S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 26/05/2011 si rinvia al CCNL "Teatri - Personale non artistico " - Settore "Poligrafici e spettacolo".
CCNL del 17/10/2005
TEATRI ESERCIZI - PERSONALE NON ARTISTICO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17/10/2005
Impiegati ed operai dipendenti dagli esercizi teatrali
Decorrenza: 01/01/2004
Scadenza normativa: 31/12/2007
Scadenza economica: 31/12/2005
L'anno 2005 il giorno 17 del mese di ottobre in Roma, presso la sede dell'AGIS in Via di Villa Patrizi, 10
TRA
l'Associazione nazionale esercizi teatrali (ANET)
con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)
E
il SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.
Parte I - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI IMPIEGATI ED AGLI OPERAI
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia di collocamento.
L'assunzione dovrà essere comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale verrà specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello e la qualifica (operaio, impiegato) in cui il lavoratore viene inquadrato a norma dell'art. 5 del presente contratto e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la retribuzione;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti di assicurazione, in quanto ne sia già in possesso;
4) stato di famiglia.
È in facoltà del teatro richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare gli eventuali successivi mutamenti.
Il teatro, nell'assunzione a termine del personale necessario alle esigenze della stagione teatrale, darà la precedenza al personale già utilizzato per l'intera durata delle tre stagioni precedenti che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a rilievi disciplinari.
Agli effetti di cui sopra saranno considerati i periodi lavorativi prestati con contratto a termine di durata pari all'intera stagione teatrale a partire dalla stagione 1990/1991.
Il teatro comunicherà per iscritto al personale entro il 30 giugno l'eventuale intenzione di riassumerlo a termine nel corso della successiva stagione teatrale.
Nota a verbale
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 non concorrono a determinare la quota di riserva di cui all'art. 25, comma 1:
- le assunzioni dei lavoratori inquadrati nei livelli 1º A, 1º, 2º;
- le assunzioni dei lavoratori da adibire a mansioni di custodia o sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia;
- le assunzioni a tempo indeterminato ed a termine di lavoratori per i quali operi il diritto di precedenza previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte di sanitari di fiducia del teatro stesso.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 4 mesi per gli impiegati di livello 1ºA, 1º, 2ºA ed a 2 mesi per gli impiegati di livello 4ºA, 5ºA e 6ºA;
- non superiore ad 1 mese per gli operai.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro dell'impiegato avvenga per dimissioni, in qualunque momento, o per licenziamento durante i primi due mesi di prova, per gli impiegati di livello 1ºA, 1º e 2ºA o durante il primo mese, per gli impiegati di livello 4ºA, 5ºA e 6ºA, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso in cui il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio durante il periodo di prova comunque avvenuta, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di Legge in vigore.
Art. 5 - Classificazione del personale
A) I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata su 8 livelli.
1º livello A
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che progettano la programmazione teatrale nonché i lavoratori con funzioni direttive che, con ampia discrezionalità di poteri, coordinano e controllano più uffici e servizi.
1º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con funzioni direttive e con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dalla Direzione dell'impresa.
Es.: direttori che sovrintendono ai locali, ne curano il buon andamento, provvedono alla organizzazione tecnica ed alla disciplina del personale, curano la pubblicità degli spettacoli, hanno la responsabilità del locale e del materiale in consegna;
Es.: responsabili uffici stampa e promozione;
b) i lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale di carattere artistico con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.
2º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa ed ampi margini di iniziativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono, anche con l'ausilio di altro personale, incarichi per i quali è richiesta una particolare e specifica competenza professionale.
Es.: Direttori di esercizi teatrali;
b) lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica che, in condizioni di autonomia nell'ambito delle loro funzioni, svolgono incarichi di guida, di coordinamento e di controllo di squadre di operai addetti ad uno specifico reparto operativo.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati che svolgono con continuità ed in condizioni di autonomia operativa compiti di rilievo per l'esecuzione dei quali è necessaria una specifica competenza tecnico-pratica.
Es.: macchinista fisso, elettricista fisso;
Es.: lavoratori specializzati che curano con continuità, assumendone la responsabilità, la perfetta efficienza delle strutture teatrali nel loro complesso (palcoscenico, sala, servizi), svolgendo anche mansioni connesse con la realizzazione degli spettacoli compreso, ove richiesto, il montaggio e lo smontaggio.
4º livello
Appartengono a questo livello:
a) le cassiere dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºA;
b) i lavoratori qualificati che, oltre a possedere le caratteristiche della definizione di cui al livello 5ºB, abbiano acquisito particolare abilità ed esperienza professionali.
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5º B.
Nota a verbale
Agli effetti della maturazione dei 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie dei livelli 5ºA e 5ºB, per i lavoratori assunti a tempo determinato, i periodi di servizio di durata pari a quella dell'intera stagione teatrale equivalgono ad un anno.
5º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori con mansioni d'ordine in possesso di specifiche conoscenze professionali ed esperienze di lavoro.
Es.: cassieri, capisala;
b) i lavoratori qualificati che compiono lavori la cui esecuzione richiede il possesso di adeguati e specifiche capacità e conoscenze tecnico-produttive.
Es.: autisti, conduttori di impianti di riscaldamento o raffreddamento d'aria.
6º livello
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica o amministrativa che richiedono generiche conoscenze professionali.
Es.: centralinisti telefonici;
b) i lavoratori che eseguono compiti ed operazioni che richiedono il possesso di adeguata e specifica capacità pratica e generiche conoscenze tecniche.
Es.: custodi e portieri.
7º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.
Es.: personale di pulizia.
* * *
L'inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli è effettuato secondo le relative declaratorie generali sopra indicate.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nel livello stesso.
La classificazione unica di cui sopra lascia inalterata la distinzione tra impiegati ed operai, che viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
A tali fini il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
- qualifica impiegatizia: livelli 1ºA, 1º, 2ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA;
- qualifica operaia: livelli 2ºB, 3º, 4ºB, 5ºB, 6ºB, 7º.
B) Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 190/1985 le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del teatro, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.
In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri di livello A i lavoratori inquadrati nel livello 1º A e convengono inoltre di rinviare in sede aziendale l'individuazione delle eventuali figure professionali per le quali ricorrano le caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri nell'ambito dei lavoratori inquadrati nel livello 1º (quadri di livello B).
Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue.
Informazione
Sul piano informativo, il teatro fornirà agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti.
Formazione
Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Responsabilità civile e/o penale
I teatri si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Brevetti
Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione
Ai lavoratori interessati verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di euro 61,97 lordi mensili per il quadro di livello A e di euro 41,32 lordi mensili per il quadro di livello B.
Tale indennità è utile ai soli effetti della tredicesima, del premio annuale e del trattamento di fine rapporto.
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione hanno dato attuazione al disposto della Legge n. 190/1985.
Art. 6 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore che per una intera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.
Trascorso un periodo continuativo, rispettivamente, di tre mesi per il personale impiegatizio e di due mesi per il personale operaio, nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza e puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di livello.
È consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni, per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione teatrale;
b) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
c) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
d) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o tecniche;
e) necessità connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
Per le ulteriori ipotesi di cui al comma 2 è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore. La percentuale è elevata al 40% per le aziende con un numero di lavoratori a tempo indeterminato inferiore ad undici.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione e confronto con l'Organismo rappresentativo aziendale - è consentita per quote percentuali aggiuntive rispetto a quella di cui al precedente comma 3 in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, ecc.
Resta salva la possibilità di pattuizioni aziendali in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato è dovuta una maggiorazione del 32% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13ª mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ª mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Art. 8 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
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