CCNL in vigore
STUDI PROFESSIONALI - Consilp
Contratto collettivo nazionale di lavoro 26-06-1997
Lavoratori dipendenti da studi professionali (CONSILP)
Decorrenza 1-10-1995 - 30-9-1999
Il giorno 26-6-1997, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, partecipano, alla riunione, convocata per il rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali:
Consilp - Confprofessioni, A.N.C.L. (Ass. Nazionale Consulenti del Lavoro), I.N.R.C. (Istituto Nazionale Revisori Contabili)
Federnotai, U.C.L.A. (Unione Consulenti del Lavoro Nazionale), A.D.C. (Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario), FE.NA.SI.C.L. (Federazione Nazionale Sindacati Consulenti del Lavoro), Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), Federavvocati, S.N.U.B.A.L.P. (Sindacato Nazionale Unitario Biologi Analisti Liberi Professionisti)
e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL
In ordine alla vicenda contrattuale in esame, le parti confermano le risultanze delle trattative condotte in sede sindacale, contenute nel testo che fa parte integrante del presente verbale.
Pertanto, le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Parlamento nazionale ha definitivamente approvato l'insieme delle norme in materia di promozione dell'occupazione, noto come "Pacchetto Treu" e, nella considerazione dei riflessi che potrebbero ripercuotersi sulle clausole contrattuali, si impegnano a pubblicazione avvenuta della nuova Legge, ove fosse necessario, ai conseguenti adeguamenti, così come previsto nella parte prima, Titolo V, art. 10, III comma.
Le dizioni, Ufficio del lavoro e Ispettorato del lavoro, riportate nel testo contrattuale, sono sostituite da "Direzione del lavoro".
Le clausole del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non diversamente disposto, confermano quelle contenute nel precedente CCNL del 10-12-1992.
Premesso
- che in data 29-5-1995 le OO.SS. nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno formalizzato alla CONSILP-CONFPROFESSIONI ed ai Sindacati delle professioni ad essa aderenti o facenti riferimento contrattuale (ANDI - AIO) regolare disdetta del CCNL 10-12-1992;
- che in data 31-7-1995 le OO.SS. Nazionali di categoria hanno trasmesso a tutte le parti sopra richiamate la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL 10-12-1992;
- che in data 1-4-1996 le stesse OO.SS. hanno illustrato, in sede CONSILP-CONFPROFESSIONI, le richieste contenute in piattaforma;
- che in tale circostanza si è preso atto della coerenza tra i punti di rinnovo richiesti in piattaforma e il sistema di "Relazioni Sindacali" a cui fanno riferimento la premessa e l'articolato del CCNL 10-12-1992.
Tutto ciò premesso ed al fine di rendere praticabile la comune volontà di consolidare e migliorare i risultati conseguiti con la precedente esperienza contrattuale, le parti convengono di attivare un nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" che armonizzi, attraverso le norme e le procedure contrattuali, anche quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo Italiano di cui al "Protocollo" del 23-7-1993, per quanto compatibile con il settore degli Studi Professionali, e quanto previsto dalle norme di Legge e dalle direttive U.E. richiamate nel CCNL 10-12-1992, rispetto alle loro modifiche e/o innovazioni avvenute successivamente a tale data.
A tale scopo le parti hanno concordato di stipulare il presente CCNL che, così come di seguito formulato e sistematizzato, rinnova il precedente testo del 10-12-1992.
Premessa
1) Le parti si danno atto della assoluta specificità del comparto delle Libere Professioni e dei servizi professionali e riconoscono che tale comparto non può in alcun modo essere assimilato od equiparato ad altri comparti economici e/o contrattuali.
2) Le parti, a conferma di quanto sottoscritto in tema di "Diritti di informazione e Relazioni sindacali" nel CCNL del 10-12-1992, convengono di consolidare e migliorare le relazioni sindacali attraverso la definizione di un sistema che favorisca corretti e proficui rapporti tra le parti tesi a contribuire allo sviluppo ed al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo sia sotto l'aspetto occupazionale.
3) Le parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle OO.SS. datoriali degli studi professionali e delle OO.SS. dei lavoratori, concordano di perseguire tale intendimento mediante la costituzione di strumenti bilaterali finalizzati ad una gestione attiva e dinamica del CCNL e per affrontare problematiche di rilevante interesse relative alle tendenze qualitative e quantitative dell'occupazione ed al ruolo delle attività professionali nell'economia nazionale ed europea.
4) Le parti, tenuto conto delle imminenti scadenze a livello comunitario, concordano sulla esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
5) Al riguardo e allo scopo di evidenziare la volontà comune di operare sia sul versante della rappresentatività che su quello dei diritti dei lavoratori occupati nel settore, le parti, avendo operato nella definizione della presente intesa nello spirito di quanto previsto dall'art. 36 della Costituzione, si impegnano a dare corso alla richiesta che il vigente CCNL sia recepito "erga omnes".
6) Le parti, infine, concordano che tale volontà comune è coerente con quanto emerge dalle intese Comunitarie (Maastricht) in relazione al recepimento delle Direttive Comunitarie riguardanti il dialogo sociale e le relazioni sindacali che vengono affidate alle parti sociali.
7) In ragione di quanto sopra, le parti riconfermano la precedente intesa relativa ad avviare le trattative per il rinnovo del prossimo CCNL fin da 3 mesi prima della sua scadenza.
In tale ambito la CONSILP/CONFPROFESSIONI s'impegna ad operare per pervenire alla stesura di un testo contrattuale unitario da valere per tutto il settore delle libere professioni.
PARTE I - Sistema di relazioni sindacali
TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 1 - Esame quadro socio economico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre, la CONSILP-CONFPROFESSIONI e le OO.SS. Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio-economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
- i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche di rinormazione e/o legislative inerenti l'esercizio delle libere professioni che abbiano riflessi su settori professionali strutturalmente omogenei;
- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, anche a seguito dell'introduzione degli accordi sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 e la Legge n. 125 del 10-4-1991;
- le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura dei settori professionali nonché la prevedibile evoluzione degli stessi;
- i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore nonché le eventuali loro modifiche derivanti dal processo di riforma delle Libere Professioni, anche alla luce dei problemi connessi all'attuazione della Direttiva 89/48 CEE recepita nel DL 27-1-1992, n. 115.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
1) la formazione e la riqualificazione professionale;
2) l'esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego non previste dal presente CCNL quali: Telelavoro e/o lavoro a distanza - Job Sharing;
3) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza e assistenza integrativa;
4) l'individuazione, in relazione a processi di innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall'attuale classificazione (compreso lo studio dell'applicabilità della Legge 190/85);
5) l'esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20-5-1990 e della Raccomandazione CEE 92c 27/04 del 27-11-1991;
7) la costituzione degli strumenti bilaterali.
TITOLO II - Strumenti bilaterali
Art. 2 - Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi previsti nella Premessa e nel precedente art. 1 del presente Contratto, concordano di istituire i sottoelencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento così come riportato nel presente articolo e nei successivi che ad essi fanno riferimento.
a) l'osservatorio nazionale
b) la commissione paritetica nazionale
c) il gruppo di lavoro per le pari opportunità
Tutti con sede in Roma presso la sede nazionale della Consilp-Confprofessioni.
Ciascuno di tali organismi è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Consilp-Confprofessioni e firmatarie del presente CCNL
Tale rappresentante (per il quale potrà essere indicato un supplente e che potrà eventualmente cumulare la partecipazione anche a più degli organismi suddetti) sarà designato dalla rispettiva Organizzazione Sindacale e comunicato alla Consilp-Confprofessioni la quale, entro 30 giorni dalla firma del CCNL presso il Ministero del Lavoro, comunicherà alle OO.SS. dei lavoratori i nominativi fino ad allora pervenuti.
La FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL designeranno cumulativamente tanti membri quanti quelli comunicati come sopra dalla Consilp-Confprofessioni.
I componenti degli organismi previsti dal presente articolo annualmente, di norma nel secondo semestre, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto ed inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti un rapporto conclusivo.
Art. 3 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, regimi di orario.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, dei vari settori professionali, strutturalmente omogenei e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, Parte Prima, del presente contratto;
b) elabora le proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione;
c) predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici i dati forniti dalle organizzazioni aderenti relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, di contratti a termine nonché sulle intese relative a stages utilizzo della Legge 223/91;
e) riceve dalle Organizzazioni aderenti gli accordi realizzati a livello di studio curandone l'analisi e la registrazione;
f) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle professioni e dei lavoratori italiani;
g) predispone e organizza l'invio dei moduli di adesione al contributo finalizzato al funzionamento delle "Relazioni Sindacali" così come previsto agli artt. 7 e 8 del presente CCNL
Art. 4 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive, di interpretazione e applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le organizzazioni locali ad essa facenti capo.
All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
2) La data della convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
La Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
3) Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere alla Commissione Paritetica stessa con proprie deliberazioni.
Art. 5 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Art. 6 - Distribuzione del CCNL
Le parti, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione della rappresentanza delle parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che da ciò ne scaturisce.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale per il cui utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
Per i fini di cui sopra, i titolari degli studi professionali sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo loro dipendente in servizio copia del presente contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione presso il Ministero del Lavoro.
TITOLO III - Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure
Art. 7 - Contributi finalizzati
1) Le parti, al fine di assicurare operatività al nuovo sistema di "Relazioni sindacali" ed in particolare a quanto previsto al Titolo II artt. 3-4-5-6 e al Titolo VII artt. 12 e 13, convengono di attivare con propri contributi il finanziamento finalizzato alle spese derivanti dalle iniziative e dalla applicazione e gestione degli articoli sopra richiamati.
2) L'adesione al contributo finalizzato dovrà risultare con apposito modulo di adesione così come previsto al successivo art. 8.
3) Tale contributo, per la durata del presente CCNL, sarà costituito attraverso il versamento di quote annue denominate "CO.AS.CO-PROFESSIONI" (Contributo di Assistenza Contrattuale).
4) Alla contribuzione sono interessati, con le modalità esplicitate al successivo punto 5), tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL
5) a) Per i lavoratori il contributo fisso individuale quale quota annua "CO.AS.CO-PROFESSIONI" sarà pari a Lit. 15.000 (quindicimila).
b) Per i titolari di studio datori di lavoro il contributo fisso quale quota annua "CO.AS.CO-PROFESSIONI" sarà pari a Lit. 30.000 (trentamila).
Tali somme dovranno essere versate con la scadenza dei contributi relativi al mese di settembre di ciascun anno.
c) I contributi a carico dei lavoratori saranno di competenza della FILCAMS-CGIL/FISASCAT- CISL/UILTUCS-UIL mentre quelle a carico dei titolari di studio datori di lavoro saranno di competenza delle associazioni sindacali nazionali aderenti alla CONSILP-CONFPROFESSIONI e firmatarie del presente CCNL ovvero della CONSILP-CONFPROFESSIONI.
d) Per la riscossione delle quote "CO.AS.CO-PROFESSIONI" la CONSILP-CONFPROFESSIONI e le OO.SS. definiranno specifica convenzione con l'Istituto prescelto.
6) Le parti convengono inoltre che per la realizzazione di quanto sopra ed ai fini di un corretto e trasparente rapporto tra datori di lavoro e lavoratori aderenti al "CO.AS.CO-PROFESSIONI", sarà attivata la procedura di cui al successivo art. 8.
A) I titolari degli studi professionali e, tramite loro, i lavoratori dipendenti, utilizzeranno il modulo di adesione al Contributo Finalizzato al Funzionamento delle Relazioni Sindacali di cui al fac-simile allegato (ALL. N. 1).
B) Copia dei moduli di adesione dovrà essere inviata all'Osservatorio Nazionale c/o la sede della CONSILP-CONFPROFESSIONI con domiciliazione in Roma 00149 - Via Giovanni Caselli 34 c/o il Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti o tramite Internet al seguente indirizzo: HTT:/WWW.ITALYNK.IT/SNRC
Una copia sarà tenuta dall'amministrazione dello studio.
C) Le quote "CO.AS.CO-PROFESSIONI" a carico dei lavoratori e dei titolari di studio destinate al fondo saranno versate a cura del titolare dello studio a mezzo dell'Istituto prescelto.
Dichiarazione congiunta - In coerenza con il nuovo sistema di "Relazioni Sindacali" le parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati il contenuto del presente Titolo III affinché aderiscano ai rispettivi sindacati di categoria potenziando la rappresentatività degli stessi.
A) Della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
Per tale materia si fa riferimento alle norme di Legge e alla Risoluzione CEE del 20-5-1990 e alla raccomandazione CEE 92 c 27/04 del 27-11-1991 così come richiamate al Titolo I, art. 1, punto 6).
B) Della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Al fine di migliorare le condizioni di lavoro negli studi professionali le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema prevenzionale.
C) Della sicurezza sul lavoro
Le parti, vista la Legge 626/94 e le successive modifiche e integrazioni di cui al DLgs 242 del 19-3-1996, convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.
D) Della assistenza e dei diritti delle persone portatrici di handicap
Per tale materia si fa riferimento al successivo art. 62 ter del presente CCNL
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze degli studi professionali e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali femminili e dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Al riguardo e con l'impegno di operare, nel corso di vigenza del presente CCNL, all'eventuale necessaria armonizzazione di quanto definito in tema di "Mercato del Lavoro" con le norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano e dalle parti sociali, si conviene:
A) Formazione professionale
Le parti, tenendo conto dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio, considerano la formazione professionale una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tal fine si conviene di definire avvalendosi dell'OSSERVATORIO NAZIONALE, programmi formativi, da svolgere anche tramite i fondi comunitari, finalizzati a:
1) analisi delle problematiche strutturali connesse all'esercizio della libera professione;
2) miglioramento delle sinergie tra l'esercizio della libera professione e sistema economico;
3) diffusione delle competenze tecnologiche;
4) conoscenza di almeno una lingua comunitaria;
5) valorizzazione delle risorse umane con particolare riguardo alla occupazione giovanile.
I progetti formativi, definiti dalle parti a livello nazionale, dovranno avere un'applicazione a livello di singolo studio professionale.
B) Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono sull'utilizzo dell'istituto dei contratti di formazione lavoro quale ulteriore strumento da utilizzare in raccordo e non in antitesi con l'apprendistato al fine di promuovere la formazione e l'occupazione nel settore delle libere professioni.
In tale ambito le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del contratto di formazione lavoro, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 451 del 19-7-1994.
Il progetto formativo elaborato da un sindacato nazionale di categoria professionale, per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo, deve essere assunto dalle parti a livello nazionale.
I progetti di formazione di cui al comma precedente dovranno essere presentati dallo studio professionale ricorrendo alla modulistica da concordare.
Gli studi che abbiano già attivato contratti di formazione lavoro sono tenuti, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il CFL, a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia ai rispettivi sindacati nazionali di categoria sia all'Ufficio Provinciale del Lavoro, con riferimento al comma 11 art. 16 della Legge 451 del 19-7-1994.
In tal caso le assunzioni tramite CFL non sono soggette all'autorizzazione delle CRI corrispondenti per territorio o in caso di progetto nazionale delle CCI.
La durata dei contratti di formazione lavoro non potrà superare i 24 mesi.
Al lavoratore in contratto formazione lavoro vanno applicati tutti gli istituti di cui al presente CCNL
Qualora all'interno dello studio professionale non si organizzassero programmi di formazione tecnica, il lavoratore usufruirà di un monte ore di permessi retribuiti per partecipare a programmi esterni di formazione lavoro teorica, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro all'interno dello studio professionale.
Il presente Titolo e gli accordi applicativi verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del lavoro e agli Uffici Regionali e Provinciali del lavoro per il rilascio immediato del nulla-osta alle assunzioni da parte delle Sezioni circoscrizionali competenti.
I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione, secondo le disposizioni della Legge n. 451 del 19-7-1994 all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, il titolare dello studio è tenuto ad attestare alla Sezione Circoscrizionale territorialmente competente l'attività svolta ed i risultati conseguiti.
C) Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali di studio, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E.
TITOLO VI - Attività sindacale
A) Permessi attività sindacale
Le parti concordano di collocare in tema di diritti sindacali quanto già previsto al Titolo X art. 33 ultimi due capoversi e al Titolo XXVI art. 77 del CCNL 25-7-1988 e precisamente:
sono altresì concessi, per l'esercizio di attività sindacale, permessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore annue a tutti i dipendenti degli Studi Professionali.
Quest'ultima norma trae origine dalla volontà delle parti e, pertanto, non implica alcun riconoscimento della normativa contenuta nella Legge 20-5-1970 n. 300.
B) Trattenuta sindacale
Il titolare dello studio provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente Contratto.
Questi ultimi faranno pervenire ai titolari degli studi professionali una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all'organizzazione sindacale prescelta.
A detta comunicazione dovrà essere allegata copia della delega rilasciata dal lavoratore alle OO.SS. (ALL. N. 2).
L'esazione da parte dello studio dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all'arrivo della comunicazione al titolare dello studio.
Se la revoca venga inviata direttamente dal lavoratore al titolare dello studio, il titolare ne darà immediatamente comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il titolare dello studio non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del titolare della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
TITOLO VII - Relazioni sindacali di secondo livello
Art. 12 - Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108/1990.
Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della Legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) Tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici Territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le rispettive Organizzazioni Sindacali competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici Territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2) Per i licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108 dell'11-5-1990, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente alla impugnazione del licenziamento, conferire mandato ad una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto per l'attivazione presso gli Uffici Territoriali del Lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'UPLMO.
Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione.
Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato.
Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivo art. 13.
1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale.
Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
2) Il Collegio arbitrale dovrà esser composto da due arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un Presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni.
3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il Presidente verrà nominato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
4) Il Presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione.
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
5) Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla prima convocazione.
Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6) Ove i termini di cui al precedente comma 5) siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità giudiziaria.
7) Il Collegio, nell'emettere il lodo o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, si pronunzia sulle spese e competenze.
8) Il Collegio, nell'emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, osserva le disposizioni di cui all'art. 411 del Codice di Procedura Civile.
La pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo esecutivo e la conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
9) Il Collegio Arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 15-7-1966, n. 604, e dalla Legge 11-5-1990, n. 108.
Qualora il Titolare dello Studio non intenda provvedere alla riassunzione deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che il Titolare dello Studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.
L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dello studio, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento ed alle condizioni delle parti.
La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni se lo studio occupa più di 15 prestatori di lavoro.
Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
PARTE II - Disciplina del rapporto di lavoro
TITOLO I - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutti gli studi professionali, anche se gestiti in forma associata, in forma di società professionale, ove consentita dalla Legge, in forma di società fra professionisti e il relativo personale dipendente:
avvocati e procuratori legali, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, medici, notai, ragionieri, revisori contabili.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente CCNL:
a) i laureati o diplomati, iscritti anche temporaneamente in albi professionali, collegi, ruoli, o elenchi speciali, che svolgono negli studi autonoma attività professionale;
b) i laureati o i diplomati che svolgono negli studi pratica o tirocinio professionale (praticanti, coadiutori notarili, ecc.) esclusivamente in attesa di conseguire l'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione, in quanto prevista dagli ordinamenti delle rispettive leggi professionali.
TITOLO II - Classificazione del personale
Art. 15 - Esame quadro socio economico
Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1-7-1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:
A) Area amministrativa e giuridica
B) Area tecnica
C) Area medico-sanitaria
Dichiarazione a verbale - In pari data viene istituito il IV livello super intermedio tra il IV e il III livello con il valore retributivo base rispetto al precedente contratto di L. 450.000 e contingenza pari al IV livello.
A) Area professionale amministrativa e giuridica
I LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzi