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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Telefonici - Sip

Telefonici Sip (fino al 31.12.95)

CODICE CNEL: K421

Il CCNL Telefonici - Sip è chiuso al 31/12/1995.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 30/06/1992 si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni - Intersind".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 30/06/1992

TELEFONICI - Sip

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 30/06/1992

Lavoratori della SIP

Scadenza: 30/06/1995

N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni - INTERSIND  - Settore "Terziario e Servizi".

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 30-6-1992 è stata sottoscritta la stesura relativa al rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla SIP, secondo quanto contenuto nell'accordo di pari data e come risulta dal testo seguente

tra la Delegazione SIP-INTERSIND

e la Delegazione FILPT-CGIL, SILTE/FPT-CISL, UILTE-UIL.

 

 

Art. 1 - Premessa

 

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra la SIP - SOCIETÀ ITALIANA PER L'ESERCIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI p.a. - detta nel testo "La Società" - ed i suoi dipendenti - detti nel testo "I lavoratori" - salvo le speciali disposizioni per il personale a tempo parziale e per il personale straordinario, previste dal contratto medesimo.

 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 2 - Assunzione

 

1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:

a) la data di assunzione;

b) il livello retributivo e la posizione di lavoro di appartenenza ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;

c) la sede di lavoro;

d) il trattamento economico iniziale;

e) la durata dell'eventuale periodo di prova.

2. Nella lettera di assunzione sarà inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del presente contratto.

3. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

a) la carta di identità o altro documento equivalente (in visione);

b) il libretto di lavoro;

c) il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;

d) il certificato di nascita;

e) il certificato di cittadinanza;

f) il certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);

g) il certificato degli studi compiuti;

h) l'eventuale documento del servizio militare;

i) gli eventuali certificati di lavoro;

l) lo stato di famiglia;

m) le tessere e i libretti delle assicurazioni sociali (qualora ne sia in possesso);

n) tre fotografie formato tessera;

o) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;

p) ogni altro documento che la Società ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.

4. Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.

5. Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto delle domande presentate dai figli dei lavoratori deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunto limite di età, per invalidità o per malattia. Nel caso di lavoratore deceduto o cessato dal servizio per invalidità o per malattia, in mancanza di figli o quando gli stessi non siano in età che ne consenta l'assunzione, sarà tenuto particolare conto della domanda presentata dal coniuge.

6. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

1. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova. Detto periodo non può essere superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli 1, 2, 3, 4, 5 ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.

2. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata della assenza.

3. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo stabilito dal presente contratto per il livello di assegnazione.

4. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.

5. Ferma restando per la Società la facoltà di risolvere, durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro senza preavviso, le assenze per malattia o per infortunio del personale in periodo di prova - ove la Società non si avvalga della predetta facoltà all'inizio o durante le assenze stesse - sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non più in prova.

6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.

7. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle due parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti, comprese le norme relative alla previdenza.

 

 

PERSONALE A TEMPO PARZIALE E STRAORDINARIO

Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi o mediante assunzione in tale forma in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto, o per effetto, a richiesta del personale ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie professionali.

Restano comunque esclusi, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori:

- quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale;

- personale turnista (fatta eccezione per il personale addetto ai Servizi d'utenza);

- personale che opera in squadra.

La percentuale massima di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà superare complessivamente il 12%, da calcolarsi sul personale in forza presso le singole unità produttive.

3. Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dalla Società sulla base delle esigenze di servizio, salvo che non si verifichino esigenze assunzionali a tempo pieno nella unità produttiva di appartenenza, per la medesima posizione di lavoro nella quale il lavoratore è inserito o per posizione omologa. Il predetto termine non ha efficacia nei confronti dei lavoratori che attestino il mantenimento dell'iscrizione per più di due anni dalla costituzione del rapporto a tempo parziale nella prima classe delle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 863/84 e per gli effetti dell'art. 25, punto 5, della Legge n. 223/91.

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto e deve indicare la durata dell'orario normale di lavoro.

4. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio (quali, ad esempio, eccessivo numero di richieste in uno stesso punto organizzativo).

L'accoglimento delle domande di trasformazione a tempo parziale avverrà sulla base delle seguenti priorità:

a) lavoratori con figli di età inferiore a tre anni: la priorità potrà valere per un solo coniuge;

b) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300;

c) altre motivazioni, in particolare di carattere familiare.

Le domande dovranno essere presentate ai competenti uffici del personale con preavviso e secondo modalità da definire a livello regionale.

La facoltà di ripristino del rapporto a tempo pieno per i lavoratori che abbiano ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, è ammessa, per ciascun anno ed in ogni singola unità produttiva, entro il limite massimo del 50% del personale suddetto in forza nell'unità produttiva alla data del 30 giugno dell'anno precedente. In caso di esubero delle domande, verrà privilegiato il personale con maggiore anzianità in part-time e, in subordine, quello con maggiore anzianità di servizio.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata e comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori all'anno.

5. Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato:

- istituti a contenuto economico

proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione: tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione;

- istituti a contenuto giuridico-normativo

fatte salve le peculiarità dell'istituto, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.

6. La durata del tempo-lavoro è fissata nella metà del normale orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta di norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione alle esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5 o 6 giorni, secondo l'orario seguito dal restante personale) sia al mattino che al pomeriggio.

Valutate le esigenze tecnico-produttive del settore di appartenenza, potrà essere fissata, d'intesa con il lavoratore interessato, una prestazione lavorativa per un tempo pari ai 3/4 del normale orario settimanale, con una durata giornaliera pari ai 3/4 del normale orario, con effettuazione dell'intervallo meridiano (salvo casi particolari da esaminare a livello regionale) della durata minima di 30 minuti, secondo modalità e nell'ambito della fascia prevista per il settore di appartenenza.

7. Nei Centri di lavoro Servizi d'utenza di 1º livello potrà darsi luogo, previa negoziazione tra le parti stipulanti a livello regionale, a forme di rapporto di lavoro a tempo parziale nella forma c.d. verticale, con prestazione lavorativa concentrata in tre giorni alla settimana, per una durata oraria settimanale pari alla metà di quella normale in atto presso il Centro di lavoro di appartenenza. In tal caso, la durata giornaliera della prestazione sarà pari ad un minimo di 7 ore in due delle suddette giornate, con collocazione delle residue ore nel terzo giorno.

L'orario di lavoro, da collocarsi in ragione delle esigenze di servizio, è continuato.

8. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione.

Nell'ipotesi in cui il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa avvenga nel corso dell'anno solare, gli istituti contrattuali che sono regolamentati con stretto criterio di proporzionalità rispetto all'orario di lavoro effettuato subiranno un riproporzionamento applicativo secondo le seguenti indicazioni:

- ferie - Il numero dei giorni di ferie spettanti resta invariato nel caso di inizio o termine del rapporto di lavoro a tempo parziale nel corso dell'anno; ai fini del relativo trattamento retributivo dovrà procedersi alla determinazione del numero di giorni di ferie da fruire ad intera, a metà retribuzione o al 75% in proporzione al numero dei mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;

- permessi retribuiti - Analogamente a quanto sopra indicato per i giorni di ferie, anche il numero dei giorni di permesso in questione resta invariato: il relativo trattamento retributivo sarà determinato proporzionalmente ai mesi di servizio prestati nei diversi regimi di orario;

- 13ª e 14ª mensilità - Tali mensilità aggiuntive, nei casi suddetti, saranno calcolate proporzionalmente ai mesi di servizio maturati nei diversi regimi di orario.

9. Ai fini dei passaggi automatici di livello e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di livello, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.

10. Per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno ai fini della maturazione del biennio di servizio.

L'importo degli aumenti periodici di anzianità previsto all'art. 24 sarà corrisposto, come per gli altri elementi della retribuzione, in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part- time.

11. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno.

A tali effetti, pertanto, gli anni di servizio saranno computati sommando i periodi prestati a tempo parziale con quelli a tempo pieno.

12. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.

Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992 l'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base delle percentuali previste all'art. 24 del CCNL 10-12-1988 (riportato in appendice) applicate al minimo di stipendio aumentato dell'indennità di contingenza al 31-12-1979 (esclusa quella conglobata nei minimi) corrispondente alla prestazione a tempo pieno.

L'importo così determinato sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta durante il periodo di lavoro a part-time.

Note a verbale - 1) Ove l'applicazione della tipologia di rapporto di cui al 2º cpv. del comma 6 del presente articolo determinasse, in relazione all'orario praticato nel settore di appartenenza, una durata inferiore ad un'ora di uno dei semiturni lavorativi, alla mancata effettuazione dell'intervallo conseguirà la inapplicabilità delle previsioni di cui all'art. 7, comma 12, del presente C.C.L.

2) In casi particolari potranno essere prese in considerazione le istanze di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, provenienti da lavoratori di livello 5 - o inseriti in posizioni di lavoro che lo traguardino - le cui mansioni si esplichino non prevalentemente nello svolgimento di funzioni direttive.

 

 

Art. 5 - Personale straordinario

 

1. Al lavoratore straordinario si applicano le disposizioni di Legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato ed il minimo di stipendio fissato per il corrispondente livello dei lavoratori ordinari, in proporzione alle ore di lavoro prestate.

2. In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art. 23, punto 1), della Legge 28-2-1987, n. 56, la Società potrà valersi delle prestazioni di personale straordinario, oltre che nelle ipotesi già previste dalla legislazione in materia, nei seguenti casi:

- necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre;

- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;

- punte di più intensa attività stagionale.

Le modalità di attuazione, nonché la facoltà di individuazione della quota percentuale massima dei lavoratori straordinari che potranno essere assunti in applicazione della citata disposizione legislativa, saranno oggetto di negoziazione fra le parti stipulanti a livello regionale.

Note a verbale - 1) In caso di esigenze assunzionali a tempo indeterminato, verranno privilegiati quei lavoratori che abbiano precedentemente prestato servizio per più di un periodo come straordinari in analoga posizione di lavoro nell'ambito della stessa unità produttiva.

2) Al personale straordinario può essere richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore ai periodi indicati nell'art. 3.

Di tale periodo di prova deve essere fatta esplicita menzione nella lettera di assunzione.

3) Ai lavoratori stagionali operanti nei Centri di lavoro Servizi d'utenza che abbiano prestato servizio nelle stesse mansioni per una durata complessiva di almeno 24 mesi - cumulandosi, a tali effetti, i vari periodi di effettiva prestazione - viene attribuita, all'atto dell'assunzione con nuovo contratto a termine, una retribuzione in misura pari a quella prevista dal presente contratto per il personale ordinario dei Servizi d'utenza avente un'anzianità di servizio di uguale durata.

4) Al personale straordinario assunto ad orario pieno si applicano, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per gli scatti di anzianità, del servizio prestato (13ª e 14ª mensilità, misura ferie e permessi di cui ai commi 2, 10 e 11 dell'art. 8) e delle assegnazioni al livello superiore, i medesimi criteri che vengono seguiti per il personale ordinario.

Al personale straordinario assunto con un orario inferiore rispetto a quello normale si applicano invece gli stessi criteri previsti per il personale a tempo parziale.

5) Ai lavoratori straordinari assunti ad orario pieno, che passino a far parte del personale ordinario, è riconosciuto, ai fini dell'anzianità di fatto, l'intero periodo relativo al rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.

Per i lavoratori straordinari assunti invece con orario inferiore rispetto a quello normale, l'anzidetto periodo è determinato in proporzione alle ore valide ai fini dell'anzianità di fatto, maturate nel corso del rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio.

6) Il trattamento intero o ridotto, previsto dagli artt. 36 e 37, per le giornate di assenza per malattia o per infortunio che si verifichino nel corso del rapporto di lavoro e fino al termine di scadenza dello stesso e comunque non oltre i periodi di tempo indicati nei predetti articoli, con deduzione ovviamente di quanto i lavoratori stessi abbiano diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, si applica ai lavoratori straordinari nei limiti stabiliti dalla Legge.

7) Ai lavoratori straordinari assunti con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale del corrispondente personale ordinario, nel caso di assenza per malattia od infortunio il trattamento economico indicato alla precedente nota a verbale n. 6) viene commisurato al minimo di prestazione giornaliera indicato nella lettera di assunzione. Peraltro, nel giorno dell'infortunio, ai medesimi spetterà la normale retribuzione per tutte le ore prefissate nel turno (anche se superiori al predetto minimo giornaliero) ancorché non lavorate. Invece, per la malattia insorta nel corso del turno di lavoro, sono retribuite le sole ore lavorate, assicurando comunque il sopraindicato minimo giornaliero.

8) In applicazione della Legge 26-6-1990, n. 162, la Società potrà ricorrere, per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al 1º comma dell'art. 99 della citata Legge, ad assunzioni a tempo determinato ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230.

 

 

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 6 - Sede e posto di lavoro

 

Sede di lavoro - 1. Per sede di lavoro s'intende il Comune nel cui comprensorio è ubicato il posto normale di lavoro di ciascun lavoratore.

 

Posto normale di lavoro - 2. È considerato posto normale di lavoro quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell'orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua opera fino al momento fissato per la cessazione, sia che da tale posto debba successivamente spostarsi.

3. Il lavoratore che ha come posto normale di lavoro il deposito dell'automezzo sociale di cui si vale per gli spostamenti necessari allo svolgimento della propria attività, dovrà ivi presentarsi all'inizio dell'orario antimeridiano e pomeridiano di lavoro e dovrà ivi depositarlo al termine degli orari stessi.

Il personale operante all'esterno inserito nella posizione di lavoro di:

- Tecnico di Impianti d'abbonato

- Tecnico di Reti

- Lavoratore addetto agli Apparati in ambito CIL

- Lavoratore addetto ai Prodotti Sistemi

- Assistente tecnico di Impianti d'abbonato

(a far data dall'1-1-1993 Assistente Tecnico esterno di Impianti d'abbonato)

- Assistente tecnico di Reti

- Assistente tecnico di Apparati in ambito CIL

- Assistente tecnico di Prodotti sistemi

(a far data dall'1-1-1993 Assistente Tecnico esterno di Prodotti Sistemi)

dovrà prelevare l'automezzo all'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e depositarlo al termine dell'orario di lavoro medesimo.

Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti del restante personale nelle giornate in cui allo stesso sia richiesta un'attività lavorativa da prestare fuori dal normale posto di lavoro, che comporti una ripresa dopo l'intervallo.

Il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate nel precedente secondo capoverso osserverà il seguente intervallo meridiano, non compreso nell'orario di lavoro:

- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti oppure 45 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 60 minuti;

- Prodotti Sistemi: 45 minuti oppure 60 minuti, con inizio entro una fascia temporale non superiore a 45 minuti.

In coincidenza con l'inizio del suddetto intervallo, il lavoratore ne darà comunicazione telefonica al Centro di lavoro, dalla sede dell'utente o dal più vicino punto utile, precisando altresì la durata prescelta. L'inizio dell'intervallo sarà individuale ma unitario per i componenti delle squadre.

Durante l'intervallo l'automezzo potrà essere utilizzato soltanto per il raggiungimento di un posto di ristoro, secondo le modalità già definite a livello regionale.

Anche per le prestazioni rese all'esterno della sede di lavoro, in occasione della comunicazione di inizio intervallo, dovrà esserne precisata la relativa durata, secondo le seguenti tipologie:

- Impianti d'abbonato e Impianti di Linea: 30 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3º comma lettera b), del C.C.L. oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3º comma dell'art. 32 C.C.L.;

- Prodotti Sistemi: 45 minuti, con diritto al trattamento previsto dall'art. 32, 3º comma lettera b), del C.C.L. oppure 60 minuti con applicazione dei trattamenti alternativi previsti dal citato 3º comma dell'art. 32 C.C.L.

All'esterno della sede di lavoro, in ipotesi di coincidenza tra l'inizio dell'intervallo e la conclusione dell'intervento presso il cliente, per CLIA e CLPS è considerato attività lavorativa il tempo impiegato, al termine dell'intervallo, per raggiungere la nuova sede d'utente.

4. Per esigenze di servizio, il lavoratore può essere comandato ad iniziare e terminare il lavoro - entro la propria sede di lavoro - anche al di fuori del proprio normale posto di lavoro.

5. Al personale operante all'esterno - inserito in una delle posizioni di lavoro di cui al 2º capoverso del 3º comma del presente articolo - ed al restante personale qualora la prestazione interessi l'intero arco giornaliero ed in presenza delle condizioni di cui al 3º capoverso del 3º comma, ove l'attività sia svolta entro i confini della sede di lavoro, il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell'intervallo meridiano verrà risarcito attraverso la corresponsione, nella giornata interessata, di un importo di L. 7.500.

L'importo in parola assorbe le spese di trasporto sui mezzi pubblici eventualmente sostenute dal lavoratore che, nella giornata interessata, non si avvalga dell'automezzo sociale.

Note a verbale - 1) Nell'ipotesi di cui al 4º comma del presente articolo, i lavoratori che non si avvalgono dell'automezzo sociale e per i quali - in relazione alla loro attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti principali d'abbonato e degli impianti interni speciali - è di dotazione personale e di prescrizione la borsa porta attrezzi, si presenteranno normalmente, all'inizio ed al termine dell'orario giornaliero di lavoro, al proprio posto di lavoro, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, in sede regionale.

A tali lavoratori si applicano le disposizioni di cui al comma 3º, 2º e 4º capoverso, del presente articolo.

2) Le parti si danno atto che l'indennità di mancato rientro in sede, nella configurazione normativa adottata, rappresenta l'elemento risarcitorio finalizzato a ristorare le piccole spese vive sostenute dal personale nei giorni in cui sia comandato, per ragioni di servizio, a prestare la propria attività in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale ai sensi dell'art. 9ter della Legge n. 166/1991.

La circostanza ricorre infatti con continuità nei confronti dei lavoratori di cui al 2º capoverso del 3º comma, i quali - in ciascuna giornata - prelevato l'automezzo dal deposito sociale prestano la loro attività in luoghi sempre variabili (entro e fuori l'ambito comunale ma sempre all'esterno della sede aziendale). L'elemento è quindi atto a ristorare gli oneri vari che ne derivano per il lavoratore anche in relazione alle sue esigenze di coordinamento della vita familiare, difficultizzate dalla circostanza di effettuare la pausa lavorativa sempre in luoghi diversi da quello della sede aziendale.

L'elemento è inoltre corrisposto anche al restante personale nei giorni in cui si trovi nella medesima condizione, in quanto comandato a fornire entro il comune ma in luoghi diversi da quello della sede aziendale il medesimo tipo di prestazione.

 

 

Art. 7 - Orario di lavoro

 

1. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:

a) lavoratori di Impianti di Centrali e Prodotti che sistemi, partecipino alle turnazioni per la copertura dell'orario 0-24 e 7-22 praticato nel Centro di lavoro di appartenenza _______________________________________ 38 ore

b) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest _______________ 36 ore

c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest ________________________________________ 36 ore

d) Operatori, Capoturno e Caposala addetti ai Servizi d'utenza _____________________________________________ 36 ore e

30 minuti

e) Operatori di Sistemi Informativi ______________________ 38 ore e 45 minuti

A partire dal 1-1-1993, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti settimanali, fatta eccezione per il seguente personale per il quale, in stretta correlazione con le diverse caratteristiche dei compiti assegnati, è stabilita come segue:

a) lavoratori addetti a tecniche numeriche o ad attività specialistiche di tecniche numeriche, operatori di Sistemi Informativi, lavoratori addetti ad attività impiegatizie ed assistenti ed esperti di attività specialistiche in ambito Business in quanto partecipanti a turnazioni per la copertura dell'orario 0-24, 7-22 od 8-23, praticato nel Centro o settore di appartenenza __________________________________________ 37 ore e

50 minuti

b) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza operanti nei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest _______ 36 ore

c) Operatori e Capoturno di Commutazione notturna dei Centri di lavoro di 1º livello di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest ________________________________________ 36 ore

d) Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza _____________________________________ 36 ore e 20 minuti

Per i lavoratori addetti ai Servizi d'utenza e per gli Operatori di Commutazione notturna gli orari predetti si intendono commisurati ad ore medie settimanali.

2. Gli orari di lavoro sono normalmente concentrati in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio.

 

Lavoratori non in turno - I lavoratori non interessati alle tipologie di prestazione di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato in 5 giorni alla settimana. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.

 

Lavoratori in turno - In considerazione delle peculiari caratteristiche del pubblico servizio di telecomunicazioni e della correlata necessità di garantire l'efficienza del servizio stesso, la tutela degli impianti e le esigenze della clientela, gli orari di lavoro individuali potranno essere collocati all'interno delle seguenti, ulteriori, tipologie di orari di servizio:

a) orario a turni base

b) orario a turni sfalsati

c) orario a turni avvicendati.

Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.

I lavoratori, ad eccezione di quelli operanti nel settore dei Servizi d'utenza, nelle giornate in cui siano chiamati ad operare in turni avvicendati, sono tenuti ad una prestazione individuale di lavoro di durata non inferiore a 8 ore, ferma restando la compensazione su base settimanale (o plurisettimanale) dell'orario di lavoro.

Per tutto il restante personale la durata della prestazione individuale, salvo le eccezioni specificatamente previste con riguardo alla diversa articolazione degli orari di lavoro resa necessaria per la copertura delle esigenze di servizio proprie di singoli settori di attività, è di norma omogenea in tutte le giornate.

3. All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.

4. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto delle disposizioni di Legge e delle esigenze di servizio, possono essere:

- orari spezzati = orari con intervallo;

- orari continuati = orari senza intervallo;

- orari con pausa retribuita.

Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.

5. I lavoratori di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, i notturnisti, gli addetti al "182" e "183", operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30', per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro supplementare e/o straordinario.

7. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.

 

Orario flessibile - 8. Fermo restando il mantenimento dell'orario flessibile in tutte le sedi ove lo stesso è già in atto, potranno essere interessate all'orario flessibile tutte le sedi di lavoro ove siano occupati almeno 50 dipendenti (o anche un minor numero, qualora nel posto di lavoro siano in atto i sistemi automatici di rilevazione presenze necessari alla gestione dell'orario flessibile; in casi particolari l'installazione dei suddetti sistemi potrà essere oggetto di negoziazione a livello regionale tra la Società e le Organizzazioni sindacali stipulanti).

9. L'introduzione dell'orario flessibile è subordinata alla richiesta del personale, formulata tramite le Organizzazioni sindacali stipulanti a livello regionale, con le quali verrà pure compiuto un esame in comune delle condizioni tecnico-operative di fattibilità, nel quadro degli indirizzi di seguito specificati.

10. Il tipo di flessibilità si articolerà su una fascia mobile di un'ora (collocata all'inizio e al termine dell'orario), con compensazione giornaliera. La scelta dell'ora di entrata, nell'ambito della fascia, sarà operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.

In particolare:

a) la fascia mobile oraria di entrata sarà collocata tra le ore 8 e le ore 9;

b) il termine dell'orario di lavoro viene determinato giornalmente con riferimento all'orario di entrata; ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della fascia saranno considerate come ritardi, mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno assenza ingiustificata (salvo diverso titolo);

c) la flessibilità dell'orario, per tutto il personale dei settori che nell'ambito degli uffici amministrativo-commerciali esplicano la loro normale attività in contatto con il pubblico, sarà adeguata localmente alle esigenze di servizio e, a tali effetti, contenuta in 30', fermo restando l'inizio della fascia alle ore 8.

La presente lettera è soppressa a far data dall'1-7-1993.

11. L'orario flessibile potrà riguardare tutto il personale con esclusione, per ragioni organizzative, dei Lavoratori addetti agli Immobili e Servizi e del personale turnista, indipendentemente dal regime d'orario da questi seguito nella giornata (ad esempio turnisti di Sistemi Informativi).

A livello di Filiale, non saranno interessati all'orario flessibile i lavoratori manuali e gli impiegati operanti nell'ambito dei Centri di lavoro.

Eventuali ulteriori casi di esclusione potranno essere oggetto di negoziazione a livello regionale in relazione a particolari esigenze di servizio, anche per singole giornate.

12. Potrà essere interessato all'orario flessibile - limitatamente alle sedi nelle quali sia stato introdotto - anche il personale a tempo parziale che svolga attività compatibile con l'istituto; tuttavia, la flessibilità sarà contenuta in 30 minuti in entrata e in 30 minuti in uscita nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero, sempre che il conseguente slittamento dell'uscita stessa non vada a cadere nel riposo intermedio.

13. Nelle sedi di Direzione Generale, di Direzione Regionale e di Organizzazione Territoriale, ove siano in atto idonei meccanismi elettronici di rilevazione delle presenze, i lavoratori potranno altresì osservare un intervallo meridiano fino ad 1 ora, con una durata minima di 30 minuti, nell'ambito di una fascia temporale di 1 ora, ferme restando la coincidenza dell'inizio dell'intervallo con l'inizio della fascia di flessibilità e la compensazione giornaliera globale dell'orario di lavoro. Le relative modalità saranno oggetto di negoziazione a livello regionale con le Organizzazioni sindacali stipulanti.

A tale tipo di flessibilità non sarà interessato il personale a tempo parziale il cui orario di lavoro è fissato nella metà del normale orario giornaliero.

Il lavoratore che intenda usufruire di tale flessibilità - la cui scelta avverrà discrezionalmente volta per volta - non potrà comunque anticipare l'uscita rispetto all'orario base in vigore nell'unità produttiva.

Saranno considerate come ritardo, ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine massimo fissato per il completamento dell'intervallo meridiano.

Note a verbale - 1) Agli Operatori, Capoturno, Preposti e Caposala addetti ai Servizi d'utenza nonché agli Operatori e Capoturno di Commutazione notturna operanti nei Centri di lavoro di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest, continueranno ad essere riconosciute le preesistenti 20 ore di permessi retribuiti collettivi in ragione d'anno.

A partire dall'1-1-1993, saranno riconosciute al personale in parole ulteriori 4 ore di permesso retribuito collettivo in ragione d'anno.

2) A tutti gli effetti del presente contratto sono considerati "lavorativi" tutti i giorni non festivi della settimana, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia concentrato in 5 giornate.

3) A partire dall'1-1-1993, il regime d'orario di cui al 1º comma lett. a) del presente articolo, afferente agli operatori di Sistemi Informativi che compiano turni rotativi sull'intero arco di 24 ore, assorbe integralmente la previgente pausa pari a mezz'ora giornaliera interamente a carico della Società, di cui alla nota a verbale 4) all'art. 7 del C.C.L. 1988.

4) A seguito dell'abolizione delle figure delle operatrici e degli operatori "supplenti" e delle operatrici cosiddette "O.S.", per far fronte all'esigenza di assicurare la copertura dei turni richiesti dall'andamento del traffico in relazione a quello delle assenze, i turni di un'aliquota prefissata del personale in forza a ciascuna centrale saranno suscettibili di variazioni rispetto ai turni assegnati in base agli schemi di orario del Centro di lavoro. La predetta aliquota sarà stabilita, con definizione tra le parti stipulanti, per ogni Centro di lavoro, all'inizio di ciascun anno solare, in relazione al tasso di assenze e all'andamento del traffico registrati nel corso dell'anno precedente, salvo verifiche sull'effettivo andamento delle assenze nell'anno in corso e salvo eventuali eccezionali esigenze di servizio.

5) Il personale inviato in trasferta in altra sede della Società segue - salvo diversa disposizione - l'orario giornaliero di lavoro in atto presso tale sede.

6) Ai lavoratori che alla data del 1-1-1970 prestavano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, è mantenuto, a titolo di "assegno ad personam", l'importo della relativa indennità goduta fino a tale data.

Tale "assegno ad personam", nonché quelli in precedenza riconosciuti allo stesso titolo, sono assorbiti in caso di successivo passaggio di livello. Tuttavia nei confronti dei lavoratori che risultino beneficiari dell'"assegno ad personam" previsto dalla nota a verbale n. 4 dell'art. 12 del CCNL 14-2-1963, ovvero risultino beneficiari di tale assegno e di quello previsto dalla nota a verbale n. 8 dell'art. 12 del C.C.L. 23-7-1965, l'importo degli assegni medesimi è assorbito, rispettivamente, per l'80% e per il 50%; la parte residua è assorbita in caso di eventuale ulteriore passaggio.

7) Per il personale operante all'esterno inserito nelle posizioni di lavoro indicate al 3º comma, secondo capoverso, dell'art. 6, l'intervallo meridiano è regolato secondo quanto stabilito dai successivi quarto e settimo capoverso dello stesso comma.

8) L'orario di apertura al pubblico degli uffici commerciali e di quelli amministrativi per i quali sia previsto il rapporto con l'utenza è fissato in un minimo di 6 ore giornaliere e la relativa articolazione e individuazione delle presenze necessarie, nonché gli eventuali adattamenti stagionali, sono regolati secondo criteri che tengano conto delle esigenze connesse alla domanda e alle conseguenti necessità gestionali.

A livello regionale tra le parti stipulanti potrà essere definito l'espletamento di tali attività, senza soluzioni di continuità, dalle 8,30 alle 15,30 con copertura dell'intervallo meridiano attraverso lo sfalsamento dello stesso per gruppi di lavoratori.

Nei settori suddetti, al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze di servizio nonché di quelle connesse con gli orari di erogazione del servizio all'utenza, deve essere garantita una copertura degli orari di servizio di durata non inferiore a 8 ore in ciascuna giornata.

In relazione a quanto sopra, verranno stabilite sempre al suddetto livello le articolazioni degli orari di lavoro individuali necessarie a garantire congrui livelli di copertura delle predette esigenze.

La presente nota è soppressa a far data dall'1-7-1993.

9) A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, in relazione alla intervenuta implementazione dei Negozi Sociali, l'apertura al pubblico non potrà essere inferiore a 7 ore giornaliere in coincidenza con le fasce orarie previste dai regolamenti commerciali localmente vigenti.

La copertura degli orari di servizio e la connessa articolazione delle presenze saranno oggetto di specifica negoziazione a livello regionale avuto riguardo alle preminenti esigenze della clientela.

10) Tutto il personale non operante all'esterno, compreso quello che non abbandoni i locali sociali durante l'intervallo meridiano, è tenuto a registrare oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera, anche l'inizio e la fine dell'intervallo meridiano.

 

 

Art. 8 - Giorni festivi - Riposo settimanale

 

1. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il lavoratore presta normalmente la sua opera.

2. Sarà osservato l'orario limitato alle ore antimeridiane nei seguenti giorni: 14 agosto, 24 e 31 dicembre.

Con decorrenza 1-1-1993, il medesimo orario sarà osservato nei soli giorni 24 e 31 dicembre.

A partire dalla stessa data saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto dal successivo comma 11.

3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.

Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4, il giorno della settimana da considerarsi festivo a tutti gli effetti sarà stabilito in occasione della stesura degli orari settimanali.

 

Lavoratori non in turno - 4. Al lavoratore che sia chiamato a prestare la sua opera in uno dei giorni festivi suddetti, nonché nelle ore pomeridiane dei giorni ad orario ridotto sopra precisati, sarà corrisposto il compenso di cui al 6º comma, lettera c) o d), dell'art. 9.

 

Lavoratori in turno - 5. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di Legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. Questo potrà essere prestabilito, con negoziazione tra le parti in sede regionale, mediante compensazione di orario fra più settimane di calendario, con cadenza non uniforme, ma sempre nell'ambito di ciascuna settimana di calendario e dopo non più di 6 giorni consecutivi di prestazione di lavoro: ciò al fine di consentirne la periodica coincidenza con la domenica. Tenuto conto del regime di concentrazioni d'orario su cinque giorni, il riposo settimanale - tranne che per i lavoratori che seguono turni di lavoro notturno - decorre da una mezzanotte all'altra.

6. Ai lavoratori in turno che prestano servizio di domenica, compete una maggiorazione pari al 15% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in tale giorno, salvo i casi in cui spetti uno dei compensi previsti al 6º comma, lettere c), d), e) ed f) dell'art. 9. Con decorrenza 1-7-1992, la suddetta maggiorazione è elevata al 22%.

7. Le ore di lavoro prestato dai lavoratori ordinari in turno nei giorni festivi, coincidenti o non con la domenica, nel giorno di Pasqua e, limitatamente alle ore pomeridiane, nei giorni ad orario ridotto, sono pagate con il compenso di cui al 6º comma, lettere c) o d), dell'art. 9. Al personale di Commutazione notturna in turno nelle giornate suddette competerà, per le ore di lavoro prestato, il compenso di cui al 6º comma, lettera c), dell'art. 9, nonché una ulteriore quota di maggiorazione notturna nella misura spettante oltre a quella corrisposta con la normale retribuzione senza che tale quota costituisca base di computo per la determinazione del compenso in parola. Tali trattamenti assorbono per quanto riguarda la coincidenza dei giorni festivi con la domenica, quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954.

8. La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al 6º comma, lettera e) dell'art. 9 ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.

9. Le festività nazionali ed infrasettimanali (e cioè tutte quelle stabilite per Legge come tali oltre le domeniche), nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali giorni di riposo per i lavoratori in turno; parimenti la festività del lunedì dopo Pasqua, non può essere destinata quale seconda giornata di libertà per i lavoratori in turno il cui orario di lavoro sia concentrato in 5 giorni alla settimana. Qualora tali coincidenze si verifichino, spetta ai lavoratori ordinari, per detti giorni, un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica.

Inoltre, le festività nazionali ed infrasettimanali, nonché la festività del Santo Patrono, non possono essere normalmente destinate quali seconde giornate di libertà per i lavoratori di Impianti di Centrale, Prodotti Sistemi, Impianti di Linea, Impianti d'abbonato, Sistemi Informativi e Servizi d'utenza per i quali sia prevista, nella settimana, una prestazione in turno. Qualora tale coincidenza si verifichi e non risulti possibile per esigenze di servizio lo spostamento della giornata di libertà ad altro giorno della settimana, spetta per detta giornata un compenso pari a quello previsto dall'Accordo interconfederale sopra citato.

Quanto sopra non si applica nei confronti dei lavoratori dei Centri di lavoro Servizi d'utenza ai quali non è richiesta normale prestazione di lavoro in giorno di sabato.

10. Ai lavoratori verrà corrisposto, per la domenica in cui viene celebrata la ex festività nazionale del 4 novembre, il compenso previsto per le festività coincidenti con la domenica dall'Accordo interconfederale del 3-12-1954.

A decorrere dall'1-1-1995, in sostituzione del compenso di cui sopra saranno accordate 8 ore di permesso retribuito in ragione d'anno, in aggiunta a quanto previsto al successivo comma.

11. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 4 giorni di permesso retribuito nel corso di ciascun anno: per la parte di permessi eventualmente non fruiti entro l'anno - ivi compresi quelli previsti dal 2º e 10º comma del presente articolo e dal successivo capoverso - saranno corrisposte le corrispondenti quote di retribuzione (100%).

A far data dall'1-1-1994, saranno accordate ulteriori 4 ore di permesso retribuito in ragione d'anno.

Il lavoro prestato in tali ex festività non darà pertanto diritto ad alcun trattamento retributivo aggiuntivo.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.

Disposizione transitoria - Fino al 30-6-1992, per la determinazione della maggiorazione di cui al 6º comma dovrà farsi riferimento anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.

Note a verbale - 1) Per determinate categorie di lavoratori in turno (ad es. lavoratori di Impianti di Centrale, Impianti d'abbonato, Impianti di Linea, Servizi d'utenza ecc.) possono essere stabilite, con negoziazione tra le parti in sede regionale, compensazioni di orario fra più settimane di calendario, fermo restando per il personale interessato l'orario effettivo di lavoro - mediamente in ciascun ciclo di turni - stabilito all'art. 7. In tale ipotesi - come pure nel caso di cadenza non uniforme del riposo settimanale, secondo quanto previsto nella seconda parte del 5º comma del presente articolo - non compete alcun compenso per lavoro supplementare e/o straordinario o festivo.

2) Qualora il lavoratore in turno, che di fatto goda normalmente del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, venga chiamato in servizio in tale giorno, con spostamento del riposo settimanale in un'altra giornata, per le prestazioni effettuate in tale giorno di domenica compete - oltre alla normale retribuzione - il compenso del 22% per lavoro in turno domenicale, salvo che non trovi applicazione la norma di cui all'8º comma del presente articolo.

3) Restano salve, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nell'Accordo interconfederale del 3-12-1954. Le medesime norme troveranno applicazione anche nel caso di coincidenza della domenica con la ricorrenza del Santo Patrono.

4) Per quanto riguarda il giorno del Santo Patrono, in caso di spostamento della sua celebrazione, vengono applicati i seguenti criteri:

 

 

Celebrazione del Santo Patrono

Giorno da considerare festivo

1) spostata in giorno di domenica

giorno del Santo Patrono

2) spostata in giorno fisso di calendario (ad es.: 1º giorno di un determinato mese)

giorno della celebrazione

3) spostata in un giorno fisso della settimana (ad es.: 1º martedì di un determinato mese)|          

giorno del Santo Patrono

 

 

5) Per le località nelle quali la ricorrenza del Santo Patrono coincide sempre con una festività nazionale o infrasettimanale è stabilita una ricorrenza sostitutiva a data fissa, così come riportato in appendice in apposito elenco.

6) In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale (art. 4, comma 7), si applicano le seguenti disposizioni:

a) per le giornate di servizio coincidenti con la domenica verrà riconosciuta, per le ore di lavoro prestate, la maggiorazione di cui al comma 6 del presente articolo;

b) in sostituzione delle soppresse festività religiose e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un numero di ore di permesso retribuito nel corso di ciascun anno pari alla metà di quello spettante al personale a tempo pieno con analoga posizione di lavoro, computando a tali effetti anche le ore di permesso retribuito di cui al 2º, 10º e 11º comma del presente articolo.

Inoltre, in tal caso, non troverà applicazione il comma 9 del presente articolo; qualora si verifichi coincidenza tra festività nazionali, infrasettimanali e del Santo Patrono con il giorno di riposo, spetterà un compenso pari a quello previsto dall'accordo Interconfederale del 3-12-1954 per il caso di coincidenza delle ricorrenze festive con la domenica;

c) nella fattispecie di cui al comma 8 del presente articolo, non troverà applicazione la norma concernente la concessione del riposo compensativo.

 

 

Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

 

1. È in facoltà della Società di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla Legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento.

2. Si considera lavoro supplementare quello compiuto dal lavoratore oltre la normale durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 7 e fino alla 48esima ora.

3. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre la 48esima ora settimanale di prestazione.

4. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche o, per i lavoratori in turno, nel giorno di riposo settimanale, negli altri giorni riconosciuti festivi, nei giorni di riposo compensativo di cui al comma 8 del precedente art. 8 e, limitatamente alle ore pomeridiane, nelle giornate ad orario ridotto di cui al comma 2 dello stesso art. 8.

5. Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore, che ha prestato servizio per l'intero turno notturno, debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.

6. I compensi per le prestazioni suddette - compensi che non sono comulabili fra di loro - sono stabiliti come segue:

 

Lavoro supplementare o straordinario - Le ore di lavoro supplementare o straordinario sono compensate con la quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza maggiorata nelle seguenti misure:

a) diurno feriale _______________________________________________ 25%

b) notturno feriale ____________________________________________ 55%

c) diurno festivo _______________________________________________ 50%

d) notturno festivo ___________________________________________ 80%

 

Lavoro festivo e lavoro notturno - Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza:

e) lavoro festivo diurno ________________________________________ 50%

f) lavoro festivo notturno _____________________________________ 80%

g) lavoro notturno ________________________________________________ 30%

7. Per stabilire la quota orario dello stipendio e dell'indennità di contingenza agli effetti del lavoro supplementare o straordinario (feriale o festivo), si deve tener conto anche della tredicesima mensilità.

8. Con decorrenza 1-7-1992, le ore di lavoro prestato dai lavoratori in turno nei giorni feriali, nella fascia oraria 21-22, saranno compensate con una maggiorazione del 10% della quota oraria dello stipendio e dell'indennità di contingenza, salvo i casi in cui spetti la maggiorazione di cui al 6º comma dell'art. 8.

9. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.

Disposizione transitoria - Per la determinazione dei compensi orari di cui al 6º comma, della maggiorazione di cui alla nota a verbale 7) nonché agli effetti del 7º comma del presente articolo dovrà farsi riferimento, fino al 30-6-1992, anche all'importo mensile del premio annuo conglobato, con decorrenza 1-7-1992, nei minimi di stipendio.

Note a verbale - 1) Agli effetti del presente articolo, nell'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale sono comprese le prestazioni in turno effettuate nei giorni festivi.

2) Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, effettuate non in continuità con il normale orario di lavoro, sarà comunque assicurato al lavoratore un compenso complessivo commisurato a 2 ore di lavoro supplementare e/o straordinario. Tale compenso è elevato a 3 ore nei confronti dei lavoratori non in reperibilità ai quali siano richieste prestazioni supplementari e/o straordinarie in ore notturne.

Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinarie, la cui richiesta venga fatta dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposto al lavoratore, oltre la retribuzione dovuta per il tempo di effettivo lavoro, un ulteriore compenso pari a quello corrispondente ad una ora di lavoro supplementare e/o straordinario, ferma restando, anche in tale ipotesi, la garanzia di cui al comma precedente. Quando le prestazioni predette siano effettuate fuori della sede di lavoro e dell'unità produttiva, sarà anche corrisposto ricorrendone le condizioni, per le ore di viaggio necessarie per recarsi dal posto di presentazione a quello di effettivo lavoro e viceversa, il compenso di cui al comma 1 dell'art. 32.

I trattamenti di cui sopra sono anche applicabili ai lavoratori reperibili (escluso il compenso minimo di 3 ore sopra indicato): in tal caso saranno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro supplementare e/o straordinario, nonché le eventuali ore viaggio ex art. 32, comma 1; qualora però la prestazione lavorativa e l'eventuale viaggio si svolgano in parte al di fuori del turno di reperibilità, vanno detratte tante quote dell'indennità di reperibilità quante sono le ore di lavoro effettivamente compiute entro il turno stesso di reperibilità.

Il trattamento di cui al 1º comma della presente nota a verbale sarà praticato anche quando la prestazione di lavoro supplementare e/o straordinario sia richiesta nel corso di svolgimento di altra prestazione di lavoro supplementare o straordinario (preavvisata o meno), ma da effettuarsi non in continuità di quest'ultima.

Parimenti, in caso di più richieste improvvise nella stessa giornata, il trattamento di cui al 2º comma della presente nota a verbale spetta per ogni richiesta.

Si precisa inoltre che se la prestazione si effettua parte in ore diurne e parte in ore notturne, il compenso aggiuntivo previsto oltre a quello per l'effettivo lavoro sarà corrisposto nella misura più elevata (notturno); analogo criterio sarà seguito se la prestazione si svolge in parte in giorno festivo.

3) In relazione alla norma di cui al 5º comma del presente articolo, si precisa che per intero turno notturno deve intendersi il normale orario giornaliero di lavoro di ciascun lavoratore o comunque un ugual numero di ore lavorate, sia ordinarie che supplementari e/o straordinarie, tra le ore 22 e le 7.

4) Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno feriale e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno festivo, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per tutte le ore successive.

Al lavoratore che effettua lavoro supplementare e/o straordinario dalle ore 22 in giorno festivo e prosegue ininterrottamente la sua prestazione anche nel successivo giorno feriale, è dovuto il compenso per lavoro supplementare e/o straordinario notturno festivo per le ore fino alle 24 e quello per lavoro supplementare e/o straordinario notturno feriale per tutte le ore successive.

5) Qualora al lavoratore in turno, che di fatto presti normalmente la sua opera in ore diurne, venga spostato il turno di lavoro in tutto o in parte in ore notturne, compete oltre alla normale retribuzione la maggiorazione per lavoro notturno, di cui al 6º comma del presente articolo, per le ore prestate nel turno notturno.

6) Al lavoratore che per effettive esigenze di servizio venga trattenuto al lavoro nel previsto intervallo meridiano, salvo che non sia possibile operare un semplice differimento dell'intervallo, spetta il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario effettuato e verrà di norma garantita una breve interruzione retribuita per una rapida consumazione del pasto.

7) Agli Operatori di Commutazione notturna dei Centri di lavoro Servizi d'utenza di Milano Est, Roma Nord e Napoli Ovest compete una maggiorazione pari al 30% della quota oraria dello stipendio e della indennità di contingenza per ogni ora di servizio prestato in ore notturne; la stessa maggiorazione compete anche per le ore di lavoro prestate oltre l'orario normale e, come tali, retribuite con i compensi previsti alle lettere a) o c) del precedente 6º comma.

 

 

Art. 10 - Ferie

 

1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con corresponsione della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.

2. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca la Società terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.

3. Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.

4. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui ferie entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.

5. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dal richiamo stesso in sede e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma in ogni caso entro l'anno.

6. Al personale ordinario dei Servizi d'utenza, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º maggio ed il 15 ottobre, sarà di norma concesso - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - un numero di giorni di ferie non superiori a 20 giorni lavorativi.

In via alternativa, rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso, può essere definita tra le parti stipulanti a livello regionale la riduzione del suddetto periodo dell'anno all'arco di tempo 1º giugno-30 settembre con utilizzazione, da parte del lavoratore, di un periodo continuativo di ferie non superiore a 3 settimane di calendario.

7. Il residuo periodo di ferie non fruito dal personale anzidetto nel periodo sopra indicato, sarà goduto nella restante parte dell'anno solare.

8. L'assegnazione delle ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggior traffico l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie, in ogni Centro di lavoro dei Servizi d'utenza, risulti contenuta in relazione alle esigenze del traffico stesso. La suddetta aliquota massima di personale contemporaneamente in ferie per ogni Centro sarà definita tra le parti stipulanti a livello regionale.

9. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

10. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati.

11. Nei casi di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione corrispondente.

Note a verbale - 1) Per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore che osserva l'orario di lavoro concentrato in 5 giorni alla settimana, si divide il numero dei giorni di ferie previsti dal 1º comma del presente articolo per 1,2: il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da accordare al lavoratore, oltre naturalmente ai giorni per i quali non è richiesta prestazione lavorativa. Quando la concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni alla settimana non sia prevista in via continuativa, gli anzidetti criteri di computo saranno applicati limitatamente ai giorni compresi nelle settimane in cui viene effettivamente operata tale concentrazione. In caso di compensazione di orario fra più settimane, che comporti la concentrazione dell'orario su meno di 5 giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie verrà conseguentemente riproporzionato. L'eventuale residuo frazionario sarà arrotondato per eccesso a una giornata intera di ferie, da godersi entro l'anno di competenza.

Detto criterio troverà applicazione anche nei confronti del personale di Commutazione notturna, tenendo presente che il coefficiente di 1,2 si applicherà per le settimane di 5 giorni lavorativi anche se una di tali giornate comporti una prestazione parziale (ad es. 4 ore); quando invece per detto personale siano stabilite compensazioni di orario fra più settimane che comportino anche settimane di soli 4 giorni lavorativi, ogni giornata di ferie goduta in tali settimane sarà considerata pari a 1,5.

Nell'ipotesi di cui al 7º comma dell'art. 4, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie spettanti, si divide il numero di giorni di ferie previsti dal 1º comma del presente articolo per il denominatore 2.

2) Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata. Le giornate ad orario ridotto di cui al 2º comma dell'art. 8 sono considerate come giornate "intere" ai fini del computo delle ferie.

3) I giorni di ferie verranno conteggiati mediante le corrispondenti ore lavorative.

4) Il decorso delle ferie resta interrotto:

a) qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbia determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura per almeno 2 giorni o per cui sia stato prescritto e che abbia effettivamente determinato un periodo di degenza della durata di almeno 5 giorni;

b) qualora il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figli o fratelli).

Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare e documentare alla Società la malattia o l'infortunio per gli opportuni controlli, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 36 e 37; dovrà altresì comunicare tempestivamente l'evento luttuoso. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato; oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio, ovvero, in caso di evento luttuoso, del periodo corrispondente al permesso previsto al 4º comma dell'art. 34. In tal caso il lavoratore usufruirà successivamente del periodo di ferie da recuperare.

5) Salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nessun periodo dell'anno è escluso in via generale per il godimento delle ferie, quando non ostino esigenze di servizio.

6) Nella ipotesi di cui al 7º comma dell'art. 4, almeno 4 dei giorni di ferie effettivamente spettanti devono coincidere con le giornate in cui è prevista una prestazione inferiore a 7 ore.

Al personale di cui trattasi, nel periodo dell'anno compreso tra il 1º maggio e il 15 ottobre, sarà di norma concessa - salvo diversa richiesta del lavoratore che sia compatibile con le esigenze del servizio - una quota delle ferie spettanti non superiore a 10 giorni lavorativi.

 

 

Art. 11 - Previdenza

 

Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la misura del contributo dovuto al relativo Fondo speciale sono stabiliti dalle apposite norme legislative.

Nota a verbale - Nel caso in cui il lavoratore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 della Legge 4-12-1956, n. 1450, abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la possibilità di regolarizzazione dei periodi scoperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione al Fondo di Previdenza per assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità, la Società, a richiesta del lavoratore, provvederà a versare all'Istituto quanto dovuto per la copertura dei periodi stessi. L'importo anticipato dalla Società al titolo suddetto sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla retribuzione in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.

 

 

Art. 12 - Inquadramento

 

Fatte salve diverse specifiche indicazioni, le disposizioni del presente articolo avranno applicazione a far tempo dall'1-7-1992; pertanto fino a tale data resta vigente quanto previsto dall'art. 12 del C.C.L. 10-12-1988.

 

 

Declaratorie di livello

 

1. I lavoratori vengono assegnati alle posizioni di lavoro più avanti indicate in relazione allo svolgimento delle funzioni e attività proprie di ciascuna posizione o di quelle del settore di appartenenza cui siano adibiti in forza dei criteri generali di impiego del personale (come ad esempio: ricomposizione del lavoro, rotazione, fungibilità).

2. Per ciascuna posizione di lavoro sono previsti uno o più livelli retributivi differenziati dei dieci sottoelencati in ragione della crescente capacità professionale, fermo restando che i contenuti delle specifiche declaratorie di livello sono da ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della definizione delle attività essendo comunque inteso che ciascuna figura professionale potrà svolgere compiti propri dei livelli inferiori oltre che le attività accessorie e/o integrative delle attività prevalenti di ciascun profilo.

3. Il lavoratore occupato in una posizione di lavoro per la quale sono previsti livelli retributivi differenziati viene assegnato ai diversi livelli retributivi progressivamente crescenti, fino a raggiungere il livello retributivo massimo previsto per quella data posizione di lavoro al termine del completo sviluppo della sua professionalità secondo i parametri temporali stabiliti e sulla base delle declaratorie sottodescritte.

4. Per professionalità si intende l'insieme delle conoscenze e delle capacità derivanti dalla formazione di base, dalla preparazione tecnico-professionale, dall'esperienza di lavoro via via maturata nello svolgimento di una data attività.

5. I seguenti livelli retributivi individuano, secondo le valutazioni concordate, il punto di acquisizione della completa professionalità, nell'ambito di ciascuna posizione di lavoro, fermo restando che i singoli livelli retributivi costituiscono anche necessario momento di transito, sulla base dei criteri successivamente specificati.

6. I lavoratori che svolgono funzioni direttive o di contenuto specialistico che richiedono autonomia gestionale nella conduzione di organismi operativi ovvero il possesso di un particolare livello di conoscenze tecnico-professionali sono individuati secondo le relative declaratorie e sulla base di una complessiva valutazione che tenga conto del diverso grado di presenza dei requisiti sopra specificati.

7. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 190/85 appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda. In particolare, tali lavoratori esplicano funzioni implicanti la responsabilità ed il controllo di unità organizzative di particolare complessità, ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla Direzione aziendale, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo, ovvero - essendo connotati dal possesso di appropriate conoscenze e competenze di tipo anche dottrinario e scientifico - svolgono funzioni di interesse strategico per l'azienda, con prevalente ed elevato contenuto specialistico in attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione e pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.

Sulla base di tali requisiti, la qualifica di "quadro" è attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello "1".

In ragione inoltre della particolare connotazione organizzativa aziendale, della specifica configurazione e complessità delle sue articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali, sono ricompresi nella cd. "area quadri" i lavoratori inquadrati nei livelli "2" e "3", in quanto normalmente preposti alla conduzione, al coordinamento e al controllo, con specifica autonomia e responsabilità, di unità organizzative di notevole rilevanza ovvero che esplicano - in possesso di qualificate conoscenze specialistiche - funzioni di particolare importanza, caratterizzate dalla capacità di fornire contributi di originalità e creatività, ai fini del conseguimento dei prioritari obiettivi di qualità ed efficienza del servizio.

 

LIVELLO "10"

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non richiedenti conoscenze particolari.

 

LIVELLO "9"

Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività di media complessità. Tali attività richiedono la conoscenza di tecniche operative semplici e definite o di metodi e procedure per la esecuzione di programmi di lavoro prestabiliti.

 

LIVELLO "8"

Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente di espletare attività che richiedono nell'ambito del proprio settore di competenza una adeguata conoscenza delle tecniche e/o procedure operative.

 

LIVELLO "7"

Appartengono a questo livello i lavoratori la cui professionalità consente l'espletamento di attività che richiedono una particolare valutazione conc