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300/70 - il controllo dello stato di applicazione della vigente normativa di Legge e aziendale in materia di ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro, barriere architettoniche, proponendo alle Direzioni aziendali competenti l'adozione di idonee iniziative a tutela della salute, benessere e integrità fisica dei lavoratori;
b) conoscere, anche in via preventiva ed in maniera approfondita sotto il profilo normo-tecnico, le problematiche inerenti l'ambiente, l'ergonomia, la sicurezza e l'igiene del lavoro al fine di contribuire fattivamente alla prevenzione dell'integrità fisica e alla tutela della salute e del benessere dei lavoratori, compresi i portatori di handicap;
c) esaminare le problematiche eventualmente insorte in tema di tutela e qualità dell'ambiente, ergonomia, sicurezza, igiene del lavoro e barriere architettoniche, valutarne i diversi aspetti e proporre conseguentemente, alle Direzioni aziendali competenti, l'adozione di idonei interventi risolutivi;
d) individuare e promuovere nei confronti di tutti i lavoratori, d'intesa con le Direzioni aziendali competenti, interventi di informazione e formazione volti ad assicurare l'applicazione e l'osservanza delle norme di Legge ed aziendali loro destinate in materia di tutela ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro, nonché il corretto impiego di materiali, attrezzature, mezzi di protezione e vestiario da lavoro.
Composizione, competenze e funzionamento dei comitati paritetici ambiente
6. Per quanto concerne la composizione, le competenze ed il funzionamento dei Comitati Paritetici Ambiente, che si caratterizzano come sedi di confronto non negoziale, si fa rinvio alle apposite intese contestualmente intervenute fra la Società e le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Art. 59 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale impiegati dell'industria 5-8-1937, disposte dalla Società o dalle competenti Autorità, la retribuzione mensile per tutti i lavoratori non dovrà subire riduzioni.
Art. 60 - Cessione o trasformazione della Società
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo della Società non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed i lavoratori ad essa addetti conservano i loro diritti nei confronti della Società subentrante.
Art. 61 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
1. Le disposizioni del presente contratto, sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel loro complesso, sono correlative e inscindibili tra loro.
2. Ferma restando la conservazione delle condizioni individuali derivanti da pattuizioni singole e salvo quanto disposto espressamente in contrario, il presente contratto collettivo uniforma ed assorbe (e comunque non cumula), per la materia da questo regolata, le norme esistenti per effetto di concordati, di regolamenti, di contratti collettivi e di consuetudini generali e locali, nonché di trattamenti di fatto, così che detti trattamenti non possano essere invocati ed applicati per regolare il rapporto tra la Società e ciascuno dei suoi dipendenti.
Art. 62 - Decorrenze e durata del contratto
Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per singoli istituti, le norme del presente contratto avranno applicazione dalla data della stipula del relativo accordo e scadenza al 30-6-1995, fermi restando per il precedente periodo i trattamenti e le disposizioni previsti dal C.C.L. 10-12-1988.
Il presente contratto è stato sottoscritto, in data 24-7-1992, dalla CISNAL TELECOMUNICAZIONI - FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI TELECOMUNICAZIONI.
In relazione alla previsione di cui all'art. 19, punto 1, della Legge 12-6-1990 n. 146 ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della Legge").
premesso
- che l'art. 1 punto 1 della Legge 146/90 annovera fra i servizi pubblici essenziali, anche se svolto in regime di concessione, quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione;
- che la SIP esercisce il pubblico servizio di telecomunicazioni, in forza della apposita Convenzione con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, richiamato - dall'art. 1, punto 2, lett. e) della Legge citata - fra i servizi per i quali la Legge stessa dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi;
- che l'art. 2, punto 2, della citata Legge dispone che le imprese erogatrici di servizi nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, concordino nei contratti collettivi, sentite le organizzazioni degli utenti, in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, anche nell'ambito del servizio di telecomunicazioni, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui all'art. 2, punto 1;
- che l'insieme delle prestazioni indispensabili deve essere definito avuto riguardo alla natura del servizio erogato, alle esigenze di sicurezza ed all'interconnessione strutturale degli impianti ed apparecchiature atti a garantire l'erogazione del servizio stesso, richiedenti una organizzazione complessa ed articolata su più settori aziendali;
- che la specificità del servizio da garantire importa necessariamente la continuità della sua erogazione nel tempo. Tale peculiarità ha già trovato la necessaria definizione contrattuale nella reperibilità, integrativa dei normali orari di lavoro, istituto che le parti intendono salvaguardare al fine di evitare l'alternativo necessario ricorso ad ulteriori presidi nelle fasce eccedenti il normale orario lavorativo;
- che tra le parti sono state confrontate le reciproche disponibilità a pervenire ad una definizione congiunta dei presidi minimi da garantire, in caso di astensione dal lavoro, per la salvaguardia della libertà di comunicazione;
le parti stipulanti convengono quanto segue.
PRESIDI MINIMI IN CASO DI ASTENSIONE DAL LAVORO DI DURATA FINO A DUE ORE
L'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili nelle telecomunicazioni al fine di garantire il godimento del diritto delle persone alla libertà di comunicazione è direttamente correlato alla durata dell'astensione dal lavoro, stante l'attuale livello tecnologico aziendale che consente, in ipotesi di astensioni dal lavoro di durata - anche cumulativa - fino a due ore e comprese nell'arco orario 8/17 del periodo L/V, di presidiare le funzioni di accettazione delle segnalazioni di disservizio, supervisione degli impianti e prima diagnostica delle necessità al fine di consentire un tempestivo intervento nei casi urgenti e comunque al termine della astensione. Al riguardo, in tale fattispecie, si definiscono come indispensabili le seguenti prestazioni:
- un addetto in ciascun Centro Regionale di Sicurezza, in ciascun Centralino di Direzione e presso la Sala Telex di Direzione Generale;
- un operatore di Sistemi Informativi in ciascun Polo di Esercizio;
- un impiegato tecnico gestionale addetto all'Assegnazione Lavori in un CLIA (di concentrazione) per Filiale;
- un lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi in ciascun Centro di Lavoro;
- presidio dei lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi presso impianti di clienti di importanza strategica (organi militari, etc.); un impiegato tecnico amministrativo presso ciascun CLPS; una unità tecnica per ciascuna Sala Prodotti Sistemi delle Filiali sede di DR con concentrazione dei servizi 183- 189, due unità nelle Sale PS delle DR PV-MI-RM-CB; un assistente tecnico addetto alla "Assistenza Specialistica" per ciascuna DR;
- un lavoratore addetto a tecniche numeriche in ciascun NOSR ed in ciascun CORU; un addetto a tecniche numeriche presso il Centro di Supervisione Nazionale e presso ciascun CGM ITAPAC;
- due lavoratori addetti agli apparati in ambito Area Operativa Radiomobile, ad eccezione delle AOR LO e LA dove saranno utilizzate 4 unità.
PRESIDI MINIMI IN CASO DI ASTENSIONI DAL LAVORO DI DURATA
COMPRESA TRA DUE E QUATTRO ORE
PROTEZIONE AZIENDALE
- Una unità addetta ad attività amministrative in ciascun Centralino Regionale di Sicurezza con orario 0-24 L-D.
CENTRALINI DI DIREZIONE
- Una unità addetta ad attività amministrative in ciascun Centralino di Direzione con fascia orario 7-19 L-V. I Centralini di Direzione con orario 0-24 L-D saranno presidiati da due unità.
- Una unità addetta ad attività amministrative presso la Sala Telex di Direzione Generale con orario 7-20 L-D.
SISTEMI INFORMATIVI-ESERCIZIO
- Un operatore di Sistemi Informativi nella fascia oraria 0-24 L-D in ciascun Polo di Esercizio.
IMPIANTI D'ABBONATO
Servizio Assegnazione Lavori
- Un impiegato tecnico gestionale addetto all'Assegnazione Lavori in tutti i CdL nell'orario base L-V. Nelle giornate del sabato e festività sarà impiegata una unità in un solo CdL per Filiale, con orario base.
Servizio di installazione-manutenzione
- In ciascun CdL sarà garantita la presenza in servizio di una unità nell'orario base L-V e nelle giornate di sabato, domenica ed F.I.
PRODOTTI SISTEMI
Servizio manutenzione c/o clienti
- Un lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi per ciascun CdL, con orario base nel periodo L-V.
- Presidio presso impianti di clienti di importanza strategica (Sedi Sociali, Servizi di pubblica utilità, Organi Militari e di Sicurezza).
Servizio manutenzione Sale PS
- Una unità tecnica, in orario base L-V e S ove previsto, presso le Sale Prodotti Sistemi delle Filiali Sede di DR con concentrazione dei servizi 183-189 nonché presso le altre Sale PS già presidiate. Nelle Sale PS delle DR PV - MI - RM - CB saranno assicurate due unità.
Al termine dell'orario base e fino all'orario di concentrazione sarà garantita una unità tecnica in ciascuna delle predette Sale PS.
Nella fascia oraria di concentrazione una unità presso le Sale PS delle DR PV - MI - RM - CB.
Servizio accettazione reclami 183-189
- Un impiegato tecnico amministrativo in tutti i CdL con orario base L-V e S, ove in atto.
- Una unità tecnica nelle sale PS con concentrazione notturna dei servizi 183-189 (TO - MI - VE - FI - RM - NA) nella fascia oraria 20-8 L-S e durante la domenica.
- Al passaggio del servizio 189 - con riguardo alle reti specializzate sia pubbliche che private, e a CDA e CDN - presso il Supporto Specialistico sarà previsto un assistente tecnico addetto alla Diagnostica TD per ciascuna Organizzazione Territoriale Business, in orario base L-V. Nelle OTBU Nord 1 e Centro 2 saranno utilizzate due unità.
- Nei gruppi di Diagnostica TD delle Organizzazioni Territoriali Business di Nord 1 e Centro 2 saranno utilizzate due unità dalle 8 alle 20 nel periodo L-V, mentre dalle 20 alle 8 e nel periodo S-D e F.I. sarà in servizio una sola unità per sede.
Attività di coordinamento
- Un assistente tecnico per ciascuna Filiale con almeno 3 CdL, in orario base L-V.
Supporto Specialistico
- Un assistente addetto alla "Assistenza Specialistica" per ciascuna DR (tale unità coordinerà l'attività nelle Filiali fino a 2 CdL).
SERVIZI D'UTENZA
- Il servizio "12" sarà garantito, secondo gli orari di presidio in atto, con la presenza del 8% del personale SUT per ciascun turno presso i CdL sia di I che di II livello.
IMPIANTI DI LINEA
- Sarà garantita la presenza in servizio di una squadra di tecnici di Reti per Unità Territoriale Rete.
- Presidio con un lavoratore addetto agli Apparati per CdL.
IMPIANTI DI CENTRALE
Aree Impianti Centrale
- Presidio con un lavoratore addetto alla commutazione analogica in forza presso ciascun CdL con orario base L-V.
- Un lavoratore addetto a tecniche numeriche in forza presso ogni CdL con orario base L-V. Laddove presente si garantirà il presidio di una unità in fascia 17-20 L-V ed orario base al sabato, ovvero 17-23 L-V e 8-23 S-D.
- Nelle AIC sede di Stadio di Gruppo di Transito il presidio sarà garantito, con orario base L-V, in ogni caso da due tecnici numerici se SGU e SGT sono della stessa tecnica, o da tre tecnici numerici se SGU e SGT sono di tecnica diversa o vi sono più SGT.
Centro Supervisione di Esercizio
- Due assistenti tecnici, con orario base L-V, in ambito GSE.
Supporto Regionale Tecniche Numeriche
- Una unità addetta a tecniche numeriche per ciascun prodotto numerico a larga diffusione all'interno della DR ed una unità per gli apparati trasmissivi, nell'orario base L--V.
NOSR
- Due lavoratori addetti a tecniche numeriche in ciascun NOSR durante l'orario base L-V. Al di fuori dell'orario base e nel periodo S-D e F.I. saranno utilizzate le unità normalmente previste in servizio.
CORU
Una unità addetta a tecniche numeriche in ciascun CORU nell'arco orario 0-24 settimanale, laddove in atto.
RADIOMOBILE
Aree Operative Radiomobile
- Due unità addette a tecniche numeriche in ciascuna AOR, ad eccezione delle DR FV e AM dove si utilizzerà una sola unità, in orario base L-V.
- Due lavoratori addetti agli Apparati in ciascuna AOR, ad eccezione delle AOR LO e LA dove saranno utilizzate 4 unità, in orario base L-V.
- Una unità di coordinamento per ogni AOR in orario base L-V.
Direzione Generale
- Due unità addette a tecniche numeriche in orario base L-V. Al di fuori dell'orario base saranno utilizzate le unità normalmente previste in servizio.
- Una unità di coordinamento in orario base L-V.
RETE INTERDISTRETTUALE
- Una unità addetta a tecniche numeriche presso il Centro di Supervisione Nazionale nella fascia oraria settimanale 0-24.
CGM ITAPAC
- Un addetto a tecniche numeriche, con orario base L-V, in ciascun CGM.
- Un addetto a tecniche numeriche con orario settimanale 0-24 in ogni CGM.
COI
- Due addetti a tecniche numeriche, con orario base L-V, presso ciascuna sede del COI di Milano, Roma e Bologna. Nei restanti COI il presidio sarà garantito da una unità.
PRESIDI MINIMI IN CASO DI ASTENSIONI DAL LAVORO DI DURATA
SUPERIORE ALLE QUATTRO ORE
GESTIONE MAGAZZINO
- Una unità in orario base L-V addetta ad attività amministrative in ogni Magazzino regionale. Presso i Magazzini delle DR MI e RM saranno previste due unità.
- Una unità in orario base L-V addetta al Magazzino nelle DR TA - FV - LI - MU - AM - SA - CA. Presso i Magazzini delle restanti DR verranno utilizzate due unità.
GESTIONE IMMOBILI ED IMPIANTI
- Una unità addetta ad attività tecniche su base Filiale, con orario base L-V.
PROTEZIONE AZIENDALE
- Una unità addetta ad attività amministrative in ciascun Centro Regionale di Sicurezza con orario 0-24 L-D.
CENTRALINI DI DIREZIONE
- Una unità addetta ad attività amministrative in ciascun Centralino di Direzione con fascia oraria 7-19 L-V. I Centralini di Direzione con orario 0-24 L-D saranno presidiati da due unità.
- Una unità addetta ad attività amministrative presso la Sala Telex di Direzione Generale con orario 7-20 L-D.
SISTEMI INFORMATIVI-ESERCIZIO
- Un operatore di Sistemi Informativi nella fascia oraria 0-24 L-D in ciascun Polo di Esercizio.
IMPIANTI D'ABBONATO
Servizio Assegnazione Lavori
- Un impiegato tecnico gestionale addetto all'Assegnazione Lavori in tutti i CdL nell'orario base L-V. Nelle giornate del sabato e festività sarà impiegata una unità in un solo CdL per Filiale, con orario base.
- Sarà garantita la presenza in servizio in ogni Filiale nel periodo L-V di un Responsabile CLIA o di un assistente tecnico.
Servizio di installazione-manutenzione
- Un tecnico installatore-riparatore in ciascun Centro di Lavoro con orario base L-V.
- Nelle giornate di sabato, domenica ed F.I. una unità per ogni CdL in orario base.
PRODOTTI SISTEMI
Servizio manutenzione c/o clienti
- Due lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi in ciascun Centro di Lavoro con orario base L-V.
- Presidio presso impianti di clienti di importanza strategica (Sedi Sociali, Servizi di pubblica utilità, Organi Militari e di Sicurezza).
Servizio Manutenzione Sale PS
- Una unità tecnica, in orario base L-V e S ove previsto, presso le Sale Prodotti Sistemi delle Filiali sede di DR con concentrazione dei servizi 183-189 nonché presso le altre Sale PS già presidiate. Nelle Sale PS delle DR PV - MI - RM - CB saranno assicurate due unità.
Al termine dell'orario base e fino all'orario di concentrazione sarà garantita una unità tecnica in ciascuna delle predette Sale PS.
Nella fascia oraria di concentrazione una unità presso le Sale PS delle DR PV - MI - RM - CB.
Servizio accettazione reclami 183-189
- Un impiegato tecnico amministrativo in tutti i CdL con orario base L-V e S, ove in atto.
- Una unità tecnica nelle sale PS con concentrazione notturna dei servizi 183-189 (TO - MI - VE - FI - RM - NA), nella fascia oraria 20-8 L-S e durante la domenica.
- Al passaggio del servizio 189 - con riguardo alle reti specializzate sia pubbliche che private, e a CDA e CDN - presso il Supporto Specialistico sarà previsto un assistente tecnico addetto alla Diagnostica TD per ciascuna Organizzazione Territoriale Business, in orario base L-V. Nelle OTB Nord 1 e Centro 2 saranno utilizzate due unità.
- Nei gruppi di Diagnostica TD delle Organizzazioni Territoriali Business Nord 1 e Centro 2 saranno utilizzate due unità dalle 8 alle 20 nel periodo L-V, mentre dalle 20 alle 8 e nel periodo S-D e F.I. sarà in servizio una sola unità per sede.
Attività di coordinamento
- Un assistente tecnico per ciascuna Filiale con almeno 3 CdL, in orario base L-V.
Supporto Specialistico
- Un assistente addetto alla "Assistenza Specialistica" per ciascuna DR (tale unità coordinerà l'attività nelle Filiali fino a 2 CdL).
SERVIZI D'UTENZA
- Il servizio "12" sarà garantito, secondo gli orari di presidio in atto, con la presenza del 15% del personale SUT per ciascun turno presso i CdL sia di I che di II livello.
IMPIANTI DI LINEA
- Presidio con il 20% dei tecnici di Reti in servizio presso ciascun CdL, con orario base nel periodo L-V (almeno una squadra addetta ai cavi speciali).
- Presidio con un lavoratore addetto agli Apparati per CdL. In ipotesi di elevate estensioni territoriali o elevate consistenze di apparati, potrà essere prevista una seconda unità.
- Un assistente Tecnico CIL per Unità Territoriale Rete.
IMPIANTI DI CENTRALE
Aree Impianti Centrale
- Presidio con due lavoratori addetti alla commutazione analogica in forza presso ciascun CdL con orario base L-V.
- Due lavoratori addetti a tecniche numeriche in forza presso ogni CdL con orario base L-V. Laddove presente si garantirà un orario 17-20 L-V ed un orario base al sabato, ovvero 17-23 L-V e 8- 23 S-D.
- Nelle AIC sede di Stadio di Gruppo di Transito il presidio sarà garantito, con orario base L-V, in ogni caso da due tecnici numerici se SGU e SGT sono della stessa tecnica, o da tre tecnici numerici se SGU e SGT sono di tecnica diversa o vi sono più SGT.
Centro Supervisione di Esercizio
- Due assistenti tecnici, con orario base L-V, in ambito GSE.
- Un lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio con orario base L-V (NOE).
Attività di coordinamento di Filiale
- Una unità di coordinamento ogni 20 tecnici in servizio (TA + TN).
Supporto Regionale Tecniche Numeriche
- Una unità addetta a tecniche numeriche per ciascun prodotto numerico a larga diffusione all'interno della DR ed una unità per gli apparati trasmissivi, nell'orario base L-V.
NOSR
- Due lavoratori addetti a tecniche numeriche in ciascun NOSR durante l'orario base L-V. Al di fuori dell'orario base e nel periodo S-D e F.I. saranno utilizzate le unità normalmente previste in servizio.
CORU
- Una unità addetta a tecniche numeriche in ciascun CORU nell'arco orario 0-24 settimanale, laddove in atto.
RADIOMOBILE
Aree Operative Radiomobile
- Due unità addette a tecniche numeriche in ciascuna AOR, ad eccezione delle DR FV e AM dove si utilizzerà una sola unità, in orario base L-V.
- Due lavoratori addetti agli Apparati in ciascuna AOR, ad eccezione delle AOR LO e LA dove saranno utilizzate 4 unità, in orario base L-V.
- Una unità di coordinamento per ogni AOR in orario base L-V.
Direzione Generale
- Due unità addette a tecniche numeriche in orario base L-V. Al di fuori dell'orario base sarånno utilizzate le unità normalmente previste in servizio.
- Una unità di coordinamento in orario base L-V.
RETE INTERDISTRETTUALE
- Una unità addetta a tecniche numeriche presso il Centro di Supervisione nazionale nella fascia oraria settimanale 0-24.
CGM ITAPAC
- Un addetto a tecniche numeriche, con orario base L-V, in ciascun CGM.
- Un addetto a tecniche numeriche con orario settimanale 0-24 in ogni CGM.
COI
- Due addetti a tecniche numeriche, con orario base L-V, presso ciascuna sede del COI di Milano, Roma e Bologna. Nei restanti COI il presidio sarà garantito da una unità.
STAZIONI DI ENERGIA
- Un addetto alle stazioni di energia, a livello di Direzione Generale, con orario base L-V.
- Un addetto alle stazioni di energia, in ciascuna DR, con orario base L-V.
PRESIDI MINIMI IN CASO DI ASTENSIONE DALLA REPERIBILITÀ
Al di fuori dell'orario di servizio si prevedono i seguenti turni di reperibilità:
DIVISIONE BUSINESS
In ciascuna Area di Assistenza Tecnica un lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi.
In ciascuna area di competenza CGM una unità.
In ciascun Centro Operativo ITAPAC una unità.
DIVISIONE SERVIZI DI BASE
Centri Impianti di Linea:
una unità di coordinamento per gruppi di Unità Territoriali Rete e una unità operativa per ciascuna Unità Territoriale Rete nel settore CIL-Apparati;
- due unità operative per territorio regionale nel settore CIL-Reti.
Aree Impianti di Centrale:
- una unità di coordinamento per una o più Unità Territoriali Rete;
- per ogni linea di prodotto numerico o per raggruppamento di dette linee di prodotto una unità ogni 200.000 linee pesate nel territorio regionale;
- centrali analogiche: una unità ogni 100.000 linee pesate nel territorio regionale.
DIVISIONE SERVIZI TLC MOBILI
- una unità addetta a tecniche numeriche per sede di AOR;
- una unità addetta agli apparati per sede di AOR.
Nel distaccamento AOR Friuli Venezia Giulia sarà prevista una sola unità addetta agli apparati.
Appendice - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 8 Giorni festivi - Riposo settimanale
Per le località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide sempre con una festività nazionale o infrasettimanale, è stabilita una ricorrenza sostitutiva a data fissa, come segue:
Località Ricorrenza sostitutiva
Appiano Gentile (CO) 27 dicembre
Asolo (TV) 16 agosto
Barzio (CO) 26 agosto
Bibbiano (RE) 24 novembre
Biella (VC) 16 agosto
Bonate (BG) 20 gennaio
Bozzolo (MN) 29 maggio
Campi Bisenzio (FI) 24 giugno
Camucia (AR) 22 febbraio
Cancello e Arnone (CE) 27 dicembre
Cannobio (NO) 8 gennaio
Caorle (VE) 16 agosto
Capua (CE) 27 dicembre
Capurso (BA) 28 maggio
Carmagnola (TO) 9 dicembre
Castelnuovo dei Monti (RE) 29 settembre
Cles (TN) 26 giugno
Codroipo (UD) 12 luglio
Cossato (VC) 16 agosto
Decollatura (CZ) 16 agosto
Dolo (VE) 16 agosto
Dongo (CO) 27 dicembre
Ercolano (NA) 16 agosto
Faenza (RA) 7 dicembre
Ferentino (FR) 16 agosto
Fermo (AP) 16 agosto
Fino Mornasco (CO) 27 dicembre
Floridia (SR) 13 dicembre
Formia (LT) 24 giugno
Fornovo (PR) 16 agosto
Fossombrone (PS) 2 maggio
Gardone Val Trompia (BS) 26 aprile
Gemona (UD) 12 luglio
Guidizzolo (MN) 16 luglio
Isola Capo Rizzuto (CZ) 16 agosto
Jesolo (VE) 16 agosto
Lariano (RM) 16 agosto
Latina 16 agosto
Leverano (LE) 16 agosto
Locri (RC) 9 dicembre
Lucera (FG) 17 agosto
Maiori (SA) 16 agosto
Manzano (UD) 12 luglio
Menaggio (CO) 16 agosto
Mogliano Veneto (TV) 16 agosto
Mola (BA) 12 settembre
Molcesine (VR) 27 dicembre
Monopoli (BA) 18 agosto
Monselice (PD) 23 settembre
Montebelluna (TV) 9 dicembre
Monte di Procida (NA) 16 agosto
Nettuno (RM) 16 agosto
Nizza Monferrato (AT) 24 maggio
Orvieto (TR) 19 marzo
Pachino (SR) 18 agosto
Pandino (CR) 16 ottobre
Piedimonte Matese (CE) 18 agosto
Pordenone 8 settembre
Portomaggiore (FE) 23 aprile
Porto S. Stefano (GR) 3 agosto
Povigliano (RE) 22 aprile
Praia a Mare (CS) 2 luglio
Rapolano (SI) 16 agosto
Riva del Garda (TN) 5 agosto
Roccella Ionica (RC) 9 dicembre
Roseto degli Abruzzi (TE) 16 agosto
S. Marco Argentano (CS) 13 giugno
S. Maria Maggiore (NO) 19 giugno
S. Stefano di Cadore (BL) 8 settembre
Sasso Marconi (BO) 4 ottobre
Scandicci (FI) 24 giugno
Scopello (VC) 29 giugno
Servigliano (AP) 26 aprile
Signa (FI) 24 giugno
Sorgono (NU) 16 agosto
Spilimbergo (UD) 16 agosto
Stia (AR) 16 agosto
Strongoli (CZ) 16 agosto
Tarquinia (VT) 16 agosto
Terracina (LT) 16 agosto
Trani (BA) 21 giugno
Trinitapoli (BA) 13 agosto
Valentano (VT) 27 dicembre
Venezia_Mestre 16 agosto
Villa S. Giovanni (RC) 9 dicembre
Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 18 del C.C.L. - A maggior chiarimento delle norme contenute nell'art. 18 del C.C.L. in tema di provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300, si precisa quanto segue:
I - generalità:
il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, tenuto fra l'altro conto del servizio pubblico gestito dalla Società, saranno determinati anche in relazione:
- alle intenzionalità e circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
- ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla Legge, fermo restando che mancanze della stessa natura già in precedenza sanzionate nello stesso biennio potranno dar luogo a provvedimenti previsti come massimo nel paragrafo immediatamente successivo a quello di riferimento;
II - si applica la sanzione disciplinare da un minimo del rimprovero (verbale o scritto) ad un massimo di 3 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione al lavoratore che:
- non osservi le disposizioni di servizio;
- non rispetti l'orario di lavoro o non adempia alle formalità prescritte per la rilevazione delle presenze;
- non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori;
- non mantenga nei rapporti con l'utenza condotta uniformata a principi di correttezza;
- non osservi le disposizioni sugli "Adempimenti dei lavoratori in caso di assenza per malattia";
- non osservi le norme aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- non osservi le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del personale della Società;
- accetti compensi di carattere economico a qualsiasi titolo offerti dall'utente, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- utilizzi prodotti "software" di proprietà della Società per finalità personali, manometta, sottragga o danneggi per negligenza il patrimonio informatico aziendale comprensivo di dati e programmi;
III - si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni al lavoratore che:
- risulti assente ingiustificato dal servizio;
- non osservi le norme del contratto collettivo di lavoro;
- non mantenga assoluta segretezza sugli interessi della Società;
- arrechi per grave negligenza danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio della Società;
- introduca persone non autorizzate in locali sociali non aperti al pubblico;
IV - si applica la sanzione disciplinare del licenziamento al lavoratore che:
- svolga attività in contrasto o in concorrenza, anche indiretta, con la Società;
- svolga qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori;
- svolga altra attività lavorativa in dichiarato stato di malattia o di infortunio;
- falsifichi o alteri documenti o apparecchiature al fine di ottenere per sé o per altri indebiti vantaggi;
- richieda ad utenti compensi di carattere economico a quals1asi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- richieda a terzi compensi di carattere economico a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- risulti assente ingiustificato dal servizio per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi;
- violi il segreto telefonico;
- arrechi intenzionalmente danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio della Società;
- sottragga, manometta o distrugga intenzionalmente il patrimonio informativo della Società;
V - le mancanze non specificatamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 18, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'art. 17, e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.
Premessa - Viene denominata produttività il rapporto tra produzione e fattore lavoro e consumi esterni (materiali, prestazioni di terzi ed oneri vari) impiegati per ottenerla espressi in valori monetari costanti; quanto sopra consente l'individuazione di un indice di produttività ottenuto quale rapporto tra l'indice della produzione e l'indice dell'impiego dei fattori produttivi sopracitati.
L'indice di produttività utilizzato è rappresentato dal seguente rapporto:
P
_________
(L + C)
dove:
P = indice della produzione
espressa a valori monetari costanti;
(L + C) = indice d' impiego dei fattori
produttivi e segnatamente del
fattore lavoro (L) e consumi
di materiali e prestazioni di
terzi (C) espressi a valori
monetari costanti.
Di seguito vengono riportati i contenuti degli indici di cui sopra e le relative fonti di rilevazione.
a) Produzione (P) - La produzione dell'anno (t-1) coincide con i valori di ricavo monetario rilevati a consuntivo dal bilancio aziendale. Nell'anno (t) la definizione del prodotto in termini reali è ottenuta applicando ai dati quantitativi caratteristici dello sviluppo telefonico, relativi ai vari anni considerati, i ricavi medi unitari verificatisi nell'anno (t-1). Inoltre, nel raggruppamento confluisce il valore a saldo dei "proventi non telefonici meno perdite per svalutazioni e varie", espresso in termini reali mediante il deflazionamento dei volumi monetari con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
A loro volta, i ricavi medi unitari dell'anno (t-1) sono ottenuti dal rapporto tra i ricavi totali consuntivi (valori di bilancio) e quantità statistiche relative ai vari raggruppamenti rilevati nell'anno (t-1).
b) Lavoro (L) - L'impiego del fattore lavoro è quantificato sulla base delle consistenze medie equivalenti del personale in forza nei vari anni oggetto dell'analisi, valorizzate al costo medio procapite dell'anno (t-1).
Il costo medio dell'anno (t-1) è ottenuto dal rapporto tra il costo complessivo e la consistenza media numerica dell'anno (t-1).
c) Consumi (C) - Trattasi sostanzialmente dell'uso di materiali e di prestazioni di terzi per attività di esercizio, di manutenzione, di vendita.
L'impiego di questo fattore è dato dalla somma di "Allacciamenti e traslochi", "Altre spese di esercizio e manutenzione" e "Vendite (costo)".
I criteri di determinazione sono:
Voce Criteri
* allacciamenti e traslochi incremento lordo abbonati e
traslochi di ciascun anno
valorizzato al costo medio
dell'anno base;
* altre spese di esercizio consistenza media abbonati e manutenzione (compreso servizio Radiomobile) di ciascun anno valorizzata al costo medio dell'anno base;
* vendite deflazionamento di valori monetari con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il costo medio dell'anno (t-1), per le voci interessate, è ottenuto dal rapporto tra il costo complessivo e il dato quantitativo di riferimento dell'anno base.
Allegato 2 - Premio di produttività parametri di produttività (art. 29)
Omissis
Tabella A
PREMIO MASSIMO 1º fascia | PREMIO MEDIO 2º fascia | PREMIO MINIMO 3º fascia | ||||
variab. (*) | variab. (*) | variab. (*) | ||||
livello 1 | 289.525 | 169.300 | 204.375 | 119.500 | 136.275 | 79.700 |
livello 2 | 270.650 | 158.250 | 191.050 | 111.700 | 127.375 | 74.500 |
livello 3 | 261.125 | 153.100 | 184.375 | 108.050 | 123.000 | 72.050 |
livello 4 | 251.750 | 147.200 | 177.700 | 103.900 | 118.500 | 69.300 |
livello 5 | 232.875 | 136.150 | 164.400 | 96.100 | 109.600 | 64.100 |
livello 6 | 214.000 | 125.100 | 151.075 | 88.300 | 100.725 | 58.900 |
livello 7 | 196.375 | 114.800 | 138.625 | 81.050 | 92.425 | 54.050 |
livello 8 | 176.225 | 103.050 | 124.400 | 72.750 | 82.950 | 48.500 |
livello 9 | 151.075 | 88.300 | 106.625 | 62.350 | 71.100 | 41.600 |
livello 10 | 125.875 | 73.600 | 88.850 | 51.950 | 59.250 | 34.650 |
Dove, rispettivamente, per (X1 + Y1) e per (X2 + Y2):
- 1º fascia: premio massimo - per il primo 20% delle linee funzionali considerate;
- 2º fascia: premio medio - per il successivo 30% delle linee funzionali considerate;
- 3º fascia: premio minimo - per l'ulteriore 30% delle linee funzionali considerate;
Tabella B
PREMIO MASSIMO 1º fascia | PREMIO MEDIO 2º fascia | PREMIO MINIMO 3º fascia | ||||
variab. (*) | variab. (*) | variab. (*) | ||||
livello 1 | 289.525 | 169.300 | 204.375 | 119.500 | 136.275 | 79.700 |
livello 2 | 270.650 | 158.250 | 191.050 | 111.700 | 127.375 | 74.500 |
livello 3 | 261.125 | 153.100 | 184.375 | 108.050 | 123.000 | 72.050 |
livello 4 | 251.750 | 147.200 | 177.700 | 103.900 | 118.500 | 69.300 |
livello 5 | 232.875 | 136.150 | 164.400 | 96.100 | 109.600 | 64.100 |
livello 6 | 214.000 | 125.100 | 151.075 | 88.300 | 100.725 | 58.900 |
livello 7 | 196.375 | 114.800 | 138.625 | 81.050 | 92.425 | 54.050 |
livello 8 | 176.225 | 103.050 | 124.400 | 72.750 | 82.950 | 48.500 |
livello 9 | 151.075 | 88.300 | 106.625 | 62.350 | 71.100 | 41.600 |
livello 10 | 125.875 | 73.600 | 88.850 | 51.950 | 59.250 | 34.650 |
Dove per (P): 1º fascia = (P) > 2,70 (premio massimo);
2º fascia = 2,70> = (P) > 2,30 (premio medio);
3º fascia = (P)<= 2,30 (premio minimo);
(*) La quota variabile viene riferita all' incremento dell' 1% della produttività rispetto all' anno precedente.
Tabella A
PREMIO MASSIMO 1º fascia | PREMIO MEDIO 2º fascia | PREMIO MINIMO 3º fascia | ||||
variab. (*) | variab. (*) | variab. (*) | ||||
livello 1 | 86.850 | 50.800 | 61.300 | 35.850 | 40.900 | 23.900 |
livello 2 | 81.200 | 47.450 | 57.300 | 33.500 | 38.200 | 22.350 |
livello 3 | 78.350 | 45.950 | 55.300 | 32.400 | 36.900 | 21.600 |
livello 4 | 75.500 | 44.150 | 53.300 | 31.150 | 35.550 | 20.800 |
livello 5 | 69.850 | 40.850 | 49.300 | 28.850 | 32.900 | 19.250 |
livello 6 | 64.200 | 37.550 | 45.300 | 26.500 | 30.200 | 17.650 |
livello 7 | 58.900 | 34.450 | 41.600 | 24.300 | 27.750 | 16.200 |
livello 8 | 52.850 | 30.900 | 37.300 | 21.800 | 24.900 | 14.550 |
livello 9 | 45.300 | 26.500 | 32.000 | 18.700 | 21.350 | 12.500 |
livello 10 | 37.750 | 22.100 | 26.650 | 15.600 | 17.750 | 10.400 |
Dove per (A): 1º fascia = (A) < 0,025 (premio massimo);
2º fascia = 0,025 <= (A) < 0,030 (premio medio);
3º fascia = (A)>= 0,030 (premio minimo);
Tabella B
| PREMIO MASSIMO | PREMIO MEDIO | PREMIO MINIMO | |||
|
| variab. |
| variab. |
| variab. |
livello 1 | 492.200 | 287.800 | 347.450 | 203.150 | 231.650 | 135.500 |
livello 2 | 460.100 | 269.050 | 324.800 | 189.900 | 216.550 | 126.650 |
livello 3 | 443.900 | 260.250 | 313.450 | 183.700 | 209.100 | 122.500 |
livello 4 | 428.000 | 250.250 | 302.100 | 176.650 | 201.450 | 117.800 |
livello 5 | 395.900 | 231.450 | 279.500 | 163.350 | 186.300 | 108.950 |
livello 6 | 363.800 | 212.650 | 256.850 | 150.100 | 171.250 | 100.150 |
livello 7 | 333.850 | 195.150 | 235.650 | 137.800 | 157.100 | 91.900 |
livello 8 | 299.600 | 175.200 | 211.500 | 123.700 | 141.000 | 82.450 |
livello 9 | 256.850 | 150.100 | 181.250 | 106.000 | 120.850 | 70.700 |
livello 10 | 214.000 | 125.100 | 151.050 | 88.300 | 100.750 | 58.900 |
Dove per (P): 1º fascia = (P) > 2,70 (premio massimo);
2º fascia = 2,70 >= (P) > 2,30 (premio medio);
3º fascia = (P)<= 2,30 (premio minimo);
(*) La quota variabile viene riferita all' incremento dell' 1% della produttività rispetto all' anno precedente.
Allegato 5 - Premio di produttività per il personale di direzione generale (art. 29)
Tabella A
| PREMIO MASSIMO | PREMIO MEDIO | PREMI O MINIMO | |||
|
| variab. |
| variab. |
| variab. |
livello 1 | 108.550 | 63.500 | 76.650 | 44.850 | 51.100 | 29.900 |
livello 2 | 101.450 | 59.350 | 71.600 | 41.900 | 47.750 | 27.950 |
livello 3 | 97.850 | 57.350 | 69.100 | 40.500 | 46.100 | 27.000 |
livello 4 | 94.450 | 55.250 | 66.650 | 39.000 | 44.450 | 26.000 |
livello 5 | 87.350 | 51.100 | 61.650 | 36.050 | 41.100 | 24.050 |
livello 6 | 80.200 | 46.950 | 56.600 | 33.150 | 37.750 | 22.100 |
livello 7 | 73.600 | 43.000 | 51.950 | 30.350 | 34.650 | 20.250 |
livello 8 | 66.050 | 38.650 | 46.650 | 27.300 | 31.100 | 18.200 |
livello 9 | 56.650 | 33.100 | 39.950 | 23.400 | 26.650 | 15.600 |
livello 10 | 47.150 | 27.600 | 33.300 | 19.500 | 22.200 | 13.000 |
Dove per (A): 1º fascia = (A) < 0,025 (premio massimo);
2º fascia = 0,025 <= (A) < 0,030 (premio medio);
3º fascia = (A) > 0,030 (premio minimo);
Tabella B
|
| variab. (*) |
livello 1 | 289.5.0 | 169.300 |
livello 2 | 270.650 | 158.250 |
livello 3 | 261.150 | 153.100 |
livello 4 | 251.750 | 147.200 |
livello 5 | 232.850 | 136.150 |
livello 6 | 214.000 | 125.100 |
livello 7 | 196.350 | 114.850 |
livello 8 | 176.250 | 103.000 |
livello 9 | 151.050 | 88.300 |
livello 10 | 125.900 | 73.600 |
(*) La quota variabile viene riferita all' incremento dell' 1% della produttività rispetto all' anno precedente.
|
| variab. (*) |
livello 1 | 340.600 | 199.200 |
livello 2 | 318.400 | 186.200 |
livello 3 | 307.250 | 180.100 |
livello 4 | 296.200 | 173.200 |
livello 5 | 273.950 | 160.200 |
livello 6 | 251.750 | 147.200 |
livello 7 | 231.000 | 135.150 |
livello 8 | 207.350 | 121.200 |
livello 9 | 177.700 | 103.900 |
livello 10 | 148.100 | 86.600 |
(*) La quota variabile viene riferita all' incremento dell' 1% della produttività del 1992 rispetto a quella del 1991.
Allegato 7 - Valori erogati a titolo di "Premio annuo" (art. 29)
livello 1 | 295.675 |
livello 2 | 276.375 |
livello 3 | 267.100 |
livello 4 | 257.100 |
livello 5 | 237.800 |
livello 6 | 218.525 |
livello 7 | 200.525 |
livello 8 | 179.950 |
livello 9 | 154.300 |
livello 10 | 128.550 |
Lettera - Schema di lettera per la trattenuta dei contributi sindacali
Spett.le Società SIP
Prego codesta spett.le Società di voler cortesemente mettere a disposizione del Sindacato _______________________________________________
la somma corrispondente ad una percentuale del ___________ sul minimo tabellare e su un'aliquota dell'indennità di contingenza di mia
competenza (pari a ________________________________ dal _________________
e a _____________________ dal ____________________), quale mio contributo
associativo, somma che dovrà essere detratta dalla mia retribuzione mensile e versata sul conto corrente (indicare se bancario o postale) n. _______________________ intestato al Sindacato _______________________
La presente richiesta, che ho redatto in due originali ad unico effetto, è valida a decorrere dal mese di __________ e fino a quando non faccia pervenire
a codesta spett.le Società una mia diversa comunicazione al riguardo.
(firma per esteso)
____________________
Data ______________________
Personale supplente di commutazione - Art. 4 C.C.L. 16-7-1981
1. In relazione all'avvenuta abolizione del personale supplente di commutazione, il testo integrale dell'art. 2 del C.C.L. 24-12-1969 viene riportato in appendice per documentazione ai fini di coordinamento con le norme introdotte a seguito dell'abolizione stessa, per il personale di commutazione.
2. Rimane chiarito che al personale supplente di commutazione passato a far parte del personale ordinario, è riconosciuta, in relazione al rapporto di supplentato, un'anzianità di fatto pari al periodo di lavoro effettivamente prestato o retribuito come minimo garantito.
Nota a verbale - Nei confronti del personale supplente di commutazione notturna ad orario ridotto, di cui al punto 2) della disposizione transitoria all'art. 2 del C.C.L. 24-12-1969 (v. appendice), sono applicate le condizioni di lavoro di cui ai punti seguenti:
a) il personale predetto può richiedere il passaggio tra il personale ordinario a preferenza di nuove assunzioni. Al personale stesso, che passerà a far parte del personale ordinario, verrà riconosciuta una anzianità di fatto pari al periodo di lavoro effettivamente prestato;
b) tale personale ad orario ridotto è retribuito, sulla base dei minimi fissati nell'art. 23 per il corrispondente personale di commutazione notturna, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate;
c) per le prestazioni effettuate in ore non notturne, sia la normale retribuzione che ogni altro compenso saranno ugualmente corrisposti sulla base di quanto previsto per il personale ordinario di commutazione notturna, ovviamente sempre in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate. Come per tale personale, per le predette prestazioni effettuate in ore non notturne, non dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 10% per lavoro notturno prevista al 6º comma dell'art. 10;
d) le norme del presente contratto relative alle ferie, alla 13ª mensilità, alla 14ª mensilità, al preavviso ed alla indennità di anzianità si applicano in proporzione alle ore di lavoro compiute. Il personale predetto fruirà inoltre degli aumenti periodici di anzianità a norma dell'art. 25, calcolandosi il biennio di servizio in base alle ore utili ai fini del riconoscimento di anzianità di cui al precedente punto a), ma comunque non prima della scadenza di ogni biennio solare;
e) per il personale di commutazione notturna ad orario ridotto potrà procedersi alla detrazione o al recupero delle giornate di ferie usufruite nell'anno precedente, rispettivamente in più o in meno rispetto a quelle spettanti in relazione al periodo di servizio effettivamente prestato;
f) al personale medesimo che ne faccia regolare richiesta, la Società accorderà un periodo di licenza straordinaria, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un numero di giorni che, aggiunto alle ferie spettanti a norma del precedente punto e), assicuri un periodo di astensione dal lavoro, nel corso di ciascun anno solare, pari a complessivi 18 giorni lavorativi. Tale licenza potrà essere usufruita in prosecuzione del periodo di ferie;
g) nei confronti del personale di cui trattasi, il trattamento economico di malattia corrisposto dall'ente mutualistico sarà integrato dalla Società in modo da equipararlo, a partire dal primo giorno di assenza, al normale trattamento retributivo determinato in base al numero di ore giornaliere di lavoro indicato nella lettera di assunzione. Come periodo di conservazione del posto dovrà considerarsi quello durante il quale permane il diritto al trattamento economico corrisposto dall'ente mutualistico;
h) in caso di infortunio sul lavoro, al personale predetto la Società garantisce la conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità di fatto, per tutto il periodo di assenza indennizzato dall'I.N.A.I.L., come inabilità temporanea.
Benemerenze nazionali - Art. 43 C.C.L. 16-7-1981
1. Al personale ordinario e a quello supplente di commutazione che si trovi in una delle condizioni sottoindicate e che non abbia già goduto della concessione presso altro datore di lavoro, è riconosciuta, ai soli effetti della indennità di anzianità e del preavviso, un'anzianità convenzionale nella seguente misura:
A) anzianità di mesi sei:
a) ex combattenti in A.O.I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno 3 mesi anteriormente al 5-5-1936;
b) ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per 6 mesi presso reparti delle Forze Armate mobilitati in zona di operazioni quando tali reparti con apposite disposizioni degli Stati Maggiori siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse, nel periodo intercorrente dall'11-6-1940 all'8-5-1945.
Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite, che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia è computato valido, ai fini dell'eventuale completamento del periodo richiesto per il riconoscimento della maggiore anzianità convenzionale di 6 mesi, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia, ma non oltre il 15-4-1946.
Per i militari e militarizzati che, dopo il 14-10-1943, attraversando le linee nemiche, abbiano raggiunto il territorio non occupato dalle forze armate tedesche e si siano posti a disposizione di un Comando militare nazionale è computato, ai fini dell'eventuale completamento del periodo richiesto per il riconoscimento dell'anzianità convenzionale di 6 mesi, un periodo di sessanta giorni;
c) partigiani combattenti ai quali la relativa qualifica sia stata riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del DL 21-8-1945, n. 518;
d) reduci dalla deportazione ai sensi dell'art. 4 del DL 4-8-1945, n. 467.
I benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:
- ai disertori, ancorché, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;
- a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8-9-1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per avere prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per avere prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima. Detta esclusione, peraltro, non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valore o la croce al merito di guerra, o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni, o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.
B) anzianità di mesi sei:
- decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare d'Italia (ex Ordine Militare di Savoia), feriti di guerra.
C) anzianità di mesi dodici:
- mutilati ed invalidi di guerra - militari e civili - i quali, a norma della Legge 3-6-1950, n. 375, siano in possesso dei requisiti per il collocamento obbligatorio.
2. Le anzianità di cui ai punti A), B) e C) del precedente 1º comma sono cumulabili.
3. Le domande da presentarsi alla Società, ai fini del riconoscimento delle predette anzianità convenzionali, devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) mutilati, ex combattenti, feriti di guerra, decorati al valore o dell'O.M. d'Italia, promossi per merito di guerra: stato di servizio, se ufficiali, ovvero copia del foglio matricolare se militari di truppa, rilasciati dal Distretto Militare competente;
b) partigiani combattenti: attestazione comprovante la qualifica di "partigiano combattente" rilasciata dalle competenti commissioni istituite con DL 21-8-1945, n. 518;
c) reduci dalla deportazione: attestazione comprovante la qualifica di "reduce dalla deportazione" rilasciata dal Comune di residenza.
4. La documentazione dovrà essere integrata dalla prova che il lavoratore richiedente non abbia già goduto della concessione presso altro datore di lavoro, normalmente desunta da un eventuale precedente rapporto di lavoro risultante dal libretto di lavoro e dalle conseguenti dichiarazioni rilasciate dall'azienda di provenienza.
Indennità di anzianità - Art. 45 C.C.L. 16-7-1981
1. La risoluzione del rapporto di lavoro dà diritto al lavoratore di percepire una indennità di anzianità pari a tante mensilità della retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per quanti sono gli anni interi di anzianità di servizio prestato alle dipendenze della Società.
2. Nel caso di frazioni di anno queste vengono computate in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio: le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
3. Agli effetti della indennità di anzianità, la retribuzione mensile in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere maggiorata di un dodicesimo della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità.
4. Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, queste sono commisurate sulla media dell'ultimo triennio di servizio o sulla media del minor tempo di servizio prestato.
5. La indennità di anzianità, nella misura ed alle condizioni come sopra stabilite, e quella sostitutiva del preavviso sono corrisposte indipendentemente da quanto spetti al lavoratore per il trattamento di previdenza.
6. La Società è tenuta a rilasciare al lavoratore, all'atto della liquidazione, un prospetto dal quale risulti la somma a lui spettante con l'indicazione dei vari elementi che la compongono.
7. In caso di disaccordo sulla entità della indennità di anzianità, la Società dovrà intanto corrispondere la parte non in contestazione.
Disposizione transitoria - Per i lavoratori in servizio alla data del 22-6-1981 l'indennità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e, in aggiunta, dalla somma corrisposta in forza dell'accordo di rinnovo 22-6-1981 a titolo di anticipazione su detta indennità.
Aumenti periodici di anzianità - Art. 24 C.C.L. 10-12-1988
1. I lavoratori hanno diritto per ogni biennio di servizio maturato a partire dalla data di assunzione e valido agli effetti dell'anzianità, limitatamente a 14 bienni, ad una maggiorazione del 5% così calcolata:
a) fino al 31-12-1979, sulla base di computo indicata negli accordi e contratti collettivi di lavoro in vigore fino alla predetta data;
b) dal 1-1-1980, sul minimo di stipendio del livello di appartenenza, aumentato dell'indennità di contingenza al 31-12-1979, con l'esclusione, dal 1-1-1982, di quella conglobata nei minimi di stipendio.
2. Nei casi di assegnazione al livello superiore, la quota di stipendio relativa agli scatti di anzianità in precedenza maturati verrà tradotta in percentuale sull'importo di cui al 1º comma, lett. b), del presente articolo, relativo al nuovo livello di appartenenza.
In tal caso, a partire dall'11º biennio di servizio e fino al 14º, il lavoratore avrà diritto, oltre ai normali scatti del 5% e in coincidenza con gli stessi, ad una ulteriore maggiorazione biennale dell'1% o frazione, da applicarsi sull'importo di cui sopra, fino a raggiungere la percentuale corrispondente ad un 5% per ogni scatto di anzianità maturato. Qualora dopo il 14º scatto di anzianità il lavoratore non abbia ancora raggiunto la percentuale massima del 70% sull'anzidetto importo, egli avrà diritto ad ulteriori scatti biennali nella misura del 6%, o in quella minore residua, fino al limite della percentuale predetta.
3. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da assegni "ad personam" o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici.
Disposizioni transitorie - 1) Gli scatti di anzianità sul minimo di stipendio maturati alla data del 30-6-1988 saranno ricalcolati sui minimi in vigore al 1-7-1988.
2) Il criterio della decorrenza della maturazione degli scatti di anzianità a far tempo dalla data di assunzione, stabilito dal 1º comma del presente articolo, è applicato a partire dal 1-1-1970, soltanto nei confronti dei lavoratori che a tale data non avessero ancora maturato il primo aumento periodico di anzianità.
La maggiorazione biennale supplementare dell'1%, prevista dal 2º comma del presente articolo per gli scatti dall'11º al 14º, è applicata a partire dal 1-1-1970 per gli scatti maturati da tale data.
Indennità sostitutiva di mensa - Art. 26 C.C.L. 10-12-1988
Fino al 30-6-1989:
1. A tutti i lavoratori è dovuta una indennità sostitutiva di mensa di L. 230 giornaliere, elevata dal 1-1-1986 a L. 400 giornaliere.
2. Tale indennità è proporzionalmente aumentata, nei casi in cui l'orario di lavoro sia concentrato in cinque giorni alla settimana, a L. 276, elevata a L. 480 dal 1-1-1986.
3. Durante le assenze retribuite ai sensi del presente contratto di lavoro, l'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta con le stesse modalità e con le stesse riduzioni previste per lo stipendio.
Note a verbale - 1) Per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario con orario inferiore rispetto a quello normale, l'indennità sostitutiva di mensa va corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate.
2) In caso di assenza non retribuita per periodi inferiori ad una giornata, l'indennità sostitutiva di mensa spettante per le ore prestate in detta giornata sarà corrisposta in base alla quota oraria.
A partire dal 1-7-1989, il testo del presente articolo si intende soppresso a tutti gli effetti.
Dalla medesima data, l'importo relativo all'indennità sostitutiva di mensa di cui al presente articolo verrà corrisposto a titolo di "assegno ad personam" e riconosciuto al solo personale in servizio alla data stessa.
Le parti si danno atto che in merito a tale istituto nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata in futuro.
Il giorno 18-12-1979 è stato convenuto quanto segue:
1) Con decorrenza 1-1-1980, le norme di cui all'art. 17 del C.C.L. 22-6-1978 cesseranno di avere applicazione.
2) Con la stessa decorrenza, a tutto il personale ordinario verrà corrisposto, a titolo di assegno "ad personam" non assorbibile, un importo di L. 6.000 mensili. I lavoratori in servizio alla data del 10-11-1979 potranno eventualmente richiedere, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società entro il 31 gennaio p.v., anziché di beneficiare del trattamento suddetto, di mantenere le agevolazioni di cui al 1º comma del soppresso art. 17 C.C.L., alle tariffe vigenti alla data odierna.
3) A partire dalla medesima data 1-1-1980, nei confronti del personale ordinario che chieda l'impianto di un apparecchio telefonico nella propria abitazione, a proprio nome e per uso privato, la Società accorderà in via di fatto la gratuità del primo impianto, nei casi normali e soltanto per l'apparecchio principale; sarà inoltre accordata la riduzione del 50 % sulle spese di trasloco, sempre nei casi normali e limitatamente all'apparecchio principale. Per uno stesso nucleo familiare di conviventi, le agevolazioni predette sono applicabili limitatamente ad una sola persona e per un solo apparecchio telefonico.
Roma, 21-7-1992
PO/RI N. 14986
Spettabile
FILPT-CGIL
SILTE/FPT-CISL
UILTE-UIL
Via Po, 102
00198 ROMA
Oggetto: Rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Vi precisiamo qui di seguito alcune intese verbalmente intervenute, nonché determinate assicurazioni dateVi, in occasione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo di lavoro.
Qualità
Il processo di profonda trasformazione delle tecnologie di comunicazione, l'evoluzione del contesto istituzionale e strategico del mondo delle telecomunicazioni, la crescente competitività di mercato, la sempre più spiccata necessità di orientare l'attività al soddisfacimento delle diversificate esigenze della clientela, pongono la qualità totale come l'obiettivo e metodologia prioritari della nuova strategia della Società.
In tale ottica, le parti stipulanti, nel quadro del nuovo assetto contrattuale, riconoscono la necessità di adottare interventi mirati al coinvolgimento di tutte le risorse umane e alla diffusione di cultura e comportamenti rivolti alla soddisfazione del cliente.
L'insieme delle soluzioni individuate si colloca all'interno di un progetto complessivo di orientamento alla qualità totale che verrà perseguito attraverso l'attivazione di programmi finalizzati all'accrescimento del livello di qualità del sistema tecnico e dei processi aziendali e di iniziative idonee a favorire modalità organizzative e comportamentali atte a misurarsi con la variabilità del mercato e alla sua velocità di sviluppo. In tale direzione proseguiranno coerentemente le iniziative correlate alla misurabilità dei livelli di qualità del servizio anche e soprattutto con riguardo alla percezione diretta della clientela.
In questo senso, la ricerca di ulteriori livelli di produttività e competitività dovrà correlarsi ad una crescente valorizzazione delle risorse umane, ritenute il principale fattore di successo dell'Azienda, secondo un sempre più marcato orientamento ai valori della cooperazione interna e della condivisione delle linee strategiche della Società.
È in tale ottica che vanno collocate e lette le soluzioni contrattuali adottate dalle parti e più puntualmente definite negli specifici capitoli dell'intesa. L'insieme degli interventi convenuti può in particolare essere ricondotto nell'ambito di due principi-chiave che - congiuntamente - hanno rappresentato il costante punto di riferimento per le scelte operate dalla contrattazione collettiva e a cui le parti assegnano significato e valenza di preciso orientamento sia per misurare la validità delle soluzioni prescelte sia per i comportamenti futuri.
Gli interventi operativi individuati, così, intendono perseguire anche in una prospettiva di più lungo periodo: da un lato, risultati che esaltino la centralità del cliente, l'orientamento complessivo delle strutture aziendali alla qualità e che agevolino il rafforzamento della capacità competitiva della Società; dall'altro, politiche, strumenti e condizioni di lavoro che valorizzino il contributo della risorsa umana.
Con riguardo al primo profilo, si collocano molteplici interventi quali - in primo luogo - le complessive soluzioni adottate in materia di organizzazione del lavoro; in tal senso particolare significato assumono per un verso le innovate modalità di offerta del servizio alla sempre più diversificata clientela, per l'altro l'adeguamento dei presidi tecnico-commerciali e delle modalità di fornitura di assistenza ai clienti, nonché il riassetto della struttura di commercializzazione e la significativa revisione dei canali di vendita.
Può essere infine ricordata, come ulteriore espressione di tale criterio-guida adottato dalle parti, l'individuazione all'interno delle previsioni contrattuali delle prestazioni ritenute indispensabili in caso di astensioni dal lavoro, avuto riguardo alla natura e strategicità del servizio di telecomunicazioni; previsione questa che testimonia significativamente l'orientamento condiviso volto ad assegnare un ruolo centrale al cliente.
Con riguardo, invece, al secondo profilo richiamato circa la ricerca di soluzioni utili per la valorizzazione delle risorse umane presenti nelle strutture aziendali, sono previsti interventi tesi a coinvolgere il personale, anche al fine di rendere coerenti le prestazioni tecniche e comportamentali nei riguardi della clientela. In tale ambito si colloca per esempio la più marcata sottolineatura prevista nel correlare il risultato produttivo, cui far conseguire i diversificati effetti retributivi connessi al Premio di Produttività, ad indici strettamente legati all'andamento della qualità; così come l'ulteriore ammodernamento della struttura retributiva a favore di soluzioni più attente a valorizzare la professionalità del personale.
Il criterio suddetto ha costituito punto di riferimento anche per le soluzioni convenute in materia di formazione, strumento necessario - oltreché per aggiornare le professionalità - per accrescere il livello di conoscenza del personale sulle strategie, obiettivi e programmi aziendali.
L'insieme di tali interventi, inoltre, conferma come la qualità rappresenti il terreno ideale per la promozione e lo sviluppo del nuovo sistema di relazioni Azienda-Sindacato adottato dalle parti, finalizzato a conseguire più marcati rapporti partecipativi necessari ad affrontare i mutevoli scenari interni ed esterni e favorire le evoluzioni organizzative e normative richieste dal perseguimento di obiettivi di qualità totale.
Tale sistema innovativo, che trova alimento in particolare nell'individuazione di specifici organismi paritetici, vuole realizzare - per ciò che attiene alla tematica della Qualità - nuove modalità di rapporto in grado di meglio qualificare il ruolo attivo delle parti nell'osservazione, analisi, studio e monitoraggio degli specifici progetti del Piano Qualità che la Società predisporrà.
Il quadro complessivo delle soluzioni convenute vuol accelerare dunque i processi di diffusione di una cultura orientata al cliente e alla qualità, sviluppando interventi in grado di garantire le necessarie risposte alle sollecitazioni poste dal mercato e consolidando il miglioramento delle condizioni di lavoro e dei livelli di professionalità delle risorse umane.
Personalizzazione dei rapporti con la clientela
In considerazione del positivo sviluppo, nell'ambito della trascorsa vigenza contrattuale, di una più elevata autoresposabilizzazione degli operatori mediante la personalizzazione dei rapporti con la clientela, elemento centrale del complessivo impegno delle parti teso alla realizzazione di significativi miglioramenti della qualità del servizio e, in tale ambito, della qualità del rapporto con la clientela, si riconferma la validità degli interventi atti a consentire la riconoscibilità del personale sociale che, con diverse modalità tipiche dei settori produttivi di appartenenza, in congruità con le innovazioni organizzative previste, lavora a contatto con il pubblico.
Tali iniziative risultano in corso di perfezionamento, nel rispetto delle differenziate modalità di approccio con la clientela, presso i seguenti settori:
1) Personale operante all'esterno dei locali aziendali in attività a contatto con la clientela (lavoratori addetti a Prodotti Sistemi, tecnici CLIA, personale di Vendita): per detto personale è prevista l'esibizione della tessera di riconoscimento sociale alla clientela in occasione di interventi presso le sedi della medesima.
2) Personale operante a contatto con il pubblico all'interno dei locali sociali (operatori commerciali, addetti agli Immobili e Servizi): tale personale è dotato di un tesserino individuale da portare sulla persona in maniera visibile e con indicazione del nominativo dell'addetto e dell'unità produttiva di appartenenza.
3) Personale operante in settori caratterizzati da rapporti telefonici con la clientela (Servizi d'utenza, Attività di ricezione guasti, Gestione Clienti): in tali attività l'obiettivo di cui sopra si realizza attraverso la presenza di appositi meccanismi che forniscono alla clientela l'indicazione del servizio chiamato nonché il numero attribuito a ciascun operatore che effettua la risposta.
Nel quadro del sistema di relazioni Azienda/Sindacato la Società provvederà annualmente ad informare le Organizzazioni Sindacali stipulanti sulle eventuali problematiche applicative della suddetta regolamentazione.
Le parti ribadiscono che le predette soluzioni sono attuate nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e che sono unicamente finalizzate al miglioramento della qualità del rapporto con la clientela.
Sempre in tale ottica risulta consolidato, presso tutte le Direzioni Regionali, il servizio "177", finalizzato a ricevere segnalazioni di disservizi ed eventuali proposte di miglioramento da parte della clientela, che non abbiano trovato soluzione attraverso gli ordinari uffici addetti al ricevimento dei reclami.
Relazioni azienda sindacato
Le parti stipulanti, nel quadro di un più marcato perseguimento dei condivisi obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità, produttività ed efficienza, ritengono indispensabile valorizzare e sviluppare il sistema di Relazioni Azienda/Sindacato, nella comune convinzione che una rinnovata regolazione delle relazioni di lavoro sia funzionale al conseguimento degli obiettivi dell'impresa e al coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane.
Tale obiettivo, che 1e parti reputano configurarsi come una vera e propria opportunità offerta al sistema, richiede peraltro una complessiva riconsiderazione dei rapporti e dei ruoli che finora hanno caratterizzato l'azione degli attori all'interno del sistema di Relazioni Industriali e postula la necessità di valorizzare tendenze e orientamenti basati su una maggiore previsionabilità, anticipazione e governo degli avvenimenti.
Il sistema di relazioni Azienda/Sindacato rappresenta, quindi, uno strumento strategico per le parti volto a contemperare le esigenze di maggiore flessibilità e competitività dell'Azienda con la necessità di elevare il livello di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali anche in funzione del contestuale rinnovamento culturale e professionale del personale.
In tale quadro di riferimento le parti stipulanti giudicano prioritario valorizzare e affinare l'attuale impianto relazionale, nell'ottica di perseguire ed ottimizzare i margini di miglioramento presenti.
In secondo luogo, si rende necessaria una coerente razionalizzazione qualitativa dei livelli di confronto tra Azienda e Sindacato tale da favorire una maggiore efficienza e produttività del sistema relazionale.
In tal senso, le parti reputano indispensabile rinnovare e modernizzare il vigente assetto in coerenza con gli indirizzi propri del Protocollo IRI, in primo luogo valorizzando le aree dell'informativa e della negoziazione come momenti centrali e qualificanti del sistema ed individuando, altresì, la necessità di attivare una nuova area del rapporto partecipativo fra Azienda e Sindacato, attraverso l'introduzione di nuove modalità relazionali in grado di favorire una più approfondita conoscenza degli obiettivi e delle strategie aziendali. Tale intervento si presenta peraltro come una opportunità per ridisegnare la funzione prioritaria del contratto collettivo di lavoro, alla luce dei nuovi orientamenti delle parti sociali e delle crescenti esigenze di flessibilizzazione organizzativa correlate alle spinte del mercato concorrenziale.
Anche a questo fine le parti stipulanti confermano l'obiettivo politico del contratto di settore di TLC, in linea con il Protocollo di Intenti del 20-2-1992, in relazione alle prospettive e alle opzioni organizzative, normative e relazionali che dovranno caratterizzare i futuri interventi.
Ciò premesso, il sistema di relazioni Azienda/Sindacato, che prevede due livelli di confronto sia per l'area dell'informativa che per l'area della negoziazione, risulta così articolato.
Area dell'Informativa
Con riguardo alla fase di sviluppo e rafforzamento dell'Azienda l'area dell'Informativa rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione dei processi di comunicazione e responsabilizzazione verso il personale. Ciò in relazione alle sempre maggiori spinte derivanti dalla innovazione tecnologica e agli impatti sull'organizzazione del lavoro e sui criteri di impiego del personale, con particolare riferimento agli specifici progetti che sarà necessario porre in essere in virtù dei programmati obiettivi di qualità del servizio e di efficienza aziendale.
In relazione alle esigenze di progressivo affinamento del sistema organizzativo aziendale correlate alle necessità di adeguamento istituzionale, tecnologico e commerciale ai mercati di riferimento si riconferma, in sede di Direzione Generale, la centralità dell'incontro a carattere consuntivo sui risultati conseguiti nel precedente anno e previsionale sui principali programmi dell'anno di riferimento. In tale incontro, che si terrà entro il mese di gennaio, l'Azienda esporrà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con supporto di documentazione, le seguenti tematiche:
a) le linee della programmazione aziendale in ordine agli investimenti;
b) le linee di sviluppo tecnologico dell'Azienda e i loro riflessi sull'occupazione, sulla qualificazione del personale, nonché le ripercussioni che l'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei servizi potrà avere sulle articolazioni professionali globali anche ai fini dei processi di mobilità professionale;
c) la tipologia e i volumi complessivi di lavoro appaltati;
d) le linee dell'azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e la tutela degli impianti, nonché la conformità degli stessi, delle attrezzature e delle dotazioni ai livelli di sicurezza prevista e le attività del Comitato Paritetico Nazionale;
e) le linee guida e le iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale, anche in relazione a modifiche dettate dai nuovi modelli di organizzazione del lavoro, con specifiche indicazioni sui fabbisogni formativi, sugli aspetti quali-quantitativi degli interventi formativi e sulle tipologie professionali interessate, nonché sulle verifiche dei ritorni qualitativi dell'intervento formativo;
f) le previsioni delle modifiche occupazionali - anche derivanti da mobilità esterna, in ordine alla quale si richiamano gli indirizzi contenuti nell'apposito capitolo - per Aree, Divisioni e Direzioni Regionali, con particolare riguardo all'evoluzione del mix professionale, nonché le indicazioni circa i requisiti di base richiesti per l'assunzione di personale;
g) gli indirizzi di politica attiva del lavoro adottati in Azienda, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratti di lavoro e ad eventuali iniziative volte ad agevolare il ricambio occupazionale;
h) i dati conoscitivi disaggregati sulla collocazione del personale femminile - anche in relazione a quanto previsto dalla vigente legislazione - nei vari livelli professionali e sulla partecipazione ai programmi di formazione professionale, nonché sull'attività del Comitato Paritetico Nazionale per le pari opportunità;
i) lo stato di avanzamento del processo di realizzazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
In tali occasioni saranno anche esaminate le principali risultanze dei lavori dei Comitati Paritetici Nazionali, nonché della sperimentazione di varianti ai modelli organizzativi promosse dalle parti stipulanti a livello regionale.
Si prevedono inoltre momenti di informativa in relazione:
- all'applicazione del Premio di Produttività e ai suoi riflessi sull'organizzazione del lavoro;
- alla mobilità collettiva esterna;
- agli affinamenti del sistema organizzativo che si renderanno necessari nel corso della vigenza contrattuale.
In linea con la particolare attenzione alla qualità del servizio e all'innalzamento dei livelli complessivi di efficienza, le parti stipulanti ribadiscono la primaria esigenza di accrescere, con la necessaria trasparenza, la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche qualitative del servizio erogato. Nell'ambito di questo processo di cambiamento anche culturale e nella volontà di promuovere un dialogo sempre più aperto e documentato fra la Società e la clientela, saranno oggetto di specifici incontri di informativa i rapporti periodici sulla qualità del servizio, finalizzati, da un lato, a verificare gli andamenti dei diversi indicatori di qualità, dall'altro, ad approfondire elementi di criticità anche in merito a specifiche aree territoriali.
Potranno essere realizzati ulteriori momenti di informativa su specifiche aree di intervento correlate a significative modificazioni tecnologiche ed organizzative, anche con riferimento alle evoluzioni del settore delle TLC.
Entro il primo quadrimestre di ciascun anno si svolgerà, in sede di Direzione Regionale, un incontro a carattere consuntivo sui risultati conseguiti nel precedente anno sul territorio di competenza e previsionale sui principali programmi dell'anno di riferimento, nonché dello stato di avanzamento del processo di realizzazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro. In tale incontro, che si caratterizzerà come sede di peculiare approfondimento di materie di specifico interesse regionale e al quale saranno presenti anche le Organizzazioni Sindacali territoriali al fine di rendere più completo il confronto sulle tematiche concernenti l'intera realtà territoriale, l'Azienda esporrà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con supporto di eventuale documentazione, le seguenti tematiche:
a) le linee della programmazione aziendale in ordine agli investimenti e alle previsioni di modifiche occupazionali relativamente al territorio di competenza, anche derivanti da mobilità e suddivise per linee funzionali, con particolare riguardo alla composizione qualitativa delle stesse;
b) le linee di sviluppo tecnologico dell'Azienda aventi riflessi sull'occupazione e la sua localizzazione territoriale con verifica dei risultati conseguiti sul territorio di competenza;
c) l'indicazione per tipologia e per volume complessivo di lavori appaltati;
d) la rispondenza delle condizioni generali della qualità dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro alle norme di Legge e agli standard aziendali, nonché l'andamento infortunistico e l'attività dei Comitati Paritetici Regionali sull'Ambiente;
e) le iniziative qualificanti in materia di formazione ed aggiornamento professionale, anche in relazione a modifiche dettate dai nuovi modelli di organizzazione del lavoro, con specifiche indicazioni sui fabbisogni formativi, sugli aspetti quali-quantitativi degli interventi formativi e sulle tipologie delle figure professionali interessate, nonché sulle verifiche dei ritorni qualitativi dell'intervento formativo;
f) le risultanze legate all'attuazione di azioni positive previste dalla Legge 125/91 con particolare riferimento ai dati conoscitivi disaggregati sulla collocazione del personale femminile nei vari livelli professionali e sulla partecipazione ai programmi di formazione aziendale;
g) il lavoro supplementare e straordinario nelle quantità globali del personale e con suddivisione per i diversi settori di lavoro;
h) le informazioni e i chiarimenti concernenti l'applicazione della disciplina contrattuale e legislativa del rapporto di lavoro a fronte di eventuali richieste delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
i) i principali aspetti legati alla qualità del servizio in ordine alle iniziative di tipo tecnico, organizzativo e comportamentale intraprese dall'Azienda.
Il predetto incontro annuale o gli specifici momenti di incontro con le Organizzazioni Sindacali stipulanti di livello regionale appositamente programmati assicureranno una preventiva informativa delle esigenze aziendali di intervento organizzativo previste sul territorio con particolare riferimento alle innovazioni riguardanti la nuova struttura organizzativa dell'Azienda, anche al fine di valutarne la relativa incidenza e le possibili problematiche realizzative con riguardo al territorio, la coerenza e la tempestività dei processi di mobilità e di formazione derivanti, nonché il loro impatto sui livelli di produttività nei settori interessati.
In tale contesto, per ciascun anno della vigenza contrattuale, si darà corso ad un confronto finalizzato ad evidenziare il possibile diverso grado di utilizzazione di quanto convenuto in tema di appalti relativamente al settore Impianti d'Abbonato, nonché le implicanze applicative connesse, con riferimento ai fattori di evoluzione del settore, sotto il profilo dell'utilizzo del personale sociale in forza e della rispondenza delle modalità applicative alle specifiche intese intervenute.
Infine, presso le regioni non sede di DR (Valle d'Aosta, Umbria, Molise, Basilicata) sia le relazioni istituzionali sia quelle di natura informativa concernenti le problematiche riconducibili alla gestione istituzionale del servizio sul territorio, ai programmi di sviluppo ed alle problematiche di natura sociale ed economica, saranno gestite dal Responsabile della Linea Territoriale Personale Organizzazione competente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti di livello regionale.
In sede di Direzione Regionale l'informativa riguarderà inoltre:
- l'applicazione del Premio di Produttività e i suoi riflessi sull'organizzazione del lavoro;
- il corretto andamento dell'affidamento dei lavori in appalto e il rispetto delle quote e dei criteri previsti;
- il piano di incentivazione del personale addetto alla vendita;
- i contratti di formazione e lavoro;
- la mobilità collettiva interna.
Inoltre, potranno essere realizzati ulteriori momenti di informativa su specifiche aree di intervento correlate a modificazioni tecnologiche ed organizzative. Tali incontri potranno essere finalizzati anche ad analizzare ed approfondire tematiche relative alle diverse funzioni aziendali. Analoghi incontri avranno luogo annualmente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti presso la sede di Direzione Generale. Invio dati informativi - La Società invierà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, a livello nazionale:
- entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre solare, i dati relativi a: consistenza numerica del personale, distinto per Divisioni e Aree secondo le diverse articolazioni territoriali; qualifiche, specificando se si tratta di personale ordinario o straordinario, nonché i livelli di appartenenza; assunzioni e cessazioni dal servizio secondo la precedente ripartizione;
- entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre solare: i dati relativi alle ore di lavoro supplementare e straordinario, distinti per lavoratori appartenenti all'area quadri, impiegati e operai e per le predette ripartizioni territoriali.
Inoltre, entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno, l'Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, di livello regionale, i dati necessari per l'accertamento dell'inquadramento dei lavoratori contrattualmente stabilito in base a parametri, alle date, rispettivamente, del 31 dicembre e 30 giugno precedenti.
Area della Negoziazione
Nell'ambito delle cornici definite dal nuovo modello relazionale sono previste due sedi di negoziazione: quella nazionale e quella regionale. Il confronto in quest'ultima sede verrà realizzato con le Organizzazioni Sindacali stipulanti di livello regionale che potranno opportunamente demandare alle Organizzazioni Sindacali territoriali la trattazione di materie riferite esclusivamente al territorio di competenza.
In tale ottica, saranno delegati alla negoziazione in sede di Direzione Regionale:
a) le articolazioni degli orari di lavoro, l'utilizzo dei diversi istituti contrattualmente previsti a copertura degli orari di servizio, quali ad esempio turni sfalsati, orari con compensazioni bisettimanali, orario flessibile, part-time, anche in relazione agli effetti, nei diversi settori, dei regimi settimanali di prestazione. Tale definizione, oltre a garantire il rispetto degli standard di copertura di carattere nazionale, dovrà essere correlata localmente alle specificità derivanti da particolari tipologie impiantistiche o necessità della clientela;
b) l'adeguamento qualitativo e quantitativo delle articolazioni previste dalla normativa sull'inquadramento alle condizioni tecnologico-organizzative del territorio di competenza;
c) l'individuazione quantitativa delle possibilità massime del ricorso all'utilizzazione di personale con contratto a termine secondo quanto appositamente previsto dalle norme di Legge;
d) la realizzazione di possibili varianti ai modelli organizzativi di riferimento anche attraverso l'adozione di specifiche soluzioni a carattere sperimentale, che tengano conto di particolari caratteristiche del mercato nonché del livello di innovazione tecnologica raggiunto nel territorio di competenza, la cui durata non potrà essere superiore a 60 giorni e le cui risultanze saranno materia di esame a livello nazionale, anche al fine di una regolamentazione delle eventuali conseguenze sugli aspetti di competenza di tale sede.
Gli ambiti di negoziazione di cui ai punti precedenti troveranno applicazione anche presso le Regioni non sede di DR (Valle d'Aosta, Umbria, Molise, Basilicata).
Inoltre, a fronte delle risultanze del Premio di Produttività, le parti stipulanti effettueranno una verifica congiunta in merito alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, criteri di utilizzo del personale ed assetti degli orari al fine di valutare i possibili interventi modificativi della situazione in atto utili a conseguire successive variazioni positive degli andamenti produttivi.
Nell'ambito del nuovo modello di Relazioni Industriali le parti stipulanti, nell'esigenza di assicurare una più diffusa e incisiva corresponsabilizzazione degli attori in relazione alla qualità dei contenuti ed alla coerenza della negoziazione, realizzeranno appositi momenti di verifica in ordine all'applicazione e alla gestione degli accordi stipulati nel corso della vigenza contrattuale, al fine di garantire la corretta attuazione della volontà delle parti rispetto alle intese intercorse.
Area del Rapporto Partecipativo
In considerazione del nuovo ruolo assegnato dalle parti alle Relazioni Industriali in un'Azienda definitivamente orientata alla competitività, ed al fine di proseguire nell'opera di aggregazione collettiva con la finalità di comunicare e condividere obiettivi e strategie in continua evoluzione, saranno sviluppati, nel corso della vigenza contrattuale, alcuni specifici strumenti relazionali di rapporto partecipativo diretto fra Azienda e Sindacato che si concretizzeranno attraverso l'attività di Comitati Paritetici appositamente individuati.
Comitati Paritetici
I Comitati Paritetici si inseriscono nella struttura relazionale esistente con l'obiettivo di creare le premesse culturali, conoscitive, di condivisione per un più costruttivo rapporto fra Azienda e Sindacato e per consentire alle parti di affrontare temi con tempi e modalità più coerenti con le mutate esigenze dell'assetto relazionale.
In tal senso, le parti stipulanti reputano che, in un'ottica propositiva, tali strumenti siano in grado di valorizzare la professionalità degli attori e l'efficacia complessiva del sistema.
A tale proposito le parti prevedono la costituzione di specifici Comitati Paritetici in relazione alle seguenti tematiche ritenute di particolare centralità alla luce degli scenari di riferimento.
Qualità totale - Comitato Paritetico Nazionale e Comitati Paritetici Regionali, con riunioni di cadenza almeno semestrale, finalizzato alla conoscenza delle fondamentali filosofie-guida che sono alla base dei programmi e degli interventi volti al miglioramento del sistema tecnico e dei processi aziendali, oltre che delle iniziative idonee alla diffusione in Azienda di cultura e comportamenti organizzativi orientati alla qualità del servizio.
Formazione - Comitato Paritetico Nazionale, con cadenza semestrale, come supporto fondamentale per favorire il cambiamento culturale e l'adeguamento a livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione organizzativa dell'Azienda, attraverso l'esame congiunto dei ritorni qualitativi degli interventi formativi effettuati e l'elaborazione di specifici progetti speciali di significativa rilevanza.
Pari opportunità - Comitato Paritetico Nazionale e Comitati Paritetici Regionali, con riunioni di cadenza almeno semestrale, finalizzati a realizzare attività di studio e di ricerca atte a promuovere progetti di azioni positive e individuare e rimuovere ostacoli che non consentano una effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici.
Ambiente - Comitato Paritetico Nazionale e Comitati Paritetici Regionali, mirati a consentire una conoscenza adeguata delle tematiche ambientali e a sostenere l'attività prevenzionale della Società per la tutela e la sicurezza fisica dei lavoratori durante il lavoro.
Le competenze di tali organismi, che si caratterizzano come sedi di confronto non negoziale, presentano finalità di studio, analisi, acquisizione di conoscenze e monitoraggio, che potranno realizzarsi anche nella predisposizione di studi, pareri e proposte da demandare alle parti stipulanti.
Sarà prevista la partecipazione di 3 rappresentanti di parte aziendale e 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
In considerazione delle diverse risultanze per le quali vengono realizzati sarà compito dei Comitati, contestualmente all'inizio dell'attività, predisporre: tempi di lavoro, partecipazione di terzi (consulenze e rappresentanti di altre aziende), verbalizzazione dei lavori, reperimento documentazione e logistica varia.
In relazione ai Comitati e alle diverse aree toccate sarà prodotta una documentazione conclusiva dei lavori, ovvero la realizzazione di studi approfonditi che potranno estrinsecarsi in specifiche proposte. In tal senso gli organismi potranno qualificare positivamente il nuovo assetto di relazioni Azienda/Sindacato e garantire un elevato e costante livello nella qualità dei rapporti.
Procedure e sedi negoziali per prevenire e risolvere i conflitti collettivi aziendali
In coerenza con le innovazioni introdotte nel sistema di Relazioni Azienda/Sindacato, le parti stipulanti, ribadendo il comune intendimento che un positivo andamento dei rapporti sindacali si correli ad idonei strumenti atti a prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possano insorgere nell'ambito delle singole realtà aziendali, allo scopo di privilegiare i momenti di confronto rispetto alle fasi di conflittualità, confermano l'adozione della procedura di seguito indicata al fine di salvaguardare il prioritario interesse della clientela e dell'efficienza del servizio.
Il confronto su tutte le materie attinenti al Sistema di Relazioni Azienda/Sindacato si articola in due successivi momenti: il primo, a livello di DR, da concludersi entro 5 giorni lavorativi; l'eventuale secondo, promosso a richiesta di una delle parti, presso la Delegazione Intersind territorialmente competente da concludersi entro i successivi 5 giorni lavorativi.
Nell'ottica di garantire un sempre più elevato livello di efficacia del sistema relazionale e coerenti comportamenti dei soggetti, le parti stipulanti convengono sull'opportunità di introdurre a livello nazionale un'apposita procedura di risoluzione delle controversie, integrativa di quella sopra indicata, relativamente ad eventuali motivi di contenzioso sulla titolarità fra il livello Nazionale e quello Regionale in merito a tematiche oggetto di negoziazione. Tale procedura conciliativa potrà essere attivata su richiesta congiunta delle parti e dovrà concluderi entro i 10 giorni lavorativi successivi.
I termini su indicati potranno essere prorogati previo accordo tra le parti.
Fino a decorrenza dei termini sopra determinati le parti non procederanno ad azioni dirette.
In particolare l'Azienda, comunque, non darà luogo all'attuazione delle eventuali modifiche connesse al suddetto confronto - ivi comprese quelle relative agli adeguamenti delle modalità temporali e delle articolazioni di orario ad essi correlati - sino alla scadenza delle procedure entro i termini su indicati.
Pari opportunità
Nell'ambito applicativo della Legge n. 125 del 10-4-1991 e della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione e la condizione femminile in Azienda, si conviene sull'opportunità di realizzare su tale materia attività di studio, ricerca e proposta finalizzate a promuovere progetti di "azioni positive" e ad individuare e rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
In relazione a quanto sopra si istituisce un Comitato Paritetico Nazionale composto da 3 rappresentanti di parte datoriale e da 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, al quale sono demandati i seguenti compiti:
- seguire lo sviluppo della legislazione in materia e le inizitive in tema di azioni positive promosse in Italia e nei paesi della CEE in applicazione della Raccomandazione CEE del 13-12-1984 n. 635 e del Terzo Programma di azione della Comunità Europea;
- analizzare l'andamento dell'occupazione femminile utilizzando i dati disaggregati per sesso e livello inquadramentale, operando un opportuno confronto sui relativi dati generali di avanzamento;
- esaminare le caratteristiche della presenza femminile ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale anche al fine di agevolare la collocazione del personale femminile nelle varie posizioni di lavoro;
- studiare e promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e ad assicurarne la continuità professionale;
- predisporre e promuovere progetti specifici di "Azioni Positive" da sottoporre anche al Ministero del Lavoro per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 2 della Legge n. 125 del 1991.
Il Comitato, che sarà presieduto a turno da un componente di parte aziendale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma semestralmente e dovrà presentare alle parti stipulanti un rapporto annuale sull'attività svolta.
Vengono inoltre istituiti i Comitati Paritetici Regionali composti da sei membri di cui tre designati da parte aziendale e tre da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti. A tali Comitati, che si riuniranno di norma semestralmente e opereranno in stretto rapporto con il Comitato Nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il compito di:
- seguire l'evoluzione legislativa regionale e l'attività degli organismi presenti nel territorio;
- evidenziare specifiche problematiche che di fatto non consentano una effettiva realizzazione di pari opportunità nel lavoro.
Le parti si danno atto della coerenza e qualità delle soluzioni adottate anche riguardo alle previsioni della Legge in materia di pari opportunità.
Area quadri
Ambiente esterno e strategie aziendali
Il processo di innovazione tecnologica, l'apertura dei mercati e l'internazionalizzazione della competizione nel settore delle telecomunicazioni orientano le politiche e le stretegie della Società, i suoi assetti organizzativi, professionali ed operativi alle esigenze del cliente e del mercato. Gli elementi ricordati e il perseguimento di livelli di qualità del servizio sempre più vicini alle aspettative dei clienti richiedono quindi, oltre che l'adozione di coerenti modelli organizzativi e diverse tipologie di utilizzo delle prestazioni lavorative, lo sviluppo di adeguate capacità delle risorse necessarie per lo svolgimento di compiti nuovi e diversificati. Il contributo della risorsa umana, infatti, diviene fattore strategico di competitività della Società; mentre la qualità della prestazione di lavoro nel suo insieme assume valenza decisiva nelle complesse relazioni fra Società e clientela. L'ambiente esterno le stretegie aziendali richiedono quindi di ricercare livelli ottimali di prestazione; occorrono perciò risorse professionalmente preparate, adeguatamente motivate ed inserite in un sistema culturale ed organizzativo che faciliti imprenditività e creatività - in forma e misura diverse - ad ogni livello di prestazione.
In tale ambito, viene confermato che i Quadri assumono un ruolo di particolare importanza che, nel contesto organizzativo aziendale, richiede un'integrazione coerente e mirata della regolamentazione normativa, fermo restando quanto previto nel C.C.L. in merito agli aspetti definitori, inquadramentali e retributivi.
Le condizioni ambientali richiamate, sia esterne che interne, e gli orientamenti strategici di riferimento formulati dalla Società chiedono, infatti, ai Quadri di proseguire nell'aggiornamento del loro ruolo verso modelli di leadership gerarchica e/o professionale che li rendano integratori di innovazione e dei processi di lavoro, promotori di mobilitazione e tensione organizzativa - anche attraverso la coerente responsabilizzazione dei collaboratori - verso il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che la Società persegue. Si tratta di un processo evolutivo forte che dovrà essere accompagnato da coerenti interventi sul piano gestionale, comunicazionale e formativo capaci di agevolare il dispiegarsi delle competenze richieste ed il rafforzamento della missione aziendale.
Il proseguire inoltre della diffusione ai livelli organizzativi della struttura aziendale di risorse professionali e specialistiche, continua a richiedere e a rafforzare la necessità di politiche volte a riconoscere le diversità di tipo professionale, organizzativo, gestionale e motivazionale esistenti tra i Quadri con responsabilità gestionali e i Quadri professionali che svolgono funzioni di elevato contenuto specialistico. I processi di mutamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di lavoro, infatti, accentuano - soprattutto con riguardo a tale ultima tipologia di personale - la visibilità di identità ed articolazioni professionali che orientano verso risposte coerenti con la volontà di perseguire modelli di lavoro che valorizzino responsabilità e professionalità.
Alla luce di quanto sopra l'Azienda, anche allo scopo di ottimizzare le diverse fasi di sviluppo professionale di tali lavoratori, consoliderà la progettazione e l'affinamento di differenziati sistemi professionali attraverso cui riconoscere ed evidenziare il loro contributo, valorizzandone le conoscenze, le abilità e l'apporto innovativo.
Comunicazione e partecipazione
La competitività del mercato delle telecomunicazioni e la centralità del cliente, i programmi della Società e le strategie della qualità totale, la condivisione dell'obiettivo di valorizzare la risorsa umana ed il suo insostituibile apporto ai processi produttivi aziendali, richiedono altresì interventi coerenti che - integrandosi ed aggiungendosi alle occasioni gestionali e ai previsti momenti formativi - accrescano il livello di conoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali, rafforzando senso di appartenenza e motivazione.
A tal fine, la Società conferma la particolare attenzione che continuerà ad essere riservata allo sviluppo della comunicazione interna e a ricercare più significativi spazi di efficacia dei suoi strumenti per realizzare un più ampio coinvolgimento e la necessaria responsabilizzazione del personale appartenente all'Area Quadri verso i risultati di qualità e sviluppo aziendali.
In tale ambito, infatti, la comunicazione interna diviene strumento essenziale di valorizzazione della professionalità dei Quadri e di miglior perseguimento degli obiettivi della Società. Al tempo stesso, l'utilizzo di modelli di guida maggiormente coinvolgenti ed improntati alla comunicazione più ampia dei valori ed obiettivi aziendali a tutto il personale diviene supporto essenziale - oltreché per incidere sull'area della motivazione e dei comportamenti - per la corretta esplicazione del particolare ruolo di sollecitatore ed integratore che viene affidato al Quadro nel contesto organizzativo aziendale. In quest'ambito si collocano anche gli specifici interventi formativi e comunicazionali - in parte già avviati - finalizzati a supportare il cambiamento di ruolo richiesto dal contesto aziendale e dal mercato che - nell'arco della vigenza - coinvolgeranno il personale appartenente all'Area Quadri interessato.
Con riguardo all'ultimo di tali aspetti assume particolare significato la più marcata sottolineatura prevista all'interno del capitolo concernente "Professionalità e criteri di riferimento" nel rilievo - correlato alla crescita della dimensione della professionalità - che viene dato alla gestione dei rapporti con i collaboratori e alla capacità di coinvolgere e motivare gli stessi. Così come in tale ottica va situata anche la nuova articolazione delle previsioni inerenti la "Formazione permanente sul lavoro".
Formazione
Fatto salvo quanto già previsto in tema di formazione, l'Azienda, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale correlato al ruolo svolto dai Quadri e alla natura dei compiti agli stessi affidati dal contesto organizzativo aziendale, continuerà nel processo di rafforzamento ed affinamento del sistema di formazione già previsto volto a sviluppare la professionalità delle risorse interessate.
In tale ambito, saranno pianificati e programmati interventi formativi riservati alle risorse appartenenti all'Area Quadri sia sulla base di rilevazioni periodiche delle esigenze di tipo collettivo di tale personale, sia con riguardo alle necessità individuali identificate anche attraverso il contributo proveniente dalle risorse interessate. La dinamicità dei cambiamenti provenienti dall'ambiente esterno, le strategie ed obiettivi aziendali, le innovazioni nei processi di lavoro, infatti, chiedono di porre una sempre più significativa attenzione alla fase di rilevazione dei bisogni formativi sia di famiglie professionali che delle singole risorse, a quella di progettazione delle coerenti risposte sul piano dei contenuti degli interventi e della loro articolazione e pianificazione nel tempo, nonché alla verifica della loro qualità ed efficacia. Con riguardo a tali aspetti, ed oltre agli interventi formativi e comunicazionali già richiamati, l'impegno suddetto si realizzerà attraverso la partecipazione a corsi, seminari ed altre attività formative mediamente per un periodo di tempo - su base annua - di una settimana.
In tale ambito, inoltre, all'interno del quale la formazione assume sempre più valenza di supporto strategico al cambiamento, di aggiornamento del ruolo e di significativo strumento di valorizzazione professionale, un ulteriore momento formativo potrà realizzarsi, a fronte di esigenze aziendali, attraverso esperienze di mobilità territoriale e professionale, anche di tipo interfunzionale (al fine di agevolare processi di integrazione e la diffusione di una omogenea cultura aziendale) che, in funzione dell'acquisizione di capacità e conoscenze più ampie e diversificate, verrà valutata anche ai fini dello sviluppo.
Trasferta di lunga durata
La valorizzazione e la crescita professionale delle risorse umane trova quindi un momento di concreta realizzazione nei previsti interventi formativi, all'interno dei quali particolare significato assumono le già ricordate esperienze di mobilità territoriale, che rappresentano nuove opportunità di apprendimento, di rafforzamento di conoscenze e competenze, di sviluppo di atteggiamenti più orientati all'integrazione, nonché di diffusione e omogeneizzazione della cultura aziendale.
In tale ambito, con riguardo agli interventi formativi da effettuarsi in trasferta ed alle ipotesi di mobilità territoriale che interessano il personale appartenente all'Area Quadri, la Società, al fine di rispondere ai bisogni più complessivi degli interessati, ottimizzando anche sotto il profilo logistico la gestione di tali esperienze, provvederà a convenzionare, ove possibile, a suo carico, strutture alberghiere e residenziali ritenute idonee a garantire una serie di servizi accessori al pernottamento.
Alla luce di quanto sopra e in via sperimentale, per l'intero arco della vigenza contrattuale, si prevede che - in caso di trasferta di durata pari o superiore a 20 giorni - il personale di livello 1-2-3 possa richiedere, in alternativa al rimborso spese di trasferta di cui all'art. 48, il pernottamento a diretto carico dell'Azienda in residence convenzionati dalla Società, nelle località ove ciò sia previsto, oltre al rimborso spese forfettario, per il resto omnicomprensivo, nella misura di L. 50.000 giornaliere.
La predetta possibilità potrà altresì essere riconosciuta, in presenza dei presupposti di cui sopra, anche in ipotesi di trasferta all'estero, con rimborso forfettario giornaliero pari a L. 70.000.
L'Azienda provvederà a render noto l'elenco dei convenzionamenti.
Ambiente e sicurezza del lavoro
Alla tutela della sicurezza e della salute psicofisica dei lavoratori durante il lavoro la Società provvede direttamente, avvalendosi di una propria struttura organizzativa cui sono assegnati specifici compiti di studio, ricerca e normazione nel campo dell'analisi e della prevenzione dei rischi connessi con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Al riguardo, la Società potrà avvalersi anche della collaborazione di primarie strutture specialistiche di diritto pubblico o privato, cui demandare - previa informazione ai Comitati Paritetici Ambiente interessati - l'esecuzione di interventi di natura tecnica o sanitaria finalizzati all'analisi o alla prevenzione di detti rischi.
Qualora possibile, tenendo conto delle intese a tal fine intercorse con le Organizzazioni Sindacali stipulanti, l'organizzazione di detti interventi, compresi quelli indicati al successivo punto 11, potrà essere richiesta ed affidata all'Assils con oneri a totale carico della Società.
Inoltre, con riferimento alle intese intercorse in materia di Relazioni Azienda/Sindacato, vengono di seguito definiti gli aspetti inerenti l'istituzione del Comitato Paritetico Ambiente di Direzione Generale nonché la composizione, i compiti ed il funzionamento dei Comitati Paritetici istituiti ai diversi livelli aziendali.
1) Istituzione del Comitato Paritetico Ambiente di Direzione Generale
Con riferimento alle intese intercorse in materia di istituzione dei Comitati Paritetici Ambiente (cfr. art. 58, 4º comma C.C.L.) e con le medesime finalità viene istituito un Comitato Paritetico Ambiente a livello di Direzione Generale con competenza sulle attività /sedi di DG e sui lavoratori in esse operanti.
2) Composizione dei Comitati Paritetici Ambiente
I Comitati Paritetici Ambiente del livello nazionale e del livello di Direzione Regionale saranno composti di sei membri designati dalle parti tra i lavoratori dipendenti dalla Società operanti al livello aziendale interessato, di cui tre in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e tre in rappresentanza della Società.
Il Comitato Paritetico Ambiente del livello di Direzione Generale sarà composto di dodici membri designati dalle parti tra i lavoratori dipendenti dalla Direzione Generale della Società, di cui due in rappresentanza di ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e sei in rappresentanza della Società.
I nominativi dei membri di ciascun Comitato designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti sono comunicati per iscritto, da parte di ogni Organizzazione Sindacale, alle Direzioni aziendali del livello territoriale competente.
All'atto della nomina ed in occasione di eventuali sostituzioni, i nominativi dei membri dei singoli Comitati Paritetici Ambiente saranno portati a conoscenza dei lavoratori interessati tramite un apposito comunicato che sarà redatto da ciascun Comitato ed affisso nelle bacheche aziendali esistenti nei posti di lavoro dell'area territoriale interessata.
3) Compiti dei Comitati Paritetici Ambiente (CC.PP.A.)
Livello Nazionale
- esprimere valutazioni in ordine ai dati informativi che, fatto salvo il rispetto per il segreto industriale e telefonico, siano stati forniti preventivamente dalla Società in occasione dell'introduzione generalizzata in azienda di:
a) nuovi impianti ed apparecchiature le cui caratteristiche di impiego possano determinare fenomeni di natura chimico-fisico-biologica e/o alterazioni delle condizioni ergonomico-ambientali che, allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, siano suscettibili di incidere sulla salute dei lavoratori;
b) nuovi materiali e sostanze la cui composizione, correlata alle modalità d'uso, possa risultare, allo stato delle conoscenze scientifiche tecnico-mediche esistenti, nociva per l'ambiente o per la salute dei lavoratori;
c) nuove attrezzature e dotazioni in genere che, anche per gli aspetti correlati alle modalità d'uso, possano presentare, allo stato delle conoscenze normo-tecniche esistenti, particolare rilevanza sotto il profilo ergonomico, di sicurezza o di igiene del lavoro;
- assumere iniziative finalizzate alla tutela della salute, del benessere e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- esprimere valutazioni in ordine all'introduzione di normative e standard in materia di tutela ambientale, sicurezza, igiene del lavoro, qualità ergonomica dei locali e delle stazioni di lavoro, verificando inoltre la rispondenza ergonomico-funzionale di apparecchiature, dotazioni, attrezzi, vestiario e mezzi protettivi;
- controllare la rispondenza delle norme emanate dalla Società in materia di tutela e qualità ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro con le vigenti disposizioni di Legge, proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti;
- promuovere indagini conoscitive e ricerche specialistiche di natura tecnico-sanitaria finalizzate alla soluzione di particolari problemi ambientali, ergonomici, di sicurezza e igiene del lavoro;
- esaminare i risultati dei controlli ambientali e sanitari preventivi e periodici di Legge disposti dalla Società per l'accertamento del livello di inquinamento chimico-fisico-biologico eventualmente presente negli ambienti di lavoro soggetti a rischio specifico;
- procedere all'esame delle problematiche di carattere generale o specifico emerse nei CC.PP.A. di DR e nel C.P.A. di DG, formulando proposte idonee per il loro superamento;
- esaminare, sulla base dei dati statistici forniti dalla Società, l'evoluzione del fenomeno infortunistico aziendale proponendo, se del caso, agli organi competenti della Società l'adozione di idonee iniziative volte al suo contenimento.
Livello di Direzione Regionale e Generale
- esaminare le problematiche che, in materia di tutela e qualità ambientale, ergonomia, sicurezza e igiene del lavoro, assumono rilevanza per il territorio di competenza, formulando alla Direzione aziendale competente pareri e proposte motivate per la loro soluzione;
- presentare alla Direzione aziendale competente proposte di intervento finalizzate ad accrescere le conoscenze di tutti i lavoratori del territorio di competenza in tema di educazione igienico-sanitaria ed antinfortunistica;
- esaminare, avvalendosi dei dati statistici forniti dalla Società, l'evoluzione del fenomeno infortunistico aziendale riguardante il territorio di competenza anche al fine di proporre, alla Direzione aziendale competente, l'adozione di idonee iniziative volte al suo contenimento ed effettuare, ove e nei modi ritenuti più opportuni dalla commissione stessa, verifiche ed indagini;
- esaminare, per il livello territoriale di competenza, i risultati dei controlli ambientali e/o sanitari preventivi e periodici di Legge disposti dall'Azienda per l'accertamento del livello di inquinamento chimico-fisico-biologico presente negli ambienti di lavoro soggetti a rischio specifico;
- sottoporre al C.P.A. di livello Nazionale, con accompagnamento di pareri e di proposte, l'esame dei problemi di natura ambientale, ergonomica, di sicurezza e igiene del lavoro di interesse generale o locale che, per particolari aspetti, non possano trovare adeguata soluzione nell'ambito del territorio di competenza;
- proporre per il territorio di competenza, d'intesa con il C.P.A. di livello Nazionale, l'adozione di iniziative finalizzate alla tutela della salute, del benessere e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- svolgere, su proposta o per conto del C.P.A. di livello Nazionale, indagini conoscitive, sperimentazioni e ricerche tecniche e/o sanitarie finalizzate a soluzioni di particolari problemi ambientali, ergonomici, di sicurezza e igiene del lavoro di interesse generale.
4) Funzionamento dei Comitati Paritetici Ambiente
I CC.PP.A. si riuniranno ordinariamente quattro volte all'anno con cadenza trimestrale. Per motivate ed urgenti ragioni potranno essere indette, con le modalità sotto indicate, riunioni di carattere straordinario.
La convocazione ordinaria delle riunioni dei CC.PP.A. sarà effettuata, d'intesa con i suoi membri, dalla Direzione aziendale territorialmente competente per la discussione di un o.d.g. preventivamente concordato tra le parti.
La convocazione straordinaria delle riunioni dei CC.PP.A. sarà effettuata dalla Direzione aziendale territorialmente competente su richiesta di almeno due membri, di cui uno in rappresentanza dell'Azienda ed uno in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
In coincidenza con lo svolgimento della loro prima riunione annuale, tenendo anche conto degli orientamenti a tal fine espressi dal C.P.A. di livello Nazionale, i CC.PP.A. del livello di DR e della DG individueranno il programma cui riferire la loro attività, correlandolo all'andamento di quello relativo all'anno precedente il cui consuntivo sarà contestualmente esaminato.
A detta riunione saranno invitati a partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro, di cui al successivo punto 8, del corrispondente livello territoriale.
Quanto convenuto nel corso delle riunioni (ordinarie e/o straordinarie) dei CC.PP.A. sarà sinteticamente riportato in un verbale approvato e sottoscritto dai membri che vi hanno partecipato. Copia dei verbali di riunione sarà successivamente fornita a cura dell'Azienda a tutti i membri del Comitato Paritetico interessato, utilizzando i più efficaci strumenti di trasmissione non escludendo quelli informatici.
I verbali di riunione dei CC.PP.A. operanti a livello di DR e della DG saranno trasmessi in copia, a cura della Società, ai membri del C.P.A. di livello Nazionale. Analogamente, ai membri degli altri Comitati, sarà trasmessa copia dei verbali relativi alle riunioni del C.P.A. di livello Nazionale.
Inoltre, avuto riguardo alle finalità istituzionali ad essi assegnate, i CC.PP.A. assicureranno - per le materie trattate nel corso della loro attività - la redazione e la diffusione di una periodica informativa destinata ai lavoratori dell'area territoriale di competenza.
I membri dei Comitati Paritetici Ambiente saranno considerati in servizio sia durante lo svolgimento delle riunioni che nell'adempimento di compiti specifici loro assegnati dai Comitati stessi. Analogo trattamento sarà loro riservato allorché per eventi di natura eccezionale, sempre riferiti all'attività del Comitato di cui fanno parte, debbano assentarsi - previa autorizzazione aziendale - dal proprio posto di lavoro.
5) Informazioni e documentazione a disposizione dei CC.PP.A.
Per favorire un regolare svolgimento dei compiti loro affidati, la società metterà a disposizione dei CC.PP.A. in luoghi idonei allo svolgimento della loro attività, tenendo conto del territorio/sede di loro diretta competenza, i seguenti elementi di carattere informativo e documentale:
- informazione preventiva sui rischi infortunistici cui possono essere esposti i lavoratori nel corso delle lavorazioni loro affidate e sui criteri adottati per la loro corretta prevenzione;
- informazione preventiva sulle norme impiantistiche, di sicurezza e comportamentali adottate per la prevenzione attiva e passiva degli incendi e per assicurare, in caso di emergenza, un rapido abbandono delle sedi ad uso sociale;
- informazione preventiva sulle caratteristiche eco-tossicologiche delle sostanze e dei materiali utilizzati nelle lavorazioni e sulle modalità da adottare per un loro sicuro impiego e/o corretto smaltimento;
- informazione preventiva sulle iniziative di formazione adottate dalla Società per la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, connesse anche all'introduzione di nuove tecnologie, a variazioni dei metodi di lavoro od a cambio di mansioni che interessino un numero significativo di dipendenti;
- il programma dei controlli preventivi e periodici di natura ambientale o sanitaria, previsti dalla vigente legislazione;
- i dati ambientali e sanitari, quest'ultimi riepilogati statisticamente, riferiti all'esito dei suddetti controlli;
- copia della legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, al cui aggiornamento si provvederà normalmente con cadenza annuale;
elaborati statistici trimestrali e annuali riguardanti l'andamento degli infortuni e delle assenze dei lavoratori per malattia;
- riepilogo statistico semestrale delle segnalazioni di anomalia inoltrate dai lavoratori;
- riepilogo statistico semestrale delle verifiche effettuate dai preposti.
6) Coordinamento annuale dell'attività dei membri sindacali dei CC.PP.S.
Per consentire il coordinamento annuale della loro attività, la Società concederà annualmente ai membri dei CC.PP.A. di livello Nazionale, di Direzione Regionale e della Direzione Generale designati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti un permesso retribuito della durata di due giornate lavorative. In tale occasione troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 ed all'art. 32, comma 1, 1º e 2º alinea del C.C.L.
7) Formazione specialistica riservata ai membri dei CC.PP.A.
Nei confronti dei membri dei Comitati Paritetici Ambiente designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti sarà fornita - anche su orientamenti programmatici del C.P.A. di livello Nazionale - una adeguata formazione specialistica in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, utilizzando, a tal fine, l'istituto delle 150 ore e non incidendo sulle quantità di cui al comma 2 dell'art. 35 del C.C.L.
8) Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro (RSL)
Al fine di consentire un più esteso coinvolgimento dei lavoratori e, per essi, dei loro rappresentanti sindacali nell'attività di prevenzione disposta dall'Azienda per la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro, ogni Organizzazione Sindacale stipulante potrà individuare - tra i membri della propria Organizzazione che operano nel territorio di ciascuna Filiale e in ciascuna delle città ove esistono sedi di DG con un numero di lavoratori complessivamente superiore a 100 unità - un lavoratore per ogni Filiale e uno per ognuna delle suddette città, cui affidare l'incarico di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro (RSL).
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro designati da ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dovranno essere comunicati per iscritto alle Direzioni aziendali territorialmente competenti.
Nello svolgimento dei compiti loro affidati, elencati al successivo punto 9, detti Rappresentanti per la Sicurezza del Lavoro si rapporteranno direttamente ed esclusivamente con i membri dei Comitati Paritetici Ambiente del corrispondente livello di DR o della DG designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, i quali avranno il compito di coordinarne l'attività.
9) Compiti dei Rappresentanti per la Sicurezza del Lavoro (RSL)
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro, ai sensi di quanto previsto in materia dall'art. 9 L. n. 300/70, vengono riconosciuti i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta applicazione della vigente normativa di Legge ed aziendale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, segnalando eventuali anomalie ai membri dei CC.PP.A. designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti;
- segnalare ai membri dei CC.PP.A. designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti le proposte dei lavoratori tese a migliorare l'esistente normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento all'impiego di materiali, attrezzature, vestiario e mezzi di protezione;
- segnalare tempestivamente ai membri dei CC.PP.A. designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con eventuale accompagnamento di proposte risolutive, i problemi ambientali, ergonomici, igienici e di sicurezza del lavoro riguardanti il territorio/sede di competenza.
I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro potranno inoltre partecipare, in qualità di esperti, alla riunione del corrispondente C.P.A., nel corso della quale sia prevista la definizione del programma annuale di detto Comitato o la trattazione di argomenti di particolare rilevanza riferiti al livello territoriale di loro diretta competenza. In tali occasioni troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 ed all'art. 32, comma 1, 1º e 2º alinea del C.C.L.
10) Coordinamento annuale dell'attività dei RSL
Per consentire un efficace coordinamento dell'attività dei RSL, la Società concederà una volta all'anno ai membri dei CC.PP.A. di DR e di DG designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza del Lavoro del corrispondente livello territoriale, un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa da utilizzare per la prevista riunione di coordinamento da tenersi a livello di ciascuna Direzione Regionale e della Direzione Generale. In tali occasioni troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 ed all'art. 32, comma 1, 1º e 2º alinea del C.C.L.
11) Iniziative sanitarie
Lavoro al videoterminale - Tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso delle pregresse iniziative concordemente adottate in materia dalle parti stipulanti ed alle intese successivamente intercorse, i lavoratori che utilizzano il videoterminale (VDT) in modo sistematico ed abituale (per almeno 4 ore giornaliere per tutta la settimana lavorativa), prima di essere adibiti all'attività con VDT, saranno invitati a sottoporsi ad una visita oftalmologica, correlata alla specificità della mansione, che consentirà di verificare le condizioni di salute del proprio apparato visivo e di correggere eventuali vizi visivi di cui siano, anche inconsapevolmente, portatori. Dopo l'effettuazione della visita oftalmologica, i lavoratori saranno invitati a sottoporsi, con frequenza quinquennale, ad un esame di controllo della funzionalità dell'apparato visivo.
L'esame di controllo periodico della funzionalità dell'apparato visivo potrà avvenire con una frequenza inferiore al quinquennio quando ciò sia motivatamente prescritto dal medico specialista. L'esito delle visite oftalmologiche e dei successivi esami di controllo - aventi peculiari finalità di medicina preventiva e di educazione sanitaria - sarà direttamente comunicato e documentato ad ogni lavoratore interessato da parte del medico specialista incaricato degli accertamenti.
I dati statistici relativi all'andamento delle visite oftalmologiche e dei successivi esami di controllo saranno presentati ai Comitati Paritetici Ambiente direttamente interessati.
Prevenzione dei rischi di natura chimico-fisico-biologica - La Società provvederà agli adempimenti di carattere sanitario disposti dalla vigente normativa per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente esposti, nel corso delle lavorazioni loro affidate, a rischi di natura chimico-fisico- biologica.
Gli esiti degli accertamenti saranno portati direttamente a conoscenza dei lavoratori interessati da parte dei medici competenti incaricati.
12) Lavori in appalto
Per quanto riguarda infine i lavori affidati in appalto, la Società conferma l'impegno a proseguire l'opera di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi delle imprese appaltatrici di lavori telefonici di reti, circa gli aspetti connessi alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, sempre nel rispetto, ovviamente, dell'autonomia organizzativa e professionale delle imprese stesse.
A tale fine la Società notificherà alle suddette imprese il testo delle ulteriori normative interne, emanate in applicazione e/o integrazione delle disposizioni di Legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Si assicura inoltre che i materiali forniti dalla Società alle imprese appaltatrici per la realizzazione di lavori telefonici di reti posseggono i requisiti della dovuta affidabilità e sicurezza.
In relazione a quanto sopra indicato e alla evoluzione del quadro legislativo europeo, le parti si impegnano a realizzare gli opportuni adeguamenti in conseguenza degli eventuali, correlati sviluppi dell'ordinamento giuridico nazionale.
Sviluppo del personale e organizzazione del lavoro
A) Mobilità
Per quanto riguarda la mobilità interna del personale:
- si conferma l'impegno aziendale inteso ad un preventivo esame con le Organizzazioni Sindacali stipulanti, in sede regionale, sia dei provvedimenti di mobilità che si rendano necessari in funzione di sostanziali modifiche organizzative, sia dei casi di mobilità a carattere collettivo; alle Organizzazioni Sindacali stipulanti verrà inoltre fornita una informativa globale a consuntivo sia per quanto riguarda gli spostamenti da un'unità produttiva ad un'altra, sia per quanto riguarda i movimenti intersettoriali e i passaggi da una qualifica professionale ad un'altra;
- nel quadro dell'indirizzo aziendale rivolto a tenere in particolare considerazione, per la copertura di determinate posizioni di lavoro, i lavoratori già in servizio nello stesso settore di appartenenza o in altro settore e che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni di lavoro medesime, si ritiene che la copertura delle nuove posizioni con il personale già in servizio avente i requisiti suddetti, possa realizzarsi almeno al 20% su base regionale e comunque in modo equilibrato fra le diverse sedi interessate, con gli stessi criteri che presiedono il reperimento all'esterno. L'avvio alle nuove posizioni di lavoro sarà supportato dalle medesime iniziative formative in atto per il personale proveniente dall'esterno, o adeguate all'esperienza già conseguita. Alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, a livello regionale, verrà, nell'incontro annuale, fornita una informativa complessiva sulla materia (numero delle domande avanzate dai lavoratori, numero dei lavoratori ammessi ai corsi).
Per ciò che in particolare si riferisce alla mobilità orizzontale su iniziativa del lavoratore, questi potrà segnalare alla Direzione Regionale di appartenenza l'eventuale posizione di lavoro, di pari livello che sarebbe interessato a ricoprire e per la quale ritiene di possedere l'idoneità professionale. Di tali segnalazioni la Società terrà conto nell'ambito delle esigenze aziendali ed in relazione ai seguenti requisiti: anzianità di servizio, titolo di studio, sede di lavoro, attitudine, idoneità fisica.
Particolare applicazione delle suddette indicazioni in merito alla mobilità a domanda verrà realizzata nei confronti dei lavoratori di commutazione operanti nei Centri di Lavoro di 1º livello che presentino specifica domanda di utilizzazione in altri settori aziendali presso i quali si verifichino esigenze di personale compatibili con i requisiti degli interessati.
B) Formazione
Il ruolo della formazione - La complessiva rivisitazione della struttura organizzativa della Società, orientata a fornire efficaci risposte alla sfida competitiva del mercato nazionale e internazionale delle telecomunicazioni, risponde all'esigenza di accelerare i processi di cambiamento già in atto per realizzare ulteriori miglioramenti di qualità del servizio, di produttività, e del livello di efficienza globale del sistema.
La crescente diversificazione dei business aziendali e la conseguente identificazione di alcune aree individuate dalla tipologia dei servizi offerti, dai segmenti di clientela serviti e dai contesti di mercato in cui SIP si trova ad operare, ha quindi richiesto l'adozione di un modello organizzativo divisionale che persegue l'obiettivo prioritario di rafforzare l'efficacia aziendale sui diversi mercati di riferimento attraverso una risposta competitiva differenziata.
In tale contesto, che registra anche una significativa crescita della cultura orientata alla qualità globale sia dei servizi interni che dei servizi alla clientela, è necessario avvalersi di risorse professionalmente adeguate a gestire l'innovazione e a fornire il proprio apporto qualitativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Pertanto, la formazione, maggiormente orientata a sostenere la realizzazione degli indirizzi strategici della Società e a diffondere la cultura aziendale, assume sempre più valenza di:
- supporto strategico al cambiamento ed orientamento di comportamenti organizzativi al fine di garantire - anche in relazione alla maggiore specializzazione delle strutture - i necessari livelli di integrazione e coesione;
- strumento di adeguamento e valorizzazione delle professionalità alle mutate esigenze di specializzazione indotte dalla diversificazione dei mercati di riferimento attraverso l'erogazione di risposte formative differenziate e mirate alle specifiche richieste/opportunità di crescita professionale.
È in tale ambito di attenzione più marcata al miglioramento dei processi aziendali che trova collocazione l'accentuazione dell'impegno sul versante della verifica dei ritorni della formazione. Tale impegno si realizzerà attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle verifiche circa la congruenza tra i contenuti della formazione, le necessità rilevate e i ruoli dei destinatari, l'adeguatezza e l'efficacia delle metodologie didattiche utilizzate, il grado di assimilazione degli argomenti trattati e la coerente applicazione in Azienda delle abilità e delle conoscenze acquisite.
Tipologia degli interventi formativi - Per rispondere appieno alle esigenze complessive delineate, il sistema formativo si articola in:
- interventi di formazione di base: volti a fornire a tutto il personale neoassunto le conoscenze e capacità necessarie al primo inserimento nel sistema aziendale nonché, nei casi di riqualificazione professionale legata ai cambiamenti organizzativi in atto, le abilità e le conoscenze richieste dal ruolo di prevista assegnazione;
- interventi di adeguamento al ruolo: finalizzati a mantenere aggiornata la professionalità delle risorse rispetto alle esigenze previste dal ruolo organizzativo ricoperto dalle stesse anche nei casi di riqualificazione professionale e di reinserimento, così da agevolare la diffusione di comportamenti e modalità di lavoro che valorizzino l'integrazione e la cooperazione intersettoriale e richiamino sempre più l'attenzione verso il miglioramento della qualità globale della prestazione e del processo di lavoro.
Tali interventi si articoleranno nelle forme applicative della formazione specialistica, da erogarsi tanto all'interno che all'esterno dell'Azienda, rivolta a fornire una conoscenza approfondita circa nuove tecniche e nuovi servizi, modifiche organizzative e procedurali, apparati di recente introduzione, ecc., e della formazione permanente sul lavoro, da erogarsi a tutti i lavoratori dell'unità organizzativa da parte del responsabile della stessa con la collaborazione del personale assistente e di specialisti nonché con il supporto anche in affiancamento di esperti della Direzione Regionale o delle Organizzazioni Territoriali.
Rispetto a quest'ultima tipologia di intervento formativo, assumeranno particolare rilievo le iniziative formative e comunicazionali finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza del personale sulle strategie, obiettivi e programmi aziendali, attraverso la loro diffusione ed illustrazione (per esempio, le linee guida del Programma Quadriennale, il Rapporto Qualità, ecc.): tali momenti formativi e comunicazionali saranno inoltre orientati a creare occasioni di effettivo dialogo con il personale che sarà stimolato a discutere casi verificatisi sul lavoro, nonché ad avanzare suggerimenti su questioni inerenti lo svolgimento della prestazione lavorativa e le problematiche di miglioramento della qualità, con particolare riguardo agli aspetti inerenti il rapporto con utenti, clienti e relative metodologie di approccio.
Più in particolare, tali interventi, tenuto conto delle specifiche famiglie professionali presenti in Azienda, si articolano in:
a) interventi di formazione specialistica e interventi di formazione permanente sul lavoro per il personale operante presso i Centri Impianti di Linea, le Aree Impianti di Centrale, i Centri di Lavoro Impianti di Abbonato, i Centri di Lavoro Servizi di Utenza, i Centri di Lavoro Prodotti Sistemi, i Centri Operativi ITAPAC e le Aree Operative Radiomobile e per il personale impiegatizio non direttivo; in particolare, per quel che concerne la formazione permanente sul lavoro, ci si avvarrà, in aggiunta dei supporti didattici tradizionali, del servizio di "teledidattica distribuita" (FORTEL) in grado di consentire il soddisfacimento delle singole esigenze formative e garantire la verificabilità dei momenti di apprendimento individuali;
b) interventi di adeguamento al ruolo di tipo funzionale e di tipo interfunzionale per il personale operante in posizioni ad elevata specializzazione e nelle funzioni direttive.
- interventi di sviluppo: finalizzati all'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per consentire alle risorse il passaggio a ruoli organizzativi e funzionali differenti e/o di più alto contenuto professionale.
Al fine di migliorare ulteriormente la qualità e l'efficacia di tali interventi l'Azienda nel programmare le attività terrà conto sia dei bisogni formativi rilevati, sia dei cambiamenti organizzativi e tecnologici attuati, verificando in via sistematica l'adeguatezza, in termini di qualità e quantità, delle attività formative svolte rispetto alle esigenze individuate. In tale ottica, l'Azienda valuterà altresì le proposte formulate in materia dal Comitato Paritetico.
In coerenza con le politiche e gli obiettivi più generali perseguiti dalla Società, tali orientamenti trovano collocazione nel nuovo assetto organizzativo in cui gli interventi e le attività della Formazione dovranno essere progettati e realizzati come "servizi" globalmente orientati al miglioramento della qualità e alla crescita della professionalità delle risorse umane.
Esigenze formative - All'esigenza di assicurare la massima efficacia dell'intero sistema corrisponde la particolare attenzione verso la rilevazione dei fabbisogni formativi e la programmazione degli interventi da predisporre.
In ragione di tali considerazioni, si prevede che:
- per il personale (liv. 9-6) appartenente ai Centri Impianti di Linea, alle Aree Impianti di Centrale, ai Centri di Lavoro Impianti di Abbonato, ai Centri di Lavoro Prodotti Sistemi, ai Centri Operativi ITAPAC e alle Aree Operative Radiomobile, il monte ore globale relativo alle attività formative di adeguamento al ruolo, comprensivo degli interventi di formazione specialistica e permanente sul lavoro, sarà pari mediamente a 1.350.000 ore annue.
All'interno di tale monte ore, l'Azienda a livello regionale programmerà annualmente la quantità di ore necessarie in funzione delle esigenze rilevate sul territorio ed individuerà le ore da destinarsi agli interventi specilistici, che si svolgeranno sia a livello di Direzione Regionale sia a livello di Direzione Generale sia all'esterno dell'Azienda; per quel che concerne inoltre gli interventi di formazione permanente, questi saranno mirati, oltreché a creare occasioni concrete di comunicazione ed informazione sul posto di lavoro che agevolino la socializzazione di valori, a sostenere costantemente la professionalità e la qualificazione di tutti i lavoratori dell'unità organizzativa;
per il personale impiegatizio non direttivo (liv. 9-6) della Filiale, dell'Unità Territoriale Rete, dell'Unità Commerciale di Telefonia Pubblica e per il personale inserito in attività operative nell'ambito delle Organizzazioni Territoriali o delle Linee Territoriali, gli interventi di adeguamento al ruolo, diretti a perseguire un sempre più efficace svolgimento dell'attività lavorativa ed una piena ed omogenea valorizzazione professionale dei lavoratori, prevedono a livello nazionale un monte ore complessivo pari mediamente a 300.000 ore annue, che si articola in interventi sia di tipo specialistico sia - e prevalentemente - di formazione permanente sul lavoro. Per quanto riguarda questi ultimi, svolti normalmente nell'ambito della rispettiva unità produttiva sotto la responsabilità del titolare di ciascuno dei segmenti organizzativi interessati, coadiuvato dai responsabili dei diversi settori di attività in cui risultano strutturati, si articoleranno in incontri - anche di tipo interfunzionale - dedicati alla trattazione dei seguenti contenuti:
- sviluppi organizzativi, innovazioni tecnologiche e procedurali relative al settore di appartenenza;
- conoscenza integrata della realtà aziendale e della sua evoluzione con particolare riguardo ai processi lavorativi di riferimento (missione, collegamenti operativi, innovazioni procedurali, obiettivi, flussi informativi);
- programmi, obiettivi e parametri assegnati ai gruppi di lavoro, analisi degli andamenti e dei risultati raggiunti, discussioni e suggerimenti su questioni inerenti lo svolgimento del lavoro e le problematiche di miglioramento della qualità, con particolare riguardo agli aspetti concernenti il rapporto con i clienti siano essi interni o esterni e le relative metodologie di approccio;
- per il personale operante nelle posizioni ad elevata specializzazione nonché per quello con funzioni direttive l'impegno formativo globale viene individuato mediamente in un monte ore annuo di 500.000 ore, comprensive di quelle dedicate al sistema di formazione riservato al personale inserito nell'"Area Quadri". In particolare, al fine di assicurare una idonea formazione culturale e professionale alle risorse impiegatizie direttive, di coinvolgerle nella definizione e realizzazione degli obiettivi aziendali, di svilupparne ulteriormente il livello di professionalità, specie per quanto attiene ai momenti di programmazione, controllo e coordinamento, nonché di favorire l'assunzione da parte delle stesse delle relative responsabilità e del loro specifico ruolo di agenti di formazione al restante personale, si individuano le seguenti tipologie formative:
- interventi di base destinati al personale laureato al momento dell'assunzione, allo scopo di fornire le conoscenze tecnico-specialistiche necessarie per un proficuo inserimento nell'attività lavorativa;
- interventi di adeguamento al ruolo di tipo interfunzionale mirati a creare una cultura aziendale coerente con gli obiettivi che l'Azienda si è posta in ordine alla qualità del servizio reso ai clienti interni/esterni all'Azienda, alle dinamiche di commercializzazione ed assistenza alla clientela, all'utilizzo più razionale delle risorse aziendali, al controllo dei risultati programmati,
- interventi di adeguamento al ruolo di tipo funzionale volti a fornire le conoscenze e le capacità necessarie ad adeguare le professionalità alle esigenze delle diverse specializzazioni funzionali.
Formazione e sistema relazionale - Il sistema formativo sopradescritto sarà oggetto di particolare attenzione nell'ambito del sistema di Relazioni Azienda-Sindacato che prevede un ampliamento dei contenuti informativi trasmessi alle Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri previsionali annuali.
In considerazione peraltro della comune valutazione espressa circa la centralità da assegnare allo strumento formativo nel governo dell'evoluzione delle professionalità, dello sviluppo tecnologico ed organizzativo, si costituisce un Comitato Paritetico Nazionale in materia di formazione e qualificazione professionale composto da tre rappresentanti per ciascuna delle parti stipulanti, con il compito di:
- ricevere ed elaborare i dati forniti nel corso dell'incontro previsionale annuale tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali, con riferimento alle linee guida ed alle iniziative qualificanti la formazione e l'aggiornamento professionale alle rilevazioni sui fabbisogni formativi, agli aspetti quali-quantitativi degli interventi formativi ed alle tipologie professionali interessate;
- esaminare i dati relativi ai ritorni qualitativi degli interventi formativi effettuati;
- elaborare studi, ricerche, proposte in materia di formazione e qualificazione professionale; in tale ambito potranno altresì essere oggetto di esame particolari "progetti speciali" di significativa rilevanza;
- proporre, coerentemente a quanto previsto in merito dall'Accordo Interconfederale tra Intersind e CGIL, CISL e UIL del 5-1-1990, iniziative in materia di orientamento scolastico.
C) Professionalità e criteri di riferimento
I criteri fondamentali che presiedono all'inquadramento dei lavoratori sono, come noto, le conoscenze di base, la preparazione tecnico-professionale e l'esperienza di lavoro maturata, lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite.
Le posizioni di lavoro, collocate via via a livelli sempre più elevati del sistema di inquadramento, si caratterizzano per requisiti soggettivi e oggettivi di professionalità crescente, sia come quantità e qualità di conoscenze - di base e acquisite durante l'iter di preparazione tecnico-professionale e attraverso l'esperienza di lavoro - sia come funzioni e compiti svolti, con riferimento alle declaratorie che, secondo le disposizioni contrattuali, individuano il punto di acquisizione della completa professionalità all'interno di ciascuna linea funzionale.
Nell'ambito della professionalità, acquistano man mano rilievo, secondo il progredire della scala inquadramentale:
- la qualità e quantità delle conoscenze nonché l'attitudine all'aggiornamento e all'arricchimento delle stesse e alla loro organizzazione finalizzata alle funzioni e agli obiettivi propri del ruolo;
- la capacità di programmare e organizzare il lavoro, nel quadro delle responsabilità attribuite e degli obiettivi prefissati;
- l'attitudine all'analisi delle situazioni e al relativo apprezzamento, alla decisione nell'ambito delle competenze demandate, all'apporto elaborativo e creativo, alla capacità di rapporti interpersonali, alla capacità di ascolto e di dialogo, nonché alla capacità di integrare il proprio contributo con l'apporto di altro personale in situazioni di lavoro di gruppo;
- l'attitudine alla gestione e al coordinamento delle risorse (umane e tecniche) nel rispetto delle responsabilità demandate dall'organizzazione aziendale, attraverso la necessaria azione di guida, motivazione e coinvolgimento, di governo del processo di lavoro e di orientamento del comportamento dei collaboratori verso obiettivi di soddisfazione dei bisogni della clientela anche con riguardo alle attese delle altre funzioni aziendali, di delega e di crescita dei livelli di responsabilizzazione del personale, di miglioramento del clima aziendale, di controllo, di formazione e valorizzazione delle professionalità e degli apporti individuali delle risorse affidate; la capacità di attivare, mantenere e sviluppare relazioni di lavoro, nonché quella di innovazione, di miglioramento dei processi di lavoro e di diffusione degli approcci e dei risultati anche nella cultura aziendale.
In tale quadro si collocano le iniziative e gli interventi di formazione, quelli di aggiornamento professionale e di sviluppo delle comunicazioni interne con il personale, di valorizzazione degli apporti individuali e di accrescimento del livello di responsabilizzazione, di miglioramento complessivo delle condizioni e delle metodologie di lavoro, attraverso supporti organizzativi e procedurali, nonché degli orientamenti intesi a tenere in particolare considerazione il reperimento all'interno delle risorse, in coerenza con gli indirizzi sopra enunciati.
D) Criteri di impiego dei lavoratori
In conformità agli indirizzi da tempo perseguiti si conferma l'utilizzazione delle risorse secondo criteri intesi a garantire sia una crescente valorizzazione professionale sia la migliore efficienza e qualità del servizio.
A tal fine viene confermata l'applicazione anche combinata dei seguenti criteri di impiego del personale:
1) ricomposizione del lavoro: è l'utilizzazione del lavoratore con tendenza ad evitare, in maggiore o minore misura a seconda delle esigenze funzionali dei diversi settori, la parzializzazione dei compiti che costituiscono la sua attività prevalente;
2) rotazione: è l'utilizzazione intercambiabile del lavoratore in compiti diversi di una stessa attività prevalente;
3) fungibilità: è l'utilizzazione del lavoratore, oltreché in tutti i compiti principali ed accessori relativi alla sua attività prevalente (fungibilità verticale), anche in compiti di altre attività dello stesso settore, in connessione con lo svolgimento dell'attività propria o, temporaneamente, per sopraggiunte particolari esigenze di servizio derivanti ad esempio da afflusso non lineare di forniture, adempimenti di nuove disposizioni di Legge o di prescrizioni della Pubblica Autorità, calamità naturali (fungibilità orizzontale);
4) mobilità orizzontale: è il passaggio dei lavoratori a posizioni di pari livello in settori di lavoro diversi da quelli di provenienza ovvero a diverse posizioni di lavoro, sempre di pari livello, nell'ambito dello stesso settore.
Organizzazione del lavoro
Divisione servizi di base
1) Attività commerciali
Con riferimento all'esigenza di porre in essere condizioni organizzative e professionali sempre più adeguate alle dinamiche della clientela di competenza, nonché al connesso orientamento aziendale di garantire una sempre maggiore efficacia e qualità nelle risposte assicurando nel contempo una più spinta valorizzazione del rapporto con i clienti secondo forme e modalità di acquisizione, distribuzione e diffusione commerciale orientate a tutte le esigenze di telecomunicazione, verranno apportate le seguenti modifiche intese a qualificare ulteriormente e potenziare la presenza della Società sul mercato:
1) lo "Sportello commerciale fisico" vedrà sviluppate le sue caratteristiche di unico presidio sociale delle attività di commercializzazione di prodotti/servizi trasformandosi, entro il 30-6-1993, in un negozio sociale che, oltre ad assorbire le attività del Punto SIP e dell'incasso bollette, sarà finalizzato ad assicurare un più mirato presidio anche con riguardo alla categoria affari di pertinenza;
2) entro il 31-12-1992 i Centri di lavoro Servizi di utenza arricchiranno le proprie competenze commerciali - acquisizione di nuovi impianti e accessoriato di Legge (spine e suonerie), prodotti di più largo consumo, traslochi e le connesse attività gestionali e di preutenza, ecc. - anche con attività di acquisizione di servizi di più largo consumo - quali Carte di credito, Servizi telefonici supplementari, contratti di manutenzione, ecc. - e con un più incisivo ricorso ad attività promozionali orientate a stimolare la domanda e la diffusione dei servizi/prodotti di competenza della Divisione, con particolare riguardo a quelli di più elevato contenuto innovativo. Inoltre, verrà estesa la competenza dei Centri di lavoro Servizi di utenza anche alla categoria "affari" della Divisione Servizi di Base.
Quanto sopra determina nell'ambito della Filiale l'identificazione dei seguenti modificati canali di distribuzione commerciale per la clientela della Divisione Servizi di Base:
- "Sportello commerciale telefonico" che oltre a svolgere, tramite "187", le attività relative all'acquisizione di nuovi impianti, accessoriato (spine e suonerie) e traslochi, con le connesse attività gestionali e di preutenza, costituisce punto di riferimento commerciale relativamente ai servizi - Carte di credito telefoniche, Servizi telefonici supplementari, contratti di manutenzione, ecc. - ed ai prodotti commercializzati di più largo consumo quali l'apparecchio "Sirio", il Videotel, la peritelefonia, i piccoli Sistemi di commutazione privata autoinstallabili, ecc., assumendo inoltre competenza nello sviluppo delle attività promozionali per la clientela di pertinenza.
- "Negozio Sociale" che - oltre a commercializzare e promuovere la diffusione dei prodotti/servizi di più largo consumo e dei sistemi di comunicazione autoinstallabili - cura la commercializzazione del servizio di manutenzione. Cura, inoltre, l'espletamento del servizio di manutenzione qualora comporti la sostituzione del prodotto. Costituisce altresì punto di presidio e di riferimento con una più spinta finalizzazione commerciale.
- Canali di vendita indiretta - da sviluppare entro la vigenza contrattuale - che, in relazione alla necessità di presidiare più incisivamente la clientela di competenza della Divisione, anche avuto riguardo all'avviato processo di deregolamentazione, assicurino un presidio aggiuntivo rispetto ai negozi sociali per bacini di clientela modulari, con particolare riguardo alla commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza ed alla manutenzione per sostituzione. L'acquisizione, lo sviluppo e la gestione di tali canali di vendita sarà curata dalla figura del "Venditore dedicato alla rete indiretta", collocato a livello di Direzione Regionale, per la cui regolamentazione sotto il profilo inquadramentale, normativo e retributivo valgono le specifiche previste nel Contratto Collettivo di Lavoro e nel capitolo relativo al "Piano di incentivazione delle forze di vendita".
In relazione a quanto sopra, e alla più marcata configurazione prevista sul versante commerciale, le attività di gestione della clientela di competenza verranno concentrate in un unico nucleo e passeranno ad operare - senza contatti diretti con la clientela - per via telefonica e postale, secondo assetti organizzativi e flussi procedurali atti al costante miglioramento del servizio offerto, con particolare attenzione a ciò che riguarda le attività di fatturazione ed evasione reclami.
Il progressivo adeguamento delle strutture commerciali determinerà alcuni processi di mobilità tra i diversi settori che verranno adottati con riguardo all'esperienza maturata nel precedente assetto ed alle attitudini individuali, e saranno adeguatamente supportati dai necessari interventi formativi.
a) Negozio Sociale
Alle dirette dipendenze del responsabile del Commerciale di Filiale, l'attività del Negozio - nell'arco orario previsto dalle normative provinciali e comunali riguardanti gli orari di apertura degli esercizi commerciali - è mirata alla vendita, leasing e noleggio relativamente a:
- prodotti (peritelefonia, Sistemi di commutazione privata autoinstallabili, Telefonia mobile, ecc.);
- servizi (Numero Verde, Teledrin, Videotel, Servizi telefonici supplementari, Carte di credito, ecc.) e terminali connessi;
- abbonamenti relativi a Telefonia mobile, Teledrin, ecc.;
- contratti di manutenzione;
ivi comprese le attività di manutenzione tramite sostituzione del prodotto e di relativa prova di funzionalità dell'apparecchio con controllo "on-off", nonché le attività connesse alla commercializzazione, quali ad esempio la gestione delle operazioni di esazione, l'emissione degli OL, la gestione degli incassi e delle scorte dei materiali di competenza.
Tra le attività del Negozio sociale è altresì ricompresa la gestione del Conto Credit verso il personale (prelievo, deposito, acquisto-vendita obbligazioni, ecc.).
L'impiego dei lavoratori addetti al Negozio sociale in modo ricomposto sulle attività commerciali e su quelle amministrative di competenza sarà supportato da idonei interventi formativi.
In relazione alle specificità connesse all'espletamento delle attività del Conto Credit potrà darsi luogo all'individuazione di un addetto prevalentemente dedicato a tali attività.
b) Personale addetto alla gestione clienti
Le funzioni di gestione clienti sono ricomprese in un unico settore collocato alle dirette dipendenze del responsabile Commerciale di Filiale che - integrando le attività commerciali ed amministrative in modo da fornire un servizio unico, omogeneo ed equilibrato rispetto alle attese/richieste della clientela di competenza - ha come finalità:
- assicurare il tempestivo e corretto svolgimento delle attività connesse al processo di fatturazione per tutti i servizi ed i prodotti relativi alla clientela di competenza;
- assicurare il pronto ed efficace adempimento delle connesse attività gestionali di natura amministrativa;
- provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati per la formulazione, il controllo e l'avanzamento del budget economico.
In tale ambito il personale di gestione commerciale clienti sarà addetto alle seguenti attività:
- trattazione di tutte le pratiche gestionali relative alla clientela/utenza di competenza (anticipi interurbani, cessazioni, ecc.) pervenute per corrispondenza o trasmesse dallo sportello telefonico "187";
- trattazione di tutti i reclami pervenuti per corrispondenza o trasmessi dallo sportello telefonico "187";
- esame e definizione delle posizioni evidenziate dai tabulati TGU (emessi da sollecitare, espletati in parcheggio, errati sospesi);
- elementi per la formulazione del budget;
- tabulati del 1º e 2º controllo scatti; analisi e rettifiche bollette di competenza; analisi e rettifiche per allineamento archivi TGU/SIAMA e SISMAT;
- attivazione e gestione di impianti in franchigia; attività amministrativa relativa al leasing;
- sistemazione delle partite varie e traffico non addebitato; contabilizzazione ordinativi di lavoro con variazione;
- gestione delle scorte dei materiali;
- ecc.
Il personale di gestione amministrativa clienti sarà invece addetto alle seguenti attività:
- sollecito e recupero dei crediti in sofferenza, adottando i provvedimenti previsti per il raggiungimento dello scopo;
- gestione e tempestiva realizzazione finanziaria dei crediti verso la clientela di competenza;
- analisi della situazione creditoria della clientela assicurando il flusso informativo verso gli enti competenti nella fase di sospensione e riattivazione;
- espletamento del servizio telefonico "188" per le informazioni su bollette insolute nei confronti di tutta la clientela;
- ecc.
c) Programmazione e Traffico
Le attività di Programmazione e Traffico, orientate a garantire una sempre migliore realizzazione della programmazione commerciale di ciascuna Filiale in modo coerente alle esigenze anche di prospettiva della clientela, si articolano come segue:
elaborazione delle previsioni dello sviluppo degli impianti principali a breve, medio e lungo termine, per categoria di clientela, comprensive del fabbisogno di collegamenti connessi ai servizi, basate sulla lettura e lo studio del territorio; raccolta dei dati sulle aree di interesse previsionale individuando le possibilità di assorbimento (potenzialità a saturazione) e verificando i mercati individuati;
- studio dell'assetto telefonico del territorio (modifiche di struttura, scorpori, collegamenti anomali) e delle applicazioni tariffarie (canone supplementare di superficie, passaggi di gruppo tariffario);
- individuazione, convalida e previsione dei volumi di traffico globale e/o per specifici raggruppamenti della clientela di competenza e previsione dei relativi ricavi; gestione degli archivi di base centralizzati della TGU e relativa banca dati; caratterizzazione di nuove numerazioni mediante funzioni specifiche;
- supporto e gestione operativa del programma commerciale e del budget di Filiale anche nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio;
- ecc.
d) Uffici Commerciali Periferici
Avuto riguardo alla continua sensibilizzazione della clientela per l'utilizzo dei canali di pagamento ed esazione alternativi rispetto alla cassa delle strutture commerciali, alla prevista estensione delle competenze dello sportello telefonico "187" che assicura un efficace contatto a mezzo telefono con tutta la clientela di competenza della Divisione nell'ambito di ciascuna Filiale, le strutture di presidio dell'Ufficio Commerciale periferico operanti nelle realtà con oltre 45 mila abbonati e/o ubicate nei capoluoghi di provincia non sede di Filiale verranno trasformate - entro il 30-6-1993 - in Negozi sociali. Conseguentemente a partire dal 1-7-1992 si procederà al superamento progressivo dei restanti Uffici Commerciali periferici non identificati dai suddetti requisiti.
Con particolare riguardo al personale, ed alla necessità di porre progressivamente in essere le condizioni professionali ed organizzative coerenti con il processo di trasformazione degli Uffici Commerciali, entro il 30-6-1993 negli Uffici Commerciali periferici con oltre 45 mila abbonati e/o ubicati in capoluoghi di provincia non sede di Filiale si prevede:
- la riconversione del personale prioritariamente nelle nuove attività;
- il passaggio delle attività gestionali nell'ambito di Gestione Clienti della Filiale.
e) Mercati Periferici
Analogamente a quanto previsto per gli Uffici Commerciali periferici, le modifiche organizzative descritte consentono, entro il 30-6-1993, di trasformare le strutture di presidio commerciale dei Mercati periferici in Negozi SIP nelle stesse località precedentemente presidiate dal Mercato periferico.
Gli interventi posti in essere a tal fine si articoleranno come segue:
- dal 1-7-1992 passaggio delle attività di Assistenza Tecnica Servizi di Base nell'ambito della Filiale;
- entro il 30-6-1993 trasformazione delle attività di acquisizione in quelle proprie del Negozio sociale, con contestuale riconversione del personale prioritariamente nella figura professionale di acquisitore commerciale, e passaggio delle attività gestionali nell'ambito di Gestione Clienti della Filiale.
f) Servizi di utenza
Nel quadro della organizzazione dei Centri di lavoro Servizi di utenza finalizzata a:
- assicurare la piena operatività e l'efficienza funzionale di tali Centri, stabilendo un rapporto con la clientela caratterizzato da un adeguato livello qualitativo del servizio;
- sviluppare la professionalità dei lavoratori sul versante delle attività commerciali, in modo da soddisfare le esigenze di acquisizione e gestione proprie della clientela,
si precisa quanto segue:
A) Gestione del servizio
Nei Centri di lavoro Servizi di utenza verranno svolte a rotazione dal personale (ad esclusione degli Operatori di Commutazione notturna) le seguenti attività (descritte in dettaglio al successivo punto B):
- attività di acquisizione;
- telemercato;
- servizi di traffico;
- assistenza agli utenti;
- servizi automatici di telematica.
I Centri di lavoro Servizi di utenza sono strutturati su due livelli organizzativi:
- Centri di lavoro di 1º livello;
- Centri di lavoro di 2º livello.
I Centri di lavoro di 1º livello sono quelli ubicati nelle seguenti località: Torino Ovest, Milano Est, Milano Ovest, Venezia, Bolzano, Bologna, Ancona, Genova, Cagliari, Firenze, Roma Nord, Napoli Ovest, Bari e Palermo.
Con riferimento alla tipologia sopraindicata si precisa che - per quanto riguarda l'orario di servizio nei Centri di lavoro di 1º livello - l'orario sarà tendenzialmente strutturato nel seguente modo:
- Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest: 0-24;
- altri Centri di lavoro di 1º livello: 7-22.
I turni saranno in prevalenza continuati nella misura richiesta dal loro adeguamento rispetto alle curve di traffico.
Nei Centri di lavoro di 2º livello l'orario di attività riguarderà esclusivamente il periodo diurno ed i relativi orari di lavoro individuali saranno tendenzialmente impostati su un orario spezzato e strutturato secondo modalità che, con eventuali sfalsamenti di orario, includano, se necessario, anche l'intervallo meridiano, sulla base di esigenze da individuare con riferimento alla situazione del traffico del Centro di lavoro di concentramento.
I servizi svolti presso i Centri di lavoro di 2º livello al di fuori del normale orario di lavoro degli stessi verranno concentrati presso i Centri di lavoro di 1º livello di competenza e dalle ore 22 alle ore 7 gli stessi servizi saranno concentrati presso i Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest.
Lo sportello telefonico "187" sia nei Centri di lavoro di 1º livello che in quelli di 2º livello sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con una permanenza di ciascun operatore su tale servizio congrua alla necessità di assicurare omogenei ed elevati livelli di preparazione professionale secondo modalità da definire a livello regionale.
Per quanto riguarda il sabato e i giorni festivi, i Centri di lavoro di 2º livello svolgeranno, ove prevista, l'attività riguardante i PTP. L'esercizio di tale attività dovrà essere raccordato con gli interventi di competenza dell'ASST.
B) Aree di intervento dell'attività dei Centri di lavoro Servizi di utenza
Nel quadro degli indirizzi generali a cui si ispira l'organizzazione del lavoro, l'utilizzo del personale dei Centri di lavoro Servizi di utenza di 1º e 2º livello, mirato ad un sempre più marcato orientamento alle attività di tipo commerciale, avverrà nelle attività sottoindicate fermo restando che, nel quadro generale dell'attività svolta, saranno attribuiti al personale in questione anche compiti quali la compilazione del foglio presenza e attività, di orari e turni di lavoro, di modelli statistici, ecc.
1) Attività di Commercializzazione - Svolgimento, attraverso lo sportello telefonico e tramite l'utilizzo delle apposite procedure, delle attività di commercializzazione di N.I., accessoriato (spine, suonerie), di tutti i servizi e i prodotti di più largo consumo quali peritelefonia, piccoli Sistemi di commutazione privata autoinstallabili, Videotel, Servizi telefonici supplementari, Carte di credito, contratti di manutenzione, traslochi, ecc.
Le attività di commercializzazione allo sportello telefonico sono inclusive della connessa gestione e di tutte le attività di preutenza (accettazione domande, informazioni alla clientela, gestione delle domande e attribuzione dei numeri di centrale, ecc.).
In connessione con le predette attività di commercializzazione verranno inoltre svolte le seguenti attività di carattere gestionale:
- informazione su bolletta, inserzioni in elenco, mancata evasione di segnalazione di guasti, ritardo nell'evasione di domande già presentate, evasione di richieste e solleciti relativi ai lavori vari;
- integrazione di anticipi conversazioni interurbane, controllo Avanti Elenco e testatine telefoniche;
- esame bollette respinte;
- cessazioni per morosità;
- trasmissione alle strutture competenti dell'Organizzazione Territoriale Business delle richieste provenienti dalla clientela di interesse di tale Divisione;
- ecc.
Si conferma l'orientamento ad una utilizzazione del personale in via indifferenziata su tutte le diverse attività affidate al CLSUT che si tradurrà, pertanto, in una incidenza omogenea delle quote di attività prestate al servizio "12" da ciascun addetto.
2) Telemercato - Interviste a campioni di clientela per ricerche di mercato, sondaggi commerciali ed eventualmente indagini d'opinione a carattere regionale;
- chiamate telefoniche sistematiche a fini promozionali per garantire lo sviluppo commerciale dei prodotti/servizi di competenza;
- gestione delle attività promozionali e di "vendita" presso gli stands fieristici.
3) Servizi di traffico - Espletamento dei servizi di commutazione e di accettazione sociale;
- informazioni relative agli elenchi telefonici abbonati italiani;
- segreteria telefonica: informazioni e servizi opzionali.
4) Assistenza ai clienti - Accoglimento segnalazioni, esigenze, pareri, suggerimenti e reclami;
informazioni e consigli ai clienti per un corretto uso dei servizi telefonici;
- attività di supporto e di ausilio ai cogestori del sistema telefonico: ASST, Italcable, centralinisti di enti pubblici e di aziende private.
5) Servizi automatici e di telematica - Adempimenti di supporto ai servizi di decade 1 (opzionali automatici): controlli di qualità, registrazioni foniche dei testi e interventi sistematici nelle fasi di esercizio;
- inserimento di dati per duplicati, raggruppamenti e pubblicità ad integrazione dell'archivio "Elenco abbonati".
Relativamente ai Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord, Napoli Ovest operanti nell'arco orario 0-24, si conferma l'utilizzo del personale ivi operante nell'arco orario 7-22 secondo i citati indirizzi, fermi restando gli attuali criteri di utilizzazione degli operatori di commutazione notturna.
C) Organizzazione del lavoro
Tenuto presente il significativo ampliamento delle attività del CLSUT per quanto si riferisce allo sportello telefonico ed alla connessa gestione, valutato sotto il profilo organizzativo il miglior andamento fatto registrare dai Centri di lavoro di minori dimensioni, entro l'1-1-1993 si prevede, fermo restando l'unicità del Centro di lavoro, la suddivisione di tutti i Centri di lavoro con oltre 300 mila abbonati e oltre 50 posti di lavoro attivi in gruppi di posti di lavoro tra loro distinti che, nell'ottica di un miglioramento costante della produttività delle strutture aziendali, consenta lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse impiegate attraverso l'accentuazione della professionalità e degli aspetti di tipo motivazionale. I singoli gruppi di posti di lavoro saranno ubicati in locali separati e opereranno con un'articolazione autonoma del personale, garantita anche dall'attivazione dei necessari quadri luminosi. Ciascuno di tali gruppi svolgerà al suo interno tutte le attività previste nell'ambito del Centro di lavoro Servizi di utenza ivi incluse l'acquisizione, l'assistenza ai clienti, i servizi automatici e di telematica, i servizi di traffico e le attività promozionali.
Le responsabilità ed il coordinamento di tuti i gruppi di posti di lavoro sono affidati al Responsabile del Centro di lavoro Servizi di utenza, che assicura l'equilibrato svolgimento delle attività nel loro complesso, il buon soddisfacimento delle chiamate in ingresso e in uscita nonché la qualità dei servizi offerti.
Gli interventi formativi nei confronti del personale part-time terranno conto delle diverse modalità di utilizzazione nell'espletamento dei compiti di cui ai punti precedenti.
D) Qualità del servizio
Nel quadro del perseguimento di una sempre più elevata qualità della risposta alla clientela, nell'ambito degli obiettivi previsti per il Centro di lavoro, particolare rilevanza assumono i seguenti aspetti:
- al fine di assicurare un'adeguata personalizzazione nella gestione dei servizi commerciali e di informazione alla clientela sono attivate, in tutte le sedi, apparecchiature idonee a comunicare automaticamente il numero attribuito a ciascun operatore che fornirà la risposta al servizio richiesto;
- nel contesto degli interventi di autoresponsabilizzazione del personale viene confermato l'impiego di quadri luminosi indicanti il traffico in arrivo presso i Centri di lavoro Servizi d'utenza e il personale presente e quello effettivamente inserito;
- al fine di assicurare il corretto smistamento delle chiamate su tutti i tavoli operatore, in tutti i Centri di lavoro Servizi di utenza è operante un "Sistema automatico di distribuzione chiamate" e l'apposito tasto di "disponibilità" dell'operatore all'accettazione del traffico limitatamente alle attività di espletamento del servizio "12". Nei Centri di lavoro articolati in più gruppi di posti di lavoro, il "Sistema automatico di distribuzione chiamate" sarà inoltre composto da un distributore principale verso ciascun gruppo a sé stante e da distributori "secondari" per lo smistamento ai tavoli operatore con conseguente autonoma presenza - nell'ambito di ciascun gruppo - di quadri luminosi di autoresponsabilizzazione;
- nell'obiettivo di garantire elevati livelli qualitativi della risposta al cliente, anche per ciò che concerne i tempi di attesa, e al momento stesso di ottimizzare il più possibile gli interventi degli operatori caratterizzati da contenuti professionali standard, entro il 31-12-1992 sarà completato in tutti i Centri di lavoro Servizi di utenza il processo di semiautomazione con cui inviare - attraverso il Sistema Automatico Servizio Informazioni Telefoniche (SASIT) - messaggi fonici a sintesi vocale di risposta alle richieste di numeri telefonici formulate dal cliente all'operatore tramite servizio "12" - informazioni elenco abbonati.
E) Ferie
Resta confermata la puntuale applicazione, in tema di utilizzazione delle ferie, di quanto previsto nell'art. 10, 6º comma del C.C.L., per i Centri di lavoro di 1º livello.
Nei Centri di lavoro di 2º livello la distribuzione delle ferie sarà commisurata con riferimento alle esigenze di lavoro per lo svolgimento delle attività sia commerciali che di traffico.
2) Assistenza tecnica dei servizi di base
L'organizzazione del Centro di lavoro Impianti d'abbonato, finalizzata a garantire una razionale programmazione delle attività impiantistiche e di manutenzione affidate al Centro stesso nonché a perseguire la valorizzazione delle professionalità nel sempre più marcato orientamento agli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio, si articola nel modo seguente.
Il Responsabile del Centro di lavoro Impianti d'abbonato si avvale, per la gestione delle unità operative, di uno o più Assistenti tecnici esterni di Impianti d'abbonato preposti ad una parte del territorio del Centro di lavoro, e di un Capo Tecnico a cui fanno capo le attività tecniche e gestionali interne (assegnazione lavori, prove, gestione procedure, ecc.) ed il personale che svolge i vari compiti interni del Centro stesso.
Il Capo Tecnico e gli Assistenti tecnici esterni partecipano, ciascuno per le proprie competenze, alla programmazione del lavoro del Centro.
Il Responsabile del Centro di lavoro concorda con il Capo Tecnico e gli Assistenti tecnici esterni preposti ad una parte del territorio il programma di massima, giornaliero e a più lungo termine, dei lavori da eseguire, in base alla giacenza dei guasti, all'andamento presumibile dei medesimi, agli ordinativi da eseguire ed al preventivo di lavoro occorrente e alla disponibilità di personale, tenendo altresì in considerazione, nell'attività programmatoria, l'esigenza di rafforzamento degli interventi di manutenzione preventiva sui raccordi di abbonato, quella ancora necessaria di adeguamento della documentazione concernente l'occupazione della rete nonché le attività di continuo aggiornamento della relativa banca dati. Per tale programmazione, anche sotto il profilo della quantificazione dei tempi di esecuzione, egli si avvale altresì delle informazioni fornitegli dai tecnici.
Il Capo tecnico è inoltre preposto alle attività interne del Centro, costituite principalmente da: ricezione dei reclami, esecuzione delle prove, assegnazione dei lavori al personale esterno - tenuto conto, da un lato, del programma concordato con il Responsabile del Centro e con gli Assistenti tecnici esterni, dall'altro, delle esigenze di interventi di manutenzione correttiva richiesti da priorità e dal variato numero di guasti -, guida operativa del personale esterno, tenuta e aggiornamento della documentazione di competenza (anche tramite supporti automatati) nonché gestione e manutenzione delle apparecchiature dell'ACL.
Per il coordinamento e lo svolgimento diretto di tali compiti il Capo Tecnico si avvale di lavoratori addetti ad attività tecniche-gestionali di Impianti d'abbonato.
L'assistente tecnico esterno di Impianti d'abbonato, deve verificare la rispondenza del lavoro svolto dal personale esterno alle norme tecniche, antinfortunistiche e disciplinari.
Per quanto riguarda l'utilizzazione dei tecnici di Impianti d'abbonato, la stessa avverrà nel campo dell'impiantistica, sia per la installazione che per la manutenzione, ivi compresi gli interventi presso i terminali di rete (permutatori, armadi, box, ecc.) per la globalità della clientela, nonché per la clientela di competenza della Divisione, nelle attività concernenti la installazione e la manutenzione dei dispositivi ausiliari (quali ad esempio, le segreterie telefoniche, i selezionatori automatici, gli indicatori di conteggio con stampanti, i telecomandi, gli apparecchi multifunzione) e dei dispositivi aziendali di telefonia pubblica, nella manutenzione degli apparecchi 1 + 1 e di quant'altro sarà previsto di competenza della Divisione Servizi di Base, nonché nelle residuali attività connesse ai sopralluoghi per individuare il tipo, le caratteristiche tecniche degli impianti e la disponibilità della rete. Inoltre, in relazione alla diffusione sul territorio del processo di automazione per l'instradamento delle segnalazioni di disservizio, i tecnici di Impianti d'abbonato, tramite apposito apparecchio denominato "Strumento di Teleinformazione e Misura", effettueranno dal campo prove di utente e trasmetteranno, in seguito alla progressiva estensione delle procedure su linea commutata, i dati relativi al proprio lavoro (orari di intervallo, caratteristiche del lavoro, coppia di rete eventualmente utilizzata, ecc.) per consentire le rilevazioni ed elaborazioni automatate che forniscano, sulla base dell'attività del personale, elementi anche statistici di qualità, guastabilità e costo nonché di eventuali specifiche problematiche tecniche fonti di reiterato reclamo.
A regime le descritte attività di manutenzione relative ai prodotti saranno svolte dal personale tecnico di Impianti d'abbonato nei casi in cui vi sia una regolamentazione contrattuale che dispone in tal senso, qualora il cliente specificatamente lo richieda e/o se la tipologia del prodotto lo esiga.
Per quanto attiene più in particolare agli interventi sugli apparati e sistemi di telefonia pubblica, in base alle esigenze tecniche, organizzative e funzionali delle attività di manutenzione connesse anche alle specificità di concentrazione, consistenza e guastabilità degli apparecchi di telefonia pubblica ad orario illimitato, personale tecnico di Impianti d'abbonato potrà essere prevalentemente dedicato alle attività di manutenzione della Telefonia Pubblica. Tale utilizzo avverrà peraltro nella confermata ottica di un complessivo coinvolgimento di tutto il personale tecnico di Impianti d'abbonato nell'attività di cui trattasi, presupponendo una utilizzazione di base intercambiabile dei lavoratori e un indistinto livello di professionalità richiesta.
Avuto riguardo alla configurazione dei Centri, i tecnici di Impianti d'abbonato opereranno prevalentemente come singolisti, fermo restando il rispetto delle modalità operative previste dalle norme di sicurezza sul lavoro, in particolare per interventi relativi alla manutenzione preventiva.
I lavori accessori connessi allo svolgimento dell'attività cui sono addetti i singoli tecnici di Impianti d'abbonato verranno svolti dai lavoratori stessi in base al principio della fungibilità verticale.
Con riferimento alla strutturazione del Centro di lavoro Impianti d'abbonato, si precisa che il Centro stesso, in base alle funzioni attribuitegli, ha anche la responsabilità della gestione dei lavori in appalto di propria competenza secondo quanto previsto nell'apposito capitolo.
L'avvenuto sviluppo del processo per l'instradamento automatico delle segnalazioni di disservizio e per la automazione delle prove delle linee di utente, che come noto consente;
- l'instradamento su ogni Centro di lavoro delle segnalazioni di disservizio inoltrate dal cliente a mezzo di chiamate al "182" ed il rilievo automatico di dati e misure di traffico al fine sia di migliorare la qualità del servizio, sia di verificare dinamicamente il dimensionamento degli impianti;
- la concentrazione su ciascun Centro di lavoro delle chiamate inoltrate dai tecnici esterni;
- l'effettuazione di prove e misure su linee da terminale (Posto Operatore Impianti d'abbonato) con conseguente abolizione degli altri mezzi di prova e l'esecuzione di prove secondo procedure automatiche e/o manuali, estendendo alle stesse anche la diagnosi dei guasti, al fine di limitare doppi interventi, e le valutazioni relative alla qualità della comunicazione telefonica (rumore, equivalente, ecc.);
- unitamente al consolidamento delle connesse condizioni organizzative prefigura il completamento della automazione del Centro di lavoro Impianti d'abbonato anche sul versante gestionale relativo all'implementazione delle procedure, ed in particolare alla possibilità di accedere attraverso gli idonei supporti informativi dal medesimo terminale ubicato nel Centro sia alle procedure gestionali ed amministrative dello stesso (TGU, SISMAT, ecc.) che alle attività di accettazione e gestione dei disservizi.
In relazione a tale processo organizzativo il personale operante all'interno del Centro di lavoro Impianti d'abbonato viene impiegato secondo criteri ricomposti e fungibili, che prevedono lo svolgimento integrato delle attività tecnico-amministrative e di assegnazione lavori.
In ordine alle intese in merito al capitolo "Appalti" relativo al settore "Assistenza Tecnica Servizi di Base" - anche al fine di garantire stabilità nel tempo alla struttura occupazionale del settore nonché di realizzare un più rapido adeguamento della distribuzione funzionale e territoriale del personale e del livello qualitativo delle risorse umane - si precisa che le stesse sono confermate nella condivisa esigenza di agevolare il concreto raggiungimento dei programi aziendali di incremento della clientela.
In relazione a quanto sopra potrà altresì essere esaminata a livello regionale con le Organizzazioni Sindacali stipulanti anche la possibilità di un mirato e più intenso ricorso a prestazioni supplementari e/o straordinarie da parte del personale sociale soprattutto nel periodo di graduale realizzazione dell'assetto produttivo delineato.
Per quanto si riferisce, inoltre, a tali prestazioni affidate a terzi, si conferma l'impegno della Società ad effettuare i necessari controlli al fine di accertare il rispetto delle condizioni generali previste nel Capitolato d'Appalto, fermo restando le verifiche in ordine alla qualità dei lavori realizzati da impresa.
3) Esercizio della rete
a) Area Impianti di Centrale - Il progressivo consolidarsi delle linee di tendenza dell'evoluzione tecnologica nel settore della commutazione va confermando gli assetti tecnico-organizzativi già previsti per i settori tecnici della Rete con particolare riguardo alle posizioni di lavoro già individuate.
In particolare, la diffusione di impianti in tecnica numerica entro la vigenza contrattuale raggiungerà, sul versante della commutazione, circa il 70% dei numeri di centrale.
Gli impianti di trasmissione, caratterizzati da una più rapida progressione nella diffusione delle tecniche numeriche, completeranno entro la vigenza il processo di numerizzazione con riferimento alla rete interdistrettuale mentre, per la rete di giunzione urbana, settoriale e distrettuale, verrà raggiunta una percentuale pari a circa il 70% di tecnica numerica sulla relativa consistenza.
Il relazione a quanto sopra ed al sempre più accentuato sviluppo dell'utenza la struttura sarà costituita da circa 530 Aree Impianti di Centrale, definite tecnicamente e quantitativamente in base ai Piani di Struttura ed all'ottimale utilizzo delle possibilità tecniche degli SG. Tali Aree saranno caratterizzate, di massima, dalla presenza di uno stadio di gruppo combinato (SG), con competenza territoriale di ciascuna delle stesse su tutti gli impianti di commutazione, nonché sugli apparati di multiplazione, terminali di circuiti, apparati di condizionamento dei collegamenti per trasmissione dati, ecc., esistenti nell'ambito di pertinenza.
In particolare tali Aree Impianti di Centrale avranno competenza sugli interventi di collaudo, di messa in servizio e di manutenzione degli impianti di pertinenza, nonché sulle attività di esercizio, ivi compresa l'installazione di apparecchiature ausiliarie e l'eventuale variazione di organi e di connessioni, delegate a livello di Area, e sulla gestione delle risorse attribuite (personale, dotazioni, scorte).
Qualora, nell'ambito di singole Aree, vi sia la presenza di Centri di lavoro teleselettivi di tecnica non numerica - escluse le centrali AKE - richiedenti il mantenimento delle strutture organizzative preesistenti, gli stessi collocati alle dipendenze del responsabile dell'Area, manterranno, fino alla sostituzione dei relativi impianti, prevista entro la vigenza contrattuale, la configurazione organizzativa precedentemente in atto.
Ciascuna Area Impianti di Centrale sarà affidata ad un Responsabile di Area, coadiuvato da Assistenti tecnici (ed eventualmente da Capi Tecnici), che utilizzerà il personale assegnato alla posizione di lavoro di "Lavoratore addetto alla commutazione analogica", per le attività inerenti gli impianti di centrale in tecnica analogica, e di "Lavoratore addetto a tecniche numeriche", per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di commutazione numerica e degli impianti trasmissivi in tecnica analogica e numerica rientranti nel territorio di competenza dell'Area.
Tali nuclei - eventualmente coordinati, in base alla loro numerosità, da personale Assistente tecnico - assicureranno operativamente la funzionalità e la qualità degli impianti di rispettiva competenza, fermi restando i progressivi processi di integrazione correlati allo sviluppo della numerizzazione della rete e della conseguente sostituzione degli impianti in tecnica analogica. In relazione alle esigenze derivanti dalla realizzazione dei programmi di numerizzazione degli impianti di telecomunicazione, il nucleo di lavoratori addetti a tecniche numeriche verrà progressivamente integrato anche con unità di volta in volta individuate nell'ambito dei lavoratori addetti alla commutazione analogica che seguiranno un processo di formazione e riconversione alle tecniche numeriche.
b) Centro di Supervisione di Esercizio - Presso ciascuna sede di Unità Territoriale, con almeno due Aree Impianti di Centrale, opera un Centro di Supervisione cui sono demandate sia attività di manutenzione sia interventi diagnostici, gestione delle scorte, collaudi delle modifiche hardware e software di competenza dell'Unità Territoriale, sia funzioni di esercizio che le nuove tecnologie consentono di remotizzare in un solo punto organizzativo, quali gestione delle categorie di utente, gestione delle consistenze, sia attività di supporto alle Aree per interventi a carattere specialistico dalle stesse richiesti che, saranno forniti da personale specializzato con riferimento alle diverse case costruttrici presenti in ciascuna Unità Territoriale e alle attività trasmissive nel loro complesso.
Il processo di graduale sostituzione degli impianti in tecnica analogica rende necessaria progressivamente, in relazione ai diversi livelli di penetrazione del numerico sul territorio, la previsione di un presidio differenziato. Tale presidio è assicurato dal Centro di Supervisione di Esercizio, in una prima fase, attraverso interventi di supporto specialistico per l'esercizio e per la manutenzione di tali tipologie di impianti, e successivamente - in relazione al raggiungimento di una elevata numerizzazione complessiva degli impianti dell'Unità Territoriale - attraverso nuclei unici di lavoratori addetti alla commutazione analogica per lo svolgimento di tutte le attività di esercizio e manutenzione sulla tecnica analogica nell'ambito dell'Unità Territoriale.
Il Centro di Supervisione sarà affidato ad un Responsabile coadiuvato da eventuali Capi Tecnici, da uno o più Assistenti tecnici e da personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto ad attività tecniche di esercizio" per lo svolgimento delle attività a carattere prevalentemente gestionale relative all'Unità Territoriale di competenza in orario base. Inoltre, presso tali Centri, in relazione al progressivo processo di numerizzazione, opererà presso tale struttura, come sopra detto, anche personale inserito nella posizione di lavoro di "Lavoratore addetto alla commutazione analogica".
c) Supporti Regionali - Lo sviluppo tecnologico ed in particolare l'evoluzione delle prestazioni dei sistemi gestionali, che permettono sempre più accentuate funzioni di gestione e controllo remotizzato della rete nonché funzioni specialistiche di supporto alle attività di manutenzione complesse, configura il Nucleo Operativo di Supervisione Regionale, già operante presso le Agenzie sede di Direzione Regionale, come un centro di gestione di funzioni centralizzate e di monitoraggio dell'intera rete numerica regionale con un elevato livello di capacità di supporto nei confronti delle strutture territoriali.
L'evoluzione della situazione, così come descritta, consente di trasferire, entro il 31-12-1992, a livello di Linea Territoriale Rete il NOSR, prevedendo un'integrazione funzionale con il Supporto Regionale Tecniche Numeriche in modo da poter garantire, all'intero territorio regionale, le attività di supporto sotto il duplice versante della visibilità da remoto degli impianti e della gestione della rete, e costituire così punto di riferimento per le problematiche di particolare complessità emergenti a livello di strutture di Unità Territoriale.
Tale processo di integrazione comporta, inoltre, il trasferimento delle attività relative alle reti ESCU, già presenti nel Centro di Supervisione di Agenzia sede di Direzione Regionale, nell'ambito del Supporto Regionale Tecniche Analogiche, costituendo un nucleo complessivo di supporto specialistico nonché di supervisione e di sorveglianza delle reti e degli impianti in tecnica analogica.
Quanto sopra anche al fine di consentire una omogenea configurazione organizzativa delle Unità Territoriali tra loro.
Nell'ambito del settore di Esercizio e Traffico della Linea Territoriale Rete opereranno le due unità organizzative del Supporto Regionale alle Tecniche Numeriche ed alle Tecniche Analogiche.
Il Supporto Regionale Tecniche Numeriche sarà costituito da Assistenti specializzati sui prodotti di commutazione e di trasmissione diffusi sul territorio regionale, da lavoratori addetti a tecniche numeriche, per le attività tecnico-gestionali riguardanti l'intera rete regionale nonché per la supervisione degli allarmi al di fuori dell'orario base, e da Assistenti tecnici dedicati ad attività di esercizio e di manutenzione delle stazioni di energia a supporto, per tale ultima attività, degli utilizzatori finali per gli interventi di maggiore complessità.
Il Supporto Regionale Tecniche Analogiche sarà costituito da Assistenti specializzati sui prodotti analogici di competenza e da lavoratori addetti alle tecniche numeriche, per la sorveglianza dell'allarmistica di competenza al di fuori dell'orario base.
d) Centro Impianti di Linea - L'organizzazione del Centro Impianti di Linea assicura l'esercizio e la manutenzione degli impianti della rete di distribuzione, della rete di giunzione urbana e interurbana in cavo compresi quelli di tipo speciale, delle relative infrastrutture - incluse tutte le palificazioni - e dei sistemi di pressurizzazione dei cavi e telegestione, nonché l'esercizio e la manutenzione di tutte le apparecchiature AF (sia della rete di distribuzione che degli amplificatori e rigeneratori della rete di giunzione), ponti radio, terminali di linea e delle apparecchiature di competenza in sede d'utente.
Per realizzare tali obiettivi il Centro Impianti di Linea si articola nel modo seguente.
Il Responsabile si avvale di uno o più Assistenti tecnici, preposti ad una parte del territorio di competenza del Centro, sia per la gestione che per la definizione del programma di massima giornaliero o a più lungo termine, dei lavori da eseguire sia con personale sociale che di terzi.
Alle dirette dipendenze del Responsabile del Centro opera di norma un "Assistente Tecnico di Apparati", con competenza sull'intero territorio del Centro, cui sono affidate le attività di esercizio e manutenzione dei terminali di linea, dei ponti radio, delle citate apparecchiature AF, dei multiplex di abbonato e delle altre apparecchiature in tecnica numerica in sede di utente di competenza del Centro. A tal fine l'Assistente tecnico di Apparati si avvale di un nucleo di lavoratori addetti agli Apparati dedicato a tali attività.
Gli Assistenti tecnici del Centro, rispettivamente adibiti a Reti e Apparati, cureranno la verifica della rispondenza del lavoro alla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, tecniche e disciplinari da parte del personale sociale, nonché il controllo dei lavori di terzi.
Il Responsabile, per lo svolgimento dei vari compiti interni del Centro, si avvale di uno o più impiegati tecnico-amministrativi, che svolgono attività quali la gestione della rete di giunzione e la tenuta della relativa documentazione, la gestione guasti, le elaborazioni in locale, la predisposizione dei dati statistici tecnici ed amministrativi, ecc.
L'utilizzazione dei tecnici di Reti avverrà nel campo dei cavi urbani e dei cavi interurbani e relative infrastrutture.
Per i cavi di tipo speciale (urbani ed interurbani), tenuto conto che esigenze organizzative e funzionali non consentono dispersioni di responsabilità nell'esercizio dei medesimi, si prevede temporaneamente di adibire alla manutenzione degli stessi nuclei di tecnici di Reti prevalentemente impiegati in tali attività.
Si riconosce peraltro che tali compiti non possono implicare la individuazione, nell'ambito della stessa attività, di profili professionali e livelli di inquadramento differenziati e che, coerentemente, resta confermato l'utilizzo di una sostanziale indifferenziazione, anche sotto il profilo addestrativo, nell'ottica di un graduale coinvolgimento di tutto il personale nell'attività di cui trattasi in correlazione con la progressiva diffusione dei cavi di tipo speciale.
Nel quadro degli indirizzi di realizzazione di ampi e diversificati interventi in tema di manutenzione, una particolare rilevanza, nell'attività del Centro di lavoro, rivestono le operazioni di manutenzione ciclica sui cavi e le infrastrutture di reti (palificazioni, impianti di terra di protezione, ecc.).
Nell'ambito degli incontri annuali di Regione sarà anche effettuata una verifica circa l'andamento dell'applicazione dei criteri in materia di appalti e della eventualità di fare effettuare, compatibilmente con la disponibilità di personale sociale, anche interventi sulla rete per piccoli sviluppi scorte, cambio numerazione, estrazione di terminali, ecc.
4) Sviluppo impianti
Al settore Sviluppo Impianti saranno affidate le seguenti attività:
Progetti - Progettazione delle reti di distribuzione sia BF che di tipo numerico su portanti fisici (rame e ottici), anche con impiego di apparati numerici di utente (multiplex d'abbonato, concentratori, ecc.) e relative infrastrutture; progettazione delle reti di giunzione sia BF che di tipo numerico su portanti fisici (rame e ottici) di competenza e relative infrastrutture, secondo criteri di ottimizzazione dei costi.
Lavori - Programmazione e controllo quantitativo e qualitativo sull'attività delle imprese appaltatrici nel rispetto dei capitolati delle norme tecniche e procedurali relativi alla costruzione delle reti di distribuzione e di giunzione di competenza - sia BF che di tipo numerico su portanti fisici (in rame e ottici) -, anche con impiego di apparati numerici di utente (multiplex di abbonato e concentratori) e relative infrastrutture; controllo quantitativo e qualitativo del lavoro eseguito sia in corso d'opera che a consuntivo; collaudi civili di accettazione e consuntivazione degli ordini di lavoro eseguiti.
Cartografia e Consistenza - Approntamento ed aggiornamento delle documentazioni cartografiche e delle situazioni patrimoniali e statistiche di consistenza degli impianti della rete di distribuzione e di giunzione di competenza sia BF che di tipo numerico su portanti fisici (rame e ottici), anche con impiego di apparati numerici d'utente (multiplex d'abbonato e concentratori) e relative infrastrutture.
Per lo svolgimento delle attività sopra individuate, nelle Unità Territoriali al di sotto dei 200.000 abbonati, i settori Progetti e Lavori si articolano nel modo seguente.
I preposti ai settori Progetti e Lavori si avvarranno di Assistenti tecnici di Sviluppo Impianti ed, eventualmente, di uno o più impiegati tecnico-amministrativi per lo svolgimento dei compiti interni ai settori. Per le attività di Cartografia e Consistenza il preposto al settore progetti si avvarrà di operatori CAD, coordinati da uno degli Assistenti tecnici suddetti, per lo svolgimento dei compiti propri del settore.
L'elaborazione dei progetti di rete verrà svolta dagli Assistenti tecnici avvalendosi delle prestazioni di un sistema CAD per la progettazione.
Alla luce di quanto sopra, proseguiranno gli interventi addestrativi mirati sia per il personale Assistente tecnico e per gli operatori CAD.
5) Programmazione tecnica
Al fine di realizzare una significativa e dedicata attività di programmazione della Rete dell'Unità Territoriale e di mantenere un costante raccordo di programma nell'ambito di tale livello territoriale, il settore "Programmazione Tecnica" - alle dirette dipendenze del Responsabile della Unità Territoriale Rete - ha la responsabilità di:
- individuare e proporre la definizione degli obiettivi di programma fornendo un adeguato sostegno tecnico-metodologico nel processo di programmazione/budget;
- curare la effettuazione dell'analisi dell'andamento della domanda di nuovi impianti per verificare la congruenza della stessa con quanto previsto nei piani di sviluppo della rete;
- raccogliere ed elaborare le esigenze dell'Unità Territoriale e formulare proposte per il programma di sviluppo della rete di distribuzione e di quella di giunzione di competenza.
Tale settore provvede altresì al coordinamento del programma di progettazione e di realizzazione della rete di distribuzione e di quella di giunzione di competenza con il programma degli interventi della Linea Territoriale Rete e segue il controllo dell'andamento degli investimenti e delle realizzazioni della rete anche attraverso le procedure automatate al riguardo previste.
Per lo svolgimento delle attività sopra individuate, il Responsabile del settore si avvale di uno o più Assistenti tecnici di Programmazione Tecnica ed eventualmente - con riferimento alle esigenze organizzative di ciascuna Unità Territoriale - di uno o più impiegati tecnico-amministrativi.
6) Centro reti nazionali
Lo sviluppo dei sistemi di gestione e supervisione delle reti di telecomunicazione con caratteristiche nazionali comporta l'integrazione delle funzioni tecnico-gestionali presso alcuni Centri specializzati con competenze geografiche nazionali, che trovano coerente collocazione nella struttura di Esercizio Operativo Rete di Direzione Generale della Divisione.
In quest'ottica il Centro Reti Nazionali assicura la gestione dei sistemi e delle attività di esercizio centralizzate delle reti non divisionalizzate, ivi incluse le attività relative allo START. Nel Centro Reti Nazionali attualmente operano:
a) il Centro di Supervisione Nazionale della rete a lunga distanza (compresi i nodi di transito) che assicura per l'intero arco giornaliero la supervisione della rete di competenza realizzando anche il controllo attivo del traffico sia in caso di eccezionale congestione che a seguito di guasti rilevanti.
Il Centro è affidato ad un Responsabile, coadiuvato da Assistenti tecnici, che utilizza lavoratori addetti a tecniche numeriche per la gestione di tali attività.
b) Il Centro di Gestione dei Ripartitori elettronici digitali interdistrettuali che assicura a livello accentrato le funzioni relative ai circuiti diretti della Rete Flessibile di supporto alle strutture regionali per la progettazione e predisposizione dei circuiti stessi nonché di monitoraggio e telegestione con eventuali interventi di reistradamento.
L'operatività del Centro è assicurata da un Responsabile, coadiuvato da Assistenti tecnici, che utilizza lavoratori addetti a tecniche numeriche operanti sulle attività di monitoraggio e telegestione anche al di fuori dell'orario base.
7) Immobili e servizi
L'attuazione di interventi procedurali tendenti alla realizzazione di una maggiore efficacia operativa, con particolare riferimento ai controlli delle attività dei fornitori, permetterà una corretta gestione dei servizi sul territorio con correlata diminuzione dei costi e migliore fruibilità dei servizi da parte dei clienti interni.
Pertanto, attribuite alle Divisioni alcune operatività relative alla corretta fruizione dei servizi, sono assicurate a livello di Direzione Regionale le seguenti attività:
- Realizzazione Immobili e Impianti: attività volte alla programmazione, progettazione e realizzazione degli immobili sociali e degli impianti tecnologici di competenza, comprensive delle nuove locazioni, della individuazione delle aree edificabili e degli adattamenti che producano ampliamenti, ammodernamenti o miglioramenti, ecc.;
- Gestione Immobili e Impianti: attività riguardanti la gestione, la manutenzione straordinaria, le verifiche periodiche e l'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici di competenza dalla fase pre-contrattuale (ricerche di mercato, trattative, raccolta preventivi) alla fase di stipula e gestione dei contratti, nonché la gestione di tutti i contratti di locazione e della documentazione concernente il patrimonio immobiliare, ecc.;
- Dotazioni e Servizi: attività volte alla erogazione dei seguenti servizi:
- Motorizzazione: tutte le attività connesse alla ottimizzazione della gestione del parco automezzi, dalla previsione del fabbisogno al mantenimento dello stato di efficienza tecnica del parco, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di verifiche a campione; collaudi; definizione dei convenzionamenti con le officine; analisi delle informazioni gestionali per il controllo del corretto esercizio dei veicoli; rapporti con le compagnie assicuratrici ed enti; interventi di istruzione per gli utilizzatori, ecc.;
- Dotazioni: attività riguardanti la gestione, la manutenzione straordinaria e l'inventario delle dotazioni d'ufficio, ivi incluse quelle di approvvigionamento di prodotti e servizi, dalla fase pre- contrattuale (ricerche di mercato, trattive e raccolta preventivi) alla stipula dei contratti di fornitura e alla gestione dei contratti stessi, ecc.;
- Servizi Esterni: attività riguardanti l'acquisizione di energie (elettrica, combustibili, gas, acqua) e la relativa gestione nonché la stipula e la gestione dei contratti con le imprese per la pulizia dei locali presenti nel territorio di competenza, ecc.;
- Segreteria: tutte le attività di supporto (gestione della corrispondenza e dei servizi di supporto), nonché la gestione del Centralino di Direzione, ecc. Al fine di assicurare un omogeneo e puntuale svolgimento della relativa attività sull'intero territorio nazionale, i compiti inerenti al Centralino di Direzione Regionale vengono svolti a rotazione da personale operante nella Segreteria - in linea con i criteri generali di impiego del personale - nella fascia oraria 8-18. Nella fascia oraria 18-8 e, a decorrere dalle ore 18 del venerdì alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali, l'attività in oggetto verrà concentrata sulle seguenti sedi di Direzione Regionale;
- Torino
- Milano
- Roma
- Napoli
- Protezione Aziendale: attività relative alla protezione del patrimonio aziendale, e in particolare alla gestione del Centro Regionale di Sicurezza.
Presso ciascuna sede di Direzione Regionale opererà un Centro di Sicurezza preposto alla ricezione degli allarmi di sicurezza, in relazione alla diffusione dei sistemi automatici di verifica da remoto degli accessi.
Tali Centri Regionali cureranno, in orario 0/24, l'acquisizione ed il trattamento delle segnalazioni di allarme dei sistemi di sicurezza del territorio, nonché la gestione al di fuori dell'orario base delle richieste non preannunciate di accesso ai locali aziendali. Assicureranno, inoltre, un riferimento specialistico in occasione del verificarsi di fatti anomali, ivi comprese le emergenze dipendenti da eventi calamitosi.
Ogni Centro di Sicurezza sarà affidato al coordinamento di un preposto e sarà composto da un nucleo di lavoratori addetti ad attività impiegatizie;
- Programmazione: per tutte le attività trasversali alla Linea Territoriale Immobili e Servizi relativamente alla formulazione dei programmi, budget e conseguenti valutazioni degli avanzamenti, ecc.
8) Segreteria
Alle dipendenze del Responsabile della Filiale opereranno inoltre, coordinate da un preposto, le unità dedicate alla gestione delle attività precedentemente di competenza della Segreteria di Agenzia (gestione della corrispondenza e dei servizi di supporto alle strutture a livello territoriale), alle quali si aggiungeranno alcune operatività di interesse generale legate alla erogazione dei servizi (gestione dei documenti amministrativi legati al parco autoveicoli, gestione minuta delle dotazioni, espletamento di pratiche varie nei confronti di enti amministrativi, ecc.).
Dallo stesso nucleo dipenderanno anche i lavoratori addetti agli Immobili e Servizi, che continueranno ad espletare la loro attività a livello operativo locale.
Divisione business
1) Vendita
Al fine di assicurare un mirato presidio della clientela Business e di sviluppare approcci competitivi di impulso alle strategie commerciali della Divisione, mirate a rispondere alle crescenti esigenze in termini di complessità ed elevata tecnologia, l'articolazione organizzativa e professionale della Organizzazione Territoriale Business si orienterà secondo le seguenti modalità di intervento:
entro il 31-12-1992 i venditori di Agenzia verranno collocati alle dipendenze dell'Area di vendita territorialmente competente, ferma restando di norma l'attuale dislocazione territoriale degli stessi nonché l'affidamento di quota-parte dei clienti della Divisione Business secondo la già collaudata metodologia per portafoglio.
- Al fine di rendere la presenza commerciale dell'azienda più funzionale alle diversificate esigenze del mercato e di favorire, in modo più dinamico ed incisivo, lo sviluppo della clientela affari nel suo complesso verso prodotti/servizi Business, a far tempo dall'1-1-1993 verrà istituita la figura professionale del venditore a zona, addetta per una predefinita zona territoriale alla promozione e vendita - nonché alle altre attività proprie della figura del "venditore" - dei prodotti e servizi di competenza della Divisione Business nei confronti della clientela affari non a portafoglio. Tale figura troverà anch'essa collocazione nell'ambito dell'area di vendita territorialmente competente.
- I venditori di Sistemi di Direzione Regionale, orientati alla vendita di soluzioni personalizzate in funzione della tipologia di clientela, sono inseriti, ferma restando di norma l'attuale dislocazione territoriale degli stessi, alle dipendenze della vendita Sistemi della Organizzazione Territoriale Business.
I canali di distribuzione e sviluppo commerciale si articoleranno, sulla base di quanto sopra, nel seguente modo:
- personale "Venditore di Sistemi" che presidia l'offerta di sistemi, servizi e prodotti nei confronti della clientela interessata, per dimensioni e rilevanza economica, all'individuazione di soluzioni complesse/personalizzate, come meglio specificato nel capitolo "Piano di incentivazione delle forze di vendita".
- Personale "Venditore" che presidia l'offerta di sistemi, di servizi e prodotti sulla base di un definito portafoglio clienti, come meglio specificato nel capitolo "Piano di incentivazione delle forze di vendita".
- Personale "Venditore a zona" che presidia l'offerta di prodotti/servizi non commercializzati dalla Divisione Servizi di Base sulla base di una predefinita zona di vendita, come meglio specificato nel capitolo "Piano di incentivazione delle forze di vendita".
a) Personale "Venditore" e "Venditore a zona" - Il personale "Venditore" è preposto per un predefinito portafoglio clienti alle attività di:
- visita, elaborazione di preventivi, offerte, trattative ed eventuali esazioni presso i clienti a portafoglio di competenza, relativamente a:
- collegamenti principali (ivi compresi PBX, GNR, ecc.);
- prodotti (Sistemi di commutazione privata, facsimile, terminali telematici, ecc.) non commercializzati dalla Divisione Servizi di Base;
- servizi e reti pubbliche (TD su rete specializzata e su rete commutata, Numero Verde, Radiomobile, Teledrin, Videotel, ecc.) e terminali connessi;
- reti e servizi a valore aggiunto;
- sistemi d'ambiente, ecc.;
- stesura offerte, completamento pratiche relative alle trattative, stipula e formalizzazione contratti, digitazione su SIAMA relativamente ai prodotti gestiti dal sistema stesso;
- stesura di rapporti informativi a carattere periodico sull'attività di vendita (es. visite pianificate ed effettuate, contratti conclusi, prodotti installati, piano d'azione, ecc.) e su tutti i fenomeni di particolare rilevanza commerciale (es. analisi dei motivi di successo/insuccesso della trattativa, attività della concorrenza, evoluzione delle esigenze della clientela, ecc.).
Lo sviluppo della clientela viene altresì assicurato dal "Venditore a zona" che, per una predefinita zona di vendita nella quale insistono segmenti di clientela affari con potenzialità di sviluppo - anche quando non attribuiti alla Divisione Business e comunque non ricompresi in alcun portafoglio clienti -, è addetto alle attività di:
- effettuazione di visite su propria iniziativa, su segnalazione dello sportello telefonico e su programmi predefiniti, elaborazione preventivi ed offerte, conclusione di trattative ed eventuali esazioni presso i clienti relativamente a:
- collegamenti principali (PBX, GNR, ecc.);
- servizi e reti pubbliche (TD, Numero Verde, Radiomobile, Teledrin, ecc.);
- reti e servizi a valore aggiunto;
- prodotti (Sistemi di commutazione privata e facsimile non commercializzati dalla Divisione Servizi di Base, apparati di telefonia mobile, terminali Videotel, dispositivi ausiliari, ecc.);
- formalizzazione di contratti e digitazione su SIAMA per i prodotti gestiti dal sistema stesso;
- stesura di rapporti periodici informativi sull'attività di vendita.
Avuto riguardo alle connotazioni professionali prefigurabili per la nuova figura di venditore a zona, ai fini dell'inserimento nel relativo profilo verrà prioritariamente considerato il personale acquisitore nonché, in subordine, altre risorse da ritenersi professionalmente idonee ubicate in ciascuna realtà territoriale.
In considerazione della particolare caratterizzazione all'interno del contesto aziendale del personale "Venditore a zona", "Venditore" e "Venditore di Sistemi" e delle finalità connesse alla loro presenza, si conferma la necessità di provvedere ad una coerente e mirata regolamentazione sotto il profilo inquadramentale, normativo e retributivo che costituisca riscontro al consolidamento professionale di tali figure e al crescente livello di produttività alle stesse richiesto dalle condizioni di mercato.
Mentre per gli aspetti inquadramentali e normativi valgono le specifiche previste nel Contratto Collettivo di Lavoro, al capitolo "Piano di incentivazione delle forze di vendita" vengono riportati i criteri relativi al piano di incentivazione dei venditori che verranno presi a riferimento per l'articolazione dei singoli piani annuali.
Al fine di garantire un adeguato supporto all'intera forza di vendita viene costituito, nell'ambito della vendita Sistemi e delle Aree di vendita, un supporto alle vendite con la prioritaria finalità di agevolare i processi di comunicazione con i nuclei di gestione e con la clientela seguita dai venditori.
Per un periodo transitorio - a partire dalla data di stipula del presente accordo e fino al 31-12-1993 - quota parte delle attività di gestione commerciale della clientela Business verranno inoltre svolte presso il supporto alle vendite costituito in ciascuna delle Aree di vendita.
Entro il 31-12-1993, in relazione alla specifica configurazione della clientela Business, le attività di gestione commerciale di competenza passeranno poi completamente ad operare - senza più contatti diretti con la clientela - per via telefonica o postale nell'ambito di ciascuna sede di Direzione Regionale, secondo assetti organizzativi e flussi procedurali atti al costante miglioramento del servizio offerto con particolare attenzione a ciò che riguarda le attività di fatturazione ed evasione reclami.
b) Personale addetto alla gestione clienti - Le attività di gestione commerciale ed amministrativa della clientela Business sono ricomprese in un unico settore, presente in sede di Organizzazione Territoriale e nelle restanti sedi di Direzione Regionale, che ha come finalità:
- assicurare il tempestivo e corretto svolgimento delle attività connesse al processo di fatturazione per tutti i servizi ed i prodotti della clientela di competenza;
- assicurare l'espletamento delle attività di supporto alle azioni di vendita perfezionate tramite i venditori nonché delle attività di commercializzazione di minore complessità;
- assicurare tempestività ed efficienza al processo di gestione amministrativa della clientela con particolare riguardo alla gestione crediti;
- provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati per la formulazione, il controllo e l'avanzamento del budget economico.
In tale ambito il personale di gestione commerciale clienti sarà assegnato alle seguenti attività:
- trattazione di tutte le pratiche gestionali relative alla clientela di competenza (anticipi interurbani, cessazioni, ecc.);
- segnalazione alle vendite di cessazioni, subentri, ecc., relativi alla clientela di competenza;
- trattazione degli aspetti gestionali, compresa l'emissione dell'OL, sia tramite TLD che con altre procedure applicative, relative ai collegamenti TD sia su Rete Commutata che dedicata (CDA, CDN) ed ai nuovi servizi (RFD, ITAPAC, Numero Verde, ecc.);
- trattazione di tutti i reclami della clientela di competenza pervenuti direttamente o trasmessi dallo sportello telefonico "187";
- esame e definizione delle posizioni evidenziate dai tabulati TGU (emessi da sollecitare, espletati in parcheggio, errati sospesi);
- elementi per la formulazione del budget;
- tabulati del 1º e 2º controllo scatti; analisi e rettifiche bollette di competenza; analisi e rettifiche per allineamento archivi TGU/SIAMA e SISMAT;
- collegamenti telex; collegamenti temporanei speciali (ASST, RAI, sale stampa, ecc.) e a tariffe agevolate (Editoria, esenzione IVA, ecc.);
- attivazione e gestione di impianti in franchigia; attività amministrativa relativa al leasing;
- sistemazione delle partite varie e traffico non addebitato: contabilizzazione ordinativi di lavoro con variazione;
- interfaccia della clientela e connessa diretta evasione delle richieste di minore complessità (quali ad es. traslochi, linee aggiuntive su impianto principale, ecc.).
Il personale di gestione amministrativa clienti sarà invece assegnato alle seguenti attività:
- azioni di sollecito e recupero dei crediti in sofferenza, adottando i provvedimenti previsti per il raggiungimento dello scopo;
- gestione e tempestiva realizzazione finanziaria dei crediti verso la clientela di competenza;
- analisi della situazione creditoria della clientela assicurando il flusso informativo verso gli enti competenti nella fase di sospensione e riattivazione; ecc.
In relazione alla particolare rilevanza di parte della clientela divisionale, sarà individuato un limitato numero di unità prevalentemente dedicate ad attività amministrative di recupero crediti, a supporto del settore per interventi personalizzati nei confronti della clientela di particolare interesse per tempi e volumi creditori che non richiedano l'intervento delle competenti funzioni della Linea Territoriale Amministrazione.
2) Assistenza tecnica business
a) Personale dell'Assistenza Tecnica Business - L'organizzazione del Centro di lavoro Prodotti Sistemi è finalizzata a supportare efficacemente le scelte commerciali perseguite dall'azienda in un contesto di deregolamentazione e di sempre più elevata innovazione tecnologica connessa al rapido ricambio delle tipologie degli apparati/prodotti presenti, sviluppando modelli professionali e di intervento intesi a:
- offrire una manutenzione flessibile e di elevata qualità idonea a fronteggiare le condizioni di libera concorrenza in atto sul mercato degli apparati;
- garantire una razionale programmazione ed un coerente espletamento delle attività impiantistiche e manutentive affidate al Centro di lavoro in un'ottica di più spinta efficienza tecnico-organizzativa finalizzata al raggiungimento di elevati livelli di qualità del servizio;
- attuare un'articolazione organizzativa, professionale e gestionale idonea a migliorare la funzionalità del Centro di lavoro nel suo insieme, attraverso un più razionale coordinamento delle attività interne/esterne ed un mirato utilizzo dei lavoratori operanti nel Centro che valorizzi il loro grado di professionalità anche in misura funzionale alle esigenze della clientela.
Sulla base delle intervenute modifiche di scenario e degli obiettivi specificati, il Centro di lavoro Prodotti Sistemi si articola come segue:
1) Il Responsabile del Centro di lavoro Prodotti Sistemi si avvale, per la gestione delle unità operative, di uno o più Assistenti tecnici esterni e di un Capo Tecnico a cui fanno capo le attività tecniche e gestionali interne (gestione irregolarità e guasti "183", ecc.) e gli impiegati tecnico- amministrativi che svolgono i vari compiti interni del Centro stesso.
Il Capo Tecnico e gli Assistenti tecnici esterni partecipano, ciascuno per le proprie competenze, alla programmazione del lavoro del Centro.
Il Responsabile del Centro concorda con il Capo Tecnico e gli Assistenti tecnici esterni preposti al coordinamento di personale esterno - affidatogli secondo criteri che tengano conto sia delle specializzazioni esistenti che dell'ottimizzazione dei tempi d'intervento - il programma di massima, giornaliero o a più lungo termine, dei lavori da eseguire in base alle giacenze, tipologia e priorità degli interventi e alle condizioni previste nei contratti di manutenzione.
L'Assistente tecnico esterno deve inoltre verificare la correttezza dei lavori d'installazione, esercizio e manutenzione svolti dai lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi in modo rispondente alle norme tecniche, antinfortunistiche e disciplinari oltre che la quantità e qualità dei lavori d'installazione eseguiti dalle case costruttrici e dalle ditte installatrici.
Il Capo Tecnico è preposto alla gestione irregolarità e guasti "183" ed in particolare al coordinamento dei disservizi denunciati, stabilendone le priorità di intervento (individuate anche in funzione degli specifici contratti di manutenzione stabiliti con il cliente), al coordinamento delle attività degli impiegati tecnico-amministrativi anche con riguardo alla chiusura guasti tramite contatto telefonico con il cliente, alla supervisione dell'assegnazione degli interventi al personale sociale esterno o, eventualmente, ad altri Centri interessati, oltre che alla segnalazione agli Assistenti tecnici esterni di interventi particolari o anomalie riscontrate nell'operato dei lavoratori. Inoltre controlla e programma l'attività impiantistica per dati e fonia avvalendosi degli impiegati tecnico-amministrativi per le connesse attività gestionali.
2) In relazione alle differenti tipologie degli impianti ubicati nell'ambito di uno stesso Centro e alla diversa complessità degli stessi, tenuto conto delle trasformazioni tecnologiche traguardate alla ormai quasi integrale numerizzazione degli impianti, si rende necessario consolidare l'utilizzazione dei lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi su specifiche famiglie di prodotti degli impianti installati.
Tale personale, fin dal suo primo inserimento nel settore, arricchirà gradualmente la propria preparazione di base con l'esperienza lavorativa ed i necessari interventi addestrativi, in modo da acquisire la professionalità occorrente per autonomamente operare sul maggior numero possibile di apparecchiature in esercizio nell'ambito del proprio Centro con un livello di preparazione adeguato.
Inizialmente, quindi, tale personale dovrà essere in grado di intervenire su impianti con una struttura hardware non complessa, con un limitato numero di organi o schede (quali, ad esempio, DAU, intercomunicanti e centralini di piccola capacità, modem di tipo unificato, ecc.) oltre ad eseguire interventi su tutti gli altri impianti per le sole problematiche di rete interna e apparecchi. Sulla tipologia di prodotti/impianti di cui sopra il tipo di intervento consisterà prevalentemente nell'individuazione e sostituzione di parti guaste o apparati completi o parte di essi a seguito di opportune prove, misure, verifiche e consultazioni delle relative monografie. A tale personale verranno inoltre affidati i lavori di installazione e trasloco dei modem commercializzati da SIP, nonché i lavori di installazione TD. In funzione, inoltre, del successivo impiego su prodotti/impianti specifici, opportuni interventi addestrativi ed esperienze operative saranno effettuati a completamento della preparazione di base ed orientati ad un preciso e progressivo indirizzo specialistico, secondo le attitudini del lavoratore e le esigenze operative del Centro stesso.
Acquisita la suddetta preparazione, ai lavoratori addetti ai Prodotti Sistemi di liv. 7º potrà inoltre essere richiesto, in funzione del parco dei prodotti in manutenzione nel Centro, di operare sulla base di specializzazione su una determinata serie di impianti a centralino automatico di grande capacità o complessità o su sistemi per dati (modem ad alta velocità, TDM, STDM, PAD, collegamenti CDA, CDN, RFD e ITAPAC, ecc.). In particolare tale personale deve essere in grado, sugli impianti/prodotti di propria competenza, ed utilizzando usualmente manuali specifici, strumenti e supporti diagnostici, di garantire l'intervento prevalentemente in merito alla riparazione di hardware e alla configurazione del software, anche in fase di installazione, oltre a garantire l'effettuazione di interventi addestrativi, anche attraverso affiancamento, ai tecnici di livello inferiore. La complessità di taluni interventi di manutenzione su tali impianti richiede infatti per la loro risoluzione un grado di approfondita conoscenza specialistica la cui conservazione si consegue soltanto attraverso la massima continuità possibile di intervento sugli impianti in questione.
Il livello 6º, oltre a svolgere i compiti propri dei livelli inferiori, con particolare riferimento alle attività di carattere specialistico del 7º livello, sarà in grado, nell'ambito della propria specializzazione (rivolta a impianti a centralino di grande capacità o complessità, commutatori per dati, collegamenti via satellite, ecc.), di intervenire su guasti non ancora proceduralizzati o normalizzati, anche di prodotti/apparati di prima introduzione sul territorio del Centro attraverso, se necessario, affiancamento allo specialista del Supporto Specialistico. Tale maturazione professionale potrà svilupparsi ed essere richiesta con particolare riguardo a specifiche tecniche e/o specializzazioni eventualmente necessarie nel Centro sulla base della caratterizzazione della clientela di riferimento.
La professionalità e le esperienze maturate sono tali da consentire, oltre al supporto tecnico in fase di installazione, di affrontare problemi complessi nella individuazione e riparazione di guasti, attraverso la necessaria visione sistemistica dell'apparato sia in termini di hardware che di software.
Tale figura, a qualsiasi livello di maturazione professionale, è caratterizzata da contenuti professionali prevalentemente impiegatizi che si sostanziano nello svolgimento di attività che richiedono la conoscenza di linguaggi uomo/macchina, al livello 6º anche di tipo evoluto e complesso, la capacità di individuare la competenza tecnica del disservizio e la localizzazione della parte di impianto guasto, la capacità di adattamento alla introduzione di nuovi apparati/sistemi, nonché una visione di insieme delle problematiche tecniche proprie di ciascun livello di maturazione specialistica.
In relazione alle specificità di alcuni clienti ed alla tipologia dei prodotti/servizi, il personale "Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi" potrà temporaneamente essere dedicato a presidiare stabilmente apparati/sistemi in manutenzione presso tali clienti, al fine di garantire un supporto tecnico-professionale costante ed adeguato alle connotazioni particolari e/o specialistiche rappresentate.
3) Nell'ambito del Supporto Specialistico delle Organizzazioni Territoriali Business, al fine di garantire supporto tecnico-professionale alla operatività del Centro nel campo della manutenzione hardware e software anche mantenendo i contatti con i fornitori, soprattutto per i prodotti/apparati di fonia e dati di nuova introduzione in esercizio o di elevata complessità o di scarsa diffusione sul territorio, in ciascuna sede di Direzione Regionale opera un nucleo di Assistenza Specialistica di elevato e particolare livello tecnico basato su professionalità differenziate per famiglia di prodotti e/o per marca e tipo, che svolge all'occorrenza anche interventi operativi di livello specialistico che consentano il progressivo trasferimento - anche attraverso affiancamento - del relativo know-how tecnico al Centro di lavoro.
Al fine inoltre di garantire un adeguato presidio alle concentrazioni impiantistiche di ITAPAC secondo modalità organizzative atte a privilegiare più sviluppati raccordi tecnico-territoriali, nell'ambito del Supporto Specialistico opereranno i Centri Operativi ITAPAC per la gestione delle attività di esercizio e manutenzione di tutti gli apparati. Tali centri - e le relative sedi distaccate - saranno affidati ad un Responsabile coadiuvato da uno o più Assistenti tecnici e, per lo svolgimento delle attività operative, da lavoratori addetti a tecniche numeriche.
Le funzionalità della rete ITAPAC sono altresì assicurate da tre Centri di Gestione e Manutenzione a livello nazionale che, attraverso apparati di telegestione e di sorveglianza degli allarmi, supervisionano la rete di competenza, svolgendo attività di esercizio quali la configurazione d'utente, il controllo della generazione e la raccolta dei dati di tassazione e di statistica di rete, e supportano funzionalmente le attività dei Centri Operativi ITAPAC.
4) In relazione alla sempre maggiore diffusione di sistemi dedicati a sviluppo nazionale, all'introduzione nella rete di telecomunicazione di soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico (Sistemi Satellitari, Servizi di rete intelligente, reti private virtuali, altri servizi a valore aggiunto, ecc.) ed alla connessa necessità di garantire, nell'ambito dell'assistenza tecnica, un presidio tecnico e specialistico con presenza continuativa nell'arco delle 24 ore, viene costituito a livello di Direzione Generale un Centro Nazionale di Assistenza che assicuri direttamente la soluzione dei disservizi e l'assistenza tecnica specializzata relativamente ai servizi innovativi e/o telediagnosticabili e/o finalizzati a clienti dotati di sistemi complessi, interrelandosi a tal fine con le strutture territoriali competenti e coordinando le stesse nell'operatività dell'intervento. Tale struttura curerà altresì il monitoraggio dei parametri di affidabilità e delle prestazioni di sistemi definiti con il cliente, anche al fine di supportare i mirati interventi sviluppati al riguardo dalla forza di progettazione e di vendita (ampliamenti, diverse strutture topologiche di rete, inserimento di nuove funzioni, ecc.).
b) Gestione irregolarità e guasti ("183" e "189") - Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività di ricezione e distribuzione delle denunce di irregolarità e guasti di competenza e allo scopo di realizzare con la clientela un rapporto efficace, personalizzato ed adeguato alla qualità e all'efficienza del servizio, tali attività saranno svolte nel seguente modo:
- presso ciascun Centro si provvederà alla ricezione, distribuzione e chiusura delle denunce di irregolarità su impianti di fonia e TD commutata ("183"); il personale operante all'interno, oltre a svolgere compiti di natura tecnico-amministrativa (presenze, documentazioni, statistiche, ecc.) provvederà all'accettazione dei reclami, alla prima diagnosi - per quanto possibile - e all'assegnazione dei guasti di fonia e TD, e all'eventuale inoltro presso altri Centri interessati;
- presso il Gruppo di Diagnostica TD, operante nell'ambito del Supporto Specialistico delle sedi di Organizzazione Territoriale Business, si provvederà alla ricezione, diagnosi, risoluzione e chiusura del guasto, con eventuale distribuzione delle denunce di irregolarità TD ("189") relative alle reti specializzate, sia pubbliche che dedicate, ai collegamenti diretti (CDA e CDN), ecc., in quanto caratterizzate dal coinvolgimento di diverse entità territoriali.
In via eccezionale per la sostituzione nei casi d'assenza delle unità addette al "183" potrà anche farsi ricorso a personale esterno del Centro.
I Centri di lavoro Prodotti Sistemi espleteranno il servizio "183" dal lunedì al venerdì nell'orario di apertura del Centro.
Fatto salvo quanto previsto nell'apposito capitolo, al fine di garantire coperture al servizio "183" oltre ai termini di presidio previsti per ciascun Centro, lo stesso sarà svolto secondo le modalità sotto indicate:
- i Gruppi di Diagnostica TD delle Organizzazioni Territoriali Business Nord 1 e Centro 2 espleteranno il servizio al "183" nei giorni di sabato, domenica e F.I. dalle ore 0 alle ore 24. Su tali Gruppi, inoltre, sarà concentrato il servizio "183" - nel periodo lunedì -venerdì - fuori dall'orario previsto per i Centri di lavoro Prodotti Sistemi delle Organizzazioni Territoriali. A tal fine, ove non disponibile in forma automatata, ogni Centro di lavoro Prodotti Sistemi darà comunicazione - al Gruppo di Diagnostica TD sede di concentrazione - dell'elenco dei nominativi di cliente e della struttura di impianto (o scheda di impianto) relativa a quei clienti che, di norma, esercitino attività al di fuori dell'orario di lavoro base e per i quali siano previsti specifici impegni di servizio. Ciò allo scopo di tenere aggiornato, presso il Gruppo di Diagnostica TD competente, l'archivio atto all'individuazione - una volta ricevuta la segnalazione - del tipo di impianto nonché della possibile causa di disservizio.
- i Gruppi di Diagnostica TD espleteranno il servizio al "189" dal lunedì al venerdì in orario 8- 18,30. Al fine di garantire copertura al servizio "189", oltre ai termini di presidio suddetti, le relative attività, nelle sedi delle Organizzazioni Territoriali Nord 1 e Centro 2, saranno svolte dal lunedì alla domenica e nei giorni F.I. dalle ore 0 alle ore 24. Su tali Gruppi saranno quindi concentrate le attività relative per l'intero territorio nazionale.
Divisione Servizi di TLC Mobili
L'intenso processo di diffusione delle differenti tipologie di radiomobile e radioavviso ha condotto all'adozione di una struttura operativa aderente alle esigenze di una visione più integrata della gestione delle tematiche di commercializzazione dei prodotti di telefonia mobile, attraverso canali di vendita esterni, e di realizzazione e gestione della rete dedicata.
1) Vendite
A livello regionale operano dei Venditori dedicati alla rete indiretta per lo svolgimento delle attività connesse allo sviluppo, gestione ed assistenza dei punti di vendita convenzionati.
Tali lavoratori svolgono attività di acquisizione e sviluppo della rete di vendita indiretta che commercializza i prodotti della Divisione, sulla base di appositi contratti di convenzionamento.
Mentre per gli aspetti inquadramentali e normativi valgono le specifiche previste nel Contratto Collettivo di Lavoro, nel capitolo "Piano di incentivazione delle forze di vendita" vengono riportati i criteri che verranno presi a riferimento per l'articolazione dei singoli piani annuali.
Nell'ambito di tale struttura viene assicurata inoltre, a livello di Organizzazione Territoriale, l'attività di assistenza tecnico-commerciale e procedurale, relativamente ai prodotti di competenza della Divisione Servizi di TLC Mobili, nei confronti dei canali di vendita interni ed esterni e delle funzioni di gestione clienti delle Divisioni.
2) Esercizio della rete
Le attività di esercizio della rete dedicata alle TLC Mobile vedono una distribuzione su differenti livelli di concentrazione organizzativa che consentono di ottenere una visione generale ed un coordinamento delle attività operative di livello locale.
In tale ottica il Centro Nazionale Sistemi Radiomobili, collocato nell'ambito di Rete Radiomobile di Direzione Generale, garantisce la supervisione delle reti radiomobili e radioavviso, attraverso l'espletamento di tutti gli adempimenti centralizzati relativi alle attività di gestione/manutenzione nonché di fornitura di prestazioni di servizio.
Il Centro è costituito da un Responsabile che, con il supporto di Assistenti tecnici, si avvale di lavoratori addetti a tecniche numeriche per la gestione delle attività di manutenzione ed esercizio degli apparati centralizzati e per la sorveglianza degli allarmi al di fuori dell'orario base, coordinando in questo intervallo di tempo gli interventi su tutto il territorio nazionale.
Nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale Servizi di TLC Mobili l'attività di esercizio e manutenzione delle reti radiomobili è operativamente assicurata dalle Aree Operative Radiomobili, coordinate funzionalmente dal Centro Nazionale per le attività di competenza.
Presso tali Aree operano nuclei di lavoratori addetti agli apparati, per la gestione delle attività sugli impianti trasmissivi di competenza, coordinati da Assistenti tecnici di Apparati, nonché nuclei di lavoratori addetti a tecniche numeriche - coordinati da Assistenti tecnici Impianti di Centrale - per le attività di competenza sugli impianti di commutazione, presso le realtà regionali in cui tali impianti siano presenti.
Nell'ambito di tali ultime strutture, inoltre, operano gli Assistenti dedicati alle attività di realizzazione impiantistica degli impianti trasmissivi nel territorio di competenza di ciascuna Area Operativa Radiomobile.
Divisione telefonia pubblica
La massimizzazione dei ricavi e della redditività dei servizi di telefonia pubblica insieme all'obiettivo di assicurare elevati strandard di qualità nella diffusione e tipologia dei relativi apparati/sistemi - tenuto anche conto delle finalità sociali dell'attività -, costituiscono i principali obiettivi delle Unità Commerciali della Telefonia Pubblica che, nell'ambito delle Organizzazioni Territoriali della Divisione, sono articolate capillarmente sul territorio con nuclei di personale addetto alle attività di gestione, acquisizione e sviluppo del parco impianti di pertinenza.
Tale personale, sulla base dei criteri e delle modalità commerciali di gestione/acquisizione definite dalla competente struttura divisionale, opererà in ciascuna Unità Commerciale nell'ambito delle seguenti attività:
- attività previsionali di sviluppo e attività di programmazione su base biennale e annuale;
- contatti con gestori per definizione dei contratti e svolgimento delle attività connesse all'acquisizione, ivi compresa quella di esazione;
- attività promozionali e assistenza alla clientela e ai gestori;
- trattazione di tutte le pratiche relative agli impianti e ai gestori esistenti (traslochi, subentri, reclami, costituzione/reintegro scorte dei mezzi di pagamento, deposito a garanzia, fideiussioni, acconti, gestione delle fattispecie di morosità comprensive di esazioni, richieste di sospensioni e/o cessazioni, analisi di efficienza e qualità, ecc.) sia per telefono che per corrispondenza e presso i gestori;
- analisi di redditività degli impianti - sulla base di dati consolidati e di indicatori di evoluzione del mercato - e adozione dei relativi provvedimenti migliorativi;
- rapporti con imprese per le attività di manutenzione cabine, box e colonnine, manutenzione ed installazione dei distributori di gettoni e schede nonché esecuzione di tutti i relativi adempimenti interni di controllo (rapporti di lavoro, benestare di pagamento, controllo fatture, ecc.);
- attività connesse con la diffusione delle carte di pagamento (previsioni di commercializzazione e gestione schede prepagate e carte di credito);
- rapporti con Enti pubblici e privati;
- emissione e gestione degli ordinativi di impianto; ecc.
La predetta articolazione organizzativa, che assicura il presidio sul territorio di competenza in modo flessibile e al tempo stesso mirato all'omogeneità delle scelte divisionali, consente di provvedere al servizio nella sede di Unità Commerciale di Telefonia Pubblica anche per gli apparati/sistemi periferici ed in generale decentrati. In relazione a quanto sopra, il personale attualmente operante nei nuclei di Telefonia Pubblica collocati nei Mercati periferici o negli Uffici Commerciali periferici passerà a far tempo dalla stipula del presente accordo alle dipendenze dell'Unità Commerciale di Telefonia Pubblica territorialmente competente con eventuale diversa collocazione - rispetto alla sede di quest'ultima - nei casi in cui si riveli necessaria la continuità del presidio periferico del servizio.
Linee territoriali e amministrazione
Secondo l'impostazione prefigurata dal nuovo modello organizzativo, la identificazione di tali Linee Territoriali persegue la finalità di assicurare la prestazione delle attività di servizio, caratteristiche delle stesse, a supporto di tutte le strutture aziendali presenti nel territorio di competenza, attraverso la collocazione - a livello di Direzione Regionale - delle funzioni di programmazione, indirizzo normativo ed erogazione diretta dei rispettivi servizi.
1) Personale e organizzazione
Il rinnovato assetto organizzativo dell'azienda, prevedendo la collocazione delle attività tipiche dell'Area a livello di Linea Territoriale, assicura coerenza ed efficacia ai servizi forniti trasversalmente a tutte le strutture aziendali, garantendo, nel contempo, un presidio flessibile e maggiormente specialistico delle problematiche di competenza rilevate sul territorio.
Pertanto, le attività già svolte a livello provinciale confluiscono nella struttura regionale che, caratterizzandosi per la costituzione di poli gestionali di tipo operativo, consente un'agevole interfaccia con le strutture divisionali assicurando il presidio delle attività di competenza su base territoriale.
I settori della Linea Territoriale "Personale e Organizzazione" assicurano le attività di:
- Relazioni Industriali: attività volte a garantire la coerenza complessiva per l'intero territorio regionale dei rapporti e delle relazioni con le OO.SS., l'attuazione dei criteri di organizzazione relativi alle diverse strutture presenti sul territorio di competenza, l'applicazione degli istituti contrattuali e degli accordi nazionali, il rispetto e l'osservanza dei criteri di ambiente e sicurezza del lavoro.
- Gestione delle Risorse: attività concernenti l'identificazione del fabbisogno qualitativo-quantitativo del personale di livello 5-10, la gestione dello stesso, il soddisfacimento delle esigenze addestrative, la definizione del budget del costo del personale.
- Sviluppo Quadri: attività volte a soddisfare le esigenze quantitative e di qualità del personale inserito nell'area quadri e del personale di livello 4 ed il relativo sviluppo professionale, la pianificazione, l'erogazione e l'efficacia degli interventi formativi.
- Amministrazione e Supporto: attività concernenti l'amministrazione e la retribuzione del personale; la supervisione delle funzioni operative delegate a ciascuna struttura aziendale - grazie allo sviluppo dei sistemi informativi - che riguardano la rilevazione delle prestazioni e delle competenze concernenti il proprio personale; la predisposizione dei supporti e delle applicazioni di automazione d'ufficio nonché la gestione e la manutenzione dei sistemi di competenza nei confronti di tutte le strutture operanti sul territorio.
2) Amministrazione
Coerentemente al processo di rivisitazione organizzativa complessiva, l'Area Amministrazione, a livello di Linea Territoriale, garantirà lo svolgimento delle seguenti principali attività:
- Gestione Amministrativa: attività di diffusione delle procedure amministrative e di addestramento per l'utilizzo delle stesse; consuntivazione dei dati economico-finanziari e patrimoniali compresi quelli attinenti ai progetti speciali di investimento; predisposizione di report per l'analisi dei risultati amministrativi; gestione amministrativa del patrimonio sociale incluso il supporto ed il controllo degli aspetti amministrativi divisionalizzati; attività di diffusione e controllo delle normative, coordinamento e supervisione del processo di fatturazione attiva, con esclusione del fatturato emesso dai Poli di Esercizio; emissione note di credito; ecc.
- Fornitori: verifica del regolare svolgimento delle attività amministrative connesse ai rapporti con i terzi fornitori; gestione, controllo e liquidazione del fatturato passivo; accertamento periodico delle forniture e delle prestazioni rese, ma non ancora fatturate, per le necessarie valutazioni economico-patrimoniali; ecc.
- Tesoreria e Gestione Crediti: formulazione dei programmi di tesoreria della Regione; attività di gestione finanziaria e di rapporti con gli istituti di credito anche per verificare il rispetto degli accordi conclusi con gli stessi; definizione delle metodologie mediante le quali assegnare alle Filiali le disponibilità finanziarie a copertura dei fabbisogni di cassa; gestione dei crediti della Divisione Servizi di TLC Mobili, di quelli derivanti da rapporti con terzi, nonché di quelli derivanti dalle Divisioni in seconda istanza; supporto professionale e di diffusione delle normative verso le Divisioni; interventi relativi all'avvio delle azioni giudiziarie per il recupero dei crediti; ecc.
Magazzino
Nell'ambito del complessivo assetto della nuova struttura organizzativa aziendale, i Magazzini - che, dislocati sul territorio, svolgeranno la propria attività con riguardo alle esigenze di tutte le Divisioni - dipenderanno sia funzionalmente che gerarchicamente dalla struttura centrale dell'Area Acquisti di Direzione Generale.
Con riferimento all'organizzazione interna di tale struttura si conferma l'avvenuta implementazione di procedure atte a garantire una maggiore automazione della gestione delle informazioni (per esempio SIGMA) nonché la progressiva introduzione dei traslatori automatici per il prelievo ed il deposito della merce.
Con particolare riguardo, oltre a quanto sopra, anche alla numerosità, complessità e rapido ricambio dei prodotti movimentati, l'organizzazione del Magazzino viene articolata in uno o più nuclei di "gestione" composti da lavoratori addetti ad attività amministrative ed in un unico gruppo di addetti al Magazzino.
Per quanto si riferisce ai lavoratori addetti ad attività amministrative, gli stessi opereranno, nelle strutture di maggiori dimensioni, suddivisi in nuclei che svolgeranno, sulla base della tipologia dell'interlocutore, attività di rifornimento ai reparti sociali, attività di rifornimento alle imprese e attività di rifornimento da fornitori e da/a riparatori; nelle strutture di minori dimensioni infine le attività sopracitate verranno svolte, in modo indifferenziato, nell'ambito di un unico nucleo.
Ai lavoratori di cui sopra - coordinati da un capo-reparto per ciascun nucleo di gestione - sono demandati compiti di effettuazione delle registrazioni dei movimenti, di predisposizione della documentazione di lavoro, di controllo della rispondenza di quanto esposto sui documenti contabili, con particolare riferimento ai controlli più complessi in relazione alle tipologie dei materiali, e di garanzia del rispetto di regole e procedure amministrative e gestionali.
Agli addetti al Magazzino, invece - coordinati da un capo-reparto con il compito di programmare ed organizzare il lavoro di tale personale, sulla base delle richieste dei singoli nuclei di gestione - vengono demandati compiti quali carico e scarico merci, prelievo e sistemazione sugli scaffali e controllo della rispondenza quantitativa dei materiali ricevuti con quanto esposto sui documenti di accompagnamento e dei materiali in sede di inventario di magazzino, con impiego a rotazione di tale personale su tutte le attività sulla base di una programmazione di impiego dei gruppi di operai, di volta in volta, su specifiche operazioni di magazzino.
In funzione delle diverse connotazioni del complessivo processo di Logistica e delle esigenze espresse dalla operatività delle singole Divisioni, lo sviluppo organizzativo delle strutture di cui trattasi troverà ulteriori specificazioni intese ad ottimizzare la distribuzione logistica anche sulla base di una più razionale articolazione logica e fisica dei suddetti punti di riferimento operativo.
Tecnologie dell'informazione-sistemi informativi
L'articolazione organizzativa nell'ambito della funzione di "Esercizio" del Polo di Esercizio prevede, anche con riguardo alla necessità di raccordo con gli utilizzatori finali, la presenza nel settore "Sistemi periferici e reti" di un apposito "punto chiamata/utente" dove risiedono le attività di supporto, assistenza e prima diagnosi sulla "Trasmissione Dati" idonee al superamento e/o all'individuazione delle anomalie delle reti di trasporto. Nell'ambito dei "Sistemi centrali" della stessa funzione di "Esercizio" si conferma inoltre una organizzazione del lavoro di sala cosiddetta "a isole" attraverso tre aree di lavoro costituite da:
- gestione elaborativa (esecuzione e controllo dei processi e risorse, con annesse attività operative complementari di input/output ecc.);
- gestione sistemi di pre/post elaborazione (sistemi laser di stampa, sistemi di conversione supporti, ecc.);
- attività varie (addestramento, copertura punte di lavoro e/o assenze, ecc.).
In tale organizzazione ciascun operatore viene impiegato, a rotazione, in tutte le attività previste per ciascuna delle aree sopradescritte, consentendo, in tal modo, un miglior utilizzo delle risorse elaborative di ciascuna Area in virtù di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro fra i singoli addetti.
Inoltre, tale assetto organizzativo, insieme al più elevato grado di automazione delle attività dovuto all'evoluzione dei sistemi operativi e procedurali ed alla graduale adozione dei sistemi di automazione industriale per la movimentazione dei supporti magnetici, consente in misura adeguata l'addestramento e la crescita professionale degli addetti.
In merito alla progressiva e ulteriore automazione delle attività affidate agli schedulatori, si conferma che ad una quota-parte degli stessi saranno gradualmente affidati anche compiti di "Gestione risorse input/output", con il conseguente impiego delle unità eventualmente eccedenti in funzioni di pari contenuto professionale.
In relazione alla necessità di presidiare con specifiche professionalità l'interfacciamento delle attività di progettazione del Polo di Sviluppo ed il rilascio in produzione delle singole applicazioni, nell'ambito del "Polo di Esercizio" opera inoltre il "Supporto applicazioni" dedicato alla acquisizione, al collaudo e alla ingegnerizzazione delle procedure, nonché all'interfacciamento verso gli utilizzatori per le problematiche applicative.
Con riferimento al più complessivo processo di sviluppo ed esercizio delle applicazioni, il contesto organizzativo dei Sistemi Informativi aziendali si caratterizza per la presenza di autonome aree professionali correlate in modo puntuale alle posizioni organizzative componenti ed alle relative identità professionali. Tali aree, che hanno a riferimento specifici processi lavorativi di variabile complessità e/o indeterminatezza interessando trasversalmente le strutture centrali dei Sistemi Informativi aziendali e le connesse articolazioni organizzative periferiche (Poli di Sviluppo e Poli di Esercizio), si sviluppano come segue:
a) Area professionale del progettista software - Appartiene all'area professionale del Progettista Software il lavoratore che, nell'ambito dei settori di Sviluppo Applicazioni o delle analoghe articolazioni organizzative dei Sistemi Informativi di Sede Centrale, interviene, con grado di partecipazione, coinvolgimento e responsabilità differenti a seconda della maturazione professionale effettivamente conseguita e del settore di competenza, in uno o più dei processi organizzativi relativi allo studio di fattibilità, all'analisi sviluppo e definizione delle caratteristiche funzionali del progetto di software applicativo, alla realizzazione dello stesso con le connesse prove di funzionalità, al collaudo, sperimentazione e diffusione operativa delle applicazioni, alla manutenzione (corretiva ed evolutiva) e monitoraggio nel relativo esercizio applicativo, alla gestione di sottoprogetti e delle connesse variabili economico-temporali nonché alle funzioni di supporto procedurale e di Data Base, di integrazione, di sviluppo tecnologico e di ottimizzazione delle funzionalità d'utente.
L'evoluzione professionale nei ruoli di riferimento è connessa al grado di variabilità ed indeterminatezza dei processi gestiti, alla complessità e/o innovatività dei contenuti delle attività di progettazione ed alle caratteristiche professionali conseguite e/o maturate, queste ultime specificatamente mirate alla conoscenza/padronanza di metodologie e strumenti per l'analisi, sviluppo e collaudo del software applicativo, di sistemi per la gestione di basi di dati, di tecniche e standard per la funzionalità software e dei connessi metodi e strumenti funzionali alla rappresentazione ed alla gestione tecnico- economica del progetto.
b) Area professionale del sistemista - Appartiene all'area professionale del Sistemista il lavoratore che, nell'ambito dei Poli di Esercizio o delle omologhe articolazioni organizzative dei Sistemi Informativi di Sede Centrale, interviene, con grado di partecipazione, coivolgimento e responsabilità differenti a seconda della maturazione professionale effettivamente conseguita e del settore di competenza, in uno o più dei processi organizzativi relativi alla gestione/monitoraggio anche sistematico del software di base, alla installazione-sperimentazione dello stesso ed alla pianificazione (hardware e software), con le connesse attività di dimensionamento e installazione hardware, di simulazione delle nuove applicazioni, di produzione delle specifiche tecniche, di verifica dell'acquisizione risorse e di presidio tecnologico.
L'evoluzione professionale nei ruoli di riferimento è connessa al grado di variabilità ed indeterminatezza dei processi gestiti, alla complessità /innovatività dei contenuti delle attività sistemiche ed alle caratteristiche professionali conseguite e/o maturate, queste ultime specificatamente mirate alla conoscenza/padronanza di metodologie di base di progettazione (analisi e programmazione), di tecniche e prodotti diagnostici, di sistemi e prodotti software di base, di metodologie e strumenti per la diagnosi/monitoraggio del software e per la progettazione delle risorse condivise nonché dei modelli simulativi per la definizione dei fabbisogni di hardware.
Appalti
Con riferimento al protocollo aggiuntivo al C.C.L. dell'11-8-1972 in materia di appalti ed agli orientamenti connessi alle modifiche organizzative previste, si precisano i seguenti criteri:
a) saranno svolte da personale dei Centri di lavoro Impianti d'Abbonato:
- la posa dei cavetti esterni dai box al protettore per tutti i nuovi impianti d'abbonato - nel cui ordinativo sia prevista l'installazione di più di due prese o di apparecchiature supplementari sulla linea principale (indicatori di conteggio, filodiffusione, ecc.) - escluse le predisposizioni entro tubi delle cosiddette "filature" negli edifici di nuovo collegamento della rete noché le linee su palificazioni e le opere speciali;
- i lavori di installazione e di trasloco di dispositivi ausiliari di proprietà sociale (segreterie telefoniche, selezionatori automatici, indicatori di conteggio con stampante, apparecchi multifunzione, ecc.);
- la manutenzione dei dispositivi ausiliari di proprietà sociale e degli impianti intercomunicanti per la clientela di competenza della Divisione Servizi di Base;
per quanto concerne gli interventi di installazione svolti in appalto si conferma quanto riportato nel relativo accordo tra le parti stipulanti, del 26-5-1988.
b) Sarà eseguita da personale sociale dei Centri Impianti di Linea salvo casi eccezionali, tutta la manutenzione delle reti di distribuzione o di giunzione (cioè tutte le attività necessarie a conservare l'efficienza della rete quando non ne vengono mutate le caratteristiche originarie) con le seguenti precisazioni:
- linee aeree e cavi aerei, quest'ultimi anche su palificazioni, con esclusione della sostituzione di palificazioni tranne per i casi di urgenza;
interventi per guasto su cavi sotterranei in trincea o in tubazione, ivi compresi, nei casi di urgenza, i relativi eventuali lavori di scavo e reinterro (tranne i casi nei quali l'amministrazione pubblica impone l'affidamento delle esecuzioni di tali opere accessorie a proprie imprese di fiducia e quelli in cui occorra impresa specializzata per la particolare natura dello scavo). Il personale sociale, nel caso di sostituzione di tratte di cavo per manutenzione, curerà sempre l'effettuazione di giunti; curerà, inoltre, la posa di brevissime tratte di cavo in trincea;
- manutenzione ordinaria e straodinaria su impinati AF anche sulle apparecchiature speciali, ad eccezione di quelle la cui riparazione richiede lavorazioni o attrezzature particolari delle fabbriche;
- interventi di manutenzione sulla rete interna dei centralini, per la parte esterna ai fabbricati (richiedenti mezzi tecnici non in dotazione del CLPS e laddove possano essere utilizzati materiali di normale impiego del CIL);
per quanto concerne gli interventi di manutenzione svolti in appalto, essi si riferiscono, di massima, ai casi di urgenza (sostituzione di lunghe tratte di cavo, sostituzione di pali, lavori di scavo che richiedano particolari attrezzature, livellamento chiusini a seguito di asfaltature strada, sostituzione chiusini, manuntenzione canalizzazioni, predisposizione per pressurizzazione cavi, ecc.); verranno inoltre affidati in appalto gli interventi di manutenzione su cavi di giunzione in affiancamento ai cavi ASST con posa prevalente in sede autostradale comprese le loro derivazioni.
c) Saranno svolti da personale sociale dei Centri di lavoro Prodotti Sistemi:
- i lavori di installazione e trasloco dei DAU per la clientela di competenza e dei modem commercializzati da SIP; per questi ultimi fatte salve le esigenze connesse a particolari punte di lavoro, che saranno oggetto di specifici momenti di verifica in sede locale, o fornitura in opera di reti/sistemi di particolari dimensioni;
- lavori di limitata rilevanza impiantistica, quali i traslochi interni di singoli derivati e le sistemazioni a seguito di interventi di manutenzione. Fermo restando il ricorso all'appalto per quanto concerne le installazioni degli intercomunicanti e dei centralini, saranno anche svolti in appalto tutti i lavori concernenti variazioni di consistenza (modifiche, aumenti o diminuzioni di equipaggiamento e/o di apparecchi su derivati da centralino o da intercomunicante).
d) Sono da considerarsi tra le normali attività del personale sociale delle Aree Impianti di Centrale:
- installazione su telai esistenti di dispositivi aggiuntivi per attacchi di utente (teletaxe, U+I, ecc.), collegamento di testate lato centrale di concentratori di traffico, limitate variazioni di ripartizioni necessarie al livellamento del traffico, piccole modifiche di circuiti funzionanti, limitate sostituzioni di contatori, installazioni di impianti trasmissivi di piccola entità o provvisori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anche sulle apparecchiature speciali, salvo quelle la cui riparazione richieda lavorazioni o attrezzature particolari o specifiche delle fabbriche.
In materia di appalti si veda anche quanto riportato nel capitolo "Ambiente e Sicurezza del lavoro".
Piano di incentivazione delle forze di vendita
In relazione alla prassi consolidata che individua, per il personale venditore, specifici obiettivi al raggiungimento dei quali corrispondono predefiniti incentivi, vengono di seguito riportati i principi sulla base dei quali verranno annualmente determinati tali obiettivi.
Il piano di incentivazione delle funzioni di vendita, valido per il personale "Venditore di Sistemi", "Venditore", "Venditore a zona" (della Divisione Business) e "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" (sia della Divisione Servizi di Base che della Divisione Servizi di TLC Mobili) e da utilizzarsi a far tempo dal Piano d'Incentivazione 1993, definisce i criteri metodologici atti a rapportare parte della retribuzione dei venditori al raggiungimento di obiettivi di vendita prefissati.
In particolare, il piano si articola nei seguenti punti:
- determinazione di obiettivi - che rappresentano le principali aree di attività su cui viene misurata la prestazione del venditore - a cui viene legato, con diverso andamento, l'incentivo corrispondente;
- determinazione su tre livelli (minimo, medio e massimo) dell'incentivo individuale in funzione dei corrispondenti livelli di prestazione;
- determinazione di una condizione di accesso al piano che, se non soddisfatta, precluda qualunque forma di incentivazione, anche in presenza del raggiungimento di singoli obiettivi.
L'articolazione del piano di incentivazione è tale da consentire, nel quadro delle relazioni Azienda- Sindacato, precisi momenti di valutazione dell'andamento complessivo delle attività di vendita; in particolare, in sede previsionale, l'esame dei criteri informatori del piano incentivi e della distribuzione degli obiettivi tra i venditori, e, in sede di consuntivo, la verifica tecnica dei risultati conseguiti, costituiscono i momenti salienti del rapporto Azienda-Sindacato sul tema.
Il sistema di incentivazione qui prefigurato è rivolto esclusivamente al personale con posizione di lavoro di "Venditore di Sistemi", "Venditore", "Venditore a zona" e "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" e non può costituire riferimento per il trattamento di altre figure professionali.
Parametri - obiettivi
Personale "Venditore di Sistemi", "Venditore" e "Venditore a zona" - Considerato il compito primario di commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza della Divisione Business, entro la fine di ciascun anno solare al personale "Venditore di Sistemi", "Venditore" e "Venditore a zona" viene assegnato - in relazione ad un portafoglio clienti nominativamente definito (per i "Venditori di Sistemi" e per i "Venditori") ed in relazione alla specifica zona di vendita assegnata (per i "Venditori a zona") - un obiettivo (o target) di acquisizione (volume o fatturato) da conseguire nell'anno successivo, differenziato per tipologia di venditore, avendo riguardo alla diversa caratterizzazione professionale richiesta agli stessi.
Con riferimento al personale "Venditore di Sistemi" e "Venditore", in particolare, l'obiettivo di acquisizione individuale, tenuto conto della preminente esigenza di salvaguardare il mantenimento della base Sip installata operando in particolar modo nei confronti della clientela della concorrenza, considera il valore delle acquisizioni al netto delle cessazioni derivanti da disdette di impianti sociali a noleggio a seguito di acquisizione dalla concorrenza.
Considerato che il target dei singoli obiettivi di acquisizione individuale assegnati ai "Venditori di Sistemi", "Venditori" e "Venditori a zona" può essere conseguito con la commercializzazione di più tipologie di prodotti/servizi, esso viene espresso, di norma, con un punteggio complessivo da raggiungere (quota individuale). Ad ogni prodotto/servizio viene attribuito un punteggio desumibile da apposita tabella e/o ricavabile, con una predefinita metodologia di calcolo, direttamente dal listino commerciale Sip.
I punteggi assegnati ai prodotti/servizi saranno inoltre differenziati in relazione alla tipologia di contratto stipulato con il cliente (noleggio, vendita e leasing diretto od operativo) e sulla base della tipologia di acquisizione (nuovo impianto, sostituzione, etc.).
Tali punteggi verranno accreditati, rispettivamente, alle tre tipologie di venditori in esame, salvo buon fine, al momento della firma del contratto. Il contratto s'intende andato a buon fine a seguito del saldo da parte del cliente dell'intero valore del bene, in caso di vendita, o del pagamento della prima bolletta recante i dovuti canoni, in caso di noleggio o leasing.
Pertanto, verranno riaddebitati al personale "Venditore di Sistemi", "Venditore" e "Venditore a zona" tutti i punti relativi a quei contratti già accreditati agli stessi che non vadano a buon fine entro tre mesi oltre i termini di consegna previsti dal contratto, in caso di vendita; nel caso di noleggio o leasing i tempi saranno calcolati in funzione di quelli tecnici necessari per l'addebito in bolletta. Tale norma avrà valore anche nell'ipotesi in cui tali termini dovessero cadere nell'anno successivo: in tal caso si dovrà procedere al riaddebito dei punteggi relativi ai contratti non andati a buon fine nel Piano di Incentivazione dell'anno successivo.
Con le medesime modalità e facendo riferimento alle sole figure di "Venditore di Sistemi" e "Venditore", verranno addebitati al venditore - attualizzando il valore degli impianti - i punteggi per le cessazioni, derivanti da disdette per acquisto dalla concorrenza, dei prodotti/servizi Sip installati a noleggio presso la clientela a lui affidata.
Oltre al volume globale di acquisizione da conseguire nell'anno, al personale "Venditore di Sistemi", "Venditore" e "Venditore a zona" verranno assegnati, sempre differenziati per tipologia di venditore ed entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, due obiettivi d'interesse commerciale, a valenza strategica e/o tattica, specifici per ciascuna di tali figure di venditori, articolati sempre su tre livelli prestazionali (minimo, medio e massimo).
Inoltre, agli obiettivi assegnati a ciascuno dei tre venditori verrà attribuito un peso diverso in maniera tale che l'ammontare dell'incentivo risulti differenziato per ciascun obiettivo, secondo criteri e valori percentuali da definire di anno in anno.
Personale "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" - In relazione ai programmi inerenti allo sviluppo dei Servizi di TLC Mobili nonché - disgiuntamente - a quelli relativi ai prodotti/servizi propri della Divisione Servizi di Base e con riferimento alla figura di "Venditore dedicato alla Rete Indiretta", si precisa che a tale personale è affidato il compito di acquisire e sviluppare la rete di vendita indiretta, segnatamente per quello della Divisione Servizi di Base (per i relativi prodotti/servizi) e per quello della Divisione Servizi di TLC Mobili (per quanto di competenza), con particolare riguardo all'attivazione e alla gestione di una rete di punti fissi di vendita al minuto.
Ferma restando la possibilità di diversificare gli obiettivi contenuti nei rispettivi Piani di Incentivazione, tenuto conto anche dei diversi prodotti commercializzati dai canali di vendita indiretta su cui operano i due Venditori, a tali figure viene assegnato all'inizio dell'anno per l'anno successivo, nell'ambito di una specifica area geografica d'intervento, un obiettivo (o target) di acquisizione riferito:
a) per il "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" della Divisione Servizi di TLC Mobili: alla vendita degli apparati relativi ai servizi radiomobili da conseguire in corso d'anno; il target, espresso in punti, viene conseguito in relazione al livello di acquisizione dei prodotti/servizi di competenza sulla totalità dei punti fissi di vendita al minuto acquisiti e/o gestiti dal Venditore, che abbiano sottoscritto il contratto di franchising. A tali Venditori viene riconosciuto un punteggio correlato al numero degli apparati venduti in corso d'anno ed accreditato sulla base del fatturato (al netto degli sconti) emesso da Sip nei confronti dei punti fissi di vendita al minuto. Va altresì riconosciuto un punteggio correlato alle acquisizioni di servizi Sip deregolamentati - valorizzati secondo apposita tabella - realizzate dagli affiliati di competenza di ciascun Venditore.
Ai medesimi Venditori vengono inoltre riaddebitati i punti relativi a quelle fatture già accreditate agli stessi che non vadano a buon fine entro tre mesi oltre i termini di pagamento previsti, anche se tale termine dovesse verificarsi nell'anno successivo: in tal caso si dovrà procedere al riaddebito dei punteggi relativi ai contratti non andati a buon fine nel Piano di Incentivazione dell'anno successivo.
La fattura si intende andata a buon fine, al momento del pagamento da parte dell'affiliato dell'intero valore dei prodotti acquistati dallo stesso.
Oltre al volume globale di acquisizione da conseguire, al "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" della Divisione Servizi di TLC Mobili, verranno assegnati, entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, due obiettivi d'interesse commerciale, a valenza strategica e/o tattica, specifici per tale personale, articolati sempre su tre livelli prestazionali (minimo, medio e massimo).
Inoltre, agli obiettivi assegnati verrà attribuito un peso diverso in maniera tale che l'ammontare dell'incentivo risulti differenziato per ciascun obiettivo, secondo criteri e valori percentuali da definire di anno in anno;
b) per il "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" della Divisione Servizi di Base: alla commercializzazione dei prodotti/servizi di competenza da conseguire in corso d'anno. Considerato che il target può essere conseguito con la commercializzazione di più tipologie di prodotti/servizi di competenza della Divisione Servizi di Base, lo stesso viene espresso, di norma, con un punteggio complessivo da raggiungere (quota individuale). Ad ogni prodotto/servizio viene attribuito un punteggio desumibile da apposita tabella e/o ricavabile, con una predefinita metodologia di calcolo, direttamente dal listino commerciale Sip. Tali punteggi verranno accreditati al venditore, salvo buon fine, al momento della firma del contratto. Il contratto s'intende andato a buon fine a seguito del saldo da parte del cliente dell'intero valore del bene.
Pertanto, verranno riaddebitati al venditore tutti i punti relativi a quei contratti già accreditati allo stesso che non vadano a buon fine entro tre mesi oltre i termini di consegna previsti dal contratto. Tale norma avrà valore anche nell'ipotesi in cui tali termini dovessero cadere nell'anno successivo: in tal caso si dovrà procedere al riaddebito dei punteggi relativi ai contratti non andati a buon fine nel Piano di Incentivazione dell'anno successivo.
Oltre al volume globale di acquisizione da conseguire, al "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" della Divisione Servizi di Base, inoltre, verranno assegnati, entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, due obiettivi d'interesse commerciale, a valenza strategica e/o tattica, specifici per tale figura di venditore, articolati sempre su tre livelli prestazionali (minimo, medio e massimo).
Inoltre, agli obiettivi assegnati verrà attribuito un peso diverso in maniera tale che l'ammontare dell'incentivo risulti differenziato per ciascun obiettivo, secondo criteri e valori percentuali da definire di anno in anno.
Determinazione economica dell'incentivo per il personale di vendita - Negli obiettivi fissati per il personale "Venditore di Sistemi", "Venditore", "Venditore a zona" (della Divisione Business) e "Venditore dedicato alla Rete Indiretta" (sia della Divisione Servizi di Base che della Dvisione Servizi di TLC Mobili) viene individuato un triplice livello di prestazione: minimo, medio e massimo.
Ai valori minimi vanno premiati quei valori di obiettivo che garantiscano il minimo livello di soddisfacimento degli interessi aziendali; pertanto, al di sotto di questo valore nessun incentivo viene corrisposto.
Gli obiettivi fissati nel piano incentivazione devono considerarsi immutabili, per il periodo cui si riferiscono, mentre possono cambiare, nello stesso periodo, le tipologie dei prodotti/servizi di competenza ed inseriti a listino per l'insorgere, sul mercato, di particolari eventi che impongono di rivedere la composizione dell'offerta commerciale e/o la sua strategicità.
L'incentivo da corrispondere a consuntivo a ciascun Venditore risulta pari alla somma dell'incentivo maturato su ciascuno degli obiettivi assegnati.
Relativamente a ciascun obiettivo - fatta salva la condizione di accesso sottoriportata e quanto previsto in tema di riaddebito del punteggio - il 50% dell'incentivo corrispondente al target minimo verrà corrisposto al venditore alla scadenza del mese successivo a quello in cui lo stesso ha conseguito almeno il punteggio corrispondente al target minimo; un ulteriore 50% dell'incentivo corrispondente al target minimo verrà corrisposto alla scadenza del mese successivo a quello in cui il venditore avrà raggiunto almeno il target medio dell'obiettivo a cui si fa riferimento.
La condizione di accesso all'incentivo è soddisfatta qualora l'acquisizione consuntivata alla fine dell'anno solare, relativamente a predeterminati prodotti e/o servizi, sia almeno eguale ad una percentuale minima predefinita con riferimento alla quota media di acquisizione individuale assegnata, oltre ad eventuali altre soglie riferite a singoli obiettivi che, in relazione alla specificità delle strategie di commercializzazione dell'anno, si renda necessario inserire nel Piano.
Pertanto, il mancato raggiungimento della condizione di accesso all'incentivo comporta l'esclusione del venditore dal Piano di Incentivazione, anche nel caso in cui gli altri obiettivi assegnati fossero stati raggiunti.
Il valore complessivo dell'incentivo, per gli anni 1992 e 1993, sarà così articolato:
Livello di prestaz. | Venditore di Sistemi | Venditore | Venditore a zona | Venditore dedicato Rete Indiretta | ||
1992 | 1993 | 1992 | 1993 | 1993 | 1993 | |
Minimo | 6700000 | 7300000 | 6500000 | 7000000 | 4900000 | 7300000 |
Medio | 11300000 | 12300000 | 9800000 | 10600000 | 7400000 | 12300000 |
Massimo | 22600000 | 24600000 | 19600000 | 21200000 | 14800000 | 24600000 |
I valori della tabella di cui sopra sono comprensivi del Premio di Produttività che pertanto non viene corrisposto al personale inserito nella posizione di lavoro di "Venditore di Sistemi", "Venditore", "Venditore a zona" e "Venditori dedicati alla Rete Indiretta" (sia della Divisione Servizi di Base che della Divisione Servizi di TLC Mobili).
I valori vanno considerati "in continuum" in misura tale da premiare anche prestazioni che si collochino a livelli intermedi rispetto a quelli indicati.
Per gli anni successivi il valore dell'incentivo è rivedibile tra le parti stipulanti in occasione della trattativa di metà contratto.
Entro il 1º gennaio di ciascun anno, si darà corso, con validità per i dodici mesi successivi, all'assegnazione degli obiettivi individuali, all'approntamento dei criteri di calcolo del punteggio e di una tabella riportante i punteggi riferiti ai prodotti/servizi non valorizzabili con i criteri di calcolo sopra evidenziati, con l'individuazione dei prodotti a listino non incentivati.
All'inizio del 1993, inoltre, si renderà disponibile - in aggiunta allo specifico software che consente, attraverso la digitazione svolta da parte del venditore dei dati delle acquisizioni effettuate, di valorizzare a punteggio, in maniera automatata, l'avanzamento degli obiettivi - anche un apposito programma che consentirà al venditore di compilare un rapporto in merito alle visite effettuate (prodotti trattati, consistenze, esito visite), in modo da favorire una maggiore informazione sul mercato di competenza.
Per sviluppare, inoltre, il ruolo del personale di vendita e contribuire a realizzare la crescita professionale dello stesso, viene garantita la partecipazione della forza di vendita, in relazione alle necessità individuali, ai corsi di formazione istituiti, in particolare, per approfondire le conoscenze sui prodotti/servizi Sip, sviluppare le capacità ed attitudini alla vendita, favorire gli elementi più significativi caratterizzanti i principali segmenti merceologici.
Casi particolari - (1) Inserimento nel piano di incentivazione nel corso dell'anno: ai neo-venditori in quota dopo il 1º gennaio di ciascun anno, come anche al personale inserito nel piano in corso d'anno - in seguito a sostituzioni effettuate a causa di eventi imprevedibili - l'ammontare dell'incentivo e la misura dei singoli obiettivi assegnati e della soglia d'accesso al piano saranno ricalcolati pro-quota, rapportando l'entità degli stessi - previsti per l'intero anno - a quella frazione di anno in cui lo stesso venditore ha svolto effettivamente funzioni di vendita.
(2) Uscita dal piano di incentivazione nel corso dell'anno oppure a fine anno in seguito a variazione di posizione di lavoro o cessazione: al venditore che esce dal piano nel corso dell'anno oppure a fine anno in seguito a variazione di posizione di lavoro o cessazione verrà riconosciuto l'incentivo secondo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, fermo restando l'adempimento di quanto previsto per la condizione di accesso al piano e di quanto previsto in tema di riaddebito del punteggio.
Accertamenti
CASI PER I QUALI È PREVISTO L'ACCERTAMENTO
Accertamenti di idoneità nei confronti dei lavoratori ai fini dei passaggi di livello dall'8 al 7
Gli accertamenti saranno effettuati nei confronti dei lavoratori con la posizione di lavoro di:
- "Tecnico di Impianti d'Abbonato" nel caso di accertamento a domanda dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio nel livello 8;
- "Tecnico di Reti" nel caso di accertamento a domanda dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio nel livello 8;
- "Operatore di Commutazione notturna" (nelle sedi di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest), sia nel caso di accertamenti indetti da parte dell'Azienda a copertura delle percentuali previste, sia nel caso di accertamento a domanda dopo almeno 36 mesi di effettivo servizio nel livello 8;
- "Operatore addetto ai Servizi di utenza", con accertamento a domanda dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello 8;
- "Addetto al Magazzino".
Accertamenti di idoneità nei confronti dei lavoratori ai fini dei passaggi di livello dal 7 al 6
Gli accertamenti saranno effettuati nei confronti dei lavoratori con la posizione di lavoro di:
- "Lavoratore addetto a Tecniche numeriche";
- "Lavoratore addetto ad attività tecniche di Esercizio";
- "Lavoratore addetto alla commutazione analogica";
- "Lavoratore addetto agli Apparati";
- "Primo tecnico di Reti con cognizioni teoriche di rilievo";
- "Primo tecnico di Impianti d'Abbonato con cognizioni teoriche di rilievo";
- "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro Impianti di linea";
- "Operatore CAD";
- "Lavoratore addetto ad attività tecnico-gestionali di Impianti d'Abbonato";
- "Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi";
- "Lavoratore addetto ad attività tecnico-amministrative del Centro di Lavoro Prodotti Sistemi";
- "Operatore addetto ai Servizi d'utenza";
- "Acquisitore commerciale", sia nel caso di accertamenti indetti da parte dell'Azienda a copertura delle percentuali previste, sia nel caso di accertamento a domanda dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello 7;
- "Operatore di Sistemi Informativi";
- "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" nei settori:
- "Gestione Commerciale", "Gestione Amministrativa" della Filiale;
- "Gestione Commerciale", "Gestione Amministrativa" dell'Organizzazione Territoriale Divisione Business;
- "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" nell'ambito delle attività di acquisizione e di cassa, fino alla realizzazione delle condizioni organizzative previste per il passaggio alla posizione di "Acquisitore commerciale";
- "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" nell'ambito delle attività di gestione commerciale dell'Area di Vendita Business, fino alla realizzazione delle condizioni organizzative previste per l'implementazione della struttura di Gestione Clienti";
- "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" nell'ambito dei settori "Tesoreria" e "Gestione crediti" della Linea Territoriale Amministrazione";
- "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" nell'ambito delle attività di segreteria nella Filiale e di supporto tecnico dell'Unità Territoriale Rete";
- "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" - sia nel caso di accertamenti indetti da parte dell'Azienda a copertura delle percentuali previste, sia nel caso di accertamenti a domanda dopo almeno 24 mesi di effettivo servizio al livello 7 - nei settori:
- "Programmazione e Traffico" della Filiale;
- "Unità Commerciale Telefonia Pubblica";
- "Gestione Amministrativa", "Fornitori" della Linea Territoriale Amministrazione;
- "Amministrazione del Personale" della Linea Territoriale Personale e Organizzazione.
A) Normativa degli accertamenti di idoneità a bando
1) Designazione dei candidati - Per l'ammissione all'accertamento di idoneità i lavoratori interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti nell'ambito di ciascuna posizione di lavoro:
- attribuzione di lavoro: il candidato dovrà appartenere alla funzione per la quale sono stati indetti gli accertamenti e più specificatamente al settore per il quale è prevista l'effettuazione (Impianti d'Abbonato, Impianti di Linea, Impianti di Centrale, Assistenza Tecnica Business, Servizi di Utenza, Magazzino, ecc.);
- inquadramento: al livello 8 per i passaggi dal livello 8 al livello 7; al livello 7 per i passaggi dal livello 7 al livello 6;
- sede di lavoro: l'opportunità di consentire la partecipazione agli accertamenti, nell'ordine, al personale avente sede di lavoro nel comune o nei comuni viciniori sarà oggetto di verifica con le Organizzazioni Sindacali stipulanti, mentre per l'Addetto al Magazzino, l'Operatore di Sistemi Informativi, il Lavoratore addetto a tecniche numeriche e il Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi operanti nell'ambito dei Centri di Supervisione Nazionali deve intendersi per sede di lavoro il comune nel cui comprensorio è ubicato il posto normale di lavoro.
Ai fini dell'individuazione dei candidati da ammettere all'accertamento verrà formulata apposita comunicazione agli albi murali con l'individuazione, nell'ambito della funzione in cui è stata verificata la scopertura, del settore per il quale è indetto l'accertamento, della data in cui la scopertura è stata verificata, del numero dei posti disponibili e dei requisiti necessari di ammissione.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 15 giorni dalla data di affissione del comunicato.
2) Svolgimento degli accertamenti di idoneità per i passaggi di livello dall'8 al 7 - Il numero dei candidati non potrà essere superiore al triplo del fabbisogno occorrente. Ai fini dell'individuazione dei candidati sarà data preferenza alla domanda dei lavoratori con maggiore anzianità di appartenenza al livello 8.
In caso di parità di anzianità al livello 8 verrà considerata l'anzianità maturata nel settore di appartenenza e, qualora neppure quest'ultima consenta la designazione dei candidati, si valuterà l'anzianità complessiva di servizio.
Il lavoratore ammesso a frequentare corsi per assistenti tecnici potrà partecipare ugualmente ad eventuali accertamenti nel frattempo indetti per il passaggio dei lavoratori tecnici.
L'istruzione della graduatoria e la successiva formalizzazione della convocazione dei lavoratori ammessi avverrà a cura del Personale e Organizzazione di Linea Territoriale.
L'accertamento sarà prevalentemente fondato sulla prova pratica e completato dalla verifica delle conoscenze teoriche connesse all'espletamento delle attività di pertinenza nonché all'approfondimento del contesto organizzativo e procedurale della funzione di riferimento.
Nei confronti di ogni singolo candidato la Commissione, al termine degli accertamenti, esprimerà una votazione (in ventesimi) tenendo anche conto della qualità e quantità delle prestazioni nonché della partecipazione ad interventi formativi e della efficacia degli stessi.
Il punteggio complessivo finale varrà per la compilazione della graduatoria.
A parità di punteggio complessivo fra più candidati, sarà data la preferenza nella graduatoria al candidato con maggiore anzianità di appartenenza al livello 8.
I verbali degli accertamenti e la relativa graduatoria saranno firmati da tutti i componenti la Commissione. La graduatoria dei lavoratori promossi e di quelli idonei e non promossi verrà inviata in copia a tutti i lavoratori che hanno partecipato all'accertamento. Ai lavoratori non idonei sarà contemporaneamente data notizia di tale posizione.
Nell'ipotesi di conseguita idoneità (con punteggio pari o superiore a 12/20), che peraltro non abbia dato luogo a promozione (nel caso in cui il numero dei lavoratori idonei sia superiore all'immediato fabbisogno), la valutazione conseguita dal lavoratore conserverà validità per le successive tre verifiche delle scoperture nell'ambito territoriale di quella graduatoria in modo che, presentandosi in tale arco di tempo l'esigenza di coprire quei posti che si rendessero via via vacanti, verranno mano a mano promossi i lavoratori risultati idonei in base alla graduatoria precedentemente ottenuta.
Dopo tre verifiche delle scoperture, il lavoratore di cui sopra avrà diritto a concorrere a richiesta alla graduatoria relativa solo al successivo accertamento, con la votazione precedentemente riportata, a meno che non chieda di essere ammesso ex novo a partecipare all'accertamento stesso.
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ACCERTAMENTO (PER I PASSAGGI DI LIVELLO DALL'8 AL 7)
Le Commissioni che dovranno effettuare gli accertamenti saranno composte da tre membri nominati dall'Azienda:
- due facenti parte dei settori interessati della Direzione Generale, dell'Unità Territoriale Rete o della Filiale in cui ha luogo l'accertamento;
- uno facente parte del Personale e Organizzazione della Direzione Generale o della Linea Territoriale nei cui territorio si svolge l'accertamento (il quale svolge anche la funzione di Segretario);
- e da due lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con inquadramento non inferiore al livello 7.
A livello Regionale le Organizzazioni Sindacali stipulanti segnaleranno tempestivamente i nominativi dei lavoratori di cui sopra.
Durante il tempo necessario per la partecipazione alle Commissione di accertamento i predetti lavoratori saranno considerati in servizio.
Il Personale e Organizzazione di Linea Territoriale, o di Direzione Generale per gli accertamenti di idoneità nei confronti dei lavoratori operanti nell'ambito di tale Unità Organizzativa, curerà gli adempimenti necessari per la formazione delle Commissioni.
3) Svolgimento degli accertamenti di idoneità per i passaggi di livello dal 7 al 6 - Il candidato da ammettere all'accertamento verrà individuato sulla base del risultato dei seguenti fattori;
- anzianità maturata nel livello: verrà attribuito un punteggio variabile da 1 a 4 (fino a 3 anni di anzianità: 1 punto; da 3 fino a 5 anni: 2 punti; da 5 a 8 anni: 3 punti; oltre 8 anni: 4 punti);
- scolarità: verrà attribuito un punteggio variabile da 1 a 4 punti (fino alla licenza media: 1 punto; con almeno un biennio oltre la licenza media: 2 punti; con diploma diverso dal titolo di studio specifico richiesto dal settore: 3 punti; con diploma specifico richiesto dal settore: 4 punti);
- partecipazione agli interventi di adeguamento al ruolo: verrà attribuito un punteggio pari ad un punto ai candidati che nell'arco dei due anni solari precedenti alla domanda di esame hanno effettuato almeno il monte ore pro-capite di interventi formativi di adeguamento al ruolo appresso specificato:
Tecnico Impianti d'Abbonato __________ 48 ore di cui 12 di teledidattica
Tecnico di Reti _______________________ 56 ore di cui 10 di teledidattica
Impiegati tecnico-amministrativi e tecnico-gestionali ____________________ 42 ore di cui 10 di teledidattica
Operatore di Sistemi Informativi ______ 35 ore di cui 8 di teledidattica
Operatore SUT _________________________ 40 ore di cui 14 di teledidattica
Lavoratore add. att. impiegatizie _____ 36 ore di cui 8 di teledidattica
Lavoratore add. att. impiegatizie di segreteria della Filiale e supp. tecnico dell'U.T. ___________________ 30 ore di cui 4 di teledidattica
Operatore CAD _________________________ 36 ore di cui 4 di teledidattica
Lav. apparati, esercizio, AIC, CLPS 70 ore di cui 10 di teledidattica
In caso di parità di punteggio complessivo tra più candidati verrà considerata l'anzianità maturata nel settore di appartenenza e, in subordine, l'anzianità complessiva di servizio.
La domanda per l'ammissione all'accertamento e il relativo punteggio conseguito dal lavoratore interessato sono validi esclusivamente per l'accertamento a cui lo stesso ha richiesto di essere ammesso; conseguentemente la domanda dovrà essere riproposta per ciascun eventuale bando successivo.
Il lavoratore ammesso a frequentare corsi per assistenti tecnici potrà ugualmente partecipare ad eventuali accertamenti nel frattempo indetti per passaggi di livello dei tecnici.
L'istruzione della graduatoria e la successiva formalizzazione della convocazione dei lavoratori ammessi avverrà a cura del Personale e Organizzazione di Linea Territoriale o di Direzione Generale.
In caso di inidoneità di uno o più lavoratori ammessi a sostenere l'accertamento si provvederà alla convocazione, secondo l'ordine della graduatoria, degli altri lavoratori fino a copertura dei posti messi a bando.
Nei confronti di ogni candidato, la Commissione, al termine dell'accertamento, dovrà esprimere un giudizio di idoneità (pari o superiore a 36/60) o di inidoneità ai fini del conseguimento del livello superiore.
L'accertamento verterà su un colloquio accertativo tendente a valutare da un lato il grado di professionalità raggiunto nell'espletamento delle attività specialistiche relative al settore di pertinenza, con particolare riferimento ai processi di innovazione organizzativa, tecnologica, procedurale e/o commerciale in atto, dall'altro il grado di conoscenza integrata della funzione di appartenenza (riferimenti organizzativi, missione, collegamenti operativi, obiettivi, flussi informativi).
Le posizioni di lavoro caratterizzate da prevalenti contenuti tecnici saranno inoltre essenzialmente esaminate avuto riguardo alla raggiunta conoscenza specialistica degli impianti, sistemi, procedure e prodotti su cui l'interessato è chiamato ad operare, anche con riferimento a quelli che costituiscono innovazione nell'ambiente tecnologico e gestionale, attraverso un particolare approfondimento degli aspetti teorico-pratici dell'attività e, più in generale, del contesto organizzativo e procedurale della funzione di appartenenza.
Nel corso della prova la Commissione esaminatrice valuterà anche attraverso specifici quesiti, l'efficacia degli interventi di adeguamento al ruolo ai quali il lavoratore abbia partecipato nell'ultimo biennio.
Al termine della prova, il punteggio finale (da esprimere in sessantesimi) sarà ottenuto sommando la valutazione della prova stessa, che ciascun membro della Commissione fornirà tramite un punteggio in decimi, con la valutazione del superiore diretto - espressa in ventesimi - in merito al livello professionale e/o di specializzazione complessivamente raggiunto, riferita soprattutto a specifici elementi oggettivi quali la qualità e la quantità delle prestazioni nonché l'efficacia degli interventi formativi.
I verbali degli accertamenti saranno firmati al termine delle prove dai partecipanti alla votazione.
Il lavoratore che non sia risultato idoneo potrà presentare una nuova domanda per bandi successivi purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'esame effettuato.
COMPOSIZIONI DELLE COMMISSIONI DI ACCERTAMENTO (PER I PASSAGGI DI LIVELLO DAL 7 AL 6)
Le Commissioni che dovranno effettuare gli accertamenti saranno composte da due membri nominati dall'Azienda:
- uno facente parte dei settori interessati della Direzione Generale, dell'Unità Territoriale Rete, della Filiale o dell'Organizzazione Territoriale in cui ha luogo l'accertamento:
- uno facente parte del Personale e Organizzazione della Direzione Generale o della Linea Territoriale nel cui territorio si svolge l'accertamento (il quale svolge anche la funzione di Segretario);
- e da due lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con inquadramento non inferiore al livello 7.
A livello Regionale le Organizzazioni Sindacali stipulanti segnaleranno tempestivamente i nominativi dei lavoratori di cui sopra.
Durante il tempo necessario per la partecipazione alle Commissioni di accertamento i predetti lavoratori saranno considerati in servizio.
Il Personale e Organizzazione di Linea Territoriale, o di Direzione Generale per gli accertamenti di idoneità nei confronti dei lavoratori operanti nell'ambito di tale Unità Organizzativa, curerà gli adempimenti necessari per la formazione delle Commissioni.
B) Normativa degli accertamenti di idoneità a domanda
1) Personale interessato - Gli accertamenti a domanda sono previsti ai fini del passaggio dal livello 8 al livello 7 per l'"Operatore addetto ai Servizi d'utenza", per il "Tecnico di Reti" e per il "Tecnico di Impianti d'Abbonato"; dal livello 7 al livello 6 per il "Lavoratore addetto ad attività impiegatizie" nei settori "Programmazione e Traffico" della Filiale, "Gestione Amministrativa" e "Fornitori" della Linea Territoriale Amministrazione, "Amministrazione del Personale" della Linea Territoriale Personale e Organizzazione nonché nell'Unità Commerciale Telefonia Pubblica.
Per poter essere sottoposti ad accertamento sono necessari i seguenti requisiti:
- attribuzione di lavoro: il candidato dovrà appartenere al settore per cui sono previsti gli accertamenti a domanda;
- inquadramento: il lavoratore dovrà aver maturato rispettivamente al livello 8 o 7 i mesi di effettivo servizio stabiliti per ogni posizione di lavoro.
2) Atti preliminari all'accertamento - Il lavoratore in possesso dei requisiti di cui al punto 1) inoltrerà domanda alla competente funzione del Personale e Organizzazione di Linea Territoriale per essere sottoposto ad accertamento. Questo avverrà comunque in corrispondenza di uno dei tre periodi fissati durante l'anno come specificato al paragrafo 2 della "Normativa comune a tutti gli accertamenti".
3) Svolgimento degli accertamenti e giudizio finale - L'accertamento per i passaggi dal 8º al 7º livello sarà essenzialmente basato su una prova pratica e completato dalla verifica delle conoscenze teoriche connesse all'espletamento delle attività nonché all'approfondimento del contesto organizzativo e procedurale della funzione di riferimento.
Per l'"Operatore addetto ai Servizi d'utenza" l'accertamento sarà diretto a verificare le conoscenze teoriche connesse all'espletamento delle attività del settore di pertinenza, con particolare riferimento alle innovazioni di carattere organizzativo, commerciale e/o procedurale.
La composizione delle Commissioni avverrà, per i suddeteti passaggi di livello dall'8 al 7, secondo quanto stabilito al paragrafo 2 della normativa degli accertamenti a bando.
Per i passaggi dal livello 7 al livello 6, invece, lo svolgimento dell'accertamento e il giudizio finale avverranno secondo quanto stabilito al paragrafo 3 della normativa degli accertamenti a bando.
Per i passaggi dal livello 7 al livello 6, il candidato risultato inidoneo sarà ammesso a partecipare ad un nuovo accertamento purché siano trascorsi almeno sei mesi dal precedente esame.
C) Normativa comune a tutti gli accertamenti
1) Sede di svolgimento degli accertamenti - Di norma la sede di svolgimento degli accertamenti coinciderà con la sede dell'Unità Organizzativa (Unità Territoriale Rete, Unità Commerciale Telefonia Pubblica, Filiale, Area di Assistenza Tecnica - su base provinciale -, Gestione Operativa e Gestione Clienti dell'Organizzazione Territoriale Business, Area Operativa Radiomobile - su base regionale -, Polo di Esercizio, Centri di Supervisione Nazionali, Magazzino, Direzione Regionale, Linee Territoriali PO e Amministrazione) nel cui ambito il candidato presta la propria opera.
2) Verifica delle scoperture - Le verifiche delle scoperture, sulla cui base effettuare gli accertamenti di idoneità, avverranno in tre periodi durante l'anno da concordarsi in incontri specifici preventivamente in sede regionale o di Direzione Generale (per il personale del Magazzino, dei Sistemi Informativi e per quello dei Centri di Supervisione Nazionali) con le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
3) Svolgimento delle prove - Gli accertamenti di idoneità sono pubblici. I lavoratori potranno pertanto assistere alla prova d'esame fino al momento della fase valutativa.
4) Programmi degli accertamenti - I singoli programmi degli accertamenti predisposti dalla Società verranno corredati da riferimenti ai testi relativi in modo che risulti definito il grado di conoscenza dei singoli argomenti.
5) Decorrenza inquadramento superiore - Per gli accertamenti di idoneità a bando la data di passaggio dei lavoratori che in base all'accertamento conseguano la promozione al livello superiore sarà quella del 1º del mese successivo alla data di verifica della scopertura.
Per gli accertamenti svolti a richiesta degli interessati la decorrenza dell'inquadramento sarà quella del 1º del mese successivo alla presentazione della domanda.
Orari di lavoro
Considerate le caratteristiche peculiari del pubblico servizio di telecomunicazioni e la conseguente correlata necessità di un'adeguata tutela degli impianti e ritenuto che dalle parti stipulanti sono riconosciuti quali obiettivi prioritari il miglioramento della qualità dei servizi offerti e delle condizioni di lavoro, si conferma la esigenza che la sicurezza degli impianti e l'efficienza del servizio siano garantite mediante l'utilizzazione del personale in orari base e orari a turni, secondo le esigenze e le modalità necessarie.
Avuto riguardo al nuovo contesto organizzativo e produttivo connotato da una crescente attenzione al cliente, sono individuati gli standard di copertura propri di ciascun settore con riferimento all'intero territorio nazionale.
Nell'ambito delle sottoriportate indicazioni, tenuto conto delle specificità connesse alle innovazioni riguardanti la nuova struttura organizzativa dell'Azienda, a livello regionale saranno oggetto di specifica negoziazione fra le parti stipulanti le modalità di applicazione di detti turni, le articolazioni delle prestazioni individuali necessarie per la copertura dei medesimi attraverso l'utilizzazione dei diversi istituti contrattualmente previsti nonché le esigenze aggiuntive anche di carattere stagionale derivanti da particolari tipologie impiantistiche e da specifiche necessità della clientela.
Articolazioni
Nel quadro delle ridefinite esigenze di copertura degli orari di servizio e delle connesse possibilità di articolazione di quelli individuali a far data dall'1-7-1993 a livello regionale tra la Società e le OO.SS. regionali stipulanti si terrà un apposito incontro in sede applicativa avente ad oggetto la negoziazione delle articolazioni stesse in correlazione alle esigenze locali. Dette articolazioni potranno successivamente essere oggetto di riesame a richiesta di una delle due parti a fronte di oggettivi mutamenti del contesto organizzativo e produttivo.
Nell'intento di pervenire ad un consolidamento della negoziazione regionale in materia di articolazioni orarie, alla luce di quanto previsto dal vigente sistema di relazione Azienda/Sindacato, si conviene che le definizioni sulla materia perfezionate in tale sede facciano riferimento alle seguenti indicazioni:
- articolazione bisettimanale dell'orario di lavoro, per il personale esterno interessato alla copertura dei presidi di servizio eccedenti l'orario base, per le quantità definite in sede regionale;
- in tali casi sarà realizzata una concentrazione massima di sei giornate lavorative settimanali, attraverso la possibilità di riposizionamento di un turno intero di prestazione od alternativamente di due semiturni previsti in giorni diversi, all'interno del periodo bisettimanale con le modalità definite in sede regionale e con compensazione bisettimanale dell'orario di lavoro;
- le compensazioni bisettimanali determineranno prestazioni omogenee per i giorni interi di ciascuna settimana ed una durata della prestazione giornaliera non superiore alle 8 h. e 32'.
Nel corso della vigenza contrattuale, in presenza di esigenze di servizio che la rendano opportuna, tra le parti stipulanti a livello regionale potrà essere negoziata la sperimentazione di orari siffatti anche nei confronti di altre tipologie di figure professionali (impiegati tecnico-gestionali in ambito CLIA e impiegati tecnico amministrativi in ambito CLPS; personale operante nei costituendi Negozi Sociali; personale operante nei Centri di Lavoro Servizi d'utenza).
Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1993 avrà vigore la seguente regolamentazione, definita in sede di negoziazione regionale.
Nell'ottica della individuazione di articolazioni di orario differenziate e orientate al miglioramento della qualità del servizio e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, le parti stipulanti si confronteranno altresì a livello regionale sulla possibilità di adottare nei confronti del personale interessato all'istituo del non rientro, a rotazione, orari giornalieri diversificati con compensazione nell'arco della durata settimanale dell'orario di lavoro.
Tale fattispecie, che dovrà comunque essere subordinata alla garanzia di assicurazione di tutti quei presidi di servizio in intervallo, nelle ore serali, al sabato, alla domenica e nelle festività, in termini di copertura di orario e di percentuale di personale interessato ritenute necessarie dall'Azienda per la salvaguardia dei livelli produttivi e della qualità del servizio, farà riferimento alle seguenti indicazioni:
- articolazione dell'orario sia su 5 che su 6 giorni settimanali;
- realizzazione di una distribuzione differenziata delle ore giornaliere fino ad un massimo di 9 ore.
Le sperimentazioni regionali che alla data del 30-6-1993 dovessero essere vigenti alla luce della presente disposizione transitoria manterranno i propri effetti, fino ad esplicita contraria richiesta delle OO.SS. stipulanti a livello regionale, anche successivamente al 1-7-1993.
Presidi di servizio
DIVISIONE SERVIZI DI BASE
1) Centri di lavoro Impianti d'Abbonato
a) Turni di lavoro dei Tecnici Impianti di Abbonato - Il personale operante nei Cdl garantirà un presidio 8-18,30 nel periodo L-S, mediante l'adozione di orari sfalsati ed un turno con orario base alla domenica e festività infrasettimanali.
- Gli orari sfalsati suddetti ed i presidi base e sfalsati al sabato saranno garantiti da una quantità di personale corrispondente alle necessità aziendali, a livello regionale, per un'adeguata copertura in relazione alle esigenze di qualità del servizio.
- Nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali, durante le quali i turni previsti saranno dedicati alle sole attività di manutenzione, il dimensionamento del personale e la priorità degli interventi di riparazione avranno particolare riguardo agli impianti a disposizione del pubblico ed alle esigenze di utenti di pubblica utilità. Le specifiche necessità manutentive della Telefonia Pubblica saranno soddisfatte nel periodo 1/6-30/9 - od altro diverso individuato tra le parti a livello regionale - con un ampliamento del presidio nelle suddette giornate fino alla ore 20, realizzato attraverso la previsione di un ulteriore turno sfalsato, nelle località di interesse turistico o in presenza di significative concentrazioni di impianto.
- A livello regionale saranno inoltre definiti gli ampliamenti di presidio nel periodo L-S atti a soddisfare le esigenze di Telefonia Pubblica durante le stagioni turistiche.
b) Turni di lavoro degli Impiegati Tecnico Gestionali - In tutti i Cdl il personale osserverà, mediante l'adozione di orari sfalsati e/o continuati, un orario 7,45-18,30 nel periodo L-S.
Nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali in un solo Cdl per Filiale, inoltre, verrà svolto con orario base il servizio 182 e 135 per l'intero territorio della Filiale con una quantità di turnazioni negoziate in sede regionale.
In relazione alla esigenza di ampliamento del presidio domenicale nel periodo 1/6-30/9 - od altro diverso individuato tra le parti a livello regionale - verrà osservato nelle giornate di domenica e festività infrasettimanali un orario 8-19 attraverso l'inserimento di una ulteriore unità in turno sfalsato o continuato.
- A livello regionale saranno inoltre definiti gli ampliamenti di presidio nel periodo L-S atti a soddisfare le esigenze di Telefonia Pubblica durante le stagioni turistiche.
- La copertura dell'intervallo meridiano per esigenze di presidio del servizio 182 avverrà attraverso l'adozione di orari sfalsati e/o continuati. Detti orari continuati potranno essere adottati da due unità per ciascun Centro di lavoro.
c) Turni di lavoro degli Assistenti Tecnici - In tutti i Cdl gli assistenti tecnici interni (Capi Tecnici) osserveranno un orario 7,45-17 nel periodo L-V.
- Nelle Filiali con almeno 4 Cdl dovrà essere prevista la presenza in servizio di un assistente al sabato, con definizione a livello regionale della relativa rotazione.
2) Centri Impianti di linea
- Il personale effettuerà un turno di lavoro ad orario base nel periodo L-V.
3) Aree Impianti di Centrale
- Il personale effettuerà, mediante l'adozione di orari sfalsati, un turno di lavoro 8-18 nel periodo L-V.
Per specifiche esigenze di TD il personale con posizione di lavoro di "Lavoratore addetto a tecniche numeriche" e di "Lavoratore addetto ad attività specialistiche di tecniche numeriche" in una delle Aree di Unità Territoriale Rete osserverà un turno 8-20 nel periodo L-V e 8-17 al sabato.
- Nell'ambito dei Supporti Regionali i nuclei di lavoratori addetti a tecniche numeriche operanti prevalentemente su sistemi gestionali di reti numeriche (CEM) o reti ESCU garantiranno un presidio 0-24.
DIVISIONE BUSINESS
1) Centri di Lavoro Prodotti Sistemi
a) Turni di lavoro dei Lavoratori Addetti ai Prodotti Sistemi - Il personale garantirà un presidio 8- 18,30 nel periodo L-V mediante l'adozione di orari di lavoro sfalsati. In relazione alla peculiarità della clientela servita la fascia oraria fino alle ore 17.00 sarà presidiata da una quantità dell'organico complessivo del Centro di lavoro corrispondente alle necessità aziendali a livello regionale mediante l'adozione di ulteriori orari di lavoro sfalsati. In relazione alle specifiche esigenze della clientela nonché alle necessità stagionali delle singole località, in tali Cdl potrà prevedersi, inoltre, un turno con orario base anche al sabato, alla domenica e festività infrasettimanali; parimenti potrà essere previsto un ampliamento dei presidi serali.
- Presso un Cdl insistente nel territorio della provincia in cui ha sede la DR e nei Cdl con specifici impegni di manutenzione verrà osservato un turno di lavoro con orario base al sabato ed, ove necessario, alla domenica.
- Gli orari suddetti saranno garantiti, in turno sfalsato nel periodo L-V ed in turno base il sabato, da una quantità di personale corrispondente alle necessità esposte dall'Azienda, a livello regionale, in funzione della tipologia di clientela.
b) Turni di lavoro degli impiegati tecnico amministrativi - Tale personale effettuerà, mediante l'adozione di orari di lavoro sfalsati e/o continuati che dovranno garantire la copertura dell'intervallo meridiano, un turno 8-18,30 - 7,45-18,30 nei Cdl con almeno 4 unità - nel periodo L-V. Tali turni continuati potranno essere adottati da una sola unità per ciascun Centro di lavoro.
2) Turni di lavoro del Supporto Specialistico
- Il personale addetto alla "Diagnostica TD" operante nei centri di concentramento di Roma e Milano garantirà un presidio 0-24 nel periodo L-D e F.I. Nelle restanti sedi di Organizzazione Territoriale Business il suddetto personale osserverà un turno 8-18,30 nel periodo L-V mediante l'adozione di orari sfalsati.
- Il personale addetto alla "Assistenza Specialistica" osserverà un orario 8-18,30 nel periodo L-V mediante l'adozione di orari sfalsati.
- Il personale dei Centri Operativi ITAPAC effettuerà, mediante l'adozione di orari sfalsati, un turno di lavoro 8-18 nel periodo L-V.
3) Centri di Gestione e Manutenzione ITAPAC
- Il personale garantita un presidio 0-24 nel periodo L-D e F.I.
4) Centro Nazionale di Assistenza
- Il personale addetto osserverà un orario 0-24 nel periodo L-D e F.I.
DIVISIONE SERVIZI TLC MOBILI
Sistemi Radiomobili
a) Centro di Gestione Nazionale - L'espletamento degli adempimenti centralizzati relativi alle attività di gestione e manutenzione sarà garantito da una turnazione con presidio fisso 0-24.
b) Area Operativa Radiomobile - Il personale effettuerà un turno di lavoro ad orario base nel periodo L-V.
REPERIBILITÀ
La reperibilità è un istituto integrativo degli orari di lavoro ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio di telecomunicazioni e la tutela degli impianti.
L'evoluzione tecnologica in atto e le trasformazioni organizzative correlate, finalizzate ad elevare il grado di risposta alla clientela, se per un verso confermano le scelte di riordinamento dell'istituto operate in occasione del precedente rinnovo contrattuale, per altro prefigurano la necessità di proseguire nel processo di revisione anche attraverso una estensione della dotazione del reperibile (teledrin) purché l'onere connesso alla reperibilità si sostanzi in una immediata ed effettiva disponibilità ad intervenire in modo rapido con riguardo alle richieste pervenute.
Si conferma che l'istituto mira a soddisfare l'esigenza di fronteggiare le necessità della clientela sia in situazioni di emergenza conseguenti all'insorgere di gravi eventi naturali non prevedibili sia in situazioni di gestione normale che traggono la loro origine rispettivamente da eventi "endoaziendali" e riguardanti gli impianti o il personale (attentati, furti, incidenti gravi al personale), oppure dalla richiesta di informazioni o di interventi provenienti dall'esterno (enti locali, magistratura, forze dell'ordine, stampa, ecc.).
Si conferma altresì l'orientamento della reperibilità con contenuto prevalentemente tecnico ad una tempestività e capacità di intervento che necessariamente richiedono il possesso di specifiche competenze specialistiche.
A tale riguardo, si ritiene che l'istituto debba registrare una sempre maggiore caratterizzazione di alcune reti di TLC con enucleazione delle unità di gestione delle apparecchiature relative (Radiomobile e ITAPAC).
Con specifico riferimento agli effetti delle trasformazioni tecnologiche accennate in apertura, rileva che lo sviluppo dei sistemi di ricezione, diagnosi e gestione dei disservizi da remoto attraverso la supervisione della rete a livello capillare rende necessaria tanto una ridefinizione degli enti di ricerca e dei compiti e soggetti preposti al coordinamento, quanto l'aggiornamento dei criteri di intervento su segnalazione di irregolarità.
Si è, inoltre, provveduto a coerentizzare l'istituto, anche attraverso la ridefinizione degli ambiti territoriali di competenza, alle sopravvenute modifiche organizzative e in relazione alla finalità di garanzia della continuità del servizio propria dell'istituto. A tal fine gli indirizzi sottoriportati saranno suscettibili degli adattamenti e delle modifiche che, previa negoziazione a livello regionale tra le parti stipulanti, dovessero essere valutati necessari in relazione alle specificità organizzative e territoriali.
La reperibilità diurna non interesserà lo stesso lavoratore per più di una domenica su tre. In linea di massima, inoltre, ai turni di reperibilità, ovviamente nell'ambito di competenza tecnica e territoriale stabilita per ciascuna articolazione di detti turni, tutti i lavoratori interessati parteciperanno, per quanto possibile, con analoga frequenza.
A) Reperibilità di rappresentanza
Nei settori CLIA e CIL si darà luogo ad una reperibilità intersettoriale nell'ambito di competenza territoriale della Filiale/Unità Territoriale Rete: sarà chiamata in turno, nella fascia notturna feriale e nel periodo S-D e F.I., una unità per ciascuna Filiale/Unità Territoriale Rete.
Parteciperanno alla reperibilità i responsabili dei Cdl, i Capi Tecnici e gli AT presso gli stessi operanti (per il CIL verranno inseriti solo gli Assistenti che svolgono attività di esercizio reti).
Tali reperibili saranno attivati per il tramite del Centralino di Direzione cui saranno fornite le liste nominative dei lavoratori in turni di reperibilità nelle singole Filiali/Unità Territoriali Rete, e dovranno garantire le previste informative ai livelli operativi superiori nonché le eventuali chiamate in servizio del personale operativo.
B) Reperibilità tecnica
Nell'ambito della Rete e Assistenza tecnica della Divisione Business, della Struttura di Esercizio della Rete della Divisione Servizi di Base e delle Aree Operative Radiomobile della Divisione Servizi TLC Mobili la reperibilità sarà effettuata secondo modalità ed articolazioni territoriali specifiche di ciascun settore ed avrà un contenuto prevalentemente specialistico.
Modalità operative - Le segnalazioni di disservizio riguardanti i predetti settori verranno convogliate rispettivamente presso i Nuclei di telediagnostica, il Centro Nazionale di Assistenza, i Centri di Gestione e Manutenzione ITAPAC, in ambito Business, i supporti Regionali in ambito Servizi di Base ed il Centro di Gestione nazionale Radiomobile in ambito Servizi TLC Mobili.
Il lavoratore in turno presso detti centri presidiati, i quali fungeranno da enti di ricerca, provvederà a rintracciare, ove previsto, il personale di coordinamento reperibile nell'ambito di ciascun settore che, dopo le opportune valutazioni, potrà chiamare all'intervento il reperibile operativo territorialmente competente, fornire la necessaria assistenza qualificata ed assicurare, ove necessario e se possibile, l'intervento diretto.
Resta ovviamente inteso che il personale di presidio dei centri suddetti farà intervenire direttamente i rispettivi reperibili operativi, senza necessità di contattare il personale di coordinamento, ogni volta che si verifichino i casi espressamente previsti nella parte della L.A. riguardanti i "Criteri di intervento del personale, su segnalazioni di irregolarità" nonché nei settori ove non è prevista reperibilità di coordinamento.
Al fine di consentire le operazioni sopra descritte, saranno fornite ai competenti enti di ricerca le liste nominative dei reperibili relative sia al personale di coordinamento che operativo.
La reperibilità tecnica sarà effettuata secondo gli schemi di massima di seguito indicati.
DIVISIONE BUSINESS
1) Centri di lavoro Prodotti Sistemi
a) Personale operativo - In relazione a specifici contratti di manutenzione si darà luogo all'istituzione di corrispondenti turni di reperibilità a carattere specialistico.
In caiscuna Area di Assistenza Tecnica saranno chiamate in reperibilità due unità, nella fascia notturna feriale e nel periodo S-D e F.I., fatta eccezione per le sedi di Milano e Roma dove saranno chiamate in reperibilità due sole unità con competenza sull'intero territorio metropolitano.
La reperibilità verrà svolta nell'arco di tempo scoperto dai turni o in cui il Cdl è presidiato da una sola unità.
2) ITAPAC
a) Personale di coordinamento - Sarà chiamata in reperibilità, nella fascia notturna feriale e nel periodo S-D e F.I., una unità per ciascuna area di competenza del Centro di Gestione e Manutenzione.
Parteciperanno ai turni i responsabili e gli Assistenti tecnici dei CGM e dei COI.
b) Personale operativo - Sarà chiamata in reperibilità, nella fascia notturna feriale e nel periodo S- D e F.I., una unità per Centro Operativo ITAPAC.
DIVISIONE SERVIZI DI BASE
1) Centri Impianti di linea
a) Personale di coordinamento - Nel settore CIL-Apparati sarà chiamata in reperibilità una unità per gruppi di Unità Territoriali Rete nel periodo L-D scoperto dal turno.
Parteciperanno alla reperibilità soltanto gli Assistenti tecnici di Apparati, eventualmente integrati da personale di DR.
b) Personale operativo - Nel settore CIL-Reti effettueranno il turno di reperibilità, nel periodo S- D e F.I. con orario 8-19, di norma 2 unità per Unità Territoriale Rete elevabili in caso di Unità Territoriali notevolmente estese.
Nel settore CIL-Apparati sarà chiamata in reperibilità una unità per ciascuna Unità Territoriale Rete nel periodo L-D scoperto dal turno.
2) Aree Impianti di Centrale
a) Personale di coordinamento - Sarà effettuato un turno di reperibilità, nella fascia notturna feriale e nel perido S-D e F.I., da una unità per una o più Unità Territoriali Rete.
Parteciperanno ai turni i responsabili delle Aree, i responsabili dei Centri di Supervisione di Esercizio, i Capitecnici e gli Assistenti tecnici.
b) Personale operativo - Reperibilità prodotti numerici.
Per ogni linea di prodotto numerico o per raggruppamenti di dette linee di prodotti presenti su gruppi di Unità Territoriali Rete definiti a livello regionale sarà chiamata in reperibilità una unità addetta a tecniche numeriche ogni 120.000 linee pesate, nella fascia notturna feriale e nel periodo S-D e F.I.
- Reperibilità centrali analogiche e Centri TSU.
Verrà chiamata in reperibilità una unità addetta a tecniche analogiche ogni 100.000 linee pesate, avendo a riferimento l'eventuale presenza di sistemi ESCU e la diversità delle tecniche presenti nel territorio regionale di competenza.
Fino alla prevista sostituzione delle centrali teleselettive analogiche con SGT numerici potrà essere previsto un turno di reperibilità per prodotti omogenei a livello di Unità Territoriale.
c) Supporti Regionali Tecniche Numeriche - Verrà chiamata in reperibilità, nel periodo scoperto da turno, una unità specialistica appartenente al personale del Supporto Regionale Tecniche Numeriche per ciascun prodotto numerico a larga diffusione all'interno del territorio regionale di competenza. Ove necessario potrà partecipare alla reperibilità anche personale specialistico su tecniche numeriche di Unità Territoriale Rete operante nel Gruppo di Supporto dei Centri di Supervisione di Esercizio.
DIVISIONE SERVIZI TLC MOBILI
Aree Operative Radiomobile
a) Personale operativo - Nelle sedi di AOR sarà chiamata in reperibilità una unità addetta a tecniche numeriche nella fascia notturna feriale e nel periodo S-D e F.I. ed una unità addetta agli apparati nella fascia oraria 8-19 del periodo S-D e F.I. Nel distaccamento AOR Friuli V.G. sarà prevista la sola reperibilità nella unità addetta agli apparati.
C) Utilizzo dell'automezzo
Il lavoratore in reperibilità che sia chiamato ad effettuare un intervento utilizzerà i servizi pubblici di trasporto ovvero, in assenza di questi, le auto pubbliche per raggiungere il mezzo sociale depositato presso il Centro di lavoro competente: al riguardo si procederà al rimborso delle spese documentate incontrate dal lavoratore stesso.
Si potrà autorizzare il lavoratore a trattenere il mezzo sociale per l'intero turno di reperibilità, in caso di totale assenza di mezzi pubblici nella località dove il lavoratore stesso ha la propria abitazione.
In tal caso dovranno essere offerte reali garanzie di custodia dell'automezzo.
D) Utilizzo del repond
Ciascun lavoratore chiamato in reperibilità, sia appartenente al personale di coordinamento che a quello operativo, disporrà, dietro opportuna richiesta, di repond.
Tale apparecchio consentirà al reperibile, se chiamato, di rinviare ad un secondo numero telefonico ove sarà possibile il rintraccio.
Resta conseguentemente inteso che tutto il personale reperibile fornirà all'ente di ricerca un solo recapito telefonico.
L'ente di ricerca competente contatterà il reperibile di coordinamento, mentre quest'ultimo, fatti salvi i casi specificamente previsti, provvederà a richiedere - ove necessario - l'intervento del reperibile operativo.
E) Teledrin
Potrà essere convenuta tra le parti stipulanti a livello regionale l'assegnazione del teledrin al lavoratore inserito in turno di reperibilità e le relative modalità di utilizzo, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche della dotazione d'ufficio, non suscettibile di modificare i contenuti della responsabilità del reperibile.
CRITERI DI INTERVENTO, SU SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ, DA PARTE DEL PERSONALE IN TURNO DI LAVORO, DI REPERIBILITÀ O CHIAMATO IN SERVIZIO AL DI FUORI DELL'ORARIO NORMALE DI BASE
Aree Impianti di Centrale
Le segnalazioni che pervengono al personale in turno, attraverso la rete di teleallarmi, reclami, segnalazioni di altre centrali o da altri enti (ASST, ecc.) possono essere raggruppate in tre categorie.
a) Segnalazioni di irregolarità che provocano disservizi gravi o che pregiudicano la conservazione degli impianti (allarme incendio, anormalità di tensione, batterie in carica, gruppo elettrogeno guasto con mancanza rete in atto, reti di telegestione o teleallarmi fuori servizio, allarmi inerenti la tassazione, allarmi gravi per servizi di emergenza, fermi di impianto, ecc.).
Per tali segnalazioni è già prestabilito a priori l'intervento immediato.
Di conseguenza il personale di presidio farà intervenire le unità reperibili, senza interpellare preventivamente né il responsabile dell'Area né il personale di coordinamento reperibile.
Per gli impianti telegestibili (Sistemi di commutazione numerici, Argotel, ESCU di Io liv., ecc.) il primo intervento per il ripristino della funzionalità sarà effettuato dal personale in presidio al Centro stesso.
b) Segnalazioni di irregolarità che provocano disservizi di entità variabile in funzione dell'intensità del traffico o delle condizioni e caratteristiche dell'impianto o della clientela (mancanza rete, scambio di alimentatori, minimo livello carburante, gruppo elettrogeno con mancanza rete in atto, fuori servizio di apparati ridondanti, Restart di sistemi, disservizi sui flussi trasmissivi, ecc.).
Per tali segnalazioni l'intervento esterno è subordinato di volta in volta ad un preventivo contatto con il personale di coordinamento reperibile.
c) Segnalazioni di irregolarità che non provocano disservizi o li provocano di lieve entità (batterie in tampone, fuori servizi di apparati ausiliari MCA, MPA, dispositivi di rilievo traffico, riconfigurazioni spontanee di sistema, ecc.).
Per tali segnalazioni viene rinviata ai normali turni diurni di lavoro l'informativa al responsabile dell'Area.
L'adattamento dei criteri suindicati alle singole situazioni locali (condizioni di traffico, condizioni delle batterie per dimensionamento ed efficienza, affidamento degli organi di riserva, ecc.) rientra nelle responsabilità del Capo dell'Area Impianti di Centrale.
L'applicazione dei presenti "criteri di intervento" costituirà oggetto di informativa, a livello regionale, alle OO.SS. stipulanti, propedeutica alla negoziazione della materia.
ATTIVITÀ DEL PERSONALE IN TURNO DI LAVORO AL DI FUORI DELL'ORARIO NORMALE DI BASE
Aree Impianti di Centrale
Il turnista nell'orario non normale, oltre al presidio degli impianti ed alla rimozione delle cause di disservizio, assolverà anche ad attività lavorative di esercizio e manutenzione (p. es. prove, riparazioni guasti).
Non verranno invece richiesti, quando si tratti di turnista isolato, quegli interventi che comportino, per complessità, o per motivi di sicurezza, la presenza di più di una unità (quali, ad esempio, operazioni su passatoie cavi; interventi all'interno degli armadi dei raddrizzatori delle stazioni di energia; lavori di manutenzione sulle parti elettriche dei gruppi elettrogeni).
ALLARMI PORTA
In applicazione dell'accordo sugli allarmi porta del 7-7-1976, l'Azienda curerà che:
- tutto il personale sociale dotato di chiave di accesso all'impianto sia sempre dotato di chiave OPES o di apposito badge;
- nelle centrali allarmate con presidi parziali sia esaminata con le imprese la possibilità di far coincidere l'orario di lavoro del loro personale con quello del personale sociale;
- su ogni centro di sorveglianza non gravitino durante il periodo diurno (orario base) più di 12-13 centrali all'incirca. Fuori del normale orario di lavoro gli "allarmi porta" verranno centralizzati in una delle sedi appositamente stabilite.
Nelle more della graduale sostituzione degli "allarmi-porta" con apparati a nuova tecnica, l'AIC continuerà a gestire i dispositivi in tecnica tradizionale che, nel corso della vigenza contrattuale, fuori orario di lavoro, saranno gestiti dai Centri Regionali di Sicurezza nell'ambito di Immobili e Servizi.
A completamento dei lavori di sostituzione, per intere Unità Territoriali Rete, la gestione dell'allarmistica sarà pertanto di competenza dei Centri Regionali di Sicurezza.
LAVORO SUPPLEMENTARE E/O STRAORDINARIO
Si farà ricorso a lavoro supplementare e/o straordinario nei casi di interventi eccezionali e per riparazione guasti, per le esigenze di particolari settori (in specie Sistemi Informativi e Immobili e Servizi), nonché in relazione a sopraggiunte particolari esigenze di servizio derivanti, ad esempio, da afflusso non lineare di forniture, adempimenti di nuove disposizioni di Legge o prescrizioni della Pubblica Autorità, elaborazione e pagamento retribuzioni, scadenze fisse vincolanti con particolare riguardo alle esigenze connesse alla periodica fotografia dei contatori di centrale.
Normativa
ORARIO DI LAVORO
Orario flessibile
A fronte di eventuali richieste avanzate dalle OO.SS. stipulanti a livello regionale e previa valutazione delle esigenze di servizio, potranno avviarsi anche nei confronti dei lavoratori occupati nelle Filiali/Unità Territoriali Rete, ove siano in atto idonei meccanismi elettronici di rilevazione delle presenze, sperimentazioni che consentano la possibilità di determinare discrezionalmente - ad esclusione delle prestazioni svolte in turni diversi da quello base e degli operatori addetti ai Servizi d'utenza - la durata dell'intervallo meridiano tra un minimo di 30 ed un massimo di 60 minuti, nell'ambito di una fascia di flessibilità di 1 ora, ferma restando la compensazione giornaliera globale dell'orario di lavoro e la coincidenza dell'inizio dell'intervallo con l'inizio della fascia di flessibilità. Le relative modalità, ferma restando l'esclusione delle tipologie professionali la cui prestazione è incompatibile con la flessibilità dell'orario, saranno oggetto di negoziazione a livello regionale tra le parti stipulanti. Tale tipo di flessibilità non riguarderà comunque il personale a tempo parziale di tipo orizzontale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero.
Il lavoratore che intenda usufruire di tale flessibilità - la cui scelta avverrà discrezionalmente volta per volta - non potrà comunque anticipare l'uscita rispetto all'orario base in vigore nell'unità produttiva.
Saranno considerate come ritardo, ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine massimo fissato per il completamento dell'intervallo meridiano.
Ai fini di una omogenea applicazione dei criteri di orario, come sopra definiti, la fascia di flessibilità sarà collocata nell'ambito di un arco temporale non superiore ad 1 ora e 30 minuti determinato, a livello regionale tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, in modo uniforme per tutto il territorio della regione.
In connessione al previsto ampliamento del ricorso alla flessibilità dell'orario nonché della correlata ulteriore facoltà di autodeterminazione dell'impegno lavorativo nella giornata, al fine di garantire un orario di servizio sempre più aderente alle esigenze della clientela, l'inizio della fascia mobile oraria di entrata è fissato alle ore 8.
In corso di vigenza potrà essere sperimentata la flessibilità in intervallo anche per il personale tecnico operante in ambito AIC nelle giornate di presenza nel proprio posto di lavoro.
Aspetti particolari
Il personale che all'inizio dell'orario di lavoro antimeridiano o all'inizio dell'orario di lavoro pomeridiano debba recarsi in trasferta oppure debba trovarsi presso un luogo diverso dal normale posto di lavoro, non fruirà dell'orario flessibile.
Nel caso di assenza parziale per malattia, visita medica, cura ambulatoriale, ecc., che ricada nelle fasce di flessibilità (iniziale o dell'intervallo) o in una parte di esse, il periodo di assenza relativo alla fascia suddetta sarà considerato come malattia dietro presentazione di idonea documentazione medica.
In carenza della documentazione medica richiesta si intenderà che l'inizio dell'orario di lavoro o della ripresa lavorativa dopo l'intervallo decorre dal momento finale delle fasce di flessibilità o dall'ora della timbratura, se precedente.
- Qualora l'inizio della fascia di intervallo sia preceduto da una timbratura in uscita effettuata per motivi di servizio, ed il termine finale della fascia sia seguito da un rientro per motivi di servizio (missione a cavallo dell'intervallo meridiano), la durata dell'intervallo meridiano sarà considerata convenzionalmente pari a 1 ora.
- Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero proclamato con decorrenza dall'inizio dell'orario di lavoro antimeridiano o pomeridiano senza specificazione della collocazione temporale del medesimo, l'assenza verrà considerata a partire dal momento iniziale della fascia di elasticità, detraendo comunque, per i lavoratori che possono fruire dell'intervallo flessibile, 30' dalla durata dell'assenza stessa nel caso di decorrenza dello sciopero dall'inizio dell'orario pomeridiano, salvo che il lavoratore non comunichi all'amministrazione del personale di non aver partecipato allo sciopero e di essere assente ad altro titolo.
- Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero interessante le ultime ore dell'orario di lavoro (sempre in carenza di specificazione della collocazione temporale del medesimo), si farà riferimento, per la determinazione dell'inizio della relativa assenza, al momento della prima o della terza timbratura di accesso al posto di lavoro del lavoratore interessato.
- Nei casi di entrata successiva, non determinata da motivi di servizio, rispetto al termine finale della fascia di flessibilità di entrata o dell'intervallo, il periodo di assenza - e quindi la decorrenza dell'eventuale titolo giustificativo della stessa (p. es. permessi per ex festività) - verrà computato a partire dal predetto termine finale, salve le eccezioni sopra previste.
Nel corso della vigenza contrattuale si conviene di estendere, in via sperimentale, il ricorso all'orario flessibile, limitato comunque a 30' in entrata ed in uscita, oltre che al personale tecnico operante in ambito AIC e CIL quando lo stesso segua nel corso della giornata l'orario base, anche agli impiegati operanti nell'ambito dei Centri di lavoro e ai lavoratori addetti agli Immobili e Servizi.
I relativi criteri e modalità saranno oggetto di negoziazione fra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali stipulanti a livello regionale, alla luce delle esigenze tecnico-operative che dovranno essere salvaguardate.
Articolazione dell'orario nei Centri di lavoro Servizi d'utenza
Nei riguardi degli operatori addetti ai Servizi d'utenza viene previsto il seguente regime di pause a valere per l'attività svolta in sala.
Agli operatori addetti ai Servizi d'utenza verranno riconosciute, per ogni prestazione giornaliera espletata in orario continuato: in aggiunta alla pausa retribuita di 30 minuti, da collocarsi verso il centro dell'orario di lavoro e comunque non prima di 3 ore e non dopo 5 ore di prestazione, ulteriori due pause retribuite di 5 minuti, da collocarsi verso il centro di ciascuno dei due semiturni. Agli operatori con prestazione a tempo parziale pari ai 3/4 del normale orario di lavoro, verranno riconosciute, per ogni prestazione espletata in orario continuato, una pausa retribuita di 30 minuti da collocarsi verso il centro dell'orario di lavoro ed una pausa retribuita di 5 minuti, da collocarsi nel primo semiturno se la pausa di 30 minuti è effettuata dopo 3 ore di prestazione, nel secondo semiturno in caso contrario.
Tali trattamenti, previsti per gli operatori occupati nei Centri di lavoro di 1º livello, verranno riconosciuti anche agli operatori dei Centri di lavoro di 2º livello, ove sia ancora in atto un orario di apertura del Centro superiore alle 8,00-19,00, fermo restando che in detti Centri il numero di turni continuati non potrà superare un'incidenza massima del 20%.
Agli operatori addetti ai Servizi d'utenza verranno riconosciute, per ogni prestazione giornaliera espletata in orario spezzato, in aggiunta alle due pause retribuite di 10 minuti, ulteriori due pause retribuite di 5 minuti ciascuna, da collocarsi nei due semiturni. Agli operatori con prestazione a tempo parziale pari ai 3/4 del normale orario di lavoro, verrà riconosciuta, per ogni prestazione espletata in orario spezzato, in aggiunta alle due pause retribuite di 10 minuti, una ulteriore pausa retribuita di 5 minuti.
Agli operatori con prestazione a tempo parziale pari alla metà del normale orario di lavoro verrà riconosciuta una pausa retribuita di 10 minuti da collocarsi verso la metà dell'orario di lavoro.
Agli operatori con prestazione di lavoro a part-time verticale, si applica, nelle due giornate in cui è fissata una prestazione di almeno 7 ore, il regime di pause previsto per il personale a full time; per la giornata residua trova invece applicazione il regime di pause previsto per il personale a part-time orizzontale con prestazione pari alla metà dell'orario di lavoro.
Le pause retribuite predette verranno riconosciute sempre che siano immediatamente precedute e seguite da una prestazione lavorativa.
Il regime di pause, in concomitanza del quale vengono attivati nei posti di lavoro idonei meccanismi di registrazione automatica, dovrà rispettare i seguiti criteri:
- il periodo di pausa dell'attività non deve essere considerato come un intervallo e come tale non può essere inserito in maniera contigua all'inizio e/o fine turno od in prossimità dell'intervallo;
- deve garantirsi la continuità e l'efficienza del servizio in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza (ivi compresi i periodi di attività lavorativa svolti, a diverso titolo, con minore presenza di personale in servizio);
- devono essere individuate collocazioni sfalsate di inizio pausa nell'ambito dei diversi turni di lavoro atte a garantire la continuità del servizio.
Per quanto concerne l'attività resa al di fuori della sala, per ciascun turno integralmente svolto verrà riconosciuta, esclusivamente in presenza di orari continuati, una pausa retribuita di 30 minuti da collocarsi verso il centro dell'orario di lavoro.
Centralini di Direzione
Nei centralini di Direzione della Direzione Generale e delle Direzioni Regionali, in presenza di turni, sia continuati che spezzati, o di semiturni interi, integralmente svolti al Centralino verrà riconosciuto al personale di segreteria il regime di pause previsto per l'attività svolta in sala per gli operatori addetti ai Servizi d'utenza.
NUOVI SOGGETTI E TUTELA SOCIALE
La Società, anche in coerenza e continuità con gli interventi precedenti, conferma la volontà di ricercare forme articolate di tutela nei confronti di quei soggetti individuati quali portatori di specifiche istanze di attenzione sociale.
La valorizzazione della risorsa umana e la rinnovata comprensione della dimensione sociale del lavoro richiedono l'esplicarsi di interventi di solidarietà che costituiscano strumenti di politica attiva compatibilmente con l'evoluzione del quadro attualmente previsto dal legislatore (vanno in questa direzione, tra l'altro, gli interventi dell'Azienda in materia di telefonia sociale).
Al riguardo, l'Azienda pone paticolare attenzione ad ipotesi di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, in conseguenza delle specifiche esigenze di integrazione sociale dei soggetti sopraindicati.
1. Tossicodipendenti - In continuità con le intese realizzate anche precedentemente all'entrata in vigore della Legge 26-6-1990, n. 162, si conferma la particolare attenzione alla problematica dei lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti, e la determinazione di agevolare, per quanto di pertinenza, il pieno recupero dei suddetti lavoratori.
In tale quadro, la Società riconoscerà al lavoratore tossicodipendente, che si sottoponga ad un programma terapeutico e riabilitativo presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, i trattamenti previsti dalle previgenti intese in materia. Nei limiti temporali complessivi di cui alla Legge 26-6-1990 n. 162, al lavoratore sarà garantita la conservazione del posto di lavoro, senza decorrenza dell'anzianità di servizio.
Infine, in relazione a quanto previsto dalla Legge 26-6-1990, n. 162, in ordine alla situazione di chi abbia l'esigenza di assistere un familiare tossicodipendente nella fase di riabilitazione, la Società concederà ai lavoratori dipendenti che lo richiedano previa attestazione di necessità ad opera del servizio delle tossicodipendenze, una licenza straordinaria di durata pari a quanto previsto dall'articolo 39 del vigente C.C.L.
2. AIDS - La Società, consapevole della rilevanza delle problematiche connesse alla diffusione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), conferma l'opportunità di porre particolare attenzione al fenomeno, anche in osservanza a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
In particolare, in ottemperanza alla Legge 5-6-1990, n. 135, l'Azienda conferma che ci si asterrà dallo svolgere alcuna indagine volta ad accertare nei dipendenti, o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività ed a non effettuare alcuna discriminazione nei confronti di coloro che dovessero risultare affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita.
3. Invalidi e portatori di handicap - Nel ribadire la già espressa sensibilità al problema dell'inserimento degli invalidi e dei portatori di handicap nelle proprie strutture ed in funzione delle attitudini e capacità lavorative, le parti guardano con attenzione l'evolversi del quadro legislativo vigente in una prospettiva di ricerca di ambiti di iniziativa in materia ed al fine di consentire all'Azienda di graduare - compatibilmente con la complessità dell'organizzazione aziendale - i necessari interventi di adeguamento.
Pertanto l'Azienda riconosce ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33 della Legge 5-2-1992 n. 104 i trattamenti previsti dalla Legge medesima a tutela dei portatori di handicap e dei loro familiari od equiparati.
A livello regionale saranno individuate dalle parti le eventuali esigenze di interventi in termini di sicurezza ed agibilità dei posti di lavoro.
Infine, l'Azienda si impegna ad esaminare negli organismi congiunti a ciò preposti ogni iniziativa volta a favorire il superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso fisico al posto di lavoro da parte degli invalidi e dei portatori di handicap, in coerenza con l'accennata evoluzione legislativa.
4. Volontariato - In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 363/1984 e dalla successiva ordinanza ministeriale attuativa (n. 1675 del 30-3-1989), ai lavoratori appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile che lo richiedano, per il periodo di effettivo impegno previamente autorizzato e debitamente certificato dalla Prefettura competente o dalla autorità regionale ove prevista, sarà concesso, fermo restando il trattamento economico, il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali o catostrofi nonché per le attività di addestramento e di esercitazione di cui al comma 2 dell'art. 1 della citata ordinanza ministeriale.
Il riconoscimento della suddetta facoltà - da esercitarsi comunque solo a seguito del richiamo effettuato dalle competenti autorità - dovrà essere compatibilizzato con la necessità di provvedere prioritariamente alla realizzazione di tutti gli interventi volti a garantire, nelle zone colpite da calamità, l'esercizio del servizio di telecomunicazioni.
L'Azienda, pur convenendo sul rappresentato valore di talune delle forme di volontariato di solidarietà sociale, rileva che l'eventuale considerazione del fenomeno, dovendo trovare una complessa compatibilizzazione con le esigenze tecnico organizzative del servizio di telecomunicazioni, richiede una maggiore precisazione casistica degli ambiti ed interventi legislativi specifici. In proposito si conferma l'attenzione delle parti alla evoluzione del quadro normativo.
5. Minoranze religiose - Nel contesto definito dai recenti interventi legislativi (Legge n. 516 del 22-11-1988 e Legge n. 101 del 8-3-1989) di riconoscimento delle specificità di alcune minoranze religiose, la Società, compatibilmente con le esigenze di servizio, valuterà le istanze di adeguamento della turinistica, agevolando per quanto di competenza il rispetto dei calendari di festività definiti dalla Legge.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Per quanto concerne taluni aspetti relativi all'istituto in parola, si precisa quanto segue.
1) La collocazione oraria della prestazione lavorativa dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori: per il personale addetto ai Servizi d'utenza, mediante indicazione nei turni di lavoro, secondo la prassi già in atto; per il restante personale, mediante comunicazione al momento della consegna della lettera di costituzione ovvero di modifica del rapporto di lavoro e, successivamente, qualora se ne renda necessaria la variazione. Per quest'ultimo personale, dovrà pure evitarsi di norma che la collocazione della prestazione lavorativa venga a cadere durante l'intervallo meridiano del restante personale.
I lavoratori operanti nei Centri di lavoro Servizi di utenza potranno avvalersi della possibilità di cambiare il proprio turno di lavoro con altri lavoratori a tempo parziale che osservino il medesimo regime d'orario.
La prestazione del personale a tempo parziale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero si svolgerà senza intervallo.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non dovrà, di norma, essere richiesta prestazione che supera l'orario parziale, fatte salve necessità connesse a disservizi gravi ed eventi che possano pregiudicare la conservazione degli impianti.
2) In relazione al disposto del comma 4, 4º capoverso, dell'art. 4 del C.C.L., si precisa che:
- le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dovranno essere presentate a partire dal 1º luglio ed entro il 30 novembre di ciascun anno;
- il ripristino decorrerà dal successivo 1º gennaio o dalla data, posteriore a tale giorno e cadente nell'anno, eventualmente indicata dal lavoratore nella domanda stessa.
Qualora il numero delle domande sia inferiore ai ripristini del lavoro a tempo pieno ammessi per l'anno, verrà consentita la presentazione, a partire dal 1º gennaio ed entro il 31 maggio, di ulteriori domande; il ripristino decorrerà dal 1º luglio dell'anno stesso o dalla data successiva, cadente comunque nell'anno, indicata dal lavoratore.
Per i lavoratori che abbiano trasformato anteriormente al 19-11-1986 il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ripristino del rapporto stesso a tempo pieno è garantito in ogni caso alla data da loro già indicata all'atto della trasformazione a tempo parziale ovvero, in mancanza di tale indicazione, alla data successivamente dagli stessi indicata nella domanda da presentare con un anticipo di almeno tre mesi.
Tali lavoratori non verranno considerati a nessun effetto ai fini di quanto previsto al 4º comma dell'art. 4 del C.C.L.
3) Per quanto concerne gli assegni per il nucleo familiare, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
4) Relativamente al sistema di formazione, in linea con le filosofie insite negli indirizzi già formulati, anche nei confronti del personale con prestazione di lavoro a tempo parziale la formazione troverà completa attuazione (non subendo quindi riduzioni in funzione della parziale attività lavorativa e ricorrendo anche, ove necessario, limitatamente a tale finalità, a prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario).
In particolare gli interventi di formazione permanente dovranno essere forniti nella loro interezza, ciò che potrà rendere necesssario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario di lavoro osservato da quei lavoratori che altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbero usufruire del citato intervento formativo.
5) Nel corso della vigenza contrattuale potranno convenirsi a livello regionale fra le parti stipulanti sperimentazioni concernenti l'applicazione dell'istituto del part-time verticale nell'ambito dei negozi sociali.
6) In relazione alle particolari concentrazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Azienda - fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3º, 1º cpv. in ordine alle condizioni di accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno - riconoscerà la presenza dei requisiti richiesti dalla norma richiamata, per le domande di provenienza CLSUT, anche qualora le esigenze assunzionali a tempo pieno si verifichino nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza del lavoratore per posizioni di lavoro di analogo contenuto professionale.
SISTEMA DI REFEZIONE
Nel più ampio scenario determinato dalla confermata volontà di configurare un sistema unitario di refezione accessibile alla totalità dei lavoratori, le parti esprimono un giudizio globalmente positivo sulla operatività dell'istituto del buono pasto avviato con il C.C.L. 1988 e si danno pertanto atto della sussistenza degli elementi idonei ad un percorso di consolidamento contrattuale dell'istituto stesso.
Contestualmente si rileva che la compresenza di elementi di non sufficiente definizione legislativa degli assetti fiscali e contributivi della refezione e di una accentuata tensione degli enti esterni sulla materia, determinando massicci interventi di riconfigurazione qualitativa e tipologica delle reti di convenzionamento da parte delle Società emettitrici di buoni pasto, ha generato, in talune aree territoriali, limitazioni alla spendibilità del buono pasto.
Al riguardo si conferma l'attenzione alla evoluzione legislativa della tematica, con specifico riferimento tanto alle norme di recente emanazione in tema di condizioni per il rilascio delle licenze di somministrazione quanto all'iter di definizione dei progetti di Legge in materia.
L'Azienda richiederà alle diverse Società emettitrici di buoni pasto una rinnovata attenzione alle situazioni di criticità individuate dalle parti a livello regionale, attraverso i necessari e tempestivi interventi di convenzionamento aggiuntivo.
L'avanzamento nella risoluzione di tali criticità sarà verificato in appositi incontri con cadenza trimestrale tra le parti a livello regionale contemplando - ove necessario o richiesto - la presenza di rappresentanti delle Società stesse.
A partire dal 30-6-1993, a livello nazionale sarà operata una verifica congiunta circa l'efficacia della rete di convenzionamento.
In tale sede, ed in ipotesi di esito negativo di tale verifica tra le parti, l'Azienda provvederà ad operare novazioni nella struttura dei contratti con le Società di ristorazione atte a consentire, a far data dall'1-1-1994 - nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa civilistica e dal più generale principio di non ingerenza nelle politiche commerciali delle Società emettitrici di buoni pasto - la possibilità di avviare interventi integrativi della rete di convenzionamento, anche con il superamento delle esclusività territoriali vigenti, al fine di agevolare le soluzioni delle criticità rilevate.
Buono pasto - Per ogni giornata di effettiva presenza in servizio all'interno dell'unità produttiva e/o sede di lavoro, sarà riconosciuto a tutti i lavoratori - fatta eccezione per il personale operante presso lo CSELT, per quello con rapporto a tempo parziale orizzontale con prestazione giornaliera pari alla metà del normale orario giornaliero nonché per quello a part-time verticale per la giornata di prestazione ridotta - un buono avente come esclusivo fine la consumazione del pasto meridiano. La mancata utilizzazione del buono pasto non darà luogo ad alcun corrispettivo.
Il buono pasto non rientra nel computo di alcun istituto contrattuale e nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per giornate di effettiva presenza in servizio devono intendersi le giornate di lavoro per le quali vi sia stata una prestazione che abbia dato luogo alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo meridiano.
Per "intervallo meridiano" deve intendersi anche la pausa retribuita (collocata verso la metà del normale orario giornaliero di lavoro) ovvero la possibilità contrattualmente prevista di consumare la refezione durante l'orario di lavoro.
È fatta salva la possibilità per il lavoratore di optare - ove ne sussistano le condizioni - per il rimborso del primo pasto ai sensi dell'art. 32 C.C.L.
Le parti si impegnano a riesaminare le disposizioni che precedono nell'ipotesi di diversa regolamentazione del regime contributivo e fiscale dell'istituto del buono pasto.
Si conferma integralmente la validità dei chiarimenti intervenuti con lettera del 7-2-1989 prot. n. 02344.
Interventi della Società per le mense aziendali - Premesso che con il giorno 30-6-1989 è veuto a cessare il previgente sistema di interventi della Società per le mense, si continuerà ad assicurare, in via prioritaria, la possibilità di convenzionamento da parte della/e Società prescelta/e dei gestori di mense esistenti; in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, dovrà procedersi, per le mense di cui si ritenga necessario il mantenimento, al subentro di nuovi gestori.
Gli interventi aziendali saranno quindi articolati nel seguente modo:
- concessione in comodato al gestore dei locali e delle attrezzature necessarie;
- assunzione a proprio carico delle spese di riscaldamento, forza motrice, illuminazione, pulizia dei locali adibiti a mensa, acqua, manutenzione delle attrezzature, reintegro posate e stoviglie.
VARIE
Ferie - Con riferimento a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10 del C.C.L., si conferma che, nel caso in cui la malattia o l'infortunio non abbia reso possibile il godimento delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo, sarà corrisposto al lavoratore un indennizzo pari alla retribuzione dovuta per il periodo di ferie non fruito.
Brevetti - Al lavoratore che abbia fatto una invenzione che la Società intenda brevettare sarà corrisposto un equo premio commisurato all'importanza dell'invenzione ed ai vantaggi che alla Società medesima potranno derivare.
Alla Società appartengono i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione, salvo il diritto del lavoratore di esserne riconosciuto autore.
Quanto sopra non trova applicazione quando l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto di lavoro.
Spese giudiziarie - La Società parteciperà per intero alle spese giudiziarie incontrate dal lavoratore comandato alla guida di automezzi sociali quando, essendo intervenuta una transazione per gli effetti civili, permanga il procedimento penale (gradi successivi al primo, per iniziative sia dell'interessato, sia del PM).
L'onere suddetto a carico della Società sarà sostenuto nei limiti delle tariffe professionali e verrà escluso nei casi di dolo o colpa grave del dipendente, accertati con sentenza passata in giudicato.
Operazioni di incasso e trasporto valori - Circa i compiti specifici degli addetti ad operazioni di cassa (maneggio denaro, versamenti in banca, ecc.), si conferma che - pur non potendo, ovviamente, prescindersi da quelli che sono i principi di una corretta amministrazione e di un corretto rapporto con il personale interessato - gli indirizzi aziendali in caso di ammanco, a seguito di operazioni di incasso, saranno intesi ad una particolare comprensione di quelle che sono talora obiettive situazioni in cui i lavoratori che hanno maneggio di denaro possono venire in concreto a trovarsi.
Nell'ambito di tali indirizzi, valutate le circostanze di volta in volta riscontrabili, nei confronti di tutti i lavoratori e in particolare nei confronti di quelli che non svolgono normalmente operazioni di incasso, potrà in via di correntezza non farsi luogo in concreto alla richiesta di copertura degli ammanchi da parte del lavoratore medesimo, fatti salvi i casi in cui, anche per il ripetersi degli ammanchi, sia riscontrata una effettiva colpa grave nel comportamento dello stesso.
Per ciò che si riferisce poi all'eventuale accettazione di denaro che dovesse risultare falso, la responsabilità del personale addetto - specie di quello che non svolga normalmente compiti di cassa - potrà configurarsi essenzialmente in caso di facile riconoscibilità del tipo di falsificazione, nonché in relazione alla disponibilità di adeguata strumentazione (lampade rivelatrici di banconote false).
Per le operazioni di trasporto valori l'utilizzo del personale sociale avverrà nei soli casi in cui le situazioni locali o la non rilevante entità dei valori stessi non rendano praticabile il ricorso a ditte specializzate e terrà conto del principio di limitare quanto più possibile l'esposizione al rischio. Sarà inoltre posta la massima attenzione alla predisposizione di quegli accorgimenti tecnico-impiantistici atti a migliorare le condizioni di sicurezza del personale interessato nonché dei valori ad esso affidati.
Mobilità dall'esterno - Viene confermato che, a fronte di eventuali processi di mobilità collettiva esterna, che verranno illustrati alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, con adeguata informativa, a livello nazionale, saranno considerati i seguenti indirizzi:
- inserimento in Azienda da attuarsi con opportuni corsi di formazione e riqualificazione adeguati all'inserimento del lavoratore nella posizione di lavoro da occupare;
- riconoscimento di eventuali differenziali retributivi - secondo specifici criteri riferiti ad ogni singola azienda di provenienza - assorbibili in caso di assegnazione a livelli retributivi superiori;
- conseguimento dell'eventuale livello retributivo immediatamente superiore a quello di inserimento, computando a tali effetti l'anzianità di servizio complessivamente maturata dal lavoratore secondo i criteri applicati nei casi di mobilità interna.
Trasferimenti - La Società, nel sottolineare l'attenzione da sempre posta alla soluzione del maggior numero possibile di casi di trasferimenti interregionali a domanda, compatibilmente con i problemi gestionali che detta soluzione molte volte comporta, conferma che verranno attuati i seguenti orientamenti:
- effettuazione di un numero complessivo di trasferimenti interregionali a domanda (a parte quelli realizzati con scambio interregionale di persone aventi la stessa posizione di lavoro), in misura pari all'8% circa delle assunzioni realizzate in ciascun anno presso ciascuna Regione di destinazione; la realizzazione di tale impegno resta ovviamente subordinata all'accertamento della rispondenza tra le caratteristiche professionali dei richiedenti e la qualità dell'occupazione prevista per le singole sedi interessate;
- al fine di garantire un maggior rilievo all'anzianità delle domande e nel contempo di non accentuare lo squilibrio esistente nelle situazioni relative alle diverse Regioni, fissazione in 4 anni della durata minima della permanenza in ciascuna sede di lavoro quale presupposto per la presentazione della domanda di trasferimento;
- comunicazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, al termine di ciascun anno, della consistenza, su base regionale, delle domande di trasferimento giacenti e dei trasferimenti operati nel periodo considerato.
Intercettazioni telefoniche - In relazione a quanto disposto dagli articoli 266 e seguenti del vigente codice di procedura penale, si precisa che nessuna maggiore responsabilità, rispetto alla previgente normativa, può derivare ai lavoratori interessati alle operazioni tecniche necessarie.
Sarà in ogni caso cura del personale responsabile accertare l'identità e la qualifica del richiedente, nonché la sussistenza del decreto emesso dal Magistrato.
Nei casi eccezionali in cui la polizia giudiziaria pretendesse direttamente dal tecnico l'effettuazione delle operazioni, senza la preventiva autorizzazione dei responsabili, sarà cura del tecnico stesso verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, ritirando il relativo provvedimento del Magistrato (da trasmettere poi agli uffici competenti); egli dovrà comunque immediatamente mettersi in contatto con il responsabile reperibile per gli opportuni controlli e conferme.
Nell'ambito dei programmi di addestramento sarà particolarmente curata l'illustrazione degli obblighi e delle responsabilità inerenti allo svolgimento della anzidetta operazione.
Infortuni sul lavoro - In merito alla norma di cui al terzo comma dell'art. 37 del C.C.L., si chiarisce che la formulazione si è resa necessaria per adeguare la norma stessa a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 20-5-1970, n. 300, restando comunque inteso che la sua applicazione pratica da parte della Società non subirà mutamento alcuno rispetto a quanto avvenuto nel periodo di vigenza del precedente contratto.
Previdenza - In relazione a quanto previsto dalla Lettera Aggiuntiva al C.C.L. SIP PO/RI n. 10175 del 22-5-1989 con riferimento alla verifica della praticabilità di forme di previdenza integrativa, contestualmente all'analisi degli eventuali riflessi sui livelli di prestazioni pensionistiche per il personale e - alla luce di quanto convenuto in occasione delle intese intervenute in occasione del rinnovo di metà contratto 1990 - si conferma la disponibilità aziendale ad una valutazione congiunta, a livello nazionale, delle ipotesi di realizzazione di tali forme, in diretta connessione all'eventuale approvazione di provvedimenti legislativi di riforma del sistema pensionistico.
Riposo compensativo - 1. Ai lavoratori che nel giorno di riposo settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la loro opera per esigenze di carattere eccezionale (ad esempio, per danneggiamenti causati da intemperie), verrà concesso, oltre il compenso previsto dall'art. 9 del C.C.L., un riposo compensativo.
A) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo settimanale, tale riposo compensativo:
1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non inferiore al normale orario giornaliero;
2) sarà pari a mezza giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in carenza dei requisiti di cui sopra.
Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante il giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole, la normativa di cui al seguente punto B).
B) Nel caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato in ore notturne il riposo compensativo:
1) sarà pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata prima delle ore 2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino;
2) sarà pari a mezza giornata qualora la prestazione sia iniziata prima delle ore 2 ma non si protragga oltre le 5, o sia collocata tra le 2 e le 5 o a cavallo delle ore 5 del mattino.
Ai fini del riposo compensativo per mezza giornata s'intende metà dell'orario effettivo di lavoro.
2. Nei predetti casi i riposi compensativi non possono dar luogo a recupero di prestazioni, né a decurtazione della normale retribuzione mensile, né possono essere sostituiti da compenso alcuno. Inoltre, qualora nel giorno seguente alla domenica o a quello in precedenza fissato come giorno di riposo settimanale il lavoratore sia già libero dal servizio per festività infrasettimanale o per giorno "lavorativo libero", il riposo compensativo sarà fatto godere nella prima giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si procederà qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo.
Viceversa, qualora il giorno della prestazione straordinaria notturna il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente assorbita dalla predetta assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale, per cui troverà applicazione la normativa di cui al punto 1A).
Trattamento di trasferta - Si conferma l'operatività dei trattamenti di cui al 1º comma dell'art. 32 del previgente C.C.L.
Si conferma altresì il riconoscimento del compenso per le ore trasportato su mezzo pubblico anche per frazioni di ora, secondo i criteri di proporzionamento in atto, riferiti ai nuovi compensi in cifra fissa.
In ordine alle trasferte all'estero, di cui al comma 2 dell'art. 32 C.C.L., sono fatti salvi i trattamenti equivalenti eventualmente convenuti con il lavoratore in ragione delle particolarità delle singole trasferte, con specifico riguardo alle modalità di erogazione ed alla valuta di riferimento.
Si conferma inoltre che per "prestazione che interessi l'intero arco giornaliero", di cui al punto 5 dell'art. 6, deve intendersi una prestazione resa all'esterno pari a 4 ore con ripresa lavorativa dopo l'intervallo.
Lavoro supplementare - Tenuto conto del quadro legislativo vigente e delle eventuali evoluzioni dello stesso, si conferma - in relazione all'intervenuta definizione del lavoro supplementare - che la stessa è stata introdotta innovativamente con decorrenza 1-7-1992 ed esclusivamente al fine di consentire l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge 1089/68 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nessuna modifica si è inteso invece apportare alla normativa contrattuale prevista ed ai criteri seguiti in ordine alla facoltà di richiedere ai lavoratori lo svolgimento di lavoro eccedente l'orario normale di cui all'art. 7 del C.C.L.
Si conferma che, in esito alla introduzione del compenso per lavoro supplementare ed alla contestuale eliminazione del compenso ore guida di cui all'art. 33, comma 5 lett. a), del previgente C.C.L., la garanzia di cui alla nota a verbale 2 dell'art. 9 del C.C.L. sarà mantenuta attraverso la evidenziazione, a cura del lavoratore, nell'apposita distinta delle prestazioni accessorie del tempo di spostamento.
Molestie sessuali - In relazione a quanto previsto dalla nota a verbale all'art. 17, e nell'ambito del comune e ribadito impegno ad operare in termini preventivi sulla materia, l'Azienda, per quanto di sua competenza e responsabilità, provvederà a sanzionare sul piano disciplinare eventuali comportamenti molesti con la sanzione massima consentita dai vigenti criteri di correlazione per inosservanza di condotta uniformata a principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o terzi.
L'Azienda informerà annualmente le OO.SS. stipulanti a livello nazionale circa i riscontri quantitativi del fenomeno.
Privatex - L'Azienda conferma che, ad avvenuto perfezionamento dell'iter autorizzativo ministeriale, in aggiunta a quanto già definito in tema di utilizzo del teledrin da parte del reperibile saranno progressivamente implementati sistemi di rete per gruppi chiusi di utenza (ex Privatex) in dotazione ad autoveicoli sociali, atti a consentire la comunicazione fra l'utilizzatore e le strutture aziendali.
La presente lettera assorbe e sostituisce quanto contenuto nella precedente lettera PO/RI n. 10175 del 22-5-1989, inviata alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo di lavoro.
Distinti saluti.
Roma, 21-7-1992
PO/RI n. 14983
Spett. FILPT-CGIL
SILTE/FPT-CISL
UILTE-UIL
Via Po, 102
00198 ROMA
CSELT
In relazione alle particolari caratteristiche dello CSELT, il confronto sui temi attinenti alla specificità delle condizioni di lavoro nel Centro e particolari connotazioni della realtà di ricerca nel settore delle Telecomunicazioni sarà collocato in un momento di contrattazione separato, immediatamente successivo alla stipula del C.C.L.
In particolare in tale sede verranno discussi, ad integrazione del C.C.L. in vigore:
- il sistema di Relazioni Industriali;
- i problemi di mobilità interna ed interaziendale;
- i problemi di organizzazione del lavoro e le conseguenze inquadramentali, nell'ambito dell'articolazione dei livelli definita nel C.C.L.;
- i programmi di formazione professionale;
- l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'elemento retributivo professionale;
- gli aspetti di carattere normativo strettamente connessi alla specificità dello CSELT;
- le problematiche più salienti in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
- le modalità applicative della normativa contrattuale riferita al personale con qualifica di Quadro.
Distinti saluti.
Roma, 21-7-1992
PO/RI n. 14984
Spett. FILPT-CGIL
SILTE/FPT-CISL
UILTE-UIL
Via Po, 102
00198 ROMA
SSGRR
In relazione alle particolari caratteristiche della SSGRR, la valutazione sui temi relativi alla specificità delle condizioni di lavoro in atto presso la medesima e alle connotazioni dell'attività ivi svolta sarà collocata in un momento di apposito confronto, da tenersi entro il marzo 1993.
In particolare, in tale sede, tra la Direzione della Società, con la partecipazione della Direzione SSGRR, e le OO.SS. stipulanti - oltre alla definizione delle modalità che saranno seguite per l'effettuazione dell'informativa sull'evoluzione aziendale - verranno definite, in termini di specificazione delle intese contrattuali, le esigenze particolari attinenti a:
- l'articolazione dell'orario di lavoro;
- gli aspetti di normativa contrattuale a carattere specifico;
- i programmi di formazione professionale;
- le problematiche più salienti in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
Distinti saluti.