ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Studi Professionali Tecnici

Studi Professionali Tecnici (fino al 30.06.04)

CODICE CNEL: H442

Il CCNL Studi Professionali Tecnici è chiuso al 30/06/2004.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 28/07/2004, si rinvia al CCNL "Studi Professionali".

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 14/05/1996

STUDI PROFESSIONALI Tecnici

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 14-05-1996

Lavoratori dipendenti da studi professionali tecnici

Decorrenza 1º maggio 1996 - 30 settembre 1999

 

 

Verbale di stipula

 

 

L'anno 1996, il giorno 14 del mese di maggio, in Milano

tra FEDERARCHITETTI - Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, FEDERGEOMETRI - Sindacato Nazionale Geometri Liberi Professionisti, FEDERPERITI INDUSTRIALI: SPILP - Sindacato Nazionale Periti Industriali Liberi Professionisti - SINGEOP - Sindacato Nazionale Geologi Liberi Professionisti, SNILPI - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani, FEDERAZIONE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI assistiti dalla CONFEDERTECNICA - Confederazione Nazionale delle Libere Professioni Tecniche

e Filcams - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi), Fisascat - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), Uiltues - UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)

visti il CCNL 20-12-1978 e le successive modifiche ed integrazioni e il relativo Accordo nazionale di rinnovo siglato il 12-5-1983 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 25-7-1988 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale

visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e Società operanti nel settore del 19-7-1993

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e delle Società di professionisti operanti nel settore in vigore dal 1-5-1996 e con scadenza al 30-9-1999

Le parti, considerato il valore Nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che esso venga sottoposto a ratifica del Ministero del Lavoro.

Premesso:

- che in data 29-5-1995 le OO.SS. Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, hanno formalizzato alla Confedertecnica ed ai Sindacati delle Professioni ad essa aderenti, regolare disdetta del CCNL 19-7-1993;

- che in data 22-5-1995 anche la FEDERGEOMETRI formalizzava alla CONFEDERTECNICA e alle OO.SS. le disdette del CCNL 19-7-1993;

- che in data 28-7-1995 le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS- UIL hanno presentato ed illustrato, in sede Confedertecnica, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 19-7-1993;

- che preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL 19-7-1993;

- che su tale riferimento le parti hanno riconosciuto di aver correttamente operato in tutte le fasi di applicazione e gestione dello stesso CCNL 19-7-1993.

Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali", che, armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23-7-1993 per quanto compatibile con il settore degli Studi Tecnici Professionali e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 19-7-1993, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.

A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 19-7-1993.

 

 

Premessa

 

Le parti concordano che la specificità del comparto delle libere professioni e dei servizi professionali non possono in alcun modo essere assimilati ed equiparati ad altri comparti economici e/o contrattuali.

In relazione a quanto sopra le parti, consolidano la prassi in uso nel Contratto Nazionale di Lavoro delle libere professioni e delle Società di professionisti operanti nel settore tecnico, convengono di migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del settore, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi e ferme restando le rispettive libere iniziative e responsabilità, le parti concordano la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del CCNL affrontando le problematiche inerenti il ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.

È con questi presupposti che si affrontano le imminenti scadenze a livello comunitario, partecipando attivamente allo sviluppo del settore e della contrattazione collettiva.

Al riguardo ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito erga omnes, nella forma e con le procedure così come previste in materia dal "Protocollo del 23-7-1993" sottoscritto dal governo italiano e le parti sociali.

Le parti infine concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht 1991) in relazione al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali, che vengono affidate alle parti sociali.

 

 

PARTE PRIMA - Sistema di relazioni sindacali

 

TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale

 

Art. 1 - Esame quadro socio-economico

 

Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la CONFEDERTECNICA e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del settore delle sue dinamiche strutturali delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni tecniche che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento all'occupazione giovanile anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 e la Legge del 10-4-1991, n. 125;

- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

- la struttura dei settori tecnici professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;

- i problemi relativi lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DLgs del 27-1-1992, n. 115, della Direttiva 92/50 recepita con DLgs del 17-3-1995 n. 157 e della Direttiva 92/51 recepita con DLgs 2-5-1994, n. 319.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:

1. la formazione e riqualificazione professionale;

2. l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza, Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni occasionali e/o saltuarie;

3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;

4. l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio) dell'applicabilità della Legge 190/85;

5. l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento tenuto anche conto della "Dichiarazione Congiunta" di cui all'art. 15 del Titolo II (Classificazione del personale);

6. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;

7. la costituzione degli strumenti bilaterali.

 

 

TITOLO II - Strumenti bilaterali

 

Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali

 

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nell'art. 1 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento:

A) L'osservatorio nazionale composto da 6 membri

B) La commissione paritetica nazionale composto da 6 membri

C) Il gruppo per le pari opportunità composto da 6 membri

D) L'ente bilaterale nazionale con le modalità previste al successivo art. 7.

I 6 membri di cui alle lettere A), B), C) saranno designati: 3 dalla Confedertecnica e 3 dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Per l'espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito indicata.

Entro 30 giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi membri per la costituzione degli strumenti di cui alle lettere A), B), C) i quali annualmente, di norma nel II semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto. Inoltre 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.

La sede dell'Osservatorio Nazionale, della Commissione Paritetica e del Gruppo per le pari Opportunità, sarà c/o la sede della Segreteria Operativa della Confedertecnica sita in Via Salaria 292 - 00199 - ROMA - tel. 06/8549796

L'Ente Bilaterale avrà sede presso ___

 

 

Art. 3 - Osservatorio nazionale

 

L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.

A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, parte prima del presente contratto;

b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;

c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;

d) riceve ed elabora anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui al punto c) dell'art. 45 del Titolo VII, parte seconda;

e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;

f) riceve ed elabora anche a fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani.

 

 

Art. 4 - Commissione paritetica nazionale

 

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:

1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;

2) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;

la Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.

La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa;

3) le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copie alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.

 

 

Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità

 

Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.

In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91 si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

 

 

Art. 6 - Distribuzione del CCNL

 

In coerenza con l'istituzione degli strumenti bilaterali, il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti convengono di assegnare il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi Diritti/Doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce, finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al settore (Titolari e lavoratori di Studio).

Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.

Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di distribuire, ad ogni Titolare di Studio e ad ogni singolo loro dipendente in servizio, copia del Testo contrattuale con le modalità e le procedure previste al successivo. Titolo III art. 8 e 8-bis.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta e vidimata dalle parti stipulanti.

 

 

Art. 7 - Ente bilaterale nazionale

 

Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sulla opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni tecniche.

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti al settore delle professioni aderenti alla Confedertecnica (Titolari e lavoratori di Studio).

A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale avvalendosi e coordinandosi con l'Osservatorio Nazionale e su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:

A) le iniziative che si richiamano ai punti a), b), c) di cui all'art. 3 (Osservatorio Nazionale) e in particolare:

- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dall'Osservatorio Nazionale relative all'esame del quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;

- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale

- organizza e gestisce i progetti formativi per singole figure professionali

- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità.

B) Le iniziative che si richiamano ai punti: A), B), C), D), E) di cui all'art. 10 (Mercato del Lavoro) e in particolare:

- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti.

- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il Ministero del Lavoro in materia di contratti e formazione lavoro (cfl) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della Legge 223/91.

- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti e/o dall'Osservatorio Nazionale nonché quelli dell'UE.

C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:

Enti, Istituti, Consigli e/o Collegi Nazionali degli Ordini Professionali, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B) sopra richiamate;

Enti, Istituti, Associazioni/Fondazioni di Previdenza, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui all'art. 1 (previdenza e assistenza integrativa) e all'art. 9 lett. C (sicurezza sul lavoro).

D) Predispone e organizza:

- l'invio dei moduli di adesione all'Ente Bilaterale Nazionale; la distribuzione del testo contrattuale agli aderenti all'Ente Bilaterale Nazionale

Le parti inoltre convengono che:

- Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale, saranno costituite dalle Quote "C.E.B." (Contributo Ente Bilaterale) con le modalità e le procedure previste al successivo titolo III artt. 8 e 8 bis.

- La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore delle professioni tecniche, già all'esame delle parti, dovrà trovare definizione, attraverso la stipula di un apposito Statuto/Regolamento, da certificare con atto notarile.

Il testo dello Statuto e del Regolamento dovrà costituire allegato al presente CCNL

 

 

TITOLO III - Artt. 8 e 8 bis

 

Art. 8

 

Vedere allegati specifici i cui testi saranno completati durante la vigenza del presente CCNL ed inseriti in occasione del suo rinnovo, non più come allegati ma come articoli contrattuali.

 

Art. 8 bis

 

Vedere allegati specifici i cui testi saranno completati durante la vigenza del presente CCNL ed inseriti in occasione del suo rinnovo, non più come allegati ma come articoli contrattuali.

 

 

TITOLO IV - Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, sulla salute e della integrità fisica dei lavoratori, sulla sicurezza sul lavoro, della assistenza e dei dirittidelle persone portatrici di handicap

 

Art. 9

 

A) della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro

Per tale materia si fa riferimento alle norme di Legge e alla Risoluzione CEE del 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27-11-1991. Così come richiamate al Titolo I punto 5 art. 1.

 

B) della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori

Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelate la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigente nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.

 

C) della sicurezza sul lavoro

Le parti, visto la Legge 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al DL n. 242 del 19-3-1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale. Al riguardo le parti inoltre convengono di dare mandato all'E.B.N. per l'esecuzione dell'Accordo stesso.

 

D) della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap

Per tale materia si fa riferimento alle norme previste dalla Legge 104 del 5-2-1992.

 

 

TITOLO V - Mercato del lavoro

 

Art. 10 - Mercato del lavoro

 

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli Studi Professionali, delle società di professionisti del settore tecnico e dei lavoratori addetti.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.

Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal governo italiano e dalle parti sociali di cui "all'Accordo per il lavoro" del 24-9-1996 si conviene:

 

A) Formazione professionale

Le parti tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.

A tal fine si conviene di definire, avvalendosi dell'Osservatorio Nazionale, programmi formativi da svolgere anche tramite i fondi comunitari finalizzati a:

1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione

2) diffusione delle competenze tecnologiche

3) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione ed il sistema economico

4) conos