S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 13/01/2009 si rinvia al CCNL "Teatri - Personale non artistico " - Settore "Poligrafici e spettacolo".
CCNL del 13/07/2005
TEATRI STABILI ED ETI - PERSONALE NON ARTISTICO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 13/07/2005
Impiegati ed operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall'ETI
Decorrenza: 01/01/2004
Scadenza normativa: 31/12/2007
Scadenza economica: 31/12/2005
L'anno 2005 il giorno 13 del mese di luglio in Roma, presso la sede dell'AGIS in Via di Villa Patrizi, 10
TRA
l'Associazione nazionale teatri d'arte drammatica
l'ETI
con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)
E
il SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.
Parte I - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI OPERAI
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia di collocamento.
L'assunzione dovrà essere comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale verrà specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello e la qualifica (operaio, impiegato) in cui il lavoratore viene inquadrato a norma dell'art. 5 del presente contratto e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la retribuzione;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta di identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti di assicurazione, in quanto ne sia già in possesso;
4) stato di famiglia.
È in facoltà del teatro richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare gli eventuali successivi mutamenti.
In caso di assunzione mediante concorso o selezione, il teatro chiamerà a far parte della Commissione giudicatrice anche un rappresentante designato dall'Organismo rappresentativo aziendale.
Il teatro, nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato, darà la precedenza ai lavoratori assunti stagionalmente nel quinquennio precedente per un minimo di tre stagioni che, a giudizio della Direzione aziendale, previa consultazione con l'Organismo rappresentativo aziendale, siano in possesso dei requisiti per l'espletamento delle specifiche mansioni e non abbiano dato luogo a rilievi disciplinari.
Il teatro, nell'assunzione del personale necessario alle esigenze della stagione, darà la precedenza al personale utilizzato per l'intera durata delle tre stagioni teatrali precedenti che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione già svolta e che non abbia dato luogo a rilievi disciplinari.
Il teatro dovrà comunicare per iscritto al lavoratore un mese prima della scadenza del contratto a tempo determinato in corso l'eventuale intenzione di riassumerlo a termine nel corso della successiva stagione teatrale.
Nota a verbale
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 non concorrono a determinare la quota di riserva di cui all'art. 25, comma 1:
- le assunzioni dei lavoratori inquadrati nei livelli 1ºA, 1º, 2º;
- le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni di custodia o sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia;
- le assunzioni a tempo indeterminato ed a termine di lavoratori per i quali operi il diritto di precedenza previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 4 mesi per gli impiegati di livello 1ºA, 1º, 2ºa, 3ºa ed a 2 mesi per gli impiegati di livello 4º, 5ºa e 6ºa;
- non superiore ad 1 mese per gli operai.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro dell'impiegato avvenga per dimissioni, in qualunque momento o per licenziamento durante i primi due mesi di prova, per gli impiegati di livello 1ºA, 1º, 2ºa, 3ºa o durante il primo mese, per gli impiegati di livello 4º, 5ºa, 6ºa, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso in cui il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio durante il periodo di prova, comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di Legge in vigore.
Art. 5 - Classificazione del personale
**A) Con decorrenza dal 1º giugno 2005 i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata su otto livelli:
Livello 1ºA
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con funzioni direttive di rilevante interesse aziendale che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più uffici o servizi con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla Direzione;
b) i lavoratori preposti a posizioni di lavoro anche individuali di carattere artistico-tecnico-amministrativo di alta qualificazione professionale che comportino responsabilità e discrezionalità equivalenti a quelle dei lavoratori di cui al precedente punto a), con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa.
Livello 1º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con funzioni direttive di particolare interesse aziendale preposti ad un ufficio o ad un servizio con poteri discrezionali e di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla Direzione;
b) i lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale di carattere artistico con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.
Livello 2º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori anche con l'ausilio di altro personale;
b) i lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica ai quali è affidata la guida ed il coordinamento, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione di squadre di operai addette ad uno specifico reparto operativo, ovvero i lavoratori di elevata qualificazione professionale e con ampia esperienza che svolgono, nell'ambito della gestione tecnico-artistica, attività che richiedono autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità nei risultati.
Livello 3º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori amministrativi con mansioni di concetto di minor grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel livello 2ºa che richiedono una specifica preparazione professionale ed una particolare esperienza di lavoro e pratica di ufficio;
b) i lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-operativa.
Livello 4º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d'ordine di natura complessa la cui esecuzione richiede una approfondita preparazione professionale.
Dichiarazione a verbale 1
A titolo esemplificativo appartengono a questo livello i cassieri dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºa.
b) i lavoratori qualificati che, oltre a possedere le caratteristiche della definizione di cui al livello 5ºb, abbiano acquisito particolare abilità ed esperienza professionali.
Dichiarazione a verbale 1-bis
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºb.
Livello 5º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria;
b) i lavoratori qualificati che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Dichiarazione a verbale 2
Dopo cinque anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºa l'azienda prenderà in esame ai fini dell'eventuale passaggio al livello 3ºa, quei cassieri che, oltre ad avere svolto le relative mansioni senza essere incorsi in rilievi tecnici e professionali, abbiano anche svolto in modo continuativo le seguenti mansioni:
- partecipazione alla campagna promozionale per la vendita degli abbonamenti e compilazione e tenuta dei borderò e dei documenti SIAE; ovvero
- partecipazione alla campagna promozionale per la vendita degli abbonamenti ed iniziative per gli abbonati, anche con l'organizzazione di gruppi di spettatori; ovvero
- partecipazione all'organizzazione dei turni di lavoro dei cassieri, servizio di informazioni sull'attività del teatro e contatti con gruppi organizzati (aziendali, scolastici, ecc.).
Il passaggio di livello non esime il lavoratore dal continuare a svolgere le mansioni del livello di provenienza.
Livello 6º
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che compiono lavori d'ordine di natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali;
b) i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di adeguata capacità pratica e generiche conoscenze tecniche.
Dichiarazione a verbale 2-bis
Gli appartenenti al livello 6ºb dopo 12 mesi di effettivo esercizio delle relative mansioni vengono assegnati al livello 5ºb.
Livello 7º
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.
Dichiarazione a verbale 3
Gli appartenenti al livello 7º dopo 18 mesi di effettivo esercizio delle relative mansioni vengono assegnati al livello 6ºb.
Con l'assegnazione al livello 6ºb i lavoratori mantengono le mansioni del livello di provenienza e debbono essere in condizioni di svolgere, eventualmente dopo opportuno addestramento, le mansioni del nuovo livello.
Resta inteso che per il personale inizialmente inquadrato nel livello 7º non opera la Dichiarazione a verbale 2-bis.
Norma transitoria
1) I lavoratori qualificati in servizio alla data del 31 maggio 2005 ed a tale data inquadrati nel livello 6ºb conservano tale inquadramento.
Ai fini del raggiungimento dei 12 mesi di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 6ºb si terrà conto del periodo di servizio prestato anteriormente al 1º giugno 2005.
2) I lavoratori qualificati in servizio alla data del 31 maggio 2005 ed a tale data inquadrati nel livello 5ºb conservano tale inquadramento.
Ai fini del raggiungimento dei 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºB si terrà conto del periodo di lavoro prestato anteriormente al 1º giugno 2005, peraltro nel limite massimo di due anni.
L'inquadramento nel livello 4ºb non potrà quindi comunque avvenire prima del 1º giugno 2007.
* * *
L'inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli è effettuato secondo le relative declaratorie generali sopra indicate.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nel livello stesso.
La classificazione unica di cui sopra lascia inalterata la distinzione tra impiegati ed operai, che viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
A tali fini il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
- qualifica impiegatizia: 1ºA, 1º, 2ºa, 3ºa, 4ºa, 5ºa, 6ºa;
- qualifica operaia: livelli 2ºb, 3ºb, 4ºb, 5ºb, 6ºb, 7º.
**B) Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 190/1985 le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del teatro, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.
In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri di livello A i lavoratori inquadrati nel livello 1ºA e convengono inoltre di rinviare in sede aziendale l'individuazione delle eventuali figure professionali per le quali ricorrano le caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri nell'ambito dei lavoratori inquadrati nel livello 1º (quadri di livello B).
Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:
Informazione
Sul piano informativo, il teatro fornirà agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti.
Formazione
Nei confronti dei quadri sarà effettuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Responsabilità civile e/o penale
I teatri si impegnano a garantire i lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Brevetti
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione
Ai lavoratori interessati verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di euro 72,30 lordi mensili per il quadro di livello A e di euro 46,48 lordi mensili per il quadro di livello B, con assorbimento, fino a concorrenza, di quanto eventualmente percepito dallo stesso titolo in sede aziendale.
Tale indennità è utile ai soli effetti della 13ª mensilità, del premio annuale e del trattamento di fine rapporto.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione hanno dato attuazione al disposto della Legge n. 190/1985.
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore che per un'intera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.
Trascorso un periodo continuativo, rispettivamente, di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà il diritto al passaggio di livello.
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale
Le Direzioni aziendali, in rapporto alle proprie esigenze organizzative e produttive e sentiti gli Organismi rappresentativi aziendali, potranno valutare la possibilità, limitatamente alle figure professionali di norma utilizzate per l'intera durata della stagione teatrale e con esclusione del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala, di una graduale adozione della forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale. Le parti si danno peraltro atto che tale previsione non comporta in ogni caso una applicazione generalizzata del contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale.
Nel contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale i periodi di sospensione del lavoro non risolvono di per sé il rapport