CCNL in vigore
TEATRI - PERSONALE ARTISTICO E TECNICO
Testo consolidato del CCNL 19/04/2018
per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico
Decorrenza: 01/04/2018
Scadenza: 31/03/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell'AGlS in via del Gesù, 62
tra
- la Fondazione per l'Arte Teatrale P.LA.TEA.,
- l'Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP)
- l'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale (ANCRIT),
- l'Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea (ANTAC)
- l'Associazione Teatro Ragazzi (ASTRA)
- le Imprese Stabili di Produzione (ISP)
con la partecipazione della delegazione datoriale coordinata da Vicepresidente della Fondazione P.L.A.TEA.,
con l'assistenza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)
e
- il SLC CGIL
- la FISTEL-CISL
- la UILCOM-UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico, che rinnova e sostituisce il CCNL 20 novembre 2008 per il personale artistico e tecnico scritturato dai Teatri stabili e dalle Compagnie professionali di prosa.
Il presente contratto si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato. Pertanto i rapporti di lavoro di natura autonoma sono regolati dalle normative di Legge in materia e dall'allegato regolamento limitatamente alle materie nello stesso trattate.
Art. 1 - Scrittura individuale
Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente CCNL non si applica il limite di durata e di rinnovi di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015.
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
Salvo quanto previsto nella nota a verbale all'art. 31 e fatta salva l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato devono essere attribuite le mansioni inerenti alla propria qualifica professionale, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, le mansioni plurime indicate nel contratto di scrittura individuale.
Salvo quanto previsto ai successivi artt. 2A, 2B e 3, l'assunzione con contratto di scrittura a tempo determinato ha di norma carattere continuativo e pertanto lo scritturato è in paga per tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della scrittura. Per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.
È facoltà dell'impresa prevedere nel contratto di scrittura individuale, stipulato secondo le regole di cui al precedente comma, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale (intendendo che nella sospensione sia compreso il Natale o la Pasqua) per una durata massima complessiva di 14 giorni. La facoltà di sospensione è esercitata con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione natalizia e di 20 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione pasquale.
Nei casi di sospensione di cui al comma precedente l'impresa rimborserà le spese di viaggio, sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore a €. 250, per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.
Qualora la previsione della sospensione di cui al precedente quinto comma non fosse già contenuta nella scrittura individuale, l'impresa ha comunque facoltà di poterla utilizzare con un preavviso di almeno 45 giorni. In questo caso i rapporti contrattuali con gli scritturati dovranno essere prorogati per un numero di giornate retribuite pari alle giornate di effettiva sospensione.
Art. 2A - Scrittura individuale a tempo parziale verticale
Qualora non vi siano le condizioni minime di programmazione per un impegno continuato dello scritturato nel corso del contratto a termine, la scrittura a tempo determinato può essere stipulata anche a Tempo Parziale, per periodi continuati non inferiori a un mese, unicamente con la formula "verticale", con prestazioni giornaliere di orario ordinario non inferiore a 1/6 dell'orario ordinario settimanale previsto per la categoria di appartenenza, con le flessibilità e le regole appresso indicate:
1) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro previste mensilmente con riferimento all'intera durata della scrittura fermo restando che il minimo delle giornate garantite per ogni mese o frazione, compresi nel periodo di scrittura, non potranno essere inferiori al 55% di tutte le giornate comprese in ogni singolo mese, convenzionalmente individuate in 30,41 giorni, o frazione di mese, riproporzionate per le frazioni di mese, al netto delle giornate di riposo retribuite e/o delle festività di cui agli artt. 14 e 15 del presente CCNL;
2) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro e la loro collocazione con riferimento, alla settimana, al mese e all'anno;
3) L'orario ordinario delle giornate di lavoro è pari a un sesto dell'orario settimanale previsto per la categoria di appartenenza. Pertanto le ore eccedenti tale orario fino al limite ordinario giornaliero previsto per ciascuna categoria dall'art. 11 sono da considerare supplementari e retribuite, in aggiunta al compenso giornaliero previsto, con la maggiorazione del 15% per quote orarie di mezzora per ogni frazione superiore a 15 minuti. Analogamente sono considerate orario supplementare le giornate di lavoro aggiuntive a quelle previste nel contratto di scrittura individuale, da compensare con la maggiorazione indicata al comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 15-06-2015 n°81.
Si considera lavoro straordinario giornaliero quello effettuato oltre i limiti di orario giornaliero previsto dall'art. 11 per ciascuna categoria professionale e straordinario settimanale quello effettuato oltre la 39º ora settimanale per i Tecnici e gli Attori e oltre la 36º ora settimanale per le altre categorie artistiche. Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 12;
4) L'impresa fornirà la programmazione delle giornate e dell'orario di lavoro giornaliero con cadenza settimanale o bisettimanale;
5) Fermi restando i termini di inizio e fine del contratto, con adeguato preavviso, durante lo svolgimento della scrittura, l'impresa ha facoltà di richiedere e programmare mensilmente giornate di lavoro supplementare fino a un massimo del 53% delle giornate mensili previste nel contratto di scrittura individuale ovvero fino a saturazione delle giornate lavorabili nel mese o frazione di mese; tali giornate supplementari saranno retribuite con il compenso giornaliero pattuito nel contratto di scrittura individuale maggiorato con la % prevista al comma 6 dell'art. 6 del D. Lgs. 15-06-2015 n°81;
6) È facoltà dell'impresa, nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter variare la collocazione temporale della prestazione nella giornata. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente previa comunicazione entro il termine della prestazione giornaliera precedente alla prestazione oggetto di variazione se la Compagnia è in trasferta ovvero con almeno 5 giorni di preavviso in caso di attività in sede.
7) È altresì facoltà dell'impresa, durante il periodo di scrittura e nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter collocare la prestazione in giornata diversa da quella programmata. Resta inteso che qualora tale spostamento determinasse una penalizzazione economica per il lavoratore, l'impresa prowederà a indennizzare tale perdita fino al 100% della stessa;
8) Le variazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) determinano il riconoscimento di una maggiorazione del 10%, calcolata sul compenso orario dello scritturato, per le ore non concomitanti con la precedente programmazione. La maggiorazione del 10% non si applica per lo spostamento dell'orario previsto al precedente punto 6) qualora la variazione avvenga in giornate nelle quali è riconosciuta l'indennità di trasferta;
9) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 cc, Il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
10) L'opzione di cui al precedente punto 9) prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, per tutte le giornate retribuite nel corso della scrittura, di una maggiorazione del 20% del minimo tabellare giornaliero di cui all'art. 31 - tabella compensi colonna C ovvero del compenso giornaliero pattuito;
11) L'esercizio della opzione di cui al precedente punto 9) è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indenità;
12) Fermo restando che per i lavoratori scritturati a tempo determinato regolati dal presente CCNL, non trovano applicazione i limiti di cui agli artt. 19, 21 e 23 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, qualora il contratto di scrittura preveda la possibilità di proroga prevista all'art. 6 quest'ultima, salvo diversa pattuizione tra Impresa e Scritturato, non potrà essere superiore alla durata del contratto prorogato e con il rispetto delle condizioni già previste nello stesso con particolare riferimento al minimo del 55% delle giornate mensili in rapporto alle giornate di proroga, opzione ed indennità, trattamenti economici ecc.;
In caso di attività fuori sede, al lavoratore assunto a tempo parziale con le modalità di cui sopra nelle giornate ove non è prevista la prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.
Nelle giornate dove non sono richieste prestazioni e non è previsto il riconoscimento della retribuzione giornaliera, al lavoratore assunto a tempo parziale è consentito lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che il prestatore di lavoro non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Alla presente tipologia di scrittura non si applica la sospensione di cui al 5º comma dell'articolo 1
Art. 2B -Scrittura individuale con compenso base mensile
Oltre alla scrittura individuale di cui ai precedenti artt. 1 e 2A, l'impresa potrà concordare con lo scritturato una tipologia di scrittura caratterizzata da un compenso base mensile, implementato da un ulteriore compenso giornaliero da riconoscere per ogni giornata nella quale allo scritturato viene richiesta la prestazione. Il compenso complessivo mensile dovuto dovrà essere corrisposto entro il 10 del mese successivo a quello di competenza con acconti bisettimanali qualora richiesti dallo scritturato.
In questo caso la scrittura individuale non potrà avere una durata inferiore a 30 giorni (una mensilità) e il compenso base mensile, comprensivo dei ratei di 13º mensilità/ferie e TFR, sarà pari al valore del minimo g.ro retributivo "ENPALS" (come annualmente ricalcolato dall'Istituto) moltiplicato per 26; inoltre tra impresa e scritturato sarà definito il compenso, comunque non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL per la categoria di appartenenza, da riconoscere per ogni giornata nella quale lo scritturato è chiamato ad effettuare la prestazione di lavoro ovvero è interessato da un trasferimento nel quale la durata del viaggio risulti superiore alle 5 ore. Il compenso giornaliero di cui sopra (riportato nel contratto di scrittura individuale), assorbirà fino a concorrenza un 26º del compenso base mensile.
Per gli scritturati di cui al presente articolo si considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario ordinario giornaliero previsti per la categoria di appartenenza ovvero oltre l'orario ordinario medio settimanale previsto per la categoria di appartenenza.
In caso di attività fuori sede nelle giornate ove non fosse prevista alcuna prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.
Su richiesta motivata dello scritturato, nelle giornate dove non sono previste prestazioni e compatibilmente con le proprie esigenze tecnico organizzative l'impresa potrà concedere brevi "aspettative" per lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che lo scritturato non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Durante le "aspettative" di cui sopra il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti economici e contributivi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 cc., il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
L'opzione di cui al precedente comma prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, di una maggiorazione del 20% del compenso base mensile.
L'esercizio della opzione di cui sopra è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indennità.
Il diritto di opzione non può essere utilizzato per la stipula di scritture intermittenti.
Alla presente tipologia di scrittura non si applica la sospensione di cui al 5º comma dell'articolo 1
Art. 3 - Lavoro intermittente a tempo determinato
Le Parti, al fine di contrastare forme di lavoro irregolare o sommerso e in considerazione della discontinuità e ciclicità dell'attività che caratterizza il settore, concordano sulla opportunità di regolare il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per le figure professionali destinatarie del presente CCNL, limitandone il ricorso alle ipotesi in cui il datore di lavoro, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.
Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'articolo 13, comma I del decreto 81/2015, le Parti concordano che, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sia consentito il ricorso all'utilizzo del lavoro intermittente nel rispetto delle disposizioni dì Legge e del presente CCNL.
Qualora nel corso del periodo di scrittura del lavoratore intermittente di cui al presente articolo si determinino le condizioni produttive per una sua utilizzazione riconducibile alle tipologie di scrittura regolate al comma 4 dell'art. l o agli artt. 2A o 2B del presente contratto, lo scritturato potrà richiedere l'applicazione (anche temporanea) della regolamentazione normativa ed economica prevista per le tipologie contrattuali di cui agli articoli 1 o 2A o 2B sopra richiamati.
Il contratto di lavoro Intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata;
b) la/e produzione/i oggetto della scrittura e la tipologia delle prestazioni richieste allo scritturato;
c) il luogo e la modalità della eventuale disponibilità di risposta alla chiamata garantita dal lavoratore, il relativo "preavviso di chiamata" che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo aggiuntivo all'eventuale tempo di trasferimento, da considerare utile ai fini del trattamento economico secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente CCNL, che resta a carico dell'azienda sia per l'andata che per il ritorno;
d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e, se dovuta, l'indennità di risposta alla chiamata nella misura del 20% del compenso giornaliero pattuito comunque non inferiore al minimo del compenso giornaliero previsto nella colonna C della tabella compensi di cui all'art. 31 del presente CCNL.
e) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
f) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione: con cadenza non superiore alla settimana qualora le prestazioni richieste riguardino parte o tutti i giorni della settimana - con cadenza mensile quando le prestazioni coprono oltre 10 giorni nell'arco di 30. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di disponibilità dovrà comunque rispettare la scadenza dei primi 5 giorni del mese successivo a quello di maturazione;
g) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare preventivamente il Comitato di compagnia, ove esistente, sull'eventuale presenza in compagnia di scritturati con rapporto di lavoro intermittente ovvero sul ricorso in corso d'opera a tale tipologia contrattuale, e ad inviare copia del/dei contratto/i all'osservatorio di cui alla nota a verbale dell'art. 27.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Inoltre il datore di lavoro, ogni qualvolta attiverà un contratto intermittente, provvederà a darne comunicazione all'Osservatorio Nazionale di cui alla dichiarazione a verbale dell'art. 27 e entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza darà comunicazione sul numero complessivo dei contratti intermittenti utilizzati, la durata, la quantità e la collocazione temporale delle giornate di utilizzo di ciascun contratto di scrittura.
Al lavoratore intermittente spetta, per ogni giornata lavorata, il compenso pattuito nel contratto individuale al quale sarà applicata una maggiorazione del 40%.
Resta inteso che il compenso giornaliero come sopra indicato è comprensivo della percentuale prevista in sostituzione del ratei di mensilità aggiuntive, ferie e TFR.
Nel contratto individuale sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità se dovuta. I lavoratori che non percepiscono l'indennità di disponibilità con relativo obbligo di rispondere alla chiamata, potranno rinegoziare al meglio il compenso giornaliero ogni qualvolta siano chiamati a dare la prestazione lavorativa.
Il lavoratore che per malattia o altra causa si trovi nell'impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore dì lavoro, precisando la prevedibile durata dell'impedimento stesso.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, il lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
Lo scritturato con contratto a tempo determinato intermittente, compatibilmente con gli obblighi derivanti dal riconoscimento dell'indennità di disponibilità, sarà libero di prestare la propria opera, sia in forma autonoma che subordinata, anche a favore di terzi con comunicazione al datore di lavoro tramite autocertificazione scritta obbligatoria.
Il datore di lavoro può sospendere temporaneamente l'obbligo di risposta alla chiamata qualora per ragioni di lavoro e/o personali il lavoratore ne faccia richiesta. Resta inteso che per i giorni di sospensione non viene maturata l'indennità di disponibilità.
Con riferimento all'articolo 16 comma 6 del D.lgs 81/2015, qualora il lavoratore intermittente intenda avvalersi della facoltà di versare l'eventuale differenza contributiva tra la retribuzione convenzionale (stabilita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF) e il valore dell'indennità di disponibilità, il datore di lavoro parteciperà al costo dell'operazione per la metà della stessa.
Fermo restando quanto sopra, i soggetti compresi nel campo di applicazione del presente CCNL che nell'arco dell'anno solare intendono o presumono di poter utilizzare la tipologia del lavoro intermittente provvederanno, contestualmente all'invio del programma annuale di attività al Ministero, ad inviarlo per conoscenza anche all'Osservatorio di cui alla nota a verbale all'art. 27. Si precisa che:
1. qualora il lavoro intermittente sia utilizzato per la "ripresa" di una produzione dovrà essere garantito un congruo numero di giornate di prove a tutela della qualità del prodotto e della professionalità dello scritturato/a;
2. se nel corso della scrittura il dipendente verifica che in un arco temporale di 30 giorni continuativi, all'interno del periodo di scrittura, siano state lavorate almeno 13 giornate, per quel periodo di 30 giorni o per quei periodi di 30 giorni lo Scritturato potrà richiedere l'applicazione della regolamentazione normativa ed economica a lui più favorevole tra la scrittura intermittente, la "mensilizzazione" di cui all'art. 2B e il tempo parziale verticale di cui all'art. 2º;
3. è altresì applicata la normativa più favorevole allo scritturato tra la scrittura intermittente, la "mensilizzazione" di cui all'art. 2B e il tempo parziale verticale di cui all'art. 2A, anche qualora le 13 giornate lavorate in un arco temporale di 30 giorni di calendario si realizzino in presenza di una scrittura a termine con rapporto di lavoro intermittente per una o più produzioni o coproduzioni e/o attività collaterali;
4. Il personale impiegato nelle produzioni e/o coproduzioni ha diritto di precedenza nelle scritture successive inerenti la eventuale ripresa della stessa produzione e/o coproduzione;
5. l'obbligo dello scritturato di "rispondere alla chiamata" è strettamente connesso al riconoscimento dell'indennità di risposta alla chiamata di cui al punto d) del presente articolo;
6. qualora lo scritturato che abbia partecipato alla fase di produzione e rappresentazione di uno spettacolo, venga nuovamente scritturato con rapporto di lavoro intermittente per la "ripresa" dello stesso, ferma restando la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore, avrà diritto ad un compenso giornaliero comunque non inferiore al compenso giornaliero pattuito nella fase di produzione e prima rappresentazione sul quale sarà applicata la maggiorato del 40% di cui al 7º comma del presente articolo;
7. ogni 6 giornate, anche se non continuative, allo scritturato con rapporto intermittente sarà riconosciuta una giornata di riposo retribuita;
8. per le festività si applica quanto previsto al 2º comma del successivo art. 15;
9. la sospensione inerente i periodi di Natale e/o Pasqua non si applica in presenza di scrittura intermittente;
10. per i Teatri nazionali di cui al d.m. 27 luglio 2017 il numero massimo di giornate complessive con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare il limite di 240;
11. per i Teatri di Rilevante Interesse Culturale di cui all'art. 11 del d.m. 27 luglio 2017 il numero massimo di giornate con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare complessivamente il limite di 380.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamento di lavoratori con identiche mansioni;
- quando il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- quando ricorrono le condizioni per la stipula di contratti di scrittura di cui agli artt. 1, 2A e 2B del presente CCNL.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015 in materia dì lavoro intermittente.
Le tipologie del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2A, 2B e 3 sono da considerare sperimentali e qualora non riconfermate con specifico accordo decadranno con la scadenza del presente CCNL o comunque entro e non oltre il 31-12-2021.
Fermo restando quanto disposto dalla normativa di Legge in materia, si riporta in allegato una disciplina di riferimento riguardante la stipula di contratti di lavoro autonomo con professionisti titolari di partita IVA.
Art. 4 - Allievi - Apprendistato
Attori
Si qualifica allievo chi inizia l'attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto:
- per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative, oppure 180 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.
Non può essere scritturato con la qualifica di attore l'allievo che non abbia raggiunto il minimo di giornate lavorative di cui al precedente comma.
L'impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi attori nelle seguenti proporzioni:
fino a 9 ruoli | 1 allievo |
oltre 9 e fino a 15 ruoli | 2 allievi |
oltre 15 e fino a 20 ruoli | 3 allievi |
oltre 20 e fino a 25 ruoli | 4 allievi |
oltre 25 ruoli | 5 allievi |
Qualora l'impresa gestisca, nel corso della stagione teatrale, più di una Compagnia, il numero di allievi attori utilizzabili ai sensi del precedente comma va rapportato ai ruoli complessivamente previsti nei copioni degli spettacoli allestiti dalle compagnie.
I nominativi degli allievi attori scritturati saranno comunicati alle organizzazioni sindacali e all'Osservatorio Nazionale, di cui all'ultimo comma della nota a verbale dell'art. 27, nei termini e secondo le procedure previste dal successivo articolo 26, punto 2.
Oltre al meccanismo proporzionale tra Attori e Allievi sopra descritto, le imprese teatrali, con particolare riferimento a quelle realtà che organizzano e gestiscono direttamente scuole per Attori riconosciute, potranno, nel corso dell'anno, utilizzare complessivamente allievi Attori per un numero di giornate comunque non superiori al 25% delle giornate per le quali l'impresa abbia versato nell'anno precedente contributi previdenziali per attori scritturati. L'esercizio della presente norma è subordinato al preventivo invio alle OO. SS. firmatarie del presente CCNL e all'osservatorio di cui alla nota a verbale dell'art. 28 della certificazione E-MENS inerente il versamento contributivo di cui sopra.
Il contratto di lavoro dell'allievo attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova, decorrente dall'inizio delle prove fino al termine delle stesse.
Durante il periodo di prova è in facoltà delle Parti risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto dell'allievo attore di percepire il compenso per le giornate di permanenza nella compagnia, e il rimborso delle spese di viaggio di ritorno, se è residente altrove.
Tecnici
La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre 3 anni.
Gli allievi tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali.
Tecnici (apprendistato professionalizzante)
Le parti avuto riguardo a quanto previsto dal Capo V del D.Lgs.15 giungo 2015 n. 81, con il presente CCNL assumono integralmente quanto previsto dal citato D. Lgs 81/2015 in materia di apprendistato professionalizzante e riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nel campo di applicazione del presente CCNL.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'impresa teatrale, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante come regolato nei commi successivi.
Apprendistato Professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17º anno di età:
La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è stabilita in non oltre 300 giornate lavorate ovvero non oltre 180 giornate lavorate negli ultimi 24 mesi. Resta comunque stabilito che il periodo di apprendistato non può superare i 3 anni.
La retribuzione dell'apprendista viene determinata nel 70% del minimo di compenso giornaliero del livello di appartenenza per i primi 60 giorni di lavoro come apprendista; l'80% dal 61º giorno fino al 120º e del 90% dal 121º fino al raggiungimento della qualifica.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:
Titolo di studio | Ore di Formazione |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore. Diploma universitario e diploma di laurea | 100 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte