S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 19/04/2018
TEATRI - PERSONALE ARTISTICO E TECNICO
Testo consolidato del CCNL 19/04/2018
per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico
Decorrenza: 01/04/2018
Scadenza: 31/03/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell'AGlS in via del Gesù, 62
tra
- la Fondazione per l'Arte Teatrale P.LA.TEA.,
- l'Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP)
- l'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale (ANCRIT),
- l'Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea (ANTAC)
- l'Associazione Teatro Ragazzi (ASTRA)
- le Imprese Stabili di Produzione (ISP)
con la partecipazione della delegazione datoriale coordinata da Vicepresidente della Fondazione P.L.A.TEA.,
con l'assistenza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)
e
- il SLC CGIL
- la FISTEL-CISL
- la UILCOM-UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico, che rinnova e sostituisce il CCNL 20 novembre 2008 per il personale artistico e tecnico scritturato dai Teatri stabili e dalle Compagnie professionali di prosa.
Il presente contratto si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato. Pertanto i rapporti di lavoro di natura autonoma sono regolati dalle normative di Legge in materia e dall'allegato regolamento limitatamente alle materie nello stesso trattate.
Art. 1 - Scrittura individuale
Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente CCNL non si applica il limite di durata e di rinnovi di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015.
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
Salvo quanto previsto nella nota a verbale all'art. 31 e fatta salva l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato devono essere attribuite le mansioni inerenti alla propria qualifica professionale, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, le mansioni plurime indicate nel contratto di scrittura individuale.
Salvo quanto previsto ai successivi artt. 2A, 2B e 3, l'assunzione con contratto di scrittura a tempo determinato ha di norma carattere continuativo e pertanto lo scritturato è in paga per tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della scrittura. Per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.
È facoltà dell'impresa prevedere nel contratto di scrittura individuale, stipulato secondo le regole di cui al precedente comma, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale (intendendo che nella sospensione sia compreso il Natale o la Pasqua) per una durata massima complessiva di 14 giorni. La facoltà di sospensione è esercitata con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione natalizia e di 20 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione pasquale.
Nei casi di sospensione di cui al comma precedente l'impresa rimborserà le spese di viaggio, sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore a €. 250, per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.
Qualora la previsione della sospensione di cui al precedente quinto comma non fosse già contenuta nella scrittura individuale, l'impresa ha comunque facoltà di poterla utilizzare con un preavviso di almeno 45 giorni. In questo caso i rapporti contrattuali con gli scritturati dovranno essere prorogati per un numero di giornate retribuite pari alle giornate di effettiva sospensione.
Art. 2A - Scrittura individuale a tempo parziale verticale
Qualora non vi siano le condizioni minime di programmazione per un impegno continuato dello scritturato nel corso del contratto a termine, la scrittura a tempo determinato può essere stipulata anche a Tempo Parziale, per periodi continuati non inferiori a un mese, unicamente con la formula "verticale", con prestazioni giornaliere di orario ordinario non inferiore a 1/6 dell'orario ordinario settimanale previsto per la categoria di appartenenza, con le flessibilità e le regole appresso indicate:
1) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro previste mensilmente con riferimento all'intera durata della scrittura fermo restando che il minimo delle giornate garantite per ogni mese o frazione, compresi nel periodo di scrittura, non potranno essere inferiori al 55% di tutte le giornate comprese in ogni singolo mese, convenzionalmente individuate in 30,41 giorni, o frazione di mese, riproporzionate per le frazioni di mese, al netto delle giornate di riposo retribuite e/o delle festività di cui agli artt. 14 e 15 del presente CCNL;
2) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro e la loro collocazione con riferimento, alla settimana, al mese e all'anno;
3) L'orario ordinario delle giornate di lavoro è pari a un sesto dell'orario settimanale previsto per la categoria di appartenenza. Pertanto le ore eccedenti tale orario fino al limite ordinario giornaliero previsto per ciascuna categoria dall'art. 11 sono da considerare supplementari e retribuite, in aggiunta al compenso giornaliero previsto, con la maggiorazione del 15% per quote orarie di mezzora per ogni frazione superiore a 15 minuti. Analogamente sono considerate orario supplementare le giornate di lavoro aggiuntive a quelle previste nel contratto di scrittura individuale, da compensare con la maggiorazione indicata al comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 15-06-2015 n°81.
Si considera lavoro straordinario giornaliero quello effettuato oltre i limiti di orario giornaliero previsto dall'art. 11 per ciascuna categoria professionale e straordinario settimanale quello effettuato oltre la 39º ora settimanale per i Tecnici e gli Attori e oltre la 36º ora settimanale per le altre categorie artistiche. Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 12;
4) L'impresa fornirà la programmazione delle giornate e dell'orario di lavoro giornaliero con cadenza settimanale o bisettimanale;
5) Fermi restando i termini di inizio e fine del contratto, con adeguato preavviso, durante lo svolgimento della scrittura, l'impresa ha facoltà di richiedere e programmare mensilmente giornate di lavoro supplementare fino a un massimo del 53% delle giornate mensili previste nel contratto di scrittura individuale ovvero fino a saturazione delle giornate lavorabili nel mese o frazione di mese; tali giornate supplementari saranno retribuite con il compenso giornaliero pattuito nel contratto di scrittura individuale maggiorato con la % prevista al comma 6 dell'art. 6 del D. Lgs. 15-06-2015 n°81;
6) È facoltà dell'impresa, nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter variare la collocazione temporale della prestazione nella giornata. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente previa comunicazione entro il termine della prestazione giornaliera precedente alla prestazione oggetto di variazione se la Compagnia è in trasferta ovvero con almeno 5 giorni di preavviso in caso di attività in sede.
7) È altresì facoltà dell'impresa, durante il periodo di scrittura e nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter collocare la prestazione in giornata diversa da quella programmata. Resta inteso che qualora tale spostamento determinasse una penalizzazione economica per il lavoratore, l'impresa prowederà a indennizzare tale perdita fino al 100% della stessa;
8) Le variazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) determinano il riconoscimento di una maggiorazione del 10%, calcolata sul compenso orario dello scritturato, per le ore non concomitanti con la precedente programmazione. La maggiorazione del 10% non si applica per lo spostamento dell'orario previsto al precedente punto 6) qualora la variazione avvenga in giornate nelle quali è riconosciuta l'indennità di trasferta;
9) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 cc, Il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
10) L'opzione di cui al precedente punto 9) prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, per tutte le giornate retribuite nel corso della scrittura, di una maggiorazione del 20% del minimo tabellare giornaliero di cui all'art. 31 - tabella compensi colonna C ovvero del compenso giornaliero pattuito;
11) L'esercizio della opzione di cui al precedente punto 9) è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indenità;
12) Fermo restando che per i lavoratori scritturati a tempo determinato regolati dal presente CCNL, non trovano applicazione i limiti di cui agli artt. 19, 21 e 23 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, qualora il contratto di scrittura preveda la possibilità di proroga prevista all'art. 6 quest'ultima, salvo diversa pattuizione tra Impresa e Scritturato, non potrà essere superiore alla durata del contratto prorogato e con il rispetto delle condizioni già previste nello stesso con particolare riferimento al minimo del 55% delle giornate mensili in rapporto alle giornate di proroga, opzione ed indennità, trattamenti economici ecc.;
In caso di attività fuori sede, al lavoratore assunto a tempo parziale con le modalità di cui sopra nelle giornate ove non è prevista la prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.
Nelle giornate dove non sono richieste prestazioni e non è previsto il riconoscimento della retribuzione giornaliera, al lavoratore assunto a tempo parziale è consentito lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che il prestatore di lavoro non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Alla presente tipologia di scrittura non si applica la sospensione di cui al 5º comma dell'articolo 1
Art. 2B -Scrittura individuale con compenso base mensile
Oltre alla scrittura individuale di cui ai precedenti artt. 1 e 2A, l'impresa potrà concordare con lo scritturato una tipologia di scrittura caratterizzata da un compenso base mensile, implementato da un ulteriore compenso giornaliero da riconoscere per ogni giornata nella quale allo scritturato viene richiesta la prestazione. Il compenso complessivo mensile dovuto dovrà essere corrisposto entro il 10 del mese successivo a quello di competenza con acconti bisettimanali qualora richiesti dallo scritturato.
In questo caso la scrittura individuale non potrà avere una durata inferiore a 30 giorni (una mensilità) e il compenso base mensile, comprensivo dei ratei di 13º mensilità/ferie e TFR, sarà pari al valore del minimo g.ro retributivo "ENPALS" (come annualmente ricalcolato dall'Istituto) moltiplicato per 26; inoltre tra impresa e scritturato sarà definito il compenso, comunque non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL per la categoria di appartenenza, da riconoscere per ogni giornata nella quale lo scritturato è chiamato ad effettuare la prestazione di lavoro ovvero è interessato da un trasferimento nel quale la durata del viaggio risulti superiore alle 5 ore. Il compenso giornaliero di cui sopra (riportato nel contratto di scrittura individuale), assorbirà fino a concorrenza un 26º del compenso base mensile.
Per gli scritturati di cui al presente articolo si considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario ordinario giornaliero previsti per la categoria di appartenenza ovvero oltre l'orario ordinario medio settimanale previsto per la categoria di appartenenza.
In caso di attività fuori sede nelle giornate ove non fosse prevista alcuna prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.
Su richiesta motivata dello scritturato, nelle giornate dove non sono previste prestazioni e compatibilmente con le proprie esigenze tecnico organizzative l'impresa potrà concedere brevi "aspettative" per lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che lo scritturato non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Durante le "aspettative" di cui sopra il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti economici e contributivi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 cc., il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
L'opzione di cui al precedente comma prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, di una maggiorazione del 20% del compenso base mensile.
L'esercizio della opzione di cui sopra è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indennità.
Il diritto di opzione non può essere utilizzato per la stipula di scritture intermittenti.
Alla presente tipologia di scrittura non si applica la sospensione di cui al 5º comma dell'articolo 1
Art. 3 - Lavoro intermittente a tempo determinato
Le Parti, al fine di contrastare forme di lavoro irregolare o sommerso e in considerazione della discontinuità e ciclicità dell'attività che caratterizza il settore, concordano sulla opportunità di regolare il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per le figure professionali destinatarie del presente CCNL, limitandone il ricorso alle ipotesi in cui il datore di lavoro, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.
Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall