CCNL in vigore
TELECOMUNICAZIONI - Intersind
Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-09-1996
Dipendenti delle aziende di telecomunicazione aderenti all'Intersind
Decorrenza 1-1-1996 - 31-12-1999 (parte normativa)
1-1-1996 - 31-12-1997 (parte economica)
Addì 9 settembre 1996 in Roma
tra l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Stet - Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - Nuova Telespazio
e SLC-Cgil, SILT-Cisl, UILTE-Uil
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle Aziende di Telecomunicazioni aderenti all'INTERSIND.
Il presente contratto viene applicato alle seguenti Aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, CSELT, STET International, Finanziaria STET, SSGRR, Elettra TLC, Trainet.
Le parti stipulanti, nel recepire lo spirito e gli indirizzi del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993 e nel richiamare gli orientamenti espressi nelle intese intercorse con Cgil, Cisl e Uil, condividono l'esigenza di fornire risposte tempestive e flessibili all'evoluzione del mercato e della tecnologia in relazione all'elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli partecipativi nel qualificare i rapporti, fermo restando i distinti ruoli e responsabilità. A tal fine individuano quali valori fondanti del presente Contratto:
- la centralità dell'autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di Relazioni Industriali quale strumento di governo dei processi aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema organico ed articolato dì regole certe e condivise in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi competitivi delle Aziende, garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane su obiettivi di qualità totale;
- l'individuazione di un assetto relazionate che - ponendo la ricerca del consenso quale obiettivo ed elemento qualificante dei rapporti tra le parti ai diversi livelli nel rispetto degli strumenti, delle modalità e degli ambiti temporali previsti - sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;
- la funzionalità dell'assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento di risultati non inflazionistici coerenti con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabilita da Governo e parti sociali e al perseguimento di una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro.
1. In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23-7-1993, il sistema contrattuale si articola su due livelli come di seguito individuati.
Il contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento retributivo base del personale in coerenza alle indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabilite da Governo e parti sociali.
Il contratto individua, per il livello aziendale, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i rispettivi soggetti abilitati.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto, rientrano, in particolare, quelle relative alle seguenti regolamentazioni:
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali (RSU, Assemblea, Diritto di affissione, Permessi, Trattenute per contributi sindacali);
- svolgimento del rapporto di lavoro (sistema di inquadramento, orario di lavoro, ferie).
Il contratto collettivo di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
2. a) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- articolazioni degli orari di lavoro;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- trasferte - rimborso spese per lavoro fuori sede.
In relazione a quanto sopra, i soggetti sindacali titolari per le materie oggetto di rinvio alla sede aziendale sono individuati nelle strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, rispettivamente nazionali regionali/territoriali, ovvero nelle rappresentanze sindacali unitarie, regolarmente elette ai sensi dell'art. 46 del presente contratto, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali.
Le parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione delle diverse questioni rinviate alla sede aziendale dovrà comunque realizzarsi salvaguardando l'unitarietà, l'unicità e la titolarità del momento relazionale secondo modalità e criteri coerenti con 9 Protocollo del 23-7-1993, tali da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal presente contratto.
In considerazione della esigenza comunemente avvertita di coniugare le prassi vigenti con la definizione di un Donare quadro di interlocuzione a odo Aziendale, nere Aziende articolate in unità produttive presenti in più regioni si potranno prevedere per ciascuna delle materie oggetto di rinvio alla sede aziendale sino a due momenti distinti di interlocuzione, ciascuno dei quali connotato da finalità ed ambiti differenziati e non sovrapponibili di competenza con titolarità e soggetti individuati secondo modalità specificatamente definite.
b) Ai sensi del terzo capoverso, punto 2, "Assetti contrattuali" del Protocollo 23-7-1993, la contrattazione aziendale si potrà svolgere, nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali, a partire dal 1-1-1997 al fine di evitare sovrapposizioni con il rinnovo del contratto di cui il punto 1.
Qualora ne sussistano i presupposti, come riscontrati nel corso delle procedure previste al successivo punto 4., la contrattazione aziendale si potrà realizzare esclusivamente nella negoziazione di contenuti economici variabili integralmente commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base di uno dei seguenti parametri: redditività, produttività, competitività e qualità del servizio.
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle RSU.
L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
3. Procedure per il rinnovo del contratto - La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima dalla relativa scadenza.
Durante il sopra indicato periodo e per il mese su scadenza e comunque per un arco temporale complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale", secondo le modalità ed i criteri specificatamente previsti dal Protocollo 23-7-1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993.
4. Procedure per il rinnovo degli accordi di contrattazione aziendale - La parte che ha ricevuto le richieste di rinnovo in ordine alla contrattazione aziendale dovrà darne riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per 9 mese successivo alla scadenza dell'accordo - ovvero della data prevista al precedente punto 2, lettera b) - e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 2 - Relazioni industriali
Le parti stipulanti ispirandosi ai principi fondamentali individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni industriali, ispirato al reciproco riconoscimento dei ruoli e al rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
In tale sistema, che vede il rapporto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori quale momento qualificante per le Aziende, gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa orientati ai mutamenti ed all'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato e al coinvolgimento delle risorse umane.
Le parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quel momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali un sistema improntato alla trasparenza e alla tempestività;
- assumendo, quale elemento valoriale qualificante nell'ambito di distinti ruoli e responsabilità di ciascuna delle parti, lo sviluppo ed il consolidamento di innovative esperienze di tipo partecipativo a carattere non negoziale su specifiche materie individuate in ragione dei diversi contesti aziendali;
- allo scopo di assicurare interventi idonei a realizzare miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità e della produttività richiesti dalle sfide del mercato in un ambito di adeguata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di garantire lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente sul mercato, in un quadro di crescente globalizzazione dei mercati;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, quale risultato del positivo e responsabile concorso dei diversi soggetti del sistema di relazioni sindacali a tutti i suoi livelli;
concordano sul seguente modello di relazioni industriali.
A) Osservatorio
A partire dal 1-1-1997 viene costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da 12 componenti designati da ciascuna delle parti stipulanti (n. 6 per la parte imprenditoriale e n. 6 per la parte sindacale), che procederà con cadenza semestrale a realizzare approfondimenti sulle tematiche ritenute più significative in ordine ai possibili impatti e riflessi sulle condizioni produttive delle Aziende, nonché a promuovere momenti di riflessione comune circa l'andamento dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro.
L'Osservatorio nazionale nell'ambito delle priorità che verranno definite di comune intesa, affronterà le seguenti materie:
- le linee di sviluppo tecnologico, con specifico riferimento a possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
- la dinamica della produttività e del costo del lavoro, valutata anche comparativamente al mercato internazionale;
- la professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle relative esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
- le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo della occupazione femminile ed alle problematiche complessive ad essa connesse;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti più significative;
- le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive CEE in materia;
- l'evoluzione degli assetti professionali, avuto riguardo anche arie nuove attività lavorative emergenti. Considerata la particolare rilevanza dei fenomeni connessi all'evoluzione delle professionalità conseguenti a nuove e significative attività lavorative intervenute nell'arco di vigenza del presente contratto, l'Osservatorio potrà formulare all'attenzione delle parti stipulanti a seguito dei necessari e ed approfondimenti propedeutici, specifiche proposte in ordine alla individuazione di profili professionali aggiuntivi a quelli in atto.
B) Informativa a livello nazionale
Al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza delle linee di strategia industriale presenti nelle Telecomunicazioni, in sede Intersind, nel corso di un apposito incontro, si provvederà a fornire, con cadenza annuale, alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1. scenari evolutivi del mercato delle telecomunicazioni con riferimento al quadro istituzionale e regolatorio conseguente ai processi di liberalizzazione, alle strategie competitive sia al versante interno che internazionale;
2. linee strategiche di riorganizzazione presenti nel comparto in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
3. andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate al quadro, legislativo ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro ed ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovative;
4. linee di tendenza dei costi dei fattori produttivi dì comparto in relazione ai principali competitori esterni con particolare riferimento alle dinamiche del costo del lavoro.
C) Informativa a livello territoriale
Qualora dovessero realizzarsi significative ricadute a livello territoriale in relazione a quanto previsto alla precedente lettera B), nel corso di un apposito incontro, da tenersi presso la competente Delegazione Intersind, verranno forniti alle strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i necessari elementi di dettaglio, anche al fine di promuovere eventuali azioni congiunte di intervento e sensibilizzazione nei confronti di Enti pubblici locali, ciò in riferimento alla progressiva liberalizzazione degli assetti delle telecomunicazioni.
D) Sistema di informazione a livello aziendale
Premessa - Con riferimento all'articolo "Assetto contrattuale" i soggetti titolari di quanto stabilito alla presente lettera sono individuati, in rapporto alla diversa configurazione aziendale (aziende monocentriche ovvero aziende articolate in unità produttive presenti in più regioni), nelle strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti rispettivamente nazionali, regionali/territoriali ovvero nelle rappresentanze sindacali unitarie.
1. a) Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le Aziende che occupano più di 200 dipendenti procederanno a fornire, alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti (le Organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti), specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:
- gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
- l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e tutela degli impianti;
- i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile - anche al fine di facilitarne il reinserimento dopo l'assenza per maternità - e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
- l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e collocazione inquadramentale;
- l'andamento complessivo degli orari di lavoro;
- gli orientamenti e le azioni più significative rivolte al miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Qualora dovessero intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, potranno essere forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
b) Nel caso di rilevanti mutamenti tecnologici ed organizzativi che determinino sostanziali modifiche agli assetti produttivi con significative ricadute sul personale, le Aziende con un numero di dipendenti superiore a 200 ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti (le Organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti), cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti, un incontro in ordine ai riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Qualora tali innovazioni comportassero significativi riflessi sull'inquadramento del personale, l'azienda comunicherà alle organizzazioni sindacali stipulanti gli effetti derivanti da tali modifiche sull'assetto delle professionalità, tenuto conto delle eventuali riarticolazioni delle attività lavorative ad esse conseguenti.
Nell'ambito di quanto in materia stabilito dall'art. 1 "Assetto contrattuale" le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno richiedere alla Direzione aziendale uno specifico incontro.
2. Le Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 forniranno, con cadenza annuale, alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti (in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti: alle Organizzazioni nazionali e/o alle relative articolazioni territoriali interessate) e alla RSU previa specifica richiesta, informazioni relative alle linee di indirizzo in materia di investimenti e di sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Dichiarazione a verbale - Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
E) Procedure di conciliazione delle controversie collettive
Le eventuali divergenze in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto sono demandate alla competenza esclusiva delle parti stipulanti.
Qualora dovessero insorgere a livello aziendale controversie in ordine alla soluzione degli aspetti di cui al punto 2, lettera a), dell'art. 1 "Assetto contrattuale", le parti si atterranno alle seguenti modalità procedurali.
Qualora le parti constatino l'impossibilità di pervenire ad un componimento sulle materie di competenza di cui al punto 2, lettera a) sopra richiamate, la questione potrà essere esaminata, su richiesta di una delle parti, nel corso di un apposito incontro da tenersi a livello regionale entro 5 giorni tra l'azienda - eventualmente assistita dalla Delegazione Intersind territorialmente competente - e le strutture regionali aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Permanendo il disaccordo, la controversia potrà essere ulteriormente esaminata, ad iniziativa di una delle parti, nel corso di un apposito incontro da tenersi a livello nazionale entro 10 giorni tra l'azienda - eventualmente assistita dall'lntersind - e le strutture nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Fino al completo esaurimento delle procedure sopra individuate le parti non procederanno ad azioni dirette.
1. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo e il profilo professionale di appartenenza ai sensi dell'art. 14 del presente contratto;
c) la sede di lavoro;
d) il trattamento economico iniziale;
e) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta di identità o altro documento equivalente;
b) il libretto di lavoro;
c) il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
d) il certificato di nascita, di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale, ove questo sia diverso dalla residenza);
e) il certificato degli studi compiuti;
f) l'eventuale documento del servizio militare;
g) lo stato di famiglia;
h) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
i) ogni altro documento che l'azienda ritenesse opportuno richiedere per ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.
3. Prima dell'assunzione l'azienda può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
4. Il lavoratore dovrà dare comunicazione formale degli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Ferme restando le determinazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 25, Legge 23-7-1991, n. 223, le parti convengono che, in attuazione di quanto previsto dal suddetto comma, al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25 della Legge citata, si tiene esclusivamente conto dei lavoratori inquadrati all'atto dell'assunzione nei livelli A e B ed appartenenti alle figure professionali di "Addetto ad attività operative", "Addetto ad interventi tecnici" e "Addetto ad attività impiegatizie". Dal computo della suddetta riserva resta pertanto escluso il restante personale.
1. Il lavoratore assunto servizio può essere soggetto ad un periodo di. prova. Detto periodo non può essere superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli H, G, F, E ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
2. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova salvo giustificata assenza dovuta a causa di forza maggiore, nel qual caso il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza.
3. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa dell'azienda durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni compatibili con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto, a richiesta del personale ordinario in servizio, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Non prima di un triennio dalla data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno, il cui accoglimento sarà valutato dall'azienda sulla base delle esigenze di servizio.
3. La domanda del lavoratore ordinario volta alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, potrà essere accolta compatibilmente con le esigenze di servizio, secondo modalità e criteri definiti dalle parti stipulanti a livello aziendale.
4. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
5. Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale e mensile. La distribuzione dell'orario sarà collocata, secondo modalità predeterminate o comunque indirettamente determinabili, in relazione alle esigenze organizzative del settore di appartenenza.
6. A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere eccezionale, è facoltà dell'azienda richiedere, e del lavoratore accettare, l'effettuazione di prestazioni eccedenti l'orario ridotto di cui al precedente capoverso del presente comma.
7. Di tali prestazioni verrà data adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti nell'ambito del sistema di informazione della lettera B) di cui all'art. 2.
8. Il numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione proporzionale alla durata della prestazione
9. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, nonché per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati ai periodi a tempo pieno.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), dell'art. 1 "Assetto contrattuale", gli aspetti applicativi del presente articolo saranno stabiliti in sede aziendale con le competenti strutture sindacali aderenti alle Organizzazioni stipulanti individuate in relazione alla specifica configurazione della azienda.
11. Nella medesima sede, le parti provvederanno inoltre a stabilire, ai sensi dell'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863, la percentuale massima di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto ai lavoratori in forza a tempo pieno, nonché le tipologie professionali escluse dall'applicazione del presente istituto.
12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, nell'unità produttiva considerata, è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
13. Per quanto non espressamente contenuto nel presente articolo si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.
1. Oltre ai casi previsti dalle leggi e dagli accordi interconfederali vigenti in materia, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi:
- necessità di espletamento di servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;
- incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o di esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico;
- punte di più intensa attività stagionale;
- esigenze connesse all'esecuzione di opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo.
2. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari all'8% del personale a tempo indeterminato in forza in ciascuna unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, in sede aziendale la suddetta percentuale potrà essere elevata di comune intesa tra le competenti strutture organizzative delle parti stipulanti. In tale sede potranno altresì essere individuate ulteriori fattispecie di ricorso al contratto a termine rispetto a quelle previste nel primo comma del presente articolo.
L'azienda comunicherà alle competenti Organizzazioni sindacali stipulanti il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle riportate al precedente comma.
3. Al personale assunto con contratto a termine può essere richiesto un periodo di prova adeguato alla durata del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore ai periodi indicati nell'art. 4 "Periodo di prova".
4. Ai lavoratori con contratto a termine, che passino a far parte del personale ordinario, è riconosciuto, ai fini dell'anzianità di fatto, il periodo relativo al rapporto di lavoro in atto alla data del passaggio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale detto periodo è determinato in proporzione alle ore valide maturate.
1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti stipulanti riconoscono nel telelavoro un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale.
Il telelavoro, nelle possibili e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo modalità logistico-operative a titolo esemplificativo alle seguenti tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte;
- telelavoro "working out", qualora l'attività lavorativa viene di norma prestata in luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa/funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata, in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile.
Nelle suddette fattispecie le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso innovative e diverse modalità, sia come durata giornaliera della prestazione lavorativa - fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 9 - sia come collocazione della stessa nell'arco della giornata sia come criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per le professionalità medio alte - più direttamente a predefiniti obiettivi.
- Lavoro "a distanza", laddove l'attività lavorativa viene prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente aziendale cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinato ai sensi del presente CCNL
2. Le parti stipulanti, riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare per il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del lavoro a distanza.
In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una Commissione Paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è affidato il compito di:
- monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via di implementazione, al fine di apprezzarne le specificità e di rilevarne le criticità norme-applicative;
- sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare ogni possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica, assicurativa, logistica e comunicazionale;
- attivarsi conseguentemente, anche nei confronti degli organismi legislativi competenti, al fine di consentire lo sviluppo di innovativi criteri regolatori della materia, coerenti alle logiche di implementazione che l'istituto va trovando nel contesto sociale e tecnologico di riferimento.
3. Per le sperimentazioni in via di attivazione le parti stipulanti di livello aziendale provvederanno a definire, in relazione alle specificità del lavoro a distanza ed alle connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova espressione, i criteri e le modalità applicative di regolamentazione del telelavoro e le dotazioni tecnologiche necessarie.
Tali sperimentazioni individueranno in particolare le attività e le relative figure professionali, le articolazioni e le modalità di espletamento della prestazione, le necessarie garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento delle particolari esigenze formative, informative, di socializzazione e di comunicazione, anche per quanto attiene alle tematiche di natura sindacale.
In presenza di forme di telelavoro avviate al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e il loro reimpiego, si provvederà altresì ad individuare percorsi comunicazionali - e di riqualificazione capaci di apprezzare la valenza dell'istituto.
4. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, con ciò garantendo il rispetto di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Il lavoratore assolverà le proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle vigenti norme, in quanto non espressamente derogate e come integrate dalle discipline aziendali adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Per sede di lavoro si intende il comune all'interno del quale è collocato il posto normale di lavoro.
1. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti.
Per il personale partecipante a turni avvicendati nelle 16 ore o nelle 24 ore la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 37 ore e 50 minuti.
2. I lavoratori non interessati alle prestazioni in turno di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato normalmente in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.
I lavoratori interessati da prestazioni in turno seguiranno orari di lavoro individuali collocati all'interno delle seguenti tipologie:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati.
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni previste per il settore di appartenenza.
3. Per predefiniti periodi temporali e/o specifiche esigenze aziendali non attuabili secondo gli schemi programmati, potranno essere stabilite diverse modalità di collocazione della prestazione giornaliera di lavoro, previa informativa alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti delle esigenze tecnico-produttive che sono a fondamento della modificazione dell'orario.
4. Il lavoratore è tenuto a registrare, oltre che l'inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera anche l'inizio e la fine dell'intervallo meridiano.
5. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata, e tenuto conto delle disposizioni di Legge e delle esigenze di servizio possono essere:
orari spezzati - orari con intervallo;
orari continuati - orari senza intervallo;
orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
6. I lavoratori operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante.
8. In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.
9. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa dovuta a motivi stagionali o contingenti, potrà prevedersi a livello aziendale la possibilità di realizzare orari settimanali di lavoro di durata diversa da quella prevista dal comma 1 del presente articolo.
Detti orari dovranno comunque prevedere omogenee forme di compensazione tra le diverse settimane, in misura tale che la durata settimanale media su base annua dell'orario di lavoro sia pari a quella di cui al comma 1 del presente articolo.
In tali casi, e sino a concorrenza degli orari da compensare, non si darà luogo a maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario.
L'orario di lavoro, articolabile anche su 6 giorni lavorativi non potrà comunque superare le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, né potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e a 32 settimanali.
10. Muovendo dal comune e ribadito impegno di realizzare assetti degli orari di lavoro funzionali alle mutevoli esigenze tecnologiche, organizzative e di mercato, ai sensi del comma 2, lettera a)