S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/04/2018
TEATRI - PERSONALE ARTISTICO E TECNICO
Testo consolidato del CCNL 19/04/2018
per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico
Decorrenza: 01/04/2018
Scadenza: 31/03/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2018 il giorno 19 del mese di aprile in Roma, presso la sede dell'AGlS in via del Gesù, 62
tra
- la Fondazione per l'Arte Teatrale P.LA.TEA.,
- l'Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP)
- l'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Residenze di Innovazione Teatrale (ANCRIT),
- l'Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea (ANTAC)
- l'Associazione Teatro Ragazzi (ASTRA)
- le Imprese Stabili di Produzione (ISP)
con la partecipazione della delegazione datoriale coordinata da Vicepresidente della Fondazione P.L.A.TEA.,
con l'assistenza dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS)
e
- il SLC CGIL
- la FISTEL-CISL
- la UILCOM-UIL
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale per il personale artistico, tecnico e amministrativo scritturato dai Teatri Nazionali, dai Teatri di Rilevante Interesse Culturale, dai Centri di produzione e dalle Compagnie teatrali professionali, e Regolamento di palcoscenico, che rinnova e sostituisce il CCNL 20 novembre 2008 per il personale artistico e tecnico scritturato dai Teatri stabili e dalle Compagnie professionali di prosa.
Il presente contratto si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato. Pertanto i rapporti di lavoro di natura autonoma sono regolati dalle normative di Legge in materia e dall'allegato regolamento limitatamente alle materie nello stesso trattate.
Art. 1 - Scrittura individuale
Ai contratti di scrittura stipulati ai sensi del presente CCNL non si applica il limite di durata e di rinnovi di cui agli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/2015.
Per la scrittura ed il collocamento valgono le disposizioni emanate in materia dagli organi competenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
Salvo quanto previsto nella nota a verbale all'art. 31 e fatta salva l'esigenza di provvedere a sostituzioni improvvise, allo scritturato devono essere attribuite le mansioni inerenti alla propria qualifica professionale, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL, le mansioni plurime indicate nel contratto di scrittura individuale.
Salvo quanto previsto ai successivi artt. 2A, 2B e 3, l'assunzione con contratto di scrittura a tempo determinato ha di norma carattere continuativo e pertanto lo scritturato è in paga per tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della scrittura. Per durata della scrittura individuale si intende il periodo di effettivo impegno dello scritturato, compreso tra l'inizio delle prove e l'ultima rappresentazione degli spettacoli cui si riferisce la scrittura.
È facoltà dell'impresa prevedere nel contratto di scrittura individuale, stipulato secondo le regole di cui al precedente comma, la sospensione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro nel periodo natalizio e/o pasquale (intendendo che nella sospensione sia compreso il Natale o la Pasqua) per una durata massima complessiva di 14 giorni. La facoltà di sospensione è esercitata con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione natalizia e di 20 giorni rispetto alla data di inizio della sospensione pasquale.
Nei casi di sospensione di cui al comma precedente l'impresa rimborserà le spese di viaggio, sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore a €. 250, per recarsi dalla città in cui viene sospesa l'attività recitativa alla città di residenza e da questa alla città in cui si riunisce la compagnia per la ripresa dell'attività.
Qualora la previsione della sospensione di cui al precedente quinto comma non fosse già contenuta nella scrittura individuale, l'impresa ha comunque facoltà di poterla utilizzare con un preavviso di almeno 45 giorni. In questo caso i rapporti contrattuali con gli scritturati dovranno essere prorogati per un numero di giornate retribuite pari alle giornate di effettiva sospensione.
Art. 2A - Scrittura individuale a tempo parziale verticale
Qualora non vi siano le condizioni minime di programmazione per un impegno continuato dello scritturato nel corso del contratto a termine, la scrittura a tempo determinato può essere stipulata anche a Tempo Parziale, per periodi continuati non inferiori a un mese, unicamente con la formula "verticale", con prestazioni giornaliere di orario ordinario non inferiore a 1/6 dell'orario ordinario settimanale previsto per la categoria di appartenenza, con le flessibilità e le regole appresso indicate:
1) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro previste mensilmente con riferimento all'intera durata della scrittura fermo restando che il minimo delle giornate garantite per ogni mese o frazione, compresi nel periodo di scrittura, non potranno essere inferiori al 55% di tutte le giornate comprese in ogni singolo mese, convenzionalmente individuate in 30,41 giorni, o frazione di mese, riproporzionate per le frazioni di mese, al netto delle giornate di riposo retribuite e/o delle festività di cui agli artt. 14 e 15 del presente CCNL;
2) Il contratto individuale dovrà indicare la quantità delle giornate di lavoro e la loro collocazione con riferimento, alla settimana, al mese e all'anno;
3) L'orario ordinario delle giornate di lavoro è pari a un sesto dell'orario settimanale previsto per la categoria di appartenenza. Pertanto le ore eccedenti tale orario fino al limite ordinario giornaliero previsto per ciascuna categoria dall'art. 11 sono da considerare supplementari e retribuite, in aggiunta al compenso giornaliero previsto, con la maggiorazione del 15% per quote orarie di mezzora per ogni frazione superiore a 15 minuti. Analogamente sono considerate orario supplementare le giornate di lavoro aggiuntive a quelle previste nel contratto di scrittura individuale, da compensare con la maggiorazione indicata al comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. 15-06-2015 n°81.
Si considera lavoro straordinario giornaliero quello effettuato oltre i limiti di orario giornaliero previsto dall'art. 11 per ciascuna categoria professionale e straordinario settimanale quello effettuato oltre la 39º ora settimanale per i Tecnici e gli Attori e oltre la 36º ora settimanale per le altre categorie artistiche. Il lavoro straordinario è compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 12;
4) L'impresa fornirà la programmazione delle giornate e dell'orario di lavoro giornaliero con cadenza settimanale o bisettimanale;
5) Fermi restando i termini di inizio e fine del contratto, con adeguato preavviso, durante lo svolgimento della scrittura, l'impresa ha facoltà di richiedere e programmare mensilmente giornate di lavoro supplementare fino a un massimo del 53% delle giornate mensili previste nel contratto di scrittura individuale ovvero fino a saturazione delle giornate lavorabili nel mese o frazione di mese; tali giornate supplementari saranno retribuite con il compenso giornaliero pattuito nel contratto di scrittura individuale maggiorato con la % prevista al comma 6 dell'art. 6 del D. Lgs. 15-06-2015 n°81;
6) È facoltà dell'impresa, nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter variare la collocazione temporale della prestazione nella giornata. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente previa comunicazione entro il termine della prestazione giornaliera precedente alla prestazione oggetto di variazione se la Compagnia è in trasferta ovvero con almeno 5 giorni di preavviso in caso di attività in sede.
7) È altresì facoltà dell'impresa, durante il periodo di scrittura e nel rispetto delle norme del presente CCNL che regolano l'orario giornaliero delle varie categorie, di poter collocare la prestazione in giornata diversa da quella programmata. Resta inteso che qualora tale spostamento determinasse una penalizzazione economica per il lavoratore, l'impresa prowederà a indennizzare tale perdita fino al 100% della stessa;
8) Le variazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) determinano il riconoscimento di una maggiorazione del 10%, calcolata sul compenso orario dello scritturato, per le ore non concomitanti con la precedente programmazione. La maggiorazione del 10% non si applica per lo spostamento dell'orario previsto al precedente punto 6) qualora la variazione avvenga in giornate nelle quali è riconosciuta l'indennità di trasferta;
9) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 cc, Il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
10) L'opzione di cui al precedente punto 9) prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, per tutte le giornate retribuite nel corso della scrittura, di una maggiorazione del 20% del minimo tabellare giornaliero di cui all'art. 31 - tabella compensi colonna C ovvero del compenso giornaliero pattuito;
11) L'esercizio della opzione di cui al precedente punto 9) è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indenità;
12) Fermo restando che per i lavoratori scritturati a tempo determinato regolati dal presente CCNL, non trovano applicazione i limiti di cui agli artt. 19, 21 e 23 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, qualora il contratto di scrittura preveda la possibilità di proroga prevista all'art. 6 quest'ultima, salvo diversa pattuizione tra Impresa e Scritturato, non potrà essere superiore alla durata del contratto prorogato e con il rispetto delle condizioni già previste nello stesso con particolare riferimento al minimo del 55% delle giornate mensili in rapporto alle giornate di proroga, opzione ed indennità, trattamenti economici ecc.;
In caso di attività fuori sede, al lavoratore assunto a tempo parziale con le modalità di cui sopra nelle giornate ove non è prevista la prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.
Nelle giornate dove non sono richieste prestazioni e non è previsto il riconoscimento della retribuzione giornaliera, al lavoratore assunto a tempo parziale è consentito lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che il prestatore di lavoro non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Alla presente tipologia di scrittura non si applica la sospensione di cui al 5º comma dell'articolo 1
Art. 2B -Scrittura individuale con compenso base mensile
Oltre alla scrittura individuale di cui ai precedenti artt. 1 e 2A, l'impresa potrà concordare con lo scritturato una tipologia di scrittura caratterizzata da un compenso base mensile, implementato da un ulteriore compenso giornaliero da riconoscere per ogni giornata nella quale allo scritturato viene richiesta la prestazione. Il compenso complessivo mensile dovuto dovrà essere corrisposto entro il 10 del mese successivo a quello di competenza con acconti bisettimanali qualora richiesti dallo scritturato.
In questo caso la scrittura individuale non potrà avere una durata inferiore a 30 giorni (una mensilità) e il compenso base mensile, comprensivo dei ratei di 13º mensilità/ferie e TFR, sarà pari al valore del minimo g.ro retributivo "ENPALS" (come annualmente ricalcolato dall'Istituto) moltiplicato per 26; inoltre tra impresa e scritturato sarà definito il compenso, comunque non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL per la categoria di appartenenza, da riconoscere per ogni giornata nella quale lo scritturato è chiamato ad effettuare la prestazione di lavoro ovvero è interessato da un trasferimento nel quale la durata del viaggio risulti superiore alle 5 ore. Il compenso giornaliero di cui sopra (riportato nel contratto di scrittura individuale), assorbirà fino a concorrenza un 26º del compenso base mensile.
Per gli scritturati di cui al presente articolo si considera orario straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario ordinario giornaliero previsti per la categoria di appartenenza ovvero oltre l'orario ordinario medio settimanale previsto per la categoria di appartenenza.
In caso di attività fuori sede nelle giornate ove non fosse prevista alcuna prestazione, qualora l'impresa non provveda a proprie spese al rientro dello scritturato nella città di residenza e viceversa, sarà comunque garantita l'indennità di trasferta nei termini stabiliti nel successivo art. 9 ovvero il trattamento migliorativo eventualmente stabilito tra le parti nel contratto di scrittura individuale.
Su richiesta motivata dello scritturato, nelle giornate dove non sono previste prestazioni e compatibilmente con le proprie esigenze tecnico organizzative l'impresa potrà concedere brevi "aspettative" per lo svolgimento, presso altri datori di lavoro, di attività di natura subordinata o autonoma; resta inteso che lo scritturato non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Durante le "aspettative" di cui sopra il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti economici e contributivi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1331 cc., il contratto individuale potrà prevedere, con riferimento alla produzione oggetto della scrittura, il diritto di opzione a favore dell'impresa. Il relativo esercizio deve essere effettuato di norma con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto al termine della scrittura;
L'opzione di cui al precedente comma prevede il riconoscimento a favore dello scritturato, di una maggiorazione del 20% del compenso base mensile.
L'esercizio della opzione di cui sopra è limitato alla ripresa della produzione, già oggetto della scrittura, nel corso della stessa stagione e può essere utilizzato per una sola volta salvo reiterazione dell'opzione e della relativa indennità.
Il diritto di opzione non può essere utilizzato per la stipula di scritture intermittenti.
Alla presente tipologia di scrittura non si applica la sospensione di cui al 5º comma dell'articolo 1
Art. 3 - Lavoro intermittente a tempo determinato
Le Parti, al fine di contrastare forme di lavoro irregolare o sommerso e in considerazione della discontinuità e ciclicità dell'attività che caratterizza il settore, concordano sulla opportunità di regolare il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per le figure professionali destinatarie del presente CCNL, limitandone il ricorso alle ipotesi in cui il datore di lavoro, relativamente alla tipologia di prestazioni richieste non sia in grado di prefigurarne, nemmeno per approssimazione, né la quantità né la collocazione temporale delle prestazioni giornaliere.
Pertanto, in attuazione del rinvio alla contrattazione collettiva disposto dall'articolo 13, comma I del decreto 81/2015, le Parti concordano che, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, sia consentito il ricorso all'utilizzo del lavoro intermittente nel rispetto delle disposizioni dì Legge e del presente CCNL.
Qualora nel corso del periodo di scrittura del lavoratore intermittente di cui al presente articolo si determinino le condizioni produttive per una sua utilizzazione riconducibile alle tipologie di scrittura regolate al comma 4 dell'art. l o agli artt. 2A o 2B del presente contratto, lo scritturato potrà richiedere l'applicazione (anche temporanea) della regolamentazione normativa ed economica prevista per le tipologie contrattuali di cui agli articoli 1 o 2A o 2B sopra richiamati.
Il contratto di lavoro Intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata;
b) la/e produzione/i oggetto della scrittura e la tipologia delle prestazioni richieste allo scritturato;
c) il luogo e la modalità della eventuale disponibilità di risposta alla chiamata garantita dal lavoratore, il relativo "preavviso di chiamata" che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo aggiuntivo all'eventuale tempo di trasferimento, da considerare utile ai fini del trattamento economico secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente CCNL, che resta a carico dell'azienda sia per l'andata che per il ritorno;
d) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e, se dovuta, l'indennità di risposta alla chiamata nella misura del 20% del compenso giornaliero pattuito comunque non inferiore al minimo del compenso giornaliero previsto nella colonna C della tabella compensi di cui all'art. 31 del presente CCNL.
e) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
f) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione: con cadenza non superiore alla settimana qualora le prestazioni richieste riguardino parte o tutti i giorni della settimana - con cadenza mensile quando le prestazioni coprono oltre 10 giorni nell'arco di 30. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di disponibilità dovrà comunque rispettare la scadenza dei primi 5 giorni del mese successivo a quello di maturazione;
g) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare preventivamente il Comitato di compagnia, ove esistente, sull'eventuale presenza in compagnia di scritturati con rapporto di lavoro intermittente ovvero sul ricorso in corso d'opera a tale tipologia contrattuale, e ad inviare copia del/dei contratto/i all'osservatorio di cui alla nota a verbale dell'art. 27.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. Inoltre il datore di lavoro, ogni qualvolta attiverà un contratto intermittente, provvederà a darne comunicazione all'Osservatorio Nazionale di cui alla dichiarazione a verbale dell'art. 27 e entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza darà comunicazione sul numero complessivo dei contratti intermittenti utilizzati, la durata, la quantità e la collocazione temporale delle giornate di utilizzo di ciascun contratto di scrittura.
Al lavoratore intermittente spetta, per ogni giornata lavorata, il compenso pattuito nel contratto individuale al quale sarà applicata una maggiorazione del 40%.
Resta inteso che il compenso giornaliero come sopra indicato è comprensivo della percentuale prevista in sostituzione del ratei di mensilità aggiuntive, ferie e TFR.
Nel contratto individuale sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità se dovuta. I lavoratori che non percepiscono l'indennità di disponibilità con relativo obbligo di rispondere alla chiamata, potranno rinegoziare al meglio il compenso giornaliero ogni qualvolta siano chiamati a dare la prestazione lavorativa.
Il lavoratore che per malattia o altra causa si trovi nell'impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore dì lavoro, precisando la prevedibile durata dell'impedimento stesso.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, il lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
Lo scritturato con contratto a tempo determinato intermittente, compatibilmente con gli obblighi derivanti dal riconoscimento dell'indennità di disponibilità, sarà libero di prestare la propria opera, sia in forma autonoma che subordinata, anche a favore di terzi con comunicazione al datore di lavoro tramite autocertificazione scritta obbligatoria.
Il datore di lavoro può sospendere temporaneamente l'obbligo di risposta alla chiamata qualora per ragioni di lavoro e/o personali il lavoratore ne faccia richiesta. Resta inteso che per i giorni di sospensione non viene maturata l'indennità di disponibilità.
Con riferimento all'articolo 16 comma 6 del D.lgs 81/2015, qualora il lavoratore intermittente intenda avvalersi della facoltà di versare l'eventuale differenza contributiva tra la retribuzione convenzionale (stabilita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF) e il valore dell'indennità di disponibilità, il datore di lavoro parteciperà al costo dell'operazione per la metà della stessa.
Fermo restando quanto sopra, i soggetti compresi nel campo di applicazione del presente CCNL che nell'arco dell'anno solare intendono o presumono di poter utilizzare la tipologia del lavoro intermittente provvederanno, contestualmente all'invio del programma annuale di attività al Ministero, ad inviarlo per conoscenza anche all'Osservatorio di cui alla nota a verbale all'art. 27. Si precisa che:
1. qualora il lavoro intermittente sia utilizzato per la "ripresa" di una produzione dovrà essere garantito un congruo numero di giornate di prove a tutela della qualità del prodotto e della professionalità dello scritturato/a;
2. se nel corso della scrittura il dipendente verifica che in un arco temporale di 30 giorni continuativi, all'interno del periodo di scrittura, siano state lavorate almeno 13 giornate, per quel periodo di 30 giorni o per quei periodi di 30 giorni lo Scritturato potrà richiedere l'applicazione della regolamentazione normativa ed economica a lui più favorevole tra la scrittura intermittente, la "mensilizzazione" di cui all'art. 2B e il tempo parziale verticale di cui all'art. 2º;
3. è altresì applicata la normativa più favorevole allo scritturato tra la scrittura intermittente, la "mensilizzazione" di cui all'art. 2B e il tempo parziale verticale di cui all'art. 2A, anche qualora le 13 giornate lavorate in un arco temporale di 30 giorni di calendario si realizzino in presenza di una scrittura a termine con rapporto di lavoro intermittente per una o più produzioni o coproduzioni e/o attività collaterali;
4. Il personale impiegato nelle produzioni e/o coproduzioni ha diritto di precedenza nelle scritture successive inerenti la eventuale ripresa della stessa produzione e/o coproduzione;
5. l'obbligo dello scritturato di "rispondere alla chiamata" è strettamente connesso al riconoscimento dell'indennità di risposta alla chiamata di cui al punto d) del presente articolo;
6. qualora lo scritturato che abbia partecipato alla fase di produzione e rappresentazione di uno spettacolo, venga nuovamente scritturato con rapporto di lavoro intermittente per la "ripresa" dello stesso, ferma restando la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore, avrà diritto ad un compenso giornaliero comunque non inferiore al compenso giornaliero pattuito nella fase di produzione e prima rappresentazione sul quale sarà applicata la maggiorato del 40% di cui al 7º comma del presente articolo;
7. ogni 6 giornate, anche se non continuative, allo scritturato con rapporto intermittente sarà riconosciuta una giornata di riposo retribuita;
8. per le festività si applica quanto previsto al 2º comma del successivo art. 15;
9. la sospensione inerente i periodi di Natale e/o Pasqua non si applica in presenza di scrittura intermittente;
10. per i Teatri nazionali di cui al d.m. 27 luglio 2017 il numero massimo di giornate complessive con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare il limite di 240;
11. per i Teatri di Rilevante Interesse Culturale di cui all'art. 11 del d.m. 27 luglio 2017 il numero massimo di giornate con rapporto di lavoro intermittente utilizzabile nell'anno solare non può superare complessivamente il limite di 380.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamento di lavoratori con identiche mansioni;
- quando il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- quando ricorrono le condizioni per la stipula di contratti di scrittura di cui agli artt. 1, 2A e 2B del presente CCNL.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015 in materia dì lavoro intermittente.
Le tipologie del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2A, 2B e 3 sono da considerare sperimentali e qualora non riconfermate con specifico accordo decadranno con la scadenza del presente CCNL o comunque entro e non oltre il 31-12-2021.
Fermo restando quanto disposto dalla normativa di Legge in materia, si riporta in allegato una disciplina di riferimento riguardante la stipula di contratti di lavoro autonomo con professionisti titolari di partita IVA.
Art. 4 - Allievi - Apprendistato
Attori
Si qualifica allievo chi inizia l'attività di attore. Tale qualifica cesserà non appena l'allievo abbia raggiunto:
- per chi possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 100 giornate lavorative prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione;
- per chi non possieda un diploma di abilitazione rilasciato da una scuola qualificata, 300 giornate lavorative, oppure 180 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, prestate nei settori del cinema, teatro, radio e televisione.
Non può essere scritturato con la qualifica di attore l'allievo che non abbia raggiunto il minimo di giornate lavorative di cui al precedente comma.
L'impresa ha facoltà di scritturare, in relazione ai ruoli previsti nel copione, allievi attori nelle seguenti proporzioni:
fino a 9 ruoli | 1 allievo |
oltre 9 e fino a 15 ruoli | 2 allievi |
oltre 15 e fino a 20 ruoli | 3 allievi |
oltre 20 e fino a 25 ruoli | 4 allievi |
oltre 25 ruoli | 5 allievi |
Qualora l'impresa gestisca, nel corso della stagione teatrale, più di una Compagnia, il numero di allievi attori utilizzabili ai sensi del precedente comma va rapportato ai ruoli complessivamente previsti nei copioni degli spettacoli allestiti dalle compagnie.
I nominativi degli allievi attori scritturati saranno comunicati alle organizzazioni sindacali e all'Osservatorio Nazionale, di cui all'ultimo comma della nota a verbale dell'art. 27, nei termini e secondo le procedure previste dal successivo articolo 26, punto 2.
Oltre al meccanismo proporzionale tra Attori e Allievi sopra descritto, le imprese teatrali, con particolare riferimento a quelle realtà che organizzano e gestiscono direttamente scuole per Attori riconosciute, potranno, nel corso dell'anno, utilizzare complessivamente allievi Attori per un numero di giornate comunque non superiori al 25% delle giornate per le quali l'impresa abbia versato nell'anno precedente contributi previdenziali per attori scritturati. L'esercizio della presente norma è subordinato al preventivo invio alle OO. SS. firmatarie del presente CCNL e all'osservatorio di cui alla nota a verbale dell'art. 28 della certificazione E-MENS inerente il versamento contributivo di cui sopra.
Il contratto di lavoro dell'allievo attore è subordinato al soddisfacente esito di un periodo di prova, decorrente dall'inizio delle prove fino al termine delle stesse.
Durante il periodo di prova è in facoltà delle Parti risolvere in qualunque momento il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto dell'allievo attore di percepire il compenso per le giornate di permanenza nella compagnia, e il rimborso delle spese di viaggio di ritorno, se è residente altrove.
Tecnici
La qualifica di allievo non potrà superare la durata di tre 3 anni.
Gli allievi tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali.
Tecnici (apprendistato professionalizzante)
Le parti avuto riguardo a quanto previsto dal Capo V del D.Lgs.15 giungo 2015 n. 81, con il presente CCNL assumono integralmente quanto previsto dal citato D. Lgs 81/2015 in materia di apprendistato professionalizzante e riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nel campo di applicazione del presente CCNL.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'impresa teatrale, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante come regolato nei commi successivi.
Apprendistato Professionalizzante
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17º anno di età:
La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante è stabilita in non oltre 300 giornate lavorate ovvero non oltre 180 giornate lavorate negli ultimi 24 mesi. Resta comunque stabilito che il periodo di apprendistato non può superare i 3 anni.
La retribuzione dell'apprendista viene determinata nel 70% del minimo di compenso giornaliero del livello di appartenenza per i primi 60 giorni di lavoro come apprendista; l'80% dal 61º giorno fino al 120º e del 90% dal 121º fino al raggiungimento della qualifica.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:
Titolo di studio | Ore di Formazione |
Scuola dell'obbligo | 120 |
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore. Diploma universitario e diploma di laurea | 100 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai finì dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Il periodo di prova ha la durata di 20 giornate lavorate, prorogabile d'intesa per altri 20 giornate lavorate.
Durante tale periodo ciascuna delle parti può recedere senza preavviso.
Il periodo di prova seguito da conferma è computato ai fini del periodo di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato viene attribuita la medesima qualifica per la quale si è svolto l'apprendistato.
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, analogamente a quanto è previsto per le altre categorie, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui al comma precedente, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i tecnici.
Agli effetti del trattamento di cui sopra è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea ovvero fino alla scadenza del contratto a tempo determinato.
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere l'intero trattamento che avrebbe percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto.
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015 e da eventuali successive modificazioni, alle normative contrattuali previste per i tecnici.
Gli apprendisti tecnici potranno comunque essere utilizzati in aggiunta ai normali organici del personale tecnico delle imprese teatrali in una percentuale comunque non superiore al 15% con arrotondamento all'unità superiore della frazione.
Art. 5 - Contenuto della scrittura individuale
L'assunzione a tempo determinato con contratto di scrittura individuale dovrà risultare da apposito documento. In esso si indicherà, fra l'altro:
- La data di inizio e di termine della scrittura. L'impresa potrà tuttavia fissare la data di inizio della scrittura con un comporto massimo di 10 giorni. L'effettivo inizio della scrittura dovrà essere comunicato dall'impresa allo scritturato con la stipula del contratto di scrittura o almeno 30 giorni prima della riunione della compagnia;
- In caso di contratto a tempo parziale, il numero delle giornate di lavoro mensile secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 2A con l'indicazione della collocazione delle giornate di lavoro; l'eventuale sottoscrizione delle clausole elastiche come previste al punto 4 dell'art. 6 D.Lgs81/2015; se convenuta, l'opzione di cui al punto 9 dell'art. 2A e la relativa indennità; l'eventuale proroga di cui al punto 12 dell'art. 2A;
- Se la scrittura è stipulata ai sensi di quanto previsto al 4º comma del precedente art. 1 ovvero dell'articolo 2A 2B o dell'art. 3;
- L'ammontare del compenso stabilito tra le parti per un valore comunque non inferiore al trattamento economico previsto dal presente CCNL per la qualifica di appartenenza;
- Il trattamento per attività fuori sede (Nel contratto di scrittura individuale, gli importi del compenso giornaliero e del trattamento per attività fuori sede, devono essere distintamente indicati).
- La scrittura individuale dovrà essere redatta in più esemplari, uno dei quali verrà consegnato dall'impresa allo scritturato, che ne rilascerà ricevuta, al momento della stipulazione. Il contratto, a tutti gli effetti, si considererà perfezionato solamente dal momento della suddetta consegna;
- Eventuali trattamenti migliorativi rispetto al presente CCNL inerenti le trasferte;
- Se convenuto, il diritto di opzione a favore dell'impresa e la relativa indennità eventualmente pattuita a favore del lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Per l'ipotesi in cui il contratto individuale di scrittura preveda un diritto di opzione a favore dell'impresa con relativa indennità a favore dello scritturato, ai sensi e per gli effetti dell'art 1331 cc, le parti convengono che il relativo esercizio debba avvenire entro il mese di giugno qualora l'opzione si riferisca all'eventuale ripresa della produzione nella stagione successiva.
NORME PARTICOLARI PER GLI ATTORI, I BALLERINI, I PROFESSORI D'ORCHESTRA ED I CORISTI
- Gli attori, i ballerini, i professori d'orchestra ed i coristi, su richiesta dell'impresa, sono tenuti a sottoporsi ad audizione, prima della stipula della scrittura.
- L'impresa deve assegnare allo scritturato un doppio ruolo che questi sarà obbligato a preparare e a ricoprire in caso di forzata sostituzione. Per la preparazione del doppio ruolo saranno effettuate prove di assieme di tutta la compagnia.
- Agli scritturati come sostituti e non rientranti nella distribuzione delle parti, verranno garantiti una adeguata preparazione con prove di assieme e l'inserimento saltuario nello spettacolo. In tal caso lo scritturato titolare del ruolo sarà comunque tenuto ad assicurare la sua presenza in teatro.
NORMA AGGIUNTIVA PER GLI ATTORI
- Nel caso di spettacoli di prosa, la scrittura individuale dovrà indicare, su richiesta dell'attore, il ruolo od i ruoli che l'attore stesso è chiamato ad impersonare negli spettacoli. La richiesta e l'indicazione dei ruoli dovranno essere formulati non oltre l'atto di sottoscrizione della scrittura individuale.
NORME PARTICOLARI PER I TECNICI
- I teatri di produzione pubblici e privati e le compagnie professionali comunicheranno per iscritto al personale tecnico, un mese prima della scadenza del contratto, l'eventuale intenzione di scritturarlo nel corso della successiva stagione teatrale. In tal caso il perfezionamento degli impegni contrattuali dovrà avvenire entro il 31 luglio.
Art. 6 - Proroga della scrittura
Esclusivamente in presenza di "scritture continuate" di cui all'art. 1 comma 4º, lo scritturato con un contratto superiore a 90 giorni di durata, che alla stipula del contratto individuale abbia acconsentito all'inserimento di una norma che preveda l'obbligo di rispondere ad una eventuale proroga della scrittura, resta vincolato ad una sola proroga per un massimo di 5 settimane qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione, ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena. Qualora il contratto di scrittura sia di durata inferiore a 90 giorni - ma comunque non inferiore a 45 giorni - resta il vincolo di una sola proroga per un massimo di 3 settimane, qualora la relativa richiesta venga presentata dall'impresa almeno 45 giorni prima della scadenza originaria del contratto in caso di spettacolo già in programmazione, ed almeno 25 giorni prima in caso di spettacolo non ancora andato in scena.
Nel rispetto delle autonomie e delle reciproche distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni dei lavoratori, le parti concordano sulla necessità di procedere, di norma, alla selezione del personale artistico necessario alla realizzazione e rappresentazione di una specifica produzione attraverso lo strumento delle audizioni non su parte e su parte intendendo quest'ultime "audizioni su parte" quelle che vengono effettuate dal regista o dalla direzione artistica per l'affidamento di un ruolo ad interpreti professionisti che abbiano le caratteristiche richieste dalla parte e dalla regia. Pertanto al fine di consentire la partecipazione a tutti gli artisti interessati, le imprese daranno comunicazione dell'indizione delle audizioni in tempo utile alle organizzazioni nazionali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto e all'Osservatorio Nazionale, che provvederanno a dare la massima pubblicizzazione circa l'indizione delle audizioni, le regole, le procedure e i requisiti necessari per la partecipazione.
Attori, ballerini, professori d'orchestra, coristi.
Anche ai fini di coniugare positivamente il livello di qualità della produzione con la tutela delle condizioni di lavoro dell'artista, le parti nel sottolineare la necessità di garantire alle produzioni teatrali una qualificata preparazione individuano in un minimo di 21 giornate di prove per gli spettacoli di nuova produzione il pacchetto necessario al conseguimento dell'obbiettivo.
Per il periodo delle prove gli scritturati dei teatri e delle imprese di produzione percepiranno un compenso giornaliero non inferiore al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL più il 65% della eventuale differenza tra il minimo di cui sopra e il compenso giornaliero pattuito nel contratto individuale.
Per le prove effettuate fuori del comune ove è stabilita la sede dell'impresa, spetta agli scritturati dai teatri, dai complessi a gestione privata e dai complessi cooperativistici, oltre al trattamento economico per attività fuori sede nella misura di cui al successivo articolo 9, il compenso giornaliero previsto al comma precedente, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero individualmente pattuito.
Tecnici
Agli scritturati, durante il periodo delle prove, verrà corrisposto il normale compenso pattuito nel contratto individuale.
In caso di attività svolta fuori del comune ove è stabilita la sede dell'impresa verrà corrisposto agli scritturati, indipendentemente dal livello del compenso giornaliero, alternativamente:
a) un rimborso a pie di lista documentato, con un massimo di €. 107,00 (€. 57,00 pernottamento, €. 25,00 per un pasto, €. 25,00 per un altro pasto. Il limite giornaliero per i pasti è da considerare come media giornaliera su tutti i giorni compresi tra l'inizio e il termine della trasferta);
b) una indennità di trasferta in cifra fissa di €. 107,00 (€. 57,00 pernottamento, €. 25,00 per un pasto, €. 25,00 per un altro pasto);
c) L'ospitalità in un albergo di categoria non inferiore alle tre stelle scelto e pagato dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1º) colazione e una indennità di trasferta in cifra fissa di €. 50,00 (€. 25,00 per un pasto, €. 25,00 per un altro pasto).
Il sistema prescelto sarà dalle parti concordato all'inizio della scrittura, preferibilmente in modo uniforme per tutti gli scritturati.
Dichiarazione a verbale
Nel contratto di scrittura individuale, gli importi del compenso giornaliero e del trattamento per attività fuori sede devono essere distintamente indicati.
Art. 10 - Modalità di pagamento del compenso
Il compenso dovuto allo scritturato sarà corrisposto mensilmente di norma a mezzo bonifico bancario, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello di competenza.
I compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario devono essere corrisposti allo scritturato non oltre il mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni medesime.
Qualora il pagamento del compenso non avvenga entro i termini previsti, con un normale limite di tolleranza non superiore a 5 giorni, sulla somma di spettanza dello scritturato decorreranno gli interessi del 2% in più del tasso legale. Ove l'inadempimento dell'impresa si protragga per oltre 15 giorni, lo scritturato potrà risolvere in tronco il contratto per colpa dell'impresa.
A richiesta dello scritturato l'impresa è tenuta a corrispondere nel periodo delle prove un acconto non inferiore all'importo delle prime due settimane di compenso.
Sempre a richiesta dello scritturato l'impresa è tenuta a corrispondere nel normale periodo degli spettacoli, acconti settimanali proporzionali al compenso giornaliero percepito.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del d.lgs 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell'attività di produzione teatrale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata della scrittura contrattuale.
In riferimento all'articolo 7 del d.lgs 66/2003 le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione teatrale, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Le modalità di tale fruizione frazionata dovranno essere previamente definite tra la direzione aziendale ed il comitato di compagnia e, in assenza del comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la Direzione aziendale e il comitato di compagnia e, in assenza del comitato, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs 66/2003
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dal d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico - produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e il comitato di compagnia, e, in assenza del comitato le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario ovvero le ore effettuate in regime straordinario e le relative maggiorazioni potranno essere accantonate dallo scritturato nella Banca Ore di cui all'art. 13 del presente CCNL e fruite come riposi compensativi aggiuntivi alle giornate lavorabili nell'arco della scrittura. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai finì della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. Igs. 66/2003.
ATTORI
L'orario di lavoro individuale dell'attore è mediamente di 169 ore mensili e di 39 ore medie settimanali con un massimo, in regime ordinario di lavoro:
- In caso di sole prove, di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere, comprensive di una pausa di almeno 15 minuti, nell'ipotesi di una unica prestazione continuata.
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- In caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, di 8 ore giornaliere; di 7 ore giornaliere, comprensive di una pausa di almeno 15 minuti, nell'ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo.
- In caso di solo trasferimento, di 9 ore giornaliere.
- In caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, di 9 ore giornaliere.
- In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.
- In caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo dì 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato nei mondo del lavoro, della scuola, o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività, per prove, spettacoli per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, letture pubbliche, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità dì lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 12 ore; in ogni caso l'attore non potrà essere convocato prima delle ore 9.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di cui al comma precedente potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana.
Le recite antimeridiane per le scuole non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'attore sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro, oltre le ore 0,30. Tale limite è tuttavia elevato sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale, ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro, nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi, l'attore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.
BALLERINI
L'orario ordinario di lavoro individuale del ballerino è fissato in 36 ore medie settimanali per un massimo di 7 ore giornaliere suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d'assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione, a 10 minuti di riposo.
Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento, l'orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- In caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere
- In caso di trasferimento e spettacolo o di spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere
- In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore
- In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve Intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto di intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita, il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro, lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'Impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso, la propria attività per prove e spettacoli, per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti di dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio), non devono tuttavia investire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva, dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII comma potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per 2 giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il ballerino sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazione antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime ordinario di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco e allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi il ballerino è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero 2 ore divisibili in 2 turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.
PROFESSORI D'ORCHESTRA
L'orario di lavoro individuale giornaliero del professore d'orchestra è fissato:
- In caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo
- In caso di prove d'assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali di cui ali XI° comma del presente articolo.
- In caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d'assieme di 3 ore e 30 minuti di durata.
- In caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere.
- In caso di solo trasferimento, 9 ore giornaliere;
- In caso di trasferimento e spettacolo, o di spettacolo e trasferimento, 9 ore giornaliere.
- In caso di trasferimento e prova, o prova e trasferimento, 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore
- In caso di trasferimento, prova, e spettacolo, o prova, spettacolo e trasferimento, o spettacolo prova e trasferimento 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia, la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere, in regime normale di lavoro.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. Tale intervallo può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva, dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole, l'intervallo di 10 ore potrà essere ridotto in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente il professore d'orchestra sia stato impegnato per lo spettacolo. Il limite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il professore di orchestra è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove e spettacoli, per un massimo di 8 spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo, ovvero di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati, qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime ordinario di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti delle Compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di Compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Nota a verbale
Per i professori di orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell'orario di lavoro dei ballerini.
CORISTI
L'orario di lavoro individuale del corista è fissato in 36 ore medie settimanali e in 7 ore giornaliere suddivise in due prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell'arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.
Successivamente al debutto il corista è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
In giornata di trasferimento l'orario di lavoro individuale del corista è fissato, in regime ordinario di lavoro:
- in caso di solo trasferimento, in 9 ore giornaliere.
- In caso di trasferimento e spettacolo o spettacolo e trasferimento, in 9 ore giornaliere
- In caso di trasferimento e prova ovvero prova e trasferimento, in 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.
- In caso di trasferimento prova e spettacolo, ovvero prova spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo prova e trasferimento, in 8 ore giornaliere. In tale ipotesi tuttavia la durata della prova non deve essere inferiore a 2 ore, tranne che si tratti di semplice prova tecnica. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata la effettiva durata dello spettacolo, nonché il tempo dedicato al trucco ed allo strucco, da calcolarsi nel limite massimo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione ed il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa durata.
L'intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto d'intesa con il Comitato di compagnia.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Nell'ambito del normale orario di lavoro il corista è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli, per un massimo di otto spettacoli settimanali, si tratti dello stesso spettacolo ovvero di spettacoli diversi -manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio), non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute. I testi delle manifestazioni devono essere concordati con gli scritturati qualora questi lo richiedano preventivamente.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliere.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il Comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27 del presente contratto.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 10 ore.
Nel caso di recite antimeridiane per le scuole l'intervallo di 10 ore di cui al XII° comma, potrà essere ridotto, in relazione alle specifiche esigenze per due giorni alla settimana. Le recite antimeridiane non potranno comunque iniziare prima delle ore 9,30 ove nella sera precedente l'artista del coro sia stato impegnato per lo spettacolo. Mlimite suddetto si intende riferito all'effettivo inizio delle prestazioni antimeridiane.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le ore 0,30. Tali limiti sono tuttavia elevati, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3,00 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2,00 per due prove generali dei compiessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie sovvenzionate costituite per spettacoli straordinari estivi.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli e delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro nel limite massimo complessivo di 1 ora. Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi, deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi lo scritturato è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, 2 ore divisibili in due turni non protratili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.
TECNICI
L'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 169 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere e 50 settimanali.
Ai fini della determinazione delia suddetta media mensile si fa riferimento all'intera durata della scrittura, sicché, fermo restando il limite giornaliero, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
Ove l'orario di lavoro giornaliero venga suddiviso in due prestazioni, una di esse non potrà avere una durata superiore a 6 ore.
Nell'ipotesi di prestazione continuata, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 7 ore comprensive di una pausa di 15 minuti.
Tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. La durata dell'intervallo può essere tuttavia ridotta d'intesa con il Comitato di compagnia.
Nei casi di solo trasferimento, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore, o relative frazioni di viaggio eccedenti le 9 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.
Nell'ambito del normale orario dì lavoro lo scritturato è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare indifferentemente e senza alcuna maggiorazione di compenso la propria attività per prove, spettacoli, per un massimo di 8 recite settimanali, si tratti dello stesso spettacolo o di spettacoli diversi, manifestazioni culturali, recitals, dibattiti o corsi di studio.
Le manifestazioni collaterali (manifestazioni culturali, recitals, dibattiti, corsi di studio) non devono tuttavia rivestire per l'impresa finalità di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale sarà oggetto di consultazione con il comitato di compagnia nello spirito evidenziato nell'ultimo comma della dichiarazione a verbale dell'articolo 27.
Le prove ordinarie non potranno protrarsi in regime normale di lavoro oltre le 0,30. Tale limite è tuttavia elevato, sempre in regime normale di lavoro, alle ore 3 per tre prove generali dei complessi di rivista e commedia musicale ed alle ore 2 per due prove generali dei complessi di prosa.
Le disposizioni limitative di cui al precedente comma non si applicano nei confronti delle compagnie convenzionate, costituite per spettacoli straordinari estivi.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l'effettiva durata dello spettacolo nonché il tempo dedicato alla preparazione delle scene, da calcolarsi nel limite massimo complessivo di 1 ora. Resta peraltro salva la facoltà per la Direzione e il Comitato di compagnia di fissare convenzionalmente la durata dello spettacolo, dopo la terza replica, mediante un arrotondamento della relativa effettiva durata.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro.
Nei giorni di doppia recita il cambio dello spettacolo è ammesso solo nel caso in cui uno dei due spettacoli programmati sia socialmente finalizzato al mondo del lavoro, della scuola o del quartiere.
Art. 12 - Lavoro straordinario attori e tecnici
ATTORI E TECNICI
L'attore e il tecnico sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite.
BALLERINI
Il ballerino è tenuto a prestare il lavoro straordinario esclusivamente nei limiti di 1 ora giornaliera in caso di prove di solo balletto e di 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.
PROFESSORI D'ORCHESTRA E CORISTI
Il professore d'orchestra ed il corista sono tenuti a prestare il lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera, elevato a 2 ore giornaliere in caso di prove di assieme. Con il consenso dello scritturato resta comunque salva la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere.
NORME COMUNI
L'effettuazione del lavoro straordinario, ove non sia già prevista nell'ordine del giorno, deve essere preavvertita con un'ora di anticipo.
È considerato lavoro straordinario diurno quello eccedente le normali prestazioni previste dall'articolo 11.
È considerato lavoro ordinario notturno quello iniziato per le prove dopo le ore 0,30 e svolto fino alle ore 8. Allo stesso regime sono assoggettate le frazioni orarie della normale prestazione giornaliera non esauritesi nell'indicato limite delle ore 0,30.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto per le prove in eccedenza rispetto alla normale prestazione a decorrere dalle ore 0,30. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 11 per le prove generali.
Il lavoro straordinario diurno, il lavoro ordinario notturno, e il lavoro straordinario notturno è compensato:
- Nei periodi di sole prove, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate del minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria, indipendentemente dal livello di compenso giornaliero individualmente pattuito.
- Negli altri periodi, con la quota oraria maggiorata delle percentuali appresso indicate, del compenso giornaliero individualmente pattuito, nei limiti del massimale corrispondente al minimo contrattuale di compenso giornaliero previsto per ciascuna categoria, incrementato, a decorrere dal 1º aprile 2018, di €. 10,50.
a) nel caso di lavoro straordinario diurno 50%
b) nel caso di lavoro ordinario notturno 35%
c) nel caso di lavoro straordinario notturno 100%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. La quota oraria del compenso, si ottiene dividendo il compenso giornaliero pattuito per il coefficiente:
- 6,50 per gli attori
- 6,50 per i tecnici
- 6,00 per i ballerini
- 6,00 per i professori d'orchestra
- 6,00 per i coristi
Le disposizioni relative al lavoro notturno, ordinario e straordinario, non si applicano nei confronti delle compagnie costituite per spettacoli straordinari estivi. In tal caso le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero saranno compensate con la maggiorazione del 50% come indicata al precedente punto a).
Dichiarazione a verbale
Premesso che in giornata di trasferimento e spettacolo l'orario ordinario di lavoro è fissato in 9 ore e che lo scritturato è tenuto a prestare lavoro straordinario nei limiti di 1 ora giornaliera (ferma restando sempre la possibilità di effettuare lavoro straordinario in eccedenza a tale limite con il consenso dello scritturato), ai fini della salvaguardia della salute degli scritturati e della qualità della prestazione si concorda che l'utilizzazione dell'ora di lavoro straordinario nei giorni in cui il viaggio di trasferimento precede lo spettacolo, venga contenuta nel limite di 4 volte al mese.
Prestazioni particolari notturne per i tecnici
Gli scritturati tecnici chiamati a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolåri notturne connesse con il montaggio e lo smontaggio delle scene, ovvero con altre incombenze dipendenti dal movimento delle compagnie, avranno diritto a percepire il seguente trattamento economico :
1) in caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a quattro ore decorrenti dalla fine dello spettacolo ovvero dalle ore 0,30 in caso di prova: una giornata di compenso aggiuntivo dì quello normale contrattuale. È consentita una tolleranza di 15 minuti.
2) nel caso che le prestazioni si protraggano complessivamente per oltre 4 ore e 15 minuti : due giornate di compenso aggiuntivo di quello normale contrattuale.
Qualora lo scritturato usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di 12 ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di 3 ore, avrà invece diritto a percepire in sostituzione del trattamento di cui ai precedenti nn. 1) e 2) e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria del normale compenso giornaliero maggiorata del 100 %, fermo restando quanto previsto dal 5º comma delle Norme comuni dell'articolo 12.
Al di fuori delle ipotesi contemplate dal presente articolo, troveranno applicazione le disposizioni previste dall'articolo 12 per il lavoro ordinario notturno nonché per il lavoro straordinario, diurno e notturno.
Le Compagnie impegnate con i debutti attribuiranno agli scritturati tecnici chiamati a fornire continuativamente le prestazioni particolari notturne disciplinate dal presente articolo, due periodi settimanali di riposo retribuito di 12 ore ciascuno, eventualmente cumulabili anche in una unica giornata.
Nota a verbale
Per quanto concerne le giornate di solo trasferimento, si richiama per il personale tecnico la norma di cui all'art. 11 (Tecnici) 6º comma, secondo la quale, ove il viaggio abbia una durata superiore alle 9 ore, le ore o relative frazioni di viaggio eccedenti le 11 saranno compensate in regime ordinario di lavoro.
Art. 13 - Banca ore individuale
1. A livello di CCNL viene istituita e regolamentata una forma di accantonamento, con conseguente recupero in tempo libero (permessi retribuiti), delle eventuali ore aggiuntive al normale orario di lavoro prestate dal singolo dipendente.
2. Lo strumento, di seguito denominato Banca Ore (B.O.), potrà essere utilizzato a livello di singola impresa previa comunicazione al Comitato di compagnia e all'Osservatorio Nazionale.
3. La B.O. è regolata secondo le seguenti norme:
a. La B.O. è strutturata in conti individuali inerenti ogni singolo scritturato;
b. il conto individuale potrà essere alimentato, previo richiamo concordato nel contratto di scrittura individuale nel quale viene esplicitata la volontà dello scritturato di aderire alla B.O. e conseguentemente di voler accantonare a recupero per futuri permessi retribuiti tutte o parte delle ore straordinarie eventualmente prestate e/o tutte o parte delle eventuali festività che nel corso dell'anno danno luogo a un 26esImo di compenso aggiuntivo;
c. lo scritturato, che in forza di quanto previsto al punto b., abbia scelto l'accantonamento a recupero, potrà scegliere tra le seguenti forme e modalità di accantonamento:
- accantonamento delle eventuali ore straordinarie effettuate comprensive delle relative maggiorazioni ricalcolate in minuti;
- accantonamento delle sole ore straordinarie prestate e pagamento, nel mese di competenza, di quanto dovuto relativamente alle maggiorazioni contrattualmente previste;
- accantonamento, con trasformazione in minuti, delle sole maggiorazioni relative alle ore straordinarie eventualmente prestate e pagamento nel mese di competenza delle sole ore straordinarie al netto delle suddette maggiorazioni.
4. L'utilizzo dei recuperi da parte dello scritturato avverrà su richiesta dello stesso compatibilmente con 1e esigenze dell'attività della Compagnia e potrà dare luogo sia ad allungamento, fino a concorrenza, del periodo di scrittura ovvero per gli scritturati di cui agli artt. 2A, 28 e 3 del presente CCNL i permessi possono essere utilizzati, fino a concorrenza, anche a copertura dei periodi di non attività della Compagnia.
5. al termine del contratto individuale dì scrittura, le ore residue del conto individuate saranno liquidate con la retribuzione corrente.
Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni continuativi di attività, ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella a cui il riposo stesso si riferisce.
Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano, i teatri e le compagnie di giro possono procedere al cumulo di riposi per un massimo di due. Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo dei riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di 23 giorni dalla maturazione del primo riposo.
Qualora la scrittura sia stata fatta ai sensi dell'articolo 2A o dell'articolo 3, lo scritturato maturerà comunque un giorno di riposo retribuito per ogni 6 giorni lavorati anche se non in continuità.
Relativamente agli scritturati in forza dell'art. 2A, i giorni di riposo maturati saranno retribuiti in aggiunta alle giornate effettivamente lavorate ovvero retribuite in forza del minimo garantito. Per gli scritturati in forza dell'articolo 3 i riposi maturati saranno retribuiti in aggiunta alle giornate effettivamente lavorate.
Per le frazioni di attività inferiori a 6 giorni, è esclusa la maturazione del giorno di riposo.
La determinazione del giorno di riposo è rimessa all'impresa nel rispetto delle normative di Legge e di quanto previsto dal presente CCNL.
L'impresa comunicherà il calendario mensile dei riposi, determinato in relazione al giro teatrale definito o presunto, con sette giorni dì anticipo rispetto all'inizio del mese.
Le eventuali variazioni del suddetto calendario mensile connesse all'adozione di migliori criteri di operatività o a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'impresa dovranno essere comunicati allo scritturato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle variazioni.
Nel periodo di sole prove, senza attività recitativa, ferma restando la norma di cui al 2º comma, la comunicazione della data del riposo individuale dello scritturato, sarà data con un preavviso di 48ºre.
Il giorno di riposo non potrà essere utilizzato dall'impresa né per prove, né per viaggi.
Nei giorni di riposo è consentito allo scritturato di allontanarsi dalla piazza, assicurando comunque la propria reperibilità.
Per gli scritturati a tempo parziale, con "mensilizzazione" e/o contratto intermittente sono giorni festivi:
- il primo giorno dell'anno
- il giorno dell'Epifania
- il giorno di Pasqua
-- il giorno di lunedi dopo Pasqua
- il giorno 25 aprile
- il giorno 1º maggio
- il giorno 2 giugno
- il giorno dell'Assunzione
- il giorno di Ognissanti
- il giorno dell'Immacolata Concezione
- il giorno di Natale
- il giorno 26 dicembre.
In tali festività l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato a tempo parziale, con "mensilizzazione" e/o intermittente che sia chiamato a prestare la sua attività lavorativa, oltre al normale compenso, una indennità pari al compenso minimo previsto dal presente contratto.
Qualora una delle festività di cui sopra cada in giornata dove non sia prevista la prestazione lavorativa allo scritturato a tempo parziale sarà riconosciuto, oltre al normale compenso, una indennità pari al compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto.
Nella prima domenica di novembre, in sostituzione del 4 Novembre festa dell'unità nazionale, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato a tempo parziale e/o intermittente che sia chiamato a prestare la sua aittività lavorativa, oltre al normale compenso, una indennità pari al compenso minimo previsto dal presente contratto. Resta inteso che il 4 novembre è da considerare normale giorno lavorativo a tutti gli effetti.
Norme particolari per le "scritture continuate" di cui all'art. 1 comma 6
Esclusivamente nelle festività del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno nonché nella prima domenica di novembre, allo scritturato con scrittura continuata, come prevista all'articolo 1 comma 6, che sia chiamato a prestare la sua attività lavorativa, l'impresa dovrà corrispondere oltre al normale compenso, una indennità pari al compenso minimo previsto dal presente contratto.
Nell'ipotesi in cui una delle suddette festività coincida con il giorno di riposo settimanale, l'Impresa corrisponderà allo scritturato, oltre al normale compenso, una indennità pari al normale compenso nei limiti del massimale corrispondente al compenso minimo previsto dal presente contratto incrementato del 20 %.
Resta inteso che il 4 novembre è da considerarsi normale giorno lavorativo a tutti gli effetti.
Art. 16 - Riprese televisive/Riprese radiofoniche
Riprese televisive
Lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese televisive dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale.
In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa ad una emittente televisiva per trasmissione in Italia e nel resto del mondo, in lingua italiana per tre passaggi televisivi, e lo scritturato ha il diritto di percepire:
a) per le riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di normali spettacoli:
- un compenso forfettario lordo di importo pari a 9 volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a euro 1080 lordi.
b) per le riprese televisive dal teatro e/o dallo studio televisivo e/o da altro luogo di atti unici:
- un compenso forfettario lordo di importo pari a 6 volte il compenso giornaliero lordo. Il compenso forfettario non potrà comunque essere inferiore a euro 720 lordi.
Il compenso forfettario di cui sopra, che costituisce il corrispettivo correlato all'autorizzazione per la diffusione in sede radiotelevisiva, dovrà essere corrisposto allo scritturato in aggiunta a quello contrattuale giornaliero qualora nel periodo delle riprese televisive la Compagnia prosegua la normale attività recitativa. In caso contrario l'impresa corrisponderà allo scritturato solamente il compenso forfettario, ma la scrittura individuale sarà prorogata di un periodo pari a quello in cui l'attività recitativa della compagnia è rimasta effettivamente sospesa per l'effettuazione delle riprese televisive.
È esclusa ogni modificazione di organico qualora la ripresa televisiva avvenga durante il periodo di scrittura.
Prima della stipulazione della scrittura l'impresa ha facoltà di chiedere allo scritturato se ha precedentemente registrato come protagonista la stessa opera per la quale dovrebbe essere scritturato.
Lo scritturato ha l'obbligo contrattuale per il compenso percepito di non partecipare, salvo preventivo consenso dell'impresa, a rappresentazioni televisive dello spettacolo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine delle rappresentazioni in teatro.
È in facoltà dell'impresa registrare o far registrare visivamente e fonicamente lo spettacolo per uso di archivio, preavvertendone gli scritturati, ai quali peraltro non competerà alcun compenso aggiuntivo.
Dichiarazione congiunta
Le parti auspicano, e per quanto loro concerne, si attiveranno perché il periodo delle riprese televisive non ecceda quello corrispondente al numero delle giornate forfettizzate nei compensi di cui sopra.
Riprese radiofoniche
L'attore è tenuto a prestare, su richiesta dell'impresa, la propria opera per le riprese radiofoniche dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale.
In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall'impresa ad una emittente radiofonica per trasmissione in Italia e per una sola utilizzazione, e l'attore avrà diritto a percepire un compenso forfettario pari a 3 volte il compenso giornaliero.
Il compenso forfettario di cui sopra dovrà essere corrisposto all'attore in aggiunta a quello contrattuale giornaliero qualora nel periodo delle riprese radiofoniche la compagnia prosegua la normale attività recitativa. In caso contrario l'impresa corrisponderà all'attore solamente il compenso forfettario, ma la scrittura individuale sarà prorogata per un periodo pari a quello in cui l'attività recitativa della compagnia è rimasta effettivamente sospesa per l'effettuazione delle riprese radiofoniche.
L'attore, qualora in occasione delle riprese radiofoniche risulti impegnato per un periodo superiore a quello corrispondente al numero delle giornate forfettizzate nel compenso di cui sopra, avrà diritto a percepire il proprio normale compenso giornaliero per ogni giorno di attività prestato in eccedenza.
È esclusa ogni modificazione di organico qualora la ripresa radiofonica avvenga durante il periodo di scrittura.
Prima della stipulazione della scrittura l'impresa ha facoltà di chiedere all'attore se ha precedentemente registrato come protagonista la stessa opera per la quale dovrebbe essere scritturato.
L'attore ha l'obbligo contrattuale per il compenso percepito di non partecipare, salvo preventivo consenso dell'impresa, a rappresentazioni radiofoniche o televisive dello spettacolo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla fine delle rappresentazioni in teatro.
È in facoltà dell'impresa registrare o far registrare visivamente e fonicamente lo spettacolo per uso di archivio, preavvertendone gli attori, ai quali peraltro non competerà alcun compenso aggiuntivo.
Nota a verbale
La possibilità di riprese e/o registrazioni fuori da quanto previsto al presente articolo dovrò essere preventivamente concordata con lo scritturato sia per quanto riguarda le modalità di registrazione e ripresa s1a per quanto inerente il compenso dello scritturato e l'uso commerciale. Inoltre le riprese regolate dal presente articolo, a fronte di una approfondita valutazione dei budget disponibili, della tipologia di ripresa, e delle potenzialità commerciali del prodotto, potranno, con il consenso certificato di tutto il personale interessato, essere diversamente regolato sia sotto l'aspetto economico che normativo.
La scelta del mezzo di trasporto (treno, pullman, nave, aereo), è rimessa all'impresa la quale provvederà a rendere disponibile il mezzo più idoneo a garantire rapidità nel trasferimento e adeguati livelli di comfort per i passeggeri.
Il computo delle ore di viaggio è fatto sulla base del mezzo di trasporto scelto dall'impresa.
Il viaggio compiuto in vagone letto non è computabile nei limiti di 8 ore agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero normale.
Sono poste a carico dell'impresa le spese di viaggio e di trasporto sostenute dagli scritturati che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1º maggio 2018, a €. 250, per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della Compagnia.
Sono poste a carico dell'impresa le spese di trasporto di strumenti non trasportabili a mano, sostenute dai Professori d'orchestra che percepiscono un compenso giornaliero non superiore, con decorrenza dal 1º naggio 2018, a €. 250, per recarsi alla riunione della compagnia e per il rientro nella propria sede dalla città di scioglimento della compagnia.
L'impresa è tenuta a trasportare a proprie spese il bagaglio dello scritturato. Essa risponderà, a norma di Legge, del bagaglio regolarmente consegnato all'amministratore con distinta di contenuto, salva la facoltà in ogni caso da parte dell'impresa di effettuare gli opportuni controlli.
In caso di perdita del bagaglio l'impresa corrisponderà allo scritturato, in via provvisoria, una anticipazione sul risarcimento del danno subito.
Tutti gli scritturati sono tenuti a rispettare rigorosamente le disposizioni emanate dall'impresa in materia di viaggi. In difetto, lo scritturato oltre a ricadere sotto le normali sanzioni disciplinari sarà obbligato a rifondere ogni eventuale danno causato direttamente o indirettamente alla compagnia o al teatro.
NORMA PARTICOLARE PER GLI ATTORI
In deroga a quanto a quanto stabilito dall'11º comma (parte Attori) dell'articolo 11, l'orario di convocazione dello scritturato può essere anticipato rispetto ai termini ivi indicati per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.
NORMA PARTICOLARE PER BALLERINI. PROFESSORI D'ORCHESTRA E CORISTI
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, l'intervallo di 10 ore tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva, può essere ridotto per non più di 3 volte al mese qualora ciò sia reso necessario dall'orario dei mezzi di trasporto pubblici scelti dall'impresa per il trasferimento.
Qualora la compagnia dovesse recarsi all'estero, gli scritturati sono tenuti a seguirla anche nel caso in cui tale eventualità non sia contemplata nella scrittura individuale. Per le recite all'estero sarà assicurato allo scritturato :
- un compenso giornaliero pari al 100% del compenso pattuito, da accantonarsi e da versarsi settimanalmente con le modalità stabilite tra le parti e riportate nel contratto di scrittura individuale
- l'ospitalità in un albergo di categoria non inferiore alle 3 stelle italiane (ovvero una diaria corrispondente al trattamento di pensione di un albergo di categoria non inferiore alle 3 stelle italiane), scelto dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite.
In caso di tournées all'estero lo scioglimento della compagnia avverrà a tutti gli effetti contrattuali presso la sede legale dell'impresa, ovvero in altra località scelta dallo scritturato e compresa nel percorso in territorio italiano sino alla città sede legale dell'impresa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i complessi di rivista e di commedia musicale che agiscono nella città di Lugano.
I Teatri Nazionali, i teatri di Rilevante Interesse Culturale e le Compagnie teatrali che agiscono in prossimità delle frontiere non sono tenuti a corrispondere alcun compenso allo scritturato per gli spettacoli all'estero, qualora la durata del viaggio di andata, dello spettacolo e del viaggio di ritorno non superi complessivamente le 7 ore.
Recite in territorio europeo
Quanto alle recite in territorio europeo, fermo restando il compenso giornaliero pari al 100 % del compenso pattuito da accantonarsi e versarsi settimanalmente con le modalità stabilite tra le parti e riportate nel contratto di scrittura individuale, sarà assicurata allo scritturato, alternativamente:
- l'ospitalità completa (pernottamento e pasti) in un albergo di categoria non inferiore alle tre stelle italiane nel luogo dove si svolgono le recite ovvero
- l'ospitalità in un albergo di categoria non inferiore alle tre stelle italiane nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1º colazione; per i 2 pasti giornalieri, un rimborso a pie di lista documentato fino a un massimo di euro 65,00 da calcolarsi come media su tutti I giorni di durata della trasferta;
- l'ospitalità in un albergo di categoria non inferiore alle tre stelle italiane nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1º colazione e una indennità giornaliera di trasferta per i due pasti in cifra fissa di €. 65,00.
Resta inteso che, in relazione alla località della trasferta, le caratteristiche dei servizi e i costi medi che ne caratterizzano la vita quotidiana, a livello aziendale, fermi restando i riferimenti minimi previsti per le trasferte in territorio nazionale, potranno essere stipulati accordi specifici diversi rispetto a quanto sopra definito.
Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dalla Legge
Qualora il teatro dovesse rimanere chiuso per cause di forza maggiore, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato un compenso giornaliero non inferiore a quello minimo contrattuale per un periodo non superiore a 12 giorni.
Allo scadere del termine di cui sopra, sempreché perduri la causa di forza maggiore, ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Lo scritturato non potrà avvalersi di tale facoltà ove l'impresa, indipendentemente dalla ulteriore durata della sospensione, corrisponda allo scritturato stesso l'intera retribuzione per il periodo successivo.
Qualora gli spettacoli siano sospesi con provvedimento della pubblica autorità, l'impresa dovrà corrispondere allo scritturato il compenso minimo previsto dal presente contratto per un periodo massimo di 5 giorni, purché il suddetto provvedimento non sia conseguente a responsabilità tecniche dell'impresa. Decorso tale termine riprenderà in ogni caso la corresponsione del normale compenso.
Qualora le rappresentazioni non possano aver luogo per causa di malattia dei protagonisti, comunicate all'inizio delle prove dalla Direzione al Comitato di compagnia, l'impresa avrà diritto di provare l'eventuale sostituzione dell'attore ammalato con altri scritturati della compagnia ovvero con attori appositamente impegnati.
In tal caso:
1) Qualora sia possibile sostituire l'attore ammalato con altro componente la Compagnia, agli scritturati artistici verrà corrisposto per un periodo massimo di 3 giorni il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto. Agli scritturati tecnici verrà corrisposto il normale compenso contrattuale per i giorni in cui la compagnia prova la sostituzione del protagonista ammalato.
2) Ove per la sostituzione si renda necessario scritturare altro attore, agli scritturati artistici verrà corrisposto per massimo di 7 giorni il compenso del periodo di prove. Agli scritturati tecnici verrà corrisposto il normale compenso contrattuale per i giorni in cui la compagnia prova la sostituzione del protagonista ammalato.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti nn. 1) e 2), l'impresa dovrà tuttavia prorogare le scritture individuali di tutti gli scritturati, artistici e tecnici, per un numero di giorni corrispondente a quello in cui gli scritturati artistici hanno percepito il compenso minimo, ovvero il compenso del periodo di prove.
3) Nel caso in cui non sia assolutamente possibile provvedere alla sostituzione dell'attore protagonista ammalato, i rapporti contrattuali degli scritturati resteranno sospesi a tutti gli effetti per la durata massima di 15 giorni. Al termine del suddetto periodo:
a) ove non sia possibile proseguire l'attività e si renda pertanto necessario procedere allo scioglimento della compagnia, le scritture individuali dei singoli scritturati si intenderanno consensualmente risolte. In tal caso l'impresa assicurerà agli scritturati un mese di compenso contrattuale ed inoltre il minimo di compenso per tutti i giorni del residuo periodo di scrittura ivi compresi i giorni di sospensione.
b) ove sia possibile proseguire l'attività, i rapporti contrattuali riprenderanno la normale efficacia; tuttavia la durata delle scritture individuali potrà essere prorogata a discrezione dell'impresa capocomicale di un periodo massimo non superiore a quello di effettiva sospensione.
Per i giorni di effettiva sospensione verrà comunque corrisposto agli scritturati il compenso minimo giornaliero previsto dal presente contratto.
Il fondamento obiettivo della impossibilità di sostituzione dell'attore protagonista ammalato di cui al precedente n. 3), verrà valutato ai fini di cui sopra dal Comitato permanente previsto dall'articolo 25.
Nel caso di anticipata risoluzione della scrittura prima della riunione della compagnia, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 50% della somma corrispondente al compenso dello scritturato durante l'intero periodo di scrittura.
Tale disposizione non si applica ai "nomi in ditta" che risponderanno, in caso di inadempienza, degli effettivi danni.
Nel caso di anticipata risoluzione della scrittura dopo la riunione di compagnia, la parte inadempiente risponderà degli effettivi danni.
L'impresa e lo scritturato sono tenuti alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni del presente contratto nonché quelle del "Regolamento interno di palcoscenico", che ne costituisce parte integrante.
Fatte salve le deroghe previste per lo scritturato in forza degli artt. 2A e 3 del presente contratto, durante il periodo di validità del contratto è fatto assoluto divieto allo scritturato di prendere parte ad alcun altro spettacolo, sia pubblico che privato, e di prestare la propria opera per la produzione e la sincronizzazione di film, per trasmissioni radiofoniche o televisive, per incisioni di dischi o per la realizzazione di documentari o shorts pubblicitari.
In deroga a quanto sopra, peraltro, l'impresa a richiesta dello scritturato, gli consentirà negli ultimi 15 giorni di impegno lavorativo, dì prestare altrove la propria opera purché essa si riferisca a rapporti contrattuali aventi decorrenza e termipe-clspettivamente anteriore e posteriore alla scadenza della scrittura teatrale.
L'attività in questione dovrà in ogni caso svolgersi nella città ove agisce la compagnia e non comportare alcuna prestazione al pubblico.
La violazione dei divieti fissati dal presente articolo comporterà l'applicazione nei confronti dello scritturato dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di palcoscenico, salva l'ulteriore responsabilità per i danni arrecati all'impresa.
NORMA PARTICOLARE PER GLI ATTORI, BALLERINI, PROFESSORI DI ORCHESTRA E CORISTI.
Lo scritturato, dandone preavviso all'impresa all'inizio delle prove, potrà effettuare nel giorno di riposo la sincronizzazione di films girati precedentemente all'inizio del proprio impegno contrattuale.
Art. 22 - Risoluzione in tronco della scrittura
La scrittura potrà essere risolta in tronco;
a) quando, senza giustificato motivo, lo scritturato ritardi. In sera di recita, il suo arrivo in teatro fino a rendere necessaria la sospensione dello spettacolo.
b) quando commetta mancanze, previste dal regolamento di palcoscenico, tali da arrecare danno grave all'impresa o alla agibilità della compagnia.
c) quando lo scritturato si dichiari ammalato e la malattia risulti inesistente a seguito del controllo dell'assenza effettuato dall'impresa ai sensi dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
d) Quando in genere commetta mancanze tali da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione della scrittura.
L'anticipata risoluzione dei contratto, per le cause indicate, non esclude le eventuali azioni civili o penali per la responsabilità in cui sia eventualmente incorso lo scritturato.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che il problema della inidoneità professionale sopravvenuta dello scritturato, dipendente da gravi mancanze od atti di indisciplina dello stesso, trova soluzione nell'ambito di quanto previsto dal punto d) dell'articolo 22 relativo alla risoluzione in tronco della scrittura per mancanze tali da non consentire, neanche provvisoriamente, la prosecuzione della scrittura medesima.
Art. 23 - Trattamento integrativo di malattia
Allo scritturato in forza del 4º comma dell'art. 1, in caso di malattia l'impresa corrisponderà fino al termine della scrittura, ma per un periodo comunque non superiore a 180 giorni, una indennità pari a:
per i primi 3 giorni di malattia:
- 100 % del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;
dal 4º giorno di malattia
- una indennità pari alla differenza tra il compenso giornaliero individualmente pattuito e l'indennità a carico dell'INPS, con un massimo a carico dell'impresa non superiori a € 55,00.
Per gli scritturati in forza degli artt. 2A e 2B:
- per i primi 3 giorni di malattia una indennità pari al 100% del solo minimo contrattuale di compenso giornaliero;
- dal 4º giorno l'indennità a carico dell'impresa sarà pari alla differenza tra il compenso medio giornaliero realizzato nel periodo di scrittura precedente la malattia e l'indennità a carico dell'INPS.
L'impresa ha l'obbligo di assicurare lo scritturato per le prestazioni pericolose eventualmente allo stesso richieste in palcoscenico.
Nel caso di richiamo alle armi, l'esecuzione del contratto di scrittura potrà essere rimessa ad altra epoca da stabilirsi tra le parti.
Art. 25 - Interpretazione ed applicazione del contratto
Tutte le questioni che dovessero insorgere tra le imprese e gli scritturati in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno sottoposte all'esame delle associazioni stipulanti, che, ove d'accordo, esprimeranno congiuntamente un motivato parere sul contenuto della vertenza, invitando le parti interessate ad attenervisi e darvi esecuzione.
A tal fine è costituito, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni medesime, un apposito comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto.
Al Comitato saranno altresì sottoposte tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possano dar luogo, in pendenza della scrittura, a contrasti tra le parti.
Le parti sono comunque tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali in attesa del parere del comitato permanente che, salvo casi di eccezionale urgenza, deve essere espresso entro 15 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano ad assumere un atteggiamento coerente e conseguente alle decisioni del Comitato permanente nei confronti dei propri associati come di qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché a provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal presente contratto o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.
Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del CCNL.
Per l'espletamento di quanto sopra, si applicano le procedure di seguito indicate:
- La Segreteria del Comitato paritetico nazionale ha sede presso f A.G.I.S. Nazionale e provvede alla verbalizzazlone delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
- il Comitato paritetico si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata R.R., dalle Organizzazioni stipulanti ovvero anche da una sola delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
- All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà al Comitato paritetico tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
- Le riunioni del Comitato paritetico avranno luogo di norma presso la sede della A.G.I.S. Nazionale. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 39 comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
- Il Comitato, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni del Comitato paritetico sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione.
- In pendenza dì procedura presso il Comitato paritetico nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale.
Per tutto quanto relativo al funzionamento del Comitato paritetico potrà provvedere il Comitato stesso con proprie deliberazione.
Art. 26 - Sistema di informazione
Ferma restando l'autonomia operativa, le prerogative istituzionali e le distinte responsabilità delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini :
1) Di norma entro il mese di Giugno, e comunque non oltre il 15 Luglio, le imprese comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto i programmi di massima per la stagione teatrale successiva e le prevedibili prospettive occupazionali
2) All'atto della riunione di compagnia, le imprese comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e all'Osservatorio Nazionale di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del presente contratto, i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.
3) Le imprese che per la loro struttura non fossero in grado di comunicare entro il 15 Luglio i programmi di massima per la successiva stagione teatrale, trenta giorni prima della data di riunione della compagnia, comunicheranno alle organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e all'Osservatorio Nazionale di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del presente contratto, i titoli degli spettacoli programmati ed i nominativi del personale scritturato.
Art. 27 - Comitato di compagnia ed assemblea
Per la rappresentanza unitaria degli interessi degli scritturati artistici e tecnici nei confronti dell'impresa, è consentito agli stessi di costituire elettivamente all'interno della compagnia un comitato composto da non più di 6 membri. Qualora l'organico complessivo della compagnia sia superiore a 30 unita, il comitato potrà essere composto da un numero di membri sino ad otto.
Gli scritturati hanno diritto di riunirsi, nell'ambito della compagnia presso la quale prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro. La messa a disposizione dei locali del teatro per lo svolgimento dell'assemblea dovrà essere autorizzata dall'esercente.
Il comitato di compagnia ha diritto di affiggere su appositi spazi che l'impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli scritturati, all'interno de! luogo di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dal comitato di compagnia. Copia delle comunicazioni dovrà essere contestualmente trasmessa alla direzione della compagnia.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano sulla necessità di incontri sistematici tra i rappresentanti dell'impresa ed il comitato di compagnia per aggiornamenti, informazioni e consultazioni, nell'ambito delle rispettive autonomie, sui problemi inerenti l'attività della compagnia.
Le parti si danno atto che le previste consultazioni con il comitato di compagnia non vogliono costituire incentivo per schematiche e capziose interpretazioni contrattuali ma vogliono piuttosto indicare momenti sui quali dovrà essere ricercato un più completo e partecipe scambio di informazioni sui problemi dell'impresa o della compagnia nella ricerca di una sempre migliore funzionalità delie iniziative produttive e di lavoro in uno spirito di effettiva collaborazione.
Inoltre, nello spirito di agevolare una visione complessiva delle dinamiche che caratterizzano l'intero settore compreso nel campo di applicazione del presente CCNL, ai fini di sviluppare analisi mirate a selezionare le necessità prioritarie per lo sviluppo del settore, parteciperanno attivamente alia costituzione e ai lavori dell'Osservatorio Nazionale previsto dal CCNL peri dipendenti dai Teatri di prosa. A tale scopo provvederanno, tra l'altro, a fornire all'Osservatorio Nazionale tutte le informazioni necessarie rispetto ai contratti di scrittura attivati nel corso dell'anno, la tipologia e la durata degli stessi, l'utilizzo del lavoro intermittente, delle scritture continuate, di quelle a tempo parziale o con "mensilizzazione" nonché la quantità e la tipologia e la durata dell'eventuale utilizzo di professionisti con partita IVA attivate in corso di anno, il numero delle produzioni e delle rappresentazioni e quant'altro necessario e utile al perseguimento delle finalità dell'Osservatorio.
Art. 28 - Contributo sindacale
È facoltà degli scritturati richiedere alla amministrazione della compagnia, mediante rilascio di specifica delega individuale scritta, di trattenere sui compensi spettanti, il contributo sindacale indicandone il relativo importo e l'organizzazione sindacale alla quale dovrà essere devoluto.
Le organizzazioni sindacali potranno direttamente esibire all'amministrazione della compagnia le fotocopie delle deleghe individuali raccolte fra i propri associati. Le deleghe dovranno contenere la precisa indicazione della compagnia alla quale lo scritturato demanda la trattenuta del contributo sindacale.
Art. 29 - Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica agli scritturati dai teatri nonché dalle compagnie professionali teatrali di prosa, danza, commedia musicale, rivista ed operetta.
Il contratto si applica altresì alle formazioni sociali, cooperative, od in qualsiasi altra forma costituite. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del contratto le compagnie che esplicano la propria attività prevalentemente a completamento di altro spettacolo di qualsiasi genere.
Salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni, il presente contratto decorre dal 1º aprile 2018 e resterà in vigore sino al 31 marzo 2021. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
Con il rinnovo del CCNL le Parti hanno concordato un adeguamento dei minimi tabellari nella misura del 12% da realizzare in tre fasi con le seguenti scadenze:
1. più 5% dall'01-04-2018;
2. più 3% dall'01-01-2019;
3. più 4% dall'01-01-2020.
Minimi giornalieri dal 1º Aprile 2018
Categorie | Colonna A | Colonna B | Colonna C |
Minimo Contrattuale Giornaliero €. | Percentuale 24% €. | Totale Compenso Giornaliero €. | |
a) Direttore di scena; Aiuto Regista | 56,17 | 13,48 | 69,65 |
b) Attore; Ballerino; Corista; Mimo; Professore d'orchestra; Capo Macchinista; Capo Elettricista; Capo Fonico; Light Designer | 55,02 | 13,20 | 68,22 |
c) Assistente alla regia; Impiegato amministrativo; Segretario di compagnia; Attrezzista; Prima sarta; Primo parrucchiere o truccatore; Suggeritore; Tecnico delle varie specialità | 53,76 | 12,90 | 66,66 |
d) Allievo Attore | 44,85 | 10,76 | 55,61 |
e) Allievo Tecnico | 40,11 | 9,63 | 49,74 |
Minimi giornalieri dal 1º Gennaio 2019
Categorie | Colonna A | Colonna B | Colonna C |
Minimo Contrattuale Giornaliero €. | Percentuale 24% €. | Totale Compenso Giornaliero €. | |
a) Direttore di scena; Aiuto Regista | 57,85 | 13,88 | 71,74 |
b) Attore; Ballerino; Corista; Mimo; Professore d'orchestra; Capo Macchinista; Capo Elettricista; Capo Fonico; Light Designer | 56,59 | 13,58 | 70,17 |
c) Assistente alla regia; Impiegato amministrativo; Segretario di compagnia; Attrezzista; Prima sarta; Primo parrucchiere o truccatore; Suggeritore; Tecnico delle varie specialità | 55,29 | 13,27 | 68,56 |
d) Allievo Attore | 46,13 | 11,07 | 57,20 |
e) Allievo Tecnico | 41,25 | 9,90 | 51,15 |
Minimi giornalieri dal 1º Gennaio 2020
Categorie | Colonna A | Colonna B | Colonna C |
Minimo Contrattuale Giornaliero €. | Percentuale 24% €. | Totale Compenso Giornaliero €. | |
a) Direttore di scena; Aiuto Regista | 59,92 | 14,38 | 74,30 |
b) Attore; Ballerino; Corista; Mimo; Professore d'orchestra; Capo Macchinista; Capo Elettricista; Capo Fonico; Light Designer | 58,69 | 14,09 | 72,78 |
c) Assistente alla regia; Impiegato amministrativo; Segretario di compagnia; Attrezzista; Prima sarta; Primo parrucchiere o truccatore; Suggeritore; Tecnico delle varie specialità | 57,34 | 13,76 | 71,10 |
d) Allievo Attore | 47,84 | 11,48 | 59,32 |
e) Allievo Tecnico | 42,78 | 10,26 | 53,05 |
Nota a verbale (mansioni plurime): Esclusivamente nelle formazioni sociali, cooperative, associazioni culturali, teatro di ricerca e d'innovazione cui si applica il presente CCNL, è consentito al lavoratori in possesso di certificati requisiti professionali inerenti diverse specializzazioni sia di carattere artistico che tecnico-amministrativo, di poter essere scritturati per l'espletamento alternativamente delle diverse funzioni/mansioni proprie delle specializzazioni In possesso. Quanto sopra nel rigoroso rispetto delle normative contrattuali e di Legge inerenti orari, sicurezza e trattamenti economici che, fermo restando condizioni migliori negoziate nel contratto individuale, non potranno essere inferiori al minimo giornaliero previsto dal presente CCNL per la specializzazione più alta tra quelle richieste allo scritturato e richiamate nel contratto individuale.
L'impresa dovrà garantire il rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertando che gli scritturati siano in possesso di un'adeguata informazione e formazione relativamente alle conoscenze e procedure utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
Art. 33 - Fondo di Solidarietà Bilaterale
Le parti si impegnano ad assumere quanto verrà regolamentato dal costituendo Fondo di solidarietà bilaterale dello Spettacolo per la contribuzione già in corso, a carico di aziende e lavoratori del settore, e destinata al Fondo di integrazione salariale, e quindi a costo zero.
Le parti, altresì, si impegnano ad acquisire l'eventuale estensione del contributo, oggi limitato solamente ad alcune classi dimensionali di imprese, condividendo la necessità di garantire una copertura di natura assistenziale a tutti i lavoratori del settore, ed in tale ambito, la previsione di un costo contrattuale percentualizzato, nella misura di quanto già previsto dalla normativa di Legge per la fascia dimensionale dì imprese di maggiore consistenza, nel valore complessivo del rinnovo contrattuale, da ponderare successivamente, e comunque in sede di costituzione o di regolamentazione attuativa del Fondo.
Infine, le parti condividono la necessità di iniziative di sostegno a favore del settore al fine di recuperare risorse oggi destinate in modo improprio genericamente alla gestione generale dell'lnps, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il gettito del contributo di solidarietà pari al 5% di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. 182/1997 a carico esclusivamente delle aziende e dei lavoratori del settore dello Spettacolo.
In base a quanto previsto dall'art. 3 bis, le parti concordano sul seguente modello normativo di riferimento:
A. - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
La presente intesa regola alcuni aspetti dei contratti di prestazioni d'opera autonome instaurati tra l'Impresa teatrale e professionisti titolari di partita IVA (di seguito professionisti), con specializzazioni indispensabili per la progettazione, realizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali, e per i quali le normative di Legge che regolano il sistema previdenziale vigente prevedono la contribuzione presso la stessa gestione e con le stesse caratteristiche dei lavoratori subordinati del settore.
B. - Forma e contenuto dei contratti di prestazione autonoma
Il contratto di prestazione autonoma è obbligatoriamente redatto in forma scritta in tre copie, una per ciascuna delle parti e una da inviare contestualmente all'Osservatorio Nazionale di cui alla Nota a Verbale dell'art. 27, deve contenere le seguenti informazioni:
a) L'identità delle parti;
b) L'individuazione analitica della tipologia di attività richieste al professionista, nonché gli obbiettivi professionali individuati di comune accordo;
c) La durata del contratto di prestazione autonoma, l'eventuale rinnovabilità, i necessari riferimenti ai programma produttivo e l'individuazione delle forme e modalità di raccordo tra il Professionista e il Committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d) L'entità dei rimborsi spese, loro modalità e i tempi di erogazione. In particolare per le prestazioni svolte fuori dal comune ove ha sede l'impresa committente, per i viaggi e/o attività all'estero, ferma restando la libera contrattazione tra Professionista e Impreso committente, le condizioni economiche e normative che l'impresa dovrò riconoscere al Professionista non potranno essere inferiori a quelle minime garantite agli scritturati in forza del loro CCNL;
e) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
f) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
g) In riferimento alla sospensione/scioglimento dello compagnia per cause di forza maggiore o malattia dei protagonisti, applicazione non inferiore a quanto previsto all'art. 19 (FORZA MAGGIORE)
h) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale composizione delle controversie;
i) Le forme assicurative previste;
j) Le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi dì proprietà del Committente e da questi messi a disposizione del Professionista;
k) Le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale e d'immagine di materiale eventualmente prodotto da parte del Professionista.
C. - Natura della prestazione
Ribadito che la prestazione d'opera deve essere svolta conformemente alle normative di Legge che identificano il lavoro autonomo, si conviene che:
1) La prestazione professionale aggetto del contratto debba essere riferita all'attività generale dell'impresa;
2) Il professionista goda di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione;
3) In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza in Teatro ovvero sul luogo di produzione non potrò eccedere i normali orari concordati con il Committente;
4) Il Professionista sarà libero di prestare la propria opera, sia in forma autonoma che subordinata, anche a favore di terzi con comunicazione al Committente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto;
5) Il Professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al professionista è fatto divieto di svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'impresa teatrale;
6) Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
D. - Espletamento delle prestazioni professionali autonome
1) Il Professionista, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obbiettivi dell'impresa definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione e dell'eventuale utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente, concordandoli con lo stesso, in coerenza con il piano delle attività programmate.
2) Il Professionista nell'organizzazione della propria attività, qualora la stessa interagisca con l'attività della Compagnia, provvederò a svolgerla armonizzandola con le reciproche esigenze.
E. - Durata del contratto di prestazione autonoma, proroghe e/o rinnovi
Eventuali proroghe e/o rinnovi del contratto di prestazione autonoma saranno preventivamente concertati tra le parti di cui al punto A. PARTE I° del presente protocollo.
F. - Compensi e Contribuzioni
1) Il Professionista presenterà mensilmente il prospetto dell'attività prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli;
2) Il compenso dovuto verrà corrisposto di norma mensilmente entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di competenza a seguito di regolare fattura da parte del Professionista. Qualora il Committente ritardi di dieci giorni, rispetto al termine di cui sopra, il pagamento del suddetto compenso, su tali somme decorreranno, a favore del professionista gli interessi maturati ai sensi dell'art. 2 e 3 della Legge 81 del 22 maggio 2017 maggiorati del 2%;
3) Il corrispettivo dovuto al Professionista e la ripartizione del periodo dello stesso potranno essere diversamente concordati tra le parti, fermo restando che, ai sensi della Legge 81 del 22 maggio 2017, sono da considerare abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al Committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura;
4) Con riferimento al riconoscimento dell'equo compenso le parti concordano che, ferma restando la libera pattuizione tra Committente e Professionista, il compenso minimo rapportato alla giornata lavorata non potrà comunque essere inferiore al 150% del valore previsto alla colonna C - Categoria a) del CCNL Compagnie di giro;
5) Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia di contribuzione assistenziale, previdenziale e fiscale e a stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Professionista, assicurando l'inabilità temporanea e quella permanente, oltre che il caso di morte;
6) Qualora il Professionista sia iscritto o si iscriva ad un Fondo di Previdenza Complementare, costituito in forza di accordi contrattuali sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, il soggetto Committente contribuirà per un importo pari all'1 % del compenso lordo dovuto al Professionista per le prestazioni rese nel mese di competenza;
7) Il Committente è impegnato ad operare le ritenute a carico del Professionista, previste dalla Legge per i lavoratori delle spettacolo con particolare riferimento alle ritenute assistenziali, previdenziali e, qualora previste dalle vigenti normative legislative, le ritenute assicurative contro gli infortuni;
8) Il Committente verserà, inoltre, quanto stabilito a suo carico dalle normative di Legge.
G. Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Visto quanto disposto dal D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 che per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo non opera distinzioni tra lavoro autonomo e lavoro subordinato in tema di previdenza e assistenza; viste le precisazioni e conferme operate dall'INPS con circolare n. 134363 A.G.O. del 21/5/80 e successive;
Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortuni e maternità al Professionista si applicano le seguenti tutele con le modalità di seguito indicate:
- Nel limite massimo di €. 180 il Committente erogherà una indennità giornaliera per un valore che, al lordo della indennità a carico dell'INPS, garantisca il compenso giornaliero pattuito con il Professionista. Tale indennità a carico del Committente sarà riconosciuta per:
- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno;
- nel caso di infortunio, qualora il Professionista sia iscritto all'INAIL in forza di disposizioni di Legge, fino a guarigione clinica;
- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto, per un periodo complessivo di 5 mesi;
- per i Professionisti che prestano la loro attività in via continuativa con il Committente l'assenza dovuta a gravidanza, malattia e infortunio non comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del Professionista rimane sospesa, senza diritto di corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del Committente.
Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, riprenderà vigore al termine del periodo di interruzione salvo che questo non superi i termini di durata del contratto.
Il Professionista dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria, ai soli fini del computo dei giorni di cui al comma precedente.
I periodi di sospensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi, vengono riproporzionati per le collaborazione attivate per periodi inferiori.
Le Parti concordano sulla necessità di garantire anche ai lavoratori autonomi di cui al presente protocollo, forme integrative di assistenza sanitaria e di sostegno economico in caso di inabilità al lavoro, anche temporanea. Pertanto le parti si adopereranno affinché entro la vigenza del presente CCNL possa essere stipulata una apposita convenzione con un fondo per l'assistenza integrativa (es. Salute sempre) disponibile ad accettare l'iscrizione di questi lavoratori. In questo caso qualora il Professionista sia iscritto al fondo con cui le parti hanno definito la convenzione, per tutto il periodo del rapporto professionale, la quota mensile di iscrizione sarà a totale carico del committente per un valore mensile comunque non superiore a € 10,00.
H. - Diritti Sindacali
1) Il Professionista può partecipare alle assemblee indette per il personale dipendente scritturato dall'impresa, senza decurtazioni sul compenso;
2) Il Committente si impegna, all'atto di stipula del contratto di prestazioni d'opera autonome, a consegnare al Professionista copia del presente regolamento.
I. - Commissione di conciliazione
In caso di controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole della presente intesa, qualora richiesto anche da una sola delle parti (Committente e/o Professionista) si applicano le procedure previste dal CCNL .
L - Risoluzione del contratto
Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico, salvo quanto previsto dalla presente intesa.
Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal Committente quando si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione, che rechi pregiudizio agli obbiettivi da raggiungere;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 L. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento volontario o furto di beni;
- in caso di inosservanza da parte del Professionista degli obblighi stabiliti.
Il contratto può essere risolto senza preavviso, unilateralmente prima del termine, dal Professionista quando si verifichino inadempienze contrattuali o il mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo da parte del Committente.
Il Professionista e il Committente possono risolvere unilateralmente il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con periodo di preavviso di almeno 30 giorni.
- SALUTE E SICUREZZA
L'impresa dovrà garantire il rispetto del D.lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, accertando in particolare che i Professionisti siano in possesso un'adeguata informazione e formazione relativamente alle conoscenze e procedure utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
Allegato 2 - Regolamento dell'attività del Comitato Sindacale Per il TEATRO
Art. 1 - Costituzione e finalità
Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per gli attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta nonché del regolamento di palcoscenico sono rimesse, ai sensi dell'articolo 25 del vigente CCNL, all'esame del Comitato permanente - denominato Comitato Sindacale per il Teatro - istituito presso la Presidenza Nazionale dell'AGIS, unitamente all'apposita Segreteria che ne cura l'attività.
Il Comitato è altresì competente ad esprimersi su tutte le altre questioni particolari ed eccezionali non previste e disciplinate dal contratto, che possono dar luogo in pendenza delle scritture a contrasti o vertenze tra te parti.
Del Comitato fanno parte un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 1. Per gli organismi di produzione teatrale fanno parte due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni datoriali sottoscrittrici del CCNL.
Del Comitato fa altresì parte un rappresentante dell'AGIS che assume la segreteria
I membri di cui al comma 1º del presente articolo sono designati dalle rispettive organizzazioni.
Le richieste di intervento relativamente alle questioni di cui all'articolo 1 possono pervenire al Comitato, oltre che dalle parti individuali del rapporto di lavoro, dalle Organizzazioni sottoscrittrici del CCNL
Possono avanzare richiesta di intervento anche gli organismi teatrali non iscritti alle Associazioni firmatarie del CCNL, che d'intesa con le controparti individuali del rapporto di lavoro, accettino preventivamente di attenersi e dare esecuzione al parere che verrà espresso sulla vertenza dal Comitato
Per le richieste di intervento del Comitato deve darsi comunicazione scritta alla Segreteria - via del Gesù 62, Roma - inviando o depositando presso la medesima la documentazione necessaria.
La Segreteria trasmetterà copia della comunicazione e della documentazione ai componenti del Comitato.
La Segreteria trasmetterà, inoltre, la copia alla controparte invitandola ad inviare o depositare entro il termine di 15 giorni le proprie controdeduzioni.
I quesiti concernenti l'interpretazione e l'applicazione di norme contrattuali dovranno essere sottoposti all'esame del Comitato di norrna prima del termine delle scritture.
Art. 4 - Funzionamento del Comitato
Il Comitato di norma si riunisce - previa convocazione scritta da parte della Segreteria - nella prima settimana di ogni mese per esaminare le questioni o le vertenze segnalate alla Segreteria nel corso del mese precedente.
Per vertenze che richiedono un esame urgente da parte del Comitato la Segreteria provvederà alla convocazione a mezzo telefono.
Ove la documentazione acquisita non consenta un completo esame delle questioni o delle vertenze ovvero si renda necessario un supplemento di istruttoria, il Comitato può disporre la convocazione delle Parti interessate.
Per la validità dei pareri espressi dal Comitato ai sensi dell'articolo 1, è necessario l'intervento di almeno il 50% dei componenti il Comitato.
Dei pareri espressi è redatto, entro i tre giorni successivi alla riunione, a cura della Segreteria, verbale che deve essere sottoscritto dai componenti del Comitato intervenuti.
Copia del verbale riassuntivo di tutti i pareri espressi nella riunione deve essere successivamente inviato ai componenti del Comitato.
Estratto verbale dei pareri sulle singole questioni o vertenze deve essere inviato dalla Segreteria alle parti interessate. Copia dell'estratto verbale sarà affisso a cura della Direzione nella tabella dell'ordine del giorno di cui all'articolo 3 del "Regolamento di palcoscenico".
Art. 6 - Obblighi delle parti e delle organizzazioni sindacali
In attesa del parere del comitato le parti sono tenute ad osservare e rispettare i reciproci impegni contrattuali. A loro volta, le organizzazioni rappresentate nel Comitato sono obbligate ad attendere il parere del Comitato prima di assumere qualsiasi iniziativa in merito alla vertenza.
Le parti sono tenute ad attenersi e dare esecuzione al parere espresso dal Comitato, dandone conferma scritta alla Segreteria entro 15 giorni dalla data della comunicazione scritta del parere.
Dell'avvenuta esecuzione la Segreteria darà comunicazione ai componenti il Comitato.
Ove la parte interessata non abbia dato esecuzione al parere del Comitato, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato potranno assumere le iniziative ritenute più idonee per la tutela degli interessi dei propri iscritti.
Il Comitato sindacale, per sua parte, assumerà un atteggiamento coerente e conseguente alle proprie decisioni nei confronti di qualsiasi organismo pubblico o privato e, in particolare, nei riguardi delle Amministrazioni pubbliche erogatrici di contributi alle attività teatrali. Potrà altresì provocare tutte le misure consentite nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei confronti di coloro che si rendano inadempienti ai doveri derivanti dal contratto collettivo di lavoro o che contravvengano comunque alle regole della buona fede e dell'etica professionale, anche nello svolgimento delle trattative e nella formazione delle scritture individuali.
Allegato 3 - Regolamento di palcoscenico
Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto nazionale di lavoro per gli attori, i ballerini, i coristi, gli orchestrali ed i tecnici scritturati dai teatri, dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta, nonché dalle formazioni sociali, cooperative o in qualsiasi altra forma costituite.
Il direttore di scena o di palcoscenico ha l'obbligo di vigilare sull'attività lavorativa, di richiamare gli scritturati all'osservanza dei loro doveri e di riferire alla direzione della ditta capocomicale o del teatro, d'ora in poi per brevità chiamata "la direzione", o al suo eventuale delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato al comitato di compagnia e reso noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno, sulle eventuali infrazioni alla disciplina contrattuale ed al presente regolamento. La responsabilità artistica dello spettacolo in sede di allestimento è del regista. Durante la normale attività della compagnia ed in sede di riallestimento è del regista e della direzione artistica o di persona da questa delegata, il cui nominativo dovrà essere noto alla compagnia attraverso l'ordine del giorno.
Le infrazioni alla disciplina contrattuale ed al regolamento saranno punite dalla direzione, a seconda della gravità, con :
- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione, con esclusione del trattamento dovuto nelle località diverse dalla sede legale dell'impresa.
- sospensione del compenso (come sopra indicato), per un periodo non superiore a 5 giorni.
- risoluzione in tronco del contratto per colpa dello scritturato ai sensi dell'articolo 21 del contratto nazionale di lavoro.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti dello scritturato senza preventiva contestazione dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Lo scritturato potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La risoluzione del contratto non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nei quali sia incorso lo scritturato.
L'importo delle sanzioni pecuniarie sarà devoluto alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna.
L'orario di inizio delle riunioni, delle prove e delle recite e, in genere le disposizioni ed informazioni che la direzione ritenga di impartire agli scritturati, devono essere portate a conoscenza degli interessati mediante l'ordine del giorno o altra comunicazione da esporsi comunque nella tabella dell'ordine del giorno.
L'ordine del giorno e le altre comunicazioni verranno esposte:
- entro cinque minuti dalla fine della rappresentazione
- entro il termine delle prove, qualora non vi sia spettacolo.
Trascorsi tali termini, ogni eventuale nuova disposizione determinata da esigenze sopravvenute ed inderogabili, dovrà essere tempestivamente e personalmente comunicata agli scritturati, ai quali, in caso contrario, non potranno essere imputate le conseguenze della mancata conoscenza della nuova disposizione.
La direzione metterà a disposizione del Sindacato e del comitato di compagnia una apposita bacheca in cui affiggere comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Nel corso delle prove lo scritturato dovrà trovarsi in teatro in tempo utile rispetto all'orario di inizio delle prove medesime con l'eventuale tenuta di prova stabilita dalla direzione o richiesta dalle esigenze dello spettacolo.
Quando l'ordine del giorno prevede una prova generale o una recita, il direttore di scena 35 minuti prima dell'orario di inizio darà il segnale di "mezza", 20 minuti prima il segnale di "quarto", e 5 minuti prima dell'effettiva andata in scena, darà il "chi è di scena" e si accerterà che tutti abbiano udito l'ultimo segnale. Lo scritturato dovrà pertanto trovarsi nel suo camerino non oltre il segnale di "mezza".
Tranne la direzione ed il regista, nessuno potrà interrompere in alcun modo e per qualsiasi motivo il corso delle riunioni e delle prove.
Durante le prove lo scritturato non potrà allontanarsi senza autorizzazione del direttore di scena o del regista.
L'attore che non è di scena potrà seguire le prove dalla sala senza disturbare l'andamento del lavoro. Durante le recite è altresì vietato allo scritturato assistere allo spettacolo dalla sala, anche quando abbia terminato la propria parte.
In casi di particolare urgenza ed inderogabilità gli scritturati potranno conferire con eventuali visitatori durante le prove e nell'intervallo delle recite, purché ciò avvenga nella portineria o in apposito locale. La direzione potrà peraltro autorizzare gli scritturati a ricevere i visitatori nel loro camerino durante l'intervallo delle prove e delle recite e per la sola durata di esso.
L'attore, salvo preventivo accordo con il regista, non può apportare modifiche alle parti affidategli.
L'attore dovrà eseguire in scena tutto quello che è stato definito durante le prove e non potrà, a sua iniziativa, apportare alcuna variazione al testo, all'azione, al trucco ed al costume.
Le mancanze relative alla cattiva conoscenza delle parti ed alla trascuratezza nel recitarla, troveranno sanzione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
La direzione ed il regista potranno, per giustificati motivi, autorizzare lo scritturato ad assentarsi dalle riunioni, prove e recite.
Quando l'ordine del giorno prevede la prova di singole "scene", la direzione od il regista hanno facoltà di articolare le prove medesime secondo i criteri da essi ritenuti opportuni.
Lo scritturato che non sia impegnato nella recita è comunque obbligato ad essere presente in teatro al segnale di "mezza", ed a comunicare al direttore di scena o di palcoscenico il luogo in cui può essere reperito.
Lo scritturato dovrà accertarsi personalmente che non gli abbia a mancare quanto necessario per la prova o per la recita.
Lo scritturato dovrà avere la massima cura del proprio costume di scena, nonché di tutto ciò che gli venga affidato per la recita, riportando il tutto in camerino o in posto designato.
Ad ogni partenza lo scritturato dovrà lasciare pronto nel camerino, o nelle sue vicinanze, il costume, ogni altro accessorio personale di scena, nonché il contenitore personale del trucco, in cui vanno riposte solo cose di trucco e non oggetti personali o altro.
Lo scritturato dovrà provvedere personalmente a sue spese ad ogni eventuale elemento di trucco - tagli e tinture speciali di capelli saranno a carico dell'impresa, ove da questi richiesti, per gli scritturati che dal 1º aprile 2018 percepiscono compensi giornalieri non superiori a euro 77 - e ad elementi di basso vestiario (camicie, cravatte, fazzoletti, guanti, scarpe ecc.) ed al loro ricambio, ad abiti per commedie moderne, purché non siano di figurino. L'impresa provvederà a fornire le parrucche.
Per quanto spetta all'impresa, la scelta dei fornitori è di assoluta competenza dell'impresa stessa.
I ringraziamenti al pubblico fanno parte integrante dello spettacolo. Al riguardo dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla direzione artistica.
Gli scritturati sono tenuti ad accedere in teatro dalla entrata ad essi riservata.
Ad ogni scritturato dovrà essere assegnato un camerino (o parte di esso in relazione alle disponibilità).
Durante gli intervalli è consentito usare apparecchi audiovisivi nei camerini, purché gli apparecchi funzionino a bassissimo volume.
In ogni caso gli apparecchi dovranno essere spenti durante lo spettacolo, anche quando il camerino non si trovi in prossimità del palcoscenico.
È vietato introdurre animali nel luogo di lavoro, salvo autorizzazione dell'impresa.
Gli eventuali disturbi arrecati al regolare svolgimento delle prove e delle recite, nonché eventuali danni arrecati agli scenari, attrezzi, oggetti di scena e costumi troveranno sanzione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, salvo il risarcimento del danno.
Nei trasferimenti da piazza a piazza, lo scritturato dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla direzione, sia per quanto concerne gli orari di partenza che per quanto attiene ai mezzi di trasporto.
L'eventuale inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con le sanzioni previste dal presente regolamento e concreterà altresì la responsabilità dello scritturato per tutti i danni arrecati direttamente o indirettamente.
Ad ogni partenza l'amministrazione della compagnia farà ritirare dall'abitazione dello scritturato il suo bagaglio, che dovrà essere tempestivamente preparato.
Qualora il bagaglio non fosse tempestivamente preparato, le spese per il relativo trasporto saranno a carico dello scritturato.
Lo scritturato è tenuto a comunicare alla direzione con la massima sollecitudine il proprio recapito sulla nuova piazza, nonché le eventuali successive variazioni di esso.
Qualora lo scritturato, giunto su una nuova piazza, debba recarsi immediatamente in teatro per prendere parte alia recita, la direzione della compagnia provvederà a reperirgli un alloggio. La stessa disposizione vale per le piazze sfornite di attrezzatura alberghiera.
Salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza per infortunio o malattia dovrà essere immediatamente comunicata alla direzione.
La direzione può effettuare il controllo delle assenze per infermità dello scritturato, nel rispetto dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. La direzione ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dello scritturato da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
L'assenza ingiustificata dalla recita, che renda necessaria la sostituzione dello scritturato oppure il cambiamento o la sospensione dello spettacolo, sarà punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento e concreterà altresì la responsabilità dello scritturato per gli eventuali danni arrecati alla compagnia o al teatro.
Ai fini di eventuali comunicazioni ufficiali alla direzione da parte dello scritturato o viceversa, il domicilio dell'amministratore, .de ks egre cario o dello scritturato sono fissati nel teatro ove agisce la compagnia.
Nelle compagnie che occupino più di 15 unità lavorative, gli scritturati, preavvertendone l'impresa con 24 ore di anticipo, hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, escluso lo spettacolo, per un numero massimo di ore pari al numero dei mesi di scrittura o frazione superiore a 15 giorni, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Durante i periodi di allestimento di nuovi spettacoli, tali assemblee non potranno superare il numero di due per una durata massima di 1 ora per ciascuna assemblea.
L'impresa, per Io svolgimento delle assemblee, metterà a disposizione uno dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa, salvo comprovata impossibilità riconosciuta dal comitato di compagnia.