CCNL in vigore
STUDI PROFESSIONALI Tecnici
Contratto collettivo nazionale di lavoro 14-05-1996
Lavoratori dipendenti da studi professionali tecnici
Decorrenza 1º maggio 1996 - 30 settembre 1999
L'anno 1996, il giorno 14 del mese di maggio, in Milano
tra FEDERARCHITETTI - Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, FEDERGEOMETRI - Sindacato Nazionale Geometri Liberi Professionisti, FEDERPERITI INDUSTRIALI: SPILP - Sindacato Nazionale Periti Industriali Liberi Professionisti - SINGEOP - Sindacato Nazionale Geologi Liberi Professionisti, SNILPI - Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani, FEDERAZIONE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI assistiti dalla CONFEDERTECNICA - Confederazione Nazionale delle Libere Professioni Tecniche
e Filcams - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi), Fisascat - CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo), Uiltues - UIL (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)
visti il CCNL 20-12-1978 e le successive modifiche ed integrazioni e il relativo Accordo nazionale di rinnovo siglato il 12-5-1983 e il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato il 25-7-1988 alla presenza e con la partecipazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e Società operanti nel settore del 19-7-1993
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali Tecnici e delle Società di professionisti operanti nel settore in vigore dal 1-5-1996 e con scadenza al 30-9-1999
Le parti, considerato il valore Nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che esso venga sottoposto a ratifica del Ministero del Lavoro.
Premesso:
- che in data 29-5-1995 le OO.SS. Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, hanno formalizzato alla Confedertecnica ed ai Sindacati delle Professioni ad essa aderenti, regolare disdetta del CCNL 19-7-1993;
- che in data 22-5-1995 anche la FEDERGEOMETRI formalizzava alla CONFEDERTECNICA e alle OO.SS. le disdette del CCNL 19-7-1993;
- che in data 28-7-1995 le OO.SS. Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS- UIL hanno presentato ed illustrato, in sede Confedertecnica, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 19-7-1993;
- che preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL 19-7-1993;
- che su tale riferimento le parti hanno riconosciuto di aver correttamente operato in tutte le fasi di applicazione e gestione dello stesso CCNL 19-7-1993.
Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali", che, armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo" del 23-7-1993 per quanto compatibile con il settore degli Studi Tecnici Professionali e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 19-7-1993, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 19-7-1993.
Le parti concordano che la specificità del comparto delle libere professioni e dei servizi professionali non possono in alcun modo essere assimilati ed equiparati ad altri comparti economici e/o contrattuali.
In relazione a quanto sopra le parti, consolidano la prassi in uso nel Contratto Nazionale di Lavoro delle libere professioni e delle Società di professionisti operanti nel settore tecnico, convengono di migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del settore, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
Conseguentemente, al fine di realizzare tali obiettivi e ferme restando le rispettive libere iniziative e responsabilità, le parti concordano la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati a una gestione attiva e dinamica del CCNL affrontando le problematiche inerenti il ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
È con questi presupposti che si affrontano le imminenti scadenze a livello comunitario, partecipando attivamente allo sviluppo del settore e della contrattazione collettiva.
Al riguardo ed allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito erga omnes, nella forma e con le procedure così come previste in materia dal "Protocollo del 23-7-1993" sottoscritto dal governo italiano e le parti sociali.
Le parti infine concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht 1991) in relazione al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali, che vengono affidate alle parti sociali.
PARTE PRIMA - Sistema di relazioni sindacali
TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio-economico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre la CONFEDERTECNICA e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del settore delle sue dinamiche strutturali delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni tecniche che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento all'occupazione giovanile anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 e la Legge del 10-4-1991, n. 125;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori tecnici professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DLgs del 27-1-1992, n. 115, della Direttiva 92/50 recepita con DLgs del 17-3-1995 n. 157 e della Direttiva 92/51 recepita con DLgs 2-5-1994, n. 319.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1. la formazione e riqualificazione professionale;
2. l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza, Collaborazioni coordinate e continuative, Collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
3. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4. l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico-organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio) dell'applicabilità della Legge 190/85;
5. l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento tenuto anche conto della "Dichiarazione Congiunta" di cui all'art. 15 del Titolo II (Classificazione del personale);
6. l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;
7. la costituzione degli strumenti bilaterali.
TITOLO II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nell'art. 1 del presente contratto concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento:
A) L'osservatorio nazionale composto da 6 membri
B) La commissione paritetica nazionale composto da 6 membri
C) Il gruppo per le pari opportunità composto da 6 membri
D) L'ente bilaterale nazionale con le modalità previste al successivo art. 7.
I 6 membri di cui alle lettere A), B), C) saranno designati: 3 dalla Confedertecnica e 3 dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Per l'espletamento di quanto sopra si applica la procedura di seguito indicata.
Entro 30 giorni dalla ratifica del CCNL le parti designeranno i rispettivi membri per la costituzione degli strumenti di cui alle lettere A), B), C) i quali annualmente, di norma nel II semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto. Inoltre 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
La sede dell'Osservatorio Nazionale, della Commissione Paritetica e del Gruppo per le pari Opportunità, sarà c/o la sede della Segreteria Operativa della Confedertecnica sita in Via Salaria 292 - 00199 - ROMA - tel. 06/8549796
L'Ente Bilaterale avrà sede presso ___
Art. 3 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, parte prima del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora anche a fini statistici, i dati forniti dalle organizzazioni aderenti sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a termine, nonché sulle intese relative a: stages, utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui al punto c) dell'art. 45 del Titolo VII, parte seconda;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora anche a fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani.
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all'esame della controversia. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;
2) la data di convocazione, per l'esame della controversia sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
la Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa;
3) le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copie alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91 si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
In coerenza con l'istituzione degli strumenti bilaterali, il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti convengono di assegnare il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi Diritti/Doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce, finalizzato sia all'estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al settore (Titolari e lavoratori di Studio).
Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di distribuire, ad ogni Titolare di Studio e ad ogni singolo loro dipendente in servizio, copia del Testo contrattuale con le modalità e le procedure previste al successivo. Titolo III art. 8 e 8-bis.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta e vidimata dalle parti stipulanti.
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sulla opportunità di costituire l'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni tecniche.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti al settore delle professioni aderenti alla Confedertecnica (Titolari e lavoratori di Studio).
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale avvalendosi e coordinandosi con l'Osservatorio Nazionale e su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
A) le iniziative che si richiamano ai punti a), b), c) di cui all'art. 3 (Osservatorio Nazionale) e in particolare:
- organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dall'Osservatorio Nazionale relative all'esame del quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali tecnici strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
- organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale
- organizza e gestisce i progetti formativi per singole figure professionali
- organizza e gestisce quanto demandato dal Gruppo di lavoro per le pari opportunità.
B) Le iniziative che si richiamano ai punti: A), B), C), D), E) di cui all'art. 10 (Mercato del Lavoro) e in particolare:
- organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale permanente. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislativo, risultino coinvolti.
- organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto e ratificato presso il Ministero del Lavoro in materia di contratti e formazione lavoro (cfl) nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della Legge 223/91.
- organizza e gestisce la formazione mediante stages utilizzando i progetti predisposti dalle parti e/o dall'Osservatorio Nazionale nonché quelli dell'UE.
C) Predispone progetti e stipula convenzioni con:
Enti, Istituti, Consigli e/o Collegi Nazionali degli Ordini Professionali, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai punti A) e B) sopra richiamate;
Enti, Istituti, Associazioni/Fondazioni di Previdenza, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui all'art. 1 (previdenza e assistenza integrativa) e all'art. 9 lett. C (sicurezza sul lavoro).
D) Predispone e organizza:
- l'invio dei moduli di adesione all'Ente Bilaterale Nazionale; la distribuzione del testo contrattuale agli aderenti all'Ente Bilaterale Nazionale
Le parti inoltre convengono che:
- Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente Bilaterale, saranno costituite dalle Quote "C.E.B." (Contributo Ente Bilaterale) con le modalità e le procedure previste al successivo titolo III artt. 8 e 8 bis.
- La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore delle professioni tecniche, già all'esame delle parti, dovrà trovare definizione, attraverso la stipula di un apposito Statuto/Regolamento, da certificare con atto notarile.
Il testo dello Statuto e del Regolamento dovrà costituire allegato al presente CCNL
Vedere allegati specifici i cui testi saranno completati durante la vigenza del presente CCNL ed inseriti in occasione del suo rinnovo, non più come allegati ma come articoli contrattuali.
Vedere allegati specifici i cui testi saranno completati durante la vigenza del presente CCNL ed inseriti in occasione del suo rinnovo, non più come allegati ma come articoli contrattuali.
A) della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di Legge e alla Risoluzione CEE del 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27-11-1991. Così come richiamate al Titolo I punto 5 art. 1.
B) della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelate la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigente nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) della sicurezza sul lavoro
Le parti, visto la Legge 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al DL n. 242 del 19-3-1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale. Al riguardo le parti inoltre convengono di dare mandato all'E.B.N. per l'esecuzione dell'Accordo stesso.
D) della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento alle norme previste dalla Legge 104 del 5-2-1992.
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli Studi Professionali, delle società di professionisti del settore tecnico e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti degli indirizzi generali assunti dal governo italiano e dalle parti sociali di cui "all'Accordo per il lavoro" del 24-9-1996 si conviene:
A) Formazione professionale
Le parti tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tal fine si conviene di definire, avvalendosi dell'Osservatorio Nazionale, programmi formativi da svolgere anche tramite i fondi comunitari finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione
2) diffusione delle competenze tecnologiche
3) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione ed il sistema economico
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria
5) valorizzazione delle risolse umane, con particolare riguardo alla manodopera giovanile femminile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un'applicazione a livello di singolo studio professionale.
B) Tirocinio
Le parti, visto il DL dell'1-10-1996 n. 511 il cui art. 7 è riferito a: "Tirocini formativi e di orientamento", convengono che, in via transitoria e per la durata del presente CCNL il tirocinio sarà regolato con le norme e le disposizioni del DL sopra richiamato.
B1) Praticantato
Premesso
- che in Italia tale materia trova oggi applicazione in modo difforme tra le varie professioni
- che nello specifico settore delle professioni tecniche, tale materia, riveste particolare rilevanza ai fini: del riconoscimento dei titoli italiani o di altre nazionalità per l'esercizio della professione, del rapporto scuola lavoro, della formazione e della occupazione
- che al riguardo, visto che non si configura come un rapporto di lavoro dipendente, le parti intendono contribuire al riordino della materia elaborando specifiche proposte da presentare agli organi competenti al fine di definire uno specifico protocollo.
Il testo del protocollo, farà parte degli allegati al presente CCNL
C) Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in accordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità d'utilizzo del contratto di formazione e lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 451 del 19-7-1994 (vedi in allegato accordo di Cfl 26-1-1995).
Il progetto formativo, se elaborato da un Sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere, presentati dallo Studio Professionale anche ricorrendo all'accordo del 26-1-1995 e alla modulistica concordata (fac-simile allegato). Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il Cfl; a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi Sindacati Nazionali di categoria, sia all'Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art. 16 della Legge 451 del 19-7-1994.
In tal caso le assunzioni tramite Cfl non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti Cri per territorio o in caso di progetto nazionale delle Cci.
La durata dei contratti di lavoro di formazione non possono superare i 24 (ventiquattro) mesi.
Al lavoratore in contratto di formazione lavoro vanno applicati gli istituti di cui al presente contratto.
Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio professionale e comunque in conformità a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 451/94 in tema di tipologie professionali.
I lavoratori che intendono frequentare corsi di formazione teorica non inerenti alle professionalità specifiche del settore tecnico professionale potranno usufruire di permessi non retribuiti, nei limiti dei periodi fissati dalle disposizioni di Legge in materia.
Il presente titolo e gli accordi applicativi verranno notificati a cura delle parti al Ministero del Lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del lavoro per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo disposizioni di Legge n. 451 del 19-7-1994 all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione circoscrizionale territoriale competente l'attività svolta e i risultati conseguiti.
D) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali dello studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E. in particolare: "LEONARDO".
E) Assunzioni di lavoratori per lavori socialmente utili
Le parti convengono di esercitare tutte le iniziative atte a rendere possibile per gli studi professionali tecnici l'assunzione di lavori socialmente utili con l'utilizzo di personale in lista di mobilità di cui alla Legge 223/91.
Nel caso ciò venisse riconosciuto dagli organi competenti le parti dichiarano la disponibilità a confronti specifici sia per l'attivazione di assunzioni aggiuntive all'organico esistente che a programmi di inserimento di manodopera per lavori socialmente utili.
F) Contratti a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23, della Legge 28-2-1987, n. 56, le Parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, ai sensi della Legge 18-4-1962, n. 230.
Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
1) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
2) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
3) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
4) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), Legge 230/62.
Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all'art. 8 bis Legge 79/83.
Gli Studi non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore a 2 unità dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni Studio.
Nei singoli Studi che abbiano più di 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini del calcolo delle unità predette non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nell'ipotesi previste direttamente dalla Legge (n. 230/62; DL 876/77 convertito nella Legge 18/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro, né quelle effettuate ai sensi dell'art. 61 bis.
Gli studi che si avvalgono del presente provvedimento sono tenuti, entro 15 giorni dall'avvenuta assunzione del lavoratore a darne comunicazione scritta all'Osservatorio Nazionale specificando le quantità, la causale e le modalità del rapporto di lavoro instaurato.
L'Osservatorio nell'ambito dei suoi compiti ha facoltà di segnalare alle parti stipulanti i casi che possono configurarsi anomali rispetto all'Istituto del Contratto a Termine.
Negli Studi in cui sono in atto sospensioni dal lavoro, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, licenziamenti operati nell'arco dell'anno.
La presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori aventi le condizioni di cui sopra.
TITOLO VI - Attività sindacale
A) Permessi attività sindacale
Ai lavoratori degli Studi Tecnici Professionali sono concessi permessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro-capite annue.
Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate ai titolari degli Studi dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di usufruizione del permesso.
I titolari degli Studi, ove la data di usufruizione del permesso non fosse compatibile con le attività professionali dello Studio, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati che alle OO.SS. proposte alternative alla data di usufruizione richiesta.
B) Trattenuta sindacale
Qualora non sussistano rilevanti impedimenti il titolare provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai titolari degli Studi Professionali una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale risulti:
- che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione sindacale prescelta.
L'esazione da parte dello Studio dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo della comunicazione al titolare dello Studio. Se la revoca venga inviata direttamente dal lavoratore al titolare ne darà immediatamente comunicazione alle Organizzazioni Sindacali interessate procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
C) Rappresentanze sindacali unitarie di studio
Nell'ambito della specificità del settore delle professioni tecniche le parti convengono di incontrarsi entro il 30-12-1996 al fine di definire le modalità più idonee per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) di studio.
Al riguardo le parti convengono che in occasione dei confronti per la definizione di tale materia saranno prese in esame: l'opportunità che le RSU costituiscano al loro interno anche il Delegato alla Sicurezza. La possibilità che le RSU assumano caratteristiche strutturali con ruoli e compiti di livello territoriale.
Le norme contenute nel presente articolo traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano alcun riconoscimento delle norme contenute nella Legge n. 300 del 20-5-1970.
Dichiarazione delle OO.SS. dei lavoratori - Le OO.SS. dei lavoratori in coerenza con quanto contenuto al precedente art. 6 hanno convenuto di predisporre, (in Fac-simile allegato al presente CCNL), il modulo di Delega valido per la scelta di adesione ad una delle OO.SS. firmatarie del presente Testo Contrattuale.
Dichiarazione congiunta - Fermo restando che i titolari degli Studi Professionali sono tenuti ad effettuare la trattenuta sindacale di cui al Titolo VI art. 11 punto B) nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, resta stabilito che il titolare dello Studio non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto della dichiarazione scritta di manifesta contraria volontà, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, sulle trattenute effettuate in osservanza delle norme di attuazione previste nel presente articolo.
TITOLO VII - Relazioni sindacali di 2º livello
Art. 12 - Conciliazione - controversie - procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge 108/90.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della Legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni Sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro, il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o sindacati delle professioni Tecniche e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato.
L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata dove a sua volta denunciare la controversia alla federazione contrapposta per mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le rispettive organizzazioni sindacali competenti ed aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici territoriali del lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2) Per i licenziamenti individuali di cui alla Legge 10-8-1990 entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente alla impugnazione del licenziamento, conferire mandato ad una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per l'attivazione presso gli Uffici territoriali del lavoro, nel tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione motivata per iscritto del licenziamento.
Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione.
Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivo punto B).
B) Collegio arbitrale
1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale (fac-simile all. 5).
Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
2) Il Collegio Arbitrale dovrà essere composto da due arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali ed un presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni.
3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il presidente verrà nominato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
4) Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione.
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente.
5) Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla prima convocazione.
Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6) Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità Giudiziaria.
7) Il Collegio, nelle emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione si pronunzia sulle spese e competenze.
8) Il Collegio, nelle emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione osserva le disposizioni di cui all'art. 411 del codice proc. civile.
La pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo esecutivo e la conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
9) Il Collegio Arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 15-7-1966 n. 604 e dalla Legge 11-5-1990 n. 108. Qualora il titolare dello studio non intenda provvedere alla riassunzione deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che il titolare dello studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.
L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dello studio, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento ed alle condizioni delle parti.
La misura massima della predetta indennità può essere elevata a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni che può essere maggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni se lo studio occupa 15 prestatori di lavoro.
Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 13 - Contrattazione decentrata
Premesso
che il settore delle "Professioni Tecniche" con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato, risulta coinvolto dalla ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono l'intero comparto delle attività professionali in Italia;
che l'evoluzione e la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridico/legislativa italiana e quella internazionale, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque non prima della scadenza del presente contratto;
che tale ipotesi temporale per la definizione di un riassetto più stabile del settore, non consente di individuare parametri di riferimento, certi e raffrontabili su cui misurare la produttività e/o redditività delle strutture professionali decentrate.
Tutto ciò premesso, le parti concordano che per le vigenze del presente contratto e fino alla sua scadenza, la soluzione atta a rendere esigibile il 2 livello di contrattazione trovi definizione a livello nazionale.
A tale scopo, fermo restando gli impegni come di seguito previsti dal presente articolo, le parti concordano che a partire dal 1-1-1998 sia comunque destinato, quale elemento economico di II livello, l'incremento retributivo riportato al successivo art. 84 e risultante dalla specifica tabella.
Al fine di rendere operativamente conclusiva la soluzione sopra esposta, le parti convengono di incontrarsi 3 mesi prima della scadenza del 1 biennio di validità del presente contratto (30-9-1997) per stabilire con decorrenza (1-1-1998) il definitivo "elemento economico" da corrispondere ai lavoratori dipendenti di tutto il settore.
Al riguardo e in coerenza con gli impegni/obiettivi di cui al nuovo sistema di "relazioni sindacali", le parti concordano che in occasione del confronto per la conclusiva definizione dell'elemento economico sarà considerata l'opportunità che lo stesso, in forma volontaria, possa essere destinato alla costituzione dei fondi per la previdenza integrativa dei lavoratori del settore.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che quanto previsto al presente articolo è da intendersi una risoluzione transitoria al diritto dell'esercizio del 2 livello di contrattazione, da valersi per la vigenza del presente CCNL ed esaustivo fino alla sua scadenza del salario variabile derivabile dalla contrattazione decentrata.
Resta inteso l'impegno a riesaminare il presente articolo in occasione del prossimo rinnovo del CCNL
Art. 13 bis - Contratti d'area
Preso atto dell'azione del Governo italiano, così come indicata nelle sue linee generali dal documento facente parte "dell'Accordo per il lavoro" del 24-9-1996, relativo alla "politica delle infrastrutture e domanda pubblica" le parti convengono sull'opportunità di attivarsi per svolgere un ruolo propositivo nelle aree che saranno individuate tra le aree di crisi sulle quali dovrà essere sviluppato il necessario e funzionale negoziato.
Al riguardo, considerato il modello di "Relazioni Sindacali", in particolare quello decentrato, definito con il presente CCNL; la CONFEDERTECNICA Nazionale dichiara il suo impegno a partecipare per conto dei propri associati delle aree territoriali interessate ai contratti d'area.
Pertanto, sarà la CONFEDERTECNICA Nazionale a stipulare accordi tra le parti sociali.
Le OO.SS. nazionali dei lavoratori, nel considerare la dichiarazione della CONFEDERTECNICA coerente con i ruoli, compiti e materie contenute nel modello di "Relazioni Sindacali" di cui al presente CCNL, si impegnano a portare a conoscenza le strutture decentrate, anche di livello orizzontale ai fini dei necessari raccordi inerenti la costituzione delle parti quali soggetti abilitati alla stipula dei contratti d'area.
Le parti, conseguentemente, sono altresì impegnate a trasmettere al Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, insediato presso la Presidenza del Consiglio, le informazioni necessarie per dare corso alla presente intesa.
PARTE SECONDA - Disciplina del rapporto di lavoro
TITOLO I - Sfera di applicazione
Art. 14 - Ambito di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra gli Studi Professionali Tecnici gestiti in forma autonoma o gestiti in forma associata, in forma di società professionali, in forma di società di servizi professionali e/o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi, ed il relativo personale dipendente.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
A) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli od elenchi speciali che svolgono negli Studi autonoma attività professionale.
TITOLO II - Classificazione del personale
La Confedertecnica e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel definire l'attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso quelle forme di organizzazione del lavoro ed in quelle attività che comportano diversi gradi di collaborazione e di lavoro.
La strumentazione classificatoria concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività degli Studi Professionali, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell'intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato proprio in cui operano gli Studi Tecnici Professionali.
LIVELLO PRIMO SUPER (I S)
Appartengono al livello primo super i lavoratori che svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dello Studio Professionale, dando uno specifico contributo al generale andamento dello Studio, inteso nel suo complesso e che in possesso di conoscenze tecniche e professionali ed alto livello, svolgono continuativamente compiti di direzione, sovraintendenza, coordinamento e controllo delle attività dello Studio e sono in possesso dei seguenti requisiti:
preparazione di base consistente in un livello di istruzioni equivalente alla laurea od al diploma di scuola superiore e con elevato livello di responsabilità in ordine alle particolari complessità di com