CCNL in vigore
TEATRI STABILI ED ETI - PERSONALE NON ARTISTICO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 13/07/2005
Impiegati ed operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall'ETI
Decorrenza: 01/01/2004
Scadenza normativa: 31/12/2007
Scadenza economica: 31/12/2005
L'anno 2005 il giorno 13 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'AGIS in Via di Villa Patrizi, 10
TRA
l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica
l'ETI
con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)
E
il SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.
Parte I - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI OPERAI
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia di collocamento.
L'assunzione dovrà essere comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale verrà specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello e la qualifica (operaio, impiegato) in cui il lavoratore viene inquadrato a norma dell'art. 5 del presente contratto e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la retribuzione;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta di identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti di assicurazione, in quanto ne sia già in possesso;
4) stato di famiglia.
È in facoltà del teatro richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare gli eventuali successivi mutamenti.
In caso di assunzione mediante concorso o selezione, il teatro chiamerà a far parte della Commissione giudicatrice anche un rappresentante designato dall'Organismo rappresentativo aziendale.
Il teatro, nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato, darà la precedenza ai lavoratori assunti stagionalmente nel quinquennio precedente per un minimo di tre stagioni che, a giudizio della Direzione aziendale, previa consultazione con l'Organismo rappresentativo aziendale, siano in possesso dei requisiti per l'espletamento delle specifiche mansioni e non abbiano dato luogo a rilievi disciplinari.
Il teatro, nell'assunzione del personale necessario alle esigenze della stagione, darà la precedenza al personale utilizzato per l'intera durata delle tre stagioni teatrali precedenti che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione già svolta e che non abbia dato luogo a rilievi disciplinari.
Il teatro dovrà comunicare per iscritto al lavoratore un mese prima della scadenza del contratto a tempo determinato in corso l'eventuale intenzione di riassumerlo a termine nel corso della successiva stagione teatrale.
Nota a verbale
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 non concorrono a determinare la quota di riserva di cui all'art. 25, comma 1:
- le assunzioni dei lavoratori inquadrati nei livelli 1ºA, 1º, 2º;
- le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni di custodia o sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia;
- le assunzioni a tempo indeterminato ed a termine di lavoratori per i quali operi il diritto di precedenza previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 4 mesi per gli impiegati di livello 1ºA, 1º, 2ºa, 3ºa ed a 2 mesi per gli impiegati di livello 4º, 5ºa e 6ºa;
- non superiore ad 1 mese per gli operai.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro dell'impiegato avvenga per dimissioni, in qualunque momento o per licenziamento durante i primi due mesi di prova, per gli impiegati di livello 1ºA, 1º, 2ºa, 3ºa o durante il primo mese, per gli impiegati di livello 4º, 5ºa, 6ºa, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso in cui il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio durante il periodo di prova, comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di Legge in vigore.
Art. 5 - Classificazione del personale
**A) Con decorrenza dal 1º giugno 2005 i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata su otto livelli:
Livello 1ºA
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con funzioni direttive di rilevante interesse aziendale che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più uffici o servizi con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla Direzione;
b) i lavoratori preposti a posizioni di lavoro anche individuali di carattere artistico-tecnico-amministrativo di alta qualificazione professionale che comportino responsabilità e discrezionalità equivalenti a quelle dei lavoratori di cui al precedente punto a), con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa.
Livello 1º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con funzioni direttive di particolare interesse aziendale preposti ad un ufficio o ad un servizio con poteri discrezionali e di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla Direzione;
b) i lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale di carattere artistico con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.
Livello 2º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori anche con l'ausilio di altro personale;
b) i lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica ai quali è affidata la guida ed il coordinamento, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione di squadre di operai addette ad uno specifico reparto operativo, ovvero i lavoratori di elevata qualificazione professionale e con ampia esperienza che svolgono, nell'ambito della gestione tecnico-artistica, attività che richiedono autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità nei risultati.
Livello 3º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori amministrativi con mansioni di concetto di minor grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel livello 2ºa che richiedono una specifica preparazione professionale ed una particolare esperienza di lavoro e pratica di ufficio;
b) i lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-operativa.
Livello 4º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d'ordine di natura complessa la cui esecuzione richiede una approfondita preparazione professionale.
Dichiarazione a verbale 1
A titolo esemplificativo appartengono a questo livello i cassieri dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºa.
b) i lavoratori qualificati che, oltre a possedere le caratteristiche della definizione di cui al livello 5ºb, abbiano acquisito particolare abilità ed esperienza professionali.
Dichiarazione a verbale 1-bis
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºb.
Livello 5º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria;
b) i lavoratori qualificati che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Dichiarazione a verbale 2
Dopo cinque anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºa l'azienda prenderà in esame ai fini dell'eventuale passaggio al livello 3ºa, quei cassieri che, oltre ad avere svolto le relative mansioni senza essere incorsi in rilievi tecnici e professionali, abbiano anche svolto in modo continuativo le seguenti mansioni:
- partecipazione alla campagna promozionale per la vendita degli abbonamenti e compilazione e tenuta dei borderò e dei documenti SIAE; ovvero
- partecipazione alla campagna promozionale per la vendita degli abbonamenti ed iniziative per gli abbonati, anche con l'organizzazione di gruppi di spettatori; ovvero
- partecipazione all'organizzazione dei turni di lavoro dei cassieri, servizio di informazioni sull'attività del teatro e contatti con gruppi organizzati (aziendali, scolastici, ecc.).
Il passaggio di livello non esime il lavoratore dal continuare a svolgere le mansioni del livello di provenienza.
Livello 6º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che compiono lavori d'ordine di natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali;
b) i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di adeguata capacità pratica e generiche conoscenze tecniche.
Dichiarazione a verbale 2-bis
Gli appartenenti al livello 6ºb dopo 12 mesi di effettivo esercizio delle relative mansioni vengono assegnati al livello 5ºb.
Livello 7º
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.
Dichiarazione a verbale 3
Gli appartenenti al livello 7º dopo 18 mesi di effettivo esercizio delle relative mansioni vengono assegnati al livello 6ºb.
Con l'assegnazione al livello 6ºb i lavoratori mantengono le mansioni del livello di provenienza e debbono essere in condizioni di svolgere, eventualmente dopo opportuno addestramento, le mansioni del nuovo livello.
Resta inteso che per il personale inizialmente inquadrato nel livello 7º non opera la Dichiarazione a verbale 2-bis.
Norma transitoria
1) I lavoratori qualificati in servizio alla data del 31 maggio 2005 ed a tale data inquadrati nel livello 6ºb conservano tale inquadramento.
Ai fini del raggiungimento dei 12 mesi di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 6ºb si terrà conto del periodo di servizio prestato anteriormente al 1º giugno 2005.
2) I lavoratori qualificati in servizio alla data del 31 maggio 2005 ed a tale data inquadrati nel livello 5ºb conservano tale inquadramento.
Ai fini del raggiungimento dei 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºB si terrà conto del periodo di lavoro prestato anteriormente al 1º giugno 2005, peraltro nel limite massimo di due anni.
L'inquadramento nel livello 4ºb non potrà quindi comunque avvenire prima del 1º giugno 2007.
* * *
L'inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli è effettuato secondo le relative declaratorie generali sopra indicate.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nel livello stesso.
La classificazione unica di cui sopra lascia inalterata la distinzione tra impiegati ed operai, che viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
A tali fini il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
- qualifica impiegatizia: 1ºA, 1º, 2ºa, 3ºa, 4ºa, 5ºa, 6ºa;
- qualifica operaia: livelli 2ºb, 3ºb, 4ºb, 5ºb, 6ºb, 7º.
**B) Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 190/1985 le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del teatro, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.
In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri di livello A i lavoratori inquadrati nel livello 1ºA e convengono inoltre di rinviare in sede aziendale l'individuazione delle eventuali figure professionali per le quali ricorrano le caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri nell'ambito dei lavoratori inquadrati nel livello 1º (quadri di livello B).
Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:
Informazione
Sul piano informativo, il teatro fornirà agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti.
Formazione
Nei confronti dei quadri sarà effettuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Responsabilità civile e/o penale
I teatri si impegnano a garantire i lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Brevetti
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione
Ai lavoratori interessati verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di euro 72,30 lordi mensili per il quadro di livello A e di euro 46,48 lordi mensili per il quadro di livello B, con assorbimento, fino a concorrenza, di quanto eventualmente percepito dallo stesso titolo in sede aziendale.
Tale indennità è utile ai soli effetti della 13ª mensilità, del premio annuale e del trattamento di fine rapporto.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione hanno dato attuazione al disposto della Legge n. 190/1985.
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore che per un'intera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.
Trascorso un periodo continuativo, rispettivamente, di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà il diritto al passaggio di livello.
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale
Le Direzioni aziendali, in rapporto alle proprie esigenze organizzative e produttive e sentiti gli Organismi rappresentativi aziendali, potranno valutare la possibilità, limitatamente alle figure professionali di norma utilizzate per l'intera durata della stagione teatrale e con esclusione del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala, di una graduale adozione della forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale. Le parti si danno peraltro atto che tale previsione non comporta in ogni caso una applicazione generalizzata del contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale.
Nel contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale i periodi di sospensione del lavoro non risolvono di per sé il rapporto. Ai fini del computo dell'anzianità a tutti gli effetti verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato.
Dichiarazione a verbale
In relazione all'evoluzione ed al nuovo assetto giuridico delle attività teatrali, quale potrà derivare da un organico ordinamento legislativo del settore, le Organizzazioni nazionali sottoscrittrici del presente contratto torneranno ad incontrarsi per esaminare la eventualità di prevedere la forma del contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale anche per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala.
È consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione teatrale;
b) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
d) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o tecniche;
e) necessità connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
Per le ulteriori ipotesi di cui al comma 2 è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore per i teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione e confronto con la R.S.U./R.S.A. - è consentita per quote percentuali aggiuntive rispetto a quella di cui al precedente comma 3 in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, ecc.
Resta salva la possibilità di pattuizioni aziendali in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato è dovuta una maggiorazione del 32% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13ª mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ª mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Art. 9 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
È consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 10%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore nei teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente all'Organismo rappresentativo aziendale o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione del D.Lgs. n. 61/2000, del D.Lgs. n. 100/2001 e del D.Lgs. n. 276/2003, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, quando la prestazione si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lett. a) e b).
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti del 40% della prestazione lavorativa concordata.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore sarà assistito da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo, salvo diverso avviso da questi espresso.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 7 giorni e comportano, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 7 giorni e comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.
Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 20%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tale limite e comunque nei limiti dell'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno la percentuale di maggiorazione sarà del 24%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti l'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende teatrali.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani con età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Livello di inquadramento | Durata in mesi |
Livelli 1ºA e 1º | 36 mesi |
Livelli 2º e 3º | 24 mesi |
Livelli 4º, 5º e 6º | 18 mesi |
La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare, degli importi a titolo di E.d.r., di E.a.r. e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza:
- 1º semestre: 70;
- 2º semestre: 80;
- 3º semestre: 85;
- 4º semestre: 90;
- 5º semestre: 95.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:
Titolo di studio | Ore di formazione |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore | 100 |
Diploma universitario e diploma di laurea | 80 |
La contrattazione integrativa può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Agli apprendisti di livello 1ºA e 1º non possono essere attribuite mansioni di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
Il periodo di prova ha la durata di 1 mese, prorogabile d'intesa per un altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del periodo di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l'apprendistato.
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 10 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione giornaliera.
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di Legge e contrattuale.
Art. 12 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata, minima di 9 mesi e massima di 18 mesi;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Il programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica costituita dalle Organizzazioni datoriali e sindacali.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbian