CCNL in vigore
STUDI PROFESSIONALI (Confsal / Confprof)
Testo consolidato del CCNL 01/06/2009
per i dipendenti degli studi professionali
Decorrenza: 01/06/2009
Scadenza: 30/05/2012
Il giorno 01 del mese di Giugno dell'anno 2009 in Roma Viale Trastevere n. 60 presso la sede della Confsal
Tra
La CONFPROF (Confederazione Associazioni Sindacali Liberi Professionisti Italiani) Rappresentata da: Massimo Ivone e da Alberto Ceccarelli
E
FESICA CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani
CONFSAL FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Trovato
Con l'assistenza della Confsal rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi
SI È STIPULATO
Il presente Testo Unico Contrattuale da valere quale CCNL per i dipendenti degli Studi e delle Attività Professionali Ordinistiche così come riportati nella sua Sfera di Applicazione.
Premessa Generale
Premessa, quadro generale, finalità del CCNL
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Economica Europea.
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione del lavoro. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- Il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo a garanzia dell'equità distributiva del salari che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
- Il secondo, di livello territoriale o aziendale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende si trovano ad operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana caratterizzata da fortissimi squilibri.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo di lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulle evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire, in tutti gli ambienti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali a della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Validità e sfera di applicazione del contratto
Con il presente Contratto Collettivo di Lavoro si disciplina per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali ordinistiche, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito dalla Legge, in forma di società e il relativo personale dipendente .
L'applicazione del presente Contratto Collettivo di Lavoro si effettua a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle singoli professioni di seguito suddivise nei singoli settori:
A) Settore professionale Economico e del Lavoro
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Revisori Contabili,.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Settore Professionale Giuridico
Avvocati, Notai.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese neila predetta elencazione.
C) Settore professionale Tecnico e Ambientale
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari,
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Settore professionale Sanitario e della Salute
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici;
Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici.
Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
TITOLO I - Relazioni sindacali
Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore
Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea
Art. 1 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore
Le parti firmatarie del presente CCNL con cadenza annuale, preferibilmente entro il primo quadrimestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
In detti incontri saranno altresì presi in esame:
1- I processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee.
2- I processi formativi derivanti dalla riforma della Scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli Stages.
3- Le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto Organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti.
4- Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di Formazione e di Mercato del Lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "Progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "Stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la Legge n° 125 del 10/4/1991 e con quanto deliberato dal Gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
5 Gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
6 Lo studio delle problematiche connesse alla Previdenza Integrativa e alla Assistenza Sanitaria Integrativa;
7 La costituzione, a livello Nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di Settore, così come previsti al successivo Titolo II
8 L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (Molestie Sessuali, Mobbing)
9 La costituzione, ove non già operative, delle Commissioni Paritetiche Provinciali di conciliazione per la gestione della "Composizione delle Controversie", di cui ai Decreti Legislativi del 31/3/98, n° 80 e del 29/10/98, n° 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto
10 La nomina dei membri/arbitri dei Collegi di Arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.
11 Esame dello stato di integrazione dei lavoratori stranieri nel comparto.
Le parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali avvieranno altresì incontri al fine di avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"Area Professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente articolo 1.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1 Individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al Titolo "Mercato del Lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL.
2 Esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "Referenti Regionali", così come previsti al successivo articolo 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al FONPROF.
3 Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia.
4 Esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali, ivi compresi quelli dei "Quadri", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale.
5 Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali.
6 Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 Marzo 2000, n° 53.
7 Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzioni di specifici dipartimenti di "Area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente Bilaterale Nazionale di Area Professionale nell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
8 La definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "Sicurezza sul Lavoro".
9 La definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "Attività Sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL.
10 La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al Titolo "Orario di Lavoro" del presente CCNL
TITOLO II - Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Le parti firmatarie, al fine del raggiungimento degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL e nel Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
A) La Commissione Paritetica Nazionale;
B) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;
C) L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
Art. 3 - Commissione paritetica nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale viene costituita quale strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
La Sede di lavoro della "Commissione Paritetica" sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità:
1. Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo
2. All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame delle controversia.
3. In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
4. La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
5. La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
6. La Commissione Paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
7. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
8. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni
9. I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il CCNL, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.
Art. 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma dei CCNL.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore.
La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
Per tutto quanto relativo al funzionamento del Gruppo, potrà provvedere il Gruppo stesso con proprie deliberazioni.
I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati dei lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.
Art. 5 - Ente bilaterale nazionale di settore
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali.
A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:
A) Elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro socio - economico del Settore, delle varie Aree Professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2.
B) Incentiva e promuove studi e ricerche sulle Aree Professionali e/o sull'Area Professionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal FONPROF, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua.
C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi.
D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONPROF) di cui all'Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, sottoscritto tra Confprof e Confsal, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee.
E) Predispone, ove autorizzato dalle Istituzioni Regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Modello di Libretto Formativo del Cittadino, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione.
F) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le Pari Opportunità".
G) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "FONPROF" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori.
H) Promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli Studi Professionali finalizzate all'avvio delle procedure di Qualità.
I) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL.
J) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legisiazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie il presente CCNL.
K) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del Settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea.
L) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti.
M) Valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "Relazioni Sindacali" del Settore e le relative esperienze bilaterali.
N) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
O) Individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.
L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ha inoltre il compito di:
P) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi di II° livello di Settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello Regionale.
Q) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree Professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro" "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale".
R) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispetti Sindacati delle Attività Professionali e dei lavoratori italiani.
S) Riceve le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione Paritetica Nazionale" e "Gruppo per le Pari Opportunità", nonché la nomina dei "Referenti Regionali" di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL.
T) Riceve la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica Provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98, n° 80 e 29/10/98, n° 387.
Art. 6 - Costituzione dell'Ente Bilaterale nazionale di settore
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale potrà al suo interno articolarsi in quattro sezioni riferite alle quattro aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL. Le modalità operative di tali sezioni saranno definite dallo statuto dell'Ente.
La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale dovrà trovare definizione attraverso la stipula di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, redatto con Atto Notarile.
Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al CCNL.
Art. 7 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale nazionale di settore
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di Settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 3 (tre) Euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 (due) Euro a carico dei datori di lavoro e 1 (uno) Euro a carico dei lavoratori, il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori dipendenti.
L'Ente Biiaterale Nazionale di Settore destinerà l'80% del gettito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate.
Il venti % del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
Dichiarazione congiunta
Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 1 (uno) Euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBIPROF il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (3 Euro mensili) sarà effettuata come da regolamento sottoscritto tra le parti ed inviato alle strutture aderenti.
Art. 7 bis - Avviso Comune in Materia di Enti Bilaterali
In considerazione di quanto affermato nel CCNL circa l'importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il Settore, Le parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per la associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n° 344 del 12 dicembre 2003.
Le parti, inoltre si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali.
TITOLO III - Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Preso atto che il Settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato, risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività Professionali in Italia;
Valutato che la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare Europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente CCNL;
Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l'avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell'immediato e nell'arco della sua vigenza, rispondesse anche all'esigenza di governo e di gestione di tale riassetto.
Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell'ambito del "Sistema di Relazioni Sindacali", le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l'esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo.
Art. 8 - Secondo livello di contrattazione
In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente Titolo , le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello Regionale per l'intero Settore.
Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993 e quello sottoscritto in data 15 aprile 2009, a questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di Informazione
Annualmente, a livello Regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per Area Professionale e/o per Area Professionale Omogenea - sulle dinamiche strutturali del Settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi, sulle possibili iniziative legislative Regionali in materia di Attività Professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio - economici nel territorio regionale.
B) Confronto con le istituzioni Regionali/Territoriali.
Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri, anche congiunti, con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del Settore, al ruolo delle Attività Professionali, al coordinamento delle attività formative, in particolare sia quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "FONPROF" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
C) Materie di Accordi Regionali
A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal "Protocollo" del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall'articolo 2, Legge 23/05/97, n° 135.
A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 Legge 16/6/97 e 6 Legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
- i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste all'articolo 65 del presente CCNL.
Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali e/o Territoriali preposte alla formazione.
In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell'articolo 23 del presente CCNL.
A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali
- Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera "O" del precedente articolo 5.
- Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla Legge 11/5/90 n° 108 e delle Controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, trasmettendone la composizione all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore, così come previsto alla lettera "S." del precedente articolo 5, e ove costituito, all'Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività
- Referenti Regionali e/o Territoriali di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o di Settore e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici del FONPROF (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al "Fondo", e all'Ente Bilaterale Nazionale e ove costituito all'Ente Bilaterale Regionale.
A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.
Art. 8 bis - Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione Regionale
1) Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione Regionale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma. In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma, il periodo di 4 (quattro) mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione, il periodo complessivo di 4 (quattro) mesi si applica dalla data di presentazione della piattaforma.
Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. Regionali dei iavoratori alle rispettive Confederazioni Regionali dei datori di lavoro, nonché alle OO.SS. Nazionali Confsal alle Confederazioni Nazionali Confprof, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal "Protocollo" del 23 luglio 1993 e quello del 15 aprile 2009
2) Modalità di verifica.
Ricevute le piattaforme, le Confederazioni Nazionali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure e dei contenuti delle richieste in rapporto alle materie demandate al secondo livello di contrattazione dal CCNL e allo spirito di quanto previsto dal "Protocollo" sopra richiamato.
L'esame della verifica dovrà esaurirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle controparti, si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'articolo 3 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti dichiarano che quanto previsto all'articolo 8 è da intendersi una risoluzione transitoria al diritto dell'esercizio del secondo livello di contrattazione, e che nel periodo di vigenza del presente CCNL verrà esaminato l'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 per apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Art. 9 - Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato
Le parti concordano di assegnare agli Enti Bilaterali Territoriali, di cui all'art. 7 , la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108/90. Le parti, inoltre, concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo d'istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
A) TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Per le controversie di lavoro il tentativo obbligatorio di conciliazione sarà esperito presso gli Uffici territoriali del lavoro tra le Federazioni e/o Sindacati delle Professioni e le OO.SS. di categoria dei lavoratori. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L'O.S. che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata a.r.
Le rispettive OO.SS. competenti e aventi il mandato chiederanno un incontro presso gli Uffici territoriali del Lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Per i licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 108 dell'11-5-90 entro 15 giorni dalla comunicazione dei motivi che hanno determinato il licenziamento, il lavoratore può, contestualmente all'impugnazione del licenziamento, conferire mandato a una delle OO.SS. firmatarie del presente contratto per l'attivazione presso gli Uffici territoriali del lavoro del tentativo obbligatorio di conciliazione che dovrà aver luogo entro i termini fissati dall'UPLMO. Trascorso tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà di azione. Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione o di fallimento del tentativo, redatto in 6 copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni aventi mandato. Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste al successivo art. (collegio arbitrale)
1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20 giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni territoriali per il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo.
2) Il Collegio arbitrale dovrà esser composto da 2 arbitri nominati dalle rispettive organizzazioni territoriali e da un Presidente scelto di comune accordo dalle stesse organizzazioni.
3) In caso di mancato accordo fra le organizzazioni, il Presidente verrà nominato dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
4) Il Presidente, non appena ricevuto e accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 giorni il Collegio arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione.
Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal Presidente.
5) Il pronunciamento del Collegio arbitrale dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla 1ª convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6) Ove i termini di cui al precedente comma 5) siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare ai Collegio, con atto scritto di depositare il lodo entro 10 giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta alla autorità giudiziaria.
7) Il Collegio, nell'emettere il lodo o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, si pronunzia sulle spese e competenze.
8) Il Collegio, nell'emettere il lodo, o nel dare atto dell'intervenuta conciliazione, osserva le disposizioni di cui all'art. 411 C.P.C. La pronunzia del Collegio acquista efficacia di titolo esecutivo e la conserva indipendentemente da eventuali impugnazioni.
9) Il Collegio arbitrale, ove ritenga ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla Legge 15-7-66 n. 604, e dalla Legge 11-5-90 n. 108.
Qualora il Titolare dello Studio non intenda provvedere alla riassunzione deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di 3 giorni. Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che il Titolare dello Studio abbia provveduto alla riassunzione, determina l'indennità che lo stesso titolare deve corrispondere al lavoratore.
L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a 2 mensilità e mezzo né superiore a 6 dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dello studio, all'anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti.
La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni se lo studio occupa più di 15 prestatori di lavoro.
Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del TFR.
TITOLO IV - Attività sindacale
Art. 11 - Permessi per attività sindacale
Ai lavoratori del Settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore prò - capite annue. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione Regionale.
Art. 12 - Rappresentanze sindacali - rappresentanze sindacali unitarie
Ai fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) fatta salva l'applicabilità delle Legge 20/5/1970 n° 300, nelle strutture lavorative del Settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa Legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, (RSU) si farà riferimento alle norme in vigore.
Art. 13 - Trattenuta sindacale
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori addetti al settore intendono versare ai loro rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente CCNL.
Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:
- L'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- L'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento alla Organizzazione Sindacale prescelta;
A detta comunicazione dovrà essere allegata l'originale della delega rilasciata dal lavoratore alla Organizzazione Sindacale, così come riprodotta in "Fac-Simile" e riportata in allegato al presente CCNL.
L'esazione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione alla Organizzazione Sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte dei datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto ne avanzare rivendicazioni alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
TITOLO V - Tutele e welfare contrattuale
Le parti firmatarie nel ribadire come valori condivisi quelli del miglioramento continuo della salute psicofisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dei prodotti, la qualità dei servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e di Legge. Utile al perseguimento di questi obbiettivi può essere la scelta di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura lavorativa, standard nazionali o internazionali relativi alla gestione della salute, dell'ambiente e della qualità anche attrverso i relativi sistemi di certificazione.
Tutto ciò premesso le parti:
Considerata l'esigenza di collocare nel presente "Testo Unico Contrattuale" gli indirizzi sopra richiamati, le parti hanno convenuto di definire il presente Titolo articolandolo per materie come di seguito riportate:
- Tutela della dignità della persona sul lavoro
- Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
- Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Assistenza Sanitaria integrativa
- Previdenza Integrativa
Art. 14 - Tutela della dignità della persona sul lavoro
In riferimento all'argomento del presente articolo le parti hanno convenuto sull'opportunità che nell'arco di vigenza del presente CCNL, venga assolto l'impegno di cui al Titolo I Art. 1 punto 8) e 11).
In tale ambito, tenuto anche conto delle iniziative legislative in corso, le parti si impegnano ad elaborare un "Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona", quale strumento contrattuale utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.
Art. 15 - Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
Sugli argomenti del presente articolo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel Settore le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.
Art. 16 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Si ribadisce che la materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti a livello di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea le parti concordano sulla esigenza che in tempi brevi vengano realizzati, ove non già operativi, gli accordi di applicazione e gestione della Legge 626/94 così come modificata dal D.lgs 81/2008.
In tale contesto, allo scopo di favorire la realizzazione ed il completamento degli accordi in materia di "Sicurezza" in tutto il Settore, le rispettive parti delle varie Aree Professionali dovranno raccordarsi con quelle che hanno già realizzato i sopra citati accordi ed in modo particolare con quelle Aree Professionali che per la loro attività specialistica possono, in sinergia, contribuire qualitativamente alla definizione delle necessarie intese in materia.
Art. 17 - Assistenza sanitaria supplementare
Le parti, nel ribadire la propria volontà di perseguire una politica sociale che vada incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, e al tempo stesso contribuisca alla stabilità di impiego degli addetti al Settore e alla fidelizzazione degli stessi, convengono di istituire, per il tramite di uno strumento bilaterale finalizzato a tate scopo la "Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali" denominata "SANPROF", il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.
Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a redigere lo Statuto della Cassa ed il suo Regolamento, anche per valutare l'ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.
Il finanziamento della "Cassa", le modalità di versamento delle quote mensili vengono definiti nei punti successivi.
a) Soggetti beneficiari della Assistenza Sanitaria Supplementare
Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal Piano Sanitario tutti gli addetti con le diverse forme di impiego riconducibili al lavoro dipendente a cui si applica il presente CCNL
b ) Finanziamento della "Cassa"
Con decorrenza dalla data di stipula del presente CCNL le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione alla SANPROF, sono fissate in:
- 13 Euro mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario;
Dette somme rientrano tra quelle previste dall'articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc..). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.
Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.
Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.
Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla "Cassa".
c) Modalità di versamento
Il versamento della quota dei 13 Euro mensili dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento sottoscritto tra le parti e inviato alle parti aderenti
Dichiarazione Congiunta
Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l'impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le modalità di iscrizione alla "Cassa" ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano Sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.
Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della "Cassa" www. Sanprof.it è già possibile trovare tutte le informazioni. Qualora concordemente le parti decidessero di aderire ad altro fondo sanitario verrà data informazione alle parti aderenti
Art. 18 - Previdenza integrativa
Premesso che le parti firmatarie del presente CCNL intendono promuovere la previdenza complementare nel settore sarà cura delle stesse promuovere la costituzione di un Fondo di previdenza complementare del Settore (TFRPROF), destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestiti/e nelle diverse forme così come richiamate dal presente CCNL nella sua "Sfera di Applicazione".
Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo è cosi di seguito regolato:
- Il contributo - a caric