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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Teatri - Personale non Artistico

Teatri - Personale non Artistico

CODICE CNEL: G310

Per la disciplina economica e normativa precedente si rinvia ai seguenti CCNL:

- Per il settore "Esercizi Teatrali", al CCNL "Teatri Esercizi - Personale non artistico " - Settore "Poligrafici e spettacolo".

- Per il settore "Teatri gestiti dall'ETI", al CCNL "Teatri Stabili ed Eti - Personale non artistico " - Settore "Poligrafici e spettacolo".

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Sezione:

In vigore

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CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/04/2018

TEATRI - PERSONALE NON ARTISTICO

 

Testo consolidato del CCNL 19/04/2018

per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI e per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali

 

Decorrenza: 01/04/2018

Scadenza: 31/03/2021

 

N.d.r.:  per la disciplina economica e normativa precedente si rinvia

- Per il settore "Esercizi Teatrali", al CCNL "Teatri Esercizi - Personale non artistico " - Settore "Poligrafici e spettacolo".

- Per il settore "Teatri gestiti dall'ETI", al CCNL "Teatri Stabili ed Eti - Personale non artistico " - Settore "Poligrafici e spettacolo".

 

CCNL 19/04/2018 come modificato da:
- Accordo 26/11/2020 (gestione emergenza COVID 19)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell'A.G.I.S. in via del Gesù, 62

Tra

La Federazione dello Spettacolo dal Vivo e la Fondazione per l'Arte Teatrale P.L.A.TEA., 

con la partecipazione della delegazione datoriale

con l'assistenza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS),

e

Il SLC-CGIL;

la FISTEL-CISL;

la UILCOM-UIL ;

è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri, che rinnova e sostituisce il CCNL 13 gennaio 2009 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI e il CCNL 17 ottobre 2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali.

 

 

RINNOVI

Accordo 26/11/2020 (gestione emergenza COVID 19)

Verbale di stipula

 

Addì, 26 novembre 2020,

Federvivo (Federazione dello Spettacolo dal vivo) aderente all'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo)

e

SLC-CGIL,

FISTel-CISL,

UILCOM-UIL

[___] 

 

PARTE I - REGOLAMENTAZIONE COMUNE

 

Art. 1 - ASSUNZIONE

 

L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia di collocamento.

L'assunzione sarà comunicata all'interessato con lettera nella quale verrà specificato:

- L'identità delle parti;

- La tipologia del contratto di assunzione;

- La data di assunzione;

- Il livello di inquadramento;

- Il relativo trattamento economico;

- La durata dell'eventuale periodo di prova;

- L'eventuale diritto di precedenza, ove previsto, come disposto dal c. 4 art.24 D.lgs 81/2015.

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

- Carta d'identità o documento equipollente;

- Il titolo di studio;

- Il codice fiscale;

- Tessere e libretti di assicurazione in quanto ne sia già in possesso;

- Stato di famiglia;

- Certificato di idoneità;

- Eventuali attestati di formazione, sicurezza, ecc.

È facoltà del datore di lavoro di chiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. In particolare, tale certificato sarà richiesto, ai sensi del d.lgs n. 39/2014, quando il lavoratore debba svolgere attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Il lavoratore dovrà notificare il proprio domicilio e la sua residenza e comunicare gli eventuali successivi mutamenti.

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 5 comma 4-quater del d.lgs 6-9-2001 n. 368 come modificato dall'art. 1 comma 40 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, dall'art. 21 comma 3 del D.L 25-6-2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dall'art. 24 Capo III d.lgs 81/2015 con particolare riferimento ai commi 2 e 3, resta convenuto che il teatro, nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato, darà la precedenza ai lavoratori assunti stagionalmente nel quinquennio precedente per un mininodi tre stagioni che, a giudizio della direzione aziendale, previa consultazione dell'organismo rappresentativo aziendale, siano in possesso dei requisiti per l'espletamento delle specifiche mansioni e non abbiano dato luogo a provvedimenti disciplinari.

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività professionalmente compatibili, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al Teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoroT Per le assunzioni stagionali di cui sopra l'impresa si atterrà ai seguenti criteri di priorità:

a) Compatibilità tra le funzioni svolte nel/nei precedente/i contratto/i a termine e funzioni da svolgere nel nuovo contratto a termine;

b) Mantenimento dei requisiti per l'espletamento della specifica mansione e mancanza di provvedimenti disciplinaro;

c) Anzianità di servizio, da intendere come somma complessiva dei periodi di lavoro prestati presso il teatro con contratti a termine nella/e stessa/e funzione/i oppure in funzioni compatibili con quelle da assegnare nel nuovo contratto a termine.

 

 

Art. 2 - VISITA MEDICA

 

Il teatro prima dell'assunzione potrà sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del "medico competente".

 

 

Art. 3 - PERIODO DI PROVA

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:

- non superiore a 5 mesi per i lavoratori di livello 1ºA della scala classificatoria;

- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 1º della scala classificatoria;

- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 2º, 3º della scala classificatoria;

- non superiore a 1 mese per i lavoratori degli altri livelli della scala classificatoria.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere il 25% della durata prevista nella lettera di assunzione con un minimo di 1 settimana ed un massimo di 30 giorni.

L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente articolo e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio:

- entro due mesi, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 4 mesi;

- entro 45 giorni, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 2 mesi;

- entro 15 giorni, ove la durata del periodo di prova sia inferiore a 2 mesi.

Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diventerà definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione stessa.

In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

 

 

Art. 4 - LAVORO DEI MINORI

 

Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di Legge in vigore.

 

 

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria unica articolata in otto livelli.

 

Livello 1A - Appartengono a questo livello:

a) lavoratori con funzioni direttive di rilevante interesse aziendale che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più uffici o servizi con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione;

b) lavoratori preposti a posizioni di lavoro anche individuali di carattere artistico-tecnico-amministrativo, di alta qualificazione professionale che comportino responsabilità e discrezionalità equivalenti a quelle dei lavoratori di cui al precedente punto a) con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa.

 

Livello 1º - Appartengono a questo livello:

a) i lavoratori con funzioni direttive di particolare interesse aziendale preposti ad un ufficio o ad un servizio con poteri discrezionali e di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione;

b) i lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale di carattere artistico con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.

 

Livello 2º- Appartengono a questo livello:

a) i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori anche con l'ausilio di altro personale.

b) i lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica ai quali è affidata la guida ed il coordinamento, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai addette ad uno specifico reparto operativo, ovvero i lavoratori di elevata qualificazione professionale e con ampia esperienza che svolgono, nell'ambito della gestione tecnico-artistica, attività che richiedono autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità nei risultati.

 

Livello 3º - Appartengono a questo livello:

a) i lavoratori amministrativi con mansioni di concetto di minor grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel livello 2ºa che richiedono una specifica preparazione professionale ed una particolare esperienza di lavoro e pratica di ufficio;

b) i lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-operativa.

 

Livello 4º- Appartengono a questo livello:

a) i lavoratori con mansioni d'ordine di natura complessa la cui esecuzione richiede una approfondita preparazione professionale;

Es: i cassieri dopo 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºa; impiegato d'ordine di provata abilità ed esperienza professionale operante nei vari uffici dell'azienda; centralinista a cui è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera.

b) i lavoratori qualificati senior che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, dopo 2 anni di permanenza nel livello 5"b.

 

Livello 5º - Appartengono a questo livello:

a) i lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria;

b) lavoratori qualificati junior (di prima assunzione) che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, i quali trascorsi 2 anni nel 5ºlivello acquisiranno il 4º livello (qualificato senior).

 

Dichiarazione a verbale n. 1

Dopo cinque anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5ºa l'azienda prenderà in esame ai fini dell'eventuale passaggio al livello 3ºa, quei cassieri che, oltre ad avere svolto le relative mansioni senza essere incorsi in rilievi tecnici e professionali, abbiano anche svolto in modo continuativo le seguenti mansioni:

- partecipazione alla campagna promozionale perla vendita degli abbonamenti e compilazione e tenuta dei borderò e dei documenti SIAE;

ovvero

- partecipazione alla campagna promozionale per la vendita degli abbonamenti ed iniziative per gli abbonati, anche con l'organizzazione di gruppi di spettatori;

ovvero

- partecipazione all'organizzazione dei turni di lavoro dei cassieri, servizio di informazioni sull'attività del teatro e contatti con gruppi organizzati (aziendali, scolastici, ecc.).

Il passaggio di livello non esime il lavoratore dal continuare a svolgere le mansioni del livello di provenienza.

 

Livello 6º- Appartengono a questo livello:

a) i lavoratori che compiono lavori d'ordine di natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali;

b) I lavoratori già inquadrati nel 7º livello dopo 18 mesi di permanenza nello stesso.

 

Livello 7º- Appartengono a questo livello:

i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.

 

Dichiarazione a verbale n. 1

Gli appartenenti al livello 7º dopo 18 mesi di effettivo esercizio delle relative mansioni vengono assegnati al livello 6ºb.

L'inquadramento dei lavoratori nei singoli livelli è effettuato secondo le relative declaratorie generali sopra indicate.

La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nel livello stesso.

La classificazione unica di cui sopra lascia inalterata la distinzione tra impiegati ed operai, che viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

A tali fini il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:

-qualifica impiegatizia: livelli 1º, 2ºa , 3ºa, 4ºa, 5ºa, 6ºa;

- qualifica operaia: livelli 2ºb, 3ºb, 4ºb 5ºb, 6ºb, 7º.

 

Quadri

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 190/1985 le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri sono costituite dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del teatro, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.

In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei Quadri di livello A i lavoratori inquadrati nel livello 1ºA e convengono inoltre di rinviare in sede aziendale l'individuazione delle eventuali figure professionali per le quali ricorrano le caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri nell'ambito dei lavoratori inquadrati nel livello 1º (Quadri B).

Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:

 

Informazione

Sul piano informativo, il teatro fornirà agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti.

 

Formazione

Nei confronti dei Quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.

 

Responsabilità civile e/o penale

I teatri si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.

 

Brevetti

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai Quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.

 

Indennità di funzione

Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di Euro 81,00 lordi mensili per il Quadro di livello A e di Euro 52,00 lordi mensili per il Quadro di livello B, con assorbimento, fino a concorrenza, di quanto eventualmente percepito allo stesso titolo in sede aziendale.

Tale indennità è utile ai soli effetti della 13A mensilità, del premio annuale e del trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione hanno dato attuazione al disposto della Legge n. 190/1985.

 

 

Art. 6 - MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI

 

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.

Al lavoratore che per un'intera prestazione sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.

Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà il diritto al passaggio di livello.

L'appartenenza ad un livello non esime il lavoratore dallo svolgere occasionalmente mansioni di livello inferiore compatibili con la propria professionalità ovvero, avendone i requisiti professionali, con mansioni di pari livello anche se non attinenti alla propria specifica specializzazione.

 

 

Art. 7 - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON SOSTA STAGIONALE

 

Resta nella esclusiva disponibilità della Direzione aziendale, in rapporto alle proprie esigenze organizzative e produttive e sentiti gli organismi rappresentativi aziendali, di valutare ed eventualmente utilizzare, limitatamente alle figure professionali di norma assunte per l'intera durata della stagione teatrale, la forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale.

Nel contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale i periodi di sospensione del lavoro non risolvono di per sé il rapporto. Ai fini del computo dell'anzianità a tutti gli effetti verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato.

 

 

Art. 8 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

 

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato secondo quanto previsto dall'art. 19, 3º comma Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.; gli eventuali accordi in materia sottoscritti a livello aziendale e/o territoriale saranno immediatamente inviati all'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 50 del presente CCNL.

Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:

1. assunzioni a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell'anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell'impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l'altra di almeno 9 settimane;

2 - assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni;

3 - assunzioni di personale di cui alla parte V del presente CCNL;

4 - per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

5 - nella fase di avvio di nuove attività per un periodo comunque non superiore a 24 mesi;

6 - nelle assunzioni di personale con disabilità secondo quanto previsto dal relativo comma della circolare n° 18/2013 del Min. del Lav.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore .

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc.

Resta salva la possibilità di accordi aziendali o territoriali sottoscritti con le OO.SS. firmatarie il presente CCNL in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine. Tali accordi saranno tempestivamente inviati all'Osservatorio Nazionale.

Ferme restando le maggiorazioni previste al comma 1 dell'art. 22 del d.lgs 81/2015, in caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza inizialmente fissata, oltre il 30º giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il 50º giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13A mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13A mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell'anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l'adesione alla previdenza complementare secondo le norme di Legge e nel rispetto dell'accordo 15/5/2007. In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o 13A mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13ft mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'impresa verserà peraltro quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore.

Ove le imprese intendano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nei profili professionali cui si riferiscono dette nuove assunzioni ovvero assunti a termine in profili professionali compatibili con i profili professionali di dette nuove assunzioni, il cui rapporto di lavoro abbia avuto, nell'arco dei 36 mesi precedenti, una durata superiore a 12 mesi e il cui contratto ultimo sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbia fatto richiesta scritta entro i 90 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro. Nel caso di concorso tra più aspiranti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano maturato il maggior periodo di lavoro a termine. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data dì cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività professionalmente compatibili con quelle svolte nella/e stagione/i precedente/i, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavora. Il diritto di precedenza si e

Indice analitico

Verbale di stipula
PARTE I - REGOLAMENTAZIONE COMUNE
PARTE II - REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA
PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA
PARTE V - REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA ED ECONOMICA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE RAPPRESENTAZIONI IN PALCOSCENICO ED IN SALA
ALLEGATI