S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 21/05/2021
STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI (Cisal/Anpit)
Testo consolidato del CCNL 21/05/2021
per i Dipendenti degli Studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione
Decorrenza: 01/06/2021
Scadenza: 31/05/2024
CCNL 21/05/2021 come modificato da
- Ipotesi di accordo 17/12/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 21 maggio 2021
tra
INRL,
LAPET,
UNRL
con
CISAL TERZIARIO
con l'assistenza di CISAL
Il giorno 21 Maggio 2021, presso la Sede dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Via Cristoforo Colombo n. 115 - Roma, si sono incontrate le seguenti Parti:
- INRL - Associazione Nazionale Revisori Legali rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale;
- LAPET - Associazione Nazionale Tributaristi rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Nazionale;
- UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali rappresentata dalla delegazione composta dal Presidente - Revisore Legale, dal Vice Presidente - Revisore Legale, dal Segretario Generale - Revisore Legale, dai Consiglieri Nazionali - Revisori Legali;
e
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, rappresentata dal Segretario Nazionale e da una Delegazione;
- Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Confederale;
di seguito dette "Parti" o "Parti sottoscrittrici";
hanno rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dipendenti degli Studi dei Revisori Legali e dei Tributaristi e delle Società di Revisione
Verbale di stipula
Il giorno 17/12/2024,
presso la sede CISAL Terziario, in Via Cristoforo Colombo n. 112 - 00147 - Roma, si sono incontrate le seguenti Parti:
- INRL - Associazione Nazionale Revisori Legali rappresentata dal Presidente;
- LAPET - Associazione Nazionale Tributaristi rappresentata dal Presidente;
- UNRL - Unione Nazionale Revisori Legali rappresentata dal Presidente;
e
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, rappresentata dalla Segreteria Nazionale,
Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario confederale
per definire il rinnovo a decorrere dal 1º Gennaio 2025 del CCNL in epigrafe.
Premesso che:
1. in data 21 maggio 2021 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto il CCNL "Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione", con decorrenza dal 1º Giugno 2021 al 31 Maggio 2024, quale rinnovo del previgente CCNL del 14/11/2016;
2. l'art. 19 del CCNL scaduto disciplina l'Indennità di Vacanza Contrattuale (in sigla I.V.C.) da riconoscere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da settembre 2024);
3. nel periodo di vigenza del CCNL, caratterizzato dal contesto pandemico e dalla relativa crisi economica e di cambiamento socio-economico ed organizzativo, le Parti contrattuali sono state impegnate nell'assistenza alle richieste di ammortizzatori sociali a tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, nella stipulazione di Accordi aziendali per la rimodulazione dell'orario di lavoro e dei flussi dei lavoratori al fine di ridurre i rischi di contagio, migliorare la sicurezza sul lavoro e normare l'utilizzo dello smart working. L'attività è stata connotata dal continuo confronto con i Lavoratori, i Datori di Lavoro, i Responsabili della Sicurezza, i Medici Competenti, gli Enti e le Istituzioni, per la ricerca di soluzioni conciliative atte a garantire il prosieguo delle attività, nonostante le difficoltà e, per quanto possibile, la promozione di nuova occupazione;
4. al termine del periodo pandemico, l'economia del Paese è stata nuovamente messa alla prova a causa dei conflitti internazionali ancora in corso;
5. nonostante lo scenario economico attuale, le Parti, hanno manifestato l'interesse di rinnovare tempestivamente il CCNL, con riconoscimento delle Indennità di Vacanza Contrattuale arretrate, prevedendo inoltre migliori trattamenti economici per i lavoratori, al fine di recuperare il potere d'acquisto dei dipendenti, promuovere il rilancio virtuoso delle attività di settore e quale tutela del reddito dei lavoratori dipendenti, integrandolo con sistemi premiali e di Welfare.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono il seguente rinnovo del CCNL "Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione" del 21 maggio 2021 in vigore dal prossimo 1º gennaio 2025.
La nuova dimensione comunitaria della revisione legale amplia sensibilmente le opportunità di sviluppo, investimento e crescita professionale ed è compito della contrattazione collettiva predisporre una base normativa, la quale, oltre a costituire, a livello nazionale, un riferimento certo nella disciplina dei rapporti di lavoro e nella definizione dei relativi profili economici e normativi, sia anche aperta agli influssi derivanti dalle possibili applicazioni della revisione legale in altre realtà della Comunità Europea.
Le Parti riconoscono che gli attuali dinamismi economici e sociali determinano l'esigenza di progressivi aggiustamenti delle regole del lavoro, superando l'implicito "principio d'impermeabilità" tra situazioni di mercato e professionali e vicende del rapporto di lavoro. Per questo, pur senza contraddire il principio che il rischio dell'attività è in capo al Datore di lavoro, le Parti, in ottica di conservazione e sviluppo dei posti di lavoro, ritengono che vi debba essere l'evoluzione della professione, da una parte, e le caratteristiche e regole del rapporto di lavoro, dall'altra.
In questa ottica assume un rilievo particolarmente significativo la previsione di un tavolo negoziale "permanente" a livello nazionale per avviare e consolidare itinerari di approfondimento e di ricerca sui possibili temi di riforma e di sviluppo del Settore, alla luce del nuovo contesto europeo quale scenario di riferimento attuale e, ancor di più, futuro.
Le Parti, consapevoli della nuova dimensione europea conseguita dalla professione del revisore legale in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. 135 del 17 luglio 2016, di riforma della disciplina della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, con questo Contratto intendono promuovere l'implementazione dell'attività, lo sviluppo occupazionale e la razionalizzazione della produttività nell'ambito degli Studi Professionali dei "Revisori Legali".
Le Parti rilevano che anche il settore dei "Tributaristi" è contraddistinto dallo stesso codice attività 692013, assegnato dall'Agenzia delle Entrate al settore dei Revisori Legali e che l'attività è ugualmente caratterizzata da una diffusa presenza di Studi di piccola dimensione, fatta eccezione per le Società di Revisione che pure vengono reolamentate nel presente CCNL. Conseguentemente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro potrà essere utilizzato sia dagli Studi dei Revisori Legali e dalle Società di Revisione che dagli Studi dei Tributaristi e dovrà conservare una funzione di regolatore principale del rapporto di lavoro, capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di trattamenti economici, norme e regole necessarie.
Le Parti intendono perciò perseguire condizioni di competitività per gli Studi in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, favorire l'emersione del lavoro nero, il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle retribuzioni reali dei lavoratori, anche grazie alla previsione di retribuzioni variabili e condizionate, alle quote retributive detassate ed alla promozione di servizi innovativi, quali la previsione, negli Accordi territoriali di secondo livello, dei servizi di welfare aziendale.
Le Parti, nel confermare la validità e l'efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso necessario allo sviluppo.
Tanto premesso, le Parti ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva che, ai vari livelli, sia ispirato ai principi di sussidiarietà, federalismo e solidarietà.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è un modello tendente allo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività degli Studi, anche mediante l'innovazione e la formazione di qualità e uno strumento in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale e ai principi di solidarietà.
Le Parti hanno inteso con questo Contratto, inforza del principio di sussidiarietà, dare importanti spazi effettivi a nuove linee di Contrattazione Collettiva di secondo livello, con particolare riferimento agli elementi variabili del trattamento economico, al fine d'ottenere uno strumento più flessibile, agile e rispondente ai reali bisogni del comparto. Si preserva comunque la funzione sussidiaria della contrattazione a livello nazionale.
Le Parti testimoniano la volontà di rendere effettiva la Contrattazione di secondo livello garantendo, in sua assenza, al Lavoratore un'apposita voce di compensazione che, in questa prima fase d'avvio contrattuale, è stata conglobata nel trattamento complessivo economico previsto dal CCNL.
Le Parti confermano l'importanza e il ruolo dell'ENBIC (Ente bilaterale Confederale), come regolatore e gestore degli istituti contrattuali assistenziali e di welfare che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL, nonché dell'Organismo Paritetico ENBIC Sicurezza, per le materie di competenza inerenti la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Con la presente "Premessa", le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso il costante sviluppo dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato anche il compito di garantire le coperture integrative assicurativa sanitaria e previdenziale dei lavoratori mediante contribuzione mista.
Particolare attenzione poi, vista la peculiarità e specificità delle figure professionali operanti nel settore della revisione legale e degli studi tributari, è stata mostrata verso la formazione continua quale strumento fondamentale di valorizzazione professionale delle persone e il suo ruolo strategico in uno scenario non più vincolato solo e unicamente a logiche di competizione "territoriale".
Le Parti, infine, auspicano per il futuro un nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal Legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità delle Parti Sociali alfine di favorire la competitività e lo sviluppo.
Principi generali del presente sistema contrattuale
1) Sussidiarietà:
a. Il CCNL prevede a livello nazionale le retribuzioni e norme che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori, privilegiando al massimo la Contrattazione di Secondo livello, affinché il Datore e i Lavoratori ricerchino in azienda le soluzioni migliorative (economiche e normative) compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato e del particolare settore di appartenenza;
b. Il CCNL riconosce, nel trattamento economico complessivo, anche un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici del costo della vita regionale, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto, a parità di retribuzione nominale, nel rispetto dell'art. 36 della Costituzione, per il quale la retribuzione del Lavoratore dev'essere "in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"
2) Progressività:
a. intesa nel decollo complessivo dei benefici (parte del CCNL, parte della Contrattazione di Secondo livello e parte individuale), anche perché alcuni di essi saranno correlati alla misura dei risultati economici ottenuti nella singola realtà aziendale, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all'attivazione di prestazioni di solidarietà e del Welfare Aziendale;
b. le Parti contrattuali, nella previsione di un probabile aumento delle spinte inflazionistiche, hanno già concordato la possibilità di incontrarsi per valutare la congruità degli aumenti contrattualmente previsti rispetto all'evoluzione dell'Indice IPCA del costo della vita.
3) Flessibilità:
a. ovvero, adattamento delle discipline contrattuali alle situazioni reali, in modo che la Contrattazione Collettiva (sia di Primo Livello che di Secondo Livello), diventi strumento regolatore e promotore di corretti rapporti di lavoro, relazioni sindacali e aziendali, contribuendo attivamente a realizzare un maggior benessere collettivo.
4) Partecipazione e confronto:
a. coinvolgimento "proattivo" dei Lavoratori e dei Datori, attraverso sistemi di rappresentanza democratici e diretti (in sede aziendale e territoriale), sia nella Contrattazione Collettiva che nelle relazioni sindacali, rendendo così il sistema contrattuale "vivo".
5) Semplificazione:
a. al fine di agevolare gli Operatori di Settore, le Parti hanno concordato di predisporre la Sintesi Operativa del CCNL "Revisori Legali, Triburatisti e Società di Revisione", contenente tutte le previsioni contrattuali con riflessi retributivi e normativi, alcune Note pratiche, Formulari specifici e le Tabelle sinottiche.
6) Innovazione:
a. con un sistema contrattuale pronto a recepire, sviluppare e, ogniqualvolta possibile, anticipare, le novità dei vari settori, vivendo il cambiamento del domani già nel presente. Nel CCNL sono allegati anche gli Accordi sottoscritti tra le Parti in materia di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 e per la Disciplina del Lavoro Agile. Inoltre, il CCNL è integrato da alcune Interpretazioni Autentiche emesse dalla Commissione Bilaterale su quesiti avanzati in materia applicativa da Operatori di settore, così come gli Interpelli d'interesse.
7) Bilateralità:
a. Il CCNL ha sviluppato un'efficiente sistema di bilateralità per il concreto sostegno del Lavoratore e della sua Famiglia, in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N. (con Garanzie Ospedaliere, Extra-Ospedaliere e Prevenzionistiche), e di un Contributo economico in caso di decesso/infortunio del Lavoratore iscritto per ogni causa dovuta (sia professionale che extraprofessionale), assoluta novità contrattuale e garanzia "extracontrattuale" nei confronti degli stessi Dipendenti e delle loro famiglie. Sono inoltre previste specifiche Prestazioni Straordinarie, che possono variano a seconda degli anni, attualmente destinate al Sostegno della maternità, per la Nascita o l'adozione di un figlio, per l'Assistenza pediatrica dei figli, per l'Assistenza a familiare non autosufficiente, per le Terapie a bambini autistici o con disturbi del linguaggio, per l'Iscrizione all'asilo nido, per Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, per i Centri estivi. Nel periodo di Emergenza Sanitaria Coronavirus, sono stati previsti anche appositi contributi a Sostegno del reddito del lavoratore sospeso dal lavoro, o in caso di Ricovero o quarantena obbligatoria, oltre che Consulti medici gratuiti. Tali prestazioni bilaterali, rientrano quindi, a tutti gli effetti, nel trattamento complessivamente dovuto al lavoratore cui si applica il CCNL "Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione", concorrendo con le apposite integrazioni al sostegno al reddito nelle situazioni di particolare disagio e bisogno del dipendente. Per quanto precede, è prevista contrattualmente una responsabilità datoriale in caso di mancata contribuzione all'Ente Bilaterale, ove il Datore dovrà risarcire direttamente il dipendente della perdita della relativa prestazione, nonché dell'eventuale maggior danno subito e/o sanzioni di Legge.
b. Il CCNL, con le Commissioni di competenza, promuove specifiche attività formative; di Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del CCNL; di monitoraggio sulle condizioni di lavoro; di Certificazione e Conciliazione. Si segnala la recente Collaborazione tra ENBIC e UNIVERSITAS MERCATORUM nel progetto "ENBIC ACADEMY UNIVERSITY", con sviluppo di un'offerta formativa dedicata agli iscritti, ad elevato impatto sociale, lavorativo, di valorizzazione e crescita del capitale umano, per garantire la continuità aziendale e la qualificazione del personale. Inoltre, attraverso ENBIC Sicurezza, sono offerti agli iscritti servizi di valutazione dei rischi aziendali, elaborazione dei piani di emergenza ed evacuazione, formazione obbligatoria per i lavoratori ed altri.
8) Previdenza:
a. condividendo l'importanza della Previdenza Complementare, specialmente con le attuali modeste prospettive della previdenza pubblica, le Parti Contrattuali promuovono l'adesione a Fondi Integrativi mediante appositi Protocolli, in particolare a Fondi Aperti, che permetterebbero la prosecuzione dei versamenti del Lavoratore anche in presenza di grande mobilità intersettoriale della forza lavoro.
9) Welfare:
a. è previsto un sistema di Welfare obbligatorio, da riconoscere a tutti i lavoratori indipendentemente da eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, con definizione delle prestazioni mediante Accordi Aziendali di Secondo Livello o Regolamento Aziendale. Tale Welfare obbligatorio potrà essere ulteriormente sviluppato in sede aziendale, con la partecipazione dei Lavoratori, anche attraverso sistemi premiali.
TITOLO I - Il CCNL "REVISORI LEGALI, TRIBUTARISTI E SOCIETÀ' DI REVISIONE"
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra gli Studi Professionali dei Revisori Legali, dei Tributaristi e delle Società di Revisione Legale, rientranti nell'ambito di applicazione previsto all'art. 155 del presente CCNL e il relativo Personale Dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro: quelli speciali a carattere formativo, quale l'Apprendistato; quelli atipici degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego, quali i Co.Co.Co. e i Co.Co.Pro., così come previsti dalla disciplina dell'apposito Accordo; quelli propedeutici all'assunzione quali lo Stage e i Praticantati, così come richiamati dal presente Contratto.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa un'applicazione parziale, salvo che per le eventuali deroghe consentite alla Contrattazione di Secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta anche l'obbligo di aderire, secondo le previsioni contrattuali, agli Enti Bilaterali.
In particolare, sono parte integrante del presente Contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale Confederale, di seguito anche detto solo "En.Bi.C.", che comprendono l'Assistenza Sanitaria Integrativa e l'Assicurazione sulla vita e invalidità dei Lavoratori, oltre al finanziamento dei servizi bilaterali prestati agli Studi e ai Lavoratori.
I contributi all'Ente Bilaterale rappresentano perciò parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore e, in caso d'omissione, il Datore di lavoro sarà comunque tenuto a rispondere delle previste prestazioni Assicurative, di Assistenza Sanitaria Integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, di sostegno al reddito o inerenti alla sicurezza del lavoro.
L'applicazione completa del CCNL suppone sia il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute, sia l'iscrizione del Datore ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici, che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale ENBIC.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già praticate al Lavoratore che era in forza prima della stipula o applicazione del presente CCNL, che dovranno essere garantite con apposite voci individuali di compensazione assorbibili, come previsto in caso di Allineamento Retributivo (art. 237).
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l'accesso ai Fondi per la formazione continua erogati dai Fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte degli Studi dei Revisori Legali, dei Tributaristi e delle Società di Revisione di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l'eventuale Contratto integrativo di secondo livello, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza del lavoro.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni Datoriali sottoscrittrici il CCNL.
Il presente CCNL si compone di una "Disciplina Generale", contenente gli istituti comuni e di una "Disciplina Speciale", contenente le disposizioni particolari dei singoli ambiti di applicazione.
TITOLO II - DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE
Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta "Statuto dei Lavoratori".
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende il vigente Accordo Aziendale di Secondo livello.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura "Organizzazioni Sindacali" o "Sindacati (o OO.SS.) che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL", deve intendersi compresa anche l'estensione alle Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo 3.
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Per la presenza nell'ambito di applicazione del presente CCNL anche di Studi con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente costruibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende con almeno 7 (sette) Lavoratori, per la quale R.S.A. trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall'Accordo di Categoria.
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Studi non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 L. n. 300/1970, cioè che hanno fino a 15 dipendenti o del precedente articolo 4, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, in ciascuna sede autonoma e, in generale, per la validità della Contrattazione di Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "R.S.T.", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST o RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione e di affissione;
b) diritto di assemblea con i Lavoratori dell'Azienda;
c) di accesso ai locali Aziendali con preavviso di almeno tre giorni lavorativi;
d) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'Apprendistato;
e) l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
f) la titolarità della Contrattazione (discussione e sottoscrizione) :
- di secondo livello;
- di prossimità, in caso di crisi dell'Azienda e l'attivazione degli ammortizzatori sociali;
- di eventuali Accordi Aziendali legati al passaggio di CCNL;
- degli Accordi sui controlli a distanza.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all'Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante la riscossione di un contributo "misto" (Datore di lavoro e Lavoratore), destinato alla "Gestione Ordinaria" dell'En.Bi.C., così come definito all'art. 144 del presente CCNL. Detto contributo sarà versato all'Ente Bilaterale che lo destinerà integralmente alle RST costituite nel settore e nell'ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell'Ente e dal relativo Regolamento approvato dall'Assemblea dell'En.Bi.C. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale.
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la R.S.A./R.S.T., nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell'attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei Lavoratori.
Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie d'interesse dei Lavoratori dipendenti dall'Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.
Il Referendum dovrà svolgersi nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Interconfederale sottoscritto tra le Parti.
L'Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o sottoscrittore di Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Le Parti concordano di estendere tale obbligo anche per le iscrizioni ai Sindacati di categoria aderenti alla CGIL, CISL, UIL e UGL.
Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, mediante consegna all'Azienda della delega di iscrizione sottoscritta con l'indicazione del mese di inizio della trattenuta e del consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili.
La delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore, che dovrà avvenire mediante formale comunicazione da lui sottoscritta. La revoca decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione dell'Azienda.
L'Azienda, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, o di quelli ammessi all'estensione dell'obbligo di trattenuta, fornirà semestralmente l'elenco dei Lavoratori loro iscritti, ai quali effettua la trattenuta.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari è quello annualmente fissato dall'Organizzazione Sindacale cui il Lavoratore aderisce, suddiviso nelle quote mensili previste per anno solare. Per l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si rinvia al sito: www. cisal-terziario. it.
L'importo delle trattenute sindacali dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale dei Sindacati firmatari il presente CCNL o sottoscrittori degli Accordi Aziendali di Secondo Livello, o di quelli ammessi alla trattenuta, cui il Lavoratore aderisce. Normalmente, il versamento dovrà essere effettuato trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 (sei) mesi.
TITOLO III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 10 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creazione di nuova occupazione e di crescita fondata sull'aumento dell'efficienza, con l'obiettivo d'incrementare, in modo compatibile, le retribuzioni.
La Contrattazione si svolge su due livelli:
a) primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche detto solo CCNL;
b) secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche detto solo Contratto Collettivo di Secondo Livello o Contratto Aziendale di Secondo Livello o Contratto di Secondo Livello.
Art. 11 - Contrattazione Collettiva Nazionale
La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all'Azienda il diritto di impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti minimi economici e normativi. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale,territoriale o aziendale.
Art. 12 - Contrattazione Collettiva di Secondo Livello
Nella fluidità e nella volatilità dei mercati e del lavoro, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL.
Allo scopo, auspicano lo sviluppo della Contrattazione Collettiva di Secondo Livello in tutte le realtà ove essa sia possibile.
Per questo, la previsione collettiva nazionale ha carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e, pertanto, sarà da quest'ultima sostituita nelle singole disposizioni da essa definite.
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la Contrattazione, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di obiettiva e provata difficoltà, possa eccezionalmente e temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione Collettiva sostituita. Però, in tali casi, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere dichiarati formalmente e programmati in tempi definiti.
Art. 13 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni. Essa riguarderà le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo.
La parte economica potrà definire solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro, o particolari indennità strettamente giustificate da tempi, modi o condizioni richiesti alla prestazione lavorativa in alcuni settori aziendali.
Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione di secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Studio, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione fornisca linee guida utili a definire aziendalmente modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza", anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale. Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
- degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
- delle eventuali retribuzioni già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.
La Contrattazione di secondo livello è ammessa per le materie demandate dal presente CCNL o dalla Legge, fermo restando il principio generale che, salvo casi straordinari particolari e documentati di crisi aziendale, ogni limitazione concordata dei diritti dei Lavoratori che siano già stati contrattualmente definiti, debba prevedere una specifica e adeguata voce di ristoro economico e la loro approvazione mediante referendum.
La Contrattazione di secondo livello potrà disciplinare le seguenti materie:
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull'Orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell'orario di lavoro ordinario o il ricorso al "lavoro agile" o profili particolari d'orario, la loro distribuzione nell'arco della giornata, settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell'orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinu;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. "H24";
g) ampliamento della Banca delle Ore e individuazione delle rarefazioni collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare, straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore.
1) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d'Interpretazione d'inserire nella Classificazione del personale profili ed esemplificazioni mancanti.
2) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o presenza, dell'Indennità d i trasporto, dell'Indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;
c) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale e della destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza complementare;
d) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di Vendita;
e) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
f) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
g) lavoro e retribuzione a cottimo;
h) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art. 2120 c.c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti.
1) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
6) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d'applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell'orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione dei casi di "intensificazione" per il ricorso al tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d'interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni, che si prevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione della Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro: l'esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina dell'uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell'eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
6) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull'introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
7) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali (per essere operative, necessitano della validazione mediante Accordi di Secondo livello, approvati da Referendum Aziendale). Sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione solo nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi "di prossimità" siano necessari alla salvaguardia dell'occupazione; essi devono indicare le motivate ragioni, i tempi di applicazione previsti e, all'atto di superamento della crisi, dei premi di risultato condizionati che compensino il sacrificio della deroga in pejus dei lavoratori. Resta inteso che sono incomprimibili: la "Componente Parametrica" e gli "Aumenti Periodici d'Anzianità..
b) attivazione degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione in Deroga/Fondo di Integrazione Salariare ecc.), compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà.
8) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell'esercizio dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
10) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle caratteristiche dell'Azienda in materia di apprendistato e iniziative di formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l'En.Bi.C.
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di Secondo livello non può essere presentata prima di 2 (due) mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di rinnovo e il successivo termine di 3 (tre) mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 (due) mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Nel mese antecedente e nei due mesi successivi alla scadenza del Contratto di secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 (tre) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati.
Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, gli Accordi di secondo livello (scaduti) decadranno e non saranno più applicati.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 (cinque) mesi, le Parti, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 14 - Esame congiunto periodico
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali imprenditoriali e dei Lavoratori, s'incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale orientato alla stima delle condizioni operative future e al raggiungimento d'intese aziendali.
TITOLO IV - DIRITTI D'INFORMAZIONE
Art. 15 - Diritti di Informazione.
A. Di comparto territoriale - Gli Studi che applicano il presente Contratto e che occupano più di:
a) 10 (dieci) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 20 (venti) Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 40 (quaranta) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o delle RSA interessate, anche attraverso l'Associazione territoriale imprenditoriale cui l'Azienda aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell'occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sull'effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi utilizzate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale, conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, gli Studi che occupano almeno 5 (cinque) Dipendenti, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, con cadenza annuale, il Datore di lavoro è tenuto ad informare la R.S.A. sull'andamento del ricorso di lavoro a tempo determinato, intermittente e sul lavoro somministrato.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.
Art. 16 - Commissioni Paritetiche Settoriali
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le Parti, a richiesta di una di esse, s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d'innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopraddetti processi sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o "stage" e di Apprendistato, dei rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta "atipica" del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
a) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all'assistenza sanitaria integrativa;
c) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D. Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d'arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d'informazione e consultazione dei Lavoratori.
TITOLO V - CCNL: DECORRENZA E DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º Giugno 2021 e resta in vigore fino al 31 Maggio 2024, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa e dell'Ente Bilaterale EN.BI.C. (art. 143 e seguenti).
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà efficacia ad personam fino alla decorrenza del CCNL rinnovato.
La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all'altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 1 - Decorrenza e validità del rinnovo del CCNL
Le Parti concordano che il rinnovo del previgente CCNL "Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione" del 21 maggio 2021 abbia decorrenza dal 1º Gennaio 2025, con validità fino al 31 Dicembre 2027.
Art. 18 - CCNL: clausole di Raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. Le Parti richiamano l'Accordo Quadro sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali, in allegato 2 al presente CCNL, Sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa.
Art. 19 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
In applicazione del citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale " calcolata nel seguente modo:
Fatto uguale a 100 l'Indice Nazionale IPCA, al netto dei beni energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL (Indice 1), rilevato lo stesso indice alla fine del mese della data di scadenza del CCNL (Indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della Componente Parametrica moltiplicata per il 70% (settanta per cento) della differenza, espressa in centesimi, tra l'Indice 1 e l'Indice 2. Dall importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di "Adeguamento IPCA ", così come previsto dall'Accordo Quadro Interconfederale sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa.
L'Osservatorio nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità mensili di Vacanza Contrattuale per ciascun livello di inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. In sede di rinnovo del CCNL sarà definita, normalmente tramite erogazione di Una Tantum, la compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione dell'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
Art. 3 - Indennità di Vacanza Contrattuale
Tenuto conto delle previsioni dell'art. 19 del CCNL previgente, scaduto il 31 Maggio 2024, le Parti concordano il riconoscimento ai Lavoratori della seguente Indennità di Vacanza Contrattuale (importo successiva Colonna 7) maturata nei trascorsi mesi di "settembre 2024 - dicembre 2024", espressa per il tempo pieno.
In caso di periodo di rifermento dell'I.V.C. non integralmente lavorato (es. in caso di assunzione nel corso del mese di ottobre 2024), gli importi Totali di I.V.C. (colonna 7) dovranno essere proporzionati, applicando lo stesso criterio previsto per la tredicesima mensilità. Analogamente, in caso di Tempo Parziale, il Totale dell'I.V.C. da riconoscere dovrà essere proporzionato all'Indice di prestazione ridotta del lavoratore.
Tab. 18) Calcolo dell'I.V.C. arretrate, maturate da settembre 2024 a dicembre 2024
Col 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Livello
Componente Parametrica previgente
I.V.C. 09/2024
I.V.C. 10/2024
I.V.C. 11/2024
I.V.C. 12/2024
TOTALE I.V.C.
Quadro
2.616,26
238,72
238,72
238,72
238,72
954,90
A1
2.309,13
210,70
210,70
210,70
210,70
842,80
A2
2.104,38
192,02
192,02
192,02
192,02
768,07
B1
1.842,75
168,14
168,14
168,14
168,14
672,58
B2
1.683,50
153,61
153,61
153,61
153,61
614,45
C1
1.501,50
137,01
137,01
137,01
137,01
548,03
C2
1.387,75
126,63
126,63
126,63
126,63
506,51
D1
1.274,00
116,25
116,25
116,25
116,25
464,99
D2
1.137,50
103,79
103,79
103,79
103,79
415,17
Il totale I.V.C. (precedente Colonna 7), dovrà essere riconosciuto ai Lavoratori, negli importi effettivamente maturati e spettanti, alle seguenti scadenze:
- 1/3º dell'importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2025;
- 1/3º dell'importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2025;
- 1/3º dell'importo lordo unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2025.
Per comodità di calcolo, si riporta in successiva Tabella 19) la suddivisione delle I.V.C. maturate in caso di tempo pieno e di lavoratore già in forza nel mese di agosto 2024.
Tab. 19) Liquidazione dell'I.V.C. maturata nel 2024
Livello
IVC 02/2025
IVC 07/2025
IVC 11/2025
TOTALE IVC 2025
Quadro
318,30
318,30
318,30
954,90
A1
280,93
280,93
280,93
842,80
A2
256,02
256,02
256,02
768,07
B1
224,19
224,19
224,19
672,58
B2
204,82
204,82
204,82
614,45
C1
182,68
182,68
182,68
548,03
C2
168,84
168,84
168,84
506,51
D1
155,00
155,00
155,00
464,99
D2
138,39
138,39
138,39
415,17
Dal 1º gennaio 2025, per effetto del presente rinnovo di CCNL, non sarà più maturata alcuna Indennità di Vacanza Contrattuale, entrando in vigore le aggiornate Retribuzioni Territoriali Minime Contrattuali Mensili di cui alle precedenti Tabelle.
TITOLO VI - CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale. Inoltre, nel sito dell'En.Bi.C. (www. enbic. it), sarà editato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Intepretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi, nonché ai fini dell'applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela. Gli Enti Istituzionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo sui loro supporti informatici.
Art. 21 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti contraenti s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, oltre agli aventi diritto per Legge.
Art. 22 - CCNL: distribuzione a Lavoratori
Lo Studio è tenuto a distribuire gratuitamente a ogni Dipendente, in servizio o neo assunto, anche mediante utilizzo di supporti informatici, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna.
Inoltre, lo Studio esporrà, in luogo accessibile ai Lavoratori, l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL, eventualmente integrata con altre specifiche discipline aziendali.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applicano il presente CCNL, che siano iscritti a una delle Associazioni datoriali stipulanti e all'ENBIC.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII - CCNL: DEFINIZIONI CONTRATTUALI
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) Sulla Retribuzione
a. "Trattamento complessivo":
È costituito da tutte le somme e i valori in genere dovuti al Lavoratore quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM), gli Aumenti periodici di anzianità (APA), le voci previste dal Contratto Individuale, quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità correlate ai modi della prestazione (per lavoro notturno, festivo, ecc.), le Indennità correlate alla mansione, gli eventuali buoni pasto, indennità o servizi di mensa e/o di trasporto, le prestazioni dovute per il Welfare Contrattuale, così come per l'Assistenza Sanitaria Integrativa e per garanzie Assicurative Vita.
b. "Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile" o "RTMCM":
Essa comprende in un'unica voce lorda: la Componente Parametrica, l'ex Indennità di Contingenza e dell'E.D.R.; l'Elemento Perequativo Mensile Regionale, l'Indennità Contrattuale e l'Indennità Sostitutiva di Mensa. In caso di Tempo Parziale, la Retribuzione Minima Contrattuale Mensile dovrà essere rapportata all'Indice di Prestazione.
c. "'Retribuzione Individuale Mensile" o "RIM":
S'intende la quota di retribuzione lorda mensile spettante al Lavoratore costituita dai seguenti elementi, eventualmente parametrati all'Indice di Prestazione:
- Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (artt. 167 e 168);
- Aumenti periodici d'anzianità (art. 170);
- Superminimi "ad personam";
- ogni altro elemento retributivo derivante dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che sia stato previsto utile per le retribuzioni differite ed il T.F.R.
d. "Retribuzione Individuale Oraria" o "RIO":
Si ottiene dividendo la "RIM" per il divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173.
e. "Retribuzione Individuale Giornaliera" o "RIG":
Si ottiene dividendo la "RIM" per il divisore convenzionale giornaliero, che è pari a 26.
f. "Retribuzione Media Globale Giornaliera" o "RMGG":
È la retribuzione che si calcola con i criteri indicati dall'INPS, normalmente pari a 1/26º (per gli Impiegati) o 1/30º (per gli Operai) dell'imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
g. "Retribuzione Individuale di Fatto" o "RIF":
S'intende l'importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, condizionate e variabili del periodo considerato quali, oltre alla RIM, delle seguenti:
- indennità correlate alla mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.);
- retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
- eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
- integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;
- premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
- indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
h. "Divisori Convenzionali":
Orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall'orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all'unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l'arrotondamento sarà all'unità inferiore.
Giornaliero: 26.
i. "Rimborso spese":
S'intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto dell'Azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori dal comune della sede abituale di lavoro, il rimborso spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall'indennità di trasferta.
Per sola documentazione contabile, può essere riconosciuto unitamente alla retribuzione, ma non è soggetto a contribuzione previdenziale e a prelievo fiscale.
B) Sul Tempo
a. "Anno Solare
Spazio temporale di 365 giorni.
b. "Anno di Calendario"":
Spazio temporale dal 1º gennaio al 31 dicembre.
c. "Giorni":
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 c.c.:
"I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese ".
d. "Giorni lavorabili" e "Giorni lavorativi":
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, di riposo, quelli di ferie contrattualmente previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno. Negli altri casi, dai giorni dell'anno si dedurranno i giorni di ferie contrattualmente previste, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano effettivamente godute.
e. "Giorni lavorati":
Coincidono con i giorni lavorabili nei quali vi sia stata l'effettiva prestazione ordinaria lavorativa. Nell'orario settimanale 5+2, al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per l'Indice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate è pari o superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti ai Servizi con profilo d'orario "6+1+1", i giorni lavorati corrispondono con i giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni della regolare turnistica.
f. "Fine Settimana":
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì. g "Periodo Feriale Estivo"":
Il periodo che va dal 1º maggio al 30 settembre.
h. "Periodo Feriale Natalizio":
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il 6 gennaio.
i. "Periodo Feriale Pasquale":
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti
a. "Studio", "Società", "Azienda", "Impresa", "Datore di lavoro" e "Datore":
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
b. "Lavoratore" e "Dipendente":
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL con la dizione Lavoratore e/o Dipendente s'intendono sia gli impiegati sia gli operai. In caso di clausole che interessano una sola categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di "Impiegato" o di "Operaio".
c. "Parti aziendali":
S'intendono i rappresentanti dell'Azienda e dei Lavoratori. Normalmente tale termine è utilizzato per individuare gli interessati alla sottoscrizione degli Accordi di secondo livello.
d. "Generalità dei lavoratori":
S'intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata categoria (operai od impiegati) o reparto (servizio, settore aziendale, ecc.) o l'intera Azienda.
e. "Lavoratore Assistito"":
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l'assistenza presso il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione Facoltativa presso la DTL ai sensi dell'art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione Obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966. In particolare, quando acconsente a un Accordo transattivo (ex art. 411 c.p.c.) ecc.
L'assistenza individuale è libera, mentre l'assistenza e la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il CCNL applicato o gli Accordi di Secondo livello.
D) Sull'Orario di lavoro
a. "Tempo Pieno":
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40 (quaranta) ore settimanali, potrà variare con una composizione plurisettimanale o plurimensile dell'orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
b. "Tempo Parziale":
È l'orario di lavoro, fissato dal Contratto individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L'articolazione del Tempo Parziale potrà essere: "orizzontale", "verticale" o "mista", come previsto dall'art. 28 del presente CCNL.
c. "Indice di Prestazione" o "IP":
Nell'orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra l'orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l'Indice di Prestazione sarà: 30: 40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
d. "Orario di lavoro":
È il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l'esecuzione, secondo le sue direttive, dell'opera richiesta, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell'arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a "tempo pieno" o a "tempo parziale". Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
e. "Orario Ordinario di Lavoro settimanale":
Nel Tempo pieno è di 40 (quaranta) ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana. Per gli Addetti ai Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura "H24", al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l'orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo "plurisettimanale" su cicli di 8 (otto) giorni. Nel tempo parziale orizzontale, è dato dal prodotto tra l'Indice di Prestazione e l'orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori discontinui, l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
f. "Orario Ordinario di lavoro giornaliero":
Nel Tempo pieno può essere definito tra il limite inferiore ordinario di 6,66 ore (6 ore e 40 minuti) per 6 giorni lavorativi alla settimana e il limite massimo di 10 (dieci) ore ordinarie giornaliere per 4 (quattro) giorni alla settimana. Nel lavoro a turni, l'orario ordinario giornaliero dovrà essere previsto entro tali limiti minimi e massimi, sempre nel rispetto dell'orario medio e massimo di lavoro settimanale.
g "Orario di Lavoro Normale":
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell'orario/i di lavoro che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
h. "'Lavoro notturno":
S'intende il lavoro prestato nell'arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 06:00, mediante lavoro ordinario, a turni, straordinario o mediante intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.
i. "Lavoro Supplementare":
Nel contratto a Tempo Parziale è così definito il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nei limiti previsti all'art. 31.
Nel contratto a Tempo Pieno è così definito il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero oltre l orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall'orario contrattuale.
j. "Lavoro Straordinario":
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di Lavoro Normale previsto per la prestazione a Tempo pieno.
k. "Lavoro Prolungato":
È la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
l. "Lavoro Spezzato":
È la prestazione lavorativa (di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta in modo non adiacente all'orario ordinario di lavoro.
m. "Richiesta con preavviso normale":
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Normalmente, tale preavviso rende obbligatoria la prestazione.
n. "Richiesta con preavviso tempestivo":
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso di 2 o 3 giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
o. "Richiesta con preavviso urgente":
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con permesso compensativo, di supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), che sia richiesta con un preavviso inferiore a 2 (due) giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
p. "Turni Avvicendati":
È il sistema di distribuzione dell'orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri potranno essere così distribuiti:
- su "semi-turni", nel qual caso il lavoro si svolgerà, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo di orario;
- su tre turni con "turno continuo giornaliero" nelle 24 (ventiquattro) ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato.
- su turni "H24", i nastri orari prevedono la continuazione senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno calendarizzati dalla tomistica, con distribuzione variabile all'interno dell'intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare i profili d'orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni contrattuali e legali.
E) Sulla Malattia e Infortunio
a. "Periodo di Carenza":
Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionali, in cui l'INPS/INAIL non eroga al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall'INPS o dall'INAIL decorrono solo dal 4º (quarto) giorno di malattia/infortunio.
b. "Periodo di Comporto":
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere "secco", quando considera un solo evento morboso oppure "frazionato" o "per sommatoria", quando considera più eventi morbosi in un arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 130 e 131, è frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo l'Azienda, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà licenziare il Lavoratore.
Per le definizioni riguardanti la Classificazione del Personale, si rinvia all'art. 164 della Disciplina Speciale del presente CCNL.
TITOLO IX - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Agli Studi e alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nel secondo livello di Contrattazione si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO X - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 26 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato.
Ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, lo Studio usufruirà degli sgravi contributivi previsti.
Art. 27 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali:
A) Lavori c.d. "Tipici"
1) Tempo parziale (artt. 28 - 36)
Con il contratto "a tempo parziale", l'orario di lavoro è ridotto rispetto a quello normale. La riduzione può essere giornaliera (tempo parziale orizzontale); nell'ambito di alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale); nell'ambito di alcuni periodi dell'anno (tempo parziale ciclico); oppure, contemporaneamente, orizzontale e verticale (tempo parziale misto). Il Contratto di lavoro a tempo parziale, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
2) Tempo determinato (artt. 37 - 48)
È ammessa l'assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato come previsto dall'attuale art. 37 e seguenti del CCNL, e dalle disposizioni legali di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e smi. La normativa in materia pone dei limiti aziendali nel rapporto tra assunti a tempo determinato e indeterminato e stabilisce alcuni divieti, limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento del termine inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di sua reiterazione. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
3) Contratti di solidarietà espansiva (art. 49)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e le nuove assunzioni.
4) Contratti di solidarietà difensiva (art. 50)
Consistono nella riduzione stabile dell'orario di lavoro e della retribuzione con contestuale riduzione dei licenziamenti programmati per esuberi strutturali. Il Servizio ispezioni del lavoro è preposto ad accertare la corrispondenza fra la riduzione d'orario e la riduzione dei licenziamenti.
5) Telelavoro (artt. 51 - 62)
Si differenzia dal normale lavoro in quanto la prestazione anziché essere svolta presso la sede aziendale, avviene in un luogo diverso che spesso, ma non necessariamente, coincide con la dimora del Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad "economia", cioè a tempo. Il Contratto di telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
6) Lavoro Intermittente(artt63-69)
Il lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un Lavoratore si pone a disposizione dell'Azienda per periodi predeterminati, la quale ne può utilizzare le prestazioni a carattere discontinuo o "intermittente", a domanda o nei limiti particolari stabiliti. Il Contratto può essere stipulato anche a tempo determinato. Il Contratto di lavoro intermittente è disciplinato dal CCNL e si può stipulare, in ogni caso, per certe classi di età. Ai fini della prova, deve risultare da atto scritto.
7) Somministrazione di lavoro (artt. 70 - 79)
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da un soggetto (Utilizzatore) che si rivolge ad altro soggetto (Somministratore), autorizzato alla somministrazione di lavoro ai sensi delle specifiche norme legali sull'argomento.
Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
B) Lavori c.d. "Atipici"
I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell'ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l'intero paragrafo è riportato in corsivo.
1) Collaborazione Coordinata e Continuativa (definita anche "collaborazione parasubordinata", in sigla "Co.Co.Co.")
Le Parti, a norma del secondo comma, lett