S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 11/03/1999 si rinvia al CCNL "Telecomunicazioni".
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 0/09/196 si rinvia ai seguenti CCNL:
- "Telefonici - Sip"
- "Telespazio"
CCNL del 09/09/1996
TELECOMUNICAZIONI - Intersind
Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-09-1996
Dipendenti delle aziende di telecomunicazione aderenti all'Intersind
Decorrenza 1-1-1996 - 31-12-1999 (parte normativa)
1-1-1996 - 31-12-1997 (parte economica)
Addì 9 settembre 1996 in Roma
tra l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Stet - Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - Nuova Telespazio
e SLC-Cgil, SILT-Cisl, UILTE-Uil
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle Aziende di Telecomunicazioni aderenti all'INTERSIND.
Il presente contratto viene applicato alle seguenti Aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, CSELT, STET International, Finanziaria STET, SSGRR, Elettra TLC, Trainet.
Le parti stipulanti, nel recepire lo spirito e gli indirizzi del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993 e nel richiamare gli orientamenti espressi nelle intese intercorse con Cgil, Cisl e Uil, condividono l'esigenza di fornire risposte tempestive e flessibili all'evoluzione del mercato e della tecnologia in relazione all'elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli partecipativi nel qualificare i rapporti, fermo restando i distinti ruoli e responsabilità. A tal fine individuano quali valori fondanti del presente Contratto:
- la centralità dell'autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di Relazioni Industriali quale strumento di governo dei processi aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema organico ed articolato dì regole certe e condivise in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi competitivi delle Aziende, garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane su obiettivi di qualità totale;
- l'individuazione di un assetto relazionate che - ponendo la ricerca del consenso quale obiettivo ed elemento qualificante dei rapporti tra le parti ai diversi livelli nel rispetto degli strumenti, delle modalità e degli ambiti temporali previsti - sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;
- la funzionalità dell'assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento di risultati non inflazionistici coerenti con le indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabilita da Governo e parti sociali e al perseguimento di una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro.
1. In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23-7-1993, il sistema contrattuale si articola su due livelli come di seguito individuati.
Il contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento retributivo base del personale in coerenza alle indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabilite da Governo e parti sociali.
Il contratto individua, per il livello aziendale, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i rispettivi soggetti abilitati.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto, rientrano, in particolare, quelle relative alle seguenti regolamentazioni:
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali (RSU, Assemblea, Diritto di affissione, Permessi, Trattenute per contributi sindacali);
- svolgimento del rapporto di lavoro (sistema di inquadramento, orario di lavoro, ferie).
Il contratto collettivo di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
2. a) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- articolazioni degli orari di lavoro;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- trasferte - rimborso spese per lavoro fuori sede.
In relazione a quanto sopra, i soggetti sindacali titolari per le materie oggetto di rinvio alla sede aziendale sono individuati nelle strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, rispettivamente nazionali regionali/territoriali, ovvero nelle rappresentanze sindacali unitarie, regolarmente elette ai sensi dell'art. 46 del presente contratto, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali.
Le parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione delle diverse questioni rinviate alla sede aziendale dovrà comunque realizzarsi salvaguardando l'unitarietà, l'unicità e la titolarità del momento relazionale secondo modalità e criteri coerenti con 9 Protocollo del 23-7-1993, tali da non determinare ripetitività e sovrapposizioni con ambiti disciplinati dal presente contratto.
In considerazione della esigenza comunemente avvertita di coniugare le prassi vigenti con la definizione di un Donare quadro di interlocuzione a odo Aziendale, nere Aziende articolate in unità produttive presenti in più regioni si potranno prevedere per ciascuna delle materie oggetto di rinvio alla sede aziendale sino a due momenti distinti di interlocuzione, ciascuno dei quali connotato da finalità ed ambiti differenziati e non sovrapponibili di competenza con titolarità e soggetti individuati secondo modalità specificatamente definite.
b) Ai sensi del terzo capoverso, punto 2, "Assetti contrattuali" del Protocollo 23-7-1993, la contrattazione aziendale si potrà svolgere, nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali, a partire dal 1-1-1997 al fine di evitare sovrapposizioni con il rinnovo del contratto di cui il punto 1.
Qualora ne sussistano i presupposti, come riscontrati nel corso delle procedure previste al successivo punto 4., la contrattazione aziendale si potrà realizzare esclusivamente nella negoziazione di contenuti economici variabili integralmente commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base di uno dei seguenti parametri: redditività, produttività, competitività e qualità del servizio.
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle RSU.
L'accordo raggiunto ha durata quadriennale.
3. Procedure per il rinnovo del contratto - La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima dalla relativa scadenza.
Durante il sopra indicato periodo e per il mese su scadenza e comunque per un arco temporale complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma per il rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale", secondo le modalità ed i criteri specificatamente previsti dal Protocollo 23-7-1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente punto comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993.
4. Procedure per il rinnovo degli accordi di contrattazione aziendale - La parte che ha ricevuto le richieste di rinnovo in ordine alla contrattazione aziendale dovrà darne riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per 9 mese successivo alla scadenza dell'accordo - ovvero della data prevista al precedente punto 2, lettera b) - e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 2 - Relazioni industriali
Le parti stipulanti ispirandosi ai principi fondamentali individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni industriali, ispirato al reciproco riconoscimento dei ruoli e al rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
In tale sistema, che vede il rapporto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori quale momento qualificante per le Aziende, gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa orientati ai mutamenti ed all'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato e al coinvolgimento delle risorse umane.
Le parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quel momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali un sistema improntato alla trasparenza e alla tempestività;
- assumendo, quale elemento valoriale qualificante nell'ambito di distinti ruoli e responsabilità di ciascuna delle parti, lo sviluppo ed il consolidamento di innovative esperienze di tipo partecipativo a carattere non negoziale su specifiche materie individuate in ragione dei diversi contesti aziendali;
- allo scopo di assicurare interventi idonei a realizzare miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità e della produttività richiesti dalle sfide del mercato in un ambito di adeguata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di garantire lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente sul mercato, in un quadro di crescente globalizzazione dei mercati;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, quale risultato del positivo e responsabile concorso dei diversi soggetti del sistema di relazioni sindacali a tutti i suoi livelli;
concordano sul seguente modello di relazioni industriali.
A) Osservatorio
A partire dal 1-1-1997 viene costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da 12 componenti designati da ciascuna delle parti stipulanti (n. 6 per la parte imprenditoriale e n. 6 per la parte sindacale), che procederà con cadenza semestrale a realizzare approfondimenti sulle tematiche ritenute più significative in ordine ai possibili impatti e riflessi sulle condizioni produttive delle Aziende, nonché a promuovere momenti di riflessione comune circa l'andamento dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro.
L'Osservatorio nazionale nell'ambito delle priorità che verranno definite di comune intesa, affronterà le seguenti materie:
- le linee di sviluppo tecnologico, con specifico riferimento a possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
- la dinamica della produttività e del costo del lavoro, valutata anche comparativamente al mercato internazionale;
- la professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutive delle relative esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
- le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo della occupazione femminile ed alle problematiche complessive ad essa connesse;
- l'andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti più significative;
- le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive CEE in materia;
- l'evoluzione degli assetti professionali, avuto riguardo anche arie nuove attività lavorative emergenti. Considerata la particolare rilevanza dei fenomeni connessi all'evoluzione delle professionalità conseguenti a nuove e significative attività lavorative intervenute nell'arco di vigenza del presente contratto, l'Osservatorio potrà formulare all'attenzione delle parti stipulanti a seguito dei necessari e ed approfondimenti propedeutici, specifiche proposte in ordine alla individuazione di profili professionali aggiuntivi a quelli in atto.
B) Informativa a livello nazionale
Al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza delle linee di strategia industriale presenti nelle Telecomunicazioni, in sede Intersind, nel corso di un apposito incontro, si provvederà a fornire, con cadenza annuale, alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1. scenari evolutivi del mercato delle telecomunicazioni con riferimento al quadro istituzionale e regolatorio conseguente ai processi di liberalizzazione, alle strategie competitive sia al versante interno che internazionale;
2. linee strategiche di riorganizzazione presenti nel comparto in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
3. andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate al quadro, legislativo ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro ed ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovative;
4. linee di tendenza dei costi dei fattori produttivi dì comparto in relazione ai principali competitori esterni con particolare riferimento alle dinamiche del costo del lavoro.
C) Informativa a livello territoriale
Qualora dovessero realizzarsi significative ricadute a livello territoriale in relazione a quanto previsto alla precedente lettera B), nel corso di un apposito incontro, da tenersi presso la competente Delegazione Intersind, verranno forniti alle strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i necessari elementi di dettaglio, anche al fine di promuovere eventuali azioni congiunte di intervento e sensibilizzazione nei confronti di Enti pubblici locali, ciò in riferimento alla progressiva liberalizzazione degli assetti delle telecomunicazioni.
D) Sistema di informazione a livello aziendale
Premessa - Con riferimento all'articolo "Assetto contrattuale" i soggetti titolari di quanto stabilito alla presente lettera sono individuati, in rapporto alla diversa configurazione aziendale (aziende monocentriche ovvero aziende articolate in unità produttive presenti in più regioni), nelle strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti rispettivamente nazionali, regionali/territoriali ovvero nelle rappresentanze sindacali unitarie.
1. a) Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le Aziende che occupano più di 200 dipendenti procederanno a fornire, alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti (le Organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti), specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:
- gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
- l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle attività conferite;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e tutela degli impianti;
- i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile - anche al fine di facilitarne il reinserimento dopo l'assenza per maternità - e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
- l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e collocazione inquadramentale;
- l'andamento complessivo degli orari di lavoro;
- gli orientamenti e le azioni più significative rivolte al miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Qualora dovessero intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, potranno essere forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
b) Nel caso di rilevanti mutamenti tecnologici ed organizzativi che determinino sostanziali modifiche agli assetti produttivi con significative ricadute sul personale, le Aziende con un numero di dipendenti superiore a 200 ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti (le Organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti), cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti, un incontro in ordine ai riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Qualora tali innovazioni comportassero significativi riflessi sull'inquadramento del personale, l'azienda comunicherà alle organizzazioni sindacali stipulanti gli effetti derivanti da tali modifiche sull'assetto delle professionalità, tenuto conto delle eventuali riarticolazioni delle attività lavorative ad esse conseguenti.
Nell'ambito di quanto in materia stabilito dall'art. 1 "Assetto contrattuale" le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno richiedere alla Direzione aziendale uno specifico incontro.
2. Le Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 forniranno, con cadenza annuale, alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti (in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti: alle Organizzazioni nazionali e/o alle relative articolazioni territoriali interessate) e alla RSU previa specifica richiesta, informazioni relative alle linee di indirizzo in materia di investimenti e di sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Dichiarazione a verbale - Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
E) Procedure di conciliazione delle controve